[*] L’art. 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, stabilisce, in via transitoria e con esclusivo riferimento alle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del decreto-legge, che anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni, il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature è ridotto alla metà.