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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 29 maggio 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 maggio 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 maggio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
CATANOSO: «Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di commercializzazione delle bevande confezionate in lattine o in altri contenitori metallici» (1186);
CATANOSO: «Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dal virus della tristezza degli agrumi (Citrus tristeza virus)» (1187);
REALACCI e FONTANELLI: «Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari» (1188);
VELO: «Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle isole minori» (1189);
VELO: «Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide» (1190);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LIVIA TURCO ed altri: «Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 dellaCostituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia» (1191);
SILIQUINI: «Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie» (1192);
FALLICA: «Disposizioni per la prevenzione delle malattie croniche degenerative» (1193);
LO PRESTI ed altri: «Disposizioni concernenti lo statuto per la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa» (1194);
PALOMBA: «Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale» (1195);
PALOMBA: «Delega al Governo per l'emanazione di un codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (1196);
PALOMBA: «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» (1197).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ENZO CARRA ed altri: «Disposizioni in favore dell'arte contemporanea» (101) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Jannone.

La proposta di legge JANNONE: «Destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti» (299) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Palmieri.

La proposta di legge costituzionale STEFANI ed altri: «Distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (323) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rondini e Torazzi.

La proposta di legge STEFANI ed altri: «Norme in materia di riduzione dell'indennità parlamentare e di deducibilità dal reddito dei contributi devoluti dai parlamentari e dai consiglieri regionali ai rispettivi partiti o movimenti politici» (324) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rondini e Torazzi.

La proposta di legge STEFANI ed altri: «Modifiche al libro II del codice civile in materia di devoluzione dell'eredità al comune, in mancanza di altri successibili, per finalità sociali» (325) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rondini e Torazzi.

La proposta di legge STEFANI ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di assoggettamento a contribuzione degli elementi accessori della retribuzione» (327) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rondini.

La proposta di legge COLUCCI: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli» (960) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Jannone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER ed altri: «Disposizioni per l'indizione di un referendum di indirizzo concernente l'autorizzazione alla ratificadei trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea» (29) Parere delle Commissioni III e XIV;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PINI: «Istituzione della regione Romagna» (176) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE STEFANI ed altri: «Distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (323) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AMICI ed altri: «Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (441) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale» (620) Parere della VII Commissione;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: «Modifiche alla Costituzione in materia di cittadinanza civile» (848);
MISITI: «Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza» (954) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);
TENAGLIA: «Disposizioni concernenti l'istituzione di zone a protezione rafforzata nel territorio dei comuni» (955) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV e V.
II Commissione (Giustizia):
BRUGGER ed altri: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (36) Parere delle Commissioni I, III, V e XII;
CONTENTO: «Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine» (406) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e XIV;
ANGELA NAPOLI: «Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio nei confronti di alcune figure di pubblico ufficiale» (793) Parere della I Commissione;
COLUCCI: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli» (960) Parere della I Commissione.
III Commissione (Affari esteri):
ZELLER ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995» (39) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELI: «Disposizioni per il riordino e il rafforzamento della rete consolare italiana» (109) Parere delle Commissioni I, V e XI;
ANGELI: «Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (113) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELI: «Istituzione del Consiglio di rappresentanza degli italiani all'estero» (114) Parere delle Commissioni I, V, VII,IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
BONIVER: «Istituzione di una lotteria umanitaria» (11) Parere delle Commissioni I, III, V e XII;
SILIQUINI: «Abrogazione degli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto dei danni per sinistri tra veicoli» (505) Parere delle Commissioni I, II, IX e X.
VII Commissione (Cultura):
ANGELI: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero» (121) Parere delle Commissioni I, II, III e XII.
VIII Commissione (Ambiente):
CAPARINI ed altri: «Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo» (598) Parere delle Commissioni I e II.
IX Commissione (Trasporti):
JANNONE: «Soppressione del sovracanone per l'abbonamento alle radioaudizioni dovuto dalle strutture ricettive» (300) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;
CAPARINI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione» (601) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;
D'IPPOLITO VITALE: «Istituzione di un Fondo per gli indennizzi alle vittime degli incidenti provocati da soggetti che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» (947) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XII.
X Commissione (Attività produttive):
BELLOTTI: «Disposizioni per la riattivazione delle centrali nucleari esistenti nel territorio nazionale e per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti nucleari» (339) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
ANGELI: «Disposizioni per la stabilizzazione del personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero» (111) Parere delle Commissioni I, III, V e VII;
TOMMASO FOTI: «Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e altre disposizioni in materia di riconoscimento giuridico e di rappresentanza sindacale dei quadri intermedi» (173) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZAMPARUTTI ed altri: «Soppressione delle trattenute per la riscossione delle quote associative e sindacali tramite gli enti previdenziali e disposizioni concernenti gli accordi fra privati per il versamento di tali quote» (259) Parere delle Commissioni I e II;
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, e abolizione del finanziamento pubblico dei patronati sindacali» (260) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, per la liberalizzazione del lavoro a domicilio»(262) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di svolgimento di mansioni usuranti, disciplina del contratto a termine, lavoro intermittente e contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato» (263) Parere delle Commissioni I, V e X.
XII Commissione (Affari sociali):
COLUCCI: «Disposizioni concernenti la raccolta e l'utilizzo delle cellule staminali da cordoni ombelicali a fini terapeutici e di ricerca» (961) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
CAPARINI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992» (609) Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
CAPITANIO SANTOLINI e VOLONTÈ: «Disciplina dei consultori familiari a tutela e sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva e istituzione dell'Autorità nazionale per le politiche familiari» (493) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
ANGELI: «Istituzione del Registro della stampa, delle radio e delle televisioni di informazione e cultura italiana all'estero e contributi in favore dei programmi radiotelevisivi in lingua italiana prodotti o trasmessi all'estero» (116) Parere delle Commissioni I, V e IX.

L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Commissione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (A.C. 6)

A.C. 6 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
i primi due articoli del decreto-legge in esame rendono più stringenti le attività di recupero degli aiuti di stato percepiti, tra gli altri, da società municipalizzate, e giudicati illegittimi dalla Commissione delle Comunità europee che ha avviato la procedura di infrazione n. 2006/2456;
il recupero degli aiuti, seppur doveroso ed ormai inderogabile, può provocare ripercussioni gravi sui bilanci delle società, qualora avvenisse senza una concreta valutazione della situazione finanziaria delle stesse e con la restituzione in soluzione unica di somme di notevole entità;
privare improvvisamente alcune società municipalizzate della disponibilità di risorse finanziarie elevate mette a rischio la possibilità di effettuare, da parte delle stesse società, ammodernamenti e miglioramenti strutturali necessari all'adeguato svolgimento dei servizi di cui sono incaricate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel quadro delle operazioni di recupero degli aiuti di stato ritenuti in contrasto con l'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea ai sensi della procedura di infrazione n. 2006/2456, di adottare iniziative volte a negoziare con le singole aziende municipalizzate piani di recupero rateizzato che tengano conto della situazione finanziaria e dei piani di sviluppo delle aziende coinvolte.
9/6/1. Volpi.

La Camera,
premesso che:
l'entità delle sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto in esame appare eccessiva rispetto alla grave crisi in cui versa il sistema della pesca;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare, già in sede di approvazione del disegno di legge comunitaria, ulteriori iniziative normative volte a rimodulare l'entità delle sanzioni rapportandola alla reale portata dell'infrazione commessa.
9/6/2. Moffa, Cristaldi, Dima, Foti, Sardelli, Belcastro, Lo Monte, Iannaccone, Laboccetta, Patarino, Anna Teresa Formisano, Marinello.

La Camera,
premesso che:
occorre che l'Italia risolva le questioni legate alla messa in mora nell'ambitodella procedura d'infrazione n. 2006/2419, relativa all'articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che ha introdotto disposizioni per la definizione delle nuove convenzioni autostradali;
negli ultimi dieci mesi sono state stipulate numerose convenzioni tra ANAS e concessionarie autostradali, ma le lunghe procedure di approvazione delle convenzioni non hanno ancora consentito la loro entrata in vigore, con evidenti problemi di natura comunitaria, oltre che di ritardo nella possibilità di avviare i previsti investimenti;
la Commissione europea, infatti, ha prospettato la chiusura della procedura di infrazione di cui sopra, in caso di tempestiva entrata in vigore delle convezioni medesime;
con una specifica proposta emendativa del Governo si propone, ora, che siano approvate ex lege tutte le convenzioni autostradali già stipulate con ANAS s.p.a., i cui effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
tuttavia, resterebbe confermato che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle predette convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;
tale ultima previsione presenta un illogico «compromesso» di natura meramente formale;
rimangono, inoltre, in sospeso e potenzialmente oggetto delle vecchie procedure le convenzioni non ancora stipulate,

impegna il Governo

ad adottare al più presto le opportune iniziative normative volte a una riforma organica delle procedure di modifica e integrazione delle convenzioni autostradali, che - nel modificare le disposizioni di cui ai citati commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 - semplifichi i passaggi procedurali e favorisca la rapida realizzazione degli investimenti previsti sulla rete autostradale dello Stato, anche in coerenza con le pressanti sollecitazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie.
9/6/3. Stradella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame modifica ed integra le disposizioni in materia di vigilanza privata contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-465/2005, che aveva ritenuto talune delle limitazioni ed autorizzazioni previste dalla disciplina vigente in contrasto con le norme del Trattato CE, e, più in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
la mancanza di un quadro normativo aggiornato per quanto concerne tali attività di vigilanza privata (attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione.) ha sollecitato la presentazione nel corso delle ultime legislature di diverse proposte di riforma:
nella XIII legislatura furono esaminati undici progetti di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1277 e abb.) e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera nello scorcio finale della legislatura, approvò un testo unificato il cui esame in Assemblea non ebbe tuttavia inizio;
nella XIV legislatura alla Camera furono invece esaminate dieci proposte dilegge di iniziativa parlamentare, nonché un disegno di legge di iniziativa governativa, presentato il 25 luglio 2003 recante disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria (A.C. 4209). In quella occasione, la I Commissione approvò un testo unificato (A.C. 301-A), il cui esame in Assemblea non si è tuttavia concluso a seguito della fine della legislatura;
la Cassazione ha in molte circostanze riconosciuto alla guardia particolare giurata la qualità di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato, negando il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale;
in altre pronunce, peraltro, la Cassazione ha invece rilevato che le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate ed in relazione a tali compiti di istituto è loro riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali;
quanto alla tutela giuridica riconosciuta agli steward impegnati negli eventi sportivi , si ricorda che l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, inserito dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, estende anche ai soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori nelle manifestazioni sportive ed a quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono dette manifestazioni - purché essi siano riconoscibili come tali e limitatamente alle mansioni svolte - la disciplina prevista dagli articoli 336 e 337 del codice penale per i casi di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio;
peraltro come evidenziatosi nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure volte a contrastare violenze nelle manifestazioni sportive, nei provvedimenti adottati si è deciso di non procedere all'individuazione della qualificazione giuridica degli addetti alla sicurezza interna degli stadi, preferendosi, al contrario, demandare al Governo tale definizione, e rinviare nel contempo ad una normativa più generale la disciplina della cosiddetta sicurezza sussidiaria;
il tema dell'inquadramento giuridico degli addetti alla sicurezza negli stadi è stato affrontato anche nel corso del successivo esame del provvedimento da parte della Camera ed in tale sede il sottosegretario di Stato per la giustizia ha sottolineato come «la questione dell'individuazione di soggetti privati ai quali attribuire compiti inerenti al rispetto negli stadi delle norme di ordine pubblico debba essere risolta in via generale e non solamente in relazione alle violenze in occasione di manifestazioni sportive». Sulla materia sono stati quindi accettati dal Governo due ordini del giorno, l'uno volto a impegnare il Governo ad una precisa qualificazione giuridica del personale addetto agli impianti sportivi e ad una più specifica regolamentazione del suo status e l'altro a meglio precisare il compito loro attribuito di far rispettare il regolamento dell'impianto sportivo,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative al fine di fornire un compiuto quadro normativo aggiornato per quanto concerne le attività di vigilanza privata.
9/6/4. Paladini, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 77 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 152 (che disciplina l'individuazione ed il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici), riscrivendo i commi 6 e7 ed aggiungendo un comma 10-bis, al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea;
il 17 luglio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (COM (2006) 397);
in particolare, si ricorda che l'articolo 16 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) definisce una strategia per far fronte all'inquinamento chimico delle acque. Il primo intervento nell'ambito di tale strategia è stata l'adozione di un elenco di sostanze prioritarie (decisione n. 2455/2001/CE), che annovera 33 sostanze che destano particolari timori a livello comunitario. La proposta intende garantire un livello elevato di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico o attraverso di esso e per questo definisce degli standard di qualità ambientale (SQA);
sulla proposta, che segue la procedura di codecisione, il Consiglio del 20 dicembre 2007 ha adottato una posizione comune che è stata trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura prevista per giugno 2008;
il 22 marzo 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione sulla prima fase di attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE; gli Stati membri sono invitati:
ad attuare completamente la normativa UE attinente alla direttiva quadro sulle acque, ed in particolare le direttive sulle acque reflue urbane (91/271/CEE) e sull'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE);
a mettere in atto tutti gli strumenti economici previsti dalla direttiva (definizione delle tariffe, recupero dei costi dei servizi idrici, costi ambientali e delle risorse e principio «chi inquina paga»);
ad istituire un sistema nazionale completo di valutazione e classificazione ecologica che costituisca la base per attuare la direttiva e raggiungere l'obiettivo di un «buono stato ecologico» delle acque,

impegna il Governo

a dare concreta ed urgente esecuzione alle raccomandazioni contenute in tale comunicazione della Commissione europea, con particolare riguardo all'attuazione del principio «chi inquina paga».
9/6/5. Cimadoro, Evangelisti.

La Camera,

impegna il Governo

a dare concreta ed urgente esecuzione alle raccomandazioni contenute in tale comunicazione della Commissione europea, con particolare riguardo all'attuazione del principio «chi inquina paga».
9/6/5. (Testo modificato nel corso della seduta).Cimadoro, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
grazie all'impegno profuso da tutte le amministrazioni per rafforzare l'attività di attuazione delle direttive europee, è stato possibile conseguire una sensibile riduzione del numero delle procedure di infrazione che, per la prima volta dal 2002, è sceso al di sotto della soglia delle 200, con una riduzione complessiva di circa 80 unità nel corso dell'attività del precedente Governo;
al contempo, con l'obiettivo di confermare e migliorare gli ottimi risultati già raggiunti, il Governo precedente ha provveduto con lo strumento dei decreti-legge (decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 e con il presente decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59);
si è così creato un sistema binario, affiancando all'ordinario strumento di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, cioè la legge comunitaria annuale, altri strumenti di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, al fine di accelerare al massimo l'iter parlamentare della legge comunitaria per il 2008, per renderla effettivamente un veicolo snello e il più possibile veloce per garantire il celere recepimento delle direttive comunitarie e per sanare le infrazioni comunitarie prima che il nostro Paese debba patirne le relative conseguenze anche finanziarie.
9/6/6. Cambursano, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
nel territorio dell'Unione europea i cittadini che si muovono per motivi di lavoro sono sempre più numerosi;
all'articolo 5, s'intende dare attuazione - oltre che all'orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - al contenuto della comunicazione della Commissione europea COM (2002) 694 « libera circolazione dei lavoratori - realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità», dell'11 dicembre 2002. L'introduzione della disposizione in questione, infatti, determina che, laddove l'amministrazione italiana richieda quale requisito per lo svolgimento di un determinato servizio o incarico che siano possedute determinate esperienze professionali e anzianità, queste ultime siano riconosciute secondo condizioni di parità a prescindere dal Paese europeo ove le stesse sono state maturate, senza creare alcuna discriminazione;
in attuazione del principio formulato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (ex multis, sentenza 18 aprile 2002, causa C-290/00, Duchon), viene altresì considerato valutabile il servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche degli Stati membri in periodi antecedenti alla loro adesione all'Unione europea;
nei confronti dello Stato italiano sono state pronunciate alcune decisioni della Corte di giustizia delle Comunita' europee che hanno accertato l'inadempimento agli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità europea e dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, per il riconoscimento dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in altri Paesi dell'Unione europea (esempio: Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-371/04; Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 12 maggio 2005, causa C-278/03);

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per l'effettiva attuazione delle disposizioni normative, anche ricorrendo a norme amministrative di regolamentazione, affinché sia effettivamente garantita la parità di trattamento per il cittadino comunitario, che abbia svolto, al di fuori del nostro territorio nazionale, un'attività lavorativa analoga a quella considerata e valutata dalle pubbliche amministrazioni italiane.
9/6/7. Borghesi, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata imperversa in tutto il mondo. Essa costituisce un fenomeno la cui ampiezza e le cui conseguenze ambientali, economiche e sociali sono tali da essere diventato uno dei problemi internazionali prioritari;
la stessa pesca illegale dà luogo ad una concorrenza sleale nei confronti dei pescatori che sfruttano legalmente le risorse ittiche, con ripercussioni negative sull'attività e il benessere economico e sociale dei medesimi, inducendoli a non rispettare a loro volta le norme;
il suo peso è tale da arrecare un considerevole danno alle attività economiche dei pescatori comunitari e possono anche essere messe a repentaglio le stesse condizioni di sopravvivenza delle comunità costiere dei paesi in via di sviluppo;
contro questo flagello sono già state adottate forti misure a vari livelli dalle Autorità europee ed internazionali, nonché in seno alle organizzazioni nazionali di pesca ;
le suddette misure devono essere tuttavia costantemente rafforzate per far fronte alle nuove condizioni create dalla globalizzazione degli scambi commerciali e all'organizzazione sempre più sofisticata di questo tipo di pratiche;
la pesca illegale è infatti diventata un'attività che si avvale di mezzi diversificati per camuffarsi ed eludere i controlli, arrivando fino al punto di avere legami sempre più stretti con attività criminali organizzate come il traffico di droga o il contrabbando,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a rafforzare i controlli nei porti, soprattutto in quelli più comunemente noti come «porti di comodo», luoghi in cui spesso i pescatori illegali si fermano per rifornirsi di carburante, caricare provviste, fare riparazioni o scaricare il pescato.
9/6/8. Scilipoti, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
nell'articolo 4 del decreto legge in esame sono contenute modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; le disposizioni di cui al comma 1, in particolare, riguardano la materia del recupero stragiudiziale di crediti;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, decidendo sulla procedura di infrazione n. 2001/5171, ha ritenuto che le disposizioni contenute nel citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza siano in contrasto con il Trattato istitutivo della Comunità europea, costituendo una restrizione della libera prestazione dei servizi (di cui all'articolo 49 del Trattato CE) e della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (di cui all'articolo 43 del medesimo Trattato), laddove impongono a chi esercita l'attività di recupero crediti in via stragiudiziale la limitazione dell'attività in ambito provinciale conseguente all'obbligo di richiedere una autorizzazione da parte del questore per ognuna delle province in cui l'agenzia intenda esercitare la propria attività, a meno che venga conferito mandato a un rappresentante autorizzato nelle altre province, nonché l'obbligo di munirsi di una sede, con il connesso obbligo di affissione delle prestazioni consentite, ed infine l'obbligo di munirsi di una sede in ogni provincia;
l'articolo 4 del decreto in esame novella l'articolo 115 del testo unico, aggiungendo tre commi, in base ai quali, in deroga alla disciplina di carattere generale sulle agenzie di affari:
la validità della licenza abilitativa del questore allo svolgimento di attività di recupero stragiudiziale dei crediti non è più limitata ai soli locali indicati nella licenza e non ha limiti territoriali;
si introducono modalità alternative di adempimento degli obblighi di informazione nei confronti del cliente che prescindono dalla disponibilità di locali in ogni provincia nella quale si eserciti l'attività di recupero crediti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa, le modalità dell'esibizione o della comunicazione al cliente della licenza da parte delle agenzie di recupero stragiudiziale di crediti, delle relative prescrizioni, nonché delle operazioni consentite e delle tariffe.
9/6/9. Barbato, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
appare sempre più necessario adottare politiche di sviluppo compatibili con la difesa del territorio e delle sue risorse naturali;
in Italia, negli ultimi anni, si è affermata sempre più una nuova mentalità particolarmente sensibile nei confronti delle diverse specie animali e, più in generale, nei confronti della tutela dell'ambiente;
le esigenze di sviluppo economico e produttivo devono essere considerate in un'ottica generale compatibile con uno sfruttamento non indiscriminato delle risorse naturali, con la consapevolezza che proprio tali risorse, la loro tutela, rappresentano un'esigenza insopprimibile a difesa dei livelli di produttività e di benessere futuri del Paese;
il rispetto della natura, dei suoi cicli vitali, delle sue specie animali e vegetali, dei suoi tempi, sono oggi una risorsa fondamentale, un metro decisivo per misurare e garantire la competitività internazionale;
il depauperamento delle risorse ittiche delle nostre coste è ormai un dato purtroppo acquisito;
il provvedimento in esame adegua la normativa italiana sulla pesca ai principi europei consentendo la chiusura di ben quattro procedure di infrazione attualmente pendenti in materia;
è necessario, al di là dell'adeguamento alla direttive europee, focalizzare interventi strutturali ed organici, miranti a coordinare le esigenze del comparto ittico e degli operatori del settore della pesca con la difesa delle risorse naturali e il mantenimento di livelli adeguati di vita nei nostri mari,

impegna il Governo

ad intervenire in tempi rapidi, anche assumendo le opportune iniziative normative, predisponendo un piano di intervento mirante alla salvaguardia delle fauna e della vita marina, alla difesa delle nostre coste, patrimonio di inestimabile bellezza e ricchezza, ed all'individuazione di una politica di sviluppo compatibile per il comparto della pesca, capace di garantire ai suoi tanti operatori un futuro concreto e praticabile, evitando, dunque, l'impoverimento costante ed irrimediabile delle risorse di cui questo comparto necessita.
9/6/10. Razzi, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
gli articoli 1 e 2 del decreto legge in esame sono volti ad agevolare l'adempimento da parte del Governo dell'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del del Trattato che istituisce la Comunità europea, e quindi illegittimi, in quanto dichiarati incompatibili con il mercato interno da una decisione della Commissione europea;
la mancata esecuzione di queste decisioni nei tempi indicati dalla Commissione europea comporta il deferimento dello Stato membro alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, affinché questa sancisca, con una prima sentenza di condanna, l'inadempimento dello Stato destinatario della decisione ai sensi dell'articolo 249 del medesimo Trattato;
le due norme in esame si sono rese necessarie al fine sia di agevolare i procedimenti di recupero attualmente sospesi dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, sia in via più generale per conformare il diritto processuale nazionale applicabile anche in futuro ai casi di recupero di aiuti di Stato in attuazione di decisioni della Commissione europea ai requisiti di immediatezza ed effettività previsti dal diritto comunitario;
il recupero degli aiuti, però, può provocare ripercussioni gravi in particolare sui bilanci delle società municipalizzate, qualora avvenisse senza una specifica valutazione della situazione finanziaria delle società interessate a tale recupero specie se la restituzione dovesse avvenire con un'unica rata di notevole entità finanziaria mettendo a rischio la stessa erogazione di servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rateizzare le somme dovute dalle singole aziende municipalizzate nel quadro delle operazioni di recupero degli aiuti di stato ritenuti in contrasto con l'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea sulla base della procedura di infrazione n. 2006/2456
9/6/11. Zazzera, Barbato, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il 31 gennaio 2008 la Commissione europea, procedendo in base all'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ha formalmente chiesto all'Italia di dare esecuzione, in particolare, ad una sentenza della Corte di giustizia europea che ordina il recupero di aiuti di Stato a favore dell'occupazione giudicati illegittimi e incompatibili;
si tratta della procedura n. 2007/2229, riguardante la sentenza relativa ad una causa promossa dalla Commissione contro l'Italia per mancato recupero di aiuti a favore dell'occupazione (C-99/02);
in assenza di una notifica ufficiale in tal senso, la Commissione ha motivo di ritenere che l'Italia non abbia ancora completato il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili - gli aiuti in questione sono stati giudicati non adatti a conseguire l'obiettivo della creazione di posti di lavoro;
le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che solo lo 0,5 per cento di tali aiuti sarebbe stato restituito senza fornire in seguito aggiornamenti sugli importi degli aiuti recuperati,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge una relazione sulle tipologie di aiuti a favore dell'occupazione in vigore in Italia specificando per ogni tipologia la sua congruenza con le norme comunitarie.
9/6/12. Misiti, Barbato, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto legge in esame reca modifiche specifiche che hanno lo scopo di conformare l'ordinamento nazionale al rispetto dei principi comunitari di cui all'articolo 39 del del Trattato che istituisce la Comunità europea;
nei confronti dello Stato italiano sono state pronunciate diverse decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno accertato anche recentemente l'inadempimento degli obblighi derivanti dal del Trattato che istituisce la Comunità europea e dal regolamento CEE n. 1612/68 del Consiglio, in relazione al riconoscimento dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in altri Paesi dell'Unione europea;
appare evidente e necessario intervenire al più presto per introdurre una esplicita disposizione normativa che preveda la parità di trattamento per i casi in cui il cittadino comunitario abbia svolto, fuori dal territorio nazionale, un attività lavorativa analoga a quella considerata dalle pubbliche amministrazioni europee;
tale intervento normativo è stato di fatto già anticipato alla Commissione europea, che in considerazione della sua imminente adozione , non ha proceduto alla notifica del parere motivato, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2002/4888, attualmente allo stadio della messa in mora complementare secondo l'ex articolo 228 del del Trattato che istituisce la Comunità europea;
la norma predisposta, di carattere generale, risulta essere comunque ricognitiva di obblighi già esistenti per l'ordinamento italiano;
per talune categorie di personale pubblico il riconoscimento dei servizi prestati all'estero ha evidentemente riflessi sul relativo trattamento economico, determinando così effetti finanziari a carico delle rispettive amministrazioni;
sono state individuate le categorie di personale potenzialmente interessate nei settori della scuola, del Servizio sanitario nazionale e dell'università;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a monitorare con particolare accuratezza l'applicazione della normativa di cui in premessa affinché la valutazione prevista, sia ai fini economici che giuridici, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate sia effettuata nel pieno rispetto della normativa europea, evitando in particolare effetti eventualmente discriminatori per i lavoratori e contemporaneamente sprechi economici a carico delle pubbliche amministrazioni.
9/6/13. Favia, Barbato, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007, resa nella causa C 260/04, ha richiamato il nostro Paese in merito alle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica;
le scommesse ippiche e sportive sono state, nel passato, considerate nel novero dei giochi di azzardo illegali. Tuttavia, l'attenzione istituzionale alla loro pratica ha suggerito, a partire dal 1942, l'attribuzione del governo del settore ad un soggetto pubblico, l'UNIRE (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine), anche al fine di utilizzare i proventi del gioco per finanziare il mondo sportivo che ne esprime gli eventi;
nel 1954, l'UNIRE concede la prima delega a raccogliere le così dette «scommesse a riversamento» ad una società privata. A Roma, inizia ad operare la prima agenzia per la raccolta di scommesse e nasce il Totalizzatore interurbano dell'UNIRE, antesignano dell'odierno Totalizzatore nazionale; dal 1995 le scommesse sportive sono regolate e collegate al Totalizzatore dell'UNIRE, allo scopo di arginare il fenomeno dilagante delle scommesse clandestine; nel 1998 il complesso di funzioni pubbliche di indirizzo e gestione delle scommesse viene affidato all'Amministrazione finanziaria. Il disegno complessivo di regolamentazione delle scommesse, il controllo e l'organizzazione del mercato e della rete di raccolta sono curate dalla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a partire dal 2002; mediamente il 65 per cento degli importi scommessi a totalizzatore costituisce il montepremi ripartito tra tutti i vincitori; quasi il 70 per cento di quelli scommessi a quota fissa rimane disponibile per le vincite ed ogni vincitore vi accede in basealla quota fissata al momento della scommessa. Le somme residue - detratti l'aggio per la rete di raccolta e la relativa imposta - se provenienti da scommesse sulle corse dei cavalli sono utilizzati dall'UNIRE per il finanziamento di tutta l'attività ippica, dall'allevamento e la selezione delle razze ai premi per le corse ed il funzionamento degli ippodromi; se, invece, provenienti dalle scommesse sportive, sono utilizzate per il finanziamento delle attività del CONI e delle Federazioni sportive;
il 70 per cento del prelievo fiscale sulle scommesse a quote fisse relative a sport motoristici viene, inoltre, devoluto a finalità sociali e culturali di interesse generale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di destinare una quota percentuale delle somme residue provenienti dalle scommesse ippiche e sportive al sostegno dello sport dilettantesco giovanile.
9/6/14. Rota, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento reca disposizioni concernenti il trasferimento a titolo gratuito della proprietà della Chiesa Russa Ortodossa di Bari alla Federazione russa;
le relazioni russo-italiane si fondano sul Trattato di amicizia e collaborazione tra i due Stati del 14 ottobre 1994 e sul Piano d'azione nelle relazioni tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana firmato il 10 febbraio 1998;
nel febbraio 2004 si celebra l'80o anniversario del ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi;
oggi l'Italia è uno dei più importanti partner della Federazione Russa in Europa,essendosi stabilita e sviluppata una intensa collaborazione bilaterale praticamente su tutti i versanti;
su gran parte delle questioni della politica internazionale le posizioni della Russia e dell'Italia sono vicine o convergenti;
i numerosi incontri dei leader dei due Paesi tenutisi negli ultimi anni confermano il carattere speciale e privilegiato dei sempre più dinamici rapporti russo-italiani;
tra i numerosi incontri si segnala la visita del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin in Italia (in particolare nelle città di Roma e Bari), tenutasi il 13 e 14 marzo 2007. Nell'ambito della visita a Bari ha avuto luogo il quarto round delle consultazioni intergovernative allargate con la partecipazione dei ministri dei due Paesi: tali incontri si sono svolti in un clima estremamente costruttivo ed hanno confermato l'esistenza di ampie possibilità relative un ulteriore sviluppo dei rapporti bilaterali russo-italiani,

impegna il Governo

a mantenere un'intensa attiva di collaborazione con la Federazione Russa nell'ambito della sicurezza, della legalità e nelle politiche economiche-sociali.
9/6/15. Leoluca Orlando, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge in esame prevede che sia la struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sia le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio, possano proseguire la loro attività fino al 30o giorno successivo alla data del giuramento del nuovo Governo; decorso tale termine le stesse strutture, qualora non vengano riconfermate, cessano la loro attività;
l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999 - come di recente modificato dal comma 155 dell'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - ha infatti stabilito, attraverso una norma di carattere generale, che la durata delle strutture di missione non possa essere superiore a quella del Governo che le ha istituite;
la struttura di missione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 presso il Dipartimento per le politiche comunitarie ha il compito di attivare tutte le azioni possibili atte a prevenire l'insorgere del contenzioso comunitario e di rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
grazie all'impegno profuso anche da tale struttura per rafforzare l'attività di attuazione delle direttive europee, è stato possibile conseguire una sensibile riduzione del numero delle procedure di infrazione che, per la prima volta dal 2002, è sceso al di sotto della soglia delle 200, con una riduzione complessiva di circa 80 unità nel corso dell'attività del precedente Governo;
i compiti di tale struttura si sono rivelati essenziali per l'Italia, al fine di evitare l'ampliarsi del contenzioso con le Comunità europee;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, qualora le circostanze lo rendano necessario, volte a predisporre un'eventuale ulteriore proroga di tale struttura, al fine di evitare la cessazione, sia pure temporanea, delle sue attività.
9/6/16. Touadi, Barbato, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la Commissione, organo esecutivo dell'Unione Europea, nel lontano 2000, ha approvato all'unanimità una direttiva che consentiva di produrre cioccolato con ingredienti diversi dal burro di cacao;
fino ad allora il cioccolato prodotto nell'Unione Europea doveva contenere almeno circa il 35 per cento di materia secca di cacao e il 19 per cento di burro di cacao;
in Italia, il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, ha attuato la direttiva comunitaria 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, ma fino ad oggi questa normativa che regola la composizione del cioccolato in Italia è stata più rigida rispetto al resto dell'Unione Europea, anche se, in realtà, il decreto legislativo permette a prodotti surrogati del cioccolato di potersi definire cioccolato ed essere venduti per tale, mentre per chi desidera mangiare il cioccolato vero, cioè senza aggiunta di grassi vegetali, non resta che cercare, chiedere, esigere prodotti con la dicitura «cioccolato puro»;
nel 2003, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sanzionato con la procedura d'infrazione 2003/5258, il decreto legislativo n. 178 condannando l'Italia (ma anche la Spagna) «per aver vietato la commercializzazione con la denominazione »cioccolato« dei prodotti contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao». Per i giudici europei l'aggiunta nella produzione di cioccolato di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao «non modifica la natura del prodotto e l'indicazione sull'etichettatura è sufficiente per garantire una corretta informazione dei consumatori»;
pertanto, lobby e multinazionali alimentari dal 2000 beneficiano di una direttiva dell'Unione Europea nella quale si autorizza a definire cioccolato ciò che invece è surrogato, cioè olio di cocco, olio di palma (lo stesso con cui si friggono le patatine nei fast-food ed i cui effetti nocivi sul colesterolo sono ben noti) o altri grassi vegetali, mentre chi vuole mangiarsi un po' di cioccolata vera è obbligato ad interpretare le diciture sulle etichette, che non sono particolarmente chiare;
da una situazione in cui la cioccolata era cioccolata e basta, sia per le produzioni pregiate che per quelle commerciali, si è passati ad una situazione nella quale solo i prodotti pregiati e dunque più costosi utilizzano la pasta di cacao, mentre i prodotti di più largo consumo, come gli snack che i nostri bambini mangiano, possono essere fatti con ingredienti che definire cioccolato sembra veramente un'offesa all'intelligenza di qualsiasi cittadino-consumatore, per la qualità infima e per i danni potenziali alla salute;
il burro di cacao rappresenta circa l'8 per cento del costo di produzione del cioccolato e gli altri oli sono fino a dieci volte meno costosi;
questa normativa non ha solo riflessi nel nostro Paese ma anche effetti a cascata, soprattutto sulle economie dei paesi in via di sviluppo. La direttiva del parlamento europeo, che autorizza la produzione di cioccolato utilizzando grassi vegetali diversi dal burro di cacao (burro di illipè, olio di palma, burro di karitè, burro di shorea, olio di cocco, olio di semi di cotone), cioè grassi saturi pessimi per il colesterolo, ma ottimi per aumentare i profitti delle multinazionali alimentari, non potrà che avere riflessi negativi sui Paesi produttori di cacao che vedranno la domanda diminuire con forti ripercussioni sul prezzo e conseguentemente sui loro ricavi, penalizzando le esportazioni di cacao di molti paesi africani e sudamericani;
con un emendamento del Governo al decreto in esame esame la dizione «cioccolato puro» è stata tramutata in quella di «cioccolato puro burro di cacao»;
sulle confezioni di cioccolata in vendita nella grande distribuzione la dicitura «cioccolato puro» era praticamente assente. È probabile che stessa sorte toccherà alla nuova dicitura che al massimo sarà scritta sulle confezioni in termini minuscoli e in posizione poco visibile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, per le aziende produttrici di tali prodotti alimentari, l'obbligo di informare i consumatori con diciture chiare, leggibili ed immediatamente visibili.
9/6/17. Palagiano, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la Commissione, organo esecutivo dell'Unione europea, nel lontano 2000, ha approvato all'unanimità una direttiva che consentiva di produrre cioccolato con ingredienti diversi dal burro di cacao;
fino ad allora il cioccolato prodotto nell'Unione europea doveva contenere almeno circa il 35 per cento di materia secca di cacao e il 19 per cento di burro di cacao;
in Italia, il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, ha attuato la direttiva comunitaria 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, ma fino ad oggi questa normativa che regola la composizione del cioccolato in Italia è stata più rigida rispetto al resto dell'Unione europea, anche se, in realtà, il decreto legislativo permette a prodotti surrogati del cioccolato di potersi definire cioccolato ed essere venduti per tale, mentre per chi desidera mangiare il cioccolato vero, cioè senza aggiunta di grassi vegetali, non resta che cercare, chiedere, esigere prodotti con la dicitura «cioccolato puro»;
nel 2003, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sanzionato con la procedura d'infrazione 2003/5258, il decreto legislativo n. 178 condannando l'Italia (ma anche la Spagna) «per aver vietato la commercializzazione con la denominazione "cioccolato" dei prodotti contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao». Per i giudici europei l'aggiunta nella produzione di cioccolato di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao «non modifica la natura del prodotto el'indicazione sull'etichettatura è sufficiente per garantire una corretta informazione dei consumatori»;
pertanto, lobby e multinazionali alimentari dal 2000 beneficiano di una direttiva dell'Unione europea nella quale si autorizza a definire cioccolato ciò che invece è surrogato, cioè olio di cocco, olio di palma (lo stesso con cui si friggono le patatine nei fast-food ed i cui effetti nocivi sul colesterolo sono ben noti) o altri grassi vegetali, mentre chi vuole mangiarsi un po' di cioccolata vera è obbligato ad interpretare le diciture sulle etichette, che non sono particolarmente chiare;
da una situazione in cui la cioccolata era cioccolata e basta, sia per le produzioni pregiate che per quelle commerciali, si è passati ad una situazione nella quale solo i prodotti pregiati e dunque più costosi utilizzano la pasta di cacao, mentre i prodotti di più largo consumo, come gli snack che i nostri bambini mangiano, possono essere fatti con ingredienti che definire cioccolato sembra veramente un'offesa all'intelligenza di qualsiasi cittadino-consumatore, per la qualità infima e per i danni potenziali alla salute;
il burro di cacao rappresenta circa l'8 per cento del costo di produzione del cioccolato e gli altri oli sono fino a dieci volte meno costosi;
questa normativa non ha solo riflessi nel nostro Paese ma anche effetti a cascata, soprattutto sulle economie dei paesi in via di sviluppo. La direttiva del Parlamento europeo, che autorizza la produzione di cioccolato utilizzando grassi vegetali diversi dal burro di cacao (burro di illipè, olio di palma, burro di karitè, burro di shorea, olio di cocco, olio di semi di cotone), cioè grassi saturi pessimi per il colesterolo, ma ottimi per aumentare i profitti delle multinazionali alimentari, non potrà che avere riflessi negativi sui paesi produttori di cacao che vedranno la domanda diminuire con forti ripercussioni sul prezzo e conseguentemente sui loro ricavi, penalizzando le esportazioni di cacao di molti paesi africani e sudamericani,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, per le aziende produttrici di tali prodotti alimentari, l'obbligo di informare i consumatori con diciture chiare, leggibili ed immediatamente visibili.
9/6/17. (Nuova formulazione).Palagiano, Evangelisti.

La Camera,
premesso che
l'articolo 3 del decreto in esame, modifica l'articolo 77 del codice dell'ambiente (decreto lgeislativo n. 152 del 2006), che riguarda le modalità di individuazione e perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, con riferimento alle risorse idriche;
fondamentale, sia sotto l'aspetto ambientale che soprattutto della salute pubblica, è la tutela e salvaguardia delle risorse idriche nel nostro Paese;
un primo importante strumento di governo delle risorse idriche è rappresentato dala predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, con particolare attenzione agli aspetti legati alla riduzione dei carichi inquinanti e quindi di interventi in campo fognario-depurativo, sia per quanto attiene all'aspetto della gestione e della pianificazione delle risorse idriche, e in particolare delle risorse idriche sotterranee;
oggi purtroppo si assiste, troppo spesso, a situazioni di estremo depauperamento delle risorse, di deficit idrologico, ovvero di degrado qualitativo e di inquinamento della risorsa idrica sotterranea,

impegna il Governo

a destinare maggiori risorse finanziarie, per una più approfondita attività conoscitiva relativa allo stato delle risorse idrichenel nostro Paese, al monitoraggio della qualità delle risorse e della loro quantità e all'individuazione di quei corpi idrici che necessitano di particolari interventi volti alla loro tutela ovvero al loro recupero qualitativo.
9/6/18. Donadi, Evangelisti.

La Camera,
premesso che
la Corte di Giustizia della Comunità europea, con sentenza del 13 settembre 2007, facendo seguito al ricorso della Commissione delle Comunità europee, relativamente al fatto che l'Italia aveva rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, ha sancito la violazione, da parte del nostro Paese, del principio generale di trasparenza nonché dell'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità;
ciò impone all'Italia di rivedere le modalità per l'attribuzione dei diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione e la gestione delle scommesse ippiche, nel pieno rispetto della sentenza suindicata;
i giochi pubblici su base ippica riguardano un settore, quale appunto quello delle corse dei cavalli, in cui purtroppo è abbastanza diffuso il ricorso illegale a sostanze dopanti somministate agli animali, per aumentarne il rendimento e le prestazioni in gara; fenomeno forse ancora sottostimato e che necessita invece di una più capillare e costante azione di contrasto e di prevenzione,

impegna il Governo

a prevedere la destinazione di una quota percentuale delle somme provenienti dalle scommesse ippiche, al fine di aumentare e rendere effettivamente efficaci i controlli veterinari nell'ambito delle corse dei cavalli e comunque per tutte quelle attività sportive in nelle quali questi animali vengono utilzzati.
9/6/19. Di Giuseppe, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la difesa dell'ambiente è oramai una necessità inderogabile ed assoluta per la salvaguardia del diritto al benessere dei cittadini;
la normativa italiana appare essere una delle più lente rispetto agli adeguamenti necessari in questo settore;
il decreto in esame, tra le altre cose, interviene recependo delle normative europee finora disattese e, dunque, con l'articolo 7, si dà corso a delle modifiche urgenti per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 24 maggio 2007 nella causa C-349/05;
al di là del recepimento di tale direttiva, è evidente la necessità che si affermi in Italia un maggiore e coerente rispetto del principio di salvaguardia del benessere dei cittadini e che, dunque, dal punto di vista normativo a tutti i livelli si decida un piano di interventi organici e coerenti tra loro mirante a ridurre il livello di inquinamento atmosferico,

impegna il Governo

ad intervenire, adottando le opportune iniziative normative, affinché l'istituzione di consorzi obbligatori per la raccolta dei rifiuti delle parti usate delle auto, dei mezzi a due e tre ruote sia svolta secondo criteri di trasparenza, legalità ed efficienza.
9/6/20. Costantini, Porcino, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
per la messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535,con un emendamento del Governo al decreto in esame, si sono inserite modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ed al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità;
la maternità risulta comunque ancora fonte di diverse pratiche discriminatorie ed è ancora la causa principale dell'abbandono del lavoro da parte delle donne. Il principale motivo dell'abbandono è il doversi occupare direttamente dei figli;
diverse forme di discriminazioni di genere, l'esclusione, per esempio, delle donne da progetti importanti, la richiesta, più o meno velata, dei datori di lavoro che invitano a posticipare la scelta di maternità, comportamenti a vario titolo scorretti di questi ultimi, attestano che in Italia la maternità viene ancora percepita come un fatto privato a cui non viene riconosciuto, al di là delle enunciazioni di principio, un valore sociale;
le donne sono circa i 2/3 dei lavoratori precari, con un lavoro sottopagato e con una difficoltà enorme ad accedere al mondo del lavoro, o rientrare dopo una gravidanza;
si deve registrare un appesantimento della vita quotidiana per l'aumento del costo della vita e l'indebolimento del sostegno offerto dai servizi sociali, a causa dei continui tagli delle leggi finanziarie, che hanno ridotto drasticamente le risorse dei comuni, delle province, delle regioni ed il fondo per le politiche sociali;
è indispensabile il riconoscimento del valore sociale della maternità e della paternità (il diritto alla procreazione) ed il diritto di ogni persona di conciliare il tempo del lavoro con quello della vita famigliare, sociale, affettiva;
per il sostegno alla genitorialità, e alla responsabilità che ne derivano, diventa altrettanto indispensabile attivare azioni che consentano di fare politiche conseguenti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per predisporre un piano triennale per la costruzione di mille asili nidi sul territorio nazionale.
9/6/21. Giulietti, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del decreto in esame introduce modifiche ai decreti legislativi n. 153 e n. 154 del 2004 e alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima, dando una soluzione positiva alle quattro procedure di infrazione in materia di pesca, attualmente pendenti presso l'Unione europea;
le norme contenute nell'articolo suddetto introducono delle limitazioni e restringono positivamente l'ambito nel quale è possibile svogere l'attività di pesca, prevedendo e adeguando al contempo il regime sanzionatorio nel settore della pesca, uniformandolo opportunamente a quanto previsto dall'attuale normativa comunitaria;
la previsione dell'inasprimento delle pene riguarda anche il fenomeno delle spadare (oggetto della procedura di infrazione n. 1992/5006),

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di prevedere opportune attività di ricerca scientifica, volta a verificare gli stock ittici nel Mediterraneo, necessarie per programmare le scelte future sull'attività di pesca marittima.
9/6/22. Aniello Formisano, Evangelisti.

La Camera
premesso che:
nel luglio 2006 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione, e successivamente la Corte di giustizia delle comunità europee ha emanato una sentenza nei confronti dello Stato italiano la quale ha stabilito che il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisive non rispetta il principio della libera prestazione di servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;
la Corte rileva, inoltre, che l'applicazione in successione dei regimi transitori strutturati dalla normativa a favore delle reti esistenti ha avuto l'effetto di impedire l'accesso al mercato degli operatori privi di radiofrequenze;
questo effetto restrittivo è stato consolidato dall'autorizzazione generale, a favore delle sole reti esistenti, ad operare sul mercato dei servizi radiotrasmessi. Tali regimi hanno avuto l'effetto di cristallizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi su questo mercato;
l'assegnazione in esclusiva e senza limiti di tempo delle frequenze, quindi, ad un numero limitato di operatori esistenti, senza tenere conto dei criteri citati, è contraria ai principi del Trattato europeo sulla libera prestazione dei servizi,

impegna il Governo

ad applicare la Sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 31 gennaio 2008 e le norme comunitarie in materia di frequenze televisive.
9/6/23. Messina, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di pesca e la gestione della pesca è attuata a livello comunitario attraverso la politica comune della pesca (PCP). I provvedimenti comuni vengono definiti dal Consiglio dei ministri e, in alcuni settori specifici, dalla Commissione europea. Spetta comunque agli Stati membri dare attuazione a tali provvedimenti nelle acque sotto la loro giurisdizione;
sono necessari altri sforzi per ottenere il consenso e promuovere la cooperazione;
al fine di realizzare i tre obiettivi principali di aumentare la trasparenza, migliorare la rintracciabilità e rafforzare il controllo dei pescherecci di paesi terzi, la Commissione europea ha proposto una serie di adeguamenti dell'attuale regolamento in materia di controllo, in gran parte già approvati dal Consiglio;
l'articolo 8 del decreto in esame intende dare una risposta alle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in materia di pesca,

impegna il Governo

al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca, di assicurare una pesca durevole e di salvaguardare il futuro del settore, a definire efficaci forme di controllo e sorveglianza in modo tale da migliorare nel lungo periodo il rapporto fra costo e redditività del controllo e garantire 1' effettiva applicazione delle sanzioni previste.
9/6/24. Monai, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la previsione di una radicale inversione dell'onere della prova nel caso di discriminazione sul lavoro contenuta nella direttiva 2000/78/CE era apparsa non strettamente conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico; a seguito della formulazione del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione delladirettiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è stata aperta una procedura di infrazione (n. 2006/2441) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea;
con detta procedura di infrazione la Commissione Europea ha contestato all'Italia la non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE;
con un emendamento del Governo al decreto in esame si è provveduto a sanare tale infrazione;
rimane, però, dolorosamente aperto nel nostro ordinamento giuridico il capitolo del processo del lavoro; sulla crisi del processo del lavoro, tra gli aspetti più allarmanti della crisi della giustizia civile, e sulle sue ragioni di fondo, si dibatte da anni, concordandosi sulla molteplicità delle sue origini - da quelle socio-economiche, a quelle culturali, dall'accresciuto accesso alla giustizia, alle ragioni politico-normative, ai difetti strutturali del sistema giudiziario;
a tutte queste cause, vanno aggiunti i persistenti vuoti di organico (non solo dei magistrati, calcolati dal CSM in oltre 1.000 unità al dicembre 2006, ma anche del personale amministrativo) ed i ritardi che si registrano (anche presso il Consiglio superiore della magistratura) nell'attribuzione di funzioni e sedi,

impegna il Governo

a predisporre le opportune iniziative al fine innanzitutto di completare entro la fine dell'anno 2008 gli organici della magistratura e del personale amministrativo con particolare riguardo alle sezioni lavoro dei tribunali.
9/6/25. Mura, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
appaiono oramai evidenti, nella loro drammaticità, gli effetti nefasti che una cattiva gestione dello smaltimento dei rifiuti può provocare;
intere regioni italiane stanno affrontando da anni un'emergenza continua e si ritrovano oramai completamente soffocate dai rifiuti prodotti;
l'emergenza rifiuti non è una questione regionale, di una sola regione, né può essere considerata un problema di alcune regioni; il dramma che si è manifestato in Campania in tutta la sua portata, ed è oramai sotto gli occhi di tutti, potrebbe ripetersi in altre regioni italiane e, in questo caso, esattamente come è successo in Campania sarebbe un'emergenza nazionale;
esistono due procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese, la prima è riferita alla mancata fornitura da parte dell'Italia di dati certi sulla chiusura delle discariche che non hanno presentato nei termini prescritti il piano di adeguamento o il cui piano è stato respinto, la seconda si riferisce a un tardivo recepimento di una direttiva europea in materia di discariche;
l'adeguamento alle direttive europee, perseguito dal decreto in esame, è un risultato minimo accettabile, non può certo coincidere con l'obiettivo di risolvere definitivamente l'emergenza rifiuti in Italia;
durante l'ultima campagna elettorale sono stati presi impegni chiari, sono state fatte promesse inequivocabili da parte del Governo in carica;
non appare possibile speculare in chiave elettorale su una situazione così drammatica come quella prodotta dell'emergenza rifiuti;
il perseverare di tale emergenza coincide con un evidente ed inaccettabile vantaggio che in questo modo si offre alle organizzazioni malavitose che speculano lucrando milioni di euro sulla cattiva gestione dei rifiuti,

impegna al Governo

ad intervenire in maniera seria e concreta per risolvere in tempi brevissimi, così come più volte promesso, l'emergenza rifiuti nella regione Campania, e per evitare che tale emergenza possa ripetersi e coinvolgere altre regioni; a presentare un piano di interventi organici e strutturali finalizzati a risolvere definitivamente nel nostro Paese il rischio dell'emergenza rifiuti; a prendere le iniziative necessarie perché si affermi diffusamente su tutto il territorio una gestione nello smaltimento dei rifiuti razionale, incentrata sulla raccolta differenziata e su tutte le procedure eco-compatibili già da tempo in uso in molti altri Paesi europei.
9/6/26. Palomba, Evangelisti.

La Camera,
premesso che
la direttiva 98/5/CE conferisce il diritto a tutti gli avvocati abilitati ad esercitare in uno Stato membro con uno dei titoli di cui all'articolo 1 della direttiva di esercitare, a titolo permanente, la professione d'avvocato col titolo del paese d'origine in un altro Stato membro;
i liberi professionisti hanno, pertanto, diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali, di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
per le attività di rappresentanza e di difesa, inoltre, l'avvocato doveva rispettare le regole professionali dello Stato membro ospitante, con gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza ed il limite del dover agire di concerto con un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla giurisdizione adita,

impegna il Governo

ad adottare le opportune inizative volte a uniformare l'accesso e l'esercizio della professione forense alle norme comunitarie affinché gli avvocati italiani possano esercitare senza ostacoli la professione nell'Unione Europea nel rispetto del principio della libera circolazione della persone.
9/6/27. Piffari, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
le procedure di infrazione attivate nei confronti dello Stato italiano restano comunque numerose, nonostante una sensibile diminuzione del numero delle stesse nel 2007;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 luglio 2006, è stata istituita, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni possibili dirette sia a prevenire l'insorgere del contenzioso comunitario che a risolvere le procedure di infrazione in corso;
in base alla disciplina vigente, la durata di tale struttura decade all'atto dell'insediamento del nuovo Governo;
l'articolo 10 del decreto in esame ne garantisce la prosecuzione in modo da assicurare il buon esito delle azioni urgenti già intraprese per la chiusura delle procedure di infrazione in corso; pertanto, al fine di impedire che tale attività si interrompa improvvisamente, e al contempo di consentire al nuovo Governo di assicurarne la prosecuzione senza soluzione di continuità, si prevede che essa decada decorsi trenta giorni dal giuramento del nuovo Governo, ove non confermata,

impegna il Governo

a considerare la riduzione del contenzioso comunitario come obiettivo prioritario della propria politica europea e a porre in essere ogni altra utile iniziativa affinché il nostro Paese sia il più possibile coerente con gli impegni assunti.
9/6/28. Pisicchio, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'Unione Europea ha aperto nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 2006/2131 per la non conformità alla direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, con la quale si richiede che, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nelle loro aree di distribuzione, le competenti autorità tengano conto dei criteri ornitologici individuati all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE ed ancora che le misure idonee di prevenzione non riguardino solo le zone di protezione speciale, ma anche gli habitat esterni a queste zone;
appare opportuno modificare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE, per adottare le misure tese a tutelare le specie protette dalla direttiva 79/409/CEE, tenendo conto dei criteri ornitologici contenuti nella stessa, anche al fine di addivenire all'archiviazione della procedura di infrazione comunitaria sopra citata che potrebbe determinare delle pesanti conseguenze finanziarie nel contesto dello sviluppo rurale e della politica agricola comune, in quanto la tutela della biodiversità rappresenta uno dei temi strategici della nuova programmazione 2007-2013 definita dal regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio;
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 sono stati definiti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS);
le regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 di tale decreto ministeriale dovranno essere adottate dalle regioni e dalle province autonome entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto stesso,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro il 30 luglio 2008, una relazione attestante lo stato dell'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di tali regolamentazioni.
9/6/29. (Nuova formulazione) Porcino, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, reca l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; nell'ambito della procedura di infrazione 2005/2358, la Commissione, con parere reso in data 27 giugno 2007, ha ritenuto che l'Italia è venuta meno all'obbligo di recepire correttamente l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 9 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, de1 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
è positiva, in particolare la nuova definizione di molestie contenuta nell'emendamento del Governo che rende alternativo - e non più cumulativo - l'uso dei diversi aggettivi volti a qualificarle. In tal modo, la definizione del decreto legislativo viene resa conforme a quella della direttiva, con conseguente facilitazione,per la vittima di molestie, a dimostrarne la sussistenza e ottenere tutela;
in materia di onere della prova si introduce a favore del ricorrente una reale inversione dell'onere della prova, prevedendo che qualora il ricorrente deduca in giudizio elementi di fatto, dai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. In caso di discriminazione indiretta, si prevede che gli elementi di fatto possano desumersi anche da dati di carattere statistico;
si legittimano anche le associazioni e gli enti ad agire avverso comportamenti pregiudizievoli che costituiscano reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento;
si tratta di passi avanti positivi, ma la stessa cronaca delle ultime settimane illustra la crescita esponenziale del fenomeno della realizzazione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'identità sessuale o di genere, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini o alla realizzazione di atti emulatori;
si deve dunque proclamare un principio di valenza generale, non valido per il solo ambito lavorativo, importante ma limitato, sancendo l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale delle persone,

impegna il Governo

a predisporre le opportune iniziative anche legislative per reprimere con maggiore efficacia ogni forma di esternazione concernente la superiorità e l'odio razziale che assuma caratteristiche di diffusività nell'ambito del tessuto sociale tali da cagionare un serio allarme in ordine alla possibile successiva realizzazione di atti di discriminazione.
9/6/30. Porfidia, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
in Italia il 28 luglio 1999 sono state rilasciate delle concessioni per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica;
una società destinataria di una delle concessioni, Europa 7, non ha mai potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze;
il 31 gennaio 2008, in merito a tale vicenda, la Corte di Giustizia della Comunità europea ha emanato una sentenza interpretativa (Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive),

impegna il Governo

ad assegnare a Europa 7 le frequenze a cui ha diritto, in modo tale da assicurare l'irradiazione dei suoi programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, in conformità alla sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell'UE del 31 gennaio 2008 (Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).
9/6/31. Beltrandi.

La Camera,
premesso che:
il Governo è intervenuto sul decreto in esame, cosiddetto «salva-infrazioni», per sanare la questione delle autostrade con un proprio emendamento, che, però, fa salvi solo gli schemi di convenzione con l'ANAS già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso;
è la normativa del 2006 nel suo complesso ad essere in contrasto con il diritto comunitario, in quanto fondata sul presupposto che una legge successiva possa intervenire unilateralmente a modificare contratti già in essere. E ciò inquanto per tali contratti valgono unicamente le pattuizioni già in essere, definite sulla base delle norme vigenti al momento della loro sottoscrizione, le quali non possono essere «sostanzialmente modificate» nemmeno bilateralmente;
quanto ora evidenziato è stato, infatti, ribadito dalla stessa Commissione Europea che, già nell'ottobre 2007, ha precisato come: «La mancanza di chiarezza della legge solleva riserve sulla sua compatibilità con i principi della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento...» e conseguentemente va modificata, salvo, in ogni caso, chiarire che «le nuove norme non si applicano in nessun modo alle strade ed agli investimenti (tutti) elencati nei contratti di concessione in essere (tutti)»;
in tale contesto il fatto che per talune convenzioni siano state rinegoziate le pattuizioni, secondo regole ad hoc per ciascuna convenzione, non ripristina alcuna certezza del diritto e nessuna forma di legalità perché le pattuizioni sono «sostanziali» e disancorate dalle regole, sia nuove che vecchie;
per le convenzioni tuttora non sottoscritte si profilerebbe una sostanziale disparità di trattamento qualora non potessero addivenire alla sottoscrizione entro la data di conversione del decreto-legge, dato che esse solo dovrebbero soggiacere in toto alla legge del 2006 che, come detto sopra, crea problemi di compatibilità con il diritto comunitario;
qualora, viceversa, le stesse cercassero di addivenire ad un accordo, non è detto che il loro sforzo produrrebbe sicuri risultati, mentre è certo che, in ogni caso, non si potrebbe che trattare di una situazione di assoluta sudditanza ad ANAS, in quanto si troverebbero a sottoscrivere in una situazione di totale emergenza temporale e sostanziale debolezza contrattuale;
nell'uno e nell' altro caso si tratterebbe di una situazione di sostanziale disparità di trattamento, oltre che di una dimostrazione per il Paese di assoluta inciviltà,

impegna il Governo

a valutare, previo monitoraggio degli effetti applicativi della disciplina introdotta nel 2006, come modificata dal decreto in esame, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative affinché in tempi brevi si possa addivenire ad una riforma organica della normativa per il settore autostradale che valga esclusivamente per il futuro, sia pienamente conforme con il diritto comunitario e consenta la rapida realizzazione degli investimenti previsti sulla rete autostradale dello Stato, e da troppo tempo attesi dal Paese.
9/6/32. Esposito, Portas, Giorgio Merlo, Lovelli.

La Camera,
premesso che:
l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.01 ha introdotto una disposizione in tema di parità di trattamento tra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica che prevede che nei giudizi nei quali si intenda far valere una discriminazione per motivi etnici o razziali spetti al resistente l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione;
la citata norma determina per i soli giudizi in cui sì verta su discriminazioni etniche o razziali l'inversione dell'onere della prova che collide con il principio generale in materia di onere probatorio vigente nel nostro ordinamento ed in particolare nel diritto processuale, secondo cui l'onere di provare i fatti sui quali si fonda l'accusa o le allegazioni in giudizio incombe sul ricorrente e non sul convenuto;
in base all'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE, che la proposta emendativa approvata intende attuare, si prevede che «Gli Stati membri prendono le misurenecessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento»;
la stessa direttiva citata nell'introdurre un'ipotesi eccezionale di inversione dell'onere della prova lascia all'apprezzamento degli Stati membri di conformarsi ad essa valutatane la compatibilità con il sistema giudiziario nazionale;
appare opportuno avviare una riflessione circa gli effetti applicativi della disposizione citata allo scopo di rimuovere ogni eventuale contrasto tra detta norma e i principi generali dell'ordinamento giuridico e del sistema giudiziario italiano,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione della disposizione sopra citata, al fine di valutare l'opportunità di adottare future e ulteriori iniziative normative, volte a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/6/33. Cota, Lussana.

La Camera,
vista la procedura di infrazione avviata nel luglio del 2006 dalla Commissione europea e la successiva sentenza espressa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 31 gennaio 2008 nei confronti dello Stato italiano, con riferimento al quadro legislativo nazionale vigente in materia di gestione efficiente dello spettro elettromagnetico, e con particolare riferimento all'esigenza di assicurare che le frequenze televisive siano gestite nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento comunitario;
allo scopo di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura dei mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico,

impegna il Governo

all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare che, sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutti gli impianti-frequenza che siano, o comunque entrino, nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni siano assegnati dal Ministero stesso attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte, fermo restando l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale:
a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze, in modo da assicurare loro l'irradiazione dei programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, a condizione che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che comunque non raggiungono la copertura dell'80 per cento dei territorio e di tutti i capoluoghi di provincia;
c) delle emittenti locali, cui sono riconosciute quote di riserva in osservanza dei principi dell'ordinamento.
9/6/34. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cimadoro, Costantini, Cambursano, Barbato, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Di Giuseppe, Touadi.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative del Governo con riferimento alla mostra-convegno «Cannabis tipo forte» in programma nella città di Bologna - 2-00018

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
dal 30 maggio al 1o di giugno 2008 è in programma la quarta mostra-convegno ecotecnologica della cannabis medicinale e industriale «Cannabis tipo forte»;
l'evento si svolgerà a Bologna presso il Palanord di Bologna, una struttura comunale che ha già ospitato l'evento nel 2007;
visitando il sito internet dell'evento (www.cannabistipoforte2008.it) è facilmente intuibile lo spirito che accompagna questa fiera, che di scientifico ha veramente poco, definendo il progetto «Cannabis tipo forte» «un irresistibile mix di allegria, spensieratezza, follia e militanza cannabinica»;
risulta, inoltre, che Fabrizio Cinquini, medico chirurgo, ideatore dell'evento «Cannabis tipo forte», sia agli arresti domiciliari, per la seconda volta, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;
in Italia coltivare, produrre e detenere sostanze stupefacenti è ancora un reato. La Corte di cassazione ha, recentissimamente, ribadito che l'attività di coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, è «vietata e sanzionata penalmente anche qualora la finalità dell'agente sia di destinare il prodotto della coltivazione a consumo personale» (sentenza n. 871 del 10 gennaio 2008 e, prima, sentenza n. 20426 del 24 maggio 2007);
non si comprende per quali motivi l'amministrazione comunale abbia potuto mettere a disposizione spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni che, celandosi sotto pretesi contenuti scientifici ed effetti terapeutici della cannabis, in realtà promuovono e favoriscono la cultura dello sballo e veicolano l'idea che drogarsi non solo non fa male ma è bello, ingenerando nella collettività il convincimento che certe droghe e certi comportamenti possono essere tollerati e non fanno male. Per certo, non aiuta le famiglie e gli educatori a tenere lontani i nostri giovani dal consumo di sostanze stupefacenti;
a parere degli interpellanti, è necessario sensibilizzare l'amministrazione comunale di Bologna circa l'inopportunità di ospitare una fiera come questa -:
quali provvedimenti urgenti intendano adottare per verificare che questa manifestazione si svolga nel pieno rispetto della legge;
se non ritengano opportuno assumere iniziative educative volte a contrastare un messaggio diseducativo piuttostoche scientifico, che promuove, in realtà, il marketing della droga (accettando espositori come i negozi Alkemico) e il business dello sballo.
(2-00018) «Galletti, Casini».
(27 maggio 2008)

Orientamenti del Governo in merito all'introduzione nel sistema fiscale di misure a favore dei nuclei familiari, anche a seguito della petizione popolare sottoscritta da oltre un milione di cittadini - 2-00025

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
in data 20 maggio 2008, il Presidente della Repubblica ha trasmesso alle Camere la petizione «Firma per un fisco a misura di famiglia», sottoscritta da più di un milione di cittadini;
nel testo della petizione si chiede di introdurre in Italia un sistema fiscale basato non solo sull'equità verticale, ma anche sull'equità orizzontale;
il reddito imponibile, secondo la petizione, deve, dunque, essere calcolato non solo in base al reddito percepito, ma anche in base al numero dei componenti della famiglia;
mantenere ed educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale e naturale anche un diritto-dovere costituzionale. Le famiglie sono fortemente penalizzate, perché non si tiene veramente conto dei carichi familiari;
quale primo passo verso una vera equità fiscale, si chiede un sistema di deduzioni dal reddito pari al reale costo di mantenimento di ogni soggetto carico, sulla base delle scale di equivalenza indipendenti;
si tratta di sistema semplice, di immediata applicazione, che mantiene intatta la progressività del prelievo e può sostituire, migliorandolo, l'attuale complicato sistema di detrazioni;
nell'ambito di una futura, complessiva riforma del sistema fiscale, si prevede anche l'introduzione di strumenti, quale il quoziente familiare, che abbiano alla base, come soggetto imponibile, non più l'individuo ma il nucleo familiare;
nella lettera di invio, il Presidente della Repubblica sottolinea la «necessità che il Parlamento affronti i temi delle politiche della famiglia, confidando che, in sede di programmazione dei lavori parlamentari, possa essere assicurato un esame tempestivo delle iniziative legislative che saranno presentate in materia»;
il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, nel «condividere pienamente» le considerazioni, ha ricordato di aver già comunicato al Capo dello Stato che «la petizione sarà assegnata alle commissioni competenti, non appena costituite, e che i temi in oggetto della stessa saranno posti all'attenzione della conferenza dei presidenti di gruppo» -:
se, alla luce di quanto esposto e ferme restando le competenze riservate al Parlamento, non ritenga di inserire tra gli obiettivi prioritari del Governo, a partire dall'elaborazione del documento di programmazione economico-finanziaria, le proposte contenute nella citata petizione.
(2-00025) «Casini, Cesa, Vietti, Volontè, Capitanio Santolini, Adornato, Bosi, Buttiglione, Cera, Ciccanti, Ciocchetti, Compagnon, De Poli, Delfino, Dionisi, Drago, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè, Mannino, Naro, Occhiuto, Oppi, Pezzotta, Pionati, Pisacane, Poli, Rao, Romano, Ruggeri, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Nunzio Francesco Testa, Zinzi».
(27 maggio 2008)

Iniziative per la messa in sicurezza dell'autostrada A7 Genova-Serravalle Scrivia - 2-00016

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
l'autostrada A7 Genova-Serravalle Scrivia è stata ripetutamente scenario di pericolosi incidenti causati dalla tortuosità del tracciato e dalla vetustà dell'infrastruttura, che risale a più di 70 anni or sono, con vittime, feriti e anche con gravi rischi ambientali in occasione di incidenti ad automezzi che trasportano sostanze pericolose e inquinanti, finite nelle acque del sottostante torrente Scrivia, che approvvigiona gli acquedotti di un bacino di oltre 70 mila abitanti;
in data 21 maggio 2008, si è verificato l'ennesimo incidente sul ponte dello Scrivia, in località «Nave» a Serravalle Scrivia, che ha coinvolto un autocarro, un'auto e una cisterna, nel quale ha perso la vita il conducente dell'autocisterna, mentre le sostanze trasportate sono finite in gran parte nel torrente, con conseguente immediata chiusura precauzionale delle prese di captazione dell'acquedotto Acos, che approvvigiona i comuni a valle dell'incidente, e con successiva ordinanza di non potabilità dell'acqua, che ha causato una situazione di emergenza idrica nel comune di Novi Ligure e, in parte, nel comune di Pozzolo Formigaro, risoltasi soltanto nella giornata di domenica 25 maggio 2008;
nonostante i provvedimenti assunti nel corso della XV legislatura, anche a seguito di ripetute interrogazioni e interpellanze, per migliorare la sicurezza dell'autostrada, compresa l'installazione di un tutor nella tratta Busalla-Bolzaneto e l'intensificazione dei controlli della polizia stradale, oltre ad altre manutenzioni della sede stradale, delle gallerie e della segnaletica stradale, la situazione risulta, pertanto, ancora ad alto livello di rischio, sia per la sicurezza del traffico, sia per la tutela della salute dei cittadini, come dimostra l'incidente in questione, e richiede, a questo punto, interventi risolutivi, oltre che sotto il profilo dei controlli, in particolare per il trasporto di sostanze pericolose per la salute, anche per il miglioramento dell'infrastruttura nei punti critici, dove sono ricorrenti incidenti con danni alle persone e all'ambiente;
i sindaci di Novi Ligure e di Serravalle Scrivia e gli assessori ai trasporti delle regioni Piemonte e Liguria hanno evidenziato immediatamente la situazione di criticità ed emergenza, rilevando, in particolare, l'esigenza di vietare il trasporto di sostanze pericolose in quel tronco autostradale, di intervenire con modifiche strutturali del tracciato per migliorare la sicurezza stradale, di valutare la criticità del nodo di Serravalle Scrivia, per il quale è allo studio anche una nuova tangenziale per il traffico ordinario e di esaminare la situazione infrastrutturale complessiva dell'area della Valle Scrivia, interessata dai traffici fra le aree metropolitane di Genova e Milano, dai flussi di merci diretti e provenienti dai porti liguri, con progetti in corso che riguardano anche la viabilità stradale ordinaria, le ferrovie, le aree logistiche -:
quali iniziative il Governo intenda promuovere con la società Autostrade per l'Italia, che gestisce la A7, anche in relazione agli obblighi convenzionali che fanno capo alla stessa, per realizzare interventi risolutivi atti a migliorare la percorribilità dell'autostrada, provvedendo, in particolare, a realizzare le opere necessarie per eliminare le situazioni di maggior criticità, soprattutto in corrispondenza di viadotti, ponti e curve pericolose disseminate in molti tratti dell'arteria;
quali provvedimenti intenda assumere, in particolare, affinché i trasporti di sostanze pericolose possano avvenire in condizioni di maggiore sicurezza, a tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, valutando l'opportunità di vietarne il transito in quel tronco autostradale e di renderne obbligatorio il trasporto su rotaia;
se non ritenga utile convocare con urgenza un tavolo di concertazione locale con la società Autostrade per l'Italia e con gli enti locali e le regioni Piemonte e Liguria, per assumere i provvedimenti conseguenti e per affrontare la situazione infrastrutturale dell'area interessata, anche alla luce dei progetti in atto in campo stradale, autostradale e ferroviario.
(2-00016) «Lovelli, Fiorio, Martella, Rosato, Zucchi, Mariani, Marchi, Boccia, Froner, Antonino Russo, Scarpetti, Mosca, Baretta, Viola, Fluvi, Rossa, Bachelet, Velo, Marantelli, Rampi, Zunino, Murer, Motta, Coscia, Sbrollini, Servodio, Damiano, Pizzetti, De Biasi, Santagata, Levi, Bobba, Giorgio Merlo, Tullo».
(27 maggio 2008)

Iniziative urgenti in relazione all'annunciata soppressione di 20 treni intercity ed eurocity da parte di Trenitalia - 2-00022

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la mobilità rappresenta un essenziale diritto di cittadinanza tutelato e promosso dai principi della Costituzione italiana;
un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nell'ottica e nel rispetto degli accordi del protocollo di Kyoto e del programma di riduzione di gas dannosi dell'Unione europea. Il trasporto su rotaia produce, infatti, il 92 per cento in meno di anidride carbonica rispetto alle automobili e l'88 per cento in meno rispetto all'aereo;
secondo i dati resi noti dal Censis nel mese di marzo 2008, sono più di 13 milioni i pendolari in Italia (pari al 22,2 per cento della popolazione residente). Un dato cresciuto fra il 2001 e il 2007 del 35,8 per cento, pari ad un incremento di 3,5 milioni di persone. Secondo l'indagine Istat il treno viene utilizzato dal 14,8 per cento dei pendolari, cioè più di 1,9 milioni di persone, per spostarsi in ambito locale e metropolitano, come unico mezzo di trasporto o in combinazione con altri mezzi;
l'offerta di servizi per i pendolari è basata essenzialmente sul trasporto pubblico regionale su ferro, finanziato dalle regioni, e dall'interazione con i treni intercity, che, sulle lunghe percorrenze di carattere interregionale, rappresentano, per altro, l'unico mezzo disponibile presso molte stazioni capoluogo di provincia o con un bacino di area vasta anch'esso interregionale;
un'eventuale rivisitazione della politica commerciale di Trenitalia, quanto mai opportuna, attesa e necessaria, se mossa in direzione dell'efficientamento dell'innalzamento della qualità del servizio, potrà orientarsi su esclusive logiche di mercato, allorquando i servizi soppressi, in ragione delle perdite riportate, saranno sostituiti dalle regioni in cooperazione fra di loro;
la disponibilità, nel breve periodo, di nuove infrastrutture dedicate esclusivamente all'alta velocità consentirà di liberare binari sui quali collocare servizi regionali ed interregionali, sostitutivi degli intercity che Trenitalia intende sopprimere;
in assenza di tali servizi, stazioni come Arezzo, Chiusi, Siena, Grosseto, Livorno, Massa, Prato saranno fortemente penalizzate;
per molte di queste, il mantenimento dei servizi di lunga percorrenza è, infatti, in grado di garantire adeguati livelli di accessibilità alla rete nazionale e sovraregionale, per il fatto che le relazioni aservizio di queste località ricadono a pieno titolo nel cosiddetto «servizio universale», da sostenere con risorse statali;
preso atto della volontà di Trenitalia di dismettere i treni intercity e della necessità delle regioni interessate di concorrere, sul piano organizzativo e finanziario, all'erogazione di tali servizi è stato istituito un tavolo di concertazione con la presenza del Governo Prodi, di Trenitalia e delle stesse regioni. Sono state, così, esaminate numerose soluzioni e le regioni hanno avanzato proposte di compartecipazione finanziaria, come la Toscana che sulla dorsale tirrenica si è dichiarata disposta ad investire 10 milioni in più rispetto ai 30 che già impegna annualmente sui treni regionali e parimenti sulla dorsale Milano-Firenze. Inoltre, la regione Toscana ha ricordato di aver investito in questi anni ingenti risorse per il «Memorario»: il servizio, rivolto in particolar modo ai pendolari, che offre treni locali a cadenze regolari e coordinate, che ottimizzano ed ampliano l'offerta territoriale con quella nazionale e che ha fatto segnare un aumento sensibile dei viaggiatori;
proprio in virtù di questa fase necessaria ed ineludibile di riorganizzazione, il Governo Prodi, al termine della XV legislatura, ha chiesto ed ottenuto da Trenitalia la sospensione dei tagli già previsti a partire dal 7 aprile 2008, al fine di mettere il nuovo Governo nella condizione di trovare un'intesa al tavolo di concertazione, affinché si addivenisse ad una soluzione definitiva che scongiurasse, pertanto, che gli stessi tagli venissero riproposti a partire dal 15 giugno 2008;
a sostegno e copertura di tale fase di riorganizzazione, in data 8 aprile 2008, il Governo Prodi ha emanato il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali;
il completamento del processo di riforma ha richiesto una definizione del fabbisogno effettivo attuale per la realizzazione dei servizi ferroviari regionali, in considerazione del fatto che i trasferimenti statali alle regioni e i corrispettivi erogati dalle stesse alla società Trenitalia spa non sono stati aggiornati dal 2000, con riferimento sia alla crescita dei costi dei fattori produttivi, sia alla quantità e alla qualità dei servizi erogati;
il decreto, già approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame al Senato della Repubblica, ha garantito con urgenza le risorse necessarie per assicurare la continuità dei servizi per i primi mesi del 2008, pari a 80 milioni di euro, anche nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio tra le regioni e Trenitalia spa, proprio in attesa del completamento dei lavori del tavolo tecnico interministeriale a tal fine costituito;
nonostante tutto ciò, dal 15 giugno 2008, secondo quanto annunciato dagli organi di stampa, saranno 20 i treni intercity ed eurocity, soppressi in tutta la regione Toscana. I tagli riguarderanno, tra le altre, le stazioni di Chiusi, Arezzo, Prato, Firenze, Livorno e Grosseto ed interesseranno le direttrici nazionali Napoli-Milano, Roma-Torino e Roma-Genova;
la soppressione dei treni intercity ed eurocity causerebbe inevitabilmente notevoli disagi nei confronti dei cittadini e dei pendolari e renderebbero conseguentemente inefficaci o insufficienti gli investimenti della regione Toscana in moltissime tratte locali;
la soppressione di tali treni si ripercuoterebbe inevitabilmente sulla viabilità dell'intero Centro Italia. Molte tratte e stazioni interessate dai tagli rivestono, infatti, un ruolo decisivo nei collegamenti nei confronti di un ampio e diversificato bacino territoriale, che interessa le regioni Umbria, Lazio ed Emilia Romagna -:
se corrisponda al vero la notizia della soppressione dei 20 treni predisposta da Trenitalia a partire dal 15 giugno 2008 e quali iniziative urgenti intenda intraprendere per scongiurare tale soppressione e garantire il diritto alla mobilità ai cittadini ed ai pendolari interessati;
quando intenda convocare il tavolo di concertazione per individuare le linee di intervento che scongiurino i tagli dei treni previsti a partire dal 15 giugno 2008 o per definire tempi e modalità con le quali le regioni e Trenitalia saranno in grado di organizzare un'offerta alternativa agli intercity, che solo a quel punto potranno essere sostituiti.
(2-00022) «Ceccuzzi, Bindi, Mattesini, Gatti, Sani, De Micheli, Scarpetti, Cenni, Misiani, De Pasquale, Mariani, Nannicini, Andrea Orlando, Fluvi, Agostini, Fontanelli, Enzo Carra, Velo, Verini, Bossa, Siragusa, Rossa, Migliori, De Torre, Bellanova, Minniti, Realacci, Coscia, Sbrollini, Concia, Lo Moro, Madia, Calvisi, Strizzolo, Beltrandi, Cuperlo, Lulli, Ventura, Pistelli».
(27 maggio 2008)

Problematiche relative alla procedura di selezione per l'accesso all'università - 2-00004

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'8 maggio 2008 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha avviato la discussione congiunta per l'esame dei circa 2.000 ricorsi presentati dai candidati che si ritengono ingiustamente esclusi dall'accesso alle facoltà di medicina e chirurgia, esclusione operata a seguito dei quiz tenutisi nel settembre 2007;
si tratta di un percorso già noto, che ha portato negli anni ad una serie di sanatorie, l'ultima delle quali è contenuta nella legge n. 288 del 2004; in sostanza, gli studenti, con motivazioni varie, si oppongono alla decisione di escluderli, ricorrendo al tribunale amministrativo regionale; se i tribunali amministrativi regionali accedono alle loro ragioni, gli studenti sono ammessi ai corsi, mentre nel frattempo le università ricorrono al Consiglio di Stato; a quel punto il Parlamento interviene per evitare ulteriori danni e tensioni sociali;
la preselezione tenutasi nel settembre 2007 ha evidenziato una serie di irregolarità, quali plichi pervenuti aperti alle commissioni e domande con risposte sbagliate; inoltre, va osservato che la preselezione non sfugge al sospetto che ormai affligge ogni procedura concorsuale in Italia; i successivi decreti emanati dal Ministro non sembrano aver sanato tutte le posizioni;
in relazione alla formulazione dei questionari, desta perplessità la natura di domande ritenute di «cultura generale», ma che equiparano la cultura ad una sorta di quiz radiotelevisivo; questionari che dividono anche il mondo accademico: secondo molti professori i test non sono in grado di valutare gli studenti e portano a discriminazioni inaccettabili, poiché circa il 75 per cento degli studenti che superano le prove attitudinali proviene da famiglie che hanno entrambi i genitori laureati -:
quali intendimenti abbia il Governo in merito alla vicenda esposta in premessa;
se non ritenga opportuno - anche mediante iniziative legislative - riformare la procedura di preselezione per l'accesso all'università, sulla base di opzioni, quali:
a) limitare le facoltà a numero chiuso allo stretto necessario;
b) modificare ed ampliare i questionari, nel senso di consentire che questi possano misurare la reale preparazione dello studente nelle materie che dovrà approfondire;
c) introdurre una graduatoria nazionale degli aventi diritto all'accesso alle facoltà, in modo da evitare discriminazioni e difformità di giudizio a parità di valore degli elaborati;
d) ampliare il numero degli aventi diritto, sulla base non solo delle capacitàdi assorbimento delle facoltà, ma anche valutando il numero dei professionisti necessari;
se non ritenga, infine, di dover considerare l'opportunità di introdurre un meccanismo «alla francese», nel quale si prevede che, per l'accesso al primo bi-triennio universitario statale, siano valutati il rendimento e le capacità del singolo sulla base dei risultati del quinquennio delle scuole superiori.
(2-00004) «Mario Pepe (Pdl), Di Cagno Abbrescia, Picchi, Testoni, Stracquadanio, De Luca, Galati, Di Virgilio, Ceccacci Rubino, Mistrello Destro, Osvaldo Napoli, Bernardo, De Girolamo, Tortoli, Zorzato, Iapicca, Moles, Berardi, Di Centa, Simeoni, Sammarco, Formichella, Giammanco, Mannucci, Savino, Vella, Moffa, Mariarosaria Rossi, Costa, Papa, Laboccetta».
(13 maggio 2008)

Misure per l'adeguamento strutturale e per il rilancio dell'arsenale militare di Taranto - 2-00005

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:
il territorio jonico, dopo le crisi politiche e finanziarie che hanno caratterizzato il suo impianto amministrativo, vive giorni difficili a causa dell'incerto futuro di una delle realtà produttive più antiche espresse in questa area: l'arsenale militare di Taranto;
l'industria arsenalizia tarantina, stabilimento di straordinaria importanza per la Marina militare italiana e per il Paese, con 2.000 dipendenti addetti tra personale civile e militare e 400 lavoratori dell'indotto, vive ormai da anni, infatti, difficoltà di gestione che si ripercuotono sull'efficienza dell'apparato organizzativo e sull'incapacità di garantire un autentico piano di rilancio dello stabilimento militare, in grado di assicurare occupazione e una pianificazione industriale a lungo termine;
i tanti problemi infrastrutturali e di sicurezza sono stati decretati dall'autorità giudiziaria attraverso le «prescrizioni» per adeguare alle norme alcuni degli impianti;
la traduzione di tale impasse è emblematicamente rappresentata dallo stallo dei lavori di ammodernamento previsti per l'arsenale, anche in presenza di risorse finanziarie di investimento già impegnate, sia per l'ammodernamento che per la messa in sicurezza;
i lavori di ammodernamento dell'arsenale e la sua messa a norma potrebbero ulteriormente compromettere la vita dello stesso arsenale di Taranto, viste le dichiarazioni enunciate dallo stesso direttore di stabilimento preoccupato per altri conseguenti provvedimenti che potrebbero essere assunti dalla direzione provinciale del lavoro e dall'autorità giudiziaria, dopo le più recenti prescrizioni al bacino in muratura «B. Brin» con un sommergibile al suo interno;
il blocco delle attività ipotizzato dalla direzione potrebbe causare altre spiacevoli ripercussioni, come, ad esempio, il dirottamento in altre strutture arsenalizie italiane dei lavori sul naviglio da assegnare a Taranto (programma lavori esercizio finanziario 2008: 26 milioni di euro - 13 per unità navali e 13 per la messa a norma del bacino galleggiante GO52) o lo slittamento dell'assegnazione degli stessi lavori in attesa dello sblocco della messa a norma;
il frazionamento delle competenze nell'ambito dell'organizzazione della difesa e la complessità delle procedure non consente la celerità degli interventi che la situazione richiede; si auspica l'istituzione di un'autorità o commissario delegato che possa snellire le procedure e l'iter deilavori, provvedendo all'attuazione del programma di opere già messo a punto dai competenti organi del ministero della difesa - commissario delegato;
grandi sono le preoccupazioni della comunità jonica, già rappresentate dalle manifestazioni di protesta civile messe in atto dai lavoratori statali e metalmeccanici, dall'intervento del prefetto di Taranto, che ha interessato del problema la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della difesa, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno: dall'ordine del giorno deliberato ad unanimità dai consigli comunale e provinciale di Taranto, in seduta congiunta il 12 maggio 2008, sottoscritto dal sindaco di Brindisi, dai sindaci della provincia di Taranto, dai parlamentari ionici, dai consiglieri regionali del territorio e dalle organizzazioni provinciali degli industriali e del lavoro -:
se intenda attivare procedure atte ad evitare il blocco delle lavorazioni all'interno dell'arsenale di Taranto;
se intenda attivare misure straordinarie, quali la nomina di un commissario delegato o un'autorità, per lo snellimento del complesso iter dei lavori di adeguamento strutturale dell'arsenale militare marittimo di Taranto;
se ritenga di dover confermare l'impegno assunto dal tavolo istituzionale per Taranto per il rilancio dell'arsenale militare marittimo di Taranto, rimarcandone il ruolo pubblico e la centralità operativa dell'intera area industriale della difesa.
(2-00005) «Vico, Franzoso, Boccia, Patarino, Ventucci, Bordo, Carlucci, Bellanova, Pisicchio, Vitali, Zazzera, Distaso, Minniti, Laganà Fortugno, Grassi, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Cicu, Gaglione, Servodio, Ria, Capano, Pescante, Sbai, Lazzari, Martella, Lulli, Concia, Ceccacci Rubino, Mistrello Destro, Savino, Rosso, Ginefra, Losacco, Biasotti, Sisto, Pelino, Mastromauro, Codurelli, Ghizzoni, Bernardo, Lorenzin, Dell'Elce, Federico Testa».
(14 maggio 2008)

Orientamenti del Governo in merito all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare ed all'indicazione della relativa sede nella città di Foggia - 2-00021 e 2-00024

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali, per sapere - premesso che:
ad ottobre del 2005 è stato ultimato il trasferimento della sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare da Bruxelles a Parma, città individuata dal Consiglio europeo quale sede permanente dell'organismo scientifico destinato a fornire pareri scientifici indipendenti relativamente alle questioni inerenti la sicurezza alimentare;
il regolamento istitutivo, approvato il 28 gennaio 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, stabilisce i principi ed i requisiti di base del diritto alimentare e assegna all'Autorità europea per la sicurezza alimentare il compito di costruire e coordinare una rete in grado di realizzare una stretta collaborazione con le autorità nazionali che operano nello stesso campo;
da ciò è discesa la necessità di attivare le procedure per la costituzione di una Autorità per la sicurezza alimentare in Italia, organismo scientifico indipendente, sebbene funzionalmente collegato al ministero della salute;
nei primi mesi del 2005 è stato costituito a Foggia il comitato tecnico-istituzionale per la strutturazione e il sostegno della candidatura del capoluogo della Capitanata a sede dell'Autorità stessa. Coordinatidalla provincia di Foggia, ne fanno parte o ne condividono l'operato l'Università degli studi di Foggia, la camera di commercio di Foggia, tutti gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli enti di ricerca che operano nel territorio foggiano;
nel maggio del 2005 è stato costituito il comitato scientifico incaricato di strutturare la proposta del territorio al Governo, proposta ufficializzata il 13 settembre 2005 nel corso di un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni locali e l'allora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Gianni Alemanno;
con il decreto interministeriale del 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, l'allora Ministro della salute, Livia Turco, d'intesa con l'allora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha istituito, presso il ministero della salute, il comitato nazionale per la sicurezza alimentare: organo tecnico consultivo, destinato ad agire in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, cui è affidato il compito di offrire la propria consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed a formulare pareri scientifici, su richiesta del comitato strategico di indirizzo, delle amministrazioni centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
l'articolo 2, comma 356, della legge finanziaria per il 2008 prevede che il comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante nella città di Foggia;
per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia, la legge finanziaria per il 2008 autorizza lo stanziamento, a favore del ministero della salute, di un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010;
l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto «milleproroghe»), prevede che la predetta Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasformi in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia, fermo restando lo stanziamento di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010;
lo stesso articolo 11 rinviava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la definizione delle norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia;
la candidatura di Foggia a sede dell'Autorità nazionale nazionale per la sicurezza alimentare è fondata su alcuni pilastri: la rilevanza della produzione agricola e agroalimentare e la presenza di centri di formazione e di ricerca di eccellenza che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
la produzione agricola foggiana è pari a quella dell'intero Molise o dell'intera Basilicata;
sul fronte agroalimentare, Foggia ospita il più importante pastificio del gruppo Barilla, dopo quello storico di Parma, e si appresta ad ospitare il più grande impianto di trasformazione di pomodoro del Sud dell'Italia;
lo sviluppo della filiera agricola è stato sollecitato o assecondato dai centri di ricerca, alcuni dei quali storici, presenti nel territorio provinciale: l'Istituto sperimentate per la cerealicoltura, l'Istituto per le colture foraggere, l'Istituto sperimentale per la zootecnia, l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basificata, il Lachimer (Laboratorio chimico merceologico della camera di commercio), l'Istituto per lo studio degli ecosistemi costieri del Cnrdi Lesina; il servizio igiene e prevenzione dell'azienda sanitaria locale Foggia 3;
all'interno dell'Università di Foggia, grazie anche alla presenza della facoltà di agraria, si sono, inoltre, sviluppate strutture di assoluto rilievo in campo scientifico: il biopolo dauno e il centro di ricerca interdisciplinare Bioagromed;
la regione Puglia ha individuato nella provincia di Foggia la sede ideale per il distretto agroalimentare regionale, destinato alla promozione dell'innovazione in agricoltura;
a seguito della recente adozione, da parte del Consiglio dei ministri, del decreto recante misure urgenti in materia fiscale, a parere del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, si profila la necessità di operare tagli agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2008 e dal cosiddetto «decreto milleproroghe», per garantire la copertura di spesa, in particolare, alla riduzione dell'imposta comunale sugli immobili -:
se il Governo intenda confermare l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare;
se i Ministri interpellati intendano confermare l'indicazione di Foggia quale sede dell'Agenzia stessa;
se sia vero che le risorse finanziarie, destinate dal Governo Prodi per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, sono state destinate ad assicurare la copertura di spesa prevista per il decreto recante misure urgenti in materia fiscale, emanato dal Governo Berlusconi.
(2-00021) «Bordo, Antonino Russo, Berretta, Causi, Gianni Farina, Siragusa, Bossa, Picierno, Graziano, De Biasi, Lo Moro, Bindi, Miotto, Servodio, Melandri, Duilio, Leoluca Orlando, Giulietti, Messina, Piffari, Scilipoti, Zazzera, Di Giuseppe, Pisicchio, Schirru, Rampi, Bellanova, Giorgio Merlo, D'Antoni, Realacci, De Micheli, Capodicasa, Zampa, Bocci, Brandolini, Gozi, Margiotta, Giovanelli, Iannuzzi».
(27 maggio 2008)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, per sapere - premesso che:
secondo alcune notizie pubblicate sui quotidiani nazionali e locali, il Governo, per far fronte alla copertura finanziaria dei provvedimenti adottati nel corso del Consiglio dei ministri di Napoli, avrebbe deciso di operare alcuni tagli nel settore agricolo e agroalimentare;
in particolare, sembrerebbe a rischio soprattutto l'avvio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede in Foggia, in quanto i 2,5 milioni di euro stanziati a suo tempo per l'avvio della attività dell'Agenzia sarebbero stati revocati proprio per le citate esigenze di copertura;
secondo alcune indiscrezioni trapelate sui quotidiani, dietro a questa decisione vi sarebbe anche il tentativo del Ministro Zaia di spostare la sede dell'Agenzia da Foggia a Verona, che vanta una grandissima tradizione agricola, oltre ad una maggior facilità di collegamento con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma;
è superfluo ricordare che la candidatura di Foggia a sede dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare è maturata su alcuni dati di fatto incontrovertibili, quali la rilevante produzione agricola e agroalimentare e la presenza di importanti centri di formazione e di ricerca agricoli e agroalimentari -:
se tali notizie corrispondano a verità, in tal caso quando sia stata adottata tale decisione e se non ritengano di scongiurare il taglio dei fondi, già peraltro stanziati da una legge dello Stato, trovandorisorse che evitino inutili penalizzazioni e non vanifichino le aspettative di un intero territorio;
se tale decisione non costituisca l'ennesimo episodio di una politica della componente leghista del Governo che, favorendo eccessivamente le regioni del Nord, finisce col risultare penalizzante nei confronti del Meridione.
(2-00024) «Cera, Cesa, Vietti».
(27 maggio 2008)

Iniziative per assicurare il servizio di verbalizzazione e trascrizione degli atti processuali e per provvedere ai pagamenti dovuti a favore delle società del consorzio Astrea - 2-00023

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il servizio di verbalizzazione e trascrizione degli atti processuali è regolato da norme di legge e da un contratto unico nazionale, effetto di un lotto di appalto aggiudicato al consorzio Astrea operante a partire dal novembre 2006;
la centralizzazione del servizio ha permesso l'omogeneizzazione e la regolarizzazione di un servizio in crisi, oltre che notevoli risparmi di spesa;
detto servizio risulta sospeso in alcune sedi giudiziarie e il consorzio Astrea minaccia di sospenderlo in tutte le altre sedi a partire dal 21 maggio 2008, con evidente grave pregiudizio per la funzionalità degli uffici giudiziari e del sistema giustizia;
a partire dal 3 aprile 2008 risulta impegnata la spesa relativa al pagamento del primo periodo del servizio, anno 2008 -:
quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di assicurare la puntualità del servizio di stenotipia e trascrizione degli atti dibattimentali, e quindi il regolare svolgimento delle udienze penali, e, in particolare, se intenda provvedere con urgenza ai pagamenti dovuti in forza del contratto alle società del consorzio che risultano aver regolarmente pagato gli stipendi e i contributi ai dipendenti.
(2-00023) «Tenaglia, Ferranti, Quartiani, Samperi, Mariani, Motta».
(27 maggio 2008)