La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati:
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev'essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l'iter segue il percorso sopra descritto.
Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarda le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico.