XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 21 dicembre 2012

TESTO AGGIORNATO AL 22 GENNAIO 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 dicembre 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Gregorio Fontana, Aniello Formisano, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Lamorte, Leo, Lo Moro, Lombardo, Lucà, Lupi, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mussolini, Nucara, Palumbo, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 20 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BOCCUZZI: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza morale e della persecuzione psicologica nei luoghi e nei rapporti di lavoro (mobbing)» (5680);
          PORCU: «Istituzione degli osservatori aziendali sulla condizione dei lavoratori con disabilità» (5681);
          BOCCUZZI: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per la sicurezza sul lavoro» (5682).

      In data 21 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BELTRANDI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione e l'internazionalizzazione della lingua italiana e per l'affermazione dei valori di pace, democrazia, progresso e difesa dell'ecosistema linguistico-culturale attraverso la promozione e l'insegnamento della lingua internazionale denominata esperanto» (5683);
          CESARIO: «Interpretazione autentica degli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.  5, in materia di soluzione delle controversie societarie» (5684);
          CESARIO: «Modifica all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, in materia di oneri di vigilanza per le imprese in territori della Repubblica ad alto tasso di inquinamento mafioso» (5685);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per turismo in Italia» (5686);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Defiscalizzazione dei redditi derivanti da borse di studio» (5687);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici» (5688);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita» (5689);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Norme per l'affidamento in concessione della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o di abbandono» (5690);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici» (5691);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Disposizioni in materia di tutela del coniuge e dei figli di soggetti portatori di handicap grave» (5692);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Modifica all'articolo 8 della legge 6 marzo 2001, n.  64, in materia di progetti di impiego dei volontari in servizio civile per attività di assistenza in favore dei disabili gravi» (5693);
          CATANOSO GENOESE: «Modifica dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157, concernente l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di conservazione degli uccelli selvatici» (5694);
          MARSILIO e RAMPELLI: «Abrogazione dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, in materia di soppressione della responsabilità solidale dell'appaltatore per obblighi fiscali» (5695);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura tradizionale e per la promozione di un nuovo rinascimento urbano» (5696);
          MARSILIO e RAMPELLI: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di detraibilità delle spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico» (5697);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Disposizioni per promuovere la conoscenza della storia e per favorire una migliore qualità del suo insegnamento scolastico» (5698);
          MARSILIO e RAMPELLI: «Disposizioni per il recupero del cosiddetto drenaggio fiscale» (5699);
          RAMPELLI e MARSILIO: «Disposizioni per promuovere la conoscenza della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace» (5700);
          MARSILIO e RAMPELLI: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in materia di estensione delle agevolazioni previste dalla disciplina dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai familiari» (5701);
          CATANOSO GENOESE: «Divieto di intitolazione di strade ed edifici pubblici a soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione» (5702);
          MARSILIO e RAMPELLI: «Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia» (5703);
          MARSILIO e RAMPELLI: «Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, per la riduzione degli oneri generali di sistema elettrico a carico delle imprese» (5704);
          MARSILIO e RAMPELLI: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia» (5705);
          BELTRANDI ed altri: «Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe pubblica dei pubblici amministratori non elettivi e dei consulenti della pubblica amministrazione» (5706);

          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELTRANDI ed altri: «Disposizioni in materia di redazione del bilancio consolidato delle regioni e di controlli sulle società partecipate non quotate» (5707);

      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'attribuzione dell'autonomia integrale alle province autonome di Trento e di Bolzano» (5708);

          BELTRANDI ed altri: «Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici e universitari » (5709);

      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELTRANDI ed altri: «Modifica dell'articolo 97 della Costituzione, istituzione delle Autorità amministrative indipendenti e disposizioni concernenti l'esercizio di poteri di controllo sull'attività delle medesime da parte dei membri del Parlamento» (5710).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Disposizioni riguardanti la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti previdenziali privatizzati e delle società partecipate dallo Stato» (5596) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Divella.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

      I Commissione (Affari costituzionali):
          BARBATO: «Disposizioni concernenti la trasparenza nella gestione dei servizi pubblici essenziali» (5665) Parere delle Commissioni II, V, VI, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

      V Commissione (Bilancio):
          SCILIPOTI e RAZZI: «Disposizioni per il ripristino della sovranità monetaria dello Stato italiano nel rispetto dei trattati internazionali» (5536) Parere delle Commissioni I, VI, X, XII e XIV.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

      Il presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 21 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, la relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009-2010, preventivi 2010-2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti previdenziali pubblici sottoposti al controllo, approvata nella seduta del 21 dicembre 2012 dalla Commissione medesima (doc. XVI-bis, n.10).

      Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 dicembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.  76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2007, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai soggetti sottoindicati:
          comune di Spello (Perugia), per il progetto di restauro e consolidamento delle Torri di Properzio e Porta Venere;
          comune di Fossombrone (Pesaro Urbino), per il progetto di recupero del maschio carenato della Rocca Malatestiana.

      Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
          con lettera in data 19 dicembre 2012, sentenza n.  287 dell'11-19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  879), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto-legge n.  138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011:
          alla XI Commissione (Lavoro);
          con lettera in data 19 dicembre 2012, sentenza n.  288 dell'11-19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  880), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della regione Marche 28 dicembre 2011, n.  28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della regione - Legge finanziaria 2012);
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della regione Marche n.  28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione nei corsi d'acqua della trota iridea:
          alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XIII (Agricoltura);
          con lettera in data 19 dicembre 2012, sentenza n.  289 dell'11-19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  881), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n.  51 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della regione Abruzzo):
          alla XI Commissione (Lavoro);
          con lettera in data 19 dicembre 2012, sentenza n.  290 dell'11-19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  882), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Sardegna 4 agosto 2011, n.  16 (Norme in materia di organizzazione e personale):
          alla XI Commissione (Lavoro);
          con lettera in data 19 dicembre 2012, sentenza n.  291 dell'11-19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  883), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della regione Toscana 28 novembre del 2011, n.  63, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n.  28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministra- zione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)»:
          alla X Commissione (Attività produttive);
          con lettera in data 19 dicembre 2012, sentenza n.  292 dell'11-19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  884), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, delle legge della regione Campania 15 marzo 2011, n.  4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge della regione Campania 14 dicembre 2011, n.  23 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n.  4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011):
          alla XII Commissione (Affari sociali);
          con lettera in data 19 dicembre 2012, sentenza n.  293 dell'11-19 dicembre 2012 (coc. VII, n.  885), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44-bis, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n.  214, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche»;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n.  214, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto:
          alla VIII Commissione (Ambiente);
          con lettera in data 19 dicembre 2012, sentenza n.  297 dell'11-19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  889), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell'unico comma dell'articolo 5 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281»;
              dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del terzo periodo (nel testo originario) dell'unico comma dell'articolo 5 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, promossa dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto, quinto e sesto periodo (corrispondenti agli attuali quinto, sesto e settimo periodo) dell'unico comma dell'articolo 5 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, promossa dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al «principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120» della Costituzione:
          alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);
          con lettera in data 20 dicembre 2012, sentenza n.  309 del 12-20 dicembre 2012 (doc. VII, n.  894), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Campania 27 gennaio 2012, n.  2 (Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014);
              dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge della regione Campania n.  2 del 2012, promossa in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 4, della legge della regione Campania n.  2 del 2012, sollevata in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri:
          alla V Commissione (Bilancio);
          con lettera in data 20 dicembre 2012, sentenza n.  310 del 12-20 dicembre 2012 (doc. VII, n.  895), con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n.  43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n.  28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali»;
              dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della regione Abruzzo n.  43 del 2011:
          alla XIII Commissione (Agricoltura).

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
      sentenza n.  294 dell'11 – 19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  886), con la quale:
          dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione:
          alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);

      sentenza n.  295 dell'11 – 19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  887), con la quale:
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n.  27 (Provvidenze per il personale di magistratura), in combinato disposto con l'articolo 1, comma 325, legge 30 novembre 2004, n.  311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria:
          alla II Commissione (Giustizia);

      sentenza n.  296 dell'11 – 19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  888), con la quale:
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge della regione Toscana 18 dicembre 2008, n.  66, (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
          alla XII Commissione (Affari sociali);

      sentenza n.  298 dell'11 – 19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  890), con la quale:
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n.  183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», in riferimento agli articoli 3, 30, 33, 34 e 97 della Costituzione, promossa dalla regione Veneto;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 33, comma 16, della legge n.  183 del 2011, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, promossa dalla regione Veneto:
          alla VII Commissione (Cultura);

      sentenza n.  299 dell'11 – 19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  891), con la quale:
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n.  201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Lazio;
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n.  201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n.  201 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n.  201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalla regione Lombardia;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n.  201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalle regioni Veneto, Lombardia e Toscana;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n.  201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla regione autonoma Sardegna:
          alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

      sentenza n.  300 dell'11 – 19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  892), con la quale:
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, promossa dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
          dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, promosse dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; e degli articoli 4, 5, 8, 48, 51, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
          dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, commi da 2 a 15-bis, del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, promosse dalla regione autonoma Sardegna per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; e degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3 (Statuto speciale per la Sardegna):
          alla VI Commissione (Finanze);

      sentenza n.  301 dell'11 – 19 dicembre 2012 (doc. VII, n.  893), con la quale:
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n.  354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Firenze:
          alla II Commissione (Giustizia);

      sentenza n.  311 del 12 – 20 dicembre 2012 (doc. VII, n.  896), con la quale:
          dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
          dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 10, del decreto-legge n.  1 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 41, 42, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui alla legge 5 maggio 2009, n.  42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla regione Veneto;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n.  1 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n.  1 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui alla legge n.  42 del 2009, dalla regione Veneto;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), p), dd), ii), ll), della legge n.  42 del 2009, dalla regione Veneto;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Toscana;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2012, promosse, in relazione agli articoli 20, 36 e 43 dello statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.  1074 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria), nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla regione siciliana;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 9, del decreto-legge n.  1 del 2012, sia nel testo originario, sia in quello risultante dalla conversione in legge n.  27 del 2012, promosse, in riferimento all'articolo 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Piemonte e Veneto;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 13, del decreto-legge n.  1 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 13, del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Veneto;
          dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8 e 9, del decreto-legge n.  1 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 41, 42 e 81 della Costituzione, dalla regione Veneto;
          dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 41, 42 e 81 della Costituzione, dalla regione Veneto;
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 9, del decreto-legge n.  1 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Piemonte:
          alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 18 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti parco dei Monti Sibillini, delle Dolomiti bellunesi, delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna del Pollino e della Val Grande, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc.  XV, n.  489).

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

      La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 18 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, la deliberazione n.  15 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 6 dicembre 2012, e la relativa relazione concernente i risultati conseguiti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale.

      Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 19 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per l'esercizio 2011. Alla determinazioni sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc.  XV, n.  490).

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

      La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 19 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, la deliberazione n.  16 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 29 novembre 2012, e la relativa relazione concernente l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sarno.

      Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettere del 19 dicembre 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno PALMIERI ed altri n.  9/5389/19 e LOLLI n.  9/5389/145, concernenti la riforma delle scuole italiane all'estero, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, e BUCCHINO ed altri n.  9/5389/155, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante il sostegno finanziario all'offerta di lingua e cultura italiana all'estero.

      Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

      Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n.  352, e successive modificazioni, la relazione sull'attività svolta dalla società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa, riferita all'anno 2011 (doc.  CLXVI, n.  4).

      Questo documento è stato trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 dei regolamento, in data 18 dicembre 2012, alle sottoindicate Commissioni:
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili (COM(2012)740 final), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012)746 final), assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      La Commissione europea, in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione «Sanità elettronica» 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21esimo secolo (COM(2012)736 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE (COM(2012)772 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)437 final), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità, al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 dicembre 2012;
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Revisione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2012)785 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015 (A.C. 5535-B)

A.C. 5535-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

      1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n.  1).
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  1 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  2).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del programma «Protezione sociale per particolari categorie».
      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2013, in 24.000 milioni di euro.
      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, concernente gli impegni assumibili dalla società SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
      5. La società SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2013, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 906 milioni di euro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
      8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n.  1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono indicate nell'elenco n.  2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione n.  2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione n.  2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
      11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2012 sono riferiti alla competenza dell'anno 2013 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10 del presente articolo.
      12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
      13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.  222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
      15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
      18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2013, a trasferire, con propri decreti, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale» della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
      19. Nell'elenco n.  5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n.  831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
      20. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, da mantenere in servizio nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010, è stabilito in 70 unità.
      21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446.
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204.
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
      24. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n.  144, per l'anno finanziario 2013, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
      25. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
      26. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» del programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
      27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
      29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  205 del 3 settembre 2012.
      30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 23-quinquies, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, concernente il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.
      31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  2 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  3).
      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
      3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.  513, in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n.  410 del 1993.
      4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
      5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102, e successive modificazioni.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e all'istituzione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  3 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  4).
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  4 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  5).
      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2013, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n.  1).
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  5 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  6).
      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n.  1).
      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013, affinché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2013.
      5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n.  15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n.  49, e successive modificazioni.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  6 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  7).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica» nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2013, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n.  321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  7 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  8).
      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      3. Nell'elenco n.  1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.  1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.  133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.  124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
      5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n.  296 del 2006.
      6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2013, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n.  1).
      7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n.  1, annesso al bilancio predetto.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2013, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.  222.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n.  23, e 6 maggio 2011, n.  68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
      12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  8 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  9).
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  9 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  10).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n.  298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è stabilito come segue: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010.
      4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2013, è fissato in 136 unità.
      5. Nell'elenco n.  1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
      6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n.  391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
      7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2013, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, sulla contabilità generale dello Stato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  10 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  11).
      2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è stabilito come segue:
          a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010:
              1) Esercito n.  0;
              2) Marina n.  27;
              3) Aeronautica n.  18;
          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010:
              1) Esercito n.  0;
              2) Marina n.  85;
              3) Aeronautica n.  39;
          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n.  66 del 2010:
              1) Esercito n.  65;
              2) Marina n.  18;
              3) Aeronautica n.  20.

      3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è fissata, per l'anno 2013, in 102 unità.
      4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, sulla contabilità generale dello Stato.
      5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.  646.
      6. Negli elenchi n.  1 e n.  2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  11 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 12 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  12).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.  157.
      5. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.  885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      9. Per l'anno finanziario 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  12 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  13).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  13 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.  14).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n.  14 si vedano la Nota di variazioni (stampato n.  5535-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n.  5535-ter).

A.C. 5535-B – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

      1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 765.612.806.310, in euro 766.232.153.704 e in euro 805.143.762.081 in termini di competenza, nonché in euro 780.168.424.865, in euro 778.045.766.729 e in euro 815.761.016.170 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2013-2015.

A.C. 5535-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2013-2015, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
      Per i quadri generali riassuntivi si veda lo stampato A.C. n.  5535-B.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013) (A.C. 5534-BIS-B)

A.C. 5534-bis-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

      1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
      2. Nell'allegato 2 sono indicati:
          a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.  88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183, per l'anno 2013;
          b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

      3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
          a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
          b) alla gestione speciale minatori;
          c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

      4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n.  1 allegato alla presente legge.
      5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
      6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.
      7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n.  2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.
      8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 15.
      9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.  152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo 7.
      10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
          b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
          c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
          d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;
          e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

      11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.
      12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale.
      13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n.  152.
      14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.  193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
      15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
      16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 29.
      17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
      «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

      18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
              a) al comma 9:
                  1) dopo la lettera c) inserire la seguente:
          «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;
                  2) sostituire la lettera d) con la seguente:
          «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;
              b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;
          b) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:
      «Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
      2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
      3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
      4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
      5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.
      6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
      7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
      8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
      9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
      Art. 16-ter. – (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). – 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
      Art. 16-quater. – (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n.  53). – 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n.  53, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “all'articolo 1” sono inserite le seguenti: “effettuata a mezzo del servizio postale”;
          b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: “di cui all'articolo 1 deve” sono sostituite dalle seguenti: “che procede a norma dell'articolo 2 deve”;
          c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;
          d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
      “Art. 3-bis. – 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
      2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
      3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
      4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: ‘notificazione ai sensi della legge n.  53 del 1994’.
      5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
          a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
          b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
          c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
          d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
          e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
          f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
          g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

      6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.”;
          e) all'articolo 4, comma 1, le parole: “a mezzo posta elettronica certificata, ovvero” sono soppresse;
          f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
          g) all'articolo 6, comma 1, le parole: “la relazione di cui all'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9”;
          h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
              “4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.”;
          i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
              “1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.”;
          l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici”.

      2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.  44.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.
      Art. 16-quinquies. – (Copertura finanziaria). – 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.
      2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
          3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:
              «2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
                  “Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.”»;
              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
              «2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

      20. Al codice di procedura civile, libro III, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) all'articolo 543, secondo comma:
              a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;
              b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;
          2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;
          3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:
      «Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
      Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
      Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;
          4) l'articolo 549 è sostituito dal seguente:
      «Art. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617».

      21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

      22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:
            a)    le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
            b)    il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;

          b) il comma 4 è abrogato.

      23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo.
      24. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:
      «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n.  89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
      25. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6, lettera s):
            1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;
            2) il capoverso d) è sostituito dal seguente:
          «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;»;
            3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;
          b) al comma 10:
            1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;
            2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;
            3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;
            4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;
          c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
      «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;
          d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
      «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;
          e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;
          f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;
          g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».

      26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
      «3-ter. Nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste».
      27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
      28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25, lettera a), e 27 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, introdotto dal comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.
      29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali».

      31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.».
      32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.».
      33. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole: «progressivamente vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»;
          b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «comma 39» sono aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi».

      34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.
      35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 37 a 42.
      36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
              «b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:
          1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20 per cento del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
          2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40 per cento del loro valore nel 2013, 2014; per il 20 per cento nel 2015;
          3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60 per cento del loro valore nel 2014; per il 40 per cento nel 2015;
          4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80 per cento del loro valore nel 2015; per il 20 per cento nel 2016».

      37. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.
      38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
      39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.
      40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n.  56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.
      41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.  299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.
      42. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n.  51, è soppressa.
      43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.
      44. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
      45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
      46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, è abrogato.
      47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.  140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
      48. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.
      50. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
      51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
      52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
      54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
      55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
      56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.
      57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;
          b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

      58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.
      59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
      60. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          «c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n.  338».

      61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.
      62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.
      63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n.  910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.
      64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n.  517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.  611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
      65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n.  166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
      66. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.
      67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.
      68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.
      69. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».
      70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.
      71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n.  183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.
      72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
      73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.
      74. I benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.
      75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».
      76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 77 e 78.
      77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».
      78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;
          b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;
          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.  233».

      79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 80 a 87.
      80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.
      81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n.  833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.
      82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni.
      83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.
      84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  618 del 1980.
      85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
      86. Le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.
      88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.
      89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
      90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 89, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
      91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
      92. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni combattentistiche e partigiane.
      93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.
      94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89, 90 e 91, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      95. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
      96. Il credito di imposta di cui al comma 95 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
      97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.
      98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n.  223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 29 ottobre 2012 n.  185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n.  152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
      100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n.  185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.
      101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  153 del 6 luglio 2007.
      103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  155 del 9 luglio 2007:
          a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212;
          b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
          c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212;
          d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

      104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
      105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
      106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:
          a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;
          b) la riduzione dei contratti di consulenza;
          c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
          d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;
          e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.

      109. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefìci di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.  88, e successive modificazioni.
      111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n.  95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
      112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati.
      113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n.  184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno dell'accompagnatore militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»;
          b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014».
      114. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.
      116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
      117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»;
          b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale».

      118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».
      119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;
          b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi,».

      120. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale, di cui ai commi da 380 a 387, è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, e successive modificazioni.
      121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,».
      122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.
      123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
      125. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
      126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122 e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate–Fondi di bilancio».
      127. Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189. 
      128. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.  270 del 2001, per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
      129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
      130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 1986, n.  318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.  488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, ed il comma 16 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
      131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135:
          a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;
          b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».

      132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n.  42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
      133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi».
      134. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n.  9 del 2009 del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali».
      135. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, l'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, e già banditi alla data di entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
      136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.  261, al penultimo periodo, dopo le parole «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012 del Ministero della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro».
      137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.  959, sono estesi con decorrenza dal 1o gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di ripresa ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
      138. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
      1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
      1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
      1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica».
      1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88».

      139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
      140. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
            1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;
            2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;
          b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
      «8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».

      141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
      142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
      143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
      144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
      145. Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174.
      146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
      147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».
      148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».
      149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo:
            1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;
            2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

      150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
      151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.
      152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».
      153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.
      154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».
      155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.
      156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, le modalità di attuazione del presente comma».
      157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni.
      158. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
      159. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      160. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n.  128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  662.
      161. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 159, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
      162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.  86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

      164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
      166. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122. Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, è soppresso.
      167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo le parole «del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,» aggiungere le seguenti: «l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.  269».
      168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      169. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.
      170. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.
      171. È parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214:
          a) International Development Association (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA XIV), quindicesima (IDA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;
          b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del Fondo;
          c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo;
          d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;
          e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IFAD IX);
          f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.

      172. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000,00 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.
      173. All'onere derivante dal comma 172, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.
      174. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49.
      175. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
      176. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.
      177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.
      178. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
      179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
      180. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1o gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrivono la convenzione»;
          b) al comma 9, le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».

      181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della Strada statale n.  652 – Tirreno-adriatica di cui all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.  388, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
      182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
      183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, e successive modificazioni, e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n.  3274 del 2003 n.  3316 del 2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.
      184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
      185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n.  798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 184 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n.  798 del 1984.
      186. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.
      187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, le parole: «“Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”» sono sostituite dalle seguenti: «“Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.  798”».
      188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n.  798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, come da ultimo modificato dal comma 187 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.
      189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 24, il comma 2, è sostituito dal seguente:
      «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente».
          b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
      5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o con rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.
      5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n.  181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.
      5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n.  127.»;
          c) all'articolo 48:
              1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;
              2) il comma 12 è sostituito dal seguente:
      «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.»;
          d) all'articolo 51:
              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;
              2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
      3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;
          e) all'articolo 110, comma 2:
              1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
          «c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;»;
              2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
          «e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni.»;
          f) all'articolo 111:
              1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
          a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
          b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
          c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.»;
              2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;
          g) all'articolo 113:
              1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;
              2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;
              3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;
          h) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:
      «Art. 113-bis. – (Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia). – 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
      2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non.  L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.
      3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
      4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n.  165 del 2001.
      5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.»;
          i) all'articolo 117:
              1) il comma 2 è soppresso;
              2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3»;
          l) all'articolo 118, comma 1:
              1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;
              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.  350».

      190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
      «4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n.  159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

      191. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nonché dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.  159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
      192. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
      193. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192.
      194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.
      195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.
      196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204.
      197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.
      198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:
          a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
          b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).

      199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.
      200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n.  231 del 2007, alla Banca d'Italia.
      201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n.  159 del 2011.
      202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.
      203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.
      204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n.  181.
      205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.
      206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:
          a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;
          b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);
          c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

      207. In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n.  798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n.  183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, si intende così ridefinita: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
      208. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.
      209. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n.  121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.
      210. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n.  121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 209, sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.
      211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n.  443 del 2001.
      212. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.
      213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
      214. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      215. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      216. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2008.
      217. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.  173, nonché lo sportello telematico del diportista.
      218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.
      219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.  173, in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.
      220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale; il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.  264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.
      222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      223. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221:
          a) all'articolo 8, il comma 9-quater è soppresso;
          b) all'articolo 34, il comma 40 è soppresso.

      224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n.  1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n.  241 del 1968.
      225. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.  464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.
      226. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n.  190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.
      228. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.
      229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.  92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
      230. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
      «9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.
      9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.
      9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.
      9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
      9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter.
      9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213».
      231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
          a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
          b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
              1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
              2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011;
          c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
              1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
              2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011;
          d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011.

      232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.
      233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sulla base:
          a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;
          b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
          c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16.

      234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
      235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n.  95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo, complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.
      236. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.
      237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.
      238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n.  1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n.  274.
      239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.  42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n.  29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
      240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
      241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
      242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.  42.
      243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.
      244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.  42 del 2006.
      245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
      246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
      247. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n.  29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1o luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      248. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.  42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.
      249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
      250. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.  92, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;
          b) al comma 11, lettera b), le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;
          c) al comma 21, le parole: «, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione»;
          d) al comma 22, la parola: «15» è soppressa;
          e) dopo il comma 24 è inserito il seguente:
      «24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola»;
          f) il comma 31 è sostituito dal seguente:
      «31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
          g) al comma 39, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
          h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
          «c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223;».

      251. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.  92, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
          b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
      «31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n.  164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale»;
          c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali».

      252. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n.  92, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
      «12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n.  243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione».

      253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, già Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n.  236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n.  92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247, è ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
      255. Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845, per il periodo dal 1o giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.  92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.
      256. L'intervento di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  102, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n.  92, e successive modificazioni e integrazioni.
      257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.  230,».
      258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.
      259. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n.  112, sono integrate di 1 milione di euro.
      260.    Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n.  334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.
      261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n.  353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. È disposto inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.
      262. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
      263. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n.  203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.
      264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.
      265. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.
      266. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 268, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
      267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 266 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.
      268. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 266, il fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.  133, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.
      269. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, sostituire le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi» con la seguente: «e»;
          b) al comma 3, sostituire le parole: «, rispettivamente, al CRA e all'Ente risi» con le seguenti: «al CRA»;
          c) il comma 5 è abrogato.

      270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n.  3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
      271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.  328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
      272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.
      273. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013.
      274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è incrementato di 100 milioni di euro.
      275. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali ai sensi all'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n.  183. È altresì rifinanziata, per l'anno 2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n.  183 del 2011. Per l'anno 2013, è concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini – ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.
      276. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n.  189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.
      277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorre dal 2017.
      278. È concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.
      279. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.  222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 85,5 milioni per l'anno 2013 e 14 milioni per l'anno 2014.
      280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.  222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilità di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n.  0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.  394, come determinata dalla tabella C della presente legge, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.
      282. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, così come modificato dall'articolo 6, comma 2-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite da: «Fino al 31 dicembre 2015» ed è aggiunta in fine la parola: «annui».
      283. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013.
      284. È concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
      285. È istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 286 e 287.
      286. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefìci nei limiti di cui al comma 287.
      287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n.  119, e 3 agosto 1998, n.  315.
      288. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
      289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n.  3 del 16 aprile 2009 e n.  11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n.  89 del 17 aprile 2009 e n.  173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n.  76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune di L'Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.
      290. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.  195, è incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, nonché dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
      291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, e successive modificazioni, è incrementata, in termini di sola cassa, per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.
      292. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
      293. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.
      294. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n.  72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      295. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n.  73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      296. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n.  206, per l'anno 2013 è concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n.  163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.
      297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.  67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.
      298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli- Venezia Giulia del bene denominato «Castello di Udine».
      299. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;
          b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:
      «36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».

      300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è abrogato.
      301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). – 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
          a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
          b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
          c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
          a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549;
          b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni;
          c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni;
          d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.

      3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
          a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
          b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
          c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
          d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
          e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

      4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
      5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
      6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
      7. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.
      8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
      9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
          a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
          b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
          c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».

      302. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
      303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
              «b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;»;
          b) all'articolo 57, comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed al comma 5 è soppresso «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero».

      304. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 303, lettera b), a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni generali sul servizio del debito pubblico approvate con decreto del Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono più dovuti.
      305. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, all'articolo 19, comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici» e dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
          «l-bis) i servizi in materia statistica».

      306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
      307. A decorrere dal 1o ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69, la parola: «4», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «5».
      308. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato».

      309. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n.  394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.
      310. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.  311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, aggiungere alla fine le seguenti parole: «per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».
      311. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.
      312. La corresponsione delle risorse di cui al comma 311, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A, Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.
      313. Agli oneri derivanti dal comma 311, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166.
      314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.  17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      315. Per far fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita «Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE», è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.
      316. La delegazione di cui al comma 315 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n.  208, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      317. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n.  392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari.
      318. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      319. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 321.
      320. All'individuazione dei progetti di cui al comma 321, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
      321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 319, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:
          a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
          b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
          c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
          d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
          e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
          f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
          g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
          h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
          i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
          l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
          m) servizi di telecomunicazioni;
          n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
          o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
          p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
          q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
              1) Club alpino italiano (CAI);
              2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
              3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;
              4) Collegio nazionale dei maestri di sci.

      322. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2013.
      324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.
      325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:
      «Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;
          b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427.»;
              2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione “inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;
          c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.»;
          d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un  qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
      2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
          a) data di emissione;
          b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
          c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
          d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
          e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
          f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
          g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
          h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n.  2;
          i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
          l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
          m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427;
          n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

      3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
      4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
          a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.  472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
          b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
          c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
          d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

      5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
      6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
          a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione “operazione non soggetta”;
          b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione “operazione non imponibile”;
          c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n.  6), con l'annotazione “operazione esente”;
          d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85, con l'annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d'arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;
          e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio.”;
              2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
      «6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
          a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn.  da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione “inversione contabile”;
          b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione “operazione non soggetta”.

      6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione “autofatturazione”.»;
          e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
      «Art. 21-bis.(Fattura semplificata). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
          a) data di emissione;
          b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
          c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
          d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
          e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
          f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
          g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
          h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

      2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
          a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427;
          b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

      3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;
          f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:
      «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;
          g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione “inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

      326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;
          b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
      «Art. 39. – (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). – 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
      2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
      3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;
          c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;
          d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;
              2) il comma 3 è abrogato;
          e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;
              2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;
              3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;
              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
          f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;
              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1 previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n.  633 del 1972.»;
              3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;
          g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

      327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, le parole «non imponibili o esenti» sono sostituite dalle seguenti: «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».
      328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
      «Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».
      329. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.  746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.  17, dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633».
      330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;
          b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
          c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «effettuazione delle operazioni»;
          d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa norma»;
          e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: «operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»;
          f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;
          g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;
          h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo periodo dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».

      331. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.  627, le parole: «dell'articolo 21, n.  1)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».
      332. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.  472, le parole: «dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),».
      333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.  696, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
          b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «nell'articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)».

      334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».
      335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.
      336. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250, e successive modificazioni»;
          b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n.  250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;
          c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n.  250.»;
              2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».

      337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
      338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;
          b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma».

      339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;
          b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;
          c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».

      340. Alla legge 1o aprile 1999, n.  91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;
          b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
          «m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;
          m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;
          m-quater) ai fini della protezione dei donatori viventi nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.»;
          c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis.(Qualità e sicurezza degli organi). – 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.
      2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196. È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.
      3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva, i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.
      4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:
          a) la verifica dell'identità del donatore;
          b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;
          c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;
          d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;
          e) la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196;
          f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;
          g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.»;
          d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;
          e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
      «Art. 22-bis.(Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). – 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

      341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, nomine nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.
      343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:
          a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;
          b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;
          c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

      344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:
          a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;
          b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
          c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
          d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
          e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e successive modificazioni;
          f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;
          g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
          h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
          i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
          l) al sistema delle comunicazioni;
          m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;
          n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
          o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
          p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

      345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni.
      346. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila.
      347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 342, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.
      348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.
      349. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni;
          a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
              «i-bis) “vaccini vivi attenuati”: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;
          b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – (Vaccinazione). – 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:
          a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale “G. Caporale” di Teramo sentite le regioni e province autonome;
          b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

      2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:
          a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;
          b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;
          c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: “vaccinazione” sono inserite le seguenti: “con vaccini vivi attenuati.”;
          d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole “se non preventivamente concordate con la Commissione europea” sono sostituite dalle seguenti: “che impieghi vaccini vivi attenuati”».

      350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 349 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 349 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
      351. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n.  2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.
      352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
      353. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352 entro il termine di trenta giorni l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.
      354. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 351, 352 e 353, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, sia emersa o sia presunta l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 351, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n.  794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino dalla data del recupero effettivo.
      355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 351 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 354.
      356. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
      357. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 23-sexies:
              1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2013»;
              2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;
          b) all'articolo 23-septies:
              1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.»;
              2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»;
              3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
      «2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;
          c) all'articolo 23-octies:
              1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»;
              2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;
          d) all'articolo 23-novies:
              1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
              2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          «d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;»;
              3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.»;
          e) all'articolo 23-decies:
              1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58.»;
              2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.»;
              3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma l, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;
          f) all'articolo 23-undecies:
              1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;
              2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      «2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.».

      358. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.
      359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n.  3963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.
      360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:
          a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;
          b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;
          c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

      361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e 360 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358.
      362. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n.  216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.
      363. A decorrere dal 1o gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
          «g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00».

      364. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
      «7-bis. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni e integrazioni, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni e integrazioni. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.
      7-ter. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-quater, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni e integrazioni, con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni e integrazioni.
      7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter».

      365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n.  130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:
          a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;
          b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
          c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
          d) contrazione superiore del 20 per cento, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

      366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.
      367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n.  174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
      368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano:
          a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d), nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;
          b) ai soli soggetti finanziatori:
      1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;
      2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.

      369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
      370. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
      371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare è approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n.  1), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 369.
      372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
      373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 366.
      374. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti».
      375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n.  74 del 2012»;
          b) dopo le parole «Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono aggiunte le seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione».

      376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione».
      377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
      378. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.
      379. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.
      380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, per gli anni 2013 e 2014:
          a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011;
          b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;
          c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;
          d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
      1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
      2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
      3) della dimensione demografica e territoriale;
      4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
      5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
      6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
      7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
          e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
          f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n.  201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
          g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
          h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.  23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto- legge n.  201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
          i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1o marzo 2012 presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

      381. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
      382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.
      383. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
      384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.
      385. L'articolo 4, comma 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.
      386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dei commi da 380 a 387.
      387. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a «legge 14 settembre 2011, n.  248,» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale»;
          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
      «9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n.  507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.  138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»;
          c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:
      «9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.  212»;
          d) il comma 12 è abrogato;
          e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente»;
          f) il comma 35 è sostituito dal seguente:
      «35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1o gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».

      388. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.
      389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n.  181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.
      390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367, e successive modificazioni, possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
      391. È prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n.  220.
      392. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, è prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.
      393. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è prorogato al 30 giugno 2013.
      394. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393.
      395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n.  12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.  374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1o gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
      396. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91, le parole: «a partire dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2014».
      397. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n.  26.
      398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n.  240, le parole: «dall'indizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione».
      399. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.  222, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «nel mese di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»;
          b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre».

      400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n.  92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n.  368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.
      401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
          a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
          b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

      3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche».

      402. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013.
      403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.  183 sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 402.
      404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) le parole: «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009, 2010 e 2011»;
          b) le parole: «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».

      405. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 del citato articolo 19 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n.  92.
      406. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è prorogato al 28 febbraio 2013.
      407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il Ministro della salute,» sono soppresse.
      408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque esercizi».
      409. È prorogata al 1o gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
      410. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»;
          b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013».

      412. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.  199.
      413. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.
      414. A decorrere dal 1o gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.
      415. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n.  1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
      416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi».
      417. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77.
      418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.  190, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.
      419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
      420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono differiti al 31 marzo 2013.
      421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.  139, è prorogato al 31 marzo 2013.
      422. All'articolo 17-decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n.  134, le parole: «tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015».
      423. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 è prorogato all'anno 2014.
      424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.
      425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.
      426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
      427. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2013».
      428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, è sostituito dal seguente:
      «2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:
          a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
          b) rispetto del patto di stabilità interno;
          c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
          d) autonomia finanziaria;
          e) equilibrio di parte corrente;
          f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
          g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
          h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
          i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
          l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

      Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma.».
      429. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183.» e dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
      «3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».

      430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, il comma 5 è abrogato.
      431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, è sostituito dal seguente:
      «6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:
          a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
          b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
          c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

      432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183:
          a) dopo le parole: «registrata negli anni 2006-2008,» sono inserite le parole: «per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;
          b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con «18,8 per cento»;
          c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le parole: «14,8 per cento»;
          d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
      «c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

      433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.  183:
          a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;
          b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»;
          c) all'ultimo periodo le parole: «per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».

      434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo».
      435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, è soppresso.
      436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183 è soppresso.
      437. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole: «20 settembre» con le seguenti: «15 luglio»;
          b) al comma 5 sostituire le parole: «5 ottobre» con le seguenti: «10 settembre».

      438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con le seguenti: «nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno».
      439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.  183 è sostituito dal seguente:
      «26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
          a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
          b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
          c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
          d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
          e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010».

      440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.  183 il comma 27 è soppresso.
      441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.  350 è abrogato.
      442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311 è abrogato.
      443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
      444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2».
      445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n.  183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero».

      446. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n.  183 inserire il seguente:
      «20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno».

      447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n.  183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
      448. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
      449. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.
      450. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449.
      451. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma:
          a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
          b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
          c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

      452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) le lettere f) e n) sono abrogate;
          b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole: «entro il limite di 1600 milioni»;
          c) dopo la lettera n-ter) è aggiunto il seguente periodo:
      «n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità». Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450.

      453. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 452.
      454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
          a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.  183;
          b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.  214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44;
          c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
          d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

      Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.
      455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:
          a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.  183;
          b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.  214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44;
          c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
          d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

      A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.
      456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166, ridotti degli importi previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455.
      457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
      458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
      459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
      460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149.
      462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
          a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
          b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
          c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
          d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
          e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

      463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:
          a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
          b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;
          c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.
      464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.
      465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
      466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.
      467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria».
      468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».
      469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno».
      470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n.  183.
      471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.  183, le parole: «18, 19 e 20» sono sostitute dalle seguenti: «18 e 19».
      472. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti: «Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria»;
          b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».

      473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
          2) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
          3) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

      474. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro per l'anno 2013.

      475. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
          «c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
          c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;
          b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
      «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640, e successive modificazioni.
      7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.
      7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640, e successive modificazioni»;
          c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
          «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
          f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

      476. A decorrere dal 1o gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.
      477. Ferma la data del 1o dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n.  196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n.  123 del 30 giugno 2011.
      478. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.  1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311, è abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
      479. A decorrere dal 1o gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n.  773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

      480. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

      481. Per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
      482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014.
      483. A decorrere dal 1o gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».
      484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a):
            1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
            2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
          b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
      « 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
          a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
          b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
          c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
          d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
          d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

      485. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.
      486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».
      487. A decorrere dal 1o gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n.  88789.
      488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
          b) alla tabella A, parte III, dopo il numero  127-duodevicies) è aggiunto il seguente:
      «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

      489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
      490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
      491. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.
      492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants, e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
      493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
      494. L'imposta di cui al comma 491 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
          a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n.  236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
          b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
          c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252;
          d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n.  1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500;
          d-bis) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e della relativa normativa di attuazione.

      495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
      496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.
      497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.
      498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.
      499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
      500. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.
      501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n.  92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n.  92 del 2012.
      502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2017».
      503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
      504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012».
      505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica» e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.
      506. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:
          a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212;
          b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

      507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.».
      508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n.  482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.
      509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n.  642, dopo le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.».
      510. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:
      «13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni».

      511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, e successive modificazioni.
      512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.  662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
      513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
      514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 513.
      515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
      516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35.
      517. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.
      518. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
          b) al comma 15-bis:
            1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;
            2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;
          c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
      «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni»;
          d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
          e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
          f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
          g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
          h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

      519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, come da ultimo modificati dal comma 518 del presente articolo.
      520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
          b) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».

      521. Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.
      522. Alla legge 12 giugno 1990, n.  146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4:
            1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;
            2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;
            3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;
          b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».

      523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
      524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
          «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
          b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)».

      525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;
          b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
      «10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.  602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.
      10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».

      526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

      527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.
      528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.
      529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
      530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1o gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
      531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248. Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo Equitalia.
      532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.
      533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
          a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;
          b) di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

      534. I criteri sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati.
      535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1o gennaio 2013.
      536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «la direzione della giustizia tributaria e» sono soppresse;
          b) le parole: «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «è trasferita»;
          c) le parole: «gli attuali titolari» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuale titolare»;
          d) le parole da: «, direzione legislazione» fino a: «ad esercitare» sono sostituite dalla seguente: «esercita»;
          e) le parole: «coordinamento della» sono soppresse.

      537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
      538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
          a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
          b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
          c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
          d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
          e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
          f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

      539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
      540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
      541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
      542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
      543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
      544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
      545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, è abrogata.
      546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «, lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto».
      548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.  195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122.
      549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014».
      550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
      551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
      552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
      553. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
      554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
      555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68, le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014».
      556. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
      «3.1. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  4, del 7 gennaio 2010.
      3.2. Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo.
      3.3. Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione».
      557. In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013.
      558. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
      559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.  134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole «35» sono sostituite dalle parole «25».
      560. I commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali, i commissari del Governo cui alla legge 23 agosto 1988, n.  400, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, nonché i commissari straordinari regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziate, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni.
      561. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2013.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale 2013 2014 2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

- 6.600

-4.100

-900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

240.000

230.000

260.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e programma
Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
2013 2014 2015

25 – Politiche previdenziali
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.  88

769,03

769,03

769,03

2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni

190,04

190,04

190,04

2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP

84,86

84,86

84,86

2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)

19.993,24

19.993,24

19.993,24

di cui:
      2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori

3,00

3,00

3,00

      2.b1.b) gestione ex ENPALS 69,58 69,58 69,58
      2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989

698,00

698,00

698,00

2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)

4.940,38

4.940,38

4.940,38

2.b3) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)

2.260,86

2.260,86

2.260,86

Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 668.973 572.125 623.183 523.213 484.496 377.901
    1  Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 99.851 63.358 68.892 28.465 75.220 31.608
      1.1  Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 12.766 2.048 14.344 2.438 15.307 2.568
      1.3  Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 15.010 15.010 15.952 15.952 18.988 18.988
      1.4  Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 189 0 292 0 215 0
      1.5  Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 24.978 1.081 26.411 0 29.048 0
      1.6  Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 1.045 53 1.304 75 913 53
      1.7  Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 45.806 45.166 10.563 10.000 10.675 10.000
      1.8  Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 58 0 26 0 75 0
    2  Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 60.008 59.940 27.467 27.436 78.212 78.123
      2.3  Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 389 389 126 126 382 382
      2.4  Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 4.589 4.589 2.104 2.104 5.991 5.991
      2.5  Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 55.030 54.962 25.237 25.206 71.839 71.750
    3  L'Italia in Europa e nel mondo (4) 2.233 6 2.205 8 2.132 6
      3.1  Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 2.185 0 2.138 0 2.086 0
      3.2  Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 47 6 67 8 46 6
    6  Soccorso civile (8) 6.577 6.577 8.179 8.179 5.765 5.765
      6.2  Protezione civile (5) 6.577 6.577 8.179 8.179 5.765 5.765
    7  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 47 47 67 67 47 47
      7.1  Sostegno al settore agricolo (3) 47 47 67 67 47 47

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
    8  Competitività e sviluppo delle imprese (11) 83.643 75.773 85.108 83.590 20.567 18.969
      8.3  Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 83.643 75.773 85.108 83.590 20.567 18.969
    9 Diritto alla mobilità (13) 148.210 147.770 146.508 145.879 9.608 9.171
      9.1  Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 148.210 147.770 146.508 145.879 9.608 9.171
    10  Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 3.778 2.748 1.007 0 1.211 0
      10.1  Opere pubbliche e infrastrutture (8) 3.778 2.748 1.007 0 1.211 0
    11 Comunicazioni (15) 9.204 0 12.746 0 8.867 0
      11.1 Servizi postali e telefonici (3) 702 0 1.000 0 696 0
      11.2 Sostegno all'editoria (4) 8.502 0 11.746 0 8.171 0
    12 Ricerca e innovazione (17) 1.580 1.492 2.048 1.934 1.425 1.346
      12.1 Ricerca di base e applicata (15) 1.580 1.492 2.048 1.934 1.425 1.346
    13  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 35 0 50 0 35 0
      13.2  Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 35 0 50 0 35 0
    16 Istruzione scolastica (22) 781 781 348 348 991 991
      16.1 Sostegno all'istruzione (10) 781 781 348 348 991 991
    17  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 8.816 3.118 10.219 4.455 8.398 3.098
      17.1  Protezione sociale per particolari categorie (5) 1.205 1.189 1.722 1.700 1.198 1.182
      17.2  Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 5.280 0 5.170 0 4.887 0
      17.3 Sostegno alla famiglia (7) 1.224 1.224 1.744 1.744 1.213 1.213
      17.4  Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 705 705 1.011 1.011 703 703

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
      17.5  Lotta alle dipendenze (4) 401 0
572 0
398 0
    18  Politiche previdenziali (25) 3.595 3.595
5.122 5.122
3.563 3.563
      18.1  Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 3.595 3.595
5.122 5.122
3.563 3.563
    21  Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 8.309 5.716
11.773 8.145
8.190 5.665
      21.2  Organi a rilevanza costituzionale (2) 3.904 1.311
5.496 1.868
3.824 1.299
      21.3  Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.405 4.405
6.277 6.277
4.366 4.366
    23  Turismo (31) 502 502
715 715
498 498
      23.1  Sviluppo e competitività del turismo (1) 502 502
715 715
498 498
    24  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 12.048 72
15.219 102
16.860 71
      24.3  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 5.877 0
7.042 0
8.360 0
      24.4  Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.951 72
7.960 102
8.241 71
      24.5  Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 220 0
217 0
260 0
    25  Fondi da ripartire (33) 219.755 200.631
225.511 208.767
242.908 218.981
      25.1  Fondi da assegnare (1) 195.647 176.523
203.069 186.325
197.853 173.926
      25.2  Fondi di riserva e speciali (2) 24.108 24.108
22.442 22.442
45.055 45.055

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 52.845 47.778
37.200 32.182
0 0
    1  Competitività e sviluppo delle imprese (11) 6.780 1.713
6.148 1.131
0 0
      1.1  Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 5.258 213
5.164 164
0 0
      1.2  Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 22 0
18 0
0 0
      1.3  Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 1.500 1.500
967 967
0 0
    2  Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 30.000 30.000
15.000 15.000
0 0
      2.1  Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 30.000 30.000
15.000 15.000
0 0
    3 Regolazione dei mercati (12) 90 90
90 90
0 0
      3.1  Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 90 90
90 90
0 0
    4  Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 4.948 4.948
4.940 4.940
0 0
      4.1  Politica commerciale in ambito internazionale (4) 38 38
30 30
0 0
      4.2  Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 4.910 4.910
4.910 4.910
0 0
    5  Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 27 27
21 21
0 0
      5.6  Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 27 27
21 21
0 0
    6 Comunicazioni (15) 11.000 11.000
11.000 11.000
0 0
      6.7  Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 11.000 11.000
11.000 11.000
0 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 18.500 17.030 44.831 37.699 39.227 31.408
    1  Politiche per il lavoro (26) 17.135 16.320 19.283 15.729 13.541 10.086
      1.3  Politiche attive e passive del lavoro (6) 10.684 10.684 8.506 8.469 3.042 3.005
      1.6  Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 222 24 235 24 231 23
      1.7  Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 4.917 4.917
6.170 6.142 6.009 5.982
      1.8  Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 0 0 856 0 823 0
      1.9  Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 1.000 695 2.615 1.094 2.564 1.076
      1.10  Servizi territoriali per il lavoro (11) 312 0 891 0 861 0
      1.11  Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 0 0 10 0 10 0
    2  Politiche previdenziali (25) 0 0 28 0 28 0
      2.2  Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 0 0 28 0 28 0
    4  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 711 711 22.003 21.970 21.355 21.322
      4.3  Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 636 636 438 425 435 422
      4.5  Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 75 75 21.565 21.545 20.919 20.900
    5  Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 0 0 25 0 25 0
      5.1  Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 0 0 25 0 25 0
    7  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 0 0 3.304 0 4.100 0
      7.1  Indirizzo politico (2) 0 0 102 0 100 0
      7.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 0 0 3.203 0 4.000 0
    8  Fondi da ripartire (33) 654 0 188 0 179 0
      8.1  Fondi da assegnare (1) 654 0 188 0 179 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 112.044 0 85.600 0 90.500 0
      1 Giustizia (6) 112.044 0 85.600 0 90.500 0
          1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 23.250 0 23.250 0 23.250 0
          1.2 Giustizia civile e penale (2) 88.794 0 62.350 0 67.250 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264
      1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264
          1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA57.5009.2736.00018161.0009.478
      1 Istruzione scolastica (22)9.0895862511411.359760
          1.1  Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)37010480
          1.2 Istruzione prescolastica (2)1.92604602.4340
          1.3 Istruzione primaria (11)2.05505802.6340
          1.4  Istruzione secondaria di primo grado (12)1.38503301.7510
          1.5  Istruzione secondaria di secondo grado (13)2.30108402.8910
          1.8  Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)902103172974131
          1.9  Istituzioni scolastiche non statali (9)1111001414
          1.11  Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15)4724721111614614
      2 Istruzione universitaria (23)47.9978.4915.73816149.0988.469
          2.1  Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)2.9552.49427151.415827
          2.2 Istituti di alta cultura (2)3110803960
          2.3  Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)44.7315.9975.70414647.2877.642
      3 Ricerca e innovazione (17)20219655258249
          3.1 Ricerca per la didattica (16)3431114339
          3.3  Ricerca scientifica e tecnologica di base (10)16816544215210
      4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)2030502730
          4.1  Cooperazione in materia culturale (5)1690402290
          4.2  Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3)34010440
      5  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)9000120
          5.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 9000120

Segue:Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE23.0007.750
21.0007.800
31.00016.500
      1  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)17.8507.750
17.3007.800
26.40016.500
          1.2  Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 250250
00
1.0001.000
          1.3  Sviluppo sostenibile (5) 00
3.0003.000
5.1005.100
          1.8  Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)10.6001.000
10.5001.000
7.300400
          1.9  Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 7.0006.500
3.8003.800
13.00010.000
      4 Fondi da ripartire (33)5.1500
3.7000
4.6000
          4.1 Fondi da assegnare (1)5.1500
3.7000
4.6000

Segue:Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI112.384111.844
101.270100.125
117.025115.201
      1  Infrastrutture pubbliche e logistica (14)112.178111.844
100.434100.125
115.564115.201
          1.2  Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 111.844111.844
100.125100.125
115.201115.201
          1.7  Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 3340
3090
3630
      4  Ordine pubblico e sicurezza (7)2060
8370
1.4610
          4.1  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 2060
8370
1.4610

Segue:Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA236.1000
176.4000
269.5000
    1  Difesa e sicurezza del territorio (5)00
00
269.5000
          1.6  Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)00
00
269.5000
    4 Fondi da ripartire (33)236.1000
176.4000
00
          4.1 Fondi da assegnare (1)236.1000
176.4000
00

Segue:Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI55.60050.60151.40046.91366.70059.121
    1  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)55.20850.20951.05446.56766.11858.539
      1.10  Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)2.1652.1654.3354.3354.2744.274
      1.14  Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)1031039191154154
      1.15  Tutela del patrimonio culturale (15)52.94047.94146.62842.14161.69054.112
    2 Ricerca e innovazione (17)392392346346582582
      2.1  Ricerca in materia di beni e attività culturali (4)392392346346582582

Segue:Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione
        Programma
2013 2014 2015
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 37.29936.692
26.65725.693
39.85738.894
    1  Tutela della salute (20)1.8031.196
1.8191.212
1.8511.244
      1.1  Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1)1.141641
1.156656
1.188688
      1.2  Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2)500500
501501
501501
      1.3  Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3)5555
5555
5555
      1.4  Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)1070
1070
1070
    2  Ricerca e innovazione (17)35.49635.496
24.48124.481
37.65037.650
      2.1  Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)35.49635.496
24.48124.481
37.65037.650
    4  Fondi da ripartire (33)00
3570
3560
      4.1  Fondi da assegnare (1)00
3570
3560

Elenco 2
(articolo 1, comma 7)

Norme 2013 2014 2015
Decreto-legge n.  244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: articolo 4, comma 1300.000
Decreto-legge n.  24 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 1991: articolo 22.700
Decreto-legge n.  497 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  588 del 1996: articolo 6, comma 1800.000600.0001.200.000
Decreto-legge n.  382 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  8 del 1990: articolo 4275.000100.000825.000
Legge n.  549 del 1995: articolo 1, commi 54, 56, 57 e 58 20.000.00020.000.00020.000.000
Legge n.  311 del 2004: articolo 1, comma 711.700.0001.500.0002.500.000
Decreto-legge n.  328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  471 del 1994: articolo 46.000.0001.000.000
Decreto-legge n.  548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  641 del 1996: articolo 1, comma 1500.000700.000900.000
Decreto-legge n.  415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  488 del 1992: articolo 1, comma 8300.000300.000400.000
Decreto-legge n.  511 del 1995: articolo 3, comma 1110.000800.0002.475.000
Decreto-legge n.  643 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  738 del 1994: articolo 111.000.0001.500.0004.500.000
Decreto-legge n.  646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  22 del 1995: articolo 1, comma 4800.000
Decreto-legge n.  9 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  67 del 1993: articolo 2115.000100.0004.200.000
Legge n.  144 del 1999: articolo 34, comma 310.000.00010.000.00010.000.000
Legge n.  430 del 1991: articolo 13.000.000
Decreto-legge n.  398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  493 del 1993: articolo 1, comma 3300.000400.000500.000
Legge n.  388 del 2000: articolo 144, comma 10150.000150.000150.000
Legge n.  41 del 1986: articolo 4, comma 7750.000200.0002.730.000
Legge n.  67 del 1988: articolo 20, comma 6250.000800.0004.270.000
Legge n.  67 del 1988: articolo 17, comma 41700.000500.000900.000
Legge n.  910 del 1986: articolo 7, comma 13300.000500.000700.000
Totale      46.552.70039.150.00057.050.000

Elenco 3
(articolo 1, comma 270)

Intervento

2013 (importi in milioni di euro)
Interventi diversi:

Collegi universitari legalmente riconosciuti:
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68.

Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza:
articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.  230.

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.

Fondo per il finanziamento delle missioni di pace:
articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:
articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.  431.

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva:
articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.

Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti:
articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n.  193.

        

16

Segue:Elenco 3
(articolo 1, comma 270)

Intervento

2013 (importi in milioni di euro)
Interventi di carattere sociale:
articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.

Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013.

Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R Onlus.

I.R.F.A. ANMIL – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus.

Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus.

            Totale

16

Tabella 1
(articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione incentivo
per spazi ceduti a province
Ripartizione incentivo
per spazi ceduti al comuni
ABRUZZO 4.41713.251
BASILICATA 4.04012.119
CALABRIA 8.10224.307
CAMPANIA 14.70544.117
EMILIA ROMAGNA 10.48631.457
LAZIO 19.83259.495
LIGURIA 4.06012.180
LOMBARDIA 20.83862.515
MARCHE 4.30112.904
MOLISE 2.0706.209
PIEMONTE 11.72235.167
PUGLIA 10.91432.741
SARDEGNA 20.58061.739
SICILIA 42.877128.630
TOSCANA 10.24630.739
UMBRIA 3.55610.669
VENETO 7.25421.761
TOTALE 200.000600.000

Tabella 2
(articolo 1, comma 388)

Termine Fonte normativa
1 1o gennaio 2013 Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
2 1o gennaio 2013 Articolo 12, comma 84, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
3 19 gennaio 2013 Articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto
4 19 gennaio 2013 Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59
5 31 dicembre 2012 Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73
631 dicembre 2012Articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14
7Per gli anni 2010, 2011 e 2012Articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25
831 dicembre 2012Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31
931 dicembre 2012Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81
1031 dicembre 2012Articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14
1131 dicembre 2012Articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214
1231 dicembre 2012Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91
1331 dicembre 2012Articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91
1431 dicembre 2012Articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91
1531 dicembre 2012Articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91
1631 dicembre 2012Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91
1731 dicembre 2012Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91
1831 dicembre 2012Articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91
191o gennaio 2013Articolo 4-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n.  171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.  205
2031 dicembre 2012Articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.  17
211o gennaio 2013Articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35
2231 dicembre 2012Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14
2331 dicembre 2012Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14
2431 dicembre 2012Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14
251o gennaio 2013Articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134

Segue: Tabella 2
(articolo 1, comma 388)

Termine Fonte normativa
2631 dicembre 2012Articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44.
2731 dicembre 2012Articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10
2831 dicembre 2012Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25
29 31 dicembre 2012 Articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14
30 31 dicembre 2012 Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106
31 31 dicembre 2012 Articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130
32 31 dicembre 2012 Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31, e successive modificazioni e articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n.  99, e successive modificazioni

Tabella 3
(articolo 1, comma 492)

Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari
(valori in euro per ciascuna controparte)

Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)
Strumento finanziario 0-2,52,5-55-1010-5050-100100-500500-1000Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni 0,018750,03750,0750,3750,753,757,515
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni0,1250,250,52,552550100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure
Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure
Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati
0,250,5151050100200

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A.C. 5534-bis-B – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

      Al comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
      429-bis. Per gli anni del triennio 2013-2015, la disposizione di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 12 novembre 2011, n.  183, si applica anche alle risorse proprie degli enti locali destinati alla ricostruzione in seguito ad eventi di calamità naturali nei limiti di un importo non superiore a 200 milioni di euro annui.
1. 1. (ex 1. 2.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Al comma 122, sostituire la Tabella 1 con la seguente:
Tabella 1
(articolo 1, comma 122)

RegioneRipartizione incentivo per spazi ceduti a provinceRipartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni
ABRUZZO3.458 10.375
BASILICATA1.514 4.541
CALABRIA5.182 15.545
CAMPANIA15.030 45.089
EMILIA-ROMAGNA11.419 34.256
LAZIO14.758 44.275
LIGURIA4.165 12.496
LOMBARDIA25.550 76.650
MARCHE4.033 12.098
MOLISE824 2.471
PIEMONTE11.483 34.449
PUGLIA10.540 31.620
SARDEGNA4.316 12.949
SICILIA13.013 39.038
TOSCANA9.660 28.981
UMBRIA2.335 7.006
VENETO12.721 38.163
TOTALE150.000 450.000

1. 2. (ex 1. 13.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Sopprimere il comma 129.
1. 3. (ex 1. 4.) Simonetti, Bitonci, Polledri.

      Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
      130-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, il comma 31 è abrogato.
1. 4. (ex 1. 3.) Simonetti, Bitonci, Polledri.

      Sopprimere il comma 174.
*1. 5. (ex 1. 17.) Barbato.

      Sopprimere il comma 174.
*1. 6. (ex 1. 25.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Al comma 189, lettera h), capoverso Art. 113-bis, comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo.
1. 7. (ex 1. 5.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Al comma 230, sopprimere il capoverso 9-bis.
1. 8. (ex 1. 26.) Simonetti, Polledri, Bitonci.

      Sopprimere il comma 266.
1. 9. (ex 1. 27.) Polledri, Bitonci, Simonetti.

      Sopprimere il comma 268.
1. 10. (ex 1. 28.) Polledri, Bitonci, Simonetti.

      Sopprimere il comma 298.
1. 11. (ex 1. 16.) Barbato.

      Sopprimere il comma 323.
1. 12. (ex 1. 15.) Barbato.

      Sostituire il comma 357 con il seguente:
      357. Gli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono abrogati.
1. 13. (ex 1. 23.) Barbato.

      Sopprimere i commi 385 e 386.
1. 14. (ex 1. 22.) Barbato.

      Sopprimere il comma 391.
1. 15. (ex 1. 21.) Barbato.

      Al comma 428, capoverso comma 2, lettera a), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.
1. 16. (ex 1. 11.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Al comma 428, capoverso comma 2, lettera a), sostituire le parole: prioritaria considerazione con le seguenti: minore divergenza.
1. 17. (ex 1. 6.) Simonetti, Bitonci, Polledri.

      Al comma 428, capoverso comma 2, lettera f), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.
1. 18. (ex 1. 10.) Simonetti, Bitonci, Polledri.

      Al comma 428, capoverso comma 2, lettera g), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.
1. 19. (ex 1. 9.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Al comma 428, capoverso comma 2, lettera l), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.
1. 20. (ex 1. 8.) Simonetti, Bitonci, Polledri.

      Al comma 428, capoverso comma 2, lettera l), dopo le parole: societarie aggiungere le seguenti: in società, che nell'ultimo triennio abbiano chiuso i bilanci in perdita per due esercizi,.
1. 21. (ex 1. 7.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Al comma 428, capoverso comma 2, sopprimere le parole da: Al fine di tener conto della realtà socioeconomica fino alla fine del periodo.
1. 22. (ex 1. 1.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:
      430-bis. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n.  183, al comma 1, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».
1. 23. (ex 1. 31.) Simonetti, Bitonci, Polledri.

      Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:
      430-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, al comma 8, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».
1. 24. (ex 1. 32.) Simonetti, Bitonci, Polledri.

      Al comma 439, capoverso comma 26, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica alle spese sostenute dagli enti per interventi di carattere sociale e legati a sussidi di disoccupazione.
1. 25. (ex 1. 29.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Al comma 439, capoverso comma 26, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La presente disposizione non si applica alle spese di personale di pubblica sicurezza.
1. 26. (ex 1. 30.) Bitonci, Simonetti, Polledri.

      Sopprimere il comma 513.
1. 27. (ex 1. 24.) Barbato.

      Sopprimere il comma 527.
1. 28. (ex 1. 19.) Barbato.

A.C. 5534-bis-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              nel mese di novembre 2012 piogge di entità eccezionale hanno provocato alluvioni e esondazioni di corsi fluviali in numerose regioni d'Italia: in particolare in Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Marche;
              nel disegno di legge in esame sono stati stanziati finanziamenti a sostegno dei territori interessati dagli eventi di cui sopra;
              le alluvioni hanno causato vittime tra la popolazione civile, l'evacuazione di migliaia di persone dalle proprie case, danni ingenti a numerosi centri abitati, aree artigianali, commerciali, produzioni agricole e al patrimonio storico artistico e culturale territoriale;
              una stima completa dei danni non è stata ancora quantificata. Si stimano comunque, centinaia di milioni di euro;
              si è trattato di un evento di portata eccezionale: la quantità di pioggia che solitamente cade in una stagione si è infatti riversata in un solo giorno, causando l'inondazione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua. È doveroso ricordare che eventi atmosferici di eccezionale gravità (fra cui alluvioni, esondazioni, siccità, nevicate) stanno colpendo sempre con maggiore frequenza il nostro paese;
              il Consiglio dei ministri ha già riconosciuto, per alcuni territori, lo stato di emergenza;
              oltre agli strumenti finanziari e logistici in grado di affrontare le situazioni di prima emergenza e per il ripristino delle normali attività (come la viabilità ordinaria) e la sospensione per gli adempimenti ed i versamenti tributari, previdenziali ed assistenziali a carico dei soggetti interessati dalle avversità atmosferiche, la gravità dei danni subiti dai cittadini e dalle aziende è tale, in alcuni territori, da ritenere necessario l'attivazione di provvedimenti straordinari, di carattere economico e normativo, affinché le attività locali possano tornare a produrre reddito. Al di là dei risarcimenti per le amministrazioni pubbliche e per i privati cittadini per i beni materiali danneggiati sono inoltre auspicabili misure fiscali capaci di intervenire sulla problematica, di stretta attualità, legata alla distruzione ed alla perdita da parte di imprese della contabilità generale dell'azienda (sia in forma cartacea che telematica). Una mancanza di documentazione che impedirebbe di fatto alle imprese colpite dall'alluvione qualsiasi riscontro, contenzioso o controllo di natura fiscale;
              l'articolo 11 del decreto-legge n.  174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  213 del 7 dicembre 2012, presenta disposizioni per i territori coinvolti dal sisma del maggio del 2012. Nello specifico, si garantiscono risorse economiche per i comuni, deroga al Patto di stabilità per gli enti locali, finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, deroghe transitorie per quanto riguarda la regolarizzazione di adempimenti fiscali, burocratici e tributari, benefici per determinare categorie di lavoratori, credito d'imposta per i soggetti danneggiati, anticipazione dei trattamenti pensionistici, finanziamenti agevolati per le imprese danneggiate;
              secondo quanto dichiarato dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli, con le attuali normative esisterebbero sensibili elementi di differenziazione, nei risarcimenti e nelle politiche fiscali di sostegno, tra cittadini colpiti da differenti tipologie di calamità naturali (come ad esempio alluvioni e terremoti),

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità, alla luce di quanto esposto in premessa, di adottare ulteriori iniziative normative di urgenza volte a prevedere l'assegnazione di risorse finanziarie, per i risarcimenti dei danni subiti dai soggetti pubblici e privati ricadenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prendendo come punto di riferimento le norme introdotte dall'articolo 11 della legge n.  213 del 2012;
          a valutare la possibilità di emanare un provvedimento straordinario, per i motivi esposti in premessa, per sospendere contenziosi e controlli di natura fiscale per le aziende ricadenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.
9/5534-bis-B/1. Trappolino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 23 della legge n.  214 del 2011, ha come oggetto la «Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del Cnel, delle Autorità indipendenti e delle province»;
              l'articolo 17 della legge n.  135 del 2012, ha come oggetto il «Riordino delle province e loro funzioni»;
              il decreto-legge n.  188 del 2012 «Disposizioni in materia di Province e Città metropolitane» scadrà il 5 gennaio 2013, senza essere stato convertito in legge; nel provvedimento in esame «legge di stabilità 2013» è stata rinviato di un anno il riordino delle province previsto dalla legge n.  214 del 2011 e dalla legge n.  135 del 2012;
              l'accorpamento delle province porterà conseguentemente ad una complessiva riorganizzazione del personale dipendente di tali enti;
              rimangono al momento non ancora definiti i criteri di tale riorganizzazione; secondo alcune notizie pubblicate da organi di informazione sono circa 12mila i dipendenti che potrebbero essere in esubero; 2400 nella sola regione Toscana: una regione in cui le amministrazioni provinciali hanno competenze e funzioni maggiori rispetto ad altre realtà territoriali;
              sempre secondo informazioni di stampa nella «futura» provincia di Siena-Grosseto sarebbero circa 450 gli esuberi,

impegna il Governo:

          ad inserire, nel processo di riorganizzazione dei dipendenti delle amministrazioni provinciali, derivante dalla attuazione delle legge n.  214 del 2011 e dalla legge n.  135 del 2012, i seguenti criteri e parametri:
              la presenza delle funzioni e delle competenze assunte dalle singole amministrazioni provinciali;
              le politiche di contenimento delle spese per il personale perseguite, negli ultimi anni, da alcune amministrazioni provinciali;
              l'adozione di norme transitorie per garantire pari trattamento ai dipendenti pubblici delle amministrazioni provinciali soggette ad accorpamento, rispetto agli altri lavoratori della pubblica amministrazione;
              una adeguata salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei dipendenti della province coinvolti nella riorganizzazione;
              una equilibrata e funzionale ubicazione degli uffici provinciali nell'intero territorio della nuova provincia, anche per rendere maggiormente fruibili i servizi ai cittadini;
              la previsione, in presenza di esuberi ed in coerenza di quanto già previsto dalla legge n.  135 del 2012, di forme di mobilità volontaria, finalizzate alla copertura di posti vacanti, sia nel comparto degli enti locali che in altri settori, in cui sia garantita una corsia preferenziale per il personale delle amministrazioni provinciali in sovrannumero;
              lo stanziamento, in coerenza di quanto già previsto dalla legge n.  135 del 2012, di risorse adeguate per favorire e promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni provinciali interessate dal processo di riordino;
              la presenza di norme omogenee volte ad armonizzare le procedure di trasferimento gestite dalle singole amministrazioni provinciali.
9/5534-bis-B/2. Cenni, Trappolino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 23 della legge n.  214 del 2011, ha come oggetto la «Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del Cnel, delle Autorità indipendenti e delle province»;
              l'articolo 17 della legge n.  135 del 2012, ha come oggetto il «Riordino delle province e loro funzioni»;
              il decreto-legge n.  188 del 2012 «Disposizioni in materia di Province e Città metropolitane» scadrà il 5 gennaio 2013, senza essere stato convertito in legge; nel provvedimento in esame «legge di stabilità 2013» è stata rinviato di un anno il riordino delle province previsto dalla legge n.  214 del 2011 e dalla legge n.  135 del 2012;
              l'accorpamento delle province porterà conseguentemente ad una complessiva riorganizzazione del personale dipendente di tali enti;
              rimangono al momento non ancora definiti i criteri di tale riorganizzazione; secondo alcune notizie pubblicate da organi di informazione sono circa 12mila i dipendenti che potrebbero essere in esubero; 2400 nella sola regione Toscana: una regione in cui le amministrazioni provinciali hanno competenze e funzioni maggiori rispetto ad altre realtà territoriali;
              sempre secondo informazioni di stampa nella «futura» provincia di Siena-Grosseto sarebbero circa 450 gli esuberi,

impegna il Governo:

          a valutare di inserire, nel processo di riorganizzazione dei dipendenti delle amministrazioni provinciali, derivante dalla attuazione delle legge n.  214 del 2011 e dalla legge n.  135 del 2012, i seguenti criteri e parametri:
              la presenza delle funzioni e delle competenze assunte dalle singole amministrazioni provinciali;
              le politiche di contenimento delle spese per il personale perseguite, negli ultimi anni, da alcune amministrazioni provinciali;
              l'adozione di norme transitorie per garantire pari trattamento ai dipendenti pubblici delle amministrazioni provinciali soggette ad accorpamento, rispetto agli altri lavoratori della pubblica amministrazione;
              una adeguata salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei dipendenti della province coinvolti nella riorganizzazione;
              una equilibrata e funzionale ubicazione degli uffici provinciali nell'intero territorio della nuova provincia, anche per rendere maggiormente fruibili i servizi ai cittadini;
              la previsione, in presenza di esuberi ed in coerenza di quanto già previsto dalla legge n.  135 del 2012, di forme di mobilità volontaria, finalizzate alla copertura di posti vacanti, sia nel comparto degli enti locali che in altri settori, in cui sia garantita una corsia preferenziale per il personale delle amministrazioni provinciali in sovrannumero;
              lo stanziamento, in coerenza di quanto già previsto dalla legge n.  135 del 2012, di risorse adeguate per favorire e promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni provinciali interessate dal processo di riordino;
              la presenza di norme omogenee volte ad armonizzare le procedure di trasferimento gestite dalle singole amministrazioni provinciali.
9/5534-bis-B/2.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Cenni, Trappolino.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge finanziaria 1999 (legge n.  448 del 1998 e successive integrazioni e modificazioni) ha dato la facoltà ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei Peep (Piani di edilizia economica e popolare), già concesse in diritto di superficie, agli attuali proprietari degli alloggi;
              con questa normativa gli assegnatari delle aree in superficie hanno quindi l'opportunità di ottenere la pienezza del diritto di proprietà dell'immobile posseduto e di disporre del medesimo senza più alcun vincolo e condizionamento giuridico;
              il corrispettivo da pagare al comune viene determinato entro il 31 marzo di ogni anno dalla giunta comunale secondo determinati criteri e parametri;
              nuovi parametri per la determinazione del corrispettivo sono stati introdotti dalla legge finanziaria del 2008 (legge n.  244 del 2007) che ha modificato i commi 1 e 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n.  327 del 2001;
              la Corte dei conti (con sentenza n.22/CONTR/11 del 14 aprile 2001), pur promuovendo una applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata la cessione delle aree comprese nei Peep, ha confermato tale rideterminazione del corrispettivo;
              l'applicazione di tali parametri, la cui interpretazione consente comunque una autonomia da parte delle singole amministrazioni comunali, rispetto alle indicazioni degli uffici competenti (come ad esempio la rivalutazione in base agli indici Istat), sta comunque creando, nelle differenti realtà italiane, molteplici e consistenti difformità circa i corrispettivi da pagare;
              difformità che, oltre a generare palesi disparità di trattamento economico fra i cittadini rispetto alla tempistica di richiesta del riscatto ed alla residenza, stanno di fatto bloccando e rallentando numerose pratiche di cessione;
              tale situazione di incertezza sta inoltre creando un mancato introito per alcune amministrazioni comunali, già colpite dalle recenti e ingenti riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato;
              nuovi introiti potrebbero promuovere una maggiore qualità ed efficienza dei servizi al cittadino ed una riduzione della pressione fiscale;
              è quindi auspicabile, anche in relazione alla crisi economica ed occupazionale che sta investendo il nostro Paese e per promuovere il diritto all'abitazione, la definizione di criteri uniformi, su tutto il territorio nazionale, che possano agevolare l'acquisto degli alloggi nelle aree comprese nei Peep, risolvendo le domande ad oggi «bloccate» ed impedendo di fatto alle singole amministrazioni comunali interpretazioni difformi della norma in oggetto,

impegna il Governo

a rivedere i parametri normativi relativi alla cessione delle aree Peep, citate in premessa, per promuovere una applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata, nelle diverse realtà territoriali, per l'acquisto in piena proprietà delle aree in oggetto, da parte dei soggetti già titolari di diritto di superficie delle stesse.
9/5534-bis-B/3. Sani, Trappolino.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge finanziaria 1999 (legge n.  448 del 1998 e successive integrazioni e modificazioni) ha dato la facoltà ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei Peep (Piani di edilizia economica e popolare), già concesse in diritto di superficie, agli attuali proprietari degli alloggi;
              con questa normativa gli assegnatari delle aree in superficie hanno quindi l'opportunità di ottenere la pienezza del diritto di proprietà dell'immobile posseduto e di disporre del medesimo senza più alcun vincolo e condizionamento giuridico;
              il corrispettivo da pagare al comune viene determinato entro il 31 marzo di ogni anno dalla giunta comunale secondo determinati criteri e parametri;
              nuovi parametri per la determinazione del corrispettivo sono stati introdotti dalla legge finanziaria del 2008 (legge n.  244 del 2007) che ha modificato i commi 1 e 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n.  327 del 2001;
              la Corte dei conti (con sentenza n.22/CONTR/11 del 14 aprile 2001), pur promuovendo una applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata la cessione delle aree comprese nei Peep, ha confermato tale rideterminazione del corrispettivo;
              l'applicazione di tali parametri, la cui interpretazione consente comunque una autonomia da parte delle singole amministrazioni comunali, rispetto alle indicazioni degli uffici competenti (come ad esempio la rivalutazione in base agli indici Istat), sta comunque creando, nelle differenti realtà italiane, molteplici e consistenti difformità circa i corrispettivi da pagare;
              difformità che, oltre a generare palesi disparità di trattamento economico fra i cittadini rispetto alla tempistica di richiesta del riscatto ed alla residenza, stanno di fatto bloccando e rallentando numerose pratiche di cessione;
              tale situazione di incertezza sta inoltre creando un mancato introito per alcune amministrazioni comunali, già colpite dalle recenti e ingenti riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato;
              nuovi introiti potrebbero promuovere una maggiore qualità ed efficienza dei servizi al cittadino ed una riduzione della pressione fiscale;
              è quindi auspicabile, anche in relazione alla crisi economica ed occupazionale che sta investendo il nostro Paese e per promuovere il diritto all'abitazione, la definizione di criteri uniformi, su tutto il territorio nazionale, che possano agevolare l'acquisto degli alloggi nelle aree comprese nei Peep, risolvendo le domande ad oggi «bloccate» ed impedendo di fatto alle singole amministrazioni comunali interpretazioni difformi della norma in oggetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di rivedere i parametri normativi relativi alla cessione delle aree Peep, citate in premessa, per promuovere una applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata, nelle diverse realtà territoriali, per l'acquisto in piena proprietà delle aree in oggetto, da parte dei soggetti già titolari di diritto di superficie delle stesse.
9/5534-bis-B/3.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Sani, Trappolino.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di stabilità 2013 interviene in materia di sostegno al trasporto pubblico locale, anche attraverso l'istituzione di un Fondo per il concorso finanziario dello Stato alle regioni;
              diverse aziende di trasporto pubblico locale hanno acquistato nuovi filobus di lunghezza massima fino a 24 metri, in grado di assicurare un risparmio energetico di circa il 25 per cento, con una capacità di trasporto superiore agli attuali mezzi circolanti di circa il 35 per cento e con l'ulteriore notevole vantaggio della riduzione dei costi per il personale di condotta;
              tali mezzi rappresentano quindi una soluzione ottimale per le linee che hanno una elevata domanda di trasporto e verrebbero impiegati su percorsi predefiniti ed autorizzati, caso per caso, a seguito di specifiche verifiche e prove funzionali condotte dagli uffici periferici (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
              tali verifiche consentiranno di valutare preventivamente la compatibilità delle dimensioni del veicolo con il tracciato che dovrà percorrere;
              l'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modifiche, stabilisce tuttavia che «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modifiche, nel senso di elevare a 24 metri la lunghezza massima degli autosnodati e dei filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone, in modo da non penalizzare le numerose aziende di trasporto pubblico locale che hanno già acquistato i nuovi mezzi illustrati in premessa e soddisfare così anche le maggiori esigenze dei cittadini.
9/5534-bis-B/4. Miserotti, Bragantini, Negro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, la preclusione all'acquisizione di immobili;
              il tenore letterale di questa previsione, chiaramente intesa nel senso che tutti i soggetti ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione non possono procedere all'acquisto di immobili per sedi/uffici/simili, si presta anche ad interpretazioni estensive, addirittura di divieto assoluto a stipulare atti di acquisto di ogni bene immobile, a prescindere dalla natura e dalle finalizzazioni del bene stesso;
              tale interpretazione restrittiva porterebbe al divieto all'acquisto da parte delle amministrazioni inserite nel conto consolidato dalla pubblica amministrazione, anche di beni in grado di generare entrate per l'erario;
              questa interpretazione, addirittura, impedirebbe l'acquisto di beni che alcuni enti pubblici (a partire dalle Autorità portuali che amministrano, ex lege, i maggiori porti marittimi nazionali) allorché acquistati, provvedono ad iscrivere tra i beni del demanio dello Stato;
              conseguentemente, questa interpretazione impedirebbe l'incremento del patrimonio pubblico destinato, per sua natura, a migliorare la capacità competitiva dei porti marittimi nazionali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire che la norma in premessa si riferisca agli acquisti di immobili per uso uffici, locali di servizio e simili e non si applichi a tutti quei beni che, una volta acquistati, vengono successivamente acquisiti al demanio dello Stato.
9/5534-bis-B/5. Cavallaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213 consente:
          a) per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici 20 e 29 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio;
          b) proroga, per i medesimi soggetti di cui alla lettera a) dal 30 novembre al 20 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
          c) introduce una speciale procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, dai titolari di reddito di lavoro autonomo e, inoltre, dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento a partire dal 1o luglio 2013, secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato;
              considerato che dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c) sono esclusi sia i soggetti sostituti di imposta le cui attività economiche insistono nell'area del cosiddetto «cratere», che i lavoratori da esse dipendenti, che non hanno subito danni derivanti dal sisma ma che, inevitabilmente, hanno subito gli effetti negativi della crisi economia che ha colpito il Paese e che, in Emilia Romagna, è stata aggravata dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, l'opportunità di adottare provvedimenti volti a consentire anche alle imprese le cui attività economiche insistono nell'area del cosiddetto «cratere» e ai lavoratori da esse dipendenti, che non abbiano subito danni derivanti dal sisma della regione Emilia Romagna ma che siano esclusi dalle previsioni di cui all'articolo 11 commi 4, 5 e 6 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.  174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213, la rateizzazione della regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sulle retribuzioni dei dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio anche allo scopo di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
9/5534-bis-B/6. Cazzola.


      La Camera,
          premesso che:
              il veicolo di interesse storico e collezionistico è portatore di cultura e rappresenta un patrimonio frutto dell'ingegno dell'uomo;
              i veicoli storici rappresentano un patrimonio che deve essere salvaguardato e valorizzato sia per gli aspetti tecnici che per quelli culturali e sociali in quanto coinvolge centinaia di migliaia di collezionisti;
              il patrimonio rappresentato dai veicoli storici conservati, custoditi, controllati e usati per la loro specifica funzione va considerato un bene che lo Stato deve salvaguardare promovendone lo sviluppo a favore delle future generazioni;
              l'auto storica non è, per chi la possiede, un abituale mezzo di trasporto, ma di mero gusto collezionistico e non rappresenta quindi un bene strumentale;
              il veicolo storico non può e non deve soddisfare necessità che esulino dalla mera affezione collezionistica e di conseguenza non può essere considerato significativo nella determinazione reddituale del proprietario;
              è palese ed evidente il timore dei collezionisti relativamente agli aspetti fiscali in ordine ai parametri attinenti i valori di acquisto e ai costi di manutenzione,

impegna il Governo

a considerare che il veicolo di interesse storico e collezionistico, in quanto non può svolgere funzioni legate all'attività professionale del proprietario, ma costituisce il soddisfacimento di una passione collezionista, non deve entrare a far parte dei veicoli previsti dal redditometro.
9/5534-bis-B/7. Pianetta.


      La Camera,
          premesso che:
              i titolari dei depositi di prodotti energetici non appartengono alla fattispecie dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 16, del decreto-legge 25 luglio 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, in quanto non sono società petrolifere, di estrazione o raffinazione ma acquistano il prodotto già da queste immesso in commercio, pertanto non sono in grado di ottenere extra-profitti dalle variazioni internazionali del prezzo del greggio e dei suoi derivati;
              che i soggetti di cui al punto precedente compiono una semplice operazione di acquisto al miglior prezzo di mercato dei prodotti derivati dal petrolio e di vendita in modo trasparente al miglior prezzo di mercato;
              per dimensione aziendale e tipologia propria dell'attività svolta tali soggetti non sono in grado, né possono, traslare l'addizionale sui prezzi al consumo di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 luglio 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133 (cosiddetta robin tax);
              che tali soggetti sono sottoposti a controlli da parte dell'autorità per l'energia elettrica e il gas che, in ragione di quanto sopra, risultano non solo inutili ma rappresentano un peso economico per le stesse aziende che devono assolvervi;
              che l'esclusione di tali soggetti dai controlli permetterebbe da un lato alla stessa autorità di ottenere consistenti risparmi sulle operazioni di vigilanza, dall'altra si consentirebbe alle imprese di non sottrarre preziose risorse da destinare alle attività burocratiche dettate dall'Autorità di vigilanza, in un momento come quello attuale di contrazione del mercato della vendita dei carburanti, potendole quindi destinare al consolidamento delle stesse imprese e, soprattutto, dei livelli occupazionali;
              che da una eventuale esclusione dai controlli da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei soggetti sopra citati non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato,

impegna il Governo

al fine di pervenire a risparmi di spesa in materia di operazioni di vigilanza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a valutare l'opportunità di modificare, nel primo provvedimento utile, il comma 18, secondo periodo, dell'articolo 81 del decreto-legge n.  112 del 25 giugno 2008 convertito con legge n.  133 del 6 agosto 2008, prevedendo che dalle attività di vigilanza di cui al primo periodo del comma 16 dall'articolo 81 del decreto-legge n.  112 del 25 giugno 2008 convertito con legge n.  133 del 6 agosto 2008, siano esclusi i titolari di licenza per l'esercizio di depositi di prodotti energetici il cui fatturato è inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.  287.
9/5534-bis-B/8. Nizzi.


      La Camera,
          premesso che:
              con la legge 7 dicembre 2012, n.  213 che ha convertito il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, si è stabilito che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non può essere iniziata dai comuni e dalle province nei confronti dei quali la sezione regionale della Corte dei conti «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo»;
              rispetto a quanto inizialmente previsto dal citato decreto-legge n.  174 del 2012, in base a cui la possibilità era preclusa agli enti locali per i quali la sezione regionale della Corte dei conti avesse «già provveduto» ad assegnare i termini per le misure correttive, ne deriva un differimento dei termini per il ricorso alla procedura di riequilibrio, cui possono accedere tutti gli enti per i quali, a far data 8 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della disposizione), la Corte dei conti non provveda ad assegnare i termini per l'adozione delle misure correttive, con esclusione pertanto dei termini assegnati in epoca precedente, ed a seguito dei quali non si sia già proceduto alla dichiarazione di dissesto finanziario;
              al fine di evitare che una erronea interpretazione della norma possa inibire il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario agli enti che alla data di entrata in vigore della sopracitata disposizione avessero già ricevuto l'assegnazione del termine per le misure correttive e che non abbiano proceduto alla dichiarazione di dissesto,

impegna il Governo

ad impartire le necessarie disposizioni interpretative agli enti interessati attraverso i competenti uffici del Ministero degli interni.
9/5534-bis-B/9. D'Antoni, Causi.


      La Camera,
          premesso che:
              con la legge 7 dicembre 2012, n.  213 che ha convertito il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, si è stabilito che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non può essere iniziata dai comuni e dalle province nei confronti dei quali la sezione regionale della Corte dei conti «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo»;
              rispetto a quanto inizialmente previsto dal citato decreto-legge n.  174 del 2012, in base a cui la possibilità era preclusa agli enti locali per i quali la sezione regionale della Corte dei conti avesse «già provveduto» ad assegnare i termini per le misure correttive, ne deriva un differimento dei termini per il ricorso alla procedura di riequilibrio, cui possono accedere tutti gli enti per i quali, a far data 8 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della disposizione), la Corte dei conti non provveda ad assegnare i termini per l'adozione delle misure correttive, con esclusione pertanto dei termini assegnati in epoca precedente, ed a seguito dei quali non si sia già proceduto alla dichiarazione di dissesto finanziario;
              al fine di evitare che una interpretazione della norma possa inibire il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario agli enti che alla data di entrata in vigore della sopracitata disposizione avessero già ricevuto l'assegnazione del termine per le misure correttive e che non abbiano proceduto alla dichiarazione di dissesto,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative di carattere normativo per consentire agli enti interessati il ricorso alla procedura di riequilibrio.
9/5534-bis-B/9.    (Testo modificato nel corso della seduta)     D'Antoni, Causi.


      La Camera,
          premesso che:
              la questione del Mezzogiorno è sempre più una questione nazionale perché il mancato sviluppo di un'area così vasta e ricca di potenzialità è una delle cause della ridotta competitività di tutto il Paese;
              ad incidere pesantemente sulla debole crescita è il grave deficit infrastrutturale del Mezzogiorno che rende quanto mai necessario investire risorse per realizzare in tempi rapidi interventi di carattere strategico,

impegna il Governo

a riconsiderare tutte le opportunità, oggi e per il futuro immediato, per avviare, d'intesa con i programmi delle regioni in ordine alla infrastrutturazione delle aree del Mezzogiorno, un piano di adeguamento e di aggiornamento per la realizzazione dei progetti infrastrutturali già previsti e per il completamento di quelli avviati, nonché per l'individuazione delle infrastrutture non solo di ordine generale, ma soprattutto, di quelle legate al sistema delle filiere produttive.
9/5534-bis-B/10. Mario Pepe (PD).


      La Camera,
          premesso che:
              le attività connesse alla ricostruzione successiva al sisma del 1997, che ha interessato gran parte del territorio umbro, pur essendo in via di conclusione, rappresentano a tutt'oggi un onere estremamente impegnativo per gran parte dei comuni interessati, che si trovano quotidianamente a dover espletare l'attività connessa ai controlli sugli interventi privati previsti dalla legge n.  61 del 1998 e dalle successive leggi regionali, oltre che quella inerente le rendicontazioni ai sensi di legge delle opere pubbliche e private;
              alcuni comuni, tra cui quello di Nocera Umbra, hanno subito, nel corso degli anni, un rallentamento dell'attività di ricostruzione in ragione della complessità delle procedure in relazione ai rilevanti danni ai centri e ai borghi storici, che hanno comportato la necessità di avvalersi, in maniera quasi generalizzata, delle procedure della cosiddetta ricostruzione integrata;
              un altro comune, quello di Valtopina, pur avendo saputo affrontare efficacemente l'emergenza e la ricostruzione, registra ancor oggi la necessità di far fronte a diverse e gravose attività tecnico-amministrative legate al sisma e non ancora concluse, tra cui il problema del sequestro cautelativo, per irregolarità normative e costruttive, della frazione di Giove, un borgo di 57 unità immobiliari;
              altri comuni – Vallo di Nera e Monte Santa Maria Tiberina – pur trovandosi a gestire una meno complessa attività di ricostruzione, hanno risentito e risentono tutt'oggi di un inadeguato dimensionamento del personale tecnico e amministrativo di cui dispongono;
              il venir meno alla data del 31 dicembre 2012, per i suddetti comuni, della possibilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n.  61 del 1998, le cui risorse sono state da ultimo integrate con la Legge finanziaria per l'anno 2008, di avvalersi del personale assunto a tempo determinato, rischia di compromettere gli ingenti sforzi compiuti fino ad oggi nel processo di ricostruzione post sisma, vanificando gli importanti risultati raggiunti;
              ad oggi, in detti comuni, operano 43 dipendenti a tempo determinato, di cui 4 nel comune di Valtopina, 1 nel comune di Vallo di Nera, 1 nel comune di Monte Santa Maria Tiberina e i restanti 37 nel comune di Nocera Umbra e la loro attività risulta essenziale per il proseguimento e il completamento delle attività descritte,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di ricomprendere il suddetto personale precario nella proroga dei contratti della pubblica amministrazione e nella quota del 40 per cento riservata nei concorsi pubblici, anche al fine di non disperdere l'importante patrimonio di professionalità che esso rappresenta per gli enti locali interessati.
9/5534-bis-B/11. Bocci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 23, commi 14-20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 ha previsto il commissariamento delle province che sarebbero dovute andare al voto nel 2012, in attesa di una nuova disciplina elettorale dei consigli provinciali;
              a seguito di tale disposizione, per le amministrazioni provinciali il cui mandato elettivo è scaduto nell'anno 2012, il Governo ha assunto l'iniziativa di procedere alla nomina, come commissari di tali enti, dei presidenti di provincia, sulla base dell'ordine del giorno n.  9/5049/2 approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 27 marzo 2012;
              è in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il disegno di legge n.  5210 «Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214» (5210) che attua e in alcuni punti modifica quanto disposto dal decreto-legge n.  201 del 2011 (articolo 23, commi 16 e 17);
              la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica ha ritenuto impossibile concludere il processo di riordino delle province previsto dall'articolo 17 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, attraverso la conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n.  188, «Disposizioni urgenti in materia di province e Città metropolitane.»,
          considerato che:
              nel disegno di legge Atto Senato 3584 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», oggi in discussione nella Commissione bilancio del Senato della Repubblica, è stato inserito da parte dei relatori l'emendamento 1.7000 finalizzato a garantire la funzionalità delle province, in attesa di un intervento complessivo di riordino delle province entro il 31 dicembre 2013, poiché deve essere garantita la continuità amministrativa per le attività delle province che hanno un più forte impatto sul territorio, soprattutto relativamente alle spese di investimento e ai progetti di carattere pluriennale;
              nel testo della legge di stabilità 2013 approvato dal Senato della Repubblica è previsto, anche per il 2013, il commissariamento delle province i cui organi scadono e che è necessario garantire una gestione non burocratica degli enti anche in vista del delicato processo di riordino delle province e di istituzione delle Città metropolitane,

impegna il Governo

affinché assuma l'iniziativa per il procedimento di nomina dei presidenti di provincia o dei componenti della giunta uscente come commissari fino al 31 dicembre 2013 degli enti i cui organi decadano nel 2013.
9/5534-bis-B/12. Giovanelli.


      La Camera,
          premesso che:
              sulla base di recenti provvedimenti normativi, il Consiglio di Presidenza di giustizia tributaria ha provveduto ad immettere nei ruoli dei giudici tributari soggetti appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile,

impegna il Governo

ad assicurare il rafforzamento delle competenze della magistratura tributaria nel contempo riconoscendo, attraverso le opportune iniziative normative, la piena e totale indipendenza e terzietà di coloro che sono chiamati ad assumere tale incarico o con particolare riferimento ai magistrati di ogni giurisdizione e grado anche se collocati fuori ruolo per l'assunzione di funzioni presso organismi pubblici e/o Autorità indipendenti.
9/5534-bis-B/13. Leo.


      La Camera,
          premesso che:
              la lotta all'evasione fiscale è necessaria in quanto chi evade danneggia l'intera economia nazionale, causa disservizi ed obbliga lo Stato ad aumentare la pressione fiscale per far fronte alle esigenze di bilancio;
              quindi è fondamentale che lo Stato si sia dotato di un organismo preposto alla riscossione dei tributi e, in accordo, con la Guardia di finanza proceda alla lotta contro un fenomeno deprecabile;
              tuttavia il contrasto dell'evasione non può diventare un alibi per mettere in difficoltà i contribuenti che in questo momento, costretti da cause di forza maggiore, non sono in grado di far fronte con immediatezza a quanto dovuto ad Equitalia;
              le modalità di riscossione da parte di Equitalia, fanno lievitare a livelli astronomici le tasse arretrate sulle quali pesano spese di riscossione, penali e interessi che diventano, quindi, strumenti vessatori nei confronti di imprese, artigiani, commercianti, famiglie, ecc.;
              la creazione di questo ente ha portato ad un ulteriore inasprimento della pressione fiscale. Un esempio ? Mentre, negli anni passati l'INPS comunicava ad un commerciante moroso un avviso bonario con la richiesta del saldo e la semplice aggiunta degli interessi, oggi il contribuente inadempiente si vedrà recapitare da Equitalia una cartella di pagamento con l'importo dovuto e l'aggiunta degli interessi (come avveniva prima), e in più l'aggravio dell'aggio di riscossione per l'esattore (circa il 5 per cento dell'importo totale più il 9 per cento in caso di ulteriore ritardo);
              un contribuente pagherà la cartella esattamente un anno dopo dovrà versare il 4 per cento annuo all'ente impositore, il 6,8358 per cento annuo di interessi di mora, lo 0,615 per cento annuo all'agente della riscossione per un totale di interessi pari all'11,4508 per cento annuo. A questo va aggiunta la sanzione amministrava del 30 per cento e l'aggio nella misura del 9 per cento per un totale del 50,4508 per cento. Se, nelle more, Equitalia avesse iscritto un'ipoteca o un fermo amministrativo i costi di accensione e chiusura saranno a carico del debitore e si aggiungeranno al montante facendo lievitare la spesa totale oltre il 100 per cento;
              non si tratta di evasori fiscali, ma di contribuenti che hanno dichiarato i propri redditi ed hanno semplicemente saltato un pagamento per errore o per necessità dovuta alla contingenza economica, o per altre ragioni;
              i poteri di Equitalia si ricollegano alla legge (articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n.  112 del 1999) con la quale si autorizza l'ente esattore a richiedere maggiori somme comprese tra il 4,65 per cento ed il 9 per cento della somma dovuta. È da sottolineare che anche l'aggio è considerato una parte integrante della tassa da pagare. L'iscrizione a ruolo consegnata agli agenti esattori di Equitalia costituisce titolo esecutivo per procedere alla riscossione, tutto ciò è un «privilegio» ed una disparità di trattamento rispetto ai normali cittadini che per vedere un proprio credito diventare esecutivo devono rivolgersi al magistrato per la verifica (terzietà ed imparzialità nel giudizio). Mentre nel caso di Equitalia, in assenza di un provvedimento di un giudice, il credito vantato è solo presunto;
              con il decreto-legge n.  78 del 2010 convertito con la legge n.  122 del 2010 si sono ulteriormente rafforzate le procedure di riscossione. In sostanza per gli accertamenti notificati dopo il 1 luglio 2011 non sarà necessaria nemmeno l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento, sarà sufficiente la comunicazione dell'ente impositore: «l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione»;
              nei mesi scorsi, ha particolarmente colpito i cittadini italiani la notizia che una società che comprava a prezzi stracciati le case vendute all'asta fosse di proprietà di un manager di Equitalia;
              occorre, individuare, nella difficile congiuntura economica attuale, una soluzione per far sì che i contribuenti possano far fronte ai debiti nei confronti di Equitalia in maniera equilibrata,

impegna il Governo:

      a fare una verifica sulla normativa vigente relativa ad Equitalia al fine di evitare che strumenti eccessivamente penalizzanti come il pignoramento della prima casa e le «ganasce fiscali» vengano utilizzati come veri e propri strumenti di vessazione dei cittadini;
      ad assumere misure volte ad evitare che, oltre quanto dovuto, i cittadini siano costretti a pagare somme inique ed esorbitanti a causa di sanzioni, aggio ed interessi;
      a valutare la possibilità di un provvedimento che sia più umano verso coloro che saldano i debiti in un'unica soluzione o che lo rateizzino abbattendo, drasticamente, interessi ed aggi.
9/5534-bis-B/14. Porfidia, Iannaccone, Belcastro.


      La Camera,
          premesso che:
              la lotta all'evasione fiscale è necessaria in quanto chi evade danneggia l'intera economia nazionale, causa disservizi ed obbliga lo Stato ad aumentare la pressione fiscale per far fronte alle esigenze di bilancio;
              quindi è fondamentale che lo Stato si sia dotato di un organismo preposto alla riscossione dei tributi e, in accordo, con la Guardia di finanza proceda alla lotta contro un fenomeno deprecabile;
              tuttavia il contrasto dell'evasione non può diventare un alibi per mettere in difficoltà i contribuenti che in questo momento, costretti da cause di forza maggiore, non sono in grado di far fronte con immediatezza a quanto dovuto ad Equitalia;
              le modalità di riscossione da parte di Equitalia, fanno lievitare a livelli astronomici le tasse arretrate sulle quali pesano spese di riscossione, penali e interessi che diventano, quindi, strumenti vessatori nei confronti di imprese, artigiani, commercianti, famiglie, ecc.;
              la creazione di questo ente ha portato ad un ulteriore inasprimento della pressione fiscale. Un esempio ? Mentre, negli anni passati l'INPS comunicava ad un commerciante moroso un avviso bonario con la richiesta del saldo e la semplice aggiunta degli interessi, oggi il contribuente inadempiente si vedrà recapitare da Equitalia una cartella di pagamento con l'importo dovuto e l'aggiunta degli interessi (come avveniva prima), e in più l'aggravio dell'aggio di riscossione per l'esattore (circa il 5 per cento dell'importo totale più il 9 per cento in caso di ulteriore ritardo);
              un contribuente pagherà la cartella esattamente un anno dopo dovrà versare il 4 per cento annuo all'ente impositore, il 6,8358 per cento annuo di interessi di mora, lo 0,615 per cento annuo all'agente della riscossione per un totale di interessi pari all'11,4508 per cento annuo. A questo va aggiunta la sanzione amministrava del 30 per cento e l'aggio nella misura del 9 per cento per un totale del 50,4508 per cento. Se, nelle more, Equitalia avesse iscritto un'ipoteca o un fermo amministrativo i costi di accensione e chiusura saranno a carico del debitore e si aggiungeranno al montante facendo lievitare la spesa totale oltre il 100 per cento;
              non si tratta di evasori fiscali, ma di contribuenti che hanno dichiarato i propri redditi ed hanno semplicemente saltato un pagamento per errore o per necessità dovuta alla contingenza economica, o per altre ragioni;
              i poteri di Equitalia si ricollegano alla legge (articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n.  112 del 1999) con la quale si autorizza l'ente esattore a richiedere maggiori somme comprese tra il 4,65 per cento ed il 9 per cento della somma dovuta. È da sottolineare che anche l'aggio è considerato una parte integrante della tassa da pagare. L'iscrizione a ruolo consegnata agli agenti esattori di Equitalia costituisce titolo esecutivo per procedere alla riscossione, tutto ciò è un «privilegio» ed una disparità di trattamento rispetto ai normali cittadini che per vedere un proprio credito diventare esecutivo devono rivolgersi al magistrato per la verifica (terzietà ed imparzialità nel giudizio). Mentre nel caso di Equitalia, in assenza di un provvedimento di un giudice, il credito vantato è solo presunto;
              con il decreto-legge n.  78 del 2010 convertito con la legge n.  122 del 2010 si sono ulteriormente rafforzate le procedure di riscossione. In sostanza per gli accertamenti notificati dopo il 1 luglio 2011 non sarà necessaria nemmeno l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento, sarà sufficiente la comunicazione dell'ente impositore: «l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione»;
              nei mesi scorsi, ha particolarmente colpito i cittadini italiani la notizia che una società che comprava a prezzi stracciati le case vendute all'asta fosse di proprietà di un manager di Equitalia;
              occorre, individuare, nella difficile congiuntura economica attuale, una soluzione per far sì che i contribuenti possano far fronte ai debiti nei confronti di Equitalia in maniera equilibrata,

impegna il Governo:

      a fare una verifica sulla normativa vigente relativa ad Equitalia al fine di evitare che strumenti eccessivamente penalizzanti come il pignoramento della prima casa e le «ganasce fiscali» vengano utilizzati come veri e propri strumenti di vessazione dei cittadini;
      ad assumere misure volte ad evitare che, oltre quanto dovuto, i cittadini siano costretti a pagare somme inique ed esorbitanti a causa di sanzioni, aggio ed interessi;
      a valutare la possibilità di un provvedimento che sia più clemente verso coloro che saldano i debiti in un'unica soluzione o che lo rateizzino abbattendo, drasticamente, interessi ed aggi.
9/5534-bis-B/14.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Porfidia, Iannaccone, Belcastro.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge n.  148 del 14 settembre 2011 prevede la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari attraverso una legge delega;
              pur facendo riferimento a criteri di risparmio ed economicità non si può prescindere dalla esigenza di garantire il massimo della sicurezza e della legalità di cui sono presidio fondamentale i tribunali presenti sul territorio;
              occorre tener conto delle caratteristiche dei singoli territori per non penalizzare ulteriormente le zone interne e quelle montuose che impongono trasferimenti difficoltosi e lunghi per i cittadini anche per la mancanza di infrastrutture adeguate;
              in base ai principi dettati dalla Costituzione bisogna garantire parità di possibilità di accesso alla giustizia cosa che non sarebbe più assicurata in caso di soppressione dei tribunali cosiddetti minori che attualmente sono distribuiti in maniera abbastanza omogenea sul territorio;
              è assurdo pensare di introdurre un criterio di «mobilità» dell'apparato giudiziario per tener conto degli spostamenti della popolazione e delle attività economiche che, negli ultimi decenni, sono stati numerosi, massicci, celeri e talvolta improvvisi;
              l'organizzazione giudiziaria è estremamente complessa e complessi sono i criteri con i quali possono essere valutati i suoi «prodotti» e analizzati i suoi costi complessivi per la società oltre che per lo Stato. E difficilissima è la valutazione e la previsione delle ricadute degli interventi effettuati sulla macchina della giustizia;
              il sistema, la rete degli uffici giudiziari, non è cosa che si possa modificare senza provocare scompiglio. La stessa tradizione è elemento necessario per la credibilità della giustizia. Le competenze «ballerine» hanno già provocato danni notevoli;
              la soppressione di un ufficio giudiziario e di un tribunale comporta ricadute estese e pesanti. Richiede un periodo di tempo elevato per l'assestamento ed il periodo di normalizzazione del nuovo assetto, che non è solo quello degli uffici, con il relativo personale, ma anche quello di numerosi professionisti;
              ciò che preoccupa di più di fronte a questi propositi di razionalizzazione produttivistica della giustizia è la pressoché generale manifesta indifferenza per la qualità del servizio offerto ai cittadini;
              tra l'altro il risparmio determinato dalla soppressione dei tribunali periferici non è certo. Anzi ci potrebbe essere un incremento della spesa per garantire nuovi spazi nelle sedi principali e, comunque, tutti i disagi ed i costi aggiuntivi ricadrebbero sui cittadini e sugli operatori di giustizia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di revisione dei decreti legislativi n.  155 e 156 del 2012 al fine di ricostituire quei tribunali ed uffici giudiziari ricadenti nelle aree interne, in territori montuosi e particolarmente ampi, o ad elevato rischio sismico che, allo stato attuale, sono stati privati di presidi di legalità e di una fondamentale presenza dello Stato.
9/5534-bis-B/15. Belcastro, Iannaccone, Porfidia.


      La Camera,
          premesso che:
              in un periodo di profonda crisi economica e di recessione, occorre evitare di innalzare le tasse e ridurre drasticamente le spese della Pubblica amministrazione ad ogni livello nonché delle società a partecipazione statale, regionale o delle autonomie locali;
              appare necessario normare per legge un tetto massimo per gli emolumenti che, a qualunque titolo, vengano erogati per le funzioni in organi di governo sia a livello nazionale che periferico;
              tale disposizione andrebbe anche estesa a coloro che occupano ruoli nella gestione e amministrazione di società a partecipazione pubblica a qualsiasi livello;
              prevedendo un tetto massimo si otterrebbero risparmi notevoli da destinare alla riduzione del debito pubblico;
              inoltre ci sarebbe un'azione diretta sul contenimento dei costi della politica in quanto tale misura riguarderebbe anche gli eletti a tutti i livelli e coloro che ricoprono incarichi di Governo;
              inoltre si porrebbe fine alla giungla di elevatissime retribuzioni che riguardano le società partecipate dallo Stato quali RAI, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Finmeccanica, etc.;
              si darebbe, inoltre, una risposta concreta alle esigenze dei cittadini di recuperare fiducia nei propri rappresentanti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative affinché la Pubblica amministrazione ad ogni livello non corrisponda a qualsiasi titolo a ciascuno importi superiori ai cinquemila euro netti mensili ricomprendendo, in tale misura, gli organi elettivi e costituzionali, i consigli di amministrazione e tutti coloro che ricoprono ruoli e funzioni, a qualsiasi titolo e ad ogni livello, nella Pubblica amministrazione e a destinare i relativi risparmi di spesa alla riduzione del debito pubblico.
9/5534-bis-B/16. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.


      La Camera,
          premesso che:
              che le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle province sono state ridotte, ai sensi del decreto-legge n.  78 del 2010, del decreto-legge n.  201 del 2011 nonché del decreto-legge n.  95 del 2012, di 1.415 milioni di euro nel 2012, e che il disegno di legge di stabilità per il 2013 ha ulteriormente aggravato tale riduzione portando minori risorse per 2.115 milioni dal 2013, pari al 25 per cento della spesa corrente sostenuta nei 2011;
              considerato che i tagli sopra descritti sono superiori, per oltre 260 milioni, a quanto effettivamente l'erario trasferisce alle province, determinando così un accentramento statale di risorse derivanti da tributi propri provinciali in contrasto con quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
              ritenuto che tale riduzione di risorse comprometterà inevitabilmente la funzionalità degli enti, impedendo la normale erogazione dei servizi indispensabili per i cittadini: manutenzione – anche solo ordinaria – di 5179 istituti scolastici superiori, 125 mila km di strade provinciali, 550 centri per l'impiego, nonché il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei territori;
              ritenuto altresì che anche il pagamento degli stipendi dei 57.000 dipendenti delle province non è più garantito con tali riduzioni di risorse, e che è in forse il rinnovo dei contratti di quanti oggi assicurano servizi essenziali ai cittadini e ai territori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la necessaria riduzione dei tagli per le province, così da garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini, la ripresa degli investimenti locali, nonché il pagamento degli stipendi e il rispetto dei diritti del personale, oggi a forte rischio, in un quadro equo e sostenibile che consenta alle province di contribuire al risanamento dei conti pubblici senza mandare gli enti in default.
9/5534-bis-B/17. Armosino, Ceroni.


      La Camera,
          premesso che:
              la Repubblica di San Marino, da sempre legata all'Italia da vincoli di sincera amicizia oltre che, naturalmente, da stringenti relazioni economiche, ha compiuto un percorso concreto negli ultimi anni nella direzione della trasparenza, della cooperazione e dell'adeguamento alle regole internazionali;
              costante è stato il lavoro del Governo sammarinese per adeguare le normative nazionali ai più recenti standard europei in materia di controllo, prevenzione e repressione del terrorismo, del riciclaggio del danaro e di ogni fenomeno malavitoso;
              questo percorso ha portato la Repubblica del Titano fuori dalle black list degli organismi internazionali ed ha condotto il nostro Paese a siglare con San Marino l'ultima e più importante intesa contro le doppie imposizioni fiscali su modello OCSE, il 13 giugno scorso, intesa ratificata da San Marino il successivo 20 giugno;
              è stato rapido anche l’iter di ratifica che ha recentemente ottenuto il via del Consiglio dei ministri e l'avallo del Presidente della Repubblica, anche se l'imminente fine della legislatura e le incombenze cui saranno chiamati nei prossimi giorni i due rami del nostro Parlamento, rendono difficile la definitiva concretizzazione di questa ratifica e probabile il rinvio all'esame del Parlamento che scaturirà dalla prossima consultazione elettorale;
              un'ulteriore sofferenza dei settori economici, finanziari e imprenditoriali del Titano determinerebbe problematiche all'economia della regione, oltre che ai numerosissimi lavoratori italiani che a San Marino vivono e, ancor di più, agli altrettanto numerosi nostri concittadini che si recano ogni giorno a lavorare in quel Paese,

impegna il Governo

a togliere comunque, prima della fine della legislatura, la Repubblica di San Marino dal novero dei Paesi inseriti nella black list del Ministero dell'economia e delle finanze. Sarebbe un gesto di fiducia ed un riconoscimento al grande sforzo compiuto da questo piccolo Stato per trasformare radicalmente il proprio sistema economico.
9/5534-bis-B/18. Pizzolante.


      La Camera,
          premesso che:
              la Repubblica di San Marino, da sempre legata all'Italia da vincoli di sincera amicizia oltre che, naturalmente, da stringenti relazioni economiche, ha compiuto un percorso concreto negli ultimi anni nella direzione della trasparenza, della cooperazione e dell'adeguamento alle regole internazionali;
              costante è stato il lavoro del Governo sammarinese per adeguare le normative nazionali ai più recenti standard europei in materia di controllo, prevenzione e repressione del terrorismo, del riciclaggio del danaro e di ogni fenomeno malavitoso;
              questo percorso ha portato la Repubblica del Titano fuori dalle black list degli organismi internazionali ed ha condotto il nostro Paese a siglare con San Marino l'ultima e più importante intesa contro le doppie imposizioni fiscali su modello OCSE, il 13 giugno scorso, intesa ratificata da San Marino il successivo 20 giugno;
              è stato rapido anche l’iter di ratifica che ha recentemente ottenuto il via del Consiglio dei ministri e l'avallo del Presidente della Repubblica, anche se l'imminente fine della legislatura e le incombenze cui saranno chiamati nei prossimi giorni i due rami del nostro Parlamento, rendono difficile la definitiva concretizzazione di questa ratifica e probabile il rinvio all'esame del Parlamento che scaturirà dalla prossima consultazione elettorale;
              un'ulteriore sofferenza dei settori economici, finanziari e imprenditoriali del Titano determinerebbe problematiche all'economia della regione, oltre che ai numerosissimi lavoratori italiani che a San Marino vivono e, ancor di più, agli altrettanto numerosi nostri concittadini che si recano ogni giorno a lavorare in quel Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere prima possibile la Repubblica di San Marino dal novero dei Paesi inseriti nella black list del Ministero dell'economia e delle finanze. Sarebbe un gesto di fiducia ed un riconoscimento al grande sforzo compiuto da questo piccolo Stato per trasformare radicalmente il proprio sistema economico.
9/5534-bis-B/18.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Pizzolante.


      La Camera,
          premesso che:
              visto il provvedimento recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)»;
              letto l'articolo 1, comma 298, relativo allo stanziamento ivi previsto, a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla regione Friuli Venezia Giulia del bene demaniale «Castello di Udine»;
              ricordato come detto trasferimento abbia già ottenuto il parere favorevole dei Ministeri interessati e sia stato oggetto di diverse sedute da parte della commissione paritetica – istituita tra lo Stato e la regione in base alle disposizioni dello statuto speciale di autonomia – senza approdare, però, al definitivo trasferimento proprio in difetto della disposizione finanziaria introdotta nella legge di stabilità per il 2013;
              ritenuta l'opportunità di favorire, quindi, la più sollecita definizione della vicenda attraverso l'adozione delle necessarie disposizioni di attuazione,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, una volta deliberate dalla commissione paritetica le relative disposizioni di attuazione concernenti il trasferimento del «Castello di Udine», esse possano essere approvate con la massima sollecitudine da parte dell'esecutivo.
9/5534-bis-B/19. Contento, Gottardo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 23, commi 14-20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ha previsto il commissariamento delle province che sarebbero dovute andare al voto nel 2012, in attesa di una nuova disciplina elettorale dei consigli provinciali;
              a seguito di tale disposizione, per le amministrazioni provinciali, il cui mandato elettivo è scaduto nell'anno 2012, il Governo ha proceduto alla nomina, come commissari straordinari di tali enti, dei presidenti di provincia, sulla base dell'ordine del giorno n.  9/5049/2 approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 27 marzo 2012;
              è in discussione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il disegno di legge A.C. 5210 recante «Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214», che attua e, in alcuni punti, modifica quanto disposto dal decreto-legge n.  201 del 2011 (articolo 23, commi 16 e 17);
              la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica ha ritenuto impossibile concludere l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n.  188 recante «Disposizioni urgenti in materia di province e Città metropolitane»;
              il comma 87-bis del provvedimento in esame detta disposizioni finalizzate a garantire la funzionalità delle province, in attesa di un intervento complessivo di riordino delle province entro il 31 dicembre 2013, al fine di assicurare la continuità amministrativa per le attività delle province che hanno un più forte impatto sul territorio, soprattutto relativamente alle spese di investimento e ai progetti di carattere pluriennale;
              in particolare, il citato comma prevede la nomina di una commissario straordinario nei casi in cui, in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza dell'incarico del commissario straordinario o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali;
              è necessario garantire una gestione non burocratica degli enti anche in vista del delicato processo di riordino delle province e di istituzione delle Città metropolitane,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa affinché, fino al 31 dicembre 2013 negli enti i cui organi decadano nel 2013, vengano nominati commissari straordinari i presidenti di provincia o i componenti della giunta uscente.
9/5534-bis-B/20. Santelli, Traversa.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge n.  311 del 2004 (Legge finanziaria 2005), all'articolo 1, comma 28 e 29, aveva introdotto un meccanismo di finanziamento «a pioggia» per enti pubblici, privati, associazioni ed assimilabili – meglio noto con il nome di «legge Mancia» – basato sulla discrezionalità del Ministro dell'economia e delle finanze e delle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
              il Governo Prodi, con la Legge finanziaria 2008 (legge del 24 dicembre 2007 n.  244), aveva abrogato tale norma;
              l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n.  112 del 2008, ripristinava, di fatto, tale legge Mancia istituendo un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze(cap. 7536), prevedendo che «a valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari»;
              l'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n.  5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  33 del 2009 istituiva un Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3071), al fine di: «assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi» e prevedeva che: «L'utilizzo dei fondo di cui ai comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessaria le modalità di utilizzo delle risorse»;
              il comma 12-quater dell'articolo 23 della cosiddetta spending review, decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», introdotto nel corso dell'esame del Senato, reca modifiche all'articolo 33, comma 1, della legge n.  183 del 2011 ( legge di stabilità per il 2012), volte, da un lato, ad aumentare la dotazione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio per l'anno 2013 da 50 a 90 milioni di euro, e, dall'altro, a diminuire le risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili destinate per l'anno 2012 ad analoghe finalità di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori, che vengono ridotte da 100 a 70 milioni di euro. In particolare, è stato rifinanziato il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili per l'anno 2012 nell'importo di 1.143 milioni per il 2012. La norma ha, altresì, previsto che una quota pari a 100 milioni di euro sia specificamente destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza dei territori, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, secondo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità per il 2011 (legge n.  220 del 2010). Alla ripartizione di tale quota è previsto che si provveda con modalità diverse rispetto a quanto previsto per il resto delle risorse del fondo, e precisamente con decreto del ministro dell'economia, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;
              le misure di modificazione introdotte sono volte ad aumentare da 50 a 90 milioni di euro per l'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n.  112 del 2008 (istitutiva del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio). Tale Fondo, originariamente dotato di 60 milioni di euro per il 2009 e di 30 milioni per ciascun anno del biennio 2010-2011, è stato successivamente rifinanziato da una serie di disposizioni legislative. Per gli anni 2011 e 2012, il rifinanziamento delle finalità del Fondo è stato posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, nell'ambito del quale è stata prevista un'apposita riserva. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari del Fondo è previsto che si provveda con decreto dei ministro dell'economia, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
              con la Legge finanziaria del 2010 viene istituito il Fondo per interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive e culturali e sociali e si prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro da dare ai partiti; 100 nel 2012 e 50 nel 2013. Pertanto, è ragionevole supporre che dalla riduzione di 30 milioni del fondo della legge Mancia per il 2012 (cioè da 100 a 70 milioni) ma dal conseguente aumento di 40 milioni per quello per il 2013 (da 50 a 90 milioni), si sia verificata una sorta di «moltiplicazione» delle risorse, pari a 10 milioni, da ripartire;
              la Corte dei conti con la delibera n.  6 relativa a «La gestione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio» ha stroncato senza appello la «legge Mancia» per gli anni 2009-2011. In particolare, la Corte si è pronunciata con un giudizio chiaro ed inappellabile, tacciando la legge di incostituzionalità e, soprattutto, sostenendo che le finalità del fondo sul quale ogni anno vengono concentrati i finanziamenti da ripartire sembrano individuate al fine di potervi far rientrare qualunque tipo di intervento;
              su questo problema, nel corso degli anni, deputati e senatori hanno presentato ordini del giorno e interrogazioni per chiedere sia l'abrogazione dell'attuale disciplina di tale finanziamento a pioggia che, allo stato dell'arte, la riconversione delle risorse a interventi mirati e urgenti di importanza nazionale;
              pur tenendo conto che, attraverso le destinazioni economiche oggetto di tale ordine del giorno, sono state finanziate anche opere certamente di utilità pubblica locale negli scorsi anni, pare oggi urgente mettere in atto forme di finanziamento che siano virtuose anche nella ’forma’, che rispettino, in particolare: criteri di pari opportunità ed equità nell'accesso alle risorse; di trasparenza dei percorsi delle stesse e di una loro rendicontazione; di rispetto, secondo i principi della suddivisione dei compiti dettati dalla Costituzione e della sussidiarietà, dei livelli di responsabilità degli enti locali, i quali, tra il resto, possono prendere decisioni coinvolgendo democraticamente i cittadini;
              recentissimi eventi hanno messo in evidenza lo stato di precarietà e di pericolosità di molti edifici scolastici del Paese,

impegna il Governo:

          a non finanziare per il futuro alcun fondo di analogo tipo, volto a erogare risorse discrezionali;
              a prevedere – a partire dalla legge di stabilità 2014 – l'allocazione di eventuali risorse residue derivanti dai Fondi di cui sopra, per la messa in sicurezza e la ristrutturazione degli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale, attraverso il Ministero dell'istruzione con le modalità prevista dalla legge n.  23 del 1996.
9/5534-bis-B/21. De Torre, Bachelet, Froner, Tabacci, Zaccaria.


      La Camera,
          premesso che:
              in questi giorni imprese, studi professionali e società stanno ricevendo da parte della Rai Radiotelevisione italiana SpA un nuovo avviso nel quale si sollecita il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signage e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti;
              risale all'articolo 1 del regio decreto n.  246 del 1938 l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento per tutti gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni;
              le somme relative al canone speciale variano da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro, a seconda della tipologia dell'impresa;
              il Governo sembra aver chiarito quali debbano essere gli apparecchi soggetti al canone speciale Rai dando all'Agenzia delle Entrate la descrizione precisa delle apparecchiature da assoggettare;
              gli apparecchi soggetti al canone speciale sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore, come ad esempio i televisori, che hanno la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione o, come viene chiamato nel regio decreto n.  245 del 1938 di radioaudizione, vanno in ogni caso esclusi gli apparecchi sprovvisti di sintonizzatore per le bande di radiodiffusione, circoscrivendo, così, l'applicabilità del regio decreto n.  245 del 1938 ai soli apparecchi atti a ricevere segnali dalla piattaforma terrestre o da quella digitale;
              in sintesi non sono soggetti al pagamento dei canone i personal computer, fissi o portatili, i tablet come gli «iPad» e gli smartphone, che consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare;
              risulta che la Rai a seguito dei chiarimenti effettuati dal Governo, trovandosi peraltro in linea con l'interpretazione summenzionata, si sia impegnata a fare tutte le necessarie azioni di chiarimento in questo senso, ma allora non si comprende perché persista nella richiesta di pagamento del canone speciale inviata a migliaia di aziende colpevoli solo di possedere nei loro uffici computer, tablet e smartphone, oggi indispensabili per qualsivoglia necessità, spesso anche per soddisfare gli adempimenti imposti dalla stessa amministrazione;
              sembra che Confartigianato sia intenzionata a denunciare questo indecente comportamento da parte dell'azienda radiotelevisiva all'Antitrust e al Garante della privacy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nelle more dell'adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, di attivarsi affinché siano sospesi gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla Rai, per la corresponsione del canone speciale di abbonamento, ai soggetti non tenuti al pagamento dello stesso
9/5534-bis-B/22. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              in un'ottica di trasparenza, efficacia ed efficienza nell'attività dei pubblici uffici, nonché soprattutto di urgente contenimento dei costi e degli oneri amministrativi che gravano sulla finanza pubblica appare opportuno prevedere la soppressione dei gravami inutili che sono ancora previsti in capo agli enti locali;
              tra questi ad esempio appare necessario intervenire sul contributo dei comuni all'albo dei segretari comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel complesso delle disposizioni dirette alla trasparenza e alla semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione, ulteriori iniziative normative volte a prevedere la soppressione dei contributi dovuti dagli enti locali a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, dando così effettiva attuazione alla soppressione della suddetta Agenzia stabilita dal decreto-legge n.  78 del 2010, disponendo in particolare che la carica di segretario comunale e provinciale possa essere svolta anche da avvocati e commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
9/5534-bis-B/23. Consiglio.


      La Camera,
          premesso che:
              il diploma di maturità magistrale abilita in modo permanente all'insegnamento nella scuola primaria;
              tale principio è espressamente definito dall'articolo 197 comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297 e dall'articolo 15 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n.  323, nonché confermato dalla sentenza della Corte costituzionale del 1997 che considera il diploma di maturità magistrale «in sé» abilitante, a prescindere dai concorsi a cattedra;
              tale determinazione è peraltro ravvisabile nello stesso contratto collettivo nazionale del lavoro, a proposito della mobilità della scuola statale 2012;
              il decreto ministeriale n.  249 del 2010 – istitutivo dei percorsi TFA – ha disatteso la suddetta sentenza della Corte costituzionale, istituendo con l'articolo 15 comma 16 specifici percorsi per i diplomati magistrale finalizzati a conseguire (nuovamente) l’«abilitazione» per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria mettendo a rischio l'esistenza stessa delle scuole primarie paritarie;
              con nota del 29 aprile 2011, protocollo n.  1065, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione al succitato articolo di legge, affermava che il dettato recato dalla predetta norma, contenuta nel decreto ministeriale n.  249 del 2010 «non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;
              le modifiche introdotte al suddetto decreto ministeriale (articolo 27-bis), e sottoposte alla valutazione del CNPI affermerebbero invece che «I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n.  267»;
          valutato che:
              il diploma magistrale, rilasciato al termine di un ciclo di studi triennale svolto presso una scuola magistrale ha determinato, il diritto all'insegnamento nella scuola materna;
              il suddetto diploma, dopo un ciclo di studi quadriennale svolto presso un istituto magistrale ha consentito l'accesso all'insegnamento sia nella scuola primaria, sia nella scuola dell'infanzia;
              il suddetto titolo (triennale e quadriennale) recava inequivocabilmente nella propria intestazione la dizione «diploma di abilitazione all'insegnamento»;
              a differenza della «scuola non statale», il cui accesso agli aspiranti docenti era stato assoggettato al gradimento del gestore, l'accesso alla scuola statale, in osservanza ai principi costituzionali recati dall'articolo 97, comma 3 della Costituzione (agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge), non poteva avvenire se non attraverso un concorso pubblico;
              il «concorso magistrale» è stato quindi strumento necessario quanto obbligatorio per entrare nella scuola statale, ma non per essere ritenuti idonei all'insegnamento anche nella scuola non statale;
              il suddetto «concorso» ha creato in effetti un'anomala sovrapposizione con il concetto stesso di abilitazione, ritenendosi «abilitati» soltanto «coloro che avevano superato il concorso magistrale», peraltro in numero superiore al numero dei posti effettivamente disponibili nella scuola statale;
              è noto l'iter della formazione delle celeberrime «graduatorie», all'interno delle quali si sono inseriti i docenti abilitati/idonei in attesa di un posto nella scuola statale;
              da questa ambiguità evidente è derivato un vero e proprio caos normativo che ha provocato disagi sia per la gestione pratica della scuola, sia per i gestori che per gli organi di controllo allorquando non risultava chiara la disposizione di legge alla quale appellarsi;
          il decreto interministeriale 10 marzo 1997, all'articolo 2, stabilisce che: «i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (omissis) comunque conseguiti entro il 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare...»;
          la circolare MIUR del 18 marzo 2003, n.  31 in sintonia con quanto disposto dalle norme sopra citate, ha ribadito espressamente e correttamente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, recitando:
              «Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli Istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare» (n.  4.1, comma 2);
          l'emanazione dei decreti ministeriali n.  83 e n.  84 del 10 ottobre 2008 hanno rappresentato un vantaggio per la parità scolastica stabilendo la formale abolizione delle norme pregresse, anche di carattere amministrativo, non più richiamate;
          tuttavia, il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n.  83, reca un'incongruenza interpretativa, poiché al punto 6.2 stabilisce esplicitamente che: «al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n.  297 del 1994» (ovverosia il diploma magistrale conseguito presso le scuole magistrali o il titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli Istituti magistrali);
          la suddetta norma, da un lato si pone in una linea di continuità con le disposizioni legislative degli ultimi quindici anni, chiarendo definitivamente che il «diploma magistrale rilasciato dalla scuola magistrale e dall'istituto magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola materna», dall'altro lato «introduce un'inattesa limitazione» quando afferma che tale principio debba considerarsi valido per «il personale in servizio», introducendo una sorta di inedita sanatoria «di tipo parziale», escludendo di fatto i docenti «precari» che hanno conseguito il titolo negli stessi anni scolastici, che rischiano di essere assunti «per il resto dei loro giorni» con contratto a «tempo determinato», per un periodo non superiore al triennio, nonostante la legislazione giuslavorista lo impedisca,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità ad attuare con urgenza norme tese all'armonizzazione e al coordinamento con la normativa previgente in tema di riconoscimento del valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito al termine dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-02, anche al fine di assicurare a questi ultimi, la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento nella scuola statale alle medesime condizioni dei docenti abilitati al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
          a valutare altresì l'opportunità di procedere all'abrogazione esplicita di alcune disposizioni, non più cogenti, quale l'articolo 9 della legge n.  444 del 1968, citata in premessa, nonché la modifica del punto «6.2» del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n.  83, relativamente alla limitazione del riconoscimento del valore abilitante del predetto diploma unicamente al «personale docente in servizio».
9/5534-bis-B/24. Goisis.


      La Camera,
          premesso che:
              lo schema di regolamento modificativo del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.  249 concerne la programmazione degli accessi (articolo 5) e norme transitorie e finali (articolo 15);
              Il predetto «testo» prevede di soddisfare il fabbisogno di docenti derivante dalla programmazione regionale, il tasso medio di impiego del personale supplente assunto, nel triennio precedente, con contratti a tempo determinato su posti disponibili, anche se non vacanti; la maggiorazione del 30 per cento per la copertura delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, che però è applicata a valori più consistenti di quelli attuali;
              il citato articolo 15 prevede in particolare un «percorso abilitante speciale» per i docenti non di ruolo in possesso di determinati requisiti di servizio, purché abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, «almeno tre anni di servizio», con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie nella classe di concorso richiesta per la relativa partecipazione secondo quanto previsto dal decreto del ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n.  354 e dal decreto del ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n.  39;
              il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.  206, redatto in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali fra diversi paesi comunitari, fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione nel paese di arrivo anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro di partenza in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, fatta salva una diversa regolamentazione della professione nello Stato di provenienza; il decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n.  249 agli articoli 5 e 15 stabilisce che «il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi sia determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; gli accessi al tirocinio formativo attivo, a numero programmato, sono determinati secondo specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si tiene altresì conto dei titoli di studio, di servizio, nonché delle pubblicazioni»;
              ai sensi del comma 13 dell'articolo 15, il punteggio riservato al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi: servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione: 360 giorni: 4 punti; da 361 a 540 giorni: 6 punti; da 541 a 720 giorni: 8 punti; da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività;
              il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.  206 e la direttiva comunitaria 2005/36 CE consentono a tutti i professionisti comunitari di esercitare la relativa professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali;
              il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.  206 esplicita all'articolo 21, comma 2, che l'accesso alla professione è consentito solo a coloro che abbiano esercitato a tempo pieno la professione, intendendo l'articolo 28 del CCNL del 29 novembre 2007 «cattedra completa un posto ad orario intero e precisamente di 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali (22 di insegnamento + 2 ore di programmazione) per la scuola primaria e 18 ore settimanali per la scuola secondaria di 1o e 2o grado;
          il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.  206 sancisce l'applicazione della norma per il conseguimento dell'abilitazione sopra menzionata solo negli Stati membri che presentino «assenza di regolamentazione», escludendo quindi lo Stato italiano in cui tale regolamentazione è stata effettuata dal legislatore attraverso l'istituzione di scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, poi sostituite dai tirocini formativi attivi;
              alla luce delle citate normative italiana ed europea i presunti aventi diritto all'abilitazione riservata sono «i cittadini italiani in territorio italiano»;
              non si è mai verificata l'assenza di regolamentazione in materia di ottenimento del titolo abilitante, né della norma concernente le modalità di accesso alla pubblica amministrazione, bensì la sola sospensione dell'avvio di nuovi cicli dei percorsi abilitanti riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010, limitatamente alla scuola secondaria;
              i sistemi generali di riconoscimento dei diplomi introdotti dalle direttive 89/48 e 92/51 si limitano ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro, di conseguenza un richiedente non può avvalersi della direttiva comunitaria 2005/36 CE per ottenere di essere esonerato da una procedura di selezione, come peraltro confermato dalla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee, C-586/08, del 17 dicembre 2009, punti 27 e 28, che trova applicazione per analogia;
              l'accoglimento della richiesta tesa ad ottenere l'istituzione di un percorso abilitante autonomo e separato dall'ordinario per i candidati vantanti i requisiti di servizio previsti dalla modifica al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n.  249 appare giuridicamente discriminante per i candidati privi di tale requisito, poiché l'esperienza accumulata per almeno 360 giorni è già abbondantemente riconosciuta con un punteggio aggiuntivo nel test d'accesso e nello svolgimento del tirocinio formativo attivo, come riduzione dell'impegno e come agevolazioni nello svolgimento del servizio, in modo tale da differenziare nettamente i docenti con esperienza dai neolaureati, dal momento dell'ingresso all'intera durata del percorso abilitante;
              inoltre la predetta richiesta vanificherebbe il percorso degli abilitati regolari in possesso di un punteggio di servizio inferiore, benché regolarmente selezionati, a differenza degli stessi;
              la modifica del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n.  249 finalizzata all'istituzione di un percorso senza test d'accesso per i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio appare inoltre «inefficace» relativamente alla soluzione dell'annoso problema del precariato, nonché addirittura incompatibile col concetto di programmazione degli accessi;
              non essendo in grado di fornire una quantificazione degli aventi diritto al TFA speciale, come peraltro esplicitamente ammesso dal sottosegretario Rossi Doria nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione VII n.  5/8038, riteniamo che il ministro in indirizzo non possa procedere al riconoscimento illimitato dell'abilitazione per un numero di docenti imprevedibile, calcolato sull'ultimo triennio, senza tener conto dei servizi prestati negli ultimi dieci anni, dell'organico precedente alla riduzione del personale e dei servizi prestati dai docenti delle scuole paritarie;

impegna il Governo:

      valutare l'opportunità di recedere dalla decisione di istituire il tirocinio formativo attivo «parallelo – riservato»; nel rispetto del principio d'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana, se non ritenga altresì doveroso tutelare i docenti che rispondono ai criteri previsti dalla citate normative, seppure in possesso di 36 mesi di servizio, valutando l'opportunità di attuare una modifica del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n.  249, eventualmente tenendo conto dei seguenti criteri:
              a) il contenimento della platea degli aventi diritto al TFA speciale riducendo la durata del servizio utile, escludendo dalla valutazione il servizio «aspecifico», in modo tale da non creare ulteriori sacche di privilegio, richiedendo 36 mesi effettivi di servizio a cattedra completa, con contratti di almeno 180 giorni continuativi, nella classe di concorso specifica per la quale s'intenda acquisire l'abilitazione, limitatamente agli anni in cui vi sia stata la sospensione dell'avvio di nuovi cicli del percorso regolare di abilitazione;
              b) la predisposizione di una «partenza scaglionata» in più anni, fino al 2015, dei TFA speciali, dando priorità ai candidati aventi un'anzianità maggiore, in modo da assecondare la disponibilità delle università, in osservanza del parere del CUN del 12 settembre 2012 sullo «schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249»;
              c) la predisposizione di un test d'ingresso sulle competenze dei candidati aventi determinati requisiti di servizio, senza numero chiuso;
              d) l'istituzione di una prova finale abilitante con soglia di sufficienza, atta a verificare anche la preparazione disciplinare dei candidati, comprensiva di una prova nazionale, di una prova scritta e di una prova orale;
              e) la richiesta del livello B2 di inglese e conoscenze informatiche adeguate all'uso didattico, come già previsto dal decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n.  249;
              f) l'istituzione di un sistema di reclutamento anche per le supplenze davvero meritocratico, atto a evitare il paradosso per il quale persone sottopostasi a un triplice test d'ingresso e a un numero chiuso debbano trovarsi in coda, in virtù del punteggio, a persone che abbiano potuto evitare o che abbiano fallito tale selezione;
              g) in alternativa a quanto precisato nella lettera f) differenziare nettamente il punteggio dell'abilitazione derivante dal TFA ordinario rispetto al TFA speciale, come già avvenuto in passato con il sistema delle SSIS rispetto ai corsi abilitanti riservati e alle idoneità da concorso, oppure la «non valutazione» nelle graduatorie di istituto di seconda fascia del «punteggio dei tre anni di servizio» utili al conseguimento dell'abilitazione attraverso il TFA speciale, detraendolo dal computo del punteggio totale.
9/5534-bis-B/25. Grimoldi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R. onlus che da tempo ha personalità giuridica propria) è stato costituito il 22 febbraio 1991 dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – onlus, per assolvere, con piena autonomia scientifica ed amministrativa i seguenti compiti:
                  volgere studi e ricerche nei settori della formazione, della riabilitazione, dell'istruzione, dell'orientamento e dell'addestramento, approfondendo anche le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e di altri portatori di handicap;
                  svolgere studi e ricerche per la individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, con riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire l'accesso ai minorati;
                  organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, nonché iniziative dirette alla riabilitazione dei minorati, anche su incarico di enti pubblici o private istituzioni che ne assumano in tutto o in parte l'onere;
                  organizzare e gestire corsi di formazione dei docenti preordinati sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
                  concedere borse di studi per la frequenza ai corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento anche presso altre istituzioni o scuole;
                  fornire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza;
                  curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico;
                  l'I.Ri.Fo.R., subito dopo la sua costituzione, ha ottenuto il riconoscimento quale ente di ricerca (è iscritto all'anagrafe nazionale degli enti di ricerca con il codice 118913F). Come tale ha svolto la prima e fondamentale ricerca sugli aspetti statistico-medico-sociali della cecità (riconosciuta dal Ministero della sanità, che l'ha finanziata) e sulle esigenze formative dei disabili visivi (in collaborazione con la fondazione Labos);
              l'IRFA, l'istituto di riabilitazione e formazione, ha lo scopo di:
                  definire studi e ricerche, in Italia ed all'estero, nei settori della riabilitazione, della formazione professionale, dell'istruzione in genere, della qualificazione, della riqualificazione e riabilitazione, dell'aggiornamento e della specializzazione, approfondendo anche le problematiche connesse alla prevenzione dell'handicap all'inserimento ed al reinserimento nell'ambito delle esigenze proprie dei portatori di handicap e dei soggetti svantaggiati in genere;
                  promuovere l'organizzazione e la gestione di centri di riabilitazione, di corsi di formazione e qualificazione professionale, di aggiornamento professionale, di orientamento e di formazione per disabili e non, anche su incarico di istituzioni o di enti pubblici e privati che ne assumono in tutto o in parte l'onere finanziario, ai fini occupazionali e di socializzazione;
                  promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari di studio, attività culturali, e artistiche per la sensibilizzazione dei problemi legati alla disabilità. Ed infine l'ANMIL ha dato vita ad una Fondazione «Sosteniamoli subito – Onlus» avente lo scopo di svolgere attività di erogazioni periodiche di somme di denaro ovvero solidarietà sociale, verso quelle famiglie in situazioni svantaggiate, nelle more della costituzione della rendita da parte dell'INAIL;
              I.E.R.F.O.P. Onlus (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale organizzazione non lucrativa di utilità sociale), è un ente di formazione professionale nato per volontà delle principali Associazioni rappresentative di tutte le disabilità (ciechi, sordi, invalidi civili e del lavoro);
              lo I.E.R.F.O.P. Onlus nasce come ente di fatto nel 1988 e consegue il riconoscimento della personalità giuridica con D.P.G.R. Sardegna n.  147 del 19 giugno 1997, emanato ai sensi della legge regionale 14 settembre 1987 n.  36 e dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica n.  348 del 19 giugno 1979 e, acquisisce la personalità giuridica nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  361 del 10 febbraio 2000, come ente di formazione professionale di emanazione delle Associazioni di mutilati ed invalidi fisici, psichici e sensoriali consociate, ai sensi della legge quadro n.  845 del 21 dicembre 1978 e sue successive modificazioni e integrazioni ed in base alle leggi regionali in materia di formazione professionale, nonché in conformità alle norme in materia previste dal codice civile e da leggi speciali con particolare riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.  460;
              nel suo percorso evolutivo, I.E.R.F.O.P. ha progressivamente ampliato la propria offerta formativa in diversi settori e per diverse tipologie di utenti, impegnandosi a fondo nel costante miglioramento dei processi formativi. L'obiettivo primario è infatti l'inserimento e il reinserimento al lavoro delle categorie svantaggiate attraverso attività di orientamento e formazione volte al recupero, all'autonomia ed all'integrazione socio-economica dei disabili, supportandone l'accesso all'istruzione, alla comunicazione ed alla cultura;
              l'obiettivo primario di questi Istituti è l'inserimento e il reinserimento al lavoro delle categorie svantaggiate attraverso attività di formazione volte al recupero, all'autonomia e all'integrazione socio-economica dei disabili, supportandone l'accesso all'istruzione, alla comunicazione e alla cultura,

impegna il Governo

a prevedere anche per il 2013 lo stanziamento attribuito agli Istituti in premessa, di cui all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n.  183, al fine di consentirne il proseguimento dell'attività, fermi restando gli obblighi di rendicontazione prescritti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n.  37.
9/5534-bis-B/26. Stucchi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R. onlus che da tempo ha personalità giuridica propria) è stato costituito il 22 febbraio 1991 dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – onlus, per assolvere, con piena autonomia scientifica ed amministrativa i seguenti compiti:
                  volgere studi e ricerche nei settori della formazione, della riabilitazione, dell'istruzione, dell'orientamento e dell'addestramento, approfondendo anche le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e di altri portatori di handicap;
                  svolgere studi e ricerche per la individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, con riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire l'accesso ai minorati;
                  organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, nonché iniziative dirette alla riabilitazione dei minorati, anche su incarico di enti pubblici o private istituzioni che ne assumano in tutto o in parte l'onere;
                  organizzare e gestire corsi di formazione dei docenti preordinati sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
                  concedere borse di studi per la frequenza ai corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento anche presso altre istituzioni o scuole;
                  fornire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza;
                  curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico;
                  l'I.Ri.Fo.R., subito dopo la sua costituzione, ha ottenuto il riconoscimento quale ente di ricerca (è iscritto all'anagrafe nazionale degli enti di ricerca con il codice 118913F). Come tale ha svolto la prima e fondamentale ricerca sugli aspetti statistico-medico-sociali della cecità (riconosciuta dal Ministero della sanità, che l'ha finanziata) e sulle esigenze formative dei disabili visivi (in collaborazione con la fondazione Labos);
              l'IRFA, l'istituto di riabilitazione e formazione, ha lo scopo di:
                  definire studi e ricerche, in Italia ed all'estero, nei settori della riabilitazione, della formazione professionale, dell'istruzione in genere, della qualificazione, della riqualificazione e riabilitazione, dell'aggiornamento e della specializzazione, approfondendo anche le problematiche connesse alla prevenzione dell'handicap all'inserimento ed al reinserimento nell'ambito delle esigenze proprie dei portatori di handicap e dei soggetti svantaggiati in genere;
                  promuovere l'organizzazione e la gestione di centri di riabilitazione, di corsi di formazione e qualificazione professionale, di aggiornamento professionale, di orientamento e di formazione per disabili e non, anche su incarico di istituzioni o di enti pubblici e privati che ne assumono in tutto o in parte l'onere finanziario, ai fini occupazionali e di socializzazione;
                  promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari di studio, attività culturali, e artistiche per la sensibilizzazione dei problemi legati alla disabilità. Ed infine l'ANMIL ha dato vita ad una Fondazione «Sosteniamoli subito – Onlus» avente lo scopo di svolgere attività di erogazioni periodiche di somme di denaro ovvero solidarietà sociale, verso quelle famiglie in situazioni svantaggiate, nelle more della costituzione della rendita da parte dell'INAIL;
              I.E.R.F.O.P. Onlus (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale organizzazione non lucrativa di utilità sociale), è un ente di formazione professionale nato per volontà delle principali Associazioni rappresentative di tutte le disabilità (ciechi, sordi, invalidi civili e del lavoro);
              lo I.E.R.F.O.P. Onlus nasce come ente di fatto nel 1988 e consegue il riconoscimento della personalità giuridica con D.P.G.R. Sardegna n.  147 del 19 giugno 1997, emanato ai sensi della legge regionale 14 settembre 1987 n.  36 e dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica n.  348 del 19 giugno 1979 e, acquisisce la personalità giuridica nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  361 del 10 febbraio 2000, come ente di formazione professionale di emanazione delle Associazioni di mutilati ed invalidi fisici, psichici e sensoriali consociate, ai sensi della legge quadro n.  845 del 21 dicembre 1978 e sue successive modificazioni e integrazioni ed in base alle leggi regionali in materia di formazione professionale, nonché in conformità alle norme in materia previste dal codice civile e da leggi speciali con particolare riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.  460;
              nel suo percorso evolutivo, I.E.R.F.O.P. ha progressivamente ampliato la propria offerta formativa in diversi settori e per diverse tipologie di utenti, impegnandosi a fondo nel costante miglioramento dei processi formativi. L'obiettivo primario è infatti l'inserimento e il reinserimento al lavoro delle categorie svantaggiate attraverso attività di orientamento e formazione volte al recupero, all'autonomia ed all'integrazione socio-economica dei disabili, supportandone l'accesso all'istruzione, alla comunicazione ed alla cultura;
              l'obiettivo primario di questi Istituti è l'inserimento e il reinserimento al lavoro delle categorie svantaggiate attraverso attività di formazione volte al recupero, all'autonomia e all'integrazione socio-economica dei disabili, supportandone l'accesso all'istruzione, alla comunicazione e alla cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere anche per il 2013 lo stanziamento attribuito agli Istituti in premessa, di cui all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n.  183, al fine di consentirne il proseguimento dell'attività, fermi restando gli obblighi di rendicontazione prescritti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n.  37.
9/5534-bis-B/26.    (Testo modificato nel corso della seduta).     Stucchi.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il provvedimento in titolo;
              valutate negativamente le misure introdotte volte ad un ulteriore aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese, in particolare di quelle agricole;
              considerato che il comparto primario versa in gravi difficoltà a causa dell'aumento costante dei costi di produzione;
              visto che la riduzione del 15 per cento e, a decorrere dal 2014 del 10 per cento delle assegnazioni di gasolio da ammettere ad impiego agevolato in agricoltura, stabilita dal provvedimento in titolo, unitamente alle nuove modalità di attribuzione in base al fascicolo aziendale, penalizza in modo irreversibile il comparto primario nonostante esso sia l'unico che registra risultati positivi rispetto ai cali generalizzati di industria e servizi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di rivedere le norme in materia di gasolio agricolo al fine di mantenere le attuali quantità da destinare ad uso agevolato e sostenere un settore che, nonostante gli alti costi produttivi e contributivi e una opprimente burocrazia, ha potenzialità straordinarie per la ripresa del Paese.
9/5534-bis-B/27. Rainieri.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 23, commi 14-20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 ha previsto il commissariamento delle province che sarebbero dovute andare al voto nel 2012, in attesa di una nuova disciplina elettorale dei consigli provinciali;
              a seguito di tale disposizione, per le amministrazioni provinciali il cui mandato elettivo è scaduto nell'anno 2012, il Governo ha assunto l'iniziativa di procedere alla nomina, come commissari di tali enti, dei presidenti di provincia, sulla base dell'ordine del giorno 9/5049/2 approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 27 marzo 2012;
              è in discussione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il disegno di legge Atto Camera 5210 «Modalità di elezione del consiglio provinciale e del Presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214» (5210) che attua e in alcuni punti modifica quanto disposto dal decreto-legge n.  201 del 2011 (articolo 23, commi 16 e 17);
              la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica ha ritenuto impossibile concludere il processo di riordino delle province previsto dall'articolo 17 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, attraverso la conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n.  188, «Disposizioni urgenti in materia di province e città metropolitane»,
          considerato che:
              nel disegno di legge A.C. 5534-bis-B «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», è stato inserito durante l'iter di esame al Senato, da parte dei relatori, l'emendamento 1.7000 finalizzato a garantire la funzionalità delle province, in attesa di un intervento complessivo di riordino delle province entro il 31 dicembre 2013, poiché deve essere garantita la continuità amministrativa per le attività delle province che hanno un più forte impatto sul territorio, soprattutto relativamente alle spese di investimento e ai progetti di carattere pluriennale;
              nel testo della legge di stabilità 2013 approvato dal Senato della Repubblica è previsto, anche per il 2013, il commissariamento delle province i cui organi scadono e che è necessario garantire una gestione non burocratica degli enti anche in vista del delicato processo di riordino delle province e di istituzione delle città metropolitane,

impegna il Governo

affinché assuma l'iniziativa per il procedimento di nomina dei presidenti di provincia o dei componenti della giunta uscente come commissari fino al 31 dicembre 2013 degli enti i cui organi decadano nel 2013.
9/5534-bis-B/28. Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Volpi.


      La Camera,
          premesso che:
              nel disegno di legge A.C. 5534-bis-B «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», è stato inserito durante l'iter di esame al Senato, da parte dei relatori, l'emendamento 1.7000 finalizzato a garantire la funzionalità delle province, in attesa di un intervento complessivo di riordino delle province entro il 31 dicembre 2013;
              le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle province sono state ridotte, ai sensi del decreto-legge 78 del 2010, del decreto-legge n.  201 del 2011 nonché del decreto-legge n.  95 del 2012, di 1.415 milioni di euro nel 2012, e che il disegno di legge di stabilità per il 2013 ha ulteriormente aggravato tale riduzione portando minori risorse per 2.115 milioni dal 2013, pari al 25 per cento della spesa corrente sostenuta nel 2011;
              i tagli sopra descritti sono superiori, per oltre 260 milioni, a quanto effettivamente l'erario trasferisce alle province, determinando così un accentramento statale di risorse derivanti da tributi propri provinciali in contrasto con quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
              tale riduzione di risorse comprometterà inevitabilmente la funzionalità degli enti, impedendo la normale erogazione dei servizi indispensabili per i cittadini: manutenzione – anche solo ordinaria – di 5179 istituti scolastici superiori, 125 mila km di strade provinciali, 550 centri per l'impiego, nonché il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei territori;
              anche il pagamento degli stipendi dei 57.000 dipendenti delle province non è più garantito con tali riduzioni di risorse, e che è in forse il rinnovo dei contratti di quanti oggi assicurano servizi essenziali ai cittadini e ai territori;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la necessaria riduzione dei tagli per le province, così da garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini, la ripresa degli investimenti locali, nonché il pagamento degli stipendi e il rispetto dei diritti del personale, oggi a forte rischio, in un quadro equo e sostenibile che consenta alle province di contribuire al risanamento dei conti pubblici senza mandare gli enti in default.
9/5534-bis-B/29. Vanalli, Pastore, Bragantini, Volpi, Meroni, Fogliato.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il provvedimento in titolo;
              valutate negativamente le misure introdotte volte ad un ulteriore aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese, in particolare di quelle agricole;
              considerato che la nuova fiscalità rurale e il costo del gasolio agricolo, indispensabile al riscaldamento delle serre per la coltivazione di molte varietà, penalizzano particolarmente il settore floricolo nazionale, già in grave difficoltà, e gli impediscono di essere competitivo sia sul mercato comunitario, visti i più bassi costi energetici a carico delle aziende europee, sia su quello extra-Ue in considerazione di un clima caldo più favorevole alla produzione floricola;
              in alcune regioni e particolarmente in Liguria, la nuova tassazione rurale genera un meccanismo perverso per il quale l'IMU sui terreni floricoli risulta più elevata di quella imposta ai terreni edificabili; nella provincia di Imperia infatti, i cui terreni sono caratterizzati da estimi catastali più alti che nel resto d'Italia, l'applicazione dell'aliquota massima del 10,6 per mille, unitamente ai previsti moltiplicatori, comporta un esborso a carico delle aziende locali di oltre il 500 per cento rispetto a quello che era dovuto con l'applicazione dell'ICI, rendendo, di fatto, per queste aziende impossibile competere non solo con l'estero ma anche con altre realtà nazionali che svolgono la stessa attività senza avere però la stessa tassazione;
              preso atto che la recente sentenza del Tribunale dell'Unione europea, avendo dichiarato l'illegittimità dell'esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, applicato in favore dei nostri floricoltori nel periodo 2001-2004, in quanto incompatibile con il mercato comune, obbliga l'Italia a recuperare presso i beneficiari le somme corrispondenti agli aiuti concessi, comprensive degli interessi dovuti, mette rischio sopravvivenza molte aziende del settore;
              visto che riguardo alla inventariazione degli immobili ai fini della assoggettabilità o meno all'IMU, i recenti orientamenti forniti dalle Agenzie del Territorio con riferimento alla casistica delle serre, risultano estremamente differenti gli uni dagli altri e basati su una interpretazione restrittiva di come oggi la coltivazione di piante con l'utilizzo di serre viene esercitata; la coltivazione su suolo naturale, unica condizione, secondo la norma vigente, atta ad escludere l'inventariazione delle serre, è un'attività infatti ancora in uso, ma passata in secondo piano rispetto alla coltivazione su platee in cemento o bancali e pertanto il riferimento alle radici infisse sul terreno non tiene conto delle nuove tecniche di coltivazione finalizzate a migliorare l'ordinaria potenzialità produttiva del terreno, come peraltro sancito chiaramente dal nuovo articolo 2135 del codice civile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere urgentemente ad una revisione della normativa riguardante gli estimi catastali, considerato che a parità di coltivazione, la rendita di un terreno sito in un determinato territorio non può essere cinquanta o sessanta volte superiore a quella di altre zone del Paese quando non della stessa regione.
9/5534-bis-B/30. Negro.


      La Camera,
          valutato il provvedimento in titolo;
          preso atto della necessità di introdurre misure volte a promuovere e rafforzare la competitività e la crescita;
          posto che la semplificazione degli adempimenti amministrativi è condizione necessaria ad alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
          ritenuto tuttavia che le misure fiscali introdotte dal provvedimento in titolo risultano estremamente penalizzanti per gli operatori del comparto agricolo, soggetti di rilevanza strategica non solo per l'attività economica, ma anche per quella di presidio e tutela del territorio rurale indispensabile alla conservazione e al ripristino ambientale;
          considerato in particolare che, con riferimento all'attività faunistico venatoria, il mancato riconoscimento come attività connessa a quella agricola, limita fortemente l'operato di molte aziende agricole presenti sul territorio, in forma singola o associata sotto forma di consorzi, che svolgono la duplice funzione di imprenditori agricoli e concessionari di aziende faunistico venatorie o che, pur non essendo imprenditori agricoli, svolgono comunque attività che non possono essere definite senza fini di lucro, come stabilisce l'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n.  157 del 1992 ai fini della determinazione di attività faunistico-venatoria;
          posto che, la tutela ambientale e l'attività faunistico venatoria sono oggi strettamente correlate all'attività agricola in virtù del ruolo multifunzionale ad essa attribuita anche dalla politica agricola comune, per cui sarebbe opportuno valorizzare il ruolo che gli imprenditori agricoli possono svolgere in termini di servizi ambientali a favore dello sviluppo delle aree rurali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina stabilita dalla legge n.  157 del 1992 relativamente all'inquadramento giuridico delle aziende faunistico venatorie in quanto, sebbene esse svolgano prevalentemente compiti di tutela ambientale senza scopo di lucro e nell'interesse pubblico, hanno sviluppato nel tempo attività e servizi che possono essere ricondotti, in quanto attività connesse, alla definizione di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
9/5534-bis-B/31. Fogliato.


      La Camera,
          esaminato il provvedimento in titolo;
          valutate negativamente le misure introdotte volte ad un ulteriore aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese, in particolare di quelle agricole e del settore della pesca;
          considerato che la modifica delle misure di esonero dal versamento dei contributi assistenziali e previdenziali riferiti alla gente di mare di cui beneficiano le imprese armatrici, penalizza il comparto marittimo riducendo ulteriormente gli sgravi contributivi;
          ritenuto che tale riduzione, unitamente all'incremento dei costi di produzione dovuti all'aumento considerevole del prezzo del gasolio, e ai problemi della commercializzazione del pescato, impatta negativamente sulla redditività delle imprese e l'occupazione del settore;
          preso atto che il comparto ittico è di fondamentale importanza in un Paese con circa 8.000 chilometri di costa e, benché l'incidenza del valore aggiunto prodotto dalle attività della pesca sul valore aggiunto totale abbia un peso variabile a livello regionale, le sue problematiche gravano su molte realtà che fanno della pesca e delle attività ad essa legate il motore del loro sviluppo economico-sociale di molti territori;
          visto che il comparto della pesca vive la più grave crisi della sua storia determinata da una molteplicità di fattori tra i quali i numerosi competitor internazionali, il depauperamento delle ricorse ittiche a cui fa seguito una consistente diminuzione dello sforzo di pesca e una politica comune della pesca troppo generalizzata che non tiene in giusto conto le specificità locali, le loro tradizioni, i sistemi di pesca e le tipologie della flotta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle richiamate disposizioni, al fine di adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, iniziative normative volte a ripristinare all'80 per cento l'aliquota di sgravio contributivo a favore dell'occupazione della gente di mare, al fine di sostenere le imprese del settore gravate da costi imprevisti, contrazione dei redditi e vincoli e limitazioni sempre più stringenti imposti dalla normativa comunitaria.
9/5534-bis-B/32. Callegari.


      La Camera,
          esaminate, in particolare, le disposizioni di cui al comma 380 e seguenti dell'articolo 1, che stravolgono nuovamente l'impianto della normativa sull'IMU, eliminando la riserva di gettito a favore dello Stato, sopprimendo il fondo sperimentale di riequilibrio, creando il nuovo fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota di gettito di spettanza dei comuni, che andrà determinata successivamente;
          considerato che i comuni già quest'anno hanno avuto grandi difficoltà a chiudere i propri bilanci, a causa dell'anticipazione al 2012 dell'imposta voluta dal Governo Monti e dai tagli esasperati operati in modo indiscriminato sui bilanci comunali;
          preso atto dell'incertezza degli effetti sui bilanci comunali delle nuove norme introdotte con la presente legge;
          considerata in maniera fortemente negativa la riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che comporterà ulteriori difficoltà di finanziamento degli enti locali soprattutto al Nord, dove maggiore è la presenza di stabilimenti industriali ed artigianali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di rendere la norma che prevede la riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, considerando che tale novità normativa comporterà forti difficoltà di finanziamento per i comuni del Nord, che hanno una maggiore presenza di stabilimenti e di immobili industriali e commerciali.
9/5534-bis-B/33. Forcolin, Dozzo.


      La Camera,
          esaminate, in particolare, le misure introdotte a favore del Monte dei Paschi di Siena, che fanno seguito a quanto già stabilito con il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
          preso atto che la cattiva gestione dell'istituto ha portato alla richiesta al Governo di sottoscrizione di quasi 4 miliardi di euro di strumenti finanziari;
          considerato necessario una revisione del piano industriale di MPS, che delinei in maniera più precisa le strategie di rilancio della banca, con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno delle imprese, soprattutto le piccole e medie; a fronte di un sostegno così sostanzioso da parte dello Stato, infatti, non è tollerabile che si prevedano esternalizzazioni generalizzate, con forti riduzioni di personale e che non si preveda un piano di sostegno all'economia reale, messa in crisi non solo dalla crisi economica, ma anche dagli effetti del perdurante credit crunch,

impegna il Governo

a richiedere nell'ambito delle proprie competenze, a Monte dei Paschi di Siena, a fronte della sottoscrizione da parte del Governo degli strumenti finanziari previsti dal decreto-legge n.  95 del 2012 e dal presente provvedimento, precise garanzie sulla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e sull'impegno a garantire un maggiore flusso di credito alle imprese ed alle famiglie.
9/5534-bis-B/34. Fava.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 163, introduce il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.  86, il quale prevede che l'indennità di cui all'articolo 1 dello stesso articolo, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti in caso di trasferimento di autorità non competano al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre i dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni;
              il citato comma 1, dell'articolo 1, delle legge n.  86 del 2001, indica nell'ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso la condizione per poter attribuire al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello appartenente alla carriera prefettizia trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio un'indennità commisurata a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza e in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi;
              la citata indennità di trasferimento, in quanto parametrata nella sua consistenza economica all'indennità di missione e seguendone quindi la medesima disciplina, non compete nel caso in cui la distanza tra la sede di servizio di destinazione e di provenienza sia inferiore a dieci chilometri, sicché, soddisfatto tale requisito di distanza, l'indennità di trasferimento è invece riconosciuta all'interessato anche nel caso in cui i due comuni siano limitrofi, vale a dire confinanti;
              in questo contesto non risulta sufficientemente chiaro il significato da attribuire alla locuzione «sede di servizio limitrofa», in correlazione all'ulteriore precisazione «anche se distante oltre i dieci chilometri», in mancanza della necessaria precisazione che il parametro di riferimento per stabilire la diversità della sede di servizio è costituito dalla ubicazione in comuni diversi;
              la stessa IV Commissione difesa della Camera dei deputati nel rendere il proprio parere favorevole sul provvedimento lo ha condizionato proprio alla esigenza di chiarire la portata della locuzione «sede limitrofa»;
              la sede di servizio limitrofa cui fa riferimento il comma 1-bis – tenuto conto che le Forze armate spesso non hanno una organizzazione articolata e diffusa sul territorio, sicché i relativi enti sono ubicati non solo in comuni distanti anche diverse centinaia di chilometri, ma anche in una diversa e lontana regione e considerata la stessa collocazione della disposizione nell'ambito dell'articolo 1 della legge n.  86 del 2011 – non può che essere intesa come sede di servizio ubicata nel comune limitrofo, anche se distante più di dieci chilometri, risiedendo la ratio dell'intervento nella necessità di limitare il riconoscimento delle indennità di trasferimento alla sussistenza di un significativo disagio, allorquando il trasferimento dell'interessato consegue a provvedimenti di soppressione o di dislocazione di enti;
              per soppressione dei reparti deve intendersi qualsiasi provvedimento connesso all'esaurimento dei compiti e della missione devoluti all'ente da cui consegue lo scioglimento;
              per dislocazione dei reparti o delle relative articolazioni deve intendersi qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione dei compiti e della missione devoluti all'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi,

impegna il Governo

a interpretare correttamente la disposizione in esame, in sede applicativa, nel senso che l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.  86 del 2011, nonché ogni altra indennità e rimborso previsti in caso di trasferimento, non competono nel caso in cui il dipendente sia trasferito – a seguito di provvedimenti di soppressione o dislocazione interessanti il reparto o ente di appartenenza – ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante e questo anche nel caso in cui le sedi di servizio distino tra loro più di dieci chilometri.
9/5534-bis-B/35. Cirielli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure inerenti le spese della pubblica amministrazione, introducendo tra l'altro disposizioni finalizzate a potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
              RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'ormai disciolto Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;
              il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l’International Trade Hub – Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la Trade Facilitation», che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;
              a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;
              in relazione alla natura «in house» di RetItalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;
              sarebbe auspicabile, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti, capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, valutare ipotesi di integrazione di RetItalia internazionale Spa nella struttura della pubblica amministrazione, intese come soluzioni più economiche e meno rischiose per l'integrità del patrimonio informatico messo a disposizione della ex-ICE nel corso degli anni;
              nell'ambito della discussione in Senato sul provvedimento in esame, è stato previsto, all'articolo 1 comma 474, un incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, pari a dieci milioni di euro per l'anno 2013;
              in data 13 dicembre 2012, nell'ambito della discussione sull'A.C. 5626, è stato accolto l'ordine del giorno n.  9/5626/33 a firma Raisi, Di Biagio, che impegna il Governo «a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di procedere all'integrazione di tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società RetItalia Internazionale Spa nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia»;
              alla luce di questo impegno, considerando le citate risorse recentemente stanziate a favore dell'ICE-Agenzia nell'ambito della discussione al Senato, sarebbe ipotizzabile che parte di quelle risorse potesse essere utilizzata al fine di garantire il mantenimento di quel patrimonio di know-how ed expertise rappresentato dalla società RetItalia Internazionale S.p.a. e messo al servizio della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ma anche alla luce di quanto assunto fino ad ora, l'opportunità di procedere all'integrazione di tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società RetItalia Internazionale S.p.a. nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia.
9/5534-bis-B/36. Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              le lungaggini e i ritardi burocratici della pubblica amministrazione, hanno, spesso, impedito la conclusione di progetti previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area;
              le aziende coinvolte non hanno, in questi casi, potuto rispettare, non per propria responsabilità, il crono programma previsto;
              infatti, in alcuni casi, l'ente locale o altre istituzioni, preposte al rilascio della concessione edilizia e dei pareri, hanno dilatato i tempi previsti per il rilascio di tali documentazioni, rendendo impossibile al piccolo o medio imprenditore di rispettare i tempi previsti;
              in altri casi, pur essendo stati ultimati i lavori, gli imprenditori non hanno avuto la copertura finanziaria a saldo, anzi sono stati colpiti dal provvedimento o dalla proposta di revoca, poiché non sono stati in grado di rispettare gli impegni previsti sul numero di persone da «occupare», in quanto impediti dalla crisi economica che attraversa il Paese;
              in questi casi, i titolari degli investimenti sono tenuti a restituire le somme erogate in loro favore, dal Ministero dello sviluppo economico, a titolo di anticipazione, gravati da interessi che, nella maggioranza dei casi, raggiungono e superano il doppio dell'importo ricevuto;
              in questo modo, non solo si blocca l'avvio di una nuova attività sul territorio, ma si impedisce ai titolari degli investimenti l'esercizio di una qualsiasi futura attività risultando i medesimi «debitori» o «insolventi»;
              a tutto ciò si aggiunge l'impossibilità materiale, per le persone coinvolte, di poter restituire le somme pretese così come assurdamente lievitate a causa degli interessi,

impegna il Governo:

          a prevedere la possibilità, attraverso successivi atti normativi o legislativi, di:
              a) modificare la norma, così come prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n.  215 del 2006, che prevede, per i programmi di investimento di importo ammissibile superiore ad 1,5 milioni di euro, 48 mesi per la conclusione dei lavori previsti nel programma finanziato nell'ambito dei patti territoriali, facendo in modo che tale tempistica decorra dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e non al momento dell'avvio dell'istruttoria bancaria;
              b) rivedere il tetto minimo 1,5 milioni di euro relativo ai requisiti dei programmi di spesa delle imprese necessari per accedere a questa sorta di differimento dei termini, tetto che potrebbe andare bene per le iniziative ricadenti al Nord (dove la maggioranza delle imprese sono medio-grandi) ma che risulta del tutto improponibile nel Mezzogiorno dove, com’è noto, le aziende sono piccole o piccolissime e prevedo programmi di sviluppo di media entità;
              c) sospendere le attività di revoca degli investimenti finanziati, in base alla legge n.  488 del 1992, con i patti territoriali e, comunque, con programmazione negoziata, che non hanno potuto rispettare i parametri occupazionali di progetto o che non hanno rispettato i tempi di realizzazione dell'investimento per cause imputabili alle pubbliche amministrazioni preposte alle autorizzazioni e/o concessioni ai fini della cantierabilità del progetto ovvero a cause legate alla liquidità bancaria;
              d) non aggiungere, in ogni caso, per quanto riguarda le somme erogate a favore dell'investimento e che dovrebbero essere restituite, l'aggravio del costo degli interessi.
9/5534-bis-B/37. Milo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca molteplici disposizioni di proroga termini anche specificamente riferiti a processi di riorganizzazione dell'amministrazione statale (articolo 1, comma 115);
              considerato che gli indirizzi adottati dall'attuale esecutivo stanno comportando l'irrazionale indebolimento del settore della giustizia, che i Governi precedenti, al contrario, tenuto conto delle limitate risorse finanziarie disponibili, avevano cercato, anche attraverso le riforme dei riti di procedura civile penale, di rendere più efficiente e adeguato;
              in particolare la politica di revisione della geografia giudiziaria del Governo Monti deriva da scelte irrazionali, che si riveleranno perdenti e, in merito, i numeri sono esemplificativi, dato che si intendono chiudere più di 600 uffici di giudici di pace, mentre si prospetta la soppressione di circa 160 sezioni distaccate di tribunale;
              valutate le quotidiane proteste degli operatori della giustizia e dei cittadini per lo smantellamento di quel sistema di giustizia di prossimità rappresentato dalle sedi distaccate dei tribunali e dagli uffici dei giudici di pace,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie a prevedere una proroga di 24 mesi del termine attualmente fissato dal decreto legislativo 156 del 7 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 entro il quale dovranno essere stabilite le nuove piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo a seguito della riorganizzazione della geografia giudiziaria.
9/5534-bis-B/38. Nicola Molteni.


      La Camera,
          considerata la necessità di soprassedere per il momento da una scelta che prevede l'abbattimento di uffici giudiziari per aprire, invece, un tavolo di discussione e di proposta per esaminare più a fondo l'articolazione territoriale degli uffici giudiziari;
          valutato che costituiscono un ulteriore tassello nel processo di demolizione della macchina giudiziaria, eliminando la giustizia di prossimità,

impegna il Governo

a predisporre le opportune iniziative volte a rivedere i contenuti del decreti legislativi n.  155 e 156 del 2012, di revisione della geografia giudiziaria, per provvedere ad un ripensamento della riforma delle circoscrizioni che si faccia carico di coniugare efficienza e risparmi di spese sulla base di un'effettiva e approfondita analisi della realtà.
9/5534-bis-B/39. Lanzarin.


      La Camera,
          premesso che:
              le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle province sono state ridotte, ai sensi del decreto-legge n.  78 del 2010, del decreto-legge n.  201 del 2011 nonché del decreto-legge n.  95 del 2012, di 1.415 milioni di euro nel 2012, e che il disegno di legge di stabilità per il 2013 ha ulteriormente aggravato tale riduzione portando minori risorse per 2.115 milioni dal 2013, pari al 25 per cento della spesa corrente sostenuta nel 2011;
          considerato che:
              i tagli sopra descritti sono superiori, per oltre 260 milioni, a quanto effettivamente l'erario trasferisce alle province, determinando così un accentramento statale di risorse derivanti da tributi propri provinciali in contrasto con quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
          ritenuto che:
              tale riduzione di risorse comprometterà inevitabilmente la funzionalità degli enti, impedendo la normale erogazione dei servizi indispensabili per i cittadini: manutenzione – anche solo ordinaria – di 5.179 istituti scolastici superiori, 125 mila km di strade provinciali, 550 centri per l'impiego, nonché il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei territori;
          ritenuto altresì che:
               anche il pagamento degli stipendi dei 57.000 dipendenti delle province non è più garantito con tali riduzioni di risorse, e che è in forse il rinnovo dei contratti di quanti oggi assicurano servizi essenziali ai cittadini e ai territori,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile volta ad assicurare la necessaria riduzione dei tagli per le province, così da garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini, la ripresa degli investimenti locali, nonché il pagamento degli stipendi e il rispetto dei diritti del personale, oggi a forte rischio, in un quadro equo e sostenibile che consenta alle province di contribuire al risanamento dei conti pubblici senza mandare gli enti in default.
9/5534-bis-B/40. Esposito.


      La Camera,
          premesso che,
              lavoratrici e lavoratori precari, che dopo il terremoto del 1997 sono stati assunti con contratti a tempo determinato per far funzionare la complessa macchina della ricostruzione in Umbria e nelle Marche (legge 30 marzo 1998 n.  61), dal primo gennaio 2013 saranno senza lavoro;
              tecnici, impiegati, operai e geometri che, nonostante la ricostruzione non sia ancora compiutamente terminata, si ritroveranno senza contratto, dopo 15 anni di lavoro precario;
              è necessario trovare le risorse necessarie a garantire la continuità occupazionale e la stabilizzazione di questo personale;
              a tale scopo, si potrebbero autorizzare le regioni Umbria e Marche ad utilizzare le economie accertate sui trasferimenti statali relativi ai contributi di cui al comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.  61 per il finanziamento delle spese derivanti dallo svolgimento negli anni 2013-2014 delle attività previste dal comma 14 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n.  6 del 1998 e per incrementare le risorse derivanti dai mutui di cui al comma 5-ter dell'articolo 15 del medesimo decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare le regioni Umbria e Marche ad utilizzare le economie accertate di cui in premessa per consentire una proroga dei contratti di lavoro dei precari del sisma del 1997.
9/5534-bis-B/41. Verini, Sereni, Bocci, Trappolino.


      La Camera,
          premesso che,
              lavoratrici e lavoratori precari, che dopo il terremoto del 1997 sono stati assunti con contratti a tempo determinato per far funzionare la complessa macchina della ricostruzione in Umbria e nelle Marche (legge 30 marzo 1998 n.  61), dal primo gennaio 2013 saranno senza lavoro;
              tecnici, impiegati, operai e geometri che, nonostante la ricostruzione non sia ancora compiutamente terminata, si ritroveranno senza contratto, dopo 15 anni di lavoro precario;
              è necessario trovare le risorse necessarie a garantire la continuità occupazionale e la stabilizzazione di questo personale;
              a tale scopo, si potrebbero autorizzare le regioni Umbria e Marche ad utilizzare le economie accertate sui trasferimenti statali relativi ai contributi di cui al comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.  61 per il finanziamento delle spese derivanti dallo svolgimento negli anni 2013-2014 delle attività previste dal comma 14 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n.  6 del 1998 e per incrementare le risorse derivanti dai mutui di cui al comma 5-ter dell'articolo 15 del medesimo decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di autorizzare le regioni Umbria e Marche ad utilizzare le economie accertate di cui in premessa per consentire una proroga dei contratti di lavoro dei precari del sisma del 1997.
9/5534-bis-B/41.    (Testo modificato nel corso della seduta).     Verini, Sereni, Bocci, Trappolino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  95 del 2012 (spending review) prevede all'articolo 5 comma 2, a decorrere dal 2013 la riduzione delle spese relative alla gestione del parco automezzi delle pubbliche amministrazioni, fissando un tetto pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2011:
      «A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le pubbliche amministrazioni».
          la norma, nata per la riduzione della spesa per le cosiddette «auto blu», si applica in realtà a tutti i mezzi immatricolati come autovetture, alle pubbliche amministrazioni come previsto dall'articolo 1 comma 2 legge 31 dicembre 2009 n.  196 e quindi anche all'Ente foreste della Sardegna;
              per evitare la paralisi di importanti servizi istituzionali si è prevista un'esenzione (al comma 2) per alcune tipologie, quali le autovetture in dotazione al corpo dei Vigili del fuoco;
              l'Ente foreste, non rientrando in tali esenzioni, dovrà applicare la norma alla aliquota dell'autoparco classificabile tra le cosiddette «auto blu» o grigie: circa 170 automezzi impiegati nelle attività di cantieristica forestale ma anche nei compiti istituzionali di protezione civile ed antincendio (come da legge regionale n.  24 del 1999);
              l'applicazione della norma impedirà non solo lo svolgimento integrale della regolare attività di cantiere ma anche la campagna antincendio AIB2013 e dell'attività di protezione civile, non solo dall'Ente foreste della regione Sardegna che istituzionalmente svolge detta attività (legge regionale n.  24 del 1999 articolo 3 comma 1C) ma anche delle altre componenti «civili», con conseguenze immaginabili sul patrimonio boschivo e ambientale della regione;
              si rende necessario chiarire in modo inequivocabile la opportunità di inserire tali mezzi fra quelli esclusi dall'applicazione della limitazione (al pari degli analoghi mezzi del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
              il provvedimento in oggetto, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, prevede opportunamente misure volte ad assicurare continuità operativa del servizio antincendio, attraverso il rifinanziamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure, anche di natura interpretativa, volte eventualmente a riconoscere una deroga al decreto-legge n.  95 del 2012 articolo 5 comma 2, per gli automezzi utilizzati istituzionalmente per l'attività antincendio boschiva e di protezione civile, chiarendo come le autovetture utilizzate istituzionalmente nell'attività antincendio boschivo e protezione civile non possano essere soggette, al pari delle autovetture dei Vigili del fuoco, alla limitazione delle spese di esercizio come le normali autovetture di servizio o rappresentanza.
9/5534-bis-B/42. Schirru.


      La Camera,
          premesso che:
              con riferimento alla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie nella regione Friuli Venezia Giulia, tenuto conto che il territorio del Friuli Venezia Giulia confina con due Stati nazionali, quali la Slovenia e l'Austria, che l'attuale circoscrizione del Tribunale di Tolmezzo interessa l'area montana e pedemontana della regione, segnata da una condizione morfologica particolarmente disagevole e con distanze significative (anche di più di 100 km.) tra i vari centri del territorio in questione e il capoluogo provinciale di Udine;
              rilevato che l'attuate sede del tribunale di Tolmezzo assolve, in particolare, una precipua funzione sociale, garantendo ai cittadini residenti nel territorio montano della regione la fruibilità dei vari servizi giudiziari, ricordato che nel territorio del comune di Tolmezzo ha sede un carcere di massima sicurezza di recente costruzione;
              sottolineato che recentemente sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico dell'immobile destinato al tribunale con una spesa sostenuta dal comune di Tolmezzo e dagli altri enti pubblici pari ad oltre 5 milioni di euro;
              rilevato che eventuali revisioni delle circoscrizioni giudiziarie della regione, proprio in ragione delle particolari condizioni territoriali e linguistiche della stessa, dovrebbero essere effettuate secondo criteri che tengano conto di tali peculiarità, ritenuto che la soppressione del tribunale di Tolmezzo, prevista dal decreto legislativo determinerebbe una inaccettabile penalizzazione per tutto il territorio montano del Friuli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non procedere alla chiusura del tribunale di Tolmezzo che rappresenta un insostituibile presidio di giustizia per una efficiente, equa e accessibile erogazione di uno dei servizi dello Stato più importanti come quello della amministrazione dell'attività giurisdizionale.
9/5534-bis-B/43. Strizzolo.


      La Camera,
          premesso che:
              lo scorso 4 luglio in VIII Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera è stata approvata la risoluzione 7-00866 che impegna il Governo a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energicamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, dando anche stabilità al credito d'imposta del 55 per cento previsto per il miglioramento energetico ed estendendolo anche al consolidamento antisismico degli edifici;
              numerosi ordini del giorno sono stati approvati in questa XVI Legislatura senza però sortire effetti concreti sulla stabilizzazione del credito di imposta del 55 per cento;
              la validità della sopraccitata misura viene prorogata, solo per la parte relativa all'efficienza energetica, dal disegno di legge di conversione del decreto n.  83 del 2012 al 30 giugno del 2013; l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio, sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio; i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;
              il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità, oltreché un effetto complessivo positivo sul bilancio, del nostro Paese anche in termini strettamente contabili;
              il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei risultati più significativi della green economy nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO2, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio; tale detrazione fiscale è una delle misure anticicliche tra le più importanti tra quelle attivate negli ultimi anni, con effetti significativi sull'occupazione e sul settore dell'edilizia di qualità, di estrema importanza per la ripresa economica del nostro Paese;
              nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è stata individuata la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; nel cosiddetto «Allegato Kyoto» al documento di economia e finanza (allegato VI – «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di [riduzione delle emissioni di gas serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, oltre al limite del 30 giugno 2013, estendendolo anche agli interventi di prevenzione antisismica nel patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese e stabilizzandolo.
9/5534-bis-B/44. Realacci, Mariani, Bocci, Benamati, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di stabilità per il 2013, composto da un unico articolo, prevede al comma 274 un incremento di 100 milioni di euro, per l'anno 2013, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537;
              forti preoccupazioni per l'esiguità dei fondi stanziati sono state manifestate dallo stesso ministro dell'istruzione, università e ricerca, oltre che dal Presidente della Conferenza dei rettori (CRUI), dal Consiglio Universitario Nazionale (CNU) e dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
              al fine di scongiurare il rischio default per molti atenei è necessario uno stanziamento di almeno 400 milioni di euro complessivi, con uno stanziamento di 300 milioni di euro in più rispetto ai 100 milioni già stanziati;
              il sistema universitario italiano, già posizionato in posizioni molto arretrate nelle classifiche di valutazione mondiale, rappresenta un patrimonio indispensabile per tutti i cittadini e per il futuro culturale ed economico dell'Italia,

impegna il Governo

ad assicurare, con provvedimenti normativi di imminente approvazione, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie necessarie per il funzionamento e per la tenuta complessiva del sistema universitario italiano, adottando ogni iniziativa utile al fine di considerare il sapere e la cultura un irrinunciabile investimento sociale ed economico.
9/5534-bis-B/45. Frassinetti.


      La Camera,
          premesso:
              considerato che nella tabella A allegata al disegno di legge di stabilità, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, prevedeva uno stanziamento di 10 milioni a favore del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2013 con l'intento, sia pure non esplicitato nella tabella, di destinarlo al finanziamento di Radio radicale per l'anno 2013;
              rilevato che nel decreto sviluppo, recentemente approvato alla Camera con la posizione della questione di fiducia, all'articolo 33-sexies, comma 1, una somma di pari importo, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali in materia di politica economica, è stata destinata al Centro di produzione S.p.a. per il finanziamento di Radio radicale per l'anno 2013;
              considerato che, nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità da parte del Senato in seconda lettura, la tabella A è stata modificata al fine di tenere conto della diversa scelta in ordine al finanziamento di Radio radicale effettuata dalla Camera in occasione dell'esame del decreto sviluppo;
              considerato che nel gennaio del 2012 il Governo aveva accolto un ordine del giorno diretto ad «evitare qualsiasi ulteriore proroga della convenzione per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al di là della scadenza dell'anno 2012 e a voler tempestivamente provvedere, in caso di mantenimento del servizio, affinché il Ministero dello sviluppo economico disponga, in attuazione della legge 11 luglio 1998 n.  224, l'effettuazione di una pubblica gara in tempi congrui per arrivare all'aggiudicazione del servizio entro la fine dell'anno in corso»;
              rilevato che Radio radicale, radio di partito, percepisce dallo Stato – Dipartimento per l'editoria e l'informazione – un ulteriore contributo di 3,5 milioni di euro (anno 2010) per svolgere sulle stesse frequenze utilizzate per la trasmissione delle sedute parlamentari, attività politica;
              considerato che il finanziamento disposto quest'anno, con i due strumenti normativi indicati, è stato estremamente complesso e non ha consentito, in definitiva, né a Governo, né a Parlamento di assumere una chiara e trasparente assunzione di responsabilità;
              rilevato che questa tecnica di deliberazione anche negli anni passati è sempre avvenuta in extremis e in maniera tale da non svolgere alcuna gara prima dell'assegnazione dello stanziamento di 10 milioni;
              considerato che con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1998 n.  224 si è disposto che «allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.  602, ed approvata con decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio;
              rilevato che il principio della gara pur formalmente ribadito dalla legge predetta non è stato compiutamente introdotto nella pratica;
              considerato che si è successivamente proceduto solo attraverso proroghe a favore del Centro di produzione S.p.A. e che le proroghe triennali della convenzione sono state autorizzate e finanziate prevalentemente con le leggi finanziarie. In particolare per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'articolo 145, comma 20, della Legge finanziaria 2001 (legge n.  388 del 2000) ha autorizzato la spesa di 15 miliardi di lire (circa 7.75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'articolo 4, comma 7 della Legge finanziaria 2004 (legge n.  350 del 2003) ha autorizzato una spesa di 8.5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'articolo 1, comma 1242, della finanziaria 2007 (legge n.  296 del 2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
              rilevato che la penultima proroga è stata disposta con il decreto-legge n.  194 del 2009 (legge n.  25 del 2010): l'articolo 2, comma 3, del provvedimento ha autorizzato la spesa di 9.9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
              considerato infine che l'articolo 33, comma 39 della legge di stabilità per il 2012 (legge n.  183 del 2011) ha autorizzato una nuova proroga della convenzione con una spesa di 3 milioni di euro per il 2012 e che con l'articolo 28 del decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe», al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della suddetta convenzione con il Centro di produzione S.p.A., è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 7 milioni per un totale complessivo di 10 milioni di euro;
              tenuto conto che il Governo ha disposto nel periodo più recente una forte riduzione dei contributi in precedenza assegnati al settore dell'editoria;
              tenuto conto altresì che il decreto-legge in materia di liberalizzazioni introduce e generalizza il principio della gara in svariati settori economici;
              considerato che il principio della gara in questo settore è già formalmente richiesto da una legge dello Stato (legge n.  224 del 1998),

impegna il Governo

ad evitare qualsiasi ulteriore proroga della convenzione per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari a voler tempestivamente provvedere, in caso di mantenimento del servizio, affinché il Ministero dello sviluppo economico disponga, in attuazione della legge 11 luglio 1998 n.  224, l'effettuazione di una pubblica gara nel cui bando sia previsto, peraltro, il mantenimento dell'occupazione degli addetti alle trasmissioni parlamentari a carico del soggetto vincitore.
9/5534-bis-B/46. Zaccaria, Levi, Giovanelli, Fontanelli, Naccarato, De Torre, Santagata, Zampa, Barbato.


      La Camera,
          premesso:
              considerato che nella tabella A allegata al disegno di legge di stabilità, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, prevedeva uno stanziamento di 10 milioni a favore del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2013 con l'intento, sia pure non esplicitato nella tabella, di destinarlo al finanziamento di Radio radicale per l'anno 2013;
              rilevato che nel decreto sviluppo, recentemente approvato alla Camera con la posizione della questione di fiducia, all'articolo 33-sexies, comma 1, una somma di pari importo, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali in materia di politica economica, è stata destinata al Centro di produzione S.p.a. per il finanziamento di Radio radicale per l'anno 2013;
              considerato che, nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità da parte del Senato in seconda lettura, la tabella A è stata modificata al fine di tenere conto della diversa scelta in ordine al finanziamento di Radio radicale effettuata dalla Camera in occasione dell'esame del decreto sviluppo;
              considerato che nel gennaio del 2012 il Governo aveva accolto un ordine del giorno diretto ad «evitare qualsiasi ulteriore proroga della convenzione per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al di là della scadenza dell'anno 2012 e a voler tempestivamente provvedere, in caso di mantenimento del servizio, affinché il Ministero dello sviluppo economico disponga, in attuazione della legge 11 luglio 1998 n.  224, l'effettuazione di una pubblica gara in tempi congrui per arrivare all'aggiudicazione del servizio entro la fine dell'anno in corso»;
              rilevato che Radio radicale, radio di partito, percepisce dallo Stato – Dipartimento per l'editoria e l'informazione – un ulteriore contributo di 3,5 milioni di euro (anno 2010) per svolgere sulle stesse frequenze utilizzate per la trasmissione delle sedute parlamentari, attività politica;
              considerato che il finanziamento disposto quest'anno, con i due strumenti normativi indicati, è stato estremamente complesso e non ha consentito, in definitiva, né a Governo, né a Parlamento di assumere una chiara e trasparente assunzione di responsabilità;
              rilevato che questa tecnica di deliberazione anche negli anni passati è sempre avvenuta in extremis e in maniera tale da non svolgere alcuna gara prima dell'assegnazione dello stanziamento di 10 milioni;
              considerato che con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1998 n.  224 si è disposto che «allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.  602, ed approvata con decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio;
              rilevato che il principio della gara pur formalmente ribadito dalla legge predetta non è stato compiutamente introdotto nella pratica;
              considerato che si è successivamente proceduto solo attraverso proroghe a favore del Centro di produzione S.p.A. e che le proroghe triennali della convenzione sono state autorizzate e finanziate prevalentemente con le leggi finanziarie. In particolare per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'articolo 145, comma 20, della Legge finanziaria 2001 (legge n.  388 del 2000) ha autorizzato la spesa di 15 miliardi di lire (circa 7.75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'articolo 4, comma 7 della Legge finanziaria 2004 (legge n.  350 del 2003) ha autorizzato una spesa di 8.5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'articolo 1, comma 1242, della finanziaria 2007 (legge n.  296 del 2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
              rilevato che la penultima proroga è stata disposta con il decreto-legge n.  194 del 2009 (legge n.  25 del 2010): l'articolo 2, comma 3, del provvedimento ha autorizzato la spesa di 9.9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
              considerato infine che l'articolo 33, comma 39 della legge di stabilità per il 2012 (legge n.  183 del 2011) ha autorizzato una nuova proroga della convenzione con una spesa di 3 milioni di euro per il 2012 e che con l'articolo 28 del decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe», al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della suddetta convenzione con il Centro di produzione S.p.A., è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 7 milioni per un totale complessivo di 10 milioni di euro;
              tenuto conto che il Governo ha disposto nel periodo più recente una forte riduzione dei contributi in precedenza assegnati al settore dell'editoria;
              tenuto conto altresì che il decreto-legge in materia di liberalizzazioni introduce e generalizza il principio della gara in svariati settori economici;
              considerato che il principio della gara in questo settore è già formalmente richiesto da una legge dello Stato (legge n.  224 del 1998),

impegna il Governo

per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari a voler tempestivamente provvedere, in caso di mantenimento del servizio, affinché il Ministero dello sviluppo economico disponga, in attuazione della legge 11 luglio 1998 n.  224, l'effettuazione di una pubblica gara nel cui bando sia previsto, peraltro, il mantenimento dell'occupazione degli addetti alle trasmissioni parlamentari a carico del soggetto vincitore.
9/5534-bis-B/46.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Zaccaria, Levi, Giovanelli, Fontanelli, Naccarato, De Torre, Santagata, Zampa, Barbato.


      La Camera,
          premesso:
              che le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle province sono state ridotte, ai sensi del decreto-legge n.  78 del 2010, del decreto-legge n.  201 del 2011 nonché del decreto-legge n.  95 del 2012, di 1.415 milioni di euro nel 2012, e che il disegno di legge di stabilità per il 2013 ha ulteriormente aggravato tale riduzione portando minori risorse per 2.115 milioni dal 2013, pari al 25 per cento della spesa corrente sostenuta nel 2011;
          considerato:
              che i tagli sopra descritti sono superiori, per oltre 260 milioni, a quanto effettivamente l'erario trasferisce alle province, determinando così un accentramento statale di risorse derivanti da tributi propri provinciali in contrasto con quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
          ritenuto:
              che tale riduzione di risorse comprometterà inevitabilmente la funzionalità degli enti, impedendo la normale erogazione dei servizi indispensabili per i cittadini: manutenzione – anche solo ordinaria – di 5179 istituti scolastici superiori, 125 mila km di strade provinciali, 550 centri per l'impiego, nonché il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico dei territori;
          ritenuto altresì:
              che anche il pagamento degli stipendi dei 57.000 dipendenti delle province non è più garantito con tali riduzioni di risorse, e che è in forse il rinnovo dei contratti di quanti oggi assicurano servizi essenziali ai cittadini e ai territori,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile volta ad assicurare la necessaria riduzione dei tagli per le province, così da garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini, la ripresa degli investimenti locali, nonché il pagamento degli stipendi e il rispetto dei diritti del personale, oggi a forte rischio, in un quadro equo e sostenibile che consenta alle province di contribuire al risanamento dei conti pubblici senza mandare gli enti in default.
9/5534-bis-B/47. Iannarilli, Marinello.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della Finanziaria 2011 ha disposto la proroga del mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto, fino al termine dell'anno accademico successivo;
              per garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento universitario una norma interpretativa introdotta dalla spending review individuava nell'emanazione definitiva dello statuto, dopo i controlli di legittimità e di merito effettuati dal ministro, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.  168 del 1989, il momento della decadenza del mandato;
              avverso tale disposizioni si sono registrate, e tuttora permangono, numerose e seguitissime iniziative di protesta, professori e ricercatori universitari di circa venti atenei italiani;
              due ordini del giorno accolti nel corso dell'esame della spending review (9/5389/39 e 9/5389/59), in cui si esprimeva forte dissenso su questa proroga dei rettori in scadenza di mandato o addirittura scaduti, impegnavano il Governo affinché declinasse l'ulteriore biproroga rispetto a quella già prevista dalla legge Gelmini;
              alcuni rettori, già in regime di proroga, sono stati anche oggetto di indagini giudiziarie e di richiesta o di rinvio a giudizio per fatti commessi nell'esercizio del loro mandato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai decani di convocare le elezioni per il rinnovo dei rettori già biprorogati, a gennaio del 2013 al fine di rinnovare le cariche entro i 60 giorni successivi e se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa di propria competenza per i fatti citati in premessa prevedendo anche il commissariamento degli atenei coinvolti.
9/5534-bis-B/48. Capitanio Santolini, Binetti.


      La Camera,
          premesso che:
              la competitività del sistema-paese è legata anche alla possibilità di mettere rapidamente in circuito le conoscenze e la formazione dei nostri studenti universitari rendendo subito fruibili da parte delle imprese queste esperienze e professionalità;
              tale era la funzione dell'articolo 1 nel decreto-legge n.  70 del 2011 che disponeva la concessione in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, di un credito di imposta a favore delle imprese che avessero finanziato progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca;
              le università ovvero enti pubblici di ricerca potevano sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico;
              il credito di imposta competeva nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento ma la misura non è stata prorogata ulteriormente;
              in vista della conclusione della fase sperimentale, nel corso della discussione del decreto-legge n.  83 del 2012, il ministro Passera aveva preso l'impegno a rifinanziare la misura citata;
              per far crescere il Paese è necessario mettere le numerose eccellenze presenti nei nostri atenei, nella condizione di potere esplicare i propri saperi in una virtuosa collaborazione con il mondo imprenditoriale,

impegna il Governo

a prevedere in tempi rapidi, l'adozione di iniziative, anche di tipo normativo, finalizzate a prorogare per il prossimo triennio il credito di imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  70 del 2011, misura ampiamente apprezzata dalle imprese che vogliono innovare e dai quei profili altamente qualificati che hanno potuto così svolgere la loro prima esperienza di lavoro diretta.
9/5534-bis-B/49. Anna Teresa Formisano.


      La Camera,
          premesso che:
              la competitività del sistema-paese è legata anche alla possibilità di mettere rapidamente in circuito le conoscenze e la formazione dei nostri studenti universitari rendendo subito fruibili da parte delle imprese queste esperienze e professionalità;
              tale era la funzione dell'articolo 1 nel decreto-legge n.  70 del 2011 che disponeva la concessione in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, di un credito di imposta a favore delle imprese che avessero finanziato progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca;
              le università ovvero enti pubblici di ricerca potevano sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico;
              il credito di imposta competeva nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento ma la misura non è stata prorogata ulteriormente;
              in vista della conclusione della fase sperimentale, nel corso della discussione del decreto-legge n.  83 del 2012, il ministro Passera aveva preso l'impegno a rifinanziare la misura citata;
              per far crescere il Paese è necessario mettere le numerose eccellenze presenti nei nostri atenei, nella condizione di potere esplicare i propri saperi in una virtuosa collaborazione con il mondo imprenditoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di adottare iniziative, anche di tipo normativo, finalizzate a prorogare per il prossimo triennio il credito di imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  70 del 2011, misura ampiamente apprezzata dalle imprese che vogliono innovare e dai quei profili altamente qualificati che hanno potuto così svolgere la loro prima esperienza di lavoro diretta.
9/5534-bis-B/49.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Anna Teresa Formisano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'università italiana è un patrimonio di tutti i cittadini ed un'assicurazione per un futuro più sereno e prospero per l'Italia ma, secondo quanto sostenuto dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, Francesco Profumo più di metà delle università italiane risulterebbe a rischio default;
              la legge di stabilità ha stanziato solo 100 milioni rispetto ai 400 milioni di euro necessari al sistema universitario e tale cifra è assolutamente insufficiente a fronteggiare le spese per il loro funzionamento;
              il taglio operato è frutto di decisioni passate ma la situazione è giunta a livelli insostenibili e le risorse non basteranno neanche a pagare gli stipendi del personale docente, tanto che a giugno, secondo il presidente del consiglio universitario nazionale, alcune università potrebbero essere costrette a chiudere, se non tutte, alcune facoltà;
              oltre agli stipendi sono a rischio i servizi e i progetti didattici (laboratori, informatizzazione, e-learning) impedendo la modernizzazione dell'intero comparto e la sua competitività con gli altri sistemi universitari, soprattutto europei,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, anche di tipo normativo, volte a reperire le risorse necessarie al funzionamento del sistema universitario italiano, almeno nella misura indicata dallo stesso ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.
9/5534-bis-B/50. Enzo Carra, Anna Teresa Formisano, Capitanio Santolini, Carlucci, Binetti, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/72/CE e 2009/73 relative al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, prevedono che le autorità di regolamentazione possano prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico e stabiliscono che le stesse dispongano, oltre che di autonomia di esecuzione, di dotazioni finanziarie annuali separate dal bilancio assegnato unitamente ad imprescindibili risorse umane e finanziarie idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
              il decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93, con il quale tali direttive sono state recepite, non contiene, tuttavia, disposizioni per mezzo delle quali assicurare reale ed indispensabile autonomia finanziaria all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
              all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, d'altra parte, sono state attribuite dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.  214, nuove funzioni attinenti alla nuova regolazione ed al controllo dei servizi idrici;
              la legge 14 novembre 1995 n.  481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, peraltro, prevede che la stessa abbia autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e che il suo bilancio preventivo e il rendiconto, siano soggetti al controllo della Corte dei conti, oltre che pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rendendo di fatto trasparente la gestione;
              l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è dotata di un collegio dei revisori dei conti,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare il più ampio rispetto dei contenuti delle direttive di cui in premessa, coordinandole ed armonizzandole alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e finanza pubblica, anche in relazione al contenimento della spesa e al risparmio.
9/5534-bis-B/51. Ruggeri.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di stabilità per il 2013 che stiamo approvando prevede la proroga al 30 giugno 2013 dell'articolo 1, comma 70 della legge 220 del 2010, modificato dall'articolo 24 comma 19 del decreto-legge n.  98 del 2011, con decreto interdirigenziale dell'AAMS e del Ministero della salute, d'intesa con la conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2011, delle linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;
              il testo precedentemente approvato alla Camera, fissava questa data al 30 dicembre 2012 e questo consentiva di concentrare nell'ambito di questa legislatura l'intero arco della responsabilità davanti ad una situazione che preoccupa tutti noi. Ora il nuovo termine corre il rischio di sottoporre l'intera procedura al cambiamento di legislatura e di Governo con possibili ulteriori ritardi;
              il Governo ha manifestato la disponibilità a valutare l'opportunità di abrogare la previsione di nuovi giochi;
              occorrono mezzi adeguati perché di fatto al 30 di giugno 2013 possano essere approvate e diventino operative le linee guida previste dalla norma, per evitare che nuovi pazienti aggiungano alla lunga lista degli attuali e soprattutto si possa intervenire il più precocemente possibile nell'esclusivo interesse di quanti sono stati finora diagnosticati come affetti da gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo

ad adottare ogni immediata e tempestiva iniziativa, idonea ad attuare puntualmente i principi e gli impegni presi in questa legislatura in merito al contrasto di ogni forma di ludopatia.
9/5534-bis-B/52. Binetti, Calgaro, Delfino, Nunzio Francesco Testa, Barbato, Palomba, Di Stanislao, Peluffo.


      La Camera,
          premesso che:
              al fine di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica l'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n.  148, provvede alla riorganizzazione delle sedi di tribunale;
              in attuazione è stato emanato il decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero;
              il decreto legislativo disattende il parere approvato il 1o agosto 2012 dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
              la soppressione di diversi uffici giudiziari operata dal decreto legislativo non appare rispondere ai principi e ai criteri dettati dalla delega contenuta nell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n.  148 e non realizza una sostanziale riduzione della spesa pubblica, creando nel contempo, forti disagi ai cittadini ed agli operatori della giustizia,

impegna il Governo:

          ad adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155, dando attuazione ai contenuti del parere approvato il 1o agosto 2012 dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
          a sospendere il procedimento di riorganizzazione, in attesa dell'emanazione di un nuovo decreto attuativo dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n.  148.
9/5534-bis-B/53. Costa, Contento, Scandroglio, Bitonci, Lanzarin, Lisi, Barbato, Pugliese, Laboccetta, Sisto, Palomba, Di Stanislao, Montagnoli, Giammanco.


      La Camera,
          premesso che:
              più volte nel corso di questa legislatura ormai al termine, la magistratura, spesso con atti delle Corti supreme, ha adottato decisioni che hanno comportato rilevanti impatti di finanza pubblica o hanno inciso sulle politiche economiche o sugli orientamenti politici generali del Governo in carica;
              ad avviso del presentatore del presente ordine del giorno le sentenze non si sono limitate ad applicare la legge ma l'hanno sconfessata o l'hanno interpretata alterandola o ne hanno spostato i termini applicativi;
              da ultimo, con il provvedimento sull'Ilva di Taranto (decreto-legge n.  207 del 2012) si è assistito all'ennesimo scontro tra potere giudiziario e potere esecutivo; se da un lato la magistratura bene ha fatto a sequestrare impianti che stanno danneggiando l'ambiente circostante e la salute dei cittadini di Taranto, dall'altro va affermato con forza che il Governo ha tutto il diritto ed il dovere di introdurre misure finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi degli stabilimenti qualificati con decreto del Presidente del Consiglio «di interesse strategico nazionale»;
              senza voler affermare che in tal modo la magistratura si sia resa «parte politica» a sé stante o si sia alleata con l'uno o con l'altro degli schieramenti politici, ma chiarendo con forza che Parlamento e Governo tutelano gli interessi generali e stabiliscono gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Paese,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prevedere una apposita sezione nel Documento di economia e finanza, che riferisca sugli impatti sia in termini di finanza pubblica, che in termini di attuazione del programma di Governo che possono derivare dalle decisioni della magistratura adottate in corso d'anno, individuando, se possibile, le misure normative correttive necessarie.
9/5534-bis-B/54. Marinello.


      La Camera,
          premesso che:
              in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale, appare necessario che le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscano utili per i soci;
              tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel provvedimento, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili;
              la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, a partire dal meno recente, fermo restando le norme in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente,

impegna il Governo

ad attuare quanto indicato in premessa ed in ragione delle modifica proposta e per ragioni di sistematicità delle norme sulla tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, e sulle interpretazioni delle stesse, abrogare: l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n.  576 del 1975, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n.  72 del 1983, il comma 4 dell'articolo 4 della legge n.  408 del 1990, il comma 4 dell'articolo 26 della legge n.  413 del 1991, il comma 4 dell'articolo 13 della legge n.  342 del 2000 ed il comma 23 dell'articolo 15 del decreto-legge n.  185 del 2008 convertito in legge n.  2 del 2009.
9/5534-bis-B/55. Pini.


      La Camera,
          premesso che:
              in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale, appare necessario che le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscano utili per i soci;
              tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel provvedimento, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili;
              la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, a partire dal meno recente, fermo restando le norme in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente,

impegna il Governo

nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica a realizzare quanto indicato in premessa ed in ragione delle modifica proposta e per ragioni di sistematicità delle norme sulla tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, e sulle interpretazioni delle stesse, abrogare: l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n.  576 del 1975, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n.  72 del 1983, il comma 4 dell'articolo 4 della legge n.  408 del 1990, il comma 4 dell'articolo 26 della legge n.  413 del 1991, il comma 4 dell'articolo 13 della legge n.  342 del 2000 ed il comma 23 dell'articolo 15 del decreto-legge n.  185 del 2008 convertito in legge n.  2 del 2009.
9/5534-bis-B/55.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Pini.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge per la stabilità 2013, s'inserisce all'interno di una fase innovativa in cui si approva un bilancio in equilibrio strutturale, secondo il dettato del novellato articolo 81 della Costituzione;
              il provvedimento in linea con gli impegni assunti in sede europea dal precedente Governo Berlusconi, ha portato al rango di vincolo costituzionale, il principio del pareggio di bilancio e dell'equità intergenerazionale nella gestione delle risorse pubbliche;
              le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, se da un lato prevedono un percorso di risanamento dei conti pubblici, dall'altro appaiono tuttavia insufficienti a fronteggiare la crisi economica e a stimolare una ripresa dello sviluppo e della competitività del sistema-Paese;
              con riferimento al settore agricolo, il disegno di legge di stabilità prevede misure nel complesso incomplete e inadeguate per lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari; un'inadeguatezza evidenziata anche dall'assenza di disposizioni significative a sostegno di un segmento economico importante del comparto agricolo, quale quello ippico;
              gli stanziamenti destinati al Fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, risultano insufficienti e inidonei in considerazione dell'importanza che riveste tale comparto sotto il profilo occupazionale ed economico e della crisi che investe il comparto;
              risulta conseguentemente necessario integrare in modo congruo, il suesposto Fondo, salvaguardando altresì, in relazione al bilancio di chiusura dell’ex ASSI, quanto previsto a beneficio del settore ippico per l'anno 2013;
              appare indispensabile prevedere una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione operativa e funzionale del governo del settore ippico, attraverso interventi in grado di favorire l'efficienza di alcune discipline e competenze del comparto, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e, in modo parallelo, operare per l'avvio di un processo di privatizzazione del settore;
              l'attribuzione delle competenze dell'Area-Sella, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, soppressa con il decreto - legge n.  95 del 2012, le cui funzioni sono attualmente in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con incerte prospettive di un piano di sviluppo, a favore della Federazione italiana sport equestri, – F.I.S.E., può rappresentare l'avvio di un procedimento positivo e virtuoso di ripresa e di rilancio del settore ippico nella convinzione che tale passaggio di attribuzioni possa rappresentare un buon viatico per favorire l'ippica nel nostro Paese;
              assegnare compiti specifici e rilevanti previsti all'interno dell'Area-Sella, attualmente scarsamente efficienti e improduttivi in considerazione della crisi finanziaria e organizzativa in cui si trova l'intero settore ippico, alla Federazione quale la Federazione italiana sport equestri, il cui passaggio di competenze non determina alcun onere per lo Stato, determinerà l'avvio di una riqualificazione complessiva del comparto ippico in attesa di riforme strutturali in grado di favorire la competitività,

impegna il Governo

a prevedere che le attività tecnico-ippica dell'Area Sella, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, soppressa ai sensi dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano attribuite alla Federazione italiana sport equestri - F.I.S.E.»
9/5534-bis-B/56. Faenzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge per la stabilità 2013, s'inserisce all'interno di una fase innovativa in cui si approva un bilancio in equilibrio strutturale, secondo il dettato del novellato articolo 81 della Costituzione;
              il provvedimento in linea con gli impegni assunti in sede europea dal precedente Governo Berlusconi, ha portato al rango di vincolo costituzionale, il principio del pareggio di bilancio e dell'equità intergenerazionale nella gestione delle risorse pubbliche;
              le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, se da un lato prevedono un percorso di risanamento dei conti pubblici, dall'altro appaiono tuttavia insufficienti a fronteggiare la crisi economica e a stimolare una ripresa dello sviluppo e della competitività del sistema-Paese;
              con riferimento al settore agricolo, il disegno di legge di stabilità prevede misure nel complesso incomplete e inadeguate per lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari; un'inadeguatezza evidenziata anche dall'assenza di disposizioni significative a sostegno di un segmento economico importante del comparto agricolo, quale quello ippico;
              gli stanziamenti destinati al Fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, risultano insufficienti e inidonei in considerazione dell'importanza che riveste tale comparto sotto il profilo occupazionale ed economico e della crisi che investe il comparto;
              risulta conseguentemente necessario integrare in modo congruo, il suesposto Fondo, salvaguardando altresì, in relazione al bilancio di chiusura dell’ex ASSI, quanto previsto a beneficio del settore ippico per l'anno 2013;
              appare indispensabile prevedere una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione operativa e funzionale del governo del settore ippico, attraverso interventi in grado di favorire l'efficienza di alcune discipline e competenze del comparto, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e, in modo parallelo, operare per l'avvio di un processo di privatizzazione del settore;
              l'attribuzione delle competenze dell'Area-Sella, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, soppressa con il decreto - legge n.  95 del 2012, le cui funzioni sono attualmente in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con incerte prospettive di un piano di sviluppo, a favore della Federazione italiana sport equestri, – F.I.S.E., può rappresentare l'avvio di un procedimento positivo e virtuoso di ripresa e di rilancio del settore ippico nella convinzione che tale passaggio di attribuzioni possa rappresentare un buon viatico per favorire l'ippica nel nostro Paese;
              assegnare compiti specifici e rilevanti previsti all'interno dell'Area-Sella, attualmente scarsamente efficienti e improduttivi in considerazione della crisi finanziaria e organizzativa in cui si trova l'intero settore ippico, alla Federazione quale la Federazione italiana sport equestri, il cui passaggio di competenze non determina alcun onere per lo Stato, determinerà l'avvio di una riqualificazione complessiva del comparto ippico in attesa di riforme strutturali in grado di favorire la competitività;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le attività tecnico-ippica dell'Area Sella, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, soppressa ai sensi dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano attribuite alla Federazione italiana sport equestri – F.I.S.E.»
9/5534-bis-B/56.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Faenzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2013), all'esame in terza lettura, suggella il percorso di avvicinamento all'equilibrio di bilancio, avviato nel corso del 2011 in attuazione degli impegni assunti in sede europea dal precedente Governo Berlusconi;
              il provvedimento, che ha subito nel corso della prima lettura significative ed incisive misure di modifica e di riscrittura del testo originario proposto dal Governo, è stato ulteriormente riformato nel corso della seconda lettura all'esame del Senato, in considerazione dell'inserimento di numerose disposizioni di proroga di termini, nonché l'incorporo di alcune norme di riordino delle province;
              nell'ambito delle disposizioni di sostegno al trasporto pubblico locale, nonché con riferimento ai sistemi di trasporto stradale, autostradale, ferroviario ed intermodale, il disegno di legge di stabilità per il 2013, contiene nel complesso misure insufficienti e inadeguate per fronteggiare i numerosi profili di criticità derivanti dal trasporto pubblico locale, che ha assunto un ruolo centrale nell'attuale momento di crisi e di aumento dei costi dei trasporti privati;
              subordinare il trasferimento delle risorse del Fondo per il trasporto pubblico a criteri di economicità e redditività, come previsto all'interno del medesimo provvedimento, costituisce inoltre l'opposto del concetto stesso di servizio pubblico, i cui riflessi negativi e penalizzanti si ripercuotono oramai con manifesta visibilità nei riguardi dei viaggiatori e dei pendolari, condizionando la competitività dell'intero sistema-Paese;
              ulteriori effetti sfavorevoli che nel corso degli anni hanno contribuito al mancato potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, come confermato anche nel corso dell'esame al Senato, dal sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivano dall'inefficienza di una adeguata applicazione del disegno programmatico contenuto all'interno del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n.  422, che presupponeva un mix equilibrato di trasporto su gomma e trasporto su ferro per rendere maggiore efficacia per il servizio pubblico, ma che tuttavia non ha mai avuto attuazione;
              risulta necessario definire conseguentemente una serie di interventi volti a qualificare una visione strategica unitamente ad un piano di razionalizzazione, che elimini le attuali frammentazioni di competenze e rechi una maggiore efficienza nei confronti del settore della mobilità, in grado di risolvere l'inadeguatezza del trasporto ferroviario, in particolare quello locale, che determina con troppa frequenza notevoli disagi quotidiani ai cittadini, nonché nei riguardi di quello intermodale;
              con specifico riferimento al predetto trasporto d'intermodalità effettuato con l'ausilio di una combinazione di mezzi diversi, la Commissione europea lo scorso 5 ottobre 2012, ha confermato l'illiceità del contributo finanziario del 2010, concesso agli autotrasportatori per imbarcare i propri veicoli sulle navi, in considerazione che gli ecobonus sarebbero ritenuti a tutti gli effetti aiuti di Stato e in quanto tali, in contrasto con la normativa comunitaria;
              l'ecobonus introdotto con la legge n.  265 del 2002, rappresenta l'incentivo nazionale diretto a tutti gli autotrasportatori che persegue l'obiettivo di sostenere le imprese, a fare il miglior uso possibile delle rotte marittime, prevedendo il rimborso fino ad un massimo del 30 per cento, del prezzo pagato dalle medesime, che scelgono la via marittima ritenuta fondamentale in termini di decongestionamento del traffico viario e maggiormente opportuna sotto il profilo dell'impatto ambientale;
              la mancata erogazione del contributo previsto per il 2010, rischia di determinare ingenti danni economici per le imprese del settore, in particolare per le oltre 700 aziende di autotrasporto siciliane che nella convinzione della validità del progetto combinato, avevano optato per la modalità di trasporto marittimo ovvero quello delle Autostrade del mare, attraverso importanti investimenti finanziari;
              potenziare il settore del trasporto, attraverso un maggiore ricorso all'intermodalità, indicato dal piano della logistica come obiettivo chiave della economia italiana, rappresenta una scelta indifferibile al fine di migliorare le prestazioni ambientali dei sistemi di trasporto e di ridurre la congestione sulle strade, in considerazione del livello di saturazione raggiunto dalle infrastrutture che, soprattutto nel Mezzogiorno e nella Sicilia in particolare, sono scarsamente idonee a sopportare il traffico delle merci in transito;
              occorrono pertanto azioni rigorose e risolutive volte ad arrestare, le decisioni intraprese a livello comunitario che costituiscono degli impedimenti effettivi per aree territoriali del nostro Paese come la Sicilia in cui il trasporto marittimo rappresenta un «passaggio obbligato» per lo sviluppo economico del territorio,

impegna il Governo

          ad intervenire con tempestività presso la Commissione europea, affinché l'istituzione comunitaria, riconsideri la disposizione prevista secondo la quale, gli incentivi per l'anno 2010 volti a sostenere il trasferimento intermodale per le imprese di autotrasporto che utilizzano le vie marittime nuove o esistenti anziché il trasporto su strada siano configurati come aiuti di Stato e pertanto in contrasto con il dettato comunitario;
          a prevedere in caso di esito negativo, differenti forme di incentivi a favore delle imprese di autotrasporto anche per il triennio 2012-2014, affinché il trasporto combinato possa costituire un elemento trainante per l'economia nazionale in considerazione delle conseguenze positive e di sviluppo per l'internazionalizzazione, gli investimenti infrastrutturali, nonché il miglioramento di occupazione e crescita del prodotto interno lordo, che da tale sistema ne deriva;
          ad attivare infine le procedure d'intervento per la liquidazione delle domande di rimborso, tuttora residue per gli anni pregressi 2010 e 2011, nei riguardi delle imprese di autotrasporto ed in particolare quelle siciliane, al fine di consentire di fronteggiare sia la difficile situazione economica, che le complessità derivanti dalle caratteristiche proprie di questa modalità di trasporto contraddistinta da una marcata rigidità.
9/5534-bis-B/57. Garofalo, Gibiino, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2013), all'esame in terza lettura, suggella il percorso di avvicinamento all'equilibrio di bilancio, avviato nel corso del 2011 in attuazione degli impegni assunti in sede europea dal precedente Governo Berlusconi;
              il provvedimento, che ha subito nel corso della prima lettura significative ed incisive misure di modifica e di riscrittura del testo originario proposto dal Governo, è stato ulteriormente riformato nel corso della seconda lettura all'esame del Senato, in considerazione dell'inserimento di numerose disposizioni di proroga di termini, nonché l'incorporo di alcune norme di riordino delle province;
              nell'ambito delle disposizioni di sostegno al trasporto pubblico locale, nonché con riferimento ai sistemi di trasporto stradale, autostradale, ferroviario ed intermodale, il disegno di legge di stabilità per il 2013, contiene nel complesso misure insufficienti e inadeguate per fronteggiare i numerosi profili di criticità derivanti dal trasporto pubblico locale, che ha assunto un ruolo centrale nell'attuale momento di crisi e di aumento dei costi dei trasporti privati;
              subordinare il trasferimento delle risorse del Fondo per il trasporto pubblico a criteri di economicità e redditività, come previsto all'interno del medesimo provvedimento, costituisce inoltre l'opposto del concetto stesso di servizio pubblico, i cui riflessi negativi e penalizzanti si ripercuotono oramai con manifesta visibilità nei riguardi dei viaggiatori e dei pendolari, condizionando la competitività dell'intero sistema-Paese;
              ulteriori effetti sfavorevoli che nel corso degli anni hanno contribuito al mancato potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, come confermato anche nel corso dell'esame al Senato, dal sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivano dall'inefficienza di una adeguata applicazione del disegno programmatico contenuto all'interno del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n.  422, che presupponeva un mix equilibrato di trasporto su gomma e trasporto su ferro per rendere maggiore efficacia per il servizio pubblico, ma che tuttavia non ha mai avuto attuazione;
              risulta necessario definire conseguentemente una serie di interventi volti a qualificare una visione strategica unitamente ad un piano di razionalizzazione, che elimini le attuali frammentazioni di competenze e rechi una maggiore efficienza nei confronti del settore della mobilità, in grado di risolvere l'inadeguatezza del trasporto ferroviario, in particolare quello locale, che determina con troppa frequenza notevoli disagi quotidiani ai cittadini, nonché nei riguardi di quello intermodale;
              con specifico riferimento al predetto trasporto d'intermodalità effettuato con l'ausilio di una combinazione di mezzi diversi, la Commissione europea lo scorso 5 ottobre 2012, ha confermato l'illiceità del contributo finanziario del 2010, concesso agli autotrasportatori per imbarcare i propri veicoli sulle navi, in considerazione che gli ecobonus sarebbero ritenuti a tutti gli effetti aiuti di Stato e in quanto tali, in contrasto con la normativa comunitaria;
              l'ecobonus introdotto con la legge n.  265 del 2002, rappresenta l'incentivo nazionale diretto a tutti gli autotrasportatori che persegue l'obiettivo di sostenere le imprese, a fare il miglior uso possibile delle rotte marittime, prevedendo il rimborso fino ad un massimo del 30 per cento, del prezzo pagato dalle medesime, che scelgono la via marittima ritenuta fondamentale in termini di decongestionamento del traffico viario e maggiormente opportuna sotto il profilo dell'impatto ambientale;
              la mancata erogazione del contributo previsto per il 2010, rischia di determinare ingenti danni economici per le imprese del settore, in particolare per le oltre 700 aziende di autotrasporto siciliane che nella convinzione della validità del progetto combinato, avevano optato per la modalità di trasporto marittimo ovvero quello delle Autostrade del mare, attraverso importanti investimenti finanziari;
              potenziare il settore del trasporto, attraverso un maggiore ricorso all'intermodalità, indicato dal piano della logistica come obiettivo chiave della economia italiana, rappresenta una scelta indifferibile al fine di migliorare le prestazioni ambientali dei sistemi di trasporto e di ridurre la congestione sulle strade, in considerazione del livello di saturazione raggiunto dalle infrastrutture che, soprattutto nel Mezzogiorno e nella Sicilia in particolare, sono scarsamente idonee a sopportare il traffico delle merci in transito;
              occorrono pertanto azioni rigorose e risolutive volte ad arrestare, le decisioni intraprese a livello comunitario che costituiscono degli impedimenti effettivi per aree territoriali del nostro Paese come la Sicilia in cui il trasporto marittimo rappresenta un «passaggio obbligato» per lo sviluppo economico del territorio,

impegna il Governo

          ad intervenire con tempestività presso la Commissione europea, affinché l'istituzione comunitaria, riconsideri la disposizione prevista secondo la quale, gli incentivi per l'anno 2010 volti a sostenere il trasferimento intermodale per le imprese di autotrasporto che utilizzano le vie marittime nuove o esistenti anziché il trasporto su strada siano configurati come aiuti di Stato e pertanto in contrasto con il dettato comunitario;
          a studiare in caso di esito negativo, differenti forme di incentivi a favore delle imprese di autotrasporto anche per il triennio 2012-2014, affinché il trasporto combinato possa costituire un elemento trainante per l'economia nazionale in considerazione delle conseguenze positive e di sviluppo per l'internazionalizzazione, gli investimenti infrastrutturali, nonché il miglioramento di occupazione e crescita del prodotto interno lordo, che da tale sistema ne deriva;
          ad attivare infine le procedure d'intervento per la liquidazione delle domande di rimborso, tuttora residue per gli anni pregressi 2010 e 2011, nei riguardi delle imprese di autotrasporto ed in particolare quelle siciliane, al fine di consentire di fronteggiare sia la difficile situazione economica, che le complessità derivanti dalle caratteristiche proprie di questa modalità di trasporto contraddistinta da una marcata rigidità.
9/5534-bis-B/57.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Garofalo, Gibiino, Barbato.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di stabilità per il 2013, configura la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale, confermando sotto l'aspetto strutturale, i profili innovativi connessi alla disciplina della legge di contabilità, approvata con la legge n.  196 del 2009;
              il provvedimento in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, attraverso scelte ispirate da un forte rigore economico e dal mantenimento della stabilità dei conti pubblici, avviate dal precedente Governo Berlusconi, s'intende necessario al fine di realizzare gli obiettivi programmatici in precedenza riportati, secondo tempi e contenuti della procedura, recentemente introdotta nell'ambito dell'Unione europea per rafforzare le regole che presiedono ai meccanismi di governo e di coordinamento delle politiche macroeconomiche e fiscali;
              con particolare riferimento alle disposizioni riconducibili al settore agricolo, il disegno di legge di stabilità per il 2013, prevede misure complessivamente insufficienti ed inadeguate per il medesimo comparto, che attraversa una fase particolarmente critica in considerazione dell'inasprimento della pressione fiscale particolarmente elevato negli ultimi anni e di un indice di redditività basso;
              la disposizione contenuta all'interno del provvedimento, distoglie le risorse finanziare destinate al settore bieticolo-saccarifero, impegnato in un processo di ristrutturazione, che viceversa andrebbe sostenuto attraverso più adeguati supporti finanziari, in coerenza con gli impegni recentemente assunti dal Governo e confermati attraverso numerosi atti di indirizzo e di controllo, e contribuirà a penalizzare la filiera bieficolo-saccarifera interessata da una gravissima crisi, compromettendo il futuro del settore e accentuando il degrado per una consistente superficie di terreno agricolo di pregio oltre che la perdita di posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione esposta in premessa, al fine di ripristinare gli interventi previsti in favore del comparto bieticolo-saccarifero, a favore dell'Agea; a valutare infine l'opportunità di prevedere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica il reperimento delle risorse necessarie alla sopravvivenza del settore bieticolo-saccarifero.
9/5534-bis-B/58. Nastri.


      La Camera,
          premesso che:
              risulta necessario realizzare la piena attuazione della normativa comunitaria nel settore lattiero caseario;
              è a tal fine indispensabile realizzare una compensazione che riconosca la priorità ai quei produttori che hanno ottemperato alla normativa seguendo le modalità di regolarizzazione previste dalla legge;
              è pertanto necessario modificare le indicazioni previste dalla legge n.  33 del 2009 che colpiscono in maniera ingiustificata i produttori rispettosi della normativa in caso di superamento della produzione di quote latte;
              premesso inoltre che sarebbe del tutto giustificato collocare in ultima priorità quei produttori ai quali è stata revocata la quota e con l'esclusione dalla compensazione di quanti hanno superato la quota del 100 per cento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ridefinire le priorità di compensazione previste dalla legge n.  33 del 2009 garantendo prioritariamente i produttori che hanno operato nel rispetto della legge, prevedendo, inoltre l'esclusione dalla compensazione di tutti i produttori che hanno superato la quota di produzione del 100 per cento.
9/5534-bis-B/59. Delfino, Naro, Libè.


      La Camera,
          premesso che:
              il secondo periodo dei comma 1-bis introdotto dall'articolo 1, comma 339, del disegno di legge 5534-bis B, all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, prevede «Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;
              il «congedo» ha la peculiare funzione di tutelare prioritariamente le esigenze e i diritti del minore;
              al personale delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato a ordinamento militare non sono riconosciuti i fondamentali diritti di associazione sindacale e conseguentemente alla rappresentanza militare è precluso l'effettivo potere di «contrattazione» essendogli riservata la sola facoltà di «concertazione»,

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile azione per garantire al personale dei comparti interessati dalla modifica normativa in premessa, il rispetto dei diritti discendenti dalla condizione di genitore e quindi anche l'effettiva tutela della maternità e della paternità nel prioritario interesse del minore.
9/5534-bis-B/60. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.


      La Camera,
          premesso che:
              la Svizzera coltiva strette e intense relazioni con l'Unione europea economiche, politiche e anche culturali, consolidate da un insieme di accordi bilaterali conclusi nel corso di decenni;
              allo sviluppo delle relazioni bilaterali contribuiscono, da un lato, la comunità degli italiani residenti in Svizzera, oltre 540 mila persone, includendovi quelle con doppia cittadinanza, dall'altro lato, gli svizzeri residenti in Italia, oltre 50 mila persone, nonché i cosiddetti «frontalieri» italiani, oltre 60 mila persone, che lavorano nel cantone svizzero Ticino con significativo apporto ai risultati dell'economia svizzera;
              sul piano economico, l'Italia è il secondo partner commerciale della Confederazione elvetica e nel 2011, secondo i dati elaborati dall'Istat, il valore delle esportazioni italiane in Svizzera è stato di 20,665 miliardi di euro a fronte di un valore delle importazioni dalla Svizzera pari a 11,364 miliardi di euro, con un saldo attivo, per l'Italia, dunque, di 9,291 miliardi di euro;
              il Consiglio federale svizzero, dal canto suo, persegue da tempo l'obiettivo di intensificare ulteriormente, conferendovi anche maggiore regolarità, il dialogo politico nell'ambito dei rapporti bilaterali, anche in funzione di un bilanciamento delle relazioni con Francia e Germania;
              la «Dichiarazione congiunta», siglata a Berna il 13 settembre 2007 dai Ministri degli esteri italiano e svizzero è parte di questo orientamento volto a implementare più approfonditamente le consultazioni italo - svizzere su temi bilaterali, europei e internazionali di comune interesse. Per questo, sono stati previsti numerosi incontri e sessioni di consultazione tra i due Paesi;
              a partire dall'anno 2008, la crisi economica internazionale ha indotto i Governi di molti Paesi ad adottare misure di sostegno alle rispettive economie. L'Italia, come tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, ha attuato politiche volte al controllo dei conti pubblici, in particolare al risanamento del debito pubblico, al contrasto dell'evasione fiscale e della fuga all'estero dei capitali;
              dette politiche hanno introdotto elementi di ostacolo nei rapporti bilaterali tra l'Italia e la Svizzera. Le tensioni riguardano, in particolare, l'applicazione delle disposizioni sull'ultimo cosiddetto «scudo fiscale»; l'inclusione della Svizzera nelle «liste nere» del ministero dell'economia e delle finanze; la posizione assunta dal nostro Paese nel contesto del negoziato tra Unione europea e Svizzera sull'Accordo relativo alla fiscalità sul risparmio; la questione dei lavoratori cosiddetti «frontalieri», cittadini italiani che, pur risiedendo in Italia, prestano attività lavorativa in Svizzera; nonché la problematica dei transiti alpini, più specificatamente gli interventi mirati al potenziamento della rete ferroviaria, in considerazione del potenziale incremento dei volumi di traffico nelle prospettive di ferrovie svizzere, a seguito del completamento delle opere previste lungo le direttrici del Loetschberg - Sempione e del San Gottardo;
              nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, Germania e Regno Unito, nel 2011, e Austria, nel 2012, hanno siglato un accordo con la Confederazione elvetica che consentirà, mantenendo il segreto bancario, di applicare sui capitali dei cittadini di quegli Stati stranieri depositati presso istituti finanziari svizzeri, un prelievo una tantum sul loro ammontare e una ritenuta annuale sui rendimenti ottenuti, salvo l'esercizio della facoltà di quei clienti di optare per la comunicazione dei propri dati all'amministrazione finanziaria del proprio Paese di residenza. Negli accordi raggiunti con la Germania e con il Regno Unito, le aliquote del prelievo stabilite, ovvero l'aliquota fiscale minima e massima per la regolarizzazione delle posizioni, oscillano tra il 21 e il 41 per cento mentre nella convenzione con l'Austria la loro misura è, rispettivamente, del 15 e del 38 per cento, per il calcolo del pagamento unico forfetario, in ragione della durata della relazione bancaria e del patrimonio, e del 25 per cento, ad aliquota fissa corrispondente alla tassazione austriaca sul reddito, per il prelievo sui rendimenti del capitale depositato;
              i menzionati accordi bilaterali di Germania, Regno Unito e Austria con la Svizzera, il 17 aprile del corrente anno, sono stati dichiarati compatibili con il diritto comunitario, dal Commissario europeo Semeta;
              anche nel nostro Paese si è aperto un dibattito sull'opportunità di stipulare una convenzione con la Svizzera in materia fiscale e finanziaria e, per questo, il 9 maggio 2012 è stata annunciata l'apertura di un dialogo dedicato italo - svizzero da cui sono scaturite numerose sessioni di lavoro. Gli obiettivi delle negoziazioni in corso sono incentrati sulla normalizzazione delle relazioni tra Svizzera e Italia in materia finanziaria e fiscale, sulla promozione della competitività e della crescita economica transfrontaliera;
              nell'ambito delle attività dell'Associazione parlamentare d'amicizia Italia - Svizzera, si sono svolte numerose riunioni tese al rafforzamento dell'impegno dei parlamentari italiani per una ripresa delle relazioni bilaterali sulle politiche: fiscale, dei trasporti, energetica, nonché per il sostegno elvetico alla promozione della lingua e della cultura italiane. L'ultima sessione bilaterale si è svolta a Berna il 24 e 25 settembre del corrente anno;
              le stime del valore dei capitali italiani depositati in Svizzera lo quantificano intorno ai 150 miliardi di euro e un'eventuale applicazione di un prelievo medio del 25 per cento, analogamente all'aliquota prevista negli accordi sottoscritti da Germania e Regno Unito, dovrebbe generare un introito per l'erario italiano di oltre 30 miliardi di euro. Anche le questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di doppie imposizioni fiscali richiedono con urgenza la riapertura del dialogo e delle trattative tra Italia e Svizzera;
              la presenza dei circa 60 mila cosiddetti «frontalieri», un numero consistente di persone, ha indotto l'Italia e la Confederazione elvetica a stipulare numerosi accordi bilaterali per regolare varie situazioni. La Convenzione ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n.  943, entrata in vigore nel 1979, ha disciplinato gli aspetti previdenziali e di sicurezza sociale concernenti i lavoratori con status di «frontalieri»;
              circa l'imposizione fiscale in Italia, l'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, come modificato dall'articolo 1, comma 398 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, ha stabilito che, per gli anni a partire dal 2003 e fino al 2007, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8 mila euro. Una norma di analogo contenuto è stata, infine, introdotta per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,

impegna il Governo

          a intraprendere e a sostenere, presso tutte le sedi utili ed opportune, le iniziative necessarie verso il Governo della Confederazione elvetica al fine di concludere gli essenziali e urgenti accordi in materia fiscale e per la tutela dei lavoratori «frontalieri»;
          a rinnovare l'Accordo italo - svizzero relativo all'imposizione dei lavoratori «frontalieri» del 1974 che appare, oggi, del tutto inadeguato, introducendovi modifiche che tengano conto delle mutate condizioni economiche e dei cambiamenti indotti dalla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i Paesi membri della Unione europea;
          a porre in essere tutte le azioni, nelle opportune sedi internazionali, affinché la Confederazione elvetica possa essere esclusa dalla cosiddetta black list in relazione al concreto rispetto delle regole sulla trasparenza finanziaria;
          ad attivarsi per la ripresa e l'accelerazione del negoziato in corso sulla nuova convenzione fiscale, in modo da porlo in ratifica nel più breve tempo possibile.
9/5534-bis-B/61. Toto, Evangelisti.


      La Camera,
          tenuto conto che il Presidente Monti anche in un'ottica protesa alla crescita ha ribadito al recente vertice europeo la necessità di scorporare gli investimenti infrastrutturali dal calcolo del disavanzo pubblico;
          ricordata l'improcrastinabile necessità di rivedere le regole che sovraintendono al Patto di stabilità divenuto soprattutto in tempo di crisi un autentico paradosso per le amministrazioni locali impedite a dar corso all'utilizzo delle risorse disponibili;
          preso atto del permanere delle resistenze da parte di Governi di alcuni Stati membri su tale richiesta;

impegna il Governo

a dare continuità nell'ambito dei negoziati «sull'Unione» e mantenere ferma la richiesta dell'Italia volta a ottenere lo scorporo degli investimenti infrastrutturali dal calcolo del disavanzo pubblico peraltro in continuità con quanto già sostenuto dal precedente Governo Berlusconi, ciò nell'ottica di favorire la crescita.
9/5534-bis-B/62. Gottardo, Contento.


      La Camera,
          tenuto conto che il Presidente Monti anche in un'ottica protesa alla crescita ha ribadito al recente vertice europeo la necessità di scorporare gli investimenti infrastrutturali dal calcolo del disavanzo pubblico;
          ricordata l'improcrastinabile necessità di rivedere le regole che sovraintendono al Patto di stabilità divenuto soprattutto in tempo di crisi un autentico paradosso per le amministrazioni locali impedite a dar corso all'utilizzo delle risorse disponibili;
          preso atto del permanere delle resistenze da parte di Governi di alcuni Stati membri su tale richiesta;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare continuità nell'ambito dei negoziati «sull'Unione» e mantenere ferma la richiesta dell'Italia volta a ottenere lo scorporo degli investimenti infrastrutturali dal calcolo del disavanzo pubblico peraltro in continuità con quanto già sostenuto dal precedente Governo Berlusconi, ciò nell'ottica di favorire la crescita.
9/5534-bis-B/62.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Gottardo, Contento.


      La Camera,
          premesso che:
              l'introduzione nel provvedimento in esame che autorizza l'apertura di nuove sale da gioco inverte la politica avviata con il Governo che ha visto approvato il recente decreto cosiddetto Balduzzi che andava in senso contrario;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere una norma che può generare l'aumento di un fenomeno quale la ludopatia pericolosa specialmente per i più giovani.
9/5534-bis-B/63. De Pasquale, De Camillis.


      La Camera,
          in ordine alla necessità di indire il secondo bando previsto dall'articolo 4 comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010 n.  40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.  73, relativo all'efficientamento energetico nei rifugi di montagna,

impegna il Governo

a provvedere in tempi utili per poter utilizzare le risorse stanziate al riguardo.
9/5534-bis-B/64. Quartiani.


      La Camera,
          premesso che:
              le successive manovre del Governo nell'ultimo biennio hanno riversato sulle regioni, ed in particolar modo su quelle ad autonomia differenziata, un peso assai rilevante del contributo alla riduzione del fabbisogno e dell'indebitamento netto nazionale;
              è necessario intervenire, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al fine di evitare gli effetti recessivi connessi al possibile blocco degli investimenti sul territorio, sicuri apportatori di crescita e sviluppo e per tale motivo a loro volta garanti della conservazione dell'autonomia di entrata necessaria al finanziamento delle funzioni regionali, particolarmente ampie ed articolate proprio nel caso delle realtà ad autonomia differenziata;

impegna il Governo

a considerare l'esclusione dai limiti del Patto di stabilità 2013, in sede di accordo Stato-regione, delle poste straordinarie e non ripetibili che graveranno sull'esercizio in questione anche per effetto della concentrazione in un'articolazione temporale ridotta delle risorse provenienti dai fondi PAR-FSC, nonché ad assicurare che l'obiettivo complessivo di saldo finanziario riferito agli enti locali del territorio regionale sia calcolato apportando l'opportuna sterilizzazione corrispondente ai trasferimenti di parte corrente dalla regione.
9/5534-bis-B/65. Compagnon, Gottardo, Barbato.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2012, N. 223, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NELL'ANNO 2013 (A.C. 5657)

A.C. 5657 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SU UNA PROPOSTA EMENDATIVA

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.500 della Commissione.

A.C. 5657 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

      1. È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 2012, n.  223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013).

      1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:
          a) la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n.  2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n.  459;
          b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, la riduzione opera nella misura del sessanta per cento;
          c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;
          d) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.  361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Articolo 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali).

      1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
          a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
          b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.  470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
          c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n.  230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.  240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

      2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
      3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti i requisiti di servizio e permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera c). I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
      4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica o tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.
      5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, per via telematica o tramite telefax, al comune di residenza del dichiarante.
      6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
      7. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate all'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
      8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 4, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
      9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), e agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.  459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
      10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale del comune di Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono dal medesimo delegato proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte del delegato e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.
      11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.
      12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:
          a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;
          b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
            1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o le schede con l'espressione del voto;
            2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;
            3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
            4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
            5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

      13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 12, lettera b), numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

      14. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:
          a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
          b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nella rispettiva urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;
          c) procede allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate presso l'ufficio elettorale di sezione;
          d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

      15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 14. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.  459, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.  104.
      16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Articolo 3.
(Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - Aire).

      1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n.  470, dopo le parole: «ai quali la dichiarazione si riferisce» sono aggiunte le seguenti: «e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».

Articolo 4.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

      1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2013, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
      2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.050.000, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5657 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013).

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quarto.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          1) alla medesima lettera dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere le seguenti: e lettera b), primo e quarto periodo;
          2) sopprimere le lettere b) e c).
1. 500. La Commissione.
(Approvata)

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 90 giorni
1. 1. Orsini.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due parlamentari, ovvero presenti con due parlamentari al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.
1. 53. Bertolini, Stracquadanio.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al settantacinque per cento.
1. 3. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quarto.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
          b)
l'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, si applica ai partiti ed ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano costituiti in gruppi parlamentari almeno in una delle due Camere.
1. 55. Abrignani.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quarto.
1. 57. Pisicchio.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al sessanta per cento.
1. 2. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere le seguenti: e lettera b), primo e quarto periodo.
1. 100. Governo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c)
l'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, si applica alle liste di partiti o movimenti politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano rappresentati da un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica ovvero da almeno venti deputati o da almeno dieci senatori. Tale rappresentatività è attestata con apposita dichiarazione del rappresentante del suddetto partito, movimento politico o lista, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze, sottoscritta dai parlamentari nel numero prescritto.
1. 56. Cannella.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c)
le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, si applicano anche ai partiti ed ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti;
1. 9. Libè, Mantini, Tassone, Giorgio Conte, Briguglio, Favia.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) la riduzione opera nella misura dell'80 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo;
1. 11. Maurizio Turco.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) la riduzione opera nella misura del 75 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo;
1. 12. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi.
1. 42. Bertolini, Stracquadanio.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: gruppo parlamentare aggiungere le seguenti: o in componenti politiche del gruppo Misto.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
1. 59. Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: articolo 18-bis, comma 2 aggiungere le seguenti: , primo periodo.
1. 101. Governo.

      Al comma 1, lettera c), dopo la parola: componenti aggiungere le seguenti: o delegazioni.
1. 19. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera, con le seguenti: con almeno due parlamentari o due deputati europei.
1. 52. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera, con le seguenti: con almeno sei parlamentari, di cui almeno due in una delle Camere.
1. 51. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera, con le seguenti: o delegazioni politiche all'interno dei gruppi parlamentari costituite, secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi, fin dall'inizio della legislatura in corso.
1. 21. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera con le seguenti: o delegazioni politiche con almeno sei deputati o due senatori, all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari, costituite secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi fin dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
1. 20. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera con le seguenti: o delegazioni politiche con almeno sei deputati o due senatori, costituite dall'inizio della legislatura all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci.
1. 18. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: costituite all'inizio della legislatura fino alla fine della lettera con le seguenti: che risultino costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 58. Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: costituite all'inizio della legislatura fino alla fine della lettera con le seguenti: che nella legislatura in corso risultino costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 50. Aniello Formisano.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti oppure costituiti in gruppo consiliare in almeno tre regioni fin dall'inizio della corrispondente legislatura;
1. 28. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di movimenti politici che abbiano un rappresentante eletto almeno in una delle Camere.
1. 70. Scilipoti.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti.
1. 29. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due parlamentari ovvero presenti con due parlamentari al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero del legali rappresentanti dei medesimi.
1. 44. Bertolini, Stracquadanio.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti o gruppi politici presenti con due parlamentari al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero del legali rappresentanti dei medesimi.
1. 38. Bertolini, Stracquadanio.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti e di movimenti politici a cui aderiscano almeno sei parlamentari, di cui almeno due presenti in una delle due Camere, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati alle precedenti elezioni politiche.
1. 27. Maurizio Turco.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: , nonché in caso di partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al momento della convocazione dei comizi.
1. 33. Orsini.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 34. Cera, Moffa.

ART. 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 2. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013 sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo, i seguenti elettori:
          a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
          b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a dodici mesi, ovvero non siano tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n.  470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
          c) i professori e ricercatori universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n.  230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.  240 che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data dei decreto dei Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, 1 loro familiari conviventi;

      2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n.  470. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia, fanno pervenire all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare apposita di richiesta di iscrizione nei medesimi elenchi ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine ai loro stato di familiare convivente.
      3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia. Negli stessi termini, i loro familiari conviventi inviano analoga dichiarazione ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine al loro stato di familiare convivente.
      4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
      5. Entro trenta giorni dalla data di votazione in Italia, le Amministrazioni di appartenenza comunicano ai competenti uffici consolari dei Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'interno ed ai comuni, i dati relativi ai soggetti di cui ai comma 1, lettere a) e b).
      6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono altresì esercitare il diritto di voto in Italia, ed in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
      7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, agli elettori inseriti negli elenchi di cui ai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.  459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.  104.
      8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.  459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
      9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un fondo consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
      10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della personalità e della segretezza dei voto.
2. 1. Picchi, Bernini Bovicelli.

ART. 4.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 4. – 1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
      «Art. 48-bis. – 1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
      2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

      2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, dopo la parola: «48», è aggiunta la seguente: «48-bis».
4. 1. Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.050.000 con le seguenti: Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere.
5. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 5657 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
            visto in particolare l'articolo 3 del provvedimento in esame concernente l'obbligo, ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di corredare la necessaria dichiarazione con la «documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare»;
            condivisa la finalità della norma volta ad evitare abusi attraverso l'attribuzione di residenze fittizie, ma considerata anche l'opportunità che siano definiti preventivamente i documenti idonei a fornire la prova della residenza effettiva e ciò anche solo a titolo esemplificativo in modo da evitare eccessi di discrezionalità in una materia così delicata ed importante,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa allo scopo di rendere più dettagliate le informazioni relative alle modalità con cui l'interessato può comprovare l'effettività della residenza all'estero anche, se del caso, ricorrendo all'adozione di circolari o altri atti di analoga efficacia.
9/5657/1. Contento.


      La Camera,
            visto in particolare l'articolo 3 del provvedimento in esame concernente l'obbligo, ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di corredare la necessaria dichiarazione con la «documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare»;
            condivisa la finalità della norma volta ad evitare abusi attraverso l'attribuzione di residenze fittizie, ma considerata anche l'opportunità che siano definiti preventivamente i documenti idonei a fornire la prova della residenza effettiva e ciò anche solo a titolo esemplificativo in modo

da evitare eccessi di discrezionalità in una materia così delicata ed importante,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa allo scopo di rendere più dettagliate le informazioni relative alle modalità con cui l'interessato può comprovare l'effettività della residenza all'estero.
9/5657/1.    (Testo modificato nel corso della seduta).     Contento.


      La Camera,
            premesso che:
                il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a garantire, in occasione delle elezioni politiche del prossimo anno, l'adeguamento di alcune fasi del procedimento elettorale, con esclusivo riferimento alle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e all'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di cittadini temporaneamente all'estero;
                con riguardo al voto estero, oltre alle numerose segnalazioni e denunce di brogli perpetrati nelle procedure di voto degli italiani residenti all'estero – confermate da un dossier del Sindacato nazionale dipendenti del Ministero degli affari esteri e che in assenza di modifiche intervenute nel corso di questa legislatura rischiano di ripetersi anche il prossimo anno – ancor più numerose sono state le proteste – e le conseguenze – con riguardo alle procedure di spoglio delle schede, difficoltose e caotiche a causa, soprattutto, della scarsità di postazioni e di personale a tal fine predisposti;
                in ordine a queste ultime vi è la certezza che si ripeteranno, stante l'assenza, al momento, dell'adozione di iniziative adeguate e a fronte dello scioglimento anticipato delle Camere,

impegna il Governo

al fine di garantire efficacia ed efficienza alle operazioni di spoglio delle schede di voto degli italiani residenti all'estero, ad adottare tempestivamente le adeguate iniziative di competenza, provvedendo all'incremento del numero delle postazioni e del personale ivi preposti.
9/5657/2. Borghesi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 18 dicembre 2012, n.  223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  294 del 18 dicembre 2012, reca disposizione urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche dell'anno 2013;
              lo scopo è quello di ridurre il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati e le cause di ineleggibilità relativamente alle elezioni politiche del 2013;
              le liste che dovranno raccogliere le sottoscrizioni che non rientrano tra quelle esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni avranno pochissimo tempo per raccogliere le firme e le difficoltà saranno ampliate dalle festività natalizie;
              appare necessario che il Ministero dell'interno dia il massimo del sostegno e delle informazioni tecniche in tempi certi e rapidi alle liste che fanno riferimento a partiti o movimenti che dovranno raccogliere le sottoscrizioni,

impegna il Governo

a predisporre tutte le iniziative e gli atti affinché alle liste e ai movimenti che dovranno raccogliere le sottoscrizioni al fine della presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche del 2013 siano forniti il massimo dalle informazioni tecniche e il sostegno in tempi rapidi e certi rispetto alle eventuali richieste che vengano da movimenti e liste citate.
9/5657/3. Scilipoti.