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La partecipazione del Parlamento alla formazione delle politiche europee

Obblighi di informazione da parte del Governo

In base alla normativa vigente, fanno capo al Governo specifici obblighi informativi nei confronti delle Camere, che possono essere distinti in obblighi di trasmissione di atti e documenti, obblighi di comunicazione ed obblighi di consultazione.
Tra i primi rientra la trasmissione alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, di tutti i progetti di atti normativi e di indirizzo adottati dalle Istituzioni europee, delle eventuali modifiche nonché degli atti preparatori, con l'indicazione della data presumibile in cui verranno discussi. Il Governo, inoltre, trasmette alle Camere:

  • le decisioni adottate dal Consiglio dell'UE o dalla Commissione europea destinate all'Italia, per la formulazione di eventuali osservazioni o atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione;
  • ogni 3 mesi, elenchi delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'UE, relative all'Italia, dei rinvii pregiudiziali disposti da organi giurisdizionali italiani, delle procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia e dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato, avviati dalla Commissione europea;
  • ogni 3 mesi, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, il Governo informa i competenti organi parlamentari:

  • in via preventiva, sulle proposte all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'UE, riferendo altresì sulla posizione che intende assumere in occasione delle riunioni del Consiglio europeo;
  • in via consuntiva, sui risultati delle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo e, ogni sei mesi, sui temi di maggiore interesse discussi in ambito comunitario.

Infine, il Governo presenta al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sugli orientamenti e le priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica, ed entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione in cui sono illustrate, a consuntivo, le attività svolte nell'anno precedente nei suddetti ambiti. La relazione "programmatica" è esaminata congiuntamente al programma legislativo delle istituzioni europee, la relazione a consuntivo è esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria.
Entrambe le relazioni sono esaminate da tutte le Commissioni per i profili di rispettiva competenza e dalla Commissione politiche dell'UE, che riferisce all'Assemblea; l'esame in Aula, di norma, si conclude con l'approvazione di una risoluzione.
Per quanto riguarda gli obblighi di consultazione, il Governo assicura la tempestiva informazione e consultazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. In particolare il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo.

Trasmissione diretta di documenti da parte delle Istituzioni europee

In base ai Trattati vigenti, la Commissione europea trasmette direttamente ai parlamenti nazionali i documenti di consultazione (quali comunicazioni, libri bianchi e verdi). Inoltre, su propria iniziativa confermata dal Consiglio europeo, nel settembre 2006 la Commissione ha iniziato a trasmettere direttamente ai parlamenti nazionali le proprie proposte normative. Il Trattato di Lisbona prevede l'obbligo di trasmissione diretta ai parlamenti nazionali da parte delle istituzioni europee di tutte le proposte legislative e dei documenti preparatori.

Attività conoscitiva, di indirizzo e di controllo

Le Commissioni parlamentari possono utilizzare nelle materie europee tutti gli ordinari strumenti conoscitivi, di indirizzo e controllo previsti dal regolamento (audizioni, indagini conoscitive, interrogazioni ed interpellanze, risoluzioni e mozioni).
Vi sono, inoltre, procedure specifiche di collegamento con le attività delle Istituzioni dell'UE:

  • la Commissione politiche dell'UE e le Commissioni permanenti possono disporre, in relazione alle materie all'ordine del giorno del Consiglio lo svolgimento di un dibattito con l'intervento del Ministro competente;
  • tutte le Commissioni possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni ed all'attività delle Istituzioni dell'Unione europea, nonché componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'UE;
  • le risoluzioni del Parlamento europeo trasmesse alla Camera sono deferite alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'UE e alla Commissione esteri; su di esse può essere aperto un dibattito, che può concludersi con l'approvazione di una risoluzione;
  • le sentenze della Corte di giustizia sono inviate alle Commissioni competenti per materia e alla Commissione politiche dell'UE per il parere; l'esame delle sentenze può portare a un documento finale sulla necessità di eventuali iniziative.

E' stata inoltre avviata la prassi di procedere, sui grandi temi delle politiche europee o su questioni di particolare interesse nazionale, ad audizioni di europarlamentari italiani a cui sono invitati a partecipare membri del Governo, al fine di realizzare uno scambio di informazioni e opinioni tra i rappresentanti italiani che in modo diverso intervengono, direttamente o indirettamente, nel processo decisionale dell'Unione europea.

Esame dei progetti di atti normativi dell'UE

Esame dei progetti di atti normativi dell'UE Gli atti e i progetti di atti normativi dell'Unione europea e i relativi atti preparatori sono assegnati per l'esame alla Commissione parlamentare competente per materia e per il parere alla Commissione politiche dell'UE. Può essere richiesta al Governo una relazione tecnica, che dia conto dello stato dei negoziati, di eventuali osservazioni di altri soggetti, nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività di cittadini e imprese. Le Commissioni competenti - che devono garantire il "tempestivo esame" dei documenti in questione - possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
In riferimento all'esame di progetti di atti dell'UE, il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'UE e in relazione con altre istituzioni ed organi dell'UE, tenga conto degli indirizzi definiti delle Camere. A tal fine il Governo è chiamato a riferire regolarmente alle Camere sul seguito di tali indirizzi ed ogni sei mesi deve trasmettere alle Camere una relazione su tali profili.
Ai fini di un efficace controllo di sussidiarietà da parte del Parlamento, il Governo fornisce entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di un progetto di atto legislativo dell'UE da parte delle Camere un'adeguata informazione sui contenuti ed i lavori preparatori relativi alle singole proposte nonché sugli orientamenti che il Governo ha assunto od intende assumere. Tale informazione, che può essere fornita in forma scritta, dovrà in particolare avere ad oggetto: una valutazione complessiva del progetto; l'impatto sull'ordinamento interno; una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.
Con il Trattato di Lisbona, i parlamenti possono inviare alle Istituzioni europee pareri motivati in merito alla conformità al principio di sussidiarietà di ciascun progetto di atto legislativo dell'UE (cosiddetto allarme precoce o early warning). Qualora i pareri motivati raggiungano determinate soglie, il progetto dovrà essere riesaminato e potrà essere confermato, modificato o ritirato. Il Trattato prevede altresì la possibilità di presentare ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà, nonché un diritto di veto da parte di ciascun parlamento in materia di revisione semplificata dei trattati e di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. Compiti particolari di valutazione e controllo politico sono altresì previsti in materia di spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.
La Giunta per il regolamento della Camera, in un parere adottato il 6 ottobre 2009, ha attribuito, in via sperimentale, alla Commissione politiche dell'Unione europea la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE. Alla discussione presso la Commissione politiche dell'UE è invitato il relatore nominato nella Commissione di settore. Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni europee (nonché al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio) il parere della Commissione politiche dell'UE sui profili di sussidiarietà.
Il parere ha stabilito che la Commissione politiche dell'UE assicuri il rispetto del termine di otto settimane previsto per l'espressione del parere motivato.
In un parere adottato il 14 luglio 2009 ad integrazione del precedente, la stessa Giunta per il regolamento ha precisato che:

  • il documento motivato della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione o di un decimo dei componenti dell'Assemblea;
  • in tal caso il Presidente della Camera iscrive il documento della XIV Commissione direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea;
  • quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della XIV Commissione, venti deputati o uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. L'ordine del giorno è posto in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della XIV Commissione;
  • alle Istituzioni europee sono sempre inviati, da parte della Presidenza della Camera, i documenti contenenti una decisione motivata negativa in materia di sussidiarietà; quelli contenenti una decisione positiva sono inviati su richiesta della XIV Commissione.

La riserva di esame parlamentare

La legge n. 11 del 2005 ha introdotto la riserva di esame parlamentare, che può essere attivata su iniziativa di una delle Camere o del Governo, su ogni progetto o atto dell'UE per cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo. Nella prima ipotesi, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame dei documenti in questione, il Governo deve apporre in sede di Consiglio la riserva d'esame parlamentare e può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione dell'esame parlamentare e comunque decorso il termine di venti giorni. La seconda ipotesi ha luogo quando il Governo ritenga di apporre di propria iniziativa una riserva d'esame parlamentare su un progetto di atto o su una o più parti di esso, inviando alle Camere il testo sottoposto a decisione. Anche in questo caso, decorso il termine di venti giorni, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Esame dei documenti di programmazione legislativa dell'Unione europea

A partire dal 2000 - sulla base di una procedura indicata dalla Giunta per il regolamento - la Camera dei deputati esamina il programma legislativo della Commissione e il programma del Consiglio. La procedura prevede:

  • l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze), che approvano un parere;
  • l'esame generale da parte della Commissione politiche dell'UE (anche con l'audizione degli europarlamentari italiani), che presenta una relazione all'Assemblea;
  • la discussione in Assemblea, che può concludersi con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sono assegnate alle Commissioni competenti per materia e alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera.
Nei successivi trenta giorni, la Commissione competente può procedere al loro esame - anche con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea - ed esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.
Nel caso in cui la Commissione abbia in corso di esame un progetto di legge sullo stesso argomento (o questo sia presentato nel frattempo), l'esame della sentenza avverrà congiuntamente a tale progetto e non si procederà all'approvazione di un documento finale sulla specifica sentenza.