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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 17 giugno 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 giugno 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Micciché, Migliavacca, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Micciché, Migliavacca, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 giugno 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
FRONER: «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991» (1298);
CAZZOLA: «Delega al Governo per il completamento della riforma del sistema previdenziale mediante la revisione dei requisiti e del metodo di calcolo dei trattamenti di pensione, il riordino degli enti pubblici previdenziali e lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» (1299);
BUTTIGLIONE: «Riforma della disciplina concernente le attività cinematografiche e audiovisive» (1300);
FALLICA: «Introduzione dell'obbligo di indicare il livello dell'indice glicemico sulle confezioni degli alimenti» (1301);
COSENZA: «Modifiche al codice penale per la lotta contro la pedofilia e istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza» (1302).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 17 giugno 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
«Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania» (1303).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
POLLEDRI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di guardie particolari giurate» (632) Parere delle Commissioni II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PANIZ: «Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Belluno» (747) Parere delle Commissioni V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: «Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione» (847) Parere delle Commissioni XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BACHELET ed altri: «Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali» (868);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RIA: «Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma» (979) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GIANCARLO GIORGETTI: «Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, abrogazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, e altre disposizioni in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili» (1202) Parere delle Commissioni V e XI.

II Commissione (Giustizia):
VITALI: «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti il settore degli albi professionali» (530) Parere delle Commissioni I, V e VII;
BINETTI ed altri: «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di utilizzo di mezzi, anche aventi connotazione religiosa, atti a rendere irriconoscibile la persona» (627) Parere delle Commissioni I, IX, XI e XII.

VI Commissione (Finanze):
STUCCHI: «Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli» (79) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
JANNONE: «Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni di emittenti pubblici della Repubblica argentina» (307) Parere delle Commissioni I, II, III, V e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in merito alla disciplina degli accessi stradali» (1267) Parere delle Commissioni I, V, IX, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
SCHIRRU ed altri: «Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (331) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
POLLEDRI ed altri: «Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionisticispettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra» (637) Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
DI VIRGILIO ed altri: «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero» (753) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
BELLOTTI: «Disposizioni in materia di acquacoltura biologica» (336) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
BOCCIARDO: «Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza» (127) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
POLLEDRI ed altri: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia» (630) Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'assegnazione delle predette proposte di legge alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede consultiva, decorrerà dal momento della costituzione della medesima Commissione.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2008, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 2008.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 11 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2008, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (7).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 90, RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (A.C. 1145-A)

A.C. 1145-A - Parere I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Nizzi 9.9, in quanto prevede una irragionevole differenziazione della disciplina sul trasferimento di rifiuti con riferimento a specifiche regioni;
sull'emendamento Bratti 11.40, in quanto, nel disporre che il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale anche delle agenzie e degli istituti ambientali regionali competenti per costituire un sistema di sorveglianza ambientale volto a monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti, non prevede forme di concertazione a livello regionale;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1145-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguitodenominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Art. 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori,le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Art. 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Art. 4.
(Tutela giurisdizionale).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ovenon riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Art. 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.

Art. 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Art. 7.
(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Art. 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Art. 9.
(Discariche).

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Art. 10.
(Impianti di depurazione).

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Art. 11.
(Raccolta differenziata).

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretariodi Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Art. 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Art. 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.
(Norma di interpretazione autentica).

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 15.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazionedelle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

Art. 16.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione).

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:
a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Deroghe).

1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1o marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Art. 19.
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

Art. 20.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1145-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle attività di cui al presente comma si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze».

All'articolo 2:
al comma 9, la parola: «complessiva» è soppressa;
al comma 12, dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «dei comuni interessati»;
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania».

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «relativi ai reati» sono inserite le seguenti: «, consumati o tentati,» e le parole: «ed ai reati in materia ambientale» sono soppresse.

All'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, le parole
: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola:
«nonché» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro un limite di spesa di euro 10.900.000».

All'articolo 7:
al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'IRPA sono trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis deldecreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario. Dall'attuazione del presente comma, compresa l'attività del commissario di cui al precedente periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da venticinque esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei venticinque esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, nel caso di cui al presente comma, così come in quello di cui al comma 1 del presente articolo, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori). - 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietatoil trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10, al comma 2, dopo le parole: «per il periodo di tempo strettamente necessario» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009»; le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; dopo le parole: «non spetta alcun compenso» sono inserite le seguenti: «, emolumento o rimborso spese»; dopo le parole: «avente il compito di valutare» sono inserite le seguenti: «, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui,».

All'articolo 11:
al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2008» fino a: «e al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento»;
ai commi 4 e 6, le parole: «nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 6, dopo le parole: «regione Campania,» sono inserite le seguenti: «anche in forma associata,»;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole
: «di compensazione ambientale» sono inserite le seguenti: «e bonifica»;
al secondo periodo, le parole: «per l'importo di 47 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 47 milioni di euro» e dopo le parole: «del Fondo per le aree sottoutilizzate» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,».

All'articolo 12:
al comma 1, le parole:
«per l'importo massimo di quaranta milioni di euro» sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17».

All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole:
«l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti,» e le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 3, le parole: «senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

All'articolo 14, al comma 1, dopo le parole: «nonché l'articolo 5-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 5,».

All'articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole: «Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente,» sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizionidi cui al comma 7 dell'articolo 2, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12 milioni di euro».

All'articolo 16:
al comma 1, lettera a), le parole: «anche in soprannumero,» sono soppresse;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione».

All'articolo 17:
il comma 1 è sostituito dal seguente
:
«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Informazione al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali in materia igienico-sanitaria».

A.C. 1145-A - Emendamenti

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Alla scadenza del periodo di emergenza, e comunque, non oltre il 1o gennaio2010, decadono i capi missione nominati ai sensi del comma 3, nonché le relative strutture di supporto, e tutte le competenze relative allo svolgimento del servizio dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania sono ripristinate in capo agli enti territoriali competenti.
1. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. I capi missione nominati ai sensi del comma 3, nonché le relative strutture di supporto, decadono alla scadenza del periodo di emergenza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2010.
1. 50. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

ART. 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

Al comma 1, sostituire le parole: fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente con le seguenti: nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale.
2. 50. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere i commi 4 e 5.
2. 51. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 4, dopo le parole: I siti, le aree e gli impianti aggiungere le seguenti: presenti sul territorio della regione Campania.
2. 1. Volpi, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 5, sostituire le parole: rende più difficoltoso con la seguente: ostacola.
2. 2. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Al comma 5, sostituire le parole: a norma dell'articolo con le seguenti: con le sanzioni previste dall'articolo.
2. 52. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini, Beltrandi, Recchia, Rugghia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le autorità di pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: provinciali e locali.
2. 53. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini, Beltrandi, Recchia, Rugghia.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2. 54. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: l'approntamento con le seguenti: concorrere all'approntamento.
2. 55. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini, Beltrandi, Recchia, Rugghia.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, nonché il concorso delle Forze armate stesse fino alla fine del comma.
2. 3. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: unitamente alle con le seguenti:, nei limiti dei propri compiti di istituto, a supporto delle.
2. 56. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini, Beltrandi, Recchia, Rugghia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Forze armate assicurano il controllo del territorio campano, anche attraverso monitoraggi satellitari diretti ad individuare le discariche abusive e gli sversamenti non autorizzati di rifiuti.
2. 4. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque esclusa ogni parificazione tra le funzioni degli appartenenti alle Forze armate e quelle delle Forze di polizia.
2. 57. Palomba, Piffari, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di intensificare le attività di prevenzione sul territorio delle province di Napoli e Caserta e in particolare nelle aree comprese nei comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, nei comuni dell'area vesuviana in provincia di Napoli e nei comuni dell'agro aversano e del litorale domizio flegreo in provincia di Caserta, il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un programma operativo interforze di detti territori, coordinato dalle prefetture di Napoli e Caserta. A tal fine è stanziata la somma di 5 milioni di euro.
2. 5. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: con violenza o minaccia.
2. 7. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, dopo la parola: chiunque aggiungere la seguente: illegittimamente.
2. 8. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, sostituire le parole: impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa con le seguenti: illegittimamente, con violenza o minaccia, pone in essere atti diretti ad impedire od ostacolare.
2. 6. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, sostituire le parole: impedisce, ostacoli o rende con le seguenti: pone in essere atti diretti ad impedire, ostacolare o rendere.
2. 9. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 9, sostituire le parole:, ostacoli o rende più difficoltosa con le seguenti: o ostacola.
2. 10. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

ART. 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

Sopprimerlo.
*3. 1. Vietti, Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimerlo.
*3. 50. Palomba, Piffari, Monai, Di Pietro.

Sopprimerlo.
*3. 51. Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
3. 52. Palomba, Piffari, Monai.

Sopprimere il comma 1.
3. 2. Palomba, Piffari, Monai.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43,» sono aggiunte le seguenti: «per i reati riferiti alla gestione dei rifiuti e i reati in materia ambientale,».

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;

sopprimere il comma 3;
al comma 4, sopprimere le parole:
di Napoli ovunque ricorrano nel comma medesimo;
al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di Napoli.
3. 3. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 1, sostituire le parole da: riferiti alla gestione fino alla fine del comma con le seguenti: commessi nella regione Campania, riferiti alla gestione dei rifiuti, che comportino l'illegittima immissione nell'ambiente di sostanze o energie che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite all'Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto (Napoli o Salerno) nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
di Napoli con le seguenti: ordinario di Napoli o di Salerno;
al comma 4, sostituire le parole:, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli con le seguenti: o di Salerno, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli o di Salerno;
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:, sentito il Consiglio fino alla fine del comma con le seguenti: e il Consiglio superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze, adottano le misure organizzative necessarie relative all'organico dei magistrati e al personale amministrativo al fine di consentire agli Uffici giudiziari di Napoli e di Salerno di far fronte alle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo.
3. 53. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Al comma 1, sostituire le parole da: le funzioni di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 3-bis, e 371-bis del codice di procedura penale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;

al comma 4, sopprimere le parole: di Napoli ovunque ricorrano nel comma medesimo;
al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di Napoli.
3. 8. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, il quale le esercita fino alla fine del comma.
3. 10. Palomba, Piffari, Monai.

Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

3. 11. Palomba, Piffari, Monai.

Sopprimere il comma 2.
3. 54. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: lo stesso tribunale con le seguenti: il Tribunale di Napoli.
3. 12. Palomba, Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*3. 14. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*3. 55. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
3. 16. Palomba, Piffari, Monai.

Sopprimere il comma 5.
* 3. 18. Palomba, Piffari, Monai.

Sopprimere il comma 5.
*3. 19. Vietti, Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimere il comma 6.
3. 20. Palomba, Piffari, Monai.

Sopprimere il comma 7.
3. 21. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 8, sopprimere le parole da:, sempreché fino alla fine del comma.
3. 23. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 8, sostituire le parole da:, sempreché fino alla fine del comma con le seguenti: e vi sia il concreto pregiudizio della salute e dell'ambiente.
3. 24. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

ART. 4.
(Tutela giurisdizionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: tutte le controversie fino alla fine del periodo con le seguenti: le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, relative a comportamenti ricollegabili all'esercizio dei poteri delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati.
4. 50. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Sopprimere il comma 2.
*4. 2. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Sopprimere il comma 2.
*4. 3. Palomba, Piffari, Monai.

ART. 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

Al comma 1, dopo le parole: nella regione Campania, aggiungere le seguenti: e fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19,
*5. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 1, dopo le parole: nella regione Campania, aggiungere le seguenti: e fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19,
*5. 50. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, in deroga al parere fino a: febbraio 2005.
5. 51. Livia Turco, Bossa, Miotto, Murer, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al comma 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, è aggiunto il seguente periodo: «Possono essere altresì rilasciate in via provvisoria autorizzazioni all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate a seguito di richiesta corredata della documentazione attestante l'ultimazione dei lavori».
5. 01. Romano.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: di qualità (CDR-Q) fino alla fine del periodo.
6. 51. Polledri.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: della regione Campania
6. 52. Polledri.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
6. 53. Lulli, Benamati, Federico Testa, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza aumento delle emissioni autorizzate impianto per impianto.
6. 54. Quartiani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzazione in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche di combustibile CDR-Q non può determinare maggiori emissioni di quelle consentite e autorizzate dalle norme vigenti.
6. 50. Quartiani.

ART. 7.
(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali).

Sopprimerlo.
*7. 1. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*7. 2. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Entro trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alla scadenza del termine di durata previsto della medesima Commissione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 4. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nomina dei cinquanta commissari aggiungere le seguenti: da individuare all'interno della Commissione esistente.
7. 53. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 2.
*7. 6. Nucara.

Sopprimere il comma 2.
*7. 54. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.
*7. 55. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 3.
**7. 50. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimere il comma 3.
**7. 56. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti, Lulli, Benamati, Federico Testa.

Sopprimere il comma 3.
**7. 57. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Sopprimere il comma 3.
**7. 58. Piffari, Monai, Misiti, Di Pietro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta alle Camere un piano di riordino degli enti di supporto tecnico-scientifico dell'attività del Ministero medesimo, con particolare riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
7. 59. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Sono istituiti, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) e, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia di controllo nucleare (ACN).

Conseguentemente:
al secondo periodo, dopo le parole:
successive modificazioni aggiungere le seguenti:, con la sola eccezione delle funzioni, del personale tecnico e delle risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento rischio nucleare, tecnologico e industriale, che sono trasferiti all'ACN, nonché
al terzo periodo:
sostituire le parole:
Con successivo decreto fino a: e del mare con le seguenti: Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
aggiungere, in fine, le parole: e dell'ACN;
al quarto periodo, dopo le parole: dell'IRPA aggiungere le seguenti: e dell'ANC.
7. 52. Tortoli.
(Inammissibile)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino a: competenti in materia di ambiente con le seguenti: adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
*7. 51. Barbieri, Aprea, Granata, Ghizzoni, Goisis, Zazzera, Ciocchetti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino a: competenti in materia di ambiente con le seguenti: adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
*7. 60. Piffari, Zazzera, Giulietti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fino a: competenti in materia di ambiente con le seguenti: adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
*7. 61. Mariani, Ghizzoni, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
7. 62 Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente aggiungere le seguenti: e di università e ricerca scientifica.
*7. 63. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente aggiungere le seguenti: e di università e ricerca scientifica.
*7. 64 Mariani, Ghizzoni, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
7. 65. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, che non devono comunque essere inferiori alle risorse complessive assegnate agli istituti e all'agenzia soppressi.
7. 66. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 3-bis.
*7. 67. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3-bis.
*7. 68. Piffari, Monai, Misiti, Di Pietro.

Al comma 3-bis, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
7. 69. Piffari, Monai, Misiti.

ART. 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

Al comma 3, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
8. 2. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: individuata e gestita ai sensi del comma 7 dell'articolo 2.
8. 3. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

ART. 8-bis.
(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori).

Sopprimerlo.
8-bis. 50. Marsilio, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti:, limitatamente alla parte organica dei rifiuti stessi.
8-bis. 54. Quartiani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, senza maggiori oneri a carico dei clienti finali di elettricità.
8-bis. 53. Quartiani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, senza maggiori oneri a carico della componente A3 delle tariffe elettriche.
8-bis. 52. Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le misure di cui al comma 1 non possono comportare aggravi tariffari né oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il GSE, provvede a regolare gli effetti delle misure di cui al comma 1, in modo tale che il costo determinato dalla loro applicazione produca effetti neutri sulle componenti tariffarie di competenza dell'Autorità.
8-bis. 51. Quartiani.

ART. 9.
(Discariche).

Al comma 1, sopprimere le parole: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso);
9. 50. Iannaccone.

Al comma 1, sopprimere le parole:; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Sindaco del comune di Napoli, di concerto con il Presidente della Provincia e con il Presidente della Regione, individua, nel proprio territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sito da destinare a discarica idoneo alle esigenze del comune di Napoli. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare a discarica.
9. 1. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, sopprimere le parole:; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Sindaco del comune di Napoli, di concerto con il Presidente della Regione, individua, nel proprio territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sito da destinare a discarica idoneo alle esigenze del comune di Napoli. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare a discarica.
9. 52. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, sopprimere le parole:; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Sindaco del comune di Napoli, sentiti il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, individua, nel proprio territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sito da destinare a discarica idoneo alle esigenze del comune di Napoli. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare a discarica.
9. 53. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, sopprimere le parole:; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Sindaco del comune di Napoli, sentito il Presidente della Regione, individua, nel proprio territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sito da destinare a discarica idoneo alle esigenze del comune di Napoli. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare a discarica.
9. 54. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, sopprimere le parole:; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Sottosegretario di Stato, si cui all'articolo 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 14 aprile 2008, n. 4, individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sito da destinare a discarica idoneo alle esigenze del comune di Napoli.
9. 55. Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: località Torrione (Cava Mastroianni) con le seguenti: località Parco Saurino 3 (Santa Maria La Fossa).
9. 56. Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole da: allo smaltimento fino alla fine del comma con le seguenti: alla differenziazione dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti ai fini del recupero e riciclaggio anche degli imballaggi ed al confezionamento della parte residua da stoccare nelle more dell'entrata in funzione dei previsti termovalizzatori ovvero da trasferire in discarica.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Resta fermo il divieto di selezione e trattamento di rifiuti tossici o nocivi per il cui trattamento e smaltimento si applicano le norme vigenti.
2-ter. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al comma 2 deve avvenire a livello provinciale prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun presidente dell'amministrazione provinciale individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Sottosegretario di Stato ai fini dell'individuazione dei siti da utilizzare in via prioritaria previa esecuzione delle eventuali opere necessarie per il corretto stoccaggio.
2-quater. Il sottosegretario di Stato, tenuto conto della disponibilità dei siti di stoccaggio provvisorio, degli incrementi registrati nella raccolta differenziata, delle discariche già realizzate e non ancora utilizzate, sulla base del presumibile fabbisogno formula il programma prioritario di realizzazione delle discariche per il superamento della fase di emergenza per singola provincia della regione. Per la sola provincia di Napoli è ammesso il trasferimento dei rifiuti al di fuori della regione fino all'entrata in funzione del termovalizzatore di Acerra.
9. 2. Zamparutti, Bernardini, Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Al comma 2, sostituire le parole da: allo smaltimento fino alla fine del comma con le seguenti: alla differenziazione dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti ai fini del recupero e riciclaggio anche degli imballaggi ed al confezionamento della parte residua da stoccare nelle more dell'entrata in funzione dei previsti termovalizzatori ovvero da trasferire in discarica.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Resta fermo il divieto di selezione e trattamento di rifiuti tossici o nocivi per il cui trattamento e smaltimento si applicano le norme vigenti.
2-ter. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui al comma 2 deve avvenire a livello provinciale prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun presidente dell'amministrazione provinciale individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Sottosegretario di Stato ai fini dell'individuazione dei siti da utilizzare in via prioritaria previa esecuzione delle eventuali opere necessarie per il corretto stoccaggio.
9. 57. Barbato.

Al comma 2, sopprimere la parola:; 20.03.01.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: presso i suddetti impianti fino alla fine del comma con le seguenti: i rifiuti classificati con codice CER 20.03.01 possono essere conferiti presso le discariche autorizzate secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; lo smaltimento dei rifiuti pericolosi contraddistinti dai codici CER 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, 19.12.11 deve avvenire in siti individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi devono essere sottoposte a autorizzazioneintegrata ambientale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere le parole: decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I.
9. 3. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti, Gozi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, purché le discariche attrezzate siano in grado di poter accogliere in assoluta sicurezza detti rifiuti, al fine di garantire la sicurezza ambientale e la salute pubblica.
9. 4. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 3.
9. 5. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: all'esercizio degli impianti aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
9. 6. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.
9. 7. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 7, dopo le parole: 24 febbraio 1992, n. 225, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
9. 8. Piffari, Monai, Misiti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. I cittadini residenti nei comuni interessati dagli interventi di localizzazione degli impianti e dei siti di cui al presente articolo, nonché agli articoli 5, 6 e 8, e fino alla fine dell'emergenza di cui all'articolo 19, godono di una riduzione pari all'ottanta per cento delle accise a carico della bolletta elettrica.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 7-bis, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2008 e in 200 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza degli oneri, delle dotazioni di cui alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. 58. Misiti, Piffari, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. I nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di discarica godono delle esenzioni dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
9. 12. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: salve le intese aggiungere la seguente: raggiunte.
9. 59. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 7-bis,, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In applicazione del principio dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti, è vietato il trasferimento in regioni insulari di qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dalla regione Campania.
9. 9. Nizzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. In ogni discarica di cui al comma 1 possono essere conferiti i rifiuti provenienti da altre province in misura totale non superiore al 20 per cento dei rifiuti prodotti dalle pòpolazioni residenti nella provincia dove ha sede la discarica.
9. 51. Iannaccone.

ART. 10.
(Impianti di depurazione).

Sopprimere il comma 2.
10. 1. Piffari, Monai, Misiti.

ART. 11.
(Raccolta differenziata).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I comuni della regione Campania sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, come fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al primo periodo è condizionato all'effettiva realizzazione di un'indispensabile ed efficace filiera e sistema industriale regionale, in grado di recepire e processare i rifiuti differenziati prodotti.
11. 1. Piffari, Monai, Misiti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. I comuni della regione Campania sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, come fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007.
1-bis. Nell'ambito degli interventi di incentivazione della raccolta differenziata, eventuali ipotesi di maggiorazioni sulle tariffe di smaltimento dei rifiuti indifferenziati nei casi di scostamento dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata sono subordinate all'effettiva realizzazione di un'indispensabile ed efficace filiera e sistema industriale regionale, in grado di recepire e processare i rifiuti differenziati prodotti.
11. 2. Piffari, Monai, Misiti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Sottosegretario di Stato procede alla nomina di commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi di cui al comma 1.
11. 9. Margiotta, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola.

Al comma 2, sostituire le parole da:, adottando fino alla fine del comma con le seguenti:. Qualora le amministrazioni non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, il Sottosegretario invia una relazione al Ministro dell'interno che procede all'emanazione del decreto di scioglimento dei consigli comunali delle predette amministrazioni e alla nomina di un commissario straordinario.
11. 7. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 2, sostituire le parole da:, adottando fino alla fine del comma con le seguenti:. Ai comuni che non provvedononei termini previsti ai sensi del comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.
11. 8. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, avvalendosi delle agenzie e istituti ambientali nazionali e regionali competenti.
11. 11. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: «sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «possono avvalersi».
*11. 14. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: «sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «possono avvalersi».
*11. 51. Piffari, Monai, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: inviano mensilmente aggiungere le seguenti:, anche per il tramite del sistema di monitoraggio della spesa ambientale già reso operativo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ANCI,
**11. 15. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Al comma 4, dopo le parole: inviano mensilmente aggiungere le seguenti:, anche per il tramite del sistema di monitoraggio della spesa ambientale già reso operativo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ANCI,
**11. 17. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: inviano mensilmente aggiungere le seguenti:, anche per il tramite del sistema di monitoraggio della spesa ambientale già reso operativo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ANCI,
**11. 52. Piffari, Monai, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: modalità individuate dal Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti:, sentita l'ANCI.
*11. 19. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: modalità individuate dal Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti:, sentita l'ANCI.
*11. 53. Piffari, Monai, Barbato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato può svolgere a campione verifiche dei dati inviati dai sindaci ed adottare provvedimenti sanzionatori nel caso in cui l'esito della verifica accerti incongruenze con i dati di raccolta differenziata effettiva.
11. 20. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
I comuni della regione Campania con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono obbligati ad individuare, entro sessanta giorni, i lotti di piani di insediamento produttivo o, in mancanza, altre aree idonee ove realizzare impianti: a) di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati già differenziati per tipologia da avviare al recupero o riciclo; b) di compostaggio; c) di stoccaggio dei rifiuti da termovalorizzare o da trasferire a discarica. Detti comuni sono altresì obbligati, nello stesso termine, ad individuare aree da allestire per la discarica dei rifiuti non altrimenti utilizzabili. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti si avvalgono di comuni contermini sulla base di accordi a titolo oneroso, ferma restando la realizzazione della propria discarica. I comuni gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati in via diretta, con criteri di economicità e con applicazione di tariffa media a livello nazionale. Per la realizzazione degli impianti e per l'acquisto di attrezzature e mezzi i comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono autorizzati a contrarre mutui trentennali con la Cassa depositi e prestiti. La rata dei mutui deve essere coperta dall'applicazione della tariffa. Gli impianti sopra citati devono entrare in funzione entro il 31 dicembre 2009. Le amministrazioni provinciali coordinano le attività di utilizzo, monitoraggio e bonifica delle discariche realizzate a livello provinciale, le ricerche di mercato per l'individuazione del prezzo minimo di cessione dei prodotti recuperati e da riciclare da parte dei comuni, gestiscono, previa determinazione di apposite tariffe, le discariche provinciali ed il termovalorizzatore, o impianti similari, con criteri di economicità. La gestione del termovalorizzatore da realizzare a Napoli spetta al comune di Napoli. Il Sottosegretario di Stato, di concerto con le autorità locali e sulla base delle esperienze nazionali ed internazionali nel settore, predispone, entro sessanta giorni, progetti-pilota per la realizzazione degli impianti e la gestione del servizio da attuarsi da parte dei comuni con l'ottica di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata, la riduzione dei costi attuali di raccolta e smaltimento e della tariffa rispetto agli attuali livelli.
*11. 21. Zamparutti, Bernardini, Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
I comuni della regione Campania con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono obbligati ad individuare, entro sessanta giorni, i lotti di piani di insediamento produttivo o, in mancanza, altre aree idonee ove realizzare impianti: a) di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati già differenziati per tipologia da avviare al recupero o riciclo; b) di compostaggio; c) di stoccaggio dei rifiuti da termovalorizzare o da trasferire a discarica. Detti comuni sono altresì obbligati, nello stesso termine, ad individuare aree da allestire per la discarica dei rifiuti non altrimenti utilizzabili. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti si avvalgono di comuni contermini sulla base di accordi a titolo oneroso, ferma restando la realizzazione della propria discarica. I comuni gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati in via diretta, con criteri di economicità e con applicazione di tariffa media a livello nazionale. Per la realizzazione degli impianti e per l'acquisto di attrezzature e mezzi i comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono autorizzati a contrarre mutui trentennali con la Cassa depositi e prestiti. La rata dei mutui deve essere coperta dall'applicazione della tariffa. Gli impianti sopra citati devono entrare in funzione entro il 31 dicembre 2009. Le amministrazioni provinciali coordinano le attività di utilizzo, monitoraggio e bonifica delle discariche realizzate a livello provinciale, le ricerche di mercato per l'individuazione del prezzo minimo di cessione dei prodotti recuperati e da riciclare da parte dei comuni, gestiscono, previa determinazione di apposite tariffe, le discariche provinciali ed il termovalorizzatore, o impianti similari,con criteri di economicità. La gestione del termovalorizzatore da realizzare a Napoli spetta al comune di Napoli. Il Sottosegretario di Stato, di concerto con le autorità locali e sulla base delle esperienze nazionali ed internazionali nel settore, predispone, entro sessanta giorni, progetti-pilota per la realizzazione degli impianti e la gestione del servizio da attuarsi da parte dei comuni con l'ottica di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata, la riduzione dei costi attuali di raccolta e smaltimento e della tariffa rispetto agli attuali livelli.
*11. 54. Barbato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Si fa obbligo, all'interno della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali o di servizi di qualsiasi dimensione, dei mercati pubblici o privati all'ingrosso o al minuto di trattenere gli imballaggi inerti delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorie nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. In applicazione delle vigenti direttive CE, i rifiuti come differenziati sono consegnati a soggetti autorizzati pubblici o privati che provvedono alla relativa registrazione qualitativa e quantitativa secondo le norme vigenti ed alla consegna a titolo oneroso negli impianti pubblici o privati ai fini del
riciclaggio o del compostaggio. La consegna dei rifiuti urbani o assimilati da termovalorizzare o da trasferire a discarica è ammessa solo attraverso gli impianti pubblici, sempre a titolo oneroso sulla base di tariffa determinata sulla base dei costi medi a livello nazionale. Per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico non è dovuta la relativa tassa o tariffa comunale. I soggetti di cui al primo e secondo periodo rendono ai comuni, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata con la documentazione della relativa destinazione. I comuni ne danno comunicazione al Sottosegretario di Stato, ai Comandi provinciali dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza per i controlli a campione. È fatto divieto ai soggetti della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali e di servizi di depositare negli spazi pubblici qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dalla loro attività. Per i soggetti contravventori al divieto è dovuta una sanzione amministrativa, per ogni infrazione rilevata, da mille a diecimila euro. Dopo tre infrazioni è disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici fino ad un massimo di novanta giorni. Restano ferme le vigenti disposizioni per i rifiuti tossici o nocivi.
**11. 25. Zamparutti, Bernardini, Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Si fa obbligo, all'interno della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali o di servizi di qualsiasi dimensione, dei mercati pubblici o privati all'ingrosso o al minuto di trattenere gli imballaggi inerti delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorie nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. In applicazione delle vigenti direttive CE, i rifiuti come differenziati sono consegnati a soggetti autorizzati pubblici o privati che provvedono alla relativa registrazione qualitativa e quantitativa secondo le norme vigenti ed alla consegna a titolo oneroso negli impianti pubblici o privati ai fini del riciclaggio o del compostaggio. La consegna dei rifiuti urbani o assimilati da termovalorizzare o da trasferire a discarica è ammessa solo attraverso gli impianti pubblici, sempre a titolo oneroso sulla base di tariffa determinata sulla base dei costi medi a livello nazionale. Per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico non è dovuta la relativa tassa o tariffa comunale. I soggetti di cui al primo e secondo periodo rendono ai comuni, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata con la documentazione della relativa destinazione. I comuni ne danno comunicazione al Sottosegretario di Stato,ai Comandi provinciali dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza per i controlli a campione. È fatto divieto ai soggetti della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali e di servizi di depositare negli spazi pubblici qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dalla loro attività. Per i soggetti contravventori al divieto è dovuta una sanzione amministrativa, per ogni infrazione rilevata, da mille a diecimila euro. Dopo tre infrazioni è disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici fino ad un massimo di novanta giorni. Restano ferme le vigenti disposizioni per i rifiuti tossici o nocivi.
**11. 55. Barbato.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. I consorzi di bacino e le società pubblico-private costituite per la gestione dei rifiuti in Campania sono sciolti o posti in liquidazione entro sessanta giorni. Nelle more dell'attivazione dei servizi in via diretta da parte dei singoli comuni, la gestione delle attività è affidata, per singola provincia, ad un manager qualificato con specifica esperienza nel settore, da individuarsi con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato. Il Sottosegretario di Stato, sentiti gli enti locali, predispone, per singola provincia, il piano di assegnazione di mezzi ed attrezzature e del personale ai singoli comuni man mano che siano in grado di avviare in via diretta le attività. Il personale è assegnato ai comuni nella posizione giuridica ed economica in atto. È fatto divieto ai comuni di utilizzare il personale assegnato in attività diverse da quelle connesse alla raccolta dei rifiuti.
*11. 27. Zamparutti, Bernardini, Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. I consorzi di bacino e le società pubblico-private costituite per la gestione dei rifiuti in Campania sono sciolti o posti in liquidazione entro sessanta giorni. Nelle more dell'attivazione dei servizi in via diretta da parte dei singoli comuni, la gestione delle attività è affidata, per singola provincia, ad un manager qualificato con specifica esperienza nel settore, da individuarsi con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato. Il Sottosegretario di Stato, sentiti gli enti locali, predispone, per singola provincia, il piano di assegnazione di mezzi ed attrezzature e del personale ai singoli comuni man mano che siano in grado di avviare in via diretta le attività. Il personale è assegnato ai comuni nella posizione giuridica ed economica in atto. È fatto divieto ai comuni di utilizzare il personale assegnato in attività diverse da quelle connesse alla raccolta dei rifiuti.
*11. 56. Barbato.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato, ai fini della soluzione strutturale dell'emergenza rifiuti in Campania, autorizza i comuni, nei limiti delle norme fissate per legge, al trattamento dei propri rifiuti, sulla base di un piano di smaltimento e trattamento a tal fine idoneo e senza oneri per lo Stato.
11. 28. Zamparutti, Bernardini, Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: comma 8 aggiungere le seguenti: e per le Autorità d'ambito della Regione siciliana.
11. 29. Romano.
(Inammissibile)

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: ed al noleggio con le seguenti:, anche attraverso operazioni di leasing con previsione di riscatto finale da parte dei comuni,
*11. 30. Zamparutti, Bernardini, Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: ed al noleggio con le seguenti:, anche attraverso operazioni di leasing con previsione di riscatto finale da parte dei comuni,
*11. 57. Barbato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere i comuni campani e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) promuove accordi, intese e convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per individuare forme transitorie per la gestione delle attività della raccolta, ivi comprese campagne straordinarie per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.
**11. 31. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere i comuni campani e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) promuove accordi, intese e convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per individuare forme transitorie per la gestione delle attività della raccolta, ivi comprese campagne straordinarie per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.
**11. 33. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere i comuni campani e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) promuove accordi, intese e convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per individuare forme transitorie per la gestione delle attività della raccolta, ivi comprese campagne straordinarie per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.
**11. 58. Piffari, Monai, Barbato.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: regione Campania aggiungere le seguenti: e della Regione siciliana.
11. 34. Romano.
(Inammissibile)

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: del mare procede aggiungere le seguenti:, sentita l'ANCI.
*11. 36. Osvaldo Napoli.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: del mare procede aggiungere le seguenti:, sentita l'ANCI.
*11. 59. Piffari, Monai, Barbato.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le iniziative di cui al presente comma sono finalizzate ad interventi nella regione Campania di bonifica ambientale di aree particolarmente inquinate, ad interventi infrastrutturali per lo smaltimento delle acque, nonché ad investimenti per lo sviluppo delle medesime aree.
11. 39. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: 47 milioni con le seguenti: 67 milioni.
11. 38. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. I Comuni interessati dagli interventi di localizzazione degli impianti e dei siti di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9, sono tenuti ad applicare, fino al 31 dicembre 2010, anche ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, una riduzione pari all'ottanta per cento della tassa sui rifiuti urbani (TARSU).
12-ter. Il minor gettito per i comuni, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis, è rimborsato con corrispondenti trasferimenti dello Stato a favore degli stessi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, individua i criteri e le modalità per l'erogazione di detto rimborso.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 11, commi 12-bis e 12-ter, stimati in 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza degli oneri, delle dotazioni di cui alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 60. Pifferi, Monai, Misiti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti delitti che hanno prodotto, direttamente o indirettamente, danni all'ambiente e alla salute pubblica devono essere finalizzate a interventi di riqualificazione ambientale, sanitaria e ad investimenti per lo sviluppo delle aree che hanno subito gli eventuali effetti dei suddetti delitti.
11. 61. Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle agenzie e degli istituti ambientali nazionali e regionali competenti, costituisce, con proprio provvedimento, un sistema di sorveglianza ambientale per monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti di cui al presente decreto. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sui risultati del sistema di sorveglianza di cui al primo periodo.
11. 40. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il Ministro provvede altresì al monitoraggio degli effetti degli impianti sull'ambiente, promuovendo eventualmente interventi di bonifica ambientale attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati.
11. 50. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Le somme provenienti dalla TARSU incassata dai comuni devono confluire in un apposito capitolo di bilancio e sono dichiarate impignorabili e a destinazione vincolata alla finalità del pagamento dei corrispettivi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In caso di copertura parziale del costo del servizio, i comuni devono far confluire nello stesso capitolo di bilancio l'importo residuale necessario per garantire la totale copertura del costo del servizio.
2. Le somme provenienti dalla riscossione della tariffa igiene ambientale (TIA) devono confluire in un apposito fondo conspecifica destinazione e sono dichiarate impignorabili e a destinazione vincolata alla finalità del pagamento dei corrispettivi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. In caso di insufficiente riscossione per l'anno in corso, il comune nel cui territorio si è verificata la mancata riscossione deve integrare il suddetto fondo fino alla totale copertura finanziaria.
3. Il 50 per cento del tributo ambientale provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 2, comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e il 50 per cento del tributo speciale per lo smaltimento in discarica previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere destinati ai soggetti titolari dell'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti che hanno raggiunto nella relativa provincia di riferimento le percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e finalizzati sia agli interventi a favore della gestione integrata dei rifiuti, sia alla corresponsione di incentivi ai cittadini che dimostrino di aver raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata.
11. 01. Romano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 11 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che le regioni non abbiano provveduto ad emanare proprie disposizioni regolamentari».
11. 02. Romano.
(Inammissibile)

ART. 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti dei crediti, certi ed esigibili, vantati da altre pubbliche amministrazioni nei confronti della gestione commissariale e relative all'esecuzione di attività di studio, ricerca e progettazione.
12. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

ART. 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

Al comma 1, dopo le parole: e privati, aggiungere le seguenti: attraverso percorsi di Agenda 21 locale e accordi volontari, così come previsto dalla Carta di Aalborg di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.
13. 1. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i fini di cui al comma 1, garantisce la continuità delle attività di sostegno ai comuni di cui all'Accordo di programma sottoscritto con le associazioni rappresentative degli enti locali.
*13. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i fini di cui al comma 1, garantisce la continuità delle attività di sostegno ai comuni di cui all'Accordo di programma sottoscritto con le associazioni rappresentative degli enti locali.
*13. 52. Piffari, Monai, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il diritto di accesso ai dati e alle informazioni ambientali detenute dalla pubblica amministrazione in relazione alle attività previste dal presente decreto, sono garantite ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
13. 51. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, sopprimere le parole: della regione Campania.
13. 5. Romano.

Al comma 5, sostituire le parole: interventi didattico-educativi integrativi con le seguenti: attività aggiuntive di insegnamento.
13. 100. Governo.

Al comma 6, dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
13. 50. Barbieri, Aprea, Granata, Ghizzoni, Goisis, Zazzera, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. (Ulteriori misure per superare l'emergenza rifiuti). - 1. Al fine di scongiurare il sorgere di possibili situazioni emergenziali analoghe a quella verificatasi nei comuni della regione Campania, nonché di sostenere gli interventi mirati alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente contemplati dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, ai Comuni delle aree individuate dal predetto obiettivo, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo complessivo di euro 130 milioni per l'anno 2008, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato a sostenere gli enti locali in difficoltà nel garantire la prosecuzione del predetto servizio indispensabile. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni della Regione Campania, in quanto destinatari degli altri benefici previsti nel presente provvedimento, e gli altri comuni che abbiano già goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente articolo è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente articolo sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 390 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine dicompensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 17, primo periodo, comma 1, dopo le parole: ad eccezione di quelle derivanti aggiungere le seguenti: dall'articolo 13-bis e.
13. 010. Marinello, Giudice, Misuraca.
(Inammissibile)

ART. 14.
(Norma di interpretazione autentica).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. I provvedimenti assunti con riferimento all'emergenza di cui al presente decreto, adottati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. 1. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Interpretazione autentica in materia di recupero dei rifiuti). 1. Il comma 3 dell'articolo 181-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, si interpreta nel senso che sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 181-bis le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
14. 010. Guido Dussin.

ART. 16.
(Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione).

Sopprimerlo.
*16. 1. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimerlo.
*16. 2. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.
16. 3. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 4. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ed assunto in ruolo fino alla fine della lettera con le seguenti: ed il personale non dirigenziale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inquadrato secondo le procedure previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamentodi apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 dei medesimi ruoli.
16. 5. Nucara.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*16. 7. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*16. 50. Porcino, Paladini, Piffari.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato con concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato.
16. 8. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.
16. 9. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera b), sostituire le parole da: con valutazione delle esperienze fino alla fine della lettera con le seguenti: o presso altri Ministeri in attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento o i Ministeri.
16. 13. Brandolini.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera b), sostituire le parole da: con valutazione fino a: medesimo Dipartimento con le seguenti: munito di diploma di laurea rilasciato da università statali dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione delle amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
16. 14. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

*16. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*16. 16. Paladini, Porcino, Piffari.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*16. 17. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
16. 51. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: inquadrare nel ruolo fino alla fine della lettera con le seguenti: cui è riconosciuto il trattamento economico e giuridico, corrispondente a dirigente di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, per la durata temporale corrispondente allo stato di emergenza di cui al presente decreto.
16. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
16. 52. Piffari, Monai, Misiti.

ART. 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Lo Stato è autorizzato ad anticipare la liquidità necessaria per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16, nei limiti di un ammontare complessivo non superiore a 150 milioni di euro per l'anno 2008, che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sull'apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.
1-bis. La Regione Campania, in funzione delle risorse anticipate dallo Stato per far fronte all'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale, è tenuta a restituire le risorse di cui al comma 1 e le eventuali risorse di cui al comma 3-bis, in un periodo non superiore a venti anni a partire dalla cessazione dello stato di emergenza. L'importo così determinato è acquisito in apposito capitolo del bilancio dello Stato. Le condizioni per la restituzione delle risorse sono individuate in un apposito accordo da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Campania. Ai fini del rimborso del prestito di cui al primo periodo, la Regione Campania individua i comuni beneficiari degli interventi previsti dal presente decreto e stabilisce la quota che ciascun comune è tenuto a versare alla regione medesima a valere sulle entrate relative alla gestione ordinaria del ciclo di smaltimento dei rifiuti.

Conseguentemente, al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: rispetto alla dotazione del Fondo con le seguenti: rispetto all'ammontare.
17. 50. Guido Dussin, Reguzzoni, Cota, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Dozzo, Luciano Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Maccanti, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Salvini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

ART. 18.
(Deroghe).

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
18. 53. Livia Turco, Bossa, Miotto, Murer, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181 aggiungere le seguenti: e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.
18. 51. Barbieri, Aprea, Granata, Ghizzoni, Goisis, Zazzera, Ciocchetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il Sottosegretario di Stato e i capi missione possono valutare delle deroghe agli articoli 18, 46, 225 e allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di particolare necessità, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
18. 52. Delfino, Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
*18. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
*18. 50. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati aggiungere le seguenti:, garantendo in ogni caso il rispetto delle misure volte ad assicurare la tutela, la sicurezza e l'integrità dei lavoratori e degli addetti.
18. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di evitare il ripetersi dello stato d'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione siciliana, gli impianti di termovalorizzazione in fase di realizzazione continuano ad usufruire delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992.
18. 3. Romano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. - (Interventi straordinari per il settore turismo). - 1. Al fine di contrastare le conseguenze negative che l'emergenza nel settore dei rifiuti ha prodotto sul settore turismo e di salvaguardare i livelli occupazionali, sono adottate le seguenti misure straordinarie:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino a tutto il 31 dicembre 2008, sono sospesi i pagamenti di contributi, tributi e imposte, statali e locali, dovuti dalle aziende del settore turismo operanti nella regione Campania, anche in relazione alla quota parte di competenza dei relativi lavoratori dipendenti;
b) i termini stabiliti dai commi 1 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini previsti alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere ulteriormente prorogati.
18. 02. Nucara.
(Inammissibile)

ART. 19.
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa aggiungere la seguente: improrogabilmente.
19. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

MOZIONI DAMIANO ED ALTRI N. 1-00006, CAZZOLA ED ALTRI N. 1-00012, DELFINO ED ALTRI N. 1-00013 E PALADINI E DONADI N. 1-00014 CONCERNENTI INIZIATIVE RELATIVE ALLA DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI LAVORI USURANTI

Mozioni

La Camera,
premesso che:
come noto con l'approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si è provveduto a dare attuazione al protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;
tale obiettivo legislativo è stato il risultato di un lungo e complesso lavoro concertativo con le parti sociali, che ha visto il coinvolgimento attivo di milioni di lavoratori e pensionati, attraverso un'apposita consultazione;
l'equilibrio del protocollo presuppone il varo delle norme necessarie alla sua attuazione integrale;
tra le misure per cui mancano ancora le norme attuative vi è il delicato tema dei cosiddetti lavori usuranti, per il quale la citata legge n. 247 del 2007 prevede il conferimento di una delega legislativa, da esercitarsi entro il 31 maggio 2008;
il Governo Prodi, in fase di conclusione del suo mandato e dopo il vaglio della Ragioneria dello Stato, predisponendo nel mese di aprile 2008 lo schema di decreto legislativo per la disciplina sui lavori usuranti, ha consegnato al futuro Governo questo importante provvedimento a vantaggio dei lavoratori e delle imprese;
il termine per l'esercizio della suddetta delega risulta ormai scaduto,

impegna il Governo

ad adottare con la massima urgenza, ferme restando le prerogative del Parlamento, le iniziative normative volte a dare attuazione ai principi ed alle finalità previste, in materia di lavori usuranti, dal protocollo del 23 luglio 2007, così escludendo il rischio di vanificare un'importante conquista sociale.
(1-00006)
(Nuova formulazione) «Damiano, Letta, Soro, Bressa, Sereni, Quartiani, Giachetti, Bersani, Franceschini, Fassino, Giulietti, Agostini, Argentin, Barbato, Barbi, Baretta, Bellanova, Beltrandi, Benamati, Berretta, Bindi, Bobba, Boccia, Boccuzzi, Boffa, Bordo, Braga, Bratti, Bucchino, Calgaro, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Enzo Carra, Marco Carra, Castagnetti, Causi, Cavallaro, Cenni, Ciriello, Codurelli, Colombo, Concia, Corsini, Cuomo, D'Antoni, Dal Moro,D'Antona, De Micheli, De Pasquale, D'Incecco, Carella, Gianni Farina, Ferranti, Ferrari, Fiano, Fiorio, Fioroni, Fluvi, Fogliardi, Fontanelli, Gaglione, Garavini, Gasbarra, Gatti, Gentiloni Silveri, Ghizzoni, Giacomelli, Ginefra, Ginoble, Santagata, Grassi, Graziano, Laratta, Lenzi, Levi, Lolli, Lo Moro, Lovelli, Lucà, Luongo, Lusetti, Madia, Mantini, Marchi, Maran, Marantelli, Marchignoli, Marchioni, Margiotta, Cesare Marini, Marrocu, Martella, Pierdomenico Martino, Mattesini, Mazzarella, Mecacci, Melandri, Giorgio Merlo, Merloni, Meta, Migliavacca, Miglioli, Miotto, Misiani, Mogherini Rebesani, Mosella, Motta, Murer, Naccarato, Narducci, Nicolais, Andrea Orlando, Peluffo, Mario Pepe (Pd), Piccolo, Pizzetti, Pollastrini, Pompili, Porfidia, Porta, Rampi, Ria, Rosato, Rossomando, Rubinato, Samperi, Sani, Sarubbi, Sbrollini, Scarpetti, Schirru, Fedi, Servodio, Strizzolo, Tidei, Trappolino, Tullo, Vaccaro, Vannucci, Velo, Verini, Vernetti, Vico, Villecco Calipari, Viola, Zaccaria, Zampa, Zunino».

La Camera,
premesso che:
come noto con l'approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si è provveduto a dare attuazione al protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;
tale obiettivo legislativo è stato il risultato di un lungo e complesso lavoro concertativo con le parti sociali, che ha visto il coinvolgimento attivo di milioni di lavoratori e pensionati, attraverso un'apposita consultazione;
l'equilibrio del protocollo presuppone il varo delle norme necessarie alla sua attuazione integrale;
tra le misure per cui mancano ancora le norme attuative vi è il delicato tema dei cosiddetti lavori usuranti, per il quale la citata legge n. 247 del 2007 prevede il conferimento di una delega legislativa, da esercitarsi entro il 31 maggio 2008;
il Governo Prodi, in fase di conclusione del suo mandato e dopo il vaglio della Ragioneria dello Stato, predisponendo nel mese di aprile 2008 lo schema di decreto legislativo per la disciplina sui lavori usuranti, ha consegnato al futuro Governo questo importante provvedimento a vantaggio dei lavoratori e delle imprese;
il termine per l'esercizio della suddetta delega risulta ormai scaduto,

impegna il Governo

ad adottare con la massima urgenza, ferme restando le prerogative del Parlamento, le iniziative normative volte a determinare un nuovo termine per l'esercizio della delega non oltre il 31 dicembre 2008.
(1-00006)
(Ulteriore nuova formulazione) «Damiano, Letta, Soro, Bressa, Sereni, Quartiani, Giachetti, Bersani, Franceschini, Fassino, Giulietti, Agostini, Argentin, Barbato, Barbi, Baretta, Bellanova, Beltrandi, Benamati, Berretta, Bindi, Bobba, Boccia, Boccuzzi, Boffa, Bordo, Braga, Bratti, Bucchino, Calgaro, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Enzo Carra, Marco Carra, Castagnetti, Causi, Cavallaro, Cenni, Ciriello, Codurelli, Colombo, Concia, Corsini, Cuomo, D'Antoni, Dal Moro, D'Antona,De Micheli, De Pasquale, D'Incecco, Carella, Gianni Farina, Ferranti, Ferrari, Fiano, Fiorio, Fioroni, Fluvi, Fogliardi, Fontanelli, Gaglione, Garavini, Gasbarra, Gatti, Gentiloni Silveri, Ghizzoni, Giacomelli, Ginefra, Ginoble, Santagata, Grassi, Graziano, Laratta, Lenzi, Levi, Lolli, Lo Moro, Lovelli, Lucà, Luongo, Lusetti, Madia, Mantini, Marchi, Maran, Marantelli, Marchignoli, Marchioni, Margiotta, Cesare Marini, Marrocu, Martella, Pierdomenico Martino, Mattesini, Mazzarella, Mecacci, Melandri, Giorgio Merlo, Merloni, Meta, Migliavacca, Miglioli, Miotto, Misiani, Mogherini Rebesani, Mosella, Motta, Murer, Naccarato, Narducci, Nicolais, Andrea Orlando, Peluffo, Mario Pepe (Pd), Piccolo, Pizzetti, Pollastrini, Pompili, Porfidia, Porta, Rampi, Ria, Rosato, Rossomando, Rubinato, Samperi, Sani, Sarubbi, Sbrollini, Scarpetti, Schirru, Fedi, Servodio, Strizzolo, Tidei, Trappolino, Tullo, Vaccaro, Vannucci, Velo, Verini, Vernetti, Vico, Villecco Calipari, Viola, Zaccaria, Zampa, Zunino».

La Camera,
premesso che:
il Governo Prodi, in fase di conclusione del suo mandato e dopo aver proceduto ad una consultazione parziale delle parti sociali, ha predisposto uno schema di decreto legislativo per la tutela previdenziale dei lavori usuranti, in attuazione di quanto disposto in materia dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247;
lo schema di decreto non ha potuto ottenere il parere di entrambe le commissioni permanenti competenti;
si rendono necessari alcuni approfondimenti di taluni aspetti del decreto (in particolare, per quanto riguarda la definizione del lavoro notturno e la conclusione del regime transitorio, nonché le procedure per l'accertamento dell'esposizione ad attività usuranti), in quanto la formulazione proposta dal Governo Prodi sembra dar luogo, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, ad un eccesso di potere nell'esercizio della delega;
non è stato possibile effettuare, per le note ragioni, tali approfondimenti prima della scadenza della delega il 31 maggio 2008;
si prende atto dell'impegno del Ministro Maurizio Sacconi per ottenere una proroga dell'esercizio della delega in materia di lavori usuranti, onde poter emanare il decreto entro il 2008,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parlamento, a predisporre al più presto gli strumenti legislativi necessari e ad attuare ogni utile procedura e confronto per dare soluzione, entro il tempo indicato, ad un tema tanto delicato ed importante secondo un'impostazione che sappia coniugare la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e le esigenze di equilibrio finanziario.
(1-00012)
«Cazzola, Saglia, Cicchitto, Cota, Bocchino, Baldelli, La Loggia, Antonino Foti, Caparini, Saltamartini, Pelino, Di Biagio, Giacomoni, Della Vedova, Formichella, Maria Rosaria Rossi, Mottola, Mannucci, Fedriga, Munerato».

La Camera,
premesso che:
la legge n. 247 del 2007, «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia dilavoro e previdenza sociale», delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti;
per detto provvedimento sono stati stanziati due miliardi e mezzo di euro e lo stesso interesserà nell'arco di dieci anni una platea di circa 5000 lavoratori;
le categorie interessate sono i lavoratori notturni, quelli addetti alla catena di montaggio, i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti e potrebbero essere interessate ulteriori categorie, per le quali sarebbe necessario un ulteriore approfondimento;
il Governo Prodi, dopo aver proceduto ad una consultazione parziale delle parti sociali, ha predisposto uno schema di decreto legislativo per la tutela previdenziale dei lavori usuranti, in attuazione di quanto disposto dalla legge suddetta;
lo schema di decreto non ha potuto ottenere il parere di entrambe le commissioni permanenti competenti;
erano necessari specifici approfondimenti di importanti aspetti del decreto ed era necessario ridefinire la nozione di lavoro notturno e la parte riguardante la conclusione del regime transitorio, unitamente alle procedure per l'accertamento dell'esposizione ad attività usuranti;
lo scioglimento anticipato delle Camere ha reso difficile effettuare gli approfondimenti necessari prima della scadenza della delega il 31 maggio 2008;
il Ministro Maurizio Sacconi si è impegnato a portare nel primo Consiglio dei ministri utile la proroga dell'esercizio della delega in materia di lavori usuranti, onde poter emanare il decreto entro il 2008,

impegna il Governo

a predisporre, ferme restando le prerogative del Parlamento, adeguate procedure e gli strumenti legislativi appropriati tali da far sì che la delega possa essere esercitata entro il 31 dicembre 2008, nel rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori in conformità ai principi dell'equilibrio finanziario del sistema.
(1-00013)
«Delfino, Poli, Cesa, Adornato, Bosi, Buttiglione, Capitanio Santolini, Casini, Cera, Ciccanti, Ciocchetti, Compagnon, De Poli, Dionisi, Drago, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè, Mannino, Naro, Occhiuto, Oppi, Pezzotta, Pionati, Pisacane, Rao, Romano, Ruggeri, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Nunzio Francesco Testa, Vietti, Volontè, Zinzi».

La Camera,
premesso che:
la legge n. 247 del 2007, «Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti;
le categorie interessate sono i lavoratori notturni, quelli addetti alla catena di montaggio, i conducenti di veicoli concapienza non inferiore ai nove posti e potrebbero essere interessate ulteriori categorie, per le quali sarebbe necessario un ulteriore approfondimento;
il Governo Prodi, dopo aver proceduto ad una consultazione parziale delle parti sociali, ha predisposto uno schema di decreto legislativo per la tutela previdenziale dei lavori usuranti, in attuazione di quanto disposto dalla legge suddetta;
lo schema di decreto non ha potuto ottenere il parere di entrambe le Commissioni permanenti competenti;
erano necessari specifici approfondimenti di importanti aspetti del decreto ed era necessario ridefinire la nozione di lavoro notturno e la parte riguardante la conclusione del regime transitorio, unitamente alle procedure per l'accertamento dell'esposizione ad attività usuranti;
lo scioglimento anticipato delle Camere ha reso difficile effettuare gli approfondimenti necessari prima della scadenza della delega il 31 maggio 2008;
il ministro Maurizio Sacconi si è impegnato a portare nel primo Consiglio dei ministri utile la proroga dell'esercizio della delega in materia di lavori usuranti, onde poter emanare il decreto entro il 2008,

impegna il Governo

a predisporre, ferme restando le prerogative del Parlamento, adeguate procedure e gli strumenti legislativi appropriati tali da far sì che la delega possa essere esercitata entro il 31 dicembre 2008, nel rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori in conformità ai principi dell'equilibrio finanziario del sistema.
(1-00013)(Nuova formulazione) «Delfino, Poli, Cesa, Adornato, Bosi, Buttiglione, Capitanio Santolini, Casini, Cera, Ciccanti, Ciocchetti, Compagnon, De Poli, Dionisi, Drago, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè, Mannino, Naro, Occhiuto, Oppi, Pezzotta, Pionati, Pisacane, Rao, Romano, Ruggeri, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Nunzio Francesco Testa, Vietti, Volonté, Zinzi».
(11 giugno 2008).

La Camera,
premesso che:
esiste un'evidente relazione tra lavoro usurante, lavoro straordinario, lavoro notturno e l'elevato numero di infortuni: una relazione che va per quanto possibile interrotta o comunque tenuta sempre sotto controllo;
nel nostro Paese continua infatti incessante da anni l'inaccettabile fenomeno delle cosiddette «morti bianche»: la morte dei sei operai di Mineo è solo l'ultimo episodio di una lista incredibilmente lunga;
il numero dei morti per infortunio sul lavoro supera di gran lunga la media europea;
siamo di fronte ad un fenomeno tanto drammatico quanto vergognoso che colpisce l'intera comunità nazionale e di fronte al quale la politica e le istituzioni che la rappresentano continuano ad apparire disorientate, timide ed impotenti, non sono più sufficienti gli appelli e le generiche assunzioni di responsabilità;
il permanere in attività in tarda età degli addetti a lavori usuranti non può che aumentare i rischi di infortunio sul lavoro;
il Governo Prodi, non casualmente, aveva predisposto, nel mese di aprile 2008, uno schema di decreto legislativo finalizzato a disciplinare in maniera più coerente il pensionamento degli addetti ai lavori usuranti;
nei lavori usuranti erano ricomprese le categorie di lavoratori notturni, gli addetti alla catena di montaggio, i conducenti di veicoli con capienza non inferiore a 9 posti e a queste tipologie di lavoro se ne potrebbero aggiungere altre;
il decreto legislativo predisposto ad aprile 2008 dal Governo Prodi era il frutto anche di una lunga e complessa fase concertativa con le parti sociali e, ad oggi, rappresenta un'importante eredità per l'attuale maggioranza;
si deve lavorare per far crescere e per radicare definitivamente nel Paese una diffusa cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro;
rispetto ai controlli, questi, da un lato, andrebbero intensificati, dall'altro andrebbero adottate le misure ncessarie per evitare una pericolosa quanto inutile sovrapposizione di competenze tra regioni e Stato nazionale, lasciando che per omogeneità e, dunque, efficacia di intervento sia, soprattutto, il Governo nazionale ad assumersene la maggiore responsabilità,

impegna il Governo

nel rispetto delle prerogative del Parlamento, a predisporre gli strumenti necessari affinché la delega prevista dalla legge n. 247 del 2007 «Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibile, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale» scaduta il 31 maggio 2008 possa comunque essere esercitata entro il 31 dicembre 2008, recependo in particolare in materia di lavoro notturno le definizioni più favorevoli ai lavoratori già presenti in alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro.
(1-00014) «Paladini, Donadi».