Camera dei deputati

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DPR 104 del 2003

Art. 11

Attivita' di autenticazione e certificazione dell'ufficio consolare
1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.