Il Governo presenta alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il disegno di legge comunitaria; questo è esaminato insieme alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE, nell'ambito di una sorta di "sessione europea", con scadenze prestabilite per l'esame in Commissione. L'esame si svolge in sede referente presso la Commissione politiche dell'UE e, per le parti di rispettiva competenza, presso le altre Commissioni.
Con l'annuale legge comunitaria si provvede al recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano ed a dare attuazione ad ogni altro atto giuridico dell'Unione europea, nonché alle pronunce delle giurisdizioni comunitarie.
L'attuazione di tali obblighi può avvenire:
Generalmente la legge comunitaria individua le direttive il cui schema di decreto legislativo o di regolamento di attuazione, prima della sua adozione, debba essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Inoltre la relazione che accompagna il disegno di legge comunitaria dà conto, tra l'altro, delle direttive attuate con altre modalità, ovvero con atti amministrativi, che il Governo può ove possibile adottare (materie di competenza statale esclusiva, non disciplinate da legge o regolamento governativo e non coperte da riserva di legge), nonché con atti legislativi delle Regioni, che possono dare direttamente attuazione alle direttive nelle materie di propria competenza, rispettando, per la competenza concorrente, i principi fondamentali individuati dalla legge comunitaria. E' possibile inoltre l'adozione - da parte del Consiglio dei ministri - di provvedimenti ad hoc, anche urgenti, necessari a dare attuazione ad atti normativi e sentenze degli organi comunitari, nonché il ricorso a specifici progetti di legge, per direttive di particolare complessità.
Il regolamento della Camera dispone che la Commissione politiche dell'UE esprima parere sui profili di compatibilità comunitaria di tutti i progetti di legge che contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo della normativa europea. Tali pareri, in base ad una circolare del Presidente della Camera, sono sempre considerati "rinforzati", con determinati effetti procedurali.
Anche le Commissioni di merito sono tenute a prendere in considerazione, nell'ambito della istruttoria legislativa, la compatibilità della disciplina proposta con la normativa dell'UE.