XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 novembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 novembre 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Bindi, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carlucci, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Di Biagio, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Galletti, Garavini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Malfa, Leo, Leone, Lucà, Lupi, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Pagano, Palumbo, Paniz, Pecorella, Pisicchio, Polledri, Razzi, Ruben, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Bindi, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Di Biagio, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Galletti, Garavini, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Malfa, Leo, Leone, Lucà, Lupi, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Palumbo, Paniz, Pecorella, Pescante, Pisicchio, Razzi, Ruben, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 15 novembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BONGIORNO: «Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione» (5579);
          BERNINI BOVICELLI: «Disposizioni concernenti la natura, il rimborso delle spese elettorali e i controlli sui bilanci dei partiti politici, nonché la disciplina dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari e il finanziamento dei partiti politici da parte dei medesimi» (5580);
          LAGANÀ FORTUGNO: «Disposizioni concernenti la vendita e la cessione in usufrutto degli alloggi di servizio del Ministero della difesa ritenuti non più utili, nonché la determinazione dei canoni di locazione dei medesimi» (5581);
          SCANDROGLIO: «Modifica all'articolo 2426 del codice civile, in materia di ammortamento delle perdite subìte a seguito di calamità naturali» (5582);
          SCANDROGLIO: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle tariffe nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti» (5583).

      In data 19 novembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          PAGANO: «Modifiche alla legge 18 dicembre 1997, n.  440, concernenti l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'autonomia scolastica» (5587);
          REALACCI: «Disposizioni concernenti la ricognizione e la demolizione degli immobili costruiti abusivamente, le sanzioni penali e i procedimenti di sanatoria, nonché disciplina dell'attività dell'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio» (5588).

      Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

      In data 15 novembre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
          S. 2642. – Senatori IZZO ed altri: «Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi» (approvata dal Senato) (5584);
          S. 3144. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011» (approvato dal Senato) (5585);
          S. 3299. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001» (approvato dal Senato) (5586).

      Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GARAGNANI ed altri: «Modifiche agli articoli 100, 114, 116, 117 e 123 della Costituzione, riguardanti le funzioni e le competenze delle regioni e i controlli sugli atti delle medesime e degli enti locali, nonché disposizione transitoria per la soppressione di regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti» (5545) Parere delle Commissioni II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRUGGER e ZELLER: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano» (5557) Parere delle Commissioni II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          III Commissione (Affari esteri):
      S. 3144. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011» (approvato dal Senato) (5585) Parere delle Commissioni I, V e VII.

          VI Commissione (Finanze):
      CAPARINI ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai libri pubblicati su supporto elettronico» (5468) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV;
      FORCOLIN ed altri: «Introduzione di un regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni, espulse dal mercato del lavoro, che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione» (5547) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      COLUCCI ed altri: «Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari» (5554) Parere delle Commissioni I, II e XIV.

          VIII Commissione (Ambiente):
      BENAMATI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione del Piano antisismico nazionale» (5512) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          X Commissione (Attività produttive):
      S. 2642. – Senatori IZZO ed altri: «Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi» (approvata dal Senato) (5584) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

      Il Presidente del Senato, con lettera in data 15 novembre 2012, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
          risoluzione della 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (P7 –TA(2012)0219) (Atto comunitario n.  87) (Atto Senato doc. XVIII, n.  175), che è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          risoluzione della 9a Commissione (Agricoltura) sulla modifica della proposta della Commissione COM(2011)626 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2012)535 final), sulla modifica della proposta della Commissione COM(2011)628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2012)551 final), sulla modifica della proposta della Commissione COM(2011)625 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2012)552 final) e sulla modifica della proposta della Commissione COM(2011)627 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2012)553 final) (Atto Senato doc. XVIII, n.  176), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 novembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.  76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai soggetti sotto indicati:
          Ministero per i beni culturali e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo – L'Aquila, a valere sul contributo concesso nel 2010, per il completamento dei lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di San Vincenzo a Carsoli (L'Aquila);
          Ministero per i beni culturali e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio – Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per il comune di Roma, a valere sul contributo concesso nel 2002, per il restauro dei finestroni metallici del cortile maggiore del complesso di Collegio romano – Roma;
          Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, a valere sul contributo concesso nel 2010, per il completamento del restauro del fondo appartenente al lascito di Francesco Maria II della Rovere della Biblioteca universitaria alessandrina di Roma;
          comune di Cisterna d'Asti (Asti), a valere sul contributo concesso nel 2005, per interventi volti a ridurre il danneggiamento e deterioramento del Castello di Cisterna d'Asti.

      Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettera del 14 novembre 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GALLI n.  9/5389/57, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, concernente la protezione dei marchi dei prodotti italiani all'estero.

      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa (COM(2012)636 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 14 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      La Commissione europea, in data 16 e 19 novembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – La situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012 (COM(2012)652 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo – Contributo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) all'adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all'attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o dell'Unione europea, a livello di Unione o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine (COM(2012)662 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Piano d'azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca (COM(2012)665 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)370 final), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (COM(2012)614 final) e Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento Valutazione d'impatto dei costi e dei benefìci derivanti da un miglior equilibrio di genere nei consigli delle società quotate in borsa - Sintesi (SWD(2012)349 final), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 novembre 2012;
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Equilibrio di genere ai vertici delle società: un contributo a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2012)615 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta l'attuazione e l'impatto delle misure adottate in conformità della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2012)660 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Istituzione di adeguate relazioni tra l'Unione europea e l'Agenzia spaziale europea (COM(2012)671 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 novembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Capriate San Gervasio (Bergamo), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Montaldo Bormida (Alessandria) e Polla (Salerno).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015 (A.C. 5535-A)

A.C. 5535-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 5535-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSA TABELLA N.  1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

      1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n.  1).

Per la Tabella n.  1 si veda lo stampato A.C. 5535.

A.C. 5535-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA N.  2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  2).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del programma «Protezione sociale per particolari categorie».
      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2013, in 24.000 milioni di euro.
      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, concernente gli impegni assumibili dalla società SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
      5. La società SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2013, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 906 milioni di euro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
      8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n.  1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono indicate nell'elenco n.  2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione n.  2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione n.  2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
      11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2012 sono riferiti alla competenza dell'anno 2013 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10 del presente articolo.
      12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
      13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.  222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
      15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
      18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2013, a trasferire, con propri decreti, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale» della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
      19. Nell'elenco n.  5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n.  831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
      20. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, da mantenere in servizio nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010, è stabilito in 70 unità.
      21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446.
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204.
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
      24. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n.  144, per l'anno finanziario 2013, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
      25. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
      26. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» del programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
      27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
      29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  205 del 3 settembre 2012.
      30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 23-quinquies, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, concernente il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.
      31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

Tabella n.  2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

     Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unità di voto     Missione
        Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1  Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
1.1
    
1.1  Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) 22.026.273.021 22.137.984.173 22.035.787.772 22.035.787.772 22.083.845.730 22.083.845.730
    (22.030.473.021) (22.142.184.173) (22.039.987.772) (22.039.987.772) (22.088.045.730) (22.088.045.730)
1.7
    
1.7  Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 880.570.538 2.307.270.539        
    (879.570.538) (2.306.270.539)        
  21  Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)
21.3
    
21.3  Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3) 414.288.659 414.288.659        
    (415.288.659) (415.288.659)        

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie locali, programma 2.3 – Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 3.000.000;
          CS: + 3.000.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima missione, programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 3.000.000;
          CS: – 3.000.000.
Tab. 2. 1. (ex Tab. 2. 5.) Strizzolo, Maran, Rosato.

      Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 16 – Istruzione scolastica, programma 16.1 – Sostegno all'istruzione apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 10.000.000;
          CS: – 10.000.000.

      2014:
          CP: – 10.000.000;
          CS: – 10.000.000.

      2015:
          CP: – 10.000.000;
          CS: – 10.000.000.

      Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 – Istruzione scolastica:
          programma 1.1. – Programmazione e coordinamento dell'istituzione scolastica apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 10.000.000;
          CS: – 10.000.000.

      2014:
          CP: – 10.000.000;
          CS: – 10.000.000.

      2015:
          CP: – 10.000.000;
          CS: – 10.000.000.
          programma 1.9 – Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 31.000.000;
          CS: + 31.000.000.

      2014:
          CP: + 31.000.000;
          CS: + 31.000.000.

      2015:
          CP: + 31.000.000;
          CS: + 31.000.000.
          programma 1.12 – Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 11.000.000;
          CS: – 11.000.000.

      2014:
          CP: – 11.000.000;
          CS: – 11.000.000.

      2015:
          CP: – 11.000.000;
          CS: – 11.000.000.
Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 18.) Rubinato.

      Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 40.000.000;
          CS: – 40.000.000.

      2014:
          CP: – 40.000.000;
          CS: – 40.000.000.

      2015:
          CP: – 40.000.000;
          CS: – 40.000.000.

      Conseguentemente:
          alla medesima tabella, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 60.000.000;
          CS: – 60.000.000.

      2014:
          CP: – 60.000.000;
          CS: – 60.000.000.

      2015:
          CP: – 60.000.000;
          CS: – 60.000.000.
          alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.9 – Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 100.000.000;
          CS: + 100.000.000.

      2014:
          CP: + 100.000.000;
          CS: + 100.000.000.

      2015:
          CP: + 100.000.000;
          CS: + 100.000.000.
Tab. 2. 3. (ex Tab. 2. 9.) Borghesi, Mura, Piffari, Barbato.

      Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione, 24 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 – Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 20.000.000;
          CS: – 20.000.000.

      2014:
          CP: – 20.000.000;
          CS: – 20.000.000.

      2015:
          CP: – 20.000.000;
          CS: – 20.000.000.

      Conseguentemente:
          alla medesima tabella, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 30.000.000;
          CS: – 30.000.000.

      2014:
          CP: – 30.000.000;
          CS: – 30.000.000.

      2015:
          CP: – 30.000.000;
          CS: – 30.000.000.
          alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 50.000.000;
          CS: + 50.000.000.

      2014:
          CP: + 50.000.000;
          CS: + 50.000.000.

      2015:
          CP: + 50.000.000;
          CS: + 50.000.000.
Tab. 2. 4. (ex Tab. 2. 8.) Palagiano, Borghesi, Mura.

      Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazione pubbliche, programma 24.4 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 1.870.000;
          CP: – 1.870.000.

      2014:
          CP: – 1.870.000;
          CP: – 1.870.000.

      2015:
          CP: – 1.870.000;
          CP: – 1.870.000.

      Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.1 – Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 1.870.000;
          CP: + 1.870.000.

      2014:
          CP: + 1.870.000;
          CP: + 1.870.000.

      2015:
          CP: + 1.870.000;
          CP: + 1.870.000.
Tab. 2. 5. (vedi Tab. 2. 11.) Favia, Palagiano.

      Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 24 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazione pubbliche, programma 24.4 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 400.000;
          CS: – 400.000.

      2014:
          CP: – 400.000;
          CP: – 400.000.

      2015:
          CP: – 400.000;
          CP: – 400.000.

      Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti programma 5.1. – Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 400.000;
          CS: + 400.000.

      2014:
          CP: + 400.000;
          CP: + 400.000.

      2015:
          CP: + 400.000;
          CP: + 400.000.
Tab. 2. 6. (vedi Tab. 2. 10.) Favia, Di Stanislao.

A.C. 5535-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA N.  3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  3).
      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
      3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.  513, in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n.  410 del 1993.
      4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
      5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102, e successive modificazioni.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e all'istituzione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni.

Tabella n.  3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

     Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unità di voto     Missione
        Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1  Competitività e sviluppo delle imprese (11)
1.1
    
1.1  Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5) 2.451.555.210 2.531.362.807 2.480.937.715 2.480.937.715 2.385.087.867 2.385.087.867
    (2.452.851.180) (2.532.658.777) (2.482.263.172) (2.482.263.172) (2.386.792.385) (2.386.792.385)
1.2
    
1.2  Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6) 7.147.346 11.570.966 7.156.347 7.156.347 7.151.372 7.151.372
    (5.851.376) (10.274.996) (5.830.890) (5.830.890) (5.446.854) (5.446.854)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

A.C. 5535-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA N.  4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  4).

Per la Tabella n.  4 si veda lo stampato A.C. 5535.

A.C. 5535-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA N.  5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  5).
      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2013, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n.  1).
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013.

Tabella n.  5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

     Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unità di voto     Missione
        Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1  Giustizia (6)
1.1
    
1.1  Amministrazione penitenziaria
(6.1)
2.806.948.686 2.856.402.783 2.728.167.089 2.760.167.089 2.723.521.002 2.755.521.002
    (2.802.748.686) (2.852.202.783) (2.723.967.089) (2.755.967.089) (2.719.321.002) (2.751.321.002)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

A.C. 5535-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA N.  6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  6).
      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n.  1).
      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013, affinché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2013.
      5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n.  15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n.  49, e successive modificazioni.

Per la Tabella n.  6 si veda lo stampato A.C. 5535.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

      Alla tabella 6, stato di previsione del Ministro degli affari esteri missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 – Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: + 5.000.000;
          CP: + 5.000.000.

      2014:
          CP: + 5.000.000;
          CP: + 5.000.000.

      2015:
          CP: + 5.000.000;
          CP: + 5.000.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima missione, programma 1.9 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 5.000.000;
          CP: – 5.000.000.

      2014:
          CP: – 5.000.000;
          CP: – 5.000.000.

      2015:
          CP: – 5.000.000;
          CP: – 5.000.000.
Tab. 6. 1. (ex Tab. 6. 10.) Garavini, Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Porta.

      Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7, Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: + 1.000.001;
          CP: + 1.000.001.

      2014:
          CP: + 1.000.001;
          CP: + 1.000.001.

      2015:
          CP: + 1.000.001;
          CP: + 1.000.001.

      Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima missione, programma 1.9 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 1.000.001;
          CP: – 1.000.001.

      2014:
          CP: – 1.000.001;
          CP: – 1.000.001.

      2015:
          CP: – 1.000.001;
          CP: – 1.000.001.
Tab. 6. 2. (ex Tab. 6. 12.) Porta, Garavini, Bucchino, Fedi, Gianni Farina.

      Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 – Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: + 1.000.000;
          CP: + 1.000.000.

      2014:
          CP: + 1.000.000;
          CP: + 1.000.000.

      2015:
          CP: + 1.000.000;
          CP: + 1.000.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima missione, programma 1.9 – Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 1.000.000;
          CP: – 1.000.000.

      2014:
          CP: – 1.000.000;
          CP: – 1.000.000.

      2015:
          CP: – 1.000.000;
          CP: – 1.000.000.
Tab. 6. 3. (ex Tab. 6. 11.) Gianni Farina, Garavini, Porta, Bucchino, Fedi.

A.C. 5535-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA N.  7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  7).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica» nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2013, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n.  321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Per la Tabella n.  7 si veda lo stampato A.C. 5535.

A.C. 5535-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA N.  8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  8).
      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      3. Nell'elenco n.  1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.  1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.  133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.  124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
      5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n.  296 del 2006.
      6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2013, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n.  1).
      7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n.  1, annesso al bilancio predetto.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2013, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.  222.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n.  23, e 6 maggio 2011, n.  68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
      12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tabella n.  8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

     Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unità di voto     Missione
        Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  5  Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
5.1
    
5.1  Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) 372.428.203 374.266.990        
    (370.428.203) (372.266.990)        
  6  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)            
6.1     6.1 Indirizzo politico (32.2) 27.598.333 27.639.079        
    (27.898.333) (27.939.079)        
6.2
    
6.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 103.427.927 108.671.486        
    (105.127.927) (110.371.486)        

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

      Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti programma 5.1 – Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: + 2.400.000;
          CP: + 2.400.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella, missione 7 – Fondi da ripartire, programma 7.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 2.400.000;
          CP: – 2.400.000.
Tab. 8. 1. (vedi Tab. 8. 3. parte ammissibile e Tab. 8. 5. parte ammissibile) Burtone, Bordo.

A.C. 5535-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA N.  9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  9).

Per la Tabella n.  9 si veda lo stampato A.C. 5535.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.8 – Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 20.000.000;
          CP: + 20.000.000.

      Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.2 – Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 20.000.000;
          CP: – 20.000.000.
Tab. 9. 1. (ex Tab. 9. 1.) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

A.C. 5535-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA N.  10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  10).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n.  298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è stabilito come segue: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010.
      4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2013, è fissato in 136 unità.
      5. Nell'elenco n.  1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
      6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n.  391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
      7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2013, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, sulla contabilità generale dello Stato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

Tabella n.  10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

     Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unità di voto     Missione
        Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  2  Diritto alla mobilità (13)
2.4
    
2.4  Autotrasporto ed intermodalità (13.2) 536.914.380 551.105.926 134.060.309 134.060.309 125.970.386 125.970.386
    (537.914.380) (552.105.926) (135.060.309) (135.060.309) (126.970.386) (126.970.386)
2.6
    
2.6  Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 765.904.896 779.316.496 701.002.042 701.002.042          
    (763.904.896) (777.316.496) (699.002.042) (699.002.042)          
2.7
    
2.7  Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) 765.803.611 718.378.393 706.117.674 706.117.674 617.739.961 617.739.961
    (764.803.611) (717.378.393) (705.117.674) (705.117.674) (616.739.961) (616.739.961)
  6  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
6.2
    
6.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 44.463.518 45.660.339 45.673.391 45.673.391          
    (46.463.518) (47.660.339) (47.673.391) (47.673.391)          

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

A.C. 5535-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA N.  11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  11).
      2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è stabilito come segue:
          a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010:
              1) Esercito n.  0;
              2) Marina n.  27;
              3) Aeronautica n.  18;
          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010:
              1) Esercito n.  0;
              2) Marina n.  85;
              3) Aeronautica n.  39;
          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010:
              1) Esercito n.  65;
              2) Marina n.  18;
              3) Aeronautica n.  20.

      3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è fissata, per l'anno 2013, in 102 unità.
      4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, sulla contabilità generale dello Stato.
      5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.  646.
      6. Negli elenchi n.  1 e n.  2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

Per la Tabella n.  11 si veda lo stampato A.C. 5535.

A.C. 5535-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA N.  12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  12).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.  157.
      5. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.  885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      9. Per l'anno finanziario 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

Per la Tabella n.  12 si veda lo stampato A.C. 5535.

A.C. 5535-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA N.  13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  13).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Tabella n.  13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

     Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unità di voto     Missione
        Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
1.12
    
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 269.249.730 269.254.251        
    (267.515.610) (267.520.131)        
1.13
    
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13) 22.581.932 22.614.417        
    (24.316.052) (24.348.537)        

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

A.C. 5535-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA N.  14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  14).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni.

Tabella n.  14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

     Denominazione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Unità di voto     Missione
        Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
  1  Tutela della salute (20)
1.1
    
1.1  Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1) 81.956.696 82.099.599 81.789.872 81.789.872 81.461.740 81.461.740
    (81.052.234) (81.195.137) (80.885.410) (80.885.410) (80.557.278) (80.557.278)
1.2
    
1.2  Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2) 59.240.434 59.240.434 58.798.568 58.798.568 58.583.274 58.583.274
    (60.144.896) (60.144.896) (59.703.030) (59.703.030) (59.487.736) (59.487.736)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.1 – Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 1.870.000;
          CS: + 1.870.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella, missione 4 – Fondi da ripartire, programma 4.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 1.870.000;
          CS: – 1.870.000.
Tab. 14. 1. (vedi Tab. 14. 1. parte ammissibile e Tab. 14. 4. parte ammissibile) Burtone, Bordo.

A.C. 5535-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

      1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 760.901.029.621, in euro 764.245.984.581 e in euro 796.278.648.759 in termini di competenza, nonché in euro 775.579.648.176, in euro 776.059.597.606 e in euro 806.895.902.848 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2013-2015.

A.C. 5535-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 ED ANNESSO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2013-2015, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si veda lo stampato A.C. 5535.

A.C. 5535-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

      1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n.  416, e successive modificazioni, in materia di imprese editrici e di provvidenze per l'editoria.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
      5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.
      6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2012 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
      8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.  59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n.  59, e successive modificazioni.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
      13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.  448.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
      16. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2013, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
      17. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
      18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013) (A.C. 5534-BIS-A)

A.C. 5534-bis-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
          a) occorre valutare alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata in premessa e in particolare della sentenza n.  193 del 2012 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 89 e 90, commi 91 e 92, comma 97, capoverso 1-quater; commi 100-104, comma 105;
          b) l'articolo 2, comma 27, che reca un'autorizzazione di spesa di 223 milioni di euro per il 2013 destinata, nella sostanza, al finanziamento delle scuole non statali va valutato in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, richiamata in premessa, in base alla quale non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, qual è quella dell'istruzione;
          c) all'articolo 2, comma 43, capoverso articolo 16-bis, comma 6, primo periodo, e comma 7, tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, appare opportuno prevedere l'intesa, anziché il parere della Conferenza Stato-regioni, ai fini del riparto delle risorse del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
          d) appare opportuno valutare, alla luce del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 3 che dispone la revoca, sopra una certa soglia di reddito, di un'esenzione fiscale per emolumenti percepiti a titolo di reversibilità con riguardo alle pensioni di guerra;

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti:
          Albini 1.41, che prevede, in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, l'obbligo delle regioni di soppressione dei posti oggetto della suddetta risoluzione unilaterale nell'ambito della propria dotazione organica;
          Fugatti 1.45, che interviene su competenze proprie delle regioni a statuto speciale;
          identici Osvaldo Napoli 1.101, Bitonci 1.102 e Graziano 1.103 in quanto, estendendo alle polizie municipali le previsioni del comma 103, invade le competenze dei comuni;
          Margiotta 1.113, che, nel disporre iniziative in ambito di ammodernamento di impianti di illuminazione, interviene in materia di energia non prevedendo alcun coinvolgimento delle regioni;
          Zazzera 2.62, che vincola la destinazione di risorse attribuite alle regioni;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 5534-bis-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI 1 E 2 ED ELENCHI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).

      1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
      2. Nell'allegato 2 sono indicati:
          a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.  88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183, per l'anno 2013;
          b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

      3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
          a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
          b) alla gestione speciale minatori;
          c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

      4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n.  1 allegato alla presente legge.
      5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
      6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.
      7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n.  2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.
      8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 13.
      9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.  152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo.
      10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
          b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
          c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
          d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;
          e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

      11. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n.  152.
      12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.  193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
      13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.
      14. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 15 a 23.
      15. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
      «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»;

      16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      17. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:
              a)    le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
              b)    il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;

          b) il comma 4 è abrogato.

      18. L'abrogazione dell'articolo 96, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo modificato dal comma 11, lettera a), del presente articolo.
      19. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:
      «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n.  89, di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

      20. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6, lettera s):
              1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;
              2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;»;
              3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;
          b) al comma 10:
              1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;
              2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;
              3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;
              4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

          c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
      «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;
          d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
      «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;
          e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;
          f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;
          g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».

      21. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, come da ultimo modificato dal comma 17, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
      22. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 20, lettera a), e 21 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, introdotto dal comma 20, lettera b), numero 4), del presente articolo.
      23. Le disposizioni di cui ai commi 20, lettera a), e 21 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      24. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 25 a 30.
      25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.
      26. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
      27. Al fine di dare attuazione ai commi 25 e 26, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.
      28. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n.  56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.
      29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.  299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.
      30. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n.  51, è soppressa.
      31. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 32 a 47.
      32. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
      33. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 32 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
      34. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.
      35. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.  140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
      36. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      37. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.
      38. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
      39. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
      40. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
      42. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
      43. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
      44. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.
      45. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;
          b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

      46. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.
      47. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, come da ultimo modificato dal comma 45 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
      48. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 49 a 56.
      49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.
      50. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.  910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.
      51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n.  517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.  611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
      52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n.  166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
      53. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.
      54. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.
      55. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.
      56. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».
      57. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 58, 60, 61 e 62.
      58. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n.  183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.
      59. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
      60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 -2015, in euro 3.631.646.
      61. I benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.
      62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».
      63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.
      64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».
      65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;
          b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;
          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.  233».

      66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.
      67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.
      68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n.  833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.
      69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni.
      70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.
      71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  618 del 1980.
      72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
      73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.
      75. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
      76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
      77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
      78. Ai fini dell'attuazione dei commi 75, 76 e 77, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      79. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
      80. Il credito di imposta di cui al comma 79 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
      81. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 79 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.
      82. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:
          a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;
          b) la riduzione dei contratti di consulenza;
          c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
          d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;
          e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.

      83. Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo 2013-2015 realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefìci di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.
      84. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati nell'ambito della propria autonomia organizzativa dagli enti stessi, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.  88, e successive modificazioni.
      85. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n.  95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
      86. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del comma 82 tra gli enti ivi citati.
      87. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      88. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.

      89. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.050 milioni di euro»;
          b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale».

      90. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».
      91. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro».
      92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro».
      93. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti».
      94. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo è pari, per l'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
      95. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135:
          a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;
          b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».

      96. In funzione delle disposizioni recate dal comma 95 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n.  42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

      97. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
      1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.
      1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
      1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica».

      98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
      99. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
              1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;
              2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;
          b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
      «8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».

      100. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
      101. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 100 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
      102. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 100 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
      103. Le disposizioni dei commi da 100 a 102 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
      104. Per le regioni l'applicazione dei commi da 100 a 103 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174.
      105. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
      106. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».
      107. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».
      108. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296:
          a) al secondo periodo:
              1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;
              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

      109. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
      110. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.
      111. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.
      112. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.
      113. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, le modalità di attuazione del presente comma».
      114. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, possono aderire.
      115. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
      116. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      117. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n.  128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  662.
      118. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
      119. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 116, 117 e 118 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      120. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.  86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

      121. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

Descrizione risultato differenziale 2013 2014 2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

- 6.600

-4.100

-900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

240.000

230.000

260.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e programma
  Trasferimenti alle gestioni previdenziali
    (in milioni di euro)
    2013 2014 2015
  2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.  88 769,03 769,03 769,03
25 – Politiche previdenziali 2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti      
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni 190,04 190,04 190,04
  2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP 84,86 84,86 84,86
  2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1) 19.993,24 19.993,24 19.993,24
  di cui:      
        2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,00 3,00 3,00
        2.b1.b) gestione ex-ENPALS 69,58 69,58 69,58
        2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989 698,00 698,00 698,00
  2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2) 4.940,38 4.940,38 4.940,38
  2.b3) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.260,86 2.260,86 2.260,86

Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 668.973 572.125 623.183 523.213 484.496 377.901
    1  Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 99.851 63.358 68.892 28.465 75.220 31.608
      1.1  Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 12.766 2.048 14.344 2.438 15.307 2.568
      1.3  Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 15.010 15.010 15.952 15.952 18.988 18.988
      1.4  Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 189 0 292 0 215 0
      1.5  Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 24.978 1.081 26.411 0 29.048 0
      1.6  Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 1.045 53 1.304 75 913 53
      1.7  Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 45.806 45.166 10.563 10.000 10.675 10.000
      1.8  Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 58 0 26 0 75 0
    2  Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 60.008 59.940 27.467 27.436 78.212 78.123
      2.3  Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 389 389 126 126 382 382
      2.4  Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 4.589 4.589 2.104 2.104 5.991 5.991
      2.5  Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 55.030 54.962 25.237 25.206 71.839 71.750
    3  L'Italia in Europa e nel mondo (4) 2.233 6 2.205 8 2.132 6
      3.1  Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 2.185 0 2.138 0 2.086 0
      3.2  Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 47 6 67 8 46 6
    6  Soccorso civile (8) 6.577 6.577 8.179 8.179 5.765 5.765
      6.2  Protezione civile (5) 6.577 6.577 8.179 8.179 5.765 5.765
    7  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 47 47 67 67 47 47
      7.1  Sostegno al settore agricolo (3) 47 47 67 67 47 47

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
    8  Competitività e sviluppo delle imprese (11) 83.643 75.773 85.108 83.590 20.567 18.969
      8.3  Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 83.643 75.773 85.108 83.590 20.567 18.969
    9 Diritto alla mobilità (13) 148.210 147.770 146.508 145.879 9.608 9.171
      9.1  Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 148.210 147.770 146.508 145.879 9.608 9.171
    10  Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 3.778 2.748 1.007 0 1.211 0
      10.1  Opere pubbliche e infrastrutture (8) 3.778 2.748 1.007 0 1.211 0
    11 Comunicazioni (15) 9.204 0 12.746 0 8.867 0
      11.1 Servizi postali e telefonici (3) 702 0 1.000 0 696 0
      11.2 Sostegno all'editoria (4) 8.502 0 11.746 0 8.171 0
    12 Ricerca e innovazione (17) 1.580 1.492 2.048 1.934 1.425 1.346
      12.1 Ricerca di base e applicata (15) 1.580 1.492 2.048 1.934 1.425 1.346
    13  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 35 0 50 0 35 0
      13.2  Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 35 0 50 0 35 0
    16 Istruzione scolastica (22) 781 781 348 348 991 991
      16.1 Sostegno all'istruzione (10) 781 781 348 348 991 991
    17  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 8.816 3.118 10.219 4.455 8.398 3.098
      17.1  Protezione sociale per particolari categorie (5) 1.205 1.189 1.722 1.700 1.198 1.182
      17.2  Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 5.280 0 5.170 0 4.887 0
      17.3 Sostegno alla famiglia (7) 1.224 1.224 1.744 1.744 1.213 1.213
      17.4  Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 705 705 1.011 1.011 703 703

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
      17. 5  Lotta alle dipendenze (4) 401 0
572 0
398 0
    18  Politiche previdenziali (25) 3.595 3.595
5.122 5.122
3.563 3.563
      18. 1  Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 3.595 3.595
5.122 5.122
3.563 3.563
    21  Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 8.309 5.716
11.773 8.145
8.190 5.665
      21. 2  Organi a rilevanza costituzionale (2) 3.904 1.311
5.496 1.868
3.824 1.299
      21. 3  Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.405 4.405
6.277 6.277
4.366 4.366
    23  Turismo (31) 502 502
715 715
498 498
      23. 1  Sviluppo e competitività del turismo (1) 502 502
715 715
498 498
    24  Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni pubbliche (32) 12.048 72
15.219 102
16.860 71
      24. 3  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 5.877 0
7.042 0
8.360 0
      24. 4  Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.951 72
7.960 102
8.241 71
      24. 5  Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 220 0
217 0
260 0
    25  Fondi da ripartire (33) 219.755 200.631
225.511 208.767
242.908 218.981
      25. 1  Fondi da assegnare (1) 195.647 176.523
203.069 186.325
197.853 173.926
      25. 2  Fondi di riserva e speciali (2) 24.108 24.108
22.442 22.442
45.055 45.055

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 52.845 47.778
37.200 32.182
0 0
    1  Competitività e sviluppo delle imprese (11) 6.780 1.713
6.148 1.131
0 0
      1.1  Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 5.258 213
5.164 164
0 0
      1.2  Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 22 0
18 0
0 0
      1.3  Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 1.500 1.500
967 967
0 0
    2  Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 30.000 30.000
15.000 15.000
0 0
      2.1  Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 30.000 30.000
15.000 15.000
0 0
    3 Regolazione dei mercati (12) 90 90
90 90
0 0
      3.1  Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 90 90
90 90
0 0
    4  Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 4.948 4.948
4.940 4.940
0 0
      4.1  Politica commerciale in ambito internazionale (4) 38 38
30 30
0 0
      4.2  Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 4.910 4.910
4.910 4.910
0 0
    5  Energia e diversificazione delle fonti energetico (10) 27 27
21 21
0 0
      5.6  Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 27 27
21 21
0 0
    6 Comunicazioni (15) 11.000 11.000
11.000 11.000
0 0
      6.7  Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 11.000 11.000
11.000 11.000
0 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 18.500 17.030 44.831
37.699 39.227
31.408
    1  Politiche per il lavoro (26) 17.135
16.320 19.283
15.729 13.541
10.086
    1.3  Politiche attive e passive del lavoro (6) 10.684 10.684 8.506
8.469 3.042
3.005
      1.6  Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 222 24 235
24 231
23
      1.7  Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 4.917 4.917
6.170
6.142 6.009
5.982
      1.8  Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 0
0 856
0 823
0
      1.9  Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 1.000 695 2.615
1.094 2.564
1.076
      1.10  Servizi territoriali per il lavoro (11) 312
0 891
0 861
0
      1.11  Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 0
0 10
0 10
0
    2  Politiche previdenziali (25) 0
0 28
0 28
0
      2.2  Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 0
0 28
0 28
0
    4  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 711
711 22.003
21.970 21.355
21.322
      4.3  Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 636
636 438
425 435
422
      4.5  Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 75 75 21.565
21.545 20.919
20.900
    5  Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 0
0 25
0 25
0
      5.1  Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 0
0 25
0 25
0
    7  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 0
0 3.304
0 4.100
0
      7.1  Indirizzo politico (2) 0
0 102
0 100
0
      7.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 0
0 3.203
0 4.000
0
    8  Fondi da ripartire (33) 654
0 188
0 179
0
      8.1  Fondi da assegnare (1) 654
0 188
0 179
0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 112.044 0 85.600 0 90.500 0
      1 Giustizia (6) 112.044 0 85.600 0 90.500 0
      1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 23.250 0 23.250 0 23.250 0
      1.2 Giustizia civile e penale (2) 88.794 0 62.350 0 67.250 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264
      1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264
      1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 57.500 9.273
6.000 181
61.000 9.478
      1 Istruzione scolastica (22) 9.089 586
251 14
11.359 760
      1.1  Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 37 0
1 0
48 0
      1.2 Istruzione prescolastica (2) 1.926 0
46 0
2.434 0
      1.3 Istruzione primaria (11) 2.055 0
58 0
2.634 0
      1.4  Istruzione secondaria di primo grado (12) 1.385 0
33 0
1.751 0
      1.5  Istruzione secondaria di secondo grado (13) 2.301 0
84 0
2.891 0
      1.8  Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 902 103
17 2
974 131
      1.9  Istituzioni scolastiche non statali (9) 11 11
0 0
14 14
      1.11  Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 472 472
11 11
614 614
      2 Istruzione universitaria (23) 47.997 8.491
5.738 161
49.098 8.469
      2.1  Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 2.955 2.494
27 15
1.415 827
      2.2 Istituti di alta cultura (2) 311 0
8 0
396 0
      2.3  Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 44.731 5.997
5.704 146
47.287 7.642
      3 Ricerca e innovazione (17) 202 196
5 5
258 249
      3.1 Ricerca per la didattica (16) 34 31
1 1
43 39
      3.3  Ricerca scientifica e tecnologica di base (10) 168 165
4 4
215 210
      4 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 203 0
5 0
273 0
      4.1  Cooperazione in materia culturale (5) 169 0
4 0
229 0
      4.2  Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3) 34 0
1 0
44 0
      5  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9 0
0 0
12 0
      5.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 9 0
0 0
12 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 23.000 7.750
21.000 7.800
31.000 16.500
      1  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 17.850 7.750
17.300 7.800
26.400 16.500
          1.2  Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 250 250
0 0
1.000 1.000
          1.3  Sviluppo sostenibile (5) 0 0
3.000 3.000
5.100 5.100
          1.8  Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 10.600 1.000
10.500 1.000
7.300 400
          1.9  Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 7.000 6.500
3.800 3.800
13.000 10.000
      4 Fondi da ripartire (33) 5.150 0
3.700 0
4.600 0
          4.1 Fondi da assegnare (1) 5.150 0
3.700 0
4.600 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.384 111.844
101.270 100.125
117.025 115.201
      1  Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 112.178 111.844
100.434 100.125
115.564 115.201
          1.2  Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 111.844 111.844
100.125 100.125
115.201 115.201
          1.7  Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 334 0
309 0
363 0
      4  Ordine pubblico e sicurezza (7) 206 0
837 0
1.461 0
          4.1  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 206 0
837 0
1.461 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 236.100 0
176.400 0
269.500 0
    1  Difesa e sicurezza del territorio (5) 0 0
0 0
269.500 0
          1.6  Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 0 0
0 0
269.500 0
    4 Fondi da ripartire (33) 236.100 0
176.400 0
0 0
          4.1 Fondi da assegnare (1) 236.100 0
176.400 0
0 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 55.600 50.601 51.400 46.913 66.700 59.121
    1  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (2) 55.208 50.209 51.054 46.567 66.118 58.539
      1.10  Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 2.165 2.165 4.335 4.335 4.274 4.274
      1.14  Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 103 103 91 91 154 154
      1.15  Tutela del patrimonio culturale (15) 52.940 47.941 46.628 42.141 61.690 54.112
    2 Ricerca e innovazione (17) 392 392 346 346 582 582
      2.1  Ricerca in materia di beni e attività culturali (4) 392 392 346 346 582 582

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
201320142015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTRO DELLA SALUTE 37.29936.692
26.65725.693
39.85738.894
    1  Tutela della salute (20)1.8031.196
1.8191.212
1.8511.244
      1.1  Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1)1.141641
1.156656
1.188688
      1.2  Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2)500500
501501
501501
      1.3  Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3)5555
5555
5555
      1.4  Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)1070
1070
1070
    2  Ricerca e innovazione (17)35.49635.496
24.48124.481
37.65037.650
      2.1  Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)35.49635.496
24.48124.481
37.65037.650
    4  Fondi da ripartire (33)00
3570
3560
      4.1  Fondi da assegnare (1)00
3570
3560

Elenco 2
(articolo 1, comma 7)

Norme201320142015
Decreto-legge n.  244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: articolo 4, comma 1300.000
Decreto-legge n.  24 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 1991: articolo 22.700
Decreto-legge n.  497 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  588 del 1996: articolo 6, comma 1800.000600.0001.200.000
Decreto-legge n.  382 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  8 del 1990: articolo 4275.000100.000825.000
Legge n.  549 del 1995: articolo 1, commi 54, 56, 57 e 58 20.000.00020.000.00020.000.000
Legge n.  311 del 2004: articolo 1, comma 711.700.0001.500.0002.500.000
Decreto-legge n.  328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  471 del 1994: articolo 46.000.0001.000.000
Decreto-legge n.  548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  641 del 1996: articolo 1, comma 1500.000700.000900.000
Decreto-legge n.  415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  488 del 1992: articolo 1, comma 8300.000300.000400.000
Decreto-legge n.  511 del 1995: articolo 1, comma 3110.000800.0002.475.000
Decreto-legge n.  643 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  738 del 1994: articolo 111.000.0001.500.0004.500.000
Decreto-legge n.  646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  22 del 1995: articolo 1, comma 4800.000
Decreto-legge n.  9 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  67 del 1993: articolo 2115.000100.0004.200.000
Legge n.  144 del 1999: articolo 34, comma 310.000.00010.000.00010.000.000
Legge n.  430 del 1991: articolo 13.000.000
Decreto-legge n.  398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  493 del 1993: articolo 1, comma 3300.000400.000500.000
Legge n.  388 del 2000: articolo 144, comma 10150.000150.000150.000
Legge n.  41 del 1986: articolo 4, comma 7750.000200.0002.730.000
Legge n.  67 del 1988: articolo 20, comma 6250.000800.0004.270.000
Legge n.  67 del 1988: articolo 17, comma 41700.000500.000900.000
Legge n.  910 del 1986: articolo 7, comma 13300.000500.000700.000
Totale      46.552.70039.150.00057.050.000

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).

      Sopprimere il comma 9.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.
1. 1. (ex 3. 88.) Garavini, Porta.

      Sopprimere il comma 15.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
1. 2. (ex *3. 96. e *3. 97.) Capano, Iannuzzi, Berretta.

      Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 3. (ex *3. 95. e *3. 98) Iannuzzi, Capano, Berretta.

      Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
          
2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera c), allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163.»

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
1. 4. (ex 3. 103.) Berretta, Iannuzzi.

      Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
          2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera c), allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163».
1. 5. (ex *3. 17.) Samperi.

      Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 3).

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – (Lotta all'evasione fiscale). 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
          b) al comma 5, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
          c) al comma 8, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
          d) al comma 12, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro»;
          e) al comma 13, le parole: «12.500 euro», sono sostituite delle seguenti: «1.000 euro».

      2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
          a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.  97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n.  129;
          b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133;
          c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.

      4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
          a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248;
          b) il decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n.  74;
          c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133;
          d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296;
          e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.

      5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nei quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte del soggetti passivi.
      7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
      8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.
      9. I dati comunicati al sensi dei comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e 51, comma secondo, n.  6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n.  633.
      10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471.
1. 6. (ex 3. 35.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 28.

      Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 244.078.742 milioni di euro per l'anno 2013.
1. 7. (vedi 3. 117.) Borghesi, Mura, Cimadoro.

      Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
      30-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, è ridotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, del 10 per cento in misura permanente.
      30-ter. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 30-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, sono destinati:
          a) per un ammontare pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;
          b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
          d) per un ammontare pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n.  49 del 1987;
          e) per un ammontare pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
          f) la restante quota, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.
1. 8. (ex 3. 89.) Narducci, Fedi.

      Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
      30-bis. L'aliquota Iva per l'editoria online di libri in formato elettronico, i cosiddetti «e-books», che riguardano le tematiche dell'emigrazione italiana nel mondo è equiparata a quella speciale ridotta in vigore per la carta stampata pari al 4 per cento.

      Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
1. 9. (ex 3. 84.) Narducci, Fedi.

      Al comma 31, sostituire le parole: ai commi da 32 a 47 con le seguenti: ai commi 32, 33, 34 e 35.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 42 e 44;
          al comma 98, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 550,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 354,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 404,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
          all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 232 milioni.
1. 10. (vedi 3. 139.) Ghizzoni, Coscia, Fioroni, Albini, Bachelet, Calvisi, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nannicini, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

      Al comma 38, primo periodo, dopo le parole: decreto interministeriale aggiungere le seguenti: 12 marzo 2012.
1. 11. (ex 3. 71.) Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Fugatti.

      Sopprimere il comma 45.

      Conseguentemente, al comma 98, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2013, di 337,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 81 milioni di euro 2015.
1. 12. (vedi *3. 141.) Ghizzoni, Coscia, Fioroni, Bachelet, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

      Al comma 45, sopprimere la lettera a).

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
1. 13. (ex 3. 56.) Minardo.

      Sopprimere il comma 52.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 14. (ex 3. 78.) Morassut, Carella, Meta, Gasbarra, Pompili.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      55-bis. Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono abrogati.
      55-ter. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati annualmente in euro 356.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 15. (ex 3. 26.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      55-bis. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici.
      55-ter. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in attuazione del comma 55-bis, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 16. (ex 3. 27.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      55-bis. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n.  121, e successive modificazioni, sono abrogati.
      55-ter. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati annualmente in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 17. (ex 3. 29.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      55-bis. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n.  42, sono abrogati.
      55-ter. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati annualmente in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 18. (ex 3. 30.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      55-bis. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono obbligati a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.
      55-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati in euro 5 milioni, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 19. (ex 3. 31.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      55-bis. Il programma pluriennale di A/R n.  SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento.
      55-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 20. (ex 3. 32.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      55-bis. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è aggiunto il seguente comma:
      «6-bis. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione.»

      55-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del comma 55-bis sono versati al bilancio dello Stato.
1. 21. (ex 3. 33.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      55-bis. All'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66 le parole: «su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012».
      55-ter. All'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1o aprile 1981, n.  121 le parole: «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012».
1. 22. (ex 3. 34.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 61.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, lettera b), sostituire le parole: 0,45 per cento con le seguenti: 0,46 per cento.
1. 23. (ex 3. 116.) Di Giuseppe, Messina, Rota.

      Sopprimere il comma 61.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 24. (ex 3. 115.) Di Giuseppe, Messina, Rota.

      Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
      65-bis. Le dotazioni del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 30 milioni annui.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
1. 25. (ex 3. 105.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

      Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: possono inoltre procedere con le seguenti: inoltre procedono.

      Conseguentemente:
          al medesimo periodo, sostituire le parole:
10 milioni di euro a regime con le seguenti: 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, 115,02 milioni di euro per l'anno 2014, 154,04 milioni di euro per l'anno 2015, 115,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 26,77 milioni di euro per l'anno 2013, 105,02 milioni di euro per l'anno 2014, 144,04 milioni di euro per l'anno 2015, 105,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 26. Mantovano, Marinello, Santelli.

      Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:
10 milioni con le seguenti: 100 milioni;
          al comma 98, sostituire le parole: di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 27. (ex 0. 3. 350. 5.) Fiano, Rosato.

      Al comma 76, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tale ambito il Ministero della difesa provvede, nei limiti delle risorse assegnate, al progressivo assorbimento, secondo l'ordine di merito, degli idonei al Concorso indetto il 25 febbraio 2012 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno VFP1 quadriennale VFP4 ovvero in rafferma annuale.
1. 28. (vedi 0. 3. 350. 3.) Mantovano, Marinello, Santelli.

      Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
      76-bis. Al fondo di cui al comma 76 confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1.
1. 29. (ex 0. 3. 350. 6.) Rosato, Fiano.

      Al comma 77, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.
1. 30. (ex 0. 3. 350. 4.) Rosato, Fiano.

      Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:
      77-bis. Per il triennio 2013-2015, ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del turn over nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «soccorso civile».
1. 31. (ex 0. 3. 350. 7.) Rosato, Fiano.

      Al comma 79, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico.
1. 32. (ex 0. 3. 010. 6.) Lulli.

      Al comma 79, aggiungere, in fine, le parole: nonché mediante le risorse derivanti da quanto disposto dal comma 79-bis.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
      
79-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 79, nelle more di quanto previsto dal comma 81, risulta comunque pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014.
          al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.
          all'articolo 3, sopprimere il comma 3.
1. 33. (ex 0. 3. 010. 14.) Borghesi, Mura.

      Al comma 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è altresì istituito con la finalità di sostenere le piccole e medie imprese che, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, evidenzino crisi di liquidità conseguente a certificati ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
1. 34. (ex 0. 3. 010. 4.) Bitonci, Simonetti.

      Al comma 80, dopo la parola: università, aggiungere le seguenti: imprese che promuovono lo sviluppo e l'innovazione dell'export, anche attraverso l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici con età inferiore ai 35 anni.
1. 35. (ex 0. 3. 010. 3.) Simonetti, Bitonci.

      Al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.
1. 36. (ex 0. 3. 010. 13.) Borghesi, Mura.

      Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
      88-bis. Le dotazioni del Fondo di finanziamento ordinario per le università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n.  537 del 1993, per gli anni 203, 2014 e 2015 sono incrementate di 50 milioni annui.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione: agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca, programma: sostegno al settore agricolo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n.  165 del 1999; decreto legislativo n.  188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 50.000;
          CS: – 50.000.

      2014:
          CP: – 50.000;
          CS: – 50.000.

      2015:
          CP: – 50.000;
          CS: – 50.000.
1. 37. (ex 4. 58.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

      Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
      88-bis. Le risorse destinate alla tutela del diritto allo studio, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.  147, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 100 milioni di euro.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
1. 38. (ex 4. 55.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

      Sostituire il comma 89 con il seguente:
      89. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni è riservata a favore dei comuni che pur non presentando squilibri strutturali di bilancio registrano, alla luce delle risultanze contabili, difficoltà di bilancio, con particolare riferimento all'ammontare dei residui passivi della spesa in conto capitale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
1. 39. (ex 5. 4.) Mario Pepe (PD).

      Sopprimere il comma 90.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1.575 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 40. (ex 5. 27.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

      Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
      90-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
      «8-bis. Le Regioni, al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le proprie strutture amministrative, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lettera a) nei termini e con le modalità previsti dalla medesima lettera. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al primo periodo procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane».
1. 41. (ex 5. 36.) Albini.

      Sostituire il comma 91 con il seguente:
      All'articolo 16, comma 6, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», sono sostituite dalle seguenti: «2.260 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro».

      Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere i commi 15 e 29.
1. 42. (ex 5. 52.) Bitonci, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Montagnoli.

      Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:
      91-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'ulteriore riduzione stabilita ai sensi del comma 91 del presente articolo, i comuni che, oltre ad aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione per il 2011, non presentano alcun valore deficitario per i parametri obiettivi individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 242 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e presentano, al 31 dicembre 2011, un rapporto tra i dipendenti e la popolazione inferiore alla media nazionale della propria fascia demografica.
1. 43. (ex 5. 5.) Rubinato.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e dai commi 1 e 2 del presente articolo al fine di dare applicazione ai principi richiamati nella sentenza della Corte costituzionale n.  118 del 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della regione Sardegna, entro il 31 marzo 2013, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna, al fine di adeguarlo al nuovo regime finanziario regionale disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n.  296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziano 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e, comunque, nel rispetto dei saldi complessivi di finanza pubblica.
1. 44. (ex 5. 10.) Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. Nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42, la provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a sopprimere le comunità di valle.
1. 45. (ex 5. 14. parte ammissibile) Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, il comma 9 è sostituito dal seguente:
      «9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.
      Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria classificate nel gruppo R di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.  138 iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal predetto decreto».
1. 46. (ex 5. 16.) Vanalli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 31 della legge 13 novembre 2011, n.  183, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
      «7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013, non sono considerate le risorse utilizzate dai comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti e soggetti, a partire dal 1o gennaio 2013, al patto di stabilità interno, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133».
1. 47. (ex 5. 18.) Vanalli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
1. 48. (ex 5. 20.) Vanalli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122».
1. 49. (ex 5. 22.) Rainieri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, al comma 8, dopo le parole: «tenendo prioritariamente conto» sono aggiunte le seguenti: «di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111».
1. 50. (ex 5. 33.) Cenni.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2013.

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 12, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 51. (vedi 5. 48.) Rubinato.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nel 2012. I contributi sono corrisposti ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2013.

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 265 milioni.
1. 52. (vedi 5. 34.) Rubinato.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

      2. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.
1. 53. (ex 5. 05.) Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
          a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;
          b) riduzione a decorrere dal 1o gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite di 30.000 euro annui.
1. 54. (ex 5. 06.) Caparini, Stucchi, Pini, Bitonci, Fugatti, Consiglio, Forcolin.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite.
1. 55. (ex 5. 07.) Caparini, Stucchi, Pini, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
      «9-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.  267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.  179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, agli interventi di cui al comma 7.
      9-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, e successive modificazioni.
1. 56. (ex 5. 012.) Mariani, Sereni, Marchi, Amici, Braga, Realacci, Morassut, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2002, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello eccedente il 20 per cento rispetto ai suddetti parametri applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2».
1. 57. (ex 5. 015.) Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello eccedente il 20 per cento rispetto ai suddetti parametri applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2».
1. 58. (ex 5. 041.) Albini.

      Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
      94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, come modificato dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, aggiungere in fine, i seguenti commi:
      «6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.
      6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale».
1. 59. (ex 5. 032.) Bitonci, Fugatti.

      Al comma 95, sopprimere la lettera a).

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
1. 60. (vedi 6. 12.) Rubinato.

      Al comma 95, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) alla lettera a), le parole: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e»;
*1. 61. (vedi 6. 14.) Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

      Al comma 95, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) alla lettera a), le parole: «gli importi e le connesse prestazioni relative a» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei», e dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e»;
*1. 62. (vedi 6. 62.) De Micheli.

      Al comma 95, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) alla lettera a), le parole: «per tutta la durata dei contratti medesimi;» sono sostituite con le seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2012; a partire dal 1o gennaio 2013 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono a ridurre del 10 per cento l'importo complessivo dei suddetti contratti, con contestuale riduzione delle connesse prestazioni, tenendo particolare conto delle ricadute occupazionali conseguenti alle riduzioni apportate a ciascun contratto;».
1. 63. (vedi 6. 59.) De Micheli.

      Al comma 95, lettera a), dopo le parole: 10 per cento aggiungere le seguenti: per i contratti stipulati.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
1. 64. (ex 6. 11.) Rubinato.

      Al comma 95, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) alla lettera a), dopo le parole: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di tutti quei servizi connessi alla fornitura di dispositivi medici,».

      Conseguentemente, all'articolo 3:
          a) comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;
          b) comma 19, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,06 per cento».
1. 65. (ex 6. 30.) Romele, Marinello.

      Al comma 95, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) alla lettera a) dopo le parole: «contratti medesimi» sono aggiunte le seguenti: «la riduzione che decorre dal 1o gennaio 2013 non si applica ai contratti il cui corrispettivo sia destinato in misura non inferiore al sessanta per cento alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei contratti stessi».

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
1. 66. (ex 6. 38.) Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

      Al comma 95, sopprimere la lettera b).

      Conseguentemente:
          al comma 96, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 500 milioni;
          al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 110 milioni, le parole: 847,5 milioni con le seguenti: 347,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 91 milioni e le parole: 6410 milioni di euro con le seguenti: 141 milioni di euro.
1. 67. (vedi 6. 73.) Palagiano, Borghesi, Mura.

      Al comma 95, lettera b), dopo le parole: 4,4 per cento, aggiungere le seguenti: con esclusione dei dispositivi medici salvavita.

      Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni, le parole: 847,5 milioni con le seguenti: 747,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 491 milioni e le parole: 641 milioni di euro con le seguenti: 541 milioni di euro.
1. 68. (vedi 6. 71.) Palagiano, Borghesi, Mura.

      Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
      95-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modificazioni.

      Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni, le parole: 847,5 milioni di euro con le seguenti: 397,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 141 milioni e le parole: 641 milioni di euro con le seguenti: 191 milioni di euro.
1. 69. (vedi 6. 74.) Palagiano, Borghesi, Mura.

      Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
      95-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, non si applicano ai contratti che prevedono le condizioni di cui all'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, ed a quelli relativi ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.  381.
      95-ter. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i contratti che prevedono le condizioni di cui all'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163».
1. 70. (ex 6. 61.) De Micheli.

      Al comma 96, primo periodo, sopprimere le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013.
1. 71. (ex 6. 43.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

      Al comma 96, secondo periodo, sopprimere le parole: , ad esclusione della Regione siciliana,
1. 72. (ex 6. 22.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin.  

      Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:
      96-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, la lettera b) è soppressa.
1. 73. (ex 6. 57.) Fontanelli, Miotto.

      Al comma 97, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica alla spesa relativa all'acquisto di nuovi immobili già finanziati con vincolo di destinazione alla data di approvazione della presente legge, a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quella per i servizi agli studenti e le residenze universitarie.

      Conseguentemente, al comma 100, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La disposizione non si applica alla spesa relativa a nuovi immobili in corso di realizzazione e a quella relativa a progetti già finanziati con vincolo di destinazione alla data di approvazione della presente legge, nonché a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.
1. 74. (ex 7. 24.) Vassallo.

      Al comma 97, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le procedure già avviate o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 75. (ex 7. 129.) Tullo, Rossa.

      Sopprimere il comma 98.

      Conseguentemente all'articolo 3:
          comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
900 milioni con le seguenti: 502 milioni;
          sopprimere il comma 9.
1. 76. (vedi 7. 166.) Mura, Borghesi, Cimadoro, Piffari.
(Inammissibile)

      Sopprimere il comma 98.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Le aliquote di accisa di cui al comma 9 sono ridotte del 50 per cento nelle regioni in cui sono dislocati stabilimenti di produzione di carburanti. I relativi oneri sono ripartiti sull'intero territorio nazionale.
1. 77. (vedi 7. 22.) Pili.

      Sopprimere il comma 98.

      Conseguentemente, all'articolo 3:
          sostituire il comma 14 con il seguente:
      14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota detto 0,1 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data del regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob adottato con delibera n.  16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58.;
          al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.
1. 78. (ex 7. 194.) Fugatti.

      Sostituire il comma 98 con il seguente:
      98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 409,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

      Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 25.
1. 79. (vedi 7. 20.) Fogliato, Fugatti, Bitonci, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

      Sostituire il comma 98 con il seguente:
      98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 423,5 milioni di euro per l'anno 2013, di 856,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 906,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

      Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere i commi 26 e 27.
1. 80. (vedi 7. 21.) Fogliato, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:
      
2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è abrogato.
      2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui per l'anno 2013, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2014, a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 81. (ex 0. 7. 300. 11.) Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:
      
2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

      2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 41, lettera a), dell'articolo 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 82. (ex 0. 7. 300. 10.) Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:
      
2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

      2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 41, lettera a), dell'articolo 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 83. (ex 0. 7. 300. 9. e 0. 7. 300. 14.) Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2013, di 525 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

      Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
      
29-bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, è autorizzata la spesa di 245 milioni per l'anno 2013 e di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
1. 84. (vedi 7. 199.) Siragusa, De Pasquale, Mariani.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.

      Conseguentemente:
          all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 65 milioni;
          alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale..., voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Legge 328/2000, Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

      2013:
          CP: + 400.000;
          CS: + 400.000.

      2014:
          CP: + 250.000;
          CS: + 250.000.

      2015:
          CP: + 250.000;
          CS: + 250.000.
1. 85. (vedi 7. 170.) Palagiano, Mura, Borghesi.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.

      Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 150.000;
          CS: + 150.000.

      2014:
          CP: + 250.000;
          CS: + 250.000.

      2015:
          CP: + 250.000;
          CS: + 250.000.
1. 86. (vedi 7. 175.) Evangelisti, Di Stanislao, Mura, Borghesi.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro.

      Conseguentemente, all'articolo 2:
          al comma 30, primo periodo, dopo le parole:
esigenze indifferibili aggiungere le seguenti: di cui all'elenco n.  3.
          al comma 31, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro per l'anno 2014;
1. 87. (vedi 0. 8. 501. 7.) Borghesi, Mura, Palagiano.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, e successive modificazioni, le parole: «spese sostenute entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute a decorrere dall'anno 2012».
1. 88. (vedi 7. 160.) Borghesi, Mura, Piffari, Cimadoro.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni di euro per l'anno 2015 e di 491 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 31 dicembre 2013.
1. 89. (vedi 7. 159.) Borghesi, Mura, Piffari, Cimadoro.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni.

      Conseguentemente:
          a) all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 265 milioni;
          b) alla Tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico, Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n.  431 del 1998, disciplina delle locazioni:

      2013:
          CP: + 150.000;
          CS: + 150.000.

      2014:
          CP: + 150.000;
          CS: + 150.000.

      2015:
          CP: + 150.000;
          CS: + 150.000.
1. 90. (vedi 7. 172.) Borghesi, Mura, Piffari.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2013, di 748,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 493 milioni di euro per l'anno 2015 e di 543 milioni di euro.

      Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 13 con il seguente:
      
13. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
1. 91. (vedi 0. 7. 300. 76.) Schirru.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di dare effettiva attuazione alla sperimentazione del programma «carta acquisti», di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012. n.  5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, a detto programma assegnata una quota non inferiore a 50 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma.
1. 92. (vedi 7. 173.) Palagiano, Mura, Borghesi.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 205 milioni di euro per l'anno 2013, di 802,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 546 milioni di euro per l'anno 2015.

      Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
      29-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n.  66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
1. 93. (vedi 7. 197.) Siragusa, De Pasquale, Mariani.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 222 milioni di euro per l'anno 2013, di 834,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 565 milioni di euro per l'anno 2015 e di 615 milioni.

      Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione. Programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, decreto legislativo n.  502 del 1992: riordino disciplina in materia sanitaria – Art. 12, comma 2: Fondo finanziamenti attività ricerca (2.1 – cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 28.000;
          CS: + 28.000;

      2014:
          CP: + 13.000;
          CS: + 13.000;

      2015:
          CP: + 26.000;
          CS: + 26.000.
1. 94. (vedi 7. 167.) Palagiano, Mura, Borghesi, Zazzera.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2013, di 837,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 581 milioni di euro per l'anno 2015.

      Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
      36-bis. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute non trovano applicazione nei confronti degli organismi:
          a) istituiti in attuazione di trattati e convenzioni internazionali o che rappresentino l'Italia nei consessi internazionali svolgendo attività specifiche in adempimento di obblighi internazionali;
          b) espressamente previsti da norme comunitarie o istituiti in attuazione di obblighi contenuti in norme comunitarie;
          c) operanti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e nel settore delle attività culturali.
1. 95. (vedi 7. 180.) De Biasi, Carlucci, Coscia, Marco Carra, Levi, Verducci, De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2013, di 842,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 586 milioni di euro per l'anno 2015 e di 636 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
      29-bis. I commi 17 e 18 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le disposizioni e i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n.  24, e all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n.  379.
1. 96. (vedi 7. 158.) Palagiano.

      Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 641 milioni con le seguenti: 250 milioni.

      Conseguentemente:
          a) all'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
      30-bis. Dal 1o gennaio 2013, nei comuni a elevato rischio sismico situati nelle zone 1 e 2, e nel limite annuale delle risorse pari a 900 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono un immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo;
          b) alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese; Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n.  244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:
      Riduzione

      2013:
          CP: –900.000;
          CS: –900.000.

      2014:
          CP: –900.000;
          CS: –900.000.

      2015:
          CP: –900.000;
          CS: –900.000.
1. 97. (vedi 7. 162.) Borghesi, Mura, Messina, Piffari.

      Al comma 102, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: se non per sostituire autovetture cessate dalla circolazione per demolizione.
1. 98. (ex 7. 43.) Vanalli, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

      Al comma 102, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso delle autovetture di servizio e di rappresentanza, da parte delle pubbliche amministrazioni come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 e successive modificazioni, è vietato per gli spostamenti dall'abitazione dei soggetti legittimati, verso e da il luogo di lavoro.
1. 99. (ex 7. 60.) Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Bitonci, Fugatti.

      Al comma 103, dopo le parole: Le disposizioni dei commi aggiungere le seguenti: 97, capoverso 1-quater, e.
1. 100. (ex 7. 6.) Ascierto.

      Al comma 103, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e delle polizie municipali.
*1. 101. (ex 7. 81.) Osvaldo Napoli.

      Al comma 103, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e delle polizie municipali.
*1. 102. (ex 7. 105.) Bitonci, Fugatti.

      Al comma 103, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e delle polizie municipali.
*1. 103. (ex 7. 139.) Graziano.

      Al comma 103, aggiungere, in fine, le parole: e per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali e istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia.
1. 104. (ex 7. 134.) Verducci, De Biasi.

      Dopo il comma 103, aggiungere i seguenti:
      103-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni legislative vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base delle metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, come individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel Rapporto di analisi e valutazione della spesa relativo all'anno 2012, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, procede alla conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa al fine di realizzare un effettivo miglioramento dell'efficienza e dell'allocazione della spesa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
      103-ter. I risparmi derivanti dalle attività di cui al comma 103-bis sono riallocati nell'ambito della stessa amministrazione al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a copertura del turn over per un importo pari all'entità dei risparmi stessi.
1. 105. (ex 7. 109.) Rosato, Fiano.

      Sopprimere il comma 106.
1. 106. (ex *7. 38.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri, Simonetti, D'Amico, Forcolin.

      Al comma 106, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica a quegli enti che, alla data del conferimento dell'incarico, non dispongono, nella propria pianta organica, delle adeguate competenze professionali.
1. 107. (ex 7. 39.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

      Sostituire il comma 107 con il seguente:
      107. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le associazioni di rappresentanza delle imprese nelle loro strutture organizzative, settoriali e territoriali, nonché gli enti di diritto privato di natura associativa o societaria, di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, dalle stesse costituiti, partecipati o promossi, che svolgono attività riconducibili alle loro finalità istituzionali»;
          b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».
1. 108. (ex 7. 115.) De Micheli.

      Sopprimere il comma 109.
1. 109. (ex 7. 116.) De Micheli.

      Dopo il comma 109, aggiungere i seguenti:
      109-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 450 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
      109-ter. Le risorse di cui al comma 109-bis sono destinate a incrementare il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.  183. Conseguentemente i commi 75 e 76 del medesimo articolo 4 sono soppressi.
1. 110. (ex 7. 42.) Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

      Sostituire il comma 110 con il seguente:
      110. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse;
          2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di assicurare certezza e trasparenza nella comparabilità, Consip Spa e le centrali di committenza regionali specificano e mettono a disposizioni sui loro siti tutti i parametri economici e le caratteristiche del bene oggetto della convenzione che concorrono a determinare i corrispettivi e le modalità utilizzate per effettuare il calcolo».
1. 111. (ex 7. 117.) De Micheli.

      Sostituire il comma 111, con il seguente:
      111. L'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 è soppresso.
1. 112. (ex 7. 120.) De Micheli.

      Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:
      115-bis. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.
      26. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica di cui al comma 25 sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, di seguito denominata Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati «finanziamento tramite terzi», allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.
      115-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più elevati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.
      115-quater. Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate.
1. 113. (vedi 7. 71.) Margiotta, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Realacci, Rubinato, Viola.

      Sopprimere i commi 116, 117, 118 e 119.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
      40-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è aumentata l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 mila euro annui.
1. 114. (vedi 7. 79.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

      Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
      122. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono erogati rimborsi e contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, anche se riferiti a rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla medesima data.
      123. Sono abrogati:
          a) gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n.  157;
          b) gli articoli da 1 a 6 della legge 6 luglio 2012, n.  96.
1. 115. (vedi 7. 8.) Barbato.

      Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
      122. I partiti e i movimenti politici che abbiano cessato la propria attività, anche in ragione della loro inclusione o fusione in nuovi partiti o movimenti politici, sono tenuti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a restituire le somme percepite a titolo di rimborso per le spese elettorali per la partecipazione alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n.  157, svoltesi successivamente al 2006, che siano ancora nella loro disponibilità e per le quali non siano stati assunti impegni alla data del 30 ottobre 2012.
      123. Le risorse di cui al comma 122 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad integrare le risorse destinate agli interventi di natura assistenziale di cui all'articolo 2, comma 16.
1. 116. (vedi 7. 9.) Barbato.

      Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
      122. Alla legge 31 ottobre 1965, n.  1261, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) l'articolo 2 è abrogato;
          b) all'articolo 5, i commi 3 e 4 sono abrogati.
1. 117. (ex 7. 177.) Borghesi, Mura.

      Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
      122. La legge 6 luglio 2012, n.  96, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 1, con l'esclusione dei commi 2, 3 e 4, e gli articoli 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n.  157, e successive modificazioni.
1. 118. (ex 7. 178.) Borghesi, Mura.

A.C. 5534-bis-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSO ELENCO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

      1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.
      2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214:
          a) International Development Association (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del Fondo;
          b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del Fondo;
          c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima (AfDF 12) ricostituzione del Fondo;
          d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF 10) e alla decima (ADF 11) ricostituzione del Fondo;
          e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo;
          f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.

      3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
      4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.
      5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
      6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
      7. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n.  798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n.  798 del 1984.
      8. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.
      9. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, le parole: «“Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”» sono sostituite dalle seguenti: «“Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.  798”».
      10. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.  798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.
      11. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.
      12. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
      13. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.  464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro nell'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.
      14. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.  190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      15. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.
      16. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 17 a 19 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
          a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
          b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
              1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
              2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011;
          c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
              1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
              2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011;
          d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011.

      17. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 16 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.
      18. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 16 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sulla base:
          a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro:
          b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
          c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16.

      19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
      20. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n.  95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.  135 del 2012, e del comma 19 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.
      21. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.
      22. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 16 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 20.
      23. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.  230,».
      24. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n.  334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.
      25. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.  353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
      26. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
      27. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n.  203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.
      28. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.
      29. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, nonché al fine di assumere a tempo determinato, per l'anno 2013, nel limite di spesa di 500.000 euro, i lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.
      30. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 315 milioni di euro nell'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n.  3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
      31. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.  328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
      32. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.
      33. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro nell'anno 2013.
      34. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n.  3 del 16 aprile 2009 e n.  11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.
      35. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.  195, è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2013 per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma del 26 ottobre 2012 verificatosi in Calabria e Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
      36. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.
      37. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      38. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013.
      39. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n.  72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      40. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n.  73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      41. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché della differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;
          b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:
      «36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».

      42. L'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è abrogato.
      43. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). – 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
          a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
          b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
          c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, abrogato ai sensi del comma 1-ter del presente articolo, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
          a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549;
          b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni;
          c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni;
          d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.

      4. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
          a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
          b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
          c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
          d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
          e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

      5. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
      6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 5 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 5.
      7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 4, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
      8. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.
      9. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 8, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
      10. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
          a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
          b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
          c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».

Elenco 3
(articolo 2, comma 30)

Intervento

2013
(importi in milioni di euro)
Interventi diversi:

Fondo per il finanziamento ordinario delle università:
articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.  537.

Collegi universitari legalmente riconosciuti:
articoli 18 e19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68.

Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere:
articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n.  183.

Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza:
articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.  230.

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.

Fondo per il finanziamento delle missioni di pace:
articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:
articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.  431.

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva:
articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.

Comitato italiano paralimpico:
articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n.  189.

Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti:
articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n.  193.

Giustizia digitale:
articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179.

315
            Totale

315

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

      Al comma 1, sostituire le parole: 295 milioni con le seguenti: 518 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle destinate al programma cooperazione allo sviluppo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 sino al 2022.
2. 1. (ex 8. 67.) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n.  244 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 85 milioni di euro per l'anno 2014 e di 515 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 2. (ex 8. 189.) Rubinato.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e alla prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
2. 3. (ex 8. 188.) Rubinato.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Le risorse di cui ai commi 3 e 4 sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale ferroviario di ogni singola regione, con particolare riferimento agli allacci ferroviari portuali delle regioni insulari, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n.  42.
2. 4. (ex 8. 73.) Pili.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n.  244 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

      Conseguentemente, al comma 6:
          sostituire le parole:
45 milioni con le seguenti: 35 milioni;
          sostituire le parole:
400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2014.
          sostituire le parole: 305 milioni con le seguenti: 290 milioni;
          sostituire le parole:
400 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2016.
2. 5. (vedi 8. 187.) Rubinato.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Le risorse di cui al comma 5 sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale stradale di ogni singola regione, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n.  42.
2. 6. (ex 8. 72.) Pili.

      Sostituire il comma 6 con i seguenti:
      6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014, di 255 milioni di euro per l'anno 2015 e di 350 milioni di euro per l'anno 2016.
      6-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui alla legge 16 aprile 1973, n.  171, è autorizzato, nelle modalità ivi previste, il trasferimento ai comuni di Venezia e Chioggia di un importo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. 7. (vedi 8. 359.) Martella, Viola, Murer.

      Al comma 11, dopo le parole: Torino – Lione, aggiungere le seguenti: , nonché per l'andamento della linea ferroviaria Catania – Palermo.
2. 8. (ex 8. 90.) Garofalo, Germanà, Gibiino.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
      11-bis. Per gli investimenti programmati per la realizzazione delle parti di competenza nazionale della rete e dei nodi TEN-T in Sicilia e in Calabria, con particolare riferimento all'adeguamento dell'asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, alla velocizzazione dell'asse ferroviario Catania-Palermo e al completamento dell'asse stradale 106 Ionica è autorizzata la spesa di 245 milioni di euro per l'anno 2013, 50 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015.

      Conseguentemente:
          al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 5 milioni;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro per l'anno 2015.
2. 9. (vedi 8. 111.) Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
      11-bis. Al fine di limitare l'impatto sociale della realizzazione delle opere comprese nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.  443, si applicano, a favore delle popolazioni abitanti nei territori interessati dai cantieri e per l'intera durata dei lavori, le norme di cui agli articoli 340, 341, 341-bis, 341-ter, 341-quater e 342 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
      11-ter. Per il finanziamento delle misure di cui al comma 11-bis il fondo di cui all'articolo 340 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 è aumentato di 20 milioni di euro per ognuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
2. 10. (ex 8. 126.) Lovelli.

      Sopprimere il comma 12.

      Conseguentemente, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
      27-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di calamità naturali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
      27-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 27-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
2. 11. (vedi 8. 551.) De Pasquale.

      Sopprimere il comma 12.
2. 12. (vedi 8. 115. e 8. 156.) Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Montagnoli.

      Sostituire il comma 12 con i seguenti:
      12. Le province e i comuni sottoposti al patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto relativo all'anno 2013 le spese per interventi in favore dell'edilizia scolastica e la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
      12-bis. Al riparto delle risorse di cui al comma 12, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013.
2. 13. (vedi 8. 222.) Ventura, Rubinato, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Sereni, Verducci, Fluvi.

      Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 127 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. Per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della tratta Mercato San Severino-Fratte del raccordo autostradale Salerno-Avellino, che collega le autostrade A30 Caserta-Roma ed A3 Salerno-Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 123 milioni di euro per l'anno 2013.
2. 14. (vedi 8. 124.) Iannuzzi, Margiotta.

      Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni.

      Conseguentemente, al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.
2. 15. Lanzarin, Dussin, Togni.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. Le risorse di cui al comma 12 sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale stradale, ferroviario, energetico di ogni singola regione, con particolare riferimento ai gap infrastrutturali delle regioni insulari, in attuazione dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42.
2. 16. (ex 8. 71.) Pili.

      Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
      12-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, è ripartito tra le diverse aree del Paese senza il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.
      12-ter. È soppresso il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, e successive modificazioni.
2. 17. (ex 8. 169.) Torazzi, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.  350, il comma 65 è abrogato.
2. 18. (ex 8. 363.) Marchi, Vico, Ginefra.

      Sopprimere il comma 13.

      Conseguentemente, al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.
2. 19. Lanzarin, Dussin, Togni.

      Sostituire il comma 15 con il seguente:
      15. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, è soppresso.
2. 20. (ex 8. 148.) Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
      15-bis. Al comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, prima delle parole «Il diritto alla pensione» sono inserite le seguenti: «Fermo restando il requisito minimo di quindici anni di contribuzione per coloro che lo avessero maturato alla data del 30 dicembre 1992».

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma l: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          C.P.: – 6.000.000;
          C.S.: – 6.000.000.
          dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4 – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 21. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 19. e 8. 128.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
      15-bis. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, non trova applicazione per gli enti che nei venti esercizi finanziari precedenti hanno deliberato, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, il dissesto finanziario.
2. 22. (ex 8. 150.) Simonetti, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
      15-bis. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, non trova applicazione per gli enti i cui consigli negli ultimi dieci esercizi sono stati sciolti in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
2. 23. (ex 8. 149.) Simonetti, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
      15-bis. Per la determinazione dell'importo del Fondo di cui al comma 15, ed attribuibile a ciascun ente, si considera in via prioritaria l'importo della detrazione operata, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n.  23 del 2011.
2. 24. (ex 8. 153.) Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

      Sopprimere il comma 16.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro.
          e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ”, ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.
          f) alla Tabella E Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.
          dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 25. (vedi 8. 141.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

      Sostituire il comma 16 con i seguenti:
      16. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, come modificati dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20, 21-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 16-bis.6 e le risorse stanziate a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n.  201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n.  216 del 2011, e 22 del decreto-legge n.  95 del 2012.
      16-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
          b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n.  243, e successive modificazioni, e»;
          c) all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni e»;
          d) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
          e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
          f) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:
              1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n.  662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
              2) le parole da: «in tale secondo caso» fino a: «in vigore dal presente decreto» sono sostituite dai seguenti periodi: «I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.»;
          g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

      16-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n.  488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
      16-bis.2. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
          b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

      16-bis.3. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388».
      16-bis.4. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
      16-bis.5. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, come da ultimo modificato dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
      16-bis.6. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, di cui al comma 16, affluiscono quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento.». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

      Conseguentemente:
          al comma 17, sostituire le parole: di cui al comma 16 con le seguenti: di cui ai commi da 16 a 16-bis.4;
          al comma 18, lettera c), sostituire le parole: in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16 con le seguenti: in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 16-bis a 16-bis.4;
          sostituire il comma 19 con il seguente:
      19. I benefici di cui ai commi da 16 a 16-bis.6 sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201», di cui al comma 16;
          sostituire il comma 20 con il seguente:
      20. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1o giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 di cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio;
          sostituire il comma 21 con il seguente:
      21. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;
          sopprimere il comma 22;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
2. 26. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 56.) Paladini, Borghesi, Mura, Di Pietro.

      Sostituire il comma 16 con il seguente:
      16. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
          2) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n.  243, e successive modificazioni, e»;
          3) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
          «e-ter) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.  201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
              1) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;
              2) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;
              3) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;
              4) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.».

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
          al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.
          dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alta razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
              2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;
2. 27. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione). 29.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo;

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.
          dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 28. (vedi 8. 125.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

      Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo;

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 29. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione). 18.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, lettera a), sopprimere le parole: cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 30. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 32.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 31. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 17.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, lettera b), alinea, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
          al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4 – 1. l Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 32. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 34.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, lettera b), alinea, sopprimere le parole: con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito dalla legge n.  214 del 2011.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come riferimento dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
              2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 33. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 35.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, lettera c), alinea, dopo le parole: ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti aggiungere le seguenti: da cui risulti in modo inequivoco una data certa e verificabile.
2. 34. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 51.) Beltrandi.

      Al comma 16, lettera c), alinea, sopprimere le parole: dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 35. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 36.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
          2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro trentasei mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 36. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 37.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
          2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
              2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 37. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 39.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000

          dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
              2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 38. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 41.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          e) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.

      Conseguentemente:
          a) al comma 19, sostituire le parole: nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, di 634 milioni di euro per l'anno 2014, di 635 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 546 milioni di euro per l'anno 2017, di 530 milioni di euro per l'anno 2018, di 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020;
          b) dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
          20-bis. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 20, il beneficio di cui al comma 16 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
          «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
          e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
          e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento».

      Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. 39. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 55.) Borghesi, Paladini, Mura.

      Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          e) ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alla lettera b) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi ventiquattro mesi.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.
          dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 40. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 38.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 18, lettera b), sopprimere le parole: cessazione del rapporto di lavoro precedente.
2. 41. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 25.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 18, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: la cui data di sottoscrizione risulti da elementi certi e verificabili.
2. 42. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 52.) Beltrandi.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 dei 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 43. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione). 23. e 8. 129.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 19, aggiungere, in fine, le parole: in modo da assicurare le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, per le ulteriori annualità fino a tutto il 2019.
2. 44. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 27.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Al comma 20, quarto periodo, dopo le parole: accertate a consuntivo aggiungere le seguenti: dopo aver espletato le procedure di comunicazione a tutti i lavoratori interessati dai decreti interministeriali 1o giugno 2012 e 5 ottobre 2012.
2. 45. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 28.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Sostituire il comma 21 con i seguenti:
      21. All'articolo 2, del decreto legge agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 6 è sostituito con il seguente:
              «6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento.»;
          b) al comma 13, lettera a), numeri 1 e 3, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;

      21-bis. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.
      21-ter. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni cui comma 21, eccedenti quelle necessarie a compensare integralmente gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, sono versate al fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale, di cui all'articolo 1, comma 79, della presente legge.
2. 46. (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 53.) Boccia.

      Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: sei volte con le seguenti: dieci volte.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 24 e 29;
           al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3:
              comma 14, primo periodo, sostituire le parole:
0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;
              comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4 – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 47. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 46.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

      Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
      22-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 5-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le imprese aventi diritto alle agevolazioni riferite al decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.  35, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 novembre 1966, n.  976, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n.  1142, con rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda. Nello specifico i soggetti aventi diritto ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.  17, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.  130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.  228, e dalla legge n.  56 del 2006 i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge godono del requisito di accesso al fondo in questione vengono ricompresi nel previsto decreto ministeriale nel rispetto delle priorità cronologiche di cui al capoverso precedente.
2. 48. (ex 8. 215.) Fiorio.

      Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
      22-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni e».

      Conseguentemente, all'articolo 3:
          a) al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con le seguenti: con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;
          b) al comma 15, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto con le seguenti: con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto;
          c) dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
      40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
2. 49. (ex 8. 326.) Ghizzoni, Coscia.

      Sopprimere il comma 24.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.  92, è abrogato.
          sopprimere il comma 29;
          al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
              44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 50. (vedi 8. 140.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

      Sopprimere il comma 24.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 27 e 29;
          al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
              44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011 è ridotta nei limiti di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma ”Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
          2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 51. (vedi 8. 142.) Fedriga, Caparini, Gidoni, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

      Sopprimere il comma 24.

      Conseguentemente:
          sopprimere il comma 29;
          al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
              44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011 è ridotta nei limiti di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3:
          dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

          40-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1o gennaio 2013, è previsto:
              a) i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive integrazioni e modificazioni;
              b) la deduzione ai fini Irap di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  448, è innalzata ad euro 6.500 per il periodo di imposta 2013;
              c) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono ridotte di otto punti percentuali.;
          comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modifiche:
          2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 52. (vedi 8. 165.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

      Sopprimere il comma 24.

      Conseguentemente:
          sopprimere il comma 29;
          al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:
315 milioni con le seguenti: 115 milioni;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
          44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.  88 del 2011 è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
          all'articolo 3:
          dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

          40-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale, la deduzione ai fini Irap di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.448, è innalzata ad euro 6.500 per il periodo di imposta 2013 e per il triennio 2013-2015 i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive integrazioni e modificazioni.
          comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
          alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

      2013:
          CP: –6.000.000;
          CS: –6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 53. (vedi 8. 203.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

      Sopprimere il comma 24.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
      40-bis. In conseguenza delle eccezionale situazione di siccità che ha caratterizzato l'annata agraria 2012 nella regione Veneto, i terreni particolarmente danneggiati, nei quali risulta un danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento rispetto alla produzione ordinaria del triennio precedente, sono esenti dall'imposta sui redditi dominicali e agrari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
      40-ter. I territori ammessi a beneficiare della esenzione di cui al comma 40-bis sono individuati con deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 54. (ex 8. 194.) Callegari, Fabi, Forcolin, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

      Sopprimere il comma 24.
2. 55. (ex 8. 144. e 8. 157.) Bitonci, D'Amico, Montagnoli, Simonetti, Laura Molteni, Fabi, Rondini, Fugatti, Comaroli, Polledri.

      Al comma 24, aggiungere, in fine, le parole: anche per ripianare le aziende territoriali ed ospedaliere delle province interne.
2. 56. (ex 8. 311.) Mario Pepe (PD).

      Al comma 25, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
      40-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.  296:
          a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,7 centesimi»;
          b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».
2. 57. (ex 8. 127.) Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
      25-bis. Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  239 dell'11 ottobre 2002, all'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n.  225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «Le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato»;
          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: “Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni”»;
          c) il comma 3 è abrogato.

      25-ter. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
2. 58. (ex 8. 108.) Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Sopprimere il comma 27.
2. 59. (vedi 8. 68.) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sostituire il comma 27 con il seguente:
      27. Per le finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 223 milioni di euro per l'anno 2013.
2. 60. (vedi 8. 190.) Rubinato, De Pasquale.

      Al comma 27, sopprimere il secondo periodo.
2. 61. Zazzera, Borghesi, Mura.

      Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
      27-bis. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 27 sono destinate prioritariamente alle scuole dell'infanzia e agli asili nido direttamente gestiti dai comuni.
2. 62. (ex 8. 272.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

      Sopprimere il comma 29.
2. 63. (vedi 8. 136. e 8. 1445.) Fedriga, Caparini, Forcolin, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Comaroli.

      Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
      29-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma.
2. 64. (ex 8. 52.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

      Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
      29-bis. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.  183 è sostituito dal seguente:
      «17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n.  24, a decorrere dal 2013, è fissato in 2 milioni di euro. Per l'anno 2013 è concesso un ulteriore contributo pari a euro 1.934.000».

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.934.000 euro per l'anno 2013, e pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
2. 65. (ex 8. 240.) Favia, Palagiano.

      Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
      29-bis. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.  222, dopo le parole: «di beni culturali;» sono inserite le seguenti: «per il finanziamento di interventi straordinari a sostegno delle scuola pubblica attraverso la predisposizione di piani speciali per la sicurezza e l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici».
2. 66. (ex 8. 342.) Antonino Russo.

      Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
      29-bis. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, in materia di diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente, al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni, con le seguenti: 310 milioni.
2. 67. (vedi 8. 273.) Palagiano, Mura, Borghesi.

      Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
          29-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, è inserito il seguente:
      «11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
      40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
          b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
          c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
2. 68. (ex 8. 232.) Marinello, Gioacchino Alfano.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
      30-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per l'anno 2013, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità e vulnerabilità.
      30-ter. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 30-bis, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
2. 69. (vedi 8. 271.) Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

      Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:
      30-bis. Al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n.  244, è prevista una dotazione aggiuntiva, per l'anno 2013, di 200 milioni di euro.
2. 70. (vedi 8. 58.) Sani.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

      Conseguentemente:
          all'articolo 3:
              sostituire il comma 1 con il seguente:

          1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, è sostituito dal seguente:
          «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento»;
          comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.
          alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: –6.000.000;
          CS: –6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 71. (vedi 8. 192.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 3:
      sostituire il comma 2 con il seguente:
          2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, è sostituito dal seguente:
          «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»

      dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
      
40-bis. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione. 2. Sono esclude dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.;

      al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

      alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425) apportare le seguenti modificazioni:
      Riduzione:
          2013:
          CP: – 6.000.000;
          CS: – 6.000.000.
2. 72. (vedi 0. 7.300. 42.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

      Conseguentemente:
           all'articolo 3:
              dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

      40-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, le parole: un importo pari a 4.600 euro sono sostituite dalle seguenti: un importo pari a 6.500 euro.
      40-ter. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  91 7, e successive modificazioni.
          comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.
          alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: –6.000.000;
          CS: –6.000.000.

      dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 73. (vedi 8. 200.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

      Conseguentemente:
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.
          alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: –6.000.000;
          CS: –6.000.000.

      dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 74. (vedi 8. 371.) D'Amico, Bitonci, Fugatti, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

      Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
      37-bis. Per l'anno 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.  285, è finanziato per un importo di 100 milioni di euro.
2. 75. (vedi 8. 266.) Mura, Borghesi, Palagiano.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

      Conseguentemente:
          a) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni i cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015 ad eccezione della dotazione di cui alla legge n 431 del 1998;
          b) alla tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, Voce Ministero delle infrastrutture 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del e dei trasporti, Legge n.  rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 – cap. 1690), con i seguenti importi:

      2013:
          CP: + 100.000;
          CS: + 100.000;

      2014:
          CP: + 100.000;
          CS: + 100.000;

      2015:
          CP: + 30.000;
          CS: + 30.000.
2. 76. (vedi 8. 237.) Morassut, Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

      Conseguentemente:
          all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
          dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
              2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
2. 77. (vedi 8. 201.) Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Laura Molteni, Bitonci, Polledri.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

      Conseguentemente, alla tabella C, Missione Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei ministri, Voce Ministero dell'economia e delle finanze Legge n.  230 del 1988 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:
          2013: CP + 100.000;
          2013: CS + 100.000.
2. 78. (vedi 8. 357.) Sereni.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 305 milioni.

      Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
      30-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agro-alimentare, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, è finanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
2. 79. (vedi 8. 61.) Trappolino, Fiorio.

      Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 305 milioni.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
          2013: + 10.000.
2. 80. (vedi 8. 104.) Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 30, primo periodo, elenco n.  3, voce: Interventi diversi sopprimere i seguenti interventi:
      Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68;
      Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.
2. 81. (ex 0. 8. 501. 8.) Borghesi, Mura.

      Al comma 30, primo periodo, elenco n.  3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Fondo unico per lo spettacolo: articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n.  163.
2. 82. (ex 0. 8. 501. 15.) Verducci.

      Al comma 30, primo periodo, elenco n.  3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Sostegno all'editoria: Legge 25 febbraio 1987, n.  67.
2. 83. (ex 0. 8. 501. 10.) Verducci, Ghizzoni.

      Al comma 30, primo periodo, elenco n.  3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Benefici per i lavoratori «esodati»: articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
2. 84. (ex 0. 8. 501. 4.) Bitonci, Simonetti, Fedriga, Fugatti.

      Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: nonché a favore della regione Piemonte interessata dall'evento di Expo 2015.
2. 85. (vedi 8. 180.) Nastri.

      Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
      35-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997 n.  449, e successive modificazioni, è incrementata nell'anno 2013 per l'importo di 500 milioni di euro, a carico del fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 30, nonché delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n.  102, concernente l'innalzamento dell'età per l'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici.
2. 86. (vedi 8. 290.) Bitonci, Fugatti.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
      37-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno e per il 50 per cento alle Regioni del Centro-Nord».
2. 87. (ex 8. 176.) Fugatti, Bitonci, Montagnoli, Polledri.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.
*2. 88. (vedi 9. 1.) Velo.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.
*2. 89. (vedi 9. 7.) Bitonci, Fugatti.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è altresì alimentato dal gettito IRAP di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56, delle spettanze determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n.  549.
      1-ter. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di una apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422, con le seguenti: al mancato incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2;
          comma 6:
              primo periodo, sostituire le parole:
entro il 30 giugno con le seguenti: entro il 30 settembre;
               sopprimere il secondo periodo;
              aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione delle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1 per l'esercizio 2013 è effettuata su base storica.
2. 90. (vedi 9. 5.) Garofalo.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 4, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: I criteri sono definiti anche tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale, e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
          a) un'offerta di servizio più idonea e più efficiente per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
          b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
          c) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
2. 91. (ex 9. 35.) Borghesi, Mura, Monai.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: , in particolare, con la seguente: anche.
2. 92. (ex 9. 36.) Borghesi, Mura, Monai.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, dopo le parole: tenendo conto aggiungere le seguenti: del numero degli abitanti delle regioni e.
2. 93. (ex 9. 21.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, dopo le parole: e di servizi ferroviari regionali, aggiungere le seguenti: tenendo altresì conto delle aree delle regioni con un grave disagio sociale e territoriale.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          comma 4, dopo la lettera
b) aggiungere la seguente:
              b-bis) un incremento di servizio per le aree marginali e fortemente depauperate delle regioni in coerenza con gli obiettivi di eguaglianza e di equità;
          comma 8, dopo le parole: di interesse regionale e locale, aggiungere le seguenti: , anche quelle da costituirsi entro il 31 gennaio 2013,
2. 94. (ex 9. 10.) Mario Pepe (PD).

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: nei territori anche con differenziazione dei servizi con le seguenti: e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale.
2. 95. (ex 9. 38.) Borghesi, Mura, Monai.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: anche con differenziazione dei servizi.
2. 96. (ex 9. 37.) Borghesi, Mura, Monai.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole razionalizzare e.
2. 97. (ex 9. 39.) Borghesi, Mura, Monai.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 4, sopprimere le lettere c) e d).
2. 98. (ex 9. 40.) Borghesi, Mura, Monai.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 5.
2. 99. (vedi 9. 16.) Desiderati, Di Vizia, Crosio, Buonanno, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:
      «5. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. A seguito della riprogrammazione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, possono essere oggetto di revisione».
2. 100. (ex 9. 41.) Borghesi, Mura, Monai.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi e le parole: centottanta giorni con le seguenti: ventiquattro mesi.
2. 101. (vedi 9. 18.) Crosio, Buonanno, Desiderati, Di Vizia, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e sostituiscono fino alla fine del periodo.
2. 102. (ex 9. 17.) Di Vizia, Crosio, Buonanno, Desiderati, Bitonci, Fugatti.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: ventiquattro mesi.
2. 103. (ex 9. 19.) Buonanno, Desiderati, Di Vizia, Crosio, Bitonci, Fugatti.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: con cadenza annuale.
*2. 104. (ex 9. 4.) Lovelli.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: con cadenza annuale.
*2. 105. (ex 9. 6.) Bitonci, Fugatti.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: con cadenza annuale.
*2. 106. (ex 9. 26.) Osvaldo Napoli.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le regioni a statuto ordinario destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1, trasmettono per via telematica e con cadenza annuale all'Osservatorio di cui al comma 8 dati relativi all'ammontare delle risorse destinate rispettivamente ai servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.  422 del 1997 e al trasporto automobilistico, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.
**2. 107. (ex 9. 23.) Osvaldo Napoli.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le regioni a statuto ordinario destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1, trasmettono per via telematica e con cadenza annuale all'Osservatorio di cui al comma 8 dati relativi all'ammontare delle risorse destinate rispettivamente ai servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.  422 del 1997 e al trasporto automobilistico, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.
**2. 108. (ex 9. 9.) Bitonci, Fugatti.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota pari almeno al 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento del trasporto automobilistico, dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.
*2. 109. (ex 9. 8.) Bitonci, Fugatti.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota pari almeno al 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento del trasporto automobilistico, dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.
*2. 110. (ex 9. 24.) Osvaldo Napoli.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 10, alinea, sopprimere il secondo periodo.
**2. 111. (ex 9. 20.) Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 10, alinea, sopprimere il secondo periodo.
**2. 112. (ex 9. 43.) Borghesi, Mura, Monai.

      Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, comma 10, sopprimere la lettera b).
2. 113. (ex 9. 42.) Borghesi, Mura, Monai.

A.C. 5534-bis-A – Articolo 3

ARTICOLO 3, PROSPETTO DI COPERTURA, REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE ED ANNESSE TABELLE A, B, C, E DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle).

      1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
          «c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
          c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;
          b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
      «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640, e successive modificazioni.
      7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.
      7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640, e successive modificazioni»;
          c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
          «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
          f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

      2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

      3. Per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività.
      4. Le misure di cui al comma 3 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 3 è fissato al 15 gennaio 2014.
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».
      6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a):
              1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
              2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
          b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
      « 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
          a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
          b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
          c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
          d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
          d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

      7. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, come da ultimo modificato dal comma 6 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.
      8. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».
      9. A decorrere dal 1o gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n.  88789.
      10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
          b) alla tabella A, parte III, dopo il numero  127-duodevicies) è aggiunto il seguente:
      «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

      11. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
      12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
      13. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
      14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.
      15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
      16. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, concluse a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.
      17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16.
      18. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n.  92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n.  92 del 2012.
      19. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2017».
      20. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole : «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
      21. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.»
      22. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.
      23. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:
          a) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n.  212;
          b) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

      24. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, e successive modificazioni.
      25. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.  662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
      26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
      27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 26.
      28. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro per il 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
      29. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35.
      30. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.
      31. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
          b) al comma 15-bis:
              1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;
              2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;
          c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
      «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni»;
          d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
          e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
          f) al comma 20, primo periodo, le parole: «il 2011» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
          g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
          h) al comma 23, le parole: «disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

      32. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, come da ultimo modificati dal comma 31 del presente articolo.
      33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
          b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».

      34. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.
      35. Alla legge 12 giugno 1990, n.  146, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
              1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;
              2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;
              3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;
          b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».

      36. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
      37. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
          «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
          b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)».

      38. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;
          b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
      «10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.  602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.
      10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».

      39. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

      40. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.  195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122.
      41. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
      42. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
      43. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
      44. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 43, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
      45. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
      46. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2013.

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

 2013 2014 2015
 (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
      Nuove o maggiori spese correnti
Articolato:   3.5522.7472.803
      Minori entrate
Articolato:   8.7517.1815.915
      Tabella A   833
      Tabella C   1628792
Totale oneri da coprire   12.47310.0188.813
2) MEZZI DI COPERTURA
      Nuove o maggiori entrate
Articolato:   6.6556.2955.849
      Riduzione di spese correnti
Articolato:   6.2344.1833.899
      Tabella D   000
Totale mezzi di copertura   12.88910.4789.748
      DIFFERENZA   416460935

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

2013 2014 2015
Competenza Cassa Competenza Cassa
ENTRATE   28.62528.62528.29928.421
    Rimborsi IVA   28.62528.62528.29928.421
SPESA CORRENTE   31.85531.85531.52931.571
    Rimborsi IVA   28.62528.62528.29928.421
    Poste editoria   8080800
    Rimborso imposte dirette pregresse   3.1503.1503.1503.150
TOTALE SPESA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO   31.85531.85531.52931.571
    FSN-saldo IRAP   3.0003.00000
TOTALE SPESA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO e DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 34.85534.85531.52931.571

TABELLE

Tabella A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella E. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

NOTA:  Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto – Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.    

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2013 2014 2015
 (migliaia di euro)
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 47.90042.94042.940
 (48.600)  (43.640)(43.640)
Ministero dello sviluppo economico10.000
(–)    

(–)    
    
(–)    
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.040
    
22.722
(23.991)
21.824
(23.075)
Ministero degli affari esteri 25.55023.85024.682
 (31.350)(29.650)(30.482)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  39.970 
       –(44.570)41.677
Ministero dell'interno 1721818
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate99.662
(96.162)
129.500
(141.869)
131.141
(138.892)
Di cui regolazione debitoria  .  .  . –      –      –      
Di cui limite d'impegno  .  .  . –      –      –      

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2013 2014 2015
 (migliaia di euro)
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze       200.761200.665
 –      
(495.761)
(495.665)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 38.17741.52936.334
Ministero degli affari esteri 11.81911.64734.665
 (–)    (–)    (–)    
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 87.090107.37390.028
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –      –      400.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate137.086361.310761.692
 (125.267)
(644.663)
(1.022.027)
Di cui regolazione debitoria  .  .  . –      –      –      
Di cui limite d'impegno  .  .  . –      –      –      

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B.  –  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n.  95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  135 del 2012, contenute nell'elenco 1 della presente legge.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n.  230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
–  Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) Cp71.21476.25176.989
 Cs71.21476.25176.989
Decreto legislativo n.  303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59 (21.3 – cap. 2115) Cp38.052
42.470
41.720
  (38.352)
(42.770)
(42.020)
 Cs38.052
42.470
41.720
  (38.352)
(42.770)
(42.020)
Totale missioneCp109.266
118.721
118.709
  (109.566)
(119.021)
(119.009)
 Cs109.266
118.721
118.709
  (109.566)
(119.021)
(119.009)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n.  38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
–  Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p) Cp5.396
5.639
5.344
  (2.396)
(2.639)
(2.344)
 Cs5.396
5.639
5.344
  (2.396)
(2.639)
(2.344)

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n.  446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:
–  Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701) Cp3.000.000–      –      
 Cs3.000.000–      –      

Rapporti finanziari con Enti territoriali

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n.  353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820)

Cp1.4131.4401.361
 Cs1.4131.4401.361
Totale missioneCp3.006.809
7.079
6.705
  (3.003.809)
(4.079)
(3.705)
 Cs3.006.809
7.079
6.705
  (3.003.809)
(4.079)
(3.705)
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

Ministero degli affari esteri

Legge n.  7 del 1981 e legge n.  49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (a) (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) Cp228.670114.680111.886
 Cs228.670114.680111.886

        (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Legge n.  49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169) Cp404355350
 Cs404355350
Cooperazione economica e relazioni internazionali
Ministero degli affari esteri
Legge n.  794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.3 – cap. 3751) Cp2.0372.0191.990
 Cs2.0372.0191.990
Promozione della pace e sicurezza internazionale
Ministero degli affari esteri
Legge n.  140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399) Cp241239236
 Cs241239236
Integrazione europea
Ministero degli affari esteri
Legge n.  960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n.  73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp1.3741.2661.249
 Cs1.3741.2661.249
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
Ministero degli affari esteri
Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163) Cp1.4571.4421.410
 Cs1.4571.4421.410
Totale missioneCp234.183120.001117.121
 Cs234.183120.001117.121

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Ministero della difesa

Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352) Cp259257253
 Cs259257253

Decreto legislativo n.  66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

–  Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 – cap. 1345) Cp656564
 Cs656564

Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari

Ministero della difesa

Decreto legislativo n.  66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

–  Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 – capp. 1360, 7145) Cp3.8003.000–      
 Cs3.8003.000–      
Totale missioneCp4.1243.322317
 Cs4.1243.322317

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
–  Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) Cp184260230
 Cs184260230
Totale missioneCp184260230
 Cs184260230

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Legge n.  267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
–  Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n.  41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) Cp417460454
 Cs417460454

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

–  Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815) Cp1.0761.0761.069
 Cs1.0761.0761.069
Totale missioneCp1.4931.5361.523
 Cs1.4931.5361.523

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n.  142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

–  Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446) Cp73.24778.97680.789
 Cs73.24778.97680.789

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)

Decreto-legge n.  90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:

–  Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) Cp2.3582.5922.589
 Cs2.3582.5922.589
Totale missioneCp75.60581.56883.378
 Cs75.60581.56883.378

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.2 – cap. 2083)

Cp9.3339.2529.084
 Cs9.3339.2529.084

Decreto-legislativo n.  102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.  38:

–  Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale-incentivi assicurativi (1.2 – cap. 7439) Cp–      –      –      
 Cs–      –      –      

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Sostegno al settore agricolo
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n.  165 del 1999 e decreto legislativo n.  188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525) Cp115.155
121.277
120.237
  (115.855)
(121.977)
(120.937)
 Cs115.155
121.277
120.237
  (115.855)
(121.977)
(120.937)
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Legge n.  267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
–  Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (a) (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) Cp6.1226.0795.992
 Cs6.1226.0795.992
Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 2200) Cp639622587
 Cs639622587
Totale missioneCp131.249137.230135.900
  (131.949)
(137.930)
(136.600)
 Cs131.249137.230135.900
  (131.949)
(137.930)
(136.600)

        (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Ministero dello sviluppo economico

Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280) Cp258255340
 Cs258255340
Totale missioneCp258255340
 Cs258255340
DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto legislativo n.  250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

Art. 7: Finanziamento (2.3 – cap. 1921/p) Cp8.5058.4358.292
 Cs8.5058.4358.292
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n.  128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):

–  Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) Cp205227224
 Cs205227224

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto-legge n.  535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:

–  Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850) Cp616160
 Cs616160
Totale missioneCp8.7718.7238.576
 Cs8.7718.7238.576
COMUNICAZIONI
Sostegno all'editoria
Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n.  67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.  416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)

Cp137.472142.695144.074
 Cs137.472142.695144.074

Legge n.  249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 – cap. 1575)

Cp–      –      –      
 Cs–      –      –      
Totale missioneCp137.472142.695144.074
 Cs137.472142.695144.074

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Ministero dello sviluppo economico
Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501) Cp12.25712.16013.870
 Cs12.25712.16013.870
Legge n.  68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
–  Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2 – cap. 2530) Cp9.2269.1258.916
 Cs9.2269.1258.916
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
–  Art. 14, comma 19: Trasferimento di risorse, già destinate all'ICE, in un Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) Cp28.27833.23933.508
 Cs28.27833.23933.508
Totale missioneCp49.76154.52456.294
 Cs49.76154.52456.294

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca in materia ambientale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto-legge n.  112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

–  Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) Cp25.75225.54624.888
 Cs25.75225.54624.888

Ricerca in materia di beni e attività culturali

Ministero per i beni e le attività culturali

Decreto del Presidente della Repubblica n.  805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:

Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043) Cp1.4471.1251.105
 Cs1.4471.1251.105

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 – cap. 1679) Cp4.5404.5094.445
 Cs4.5404.5094.445

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Decreto legislativo n.  204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica; decreto-legge n.  6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: art. 23-septies, comma 1: Personale dell'Istituto nazionale di geofisica; legge n.  296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): art. 1, comma 652: Piano straordinario di assunzioni di ricercatori; decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: art. 19, comma 3 – Sistema nazionale di valutazione (3.3 – cap. 7236) Cp1.768.4971.766.2281.759.499
 Cs1.768.4971.766.2281.759.499

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Ministero dello sviluppo economico

Decreto legislativo n.  257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.  137:

–  Art. 19, comma 1, lettera a): Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.  137 (7.1 – cap.  7630) Cp24.82222.78122.714
 Cs24.82222.78122.714

Ricerca di base e applicata

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n.  83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  134 del

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
     2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
–  Art. 19: Agenzia per l'Italia digitale (12.1 – cap. 1707) Cp1.4231.3861.400
 Cs1.4231.3861.400
Ricerca per la didattica
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 1261) Cp1.5501.5391.517
 Cs1.5501.5391.517
Ricerca per il settore della sanità pubblica
Ministero della salute
Decreto del Presidente della Repubblica n.  613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 – cap. 3453) Cp7.149283262
 Cs7.149283262
Decreto legislativo n.  502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
–  Art. 12, comma 2: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 – cap. 3392) Cp275.687288.741271.111
 Cs275.687288.741271.111
Decreto legislativo n.  267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, art. 4, comma 1: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, e legge n.  219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6: Compiti del centro nazionale sangue (2.1 – cap. 3443) Cp12.37712.25612.008
 Cs12.37712.25612.008
Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 – cap. 3412) Cp3.3633.3333.272
 Cs3.3633.3333.272

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n.  17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
–  Art. 2, comma 4: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (2.1 – cap. 3457) Cp556550538
 Cs556550538
Totale missioneCp2.127.1632.128.2772.102.759
 Cs2.127.1632.128.2772.102.759
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Legge n.  979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 – capp. 1644, 1646) Cp21.16830.53435.412
 Cs21.16830.53435.412
Decreto-legge n.  2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n.  150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389) Cp674746
 Cs674746
Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551) Cp5.9505.9015.746
 Cs5.9505.9015.746
Totale missioneCp27.18536.48241.204
 Cs27.18536.48241.204

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti
Ministero della salute
Legge n.  434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
–  Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340) Cp332329324
 Cs332329324
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure
Ministero della salute
Decreto-legge n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
–  Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 – capp. 3458, 7230) Cp1.9661.9381.882
 Cs1.9661.9381.882
Totale missioneCp2.2982.2672.206
 Cs2.2982.2672.206
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n.  163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (a) (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Cp399.596396.796391.032
 Cs399.596396.796391.032

        (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

Ministero per i beni e le attività culturali

Legge n.  190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (a) (1.10 – cap. 3610) Cp995773760
 Cs995773760
Decreto del Presidente della Repubblica n.  805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:
–  Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (b) (1.10 – cap. 3611) Cp1.159902886
 Cs1.159902886
Legge n.  466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630) Cp1.182937918
 Cs1.182937918
Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (c) (1.10 – capp. 3670, 3671) Cp9.6947.1016.942
 Cs9.6947.1016.942

        (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
        (b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
        (c) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Valorizzazione del patrimonio culturale

Ministero per i beni e le attività culturali

Legge n.  77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:

–  Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 – capp. 1442, 7305) Cp1.7231.3971.377
 Cs1.7231.3971.377
Totale missioneCp414.349407.906401.915
 Cs414.349407.906401.915
  
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Istituzioni scolastiche non statali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n.  181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193)

Cp324322317
 Cs324322317
Totale missioneCp324322317
 Cs324322317

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n.  394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) Cp5.3235.2875.212
 Cs5.3235.2875.212
Legge n.  338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
–  Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273) Cp18.50518.37818.116
 Cs18.50518.37818.116

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n.  245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 – cap. 1690)

Cp43.93343.63143.011
 Cs43.93343.63143.011
Legge n.  243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) Cp71.52261.10060.231
 Cs71.52261.10060.231
Totale missioneCp139.283128.396126.570
 Cs139.283128.396126.570

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n.  16 del 1980 e legge n.  137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 – cap. 7256)

Cp4.3745.0685.117
 Cs4.3745.0685.117

Sostegno alla famiglia

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n.  223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

–  Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) Cp19.78421.18421.389
 Cs19.78421.18421.389

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n.  196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733)

Cp8.8298.7678.639
 Cs8.8298.7678.639

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n.  223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
–  Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108) Cp10.80411.55011.679
 Cs10.80411.55011.679

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n.  328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) Cp44.17843.91543.290
 Cs44.17843.91543.290

Legge n.  296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

–  Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 – cap. 3527) Cp39.59239.35538.795
 Cs39.59239.35538.795
Totale missioneCp127.561129.839128.909
 Cs127.561129.839128.909

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
POLITICHE PREVIDENZIALI

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n.  335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

–  Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 – cap. 4332) Cp282280276
 Cs282280276
Totale missioneCp282280276
 Cs282280276

POLITICHE PER IL LAVORO

Politiche attive e passive del lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n.  448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

–  Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 – cap. 4161) Cp810805793
 Cs810805793
Legge n.  296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
–  Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 – cap. 7682) Cp9.2169.1158.866
 Cs9.2169.1158.866

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n.  350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

–  Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025)     Cp1.2781.2691.251
  (–)  (–)  (–)  
 Cs1.2781.2691.251
  (–)  (–)  (–)  
Totale missioneCp11.30411.18910.910
  (10.026)(9.920)(9.659)
 Cs11.30411.18910.910
  (10.026)(9.920)(9.659)

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)     
Cp2.000–    –    
 Cs2.000–    –    
Decreto legislativo n.  140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
     norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
–  Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) Cp1.6044.8634.697
 Cs1.6044.8634.697
Totale missioneCp3.6044.8634.697
  (1.604)  
 Cs3.6044.8634.697
  (1.604)  
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n.  287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59 (1.1 – cap. 3935)

Cp1.8161.7761.740
 Cs1.8161.7761.740

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n.  95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) Cp402392396
 Cs402392396

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n.  185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
–  Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 – cap. 3822) Cp80.90279.09977.506
 Cs80.90279.09977.506
Analisi e programmazione economico-finanziaria
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n.  109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
–  Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 – cap. 1702) Cp–      –      –      
 Cs–      –      –      
Legge n.  549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
–  Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613) Cp121414
 Cs121414
Legge n.  144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330) Cp1.542
1.602
1.610
  (842)
(902)
(910)
 Cs1.542
1.602
1.610
  (842)
(902)
(910)
Totale missioneCp84.674
82.883
81.266
 Cs(83.974)
(82.183)(80.566)
 Cp
84.67482.83381.266
 Cs(83.974)
(82.183)(80.566)

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
GIOVANI E SPORT

Incentivazione e sostegno alla gioventù

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n.  223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
     interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
–  Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) Cp6.2086.8586.748
 Cs6.2086.8586.748
Decreto-legge n.  297 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n.  15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:
–  Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 – cap. 1597) Cp–      –      –      
 Cs–      –      –      
Totale missioneCp6.2086.8586.748
 Cs6.2086.8586.748
TURISMO
Sviluppo e competitività del turismo
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n.  292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 – cap. 2194) Cp2.8593.1643.113
 Cs2.8593.1643.113

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
Decreto-legge n.  262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
–  Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 – cap. 2107) Cp8.570
9.126
9.207
  (7.870)
(8.426)
(8.507)
 Cs8.570
9.126
9.207
  (7.870)
(8.426)
(8.507)
Totale missioneCp11.429
12.290
12.320
  (10.729)
(11.590)
(11.620)
 Cs11.429
12.290
12.320
  (10.729)
(11.590)
(11.620)
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto del Presidente della Repubblica n.  701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n.  472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 – cap. 5217) Cp1.1421.2221.235
 Cs1.1421.2221.235
Legge n.  146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
–  Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) Cp35.86739.29638.865
 Cs35.86739.29638.865
Decreto legislativo n.  285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59 (24.4 – cap. 5200) Cp5.4115.9285.840
 Cs5.4115.9285.840
Totale missioneCp42.42046.44645.940
 Cs42.42046.44645.940

Segue:Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2013 2014 2015
  (migliaia di euro)
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n.  385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026) Cp34.13633.22833.228
 Cs34.13633.22833.228
Totale missioneCp34.13633.22833.228
 Cs34.13633.22833.228
Totale generaleCp6.791.3953.707.4403.672.432
  (6.784.717)(3.702.771)(3.667.781)
 Cs6.791.3953.707.4403.672.432
  (6.784.717)(3.702.771)(3.667.781)

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B.  –  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n.  95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  135 del 2012, contenute nell'elenco 1 allegato alla presente legge.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
                1) non impegnabili le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi;
                2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2013 e successivi;
                3) interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2012 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

  3.  –  Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
  4.  –  L'Italia in Europa e nel mondo
  6.  –  Giustizia
  7.  –  Ordine pubblico e sicurezza
  8.  –  Soccorso civile
  9.  –  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11.  –  Competitività e sviluppo delle imprese
13.  –  Diritto alla mobilità
14.  –  Infrastrutture pubbliche e logistica
17.  –  Ricerca e innovazione
19.  –  Casa e assetto urbanistico
28.  –  Sviluppo e riequilibrio territoriale
29.  –  Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32.  –  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche    

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

  1.  –  Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
  2.  –  Interventi a favore delle imprese industriali
  3.  –  Interventi per calamità naturali
  4.  –  Interventi nelle aree sottoutilizzate
  5.  –  Credito agevolato al commercio
  6.  –  Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
  7.  –  Provvidenze per l'editoria
  8.  –  Edilizia residenziale e agevolata
  9.  –  Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10.  –  Artigiancassa
11.  –  Interventi nel settore dei trasporti
12.  –  Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13.  –  Interventi nel settore della ricerca
14.  –  Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15.  –  Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16.  –  Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17.  –  Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18.  –  Metropolitana di Napoli
19.  –  Difesa del suolo e tutela ambientale
20.  –  Realizzazione di strutture turistiche
21.  –  Interventi in agricoltura
22.  –  Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23.  –  Università (compresa edilizia)
24.  –  Impiantistica sportiva
25.  –  Sistemazione delle aree urbane
26.  –  Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27.  –  Interventi diversi

        N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn.  1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Interno
Decreto-legge n.  203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
–  Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n.  27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
      Legislazione vigente Cp–      –      –      –        
 Cs–      –      –      –        
      Rifinanziamento Cp15.000–      –      –        
 Cs15.000–      –      –        
      Legge di stabilità Cp15.000–      –      –        
 Cs15.000–      –      –        
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n.  203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
–  Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA auto Regione siciliana (Settore n.  27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
      Legislazione vigente Cp86.00086.00086.000542.00020223
 Cs86.00086.00086.000542.000  
      Legge di stabilità Cp86.00086.00086.000542.000
 Cs86.00086.00086.000542.000

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
      –  Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n.  27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
      Legislazione vigente Cp10.00010.00010.00070.00020223
 Cs10.00010.00010.00070.000  
      Legge di stabilità Cp10.00010.00010.00070.000
 Cs10.00010.00010.00070.000
Legge n.  266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
–  Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n.  27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
      Legislazione vigente Cp10.00010.00010.00060.00020213
 Cs10.00010.00010.00060.000  
      Legge di stabilità Cp10.00010.00010.00060.000
 Cs10.00010.00010.00060.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n.  148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
      –  Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Settore n.  27) Interventi diversi (2.5 – cap. 7499)
      Legislazione vigente Cp–      –      –      –        
 Cs–      –      –      –        
      Rifinanziamento Cp160.000–      –      –        
 Cs160.000–      –      –        
      Legge di stabilità Cp160.000–      –      –      
 Cs160.000–      –      –      
Totale missione
    
Cp
Cs
281.000
281.000
106.000
106.000
106.000
106.000
672.000
672.000
  
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n.  183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
      –  Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n.  27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)
      Legislazione vigente Cp5.500.0005.500.000–      –      20153
 Cs5.500.0005.500.000–      –        
      Rifinanziamento Cp–      –      5.500.000–        
 Cs–      –      5.500.000–        
      Legge di stabilità Cp5.500.0005.500.0005.500.000–        
 Cs5.500.0005.500.0005.500.000–        
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n.  7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
      –  Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n.  27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
      Legislazione vigente Cp180.000180.000180.0002.340.00020283
 Cs180.000180.000180.0002.340.000  
      Legge di stabilità Cp180.000180.000180.0002.340.000  
 Cs180.000180.000180.0002.340.000  
Totale missioneCp5.680.0005.680.0005.680.0002.340.000  
 Cs5.680.0005.680.0005.680.0002.340.000

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
GIUSTIZIA
Amministrazione penitenziaria
Giustizia
Legge n.  191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
      –  Art. 2, comma 219: Emergenza carceri (Settore n.  17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.1 – cap. 7300)
      Legislazione vigente Cp71.8975.231–      –      2014 
 Cs71.8975.231–      –        
      Legge di stabilità Cp71.8975.231–      –        
 Cs71.8975.231–      –        
Totale missioneCp71.8975.231–      –        
 Cs71.8975.231–      –        
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n.  266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      –  Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n.  27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
      Legislazione vigente Cp20.33720.33720.337158.88920233
 Cs20.33720.33720.337158.889  
      Legge di stabilità Cp20.33720.33720.337158.889  
 Cs20.33720.33720.337158.889  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n.  135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:
      –  Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853)
      Legislazione vigente Cp10.72210.71610.70578.7962023 
 Cs10.72210.71610.70578.796  
      Legge di stabilità Cp10.72210.71610.70578.796  
 Cs10.72210.71610.70578.796  
Totale missioneCp31.05931.05331.042237.685  
 Cs31.05931.05331.042237.685  
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n.  6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
      –  Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente Cp18.07618.07618.07636.15220173
 Cs18.07618.07618.07636.152  
      Legge di stabilità Cp18.07618.07618.07636.152  
 Cs18.07618.07618.07636.152  
Decreto-legge n.  132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
      –  Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
colpite da eventi calamitosi (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente Cp24.27324.27324.27397.09220193
 Cs24.27324.27324.27397.092  
      Legge di stabilità Cp24.27324.27324.27397.092  
 Cs24.27324.27324.27397.092  
      –  Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente Cp1.5491.5491.5496.19620193
 Cs1.5491.5491.5496.196  
      Legge di stabilità Cp1.5491.5491.5496.196  
 Cs1.5491.5491.5496.196  
      –  Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente Cp17.04317.04317.04368.17220193
 Cs17.04317.04317.04368.172  
      Legge di stabilità Cp17.04317.04317.04368.172  
 Cs17.04317.04317.04368.172 
Legge n.  311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
      –  Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente Cp58.50058.50058.500234.00020193
 Cs58.50058.50058.500234.000  
      Legge di stabilità Cp58.50058.50058.500234.000  
 Cs58.50058.50058.500234.000  
Decreto-legge n.  35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
      –  Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n.  19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente Cp5.0005.0005.00020.00020193
 Cs5.0005.0005.00020.000  
      Legge di stabilità Cp5.0005.0005.00020.000  
 Cs5.0005.0005.00020.000  
Decreto-legge n.  203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
      –  Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n.  24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente Cp2.0002.0002.00012.00020213
 Cs2.0002.0002.00012.000  
      Legge di stabilità Cp2.0002.0002.00012.000  
 Cs2.0002.0002.00012.000  
      –  Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n.  24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente Cp2.0002.0002.00014.00020223
 Cs2.0002.0002.00014.000  
      Legge di stabilità Cp2.0002.0002.00014.000  
 Cs2.0002.0002.00014.000  

Legge n.  266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

      –  Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente Cp26.00026.00026.000130.00020203
 Cs26.00026.00026.000130.000  
      Legge di stabilità Cp26.00026.00026.000130.000  
 Cs26.00026.00026.000130.000  
Legge n.  296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      –  Art. 1, comma 1292: Grandi eventi: Campionati mondiali di nuoto di Roma e

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale – scadenza 2022) Protezione civile (Settore n.  24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente Cp3.0003.0003.00019.50020223
 Cs3.0003.0003.00019.500  
      Legge di stabilità Cp3.0003.0003.00019.500 
 Cs3.0003.0003.00019.500  
Legge n.  244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      –  Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente Cp22.60022.60022.60093.00020243
 Cs22.60022.60022.60093.000  
      Legge di stabilità Cp22.60022.60022.60093.000  
 Cs22.60022.60022.60093.000  
      –  Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7444)
      Legislazione vigente Cp5.0005.0005.00010.00020173
 Cs5.0005.0005.00010.000  
      Legge di stabilità Cp5.0005.0005.00010.000  
 Cs5.0005.0005.00010.000  
      –  Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente Cp10.00010.00010.00075.00020223
 Cs10.00010.00010.00075.000  
      Legge di stabilità Cp10.00010.00010.00075.000 
 Cs10.00010.00010.00075.000  
      –  Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n.  24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente Cp7007007004.90020223
 Cs7007007004.900  
      Legge di stabilità Cp7007007004.900 
 Cs7007007004.900  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
      –  Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n.  24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente Cp4004004002.40020213
 Cs4004004002.400  
      Legge di stabilità Cp4004004002.400 
 Cs4004004002.400  
Decreto-legge n.  39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
      –  Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n.  19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)
      Legislazione vigente Cp195.600195.600145.10044.00020163
 Cs195.600195.600145.10044.000  
      Legge di stabilità Cp195.600195.600145.10044.000  
 Cs195.600195.600145.10044.000  
Totale missioneCp391.741391.741341.241866.412  
 Cs391.741391.741341.241866.412  
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n.  102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole:
      –  Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n.  21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)
      Legislazione vigente Cp–      –      –      –        
 Cs–      –      –      –        
      Rifinanziamento Cp120.000–      –      –        
 Cs120.000–      –      –        
      Legge di stabilità Cp120.000–      –      –        
 Cs120.000–      –      –        
Totale missioneCp120.000–      –      –        
 Cs120.000–      –      –        

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Sviluppo economico
Decreto-legge n.  321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:
      –  Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (1o contributo quindicennale – scadenza 2027) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente Cp–      –      –      –      2027 
 Cs–      –      –      –        
      Rifinanziamento Cp40.00040.00040.000480.000  
 Cs40.00040.00040.000480.000  
      Legge di stabilità Cp40.00040.00040.000480.000  
 Cs40.00040.00040.000480.000  
      –  Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (2o contributo quindicennale – scadenza 2028) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente Cp–      –      –      –      2028 
 Cs–      –      –      –        
      Rifinanziamento Cp–      40.00040.000520.000  
 Cs–      40.00040.000520.000  
      Legge di stabilità Cp–      40.00040.000520.000  
 Cs–      40.00040.000520.000  
      –  Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (3o contributo quindicennale – scadenza 2029) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente Cp–      –      –      –      2029 
 Cs–      –      –      –        
      Rifinanziamento Cp–      –      40.000560.000  
 Cs–      –      40.000560.000  
      Legge di stabilità Cp–      –      40.000560.000  
 Cs–      –      40.000560.000  
Legge n.  266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      –  Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
unità navali della classe FREMM (3o contributo quindicennale – scadenza 2022)(Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
      Legislazione vigente Cp375.000375.000375.000525.00020223
 Cs375.000375.000375.000525.000  
      Rifinanziamento Cp321.000261.000268.0001.184.0002019 
 Cs321.000261.000268.0001.184.000  
      Legge di stabilità Cp696.000636.000643.0001.709.000  
 Cs696.000636.000643.0001.709.000  
      –  Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (1o contributo quindicennale – scadenza 2020) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
      Legislazione vigente Cp30.00030.00030.000150.0002020 
 Cs30.00030.00030.000150.000  
      Legge di stabilità Cp30.00030.00030.000150.000  
 Cs30.00030.00030.000150.000  
      –  Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (2o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
      Legislazione vigente Cp30.00030.00030.000180.0002021 
 Cs30.00030.00030.000180.000  
      Legge di stabilità Cp30.00030.00030.000180.000  
 Cs30.00030.00030.000180.000  
Legge n.  296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      –  Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp40.00040.00040.000240.00020213
 Cs40.00040.00040.000240.000  
      Legge di stabilità Cp40.00040.00040.000240.000  
 Cs40.00040.00040.000240.000  
      –  Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
      tecnologia (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp40.00040.00040.000280.00020223
 Cs40.00040.00040.000280.000  
      Legge di stabilità Cp40.00040.00040.000280.000  
 Cs40.00040.00040.000280.000  
      –  Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp40.00040.00040.000320.00020233
 Cs40.00040.00040.000320.000  
      Legge di stabilità Cp40.00040.00040.000320.000  
 Cs40.00040.00040.000320.000  
      –  Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp8768768765.25620213
 Cs8768768765.256  
      Legge di stabilità Cp8768768765.256  
 Cs8768768765.256  
      –  Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp11.23311.23311.23378.63120223
 Cs11.23311.23311.23378.631  
      Legge di stabilità Cp11.23311.23311.23378.631  
 Cs11.23311.23311.23378.631  
      –  Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp50.00050.00050.000300.00020213
 Cs50.00050.00050.000300.000  
      Legge di stabilità Cp50.00050.00050.000300.000  
 Cs50.00050.00050.000300.000  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
Legge n.  244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      –  Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp20.00020.00020.000140.00020223
 Cs20.00020.00020.000140.000  
      Legge di stabilità Cp20.00020.00020.000140.000  
 Cs20.00020.00020.000140.000  
      –  Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp25.00025.00025.000200.00020233
 Cs25.00025.00025.000200.000  
      Legge di stabilità Cp25.00025.00025.000200.000  
 Cs25.00025.00025.000200.000  
      –  Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp25.00025.00025.000225.00020243
 Cs25.00025.00025.000225.000  
      Legge di stabilità Cp25.00025.00025.000225.000  
 Cs25.00025.00025.000225.000  
      –  Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp1.075.0001.175.0001.175.0003.425.00020213
 Cs1.075.0001.175.0001.175.0003.425.000  
      Rimodulazione Cp–      –171.000–150.000321.000  
 Cs–      –171.000–150.000321.000  
      Legge di stabilità Cp1.075.0001.004.0001.025.0003.746.000  
 Cs1.075.0001.004.0001.025.0003.746.000  
Legge n.  220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):
      –  Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
(Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente Cp32.36132.36132.361258.8882023 
 Cs32.36132.36132.361258.888  
      Legge di stabilità Cp32.36132.36132.361258.888  
 Cs32.36132.36132.361258.888  
Decreto-legge n.  215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  13 del 2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:
      –  Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente Cp25.00025.00025.000275.0002018 
 Cs25.00025.00025.000275.000  
      Legge di stabilità Cp25.00025.00025.000275.000  
 Cs25.00025.00025.000275.000  
Decreto-legge n.  83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
      –  Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7332)
      Legislazione vigente Cp50.00045.00045.000–      2015 
 Cs50.00045.00045.000–        
      Legge di stabilità Cp50.00045.00045.000–        
 Cs50.00045.00045.000–        
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
Sviluppo economico
Decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici:
      –  Art. 3, comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)
      Legislazione vigente Cp396.667393.946–      –      2014 
 Cs396.667393.946–      –        
      Legge di stabilità Cp396.667393.946–      –        
 Cs396.667393.946–      –        

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Economia e finanze
Legge n.  244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      –  Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n.  27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
      Legislazione vigente Cp50.00050.00050.0001.684.00020493
 Cs50.00050.00050.0001.684.000  
      Legge di stabilità Cp50.00050.00050.0001.684.000  
 Cs50.00050.00050.0001.684.000  
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Economia e finanze
Legge n.  296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      –  Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n.  4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)
      Legislazione vigente Cp662.235725.656–      –      20143
 Cs662.235725.656–      –        
      Riduzione Cp-48.110-58.505–      –        
 Cs-48.110-58.505–      –        
      Legge di stabilità Cp614.125667.151–      –        
 Cs614.125667.151–      –        
Decreto-legge n.  95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  135 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario:
      –  Art. 3-bis, comma 6: Credito di imposta sisma Emilia-Romagna (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)
      Legislazione vigente Cp450.000450.000450.000450.0002125 
 Cs450.000450.000450.000450.000  
      Legge di stabilità Cp450.000450.000450.000450.000  
 Cs450.000450.000450.000450.000  
Totale missioneCp3.741.2623.695.5672.702.47011.801.775  
 Cs3.741.2623.695.5672.702.47011.801.775  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n.  83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
      –  Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)
      Legislazione vigente Cp20.00015.00015.000–      2015 
 Cs20.00015.00015.000–        
      Legge di stabilità Cp20.00015.00015.000–        
 Cs20.00015.00015.000–        
Autotrasporto ed intermodalità
Infrastrutture e trasporti
Legge n.  244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      –  Art. 2, comma 244: Completamento rete immateriale interporti (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4 – cap. 7305)
      Legislazione vigente Cp3.0001.000–      –      2014 
 Cs3.0001.000–      –        
      Legge di stabilità Cp3.0001.000–      –        
 Cs3.0001.000–      –      
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Legge n.  266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      –  Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
      Legislazione vigente Cp2.083.2111.837.170–      –      20143
 Cs2.083.2111.837.170–      –        
      Riduzione Cp-121.341-139.727–      –        
 Cs-121.341-139.727–      –        
      Legge di stabilità Cp1.961.8701.697.443–      –        
 Cs1.961.8701.697.443–      –        

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
Legge n.  296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      –  Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente Cp400.000400.000400.0002.400.00020213
 Cs400.000400.000400.0002.400.000  
      Legge di stabilità Cp400.000400.000400.0002.400.000  
 Cs400.000400.000400.0002.400.000  
      –  Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1o contributo quindicennale – scadenza 2020) (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente Cp100.000100.000100.000500.00020203
 Cs100.000100.000100.000500.000  
      Legge di stabilità Cp100.000100.000100.000500.000  
 Cs100.000100.000100.000500.000  
      –  Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente Cp100.000100.000100.000600.00020213
 Cs100.000100.000100.000600.000  
      Legge di stabilità Cp100.000100.000100.000600.000  
 Cs100.000100.000100.000600.000  
Decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      –  Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372)
      Legislazione vigente Cp108.000110.000200.000120.0002016 
 Cs108.000110.000200.000120.000  
      Riduzione Cp-26.328-6.009-9.071-9.071  
 Cs-26.328-6.009-9.071-9.071  
      Legge di stabilità Cp81.672103.991190.929110.929  
 Cs81.672103.991190.929110.929  
Totale missioneCp2.666.5422.417.434805.9293.610.929  
 Cs2.666.5422.417.434805.9293.610.929  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n.  398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP:
      –  Art. 1, comma 1: Contributo ventennale (Settore n.  27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)
      Legislazione vigente Cp15.49415.49415.49446.4822018 
 Cs15.49415.49415.49446.482  
      Legge di stabilità Cp15.49415.49415.49446.482  
 Cs15.49415.49415.49446.482  
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n.  266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      –  Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n.  166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp181.837181.837181.8371.091.02220213
 Cs181.837181.837181.8371.091.022  
      Legge di stabilità Cp181.837181.837181.8371.091.022  
 Cs181.837181.837181.8371.091.022
Legge n.  296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      –  Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp88.75088.75088.750532.50020213
 Cs88.75088.75088.750532.500  
      Legge di stabilità Cp88.75088.75088.750532.500  
 Cs88.75088.75088.750532.500
      –  Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp94.15094.15094.150659.05020223
 Cs94.15094.15094.150659.050  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
      Legge di stabilità Cp94.15094.15094.150659.050  
 Cs94.15094.15094.150659.050
      –  Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp95.65095.65095.650765.20020233
 Cs95.65095.65095.650765.200  
      Legge di stabilità Cp95.65095.65095.650765.200  
 Cs95.65095.65095.650765.200
Legge n.  244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      –  Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n.  443 del 2001 – legge obiettivo (1o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp90.77290.77290.772635.40420223
 Cs90.77290.77290.772635.404  
      Legge di stabilità Cp90.77290.77290.772635.404  
 Cs90.77290.77290.772635.404
      –  Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n.  443 del 2001 – legge obiettivo (2o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp91.61291.61291.612732.89620233
 Cs91.61291.61291.612732.896  
      Legge di stabilità Cp91.61291.61291.612732.896  
 Cs91.61291.61291.612732.896
      –  Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n.  443 del 2001 – legge obiettivo (3o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp96.61296.61296.612869.50820243
 Cs96.61296.61296.612869.508  
      Legge di stabilità Cp96.61296.61296.612869.508  
 Cs96.61296.61296.612869.508
      –  Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n.  19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p).
      Legislazione vigente Cp1.2111.2111.2118.47720223
 Cs1.2111.2111.2118.477  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
      Legge di stabilità Cp1.2111.2111.2118.477  
 Cs1.2111.2111.2118.477
      –  Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n.  19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente Cp2252252251.57520223
 Cs2252252251.575  
      Legge di stabilità Cp2252252251.575  
 Cs2252252251.575
      –  Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n.  19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente Cp64646444820223
 Cs646464448  
      Legge di stabilità Cp646464448  
 Cs646464448
      –  Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n.  19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)
      Legislazione vigente Cp1.0001.0001.0007.00020223
 Cs1.0001.0001.0007.000  
      Legge di stabilità Cp1.0001.0001.0007.000  
 Cs1.0001.0001.0007.000
Decreto-legge n.  112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
      –  Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n.  17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 – cap. 7695)
      Legislazione vigente Cp568.981449.993119.850–      20153
 Cs568.981449.993119.850–        
      Legge di stabilità Cp568.981449.993119.850–        
 Cs568.981449.993119.850–      
Decreto-legge n.  185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
      –  Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
      quindicennale – scadenza 2023) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp58.20058.20058.200465.60020233
 Cs58.20058.20058.200465.600  
      Legge di stabilità Cp58.20058.20058.200465.600  
 Cs58.20058.20058.200465.600
      –  Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente Cp145.500145.500145.5001.309.50020243
 Cs145.500145.500145.5001.309.500  
      Legge di stabilità Cp145.500145.500145.5001.309.500  
 Cs145.500145.500145.5001.309.500
Decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      –  Art. 32, comma 1, punto 2: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali – Piccole opere nel Mezzogiorno (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174)
      Legislazione vigente Cp40.00030.00023.300–      2015 
 Cs40.00030.00023.300–        
      Legge di stabilità Cp40.00030.00023.300–        
 Cs40.00030.00023.300–        
      –  Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n.  27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685)
      Legislazione vigente Cp1.0721.0721.0726.5762022 
 Cs1.0721.0721.0726.576  
      Legge di stabilità Cp1.0721.0721.0726.576  
 Cs1.0721.0721.0726.576  
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Infrastrutture e trasporti
Legge n.  662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
      –  Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n.  16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
      Legislazione vigente Cp10.32910.32910.32910.32920163
 Cs10.32910.32910.32910.329  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
      Legge di stabilità Cp10.32910.32910.32910.329  
 Cs10.32910.32910.32910.329
      –  Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n.  16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7484)
      Legislazione vigente Cp10.32910.32910.32910.32920163
 Cs10.32910.32910.32910.329  
      Legge di stabilità Cp10.32910.32910.32910.329  
 Cs10.32910.32910.32910.329
Decreto-legge n.  67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
      –  Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n.  16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
      Legislazione vigente Cp51.64651.64651.646103.29220173
 Cs51.64651.64651.646103.292  
      Legge di stabilità Cp51.64651.64651.646103.292  
 Cs51.64651.64651.646103.292
Legge n.  311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
      –  Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n.  16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
      Legislazione vigente Cp5.0005.0005.0005.00020163
 Cs5.0005.0005.0005.000  
      Legge di stabilità Cp5.0005.0005.0005.000  
 Cs5.0005.0005.0005.000
Decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      –  Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali – Opere

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)

    di interesse strategico (Settore n.  27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7514)

      Legislazione vigente Cp390.501423.319235.112387.2432016 
 Cs390.501423.319235.112387.243  
      Riduzione Cp-111.844-100.125-115.201-115.201  
 Cs-111.844-100.125-115.201-115.201  
      Legge di stabilità Cp278.657323.194119.911272.042  
 Cs278.657323.194119.911272.042  
      –  Art. 32, comma 1, punto 3: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali – Linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7515)
      Legislazione vigente Cp184.000184.000184.000183.5002016 
 Cs184.000184.000184.000183.500  
      Legge di stabilità Cp184.000184.000184.000183.500  
 Cs184.000184.000184.000183.500  
      –  Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi – II lotto (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7518)
      Legislazione vigente Cp200.000200.000288.000272.0002016 
 Cs200.000200.000288.000272.000  
      Legge di stabilità Cp200.000200.000288.000272.000  
 Cs200.000200.000288.000272.000  
      –  Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità alla Valtellina: SS 38 I lotto – variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7519)
      Legislazione vigente Cp3.00020.0004.1225.0002016 
 Cs3.00020.0004.1225.000  
      Legge di stabilità Cp3.00020.0004.1225.000  
 Cs3.00020.0004.1225.000  
      –  Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: Opere di prima fase – stazione di Rebaudengo (Settore

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
      n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7520)
      Legislazione vigente Cp2.0003.00012.000–      2015 
 Cs2.0003.00012.000–        
      Legge di stabilità Cp2.0003.00012.000–        
 Cs2.0003.00012.000–        
      –  Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento asse stradale Lioni-Gottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro (Settore n.  11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7529)
      Legislazione vigente Cp5.00015.00025.00010.0002016 
 Cs5.00015.00025.00010.000  
      Legge di stabilità Cp5.00015.00025.00010.000  
 Cs5.00015.00025.00010.000  
Totale missioneCp2.321.0912.264.6401.815.6368.002.730  
 Cs2.321.0912.264.6401.815.6368.002.730  
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n.  5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  35 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:
      –  Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI) (Settore n.  13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 – cap. 7235)
      Legislazione vigente Cp12.00012.00012.000–      2015 
 Cs12.00012.00012.000–        
      Legge di stabilità Cp12.00012.00012.000–        
 Cs12.00012.00012.000–        
Totale missioneCp12.00012.00012.000–        
 Cs12.00012.00012.000–        
CASA E ASSETTO URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n.  39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  77 del 2009:

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)

    Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

      –  Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n.  3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)
      Legislazione vigente Cp292.542292.568238.0231.793.72720323
 Cs292.542292.5682238.0231.793.727  
      Legge di stabilità Cp292.542292.568238.0231.793.727  
 Cs292.542292.568238.0231.793.727  
Totale missioneCp292.542292.568238.0231.793.727  
 Cs292.542292.568238.0231.793.727  
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n.  289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
      –  Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n.  4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)
      Legislazione vigente Cp10.267.1284.863.6357.057.325–      20153
 Cs9.344.0004.863.6357.057.325–        
      Riduzione Cp-30.000-15.000–      –        
 Cs-30.000-15.000–      –        
      Rimodulazione Cp-2.500.0001.000.0001.500.000–        
 Cs-2.500.0001.000.0001.500.000–        
      Legge di stabilità Cp7.737.1285.848.6358.557.325–        
 Cs6.814.0005.848.6358.557.325–        
Totale missioneCp7.737.1285.848.6358.557.325–        
 Cs6.814.0005.848.6358.557.325–        

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n.  266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93), contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n.  27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
      Legislazione vigente Cp31.57731.57731.577248.80620233
 Cs31.57731.57731.577248.806  
      Legge di stabilità Cp31.57731.57731.577248.806  
 Cs31.57731.57731.577248.806  
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Economia e finanze
Decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:
      –  Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n.  27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)
      Legislazione vigente Cp14.875–      –      –      20133
 Cs14.875–      –      –        
      Riduzione Cp-1.081–      –      –        
 Cs-1.081–      –      –        
      Legge di stabilità Cp13.794–      –      –        
 Cs13.794–      –      –        
Totale missioneCp45.37131.57731.577248.806  
 Cs45.37131.57731.577248.806  

Segue:Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE  2013 2014 2015 2016 e successivi Anno terminale Limite impeg.
 (migliaia di euro)
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n.  144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
      –  Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n.  2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)
      Legislazione vigente Cp32.81732.81732.817131.26820193
 Cs32.81732.81732.817131.268  
      Legge di stabilità Cp32.81732.81732.817131.268  
 Cs32.81732.81732.817131.268  
Totale missioneCp32.81732.81732.817131.268  
 Cs32.81732.81732.817131.268  
Totale generaleCp23.424.45020.809.26320.354.06029.705.332  
 Cs22.501.32220.809.26320.354.06029.705.332  

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle).

      Sostituire il comma 2 con i seguenti:
      2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è soppresso.
      2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 1. (vedi 12. 358). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.
(Inammissibile)

      Sostituire il comma 2 con i seguenti:
      2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è soppresso.
      2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad almeno 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
3. 2. (vedi 12. 361). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.
(Inammissibile)

      Sostituire il comma 2 con i seguenti:
      2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è soppresso.
      2-bis. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2015, la lettera e) con le seguenti:
          «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
          e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
          e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento.».
3. 3. (vedi 12. 359). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.
(Inammissibile)

      Sostituire il comma 2 con i seguenti:
      2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è soppresso.
      2-bis. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2015, la lettera e) con le seguenti:
          «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
          e-bis) oltre 100.000 euro, 46 per cento».
3. 4. (vedi 12. 360). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.
(Inammissibile)

      Sostituire il comma 2 con i seguenti:
      2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è soppresso.
      2-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2013:
          a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n.  185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2;
          b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.  244;
          c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296;
          d) l'articolo 87 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.  917;
          e) il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.  917;
          f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.  601.
3. 5. (vedi 12. 362). Mura, Borghesi, Barbato, Messina.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
      2-quater. Il decreto di cui al comma 1-ter è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 1-ter, rispetto a quello indicato nel DEF.
      2-quinquies. In ogni caso il decreto di cui al comma 1-ter deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma 1-ter per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 1-ter, rispetto a quello dell'anno precedente.
      2-sexies. I decreti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.
      2-septies. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 1-ter è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1-quater.
      2-octies. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 1-ter del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.  452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.  16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n.  1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.  488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 6. (ex 12. 394). Borghesi, Cimadoro, Monai, Barbato, Mura, Messina.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale, per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, come rideterminato dai commi 3 e 4, dell'articolo 15 del decreto-legge n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è calcolato al netto dell'incremento dell'IVA di cui al comma 1.

      Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) Programma: Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2): voce: Ministero per i beni e le attività culturali – Legge n.  163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: –85.000;
          CS: –85.000.

      2014:
          CP : –172.000;
          CS: –172.000.
3. 7. (ex 12. 261.) Marinello.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia, disciplinate dall'articolo 12 dei decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.  917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-quater, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      2-ter. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.  917, è inserita la seguente lettera: «b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica.
      2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 2-bis.
3. 8. (vedi 12. 395). Mura, Borghesi, Barbato, Messina.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Le detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati disciplinate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.  917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-ter, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013, di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati previsti dal comma 2-bis.
3. 9. (vedi 12. 396). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
          «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
          e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
          e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento».

      Conseguentemente:
          a) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni di euro nell'anno 2013 con le seguenti: 500 milioni di euro nell'anno 2013;
          b) sopprimere i commi da 5 a 7.
3. 10. (vedi 12. 368). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
          «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
          e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
          e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento».

      Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni di euro nell'anno 2013 con le seguenti: 800 milioni di euro nell'anno 2013;
3. 11. (vedi 12. 372). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Gli incentivi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, terzo periodo, del predetto decreto si applicano, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, fino alla concorrenza delle somme di cui al periodo precedente.
3. 12. (vedi 12. 389). Borghesi, Paladini, Mura.
(Inammissibile)

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Fino al 31 dicembre 2013, è introdotta un incentivo per la produttività del lavoro a favore delle imprese che investono in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo.
3. 13. (vedi 12. 390). Borghesi, Cimadoro, Mura, Paladini.
(Inammissibile)

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni con le seguenti: 888 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 338 milioni.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis). In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, il limite di importo complessivo giornaliero, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a euro 7,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 62 milioni di euro annui nel 2013 e nel 2014, Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n.  196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.
3. 14. (vedi 12. 329.) Vaccaro, De Micheli.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni con le seguenti: 915 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 365 milioni.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis.
In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, il limite di importo complessivo giornaliero, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 35 milioni di euro annui nel 2013 e nel 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n.  196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.
3. 15. (vedi 12. 328.) Vaccaro, De Micheli.

      Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, le risorse del presente comma confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'incremento della misura delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2013, sono definite le modalità applicative, in modo da consentire la fruizione del beneficio a decorrere dal mese di marzo 2013, salvo conguaglio.
3. 16. (vedi 12. 289.) Ventura, Marchi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci, Fluvi.

      Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: a politiche per l'incremento della produttività con le seguenti: a finalità connesse allo sviluppo produttivo del Paese.
3. 17. (vedi 12. 365). Borghesi, Mura, Cimadoro.

      Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed in particolare per potenziare l'attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese.
3. 18. (ex 0. 7. 300. 12.) Borghesi, Mura, Cimadoro, Zazzera.

      Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi a carico delle micro, piccole e medie imprese.
3. 19. (vedi 12. 103.) Dal Lago, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale limitatamente all'importo eccedente la somma prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e fino al raggiungimento della soglia di 7,00 euro, sono soggette ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
      3-ter. Nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 le somme di cui al comma 3-bis beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate dal comma precedente e a concorrenza della somma di 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014.
      3-quater. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 3-bis e 3-ter entro il 15 gennaio 2013.
3. 20. (ex 12. 424.) De Micheli.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3-bis. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.  344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto al precedente comma 3.
      3-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3-bis, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n.  196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. 21. (ex 12. 425.) De Micheli.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni.
      3-ter. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n.  244 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte infine le seguenti parole: «il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 22. (ex 12. 191.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

      Al comma 5, dopo le parole: o affidati aggiungere le seguenti: , purché effettivamente residenti in Italia.
3. 23. (vedi 0. 7. 300. 40.) D'Amico.

      Sopprimere il comma 7.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 24. (vedi 12. 382). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, le parole: «800 per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «860 per ciascun figlio».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 545 milioni di euro per l'anno 2013 e a 606 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
3. 25. (ex 12. 62.) Polledri, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.  83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013, o, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo di imposta in corso alla predetta data».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui ad periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015, e 83 milioni di euro dal 2016 al 2023.
3. 26. (ex 12. 142.) Realacci, Mariani, Saglia, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, è soppresso.
3. 27. (ex 12. 288). Borghesi.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento» sono soppresse.

      Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
      17-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni».
          b) al comma 3-bis, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni».
3. 28. (ex 12. 403). Cimadoro, Borghesi, Mura.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. I commi 290, 291. 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244 sono sostituiti dai seguenti:
      «290. Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull’Oil Bulletin della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.
      291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori entrate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.
      293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013».
3. 29. (ex 12. 301.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1o gennaio 2013, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 30. (ex 12. 188.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

      Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

      Conseguentemente, al comma 14, premettere il seguente: 0.14. All'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, lettera e), le parole: «43 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «44 per cento».
3. 31. (vedi 12. 287. Strizzolo).

      Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

      Conseguentemente, al comma 23:
          alla lettera
a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
          alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.
3. 32. (vedi 12. 290.) Ventura, Calvisi, Boccia, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci, Marchignoli, Fluvi.

      Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 33. (vedi 0. 7. 300. 50.) Fogliato, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

      Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 34. (vedi 12. 96.) Fogliato, Rivolta, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

      Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
*3. 35. (vedi 12. 431.) De Micheli.

      Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
*3. 36. (vedi 12. 387.) Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

      Sostituire il comma 10 con il seguente:
      «14. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, le parole: “operano una ritenuta del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni”;
          b) al comma 3-bis, le parole: “una ritenuta con aliquota del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni”».

      Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.
3. 37. (ex 12. 391.) Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 12, sostituire le parole: dopo il 31 dicembre 2013 con le seguenti: , rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

      12-bis. Al fine di non penalizzare i comuni nell'erogazione dei servizi socio sanitari, è costituito un fondo presso il Ministero dell'interno con lo scopo di neutralizzare l'aumento dell'aliquota Iva di cui ai commi da 10 a 12.
      12-ter. Le modalità di distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 12-bis sono affidate ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
3. 38. (ex 0. 7. 300. 52.) Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

      Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
      12-bis. Al fine di non penalizzare i Comuni nell'erogazione dei servizi socio sanitari, è costituito un fondo presso il Ministero dell'interno con lo scopo di neutralizzare l'aumento dell'aliquota iva di cui ai commi da 14 a 16.
      12-ter. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato dalla riduzione del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, per un importo di 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      12-quater. Le modalità di distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 12-bis sono affidate ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 39. (ex 12. 88.) Forcolin, Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli.

      Sopprimere il comma 13.

      Conseguentemente:
          al comma 14, primo periodo, sostituire le parole:
con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con le seguenti: con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;
          al comma 15, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto con le seguenti: con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
          al comma 42, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in manie, lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 40. (vedi 12. 411.) Favia, Di Stanislao.

      Sopprimere il comma 13.

      Conseguentemente:
          al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;
           al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 41. (vedi 12. 388.) Mura, Di Pietro, Borghesi, Paladini.

      Sopprimere il comma 13.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 42. (ex 0. 7. 300. 46. e 12. 89.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

      Sopprimere il comma 13.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 195,9 milioni per l'anno 2013, 241 milioni di euro per l'anno 2014 e 234 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
3. 43. (vedi 12. 392.) Di Stanislao, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

      Sostituire il comma 13 con il seguente:
      13. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo II, comma I, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni»;
          b) al comma 3-bis, primo periodo le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni».
3. 44. (vedi 12. 393.) Di Stanislao, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

      Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:
      14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni over-the-counter. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.
      15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto. Sono assoggettati a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione.

      Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
      
17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.
3. 45. (ex 12. 397.) Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

      Sostituire il comma 14 con il seguente:
      14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data dei regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob adottato con delibera n.  16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58.

      Conseguentemente, al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.
3. 46. (ex 12. 33.) Fugatti.

      Sostituire il comma 14 con il seguente:
      14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,1 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data del regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob adottato con delibera n.  16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58.

      Conseguentemente, al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.
3. 47. (ex 12. 31.) Fugatti.

      Sostituire il comma 14 con il seguente:
      14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni over-the-counter. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.
3. 48. (ex 12. 398.) Barbato, Borghesi, Mura, Messina.

      Al comma 14, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;

      Conseguentemente:
          a) al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso;
          b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento;
          c) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata;
          d) al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.
3. 49. (ex 12. 300.) Causi.

      Al comma 14, primo periodo, premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria.

      Conseguentemente, al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 14 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.
3. 50. (ex 12. 299.) Causi.

      Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: residenti nel territorio dello Stato aggiungere le seguenti: con capitalizzazione di borsa superiore a 500 milioni di euro al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta.

      Conseguentemente:
          al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole:, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.
          al comma 14, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'aliquota dell'imposta di cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;
          al comma 15, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,01 per cento;
          al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aliquota dell'imposta di cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;
          al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto può essere rimodulata, a parità di gettito complessivo e sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'aliquota d'imposta di cui al comma 15 alfine di rendere più gravosa quella relativa a transazioni stipulate per finalità speculative rispetto alle transazioni direttamente connesse all'operatività di soggetti imprenditoriali stipulate a copertura dei rischi di fluttuazione della quotazione di materie prime o beni necessari per il processo produttivo, ovvero di valute nonché di tassi di interesse.
3. 51. (ex 12. 284.) Ventucci.

      Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione, con le seguenti: con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n.  58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento su a compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni.

      Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
      17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 5.000 euro».
3. 52. (ex 12. 334.) Boccia.

      Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con le seguenti: con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n.  58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento sulla compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni.
3. 53. (ex 12. 320.) Boccia.

      Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,03 per cento.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
”L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta allo 0,01 per cento qualora la compravendita riguardi azioni o altri strumenti partecipativi emessi da una società con capitalizzazione inferiore a 100 milioni di euro 10;
          al comma 15, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,09 per cento;
          al comma 17, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: sentita la CONSOB.
3. 54. (ex 12. 46.) Barbato.

      Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,03 per cento.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta allo 0,01 per cento qualora la compravendita riguardi azioni o altri strumenti partecipativi emessi da una società i cui titoli siano emessi per la prima volta a quotazione in un mercato regolamentato, e sia conclusa entro i primi due anni dalla quotazione;
          al comma 15, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,09 per cento;
          al comma 17, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: sentita la CONSOB.
3. 55. (ex 12. 47.) Barbato.

      Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: con 0,06.

      Conseguentemente:
          al comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;
          alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze – legge n.  67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
      2013:
          +70.000;
          +70.000;
          +70.000.
3. 56. (ex 12. 445.) De Biasi, Levi, Marco Carra, Carlucci, Coscia, Verducci, De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

      Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: , sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.
3. 57. (ex 12. 298.) Causi.

      Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli intermediari non residenti di cui al comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, con possibilità, per questi ultimi, di nominare un rappresentante fiscale nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.  600 del 1973, che risponde in solido con l'intermediario non residente per gli adempimenti dovuti in relazione alle compravendite di azioni e strumenti finanziari avvenute fuori del territorio dello Stato.
3. 58. (ex 12. 295.) Causi.

      Al comma 16, aggiungere, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata.
3. 59. (ex 12. 296.) Causi.

      Sostituire il comma 17 con il seguente:
      17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.
3. 60. (ex 12. 399.) Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

      Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
      17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 61. (ex 12. 331.) Marchignoli.

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 62. (ex 12. 330.) Froner, Rubinato.

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 63. (ex 12. 333.) Quartiani, Duilio.

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 64. (ex 12. 332.) Duilio, Quartiani.

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
          b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
          c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
*3. 65. (ex 12. 49.) Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
          b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
          c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
*3. 66. (ex 12. 121.) Bitonci, Fugatti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti, Comaroli.

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
          b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
          c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
*3. 67. (ex 12. 317) De Micheli.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
      «9-ter. Sono esclusi dall'imposta gli immobili acquistati dall'impresa costruttrice e destinati a nuova vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso beati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 68. (ex 12. 426.) De Micheli.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, relativi a imprese costruttrici acquirenti. La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro annui.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 69. (ex 12. 427.) De Micheli.

      Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
      23-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da parte del cessionario.».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 70. (ex 12. 324.) Strizzolo.

      Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
      24-bis. Sono esenti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i contratti di permuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo.
      24-ter. Al fine di provvedere agli oneri di cui al comma 24-bis, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 71. (ex 12. 198.) Polledri.

      Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 2012, 2013 e 2014.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo;
          sopprimere il comma 26;
          sopprimere il comma 27;
          comma 30:
              primo periodo, sostituire la parola:
2014 con la seguente: 2013;
              primo periodo, sostituire le parole
5 per cento con le seguenti: 10 per cento;
          sopprimere il secondo periodo.

3. 72. (ex 0. 7. 300. 23.) Zucchi.

      Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

      Conseguentemente:
          al comma 26, primo periodo, sostituire le parole:
i commi 1093 e 1094 con le seguenti: il comma 1093 e il secondo periodo del comma 1094;
          al comma 27, sostituire le parole: possono essere adottate con le seguenti: sono dettate.
3. 73. (vedi 0. 7. 300. 82.) Marinello, Gioacchino Alfano.

      Al comma 25, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, non si applica la rivalutazione di cui al primo periodo.

      Conseguentemente, le dotazioni del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 74. (ex 12. 148.) Negro, Rainieri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
      25-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dal comma 29 non si applicano per i periodi di imposta, ivi previsti, durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 75. (vedi 12. 172.) Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

      Sopprimere i commi 26 e 27.

      Conseguentemente, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 77 milioni di euro per l'anno 2013, 44 milioni di euro per l'anno 2014 e 44 milioni di euro per l'anno 2015.
3. 76. (vedi 12. 195.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

      Sopprimere i commi 26 e 27.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
*3. 77. (vedi 12. 405.) Di Giuseppe, Messina, Rota.

      Sopprimere i commi 26 e 27.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
*3. 78. (vedi 12. 183.) Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Servodio, Sani, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.

      Al comma 26, sostituire le parole: i commi 1093 e 1094 con le seguenti: il comma 1093 ed il secondo periodo del comma 1094.
3. 79. (ex 12. 260.) Marinello, Gioacchino Alfano.

      Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 con le seguenti: a decorrere dal 2013.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
La dotazione annua del predetto fondo è di 250 milioni di euro nel 2013, 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
          al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013.
3. 80. (ex 0. 7. 300. 58.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

       Sopprimere il comma 30.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni per l'anno 2013, e a 54 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.
3. 81. (ex 0. 7. 300. 73.) Messina, Di Giuseppe, Rota.

      Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
      30-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «alla pesca e». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.  230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.
3. 121. (ex 12. 262.) Marinello.

      Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
      35-bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.  92 è abrogato.
3. 82. (ex 12. 180.) Damiano.

      Al comma 36, dopo la parola: 2015 aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

      Conseguentemente, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
      36-bis. Le disposizioni del comma 36 previste per il trasferimento di risorse negli anni 2013, 2014, 2015 si applicano in quota parte alle Autorità interessate sino al raggiungimento delle quote di competenza attribuite a ciascuna Autorità beneficiaria del trasferimento medesimo.
      36-ter. Il meccanismo perequativo previsto dall'ultimo periodo del comma 241 dell'articolo 2 legge 23 dicembre 2009, n.  191 in favore delle Autorità contribuenti per gli anni 2013, 2014, 2015 si applica alle sole Autorità interessate dall'attuazione del disposto del presente comma.
3. 83. (ex 12. 20) Quartiani, Nannicini.

      Sopprimere il comma 37.
3. 84. (ex 12. 92.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Comaroli.

      Sopprimere il comma 38.
3. 85. (ex 12. 138.) Rainieri.

      Al comma 38, apportare le seguenti modifiche:
          a) sostituire la lettera a) con la seguente:
          «a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
      “10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione Agea provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.  639, mentre nei casi di decadenza definitiva dal beneficio della rateizzazione, Agea provvede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società”»;
          b) alla lettera b) sopprimere il capoverso 10-ter.
3. 86. (ex 12. 404.) Cimadoro, Di Giuseppe, Messina, Rota, Borghesi, Mura.

      Al comma 38, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
      10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.  602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA.
      10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.
3. 87. (ex 12. 139.) Rainieri.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. Al fine di promuovere l'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo le parole: «ad alto rendimento» aggiungere le seguenti: «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, allegato II, punti a) e b). L'agevolazione di cui al precedente periodo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è quantificato in euro 45.500.000 per l'anno 2013, in euro 45.500.000 per l'anno 2014 e in euro 45.500.000 per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015”.
*3. 88. (ex 12. 319.) Marchioni.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. Al fine di promuovere l'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo le parole: «ad alto rendimento» aggiungere le seguenti: «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, allegato II, punti a) e b). L'agevolazione di cui al precedente periodo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è quantificato in euro 45.500.000 per l'anno 2013, in euro 45.500.000 per l'anno 2014 e in euro 45.500.000 per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015”.
*3. 89. (ex 12. 319.) Mazzocchi.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

«Art. 62-quater.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).

      1. Qualsiasi prodotto che utilizzi sostanze, naturali o frutto di sintesi chimica, che abbia la funzione di succedaneo del tabacco o dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La medesima imposta di consumo si applica altresì alle sostanze indicate nel presente comma.
      2. Ai prodotti ed alle sostanze di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo e di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.  1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per l'iscrizione in apposita tariffa dei prodotti e sostanze di cui al comma i e per l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi».
3. 90. (ex 12. 187.) Graziano.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il Titolo I, Capo III-bis, è aggiunto il seguente Capo:

Capo III-ter.
(Cartine e filtri per arrotolare le sigarette).

Art. 39-terdecies.
(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento).

      1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
      2. Si intendono per:
          a) «cartine per sigarette», i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette;
          b) «filtri per sigarette», i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

      3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico».

Art. 39-quaterdecies.
(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa).

      1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette”.
3. 91. (ex 12. 186.) Graziano.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo le parole: «punti percentuali» aggiungere le seguenti: «e sino a 0,6 punti percentuali nel caso di soggetti proprietari di oltre 2 alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto registrato».
3. 92. (ex 12. 166.) Braga.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo le parole: «immobili locati» sono aggiunti le seguenti: «, con contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n.  31».
3. 93. (ex 12. 165.) Braga.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è aumentata l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.

      Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
          2012: +2.000;
          2013: +2.000;
          2014: +2.000.
3. 94. (ex 12. 147.) Mariani.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, si applicano anche agli interventi sugli immobili destinati alla locazione di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, previa programmazione annuale degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta degli interessati, fino ad un tetto massimo annuo di spesa per lo Stato pari a 50 milioni.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 95. (ex 12. 137.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin.  

      Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
      38-bis. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, è applicata, a decorrere dal 1o gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.
      38-ter. Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente”.
3. 96. (ex 12. 94.) Fugatti, Bitonci, Forcolin, Simonetti.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. I commi da 2 a 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono abrogati.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3. 97. (ex 12. 86.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Forcolin.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. Il comma 11 dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, è sostituito dal seguente: L'accertamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.  504, e del prelievo unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  296, può essere definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218.
3. 98. (ex 12. 45.) Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: È parificata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterali entro il primo grado di parentela.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 99. (ex 12. 55.) Rubinato.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. L'addizionale del 6 per cento sulla parte di vincita eccedente euro 500, conseguita mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n.  773, si applica a decorrere dal i gennaio 2014. Conseguentemente, per il solo anno 2013, la misura del prelievo erariale unico sull'ammontare delle somme giocate con i predetti apparecchi è pari al 4,64 per cento delle somme stesse.
3. 100. (ex 12. 40.) Alberto Giorgetti.

      Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
      38-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183, le parole: «a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2014».

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3. 101. (ex 12. 064.) De Micheli.

      Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
      Art. 40-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.  633, alla Tabella A – Parte II, dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.  408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)»;
      40-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      40-quater. All'onere di cui ai commi 40-bis e 40-ter, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446.
      40-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 102. (ex 12. 013.) Caparini, Togni, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Polledri, Forcolin.

      Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
      40-bis. All'articolo 5 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.  265, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          «b) a decorrere dal 1o gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 5,5 per cento»;
          b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
          «a) a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla lettera b), si applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate;
          b) a decorrere dal 1o marzo 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e di conseguenza si applica un prelievo del 16,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate.»;
          c) al comma 2, la lettera c) è soppressa.

      40-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 40-bis, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, in via principale per un ammontare di 80 milioni annui per interventi per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto di stabilità interno. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
3. 103. (vedi 12. 012. parte ammissibile) Nannicini.

      Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
      40-bis. All'articolo 13 comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e sino a 0,6 punti percentuali nel caso alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto registrato, di proprietà di soggetti passivi che possiedono nel territorio comunale oltre 2 alloggi in tali condizioni.
3. 104. (ex 12. 072.) Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
      40-bis. All'articolo 13, comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso sia adottata un'aliquota superiore al massimo ordinariamente consentito agli alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto di affitto registrato, l'aliquota relativa alle abitazioni locate con contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n.  431, deve essere pari all'aliquota di base di cui al comma 6, diminuita in misura almeno pari al superamento del massimo consentito di cui al presente periodo».
3. 105. (ex 12. 073.) Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
      40-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2014».
      40-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
      40-quater. Il comma 13-bis dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 40-ter.
      40-quinquies. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.
*3. 106. (ex 12. 052.) Osvaldo Napoli, Gioacchino Alfano.

      Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
      40-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2014».
      40-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
      40-quater. Il comma 13-bis dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 40-ter.
      40-quinquies. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.
*3. 107. (ex 12. 067.) Bitonci, Fugatti.

      Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
      40-bis. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
      40-ter. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 40-bis:
          a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;
          b) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

      3. La razionalizzazione di cui al comma 40-bis deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze, da destinare esclusivamente ad interventi di riduzione della pressione fiscale, sia diretta che indiretta, ovvero a contenere l'aumento delle aliquote IVA, previste dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge n.  98 del 2011, corretto, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, al fine di sostenere un processo espansivo di crescita del PIL.
3. 108. (ex 12. 03.) Fugatti, Bitonci, Forcolin, Polledri.

      Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
      40-bis. Il trattamento economica onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.  385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
3. 109. (ex 12. 040.) Fugatti, Bitonci, Polledri, Montagnoli.

      Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
      40-bis. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
      40-ter. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
3. 110. (ex 12. 031.) Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

      Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni espulse dal mercato del lavoro).

      1. Rientrano nell'ambito di applicazione del regime agevolato previsto dal presente articolo i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, espulsi dal mercato del lavoro, che abbiano già usufruito del periodo di cassa integrazione o di mobilità e che, al contempo:
          a) nell'anno solare precedente:
              1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
              2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
              3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986;
          b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

      2. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime di cui al presente articolo comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.
      3. Non possono avvalersi del presente regime:
          a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
          b) i soggetti non residenti;
          c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427;
          d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

      4. I contribuenti che optano per il presente regime non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
      5. I contribuenti sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
      6. Sul reddito determinato ai sensi del precedente comma 2 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
      7. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.
      8. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
      9. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
      10. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.
      11. I contribuenti possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
      12. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 3 dell'articolo 1. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1 dell'articolo 1, di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del presente regime a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1) dell'articolo 1, comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
      13. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al presente regime ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del presente regime, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al presente regime, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal presente regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello di cui alla presente legge.
      14. I contribuenti che aderiscono al presente regime sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427.
      15. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui alla presente legge che determinano la cessazione del presente regime, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il presente regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 3 dello stesso articolo 1. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento.
      16. Per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regime i contributi previdenziali ed assistenziali, indipendentemente dalla sezione contributiva, sono ridotti del 50 per cento.

Art. 3-ter.

      1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
      2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1:
          a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;
          b) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
3. 111. (ex 12. 034.) Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri.

      Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n.  328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 480.000;
          CS: + 480.000.
3. 112. (ex 13. 11.) Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

      Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione: Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la legge n.  147 del 1992 (2.1. – 1710), con i seguenti importi:

      2013:
          CP: + 100.000;
          CP: + 100.000.

      2014:
          CP: + 100.000;
          CS: + 100.000.

      2015:
          CS: + 100.000;
          CS: + 100.000.
3. 113. (ex 13. 27.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

      Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente alla Tabella C, missione: Diritti sociali politiche sociali e famiglia programma trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20 comma 8 Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap.3671) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 40.000;
          CS: + 40.000.

      2014:
          CP: + 40.000;
          CS: + 40.000.

      2015:
          CP: + 40.000;
          CS: + 40.000.
3. 114. (ex 13. 19.) Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

      Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente, alla tabella C, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce Ministero per i beni e le Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n.  163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 30.000;
          CS: + 30.000;

      2014:
          CP: + 30.000;
          CS: + 30.000.

      2015:
          CP: + 30.000;
          CS: + 30.000.
3. 115. (ex 13. 28.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

      Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20 comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap 3671) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 30.000;
          CS: + 30.000.

      2014:
          CP: + 30.000;
          CS: + 30.000.

      2015:
          CP: + 30.000;
          CS: + 30.000.
3. 116. (ex 13. 17.) Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

      Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali politiche sociali e famiglia programma trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20 comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap. 3671) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 25.000;
          CS: + 25.000.

      2014:
          CP: + 25.000;
          CS: + 25.000.

      2015:
          CP: + 25.000;
          CS: + 25.000.
3. 117. (ex 13. 18.) Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

      Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze – legge n.  230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – Cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 20.000;
          CS: + 20.000.
3. 118. (ex 13.7.) Bossa, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

      Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 11 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto-legge n.  223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 11.000;
          CS: + 11.000.
3. 119. (ex 13. 10.) Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

      Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali politiche sociali e famiglia programma sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legge n.  223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 10.000;
          CS: + 10.000.

      2014:
          CP: + 10.000;
          CS: + 10.000.

      2015:
          CP: + 10.000;
          CS: + 10.000.
3. 120. (ex 13. 16.) Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

TABELLA A.

      Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
          2013: – 8.000.

      Conseguentemente alla medesima Tabella A, aggiungere la seguente voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:
          2013: + 8.000.
Tab. A. 1. (ex Tab. A. 3.) Braga.

      Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2013: – 2.000;
          2014: – 2.000;
          2015: – 2.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella A, aggiungere la voce Ministero dello sviluppo economico con i seguenti importi:
          2013: + 2.000;
          2014: + 2.000;
          2015: + 2.000.
Tab. A. 2. (ex Tab. A. 19.) Duilio.

      Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2013: – 1.300;
          2014: – 1.300;
          2015: – 1.300;

      Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
          2013: + 1.300;
          2014: + 1.300;
          2015: + 1.300.
Tab. A. 3. (ex Tab. A. 11.) Motta.

      Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
          2012: – 1.000;
          2013: – 1.000;
          2014: – 1.000;

      Conseguentemente, alla medesima tabella A, aggiungere la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:
          2012: + 1.000;
          2013: + 1.000;
          2014: + 1.000;
Tab. A. 4. (ex Tab. A. 8.) Mariani, Cenni.

      Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
          2014: – 2.300;
          2015: – 2.300;

      Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Soccorso civile, Programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n.  132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile – articolo 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 – Cap. 7443/p), apportare le seguenti variazioni:

      Rifinanziamento:

      2014:
          CP: 2.300;
          CS: 2.300;

      2015:
          CP: 2.300;
          CS: 2.300.
Tab. A. 5. (vedi Tab. A. 6. parte ammissibile) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

      Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
          2014: – 2.300;
          2015: – 2.300;

      Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge finanziaria n.  244 del 2007 – articolo 2, comma 291 (1.7 – Cap 7188/p) punto C: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia apportare le seguenti variazioni:

      Rifinanziamento:

      2014:
          CP: 2.300;
          CS: 2.300;

      2015:
          CP: + 2.300;
          CS: + 2.300.
Tab. A. 6. (vedi Tab. A. 7. parte ammissibile) Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti.

      Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
          2014: – 2.300;
          2015: – 2.300.
Tab. A. 7. (vedi Tab. A. 5. parte ammissibile) Fedriga, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

      Alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
          2013: + 50.000;
          2014: + 50.000;
          2015: + 50.000;

      Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n.  165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 50.000;
          CS: – 50.000;

      2014:
          CP: – 50.000;
          CS: – 50.000;

      2015:
          CP: – 50.000;
          CS: – 50.000;
Tab. A. 8. (vedi Tab. A. 16.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

      Alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali con i seguenti importi:
          2013: + 30.000;
          2014: + 30.000;
          2015: + 30.000.

      Conseguentemente, al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Tab. A. 9. (ex 13. 26.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

      Alla tabella A, aggiungere la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:
          2013: + 10.000;
          2014: + 10.000;
          2015: + 10.000;

      Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n.  165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 10.000;
          CS: – 10.000;

      2014:
          CP: – 10.000;
          CS: – 10.000;

      2015:
          CP: – 10.000;
          CS: – 10.000;
Tab. A. 10. (vedi Tab. A. 18.) Di Giuseppe, Rota, Messina.

      Alla tabella A, aggiungere la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:
          2013: + 2.000;
          2014: + 2.000;
          2015: + 2.000.

      Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n, 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 2.000;
          CS: – 2.000.

      2014:
          CP: – 2.000;
          CS: – 2.000.

      2015:
          CP: – 2.000;
          CS: – 2.000.
Tab. A. 11. (vedi Tab. A. 17.) Di Giuseppe, Borghesi, Mura.

TAB. B.

      Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

      2013: – 3.817;

      2014: – 4.152;

      2015: – 3.633.

      Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Soccorso civile, Programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legge n.  132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile – Art. 7, comma 1) contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 – 7443/p), apportare le seguenti variazioni:

      Rifinanziamento:

      2013:
          CP: 3.817;
          CS: 3.817;

      2014:
          CP: 4.152;
          CS: 4.152;

      2015:
          CP: + 3.633;
          CS: + 3.633.
Tab. B. 1. (ex Tab. B. 2.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

      Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

      2013: – 3.817;

      2014: – 4.152;

      2015: – 3.633.

      Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge finanziaria n.  244 del 2007 – dell'articolo 2, comma 291 punto C: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (1.7 – 7188/p), apportare le seguenti variazioni:

      Rifinanziamento:

      2013:
          CP: + 3.817;
          CS: + 3.817;

      2014:
          CP: + 4.152;
          CS: + 4.152;

      2015:
          CP: + 3.633;
          CS: + 3.633.
Tab. B. 2. (ex Tab. B. 3.) Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin, Simonetti.

      Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

      2014: – 15.000;

      2015: – 15.000.

      Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

      2014: + 15.000;

      2015: + 15.000.
Tab. B. 3. (vedi Tab. B. 4. parte ammissibile) Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

      2013: + 100.001;

      2014: + 100.001;

      2015: + 100.001.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Tab. B. 4. (ex 13. 6.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

      Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

      2013: + 100.000;

      2014: + 100.000;

      2015: + 100.000.

      Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Tab. B. 5. (vedi 13. 5.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Lovelli, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

TAB. C.

      Alla tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n.  142 del 1991, articolo 6, comma 1, reintegro Fondo protezione civile, (16.2 – cap. 7496) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 8.000;
          CS: + 8.000;

      2014:
          CP: + 8.000;
          CS: + 8.000;

      2015:
          CP: + 8.000;
          CS: + 8.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n.  243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

      2013:
          CP: – 8.000;
          CS: – 8.000;

      2014:
          CP: – 8.000;
          CS: – 8.000;

      2015:
          CP: – 8.000;
          CS: – 8.000.
Tab. C. 1. (ex Tab. C. 10.) Mura, Borghesi, Piffari.

      Alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 165 del 1999 e decreto legislativo 188 del 2000 (7.1 – cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 30.000;
          CS: – 30.000.

      Conseguentemente, alla tabella E, missione Agricoltura, politiche alimentari e pesca, programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge decreto legislativo 102/2004, articolo 15, comma 2 – Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, apportare le seguenti variazioni:

      Rifinanziamento

      2013:
          CP: 30.000;
          CS: 30.000.
Tab. C. 2. (vedi Tab. C. 5.) Callegari, Fabi, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

      Alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di Produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Legge n.  267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – articolo 1, comma 1, Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 20.000;
          CS: + 20.000;

      2014:
          CP: + 20.000;
          CS: + 20.000;

      2015:
          CP: + 20.000;
          CS: + 20.000.

      Conseguentemente alla medesima tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero per i beni e le attività culturali, voce Legge n.  163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo apportare le seguenti variazioni;

      2013:
          CP: – 20.000;
          CS: – 20.000;

      2014:
          CP: – 20.000;
          CS: – 20.000;

      2015:
          CP: – 20.000;
          CS: – 20.000.
Tab. C. 3. (ex Tab. C. 8.) Marinello.

      Alla tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma tutela e conservazione della fauna e della flora salvaguardia delle biodiversità e dell'ecosistema marino voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge n.  549 del 1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 4.000;
          CS: + 4.000;

      2014:
          CP: + 4.000;
          CS: + 4.000;

      2015:
          CP: + 4.000;
          CS: + 4.000.

      Conseguentemente alla medesima Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n.  243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 4.000;
          CS: – 4.000;

      2014:
          CP: – 4.000;
          CS: – 4.000;

      2015:
          CP: – 4.000;
          CS: – 4.000.
Tab. C. 4. (ex Tab. C. 11.) Borghesi, Mura, Piffari.

      Alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n.  243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute, (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: – 8.000;
          CS: – 8.000;

      2014:
          CP: – 5.000;
          CS: – 5.000;

      2015:
          CP: – 5.000;
          CS: – 5.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma sostegno alla famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n.  223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

      2013:
          CP: + 8.000;
          CS: + 8.000;

      2014:
          CP: + 5.000;
          CS: + 5.000;

      2015:
          CP: + 5.000;
          CS: + 5.000.
Tab. C. 5. (ex Tab. C. 12.) Palagiano, Mura, Borghesi.

TAB. E.

      Alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Rapporti finanziari con gli enti territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n.  148 del 1993: convertito con modificazioni dalla legge 236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione – Art. 3: interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (2.5 – Cap 7499) apportare le seguenti variazioni:
      Riduzione:
      2013:
          CP: –160.000;
          CS: –160.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Soccorso civile, programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n.  132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile – Art.7: contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 7443/p) apportare le seguenti variazioni:
      Rifinanziamento:

      2013:
          CP: +160.000;
          CS: +160.000.
Tab. E. 1. (ex Tab. E. 5.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Polledri, Forcolin.

      Alla tabella E, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.  183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari – Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (3.1 – – Cap 7493):
      Riduzione:

      2013:
          CP: –1.000.000;
          CS: –1.000.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere pubbliche e infrastrutture aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.  488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50 comma 1, lettera c): edilizia sanitaria pubblica (10.1. – Cap 7464), con le seguenti:
      Rifinanziamento:

      2013:
          CP: 1.000.000;
          CS: 1.000.000.
Tab. E. 2. (ex Tab. E. 1.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

      Alla Tabella E, missione Soccorso civile, programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n.  132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile – Art. 7: contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 – Cap. 7443) apportare le seguenti variazioni:
      Rifinanziamento:

      2013:
          CP: +15.000;
          CS: +15.000.

      2014:
          CP: +15.000;
          CS: +15.000.

      2015:
          CP: +15.000;
          CS: +15.000.

      Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistiche, programma Sistemi idrici, idraulici ed elettrici, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n.  398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'ente autonomo acquedotto pugliese – EAPP – Art. 1, comma 1: ente autonomo acquedotto pugliese, (1.5 – Cap. 7156) apportare le seguenti variazioni:
      Riduzione:

      2013:
          CP: –15.000;
          CS: –15.000.

      2014:
          CP: –15.000;
          CS: –15.000.

      2015:
          CP: –15.000;
          CS: –15.000.
Tab. E. 3. (ex Tab. E. 4.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, D'Amico.

      Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n.  266 del 2005, Art. 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1 – 7485) apportare le seguenti variazioni:
      Riduzione:

      2013:
          CP: –321.000;
          CS: –321.000.

      2014:
          CP: –261.000;
          CS: –261.000.

      2015:
          CP: –268.000;
          CS: –268.000.
Tab. E. 4. (ex Tab. E. 9.) Di Stanislao, Borghesi, Mura.

      Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n.  244 del 2007, Art. 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (1.1 – 7421) apportare le seguenti variazioni:
      Riduzione:

      2013:
          CP: –1.075.000;
          CS: –1.075.000;

      2014:
          CP: –1.004.000;
          CS: –1.004.000;

      2015:
          CP: –1.025.000;
          CS: –1.025.000.
Tab. E. 5. (ex Tab. E. 8.) Di Stanislao, Borghesi, Mura.

MOZIONI ZAMPA ED ALTRI N.  1-01183 (ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE), ZAMPA, MUSSOLINI, GALLETTI, PERINA, DI GIUSEPPE, MOSELLA ED ALTRI N.  1-01183 (SECONDA ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE), MUSSOLINI ED ALTRI N.  1-01184, DI GIUSEPPE ED ALTRI N.  1-01189, MOSELLA ED ALTRI N.  1-01191, GALLETTI ED ALTRI N.  1-01192, LUSSANA ED ALTRI N.  1-01193, LUSSANA ED ALTRI N.  1-01193 (NUOVA FORMULAZIONE) E PERINA ED ALTRI N.  1-01194 CONCERNENTI INIZIATIVE IN FAVORE DELL'INFANZIA

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              il 17 per cento dei cittadini italiani è minore di età: sono, infatti, 10 milioni e 837 mila le bambine, i bambini e gli adolescenti del Paese. Questo significa che circa un italiano su sei è un bambino o un adolescente. I minori di età non votano, non appartengono alle lobby che fanno pressione sulle agende politiche dei governanti del mondo, non scioperano, non hanno sindacati e non possono costituirsi in corporazioni. I loro diritti sono sanciti nei primi 40 articoli della Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n.  176;
              l'Italia è stata protagonista, negli ultimi trent'anni del Novecento, di azioni forti, ispirate alla promozione dei diritti delle persone di minore età. Si pensi alla legge n.  1044 del 1971, «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato». Vale qui la pena di ricordare anche solo l'articolo 1 di quella legge: «L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico»;
              si pensi anche alla legge del 28 agosto 1997, n.  285, riguardante le disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e che istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza «finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo». E ancora al fondo nazionale straordinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, varato nella legge finanziaria per l'anno 2007, che, nell'ambito del piano straordinario nidi, aveva avuto il merito di contribuire ad innalzare la copertura territoriale di servizi per la prima infanzia dal 9,6 per cento del periodo 2005-2006 all'11,3 per cento del periodo 2009-2010. Infine, si tenga presente la legge del 23 dicembre 1997, n.  451, che istituiva la stessa Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
              con la sola eccezione della legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (legge n.  112 del 2011), si assiste, oggi, ad un pericoloso arretramento culturale, ad un'inerzia legislativa e ad una quasi totale assenza di risorse economiche investite, oggetto di critiche da parte di tutti gli organismi nazionali e internazionali a tutela dei diritti dei minori di età;
              criticità che il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia ha segnalato con evidenza al nostro Paese, raccomandandoci, ancora una volta, di colmarle al più presto. L'Italia è tra i Paesi Ocse con un tasso di povertà relativa molto elevato fra i bambini: il 15 per cento di loro vive in famiglie con redditi inferiori alla media nazionale. Secondo l'Istat, infatti, in Italia sono 1 milione e 876 mila le persone di minore età che vivono in famiglie povere e 653 mila quelle che vivono in condizione di assoluta povertà. La situazione più grave è nel Mezzogiorno: la Sicilia ha la quota più elevata di persone di minore età povere (44 per cento), seguita dalla Campania (32 per cento) e dalla Basilicata (31 per cento). È allarmante, inoltre, il dato in crescente aumento delle famiglie a «rischio povertà»: famiglie, cioè, che non sono considerate povere, ma che potrebbero facilmente diventarlo a fronte di eventi negativi;
              povertà, esclusione sociale e discriminazione sono le cause che impediscono alle bambine e ai bambini del nostro Paese di vivere secondo le proprie aspirazioni e capacità; sono la ragione frequente che sta all'origine dell'abbandono scolastico, di pericolosi percorsi di devianza, di isolamento dal contesto sociale e amicale e che possono condurre a scelte drammatiche. Su questo problema si è soffermata anche l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nella sua prima relazione al Parlamento, sollecitando azioni di contrasto alla povertà minorile, che ha forti ripercussioni sulla formazione e cura dei minori, fino a determinare l'emarginazione sociale e l'esclusione dei diritti fondamentali. Il sistema di istruzione italiano non è in grado di contenere il tasso di abbandono scolastico, che è superiore a quello europeo di oltre 4 punti di percentuale: i giovani italiani, tra i 18 ed i 24 anni, che hanno deciso di lasciare la scuola prima di ottenere il diploma di maturità sono il 18,8 per cento della popolazione, mentre in Europa la percentuale è del 14,1 per cento. Ancora una volta è il Mezzogiorno a registrare i dati più allarmanti: in Sicilia la percentuale di studenti che hanno lasciato gli studi prima del diploma è del 26 per cento, seguono la Sardegna con il 23,9 per cento e la Puglia con il 23,4 per cento. Concorrono a questo risultato gli scarsi investimenti in risorse destinate alla scuola, che sono tra i più bassi d'Europa: le spese per l'istruzione in Italia incidono per il 4,8 per cento sul prodotto interno lordo, mentre la media europea è del 5,6 per cento. Una scuola pubblica spesso desertificata, priva di progettualità, di investimenti, di risorse umane. Vi sono insegnanti di plessi scolastici in piccoli centri abitati che non hanno la possibilità di portare, nemmeno una sola volta nell'intero anno scolastico, i bambini a teatro o in piscina. Si tratta di bambini che vivono in contesti rurali, dove la scuola dovrebbe rappresentare la prima e fondamentale opportunità che un Paese offre alle nuove generazioni per la realizzazione delle proprie aspirazioni e potenzialità. Non stupisce, dunque, il crudo dato diffuso in questi giorni dalla Fondazione Agnelli, secondo il quale, da un confronto con Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Francia, i ragazzi italiani sono quelli a cui la scuola piace meno;
              la scarsità e la disomogenea distribuzione sul territorio nazionale dei servizi all'infanzia aggravano la situazione: in Italia oggi l'offerta degli asili nido è tra le più basse in Europa e solo il 12 per cento dei bambini da 0 a 3 anni ha un posto garantito al nido pubblico, contro il 35-40 per cento della Francia e il 55-70 per cento dei Paesi nordici. Uno studio della Fondazione Agnelli sui bimbi delle primarie dimostra che chi ha possibilità di frequentare l'asilo nido è più bravo a scuola. Un recente rapporto Unicef ricorda che i servizi all'infanzia permettono ai bambini di uscire dal circolo della povertà familiare. Se il nostro Paese vorrà davvero consentire che si spezzi quella catena che lega l'infanzia italiana povera ad una vita adulta segnata allo stesso modo dalla povertà, dovrà scegliere di investire in servizi, scuola, istruzione universitaria e, nel rispetto della Costituzione, garantire parità di accesso a tutte le classi sociali, affinché nessun ostacolo impedisca ai più vulnerabili di raggiungere i più alti livelli di istruzione;
              tra i temi segnalati come urgenti da operatori ed esperti c’è quello dei minori stranieri che vivono in Italia. È ormai indispensabile provvedere ad una normativa che consenta ai figli di famiglie straniere nati in Italia di ottenere la cittadinanza italiana. Non si può pensare di crescere una nuova generazione di italiani se non si sarà capaci di fare sentire definitivamente accolti e riconosciuti come cittadini a pieno titolo tutti quei bambini o giovanissimi che studiano nelle nostre scuole, che lavorano nelle nostre imprese, che vivono al nostro fianco;
              un'urgenza che non si può più trascurare è rappresentata dai minori stranieri non accompagnati per i quali si rende necessario intervenire tempestivamente per la realizzazione di un'omogenea applicazione delle norme nazionali e sovranazionali, ratificate dall'Italia, che garantisca tutele in tutte le zone del territorio nazionale. Sono attese politiche che determinino una diversità radicale di approccio e di accoglienza, in sintonia con le raccomandazioni delle maggiori associazioni accreditate nella tutela e nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Questo aspetto è stato segnalato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella sua prima relazione al Parlamento italiano, come il secondo punto più urgente che attende di essere affrontato, oltre che da tutte le organizzazioni che sul territorio nazionale si occupano dell'accoglienza dei minori stranieri rifugiati in Italia, in transito sul nostro territorio per raggiungere le loro comunità di appartenenza in altri Paesi europei, dei bambini in fuga dai territori di violenza e di guerra, degli anchor children, inviati dai genitori nella speranza di finire da ancora per un inserimento futuro nel nuovo Paese della famiglia rimasta nel Paese d'origine;
              la recente approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta contro la pedofilia. L'Italia fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura. Ma la velocità e la dimensione davvero globale con cui le nuove tecnologie o i nuovi media si evolvono e vengono proposti sul mercato, offrendo nuovi servizi e «spazi» aperti e accessibili a tutti, mettono tutti e, soprattutto, i più giovani, gli adolescenti, le bambine e i bambini di fronte a nuove sfide. Le battaglie che la polizia postale italiana ha combattuto fino ad oggi sono giuste e hanno dato grandi risultati. Dal 1998 al 2012 sono stati chiusi 179 siti pedo-pornografici e sono state denunciate oltre 7500 persone. Ora con la Convenzione il loro lavoro potrà marciare ancora più spedito, ma da una recente audizione in Commissione XI della Camera dei deputati del direttore della polizia postale si è appreso che la lotta si è spostata su fronti di cui non si possiedono le chiavi di accesso. Occorre avere l'intelligenza e l'umiltà di ammettere che nell'inseguimento del progresso tecnologico non si può che essere sconfitti. Magari di poco, ma si arriverà sempre dopo. È, quindi, necessario prevedere un investimento di risorse per un piano di informazione ed educazione che coinvolga Scuola e famiglie, perché i bambini e gli adolescenti possano usufruire delle positive potenzialità prodotte dall'innovazione tecnologica, ma siano, al contempo, posti nella condizione di evitare i rischi cui possano andare incontro grazie alla conoscenza e alla consapevolezza dei pericoli. Analoga azione di controllo e formazione va realizzata per ciò che attiene l'utilizzo dei media da parte di minori e la presenza e l'abuso dell'immagine dei minori nei media;
              i bambini, le bambine e gli adolescenti italiani attendono da troppo tempo una giustizia a misura di minore che recepisca le linee guida del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 o, per stare dentro ai confini nazionali, quanto previsto al riguardo dal piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza del 2011, che prevede un rafforzamento dei diritti dei soggetti di minore età e suggerisce la messa in opera di un vero e proprio sistema di tutela e garanzie dei diritti delle persone di minore età. È tempo che la giustizia assuma il principio del superiore interesse del minore come bussola della sua azione: dai magistrati, ai giudici, agli avvocati. Nessun interesse di categoria deve prevalere. Dai tempi della «riforma Gozzini» del 1986 si attende di introdurre un ordinamento penitenziario per minorenni e giovani adulti, secondo le indicazioni della Corte costituzionale. Occorre procedere ad una riforma che accentri in un unico organo giudiziario le competenze in materia di minori. Occorre una riforma del sistema penale minorile che introduca un sistema sanzionatorio per i minori autori di reati;
              tra i meno garantiti è il diritto, sancito dall'articolo 12 della Convenzione Onu, che stabilisce la libertà di espressione del minore, il diritto ad essere ascoltato in ogni situazione che lo coinvolga e la sua partecipazione in ogni questione che lo interessi. È di un anno fa l'iniziativa del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Pidida, che ha organizzato a Padova gli stati generali della partecipazione. Il documento elaborato dai minori che vi hanno partecipato comincia così: «Siamo giovani, e non ci basta essere delle ombre. Vogliamo essere protagonisti del mondo. Siamo milioni di voci»;
              i giovani chiedono, legittimamente, ascolto e attenzione. Chiedono di non essere etichettati con cliché, vogliono esprimere opinioni ed essere ascoltati come «interlocutori capaci». Spetta alle istituzioni soddisfare questo bisogno e questa richiesta: la partecipazione dei giovani alla vita del Paese è tra le risorse più grandi di cui si dispone per realizzare una società più matura e attenta ai bisogni di tutti. Passa attraverso l'ascolto anche la possibilità di valutare e giudicare con maggiore consapevolezza nel caso di procedimenti giuridici che li riguardino;
              il quadro fin qui delineato, che riguarda solo una parte dei temi di carattere urgente riferiti alla tutela dei diritti dei più giovani dei concittadini, suggerisce la necessità non più rimandabile di interventi strutturali. Ciò a cui bisogna aspirare e che è necessario volere con determinazione è un quadro omogeneo e unitario di provvedimenti che tuteli l'interesse dei minori di età, qualsiasi sia la loro condizione e per tutti gli aspetti della loro vita. Appare in tutta evidenza che non si possa imputare alla crisi economica e finanziaria il ritardo e la mancata realizzazione di politiche a tutela delle fasce più vulnerabili;
              l'attuale crisi ha peggiorato la situazione, diminuendo ulteriormente le risorse riservate alla realizzazione di progettualità destinate ai bambini e agli adolescenti, ma non si può trascurare il fatto che il nostro Paese registra un ritardo in questo ambito che precede la crisi. Senza contare che in altri Paesi europei, comunque colpiti dalla crisi, sono stati adottati provvedimenti finalizzati a scongiurare un peggioramento delle condizioni delle classi più povere e fragili, esposte ad un rischio maggiore a causa della contrazione delle risorse;
              non v’è risanamento dei conti che possa incidere positivamente sulla vita di un grande Paese come l'Italia che non debba essere realizzato con rigore ed allo stesso tempo con equità. Il rispetto dei diritti dei minori è alla base di ogni piano di sviluppo di una nazione, poiché ne determina il progresso culturale e ne promuove il cambiamento sociale in termini di maggiori possibilità, garantendo a tutti i suoi cittadini pari opportunità di realizzazione delle proprie ambizioni e aspirazioni. Solo così si evita lo scontro generazionale e si sigla un patto tra padri e figli, madri e figlie. Le politiche economiche dell'Italia devono tener conto dell'impatto inevitabile che esse hanno sulla vita dei minori e deve essere chiaro a tutti che i diritti delle persone e, dunque, anche delle persone minori di età non si ridimensionano in contingenze economiche difficili. Tutti sono chiamati a proseguire il compito di tutela dei diritti che la Costituzione impone, consapevoli che attribuire priorità ai diritti dei bambini, alla loro vita, alla loro protezione e alla loro crescita è garanzia di progresso e di sviluppo dell'intera società italiana,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative per stanziare risorse adeguate per sostenere il terzo piano d'azione per l'infanzia;
          a predisporre una cabina di regia per coordinare specifiche politiche per l'infanzia, al fine di evitare una frammentazione delle responsabilità data la molteplicità di aspetti che il mondo dell'infanzia comporta, ciò anche in ragione del fatto che il rispetto e l'applicazione dei principi fissati dalla Convenzione Onu fanno capo al Governo centrale;
          ad individuare e ad allocare risorse per finanziare progetti di sostegno ed incentivazione allo studio da rivolgere ai ragazzi che si trovano in situazioni familiari a rischio di esclusione sociale;
          a realizzare delle campagne di sensibilizzazione, nazionali e locali, al fine di combattere e superare i residui atteggiamenti di chiusura e di resistenza alla dimensione internazionale della scuola italiana, favorendo così l'inclusione e l'integrazione di tutti i minori stranieri che frequentano le scuole nel Paese;
          a promuovere un sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, strutturato e non emergenziale, finanziato con uno specifico fondo pluriennale, che tenga conto della disponibilità di posti in accoglienza su tutto il territorio nazionale e che sia collegato a meccanismi di monitoraggio degli standard di accoglienza;
          a promuovere l'istituzione presso la Conferenza Stato-regioni, come raccomandato dal Comitato Onu nelle osservazioni conclusive indirizzate all'Italia nel 2011, di un gruppo di lavoro per il coordinamento delle politiche riguardanti i diritti dei minori e l'applicazione coerente dei principi della Convenzione Onu, anche alla luce della mancata definizione da parte del Governo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali prevista – ma mai realizzata – dalla legge n.  328 del 2000;
          ad assumere con urgenza le iniziative di competenza per la piena attuazione della Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini, intervenendo sulle modalità di ascolto dei minori nei procedimenti, non solo giudiziari ma anche amministrativi, affinché essi possano far sentire la loro voce ed essere considerati non oggetto del contendere, ma soggetti di una situazione di vita che li coinvolge;
          ad assumere iniziative per definire uno specifico ordinamento penitenziario per i minori, così come raccomandato anche dalla Corte costituzionale.
(1-01183)
(Ulteriore nuova formulazione) «Zampa, Livia Turco, De Torre, Schirru, Mattesini, Sbrollini, Brandolini, Codurelli, Laganà Fortugno, Gatti, Verini, Cenni, Albini, Ferranti, Rugghia, Lovelli, Murer, D'Antona, Bellanova, Lenzi, Maran, Velo, Siragusa, D'Incecco, Tullo, Scarpetti, Pes, Cardinale, Motta, Bobba, De Pasquale, Fontanelli, Mogherini Rebesani, Peluffo, Rubinato, Lo Moro, Coscia, Samperi, Veltroni, Lucà, De Biasi, Capitanio Santolini, Marco Carra, Touadi, Donadi, Pagano, Froner».


      La Camera,
          premesso che:
              il 17 per cento dei cittadini italiani è minore di età: sono infatti 10 milioni e 837 mila le bambine, i bambini e gli adolescenti del nostro Paese. Questo significa che circa un italiano su sei è un bambino o un adolescente. I minori di età non votano, non appartengono alle lobby che fanno pressione sulle agende politiche dei governanti del mondo, non scioperano, non hanno sindacati e non possono costituirsi in corporazioni. I loro diritti sono sanciti nei primi 40 articoli della convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n.  176 del 27 maggio 1991;
              l'Italia è stata protagonista, negli ultimi trent'anni del ’900, di azioni forti, ispirata alla promozione dei diritti delle persone di minore età. Si pensi alla legge n.  1044 del 1971, deposizioni per il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato. Vale qui la pena di ricordare anche solo l'articolo 1 di quella legge: «L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico»;
              si pensi anche alla legge del 28 agosto 1997, n.  285, riguardante le disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza a che istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza «finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dai diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti dei fanciullo». E ancora al fondo nazionale straordinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, varato nella Legge finanziaria del 2007, che nell'ambito del piano straordinario nidi aveva avuto il merito di contribuire ad innalzare la copertura territoriale di servizi per la prima infanzia dal 9,6 per cento del periodo 2005-2006, all'11,3 per cento del periodo 2009-2010. Infine, si tenga presente la legge del 23 dicembre 1997, n.  451, che istituiva la stessa Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
              con la sola eccezione dalla legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, (legge n.  112 del 2011) si assiste, oggi, ad un pericoloso arretramento culturale, ad una inerzia legislativa e ad una quasi totale assenza di risorse economiche investite, oggetto di critiche da parte di tutti gli organismi nazionali e internazionali a tutela dei diritti dei minori di età;
              criticità che il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia ha segnalato con evidenza al nostro Paese raccomandandoci, ancora una volta, di colmarle al più presto. L'Italia è tra i paesi OCSE con un tasso di povertà relativa molto elevato fra i bambini: il 15 per cento di loro vive in famiglie con redditi inferiori alla media nazionale. Secondo l'ISTAT, infatti, in Italia sono 1 milione e 876 mila le persone di minore età che vivono in famiglie povere e 653 mila quelle che vivono in condizione di assoluta povertà. La situazione più grave è nel Mezzogiorno: la Sicilia ha la quota più elevata di persone di minore età povere (44 per cento), seguita dalla Campania (32 per cento) e dalla Basilicata (31 per cento). È allarmante inoltre il dato in crescente aumento delle famiglie a «rischio povertà»: famiglie, cioè, che non sono considerate povere ma che potrebbero facilmente diventarlo a fronte di eventi negativi;
              povertà, esclusione sociale e discriminazione sono le cause che impediscono alle bambine e ai bambini del nostro Paese di vivere secondo le proprie aspirazioni e capacità, sono la ragione frequente che sta all'origine dell'abbandono scolastico, di pericolosi percorsi di devianza, di isolamento dal contesto sociale e amicale che possono condurre a scelte drammatiche. In particolare, i minori maggiormente a rischio sono quelli con un solo genitore, a seguire quelli delle famiglie numerose e delle coppie giovani. La causa principale di tale disagio risiede nell'assenza o precarietà nel lavoro dei genitori;
              su questo problema si è soffermato anche il Garante nazionale dell'infanzia nella sua prima relazione al Parlamento sollecitando azioni di contrasto alla povertà minorile che ha forti ripercussioni sulla formazione e cura dei minori fino a determinare l'emarginazione sociale e l'esclusione dei diritti fondamentali. Il nostro sistema di istruzione non è in grado di contenere il tasso di abbandono scolastico che è superiore a quello europeo di oltre 4 punti di percentuale: i giovani italiani, tra i 18 ed i 24 anni, che hanno deciso di lasciare la scuola prima di ottenere il diploma di maturità sono il 18,8 per cento della popolazione, mentre in Europa la percentuale è del 14,1 per cento. Ancora una volta è il Mezzogiorno a registrare i dati più allarmanti: in Sicilia la percentuale di studenti che hanno lasciato gli studi prima del diploma è del 26 per cento, seguono la Sardegna con il 23,9 per cento e la Puglia con il 23,4 per cento. Concorrono a questo risultato gli scarsi investimenti in risorse destinate alla scuola che sono tra i più bassi d'Europa: le spese per l'istruzione in Italia incidono per il 4,8 per cento sul prodotto interno lordo, mentre la media europea è del 5,6 per cento. Una scuola pubblica spesso desertificata, priva di progettualità, di investimenti, di risorse umane. Vi sono insegnanti di plessi scolastici in piccoli centri abitati che non hanno la possibilità di portare, nemmeno una sola volta nell'intero anno scolastico, i bambini a teatro, o in piscina. Si tratta di bambini che vivono in contesti rurali, dove la scuola dovrebbe rappresentare la prima e fondamentale opportunità che un paese offre alle nuove generazioni per la realizzazione delle proprie aspirazioni e potenzialità. Non stupisce dunque il crudo dato diffuso in questi giorni dalla Fondazione Agnelli secondo il quale da un confronto con Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Francia, i ragazzi italiani sono quelli a cui la scuola piace meno;
              la scarsità e la disomogenea distribuzione sul territorio nazionale dei servizi all'infanzia aggravano la situazione: in Italia oggi l'offerta degli asili nido è tra le più basse in Europa e solo il 12 per cento dei bambini da 0 a 3 anni ha un posto garantito al nido pubblico, contro il 35-40 per cento della Francia e il 55-70 per cento dei paesi nordici. Uno studio della Fondazione Agnelli sui bimbi delle primarie dimostra che chi ha possibilità di frequentare l'asilo nido è più bravo a scuola. Un recente rapporto UNICEF ricorda che i servizi all'infanzia permettono ai bambini di uscire dal circolo della povertà familiare. Se il nostro Paese vorrà davvero consentire che si spezzi quella catena che lega l'infanzia italiana povera ad una vita adulta segnata allo stesso modo dalla povertà, dovrà scegliere di investire in servizi, scuola, istruzione universitaria e, nel rispetto della nostra Costituzione, garantire parità di accesso a tutte le classi sociali affinché nessun ostacolo impedisca ai più vulnerabili di raggiungere i più alti livelli di istruzione;
              tra i temi segnalati come urgenti da operatori ed esperti c’è quello dei minori stranieri che vivono in Italia. Il IV Rapporto Anci-Città sui minori stranieri non accompagnati in Italia evidenzia un forte aumento nella presenza di minori stranieri non accompagnati, con un totale di 7750 minori censiti al 31 dicembre 2011 dal Comitato per i minori stranieri, rispetto ai 5879 presi in carico nel 2009 ed ai 4588 nel 2010; i minori stranieri presenti in Italia nel 2010 provengono soprattutto da Afghanistan (16,8 per cento), Bangladesh (11 per cento), Albania (10 per cento), Egitto, Marocco, Kosovo: un dato destinato a modificarsi con i rilevamenti per il 2011, che evidenziano un aumento di arrivi dai paesi del Nordafrica. Il fenomeno riguarda soprattutto minori maschi (il 91,4 per cento, in aumento di due punti percentuali rispetto al 2008), la maggior parte appena sotto la soglia della maggiore età (il 55 per cento ha 17 anni, quattro punti in più per questa fascia d'età rispetto al 2008). È ormai indispensabile provvedere ad una normativa che consenta ai figli di famiglie straniere nati in Italia di ottenere la cittadinanza italiana. Non si può pensare di crescere una nuova generazione di italiani se non si sarà capaci di fare sentire definitivamente accolti e riconosciuti come cittadini a pieno titolo tutti quei bambini o giovanissimi che studiano nelle nostre scuole, che lavorano nelle nostre imprese, che vivono al nostro fianco;
              un'urgenza che non si può più trascurare è rappresentata dai minori stranieri non accompagnati per i quali si rende necessario intervenire tempestivamente per la realizzazione di un'omogenea applicazione delle norme nazionali e sovranazionali, ratificate dal nostro Paese, che garantisca tutele in tutte le zone del nostro territorio nazionale. Sono attese politiche che determinino una diversità radicale di approccio e di accoglienza in sintonia con le raccomandazioni delle maggiori associazioni accreditate nella tutela e nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Questo aspetto è stato segnalato dal Garante nazionale dall'infanzia, nella sua prima relazione al Parlamento italiano, come il secondo punto più urgente che attende di essere affrontato, oltre che da tutta le organizzazioni che sul territorio nazionale si occupano dell'accoglienza dei minori stranieri rifugiati in Italia, in transito sul nostro territorio per raggiungere le loro comunità di appartenenza in altri paesi europei, dei bambini in fuga dai territori di violenza e di guerra, degli anchor children, inviati dai genitori nella speranza di finire da ancora per un inserimento futuro nel nuovo paese della famiglia rimasta nel paese d'origine;
              la Giornata mondiale contro il lavoro minorile svoltasi nel giugno scorso ha posto l'accento sul diritto di tutti i minori ad essere protetti dal lavoro minorile e da ogni violazione dei diritti umani fondamentali. Nel 2010 la comunità internazionale ha adottato la tabella di marcia per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile entro il 2016 secondo la quale il lavoro minorile è un ostacolo ai diritti dei minori nonché una barriera per lo sviluppo. La Giornata mondiale 2012 ha messo in luce il lavoro che rimane tuttora da compiere per raggiungere gli obiettivi della Tabella di marcia;
              la recente approvazione della convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta contro la pedofilia. L'Italia fu, nel 2007, non solo tra i primi paesi a sottoscrivere la convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura. Ma la velocità e la dimensione davvero globale con cui le nuove tecnologie o i nuovi media si evolvono e vengono proposti sul mercato, offrendo nuovi servizi a «spazi» aperti e accessibili a tutti, mettono tutti e soprattutto i più giovani, gli adolescenti, le bambine e i bambini, di fronte a nuove sfide. Le battaglie che la polizia postale italiana ha combattuto fino ad oggi sono giuste e hanno dato grandi risultati. Dal 1998 al 2012 sono stati chiusi 179 siti pedo-pornografici e sono state denunciate oltre 7500 persone. Ora con la Convenzione il loro lavoro potrà marciare ancora più spedito, ma da una recente audizione in Commissione XI alla Camera del direttore della polizia postale si è appreso che la lotta si è spostata su fronti di cui non si possiedono le chiavi di accesso. Occorre avere l'intelligenza e l'umiltà di ammettere che nell'inseguimento del progresso tecnologico non possiamo che essere sconfitti. Magari di poco, ma si arriverà sempre dopo. È quindi necessario prevedere un investimento di risorse per un piano di informazione ed educazione che coinvolga scuola e famiglia perché i bambini e gli adolescenti possano usufruire delle positive potenzialità prodotte dall'innovazione tecnologica, ma siano al contempo posti nella condizione di evitare i rischi cui possano andare incontro grazie alla conoscenza e alla consapevolezza dei pericoli. Analoga azione di controllo e formazione va realizzata per ciò che attiene l'utilizzo dei media da parte di minori e la presenza e l'abuso dell'immagine dei minori nei media;
              i bambini, le bambine e gli adolescenti italiani attendono da troppo tempo una giustizia a misura di minore che recepisca le linee guida del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 o, per stare dentro ai confini nazionali, quanto previsto al riguardo dal piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza del 2011, che prevede un rafforzamento dei diritti dei soggetti di minore età e suggerisce la messa in opera di un vero e proprio sistema di tutela e garanzie dei diritti delle persone di minore età. È tempo che la giustizia assuma il principio del superiore interesse del minore come bussola della sua azione: dai magistrati, ai giudici, agli avvocati. Nessun interesse di categoria deve prevalere. Dai tempi della riforma «Gozzini» del 1986 si attende di introdurre un ordinamento penitenziario per minorenni e giovani adulti secondo le indicazioni della Corte costituzionale. Occorre procedere ad una riforma che accentri in un unico organo giudiziario le competenze in materia di minori. Occorre una riforma del sistema penale minorile che introduca un sistema sanzionatorio per i minori autori di reati;
              tra i meno garantiti è il diritto, sancito dall'articolo 12 della Convenzione Onu, che stabilisce la libertà di espressione del minore, il diritto ad essere ascoltato in ogni situazione che lo coinvolga e la sua partecipazione in ogni questione che lo interessi. È di un anno fa l'iniziativa del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, PIDIDA, che ha organizzato a Padova gli stati generali della partecipazione. Il documento elaborato dai minori che vi hanno partecipato comincia così: «Siamo giovani, e non ci basta essere delle ombre. Vogliamo essere protagonisti del mondo. Siamo milioni di voci...»;
              i giovani chiedono, legittimamente, ascolto e attenzione. Chiedono di non essere etichettati con cliché, vogliono esprimere opinioni ed essere ascoltati come «interlocutori capaci». Spetta alle istituzioni soddisfare questo bisogno e questa richiesta: la partecipazione dei giovani alla vita del Paese è tra le risorse più grandi di cui si dispone per realizzare una società più matura e attenta ai bisogni di tutti. Passa attraverso l'ascolto anche la possibilità di valutare e giudicare con maggiore consapevolezza nel caso di procedimenti giuridici che li riguardino;
              il quadro fin qui delineato, che riguarda solo una parte dei temi di carattere urgente riferiti alla tutela dei diritti dei più giovani dei nostri concittadini, suggerisce la necessità non più rimandabile di interventi strutturali. Ciò a cui bisogna aspirare e che è necessario volere con determinazione è un quadro omogeneo e unitario di provvedimenti che tuteli l'interesse dei minori di età, qualsiasi sia la loro condizione e per tutti gli aspetti della loro vita. Appare in tutta evidenza che non si possa imputare alla crisi economica e finanziaria il ritardo e la mancata realizzazione di politiche a tutela delle fasce più vulnerabili;
              l'attuale crisi ha peggiorato la situazione diminuendo ulteriormente le risorse riservate alla realizzazione di progettualità destinate ai bambini e agli adolescenti, ma non si può trascurare il fatto che il nostro Paese registra un ritardo in questo ambito che precede la crisi. Senza contare che in altri paesi europei, comunque colpiti dalla crisi, sono stati adottati provvedimenti finalizzati a scongiurare un peggioramento delle condizioni delle classi più povere e fragili, esposte ad un rischio maggiore a causa della contrazione delle risorse;
              non v’è risanamento dei conti che possa incidere positivamente sulla vita di un grande Paese come il nostro che non debba essere realizzato con rigore ed allo stesso tempo con equità. Il rispetto dei diritti dei minori è alla base di ogni piano di sviluppo di una nazione, poiché ne determina il progresso culturale e ne promuove il cambiamento sociale in termini di maggiori possibilità, garantendo a tutti i suoi cittadini pari opportunità di realizzazione delle proprie ambizioni e aspirazioni. Solo così si evita lo scontro generazionale e si sigla un patto tra padri e figli, madri e figlie. Le politiche economiche del nostro Paese devono tener conto dell'impatto inevitabile che esse hanno sulla vita dei minori e deve essere chiaro a tutti che i diritti delle persone e dunque anche delle persone minori di età, non si ridimensionano in contingenze economiche difficili. Tutti sono chiamati a proseguire il compito di tutela dei diritti che la nostra Costituzione impone, consapevoli che attribuire priorità ai diritti dei bambini, alla loro vita, alla loro protezione e alla loro crescita, è garanzia di progresso e sviluppo dell'intera società italiana,

impegna il Governo:

          all'interno delle risorse disponibili,
          ad assumere iniziative per stanziare risorse adeguate per sostenere il terzo piano d'azione per l'infanzia;
          a predisporre una cabina di regia per coordinare specifiche politiche per l'infanzia al fine di evitare una frammentazione delle responsabilità e data la molteplicità di aspetti che il mondo dell'infanzia comporta, ciò anche in ragione del fatto che il rispetto e l'applicazione dei principi fissati dalla Convenzione Onu fanno capo al Governo centrale;
          a superare la carenza di un sistema di raccolta di dati e informazioni finalizzata al monitoraggio della condizione minorile, quale fondamentale strumento di valutazione e programmazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, affinché detti dati siano effettivamente rappresentativi, uniformi e comparabili fra le varie regioni;
          a predisporre misure volte a colmare le differenze tra Nord e Sud d'Italia nella copertura dei servizi di assistenza omogenea rispetto alle regioni del centro nord, superando le sperequazioni ed assicurando in tal modo un sistema educativo ed un welfare adeguato, moderno ed inclusivo;
          a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e paternità, anche attraverso l'incremento delle strutture e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e, in particolare, per la fascia neo-natale e pre-scolastica, garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, confermando, altresì, il tempo pieno in ambito scolastico;
          a prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle famiglie in condizione di povertà estrema;
          ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati, risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;
          a promuovere un sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, strutturato e non emergenziale, finanziato con uno specifico fondo pluriennale, che tenga conto della disponibilità di posti in accoglienza su tutto il territorio nazionale e che sia collegato a meccanismi di monitoraggio degli standard di accoglienza;
          ad individuare e ad allocare risorse per finanziare progetti di sostegno ed incentivazione allo studio da rivolgere ai ragazzi che si trovano in situazioni familiari a rischio di esclusione sociale;
          a realizzare delle campagne di sensibilizzazione, nazionali e locali, al fine di combattere e superare i residui atteggiamenti di chiusura e di resistenza alla dimensione internazionale della scuola italiana, favorendo così l'inclusione c l'integrazione di tutti i minori stranieri che frequentano le scuole nel nostro Paese;
          a dare piena attuazione alla Convenzione di Lanzarote garantendo in particolare alle bambine in Italia e nel mondo, un adeguato sistema di istruzione, salute e protezione da violenza ed abusi;
          a promuovere l'istituzione presso la Conferenza Stato-regioni, come raccomandato dal Comitato Onu nelle osservazioni conclusive indirizzate al nostro Paese nel 2011, di un gruppo di lavoro per il coordinamento delle politiche riguardanti i diritti dei minori e l'applicazione coerente dei principi della Convenzione Onu, anche alla luce della mancata definizione da parte del Governo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali prevista – ma mai realizzata – dalla legge n.  328 del 2000; ad assumere con urgenza le iniziative di competenza per la piena attuazione della convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini intervenendo sulle modalità di ascolto dei minori nei procedimenti, non solo giudiziari ma anche amministrativi, affinché essi possano far sentire la loro voce ed essere considerati non oggetto del contendere ma soggetti di una situazione di vita che li coinvolge;
          ad assumere iniziative per definire uno specifico ordinamento penitenziario per i minori, così come raccomandato anche dalla Corte costituzionale;
          a predisporre politiche e programmi nazionali atti a garantire un progresso effettivo nell'eliminazione del lavoro minorile nel rispetto delle Convenzioni dell'ILO sul lavoro minorile;
          ad affrontare la questione della cittadinanza ai «nati in Italia ancora giuridicamente stranieri», per superare una normativa non più rispondente ai bisogni di una società democratica, in continua evoluzione e dalla forte mobilità.
(1-01183)
(Seconda ulteriore nuova formulazione) «Zampa, Mussolini, Galletti, Perina, Di Giuseppe, Mosella, De Torre, Schirru, Mattesini, Sbrollini, Brandolini, Codurelli, Laganà Fortugno, Gatti, Verini, Cenni, Albini, Ferranti, Rugghia, Lovelli, Murer, D'Antona, Bellanova, Lenzi, Maran, Velo, Siragusa, D'Incecco, Tullo, Scarpetti, Pes, Cardinale, Motta, Bobba, De Pasquale, Fontanelli, Mogherini Rebesani, Peluffo, Rubinato, Lo Moro, Coscia, Samperi, Veltroni, Lucà, De Biasi, Marco Carra, Touadi, Donadi, Froner, Carfagna, Saltamartini, Di Virgilio, Cossiga, Pugliese, Faenzi, Fucci, Di Cagno Abbrescia, Lorenzin, Repetti, Di Centa, Scelli, Dima, Osvaldo Napoli, De Corato, Landolfi, Nola, Prestigiacomo, Calabria, Pelino, Bocciardo, Bertolini, Palumbo, Aracri, Cosenza, Pagano, Capitanio Santolini, Carlucci, Calgaro, D'Ippolito Vitale, Binetti, Enzo Carra, De Poli, Anna Teresa Formisano, Rao, Tassone, Compagnon, Ciccanti, Naro, Volontè, Nunzio Francesco Testa, Mondello, Pezzotta, Granata, Barbaro, Patarino, Della Vedova, Palagiano, Palomba, Mura, Borghesi, Fabbri, Pisicchio, Tabacci, Brugger».


      La Camera,
          premesso che:
              la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini;
              in particolare, la Convenzione si ispira a quattro principi prioritari: la non discriminazione, prevedendo che i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori; il superiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; l'ascolto delle opinioni del minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni;
              l'Italia, che ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n.  176, ha fatto registrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori, a partire dall'approvazione della legge 28 agosto 1997, n.  285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», con la quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato, proprio in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia, alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria;
              con la legge 23 dicembre 1997, n.  451, è stato poi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e individua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali;
              la stessa legge 23 dicembre 1997, n.  451, ha provveduto ad istituire la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con il compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissata in sede di Unione europea e ai principi di cui alla citata Convenzione del 1989, nonché a prevedere la celebrazione della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgersi il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della Convenzione stessa;
              con la recente legge 12 luglio 2011, n.  112, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, è stato istituito dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
              sul piano della prevenzione e del contrasto alla criminalità sui minori, è di assoluto rilievo la recente approvazione della legge 1o ottobre 2012, n.  172, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», che inasprisce le pene per lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile e introduce due nuove figure di reato, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni;
              malgrado la presenza di un tale contesto istituzionale e normativo, che dovrebbe assicurare un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve oggi misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave e preoccupante;
              una situazione peraltro appesantita dalla congiuntura economica negativa, che colpisce, soprattutto, le fasce deboli della popolazione ed a fronte della quale le politiche adottate in sede nazionale, condizionate peraltro da un'eccessiva frammentazione di competenze in ordine alle questioni della famiglia, non hanno tenuto nella dovuta considerazione il rispetto dei diritti e della condizione di vita dei minori, determinando anzi un'ulteriore riduzione delle risorse destinate ai servizi e alle strutture che ad essi sono prioritariamente destinati;
              secondo dati dell'Istat, circa 1 milione e 800 mila minori vivono in famiglie povere e oltre 600 mila si trovano in condizione di assoluta povertà, con un'incidenza particolarmente elevata nel Mezzogiorno, mentre cresce il numero di famiglie considerate «a rischio povertà»;
              il tasso di abbandono scolastico in Italia è superiore a quello europeo di oltre 4 punti di percentuale, con punte assai superiori nel Sud, e tale preoccupante fenomeno sembra destinato a peggiorare in relazione alla riduzione delle risorse destinate all'istruzione, che valgono in Italia il 4,8 per cento del prodotto interno lordo, laddove la media dei Paesi dell'Unione europea è pari a circa del 5,6 per cento;
              anche il quadro dei servizi per la prima infanzia risulta preoccupante, come testimoniano i dati relativi alla disponibilità di asili nido, secondo cui solo il 12 per cento dei bambini di età inferiore a 3 anni può accedere al nido pubblico;
              insufficiente risulta l'impegno delle istituzioni anche sul fronte della giustizia minorile, ove devono essere attuate le «linee guida per il processo minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, che sanciscono, tra l'altro, il diritto del minore a essere ascoltato e a ricevere informazioni nell'ambito dei procedimenti giudiziari ed intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con entrambi i genitori, in caso di separazione o divorzio, nonché le indicazioni del piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza del 2011, che prevede un rafforzamento dei diritti dei soggetti di minore età e suggerisce la messa in opera di un vero e proprio sistema di tutela e garanzie dei diritti dei minori;
              in questo ambito, come riproposto da recenti fatti di cronaca, occorre affrontare il drammatico tema, che caratterizza sempre più spesso i procedimenti di separazione, dell'allontanamento forzato dei bambini da uno dei genitori, da cui deriva la compressione del diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, in coerenza con quanto prevede il nuovo articolo 155 del codice civile, il quale, nel sancire il principio dell'affido condiviso, riconosce al figlio minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
              fra i problemi emersi negli ultimi anni, non deve inoltre essere dimenticato quello relativo alla condizione particolarmente disagiata dei minori stranieri, tema del quale si sono recentemente occupati sia la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con una propria indagine conoscitiva, sia l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che nella sua prima relazione al Parlamento italiano ha sottolineato la necessità di affrontare tale emergenza, che riguarda i minori di famiglie straniere rifugiate in Italia, ma anche quelli che vengono inviati in Italia dai propri genitori in vista di un futuro inserimento della famiglia rimasta nel Paese d'origine,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative volte ad assicurare una maggiore integrazione delle diverse competenze cui sono ricondotte le politiche per l'infanzia, consentendo in tal modo una più efficace e coordinata gestione delle priorità ed una migliore verifica dei risultati che tali politiche sono chiamate a realizzare;
          a sostenere concretamente, anche con il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, l'attuazione delle misure previste dal terzo «Piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva», di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011;
          ad adottare iniziative tese al sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore di minori che si trovano in situazioni familiari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale;
          a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, per adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, garantendo, in particolare, il diritto all'ascolto del minore e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio;
          a promuovere un adeguato sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, commisurato alla disponibilità di posti in accoglienza su tutto il territorio nazionale e collegato a meccanismi di verifica periodica e rigorosa degli standard di accoglienza.
(1-01184) «Mussolini, Carfagna, Saltamartini, Di Virgilio, Cossiga, Pugliese, Faenzi, Fucci, Di Cagno Abbrescia, Lorenzin, Repetti, Di Centa, Scelli, Dima, Osvaldo Napoli, De Corato, Landolfi, Nola, Prestigiacomo, Calabria, Pelino, Bocciardo, Bertolini, Palumbo, Aracri, Cosenza».


      La Camera,
          premesso che:
              la prima relazione al Parlamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dell'aprile 2012, quantifica in 10,8 milioni i bambini e gli adolescenti presenti nel nostro Paese, ossia il 17 per cento circa della popolazione complessiva. E di questi, è bene ricordarlo, poco più di 1 milione sono di origine straniera regolarmente registrati all'anagrafe;
              la stessa sopra citata relazione chiarisce bene i principali problemi che incontra nel nostro Paese una seria, efficace e credibile politica per la tutela dei minori: «Un quadro normativo lacunoso ed incoerente, la mancanza di un sistema organico di protezione dei minori, le gravi sperequazioni da regione a regione, il piano di azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza privo di finanziamenti adeguati, l'insufficiente sostegno alla genitorialità, la mancanza di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio per tutti gli operatori che lavorano con e per i bambini e gli adolescenti, le perduranti discriminazioni normative o di trattamento, la mancanza di una normativa generale sul diritto all'ascolto e alla partecipazione sono solo alcune delle criticità che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha evidenziato al nostro Paese, raccomandandoci, ancora una volta, di colmarle al più presto»;
              a gennaio 2012, l'Istat ha reso noti gli indicatori demografici per il 2011. In Italia, natalità zero per il quinto anno consecutivo: «Sono 556 mila i bambini nati nel 2011, 6 mila in meno rispetto al 2010», mentre i morti lo scorso anno sono stati «592 mila, 4 mila unità in più dell'anno precedente». Il risultato è che «per il quinto anno consecutivo», la popolazione diminuisce, con 36 mila unità in meno per il 2011; con un tasso di natalità che scende dal 9,3 per mille (2010) al 9,1 per mille (2012), il numero medio di figli per donna è pari a 1,42;
              uno dei principali problemi del nostro Paese – e che contribuisce fortemente al costante calo demografico – risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati aiuti finanziari, di adeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie e di politiche mirate a sostenere le pari opportunità tra uomini e donne;
              il 15 maggio 2012, l'associazione onlus Save the children ha pubblicato i dati riguardanti la povertà minorile in Italia. Dati tanto allarmati quanto emblematici dell'arretramento del nostro Paese sul fronte della promozione dei diritti dell'infanzia, e che collocano l'Italia ai primi posti della classifica europea sul rischio povertà minorile: quasi un minore su quattro oggi, ossia il 22,6 per cento dei bambini che sono nel nostro Paese, è a rischio povertà. Un dato che è il più alto degli ultimi 15 anni. Se si considerano i bambini figli di madri sole, l'incidenza di povertà sale al 28,5 per cento, e nel caso in cui il capofamiglia abbia meno di 35 anni detta incidenza raggiunge circa il 50 per cento. Il Sud e le isole sono le aree del Paese a più alta incidenza di povertà, che raggiunge rispettivamente quasi il 40 per cento e il 44,7 per cento dei minori;
              ben il 58,4 per cento dei bambini di cittadinanza straniera risulta povero, quasi tre volte il valore che si registra tra gli italiani. Dato che raggiunge addirittura il 62,2 per cento nelle famiglie con un solo genitore;
              non è, tuttavia, solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido e una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento;
              di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare o a rinviare sine die una maternità comunque desiderata;
              finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile e non esiste nessun piano di intervento al riguardo;
              secondo un'elaborazione Eurostat, la quota di minori usciti dalla soglia del rischio, grazie all'intervento pubblico, è salita dal 3 per cento del 2009 al 3,8 per cento del 2010, un dato assai lontano da quello di Inghilterra (14,5 per cento), Francia (13,5 per cento) o Germania (11,1 per cento), dove i trasferimenti sociali riescono ad allontanare dalla soglia di povertà un numero tre, quattro volte maggiore di bambini;
              l'Italia è, peraltro, agli ultimi posti in Europa per finanziamenti a favore delle famiglie, infanzia e maternità con l'1,3 per cento del prodotto interno lordo contro il 2,2 per cento della media europea;
              relativamente, infatti, alle riduzioni delle risorse finanziarie stanziate per le politiche a favore dei minori, si ritiene utile riportare alcuni passaggi del documento conclusivo, approvato l'8 febbraio 2011, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, dell'indagine conoscitiva su aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza. Detto documento evidenzia come «la questione centrale nella programmazione di efficaci politiche per i minori consiste nell'individuazione e nella garanzia stabile lungo un arco di tempo pluriennale delle risorse finanziarie da destinare a tali politiche. Al contrario, invece, il succedersi di diverse leggi in questa materia ha posto in luce un processo di progressiva erosione delle risorse destinate a finanziare le politiche per l'infanzia e l'adolescenza (...). Il Comitato ONU ha raccomandato all'Italia, altresì, di introdurre un sistema di monitoraggio che consenta di analizzare annualmente la quota di risorse che l'Italia destina complessivamente e, per settore, all'infanzia e all'adolescenza, tenendo presente le risorse stanziate dai diversi Ministeri competenti, dalle regioni e dagli enti locali. Lo stesso Comitato ha anche raccomandato all'Italia di incrementare nei prossimi bilanci annuali le risorse destinate ai fondi nazionali che finanziano i servizi dell'infanzia e dell'adolescenza. È noto, peraltro, che tale sistema di monitoraggio, che tarda a nascere, sarebbe invece il primo strumento di valutazione e programmazione delle politiche per infanzia e adolescenza. Resta il fatto inoppugnabile che il Fondo nazionale per le politiche sociali, dentro cui è confluito al 70 per cento il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è attualmente sceso a 75 milioni di euro e sarà rifinanziato di 200 milioni solo a partire dal 2011. Oltre a ciò, occorre considerare che mentre il primo Piano infanzia relativo agli anni 2000-2002 poteva contare su risorse dedicate e il secondo, per gli anni 2002-2004, sebbene non prevedesse un finanziamento specifico, poteva comunque attingere al Fondo sociale indistinto (che nel 2005 ammontava ad 1 miliardo di euro), il terzo Piano di fatto non può contare su alcun finanziamento adeguato»;
              anche se con l'ultimo disegno di legge di stabilità 2013, in via di approvazione da parte del Parlamento, al fondo per le politiche sociali vengono assegnate per il solo anno 2013 ulteriori 300 milioni di euro – stanziamento importante ma del tutto insufficiente – rimane il costante e pesante taglio di risorse ad esso assegnate in questi ultimi anni. Tale disegno di legge di stabilità stanzia solamente 43,9 milioni di euro per il 2014 e 43,3 milioni di euro per il 2015;
              uno dei problemi strutturali dell'Italia è, peraltro, l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali. Nel rapporto di Cittadinanzattiva dell'ottobre 2011 sugli asili nido comunali in Italia, emerge un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutture a pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili e tariffe in crescita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di asili nido comunali o finanziati dal comune è, peraltro, fortemente squilibrata;
              i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorare la situazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze;
              facendo un confronto tra i posti disponibili negli asili e la potenziale utenza (numero di bambini in età tra gli zero e i tre anni), in media in Italia la copertura del servizio è del 6,2 per cento (percentuale che sale all'11,7 per cento se si considerano solo i capoluoghi di provincia) con un massimo del 15,7 per cento in Emilia Romagna ed un minimo dell'1 per cento scarso in Calabria e Campania;
              questo dato conferma non solo quanto l'Italia sia lontana dall'obiettivo comunitario, che fissa al 33 per cento la copertura del servizio, ma anche dal resto dei Paesi europei: Danimarca, Svezia e Islanda si contraddistinguono per il più alto tasso di diffusione dei servizi per la prima infanzia (con una copertura del 50 per cento dei bambini di età inferiore ai tre anni), seguiti da Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Slovenia, Belgio, Regno Unito e Portogallo (con valori tra il 50 per cento e il 25 per cento). Percentuali comprese tra il 25 per cento e 10 per cento si registrano, oltre che nel nostro Paese, in Lituania, Spagna, Irlanda, Austria, Ungheria e Germania;
              anche il dossier di Cittadinanzattiva 2012, da poco pubblicato, conferma in pieno le difficoltà già evidenziate: le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono in grado di soddisfare circa 147 mila richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su quattro (23,5 per cento) restano in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi altrove;
              al di là della disponibilità di strutture dedicate, rimane il problema dei costi per la famiglia. Secondo il rapporto, una famiglia spende in media 302 euro per mandare il proprio figlio all'asilo. È chiaro, infatti, che minori sono le risorse su cui può contare l'ente locale, maggiore è l'intervento a carico dei genitori;
              l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia influisce negativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendo rinunciare le donne alla ricerca del lavoro. Si ricorda, infatti, che questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna incontra nel mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo posto nella graduatoria europea del livello di attività;
              in questo ambito è, quindi, improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, dette politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia e, quindi, anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno e dei servizi socio-educativi per l'infanzia;
              altro problema drammatico riguarda la violenza sui minori;
              la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza;
              la medesima Convenzione richiede l'impegno, da parte degli Stati, al fine di proteggere il bambino dallo sfruttamento per fini pornografici e dal coinvolgimento in attività sessuali illegali. Gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare e, conseguentemente, la stima degli abusi e delle violenze rimane un numero. Dal terzo Congresso mondiale sullo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti è emerso che sono 150 milioni le bambine e circa 75 milioni i minorenni sotto i 18 anni che hanno avuto rapporti sessuali forzati o subito violenze sessuali, con o senza sfruttamento commerciale;
              per quanto riguarda l'Italia, i recenti dati presentati il 7 novembre 2012 da Telefono Azzurro dicono che, dal 2006 ad oggi, sono triplicati i casi di abuso fisico sui minori. Nel 2006, le segnalazioni per abusi fisici erano il 5,2 per cento del totale delle denunce. Una percentuale cresciuta in questi pochi anni e passata all'11,3 per cento del 2010 al 13,2 per cento del 2011 e a un allarmante 17,1 per cento nel 2012. Nello stesso arco di tempo, inoltre, è raddoppiato il numero di denunce per casi di grave trascuratezza: dal 5,7 per cento nel 2006 al 10,4 per cento nel 2012;
              il 32,3 per cento dei casi di emergenza presi in carico ha riguardato situazioni di abuso o violenza subite direttamente dai bambini o vissute in modo indiretto. Nel 2012, quasi il 20 per cento delle denunce riguarda l'abuso fisico. In aumento sono anche le segnalazioni per abuso psicologico e per grave trascuratezza;
              un ulteriore aspetto centrale, che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo ai minori non accompagnati;
              le Nazioni Unite hanno stimato, relativamente all'anno 2006, che nel mondo ci siano circa 18 milioni di minori migranti, di cui quasi 6 milioni sono rifugiati. All'interno di questo processo migratorio, i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni, sono notevolmente aumentati;
              anche nel nostro Paese i minori stranieri, e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno;
              la principale fonte informativa sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio è la banca dati del Comitato per i minori stranieri, in cui vengono puntualmente registrate le segnalazioni effettuate da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e da enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza. Al 30 settembre 2009, la banca dati contava 6.587 minori non accompagnati;
              nell'aprile 2009, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha concluso un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. È evidente, infatti, come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità;
              il fenomeno, per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza, l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e, conseguentemente, ai relativi centri di prima accoglienza. Va evidenziato, infatti, che è proprio ai comuni che essi sono affidati con il provvedimento di tutela del magistrato;
              un minore straniero non accompagnato dovrebbe avere la possibilità di poter restare nel Paese ospite e il permesso di soggiornare temporaneamente nel Paese ospite non dovrebbe essere inteso solo come una procedura amministrativa, che può essere interrotta bruscamente quando il minore compie i 18 anni;
              un aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori è la concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia, purché entrambi i genitori abbiano risieduto legalmente nel territorio italiano per almeno cinque anni;
              l'applicazione del principio dello jus soli consentirebbe di sostenere il processo di integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa;
              il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la lingua italiana, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non lo riconosce come cittadino;
              a livello demografico, la distribuzione della popolazione straniera in Italia evidenzia una concentrazione nelle fasce di età più giovani: il 22 per cento degli stranieri residenti ha meno di 18 anni; il 47 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 39 anni, gli ultraquarantenni stranieri sono il 30,7 per cento e solo il 2,3 per cento ha un'età superiore ai 65 anni. È, altresì, noto che gli stranieri contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo dell'economia italiana e alla sostenibilità del suo sistema di sicurezza sociale;
              un freno alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza è rappresentato da un eccessivo numero di soggetti istituzionali dotati di competenze distinte ma troppo frammentate in materia. Questo rende certamente più difficoltosa l'attuazione di un'efficace politica per i minori, con la conseguente eccessiva frammentazione dei ruoli in tale ambito. La normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento per le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di competenza del Governo (in particolare per la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva) riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le pari opportunità in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti la prevenzione, l'assistenza e la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (Ciclope). Per quanto riguarda le funzioni in tema di minori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati previsti dalla legge n.  285 del 1997 per la «promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», e ne predispone la relazione annuale al Parlamento. Sempre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il Ministero della giustizia e le regioni, lo stato di attuazione della legge n.  149 del 2001 rivolta agli interventi in favore dei minori fuori famiglia;
              è evidente, quindi, come si è detto, la frammentazione sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, laddove, invece, risulta indispensabile giungere a un coordinamento efficace di compiti e funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, o, perlomeno, a una sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al fine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse;
              lo stesso terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011), andrebbe integrato con i piani regionali nella stessa materia, attraverso un effettivo processo di coordinamento in sede di Conferenza Stato-regioni, anche al fine di rendere il sopra citato piano nazionale uno strumento in grado di garantire un'azione coordinata tra lo Stato centrale gli enti territoriali e tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione dei diritti dei minori;
              peraltro, affinché il citato piano nazionale per l'infanzia non rimanga solamente una «buona intenzione», è indispensabile prevedere adeguate risorse finanziarie;
              ultimo, ma non meno importante aspetto, è quello collegato al drastico taglio di risorse, che in questi ultimi anni non ha risparmiato neanche il settore della giustizia e, conseguentemente, quello della giustizia minorile;
              il problema non riguarda solo le strutture penitenziarie dedicate, ma anche la gestione generale del minore detenuto. Problemi ci sono, ad esempio, nei trasferimenti dei ragazzi in istituti spesso lontanissimi dal loro luogo di origine, con conseguenti difficoltà nel mantenere i rapporti con le famiglie;
              il depotenziamento della giustizia minorile rende, di fatto, impossibile l'obiettivo costituito dal recupero sociale dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale,

impegna il Governo:

          a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui;
          a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e paternità, anche attraverso l'incremento delle strutture e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e, in particolare, per la fascia neo-natale e pre-scolastica, garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, confermando, altresì, il tempo pieno in ambito scolastico;
          a incrementare le risorse da destinare alla piena attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia e per l'indispensabile finanziamento del terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
          a superare la carenza di un sistema di raccolta di dati e informazioni finalizzata al monitoraggio della condizione minorile, quale fondamentale strumento di valutazione e programmazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, affinché detti dati siano effettivamente rappresentativi, uniformi e comparabili fra le varie regioni;
          a prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle famiglie in condizione di povertà estrema;
          a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, assumendo, tra l'altro, un'iniziativa normativa volta a concedere la cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti in Italia da almeno 5 anni;
          ad assumere iniziative volte ad assicurare maggiori risorse finanziarie a favore dalle regioni sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati;
          ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo;
          a potenziare il settore della giustizia minorile, al fine di rendere concreto il recupero sociale dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale.
(1-01189) «Di Giuseppe, Palagiano, Palomba, Mura, Borghesi».


      La Camera,
          premesso che:
              in Italia vivono circa dieci milioni e 837 mila tra bambini e adolescenti, dei quali 1 milione e 38 mila sono di origine straniera, regolarmente iscritti all'anagrafe. Si tratta di una vasta parte della popolazione italiana le cui condizioni di vita nel corso degli ultimi anni hanno subìto un drastico peggioramento per l'assenza di politiche adeguate, di interventi mirati e di risorse economiche sufficienti. Non a caso il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia è intervenuto a più riprese per sollecitare l'Italia ad agire concretamente per migliorare la condizione dell'infanzia sul suo territorio;
              a confermare la drammaticità delle condizioni nelle quali vivono molti italiani, è intervenuta l'Istat che, nel rapporto annuale sulla situazione del Paese (2012), ha sottolineato che 1 milione e 876 mila minori vivono in famiglie povere e 653 mila in condizioni di assoluta povertà; è proprio in virtù di questi dati che l'Italia è tra i paesi OCSE quello con il tasso di povertà relativa più elevato fra i bambini: il 15 per cento dei bambini italiani, infatti, vive in famiglie con redditi inferiori alla media nazionale;
              al Sud la situazione appare ancor più grave; la Sicilia conta la percentuale più elevata di persone di minore età povere – ben il 44 per cento –, seguita dalla Campania con il 32 per cento e dalla Basilicata con il 31 per cento. Nel complesso sono 1.227.000 i minori a rischio nel Sud Italia, ai quali si aggiungono 359 mila bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta, ossia non dispongono di beni essenziali per il conseguimento di standard di vita minimamente accettabili. Secondo una recente indagine promossa da Save the Children insieme alla Fondazione con il Sud, su 100 bambini che vivono in Calabria e in Campania solo 3 hanno la possibilità di accedere all'asilo nido, mentre in tutto il Mezzogiorno la frequenza rimane in ogni caso 4 volte inferiore alla media nazionale;
              dopo l'asilo, 3 studenti su 10 non arrivano al diploma, mentre mancano servizi essenziali, come ad esempio il tempo pieno che sono disponibili in meno di 1 caso su 10 – pari all'8,6 per cento nel meridione e al 7,1 per cento nelle isole – a fronte della percentuale molto più elevata del Nord-Ovest dal Paese, pari a 42,6 per cento;
              alla crisi economica che ha aggredito i risparmi delle famiglie, modificando le loro condizioni e gli stili di vita, si è sovrapposta una riduzione continua delle risorse pubbliche. Soltanto nell'ambito dell'educazione, secondo lo stime dell'OCSE, nel 2008 la spesa dell'Italia si è collocata al ventinovesimo posto su 34 paesi, si tratta del 4,8 per cento del Pil contro una media del 6,1 per cento;
              povertà, dispersione scolastica, emarginazione sociale e mancanza di un welfare e di un sistema educativo adeguato, soprattutto al Sud, rappresentano una emergenza a cui si lega pericolosamente il rischio di uno sfruttamento del lavoro minorile e l'utilizzo di giovanissimi per le vergognose pratiche della criminalità organizzata;
              per quanto riguarda i servizi destinati alla prima fase del ciclo di vita dei bambini, l'Italia appare lontanissima dagli obiettivi fissati a livello europeo, con riferimento in particolare agli asili nido. Al vertice di Barcellona del 2002, infatti, il Consiglio europeo, fermo restando l'obiettivo della piena occupazione, aveva deciso che gli Stati membri avrebbero dovuto rimuovere tutti gli ostacoli alla partecipazione femminile nel mercato del lavoro e fornire assistenza all'infanzia entro il 2010 ad almeno il 90 per cento dei bambini tra i 3 anni e l'età di scuola obbligatoria e almeno il 33 per cento dei bambini sotto i 3 anni. Oggi l'Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa per l'offerta di asili nido, con una copertura del 12 per cento dei bambini sotto i tre anni, a fronte del 35-40 per cento della Francia e del 55-70 per cento dei paesi nordici. Senza contare le grandi differenze esistenti tra regione e regione: basti pensare che si passa dal 2,4 per cento degli utenti in Campania al quasi 30 per cento in Emilia-Romagna. Nel complesso quasi tutte le regioni del Sud non riescono a garantire il 6 per cento dei bambini;
              le famiglie spendono circa 302 euro al mese per assicurare al proprio bambino l'asilo nido comunale, ma i prezzi variano incredibilmente a seconda del comune o della regione. Si va dalla regione mediamente più economica come la Calabria dove la spesa è pari a circa 110 euro a quella più costosa, la Lombardia, dove i costi sfiorano i 400 euro mensili;
              appare evidente che vi è una correlazione naturale tra la realtà del lavoro femminile e le politiche dell'infanzia: il 25 per cento delle donne occupate è costretta ad uscire dal mercato del lavoro con la nascita del primo figlio. In questo quadro, adeguate politiche di sostegno all'infanzia rappresentano uno strumento anche per assicurare alle madri la giusta conciliazione dei tempi cura-lavoro e dunque per consentire loro di proseguire l'impegno lavorativo. Allo stesso tempo, una rete più solida di politiche per la famiglia potrebbe rivelarsi fondamentale per incentivare un tasso di natalità che nel Paese è sempre più basso: per il quinto anno consecutivo, in Italia, il numero delle morti supera quello delle nascite. Secondo i dati del report demografico 2011 dell'Istat, il tasso di natalità scende al 9,1 per mille e il tasso di fecondità nazionale si mantiene ad un livello stabile solo grazie alla presenza delle donne straniere. Sono 556 mila i bambini nati nel 2011, seimila in meno rispetto all'anno precedente;
              un aspetto particolarmente drammatico da sottolineare riguarda i minori vittime di tratta e di sfruttamento; un fenomeno questo in aumento in Italia anche per effetto del flusso costante di minori migranti non accompagnati che rappresentano una categoria fortemente a rischio. A ciò si aggiungono, secondo quanto riportato da Save the Children in un recente rapporto («I piccoli schiavi invisibili»), le condizioni di estrema povertà delle famiglie e in generale delle comunità di origine, i fenomeni di emarginazione sociale, i conflitti, le persecuzioni e le condizioni di instabilità politico-economica, che spingono i minori e i giovanissimi a fuggire con la speranza di trovare un luogo sicuro dove poter migliorare le loro condizioni di vita;
          secondo lo stesso rapporto, sono 280 i minori vittime di tratta o di riduzione in schiavitù identificati attraverso procedimenti penali fra il 2004 e il 2011: provengono per la maggior parte dall'Europa orientale e balcanica; in misura inferiore sono invece i minori nati in Italia ma di origine straniera e per una quota ancora inferiore si tratta di minori provenienti da Asia ed Africa;
          con riferimento ai minori stranieri che vivono in Italia, quello della cittadinanza rappresenta ormai un tema proprio di ogni società globalizzata e multietnica, che tuttavia in Italia noti sembra aver avuto ancora la giusta priorità. Si tratta al contrario di una questione non più rinviabile che riguarda un numero sempre più ampio di persone, che sono i figli di immigrati, nati o giunti in Italia in tenera età, che frequentano le scuole italiane, condividono usanze, tradizioni, e linguaggi italiani ma continuano a vivere in una condizione di incertezza perché, nonostante tutto, rimangono per legge stranieri;
          alla luce del quadro sin qui esposto, risulta urgente procedere ad una ridefinizione delle priorità dell'agenda politica del Paese, allo scopo di affrontare al meglio le principali problematiche che incidono sulla vita dei bambini e degli adolescenti italiani. La crisi economica internazionale, la più grave dal dopoguerra, non ha fatto altro che peggiorare uno stato di fatto, quello delle politiche per la famiglia, già fortemente debole, amplificando le criticità di un sistema normativo lacunoso ed incoerente, nel quale pesa «la mancanza di un sistema organico di protezione dei minori, le gravi sperequazioni da regione a regione, il piano di azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza privo di finanziamenti adeguati, l'insufficiente sostegno alla genitorialità», secondo quanto affermato dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza nella sua prima relazione annuale al Parlamento;
          assicurare il sostegno alle fasce più deboli, garantire una rete di protezione per le famiglie, oltre a riconoscere e promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti equivale ad assicurare una visione ampia e lungimirante sul futuro della società. Investire sui servizi all'infanzia e sulle politiche per la famiglia deve essere al centro dell'azione di ogni Governo come occasione di rilancio e crescita dell'economia e come speranza per l'avvenire,

impegna il Governo:

          a dare seguito alle indicazioni che giungono dagli organismi internazionali e dalle istituzioni europee al fine di garantire la piena applicazione della normativa vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
          a prevedere l'opportunità di assicurare maggiori risorse per i servizi di assistenza all'infanzia, quali quelli relativi agli asili nido, al fine di adeguarli agli standard europei, non solo a livello quantitativo ma anche qualitativo;
          a predisporre interventi volti ad assicurare e a promuovere la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche attraverso campagne informative a livello nazionale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema;
          a promuovere interventi a sostegno delle famiglie, con azioni finalizzate al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e alla realizzazione di un'adeguata rete di protezione sociale per le fasce più esposte al rischio d'impoverimento e i soggetti più deboli, quali sono i minori;
          a predisporre misure e risorse per il Sud tali da garantire una copertura dei servizi di assistenza omogenea rispetto alle altre regioni italiane, superare le sperequazioni e assicurare in tal modo un sistema educativo ed un welfare adeguato, moderno o inclusivo;
          ad assumere iniziative in grado di migliorare la realtà e le condizioni del lavoro femminile attraverso servizi di assistenza all'infanzia che possano migliorare la conciliazione tra lavoro e vita familiare;
          a definire un nuovo ed organico sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, al fine di superare il meccanismo emergenziale che ha caratterizzato le strutture sino a questo momento, con l'avvertenza che si tratta di soggetti fragili, che necessitano di un approccio mirato e di specifiche modalità di accoglienza;
          ad affrontare la questione della cittadinanza ai «nati in Italia ancora giuridicamente stranieri», per superare una normativa non più idonea a rispondere ai bisogni di una società globalizzata in continua evoluzione.
(1-01191) «Mosella, Fabbri, Pisicchio, Tabacci».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


      La Camera,
          premesso che:
              la «Convenzione sui diritti dell'infanzia» del 1989, è stata ratificata dall'Italia con legge n.  176 del 1991, al suo interno sono articolati con grande chiarezza i diritti dell'infanzia, che dovrebbero essere prioritari e improntati alla non discriminazione e alla tutela degli interessi del bambino;
              nonostante la legislazione in materia di sostegno ai minori abbia fatto registrare in Italia notevoli progressi nel corso degli anni, tuttavia, secondo la relazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dello scorso aprile, il quadro normativo permane ancora «lacunoso ed incoerente», manca un sistema organico di protezione dei minori e un piano di azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, inoltre si registrano «gravi sperequazioni da regione a regione, un insufficiente sostegno alla genitorialità e perduranti discriminazioni normative o di trattamento»;
              la relazione riprende quelle che sono state le criticità rivolte al nostro Paese dal Comitato Onu sui diritti all'infanzia che ha sollecitato il Governo ad, attuare le iniziative opportune per parco per colmare queste lacune;
              sono 10,8 milioni i bambini e gli adolescenti presenti del nostro Paese e di questi, secondo i dati Istat del 2011, 1 milione e 876 mila vivono in famiglie con una bassa capacità di spesa pro-capite e sono ben 653 mila i bambini che non hanno la possibilità di accedere a un paniere di beni essenziali per il conseguimento di uno standard di vita minimamente accettabile;
              i minori maggiormente a rischio sono quelli con un solo genitore, a seguire quelli delle famiglie numerose e delle coppie giovani. La causa principale di tale disagio risiederebbe nell'assenza o precarietà nel lavoro dei genitori;
              geograficamente, il meridione evidenzia una situazione più grave rispetto al resto del Paese, con Sicilia, Campania e Basilicata che fanno registrare le percentuali più alte di minori in stato di povertà;
              le iniziative a sostegno delle famiglie con minori varate negli ultimi anni (assegni di sostegno per le famiglie numerose, al nucleo familiare; cosiddetto bonus bebé, deduzioni fiscali per famiglie povere anche con bambini), hanno avuto una portata molto limitata e di scarsa efficacia;
              mentre in Europa i minori di 18 anni sono mediamente più esposti alla povertà di 4,3 punti percentuali rispetto al totale della popolazione, nel 2010, secondo l'Eurostat, in Italia il divario tra i minorenni a rischio povertà (24,7 per cento) e il totale della popolazione (18,2 per cento) raggiunge ben il 6,5 per cento ed è uno dei più alti d'Europa, inferiore soltanto a quella registrato in alcuni nuovi stati membri (Romania, Ungheria, Slovacchia) e in Lussemburgo;
              purtroppo, a fronte di tale situazione i servizi per l'infanzia, pubblici e privati, nelle comunità locali, nei quartieri, nei tribunali, non sempre sono in linea con i principi e gli standard indicati dalla Convenzione Onu;
              particolarmente problematici risultano il tasso di abbandono scolastico, la qualità e l'offerta di servizi per l'educazione e la cura della prima infanzia. Non tutti i bambini, infatti, dispongono di strumenti adeguati per esprimere le proprie potenzialità; particolarmente svantaggiati sono i bambini disagiati, inclusi quelli provenienti da un contesto migratorio e/o appartenenti a famiglie a basso reddito;
              il IVo Rapporto Anci-Cittalia sui minori stranieri non accompagnati in Italia evidenzia un forte aumento nella presenza di minori stranieri non accompagnati, con un totale di 7750 minori censiti al 31 dicembre 2011 dal Comitato per i minori stranieri, rispetto ai 5879 presi in carico nel 2009 ed ai 4588 nel 2010;
              i minori stranieri presenti in Italia nel 2010 provengono soprattutto da Afghanistan (16,8 per cento), Bangladesh (11 per cento), Albania (10 per cento), Egitto, Marocco e Kosovo: un dato destinato a modificarsi con i rilevamenti per il 2011, che evidenziano un aumento di arrivi dai paesi del Nord Africa. Il fenomeno riguarda soprattutto minori maschi (il 91,4 per cento, in aumento di due punti percentuali rispetto al 2008), la maggior parte appena sotto la soglia della maggiore età (il 55 per cento ha 17 anni, quattro punti in più per questa fascia d'età rispetto al 2008);
              la Giornata mondiale contro il lavoro minorile svoltasi nel giugno 2012 ha posto l'accento sul diritto di tutti i minori ad essere protetti dal lavoro minorile e da ogni violazione dei diritti umani fondamentali. Nel 2010, la comunità internazionale ha adottato la tabella di marcia per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile entro il 2016 secondo la quale il lavoro minorile è un ostacolo ai diritti dei minori nonché una barriera per lo sviluppo. La Giornata mondiale 2012 ha messo in luce il lavoro che rimane tuttora da compiere per raggiungere gli obiettivi della tabella di marcia;
              secondo l'ultimo rapporto globale dell'ILO, nel mondo, 215 milioni di minori sono implicati nel lavoro minorile. Senza istruzione e competenze necessarie i minori sono più facilmente indotti ad entrare prematuramente nel mercato del lavoro e non potranno portare loro, insieme alle loro famiglie e comunità, fuori dal ciclo della povertà. Implicati nelle forme peggiori di lavoro, i minori, rischiano di essere esposti, a pericoli fisici, psicologici e morali, con gravi conseguenze durante tutta la loro vita;
              è entrata in vigore il 23 ottobre 2012 la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, che ha introdotto due nuovi reati, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni o grooming oltre ad un inasprimento delle pene per molti altri reati legati ai fenomeni dell'abuso sessuale;
              in occasione della prima giornata Onu delle Bambine, «Terre des Hommes» ha presentato un dossier esclusivo sulla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. I temi trattati dal dossier sono essenzialmente: l'aborto selettivo, le mutilazioni genitali, la tratta e prostituzione, il lavoro minorile, i matrimoni e le gravidanze precoci, il mancato accesso all'istruzione, la violenza e gli abusi sessuali. La nuova campagna «Indifesa», ha evidenziato la necessità di garantire alle bambine, in Italia e nel mondo, istruzione, salute e protezione da violenze ed abusi e ha inteso sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tema della discriminazione, realizzare iniziative tese a promuovere i diritti fondamentali delle bambine, finanziare progetti di prevenzione e contrasto di alcune tra le peggiori forme di discriminazione;
              anche il sistema della giustizia minorile non risulta pienamente allineato alle disposizioni contenute nella Convenzione Onu per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. I minori coinvolti in procedimenti giudiziari, ivi inclusi quelli relativi alle separazioni dei genitori, dovrebbero avere la possibilità di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li riguardi e dovrebbero ricevere tutte le informazioni concernenti i loro diritti. Si ravvisa in particolare la necessità di limitare il ricorso dell'affidamento dei minori alle case/famiglia solo in casi di estrema necessità e quale soluzione residuale rispetto all'affidamento al genitore in modo da garantire il diritto del bambino ad avere una famiglia;
              le strutture di custodia e i luoghi destinati alla cura dell'infanzia e all'educazione preprimaria e primaria sono ancora insufficienti a garantire un'offerta accessibile e di qualità adeguata per tutti, come confermato dai dati relativi alla disponibilità di asili nido, secondo cui solo il 12 per cento dei bambini di età inferiore a 3 anni può accedere al nido pubblico,

impegna il Governo:

          a tener conto e ad applicare le norme della Convenzione sui diritti dell'infanzia, le raccomandazioni del Comitato Onu sui diritti dell'infanzia del 2006 elaborate in occasione della giornata di discussione generale sul diritto dei bambini e degli adolescenti ad essere ascoltati, il Commento generale n.  10 del Comitato Onu sui diritti dell'infanzia dedicato alla giustizia minorile, la Convenzione di Strasburgo, in tutti i giudizi concernenti diritti e interessi dei minorenni;
          a redigere un piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2013-2014 con politiche a misura dei bambini, e ad assegnare senza ulteriori ritardi le risorse indispensabili per la realizzazione delle attività necessarie per l'attuazione del piano medesimo attraverso modelli di finanziamento efficaci, nell'ambito di un corretto equilibrio tra pubblico e privato;
          ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati, risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;
          a programmare ogni iniziativa utile a migliorare la qualità, l'equità, e l'efficienza del sistema di cura e di istruzione destinati all'infanzia al fine di stimolare l'inclusione e ridurre l'abbandono scolastico e di ampliare l'accesso ai servizi da parte dei bambini disagiati;
          ad assumere iniziative per introdurre una normativa organica in tema di diritti dei minori che preveda per loro il diritto di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano, avendo cura di dar seguito alle «linee guida per il processo minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, che sanciscono, tra l'altro, il diritto del minore a essere ascoltato e a ricevere informazioni nell'ambito dei procedimenti giudiziari ed intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con entrambi i genitori, in caso di separazione o divorzio, escludendo, innanzitutto, quale soluzione principale, l'affidamento del minore in casa-famiglia;
          a predisporre politiche e programmi nazionali atti a garantire un progresso effettivo nell'eliminazione del lavoro minorile nel rispetto delle Convenzioni dell'ILO sul lavoro minorile;
          a dare piena esecuzione alla Convenzione di Lanzarote garantendo in particolare alle bambine, in Italia e nel mondo, un adeguato sistema di istruzione, salute e protezione da violenze ed abusi;
          a prevedere adeguate risorse per fare fronte alle differenti esigenze dei bambini (cognitive, emotive, sociali e fisiche) in età prescolare e scolare atteso che i fondi pubblici destinati a tali scopi risultano inferiori a quelli spesi per qualunque altro settore;
          ad assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, un efficace sostegno all'attività della Commissione parlamentare per l'infanzia.
(1-01192) «Galletti, Capitanio Santolini, Carlucci, Calgaro, D'Ippolito Vitale, Binetti, Enzo Carra, De Poli, Anna Teresa Formisano, Rao, Tassone, Compagnon, Ciccanti, Naro, Volontè, Nunzio Francesco Testa, Mondello, Pezzotta».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


      La Camera,
          premesso che:
              in un momento drammatico, come quello che sta attraversando l'Europa colpita dalla grave crisi economica finanziaria, l'obiettivo primario deve essere quello di tutelare quel sistema di garanzia che si fonda sul rispetto dei principi e valori che rappresentano il motore di un Paese civile. I sacrifici ai quali siamo chiamati al fine di trovare la giusta stabilità nei conti per preservarci da eventi drammatici dovuti al periodo di crisi debbono necessariamente essere accompagnati ad investimenti costruttivi volti a potenziare le strutture sane della società;
              se realmente si intendono affrontare in modo concreto politiche di tutela nei confronti dei minori, queste debbono passare prioritariamente dal riconoscimento del ruolo di fondamentale importanza che riveste la famiglia;
              ad oltre vent'anni dalla entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o a violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento. I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, e patiscono danni fisici e psicologici con effetti di vasta portata e talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana, così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengono negati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto;
              al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave sottosviluppo ma anche in quei paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati;
              nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, spesso, connessi all'ondata dei flussi migratori clandestini. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di estrema fragilità e povertà, divengono facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità. In tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamenti e di violenza intrafamiliare;
              l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile;
              in Parlamento, nei comuni, nelle province e nelle regioni si lavora per tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dai casi di disabilità, disagio, abbandono, abuso e dai vari tipi di discriminazione;
              con il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011 è stato approvato il «Terzo Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e dei soggetti in età evolutiva»;
              la legge n.  238 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» all'articolo 2 identifica quali fruitori i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea;
              i profughi, gli stranieri e gli apolidi, in base all'articolo 2 della suddetta legge, hanno diritto alle misure di prima assistenza;
              l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998 recita: «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale»;
              la mancata applicazione dei decreti attuativi della legge n.  42 del 2009 (federalismo fiscale) ha impedito di introdurre i medesimi livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale in base ai fabbisogni standard;
              la legge 27 maggio 1991, n.  176 di ratifica della Convenzione Onu su diritti dell'infanzia deve essere tenuta in considerazione dalle regioni e dalle Province autonome;
              quando si parla di abusi sui minori è inoltre di fondamentale importanza perseguire una linea politico-programmatica incentrata da un lato nel contrasto all'immigrazione clandestina e dall'altro lato nel potenziamento di quelle attività volte a sviluppare un modello di integrazione basato sul rispetto dei medesimi doveri e sul godimento degli stessi diritti. Per promuovere l'interculturalità bisogna partire dal presupposto della difesa e della valorizzazione della nostra cultura e delle nostre tradizioni. In sostanza, bisogna prendere coscienza - abbandonando l'atteggiamento ipocrita del «politicamente corretto» o, peggio, del «culturalmente corretto» che l'Europa non può contenere tutto e assorbire tutte le culture, senza rinunciare alla propria;
              dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il 13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento per i giovani stranieri, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico;
              il Fondo nazionale delle politiche sociali ha subito una pesante decurtazione passando da un miliardo di euro nel 2007, a 45 milioni nel 2013;
              secondo l'ultima indagine presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il periodo giugno-ottobre 2009 nelle 15 città riservatarie del Fondo nazionale, emerge con evidenza il gap tra Centro-Nord e Sud Italia in termini di accessibilità e copertura del target nei servizi di cura alla prima infanzia e di spesa destinata alle politiche per i minori;
              gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei tre anni di età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati del 2011 risulta che in Italia il 18,7 per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato. La quota è maggiore nel Centro-nord, con un picco del 27,1 per cento nel Nord-est, mentre nel Sud e nelle isole la percentuale scende sotto il 14 per cento (il 13,5 per cento nelle isole e il 7,6 per cento nel Sud). D'altro canto siamo in assenza di informazioni puntuali relative alla domanda di servizio rimasta insoddisfatta (una quota rilevante della domanda di assistenza è soddisfatta dalle strutture private che copre circa il 30 per cento del totale delle richieste ed è in costante crescita);
              la recente approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta contro la pedofilia. L'Italia fu, nel 2007, non solo tra i primi paesi a sottoscrivere la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura. Ma la velocità e la dimensione davvero globale con cui le nuove tecnologie o i nuovi media si evolvono e vengono proposti sul mercato, offrendo nuovi servizi e «spazi» aperti e accessibili a tutti, mettono tutti e, soprattutto, i più giovani, gli adolescenti, le bambine e i bambini di fronte a nuove sfide. Le battaglie che la polizia postale italiana ha combattuto fino ad oggi sono giuste e hanno dato grandi risultati. È importante segnalare come nella fase di ratifica della Convenzione, grazie anche alle iniziative perseguite, da tempo, dal gruppo parlamentare della Lega Nord (promotore di una proposta di legge finalizzata all'introduzione di una nuova fattispecie di reato denominata «apologia della pedofilia») sia stato inserito il principio finalizzato ad anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali, per il solo fatto di far credere normale ciò che comunemente viene percepito come aberrante;
              è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri il rito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce da quella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione delle relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli;
              occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, la prima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività delle competenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parte processuale;
              è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione e all'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti del loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia. È doveroso ribadire che al fine di realizzare un sistema che funzioni è necessario che vi sia la tutela dei diritti dei minori ma anche la tutela delle famiglie in cui i minori sono inseriti;
              una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come insegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti,

impegna il Governo:

          a potenziare politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico;
          ad istituire, quanto prima, le cosiddette classi di inserimento al fine di potenziare le competenze linguistiche dei minori stranieri che non conoscono la lingua italiana;
          ad emanare immediatamente decreti attuativi della legge n.  42 del 2009 in modo tale da introdurre, su tutto il territorio nazionale, i medesimi livelli standard di assistenza con specifico riferimento alla tutela dei diritti dei minori;
          ad acquisire elementi in merito alla distribuzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ponendo attenzione alla reale ricaduta che tali risorse hanno sui minori assumendo altresì iniziative per quanto di competenza per far si che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai servizi;
          a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter delle proposte di legge finalizzate all'equiparazione giuridica e sostanziale fra i figli legittimi e naturali;
          a porre in essere iniziative, anche di natura normativa finalizzate ad istituire il tribunale della famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, garantendo, in particolare, il diritto all'ascolto del minore e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio;
          a realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente l'effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo tale da predisporre una programmazione di nuovi posti di asili nido, in funzione della richiesta effettiva e non soltanto in base al numero complessivo dei minori di tre anni.
(1-01193) «Lussana, Dozzo, Maroni, Bossi, Fugatti, Fedriga, Montagnoli, Fogliato, Volpi, Polledri, Laura Molteni, Rondini, Martini, Fabi, Nicola Molteni, Isidori, Follegot, Paolini, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fava, Forcolin, Giancarlo Giorgetti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Maggioni, Meroni, Molgora, Munerato, Negro, Pastore, Pini, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


      La Camera,
          premesso che:
              in un momento drammatico, come quello che sta attraversando l'Europa colpita dalla grave crisi economica finanziaria, l'obiettivo primario deve essere quello di tutelare quel sistema di garanzia che si fonda sul rispetto dei principi e valori che rappresentano il motore di un Paese civile. I sacrifici ai quali siamo chiamati al fine di trovare la giusta stabilità nei conti per preservarci da eventi drammatici dovuti al periodo di crisi debbono necessariamente essere accompagnati ad investimenti costruttivi volti a potenziare le strutture sane della società;
              se realmente si intendono affrontare in modo concreto politiche di tutela nei confronti dei minori, queste debbono passare prioritariamente dal riconoscimento del ruolo di fondamentale importanza che riveste la famiglia;
              ad oltre vent'anni dalla entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o a violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento. I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, e patiscono danni fisici e psicologici con effetti di vasta portata e talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana, così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengono negati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto;
              al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave sottosviluppo ma anche in quei paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati;
              nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, spesso, connessi all'ondata dei flussi migratori clandestini. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di estrema fragilità e povertà, divengono facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità. In tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamenti e di violenza intrafamiliare;
              l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile;
              in Parlamento, nei comuni, nelle province e nelle regioni si lavora per tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dai casi di disabilità, disagio, abbandono, abuso e dai vari tipi di discriminazione;
              con il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011 è stato approvato il «Terzo Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e dei soggetti in età evolutiva»;
              la legge n.  238 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» all'articolo 2 identifica quali fruitori i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea;
              i profughi, gli stranieri e gli apolidi, in base all'articolo 2 della suddetta legge, hanno diritto alle misure di prima assistenza;
              l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998 recita: «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale»;
              la mancata applicazione dei decreti attuativi della legge n.  42 del 2009 (federalismo fiscale) ha impedito di introdurre i medesimi livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale in base ai fabbisogni standard;
              la legge 27 maggio 1991, n.  176 di ratifica della Convenzione Onu su diritti dell'infanzia deve essere tenuta in considerazione dalle regioni e dalle Province autonome;
              quando si parla di abusi sui minori è inoltre di fondamentale importanza perseguire una linea politico-programmatica incentrata da un lato nel contrasto all'immigrazione clandestina e dall'altro lato nel potenziamento di quelle attività volte a sviluppare un modello di integrazione basato sul rispetto dei medesimi doveri e sul godimento degli stessi diritti. Per promuovere l'interculturalità bisogna partire dal presupposto della difesa e della valorizzazione della nostra cultura e delle nostre tradizioni. In sostanza, bisogna prendere coscienza - abbandonando l'atteggiamento ipocrita del «politicamente corretto» o, peggio, del «culturalmente corretto» che l'Europa non può contenere tutto e assorbire tutte le culture, senza rinunciare alla propria;
              dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il 13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento per i giovani stranieri, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico;
              il Fondo nazionale delle politiche sociali ha subito una pesante decurtazione passando da un miliardo di euro nel 2007, a 45 milioni nel 2013;
              secondo l'ultima indagine presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il periodo giugno-ottobre 2009 nelle 15 città riservatarie del Fondo nazionale, emerge con evidenza il gap tra Centro-Nord e Sud Italia in termini di accessibilità e copertura del target nei servizi di cura alla prima infanzia e di spesa destinata alle politiche per i minori;
              gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei tre anni di età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati del 2011 risulta che in Italia il 18,7 per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato. La quota è maggiore nel Centro-nord, con un picco del 27,1 per cento nel Nord-est, mentre nel Sud e nelle isole la percentuale scende sotto il 14 per cento (il 13,5 per cento nelle isole e il 7,6 per cento nel Sud). D'altro canto siamo in assenza di informazioni puntuali relative alla domanda di servizio rimasta insoddisfatta (una quota rilevante della domanda di assistenza è soddisfatta dalle strutture private che copre circa il 30 per cento del totale delle richieste ed è in costante crescita);
              la recente approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta contro la pedofilia. L'Italia fu, nel 2007, non solo tra i primi paesi a sottoscrivere la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura. Ma la velocità e la dimensione davvero globale con cui le nuove tecnologie o i nuovi media si evolvono e vengono proposti sul mercato, offrendo nuovi servizi e «spazi» aperti e accessibili a tutti, mettono tutti e, soprattutto, i più giovani, gli adolescenti, le bambine e i bambini di fronte a nuove sfide. Le battaglie che la polizia postale italiana ha combattuto fino ad oggi sono giuste e hanno dato grandi risultati. È importante segnalare come nella fase di ratifica della Convenzione, grazie anche alle iniziative perseguite, da tempo, dal gruppo parlamentare della Lega Nord (promotore di una proposta di legge finalizzata all'introduzione di una nuova fattispecie di reato denominata «apologia della pedofilia») sia stato inserito il principio finalizzato ad anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali, per il solo fatto di far credere normale ciò che comunemente viene percepito come aberrante;
              è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri il rito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce da quella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione delle relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli;
              occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, la prima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività delle competenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parte processuale;
              è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione e all'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti del loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia. È doveroso ribadire che al fine di realizzare un sistema che funzioni è necessario che vi sia la tutela dei diritti dei minori ma anche la tutela delle famiglie in cui i minori sono inseriti;
              una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come insegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti,

impegna il Governo:

          a potenziare politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico;
          ad emanare immediatamente decreti attuativi della legge n.  42 del 2009 in modo tale da introdurre, su tutto il territorio nazionale, i medesimi livelli standard di assistenza con specifico riferimento alla tutela dei diritti dei minori;
          ad acquisire elementi in merito alla distribuzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ponendo attenzione alla reale ricaduta che tali risorse hanno sui minori assumendo altresì iniziative per quanto di competenza per far si che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai servizi;
          a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter delle proposte di legge finalizzate all'equiparazione giuridica e sostanziale fra i figli legittimi e naturali;
          a porre in essere iniziative, anche di natura normativa finalizzate ad istituire il tribunale della famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, garantendo, in particolare, il diritto all'ascolto del minore e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio;
          a realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente l'effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo tale da predisporre una programmazione di nuovi posti di asili nido, in funzione della richiesta effettiva e non soltanto in base al numero complessivo dei minori di tre anni.
(1-01193)
(Nuova formulazione) «Lussana, Dozzo, Maroni, Bossi, Fugatti, Fedriga, Montagnoli, Fogliato, Volpi, Polledri, Laura Molteni, Rondini, Martini, Fabi, Nicola Molteni, Isidori, Follegot, Paolini, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fava, Forcolin, Giancarlo Giorgetti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Maggioni, Meroni, Molgora, Munerato, Negro, Pastore, Pini, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


      La Camera,
          premesso che:
              in Italia vivono circa 10 milioni di minori, dei quali oltre un milione di origine straniera;
              l'Unicef in vista della Giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra oggi in coincidenza con l'anniversario della firma della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, ha lanciato una campagna per far sì che comuni e altri enti riconoscano quantomeno una cittadinanza onoraria ai bambini nati entro i confini italiani da cittadini di altre nazionalità ma regolarmente residenti in Italia da 5 anni;
              61 comuni ad oggi hanno istituzionalizzato la procedura di concessione del riconoscimento – che è simbolico ma che porta con sé un forte valore di indirizzo – e altri 106 enti hanno assicurato che emaneranno delibere analoghe nelle prossime settimane;
              il ministro della cooperazione Andrea Riccardi ha garantito l'impegno del Governo per il riconoscimento del cosiddetto ius soli temperato;
          l'uguaglianza dei diritti di tutti i minori e la non discriminazione dei bambini e degli adolescenti è tema centrale di civiltà ed elemento fondante delle democrazie occidentali;
              tale uguaglianza è minacciata non solo dal mancato aggiornamento in tema di cittadinanza, ma dalla riduzione costante delle risorse pubbliche per attività educative e formative;
              nel nostro Mezzogiorno 3 studenti su 10 non arrivano neppure al diploma di scuola secondaria superiore;
              secondo i dati diffusi dall'Istat nel 2012 il 13 per cento dei giovani italiani abbandona la scuola mentre il dato sale al 40 per cento per i figli di stranieri,

impegna il Governo:

          a promuovere ogni iniziativa volta all'integrazione e al riconoscimento dei diritti di cittadinanza per i minori nati in Italia da genitori regolarmente residenti da almeno 5 anni;
          a redigere un piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2013-2014 che abbia come priorità la riduzione delle diseguaglianze tra aree geografiche e ceti sociali nell'accesso a servizi, istruzione, attività formative e sport di base;
          a promuovere il coordinamento delle politiche riguardanti i diritti dei minori e l'applicazione dei principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia;
          a definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali riservate ai minori, così come indicate dalla legge n.  328 del 2000.
(1-01194) «Perina, Granata, Barbaro, Patarino, Della Vedova».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).