Nel Trattato di Lisbona, il ruolo dei Parlamenti nazionali è disciplinato essenzialmente in un articolo specifico e nei due Protocolli - allegati al Trattato - sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità; ulteriori disposizioni sono contenute in altri articoli del Trattato.
In particolare, il Trattato di Lisbona introduce nel Trattato sull'Unione europea (TUE), nel titolo II Disposizioni relative ai principi democratici, un nuovo articolo 8C che illustra il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo.
La norma prevede che i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:
I due protocolli prevedono:
L'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea (TUE) come modificato dal Trattato di Lisbona, relativamente alla procedura di revisione ordinaria, stabilisce che:
Lo stesso articolo 48, come modificato dal Trattato di Lisbona, relativamente alla procedura di revisione semplificata, prevede che ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità (c.d. clausola passerella) sia trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata.
L'articolo 49 del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, relativo alla procedura di adesione all'Unione europea, prevede che i Parlamenti nazionali (e il Parlamento europeo) siano informati della domanda di adesione proveniente da uno Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione.
L'articolo 61 C, introdotto dal Trattato di Lisbona nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, ex TCE), prevede che i Parlamenti nazionali siano informati dei risultati della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'articolo 61 D del TFUE, anch'esso introdotto dal Trattato di Lisbona, dispone che i Parlamenti nazionali siano informati dei lavori che si svolgono nel comitato permanente, istituito all'interno del Consiglio, per la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Gli articoli 69 D e 69 G del TFUE, introdotti dal Trattato di Lisbona, prevedono che i Parlamenti nazionali siano associati rispettivamente alle valutazioni dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività dell'Europol. I Parlamenti nazionali sono inoltre tenuti informati dei lavori del Comitato politico istituito in seno al Consiglio dell'UE per promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.
L'articolo 65 del TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che i Parlamenti nazionali debbano essere informati in merito a proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata.
L´articolo 308 del TFUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, prevede che se un'azione appare necessaria per realizzare obiettivi stabiliti dai Trattati, senza che questi abbiano previsto i poteri d'azione da parte dell'Unione, il Consiglio dei ministri può deliberare all'unanimità, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo (clausola di flessibilità). In questo caso la Commissione europea deve richiamare l'attenzione dei Parlamenti nazionali, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà.