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DPR 104 del 2003

Art. 15

Espressione del voto

  • 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.
  • 2. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non e' indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.>
  • 3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.<
  • 4. In caso di identita' di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  • 5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, puo' scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi e' possibilita' di confusione fra piu' candidati.
  • 6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  • 7. Se l'elettore segna piu' di un contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto e' attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.
  • 8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o piu' preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto e' attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.
  • 9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.