Le Commissioni ascoltano frequentemente i membri del Governo, per chiedere chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica nelle materie di propria competenza. Possono anche ascoltare i dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici, secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 143, comma 2).
Si tratta delle cosidette “audizioni” che godono di un regime peculiare di pubblicità (in particolare, ne è pubblicato il resoconto stenografico). Ma alle Commissioni è consentito dalla prassi ascoltare anche altri soggetti, sia pure in modo informale (non si pubblicano, cioè, resoconti): così, ad esempio, possono svolgersi audizioni informali di responsabili di rilevanti settori sociali, degli organismi professionali e di chiunque sia esperto in merito allo specifico problema in esame.