XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 7 dicembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 dicembre 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bongiorno, Borghesi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Crolla, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Fava, Aniello Formisano, Anna Teresa Formisano, Tommaso Foti, Franceschini, Frassinetti, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Grassano, Graziano, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Margiotta, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Ricardo Antonio Merlo, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Narducci, Nucara, Palumbo, Paniz, Pecorella, Pescante Picchi, Pisacane, Pisicchio, Porta, Razzi, Romani, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 6 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GIACOMELLI ed altri: «Disciplina organica del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE» (5621);
          MARROCU: «Qualificazione delle attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili svolte da imprenditori agricoli come attività connesse all'attività agricola» (5622);
          MARROCU: «Deroghe alla disciplina in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali e di requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia in favore di talune categorie di lavoratori» (5623);
          ZAZZERA: «Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, in materia di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi dovute allo Stato, e all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, in materia di competenze delle regioni per la valutazione di impatto ambientale» (5624);
          MARSILIO e RAMPELLI: «Disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie» (5625).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge MOTTA ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n.  184, in materia di salvaguardia dei rapporti tra il minore affidato e la famiglia affidataria» (4077) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zampa.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

      La proposta di legge n.  5540, d'iniziativa del deputato Antonino FOTI, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di credito d'imposta per incrementare l'occupazione nelle micro imprese».

Trasmissione dal Senato.

      In data 7 dicembre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          S. 3533. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (approvato dal Senato) (5626).

      Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          VI Commissione (Finanze):
      ANTONINO FOTI ed altri: «Disposizioni in materia di credito d'imposta per incrementare l'occupazione nelle micro imprese» (5540) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XII e XIV.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 4 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n.  481).

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 4 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Comitato FAO), per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc. XV, n.  482).

      Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti:
          Monitoraggio dei risultati in materia di occupazione – dicembre 2012 (documento n.  16061/2012), che è assegnato in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
          Semestre europeo – Tabella di marcia per il semestre europeo 2013 (documento n.  16833/2012), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2012)709 final), assegnata, in data 29 novembre 2012, in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia marittima per il Mare Adriatico e il Mar Ionio (COM(2012)713 final), assegnata, in data 3 dicembre 2012, in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)721 final), assegnata, in data 4 dicembre 2012, in sede primaria, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti sulla relazione 2013 sul meccanismo di allerta preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2012)751 final), assegnata, in data 4 dicembre 2012, in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Stato dell'integrazione del mercato unico 2013 – Contributo all'analisi annuale della crescita 2013 (COM(2012)752 final), assegnata, in data 4 dicembre 2012, alla X Commissione (Attività produttive).

      La Commissione europea, in data 6 dicembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, il Libro Verde – Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'Unione europea (COM(2012)698 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n.  12, della seguente sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passata in giudicato nel mese di agosto 2012, che è inviata alla VIII Commissione (Ambiente) nonché alla III Commissione (Affari esteri):
          sentenza 22 maggio 2012: Borghesi n.  60890/00, in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.  1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (doc. CLXXIV, N. 319).

Trasmissione dalla commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

      Il presidente della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n.  146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della commissione relative al mese di settembre e ottobre 2012.

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 3 dicembre 2012, a pagina 4, prima colonna:
          dal ventiquattresimo al ventiseiesimo rigo, le parole: «Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità» devono intendersi sostituite con le seguenti: «Annunzio della pendenza di procedimenti giudiziari ai fini di deliberazioni in materia d'insindacabilità»;
          al ventisettesimo rigo, devono intendersi premesse le seguenti parole: «Con lettera pervenuta in data 29 novembre 2012, il deputato Furio Colombo ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che sono pendenti nei suoi confronti due distinti procedimenti civili rispettivamente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del dottor Leonardo Marras) e presso il tribunale di Milano (atto di citazione del dottor Carlo Alessandro Puri Negri) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
      Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N.  174, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012. PROROGA DI TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 5520-B)

(A.C. 5520-B – Ordini del giorno)

ORDINI DEL GIORNO
(Non sono compresi quelli ritirati)

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni volte a definire il quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, nonché a rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo in cui si articola la Repubblica, nonché interventi di finanza locale per i territori colpiti dal sisma del maggio scorso;
              il decreto-legge in particolare indica una serie di misure finanziarie e tributarie, nonché di alleggerimento rispetto a quanto previsto dal patto di stabilità interno, nei riguardi degli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio del 2012, di sostegno nei confronti delle imprese e dei lavoratori dei territori colpiti, dall'evento calamitoso al fine di consentirne una ripresa nel più breve tempo possibile;
              le misure indicate all'articolo 11, comma 1, lettera a), n.  2, n.  5 e n.5-bis, comma 3-ter, lettera a) e comma 3-quater appaiono tuttavia insufficienti a fronteggiare una situazione economica e sociale particolarmente grave come quella che ha interessato le aree sismiche dei comuni della provincia dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, devastate dal terremoto che ha provocato ingenti danni ambientali e conseguentemente anche economico e finanziari;
              normative intricate e complicazioni burocratiche stanno determinando infatti evidenti ritardi nell'ambito delle iniziative volte a proseguire gli interventi di ricostruzione degli edifici, delle strutture pubbliche e della messa in sicurezza del territorio;
              i numerosi interventi emendativi, sia alla Camera dei deputati, che al Senato, volti a sostenere maggiormente gli enti locali e le popolazioni interessate dall'evento sismico, che avrebbero certamente favorito la ripresa dell'economia e le attività produttive delle aree territoriali in maniera più celere, non sono stati giudicati evidentemente condivisibili dal Governo;
              la proroga della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi al giugno 2013 e consentire il pagamento del pregresso in 24 o 36 rate senza interessi e senza fideiussione avrebbe permesso alle aziende e alle famiglie delle zone terremotate di fronteggiare una gravissima situazione economica e sociale venutasi a determinare a causa della calamità naturale verificatasi lo scorso maggio;
              alla fine del presente mese di dicembre lo stipendio dei lavoratori dipendenti delle aree territoriali interessate subirà una riduzione del 70 per cento, se si valuta che il 20 per cento verrà trattenuto per il pagamento dell'IRPEF arretrata e il 50 per cento per i contributi arretrati, unitamente al pagamento arretrato di luce, gas e acqua, determinando un effetto numerico in busta paga quasi pari a zero,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, una nuova proroga fino a giugno del 2013 degli adempimenti tributari e fiscali, nei riguardi dei lavoratori dipendenti delle aree sismiche interessate dal terremoto del maggio 2012, affinché possano disporre nella piena disponibilità di quanto previsto dalla busta paga del presente mese di dicembre.
9/5520-B/1. Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni volte a definire il quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, nonché a rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo in cui si articola la Repubblica, nonché interventi di finanza locale per i territori colpiti dal sisma del maggio scorso;
              il decreto-legge in particolare indica una serie di misure finanziarie e tributarie, nonché di alleggerimento rispetto a quanto previsto dal patto di stabilità interno, nei riguardi degli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio del 2012, di sostegno nei confronti delle imprese e dei lavoratori dei territori colpiti, dall'evento calamitoso al fine di consentirne una ripresa nel più breve tempo possibile;
              le misure indicate all'articolo 11, comma 1, lettera a), n.  2, n.  5 e n.5-bis, comma 3-ter, lettera a) e comma 3-quater appaiono tuttavia insufficienti a fronteggiare una situazione economica e sociale particolarmente grave come quella che ha interessato le aree sismiche dei comuni della provincia dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, devastate dal terremoto che ha provocato ingenti danni ambientali e conseguentemente anche economico e finanziari;
              normative intricate e complicazioni burocratiche stanno determinando infatti evidenti ritardi nell'ambito delle iniziative volte a proseguire gli interventi di ricostruzione degli edifici, delle strutture pubbliche e della messa in sicurezza del territorio;
              i numerosi interventi emendativi, sia alla Camera dei deputati, che al Senato, volti a sostenere maggiormente gli enti locali e le popolazioni interessate dall'evento sismico, che avrebbero certamente favorito la ripresa dell'economia e le attività produttive delle aree territoriali in maniera più celere, non sono stati giudicati evidentemente condivisibili dal Governo;
              la proroga della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi al giugno 2013 e consentire il pagamento del pregresso in 24 o 36 rate senza interessi e senza fideiussione avrebbe permesso alle aziende e alle famiglie delle zone terremotate di fronteggiare una gravissima situazione economica e sociale venutasi a determinare a causa della calamità naturale verificatasi lo scorso maggio;
              alla fine del presente mese di dicembre lo stipendio dei lavoratori dipendenti delle aree territoriali interessate subirà una riduzione del 70 per cento, se si valuta che il 20 per cento verrà trattenuto per il pagamento dell'IRPEF arretrata e il 50 per cento per i contributi arretrati, unitamente al pagamento arretrato di luce, gas e acqua, determinando un effetto numerico in busta paga quasi pari a zero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, una nuova proroga degli adempimenti tributari e fiscali, nei riguardi dei lavoratori dipendenti delle aree sismiche interessate dal terremoto del maggio 2012, affinché possano disporre nella piena disponibilità di quanto previsto dalla busta paga del presente mese di dicembre.
9/5520-B/1.    (Testo modificato nel corso della seduta) Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 comma 10 del decreto-legge in esame, riguardante il sistema dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, stabilisce le trasmissione del rendiconto da ciascun gruppo al presidente del consiglio regionale, e da questi al presidente della regione. Quest'ultimo, a sua volta, invia il rendiconto di ciascun gruppo, nel termine di 60 giorni, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio. La norma prevede altresì che la sezione della magistratura contabile si pronuncia sulla regolarità del rendiconto con delibera entro 30 giorni dal ricevimento. Nell'esame del provvedimento al Senato si è aggiunto che «in caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato»;
              il controllo evidentemente non costituisce approvazione del rendiconto, essendo diversa la funzione richiesta alla Corte dei conti rispetto alla funzione di amministrazione attiva già attribuita al Consiglio Regionale. Va pertanto precisato, in sede interpretativa, che – ferma restando la scansione temporale di cui al comma 11 – l'esame oltre il termine previsto in ogni caso non preclude le valutazioni della magistratura contabile in ordine alle irregolarità riscontrate,

impegna il Governo

a che, in sede di attuazione e di concreta applicazione del sistema di trasparenza dei conti dei gruppi consiliari regionali previsto dai commi dal 9 al 12 dell'articolo 1, si precisi, con gli strumenti di orientamento ermeneutico propri dell'Esecutivo, che la mancata pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi del comma 10, pur causando gli effetti previsti dal comma medesimo e dal comma 11, non precluda le valutazioni della magistratura contabile in ordine alle irregolarità riscontrate.
9/5520-B/2. Mantovano.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge prevede il maggiori poteri alla Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e in particolare sui bilanci preventivi e i rendiconti delle regioni e degli enti locali;
              nel decreto-legge in esame è previsto altresì che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
              il patto di stabilità incide negativamente sulla possibilità da parte degli enti locali di investire ad esempio su programmi di lotta al dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza degli edifici scolastici, due tra i temi più rilevanti nel nostro Paese che, se affrontati, potrebbero essere un efficace volano occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso modifiche legislative ad escludere dal vincolo del patto di stabilità gli investimenti che gli enti locali abbiamo destinato al dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare quelli nelle aree sismiche, e quindi a non considerare tali investimenti ai fini della determinazione del saldo finanziario per la verifica del rispetto del patto di stabilità.
9/5520-B/3. Ruvolo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge prevede il maggiori poteri alla Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e in particolare sui bilanci preventivi e i rendiconti delle regioni e degli enti locali;
              nel decreto-legge in esame è previsto altresì che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
              il patto di stabilità incide negativamente sulla possibilità da parte degli enti locali di investire ad esempio su programmi di lotta al dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza degli edifici scolastici, due tra i temi più rilevanti nel nostro Paese che, se affrontati, potrebbero essere un efficace volano occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso modifiche legislative e fatte salve le esigenze di finanza pubblica, di escludere dal vincolo del patto di stabilità gli investimenti che gli enti locali abbiamo destinato al dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare quelli nelle aree sismiche, e quindi a non considerare tali investimenti ai fini della determinazione del saldo finanziario per la verifica del rispetto del patto di stabilità.
9/5520-B/3.     (Testo modificato nel corso della seduta) Ruvolo.


      La Camera,
          premesso che:
              con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.  245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.  286, nonché con le delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
              è necessario tener conto della situazione di gravissima difficoltà in cui versa la filiera dei formaggi DOP colpiti dal sisma di maggio 2012, con oltre 600.000 forme di parmigiano reggiano e 300.000 di grana padano cadute a terra e danneggiate;
              in particolare, i caseifici colpiti non solo subiscono il danno economico direttamente derivante dal prodotto danneggiato, che al momento è quantificato dai consorzi di tutela in 130-140 milioni di euro complessivi, ma devono affrontare anche la perdita del «pegno» che rappresentava la base per i rapporti con gli istituti di credito;
              al fine di scongiurare i rischi di collasso delle imprese e del sistema territoriale, le imprese cooperative sono attive su numerosi fronti, anche a livello regionale, e per promuovere un intervento di solidarietà interno ai consorzi di tutela,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano destinati al risarcimento dei danni arrecati dal sisma alla filiera dei formaggi DOP almeno 15 dei 35 milioni di euro minimi necessari, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate stanziate dall'articolo 2 del decreto-legge n.  74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2012.
9/5520-B/4. Marco Carra.


      La Camera,
          premesso che:
              con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.  245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.  286, nonché con le delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
              è necessario tener conto della situazione di gravissima difficoltà in cui versa la filiera dei formaggi DOP colpiti dal sisma di maggio 2012, con oltre 600.000 forme di parmigiano reggiano e 300.000 di grana padano cadute a terra e danneggiate;
              in particolare, i caseifici colpiti non solo subiscono il danno economico direttamente derivante dal prodotto danneggiato, che al momento è quantificato dai consorzi di tutela in 130-140 milioni di euro complessivi, ma devono affrontare anche la perdita del «pegno» che rappresentava la base per i rapporti con gli istituti di credito;
              al fine di scongiurare i rischi di collasso delle imprese e del sistema territoriale, le imprese cooperative sono attive su numerosi fronti, anche a livello regionale, e per promuovere un intervento di solidarietà interno ai consorzi di tutela,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano destinati al risarcimento dei danni arrecati dal sisma alla filiera dei formaggi DOP contributi a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate stanziate dall'articolo 2 del decreto-legge n.  74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2012.
9/5520-B/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marco Carra.


      La Camera,
          premesso che:
              i drammatici eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Toscana, in particolare la provincia di Massa Carrara e il settore meridionale, lo scorso novembre 2012, in cui sono morte cinque persone e che hanno causato ingenti danni ai beni pubblici e privati calcolati, secondo le prime stime, nell'ordine di almeno 500 milioni di euro, hanno pesantemente riproposto il tema della fragilità e pericolosità del nostro territorio, troppo a lungo trascurato o negato;
              tali rischi compromettono le potenzialità di sviluppo anche delle aree più dinamiche del nostro paese, ma soprattutto di quelle più svantaggiate come Massa Carrara, riconosciuta area a forte declino industriale secondo i parametri previsti dal regolamento CEE 2081/93, ostacolando le prospettive di ripresa economica e occupazionale già da tempo in fase recessiva;
              l'articolo 11 comma 1, lettera a), n.  5-bis, del provvedimento in esame è volto ad escludere dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, le spese sostenute dai Comuni delle province interessate dagli eventi sismici di maggio 2012, finalizzate a fronteggiare i disastri e la ricostruzione finanziata con risorse proprie;
              i commi da 7 a 12 del citato articolo 11, prevedono inoltre la possibilità, per 1 titolari di reddito di impresa con immobili danneggiati dal sisma, di chiedere alle banche un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013; il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di una unita immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in determinate categorie catastali;
              la gravità della situazione sollecita la massima tempestività nell'adozione di urgenti misure volte a riportare quanto prima alla normalità detti territori, in primo luogo attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie;
              appare altresì necessario riconoscere anche alle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici alluvionali sopra descritti le stesse misure adottate in altre calamità naturali,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di estendere le misure già riconosciute ad altre aree colpite da eventi calamitosi anche al territorio della provincia di Massa-Carrara, che a seguito delle alluvioni del novembre 2012 ha subito gravi danni, prevedendo che per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, nonché per gli esercenti attività agricole, sia concessa la possibilità di richiedere un finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, alle medesime condizioni previste nel provvedimento in oggetto, destinato pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi il cui versamento è previsto dal dicembre 2012 al 30 giugno 2013, anche al fine di incentivare la ripresa economica e occupazionale del territorio che da tempo risulta essere in fase recessiva.
9/5520-B/5. Rigoni.


      La Camera,
          premesso che:
              la crisi economica e finanziaria ha raggiunto livelli ancora più drammatici nei Comuni del Mezzogiorno dove si registra il più alto tasso di disoccupazione pari al 35 per cento, una decrescita spaventosa del PIL e la chiusura continua di imprese manifatturiere;
              la revisione della spesa pubblica, oltre che la riduzione progressiva delle entrate, che ha causato squilibri di bilancio tali da provocare il dissesto finanziario di molti Comuni, ha determinato una tassazione in sede locale sempre più gravosa sui cittadini a fronte degli oneri richiesti dai servizi essenziali,

impegna il Governo

a valutare, in maniera comparativa e nel quadro delle maggiori difficoltà contingenti e strutturali, soprattutto per i Comuni del Mezzogiorno, l'opportunità che il fondo di rotazione, previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, sia articolato attraverso ulteriori iniziative normative, per aree territoriali omogenee su criteri e parametri di maggiore arretratezza, di marginalità economica, di decremento produttivo e manifatturiero e di continua decrescita demografica con l'impoverimento sempre più grave delle risorse dei territori e delle comunità del Mezzogiorno, onde concedere in maniera determinante le anticipazioni richieste agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario.
9/5520-B/6. Mario Pepe (PD), Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto di conversione già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: «disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa» contiene una serie di disposizioni volte a modificare il testo unico delle leggi degli enti locali, attraverso una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo un apposito fondo di rotazione diretto ad assicurarne la stabilità finanziaria;
              per i comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, V articolo 11 del provvedimento, prevede una seria di norme volte ad attenuare i rigidi vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno, a cui si affiancano ulteriori disposizioni finanziarie agevolative volte a sostenere gli enti locali e le imprese delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, finalizzate a consentire agli enti danneggiati, di effettuare maggiori spese per fronteggiare tali eventi in deroga alle regole del patto finanziate con risorse proprie degli enti e a prevedere una ripresa per il tessuto economico e produttivo delle aree territoriali interessate dall'emergenza calamitosa;
              lo scorso mese di novembre, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11, un evento alluvionale di configurazione eccezionale, ha interessato numerose aree geografiche regionali ed in particolare la Toscana, determinando rilevanti disagi al territorio, devastando importanti aree della maremma toscana con gravissimi danni per il settore agricolo e produttivo a causa delle precipitazioni continue e persistenti e delle caratteristiche dei bacini idrografici che hanno determinato effetti significativi sul reticolo idraulico;
              le associazioni agricole toscane hanno stimato in 500 milioni di euro, i danni, che l'intero comparto ha subito nel corso della perturbazione alluvionale così significativa, come confermato da oltre 1.500 aziende interessate che evidenziano la distruzione di terreni agricoli e delle semine, l'impossibilità di utilizzare attrezzature e macchinari irrimediabilmente danneggiati;
              interventi conformi e coerenti come questi disposti dal suesposto articolo 11 a favore degli enti locali e delle imprese coinvolte dal sisma del maggio 2012, appaiono pertanto indispensabili nei riguardi dei comuni e delle aziende toscane interessate da un'analoga emergenza ambientale e calamitosa;
              le attività produttive, non solo quelle agricole della Toscana ed in particolare della provincia di Grosseto, coinvolte pesantemente dall'alluvione anche a causa dell'esondazione del fiume Albegna, sono tuttora sospese;
              risulta conseguentemente improbabile, per gli imprenditori delle aree territoriali alluvionate, adempiere agli obblighi fiscali e contributivi nei prossimi mesi in considerazione della situazione di elevata criticità in cui si trovano,

impegna il Governo:

          a prevedere l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, nei riguardi degli enti locali della regione Toscana coinvolti dall'alluvione dello scorso mese di novembre, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 comma 1, lettera a), n.  5 del presente decreto-legge, a favore dei comuni interessati dal sisma del 2012;
          a prevedere altresì l'estensione del credito d'imposta anche per le imprese della regione Toscana, ubicate nei territori colpiti dal fenomeno alluvionale dello scorso mese di novembre, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 comma 3-quater del presente provvedimento.
9/5520-B/7. Faenzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto di conversione già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: «disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa» contiene una serie di disposizioni volte a modificare il testo unico delle leggi degli enti locali, attraverso una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo un apposito fondo di rotazione diretto ad assicurarne la stabilità finanziaria;
              per i comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, V articolo 11 del provvedimento, prevede una seria di norme volte ad attenuare i rigidi vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno, a cui si affiancano ulteriori disposizioni finanziarie agevolative volte a sostenere gli enti locali e le imprese delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, finalizzate a consentire agli enti danneggiati, di effettuare maggiori spese per fronteggiare tali eventi in deroga alle regole del patto finanziate con risorse proprie degli enti e a prevedere una ripresa per il tessuto economico e produttivo delle aree territoriali interessate dall'emergenza calamitosa;
              lo scorso mese di novembre, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11, un evento alluvionale di configurazione eccezionale, ha interessato numerose aree geografiche regionali ed in particolare la Toscana, determinando rilevanti disagi al territorio, devastando importanti aree della maremma toscana con gravissimi danni per il settore agricolo e produttivo a causa delle precipitazioni continue e persistenti e delle caratteristiche dei bacini idrografici che hanno determinato effetti significativi sul reticolo idraulico;
              le associazioni agricole toscane hanno stimato in 500 milioni di euro, i danni, che l'intero comparto ha subito nel corso della perturbazione alluvionale così significativa, come confermato da oltre 1.500 aziende interessate che evidenziano la distruzione di terreni agricoli e delle semine, l'impossibilità di utilizzare attrezzature e macchinari irrimediabilmente danneggiati;
              interventi conformi e coerenti come questi disposti dal suesposto articolo 11 a favore degli enti locali e delle imprese coinvolte dal sisma del maggio 2012, appaiono pertanto indispensabili nei riguardi dei comuni e delle aziende toscane interessate da un'analoga emergenza ambientale e calamitosa;
              le attività produttive, non solo quelle agricole della Toscana ed in particolare della provincia di Grosseto, coinvolte pesantemente dall'alluvione anche a causa dell'esondazione del fiume Albegna, sono tuttora sospese;
              risulta conseguentemente improbabile, per gli imprenditori delle aree territoriali alluvionate, adempiere agli obblighi fiscali e contributivi nei prossimi mesi in considerazione della situazione di elevata criticità in cui si trovano,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di estendere le misure già riconosciute ad altre aree colpite da eventi calamitosi anche al territorio della regione Toscana, che a seguito delle alluvioni del novembre 2012 ha subito gravi danni, prevedendo che per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, nonché per gli esercenti attività agricole, sia concessa la possibilità di richiedere un finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, alle medesime condizioni previste nel provvedimento in oggetto, destinato pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi il cui versamento è previsto dal dicembre 2012 al 30 giugno 2013, anche al fine di incentivare la ripresa economica e occupazionale del territorio che da tempo risulta essere in fase recessiva.
9/5520-B/7.    (Testo modificato nel corso della seduta) Faenzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede una serie di disposizioni volte al rafforzamento dei controlli amministrativi e finanziari da parte della Corte dei conti, nell'ambito dei parametri dell'attendibilità ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del patto interno di stabilità e della sostenibilità dell'indebitamento;
              le norme previste all'interno del provvedimento d'urgenza, intervengono in coerenza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale dalla legge n.  131 del 2003, che ha attribuito alla Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
              all'interno delle disposizioni previste per i controlli e gli adempimenti previsti nell'ambito della finanza locale per i comuni, le province e le regioni, emergono una serie di criticità rilevanti, con riferimento sia ai mancati interventi diretti volti ad attenuare i vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali, che soprattutto alle ulteriori riduzioni di trasferimenti di risorse previste ai medesimi enti, la cui situazione economica e finanziaria generale a livello nazionale risulta estremamente difficile e complessa;
              occorrono pertanto urgenti interventi volti a sostenere in particolare gli enti locali che sono in gravi condizioni finanziarie al fine di consentire misure agevolative in grado di allentare le problematicità economiche e garantire gli adempimenti degli oneri e dei costi da parte delle amministrazioni locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa nell'ambito delle regole di indebitamento, per i comuni e per le province per i quali, al 31 dicembre 2012 sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, che non consentono il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2012 e per i successivi anni 2013 e 2014, la possibilità di stipulare nuovi contratti di mutuo accesi con la Cassa depositi e prestiti, in ammortamento a tasso fisso o variabile, la cui durata massima non può superare i 30 anni, limitatamente entro l'anno 2013, alle condizioni stabilite dalla circolare n.  1255 del 27 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
9/5520-B/8. Nastri, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              l'aumento della pressione fiscale verificatosi nel corso del Governo Monti non ha incrementato le risorse per gli enti locali, che anzi si sono visti ridurre i trasferimenti, a titolo di partecipazione al risanamento della finanza pubblica;
              la riforma del pareggio di bilancio prevede la creazione di un Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali;
              l'articolo 243-quinquies del TUEL introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, prevede che i comuni dissestati accedano ad un fondo per il finanziamento dei servizi essenziali;
              tuttavia si registrano grandi difficoltà per lo svolgimento dei servizi sociali anche nei comuni non dissestati,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie volte a garantire una uniforme applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni in tutti i comuni, con particolare attenzione al settore sociale, nello specifico, ai disabili, agli anziani e alle famiglie disagiate, incrementando soprattutto le risorse allocate nel Fondo sociale e nel Fondo per le non autosufficienze.
9/5520-B/9. Minardo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'aumento della pressione fiscale verificatosi nel corso del Governo Monti non ha incrementato le risorse per gli enti locali, che anzi si sono visti ridurre i trasferimenti, a titolo di partecipazione al risanamento della finanza pubblica;
              la riforma del pareggio di bilancio prevede la creazione di un Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali;
              l'articolo 243-quinquies del TUEL introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, prevede che i comuni dissestati accedano ad un fondo per il finanziamento dei servizi essenziali;
              tuttavia si registrano grandi difficoltà per lo svolgimento dei servizi sociali anche nei comuni non dissestati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le risorse necessarie volte a garantire una uniforme applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni in tutti i comuni, con particolare attenzione al settore sociale, nello specifico, ai disabili, agli anziani e alle famiglie disagiate, incrementando soprattutto le risorse allocate nel Fondo sociale e nel Fondo per le non autosufficienze.
9/5520-B/9.    (Testo modificato nel corso della seduta) Minardo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene disposizioni riguardanti la costituzione di un Fondo per il pagamento delle spese per il personale, con particolare riferimento ai comuni dissestati;
              la Legge di stabilità 2013 accantona risorse per la prosecuzione dei lavori socialmente utili, con particolare riferimento ai comuni del Mezzogiorno;
              è opportuno garantire la certezza dei diritti ai soggetti operanti nei lavori socialmente utili, considerata la durata ormai pluriennale di tali attività, che per loro natura sono invece temporanee,

impegna il Governo

ad individuare le risorse volte ad avviare percorsi di riqualificazione del personale operante nel settore dei lavori socialmente utili, con l'obiettivo finale di prevedere alla stabilizzazione definitiva del suddetto personale.
9/5520-B/10. Marinello.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene disposizioni riguardanti la costituzione di un Fondo per il pagamento delle spese per il personale, con particolare riferimento ai comuni dissestati;
              la Legge di stabilità 2013 accantona risorse per la prosecuzione dei lavori socialmente utili, con particolare riferimento ai comuni del Mezzogiorno;
              è opportuno garantire la certezza dei diritti ai soggetti operanti nei lavori socialmente utili, considerata la durata ormai pluriennale di tali attività, che per loro natura sono invece temporanee,

impegna il Governo

ad individuare le risorse volte ad avviare percorsi di riqualificazione del personale operante nel settore dei lavori socialmente utili.
9/5520-B/10.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marinello.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n.  383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni;
              il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;
              al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;
              le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;
              la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si e compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;
              il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia;
              al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in un'ottica di riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato e in un quadro coerente con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di procedere ad interventi strutturali ottimali degli ambiti territoriali con conseguenti ricadute sulla presenza dei prefetti sul territorio in parte ponendo allo studio la soppressione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo ed il parallelo trasferimento ai questori territorialmente competenti delle funzioni attualmente esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico.
9/5520-B/11. Consiglio, Caparini, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
              le Comunità Montane sono enti spesso elefantiaci, i cui costi di gestione gravano sulle spalle della Regione, delegando le funzioni ai comuni e alle unioni dei comuni;
              la comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
              in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane;
              la razionalizzazione dei costi delle istituzioni e dei costi della politica in generale non solo è urgente ma decisamente necessaria per tentare di recuperare quelle risorse utili per il rilancio economico del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni dirette, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, alla soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
9/5520-B/12. Pini, Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020. Il Fondo è, altresì, alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari, nonché, per l'anno 2012, da ulteriori risorse previste ai successivi commi 4 e 5, pari a 558 milioni;
              il comma 5 dispone, in particolare che per il 2012 la dotazione del Fondo di rotazione sia incrementata di 498 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n.  267 del 2000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare una quota parte delle risorse non utilizzate entro il 2012 per accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n.  27.
9/5520-B/13. Rivolta, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
              in particolare modifica l'articolo 243-bis(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), specificando una serie di condizioni per il ricorso alla procedura, con deliberazione consiliare, di riequilibrio finanziario pluriennale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere come condizione per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, che l'Ente adotti, oltre alle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio già previste nel testo in esame, anche la rinuncia ovvero la drastica riduzione al ricorso di consulenze esterne.
9/5520-B/14. Meroni, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              l'obiettivo del decreto-legge è quello del contenimento dei costi della politica;
              tale provvedimento introduce un rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali e meccanismi di risanamento per gli enti con gravi squilibri di bilancio mediante la modifica di numerose norme del Testo unico enti locali (TUEL);
              tale iniziativa del Governo viene accompagnata da un altro provvedimento che prevede la riduzione del numero delle province ed eliminazione dei rappresentanti direttamente eletti dai cittadini;
              tali provvedimenti vengono licenziati dal Governo senza una reale previsione dei vantaggi per i cittadini in quanto solo una volta chiusi i processi i risparmi potranno essere quantificati;
              nel frattempo, tuttavia, importanti presidi democratici sui territori saranno stati smantellati;
              esempio di quanto sopra è rappresentato dalla soppressione della Provincia di Imperia, provincia di confine la cui soppressione oltre a non arrecare considerevoli risparmi rimanendo inalterate la maggiori voci di spesa del bilancio provinciale, arrecherà anche un indebolimento dei presidi sul territorio, indispensabili per garantire sicurezza in una zona dove sono presenti traffici derivanti dall'essere zona di confine e dove sono presenti infiltrazioni della criminalità organizzata,

impegna il Governo

nell'attuazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di valutare quelle iniziative che effettivamente producono significativi risparmi e non si traducono in maggiori costi per i cittadini e per le istituzioni chiamate a porre rimedio alle conseguenze delle soppressione dei presidi territoriali.
9/5520-B/15. Volpi, Bonino.


      La Camera,
          premesso che:
              negli ultimi mesi sono stati numerosi i provvedimenti adottati dal Governo che, seppur finalizzati a rivedere gli elevati livelli di spesa della Pubblica Amministrazione, si sono concentrati principalmente sugli Enti locali, e sui Comuni in particolare, attraverso la finalizzazione di riduzioni di trasferimenti erariali che non hanno debitamente considerato gli enti più virtuosi;
              la difficile situazione degli enti locali è particolarmente grave anche e soprattutto alla luce del fatto che i Comuni devono far fronte anche difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
              la applicazione del PSI ha negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, rallentate in virtù del principio di competenza mista e che obbliga gli enti a posticipare tali spese, aggravando in tal senso la già complessa situazione economica delle PMI ed anzi rallentando il processo di rilancio economico da tempo paventato;
              dal 1o gennaio 2013, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 31 della Legge di Stabilità 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica verrà allargata anche ai Comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, così che gli stringenti vincoli del Patto verranno allargati anche a quegli enti di dimensioni inferiori e porranno un ulteriore freno allo sviluppo e agli investimenti all'interno delle amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte o a differire la data dell'entrata in vigore della norma, oggi prevista per il 1o gennaio 2013, o ad escludere l'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
9/5520-B/16(versione corretta)Vanalli, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              negli ultimi mesi sono stati numerosi i provvedimenti adottati dal Governo che, seppur finalizzati a rivedere gli elevati livelli di spesa della Pubblica Amministrazione, si sono concentrati principalmente sugli Enti locali, e sui Comuni in particolare, attraverso la finalizzazione di riduzioni di trasferimenti erariali che non hanno debitamente considerato gli enti più virtuosi;
              la difficile situazione degli enti locali è particolarmente grave anche e soprattutto alla luce del fatto che i Comuni devono far fronte anche difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
              l'applicazione del PSI ha negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, rallentate in virtù del principio di competenza mista e che obbliga gli enti a posticipare tali spese, aggravando in tal senso la già complessa situazione economica delle PMI ed anzi rallentando il processo di rilancio economico da tempo paventato;
              dal 1o gennaio 2013, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 31 della Legge di Stabilità 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica verrà allargata anche ai Comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, così che gli stringenti vincoli del Patto verranno allargati anche a quegli enti di dimensioni inferiori e porranno un ulteriore freno allo sviluppo e agli investimenti all'interno delle amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, salvaguardando le esigenze di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte o a differire la data dell'entrata in vigore della norma, oggi prevista per il 1o gennaio 2013, o ad escludere l'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
9/5520-B/16(versione corretta nel testo modificato nel corso della seduta)Vanalli, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca numerosi disposizioni che rivedono la vigente normativa in materia di finanza locale;
              la finanza degli enti locali, nel corso del 2012, è stata interessata da numerosi provvedimenti governativi, dall'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU alla Tesoreria Unica, che hanno profondamente rivisto non solo la normativa di settore, ma che hanno anche e soprattutto rimodulato le risorse dei Comuni i quali, in ragione della generale diminuzione delle proprie disponibilità, in numerosi casi si sono visti costretti ad aumentare il livello di tassazione locale, così da compensare i minori trasferimenti erariali;
              l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e prevede altresì a decorrere dal 2013, come il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) e il Fondo Perequativo degli enti locali siano ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni,

impegna il Governo

a posticipare, in ragione della grave situazione finanziaria dei Comuni e alla luce altresì delle difficoltà gestionali evidenziata già oggi dalla vigente normativa sulla TARES, l'entrata in vigore della norma.
9/5520-B/17. Maggioni, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
              l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), prevede una modifica all'articolo 222 del Testo Unico sugli Enti Locali e relativo alla concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte dei tesorieri, elevando il limite oggi previsto, e pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, a cinque dodicesimi, e per la durata massima di sei mesi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una durata massima di tre mesi del periodo per il quale i Comuni che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa appositamente certificata godono dell'utilizzo di anticipazioni di tesoreria fino al limite massimo di cinque dodicesimi.
9/5520-B/18. Grimoldi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
              l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-bis che reca la disciplina generale relativa alla nuova procedura di riequilibrio finanziario finalizzata ad evitare la dichiarazione di dissesto e, al contempo, il nuovo articolo 243-ter, ove viene previsto il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento finalizzato a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
              in conseguenza delle modifiche apportate durante la discussione del provvedimento in Commissione, i soggetti legittimati ad attivare la procedura di riequilibrio finanziario sono le Province e i soli Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i quali sussistano squilibri finanziari in grado di provocare il dissesto finanziario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, rivedendone il contenuto al fine di permettere anche agli enti di minore dimensioni e che dovessero eventualmente attivare la procedura di riequilibrio finanziario, di accedere alle risorse del Fondo di rotazione.
9/5520-B/19. Di Vizia, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
              l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-ter il quale prevede l'istituzione del Fondo di rotazione finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento volto a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
              in conseguenza delle modifiche apportate durante la discussione del provvedimento in Commissione, i Comuni legittimati ad attivare la procedura di riequilibrio finanziario sono soltanto quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
              nella fissazione dei criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente, è stato altresì fissato nell'ammontare di 200 euro per abitante per ciascun Comune e in 20 euro per abitanti a Province, il limite massimo dell'anticipazione medesima,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di rivedere tale limite di 200 euro, rimodulando lo stesso in ragione della dimensione dell'ente, ovvero della sua popolazione, anche in ragione del fatto che il Fondo è limitato ai soli Comuni con più di 20.000 abitanti, ovvero che l'utilizzo del medesimo potrebbe essere limitato ad un numero ristretto di Municipi.
9/5520-B/20. Molgora.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio – di cui all'articolo 243-bis e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge – qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
              nel caso di specie occorrerebbe effettuare una ricognizione dei comuni ammessi al beneficio di detto intervento straordinario, al fine di valutarne il debito storico, approfondendo gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione, in previsione di evitare la lievitazione degli oneri complessivi a carico dello Stato,

impegna il Governo

a separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori.
9/5520-B/21. Goisis.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
              nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze dell'apparato degli enti territoriali intervenendo in materia di controlli di gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica;
              il decreto in realtà non contiene le auspicate riduzioni di spesa e risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi;
              sono necessarie forme di maggiore trasparenza nell'ambito delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni;
              in un'ottica di trasparenza, efficacia ed efficienza nell'attività dei pubblici uffici, nonché soprattutto di urgente contenimento dei costi e degli oneri amministrativi che gravano sulla finanza pubblica, finalità precipua perseguita dal presente provvedimento e dai provvedimenti collegati, precedenti e già approvati ovvero in corso di emanazione ed approvazione presso le Camere, appare opportuno prevedere anche la soppressione dei gravami inutili che sono ancora previsti in capo agli enti locali;
              tra questi ad esempio appare necessario intervenire sul contributo dei Comuni all'Albo dei segretari comunali;
              la norma di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge conteneva l'ennesima proroga dei contributi a carico degli enti locali per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,

impegna il Governo

nel complesso delle disposizioni dirette alla trasparenza e alla semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione, a valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative normative volte a prevedere la definitiva soppressione dei contributi dovuti dagli enti locali a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, dando così effettiva attuazione alla soppressione della suddetta Agenzia stabilita dal decreto legge n.  78 del 2010, disponendo in particolare che la carica di segretario comunale e provinciale possa essere svolta anche da avvocati e commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
9/5520-B/22. Rondini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
              nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze dell'apparato degli enti territoriali intervenendo in materia di controlli di gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica;
              pur ritenendo apprezzabili sotto questo punto di vista le misure introdotte, appare tuttavia, un grave errore che il Governo, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, voglia assecondare, nelle sedi istituzionali, le istanze di un'opinione pubblica esacerbata e indignata dai recenti scandali, promuovendo misure che stravolgono l'impianto complessivo della Costituzione;
              pur essendo state riformulate e corrette le disposizioni di cui agli articoli i e 2 del decreto-legge, nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito I e V, si delinea tuttavia un'indebita interferenza sull'autonomia regionale che incide negativamente sul principio di buona collaborazione tra Stato e Regioni;
              tali disposizioni, infatti, pur intervenendo in materia propria degli statuti e delle leggi statutarie regionali e dei regolamenti interni dei consigli regionali, prevedono comunque che siano le Regioni ad adeguare la propria normativa ai precetti posti dalla legge statale, disponendo la sostituzione della fonte statale a quella regionale, anche di rango statutario, e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte ai Titoli I e II e a verificare la congruità degli strumenti normativi introdotti, assumendo le opportune iniziative normative volte ad assicurare il regolare rispetto del sistema delle fonti del diritto.
9/5520-B/24. Munerato, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
              l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-bis che reca la disciplina generale relativa alla nuova procedura di riequilibrio finanziario finalizzata ad evitare la dichiarazione di dissesto e, al contempo, il nuovo articolo 243-ter, ove viene previsto il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento finalizzato a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
              a seguito delle recenti disposizioni che hanno ridotto drasticamente le risorse a favore degli enti locali, e in virtù anche della difficile situazione economico-finanziaria e che costringe i medesimi enti a drastiche riduzioni, è presumibile che il numero degli enti, così come, peraltro, confermato anche dal crescente numero di Comuni che hanno sforato il Patto di Stabilità nel corso del 2011, richiederanno l'accesso alle risorse del Fondo sarà crescente,

impegna il Governo

a prevedere che l'accesso del Fondo sia escluso agli enti che negli ultimi dieci anni hanno deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali per fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.
9/5520-B/25. Fogliato, Bitonci, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», cosiddetto Fondo «Letta», istituito con la finanziaria del 2010, e che prende il nome dall'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, è destinato al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti la cui superficie è contigua al confine delle regioni a statuto speciale, individuati per macroarea, per un totale di 99 comuni del Nord;
              la finalità del fondo è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;
              i «comuni di confine» sono quelle decine di realtà urbane periferiche ulteriormente impoverite da una convivenza ravvicinata con le ricche regioni e province a statuto speciale;
              la situazione degli enti locali è particolarmente difficile soprattutto in virtù del fatto che i Comuni devono far fronte anche alle difficoltà relative al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno che impone agli enti il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario prefissato;
              i comuni beneficiari del Fondo «Letta» a causa del vincolo con il rispetto del patto di stabilità interno rischiano di non poter spendere le somme loro destinate in quanto le regole sui flussi finanziari impedirebbero di realizzare le opere seppur con risorse disponibili in cassa del comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di assumere provvedimenti necessari a consentire ai comuni, confinanti con Regioni e Province a Statuto Speciale, di attivare le opere finanziate con le risorse del Fondo «Letta», attraverso l'esclusione delle relative voci dal calcolo del saldo finanziario necessario alla definizione degli obbiettivi previsti dal Patto di stabilità interno, alla stregua delle entrate e delle relative spese (in conto corrente o in conto capitale) provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea.
9/5520-B/26. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, mira ad introdurre misure dirette al contenimento delle spese delle Regioni e degli enti locali, secondo un metodo finalizzato a far concorrere anche le autonomie territoriali alle politiche di risparmio adottate a livello nazionale;
              ai già drammatici livelli di disoccupazione che stanno depauperando il reddito delle famiglie, si aggiungono le disastrose condizioni di cassa di molti enti locali che, a seguito dei continui tagli adottati nei loro confronti, sono sull'orlo del dissesto finanziario;
              gli squilibri strutturali di bilancio che hanno determinato situazioni di crisi di molti enti locali, oltre che comprometterne la stessa sopravvivenza, rischiano di avere ricadute ancora più pesanti sui cittadini, cui non verrebbe più garantita l'erogazione dei servizi essenziali e, di conseguenza, di sfociare in tensioni sociali difficilmente governabili,

impegna il Governo

a fronte delle diffuse ed oggettive difficoltà in cui versano gli amministratori e le comunità locali, a considerare con ogni opportuna attenzione lo stato dei bilanci comunali e della finanza locale in ordine alle previste ulteriori riduzioni di erogazioni imposte dagli ultimi provvedimenti di contenimento della spesa pubblica e a valutare l'opportunità di garantire le risorse necessarie per consentire agli enti territoriali di sopravvivere istituzionalmente e di assicurare ai propri cittadini i servizi essenziali che rientrano nei loro compiti e doveri istituzionali.
9/5520-B/27. Callegari.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, mira ad introdurre misure dirette al contenimento delle spese delle Regioni e degli enti locali, secondo un metodo finalizzato a far concorrere anche le autonomie territoriali alle politiche di risparmio adottate a livello nazionale;
              ai già drammatici livelli di disoccupazione che stanno depauperando il reddito delle famiglie, si aggiungono le disastrose condizioni di cassa di molti enti locali che, a seguito dei continui tagli adottati nei loro confronti, sono sull'orlo del dissesto finanziario;
              gli squilibri strutturali di bilancio che hanno determinato situazioni di crisi di molti enti locali, oltre che comprometterne la stessa sopravvivenza, rischiano di avere ricadute ancora più pesanti sui cittadini, cui non verrebbe più garantita l'erogazione dei servizi essenziali e, di conseguenza, di sfociare in tensioni sociali difficilmente governabili,

impegna il Governo

a fronte delle diffuse ed oggettive difficoltà in cui versano gli amministratori e le comunità locali, a considerare con ogni opportuna attenzione lo stato dei bilanci comunali e della finanza locale in ordine alle previste ulteriori riduzioni di erogazioni imposte dagli ultimi provvedimenti di contenimento della spesa pubblica e a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di garantire le risorse necessarie per consentire agli enti territoriali di sopravvivere istituzionalmente e di assicurare ai propri cittadini i servizi essenziali che rientrano nei loro compiti e doveri istituzionali.
9/5520-B/27.    (Testo modificato nel corso della seduta) Callegari.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
              il provvedimento prevede il riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza;
              i suddetti lavori pubblici sono previsti per il verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, accertata la necessità di rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
              molti enti locali si trovano nell'impossibilità di provvedere anche al recupero di beni architettonici e storici presenti nel loro territorio in situazioni di degrado per mancanza di risorse o per l'impossibilità di utilizzare le somme che pure sono nella loro disponibilità di bilancio a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità interno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in successivi provvedimenti legislativi, di prevedere che nei lavori pubblici di somma urgenza siano inclusi anche gli interventi di ripristino di beni storici ed architettonici di proprietà dei Comuni che richiedano manutenzioni di recupero e che le relative spese, effettuate direttamente dagli stessi Comuni nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
9/5520-B/28. Pastore.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
              il provvedimento prevede il riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza;
              i suddetti lavori pubblici sono previsti per il verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, accertata la necessità di rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
              molti enti locali si trovano nell'impossibilità di provvedere anche al recupero di beni architettonici e storici presenti nel loro territorio in situazioni di degrado per mancanza di risorse o per l'impossibilità di utilizzare le somme che pure sono nella loro disponibilità di bilancio a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità interno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in successivi provvedimenti legislativi, di prevedere che nei lavori pubblici di somma urgenza siano inclusi anche gli interventi di ripristino di beni storici ed architettonici di proprietà dei Comuni che richiedano manutenzioni di recupero e che le relative spese, effettuate direttamente dagli stessi Comuni nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
9/5520-B/28.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pastore.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di patto di stabilità interno;
              gli interventi del Governo che si sono susseguiti sul sistema delle autonomie stanno riducendo fortemente la possibilità per le Regioni e gli enti locali di esercitare le proprie funzioni istituzionali;
              con la manovra estiva e gli ultimi provvedimenti sulla spending review, oltre che con i vincoli del Patto di stabilità, si è stabilito un ulteriore concorso delle Regioni, delle Province e dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica, sottraendo alle diverse realtà territoriali, ivi comprese le autonomie speciali, più di 5 miliardi di euro per il triennio 2012-2014;
              i vincoli sulla capacità di spesa riguardano anche i Comuni cosiddetti virtuosi, che non possono spendere le risorse disponibili non solo per le funzioni fondamentali, ma anche per le situazioni di emergenza, senza poter nemmeno pensare di stimolare in qualche modo lo sviluppo economico e favorire l'occupazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nei prossimi provvedimenti utili, disposizioni volte ad attenuare il rigore del Patto di stabilità, consentendo adeguati spazi di spesa finalizzata, al fine di evitare il blocco di tutte le funzioni degli enti locali.
9/5520-B/29. Bonino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              il decreto-legge, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 243-ter del Testo Unico degli enti locali, istituisce il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilendo da parte dello Stato delle anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione per gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
              il provvedimento prevede inoltre che con decreto dei Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che peraltro, stando al testo della norma non modificato su questo punto, doveva essere emanato entro il 30 novembre 2012, siano stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuita a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione in un periodo massimo di 10 anni;
              i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i Comuni e in euro 20 per abitante per le Province o per le Città metropolitane e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere conto dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extra tributarie e della riduzione delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
              ad oggi i Comuni di minori dimensioni sono anche quelli con maggiori difficoltà finanziarie e che comunque anch'essi devono garantire i servizi pubblici e provvedere alle necessità delle proprie comunità, oltre che ad eventi spesso emergenziali,

impegna il Governo

a valutare, nella redazione del decreto ministeriale citato in premessa, il parametro delle dimensioni dell'ente locale e a considerare l'opportunità di assumere ogni iniziativa per considerare prioritari i piccoli Comuni nella determinazione degli importi dell'anticipazione attribuibile agli enti locali.
9/5520-B/30. Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
              l'imposta municipale propria costituisce importante fonte di finanziamento dei comuni; il Governo Monti ne ha stravolto il contenuto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge 201/2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
              la normativa ICI dava la possibilità ai Comuni, con apposita norma regolamentare o deliberazione, di assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; tale possibilità non è stata prevista dalla disciplina IMU,

impegna il Governo

a valutare la modifica della disciplina IMU, prevedendo che i Comuni possano, con propria norma regolamentare o deliberazione, assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
9/5520-B/31. Bragantini, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              alcuni dei più recenti provvedimenti stabiliti dal Governo hanno stabilizzato l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio deciso a suo tempo al fine di sostenere e finanziare le aree colpite da eventi calamitosi, e tale pratica è nel corso del tempo divenuta sempre più frequente, in ragione del fatto che, come nella fattispecie, il carattere di temporaneità ed eccezionalità viene meno, ed anzi, lo stesso veniva utilizzato dall'erario per fare cassa, così che ancora oggi i cittadini pagano sui carburanti le accise stabilite anni fa eventi come, ad esempio, la guerra in Abissinia del 1935;
              la scelta di stabilizzare l'aumento temporaneo delle accise sui carburanti ha effetti recessivi sulla economia del settore dei trasporti e dell'intera economia nazionale, tanto più in un momento di grave crisi economica come quella attuale,

impegna il Governo

a prevedere che eventuali e future deliberazioni riguardanti l'aumento delle accise sui carburanti abbiano carattere temporaneo, e stabilendo altresì allo stesso tempo un ragionevole lasso di tempo entro cui effettuare la loro riduzione.
9/5520-B/32. Forcolin, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              i danni causati dal sisma emiliano-romagnolo del maggio 2012, e che hanno interessato la zona compresa tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo, sono stati estremamente rilevanti, e non hanno risparmiato nemmeno gli ospedali localizzati nell'area, alcuni dei quali resi inagibili ed ancora oggi parzialmente inutilizzabili;
              a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, sono state messe a disposizione delle prime risorse economiche per affrontare l'urgenza del disastro ed è stato altresì istituito un apposito Fondo per le misure di emergenza, ma che, ancora oggi, così come riferito dalle delle opportune verifiche eseguite dagli organi competenti, numerosi edifici, tra cui immobili con finalità di primo soccorso, come gli ospedali sono ad oggi parzialmente o completamente inagibili,

impegna il Governo

a prevedere come, in ragione della gravità della situazione dei territori colpiti dal terremoto emiliano, le eventuali disponibilità di risorse stanziate in provvedimenti normativi a favore di interventi strutturali siano assegnate prioritariamente ad interventi strutturali per la messa in sicurezza di edifici colpiti da eventi catastrofici.
9/5520-B/33. Polledri, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              i danni causati dal sisma emiliano-romagnolo del maggio 2012, e che hanno interessato la zona compresa tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo, sono stati estremamente rilevanti, e non hanno risparmiato nemmeno gli ospedali localizzati nell'area, alcuni dei quali resi inagibili ed ancora oggi parzialmente inutilizzabili;
              a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, sono state messe a disposizione delle prime risorse economiche per affrontare l'urgenza del disastro ed è stato altresì istituito un apposito Fondo per le misure di emergenza, ma che, ancora oggi, così come riferito dalle delle opportune verifiche eseguite dagli organi competenti, numerosi edifici, tra cui immobili con finalità di primo soccorso, come gli ospedali sono ad oggi parzialmente o completamente inagibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere come, in ragione della gravità della situazione dei territori colpiti dal terremoto emiliano, le eventuali disponibilità di risorse stanziate in provvedimenti normativi a favore di interventi strutturali siano assegnate prioritariamente ad interventi strutturali per la messa in sicurezza di edifici colpiti da eventi catastrofici.
9/5520-B/33.    (Testo modificato nel corso della seduta) Polledri, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              l'articolo 3, comma 1, lettera c), introduce una modifica all'articolo 148 del Testo unico sugli Enti Locali, stabilendo come il Ministero dell'economia e delle finanze possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora questi presentino situazioni di squilibrio finanziario riferibili a predeterminati indicatori;
              in numerosi enti locali, e nei Comuni in particolar modo, negli ultimi anni si sono verificati numerosi e ripetuti casi legati allo sforamento, da parte delle amministrazioni locali, del limite massimo del fondo incentivante per la produttività, ovvero anomalie nella gestione del sistema di compensazione incentivante da corrispondere al personale addetto, con conseguente maggior esborso di denaro pubblico a carico dell'amministrazione comunale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volta a comprendere anche il maggior esborso di denaro per la gestione del sistema di compensazione incentivante da corrispondere al personale addetto tra le situazioni di squilibrio finanziario in base al quale vengono attivate verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa-contabile dell'ente.
9/5520-B/34. Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              l'articolo 3, comma 1, lettera c), introduce una modifica all'articolo 148 del Testo unico sugli Enti Locali, stabilendo come il Ministero dell'economia e delle finanze possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora questi presentino situazioni di squilibrio finanziario riferibili a predeterminati indicatori;
              in numerosi enti locali, e nei Comuni in particolar modo, negli ultimi anni si sono verificati numerosi e ripetuti casi legati allo sforamento, da parte delle amministrazioni locali, del limite massimo del fondo incentivante per la produttività, ovvero anomalie nella gestione del sistema di compensazione incentivante da corrispondere al personale addetto, con conseguente maggior esborso di denaro pubblico a carico dell'amministrazione comunale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a comprendere anche il maggior esborso di denaro per la gestione del sistema di compensazione incentivante da corrispondere al personale addetto tra le situazioni di squilibrio finanziario in base al quale vengono attivate verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa-contabile dell'ente.
9/5520-B/34.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              l'articolo 3 introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-ter il quale prevede l'istituzione del Fondo di rotazione finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento volto a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
              nella fissazione dei criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente, è stato altresì fissato nell'ammontare di 300 euro per abitante per ciascun Comune e in 20 euro per abitanti a Province, il limite massimo dell'anticipazione medesima,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimodulare l'ammontare oggi previsto di 300 euro per abitante, utilizzando in luogo di questo, un criterio che, dopo aver suddiviso in classi omogenee per dimensione gli enti locali, definisca un ammontare massimo, differenziato per ogni fascia ed inversamente proporzionale alla popolazione dell'ente locale, così da impedire che le risorse del Fondo vengano utilizzate solo dai Comuni di dimensioni maggiori.
9/5520-B/35. Simonetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              l'articolo 16, comma 31, della legge n.  148 del 2011, prevede che dal 2013, in aggiunta agli enti che oggi hanno una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti siano assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità interno, con conseguenti difficoltà da parte dei medesimi enti, sia dal punto di vista amministrativo, che soprattutto dal punto di vista finanziario;
              il Patto di stabilità, infatti, per come oggi è determinato, impone una serie di adempimenti ai quali gli enti di minori dimensioni faticosamente potranno far fronte, sia per le conseguenze finanziarie che questo comporterà sulla gestione economica e finanziaria dell'ente, sia perché una corretta ed attenta programmazione finanziaria dei pagamenti comporta necessariamente, da parte del personale dipendente, delle professionalità e delle conoscenze più approfondite,

impegna il Governo

a consentire, attraverso ulteriori iniziative normative, ai Comuni con una popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti una deroga di un anno per l'entrata in vigore del Patto di stabilità.
9/5520-B/36. Crosio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              l'articolo 16, comma 31, della legge n.  148 del 2011, prevede che dal 2013, in aggiunta agli enti che oggi hanno una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti siano assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità interno, con conseguenti difficoltà da parte dei medesimi enti, sia dal punto di vista amministrativo, che soprattutto dal punto di vista finanziario;
              il Patto di stabilità, infatti, per come oggi è determinato, impone una serie di adempimenti ai quali gli enti di minori dimensioni faticosamente potranno far fronte, sia per le conseguenze finanziarie che questo comporterà sulla gestione economica e finanziaria dell'ente, sia perché una corretta ed attenta programmazione finanziaria dei pagamenti comporta necessariamente, da parte del personale dipendente, delle professionalità e delle conoscenze più approfondite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative che consentano ai Comuni con una popolazione tra 1.000 e 3.000 abitanti una deroga di un anno per l'entrata in vigore del Patto di stabilità.
9/5520-B/36.    (Testo modificato nel corso della seduta) Crosio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              è stato recentemente emanato un Decreto ministeriale riguardante le modalità e le procedure per l'applicazione dell'esenzione dell'IMU per le unità immobiliari destinate allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali e che stabilisce alcuni parametri per definire tali attività come attività didattiche e quindi paritarie, tra i quali quello secondo il quale le medesime attività, per godere della completa esenzione dall'assoggettamento dell'imposta, dovrebbero essere svolte a «titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso»;
              numerose scuole paritarie saranno nella oggettiva impossibilità di ottemperare ai parametri così come stabiliti al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento dell'IMU,

impegna il Governo

a prevedere da subito una revisione della norma in oggetto, rivedendo i parametri oggi previsti per l'esenzione dal pagamento dell'imposta, così da consentire la continuità nella offerta formativa oggi garantita dalle scuole paritarie.
9/5520-B/37. Cavallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              è stato recentemente emanato un Decreto ministeriale riguardante le modalità e le procedure per l'applicazione dell'esenzione dell'IMU per le unità immobiliari destinate allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali e che stabilisce alcuni parametri per definire tali attività come attività didattiche e quindi paritarie, tra i quali quello secondo il quale le medesime attività, per godere della completa esenzione dall'assoggettamento dell'imposta, dovrebbero essere svolte a «titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso»;
              numerose scuole paritarie saranno nella oggettiva impossibilità di ottemperare ai parametri così come stabiliti al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento dell'IMU,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di una revisione dei parametri oggi previsti per l'esenzione dal pagamento dell'imposta, così da consentire la continuità nella offerta formativa oggi garantita dalle scuole paritarie.
9/5520-B/37.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              l'articolo 13 del decreto-legge 201/2011 prevede l'applicazione della imposta municipale propria anche agli immobili censiti come abitazione principale, intendo con questa l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
              la tassazione IMU avrà pesanti e negative ripercussioni per i cittadini in quanto la prima abitazione rappresenta per milioni di italiani il bene primario del risparmio e che alla medesima unità abitativa, solitamente, sono connesse più unità pertinenziali;
              per unità pertinenziali, il provvedimento intende quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e considerando e stesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,

impegna il Governo

a stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, che tutte le unità pertinenziali iscritte in catasto, e fino ad un massimo di tre unità, possano considerate unitamente all'unità ad uso abitativo.
9/5520-B/38. Paolini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              l'articolo 13 del decreto-legge 201/2011 prevede l'applicazione della imposta municipale propria anche agli immobili censiti come abitazione principale, intendo con questa l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
              la tassazione IMU avrà pesanti e negative ripercussioni per i cittadini in quanto la prima abitazione rappresenta per milioni di italiani il bene primario del risparmio e che alla medesima unità abitativa, solitamente, sono connesse più unità pertinenziali;
              per unità pertinenziali, il provvedimento intende quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e considerando e stesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso ulteriori iniziative normative, quali unità pertinenziali iscritte in catasto, possano essere considerate unitamente all'unità ad uso abitativo.
9/5520-B/38.    (Testo modificato nel corso della seduta) Paolini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              l'articolo 3 del provvedimento novella l'articolo 109 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), stabilendo come l'incarico di responsabile del servizio finanziario possa essere revocato solo in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate e disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad integrare l'attuale normativa al fine di introdurre la revoca degli incarichi dirigenziali in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate, disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti e previo parere motivato e circostanziato del segretario comunale.
9/5520-B/39. Negro, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              a razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), prevede una modifica all'articolo 222 del testo unico sugli enti locali e relativo alla concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte dei tesorieri, elevando il limite oggi previsto, pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, a cinque dodicesimi, e per la durata massima di sei mesi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata al fine di rimodulare il limite massimo per l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria oggi stabilito, fissandolo a quattro dodicesimi per una durata di tre mesi ed aumentando, laddove necessario, tale valore a cinque dodicesimi per ulteriori tre mesi.
9/5520-B/40. Buonanno.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), prevede una modifica all'articolo 222 del testo unico sugli enti locali e relativo alla concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte dei tesorieri, elevando il limite oggi previsto, pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, a cinque dodicesimi, e per la durata massima di sei mesi;
              il medesimo articolo introduce altresì il divieto di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie e di impegnare altresì tali risorse per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte ad estendere, per gli enti locali definiti non virtuosi, il divieto di impegno di tali maggiori risorse anche alle spese per studi ed incarichi di consulenza conferita a pubblici dipendenti.
9/5520-B/41. Montagnoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              l'articolo 3 del provvedimento in esame introduce nel TUEL una serie di disposizioni aggiuntive all'attuale ordinamento disciplinando una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto;
              l'attuale norma stabilisce come il ripristino dell'equilibrio strutturale di bilancio, il ripiano del disavanzo di amministrazione e di eventuali debiti fuori bilancio avvengano entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano,

impegna il Governo

ad introdurre sanzioni proporzionali all'importo utilizzato dagli enti locali per il riequilibrio finanziario, qualora essi, al termine del periodo massimo di 10 anni, non abbiano ancora ultimato il medesimo piano di riequilibrio finanziario.
9/5520-B/42. Gidoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              l'articolo 3 del provvedimento in esame introduce nel TUEL una serie di disposizioni aggiuntive all'attuale ordinamento disciplinando una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto;
              l'attuale norma stabilisce come il ripristino dell'equilibrio strutturale di bilancio, il ripiano del disavanzo di amministrazione e di eventuali debiti fuori bilancio avvengano entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano,

impegna il Governo

ad introdurre adeguate sanzioni qualora al termine del periodo massimo di 10 anni, gli enti locali non abbiano ancora ultimato la restituzione dell'anticipazione.
9/5520-B/42.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gidoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              il provvedimento introduce nel Testo degli Enti locali un nuovo articolo 243-quinquies, che reca una nuova e specifica disciplina e che prevede, per gli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso, la facoltà di richiedere una anticipazione di cassa, nel limite massimo di 200 euro per abitante;
              l'anticipazione è stabilita attraverso un decreto interministeriale ed opera nei limiti di 20 milioni di euro annui, fissando altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni,

impegna il Governo

ad introdurre sanzioni proporzionali all'importo utilizzato dagli enti locali per il riequilibrio finanziario, qualora essi, al termine del periodo massimo di 10 anni, non abbiano ancora ultimato la restituzione dell'anticipazione.
9/5520-B/43. Lanzarin.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              il provvedimento introduce nel Testo degli Enti locali un nuovo articolo 243-quinquies, che reca una nuova e specifica disciplina e che prevede, per gli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso, la facoltà di richiedere una anticipazione di cassa, nel limite massimo di 200 euro per abitante;
              l'anticipazione è stabilita attraverso un decreto interministeriale ed opera nei limiti di 20 milioni di euro annui, fissando altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni,

impegna il Governo

ad introdurre adeguate sanzioni qualora, al termine del periodo massimo di 10 anni, gli enti locali non abbiano ancora ultimato la restituzione dell'anticipazione.
9/5520-B/43.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lanzarin.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              è stato previsto, al fine di valutare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, un apposito monitoraggio sul Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, introdotto dal medesimo provvedimento in esame, e che prevede come i Ministri competenti siano tenuti a proporre annualmente gli eventuali interventi correttivi necessari,

impegna il Governo

a prevedere come, all'interno del monitoraggio sul Fondo, i Ministri competenti evidenzino analiticamente le modalità di utilizzo delle risorse utilizzate dall'ente locale a valere sul Fondo, prevedendo altresì, qualora queste non coincidano con le finalità istitutive dello stesso, apposite sanzioni a carico degli enti locali.
9/5520-B/44. Allasia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              è stato previsto, al fine di valutare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, un apposito monitoraggio sul Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, introdotto dal medesimo provvedimento in esame, e che prevede come i Ministri competenti siano tenuti a proporre annualmente gli eventuali interventi correttivi necessari,

impegna il Governo

a prevedere forme di pubblicità del monitoraggio del Fondo ai fini dell'attribuzione di eventuali responsabilità.
9/5520-B/44.    (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              a partire dal 2013, anche i comuni con una popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti dovranno attenersi ai vincoli del patto di stabilità interno, così che, di fatto, dal prossimo esercizio l'intero comparto delle autonomie locali dovrà concorrere al risanamento dei vincoli di finanza pubblica;
              nel corso dell'analisi del provvedimento, sono state apportate alcune rilevanti modifiche allo stesso, tra le quali la novella che consente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro nel 2012,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, come le risorse stanziate rientrino nel computo dei vincoli del patto di stabilita interno delle Regioni che godono di tale anticipazione.
9/5520-B/45. Desiderati.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              il comma 6-bis dell'articolo 9 prevede che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 e che, in base alla suddetta, verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo stato e i comuni;
              attraverso una novella, si è altresì precisato come tale regolazione avviene nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali,

impegna il Governo

a precisare altresì come, qualora le dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio non fossero sufficienti a garantire la corretta compensazione IMU 2012 a favore di tutti gli enti locali, ovvero si creassero per alcuni enti delle evidenti situazioni di insufficienza di risorse, lo Stato, con risorse proprie ed entro il 30 aprile 2013, provveda ad integrare le risorse mancanti.
9/5520-B/46. Fabi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              il comma 6-bis dell'articolo 9 prevede che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 e che, in base alla suddetta, verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo stato e i comuni;
              attraverso una novella, si è altresì precisato come tale regolazione avviene nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare le dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio qualora esse non fossero sufficienti a garantire la corretta compensazione IMU 2012 a favore di tutti gli enti locali, ovvero si creassero per alcuni enti delle evidenti situazioni di insufficienza di risorse, lo Stato, con risorse proprie provveda ad integrare le risorse mancanti.
9/5520-B/46.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fabi.


      La Camera,
          premesso che:
              sono ancora rilevanti i danni causati dal sisma emiliano-romagnolo dello scorso maggio, che ha interessato la zona compresa tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo causando decine di morti e pesanti danni alle strutture e agli edifici, sia pubblici, sia privati, intendendo con questi sia edifici adibiti ad abitazione che aziende ed imprese, molte delle quali impossibilitate oggi a riprendere la loro attività economica;
              i negativi effetti derivanti dal terremoto si sommano ad una generale crisi economica caratterizzata da un crescente livello di disoccupazione che interessa anche l'area compresa tra l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il Veneto;
              a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, sono state messe a disposizione risorse economiche necessarie per affrontare l'urgenza del disastro attraverso l'istituzione di un Fondo per le misure di emergenza, ma, ancora oggi, così come riferito dalle delle opportune verifiche eseguite dagli organi competenti, numerosi edifici ed aziende sono parzialmente o completamente inagibili;
              è fondamentale consentire anche alle imprese e alle famiglie che vivono nell'area del territorio colpito dagli eventi sismici finalizzare interventi di aiuto per uno sviluppo sostenibile e duraturo nel corso del tempo delle aree colpite dal terremoto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una nuova proroga dei termini di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, relativo alla sospensione dei termini amministrativi, contributivi previdenziali ed assistenziali a causa delle enormi difficoltà connesse alla ricostruzione delle zone sismiche, avviando al contempo un mirato programma di sostegno per interventi di adeguamento antisismico per le unità immobiliari destinate alle attività economico-produttive del territorio emiliano.
9/5520-B/47. Fava, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              sono ancora rilevanti i danni causati dal sisma emiliano-romagnolo dello scorso maggio, che ha interessato la zona compresa tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo causando decine di morti e pesanti danni alle strutture e agli edifici, sia pubblici, sia privati, intendendo con questi sia edifici adibiti ad abitazione che aziende ed imprese, molte delle quali impossibilitate oggi a riprendere la loro attività economica;
              i negativi effetti derivanti dal terremoto si sommano ad una generale crisi economica caratterizzata da un crescente livello di disoccupazione che interessa anche l'area compresa tra l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il Veneto;
              a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, sono state messe a disposizione risorse economiche necessarie per affrontare l'urgenza del disastro attraverso l'istituzione di un Fondo per le misure di emergenza, ma, ancora oggi, così come riferito dalle delle opportune verifiche eseguite dagli organi competenti, numerosi edifici ed aziende sono parzialmente o completamente inagibili;
              è fondamentale consentire anche alle imprese e alle famiglie che vivono nell'area del territorio colpito dagli eventi sismici finalizzare interventi di aiuto per uno sviluppo sostenibile e duraturo nel corso del tempo delle aree colpite dal terremoto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una nuova proroga dei termini di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, relativo alla sospensione dei termini amministrativi, contributivi previdenziali ed assistenziali a causa delle enormi difficoltà connesse alla ricostruzione delle zone sismiche, avviando al contempo un mirato programma di sostegno per interventi di adeguamento antisismico per le unità immobiliari destinate alle attività economico-produttive del territorio emiliano.
9/5520-B/47.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fava, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, comma 1, lettera m), obbliga, se pur indirettamente, a pena della decurtazione dei trasferimenti erariali, le Regioni all'introduzione del sistema contributivo per l'erogazione dei cosiddetti vitalizi ai componenti dei loro organi; si tratta, tra l'altro, di una disposizione reiterata, in quanto già contenuta in un decreto-legge del precedente Governo, ma inattuata;
              in generale, l'impianto della suddetta lettera suscita più di una perplessità; ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo le disposizioni, nel loro insieme, configurano un'anomalia ordinamentale, anche venata di irragionevolezza, creano una congerie disomogenea di fattispecie, diverse tra regione e regione, pur tutte legittime e rispettose di quanto ivi disposto;
              a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge le regioni potranno erogare vitalizi solo a coloro che hanno già maturato, alla medesima data, due requisiti: abbiano compiuto 66 anni e ne abbiano maturati almeno dieci, anche non continuativi, nelle cariche di presidente regione, consigliere o assessore regionale;
              al contempo, il testo prevede che tale erogazione, per così dire, «condizionata» dei vitalizi abbia efficacia solo fino a quando le regioni non introducano disposizioni proprie e, a parte l'obbligo di introduzione del sistema contributivo, non vi sono altri requisiti da rispettare, dal che discende che esse potranno disporre in ordine all'erogazione anche con altre e diverse condizioni o modalità;
              il testo dispone che le suddette disposizioni non si applichino alle regioni che abbiano già provveduto a regolare i vitalizi abolendoli – a tale proposito occorre ricordare che l'abolizione dei vitalizi, ove introdotta, riguarda le consiliature a venire, si crea dunque, per queste regioni, una sorta di salvifico «buco» normativo, che le esclude dalle norme temporanee introdotte dal divieto, in quanto sembrerebbe che esse possano erogare vitalizi secondo la «vecchia» disciplina, fino all'entrata in vigore, con le nuove elezioni, della disposizione che li ha abrogati;
              da ultimo, il firmatario assume la suddetta disciplina quale segno della debolezza con la quale il Governo ha affrontato la materia, ben potendo incidere con maggior decisione, o almeno con omogeneità, a fronte soprattutto del pessimo stato dei conti pubblici e dei sacrifici richiesti ai lavoratori, nei confronti dei quali la permanenza di odiosi privilegi «politici» risulta oltraggiosa,

impegna il Governo

          a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di:
              adottare, per quanto di sua competenza, le iniziative, anche legislative, atte ad introdurre principi omogenei nella materia dei vitalizi, cui le Regioni dovranno conformarsi, con specifici requisiti per l'ottenimento del vitalizio, in armonia con il sistema contributivo e l'età pensionabile vigenti nel nostro ordinamento;
              introdurre, altresì, i principi di adattamento o riconversione dei trattamenti vitalizi in corso di erogazione.
9/5520-B/48. Borghesi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, comma 1, lettera m), obbliga, se pur indirettamente, a pena della decurtazione dei trasferimenti erariali, le Regioni all'introduzione del sistema contributivo per l'erogazione dei cosiddetti vitalizi ai componenti dei loro organi; si tratta, tra l'altro, di una disposizione reiterata, in quanto già contenuta in un decreto-legge del precedente Governo, ma inattuata;
              in generale, l'impianto della suddetta lettera suscita più di una perplessità; ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo le disposizioni, nel loro insieme, configurano un'anomalia ordinamentale, anche venata di irragionevolezza, creano una congerie disomogenea di fattispecie, diverse tra regione e regione, pur tutte legittime e rispettose di quanto ivi disposto;
              a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge le regioni potranno erogare vitalizi solo a coloro che hanno già maturato, alla medesima data, due requisiti: abbiano compiuto 66 anni e ne abbiano maturati almeno dieci, anche non continuativi, nelle cariche di presidente regione, consigliere o assessore regionale;
              al contempo, il testo prevede che tale erogazione, per così dire, «condizionata» dei vitalizi abbia efficacia solo fino a quando le regioni non introducano disposizioni proprie e, a parte l'obbligo di introduzione del sistema contributivo, non vi sono altri requisiti da rispettare, dal che discende che esse potranno disporre in ordine all'erogazione anche con altre e diverse condizioni o modalità;
              il testo dispone che le suddette disposizioni non si applichino alle regioni che abbiano già provveduto a regolare i vitalizi abolendoli – a tale proposito occorre ricordare che l'abolizione dei vitalizi, ove introdotta, riguarda le consiliature a venire, si crea dunque, per queste regioni, una sorta di salvifico «buco» normativo, che le esclude dalle norme temporanee introdotte dal divieto, in quanto sembrerebbe che esse possano erogare vitalizi secondo la «vecchia» disciplina, fino all'entrata in vigore, con le nuove elezioni, della disposizione che li ha abrogati;
              da ultimo, il firmatario assume la suddetta disciplina quale segno della debolezza con la quale il Governo ha affrontato la materia, ben potendo incidere con maggior decisione, o almeno con omogeneità, a fronte soprattutto del pessimo stato dei conti pubblici e dei sacrifici richiesti ai lavoratori, nei confronti dei quali la permanenza di odiosi privilegi «politici» risulta oltraggiosa,

impegna il Governo

          a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di:
              ad adottare, per quanto di sua competenza, le iniziative, anche legislative, atte ad uniformare gli specifici requisiti per l'ottenimento del vitalizio, in armonia con il sistema contributivo e l'età pensionabile vigenti nel nostro ordinamento.
9/5520-B/48.    (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi.


      La Camera,
          premesso che:
              la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) è stata in parte modificata e ora dispone che nei contratti di servizio stipulati tra gli enti locali e le società da essi controllate, escluse quelle quotate, siano introdotte specifiche clausole volte a prevedere la riduzione delle spese di personale, evidentemente finalizzata alla riduzione delle spese per il rientro da eventuali squilibri finanziari;
              il testo del decreto-legge, sia nella versione originaria che in quella approvata dalla Camera dei deputati, prevedeva che la suddetta disposizione si applicasse alle società partecipate dagli enti locali;
              ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, tale modifica restringe l'ambito di applicazione della norma, la condizione del «controllo» non appare sufficientemente definita, potendo ben sussistere una partecipazione che arrivi fino al controllo;
              è acclarato che la giurisprudenza consideri equivalente il caso delle società partecipate dalle controllate, in ordine ai poteri di controllo dell'ente locale, e ciò sembrerebbe avallare la considerazione avanzata dal firmatario;
              il controllo, in assenza di specifica definizione civilistica, nel caso delle amministrazioni pubbliche si configura anche come fattispecie del controllo «analogo» questione che vieppiù inficia la certezza della norma,

impegna il Governo

a valutare, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, gli effetti applicativi della normativa richiamata, al fine di adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate al ripristino della norma originaria.
9/5520-B/49. Favia, Borghesi, Mura.


      La Camera,
          premesso che:
              la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) è stata in parte modificata e ora dispone che nei contratti di servizio stipulati tra gli enti locali e le società da essi controllate, escluse quelle quotate, siano introdotte specifiche clausole volte a prevedere la riduzione delle spese di personale, evidentemente finalizzata alla riduzione delle spese per il rientro da eventuali squilibri finanziari;
              il testo del decreto-legge, sia nella versione originaria che in quella approvata dalla Camera dei deputati, prevedeva che la suddetta disposizione si applicasse alle società partecipate dagli enti locali;
              ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, tale modifica restringe l'ambito di applicazione della norma, la condizione del «controllo» non appare sufficientemente definita, potendo ben sussistere una partecipazione che arrivi fino al controllo;
              è acclarato che la giurisprudenza consideri equivalente il caso delle società partecipate dalle controllate, in ordine ai poteri di controllo dell'ente locale, e ciò sembrerebbe avallare la considerazione avanzata dal firmatario;
              il controllo, in assenza di specifica definizione civilistica, nel caso delle amministrazioni pubbliche si configura anche come fattispecie del controllo «analogo» questione che vieppiù inficia la certezza della norma,

impegna il Governo

a valutare, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, gli effetti applicativi della normativa richiamata.
9/5520-B/49.    (Testo modificato nel corso della seduta) Favia, Borghesi, Mura.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene una serie di misure per il controllo dell'attività amministrativa degli enti locali, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione della filiera della finanza pubblica locale, a partire dall'amministrazione statale fino a quella periferica, al fine di individuare una comunanza di obiettivi, di procedure e di sistemi di controllo in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi anche attraverso un sistema di carattere sanzionatorio;
              con specifico riferimento alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 11, comma 1, lettera a), n.  5) del provvedimento, stabilisce che per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011;
              il beneficio della suesposta norma è pertanto finalizzato a sostenere i suddetti enti locali, impegnati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e gli interventi di ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori danneggiati;
              nei mesi di febbraio e marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011, un altrettanto eccezionale evento calamitoso ha colpito numerose aree territoriali dei comuni della provincia di Messina, causando decine di vittime e numerosi feriti, nonché la devastazione dei territori, a seguito di un'alluvione la cui gravità e intensità è stata tale da richiedere lo stato di emergenza ambientale;
              sono tuttora in corso importanti e decisive opere infrastrutturali nelle suesposte aree alluvionate del messinese, inserite all'interno di un più ampio processo di ricostruzione, nonché una serie interventi per la messa in sicurezza del territorio con l'auspicio di prevedere in tempi prossimi una ripresa del tessuto economico e sociale dei suddetti comuni interessati, i cui effetti negativi hanno provocato inoltre, ingenti danni di natura economica e finanziaria;
              nell'ambito delle suesposte disposizioni, previste nei riguardi dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dall'emergenza sismica, che stabiliscono l'esclusione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2011, a cui si aggiungono ulteriori interventi di agevolazioni finanziarie, volti a sostenere i territori investiti dal sisma, come quelli indicati dall'articolo 11, comma 3-quater occorre pertanto introdurre una serie disposizioni del tutto similari e coerenti con quanto riportato, a favore dei comuni del messinese colpiti da un'altrettanta emergenza ambientale,

impegna il Governo:

          a prevedere per i comuni della provincia di Messina interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011, l'esclusione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n.  5) del provvedimento in esame;
          a prevedere altresì, l'introduzione di un credito d'imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti sulla base dei danni effettivamente verificatesi per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione del 2011 in provincia di Messina, in altrettanto coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3-quater del medesimo provvedimento d'urgenza.
9/5520-B/50. Garofalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene una serie di misure per il controllo dell'attività amministrativa degli enti locali, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione della filiera della finanza pubblica locale, a partire dall'amministrazione statale fino a quella periferica, al fine di individuare una comunanza di obiettivi, di procedure e di sistemi di controllo in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi anche attraverso un sistema di carattere sanzionatorio;
              con specifico riferimento alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 11, comma 1, lettera a), n.  5) del provvedimento, stabilisce che per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011;
              il beneficio della suesposta norma è pertanto finalizzato a sostenere i suddetti enti locali, impegnati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e gli interventi di ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori danneggiati;
              nei mesi di febbraio e marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011, un altrettanto eccezionale evento calamitoso ha colpito numerose aree territoriali dei comuni della provincia di Messina, causando decine di vittime e numerosi feriti, nonché la devastazione dei territori, a seguito di un'alluvione la cui gravità e intensità è stata tale da richiedere lo stato di emergenza ambientale;
              sono tuttora in corso importanti e decisive opere infrastrutturali nelle suesposte aree alluvionate del messinese, inserite all'interno di un più ampio processo di ricostruzione, nonché una serie interventi per la messa in sicurezza del territorio con l'auspicio di prevedere in tempi prossimi una ripresa del tessuto economico e sociale dei suddetti comuni interessati, i cui effetti negativi hanno provocato inoltre, ingenti danni di natura economica e finanziaria;
              nell'ambito delle suesposte disposizioni, previste nei riguardi dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dall'emergenza sismica, che stabiliscono l'esclusione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2011, a cui si aggiungono ulteriori interventi di agevolazioni finanziarie, volti a sostenere i territori investiti dal sisma, come quelli indicati dall'articolo 11, comma 3-quater occorre pertanto introdurre una serie disposizioni del tutto similari e coerenti con quanto riportato, a favore dei comuni del messinese colpiti da un'altrettanta emergenza ambientale,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di estendere le misure già riconosciute ad altre aree colpite da eventi calamitosi anche al territorio della provincia di Messina, che a seguito delle alluvioni del novembre 2011 ha subito gravi danni, prevedendo che per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, nonché per gli esercenti attività agricole, sia concessa la possibilità di richiedere un finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, alle medesime condizioni previste nel provvedimento in oggetto, destinato pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi il cui versamento è previsto dal dicembre 2012 al 30 giugno 2013, anche al fine di incentivare la ripresa economica e occupazionale del territorio che da tempo risulta essere in fase recessiva.
9/5520-B/50.    (Testo modificato nel corso della seduta) Garofalo.