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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 19 giugno 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 giugno 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Castagnetti, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Micciché, Migliavacca, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Casini, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Micciché, Migliavacca, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 giugno 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
SANTELLI e COSTA: «Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, limitatamente agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia» (1323);
GREGORIO FONTANA: «Delega al Governo per il riordino dei Corpi della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate» (1324);
VIGNALI ed altri: «Disposizioni per la liberalizzazione dell'attività d'impresa» (1325);
ALESSANDRI ed altri: «Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» (1326);
GIOACCHINO ALFANO: «Modifica all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, concernente gli effetti della sanatoria per lavori eseguiti senza l'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa» (1327);
BELLOTTI: «Disciplina dell'attività professionale agromeccanica» (1328);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COTA ed altri: «Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea» (1329);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COTA ed altri: «Indizione di un referendum per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007» (1330);
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie per l'acquisto di veicoli da parte dei disabili inidonei alla guida» (1331);
ANGELA NAPOLI: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno dei brevetti» (1332);
VOLONTÈ: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» (1333).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: «Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici» (412) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Berardi.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: «Istituzione di un fondo e delega al Governo in materia di interventi a favore delle persone non autosufficienti» (413) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Berardi.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero» (753) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Berardi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
STUCCHI: «Introduzione del capo IV-bis del titolo II della parte prima del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istituzione delle comunità territoriali» (67) Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MAURIZIO TURCO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte di Giorgiana Masi e il ferimento di alcuni cittadini» (256) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
CONTENTO: «Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, in materia di trasporto di armi per uso sportivo» (423) Parere della VII Commissione.

II Commissione (Giustizia):
FARINA COSCIONI ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di rapporto tra separazione dei coniugi e domanda di scioglimento del matrimonio» (248) Parere della I Commissione;
CONTENTO: «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie» (428) Parere delle Commissioni I e VI;

ZINZI: «Istituzione della corte d'appello di Caserta» (1097) Parere delle Commissioni I, V e XI.

III Commissione (Affari esteri):
ANGELI: «Riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo» (108) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
CONTENTO: «Delega al Governo per la riforma del sistema dell'accisa» (427) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
ANNA TERESA FORMISANO e NUNZIO FRANCESCO TESTA: «Disposizioni in materia di difficoltà evolutive specifiche di apprendimento» (479) Parere delle Commissioni I, V, IX, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
VOLONTÈ: «Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale» (399) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ALESSANDRI ed altri: «Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» (1326) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XIII.

X Commissione (Attività produttive):
CONTENTO: «Disciplina dell'istituzione di case da gioco» (424) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CONTENTO: «Modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di definizione dell'impresa artigiana e di efficacia dell'iscrizione al relativo albo» (425) Parere delle Commissioni I, II e V.

XII Commissione (Affari sociali):
BOCCIARDO: «Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti» (126) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LIVIA TURCO ed altri: «Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. Deleghe al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale, di riorganizzazione degli enti vigilati, di farmacie e per il coordinamento della disciplina legislativa in materia sanitaria» (977) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 13 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel periodo tra il 4 e il 12 giugno 2008, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dai seguenti soggetti:
Alitalia Servizi Spa;
Scuola elementare «Ernesto Chiovini» di Roma;
Mediaport Spa;
Mediaport Cinema Srl;
Globalmedia Srl;
Cinecittà Holding Spa.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 90, RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (A.C. 1145-A/R).

A.C. 1145-A/R - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Bratti 11.40, in quanto, nel disporre che il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale anche delle agenzie e degli istituti ambientali regionali competenti per costituire un sistema di sorveglianza ambientale volto a monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti, non prevede forme di concertazione a livello regionale;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 nonché sugli emendamenti 2.200, 3.200, 7.200 e 18.200 della Commissione.

A.C. 1145-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1145-A/R);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il combinato disposto delle modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 1, mediante la soppressione dell'ultimo periodo, e dell'inserimento del comma 1-bis all'articolo 2 deve intendersi nel senso che la coincidenza nella stessa persona delle funzioni di sottosegretario di Stato e di capo del dipartimento della protezione civile consentirà di evitare l'eventualità della emersione di nuovi o maggiori oneri a titolo di corresponsione di emolumenti aggiuntivi;
le misure di recupero e riqualificazione ambientale che il sottosegretario di Stato sarebbe autorizzato a porre in essere in base alla disposizione aggiunta al comma 2 dell'articolo 2, devono intendersi come strettamente connesse e strumentali a quelle già previste;
alle attività che il personale delle Forze armate sarebbe chiamato a svolgere ai sensi dei commi 7 e 7-bis dell'articolo 2 può effettivamente farsi fronte senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato escludendosi, in particolare, la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale interessato;
il rimborso cui si fa riferimento al comma 8-bis dell'articolo 2 sarà effettuato in ogni caso entro i limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 17;
la quantificazione degli oneri derivanti dal previsto impiego delle Forze armate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-bis, deve intendersi nel senso che la stessa costituisce un limite massimo di spesa ed è pari a 2.214.000 euro. Ai predetti oneri si farà fronte nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di parte corrente del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 17; tali risorse risultano congrue anche in ragione delle disponibilità aggiuntive derivanti dalla esclusione della corresponsione di compensi aggiuntivi al sottosegretario di Stato;
le disposizioni di cui all'articolo 6-ter non appaiono suscettibili di comportare oneri aggiuntivi in relazione alle regole per il calcolo della tariffa da porre a carico dei comuni da parte della missione commissariale;
le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3-ter, non prefigurano il depauperamento di risorse degli enti locali in favore del bilancio dello Stato ma costituiscono una norma di carattere programmatico rispondente all'esigenza di responsabilizzare, anche mediante lo strumento sanzionatorio, gli enti locali ad una gestione finanziaria virtuosa, in modo da evitare che si verifichi l'acquisizione di risorse a titolo di tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a fronte del mancato svolgimento dei servizi corrispondenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che l'acquisizione al bilancio dello Stato di quota parte delle entrate derivanti dalla riscossione della tassa o della tariffa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni che risultino inadempienti agli obblighi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei medesimi rifiuti sarà comunque disciplinata in termini tali da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti interessati e il rispetto, da parte degli stessi, degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: con oneri a carico con le seguenti: nei limiti delle risorse;
all'articolo 2, comma 8-bis, le parole: a valere sulle risorse siano sostituite dalle seguenti: nei limiti delle risorse;
all'articolo 6-bis comma 6 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. All'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12.214.000 euro;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.104, 2.111, 2.113, 6.150, 6-bis.103, 6-ter.102, 7.4, 7.104, 9.2, 9.12, 9.57, 9.58, 11.2, 11.7, 11.11, 11.15, 11.21, 11.25, 11.27, 11.31, 11.40, 11.50, 11.54, 11.55, 11.56, 11.58, 11.60, 11.61, 11.102, 12.1, 12.101, 12.150, 15.150, 16.8, e sull'articolo aggiuntivo 3.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli ulteriori emendamenti e relativi subemendamenti trasmessi.

A.C. 1145-A/R - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. È abrogato il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 107 del 2008.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiatea valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Articolo 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alleForze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Articolo 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entroventi giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Articolo 4.
(Tutela giurisdizionale).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Articolo 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizionireso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.

Articolo 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 7.
(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Articolo 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 9.
(Discariche).

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Articolo 10.
(Impianti di depurazione).

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Articolo 11.
(Raccolta differenziata).

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa dismaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancataattuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Articolo 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze
previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.
(Norma di interpretazione autentica).

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 15.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

Articolo 16.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'amministrazione).

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:
a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.
(Deroghe).

1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1o marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e laregolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Articolo 19.
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

Articolo 20.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1145-A/R - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Alle attività di cui al presente comma si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze».

All'articolo 2:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti»;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone ola sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17»;
al comma 9, la parola: «ostacoli» è sostituita dalla seguente: «ostacola» e la parola: «complessiva» è soppressa;
al comma 12, le parole: «ricorso di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso ad interventi» e dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «dei comuni interessati»;
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania».

All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole:
«relativi ai reati» sono inserite le seguenti: «, consumati o tentati,», le parole: «ed ai reati in materia ambientale» sono soppresse e le parole: «nonché a quelli» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in quelli»;
al comma 4, le parole: «il Procuratore della Repubblica di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «delle disposizioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, le parole
: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola:
«nonché» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro un limite di spesa di euro 10.900.000».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di Acerra). - 1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17.
Art. 6-ter. - (Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti). - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01».

All'articolo 7:
al comma 2: al primo periodo, le parole:
«è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «Segretario generale» è inserito il seguente periodo: «. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa»;
il comma 3 è soppresso;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori). - 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa MariaLa Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 10, al comma 2, dopo le parole: «per il periodo di tempo strettamente necessario» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009»; le parole: «nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti»; le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; dopo le parole: «non spetta alcun compenso» sono inserite le seguenti: «, emolumento o rimborso spese»; dopo le parole: «avente il compito di valutare» sono inserite le seguenti: «, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui,».

All'articolo 11:
al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2008» fino a: «e al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento»;
ai commi 4 e 6, le parole: «nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 6, dopo le parole: «regione Campania,» sono inserite le seguenti: «anche in forma associata,»;
al comma 8, le parole: «della provincie» sono sostituite dalle seguenti: «delle province»;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole
: «di compensazione ambientale» sono inserite le seguenti: «e bonifica»;
al secondo periodo, le parole: «per l'importo di 47 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 47 milioni di euro» e dopo le parole: «del Fondo per le aree sottoutilizzate» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,».

All'articolo 12:
al comma 1, le parole:
«per l'importo massimo di quaranta milioni di euro» sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo siprovvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17».

All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole:
«l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti,» e le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 3, le parole: «senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

All'articolo 14, al comma 1, dopo le parole: «nonché l'articolo 5-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 5,».

All'articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole: «Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente,» sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12 milioni di euro»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, dopo le parole: "insuscettibili di pignoramento o sequestro" sono aggiunte le seguenti: "fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali"».

All'articolo 16:
al comma 1, lettera a), le parole: «anche in soprannumero,» sono soppresse;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione».

All'articolo 17:
il comma 1 è sostituito dal seguente
:
«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente»;
al comma 2, le parole: «all'articoli 61» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 61»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazionedelle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti».

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali in materia igienico-sanitaria».

A.C. 1145-A/R - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. Al fine di intensificare le attività di prevenzione sul territorio delle province di Napoli e Caserta e in particolare nelle aree comprese nei comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, nei comuni dell'area vesuviana in provincia di Napoli e nei comuni dell'agro aversano e del litorale domizio flegreo in provincia di Caserta, il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce un programma operativo interforze di detti territori, coordinato dalle prefetture di Napoli e Caserta. A tal fine è stanziata la somma di 5 milioni di euro.
7-quater. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 113. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti, D'Antona.

ART. 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

Sopprimerlo.
*3. 1. Vietti, Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimerlo.
*3. 50. Palomba, Piffari, Monai, Di Pietro.

Sopprimerlo.
*3. 51. Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43,» sono aggiunte le seguenti: «per i reati riferiti alla gestione dei rifiuti,».

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sopprimere il comma 3;
al comma 4, sopprimere le parole: di Napoli ovunque ricorrano nel comma medesimo;
al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di Napoli.
3. 3. Palomba, Piffari, Monai.

All'emendamento 3.200 della Commissione, sopprimere le parole: ed ai reati in materia ambientale.
0. 3. 200. 1. Piffari, Monai, Misiti, Evangelisti, Braga.

Al comma 1, sostituire le parole da:, consumati fino a: 12 del codice di procedura penale con le seguenti: riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Conseguemtemente, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: personale amministrativo in servizio aggiungere le seguenti: ivi compreso quello in servizio presso i Tribunali e le Corti di Appello militari d'intesa con il Ministro della difesa.
3. 200. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da:, consumati fino a: 12 del codice di procedura penale con le seguenti: consumati o tentati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Conseguemtemente, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: personale amministrativo in servizio aggiungere le seguenti: ivi compreso quello in servizio presso i Tribunali e le Corti di Appello militari d'intesa con il Ministro della difesa.
3. 200.(Testo modificato nel corso della seduta).La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: riferiti alla gestione fino alla fine del comma con le seguenti: commessi nella regione Campania, riferiti alla gestione dei rifiuti, che comportino l'illegittima immissione nell'ambiente di sostanze o energie che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite all'Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale delcapoluogo del distretto (Napoli o Salerno) nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di Napoli con le seguenti: ordinario di Napoli o di Salerno;
al comma 4, sostituire le parole:, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli con le seguenti: o di Salerno, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli o di Salerno;
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:, sentito il Consiglio fino alla fine del comma con le seguenti: e il Consiglio superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze, adottano le misure organizzative necessarie relative all'organico dei magistrati e al personale amministrativo al fine di consentire agli Uffici giudiziari di Napoli e di Salerno di far fronte alle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo.
3. 101. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Al comma 1, sostituire le parole da: le funzioni di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 3-bis, e 371-bis del codice di procedura penale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 4, sopprimere le parole: di Napoli ovunque ricorrano nel comma medesimo;
al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di Napoli.
3. 8. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, il quale le esercita fino alla fine del comma.
3. 10. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 55. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Sopprimere il comma 5.
*3. 18. Palomba, Piffari, Monai.

Sopprimere il comma 5.
*3. 19. Vietti, Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimere il comma 6.
3. 20. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 8, sopprimere le parole da:, sempreché fino alla fine del comma.
3. 23. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 8, sostituire le parole da:, sempreché fino alla fine del comma con le seguenti: e vi sia il concreto pregiudizio della salute e dell'ambiente.
3. 24. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli èattribuito altresì il potere di coordinamento di una «task-interforze» per monitorare e contrastare il traffico illecito di rifiuti con particolare riferimento al traffico su gomma. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli presiede e coordina la Conferenza per l'ordine e la sicurezza pubblica specificamente alla materia del contrasto al traffico di rifiuti con i vertici regionali della Campania dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, con i questori interessati territorialmente e con i rappresentanti delle polizie provinciali e municipali rispettivamente indicati dall'UPI e dall'ANCI regionale. I comandi regionali della Campania dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, i questori delle province ed i vertici delle polizie provinciali e delle polizie municipali della Campania mettono a disposizione del Procuratore della Repubblica il personale necessario alle attività di cui all'articolo 3, comma 1. Per le attività di cui al presente articolo si intendono superati i limiti territoriali di competenza delle polizie municipali e provinciali.
3. 0150. Paolo Russo.

ART. 4.
(Tutela giurisdizionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: tutte le controversie fino alla fine del periodo con le seguenti: le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, relative a comportamenti ricollegabili all'esercizio dei poteri delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati.
4. 50. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con comportamenti aggiungere le seguenti:, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere,.
4. 150. Monai, Piffari.

Sopprimere il comma 2.
*4. 2. Ferranti, Tenaglia, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Mariani, Bratti, Margiotta, Iannuzzi, D'Antona.

Sopprimere il comma 2.
*4. 3. Palomba, Piffari, Monai.

Al comma 2, sostituuire le parole da: cessano di avere effetto fino alla fine del comma, con le seguenti: restano efficaci salva la possibilità del giudice di cui al comma 1 di revocarle o modificarle.
4. 151. Monai, Piffari.

ART. 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA), Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

Al comma 1, dopo le parole: nella regione Campania, aggiungere le seguenti: e fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19,
5. 102. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, in deroga al parere fino a: febbraio 2005.
5. 51. Livia Turco, Bossa, Miotto, Murer, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

ART. 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: convertiti in impianti aggiungere le seguenti: di digestione anaerobica.
6. 150. Paolo Russo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: di qualità (CDR-Q) fino alla fine del periodo.
6. 101. Polledri.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
6. 53. Lulli, Benamati, Federico Testa, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza aumento delle emissioni autorizzate impianto per impianto.
6. 54. Quartiani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzazione in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche di combustibile CDR-Q non può determinare maggiori emissioni di quelle consentite e autorizzate dalle norme vigenti.
6. 50. Quartiani.

ART. 6-bis.
(Impianti di selezione e trattamento rifiuti - termovalorizzatore di Acerra).

Sopprimere il comma 4.
6-bis. 101. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 5, sostituire le parole: il Presidente della con la seguente: la.
6-bis. 102. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12.214.000 euro.
6-bis. 500.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

ART. 6-ter.
(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti).

Al comma 2, sopprimere le parole:, ed in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6-ter. 101. Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: comunque provenienti dagli impianti con le seguenti: derivanti dalle operazioni.
6-ter. 150. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, per i quali vengono comunque assicurate adeguate procedure di controllo selettivo prima del conferimento all'impianto.
6-ter. 102. Esposito, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti.

ART. 7.
(Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali).

Sopprimerlo.
7. 101. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
7. 104. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Entro trenta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alla scadenza del termine di durata previsto della medesima Commissione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 4. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. 200. La Commissione.

Sopprimere il comma 2.
*7. 55. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimere il comma 2.
*7. 103. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

ART. 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

Al comma 3, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
8. 2. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: individuata e gestita ai sensi del comma 7 dell'articolo 2.
8. 3. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

ART. 8-bis.
(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori).

Sopprimerlo.
8-bis. 50. Marsilio, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi,
8-bis. 150. Quartiani, Sereni, Mariani, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti:, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi,
8-bis. 150.(Testo modificato nel corso della seduta).Quartiani, Sereni, Mariani, Realacci, Iannuzzi.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato.
8-bis. 100. Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: 29 aprile 1992 aggiungere le seguenti: con esclusivo riferimento alla sola parte organica dei rifiuti stessi.
8-bis. 151. Marsilio, Rampelli.

ART. 9.
(Discariche).

Al comma 1, sopprimere le parole:; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Sindaco del comune di Napoli, sentiti il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, individua, nel proprio territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sito da destinare a discarica idoneo alle esigenze del comune di Napoli. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare a discarica.
9. 53. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 1, sopprimere le parole:; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Sottosegretario di Stato, si cui all'articolo 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 14 aprile 2008, n. 4, individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sito da destinare a discarica idoneo alle esigenze del comune di Napoli.
9. 55. Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: località Torrione (Cava Mastroianni) con le seguenti: località Parco Saurino 3 (Santa Maria La Fossa).
9. 56. Barbato, Porfidia.

Al comma 2, sopprimere la parola:; 20.03.01.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole da: presso i suddetti impianti fino alla fine del comma con le seguenti: i rifiuti classificati con codice CER 20.03.01 possono essere conferiti presso le discariche autorizzate secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo13 gennaio 2003, n. 36; lo smaltimento dei rifiuti pericolosi contraddistinti dai codici CER 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, 19.12.11 deve avvenire in siti individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi devono essere sottoposte a autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
all'articolo 18, comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I.
9. 101. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti, Gozi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: trenta giorni.
9. 7. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 7, dopo le parole: 24 febbraio 1992, n. 225, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
9. 8. Piffari, Monai, Misiti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. I cittadini residenti nei comuni interessati dagli interventi di localizzazione degli impianti e dei siti di cui al presente articolo, nonché agli articoli 5, 6 e 8, e fino alla fine dell'emergenza di cui all'articolo 19, godono di una riduzione pari all'ottanta per cento delle accise a carico della bolletta elettrica.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 7-bis, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2008 e in 200 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza degli oneri, delle dotazioni di cui alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. 58. Misiti, Piffari, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. I nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di discarica godono delle esenzioni dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
9. 12. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

ART. 11.
(Raccolta differenziata).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. I comuni della regione Campania sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, come fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007.
1-bis. Nell'ambito degli interventi di incentivazione della raccolta differenziata, eventuali ipotesi di maggiorazioni sulle tariffe di smaltimento dei rifiuti indifferenziati nei casi di scostamento dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata sono subordinate all'effettiva realizzazione di un'indispensabile ed efficace filiera e sistema industriale regionale, in grado di recepire e processare i rifiuti differenziati prodotti.
11. 2. Piffari, Monai, Misiti.

Al comma 2, sostituire le parole da:, adottando fino alla fine del comma con le seguenti:. Qualora le amministrazioni non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, il Sottosegretario invia una relazione al Ministro dell'interno che procede all'emanazione del decreto di scioglimento dei consigli comunali delle predette amministrazioni e alla nomina di un commissario straordinario.
11. 7. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 2, sostituire le parole da:, adottando fino alla fine del comma con le seguenti:. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti ai sensi del comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.
11. 101. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, avvalendosi delle agenzie e istituti ambientali nazionali e regionali competenti.
11. 11. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: «sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «possono avvalersi».
11. 51. Piffari, Monai, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: inviano mensilmente aggiungere le seguenti:, anche per il tramite del sistema di monitoraggio della spesa ambientale già reso operativo dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ANCI,
11. 15. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato può svolgere a campione verifiche dei dati inviati dai sindaci ed adottare provvedimenti sanzionatori nel caso in cui l'esito della verifica accerti incongruenze con i dati di raccolta differenziata effettiva.
11. 20. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I comuni della regione Campania con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono obbligati ad individuare, entro sessanta giorni, i lotti di piani di insediamento produttivo o, in mancanza, altre aree idonee ove realizzare impianti: a) di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati già differenziati per tipologia da avviare al recupero o riciclo; b) di compostaggio; c) di stoccaggio dei rifiuti da termovalorizzare o da trasferire a discarica. Detti comuni sono altresì obbligati, nello stesso termine, ad individuare aree da allestire per la discarica dei rifiuti non altrimenti utilizzabili. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti si avvalgono di comuni contermini sulla base di accordi a titolo oneroso, ferma restando la realizzazione della propria discarica. I comuni gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati in via diretta, con criteri di economicità e con applicazione di tariffa media a livello nazionale. Per la realizzazione degli impianti e perl'acquisto di attrezzature e mezzi i comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono autorizzati a contrarre mutui trentennali con la Cassa depositi e prestiti. La rata dei mutui deve essere coperta dall'applicazione della tariffa. Gli impianti sopra citati devono entrare in funzione entro il 31 dicembre 2009. Le amministrazioni provinciali coordinano le attività di utilizzo, monitoraggio e bonifica delle discariche realizzate a livello provinciale, le ricerche di mercato per l'individuazione del prezzo minimo di cessione dei prodotti recuperati e da riciclare da parte dei comuni, gestiscono, previa determinazione di apposite tariffe, le discariche provinciali ed il termovalorizzatore, o impianti similari, con criteri di economicità. La gestione del termovalorizzatore da realizzare a Napoli spetta al comune di Napoli. Il Sottosegretario di Stato, di concerto con le autorità locali e sulla base delle esperienze nazionali ed internazionali nel settore, predispone, entro sessanta giorni, progetti-pilota per la realizzazione degli impianti e la gestione del servizio da attuarsi da parte dei comuni con l'ottica di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata, la riduzione dei costi attuali di raccolta e smaltimento e della tariffa rispetto agli attuali livelli.
*11. 21. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I comuni della regione Campania con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono obbligati ad individuare, entro sessanta giorni, i lotti di piani di insediamento produttivo o, in mancanza, altre aree idonee ove realizzare impianti: a) di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati già differenziati per tipologia da avviare al recupero o riciclo; b) di compostaggio; c) di stoccaggio dei rifiuti da termovalorizzare o da trasferire a discarica. Detti comuni sono altresì obbligati, nello stesso termine, ad individuare aree da allestire per la discarica dei rifiuti non altrimenti utilizzabili. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti si avvalgono di comuni contermini sulla base di accordi a titolo oneroso, ferma restando la realizzazione della propria discarica. I comuni gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati in via diretta, con criteri di economicità e con applicazione di tariffa media a livello nazionale. Per la realizzazione degli impianti e per l'acquisto di attrezzature e mezzi i comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono autorizzati a contrarre mutui trentennali con la Cassa depositi e prestiti. La rata dei mutui deve essere coperta dall'applicazione della tariffa. Gli impianti sopra citati devono entrare in funzione entro il 31 dicembre 2009. Le amministrazioni provinciali coordinano le attività di utilizzo, monitoraggio e bonifica delle discariche realizzate a livello provinciale, le ricerche di mercato per l'individuazione del prezzo minimo di cessione dei prodotti recuperati e da riciclare da parte dei comuni, gestiscono, previa determinazione di apposite tariffe, le discariche provinciali ed il termovalorizzatore, o impianti similari, con criteri di economicità. La gestione del termovalorizzatore da realizzare a Napoli spetta al comune di Napoli. Il Sottosegretario di Stato, di concerto con le autorità locali e sulla base delle esperienze nazionali ed internazionali nel settore, predispone, entro sessanta giorni, progetti-pilota per la realizzazione degli impianti e la gestione del servizio da attuarsi da parte dei comuni con l'ottica di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata, la riduzione dei costi attuali di raccolta e smaltimento e della tariffa rispetto agli attuali livelli.
*11. 54. Barbato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Si fa obbligo, all'interno della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali o di servizi di qualsiasi dimensione, dei mercati pubblici o privati all'ingrosso o al minuto di trattenere gli imballaggi inerti delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorie nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. In applicazione delle vigenti direttive CE, i rifiuti come differenziati sono consegnati a soggetti autorizzati pubblici o privati che provvedono alla relativa registrazione qualitativa e quantitativa secondo le norme vigenti ed alla consegna a titolo oneroso negli impianti pubblici o privati ai fini del riciclaggio o del compostaggio. La consegna dei rifiuti urbani o assimilati da termovalorizzare o da trasferire a discarica è ammessa solo attraverso gli impianti pubblici, sempre a titolo oneroso sulla base di tariffa determinata sulla base dei costi medi a livello nazionale. Per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico non è dovuta la relativa tassa o tariffa comunale. I soggetti di cui al primo e secondo periodo rendono ai comuni, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata con la documentazione della relativa destinazione. I comuni ne danno comunicazione al Sottosegretario di Stato, ai Comandi provinciali dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza per i controlli a campione. È fatto divieto ai soggetti della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali e di servizi di depositare negli spazi pubblici qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dalla loro attività. Per i soggetti contravventori al divieto è dovuta una sanzione amministrativa, per ogni infrazione rilevata, da mille a diecimila euro. Dopo tre infrazioni è disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici fino ad un massimo di novanta giorni. Restano ferme le vigenti disposizioni per i rifiuti tossici o nocivi.
**11. 25. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Si fa obbligo, all'interno della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali o di servizi di qualsiasi dimensione, dei mercati pubblici o privati all'ingrosso o al minuto di trattenere gli imballaggi inerti delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorie nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. In applicazione delle vigenti direttive CE, i rifiuti come differenziati sono consegnati a soggetti autorizzati pubblici o privati che provvedono alla relativa registrazione qualitativa e quantitativa secondo le norme vigenti ed alla consegna a titolo oneroso negli impianti pubblici o privati ai fini del riciclaggio o del compostaggio. La consegna dei rifiuti urbani o assimilati da termovalorizzare o da trasferire a discarica è ammessa solo attraverso gli impianti pubblici, sempre a titolo oneroso sulla base di tariffa determinata sulla base dei costi medi a livello nazionale. Per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico non è dovuta la relativa tassa o tariffa comunale. I soggetti di cui al primo e secondo periodo rendono ai comuni, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata con la documentazione della relativa destinazione. I comuni ne danno comunicazione al Sottosegretario di Stato, ai Comandi provinciali dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza per i controlli a campione. È fatto divieto ai soggetti della pubblica amministrazione, delle imprese commerciali e di servizi di depositare negli spazi pubblici qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dalla loro attività. Per i soggetti contravventori al divieto è dovuta una sanzione amministrativa, per ogni infrazione rilevata, da mille a diecimila euro. Dopo tre infrazioni è disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici fino ad un massimo di novanta giorni. Restano ferme le vigenti disposizioni per i rifiuti tossici o nocivi.
**11. 55. Barbato.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. I consorzi di bacino e le società pubblico-private costituite per la gestionedei rifiuti in Campania sono sciolti o posti in liquidazione entro sessanta giorni. Nelle more dell'attivazione dei servizi in via diretta da parte dei singoli comuni, la gestione delle attività è affidata, per singola provincia, ad un manager qualificato con specifica esperienza nel settore, da individuarsi con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato. Il Sottosegretario di Stato, sentiti gli enti locali, predispone, per singola provincia, il piano di assegnazione di mezzi ed attrezzature e del personale ai singoli comuni man mano che siano in grado di avviare in via diretta le attività. Il personale è assegnato ai comuni nella posizione giuridica ed economica in atto. È fatto divieto ai comuni di utilizzare il personale assegnato in attività diverse da quelle connesse alla raccolta dei rifiuti.
*11. 27. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. I consorzi di bacino e le società pubblico-private costituite per la gestione dei rifiuti in Campania sono sciolti o posti in liquidazione entro sessanta giorni. Nelle more dell'attivazione dei servizi in via diretta da parte dei singoli comuni, la gestione delle attività è affidata, per singola provincia, ad un manager qualificato con specifica esperienza nel settore, da individuarsi con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato. Il Sottosegretario di Stato, sentiti gli enti locali, predispone, per singola provincia, il piano di assegnazione di mezzi ed attrezzature e del personale ai singoli comuni man mano che siano in grado di avviare in via diretta le attività. Il personale è assegnato ai comuni nella posizione giuridica ed economica in atto. È fatto divieto ai comuni di utilizzare il personale assegnato in attività diverse da quelle connesse alla raccolta dei rifiuti.
*11. 56. Barbato.

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato, ai fini della soluzione strutturale dell'emergenza rifiuti in Campania, autorizza i comuni, nei limiti delle norme fissate per legge, al trattamento dei propri rifiuti, sulla base di un piano di smaltimento e trattamento a tal fine idoneo e senza oneri per lo Stato.
11. 28. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: ed al noleggio con le seguenti:, anche attraverso operazioni di leasing con previsione di riscatto finale da parte dei comuni,
*11. 30. Zamparutti, Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco, Mecacci.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: ed al noleggio con le seguenti:, anche attraverso operazioni di leasing con previsione di riscatto finale da parte dei comuni,
*11. 57. Barbato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere i comuni campani e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) promuove accordi, intese e convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per individuare forme transitorie per la gestione delle attività della raccolta, ivi comprese campagne straordinarie per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.
**11. 31. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di sostenere i comuni campani e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) promuove accordi, intese e convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche per individuare forme transitorie per la gestione delle attività della raccolta, ivi comprese campagne straordinarie per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti.
**11. 58. Piffari, Monai, Barbato.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: 47 milioni con le seguenti: 67 milioni.
11. 102. Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12-bis. I Comuni interessati dagli interventi di localizzazione degli impianti e dei siti di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9, sono tenuti ad applicare, fino al 31 dicembre 2010, anche ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, una riduzione pari all'ottanta per cento della tassa sui rifiuti urbani (TARSU).
12-ter. Il minor gettito per i comuni, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis, è rimborsato con corrispondenti trasferimenti dello Stato a favore degli stessi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, individua i criteri e le modalità per l'erogazione di detto rimborso.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 11, commi 12-bis e 12-ter, stimati in 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza degli oneri, delle dotazioni di cui alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 60. Piffari, Monai, Misiti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Le somme confiscate nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti delitti che hanno prodotto, direttamente o indirettamente, danni all'ambiente e alla salute pubblica devono essere finalizzate a interventi di riqualificazione ambientale, sanitaria e ad investimenti per lo sviluppo delle aree che hanno subito gli eventuali effetti dei suddetti delitti.
11. 61. Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle agenzie e degli istituti ambientali nazionali e regionali competenti, costituisce, con proprio provvedimento, un sistema di sorveglianza ambientale per monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti di cui al presente decreto. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sui risultati del sistema di sorveglianza di cui al primo periodo.
11. 40. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. Il Ministro provvede altresì al monitoraggio degli effetti degli impiantisull'ambiente, promuovendo eventualmente interventi di bonifica ambientale attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati.
11. 50. Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

ART. 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti dei crediti, certi ed esigibili, vantati da altre pubbliche amministrazioni nei confronti della gestione commissariale e relative all'esecuzione di attività di studio, ricerca e progettazione.
12. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola.

Al comma 2, dopo le parole: i contratti registrati aggiungere le seguenti: o altra documentazione attestante il credito.
12. 150. Ceroni, Stradella.

Al comma 2, dopo le parole: i contratti registrati aggiungere le seguenti: ovvero, in mancanza di questi, la necessaria documentazione comprovante l'esistenza del rapporto,
12. 101. Stradella, Ceroni.

ART. 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

Al comma 1, dopo le parole: e privati, aggiungere le seguenti: attraverso percorsi di Agenda 21 locale e accordi volontari, così come previsto dalla Carta di Aalborg di cui al decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.
13. 1. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il diritto di accesso ai dati e alle informazioni ambientali detenute dalla pubblica amministrazione in relazione alle attività previste dal presente decreto, sono garantite ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
13. 51. Bratti, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire le parole: interventi didattico-educativi integrativi con le seguenti: attività aggiuntive di insegnamento.
13. 100. Governo.
(Approvato)

ART. 14.
(Norma di interpretazione autentica).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 14. - 1. I provvedimenti assunti con riferimento all'emergenza di cui al presente decreto, adottati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, non sono soggettial controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. 101. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

ART. 15.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione).

Al comma 3, sostituire le parole: e sono privi di effetto i con le seguenti:, fatta salva la validità ed efficacia dei.
15. 150. Monai, Piffari.

ART. 16.
(Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione).

Sopprimerlo.
*16. 1. Piffari, Monai, Misiti.

Sopprimerlo.
*16. 2. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.
16. 3. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 4. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 7. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato con concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato.
16. 8. Piffari, Monai, Misiti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.
16. 9. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera b), sostituire le parole da: con valutazione delle esperienze fino alla fine della lettera con le seguenti: o presso altri Ministeri in attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento o i Ministeri.
16. 13. Brandolini.

Al comma 1, lettera b), capoverso, lettera b), sostituire le parole da: con valutazione fino a: medesimo Dipartimento con leseguenti: munito di diploma di laurea rilasciato da università statali dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione delle amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
16. 14. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, sostituire le parole: ai commi 1, lettera a), e 2 con le seguenti: al comma 1, lettera a).
*16. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, sostituire le parole: ai commi 1, lettera a), e 2 con le seguenti: al comma 1, lettera a).
*16. 16. Paladini, Porcino, Piffari.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, sostituire le parole: ai commi 1, lettera a), e 2 con le seguenti: al comma 1, lettera a).
*16. 17. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: inquadrare nel ruolo fino alla fine della lettera con le seguenti: cui è riconosciuto il trattamento economico e giuridico, corrispondente a dirigente di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, per la durata temporale corrispondente allo stato di emergenza di cui al presente decreto.
16. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della restituzione delle risorse anticipate dallo Stato di cui al comma 1, le regioni soggette alla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individuano le modalità e definiscono i criteri per il recupero di quanto dovuto a carico dei comuni,consorzi e società di servizi che hanno beneficiato della gestione statale. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato fino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato al comma 1.
17. 101. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 18.
(Deroghe).

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
18. 53. Livia Turco, Bossa, Miotto, Murer, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 aggiungere le seguenti: e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62.
18. 200. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il Sottosegretario di Stato e i capi missione possono valutare delle deroghe agli articoli 18, 46, 225 e allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di particolare necessità, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
18. 52. Delfino, Libè, Dionisi, Cera, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
*18. 50. Libè, Dionisi, Cera, Delfino, Pionati, Pisacane, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
*18. 101. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati aggiungere le seguenti:, garantendo in ogni caso il rispetto delle misure volte ad assicurare la tutela, la sicurezza e l'integrità dei lavoratori e degli addetti.
18. 102. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Motta.

INTERPELLANZE URGENTI

Funzionamento della commissione prefettizia presso l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e relativa gestione - n. 2-00042

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
il giornale Il Quotidiano della Calabria del 3 giugno 2008, nella cronaca di Reggio Calabria, a pagina 15, con un articolo a firma del giornalista Giovanni Verduci, dal titolo «ASP, commissione in stallo», passava in rassegna le cause della paralisi completa dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria dal giorno dell'insediamento della commissione prefettizia, veicolando così un'immagine negativa del territorio e, soprattutto, la previsione di un probabile esborso finanziario di notevoli dimensioni per una pletora di consulenti;
nell'articolo si afferma quanto segue: «Cosa succede a palazzo Tibi? La commissione sembra paralizzata e, intanto, negli uffici sembrano essere già arrivati nuovi consulenti. Dal 21 marzo dell'anno in corso, dal giorno in cui la commissione prefettizia si è insediata presso gli uffici dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, la macchina sembra essersi imballata. Uno dei tre commissari (Claudio Ranucci) non si è mai insediato, Salvatore Carli (il commissario nominato dal ministero dell'interno) sembra essere in attesa di sostituzione. La commissione, nei fatti, è monca e ruota attorno alla figura del prefetto Massimo Cetola e ad una serie di persone che il generale dell'Arma dei carabinieri ha deciso di invitare alla collaborazione per rilanciare l'azienda sanitaria provinciale reggina. Una serie di consulenti, ancora senza contratto, che stanno già lavorando a palazzo Tibi da alcune settimane, qualcuno giunto a Reggio Calabria sin dal primo giorno. Fra questi ci sarebbe anche Vincenzo Rufini, commercialista romano chiamato a Reggio Calabria dal commissario straordinario Renato Caruso. Un consulente quest'ultimo costato assai caro all'ex azienda sanitaria locale 11: per quattro mesi di permanenza aveva ricevuto un compenso di circa 120 mila euro»;
l'articolo in questione prosegue così: «A palazzo Tibi, poi, sarebbe entrato anche Maurizio Condipodero, avvocato reggino e capo di gabinetto del presidente della provincia Giuseppe Morabito. A lavoro sulle carte dell'ente, ma ancora senza contratto, come del resto anche il generale dell'Arma dei carabinieri Armando Merenda, il tenente colonnello medico Strati, la dirigente della provincia Giuseppina Attanasio e una funzionaria della prefettura, la dottoressa Tortorella. La sanità reggina versa in pessime condizioni e il prefetto Cetola pare aver scelto la soluzione più adatta, ma forse la più dispendiosa,anche alla luce del fatto che per tutte queste persone potrebbero scattare retribuzioni assai alte» -:
se i Ministri interpellati non ritengano opportuno intervenire, qualora rispondesse a verità che la commissione prefettizia stia utilizzando personale esterno all'azienda sanitaria provinciale, che gestisce e intrattiene contatti con i fornitori senza che esistano atti ufficiali di nomina;
se risponda a verità che negli uffici di palazzo Tibi vi sia la presenza stabile di 10 consulenti o collaboratori, ivi compresi i componenti dell'Arma dei carabinieri;
se sia il caso di accertare se trattasi di personale con competenze specifiche nella gestione di strutture sanitarie e se non esistano, invece, all'interno dell'azienda professionalità capaci di poter determinare una gestione oculata ed il rilancio della stessa azienda sanitaria provinciale;
se sia vero che la suddetta presenza di consulenti o collaboratori provocherà, inevitabilmente, un notevole esborso di risorse finanziarie, nonostante la grave crisi in cui versa la sanità calabrese e l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria in particolar modo;
se il commissario abbia posto in essere tutte le iniziative conferite dalla legge al direttore generale in ordine alle indicazioni della relazione Riccioli-Serra, al fine di garantire la buona attività amministrativa, la corretta gestione contabile e finanziaria e al fine di non creare alcun nocumento alla collettività in termini di erogazione dei servizi sanitari.
(2-00042)
«Antonino Foti, Pittelli, Moffa, Versace, Nizzi, Iannaccone, Commercio, Lorenzin, Milo, Landolfi, Di Biagio, Orsini, Pelino, Cristaldi, Sammarco, Scandroglio, Mottola, Santelli, Giammanco, Belcastro, Garofalo, Sardelli, Dell'Elce, Formichella, Fucci, De Camillis, Divella, Traversa, Vignali, Cazzola, Raisi, Granata, Germanà».
(10 giugno 2008)

Tempi per la presentazione del disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili - n. 2-00050

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
il 13 dicembre 2006, dopo 5 anni di elaborazione da parte di un comitato speciale delle Nazioni Unite, è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea generale dell'Onu la Convenzione sui diritti delle persone disabili;
il 30 marzo 2007 l'Italia, come altri 81 Paesi, è stata tra i primi firmatari della convenzione stessa;
nel dicembre 2007 è stata presentata dal Governo in carica una proposta di legge di ratifica della convenzione stessa, proposta decaduta a seguito della fine della legislatura;
il 3 maggio 2008 è entrata in vigore la convenzione e nell'ottobre 2008 vi sarà a New York l'incontro intergovernativo tra tutti i Paesi che avranno ratificato la convenzione stessa (attualmente 26, tra i quali 2 soli membri dell'Unione europea: Spagna e Ungheria);
grazie all'abilità ed alla determinazione della delegazione italiana al comitato speciale, la convenzione rispecchia nei principali temi (istruzione, lavoro, inclusione sociale, politica, culturale ed economica) la legislazione italiana e su taleimpostazione hanno convenuto tutte le 192 nazioni aderenti alle Nazioni Unite -:
se il Governo intenda presentare con la massima urgenza un proprio disegno di legge di ratifica;
se ritenga possibile che per la fine di settembre 2008 la ratifica avvenga, permettendo al nostro Paese di partecipare all'incontro intergovernativo nel mese di ottobre 2008 a New York.
(2-00050)
«Farina Coscioni, Maran, Bordo, Marantelli, Gianni Farina, Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Giachetti, Colombo, Bernardini, Cuperlo, Mecacci, Gasbarra, Naccarato, Gozi, Castagnetti, Duilio, Sposetti, Cesare Marini, Fedi, Narducci, Porta, Calgaro, Levi, Picierno, Calearo Ciman, Pisicchio, Mura, Sbai, Consolo, Mario Pepe (PdL), Di Virgilio, Palumbo, Barani, Porcu, Boniver».
(17 giugno 2008)

Situazione dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria - n. 2-00051

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la situazione della Calabria presenta sempre più vistosi sintomi di travaglio sul piano sociale ed economico e si riscontra sempre più una criminalità organizzata pervasiva che corrode il tessuto sociale ed economico della regione;
la grande sfida a cui è chiamata questa regione, come altre regioni d'Italia, si gioca sul terreno della formazione e dell'educazione alla legalità, nel rispetto dei grandi principi su cui si fonda la grande storia della Calabria e di molte regioni meridionali;
se la famiglia e la scuola sono chiamate a svolgere, in questa direzione, un ruolo decisivo, si deve operare una seria rivisitazione informata della stessa scuola, attraverso provvedimenti che diano sempre più, a dirigenti scolastici ed insegnanti, i dovuti riconoscimenti morali ed economici. Con queste valutazioni appare assurdo ed in contrasto con ogni considerazione ed affermazione di principio, fatte nel tempo, dai responsabili del Governo, la situazione dell'ufficio regionale scolastico calabrese;
da oltre due anni, infatti, l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, centro propulsore della politica scolastica in tutta la regione, è privo del direttore generale. La circostanza è l'ultimo atto di una serie vorticosa di avvicendamenti, ben sei, verificatesi alla direzione dell'ufficio in 7 anni;
dal 1o marzo 2001, data di istituzione dell'ufficio scolastico regionale, si sono nell'ordine avvicendati Franco Inglese (19 mesi), Ugo Panetta (2 anni), Francesco Mercurio (2 anni) e poi, in maniera sempre più frenetica, Lucrezia Stellacci, reggente per sei mesi, e Carlo Petracca, titolare per 6 mesi e poi reggente per 4 mesi fino al 31 marzo 2008;
questo carosello di direttori generali, ancora non concluso, ha danneggiato, nonostante l'abnegazione dei dirigenti e del personale, la scuola calabrese, impedendo di impostare un'azione di politica scolastica regionale di ampio respiro e, soprattutto, foriera di ricadute e risultati concreti e positivi;
l'attuale sistema scolastico, imperniato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e sull'attivo coinvolgimento di attori istituzionali e non - Stato, regioni, province, comuni, università, mondo del lavoro ed altri richiede nella regione la continua ed attiva presenza del direttore generale, che sia allo stesso tempo sicuro punto di riferimento del mondo della scuola e suo autorevole raccordo con gli altri enti ed istituzioni;
è di tutta evidenza, quindi, il danno che si sta consumando nei confronti della scuola calabrese, che per questo stato diincertezza, che si protrae da più anni, non è in grado di beneficiare di una politica scolastica efficiente e ad ampio respiro, impedendole, di fatto, di usufruire delle molteplici opportunità, di carattere educativo ed economico, che le si prospettano;
dal punto di vista strettamente amministrativo, inoltre, la già critica situazione dell'ufficio scolastico è destinata a deteriorarsi ancor più per la progressiva carenza di dirigenti amministrativi in servizio;
a fronte di 11 posti dirigenziali, previsti in organico, infatti, solo 3 sono coperti: due da dirigenti a tempo determinato, nominati ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed uno da un dirigente di ruolo (peraltro in pensione dal 1° agosto 2008 per limiti di età). Completano il quadro negativo le recenti dimissioni dal servizio del vice direttore generale, che nel corso degli anni, con abnegazione e spirito di servizio, nel tourbillon di sostituzioni, ha garantito la continuità dell'azione amministrativa ed è stato l'elemento di congiunzione tra i vari direttori succedutisi;
ad oggi, trascorsi più di due mesi dalla cessazione dell'incarico del dottor Petracca, nessun nuovo direttore si è insediato, anche se voci di corridoio - nessuno ufficialmente ha ritenuto doveroso comunicarlo - affermano che la nomina sarebbe stata effettuata, ma il nominato non intenderebbe assumere servizio;
è certamente una situazione insostenibile che offende e penalizza la scuola calabrese, impedendole, in un momento cruciale per le scadenze imminenti del corrente anno scolastico (movimenti dirigenti scolastici, esami di Stato, nomine in ruolo personale docente ed ata ed altro) e per la programmazione del prossimo anno, tra cui quella dei fondi strutturali, di poter avere punti di riferimento istituzionali certi che abbiano piena conoscenza delle sue problematiche ed aspirazioni -:
se non ritenga necessario attivarsi, nell'immediato, per recuperare il vuoto degli ultimi due anni, con provvedimenti assunti ad horas per rimuovere una situazione che ha, come già segnalato, dell'incredibile e che rasenta, secondo gli interpellanti, un atteggiamento di miopia, di disattenzione e, quindi, sottovalutazione della gravità della circostanza.
(2-00051) «Tassone, Occhiuto, Vietti».
(17 giugno 2008)