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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 27 maggio 2008

TESTO AGGIORNATO AL 28 MAGGIO 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 maggio 2008.

Albonetti, Aprea, Barbi, Bindi, Bongiorno, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Crosetto, Donadi, Fallica, Fitto, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Milanato, Molgora, Nirenstein, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Nirenstein, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
CIOCCHETTI: «Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica» (1118);
MUSSOLINI: «Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione» (1119);
CRISTALDI ed altri: «Istituzione del comitato territoriale per la sicurezza e misure per garantire la sicurezza nelle città» (1120);
PALMIERI: «Disposizioni recanti agevolazioni fiscali e altri benefìci per le famiglie numerose» (1121);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PAROLI: «Modifica all'articolo 126 della Costituzione in materia di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Giunta regionale» (1122);
PAROLI: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (1123);
PAROLI: «Modifica all'articolo 671 del codice penale in materia di decadenza dall'esercizio della potestà dei genitori» (1124);
PAROLI: «Disposizioni in materia di ripartizione tra i comuni e le province degli introiti comunali derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale» (1125);
PAROLI: «Disposizioni per la promozione delle attività delle associazioni di protezione ambientale e per garantire la pubblicità dei servizi loro affidati dallo Stato» (1126);
PAROLI: «Istituzione di una casa da gioco stagionale nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera» (1127);
PAROLI: «Istituzione della figura professionale del medico stomatologo» (1128);
BOCCI: «Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia» (1129);
COSTANTINI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore» (1130);
COSTANTINI: «Introduzione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore» (1131);
COSTANTINI: «Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli» (1132);
COSTANTINI: «Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di ripartizione delle detrazioni fiscali per i figli a carico» (1133);
COSTANTINI: «Disposizioni in materia di insegnamento di sostegno, per garantire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni disabili» (1134);
COSTANTINI: «Istituzione della figura professionale del mediatore familiare» (1135);
COSTANTINI: «Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di prevenzione degli incendi boschivi attraverso sistemi di monitoraggio satellitare» (1136);
SAMPERI e BURTONE: «Delega al Governo in materia di stato giuridico, trattamento economico e incremento della dotazione organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria» (1137);
FIORIO ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» (1138);
SERVODIO ed altri: «Disposizioni per la promozione del recupero di biomasse e della produzione e dell'impiego di biocarburanti di origine agricola» (1139);
SERVODIO ed altri: «Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici della fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico» (1140);
LIVIA TURCO: «Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative» (1141);
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia» (1142);
GHIZZONI: «Disposizioni per la stipulazione di contratti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca scientifica diretti da giovani ricercatori» (1143);
DELFINO: «Disposizioni per il trasferimento degli insegnanti della scuola primaria dipendenti dalle amministrazioni comunali nei ruoli dello Stato» (1144).

In data 23 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
DI PIETRO ed altri: «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (1146);
CERA: «Istituzione della Giornata nazionale del silenzio» (1147);
NARDUCCI: «Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo» (1148).

In data 24 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
CATANOSO: «Disposizioni per la tutela della dignità e della riservatezza dei familiari delle vittime di gravi reati» (1149);
CATANOSO: «Modifica all'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui» (1150);
CATANOSO: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili» (1151);
CATANOSO: «Disposizioni in materia di protezione degli animali» (1152);
CATANOSO: «Disposizioni per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti di Acireale» (1153).

In data 26 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
BARBIERI: «Equiparazione dei diplomi universitari triennali alle corrispondenti lauree di primo livello» (1154);
BONGIORNO e MERLONI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale» (1155);
CECCACCI RUBINO: «Nuova disciplina dello spettacolo dal vivo» (1156);
CECCACCI RUBINO: «Introduzione dell'insegnamento "attività teatrali e intelligenza emotiva" nei programmi scolastici» (1157);
LAMORTE: «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento pensionistico di reversibilità» (1158).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 23 maggio 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri:
«Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» (1145).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 26 maggio 2008 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: «Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria» (1159).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

La proposta di legge ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» (466) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nunzio Francesco Testa.
La proposta di legge ANNA TERESA FORMISANO: «Disposizioni per la semplificazione amministrativa dei procedimenti di immatricolazione e di registrazione della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e norme sull'organizzazione e sul funzionamento del pubblico registro automobilistico» (470) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nunzio Francesco Testa.
La proposta di legge ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi» (471) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nunzio Francesco Testa.
La proposta di legge ANNA TERESA FORMISANO: «Disposizioni in materia di astensione retribuita dal lavoro per un familiare del paziente in stato di coma» (472) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nunzio Francesco Testa.
La proposta di legge ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro» (473) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nunzio Francesco Testa.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 380, d'iniziativa del deputato VOLONTÈ, ha assunto il seguente titolo: «Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NICCO: «Modifica all'articolo 50 dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernente la procedura per la modificazione dello Statuto medesimo» (10) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BRUGGER e ZELLER: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età» (13) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZELLER: «Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto e uso di armi duranterievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche» (33) Parere delle Commissioni II e VII;
PIZZOLANTE: «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (63) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELI: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (105) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e XI;
ANGELI: «Istituzione della "Festa nazionale dell'amicizia"» (107) Parere delle Commissioni V, VII e XII;
ANGELI: «Disposizioni per l'utilizzo di terreni agricoli espropriati dallo Stato in favore di cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia» (125) Parere delle Commissioni II, V e XII;
ASCIERTO: «Nuove norme in materia di polizia locale» (145) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PINI: «Modifica del titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle attività e delle agenzie di sicurezza privata ausiliaria» (175) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PINI: «Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla provincia di Pesaro e Urbino e dalla regione Marche e loro aggregazione alla provincia di Rimini e alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (177) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VOLONTÈ: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia» (372) Parere delle Commissioni II e V;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: «Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica» (849);
D'IPPOLITO VITALE: «Modifiche agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso» (933) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
BERTOLINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia» (974) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

II Commissione (Giustizia):
VOLONTÈ: «Istituzione di sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia» (393) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VOLONTÈ: «Introduzione dell'articolo 272-bis del codice penale, in materia di propaganda per l'affermazione violenta diprincìpi e metodi ispirati a regimi comunisti» (395) Parere della I Commissione;
CONTENTO: «Nuove disposizioni in materia di accesso alla professione forense» (420) Parere delle Commissioni I, V e VII;
MARCHI ed altri: «Introduzione dell'articolo 448-bis del codice civile in materia di estinzione dell'obbligo degli alimenti» (450) Parere della I Commissione;
CAPARINI ed altri: «Modifiche al codice penale concernenti l'innalzamento dell'età del consenso nei rapporti sessuali» (611) Parere delle Commissioni I e V;
LUSSANA: «Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente» (667) Parere delle Commissioni I, V e XII;
LUSSANA: «Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo» (668) Parere della I Commissione;
LUSSANA: «Disposizioni in materia di prostituzione» (669) Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MIGLIORI e MENIA: «Modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano» (695) Parere della I Commissione;
CODURELLI ed altri: «Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti» (787) Parere delle Commissioni I e XII;
ANGELA NAPOLI: «Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso da parte dei soggetti danneggiati a seguito di sequestro di persona» (819) Parere delle Commissioni I e V;
PISICCHIO: «Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori» (856) Parere delle Commissioni I e XII.

III Commissione (Affari esteri):
ZELLER ed altri: «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991» (12) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

V Commissione (Bilancio):
JANNONE: «Destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti» (299) Parere delle Commissioni I, VI, VII e XII.

VI Commissione (Finanze):
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'abolizione del sostituto d'imposta» (271) Parere delle Commissioni I, V e XI;
JANNONE: «Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni e degli organismi di volontariato» (301) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;
JANNONE: «Disposizioni in materia di concessione di beni demaniali compresi in aree con accertata vocazione turistica per finalità ricettive e turistico-ricreative» (311) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VITALI: «Disposizioni in materia di detrazione fiscale dei costi sostenuti per beni e servizi di rilevanza culturale» (532) Parere delle Commissioni I, V, VII (exarticolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VITALI: «Soppressione della tassa annuale di concessione governativa relativa al passaporto ordinario per l'estero» (535) Parere delle Commissioni I e V;
CAPARINI ed altri: «Disposizioni per la riduzione della pressione fiscale sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo» (599) Parere delle Commissioni I, V e VIII;
CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale» (600) Parere delle Commissioni I, V e VIII;
ANTONIO PEPE ed altri: «Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare e altre agevolazioni fiscali in favore delle famiglie» (735) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII;
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in materia di riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche in favore delle famiglie monoreddito» (790) Parere delle Commissioni I, V e XII;
PISICCHIO: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell'abitazione principale dall'imposta comunale sugli immobili» (851) Parere delle Commissioni I, V e VIII;
CARLUCCI: «Agevolazione fiscale relativa al canone di locazione dell'abitazione in favore dei nuclei familiari indigenti residenti nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti» (926) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII.

VII Commissione (Cultura):
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Norme generali sul sistema educativo d'istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia» (1) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELI: «Istituzione della scuola telematica in favore dei cittadini italiani residenti all'estero» (115) Parere delle Commissioni I, III e V;
CARLUCCI e BARBARESCHI: «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo» (136) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
JANNONE: «Disposizioni per favorire l'accesso dei portatori di handicap alle strutture sportive aperte al pubblico» (314) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VOLONTÈ: «Disposizioni per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche» (370) Parere delle Commissioni I, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MARCHI ed altri: «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia» (451) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CIOCCHETTI: «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo» (459) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CIOCCHETTI: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per il cinema» (460) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
APREA: «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti» (953) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
STRADELLA e OSVALDO NAPOLI: «Nuove norme per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico» (522) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
IANNUZZI: «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici» (583) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
JANNONE: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda Telecom Italia» (315) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
CONTENTO: «Modifica all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in materia di esenzione dei pensionati a basso reddito dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni» (430) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;
ANNA TERESA FORMISANO: «Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi» (471) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
ZELLER e NICCO: «Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale» (45) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IV, V, VI, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELI: «Istituzione di un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato» (118) Parere delle Commissioni I, III, V e VI;
ANGELI: «Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo» (122) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
JANNONE: «Regolamentazione dell'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale» (312) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
ANGELI: «Modifica all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di destinazione degli impiegati assunti a contratto in caso di chiusura di sedi estere del Ministero degli affari esteri» (112) Parere delle Commissioni I, III e V;
ANGELI: «Norme per favorire il reinserimento dei detenuti e agevolazioni per le imprese che li assumono» (124) Parere delle Commissioni I, II, III, V e XII;
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Abolizione del monopolio legale dell'INAIL in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (264) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X e XII;
VOLONTÈ: «Norme per la determinazione degli organici dei posti di sostegno nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia» (371) Parere delle Commissioni I, V e VII;
VOLONTÈ: «Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili» (380) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
VOLONTÈ: «Norme in materia di diritto al lavoro per le persone che assistono invalidi totali non autosufficienti all'interno del nucleo familiare» (381) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VOLONTÈ: «Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di concessione dell'indennità di maternità alle braccianti agricole» (387) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII;
VOLONTÈ: «Disposizioni concernenti l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali» (388) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANNA TERESA FORMISANO: «Disposizioni in materia di astensione retribuita dal lavoro per un familiare del paziente in stato di coma» (472) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CARLUCCI: «Disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro (mobbing)» (764) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegni familiari» (775) Parere delle Commissioni I, V e XII;
ANGELA NAPOLI: «Norme per la tutela della persona che lavora contro le molestie sessuali» (804) Parere delle Commissioni I, II, V e XII;
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni per l'assunzione di insegnanti di sostegno e per l'attuazione di agevolazioni in favore dei genitori, dei familiari e degli affidatari di persone con handicap» (834) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;
CIOCCHETTI: «Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici aventi a carico familiari gravemente disabili» (870) Parere delle Commissioni I, V e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
ANGELI: «Disposizioni concernenti interventi contro la violenza sessuale sulle donne» (123) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TOMMASO FOTI: «Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, i portatori di handicap grave e i malati cronici non ricoverati in strutture sanitarie» (174)Parere delle Commissioni I, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifiche all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie» (277) Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
JANNONE: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate» (313) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VOLONTÈ: «Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte» (361) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VOLONTÈ: «Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica» (362) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VOLONTÈ: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di prevenzione dell'aborto volontario e di funzionamento dei consultori» (366) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CIOCCHETTI: «Inserimento della poliomielite nell'elenco delle malattie croniche o invalidanti, nonché istituzione del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della poliomielite e della sindrome post-polio» (463) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CARLUCCI: «Disposizioni per la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a gestione statale al Fondo nazionale per le donne e le famiglie» (780) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELA NAPOLI: «Norme di sostegno per i tetraplegici, gli affetti da grave insufficienza intellettiva e i soggetti con handicap gravi» (837) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive):
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali» (3) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LA RUSSA: «Modifiche all'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo, e all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente la somministrazione di bevande alcoliche» (726) Parere delle Commissioni I, IX, XI e XII.

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
ANGELI: «Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura italiana presso le comunità di origine italiana residenti in America Meridionale» (117) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
ZAMPARUTTI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dei commi da 228 a 231 dell'articolo 4della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di poteri speciali attribuiti al Ministro dell'economia e delle finanze nei riguardi delle società privatizzate, nonché dei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernenti altri strumenti di controllo societario» (272) Parere delle Commissioni I, II, IX, X e XIV.

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
VOLONTÈ: «Norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese» (373) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIII.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
CARLUCCI: «Disposizioni per la tutela associativa dei soggetti portatori di handicap» (776) Parere delle Commissioni I e V.

L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Costituzione.

Trasmissione di documenti a Commissioni permanenti.

A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, i seguenti documenti, di cui è già stato dato annuncio all'Assemblea, sono stati trasmessi alle sottoindicate Commissioni permanenti:
rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e del sistema sul codice unico di progetto, riferito al secondo semestre 2007 (doc. IX-bis, n. 1) - alla V Commissione (Bilancio);
relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per gli esercizi 2005 e 2006 (doc. XV, n. 1) - alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro);
relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per gli esercizi 2005 e 2006 (doc. XV, n. 2) - alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro);
relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Cagliari, per gli esercizi dal 1997 al 2005 (doc. XV, n. 3) - alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), per l'esercizio 2006 (doc. XV, n. 4) - alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro);
relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2006 (doc. XV, n. 5) - alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro);
relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense - Fondazione - per gli esercizi 2005 e 2006 (doc. XV, n. 6) - alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro);
relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2006 (doc. XV, n. 7) - alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
relazione del presidente della Fondazione Ugo Bordoni sull'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2007 (doc. XXVII, n. 1) - alla IX Commissione (Trasporti);
relazione predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato,sull'attività svolta nell'anno 2007 (doc. XLV, n. 1) - alla X Commissione (Attività produttive);
relazione della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre settembre - dicembre 2007 (doc. XLVIII, n. 1) - alla V Commissione (Bilancio);
relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 2007 (doc. LXVII, n. 1) - alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa);
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, aggiornata al primo trimestre 2008 (doc. CIX, n. 1) - alla VIII Commissione (Ambiente);
relazione del difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano sull'attività svolta nell'anno 2007 (doc. CXXVIII, n. 1) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
relazione sullo stato di attuazione della legge n. 40 del 2004, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», relativa all'anno 2007 (doc. CXLII, n. 1) - alla XII Commissione (Affari sociali);
relazione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione sull'attività svolta nell'anno 2007 e sul piano di attività per l'anno 2008 (doc. CLXXXVIII, n. 1) - alla II Commissione (Giustizia) e alla X Commissione (Attività produttive);
relazione del presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche sullo stato dei servizi idrici, relativa all'anno 2007 (doc. CCVII, n. 1) - alla VIII Commissione (Ambiente);
decreto n. 42 del Presidente della regione autonoma della Sardegna in data 11 aprile 2008, con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Illorai e nominato il rispettivo Commissario straordinario;
deliberazione n. 10 del 2008 e relativa relazione della Corte dei conti, concernente l'indagine su «La vigilanza sull'attività di accertamento tributario» - alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze);
verbali delle sedute della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, relative ai mesi di novembre e dicembre 2007 - alla XI Commissione (Lavoro);
mozione della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvata nella seduta del 16 aprile 2008, concernente la condanna della repressione in Tibet e le azioni di solidarietà al popolo tibetano - alla III Commissione (Affari esteri);
decreto n. 42 del Presidente della regione autonoma della Sardegna in data 11 aprile 2008, con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Illorai e nominato il rispettivo Commissario straordinario - alla I Commissione (Affari costitituzionali);
bilancio semplificato dello Stato per l'anno 2008 - alla V Commissione (Bilancio);
conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2007 - alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio);
segnalazione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito a disposizioni urgenti di protezione civile emanate in vista dei mondiali di nuoto Roma 2009 - alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 21 maggio 2008, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Isitto nazionale del dramma antico (INDA), per gli esercizi dal 2004 al 2006. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi all'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 9).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 22, commi 19 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni e una dichiarazione approvate nella sessione dal 9 al 10 aprile 2008. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
risoluzione sugli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (doc. XII, n. 42) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione sul Tibet (doc. XII, n. 43) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2007 (doc. XII, n. 44) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata (doc. XII, n. 45) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla revisione interlocutoria del sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente, (doc. XII n. 46) - alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione sulle industrie culturali in Europa (doc. XII, n. 47) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (doc. XII, n. 48) - alla VII Commissione (Cultura);
dichiarazione sull'assassinio dell'attivista per i diritti umani Munir Said Thalib (doc. XII, n. 49) - alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettere in data 20 e 23 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con ilparere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 9700/08 (Consiglio europeo 19 e 20 giugno 2008 - Progetto di ordine del giorno commentato), trasmesso il 23 maggio 2008, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 maggio 2008, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nel mese di marzo 2008, che sono inviate alle sottondicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 4 dicembre 2007: Papalia n. 60395/00, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame nel merito dei ricorsi avverso i provvedimenti in materia di detenzione speciale. Infatti la dichiarazione di irricevibilità dei ricorsi per difetto di interesse in conseguenza del decorso del termine legale di 10 giorni per la loro decisione, viola il diritto ad una pronuncia nel merito, annullando l'impatto delle pronunce giudiziarie sui successivi provvedimenti di detenzione speciale, - in materia di controllo della corrispondenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 44) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 11 dicembre 2007: Drassich n. 25575/04, in materia di diritto alla difesa. Constata la violazione del combinato disposto dell'articolo 6 CEDU, paragrafi 1 e 3, lettera a) e b), relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto dell'imputato di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa fornitura a proprio carico e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa. Tale violazione è derivata dalla riqualificazione giuridica, con sentenza della Corte di cassazione, del fatto reato, rispetto alla qualificazione nei precedenti gradi di giudizio. In caso di violazione del diritto ad un equo processo, il mezzo appropriato di riparazione della violazione è costituito, in via di principio, dalla riapertura o dal rinnovo del processo ad istanza dell'interessato (doc. CLXXIV, n. 45) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 11 dicembre 2007: Tangredi n. 32747/02, in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sono il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8 per cento di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'articolo 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'articolo 41 CEDU (doc.CLXXIV, n. 46) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 16 ottobre 2007: Capone e Centrella n. 45836/99, in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, qualora non sia stata concessa alcuna somma a titolo di equa riparazione (doc. CLXXIV, n. 47) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 dicembre 2007: Buonfardieci n. 39933/03, in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 (doc. CLXXIV, n. 48) - alla II Commissione (Giustizia);
sentenza 18 dicembre 2007: Aragosa n. 20191/03, in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, qualora non sia stata concessa alcuna somma a titolo di equa riparazione (doc. CLXXIV, n. 49) - alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel periodo tra il 28 aprile e il 20 maggio 2008, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dai seguenti soggetti:
Tirrenia Navigazione Spa;
Ligestra Srl;
Sviluppo Italia Aree produttive Spa;
Saremar Spa.

L'ANAS Spa, con lettera in data 9 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente gli emolumenti annui corrisposti al presidente della medesima società.
La Cassa depositi e prestiti Spa, con lettera in data 22 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente il trattamento economico onnicomprensivo corrisposto al direttore generale della medesima società.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24, 29 e 30 aprile e 6, 7, 13 e 22 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento o alla revoca, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
il seguente incarico nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri:
alla dottoressa Anna Maria Misiti, l'incarico di direttore dell'ufficio I - programmazione lavori parlamentari, nell'ambito del dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
alla V Commissione (Bilancio) i seguenti incarichi nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze:
alla dottoressa Maria Carone, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle attività produttive;
al dottor Angelo Menditto, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute;
al dottor Valter Pastena, l'incarico di reggente dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Michele Romano, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
al dottor Santo Rosace, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia;
alla dottoressa Ines Russo, gli incarichi di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze è di reggente dell'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
alla VI Commissione (Finanze) il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Paolo Puglisi, l'incarico di direttore dell'ufficio comunicazione istituzionale nell'ambito del dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze;
alla VII Commissione (Cultura) il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca:
al dottor Paolo Salernitano, l'incarico di direttore della direzione generale per gli affari generali e del personale;
nonché i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione:
al dottor Luciano Chiappetta, l'incarico di direttore della direzione generale per il personale scolastico, nell'ambito del dipartimento per l'istruzione;
al dottor Silvio Criscuoli, l'incarico di direttore della direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, nell'ambito del dipartimento per la programmazione;
al dottor Mario Giacomo Dutto, l'incarico di direttore della direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica, nell'ambito del dipartimento per l'istruzione;
al dottor Antonio Giunta La Spada, l'incarico di direttore della direzione generale per gli affari internazionali, nell'ambito del dipartimento per la programmazione;
alla dottoressa Maria Domenica Testa, l'incarico di direttore della direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nell'ambito del dipartimento della programmazione;
al dottor Cesare Angotti, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana;
al dottor Giuseppe Boccarello, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Molise;
al dottor Alberto Bottino, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania;
al dottor Luigi Catalano, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna;
al dottor Michele De Gregorio, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per le Marche;
al dottor Francesco De Sanctis, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
al dottor Guido Di Stefano, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia;
alla dottoressa Anna Mara Dominici, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
al dottor Franco Inglese, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata;
al dottor Attilio Massara, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Liguria;
al dottor Carlo Petracca, l'incarico di reggente dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria;
al dottor Armando Pietrella, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
al dottor Nicola Rossi, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Umbria;
al dottor Raffaele Sanzo, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio;
alla dottoressa Lucrezia Stellacci, l'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia;
alla X Commissione (Attività produttive):
al dottor Antonio Martini, il conferimento e quindi la revoca dell'incarico di direttore dell'ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi, nell'ambito del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
alla XI Commissione (Lavoro) i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
alla dottoressa Matilde Mancini, gli incarichi di direttore della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione e, ad interim, di direttore della direzione generale per le politiche previdenziali;
al dottor Massimo Pianese, gli incarichi di direttore della direzione generale delle risorse umane e affari generali e, ad interim, di direttore della direzione generale per l'attività ispettiva;
al dottor Ugo Menziani, l'incarico, ad interim, di direttore della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
alla dottoressa Maria Teresa Ferraro, l'incarico di componente effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
alla dottoressa Erminia Viggiani, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
alla XII Commissione (Affari sociali) i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della salute:
al dottor Donato Greco, l'incarico di reggente della direzione generale della prevenzione sanitaria, nell'ambito del dipartimento della prevenzione e della comunicazione;
al dottor Giuseppe Viggiano, l'incarico di direttore della direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali, nell'ambito del dipartimento della prevenzione e della comunicazione;
al dottor Giuseppe Ruocco, l'incarico di direttore della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, nell'ambito del dipartimento dell'innovazione;
al dottor Giovanni Zotta, l'incarico di reggente della direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del dipartimento dell'innovazione;
alla dottoressa Rossana Ugenti, l'incarico di direttore della direzione generale del sistema informativo, nell'ambito del dipartimento della qualità;
alla XIII Commissione (Agricoltura) i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
al dottor Attilio Tripodi, l'incarico di presidente del collegio di direttore del servizio di controllo interno;
al dottor Giuseppe Cacopardi, l'incarico di vicepresidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca;
al dottor Francesco Saverio Abate, l'incarico di direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nell'ambito del dipartimento delle politiche europee e internazionali;
al dottor Giuseppe Aulitto, l'incarico di direttore generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, nell'ambito del dipartimento delle politiche europee e internazionali;
al dottor Giuseppe Blasi, l'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi, nell'ambito del dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;
al dottor Mario Catania, l'incarico di direttore generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, nell'ambito del dipartimento delle politiche europee e internazionali;
al dottor Emilio Gatto, l'incarico di direttore generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi, nell'ambito del dipartimento dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;
alla dottoressa Laura Marisa La Torre, l'incarico di direttore generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità, nell'ambito del dipartimento dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;
al dottor Roberto Tomasello, la revoca dell'incarico di direttore generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio dell'ispettorato centrale repressione frodi;
al dottor Stefano Vaccari, l'incarico di direttore generale dei servizi amministrativi, nell'ambito del dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 30 aprile 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della conferma del dottor Stefano Allavena nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 14 maggio 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Francesco Matafù, del generale Filiberto Cecchi, del dottor Nicola Veronico, del dottor Lorenzo Soro, del dottor Hans Berger e del dottor Romano Colozzi a componenti del consiglio di amministrazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Tale comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 maggio 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Aldo Urbini a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Tale comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Paolo Costa a presidente dell'Autorità portuale di Venezia (1).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 14 maggio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Santo Castiglione a presidente dell'Autorità portuale di Catania (2).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 11 aprile 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema dì decreto ministeriale per i1 riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 giugno 2008.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 10 aprile 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (2).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) nonché, al sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 6 luglio 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (A.C. 6)

A.C. 6 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile).

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramenteindividuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se è già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa è decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria).

1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie). - 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delleComunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.
6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6».

2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è soppresso.

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59).

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro statodi qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani»;
c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori».

Art. 4.
(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196).

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relativeprescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575»;
c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:
«Art. 134-bis. - (Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza deibeni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888).

1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.
(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1o ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1o ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1o ottobre 2008».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) è soppressa.

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

Art. 8.
(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee».

3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni».

Art. 9.
(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari).

1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, è immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

Art. 10.
(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti 2008 2009 2010
  (in migliaia di euro)
Ministero della giustizia 2.273 5.981 6.488
Ministero degli affari esteri 1.136 3.427 3.145
Ministero della pubblica istruzione 2.014 - -
Ministero per i beni e le attività culturali 314 1.021 2.458
Ministero dei trasporti 70 654 855
Ministero dell'università e della ricerca 1.000 1.000 1.000
Ministero della solidarietà sociale 216 - -

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 6 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
(Non sono comprese quelle inammissibili, e ritirate in altra seduta)

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196).

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Misure per attuare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13 settembre 2007 inmateria di concessioni per la gestione di scommesse ippiche). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni, di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, Foglio delle inserzioni del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrino di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita.

2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale del 20 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del Commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
3. È abrogato l'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200.
4. 01. Governo.
(Approvato)

ART. 5.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in un altro con le seguenti: presso pubbliche amministrazioni di un altro.
5. 1. Governo.
(Approvato)

ART. 8.
(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284).

Al comma 1, capoverso, comma 3, sostituire le parole da: sanzionata fino alla fine del comma con le seguenti: punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
8. 4. Anna Teresa Formisano, Zucchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in quanto compatibili»;
c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;
e) all'articolo 5, comma 3, le parole «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».
8. 01.(Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131). - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche ericreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione Europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge»;
b) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;
c) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previa consultazione della Commissione Europea»;
d) all'articolo 21, comma 1;
1) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;
2) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere» sono aggiunte le seguenti: «, trasportare per vendere».
8. 02. Governo.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0421). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: «diciotto unità» sono sostituite dalle seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri».
8. 03. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, dopo le parole «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)» sono inserite le seguenti: «Aπbokat (Bulgaria) - Avocat (Romania)».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in un Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, dopo le parole: «Avocat-Advocaat (Belgio)» sono inserite le seguenti: «Aπbokat (Bulgaria)» e dopo le parole: «Advogado (Portogallo)» sono inserite le seguenti: «Avocat (Romania)».
8. 04. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/36/CE, in materia di etichettatura di prodotti di cioccolato. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2003/5258). - 1. I prodotti di cioccolato di cuiall'allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «cioccolato puro burro di cacao» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure in altra parte dell'etichetta.
2. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, le parole: «puro» abbinato al termine «cioccolato» sono sostituite dalle seguenti: «cioccolato puro burro di cacao».
3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e conformi alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, possono essere venduti fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 05. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza», sono aggiunte le seguenti: «e purché la finalità sia legittima»;
b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.» ;
d) all'articolo 3, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori ed in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.»;
e) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamentidiscriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
f) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.
g) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
h) all'articolo 5, comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».
8. 06.(Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ed al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535).
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono aggiunte le parole «, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento»;
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono aggiunte le seguenti: «, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.».
8. 07. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/4264). - 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato.
8. 08. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Tratto che istituisce la Comunità europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2004/2144).
1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di unoStato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al comma 1.
8. 09. Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179).
1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati ed allevati in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»
8. 010. Governo.

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attuazione del comma 1, per la convenzione autostradale tra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a. stipulata il 12 ottobre 2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 1. Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi.

All'articolo aggiuntivo 8. 012. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La convenzione autostradale tra Anas s.p.a. ed Autostrade per l'Italia s.p.a. stipulata il 12 ottobre 2007 è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 2. Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi.

All'articolo aggiuntivo 8.012 (ulteriore nuova formulazione) del Governo sostituire il comma 2, primo periodo, con il seguente:
2. Gli schemi di convenzione con ANAS spa sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono approvati secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 62 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
0. 8. 012. 5.Martella, Mariani, Margiotta, Marantelli, Realacci, Iannuzzi, Giachetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis, - (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura d'infrazione n, 2006/2419).
1. All'articolo 2, comma 82, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole. «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della Convenzione» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con Anas s.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. 012.(Ulteriore nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis - (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive). - 1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo dì validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
8. 0100. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cimadoro, Costantini, Cambursano. Barbato, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Di Giuseppe, Touadi.

All'articolo aggiuntivo 8. 014. del Governo, comma 2, capoverso, alinea, aggiungere, in fine, le parole: comunque commisurata al reale vantaggio economico conseguito dal soggetto che ha determinato la sanzione amministrativa.
0. 8. 014. 1. Borghesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure d'infrazione n. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303) - 1. All'articolo 37, comma 3, gli ultimi due periodi sono abrogati.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi da agenzie pubblicitarie o centri media».

3. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

4. L'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «prevista dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dai commi 1 e 2».
8. 014. Governo.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 015. 19. Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8.015 (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: normativa comunitaria con le seguenti: giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea.
0. 8. 015. 23.Zaccaria, Amici, Marchi, Meta, Gozi, Gentiloni Silveri, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 8.015 (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della giurisprudenza.
0. 8. 015. 25.Borghesi, Evangelisti, Brandolini.

All'articolo aggiuntivo 8.015 (seconda ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea.
0. 8. 015. 24.Zaccaria, Amici, Marchi, Meta, Gozi, Gentiloni Silveri, Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 15, comma 4, 25, comma 1, e 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 1. Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 3. Meta, Amici, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 2, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 4. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 5. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 10. Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 6. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 11. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 23, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 8. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, è abrogato l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 7. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, comma 5, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 12. Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 25, comma 1, e l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 2. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, è abrogato l'articolo 23, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 9. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sentenza C-380/05 della Corte di giustizia della Comunità europea del 31 gennaio 2008.
0. 8. 015. 13. Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 015. 14. Amici, Zaccaria, Meta, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
0. 8. 015. 20. Zaccaria, Meta, Amici, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 21. Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole:, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni,
0. 8. 015. 15. Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole: e sue successive modificazioni e integrazioni.
0. 8. 015. 16. Meta, Amici, Zaccaria, Gozi, Marchi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole:, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 22. Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito con le seguenti: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce.
0. 8. 015. 18. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

All'articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole: non avente natura regolamentare.
0. 8. 015. 17. Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - l. L'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, allineandole alle disposizioni del presente articolo e della normativa comunitaria. È abrogato l'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La prosecuzione nell'esercizio degli impianti di trasmissione è consentita a tutti i soggetti che ne hanno titolo, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, nel rispetto del programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale di cui al comma 5 e dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma dì attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005,n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per 1e garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
8. 015.(Seconda ulteriore nuova formulazione).Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, comma 3, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
8. 017.Governo.