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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 26 giugno 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 giugno 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cirielli, Colucci, Corsini, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Fogliato, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lazzari, Leone, Libé, Lo Monte, Lombardo Lupi, Lusetti, Mantovano, Margiotta, Maroni, Martini, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Palumbo, Pescante, Pianetta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Ruvolo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Castagnetti, Cirielli, Colucci, Corsini, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Fogliato, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lamorte, Lazzari, Leo, Leone, Libé, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Margiotta, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Pescante, Pianetta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Ruvolo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 giugno 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
POLI ed altri: «Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa» (1387);
STEFANI: «Modifiche all'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni per la riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (1388);
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in favore della maternità» (1389);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MANTINI ed altri: «Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari» (1390);
FOGLIARDI: «Istituzione dell'Ordine al merito dei donatori di sangue» (1391);
CATONE: «Disposizioni in materia di detraibilità di spese sostenute dai proprietari di cani» (1392);
CRISTALDI ed altri: «Disposizioni concernenti l'adozione dei libri di testo, il costo dei viaggi di studio e la pubblicità del finanziamento degli istituti scolastici» (1393).
Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1192, d'iniziativa dei deputati SILIQUINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
MAURIZIO TURCO ed altri: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti politici e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei partiti politici» (244) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
URSO: «Soppressione delle comunità montane» (711) Parere delle Commissioni V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELA NAPOLI: «Istituzione del "Giorno del ricordo delle vittime della criminalità"» (833) Parere delle Commissioni II e V.

II Commissione (Giustizia):
CONSOLO: «Modifiche all'articolo 333 del codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime» (888) Parere della I Commissione;
CONSOLO: «Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire» (889) Parere della I Commissione.

VI Commissione (Finanze):
VOLONTÈ: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di totale deducibilità delle spese mediche» (386) Parere delle Commissioni I, V e XII.

X Commissione (Attività produttive):
CONTENTO: «Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani» (426) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
URSO: «Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo di pelli di foca e loro derivati afini commerciali» (716) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e XIV.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 24 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti:
n. 11018/08 - Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 19-20 giugno 2008, che è assegnato in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
n. 11043/08 - Progetto di linee direttrici dell'Unione europea - Dichiarazione congiunta del primo vertice del «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» - Parigi, 13 luglio 2008, che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Francesco Alberoni, in qualità di presidente (4), nonché del signor Giuseppe Avati (5), del professor Dario Edoardo Vìganò (6) e del signor Giancarlo Giannini (7) a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 9 aprile 2008 (XV legislatura), alla pagina 33, seconda colonna, deve intendersi aggiunto il seguente annuncio:
«Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 marzo 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica concernente i dati sull'andamento dell'economia nel 2007 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2008-2011 (doc. XXV-bis, n. 3) nonché la relazione sulla situazione di cassa al 31 dicembre 2007 e sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2008 (doc. XXV, n. 8)».

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 aprile 2008, all'interno delle comunicazioni relative ad atti e documenti della XV legislatura, alla pagina 3, deve intendersi aggiunto il seguente annuncio:
«Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 12 aprile2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione sulle norme concernenti la circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la restituzione dei beni culturali illegittimamente usciti da uno Stato membro dell'Unione europea, relativa agli anni dal 2005 al 2007 (doc. XX, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura)».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER SALVAGUARDARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE (A.C. 1185-A)

A.C. 1185-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame esenta dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ogni «unità immobiliare adibita ad abitazione principale», fuorché quelle «di categoria catastale A1, A8 e A9»;
nella categoria catastale A1 sono incluse, oltre alle «abitazioni di lusso», definite, in base ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, le cosiddette «abitazioni di tipo signorile»;
l'esclusione delle abitazioni principali di categoria catastale A1 dall'esenzione dal pagamento dell'ICI, senza discrezione alcuna tra «abitazioni di lusso» e non, appare fortemente ed ingiustamente penalizzante per i proprietari di immobili facenti parte della categoria catastale A1 ma non riconducibili alla categoria «lusso»;
l'attuale classificazione catastale, a seguito delle evoluzioni urbanistiche verificatesi in molte città italiane, non è più rispondente alla realtà,

impegna il Governo

a sollecitare presso l'Agenzia del territorio, nei tempi più brevi possibili, le iniziative opportune per procedere ad una revisione del sistema delle categorie catastali, alla luce delle recenti novità in materia fiscale e tributaria.
9/1185/1. Cassinelli, Scandroglio.

La Camera,
premesso che:
l'Abruzzo ha una grande necessità di migliorare la viabilità sostenibile e le infrastrutture, soprattutto per il collegamento delle aree interne con Roma;
l'ammodernamento ed il potenziamento dei collegamenti ferroviari andrebbe a beneficio in particolar modo dei lavoratori e degli studenti pendolari, anche in considerazione degli aumentati costi dei trasporti privati;
recenti esigenze di bilancio pubblico hanno causato una riduzione di fondi destinati al miglioramento dei collegamenti ferroviari,

impegna il Governo

a predisporre provvedimenti normativi, fin dalla prossima manovra finanziaria, voltial ripristino dei fondi diretti alla implementazione del trasporto pubblico di massa nella regione Abruzzo, con particolare riguardo alla modernizzazione delle infrastrutture delle aree interne.
9/1185/2. Catone, Aracu, Castellani, De Angelis, Dell'Elce, Pelino, Scelli, Toto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede l'abolizione totale dell'ICI sulla prima casa, immobile che per sua natura non è solitamente adibito a fini commerciali o di lucro, con l'intento di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;
l'articolo 53 della Costituzione impone a tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva;
l'articolo 81 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce il divieto di aiuti di Stato alle imprese, sotto qualsiasi forma, che favorendone talune falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad esempio la sentenza n. 102 del 1987 e la sentenza 298 del 2000, in particolare il punto 49 della stessa, chiarisce che la normativa in materia di aiuti di Stato si applica a qualsiasi soggetto che eserciti un'attività commerciale, indipendentemente dalla natura no profit o meno di tale soggetto, avallando con ciò l'orientamento consolidato della Commissione dell'Unione europea nell'esercizio dei poteri di controllo sugli aiuti di Stato che le sono attribuiti dall'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea;
la Commissione europea ha rivolto tre richieste di informazioni al Governo, nei mesi di giugno, agosto e novembre 2007, al fine di verificare la necessità di dare inizio ad una procedura di indagine nei confronti del nostro Paese per appurare l'eventuale violazione del divieto suddetto;
il requisito per il ripristino di condizioni minime di equità e parità di trattamento è la netta esclusione di qualsiasi beneficio o privilegio fiscale per le attività che abbiano natura commerciale, anche se non in via esclusiva, e qualsiasi sia il settore in cui operano, ripristinando cosi il criterio di rilievo costituzionale di corretta relazione tra articolazione del prelievo e capacità contributiva,

impegna il Governo

ad abrogare ogni norma che preveda esenzioni o riduzioni fiscali e tributarie a favore di qualsiasi soggetto svolgente un'attività commerciale, ancorché il fine di lucro non connoti in modo principale l'attività della persona giuridica beneficiaria dell'esenzione o della riduzione stessa. In particolare ad abrogare la normativa che consente l'esenzione ICI.
9/1185/3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede consistenti riduzioni di spesa in materie legate alla valorizzazione e alla difesa del patrimonio culturale, al fine di reperire le risorse necessarie ad attuare le misure contenute nel provvedimento volte a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;
l'articolo 5, comma 1, prevede il sostanziale azzeramento del Fondo per il ripristino del paesaggio, strumento unico nonché indispensabile per la tutela e la valorizzazione del paesaggio italiano;
il Governo ha ribadito, sia nel programma che nell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali presso la Commissione cultura, sulle linee programmatichedel suo dicastero, la centralità della difesa del paesaggio italiano individuato come straordinaria «infrastruttura immateriale» della nazione;
va rilevato lo sfregio arrecato al paesaggio italiano dall'edilizia abusiva e non degli anni sessanta e settanta e seguenti e dall'industrializzazione selvaggia delle coste;
la centralità dell'eccezionale patrimonio culturale italiano, frutto di una stratificazione storico-culturale unica al mondo, è stata ribadita ed evidenziata dal Governo,

impegna il Governo

a individuare, anche attraverso un'apposita legge-obiettivo, i fondi adeguati e le procedure immediate e semplificate per un'efficace azione di tutela e ripristino del paesaggio italiano;
ad attivare politiche di valorizzazione del paesaggio culturale come elemento essenziale dell'identità della nazione;
a tutelare il paesaggio culturale italiano, caratterizzato in modo specifico dai siti inseriti nella lista UNESCO del patrimonio mondiale dell'umanità, attraverso una rigorosa azione di vincolo delle aree interessate al riconoscimento.
9/1185/4. Granata, Rampelli, Marsilio, Giammanco, Realacci, Ceccacci Rubino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede consistenti riduzioni di spesa in materie legate alla valorizzazione e alla difesa del patrimonio culturale, al fine di reperire le risorse necessarie ad attuare le misure contenute nel provvedimento volte a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;
l'articolo 5, comma 1, prevede il sostanziale azzeramento del Fondo per il ripristino del paesaggio, strumento unico nonché indispensabile per la tutela e la valorizzazione del paesaggio italiano;
il Governo ha ribadito, sia nel programma che nell'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali presso la Commissione cultura, sulle linee programmatiche del suo dicastero, la centralità della difesa del paesaggio italiano individuato come straordinaria «infrastruttura immateriale» della nazione;
va rilevato lo sfregio arrecato al paesaggio italiano dall'edilizia abusiva e non degli anni sessanta e settanta e seguenti e dall'industrializzazione selvaggia delle coste;
la centralità dell'eccezionale patrimonio culturale italiano, frutto di una stratificazione storico-culturale unica al mondo, è stata ribadita ed evidenziata dal Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, anche attraverso un'apposita legge-obiettivo, i fondi adeguati e le procedure immediate e semplificate per un'efficace azione di tutela e ripristino del paesaggio italiano;
di attivare politiche di valorizzazione del paesaggio culturale come elemento essenziale dell'identità della nazione;
di tutelare il paesaggio culturale italiano, caratterizzato in modo specifico dai siti inseriti nella lista UNESCO del patrimonio mondiale dell'umanità, attraverso una rigorosa azione di vincolo delle aree interessate al riconoscimento.
9/1185/4(Testo modificato nel corso della seduta).Granata, Rampelli, Marsilio, Giammanco, Realacci, Ceccacci Rubino.

La Camera,
premesso che:l'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame prevede riduzioni di spesa al Fondo per il funzionamento ordinario delle università;
tali fondi costituiscono elemento essenziale per l'ordinaria amministrazione degli atenei italiani;
il Governo attribuisce centralità all'istituzione universitaria, al fine di determinare la formazione delle giovani generazioni e dei nuovi gruppi dirigenti della nazione;
lo stesso articolo 5 prevede una forte penalizzazione ai già esigui fondi per la ricerca e la formazione avanzata nel campo delle biotecnologie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire il reperimento di fondi adeguati a favore dell'università e della ricerca scientifica;
a potenziare le attività del CNR, anche attraverso nuove forme organizzative diffuse sul territorio nazionale.
9/1185/5. Frassinetti, Murgia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame prevede riduzioni di spesa al Fondo per il funzionamento ordinario delle università;
tali fondi costituiscono elemento essenziale per l'ordinaria amministrazione degli atenei italiani;
il Governo attribuisce centralità all'istituzione universitaria, al fine di determinare la formazione delle giovani generazioni e dei nuovi gruppi dirigenti della nazione;
lo stesso articolo 5 prevede una forte penalizzazione ai già esigui fondi per la ricerca e la formazione avanzata nel campo delle biotecnologie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire il reperimento di fondi adeguati a favore dell'università e della ricerca scientifica;
a potenziare le attività del CNR, anche attraverso nuove forme organizzative diffuse sul territorio nazionale.
9/1185/5(Testo modificato nel corso della seduta).Frassinetti, Murgia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure dirette a fornire una prima e parziale risposta agli effetti negativi sulla capacità di spesa delle famiglie causati dagli squilibri economici a livello globale avvenuti negli ultimi anni;
tali misure sono rivolte a migliorare l'efficienza delle imprese e la produttività del lavoro;
va valutata favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 2 nella parte in cui dispone l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato in favore di specifiche remunerazioni dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano realizzato un reddito annuo non superiore a 30.000 euro, introdotta in un'ottica di contemperamento dell'esigenza di migliorare la retribuzione dei lavoratori con quella di incrementare la produttività delle aziende;
appaiono comprensibili le motivazioni dell'esclusione dell'agevolazione fiscale ai lavoratori del settore pubblico, tra le quali figurano la natura sperimentale dell'agevolazione che richiede un'attentavalutazione per una sua più completa applicazione, la limitatezza delle risorse finanziarie e l'esigenza di attendere la preannunciata riforma complessiva della pubblica amministrazione, nonché la circostanza per cui, anche in altre occasioni, sono stati riconosciuti trattamenti particolari al solo lavoro privato;
è importante il raggiungimento dell'obiettivo - tramite le verifiche di cui al comma 5 dell'articolo 2 - di estensione dell'agevolazione fiscale anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico;
andrebbe attentamente considerata, ai fini del regime fiscale agevolato per le remunerazioni da lavoro straordinario e altri istituti equipollenti, la particolare condizione delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio;
l'agevolazione fiscale di cui al comma 2 dell'articolo 2 si aggiunge alla misura di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 247 del 2007, che, dando attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007, prevede sgravi contributivi relativi alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
esiste l'esigenza di una tempestiva operatività dei decreti interministeriali relativi agli sgravi contributivi di cui sopra predisposti dal precedente Governo;
ai fini di una corretta applicazione dell'agevolazione fiscale per le remunerazioni da lavoro supplementare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), andrebbe effettuato un attento monitoraggio per evitare la trasformazione «di fatto» delle tipologie di lavoro ivi indicate in lavoro full time,

impegna il Governo

a prevedere, in successivi provvedimenti per le Forze dell'ordine e per i Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio, specifiche misure di agevolazione fiscale per il lavoro straordinario, nonché per voci retributive specifiche di natura equipollente a quelle indicate nella presente norma;
ad adottare iniziative volte ad assicurare che il lavoro straordinario, la cui remunerazione è oggetto dell'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 2, è quello previsto e disciplinato dalla legge e dai contratti.
9/1185/6. Cazzola, Saglia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure dirette a fornire una prima e parziale risposta agli effetti negativi sulla capacità di spesa delle famiglie causati dagli squilibri economici a livello globale avvenuti negli ultimi anni;
tali misure sono rivolte a migliorare l'efficienza delle imprese e la produttività del lavoro;
va valutata favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 2 nella parte in cui dispone l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato in favore di specifiche remunerazioni dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano realizzato un reddito annuo non superiore a 30.000 euro, introdotta in un'ottica di contemperamento dell'esigenza di migliorare la retribuzione dei lavoratori con quella di incrementare la produttività delle aziende;
appaiono comprensibili le motivazioni dell'esclusione dell'agevolazione fiscale ai lavoratori del settore pubblico, tra le quali figurano la natura sperimentale dell'agevolazione che richiede un'attenta valutazione per una sua più completaapplicazione, la limitatezza delle risorse finanziarie e l'esigenza di attendere la preannunciata riforma complessiva della pubblica amministrazione, nonché la circostanza per cui, anche in altre occasioni, sono stati riconosciuti trattamenti particolari al solo lavoro privato;
è importante il raggiungimento dell'obiettivo - tramite le verifiche di cui al comma 5 dell'articolo 2 - di estensione dell'agevolazione fiscale anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico;
andrebbe attentamente considerata, ai fini del regime fiscale agevolato per le remunerazioni da lavoro straordinario e altri istituti equipollenti, la particolare condizione delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio;
l'agevolazione fiscale di cui al comma 2 dell'articolo 2 si aggiunge alla misura di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 247 del 2007, che, dando attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007, prevede sgravi contributivi relativi alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
esiste l'esigenza di una tempestiva operatività dei decreti interministeriali relativi agli sgravi contributivi di cui sopra predisposti dal precedente Governo;
ai fini di una corretta applicazione dell'agevolazione fiscale per le remunerazioni da lavoro supplementare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), andrebbe effettuato un attento monitoraggio per evitare la trasformazione «di fatto» delle tipologie di lavoro ivi indicate in lavoro full time,

impegna il Governo

al termine del periodo di sperimentazione a valutare l'opportunità di prevedere, in successivi provvedimenti per le Forze dell'ordine e per i Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio, specifiche misure di agevolazione fiscale per il lavoro straordinario, nonché per voci retributive specifiche di natura equipollente a quelle indicate nella presente norma;
ad adottare iniziative volte ad assicurare che il lavoro straordinario, la cui remunerazione è oggetto dell'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 2, è quello previsto e disciplinato dalla legge e dai contratti.
9/1185/6(Testo modificato nel corso della seduta).Cazzola, Saglia.

La Camera,
premesso che:
in una fase in cui il divario tra prezzi e potere d'acquisto dei salari e degli stipendi si è fatto in certi casi intollerabile, le misure nel presente decreto intendono sostenere il reddito dei cittadini e delle famiglie, con particolare riguardo ai redditi bassi e medio bassi;
la detassazione degli straordinari e dei premi di produttività è una importante misura non solo per contrastare il carovita, ma anche per premiare chi si impegna a lavorare di più, valorizzare il libero rapporto tra dipendenti e datore di lavoro, favorire l'aumento della produttività e contribuire alla competitività delle imprese;
il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Governo intendono promuovere la famiglia come «nucleo di spinta dell'intera organizzazione sociale» e l'introduzione del quoziente familiare, da attuare nell'arco della legislatura, è uno degli strumenti a tal scopo individuati;

la detassazione degli straordinari e dei premi di produttività è una misura sperimentale in vigore nel periodo luglio - dicembre 2008 e trenta giorni prima del termine della sperimentazione i ministri competenti e le parti sociali coinvolte procederanno ad una verifica degli effetti di tale disposizione;
il tetto dì reddito per usufruire dell'imposta sostitutiva del 10 per cento è, in questa fase sperimentale, fissato in maniera indifferenziata a 30.000 euro, a prescindere dal numero dei componenti del nucleo familiare del lavoratore;
tutte le indagini dimostrano che le famiglie con più figli sono quelle più colpite dall'aumento dei prezzi e che più sono a rischio di scivolare in una situazione di povertà,

impegna il Governo

al termine del periodo di sperimentazione, in caso di riproposizione del provvedimento, a valutare l'opportunità di differenziare l'intervento in base al numero dei componenti del nucleo familiare del lavoratore, applicando una disciplina diversa a favore dei lavoratori con un nucleo familiare numeroso, aumentando il tetto di reddito stabilito per usufruire della detassazione o, in alternativa, differenziando l'aliquota di imposta sostitutiva a essa applicata.
9/1185/7. Palmieri, Renato Farina, Pagano, Paroli, Lorenzin, Costa, Bertolini, Mazzoni, Massimo Parisi, Repetti, Minardo, Drago, Lupi, Vignali, Cassinelli, Bocciardo, Stracquadanio, Perina, Mussolini.

La Camera,
premesso che:
in una fase in cui il divario tra prezzi e potere d'acquisto dei salari e degli stipendi si è fatto in certi casi intollerabile, le misure nel presente decreto intendono sostenere il reddito dei cittadini e delle famiglie, con particolare riguardo ai redditi bassi e medio bassi;
la detassazione degli straordinari e dei premi di produttività è una importante misura non solo per contrastare il carovita, ma anche per premiare chi si impegna a lavorare di più, valorizzare il libero rapporto tra dipendenti e datore di lavoro, favorire l'aumento della produttività e contribuire alla competitività delle imprese;
il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Governo intendono promuovere la famiglia come «nucleo di spinta dell'intera organizzazione sociale» e l'introduzione del quoziente familiare, da attuare nell'arco della legislatura, è uno degli strumenti a tal scopo individuati;
la detassazione degli straordinari e dei premi di produttività è una misura sperimentale in vigore nel periodo luglio - dicembre 2008 e trenta giorni prima del termine della sperimentazione i ministri competenti e le parti sociali coinvolte procederanno ad una verifica degli effetti di tale disposizione;
il tetto dì reddito per usufruire dell'imposta sostitutiva del 10 per cento è, in questa fase sperimentale, fissato in maniera indifferenziata a 30.000 euro, a prescindere dal numero dei componenti del nucleo familiare del lavoratore;
tutte le indagini dimostrano che le famiglie con più figli sono quelle più colpite dall'aumento dei prezzi e che più sono a rischio di scivolare in una situazione di povertà,

impegna il Governo

al termine del periodo di sperimentazione, in caso di riproposizione del provvedimento, a valutare l'opportunità di differenziare l'intervento in base al numero dei componenti del nucleo familiare del lavoratore, applicando una disciplina diversa a favore dei lavoratori con un nucleo familiare numeroso, aumentando il tetto direddito stabilito per usufruire della detassazione in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.
9/1185/7(Testo modificato nel corso della seduta).Palmieri, Renato Farina, Pagano, Paroli, Lorenzin, Costa, Bertolini, Mazzoni, Massimo Parisi, Repetti, Minardo, Drago, Lupi, Vignali, Cassinelli, Bocciardo, Stracquadanio, Perina, Mussolini.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame, in base all'elenco 1 (riduzioni di spesa) previsto all'articolo 5 è stata azzerata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 260 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedeva un finanziamento di tre milioni di euro per la il completamento della strada di grande comunicazione E78 Fano-Grosseto, meglio nota come strada dei due mari;
il finanziamento in questione per le forme in cui era previsto avrebbe permesso ad ANAS di attivare un mutuo per realizzare uno stralcio importante dell'opera;
l'opera è prevista come strategica dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, in quanto unica infrastruttura in grado di collegare direttamente al centro dell'Italia il mare Adriatico con il Tirreno;
non si può pensare che la cancellazione del finanziamento in questione rappresenti una diversa scelta del Governo circa la necessità strategica dell'opera e la non volontà di realizzazione, ma solo una momentanea necessità economica in attesa di prevedere più cospicui finanziamenti;
la strada risulta realizzata per il 70 per cento, ma alcuni lotti sono fermi con cantieri abbandonati che ne fanno anche nell'immaginario collettivo una ennesima «incompiuta»;
soprattutto nel tratto marchigiano l'opera non ha visto significativi interventi negli ultimi anni, con la presenza del manufatto strategico per il percorso, la galleria della Guinza, rimasto a metà realizzazione;
il completamento del tratto marchigiano risulta prioritario in quanto permetterebbe di collegare meglio le Marche e parte della Romagna alla E45;
la progettazione del tratto marchigiano, realizzata dalla provincia di Pesaro e Urbino su incarico dell'ANAS, è da tempo completata e depositata per gli adempimenti successivi al CIPE,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa, al fine di confermare la strada Fano-Grosseto fra le priorità nazionali e di adottare le opportune iniziative volte a garantire ulteriori forme di finanziamento possibile per un veloce completamento dell'opera, nonché ad attivarsi perché si concludano al più presto le procedure amministrative per la completa realizzazione a partire dal collegamento Fano-E45 San Giustino.
9/1185/8. Vannucci, Ciccanti, Favia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 40, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione di pagamenti a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
tale ultima disposizione ha altresì fissato al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione dei pagamenti delle transazioni che saranno definite dall'organo straordinario di liquidazione mantenendo invece fermo al 31 dicembre 2007 il termineper l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007;
ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le somme non utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;
dalla lettura delle disposizioni in esame emerge che i pagamenti da effettuarsi entro il termine del 31 dicembre 2007 sono quelli afferenti le transazioni avvenute entro il medesimo 31 dicembre 2007 con esclusione quindi delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 24 che rientrano, giusto il disposto del comma 3, tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune per le transazioni che saranno definite dall'organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2008,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione richiamata al fine di adottare le opportune iniziative volte a mantenere i finanziamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo l'interpretazione data, con l'effetto di recuperare le somme non utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti relativi alle transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007, termine ultimo di liquidazione.
9/1185/9. Franzoso.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 40, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione di pagamenti a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro previsto dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
tale ultima disposizione ha altresì fissato al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione dei pagamenti delle transazioni che saranno definite dall'organo straordinario di liquidazione mantenendo invece fermo al 31 dicembre 2007 il termine per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007;
ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le somme non utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;
dalla lettura delle disposizioni in esame emerge che i pagamenti da effettuarsi entro il termine del 31 dicembre 2007 sono quelli afferenti le transazioni avvenute entro il medesimo 31 dicembre 2007 con esclusione quindi delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 24 che rientrano, giusto il disposto del comma 3, tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune per le transazioni che saranno definite dall'organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2008,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione richiamata al fine di valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a mantenere i finanziamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo l'interpretazione data, con l'effetto di recuperare le somme non utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti relativi alle transazioni avvenute entro il31 dicembre 2007, termine ultimo di liquidazione, tutto compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica.
9/1185/9(Testo modificato nel corso della seduta).Franzoso.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone all'articolo 5, comma 1, nell'allegato elenco n. 1, una riduzione di autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 2 comma 435, della legge finanziaria per il 2008, di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009 e 2010;
tali tagli riguardano in maniera particolare i finanziamenti statali di cui beneficiano le Accademie di Belle Arti, tra cui l'Accademia di Belle Arti di Bergamo;
con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, si sono posti i principi di una generale riforma dell'Accademia di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dell'Accademia di Danza, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche (Isai), dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, per cui i suddetti vengono a configurarsi come istituti di alta cultura e in tal modo l'Italia si avvicina a standard più congrui con l'attuale scenario europeo;
tali Istituti svolgono un ruolo di grande rilievo nel panorama culturale del Paese e rappresentano il luogo di formazione di nuovi talenti artistici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire risorse che possano consentire di riconsiderare l'opportunità di tale definanziamento che penalizzerebbe eccessivamente importanti istituti culturali quali le Accademie di Belle Arti e ad individuare fonti alternative di finanziamento.
9/1185/10. Jannone, Gregorio Fontana.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone all'articolo 5, comma 1, nell'allegato elenco n. 1, una riduzione di autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 2 comma 435, della legge finanziaria per il 2008, di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009 e 2010;
tali tagli riguardano in maniera particolare i finanziamenti statali di cui beneficiano le Accademie di Belle Arti, tra cui l'Accademia di Belle Arti di Bergamo;
con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, si sono posti i principi di una generale riforma dell'Accademia di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dell'Accademia di Danza, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche (Isai), dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, per cui i suddetti vengono a configurarsi come istituti di alta cultura e in tal modo l'Italia si avvicina a standard più congrui con l'attuale scenario europeo;
tali Istituti svolgono un ruolo di grande rilievo nel panorama culturale del Paese e rappresentano il luogo di formazione di nuovi talenti artistici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire risorse che possano consentire di riconsiderare l'opportunità di tale definanziamento che penalizzerebbe eccessivamente importanti istituti culturali quali le Accademie di Belle Arti e ad individuare fonti alternative di finanziamento.
9/1185/10(Testo modificato nel corso della seduta).Jannone, Gregorio Fontana.

La Camera,
premesso che:
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 1, comma 304, ha istituito il Fondo per la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale, dotandolo di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010;
il decreto-legge in esame al fine di reperire le risorse finanziare necessarie per la copertura degli interventi economici in esso disposti, ha previsto all'articolo 5, comma 1, nell'allegato elenco n. l, una contestuale riduzione di numerosi stanziamenti delle autorizzazioni dì spesa, tra cui l'azzeramento totale della dotazione triennale destinata al predetto Fondo;
annullare tale autorizzazione di spesa significherebbe vanificare l'esistenza stessa del Fondo, il quale era stato istituito con la finalità di promuovere lo sviluppo economico, rimuovere gli squilibri economici e sociali e penalizzerebbe conseguentemente, in maniera eccessiva, le reti di collegamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle tramvie delle Valli di Bergamo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di individuare risorse che possano consentire di riconsiderare la riduzione di autorizzazione di spesa prevista nell'allegato elenco n. 1, relativamente alla voce riguardante l'articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ripristinandola almeno parzialmente, anche in altro provvedimento, salvaguardando, in particolare, le infrastrutture citate in premessa.
9/1185/11. Gregorio Fontana, Jannone.

La Camera,
premesso che:
con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, erano stati creati due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia ed in Calabria» e «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria» ed un capitolo che prevede «fondi per le isole minori»;
le risorse dei primi due capitoli sarebbero state ottenute attraverso il trasferimento di quelle originariamente in dotazione dell'ex Fintecna, ai sensi dell'articolo 1, comma 1155, della legge n. 296 del 2006;
la citata legge n. 244 prevedeva che tali risorse fossero assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo e che le stesse venissero destinate per il 70 per cento ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria;
in particolare le priorità individuate prevedevano la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: metropolitana di Palermo, Circumetnea di Catania, piattaforme logistiche di Messina, superstrada Agrigento-Caltanissetta, strada statale jonica, sistema viario e attracchi di Villa San Giovanni;
mentre i fondi destinati alle isole minori, che prevedevano 20 milioni di euro anni, a partire dal 2008, erano destinati alla ripresa economica e sociale di territori particolarmente fragili;
tra le sette missioni contenute nel programma della coalizione di Governo, di cui l'MPA fa parte, si prevede, al punto 2 e al punto 5, un piano decennale straordinario per le infrastrutture del Meridione;
il decreto in esame prevede la copertura delle spese conseguenti alla decisione dell'esecutivo di esentare i contribuenti dal pagamento dell'imposta comunalesugli immobili adibiti ad abitazione principale anche attraverso l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di infrastrutture in Sicilia e Calabria e delle risorse destinate alle isole minori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalle disposizioni del decreto in esame richiamate in premessa allo scopo di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti affinché siano reperite risorse destinate alla realizzazione delle opere infrastrutturali e a favore delle isole minori, dal Governo definite come indispensabili per lo sviluppo delle regioni del Sud.
9/1185/12. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Iannaccone, Milo, Belcastro, Sardelli, Latteri, Nucara.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto in esame abolisce a decorrere dall'anno 2008 per le abitazioni principali l'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni;
il comma 3 dell'articolo 1 individua specificamente i casi ai quali si applica l'esenzione, ma non menziona espressamente gli immobili posseduti dagli italiani residenti all'estero;
l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, stabilisce che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da un cittadino italiano residente all'estero, purché non concessa in locazione, si debba considerare direttamente abitazione principale ai fini del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, anche di natura interpretativa, relative all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, nel senso di includere nell'esenzione anche le abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e, comunque, a valutare l'opportunità di esplicitare tempestivamente che l'esenzione dal pagamento dell'ICI sull'abitazione principale si estenda anche ai cittadini italiani residenti all'estero, che possiedano in Italia un immobile, a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locato.
9/1185/13. Nicco, Brugger, Zeller.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto in esame abolisce a decorrere dall'anno 2008 per le abitazioni principali l'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni;
il comma 3 dell'articolo 1 individua specificamente i casi ai quali si applica l'esenzione, ma non menziona espressamente gli immobili posseduti dagli italiani residenti all'estero;
l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, stabilisce che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da un cittadino italiano residente all'estero, purché non concessa in locazione, si debba considerare direttamente abitazione principale ai fini del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, anche di natura interpretativa, relative all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,nel senso di includere nell'esenzione anche le abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e, comunque, a valutare l'opportunità di esplicitare tempestivamente che l'esenzione dal pagamento dell'ICI sull'abitazione principale si estenda anche ai cittadini italiani residenti all'estero, che possiedano in Italia un immobile, a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locato.
9/1185/13(Testo modificato nel corso della seduta).Nicco, Brugger, Zeller.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento dei progetti finalizzati alla realizzazione di un polo finanziario e di un polo giudiziario a Bolzano, con capienza di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
il decreto in esame utilizza interamente il citato fondo per coprire le spese derivanti dalle norme contenute e, in particolare, dall'abrogazione dell'imposta comunale sugli immobili;
la Provincia di Bolzano ha già avviato le necessarie procedure per l'inizio dei lavori finalizzati alla costruzione del polo giudiziario e finanziario, contando sull'apposito fondo previsto dalla legge finanziaria per il 2009-2011,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sin dalla prossima manovra finanziaria, le opportune iniziative, anche normative, volte ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il rifinanziamento del progetto di cui sopra.
9/1185/14. Brugger, Zeller, Nicco.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 6-bis, del decreto (introdotto nel corso dell'esame in sede referente) prevede - limitatamente alla fattispecie di cui al comma 2, cioè i casi di abitazione principale - che in caso di erroneo o insufficiente versamento della prima rata 2008 dell'imposta comunale sugli immobili, non si proceda all'applicazione di sanzioni se il contribuente perfezioni la pratica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
il riferimento al comma 2 non pare possa interpretarsi nel senso di limitare l'applicazione del comma 6-bis solamente a chi è comunque esente dall'imposta perché in tal modo la norma sarebbe tautologica, pleonastica e priva di senso (chi è esente non potrebbe mai essere assoggettato a sanzioni);
l'esenzione ICl dall'abitazione principale, concessa a poco più di due settimane dalla scadenza della prima rata prevista per il 16 giugno, sta creando notevoli difficoltà pratiche ai contribuenti, ai comuni, ai professionisti, ai CAF e alle associazioni di categoria;
molti comuni, per disposizione regolamentare, provvedono da sé ad effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e inviano ai cittadini i moduli di versamento, senza tenere conto dell'esclusione, implicando quindi una rielaborazione ed un nuovo invio dei bollettini;
i contribuenti, i professionisti e le associazioni di categoria devono individuare l'ambito applicativo dell'esenzione dell'ICI, comprese le assimilazioni regolamentari (pertinenze, abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti e relativo grado di parentela), molto diverse da comune a comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in sede di applicazione del decreto in esame,atti di natura interpretativa relativi all'articolo 1, comma 6-bis, nel senso che per le persone fisiche, le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli istituti autonomi per le case popolari non si applichino le sanzioni in caso di erroneo o insufficiente versamento della prima rata 2008 dell'ICI qualora perfezionino la pratica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1185/15. Zeller, Brugger, Nicco.

La Camera,
premesso che,
in sede di applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplinanti le operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili, è emersa l'incertezza applicativa di dette disposizioni relativamente ai comuni dove vige il sistema tavolare,

impegna il Governo

ad emanare atti urgenti affinché le disposizioni contenute negli articoli sopra richiamati trovino applicazione anche nei comuni ove vige il sistema tavolare.
9/1185/16. Strizzolo.

La Camera,
premesso che,
in sede di applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplinanti le operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili, è emersa l'incertezza applicativa di dette disposizioni relativamente ai comuni dove vige il sistema tavolare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare atti urgenti affinché le disposizioni contenute negli articoli sopra richiamati trovino applicazione anche nei comuni ove vige il sistema tavolare.
9/1185/16(Testo modificato nel corso della seduta).Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame dispone che le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato siano ridotte per gli importi ivi individuati;
il comma 6 del medesimo articolo 5 dispone che la somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisca al fondo di cui all'articolo 5, comma 2, per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro;
il comma 9 interviene sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
la riduzione delle predette autorizzazioni di spesa ha per oggetto, anche, opere di natura infrastrutturale che si sarebbero dovute realizzare in Calabria ed in Sicilia a seguito della firma dell'accordo tra il Ministero delle infrastrutture e le regioni Calabria e Sicilia per l'individuazione e la selezione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ex Fintecna); interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria, esistente nelle regioni Calabria e Sicilia, non compresa nelle strade gestite dalla società ANASSpa; interventi relativi al potenziamento delle «autostrade del mare» e della mobilità sostenibile;
la Calabria e la Sicilia hanno la necessità di vedere realizzati interventi infrastrutturali volti a migliorarne la viabilità attraverso la modernizzazione e l'ampliamento delle rete viaria esistente ed il potenziamento e la valorizzazione di sistemi di comunicazione alternativi come le «autostrade del mare» atteso il forte ed evidente ritardo esistente in materia di mobilità nelle due regioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del decreto, con riferimento alle norme richiamate in premessa, al fine di poter successivamente individuare le necessarie ed opportune misure di natura finanziaria ed il relativo programma di intervento per garantire risposte concrete in materia di opere infrastrutturali indispensabili per lo sviluppo e la crescita sociale ed economica della Calabria e della Sicilia.
9/1185/17. Dima, Cristaldi, Traversa, Angela Napoli, Lo Presti, Scalia, Pittelli, Golfo, D'Ippolito Vitale, Versace, Antonino Foti, Santelli, Galati.

La Camera,
premesso che:
la lettera a) del comma 9 dell'articolo 5 del decreto in esame abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 con i quali, nell'ambito del più ampio pacchetto di incentivi fiscali alle attività cinematografiche, è stato introdotto nel nostro Paese il credito d'imposta concesso ad imprese sia «esterne» che facenti parte del settore cinematografico ed audiovisivo per la produzione di opere cinematografiche;
queste misure rivestono particolare importanza per sostenere e rilanciare la produzione nazionale di film ed audiovisivi che attraversa da tempo notevoli difficoltà;
la facilitazione fiscale predetta era attesa da molti anni dagli operatori del settore e l'attività di produzione di film è stata avviata, in molti casi, per il 2008 proprio in relazione alla effettiva entrata in vigore di tali facilitazioni fiscali;
per i motivi esposti, l'abrogazione dei commi da 325 a 334 dell'articolo 1 della finanziaria 2008 delude e penalizza fortemente gli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare tempestivamente le opportune iniziative normative volte a reintrodurre le predette facilitazioni fiscali tenendo conto dell'importanza del sostegno della produzione nazionale di film e di prodotti audiovisivi e dell'esiguità del risparmio finanziario che tale taglio produrrebbe per le finanze pubbliche.
9/1185/18. Barbareschi, Ceccacci Rubino, Carlucci.

La Camera,
premesso che:
la lettera a) del comma 9 dell'articolo 5 del decreto in esame abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 con i quali, nell'ambito del più ampio pacchetto di incentivi fiscali alle attività cinematografiche, è stato introdotto nel nostro Paese il credito d'imposta concesso ad imprese sia «esterne» che facenti parte del settore cinematografico ed audiovisivo per la produzione di opere cinematografiche;
queste misure rivestono particolare importanza per sostenere e rilanciare la produzione nazionale di film ed audiovisivi che attraversa da tempo notevoli difficoltà;
la facilitazione fiscale predetta era attesa da molti anni dagli operatori del settore e l'attività di produzione di film è stata avviata, in molti casi, per il 2008 proprio in relazione alla effettiva entrata in vigore di tali facilitazioni fiscali;
per i motivi esposti, l'abrogazione dei commi da 325 a 334 dell'articolo 1 della finanziaria 2008 delude e penalizza fortemente gli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative normative volte a reintrodurre le predette facilitazioni fiscali tenendo conto dell'importanza del sostegno della produzione nazionale di film e di prodotti audiovisivi.
9/1185/18(Testo modificato nel corso della seduta).Barbareschi, Ceccacci Rubino, Carlucci.

La Camera,
premesso che:
con la legge finanziaria per il 2007 sono stati stanziati 1.500 milioni di euro in tre anni per un piano straordinario di manutenzione della viabilità provinciale siciliana e calabrese, in ragione di 1.050 milioni di euro per la Sicilia e 450 milioni di euro per la Calabria - ripartiti nella misura di 350 milioni di euro l'anno per gli anni 2007, 2008 e 2009 per la Sicilia e 150 milioni di euro per gli stessi anni per la Calabria;
tale disposizione è stata soppressa con il provvedimento in esame a copertura delle pur rilevanti disposizioni in esso contenute;
la decisione ha scatenato le proteste degli amministratori locali siciliani e calabresi, che hanno minacciato anche di ricorrere alla Corte costituzionale per i tagli delle risorse destinate al loro territorio e contraddice l'impegno preso dalla coalizione anche alla luce degli impegni presi in campagna elettorale e contenuti nel programma,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalle norme citate in premessa allo scopo di provvedere alla copertura della spesa indicata in premessa eventualmente mediante utilizzo dei Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
9/1185/19. Pagano, Marinello, Misuraca, Vincenzo Fontana, Germanà, Giudice, Fallica, Garofalo, Giammanco, Gibiino, Grimaldi, La Loggia, Minardo, Palumbo, Scapagnini, Stagno D'Alcontres, Torrisi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame provvede alla copertura delle disposizioni in esso contenute mediante la soppressione di numerose disposizioni di spesa, tra le quali quella relativa al sostegno dei viticoltori siciliani danneggiati nel 2007 dalla peronospora della vite, contenuta nel comma 135 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
la suddetta spesa, pari a 50 milioni di euro nel 2008, provvedeva solo in minima parte alla copertura degli ingenti danni subiti ed era stata introdotta nella Finanziaria 2008 con il consenso unanime di tutte le forze politiche;
i problemi di compatibilità della norma in oggetto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato possono essere agevolmente superati sia facendo riferimento alle disposizioni per il sostegno dell'economia nelle aree comunitarie in ritardo di sviluppo sia con le disposizioni sul de minimis (cioè il limite di sostegno entro il quale non si considerano violate le disposizioni comunitarie), di cui al Regolamento CEE n.1535/2007,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere alla copertura dei fondi necessari alla lotta allacalamità naturale indicata in premessa eventualmente mediante utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992, eventualmente provvedendo al suo contestuale rifinanziamento.
9/1185/20. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Fontana, Germanà, Giudice, Fallica, Garofalo, Giammanco, Gibiino, Grimaldi, La Loggia, Minardo, Palumbo, Scapagnini, Stagno D'Alcontres.

La Camera,
premesso che:
in attuazione del programma di governo del Popolo delle libertà, è stato riavviato il procedimento per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;
il provvedimento in esame sopprime l'autorizzazione di spesa di 1.365,5 milioni di euro inscritta nel bilancio dello Stato per il 2008 per una serie di opere infrastrutturali nelle Regioni Sicilia e Calabria, disposizione adottata dal centro sinistra nel tentativo di tacitare le proteste per la mancata realizzazione del Ponte;
tra le suddette opere, in particolare per la Sicilia, le «priorità» individuate erano: la linea della metropolitana leggera di Palermo; l'autostrada Agrigento-Caltanissetta - A19 2o lotto funzionale; la ferrovia Circumetnea a Catania - tratta urbana con funzione di metropolitana, 2o lotto funzionale Stesicoro-aeroporto; il completamento della piattaforma logistica intermodale di Messina, con annesso scalo portuale e relativi assi viari oltre a numerose altre opere strategicamente rilevanti ai fini dello sviluppo della Regione;
si tratta di opere per le quali sono gia state avviate le procedure esecutive ed il loro blocco comporta seri danni all'imprenditoria ed alle comunità siciliane,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare, già nell'ambito della prossima manovra economica per il 2009, le risorse necessarie per la copertura degli oneri relativi alle opere indicate in premessa.
9/1185/21. Misuraca, Vincenzo Fontana, Marinello, Pagano, Germanà, Giudice, Fallica, Garofalo, Giammanco, Gibiino, Grimaldi, La Loggia, Minardo, Palumbo, Scapagnini, Stagno D'Alcontres.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, al fine di finanziare lo sgravio fiscale dell'ICI prima casa, presenta tagli significativi al trasporto pubblico locale, all'efficienza dei trasporti marittimi e al cabotaggio, alle infrastrutture ferroviarie.
il trasporto pubblico, il trasporto marittimo ed il cabotaggio ed il trasporto ferroviario sono modi concreti e immediati per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per ridurre il traffico privato e l'inquinamento delle città, per spostare il traffico delle merci e dei mezzi pesanti dalle strade alle ferrovie e alle autostrade del mare;
si tratta di misure indispensabili, inoltre, per ridurre i consumi di petrolio e i suoi costi nelle tasche degli italiani, e per abbattere in modo significativo le emissioni di anidride carbonica in atmosfera;
i suddetti tagli avvengono, inoltre, in un momento in cui le Ferrovie delle Stato annunciano ulteriori pesanti tagli ai treni per i pendolari,

impegna il Governo

ad indicare con urgenza come pensa di reperire le risorse necessarie per rilanciare il trasporto pubblico nelle città e nei territori, che oltre ad essere un comparto strategico per affrontare la lotta ai mutamenti climatici, se depotenziato colpiscedirettamente i cittadini, in termini di sicurezza, stress e salute, e anche dal punto di vista economico.
9/1185/22. Realacci.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, al fine di finanziare lo sgravio fiscale dell'ICI prima casa, presenta tagli significativi al trasporto pubblico locale, all'efficienza dei trasporti marittimi e al cabotaggio, alle infrastrutture ferroviarie.
il trasporto pubblico, il trasporto marittimo ed il cabotaggio ed il trasporto ferroviario sono modi concreti e immediati per migliorare la qualità della vita dei cittadini, per ridurre il traffico privato e l'inquinamento delle città, per spostare il traffico delle merci e dei mezzi pesanti dalle strade alle ferrovie e alle autostrade del mare;
si tratta di misure indispensabili, inoltre, per ridurre i consumi di petrolio e i suoi costi nelle tasche degli italiani, e per abbattere in modo significativo le emissioni di anidride carbonica in atmosfera;
i suddetti tagli avvengono, inoltre, in un momento in cui le Ferrovie delle Stato annunciano ulteriori pesanti tagli ai treni per i pendolari,

impegna il Governo

a riferire alle competenti Commissioni parlamentari cosa intenda fare per rilanciare il trasporto pubblico nelle città e nei territori, che oltre ad essere un comparto strategico per affrontare la lotta ai mutamenti climatici, se depotenziato colpisce direttamente i cittadini, in termini di sicurezza, stress e salute, e anche dal punto di vista economico.
9/1185/22(Testo modificato nel corso della seduta). Realacci.

La Camera,
premesso che:
ai fini dell'interpretazione del decreto legislativo n. 504 del 1992 l'articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 75 del 1993, prevede che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si consideri direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche di natura interpretativa, per mantenere, ai fini dell'esenzione ICI, la stessa interpretazione di «abitazione principale» per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, ovvero che si intenda per abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che non appartenga alle categorie catastali A, A8 e A9.
9/1185/23. Picchi, Di Biagio, Angeli, Berardi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 40, comma 3-bis, lettera b) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione di pagamenti a valere sul contributo di cui all'articolo 24, comma 1 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
l'articolo 5, comma 10, lettera b) del decreto-legge in esame, ha previsto la soppressione della lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 40 del citato decreto-legge n. 248 del 2007;
esistono difficoltà interpretative del combinato disposto del decreto-leggen. 159 del 2007, del decreto-legge n. 248 del 2007 e del decreto-legge in esame ed incertezze operative degli organi straordinari di liquidazione nel portare avanti le ordinarie attività di liquidazione con conseguenti ricadute sia sui tempi necessari per la riconduzione in bonis degli enti dissestati sia sul tessuto economico cittadino;
in particolare la nota n. 5675 del 17 giugno 2008 con cui il Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali ha invitato gli organi straordinari di liquidazione a sospendere l'utilizzo delle somme attualmente accreditate sui conti della liquidazione e ancora non spese alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame),

impegna il Governo

a valle di un'interpretazione autentica del combinato disposto del decreto-legge n. 159 del 2007, del decreto-legge n. 248 del 2007 e del decreto-legge in esame, ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di dare certezza all'operato degli organi straordinari di liquidazione, facendo salve le somme riversate ai suddetti organi ed ancora non utilizzate alla data del 29 maggio 2008.
9/1185/25. Vico, Boccia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 40, comma 3-bis, lettera b) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione di pagamenti a valere sul contributo di cui all'articolo 24, comma 1 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
l'articolo 5, comma 10, lettera b) del decreto-legge in esame, ha previsto la soppressione della lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 40 del citato decreto-legge n. 248 del 2007;
esistono difficoltà interpretative del combinato disposto del decreto-legge n. 159 del 2007, del decreto-legge n. 248 del 2007 e del decreto-legge in esame ed incertezze operative degli organi straordinari di liquidazione nel portare avanti le ordinarie attività di liquidazione con conseguenti ricadute sia sui tempi necessari per la riconduzione in bonis degli enti dissestati sia sul tessuto economico cittadino;
in particolare la nota n. 5675 del 17 giugno 2008 con cui il Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali ha invitato gli organi straordinari di liquidazione a sospendere l'utilizzo delle somme attualmente accreditate sui conti della liquidazione e ancora non spese alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati provvedimenti al fine di dare certezza all'operato degli organi straordinari di liquidazione, facendo salve le somme riversate ai suddetti organi ed ancora non utilizzate alla data del 29 maggio 2008, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica.
9/1185/25(Testo modificato nel corso della seduta). Vico, Boccia.

La Camera
premesso che:
le Accademie di belle arti storiche d'Italia di Bergamo, Genova, Ravenna e Verona, espressione primaria delle identità culturali regionali e nazionali, parti integranti dell'alta formazione nel campo artistico, esprimono forte preoccupazioneper la soppressione dei fondi ad esse assegnati dalla legge finanziaria finanziaria per l'anno 2008;
il taglio previsto con il decreto-legge in esame rischia infatti di compromettere la gestione corrente delle istituzioni e il diritto allo studio degli studenti iscritti, nonché la promozione di iniziative di programmazione e di rilancio;
le risorse stanziate dagli enti locali in favore delle Accademie, ridimensionate dai limiti imposti alla finanza locale, risultano insufficienti a garantire il rispetto degli impegni assunti dagli stessi istituti e la continuità della normale attività didattica,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare tempestivamente iniziative normative volte a restituire integralmente i fondi a favore delle Accademie di belle arti storiche d'Italia.
9/1185/26. Albonetti, Sereni, Bocci.

La Camera
premesso che:
le Accademie di belle arti storiche d'Italia di Bergamo, Genova, Ravenna e Verona, espressione primaria delle identità culturali regionali e nazionali, parti integranti dell'alta formazione nel campo artistico, esprimono forte preoccupazione per la soppressione dei fondi ad esse assegnati dalla legge finanziaria finanziaria per l'anno 2008;
il taglio previsto con il decreto-legge in esame rischia infatti di compromettere la gestione corrente delle istituzioni e il diritto allo studio degli studenti iscritti, nonché la promozione di iniziative di programmazione e di rilancio;
le risorse stanziate dagli enti locali in favore delle Accademie, ridimensionate dai limiti imposti alla finanza locale, risultano insufficienti a garantire il rispetto degli impegni assunti dagli stessi istituti e la continuità della normale attività didattica,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a restituire integralmente i fondi a favore delle Accademie di belle arti storiche d'Italia.
9/1185/26(Testo modificato nel corso della seduta). Albonetti, Sereni, Bocci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 dispone un'aliquota agevolata per l'imposta IRE pari al 10 per cento da applicare in via sperimentale alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro supplementare;
la norma, condivisa, è finalizzata all'incremento della produttività del lavoro e al sostegno dei redditi aggiuntivi percepiti dai lavoratori, che prestano lavoro straordinario;
l'aliquota sostitutiva è comprensiva anche delle quote delle addizionali regionali e comunali, il cui mancato gettito è valutato nella tecnica in 78,5 milioni di euro e 23,5 milioni di euro per l'anno 2009 e in 1,5 milioni di euro e 0,5 milioni di euro per l'anno 2010, oneri che sono compensati dalle disposizioni di copertura finanziaria contenute nell'articolo 5 ;
nonostante la suddetta compensazione, il dettato dell'articolo 2 non dispone il rimborso alle regioni e ai comuni del mancato gettito delle addizionali regionali e comunali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilire le modalità ed i tempi per riversare alle regioni ed ai comuni laquota di addizionale spettante, inclusa nel prelievo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento.
9/1185/27. Bragantini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 dispone un'aliquota agevolata per l'imposta IRE pari al 10 per cento da applicare in via sperimentale alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro supplementare;
la norma, condivisa, è finalizzata all'incremento della produttività del lavoro e al sostegno dei redditi aggiuntivi percepiti dai lavoratori, che prestano lavoro straordinario;
l'aliquota sostitutiva è comprensiva anche delle quote delle addizionali regionali e comunali, il cui mancato gettito è valutato nella tecnica in 78,5 milioni di euro e 23,5 milioni di euro per l'anno 2009 e in 1,5 milioni di euro e 0,5 milioni di euro per l'anno 2010, oneri che sono compensati dalle disposizioni di copertura finanziaria contenute nell'articolo 5 ;
nonostante la suddetta compensazione, il dettato dell'articolo 2 non dispone il rimborso alle regioni e ai comuni del mancato gettito delle addizionali regionali e comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilire le modalità ed i tempi per verificare la possibilità di riversare alle regioni ed ai comuni la quota di addizionale spettante, inclusa nel prelievo delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica.
9/1185/27(Testo modificato nel corso della seduta). Bragantini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame provvede a sopprimere l'imposta comunale sugli immobili, da sempre tra le più invise agli italiani, riconoscendo che il diritto alla casa non può essere soggetto a tassazione;
nei comuni con scarsa popolazione, in particolare nelle aree montane ed in talune zone del Meridione, la soppressione di imposte può essere utilizzata per il rilancio dell'economia e l'incremento della popolazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere integralmente l'imposta comunale sugli immobili nei comuni con meno di 1.000 abitanti, al fine di stimolare il rilancio delle attività economiche e l'insediamento di nuove famiglie.
9/1185/28. Mario Pepe (PDL).

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame provvede alla copertura delle disposizioni in esso contenute mediante la soppressione di numerose disposizioni di spesa, tra le quali quella relativa al sostegno delle «Autostrade del mare», contenuta nel comma 232 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, pari a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010;
le «autostrade del mare» identificano il trasporto realizzato su più percorsi, secondo una modalità combinata strada-mare, rispondente alle esigenze della moderna logistica ed in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre, ormai congestionata e prossima alla saturazione; il consistente risparmio di carburante da parte degli autotrasportatori conferisce a tale tipo di trasporto merci una ulteriore importanza;
la Sardegna, nonostante la sua centralità nel Mediterraneo gode integralmente di questa misura agevolative per il solo porto di Cagliari, mentre in altri due porti l'agevolazione riguarda solo tratte minori; il porto di Oristano ne è escluso, nonostante sia l'unico che affacci direttamente ad ovest e cioè verso Francia e Spagna,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare il sistema delle autostrade del mare e ad attuarlo integralmente per tutti i principali porti della Sardegna.
9/1185/29. Cicu, Marinello, Testoni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame provvede alla copertura delle disposizioni in esso contenute mediante la soppressione di numerose disposizioni di spesa, tra le quali quella relativa al sostegno delle «Autostrade del mare», contenuta nel comma 232 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, pari a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010;
le «autostrade del mare» identificano il trasporto realizzato su più percorsi, secondo una modalità combinata strada-mare, rispondente alle esigenze della moderna logistica ed in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre, ormai congestionata e prossima alla saturazione; il consistente risparmio di carburante da parte degli autotrasportatori conferisce a tale tipo di trasporto merci una ulteriore importanza;
la Sardegna, nonostante la sua centralità nel Mediterraneo gode integralmente di questa misura agevolative per il solo porto di Cagliari, mentre in altri due porti l'agevolazione riguarda solo tratte minori; il porto di Oristano ne è escluso, nonostante sia l'unico che affacci direttamente ad ovest e cioè verso Francia e Spagna,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare il sistema delle autostrade del mare e ad attuarlo integralmente per tutti i principali porti della Sardegna.
9/1185/29(Testo modificato nel corso della seduta). Cicu, Marinello, Testoni.

La Camera,
premesso che:
in Italia le famiglie in affitto sono oltre 4 milioni e 180 mila, la maggior parte delle quali (66 per cento) sono monoreddito e, pertanto, non in grado di potersi assumere l'onere di un mutuo per l'acquisto di una casa;
negli ultimi anni si è registrato un forte incremento del canoni di affitto maggiorati anche dell'112,4 per cento (media italiana);
l'incidenza della spesa per la casa sulle famiglie con reddito fino a 10 mila curo è pari al 62 per cento, come dato medio nazionale, e dell'86 per cento nelle grandi città; mentre per le famiglie con reddito di 25 mila euro annui l'incidenza del canone sul reddito è poco sotto il 9 40 per cento;
il mercato degli affitti In Italia è marginale non superando il 20 per cento del mercato immobiliare generale, stante una media europea mediamente costituita dal 35 - 40 per cento, mentre per gli affitti sociali il margine si attesta al 4,5 per cento contro una media europea del 21 per cento;
tale situazione evidenzia come negli ultimi anni si sia creato uno squilibrio sociale a discapito delle famiglie più deboli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi a favore delle numerose famiglie che versano in condizioni disagiate, che non riescono a sopportare l'incremento dei canoni di affitto degli ultimi anni, promuovendo con urgenza un piano nazionale di edilizia residenziale economica popolare.
9/1185/30. Lorenzin, Piso.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la rinegoziazione dei mutui per la prima casa;
in sede di esame delle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, a seguito dell'approvazione di emendamenti sono state apportate modifiche che hanno recepito alcune delle considerazioni contenute nella segnalazione che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 Maggio 2008, ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
in particolare all'articolo 3, comma 1 è stato aggiunto un periodo in base al quale «al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo, ferma restando l'opzione dì portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni»;
all'articolo 3 comma 3 è stato precisato che il tasso regolatore del conto di finanziamento accessorio è maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo;
in data 19 giugno è stata firmata la convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana cui fa riferimento l'articolo 3, comma 1, del presente decreto-legge;
le innovazioni normative introdotte dalle Commissioni non risultano recepite adeguatamente in suddetta convenzione;
un giudizio critico è stato espresso dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, al termine della relazione annuale, ha dichiarato che, in assenza di una effettiva portabilità dei mutui l'accordo tra Governo e Abi diventa uno strumento insufficiente;
lo stesso Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ricordato di avere già aperto su questo tema ben 23 istruttorie nei confronti di altrettanti istituti di credito;
in sede di audizione informale resa presso le Commissioni V Bilancio e VI Finanze, i rappresentanti dell' Associazione Bancaria Italiana, hanno reso noto che soltanto centocinquantamila cittadini hanno utilizzato l'opzione di portabilità del mutuo;
nel presente decreto-legge non viene espressamente ribadito che alle operazioni di rinegoziazione e di portabilità dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come peraltro disposto dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni;
nel decreto-legge 27 Maggio 2008, n. 93, non viene espressamente ribadito che il regime fiscale degli interessi passivi del conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a:
modificare, con il primo provvedimento utile, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 200, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, affinché l'annotazione di surrogazione venga richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata ed a introdurre sanzioni a carico degli istituti di credito e degli intermediari finanziari per l'inosservanza delle norme sulla portabilità;
verificare che, nella guida informativa che le banche devono mettere gratuitamente a disposizione al fine di illustrare in modo chiaro e comprensibile tutte le opportunità cui possono fare ricorso i clienti interessati, sia riportato espressamente che il conto di finanziamento accessorio è regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo e non maggiorato come al momento riportato nella stessa convenzione;
chiarire con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che il regime fiscale degli interessi passivi del conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/1185/31. Ceccuzzi, Quartiani, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la rinegoziazione dei mutui per la prima casa;
in sede di esame delle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, a seguito dell'approvazione di emendamenti sono state apportate modifiche che hanno recepito alcune delle considerazioni contenute nella segnalazione che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 Maggio 2008, ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
in particolare all'articolo 3, comma 1 è stato aggiunto un periodo in base al quale «al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo, ferma restando l'opzione dì portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni»;
all'articolo 3 comma 3 è stato precisato che il tasso regolatore del conto di finanziamento accessorio è maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo;
in data 19 giugno è stata firmata la convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana cui fa riferimento l'articolo 3, comma 1, del presente decreto-legge;
le innovazioni normative introdotte dalle Commissioni non risultano recepite adeguatamente in suddetta convenzione;
un giudizio critico è stato espresso dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, al terminedella relazione annuale, ha dichiarato che, in assenza di una effettiva portabilità dei mutui l'accordo tra Governo e Abi diventa uno strumento insufficiente;
lo stesso Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ricordato di avere già aperto su questo tema ben 23 istruttorie nei confronti di altrettanti istituti di credito;
in sede di audizione informale resa presso le Commissioni V Bilancio e VI Finanze, i rappresentanti dell' Associazione Bancaria Italiana, hanno reso noto che soltanto centocinquantamila cittadini hanno utilizzato l'opzione di portabilità del mutuo;
nel presente decreto-legge non viene espressamente ribadito che alle operazioni di rinegoziazione e di portabilità dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come peraltro disposto dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni;
nel decreto-legge 27 Maggio 2008, n. 93, non viene espressamente ribadito che il regime fiscale degli interessi passivi del conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a valutare le opportunità di:
modificare il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 200, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, affinché l'annotazione di surrogazione venga richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata ed a introdurre sanzioni a carico degli istituti di credito e degli intermediari finanziari per l'inosservanza delle norme sulla portabilità;
verificare che, nella guida informativa che le banche devono mettere gratuitamente a disposizione al fine di illustrare in modo chiaro e comprensibile tutte le opportunità cui possono fare ricorso i clienti interessati, sia riportato espressamente che il conto di finanziamento accessorio è regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo e non maggiorato come al momento riportato nella stessa convenzione;
chiarire con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che il regime fiscale degli interessi passivi del conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/1185/31(Testo modificato nel corso della seduta). Ceccuzzi, Quartiani, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che i soggetti che abbiano acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto possano chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata dell'ammortamento, con l'applicazione di un tasso pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006;
nel medesimo articolo si dispone che l'eccedenza rispetto alle rate determinatein base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio per essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato; questo implica che eventuali differenziali di rata a favore del mutuatario, concorrono ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio;
la rinegoziazione di cui all'articolo 3 consente l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che implica il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario;
considerato che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge n. 93 del 2008, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento;
valutato che:
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza, non solo per le famiglie, ma anche per l'economia nazionale, e per le attività produttive, in particolare per il settore agricolo;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a:
integrare espressamente la convenzione ABI-Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di prevedere che la rinegoziazione, con l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, si applichi anche al settore agricolo;
specificare, nella medesima convenzione, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenzamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiarie, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.
9/1185/32. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, D'Ippolito, De Camillis, Castiello.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che i soggetti che abbiano acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto possano chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata dell'ammortamento, con l'applicazione di un tasso pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006;
nel medesimo articolo si dispone che l'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio per essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato; questoimplica che eventuali differenziali di rata a favore del mutuatario, concorrono ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio;
la rinegoziazione di cui all'articolo 3 consente l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che implica il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario;
considerato che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge n. 93 del 2008, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento;
valutato che:
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza, non solo per le famiglie, ma anche per l'economia nazionale, e per le attività produttive, in particolare per il settore agricolo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a:
integrare espressamente la convenzione ABI-Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di prevedere che la rinegoziazione, con l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, si applichi anche al settore agricolo;
specificare, nella medesima convenzione, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenzamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiarie, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.
9/1185/32(Testo modificato nel corso della seduta). Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, D'Ippolito, De Camillis, Castiello.

La Camera,
premesso che:
il decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, ha abolito l'ICI sui fabbricati rurali delle costruzioni strumentali necessarie alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuali da cooperative o loro consorzi;
in sede di approvazione definitiva di quel provvedimento il Governo accoglieva un ordine del giorno con il quale si impegnava a valutare la possibilità di adottare adeguati provvedimenti per far fronte alle minori entrate dei comuni derivanti dalla applicazione della suddetta norma,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a inserire il minor gettito ICI derivante dalla abolizione di tale imposta sui fabbricati rurali delle cooperative agricole e loro consorzi fra le poste da compensare ai comuni in seguito alla abolizione dell'ICI.
9/1185/33. Brandolini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi.

La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica;
con la ratifica della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, l'Italia partecipa allo sforzo internazionale di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra attraverso l'impegno e le modalità di attuazione definite dal Protocollo di Kyoto formalmente in vigore dal 16 Febbraio 2005;
l'Italia, per rispettare un obiettivo di contenimento pari a 487.1 milioni di tonnellate di C02 equivalente nel primo periodo di impegno (2008-2012), ha previsto l'attuazione di una serie di misure, elencate in dettaglio nel «Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra 2003-2010», adottato con Delibera CIPE n. 123 del 19 Dicembre 2002; tra le misure previste figurano interventi volti a promuovere l'assorbimento di carbonio nel settore agro-forestale dal momento che, come è noto, gli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo ed i successivi accordi negoziali consentono l'impiego dei pozzi (sinks) di carbonio per la riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra; l'Italia prevede di realizzare attraverso i sinks (settore forestale e agricolo) un assorbimento di carbonio pari a 10.2 MtCO2 per anno corrispondente all'11 per cento di impegno totale di riduzione;
le modalità attraverso cui raggiungere questo obiettivo sono oggetto di un apposito piano, il «Piano dettagliato per la realizzazione del potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio, triennio 2004-2006» (PPNAC), realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestale, in attuazione dell'articolo 7.1. della stessa Delibera CIPE che rappresenta, attualmente, il riferimento per l'azione politica nazionale di attuazione del Protocollo di Kyoto nel settore agro-forestale;
la strategia di fondo che caratterizza il PPNAC consiste essenzialmente nella promozione di interventi volti ad una più efficiente gestione del patrimonio forestale esistente e nella realizzazione di nuove piantagioni, avendo presente l'obiettivo di contribuire, allo stesso tempo, alla sicurezza idrogeologica del territorio ed all'aumento del volume di biomassa disponibile per la produzione di energia rinnovabile,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a ripristinare il fondo di 150 milioni di euro in tre anni per progetti di forestazione istituito dalla legge finanziaria per il 2008 senza il quale verrebbe meno l'impegno internazionale sottoscritto anche dall'Italia per contrastare l'«effetto serra» e quindi a tutela della salute dei cittadini e della qualità della vita che deve essere loro garantita e che rappresenta uno strumento importante per la difesa e la tutela del patrimonio ambientale e forestale del Paese.
9/1185/34. Fiorio, Marco Carra, Zucchi, Trappolino, Oliverio, Sani, Servodio, Brandolini, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD).

La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica;
con la ratifica della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, l'Italia partecipa allo sforzo internazionale di riduzione delle emissioni dei gas ad effettoserra attraverso l'impegno e le modalità di attuazione definite dal Protocollo di Kyoto formalmente in vigore dal 16 Febbraio 2005;
l'Italia, per rispettare un obiettivo di contenimento pari a 487.1 milioni di tonnellate di C02 equivalente nel primo periodo di impegno (2008-2012), ha previsto l'attuazione di una serie di misure, elencate in dettaglio nel «Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra 2003-2010», adottato con Delibera CIPE n. 123 del 19 Dicembre 2002; tra le misure previste figurano interventi volti a promuovere l'assorbimento di carbonio nel settore agro-forestale dal momento che, come è noto, gli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo ed i successivi accordi negoziali consentono l'impiego dei pozzi (sinks) di carbonio per la riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra; l'Italia prevede di realizzare attraverso i sinks (settore forestale e agricolo) un assorbimento di carbonio pari a 10.2 MtCO2 per anno corrispondente all'11 per cento di impegno totale di riduzione;
le modalità attraverso cui raggiungere questo obiettivo sono oggetto di un apposito piano, il «Piano dettagliato per la realizzazione del potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio, triennio 2004-2006» (PPNAC), realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestale, in attuazione dell'articolo 7.1. della stessa Delibera CIPE che rappresenta, attualmente, il riferimento per l'azione politica nazionale di attuazione del Protocollo di Kyoto nel settore agro-forestale;
la strategia di fondo che caratterizza il PPNAC consiste essenzialmente nella promozione di interventi volti ad una più efficiente gestione del patrimonio forestale esistente e nella realizzazione di nuove piantagioni, avendo presente l'obiettivo di contribuire, allo stesso tempo, alla sicurezza idrogeologica del territorio ed all'aumento del volume di biomassa disponibile per la produzione di energia rinnovabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare il fondo di 150 milioni di euro in tre anni per progetti di forestazione istituito dalla legge finanziaria per il 2008 senza il quale verrebbe meno l'impegno internazionale sottoscritto anche dall'Italia per contrastare l'«effetto serra» e quindi a tutela della salute dei cittadini e della qualità della vita che deve essere loro garantita e che rappresenta uno strumento importante per la difesa e la tutela del patrimonio ambientale e forestale del Paese.
9/1185/34(Testo modificato nel corso della seduta). Fiorio, Marco Carra, Zucchi, Trappolino, Oliverio, Sani, Servodio, Brandolini, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD).

La Camera,
riscontrato che:
che nel corso dell'anno 2007 l'anomalo andamento stagionale ha creato le condizioni per lo sviluppo e la diffusione nei vigneti siciliani della malattia fungina Plasmopara viticola, meglio nota come «Peronospora», presentatasi con una virulenza assolutamente resistente anche ai trattamenti con fitofarmaci di ultima generazione;
premesso che:
tale malattia rischia di mettere in ginocchio l'intero comparto vitivinicolo della Sicilia, con grave ricaduta anche sulla stessa immagine del prodotto finale;
l'epidemia di peronospora è causa di gravi danni diretti e indiretti a tutta la filiera vitivinicola siciliana con particolare riguardo a quelle imprese, quali Cantine e Cooperative Sociali, industrie vinicole e aziende agricole che, credendo nel futuro della vitivinicoltura ed avendo pertantofatto ingenti investimenti, si troveranno ora in difficoltà nel, recupero delle risorse investite;
nel corso del 2007, le Organizzazioni professionali, nonché il Distretto vitivinicolo della Sicilia occidentale, in rappresentanza dei propri agricoltori, chiesero alle istituzioni competenti il riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte ai danni causati dall'epidemia di peronospora e per poter attivare i benefici di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole»;
con opportuno provvedimento, nella scorsa legislatura all'articolo 2, comma 135, della legge finanziaria per il 2008 veniva istituito un fondo di 50 milioni di euro per compensare le aziende vitivinicole siciliane danneggiate dalla «peronospora»;
considerato inoltre che:
risulta che la malattia fungina in oggetto si sia altresì diffusa in altre regioni italiane,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a ripristinare nei prossimi provvedimenti legislativi il fondo in dotazione nella misura necessaria a fronteggiare la grave crisi sopraesposta.
9/1185/35. Capodicasa, Oliverio, Zucchi, Trappolino, Sani, Servodio, Mario Pepe (PD), Brandolini, Marrocu, Fiorio, Dal Moro, Cuomo, Cenni, Marco Carra, Agostini, Berretta, Samperi.

La Camera,
premesso che:
la legge 24 dicembre 2004, n.313, riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale;
l'articolo 5 della stessa legge individua programma e indirizzi a sostegno del settore apistico nazionale;
l'articolo 11, per l'attuazione degli interventi, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006;
il decreto-legge n. 93 del 2008 stabilisce l'azzeramento della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 125, della legge finanziaria per il 2008, per l'attuazione degli interventi, per il 2008 e 2009, previsti dalla sopra richiamata legge n. 313 del 2004;
i programmi di cui al richiamato articolo 5 mantengono tutta la loro importanza e strategicità per un settore che versa in gravi difficoltà soprattutto a causa della grande mortalità delle api dovuta anche alla contaminazione ambientale legata all'uso crescente di insetticidi tossici che, per lo scorso anno, ha comportato la perdita di circa il 40 per cento degli alveari;
contestualmente all'approvazione della legge n. 313 il Ministero dell'Agricoltura ha provveduto a elaborare uno specifico documento programmatico d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale;
tale piano programmatico, ha visto una prima erogazione a favore direttamente delle aziende apistiche di 2,7 milioni di euro già nelle disponibilità delle regioni che debbono provvedere a destinarli agli apicoltori per l'adeguamento delle strutture igienico sanitarie di lavorazione del miele;
il piano programmatico ha previsto e non ancora erogato 3,3 milioni di euro per la realizzazione delle seguenti azioni:
informazione e comunicazione per la valorizzazione delle produzioni apistiche,la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare;
attivazione di sistemi volontari di rintracciabilità che comprendono analisi sui controlli di sicurezza e di qualità dei prodotti apistici;
capillare campagna di prelievo e analisi dei prodotti apistici immessi in commercio nelle varie forme di commercializzazione, finalizzata alla ricerca di residui e contaminanti;
valorizzazione del miele;
sostegno alle forme associative di livello nazionale e promozione della stipula di accordi professionali;
sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica d'intesa con le organizzazioni apistiche;
indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari;
salvaguardia e selezione in purezza di Apis mellifera ligustica e Apis mellifera sicula e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica;
rilevazione, elaborazione dei dati produttivi e di mercato con particolare riguardo alla qualità dei mieli e degli altri prodotti dell'alveare;
ritenute tali azioni fondamentali per il completamento del programma a sostegno di un settore di importanza nazionale, che rappresenta una voce di eccellenza nel panorama produttivo italiano, che non riesce a soddisfare la domanda interna proveniente, in particolar modo, dall'industria dolciaria,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a a ripristinare in finanziamento di cui alla legge n. 313 del 2004 per gli anni 2008 e 2009.
9/1185/36. Sani, Zucchi, Trappolino, Oliverio, Servodio, Mario Pepe (PD), Brandolini, Marrocu, Fiorio, Dal Moro, Cuomo, Cenni, Marco Carra, Agostini.

La Camera,
premesso che:
la legge 24 dicembre 2004, n.313, riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale.
l'articolo 5 della stessa legge individua programma e indirizzi a sostegno del settore apistico nazionale;
l'articolo 11, per l'attuazione degli interventi, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006;
il decreto-legge n. 93 del 2008 stabilisce l'azzeramento della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 125, della legge finanziaria per il 2008, per l'attuazione degli interventi, per il 2008 e 2009, previsti dalla sopra richiamata legge n. 313 del 2004.
i programmi di cui al richiamato articolo 5 mantengono tutta la loro importanza e strategicità per un settore che versa in gravi difficoltà soprattutto a causa della grande mortalità delle api dovuta anche alla contaminazione ambientale legata all'uso crescente di insetticidi tossici che, per lo scorso anno, ha comportato la perdita di circa il 40 per cento degli alveari;
contestualmente all'approvazione della legge n. 313 il Ministero dell'Agricoltura ha provveduto a elaborare uno specifico documento programmatico d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, conle organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale;
tale piano programmatico, ha visto una prima erogazione a favore direttamente delle aziende apistiche di 2,7 milioni di euro già nelle disponibilità delle regioni che debbono provvedere a destinarli agli apicoltori per l'adeguamento delle strutture igienico sanitarie di lavorazione del miele;
il piano programmatico ha previsto e non ancora erogato 3,3 milioni di euro per la realizzazione delle seguenti azioni:
informazione e comunicazione per la valorizzazione delle produzioni apistiche, la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare;
attivazione di sistemi volontari di rintracciabilità che comprendono analisi sui controlli di sicurezza e di qualità dei prodotti apistici;
capillare campagna di prelievo e analisi dei prodotti apistici immessi in commercio nelle varie forme di commercializzazione, finalizzata alla ricerca di residui e contaminanti;
valorizzazione del miele;
sostegno alle forme associative di livello nazionale e promozione della stipula di accordi professionali;
sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica d'intesa con le organizzazioni apistiche;
indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari;
salvaguardia e selezione in purezza di Apis mellifera ligustica e Apis mellifera sicula e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica;
rilevazione, elaborazione dei dati produttivi e di mercato con particolare riguardo alla qualità dei mieli e degli altri prodotti dell'alveare;
ritenute tali azioni fondamentali per il completamento del programma a sostegno di un settore di importanza nazionale, che rappresenta una voce di eccellenza nel panorama produttivo italiano, che non riesce a soddisfare la domanda interna proveniente, in particolar modo, dall'industria dolciaria,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative volte a a ripristinare in finanziamento di cui alla legge n. 313 del 2004 per gli anni 2008 e 2009.
9/1185/36(Testo modificato nel corso della seduta). Sani, Zucchi, Trappolino, Oliverio, Servodio, Mario Pepe (PD), Brandolini, Marrocu, Fiorio, Dal Moro, Cuomo, Cenni, Marco Carra, Agostini.

La Camera
premesso che:
l'articolo 5, comma 10, lettera a), del decreto-legge modifica l'articolo 6-ter del decreto-legge n. 248 del 2007 riducendo dal 20 dicembre 2008 al 30 giugno 2008 i termini per la regolarizzazione e i versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 dicembre 2002;
si tratta dei termini previsti da una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a favore dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2002 verificatosi nelle province di Campobasso e Foggia;
le ordinanze fanno riferimento ad una pluralità di termini, relativi in particolare:
ad adempimenti di obblighi tributari;
alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario alpersonale degli enti territoriali coinvolti direttamente impegnati in attività connesse con l'emergenza;
ai versamenti di contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
alle assunzioni che, in deroga alla normativa vigente, possono essere disposte dal Commissario delegato;
la disposizione, di conseguenza, novella anche la norma di copertura rideterminandone l'onere in 24,8 milioni di euro per il 2008 (anziché 48,8 milioni), con una riduzione dello stanziamento pari a 24 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a posticipare al 20 dicembre 2008 il termine per gli adempimenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni delle province di Campobasso e Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 dicembre 2002.
9/1185/37. Di Giuseppe, Di Pietro.

La Camera
premesso che:
l'articolo 5, comma 9, lettera b), al punto 5-bis) del decreto legge in esame come modificato dall'emendamento presentato dal Governo, riduce di 55 milioni di euro nel triennio la spesa per l'edilizia penitenziaria prevista dall'articolo 2, comma 278, della Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007);
il comma 278 autorizza una spesa complessiva di 70 milioni di euro per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria, all'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione di nuove carceri, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria. Lo stanziamento complessivo è così suddiviso nel triennio: 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010;
il programma dovrà, infine, essere approvato con un decreto interministeriale infrastrutture-giustizia che dovrà indicare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 34, aveva previsto, tra l'altro, che il Ministro della giustizia predisponesse l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risultasse necessaria o conveniente la dismissione e promuovesse le necessarie intese con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti. Ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti avrebbe potuto anche avvalersi degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto;
conseguentemente, l'artiocolo 6 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 (Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia), convertito dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, ha previsto la predisposizione, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Ministro delle infrastrutture, di un piano straordinario pluriennale di interventi, volto all'acquisizione ed all'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, per un onere complessivo pari a 93,3 milioni di euro. Tale piano straordinario è stato adottato con decreto ministeriale 12 gennaio 2004, il quale prevedeva l'ampliamento della casa di reclusione di Milano Bollate e l'acquisizione di nuovi istituti penitenziari a Varese e Pordenone;
in data 28 novembre 2006, il Governo ha richiesto alle Camere il parere su una riformulazione del piano straordinario nel quale non era più prevista l'acquisizione dei penitenziari di Varese e Pordenonee i residui stanziamenti venivano indirizzati all'ampliamento di sei istituti già esistenti. La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha espresso, in data 13 dicembre 2006, un parere favorevole con condizioni;
anche nella Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI, n. 1), predisposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per l'anno 2006 e trasmessa alla Presidenza della Camera il 26 marzo 2007, si dà conto del Piano straordinario di edilizia penitenziaria di cui al decreto legge n. 201 del 2002. Vi si legge che «erano state avviate le procedure per l'acquisizione in locazione finanziaria dei due nuovi istituti di Varese e di Pordenone e per la costruzione, a cura della società Dike Aedifica appositamente costituita, dei restanti 12 nuovi istituti (Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano, Modica, Nola, Avezzano, Ristretta, Catania, Lucca), con le risorse provenienti dalla attività di vendita o permuta di vecchi penitenziari dismessi gestiti dalla Patrimonio dello Stato S.p.a. Tuttavia, entrambe le procedure non hanno avuto corso: sono state infatti annullate le gare d'appalto per gli istituti di Varese e Pordenone a seguito della contestazione di infrazione delle direttive comunitarie da parte della Commissione europea e non è stata avviata alcuna attività da parte della Dike Aedifica. Tali opere, pertanto, restano tuttora prive di finanziamento»;
nell'allegato infrastrutture al DPEF 2008-2011, il Governo ha, inoltre, considerato di prioritaria importanza portare a compimento le nuove strutture penitenziarie, attualmente in corso di realizzazione per lotti funzionali, di Cagliari, Sassari, Oristano, Tempo Pausania, Rovigo, Forlì, Savona, nonché quelle attualmente sospese di Reggio Calabria e Marsala, nonché adeguare le strutture penitenziarie esistenti, garantendo migliori condizioni di vivibilità;
gli stanziamenti a favore del Ministero della giustizia per il programma straordinario di edilizia penitenziaria confluivano nell'ambito del Centro di responsabilità «Gabinetto del ministro» sulla vecchia U.P.B. 1.2.3.3., denominata «Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria», contenente il solo capitolo 7020 («Fondo da ripartire per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria»). A seguito della riclassificazione del bilancio, l'edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile costituisce ora un programma autonomo nell'ambito della missione giustizia. Lo stanziamento appostato su tale programma per l'anno 2008 - che, si ricorda, non riguarda la sola edilizia penitenziaria, ma anche quella giudiziaria e minorile - è di circa 200 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a individuare le opportune risorse atte a reintegrare i fondi per l'edilizia penitenziaria, stante la necessità di mettere in essere iniziative volte al potenziamento, all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle strutture, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento degli istituti carcerari e alla necessità di assicurare migliori condizioni di vivibilità a favore dei detenuti.
9/1185/38. Palomba.

La Camera
premesso che:
l'articolo 5, comma 9, lettera b), al punto 5-bis) del decreto legge in esame come modificato dall'emendamento presentato dal Governo, riduce di 55 milioni di euro nel triennio la spesa per l'edilizia penitenziaria prevista dall'articolo 2, comma 278, della Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007);
il comma 278 autorizza una spesa complessiva di 70 milioni di euro per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria,all'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione di nuove carceri, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria. Lo stanziamento complessivo è così suddiviso nel triennio: 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010;
il programma dovrà, infine, essere approvato con un decreto interministeriale infrastrutture-giustizia che dovrà indicare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 34, aveva previsto, tra l'altro, che il Ministro della giustizia predisponesse l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risultasse necessaria o conveniente la dismissione e promuovesse le necessarie intese con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti. Ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti avrebbe potuto anche avvalersi degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto;
conseguentemente, l'artiocolo 6 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 (Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia), convertito dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, ha previsto la predisposizione, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Ministro delle infrastrutture, di un piano straordinario pluriennale di interventi, volto all'acquisizione ed all'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, per un onere complessivo pari a 93,3 milioni di euro. Tale piano straordinario è stato adottato con decreto ministeriale 12 gennaio 2004, il quale prevedeva l'ampliamento della casa di reclusione di Milano Bollate e l'acquisizione di nuovi istituti penitenziari a Varese e Pordenone;
in data 28 novembre 2006, il Governo ha richiesto alle Camere il parere su una riformulazione del piano straordinario nel quale non era più prevista l'acquisizione dei penitenziari di Varese e Pordenone e i residui stanziamenti venivano indirizzati all'ampliamento di sei istituti già esistenti. La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha espresso, in data 13 dicembre 2006, un parere favorevole con condizioni;
anche nella Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI, n. 1), predisposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per l'anno 2006 e trasmessa alla Presidenza della Camera il 26 marzo 2007, si dà conto del Piano straordinario di edilizia penitenziaria di cui al decreto legge n. 201 del 2002. Vi si legge che «erano state avviate le procedure per l'acquisizione in locazione finanziaria dei due nuovi istituti di Varese e di Pordenone e per la costruzione, a cura della società Dike Aedifica appositamente costituita, dei restanti 12 nuovi istituti (Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano, Modica, Nola, Avezzano, Ristretta, Catania, Lucca), con le risorse provenienti dalla attività di vendita o permuta di vecchi penitenziari dismessi gestiti dalla Patrimonio dello Stato S.p.a. Tuttavia, entrambe le procedure non hanno avuto corso: sono state infatti annullate le gare d'appalto per gli istituti di Varese e Pordenone a seguito della contestazione di infrazione delle direttive comunitarie da parte della Commissione europea e non è stata avviata alcuna attività da parte della Dike Aedifica. Tali opere, pertanto, restano tuttora prive di finanziamento»;
nell'allegato infrastrutture al DPEF 2008-2011, il Governo ha, inoltre, considerato di prioritaria importanza portare a compimento le nuove strutture penitenziarie, attualmente in corso di realizzazione per lotti funzionali, di Cagliari, Sassari, Oristano, Tempo Pausania, Rovigo, Forlì, Savona, nonché quelle attualmente sospese di Reggio Calabria e Marsala, nonchéadeguare le strutture penitenziarie esistenti, garantendo migliori condizioni di vivibilità;
gli stanziamenti a favore del Ministero della giustizia per il programma straordinario di edilizia penitenziaria confluivano nell'ambito del Centro di responsabilità «Gabinetto del ministro» sulla vecchia U.P.B. 1.2.3.3., denominata «Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria», contenente il solo capitolo 7020 («Fondo da ripartire per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria»). A seguito della riclassificazione del bilancio, l'edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile costituisce ora un programma autonomo nell'ambito della missione giustizia. Lo stanziamento appostato su tale programma per l'anno 2008 - che, si ricorda, non riguarda la sola edilizia penitenziaria, ma anche quella giudiziaria e minorile - è di circa 200 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative volte a individuare le opportune risorse atte a reintegrare i fondi per l'edilizia penitenziaria, stante la necessità di mettere in essere iniziative volte al potenziamento, all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle strutture, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento degli istituti carcerari e alla necessità di assicurare migliori condizioni di vivibilità a favore dei detenuti.
9/1185/38(Testo modificato nel corso della seduta). Palomba.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 5, al comma 1, elenco 1, del decreto legge in esame è stata soppressa la voce: «articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» facendo mancare 56 milioni annuali nel triennio 2008-2010;
il comma 251 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 istituisce, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, destinato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra la regione Abruzzo e la città di Roma. Autorizza, a tal fine, una spesa pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, vincolandone la destinazione alla tratta Avezzano - Roma;
tale opera infrastrutturale è indispensabile per il collegamento di merci e persone tra il Tirreno e l'Adriatico e per trasferire su rotaie molto del traffico merci tra l'Adriatico e la Capitale,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a reperire nel più breve tempo possibile i finanziamenti necessari all'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.
9/1185/39. Costantini.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 5, al comma 1, elenco 1, del decreto legge in esame è stata soppressa la voce: «articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» facendo mancare 56 milioni annuali nel triennio 2008-2010;
il comma 251 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 istituisce, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, destinato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra la regione Abruzzo e la città di Roma. Autorizza, a tal fine, una spesa pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni2008, 2009 e 2010, vincolandone la destinazione alla tratta Avezzano - Roma;
tale opera infrastrutturale è indispensabile per il collegamento di merci e persone tra il Tirreno e l'Adriatico e per trasferire su rotaie molto del traffico merci tra l'Adriatico e la Capitale,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a reperire i finanziamenti necessari all'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.
9/1185/39(Testo modificato nel corso della seduta). Costantini.

La Camera,
premesso che:
l'ICI rappresenta un pilastro essenziale del federalismo fiscale sia pure incompleto e parziale già presente nel Paese;
l'articolo 1 del decreto legge sopprime l'ICI sulle prime case e sospende l'autonomia fiscale di Comuni, Province e Regioni;
l'abolizione, sia pure parziale, dell'ICI fa venir meno lo strumento fondamentale dell'autonomia impositiva dei Comuni, ma anche quella di un loro autonoma possibilità di gestione del territorio;
in tempi di federalismo fiscale la sua soppressione appare una contraddizione, soprattutto se, in prospettiva, la si vuole sostituire con una compartecipazione all'Irpef e non con dei trasferimenti. E questo anche se i trasferimenti o le compartecipazioni dovessero colmare tutto il gettito mancante ai Comuni, perché su un tributo proprio - come è l'ICI - i margini di autonomia degli enti locali sono ampi, mentre sulle compartecipazioni (per non dire sui trasferimenti) decide sempre lo Stato;
l'ICI è l'imposta più facilmente gestibile da parte dei Comuni perché la base imponibile, i patrimoni immobiliari, non si spostano sul territorio e sono di facile controllo da parte dell'ente locale;
si rischia inoltre di vanificare l'opera di riclassificazione delle categorie catastali che avrebbe avuto un ruolo importante nella lotta all'evasione; per scoprire, ad esempio, chi dichiara di vivere in un'abitazione popolare mentre in realtà abita un appartamento di lusso. Tale riclassificazione è oggi vanificata dalla soppressione dell'ICI sulle abitazioni principali;
meglio sarebbe stato prevedere per i contribuenti un credito d'imposta di pari importo rispetto all'Ici pagata, misura che, favorendo in ugual misura i cittadini, avrebbe salvaguardato l'autonomia impositiva dei Comuni. Si è preferito procedere con l'abolizione diretta dell'Ici a fini di pura propaganda senza riguardo alle altisonanti dichiarazioni sul federalismo fiscale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, al fine di predisporre, avendo riguardo delle prerogative del Parlamento, ulteriori provvedimenti volti a garantire il ripristino dei risultati già acquisiti in materia di federalismo fiscale ed a prevedere un'attuazione organica e reale del federalismo fiscale che valorizzi la reale autonomia impositiva e gestionale degli enti territoriali.
9/1185/40. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'ICI rappresenta un pilastro essenziale del federalismo fiscale sia pure incompleto e parziale già presente nel Paese;
l'articolo 1 del decreto legge sopprime l'ICI sulle prime case e sospende l'autonomia fiscale di Comuni, Province e Regioni;
l'abolizione, sia pure parziale, dell'ICI fa venir meno lo strumento fondamentale dell'autonomia impositiva dei Comuni, ma anche quella di un loro autonoma possibilità di gestione del territorio;
in tempi di federalismo fiscale la sua soppressione appare una contraddizione, soprattutto se, in prospettiva, la si vuole sostituire con una compartecipazione all'Irpef e non con dei trasferimenti. E questo anche se i trasferimenti o le compartecipazioni dovessero colmare tutto il gettito mancante ai Comuni, perché su un tributo proprio - come è l'ICI - i margini di autonomia degli enti locali sono ampi, mentre sulle compartecipazioni (per non dire sui trasferimenti) decide sempre lo Stato;
l'ICI è l'imposta più facilmente gestibile da parte dei Comuni perché la base imponibile, i patrimoni immobiliari, non si spostano sul territorio e sono di facile controllo da parte dell'ente locale;
si rischia inoltre di vanificare l'opera di riclassificazione delle categorie catastali che avrebbe avuto un ruolo importante nella lotta all'evasione; per scoprire, ad esempio, chi dichiara di vivere in un'abitazione popolare mentre in realtà abita un appartamento di lusso. Tale riclassificazione è oggi vanificata dalla soppressione dell'ICI sulle abitazioni principali;
meglio sarebbe stato prevedere per i contribuenti un credito d'imposta di pari importo rispetto all'Ici pagata, misura che, favorendo in ugual misura i cittadini, avrebbe salvaguardato l'autonomia impositiva dei Comuni. Si è preferito procedere con l'abolizione diretta dell'Ici a fini di pura propaganda senza riguardo alle altisonanti dichiarazioni sul federalismo fiscale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, al fine di predisporre, avendo riguardo delle prerogative del Parlamento, ulteriori provvedimenti volti a garantire uno sviluppo del federalismo fiscale e a prevedere un'attuazione organica e reale del federalismo fiscale che valorizzi la reale autonomia impositiva e gestionale degli enti territoriali.
9/1185/40(Testo modificato nel corso della seduta). Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 93/2008 sopprime il finanziamento per il Fondo per la forestazione e la riforestazione;
tale Fondo è stato istituito dal comma 335 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di ridurre le emissioni di C02, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità;
la disposizione individuava la dotazione del fondo in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
il «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra 2003-2010» elaborato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del Protocollo di Kyoto, ha stimato un potenziale massimo di assorbimento di carbonio, derivante dalle foreste già esistenti, pari a 10,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Inoltre, ha previsto alcune iniziative di forestazione e riforestazione per consentire all'Italia di rispettare gli obiettivi diriduzione delle emissioni di gas serra del 6,5 per cento entro il 2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto;
la relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007) sottolinea il ruolo che nella riduzione delle emissioni può essere svolto dall'agricoltura, anche sotto il profilo della capacità di assorbimento di CO2 nei terreni agricoli e nel patrimonio forestale,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte ad adottare le opportune iniziative normative al fine di ripristinare e garantire il finanziamento al fondo di cui all'articolo 2, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9/1185/41. Piffari.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 93/2008 sopprime il finanziamento per il Fondo per la forestazione e la riforestazione;
tale Fondo è stato istituito dal comma 335 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di ridurre le emissioni di C02, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità;
la disposizione individuava la dotazione del fondo in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
il «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra 2003-2010» elaborato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del Protocollo di Kyoto, ha stimato un potenziale massimo di assorbimento di carbonio, derivante dalle foreste già esistenti, pari a 10,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Inoltre, ha previsto alcune iniziative di forestazione e riforestazione per consentire all'Italia di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5 per cento entro il 2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto;
la relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007) sottolinea il ruolo che nella riduzione delle emissioni può essere svolto dall'agricoltura, anche sotto il profilo della capacità di assorbimento di CO2 nei terreni agricoli e nel patrimonio forestale,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative volte ad adottare le opportune iniziative normative al fine di ripristinare e garantire il finanziamento al fondo di cui all'articolo 2, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9/1185/41(Testo modificato nel corso della seduta). Piffari.

La Camera
premesso che:
il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame abroga, in maniera permanente per tutti i lavoratori pubblici e privati (mentre la detassazione degli straordinari e dei premi è sperimentale e temporanea, e limitata ai soli lavoratori del settore privato) l'articolo 51, comma 2, lettera b) del TUIR;
tale norma prevedeva la non imponibilità quale reddito da lavoro dipendente delle erogazioni liberali di modico valore (inferiore a 258,23 euro) concesse in caso di festività e ricorrenze, dei sussidi occasionali attribuiti in caso di rilevanti esigenze familiari o personali e quelli corrisposti alle vittime dell'usura e dei tentativi di estorsione,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a ripristinare la non imponibilità ai fini IRPEF dei sussidi corrisposti alle vittime dell'usura o ai soggetti ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive.
9/1185/42. Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, all'elenco 1, sopprime il finanziamento di 10 milioni per l'anno 2008 relativo alla Celebrazione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia di cui alla legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 408;
il comma 408, dell'articolo 2, della legge finanziaria per l'anno 2008 disponeva un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia;
l'articolo 36 del collegato alla finanziaria 2008, di cui al decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Comitato promotore del 150o anniversario dell'Unità d'Italia definisca le attività da realizzare. Tale programma dovrà definire le opere e gli interventi da realizzare nonché il connesso piano economico; potranno essere utilizzate, a tal fine, forme di cofinanziamento miste pubblico-privato e statale-locale;
per gli interventi è disposto un finanziamento di 140 milioni di euro per il 2007, cifra rideterminata in sede di conversione del decreto-legge (nel testo originario era, infatti, prevista una somma pari a 150 milioni). Un Comitato di garanti vigilerà sull'attuazione del programma, contribuendo all'elaborazione della relazione quadrimestrale sull'attività del Comitato che è presentata al Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a reperire le risorse finanziarie necessarie per la celebrazione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia.
9/1185/43. Cambursano.

La Camera,
premesso che:
all'elenco 1 di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame è stata soppressa la voce: articolo 2, comma 260, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardante il completamento della tratta stradale E78 «due mari» Grosseto-Fano;
il comma 260 citato reca un'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2008, ai fini del completamento degli interventi E78 «due mari» Grosseto-Fano. Tale opera rientra tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo).
nell'allegato infrastrutture al DPEF 2008-2012 tra le opere della legge obiettivo in corso e con copertura parziale vengono indicate le seguenti:
E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotti 5-6-7-8), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 268,69 milioni di euro;
E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotto 4), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 69 milioni di euro;
E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotto 9), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 91,06 milioni di euro;
nel documento infrastrutture prioritarie del Ministero delle infrastrutture, si precisa che l'itinerario comprende 270 km e che una parte è già aperta al traffico, una parte in corso di realizzazione, una parte in appalto e un'ultima parte in fase di progettazione. Il tracciato si sviluppa per il 63 per cento in Toscana, per il 5 per cento in Umbria e per la restante parte nelle Marche;
il completamento di tale arteria rappresenta dunque un'importante infrastruttura che collega due aree costiere sulle quali vertono molteplici attività industriali, turistiche ed agricole consentendo una più rapida mobilità di mezzi, merci e persone,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per reperire, nel più breve tempo possibile, i finanziamenti necessari al completamento della Grosseto-Fano.
9/1185/44. Favia, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
all'elenco 1 di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame è stata soppressa la voce: articolo 2, comma 260, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardante il completamento della tratta stradale E78 «due mari» Grosseto-Fano;
il comma 260 citato reca un'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2008, ai fini del completamento degli interventi E78 «due mari» Grosseto-Fano. Tale opera rientra tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo).
nell'allegato infrastrutture al DPEF 2008-2012 tra le opere della legge obiettivo in corso e con copertura parziale vengono indicate le seguenti:
E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotti 5-6-7-8), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 268,69 milioni di euro;
E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotto 4), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 69 milioni di euro;
E78 Grosseto-Fano: tratta stradale Toscana (lotto 9), per la quale viene indicato un fabbisogno da reperire di 91,06 milioni di euro;
nel documento infrastrutture prioritarie del Ministero delle infrastrutture, si precisa che l'itinerario comprende 270 km e che una parte è già aperta al traffico, una parte in corso di realizzazione, una parte in appalto e un'ultima parte in fase di progettazione. Il tracciato si sviluppa per il 63 per cento in Toscana, per il 5 per cento in Umbria e per la restante parte nelle Marche;
il completamento di tale arteria rappresenta dunque un'importante infrastruttura che collega due aree costiere sulle quali vertono molteplici attività industriali, turistiche ed agricole consentendo una più rapida mobilità di mezzi, merci e persone,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per reperire i finanziamenti necessari al completamento della Grosseto-Fano.
9/1185/44(Testo modificato nel corso della seduta). Favia, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame stabilisce che per quanto riguarda le misure relative alla parte variabile della remunerazione, gli straordinari, esse sono da intendersi a carattere provvisorio, limitate esclusivamente ai dipendenti privati, ma ne ipotizza l'estensione anche al settore pubblico;
la determinazione di un regime fiscale agevolato per la parte variabile della retribuzione comporta anche una valutazione oggettiva sulla reale produttività del singolo beneficiario di tale agevolazione;
uno dei problemi principali relativi al funzionamento della pubblica amministrazione nei suoi vari comparti resta quello del riscontro della sua funzionalità, della capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati;
tale criticità esiste a maggior ragione rispetto alla redditività e produttività del singolo dipendente pubblico;
non appare possibile ipotizzare ulteriori sprechi di risorse economiche, in una fase nella quale è necessario invece razionalizzarle al massimo nell'ottica di un concreto rilancio del sistema Italia,

impegna il Governo

a vincolare la possibile estensione delle norme relative al regime fiscale agevolato per gli straordinari al settore pubblico esclusivamente alla presenza della determinazione di principi e metodi certi per l'accertamento della reale produttività di quei dipendenti pubblici che ne potranno usufruire.
9/1185/45. Monai.

La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame stabilisce che per quanto riguarda le misure relative alla parte variabile della remunerazione, gli straordinari, esse sono da intendersi a carattere provvisorio, limitate esclusivamente ai dipendenti privati, ma ne ipotizza l'estensione anche al settore pubblico;
la determinazione di un regime fiscale agevolato per la parte variabile della retribuzione comporta anche una valutazione oggettiva sulla reale produttività del singolo beneficiario di tale agevolazione;
uno dei problemi principali relativi al funzionamento della pubblica amministrazione nei suoi vari comparti resta quello del riscontro della sua funzionalità, della capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati;
tale criticità esiste a maggior ragione rispetto alla redditività e produttività del singolo dipendente pubblico;
non appare possibile ipotizzare ulteriori sprechi di risorse economiche, in una fase nella quale è necessario invece razionalizzarle al massimo nell'ottica di un concreto rilancio del sistema Italia,

impegna il Governo

al termine del periodo di sperimentazione a valutare la possibile estensione delle norme relative al regime fiscale agevolato per gli straordinari al settore pubblico alla presenza della determinazione di principi e metodi certi per l'accertamento della reale produttività di quei dipendenti pubblici che ne potranno usufruire.
9/1185/45(Testo modificato nel corso della seduta). Monai.

La Camera,
premesso che:
la Banca d'Italia ha censurato gli istituti di credito per aver violato in numerosi casi le norme sulla portabilità dei mutui, che rendono possibile la sostituzione di un istituto con un altro;
le banche, purtroppo, non hanno spesso comportamenti corretti e trasparenti,che rappresentano i presupposti essenziali di un mercato concorrenziale; a conferma di ciò, più volte l'Antitrust è intervenuta nei loro confronti denunciando l'esistenza di cartelli;
la pratica dei cartelli costituisce un grave danno per la società, perché corrompono la libera competizione delle forze economiche sul mercato: negli Stati Uniti, ad esempio, queste pratiche sono considerate fatti criminosi punibili con la prigione;
l'Antitrust ha sottolineato che per migliorare la lotta ai cartelli è necessario migliorare la disciplina dei programmi di clemenza a favore della parte che collabora con l'Autorità per la concorrenza;
è necessario, quindi, che le banche siano autonome sul mercato e migliorino i rapporti con i clienti, perché questo rappresenta un fattore fondamentale di crescita. Un esempio potrebbe essere rappresentato dall'abolizione della commissione bancaria di massimo scoperto, prassi iniqua e penalizzante per i risparmiatori e per le imprese,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a realizzare la piena portabilità dei mutui e provvedimenti al fine di favorire la piena ed effettiva concorrenza tra gli istituti bancari.
9/1185/46. Rota.

La Camera,
premesso che:
l'indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) è un indicatore particolarmente importante, anzi determinante, per definire la possibilità di accesso a determinati servizi sociali e di assistenza;
tale indicatore è disciplinato da un apposito decreto legislativo (n. 109 del 1998) ed è determinato sulla base di appositi criteri, finalizzati alla valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni, servizi sociali, o servizi assistenziali collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
in linea generale, per la definizione di questo indicatore si tiene conto del nucleo familiare, della somma dei redditi percepiti dal medesimo nucleo e dalla sua situazione patrimoniale;
non appare chiaro se l'esclusione delle remunerazioni ai fini della determinazione dell'ISEE, prevista del dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in esame, trovi applicazione anche per quei soggetti che, pur avendone i requisiti, non optano per l'accesso al regime agevolato;
secondo quanto stabilito nel decreto in esame, di fatto, a parità di condizioni di retribuzione ordinaria e straordinaria sembrerebbe che un lavoratore dipendente pubblico non possa avere accesso a prestazioni o servizi sociali che invece sono riconosciuti, per effetto delle detrazioni previste, ad un lavoratore dipendente privato;
medesimi effetti sono da ipotizzare nel caso di lavoratori dipendenti il cui ammontare retributivo (ordinario e straordinario) coincide con quello del soggetto beneficiario del regime agevolato;
l'accesso a determinati servizi sociali non può essere determinato per il singolo cittadino da un regime fiscale agevolato,

impegna il Governo

ad intervenire, utilizzando gli strumenti necessari, affinché il disposto del presente decreto non produca effetti discriminanti per i cittadini ed i contribuenti italiani.
9/1185/47. Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
i mutui rappresentano non solo uno strumento importante per assicurare a tutti il diritto all'abitazione, ma un fattore di sviluppo per l'economia in generale;
dalla crisi del mercato dei mutui negli Stati Uniti e dalle relative inchieste giudiziarie si apprende che chi sapeva che il castello stava crollando non ha detto niente agli ignari investitori;
il Congresso americano, ha adottato provvedimenti per rivedere le regole dei mutui: è intervenuto, infatti, per sottoporre a più stringente vigilanza le società nel settore, prevedere fondi di garanzia per rifinanziare i mutui di chi è in difficoltà e rafforzare i programmi di consulenza e educazione finanziaria;
in Italia, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato richiama la necessità di trasparenza, semplificazione e comparabilità delle informazioni e di rafforzamento degli strumenti di tutela dei consumatori, nel senso chi stipula un mutuo ha diritto ad informazioni chiare, semplici e standardizzate,

impegna il Governo

a promuovere un programma di educazione finanziaria al fine di permettere alle banche di valutare con attenzione il merito del creditore, operare con correttezza, garantire la massima trasparenza, consentire la comparabilità delle offerte, la mobilità dei mutuatari e garantire ai clienti di informarsi e fare scelte consapevoli.
9/1185/48. Donadi.

La Camera,
premesso che:
i mutui rappresentano non solo uno strumento importante per assicurare a tutti il diritto all'abitazione, ma un fattore di sviluppo per l'economia in generale;
dalla crisi del mercato dei mutui negli Stati Uniti e dalle relative inchieste giudiziarie si apprende che chi sapeva che il castello stava crollando non ha detto niente agli ignari investitori;
il Congresso americano, ha adottato provvedimenti per rivedere le regole dei mutui: è intervenuto, infatti, per sottoporre a più stringente vigilanza le società nel settore, prevedere fondi di garanzia per rifinanziare i mutui di chi è in difficoltà e rafforzare i programmi di consulenza e educazione finanziaria;
in Italia, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato richiama la necessità di trasparenza, semplificazione e comparabilità delle informazioni e di rafforzamento degli strumenti di tutela dei consumatori, nel senso chi stipula un mutuo ha diritto ad informazioni chiare, semplici e standardizzate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un programma di educazione finanziaria al fine di permettere alle banche di valutare con attenzione il merito del creditore, operare con correttezza, garantire la massima trasparenza, consentire la comparabilità delle offerte, la mobilità dei mutuatari e garantire ai clienti di informarsi e fare scelte consapevoli.
9/1185/48(Testo modificato nel corso della seduta). Donadi.

La Camera,
premesso che:
all'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame il Governo ha tagliato le risorse destinate al trasporto pubblico, ed in particolare a quello locale: così si intende fronteggiare i costi delle misure fiscali da esso varate;
i circa 400 milioni di euro riservati al trasporto pubblico per il triennio 2008-2010serviranno al Governo per coprire il taglio dell'ICI e, probabilmente, per finanziare Alitalia;
in questa situazione, che va a pesare su un sistema già in gravi difficoltà, Trenitalia dovrà rivedere la propria offerta ferroviaria per far fronte ai tagli e limitare i danni ai passeggeri;
i tagli si indirizzeranno a tutti quei convogli in perdita, che riescono a raccogliere un numero di passeggeri sensibilmente inferiore rispetto alla loro effettiva portata: ad esempio già a partire dal 15 giugno sono stati soppressi una ventina di Intercity, soprattutto in Toscana e in Emilia-Romagna;
la situazione, inoltre, viene ulteriormente aggravata dal fatto che le regioni non pagano i costi di loro spettanza: questo perché, la legge finanziaria per l'anno 2008 ha cancellato i trasferimenti dallo Stato alle regioni dedicati al trasporto pubblico, così le amministrazioni non possono onorare gli impegni assunti con le ferrovie,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fronteggiare un'emergenza alquanto critica nel settore del trasporto pubblico locale.
9/1185/49. Misiti.

La Camera,
premesso che:
all'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame il Governo ha tagliato le risorse destinate al trasporto pubblico, ed in particolare a quello locale: così si intende fronteggiare i costi delle misure fiscali da esso varate;
i circa 400 milioni di euro riservati al trasporto pubblico per il triennio 2008-2010 serviranno al Governo per coprire il taglio dell'ICI e, probabilmente, per finanziare Alitalia;
in questa situazione, che va a pesare su un sistema già in gravi difficoltà, Trenitalia dovrà rivedere la propria offerta ferroviaria per far fronte ai tagli e limitare i danni ai passeggeri;
i tagli si indirizzeranno a tutti quei convogli in perdita, che riescono a raccogliere un numero di passeggeri sensibilmente inferiore rispetto alla loro effettiva portata: ad esempio già a partire dal 15 giugno sono stati soppressi una ventina di Intercity, soprattutto in Toscana e in Emilia-Romagna;
la situazione, inoltre, viene ulteriormente aggravata dal fatto che le regioni non pagano i costi di loro spettanza: questo perché, la legge finanziaria per l'anno 2008 ha cancellato i trasferimenti dallo Stato alle regioni dedicati al trasporto pubblico, così le amministrazioni non possono onorare gli impegni assunti con le ferrovie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative normative volte a rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fronteggiare un'emergenza alquanto critica nel settore del trasporto pubblico locale.
9/1185/49(Testo modificato nel corso della seduta). Misiti.

La Camera,
premesso che:
il problema della casa, in Italia, è uno dei più sentiti: in affitto o di proprietà, rappresenta una delle voci più importanti all'interno del bilancio familiare;
per chi la casa non l'ha, la possibilità di comprarla è diventata una sortadi miraggio: pur ricorrendo all'accensione di un mutuo ipotecario, anche una famiglia del ceto medio deve infatti mettere in conto un salasso da un quinto a un quarto del proprio reddito, sempre che i tassi rimangano (e non è affatto detto) quelli attualmente in corso;
vanno crescendo, intanto, gli affanni di molta gente i cui bilanci sono falcidiati da canoni di locazione che, già cari in partenza, tendono costantemente a salire secondo una media ogni anno (stando ai dati ufficiali) del 6-7 per cento, non contando che si devono poi aggiungere le spese ordinarie, anch'esse aumentate;
l'abolizione dell'ICI è un grande beneficio per i proprietari di casa, ma non per chi paga l'affitto; infatti, chi ha avuto la fortuna di poter acquistare una casa, avrà un doppia agevolazione: risparmia l'ICI e può detrarre dalla dichiarazione dei redditi gli interessi passivi che paga sul mutuo, chi invece non è proprietario, paga l'affitto e non detrae nulla;
è vero che la legge finanziaria per l'anno 2008 ha incominciato a porre rimedio a tale emergenza, prevedendo che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati in base alla legge n. 431del 1998, spetta una detrazione complessivamente pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,74 euro, ma non 30.987,41 euro;
è un buon inizio, ma non sufficiente purtroppo per molti affittuari a far fronte ad un caro vita sempre più crescente ed incontrollabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare anche le agevolazioni fiscali per le famiglie in affitto, con particolare riguardo alle famiglie con redditi medio-bassi, per non creare ulteriori discriminazioni tra i cittadini contribuenti e ad incrementare gli stanziamenti per il rilancio dell'edilizia sociale pubblica.
9/1185/50. Porfidia.

La Camera
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame riduce i trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla peronospora;
la viticoltura è un comparto estremamente importante per l'economia agricola siciliana, interessa circa 126.000 ettari di superficie coltivata a vite, oltre ai 20.000 ettari in corso di reimpianto;
alle ricorrenti crisi di mercato che negli ultimi anni hanno messo in ginocchio la viticoltura siciliana, si è aggiunta anche la peronospora, che ha determinato forti riduzioni nel quantitativo di uva raccolta. In questo caso, la crisi non tocca solo il viticoltore, ma anche l'indotto, con un danno per l'economia locale elevato;
la perdita per l'intero comparto siciliano ammonta a circa 180 milioni di euro, di cui circa 120 milioni di euro se si considera la sola provincia di Trapani, ma se calcoliamo l'intero indotto le cifre vanno al di sopra dei dati appena citati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative normative per ripristinare il finanziamento in favore delle aziende viticole siciliane colpite dalla peronospora, al fine di tutelare un indotto economico di grande importanza della Regione Sicilia.
9/1185/51. Scilipoti.

La Camera
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame riduce i trasferimenti allaRegione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla peronospora;
la viticoltura è un comparto estremamente importante per l'economia agricola siciliana, interessa circa 126.000 ettari di superficie coltivata a vite, oltre ai 20.000 ettari in corso di reimpianto;
alle ricorrenti crisi di mercato che negli ultimi anni hanno messo in ginocchio la viticoltura siciliana, si è aggiunta anche la peronospora, che ha determinato forti riduzioni nel quantitativo di uva raccolta. In questo caso, la crisi non tocca solo il viticoltore, ma anche l'indotto, con un danno per l'economia locale elevato;
la perdita per l'intero comparto siciliano ammonta a circa 180 milioni di euro, di cui circa 120 milioni di euro se si considera la sola provincia di Trapani, ma se calcoliamo l'intero indotto le cifre vanno al di sopra dei dati appena citati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative normative per ripristinare il finanziamento in favore delle aziende viticole siciliane colpite dalla peronospora, al fine di tutelare un indotto economico di grande importanza della Regione Sicilia.
9/1185/51(Testo modificato nel corso della seduta). Scilipoti.

La Camera
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, all'elenco 1, riduce i finanziamenti per 16 milioni annui a decorrere dall'anno 2008 al Fondo per il funzionamento ordinario delle università, di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 248 del 2007;
in Italia si spende il 2 per cento del PIL in meno rispetto agli altri Paesi europei per l'istruzione e la formazione universitaria;
negli ultimi dieci anni la spesa per ricerca, scuola ed università, si è ridotta costantemente in rapporto al totale della spesa pubblica;
ulteriori tagli per 500 milioni annui al Fondo di funzionamento ordinario delle università statali sarebbero previsti nel Piano per la stabilizzazione della finanza pubblica approvato recentemente dal Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di correggere questa impostazione suicida per il futuro del nostro Paese e di ristabilire a pieno i già insufficienti finanziamenti a favore del Fondo di funzionamento ordinario delle università statali.
9/1185/52. Giulietti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede una imposta sostitutiva dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche con un aliquota fissa al 10 per cento per i redditi da lavoro dipendente nel settore privato provenienti da ore di lavoro straordinario o da premi aziendali;
mettendo da parte ogni ulteriore considerazione di merito, tale disposizione si presta a pratiche elusive dell'imposta sui redditi delle persone fisiche consistenti nel fare apparire come reddito proveniente da premi o da straordinari somme facenti parte a pieno titolo della retribuzione ordinaria dei lavoratori dipendenti, oppure a registrare come lavoratori a contratto part time dipendenti che in realtà lavorano a tempo pieno, come peraltro sta avvenendo già da qualche mese in alcuni settori produttivi come l'edilizia;
sarebbe stato utile ai fini antielusivi porre, oltre ad un tetto di reddito per tale tassazione agevolata, anche tetti di orario per gli straordinari, in particolare per il lavoro part time, ed una registrazione dei premi presso l'ufficio provinciale del lavoro tramite deposito dei relativi contratti aziendali,

impegna il Governo

a prendere gli opportuni provvedimenti ed iniziative al fine di intensificare i controlli nei luoghi di lavoro e di monitorare con cura l'utilizzo da parte delle aziende dell'agevolazione fiscale citata al fine di evitare abusi e pratiche elusive.
9/1185/53. Porcino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, elenco 1, del decreto in esame riduce di 27 milioni di euro nel triennio 2008-2010 il finanziamento per l'alta formazione e la specializzazione artistica e musicale, cioè per i conservatori e le accademie di cui all'articolo 2, comma 435, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che autorizzava la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono regolate dalla legge n. 508 del 1999;
l'aspetto maggiormente innovativo della legge, che ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, consiste nell'attribuzione agli istituti che ne fanno parte (le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati - non statali - e l'accademia nazionale di danza, trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici) di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'articolo 33 della Costituzione);
la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 1145, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico;
con riguardo a precedenti interventi finanziari a favore delle istituzioni citate sopra, si ricorda che l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha disposto, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia. In precedenza l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002, aveva previsto la spesa di 1 milione di euro per interventi indifferibili nel settore dell'edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
per assicurare il funzionamento delle istituzioni citate, l'articolo 1-quater del decreto-legislativo n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006, aveva, altresì, disposto l'assunzione di un contingente di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Inoltre, l'articolo 1-quater del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aveva assegnato un contributo speciale di 1.500.000 euro per il 2007 alle accademie di belle arti non statali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, citata in premessa allo scopo di prenderegli opportuni provvedimenti per integrare tutti i finanziamenti necessari al buon funzionamento dei conservatori e delle accademie.
9/1185/54. Zazzera.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, elenco 1, del decreto in esame riduce di 27 milioni di euro nel triennio 2008-2010 il finanziamento per l'alta formazione e la specializzazione artistica e musicale, cioè per i conservatori e le accademie di cui all'articolo 2, comma 435, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che autorizzava la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono regolate dalla legge n. 508 del 1999;
l'aspetto maggiormente innovativo della legge, che ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, consiste nell'attribuzione agli istituti che ne fanno parte (le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati - non statali - e l'accademia nazionale di danza, trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici) di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'articolo 33 della Costituzione);
la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 1145, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico;
con riguardo a precedenti interventi finanziari a favore delle istituzioni citate sopra, si ricorda che l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha disposto, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia. In precedenza l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 212 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002, aveva previsto la spesa di 1 milione di euro per interventi indifferibili nel settore dell'edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
per assicurare il funzionamento delle istituzioni citate, l'articolo 1-quater del decreto-legislativo n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006, aveva, altresì, disposto l'assunzione di un contingente di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Inoltre, l'articolo 1-quater del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aveva assegnato un contributo speciale di 1.500.000 euro per il 2007 alle accademie di belle arti non statali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di assumere gli adeguati provvedimenti per integrare tutti i finanziamenti necessari al buon funzionamento dei conservatori e delle accademie.
9/1185/54(Testo modificato nel corso della seduta). Zazzera.

La Camera,
premesso che:
la legge istitutiva del Comitato italiano paralimpico (legge 15 luglio 2003,n. 189) ed il successivo decreto di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2004) hanno riconosciuto la valenza sociale dell'organismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni «promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione», affinché ciascun disabile abbia l'opportunità di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell'individuo disabile e non;
alla luce di quanto spora esposto, il Comitato italiano paralimpico è l'ente individuato dal legislatore quale distributore di benessere e quale responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità e, dunque, quale soggetto deputato a riconoscere e coordinare le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute operanti sul territorio nazionale che curino prevalentemente l'attività sportiva per disabili;
attualmente il CIP ha 600 associazioni sportive e oltre 70.000 tesserati che praticano attività sportiva;
da recenti indagini ISTAT risulta inoltre che, ogni anno, si hanno 2000 disabili in più a causa di incidenti stradali, che circa 1.000.000 di persone disabili, in età compresa tra i 6 e i 40 anni, potrebbe praticare attività sportive con evidenti benefici psicologici, che 150.000 adolescenti disabili frequentano la scuola dell'obbligo e che, non ultimo, 42.000 sono i bambini disabili tra 0 e 5 anni;
la cancellazione dei fondi pari a 2 milioni di euro, per il 2008, 1 milione di euro per il 2009 e 1 di euro per il 2010, assegnati al Comitato italiano paralimpico dall'articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposta dal decreto in esame, impedisce di fatto al Comitato italiano paralimpico di svolgere la propria attività di diffusione della pratica sportiva tra la popolazione disabile,

impegna il Governo

ad attuare ogni provvedimento che consenta al Comitato italiano paralimpico di svolgere a pieno le funzioni ad esso attribuite dalla legge 15 luglio 2003, n. 189, e dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, in particolare per quanto attiene alla diffusione della pratica sportiva tra la popolazione disabile.
9/1185/55. Mura.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, elenco 1 allegato riduce di 70 milioni di euro per il triennio 2008-2010 i finanziamenti al Fondo per la ristrutturazione della rete idrica nazionale, di cui all'articolo 2, comma 333, della legge n. 244 del 2007;
il comma 333 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 istituiva, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009;
la disposizione demandava ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 1o aprile 2008) e con il concerto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, la definizione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo;
numerosi interventi volti alla ristrutturazione e all'ammodernamentodella rete idrica nazionale sono stati inseriti nel Programma infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443). Tra essi, più di venti di interventi, tutti localizzati nel Centro Sud del territorio nazionale, sono già stati deliberati dal CIPE,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di prendere gli opportuni provvedimenti per integrare tutti i finanziamenti necessari al Fondo per la ristrutturazione della rete idrica nazionale.
9/1185/56. Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, elenco 1 allegato riduce di 70 milioni di euro per il triennio 2008-2010 i finanziamenti al Fondo per la ristrutturazione della rete idrica nazionale, di cui all'articolo 2, comma 333, della legge n. 244 del 2007;
il comma 333 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 istituiva, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009;
la disposizione demandava ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 1o aprile 2008) e con il concerto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, la definizione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo;
numerosi interventi volti alla ristrutturazione e all'ammodernamento della rete idrica nazionale sono stati inseriti nel Programma infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443). Tra essi, più di venti di interventi, tutti localizzati nel Centro Sud del territorio nazionale, sono già stati deliberati dal CIPE,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di prendere gli opportuni provvedimenti per integrare i finanziamenti necessari al Fondo per la ristrutturazione della rete idrica nazionale.
9/1185/56(Testo modificato nel corso della seduta). Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, elenco 1 allegato sopprime il finanziamento, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui all'articolo 2, comma 536 della legge n. 244 del 2007;
il comma 536 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 integrava, per l'anno 2008, il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di 50 milioni di euro;
il Fondo, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 1, commi 1267-1268 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, era fra l'altro finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali i mediatori culturali. I provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo dovevano essereadottati dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità;
in attuazione della legge finanziaria per il 2007, era stata emanata la direttiva del 3 agosto 2007 concernente l'utilizzazione del Fondo, con cui venivano definiti gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento che sono state finanziate per l'anno 2007, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro;
le aree prioritarie di intervento individuate erano: sostegno all'accesso all'alloggio; accoglienza degli alunni stranieri; tutela dei minori stranieri non accompagnati; valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri; tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; diffusione della lingua e della cultura italiana; diffusione della conoscenza della Costituzione italiana, dell'ordinamento giuridico nazionale e dei percorsi di inclusione sociale. I progetti potevano essere presentati, in forma singola ovvero in partenariato da Regioni, province autonome, enti locali, associazioni e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, iscritte al registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 nonché associazioni ed enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 215 del 2003;
è decisivo integrare le politiche della sicurezza con le politiche di inclusione ed accoglienza degli stranieri che vengono a lavorare nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, citata in premessa allo scopo di prendere gli opportuni provvedimenti per integrare le somme necessarie al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati per l'anno 2008.
9/1185/57. Touadi.

La Camera,
premesso che:
l'associazione Telefono Azzurro svolge da più di venti anni un'importante attività nel settore della tutela dell'infanzia da maltrattamenti e abusi da parte degli adulti;
la citata associazione svolge questa opera attraverso una linea telefonica gratuita attiva 24 ore su 24 alla quale rispondono esperti in grado di fornire assistenza psicologica e raccogliere le denunce di maltrattamenti;
nel 2007 su un totale di 3.495 casi gestiti, il Centro nazionale di ascolto di Telefono Azzurro ha accolto 923 segnalazioni di bambini e adolescenti vittime di abuso, individuando complessivamente 1.155 forme di abuso: ciò significa che alcuni bambini sono vittime di più violenze contemporaneamente;
l'associazione realizza corsi di formazione e aggiornamento per operatori dei servizi socio-sanitari e insegnanti, realizzando laboratori psicoeducativi per bambini e adolescenti, promuovendo la diffusione di una cultura più attenta al tema, la ricerca e la formazione anche a livello internazionale;
dal 2003 l'associazione gestisce le situazioni che richiedono un intervento immediato con il numero telefonico 114 «Emergenza Infanzia»;
Telefono Azzurro ha realizzato inoltre l'iniziativa Tetti Azzurri nelle città di Roma e di Treviso per la diagnosi e la cura delle piccole vittime e delle loro famiglie,

impegna il Governo

a prevedere e porre in essere forme di sostegno che agevolino il Telefono Azzurro nella sua importante opera a difesa dell'infanzia.
9/1185/58. Palagiano, Mura.

La Camera
premesso che:
l'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 5) sopprime i finanziamenti dal 2008 al 2010 per la promozione della sicurezza stradale di cui all'articolo 2, comma 247, della legge n. 244 del 2007, per una somma pari a 72,5 milioni di euro;
il comma 247 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013, con le seguenti finalità:
implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale;
dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada, anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali;
intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada;
dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione;
il Piano nazionale della sicurezza stradale è stato istituito dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con la finalità di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali. Il Piano, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure per la promozione e l'incentivazione di strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e dei gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che devono essere approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione;
sul tema della sicurezza stradale è intervenuto l'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, il quale ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo contro l'incidentalità notturna, con un'autorizzazione di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007-2009, da utilizzare per le attività di contrasto all'incidentalità notturna,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, citata in premessa allo scopo di prendere gli opportuni provvedimenti per ripristinare i necessari finanziamenti per attuare a pieno il Piano nazionale della sicurezza stradale.
9/1185/59. Cimadoro.

La Camera
premesso che:
l'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 5) sopprime i finanziamenti dal 2008 al 2010 per la promozione della sicurezza stradale di cui all'articolo 2, comma 247, della legge n. 244 del 2007, per una somma pari a 72,5 milioni di euro;
il comma 247 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013, con le seguenti finalità:
implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale;
dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada, anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali;
intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada;
dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione;
il Piano nazionale della sicurezza stradale è stato istituito dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con la finalità di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali. Il Piano, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure per la promozione e l'incentivazione di strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e dei gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che devono essere approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione;
sul tema della sicurezza stradale è intervenuto l'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, il quale ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo contro l'incidentalità notturna, con un'autorizzazione di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007-2009, da utilizzare per le attività di contrasto all'incidentalità notturna,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, citata in premessa allo scopo di valutare l'opportunità di assumere gli adeguati provvedimenti per ripristinare i necessari finanziamenti per attuare a pieno il Piano nazionale della sicurezza stradale.
9/1185/59(Testo modificato nel corso della seduta). Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame ha abolito l'ICI sulla prima casa: i soggetti beneficiari sono tutti coloro che hanno residenza anagrafica nell'abitazione principale oppure forniscono la prova dell'effettivo utilizzo quale dimora abituale;
il provvedimento, però, non ha tenuto conto degli italiani residenti all'estero i quali hanno a titolo di proprietà immobili adibiti ad abitazione principale in Italia;
il Governo non solo non ha esteso agli italiani residenti all'estero l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale, ma aveva assurdamente abrogato anche l'ulteriore detrazione fino a 200 euro introdotta dalla legge finanziaria 2008;
la risoluzione, inoltre, diffusa dalla direzione per il federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze, precisa che l'esenzione si ferma al confine e non interessa gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero;
si tratta di una grave svista da parte del Governo o addirittura di una consapevole esclusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti al fine di estendere l'esenzione ICI per l'abitazione principale in Italia anche ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti regolarmente all'Anagrafe italiani residenti all'estero.
9/1185/60. Razzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame prevede una imposta sostitutiva dell'Irpef con un aliquota fissa al 10 per cento per i redditi da lavoro dipendente nel settore privato provenienti da ore di lavoro straordinario o da premi aziendali;
mettendo da parte ogni ulteriore considerazione di merito, si deve osservare come tale disposizione esclude il settore pubblico, inclusi settori e figure professionali per i quali il lavoro straordinario risulta particolarmente gravoso, come ad esempio, le forze di polizia, i vigili del fuoco oppure gli infermieri;
l'esclusione del settore pubblico da tale agevolazione fiscale rappresenta un vulnus al principio costituzionale sancito dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale;
l'estensione dell'agevolazione di cui al citato articolo 2 al settore del pubblico impiego si poteva finanziare con tagli ad alcuni costi della politica ed in particolare con - a titolo di esempio - la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo, rimborsi elettorali ai partiti effettuati solo sulla base dei voti effettivamente presi e per la sola durata della legislatura, riducendo del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, abolendo le comunità montane, diminuendo il numero dei consiglieri e degli assessori per gli enti locali, alzando il tetto per le circoscrizioni comunali a 250 mila abitanti, stabilendo per le aziende degli enti locali un consiglio di amministrazione al massimo di 5 membri ed un tetto ai loro compensi, ecc.;
è paradossale prevedere una serie di misure contro i cosiddetti «fannulloni» presenti tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e discriminare tutti i pubblici dipendenti rispetto ad un'agevolazione prevista solo per i dipendenti privati, criminalizzandoli implicitamente e demotivandoli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle richiamate disposizioni al fine di riconoscere, anticipatamente rispetto a quanto previsto all'articolo 2 del decreto in esame, l'agevolazione fiscale anche ai dipendenti pubblici, al fine di non creare discriminazioni tra i cittadini lavoratori.
9/1185/61. Paladini.

La Camera,
premesso che:
il gettito ICI rappresentava un'importante fonte di entrata per i comuni e ne garantiva buona parte dell'autonomia, permettendo di disporre delle risorse necessarie a garantire i servizi;
il disposto del decreto-legge in esame che ha abolito l'ICI sulla prima casa non garantisce che la compensazione ai comuni sia tempestiva;
il mancato gettito di giugno potrebbe creare problemi di liquidità ai comuni: appare infatti suscettibile di determinare, da un lato, maggiori difficoltà per il mantenimento, nel tempo, degli equilibri del bilancio degli enti locali e dall'altro di costituire il presupposto per richieste di maggiori trasferimenti compensativi da parte degli enti locali,

impegna il Governo

a garantire e definire in un termine certo il complessivo trasferimento compensativo ai comuni al fine di evitare squilibri di cassa dei medesimi.
9/1185/62. Barbato.

La Camera
premesso che:
la copertura delle mancate entrate dovute all'esonero del pagamento dell'ICI è stata effettuata riducendo anche lo stanziamentoper interventi di ammodernamento della viabilità secondaria in Sicilia e in Calabria;
le predette risorse sono fondamentali per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini siciliani e calabresi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari al fine di ripristinare le somme stornate destinate ad opere infrastrutturali già individuate come indispensabili per lo sviluppo delle due regioni.
9/1185/63. Messina, Misiti.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 del'articolo 5 del decreto-legge in esame riduce fondi relativi al finanziamento delle attività previste dall'articolo 2, comma 70, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, che recita testualmente: «Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale»: questo è quindi quell' insieme di attività la cui spesa dovrebbe essere ridimensionata dal decreto-legge, fra cui la promozione culturale è solo una delle tante voci;
si segnala, inoltre, che viene fatto un intervento anche sugli organici del personale delle scuole all'estero i quali sono già stati penalizzati nelle precedenti finanziarie: questo significa privare centinaia di ragazzi, figli di nostri connazionali residenti all'estero, di poter avere un'istruzione italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti volti a rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 2, comma 70, della legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007.
9/1185/64. Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscano, con apposita convenzione aperta all'adesione delle banche e degli altri intermediari finanziari, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l'articolo 3 del decreto-legge in esame attribuisce alle banche ed agli intermediari finanziari il compito di formulare, ai clienti interessati, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con possibilità di applicare in fase di rinegoziazione condizioni anche più favorevoli di quelle stabilite dal presente decreto;
tutte le operazioni relative alla rinegoziazione del mutuo sono esenti da imposte e tasse e non devono comportare alcun costo aggiuntivo a carico dei mutuatari;
lo stato di difficoltà in cui versano molte famiglie italiane richiede da parte delle istituzioni un sistematico e continuo monitoraggio, anche al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi e delle misure adottate a supporto delle famiglie medesime,

impegna il Governo

ad attivarsi nei prossimi mesi, coerentemente con il decorrere dei termini temporali previsti per l'espletamento delle procedure di rinegoziazione dei mutui, al fine di acquisire elementi informativi utili a verificare la regolare attuazione operativa delle disposizioni approvate e a valutare,anche in termini quantitativi, l'efficacia delle misure adottate ed il loro impatto sulla capacità di spesa delle famiglie, anche al fine di esaminare l'opportunità di eventuali azioni correttive.
9/1185/65. Laboccetta.

La Camera,
rilevato come l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, all'elenco 1 allegato, riduca l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del Comitato italiano paralimpico;
sottolineata la notevole rilevanza, sociale e terapeutica, delle attività sportive svolte dagli handicappati;
evidenziata l'esigenza di evitare che le misure di risparmio adottate dal Governo non pregiudichino l'operatività del predetto Comitato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di assicurare al Comitato italiano paralimpico l'adeguata dotazione finanziaria, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle importanti funzioni sociali che allo stesso sono affidate.
9/1185/66. Ravetto, Fugatti, Fluvi, Galletti.

La Camera,
sottolineato come l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame escluda dall'imposta comunale sugli immobili le case di prima abitazione;
evidenziato come il comma 4 dell'articolo 1 stabilisca il rimborso ai singoli comuni della minore imposta riscossa da questi ultimi a seguito della predetta esclusione;
rilevato inoltre come il comma 4-bis del medesimo articolo 1, introdotto nel corso della discussione del provvedimento alla Camera, preveda che il Ministero dell'interno ripartisce ed accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante ai sensi del richiamato comma 4;
sottolineata l'esigenza di fare in modo che la tempistica nell'attribuzione dei rimborsi ai comuni, a fronte della citata esclusione dall'ICI delle case di prima abitazione, sia modulata in termini tali da evitare squilibri nella gestione finanziaria dei comuni stessi,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative affinché il secondo acconto del trasferimento compensativo in favore dei comuni, per il minor gettito tributario generato dall'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili delle case di prima abitazione, come determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sia effettuato entro il 31 dicembre 2008.
9/1185/67. Fugatti, Ravetto, Fluvi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca nel titolo «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», mentre le disposizioni previste non riguardano le famiglie in quanto tali, ma semplicemente i singoli lavoratori, per quanto riguarda la detassazione degli straordinari, e i proprietari delle case, per quanto riguarda i mutui e l'ICI;
il presente decreto penalizza le donne che avendo pesanti impegni familiari non possono ricorrere agli straordinari;
le politiche familiari in Italia devono distinguere coloro che hanno figli da coloro che non ne hanno, in quanto a parità di reddito è ben diverso il potere di acquisto di una famiglia con più figli rispetto a quella con un solo figlio;
nella annunciata manovra finanziaria non è previsto alcuno stanziamento a favore delle famiglie, che vedono disattese le richieste del Forum delle associazioni familiari sottoscritte da oltre un milione e mezzo di persone;
la maggioranza aveva preso solenni impegni a favore di nuove politiche per le famiglie a partite dalla questione del fisco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nella prossima manovra finanziaria, misure volte a rendere interamente deducibili le spese sostenute dai nuclei familiari per i propri figli a carico, in ossequio all'articolo 53 della Costituzione secondo cui «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».
9/1185/68. Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca nel titolo «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», mentre le disposizioni previste non riguardano le famiglie in quanto tali, ma semplicemente i singoli lavoratori, per quanto riguarda la detassazione degli straordinari, e i proprietari delle case, per quanto riguarda i mutui e l'ICI;
il presente decreto penalizza le donne che avendo pesanti impegni familiari non possono ricorrere agli straordinari;
le politiche familiari in Italia devono distinguere coloro che hanno figli da coloro che non ne hanno, in quanto a parità di reddito è ben diverso il potere di acquisto di una famiglia con più figli rispetto a quella con un solo figlio;
nella annunciata manovra finanziaria non è previsto alcuno stanziamento a favore delle famiglie, che vedono disattese le richieste del Forum delle associazioni familiari sottoscritte da oltre un milione e mezzo di persone;
la maggioranza aveva preso solenni impegni a favore di nuove politiche per le famiglie a partite dalla questione del fisco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nella prossima manovra finanziaria, misure volte a prevedere una maggiore deducibilità delle spese sostenute dai nuclei familiari per i propri figli a carico, in ossequio all'articolo 53 della Costituzione secondo cui «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».
9/1185/68(Testo modificato nel corso della seduta). Capitanio Santolini.

La Camera
premesso che:
la proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia, ha rimodulato alcune coperture degli oneri recati dalle disposizioni contenute nel provvedimento;
tra queste coperture è compreso il comma 278 dell'articolo 2 della legge finanziaria per l'anno 2008, che autorizzava una spesa complessiva di 70 milioni per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria, all'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti;
le misure annunciate dal Governo in tema di sicurezza, alcune delle quali già con un iter legislativo avanzato, appaiono suscettibili di aumentare la popolazione carceraria introducendo nuove tipologie di reati,

impegna il Governo

in ordine a quanto espresso in premessa, a valutare gli effetti della disposizioneintrodotta con la proposta emendativa citata al fine di ripristinare tempestivamente le risorse per un settore in evidente sofferenza e che ha già più volte denunciato il sovraffollamento delle carceri italiane.
9/1185/69. Rao.

La Camera
premesso che:
il fenomeno del lavoro sommerso negli ultimi anni è cresciuto a ritmi sostenuti;
occorre intensificare i controlli allo scopo sia di combattere il lavoro nero e sanzionare le imprese non in regola, che di prevenire i sempre più drammatici fenomeni infortunistici;
nonostante l'apporto delle forze dell'ordine le operazioni di contrasto al lavoro nero e al caporalato non riescono a sradicare il fenomeno;
il personale ispettivo degli enti preposti all'attività di controllo della sicurezza del lavoro e del lavoro irregolare non è in grado attualmente di aumentare l'intensità delle ispezioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ai fini della lotta all'evasione, al lavoro irregolare e per una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, di estendere il beneficio della detassazione degli straordinari previsti dal provvedimento anche al personale degli enti preposti al controllo della sicurezza del lavoro e del lavoro irregolare.
9/1185/70. Poli.

La Camera
premesso che:
il fenomeno del lavoro sommerso negli ultimi anni è cresciuto a ritmi sostenuti;
occorre intensificare i controlli allo scopo sia di combattere il lavoro nero e sanzionare le imprese non in regola, che di prevenire i sempre più drammatici fenomeni infortunistici;
nonostante l'apporto delle forze dell'ordine le operazioni di contrasto al lavoro nero e al caporalato non riescono a sradicare il fenomeno;
il personale ispettivo degli enti preposti all'attività di controllo della sicurezza del lavoro e del lavoro irregolare non è in grado attualmente di aumentare l'intensità delle ispezioni;

impegna il Governo

al termine del periodo di sperimentazione a valutare l'opportunità, ai fini della lotta all'evasione, al lavoro irregolare e per una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, di estendere il beneficio della detassazione degli straordinari previsti dal provvedimento anche al personale degli enti preposti al controllo della sicurezza del lavoro e del lavoro irregolare.
9/1185/70(Testo modificato nel corso della seduta). Poli.

La Camera
premesso che
il provvedimento dispone una Convenzione stipulata tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana che prevede la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile, per la prima casa, stipulati prima del 1o gennaio 2007;
l'accordo con l'ABI nega, di fatto, l'apertura del mondo bancario ad uno spirito di concorrenza lasciando le banche libere di muoversi come fossero un cartello;
sarebbe stato meglio riconoscere un beneficio alle banche che rinegoziano le migliori condizioni, con l'obbligo dellaportabilità del mutuo, ma riconoscendo al cliente il vantaggio di applicare solo parzialmente i maggiori interessi;
sarebbe stato, altresì, opportuno dare seguito alle indicazioni delle autorità indipendenti, riprendendo il tema dell'abolizione delle commissione di massimo scoperto e richiamare le stesse autorità indipendenti a rendere più forte la concorrenza nel settore bancario;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a recepire le indicazioni dell'Antitrust inerenti i ritardi elusivi sulla portabilità dei mutui e sull'abolizione della commissione di massimo scoperto, anche al fine di stimolare le politiche concorrenziali, evitandointese di cartello nel sistema bancario.
9/1185/71. Tabacci.

La Camera
premesso che:
con il provvedimento in esame vengono temporaneamente sottoposti ad imposta del 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinari , di lavoro supplementare nonché quelle in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
tali disposizioni trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro lordi;
la misura, che ha valore sperimentale e si considererà conclusa a fine anno, non è applicabile al pubblico impiego e ai lavoratori precari che non hanno la possibilità contrattuale di fare gli straordinari o di ricevere premi di produzione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, affinché la detassazione degli straordinari venga estesa ai dipendenti pubblici assicurando in tempi rapidi tali benefici soprattutto agli addetti alle Forze dell'Ordine e al comparto Sanità, quale riconoscimento per il loro impegno profuso al servizio dei cittadini.
9/1185/72. Delfino, Poli, Compagnon.

La Camera
premesso che:
con il provvedimento in esame vengono temporaneamente sottoposti ad imposta del 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinari , di lavoro supplementare nonché quelle in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
tali disposizioni trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro lordi;
la misura, che ha valore sperimentale e si considererà conclusa a fine anno, non è applicabile al pubblico impiego e ai lavoratori precari che non hanno la possibilità contrattuale di fare gli straordinari o di ricevere premi di produzione;

impegna il Governo

al termine del periodo di sperimentazione a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, affinché la detassazione degli straordinari venga estesa ai dipendenti pubblici assicurando in tempi rapidi tali benefici soprattutto agli addetti alle Forze dell'Ordine e alcomparto Sanità, quale riconoscimento per il loro impegno profuso al servizio dei cittadini.
9/1185/72(Testo modificato nel corso della seduta). Delfino, Poli, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
l'Italia risulta essere il paese meno avanzato in Europa in tema provvedimenti per il sostegno alle famiglie e per la realizzazione di una politica familiare di ampio respiro;
è necessario, pertanto, riqualificare la spesa sociale e fare delle scelte coraggiose dando priorità ai bisogni della famiglia;
nonostante il titolo del decreto-legge rechi «disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» nella realtà il provvedimento non contiene misure di cui beneficeranno le famiglie più bisognose e quelle numerose;
queste famiglie infatti già erano esenti prima dal pagamento dell'ICI e non potranno usufruire degli straordinari perché i dipendenti pubblici sono esclusi da questa manovra; quanto ai mutui, questo provvedimento non fa altro che allungare il tempo per la loro estinzione;
gli impegni programmatici assunti dalle forze politiche, anche quelle di maggioranza, prevedevano una nuova politica in favore delle famiglie,

impegna il Governo

a procedere alla elaborazione di misure economiche strutturali in favore della famiglia che risultano assenti nel DPEF e nel testo del decreto-legge contenente le disposizioni relative alla manovra economica triennale recentemente presentati e ad adottare ulteriori iniziative normative, già nel corso dell'esame dei provvedimenti connessi alla prossima manovra di finanza pubblica, volte a prevedere l'introduzione del quoziente familiare nel rispetto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio all'atto del voto di fiducia al Governo.
9/1185/73. Pezzotta, Delfino.

La Camera,
premesso che:
l'Italia risulta essere il paese meno avanzato in Europa in tema provvedimenti per il sostegno alle famiglie e per la realizzazione di una politica familiare di ampio respiro;
è necessario, pertanto, riqualificare la spesa sociale e fare delle scelte coraggiose dando priorità ai bisogni della famiglia;
nonostante il titolo del decreto-legge rechi «disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» nella realtà il provvedimento non contiene misure di cui beneficeranno le famiglie più bisognose e quelle numerose;
queste famiglie infatti già erano esenti prima dal pagamento dell'ICI e non potranno usufruire degli straordinari perché i dipendenti pubblici sono esclusi da questa manovra; quanto ai mutui, questo provvedimento non fa altro che allungare il tempo per la loro estinzione;
gli impegni programmatici assunti dalle forze politiche, anche quelle di maggioranza, prevedevano una nuova politica in favore delle famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere alla elaborazione di misure economiche strutturali in favore della famiglia che risultano assenti nel DPEF e nel testo del decreto-legge contenente le disposizioni relative alla manovra economica triennale recentemente presentati e ad adottare ulteriori iniziative normative, già nel corso dell'esame dei provvedimenti connessi alla prossima manovra di finanza pubblica,volte a prevedere l'introduzione del quoziente familiare nel rispetto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio all'atto del voto di fiducia al Governo.
9/1185/73(Testo modificato nel corso della seduta). Pezzotta, Delfino.

La Camera,
premesso che:
l'onere per la realizzazione delle disposizioni inserite nel provvedimento grava soprattutto sugli enti locali e sul Mezzogiorno;
in particolare, quasi tutto l'onere della riduzione dell'ICI incombe sulle opere infrastrutturali della Calabria e della Sicilia;
si trattava di opere infrastrutturali di straordinaria importanza per la mobilità complessiva dei cittadini calabresi e siciliani;
appare quanto mai singolare che da una parte si annunci l'approvazione, entro la fine dell'anno, della riforma del federalismo fiscale e dall'altra si taglino quegli investimenti che sono per loro natura propedeutici allo sviluppo e quindi all'ampliamento della base fiscale,

impegna il Governo

in vista della riforma federale dello Stato in senso solidale, a valutare gli effetti derivanti dal decreto in esame allo scopo di provvedere al ripristino dei fondi destinati inizialmente alla realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria, senza le quali ogni progetto di federalismo fiscale è destinato a creare ulteriori e più profonde lacerazioni, economiche e sociali, tra le diverse aree del Paese.
9/1185/74. Occhiuto, Romano.

La Camera,
premesso che:
nel 2007 il fungo peronospora si è presentato particolarmente aggressivo e diffuso in Sicilia dove ad essere colpite sono state soprattutto le coltivazioni di uve della provincia di Trapani;
sollecitato da agricoltori, imprenditori agricoli e rappresentanti sindacali, il Governo nella legge finanziaria per il 2008 aveva previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro, da destinare alla Regione Sicilia, per compensare le aziende agricole danneggiate dalla peronospora;
l'articolo 5 del provvedimento in esame dispone, tra le varie riduzioni di autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria per il 2008, l'azzeramento dello stanziamento citato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di prevedere il ripristino di tali fondi, al fine di evitare ulteriori ripercussioni per la viticoltura siciliana già duramente provata per i danni provocati dall'attacco del fungo patogeno.
9/1185/75. Mannino, Romano, Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
l'Italia necessita di un sistema di infrastrutture moderno ed efficiente;
nonostante il trasporto su gomma sia ancora di gran lunga il mezzo di trasporto più utilizzato nel commercio e nell'industria, la rete stradale nel Meridione presenta ancora grosse falle e deficienze;
i ritardi nella realizzazione di infrastrutture investono tutta l'Italia anche se risultano maggiori e maggiormente penalizzanti nel Mezzogiorno;
la Calabria, in particolare, lamenta l'assenza di un'affidabile intermodalità nei trasporti, anche per effetto del mancato potenziamento del Porto di Gioia Tauro, diuna rete ferroviaria insufficiente, di una rete stradale congestionata ed incompleta;
l'articolo 5 del decreto in esame prevede tagli alle risorse destinate al potenziamento della viabilità in Calabria e Sicilia, al miglioramento dei servizi di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello Stretto di Messina, nonché a quelle destinate all'istituzione di un Commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di programmare celermente un intervento finanziario atto a completare e potenziare le infrastrutture strategiche mancanti e necessarie per il rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno in generale e della Calabria in particolare.
9/1185/76. Tassone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto in esame dispone l'esenzione del pagamento dell'ICI per i contribuenti italiani;
l'ICI presenta un forte carattere federale; vi è una correlazione forte tra i servizi che il comune rende e l'imposta pagata;
qualora l'erogazione dei rimborsi ai comuni non avvenisse in tempi certi, ciò potrebbe determinare una penalizzazione dei cittadini che non potrebbero usufruire di quei servizi normalmente garantiti grazie proprio al gettito ICI,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto di attuazione della disposizione citata che l'erogazione dei rimborsi avvenga improrogabilmente entro il 31 dicembre 2008.
9/1185/77. Galletti.

La Camera,
premesso che:
a fronte degli eventi calamitosi che colpirono il territorio delle province di Campobasso e Foggia, causando gravi danni per la popolazione civile e per l'economia di quei territori, era stato concesso dalla legge finanziaria per il 2008 il ripristino di alcune agevolazioni tributarie e contributive ai soggetti residenti in quelle aree;
il comma 10 dell'articolo 5 del provvedimento in esame cancella queste agevolazioni,

impegna il Governo

a valutare in via prioritaria l'adozione di provvedimenti amministrativi e normativi necessari al sostegno delle comunità molisane e pugliesi colpite dai citati eventi calamitosi, prevedendo altresì le necessarie risorse finanziarie.
9/1185/78. Cera.

La Camera,
premesso che:
a fronte degli eventi calamitosi che colpirono il territorio delle province di Campobasso e Foggia, causando gravi danni per la popolazione civile e per l'economia di quei territori, era stato concesso dalla legge finanziaria per il 2008 il ripristino di alcune agevolazioni tributarie e contributive ai soggetti residenti in quelle aree;
il comma 10 dell'articolo 5 del provvedimento in esame cancella queste agevolazioni,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di provvedimenti amministrativi e normativi necessari al sostegno delle comunità molisane e pugliesicolpite dai citati eventi calamitosi, prevedendo altresì le necessarie risorse finanziarie.
9/1185/78(Testo modificato nel corso della seduta). Cera.

La Camera,
premesso che:
il Comitato italiano paralimpico è l'ente individuato dal legislatore quale distributore di benessere e quale responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità e, dunque, quale soggetto deputato a riconoscere e coordinare le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'Ipc e dal Cio e comunque operanti sul territorio nazionale che curino prevalentemente l'attività sportiva per disabili.
la legge finanziaria per il 2008 aveva disposto un contributo di 2 milioni di euro per il 2008 e di un milione di euro per il 2009 e 2010, in favore del Comitato italiano paralimpico;
il comma 1 dell'articolo 5 dispone, al contrario, l'azzeramento di tale contributo per la copertura degli oneri connessi all'approvazione del decreto in esame,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di ripristinare gli stanziamenti assegnati al Comitato italiano paralimpico, necessari per la promozione degli allenamenti e della pratica dello sport olimpico consentendo ai nostri concittadini meno fortunati la possibilità di diventare cittadini utili alla società e quindi accettati, apprezzati, e rispettati dall'intera comunità.
9/1185/79. Ciocchetti.

La Camera
premesso che:
tra tutti i mezzi di trasporto, la ferrovia offre un livello di sicurezza assai elevato, sostanzialmente irraggiungibile nel trasporto stradale;
se il concetto di sicurezza è comunque legato al bilanciamento di due facce della stessa medaglia, cioè tra i costi che si possono sostenere e il rischio considerato accettabile, è indubitabile che la scelta di un Governo responsabile sia quella di minimizzazione il rischio di incidenti a tutela dell'incolumità dei cittadini, accettando di conseguenza dei costi elevati, sia monetari, sia di efficienza complessiva del sistema;
il Governo, tra le riduzioni di autorizzazioni di spesa operate per far fronte alla copertura degli oneri, ha incluso anche quella riguardante gli stanziamenti per l'ammodernamento dei sistemi di sicurezza del sistema ferroviario;

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dal decreto in esame allo scopo di a prevedere il ripristino degli stanziamenti assegnati in sede di finanziaria per il 2008 per l'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia quelli installati a bordo dei materiali rotabili.
9/1185/80. Compagnon.

La Camera
premesso che:
tra tutti i mezzi di trasporto, la ferrovia offre un livello di sicurezza assai elevato, sostanzialmente irraggiungibile nel trasporto stradale;
se il concetto di sicurezza è comunque legato al bilanciamento di due facce della stessa medaglia, cioè tra i costi che si possono sostenere e il rischio considerato accettabile, è indubitabile che la scelta di un Governo responsabile siaquella di minimizzazione il rischio di incidenti a tutela dell'incolumità dei cittadini, accettando di conseguenza dei costi elevati, sia monetari, sia di efficienza complessiva del sistema;
il Governo, tra le riduzioni di autorizzazioni di spesa operate per far fronte alla copertura degli oneri, ha incluso anche quella riguardante gli stanziamenti per l'ammodernamento dei sistemi di sicurezza del sistema ferroviario;

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dal decreto in esame allo scopo di valutare l'opportunità di prevedere il ripristino degli stanziamenti assegnati in sede di finanziaria per il 2008 per l'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia quelli installati a bordo dei materiali rotabili.
9/1185/80(Testo modificato nel corso della seduta). Compagnon.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha istituito un Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione iniziale di 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni per il 2009 e 110 per il 2010;
nell'elenco 1 allegato all'articolo 5 del decreto legge in esame tra le voci di riduzioni di spesa a copertura degli oneri recati dal provvedimento sono compresi gli stanziamenti del Fondo previsti dalla finanziaria 2008;
tali risorse erano destinate all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e al miglioramento dei servizi offerti;
la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale è conveniente per la riduzione della congestione del traffico dovuta all'uso di mezzi di trasporto individuali nelle aree urbane e sulle grandi arterie, per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e per favorire gli spostamenti quotidiani;

impegna il Governo

a valutare le conseguenze derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare le opportune iniziative volte a ripristinare le autorizzazioni di spesa relative al Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico, già previste nella finanziaria 2008.
9/1185/81. Dionisi.

La Camera,
premesso che:
il decreto fiscale in sede di conversione in legge eliminando l'ICI sulla prima casa, imposta di esclusiva competenza delle amministrazioni comunali, ha sottratto risorse essenziali che dovranno essere reintegrate mediante l'individuazione, in alternativa di proprie imposte e tributi;
il sistema delle autonomie locali, così come sancito dall'articolo 119 della Costituzione è fondato sull' autonomia nelle entrate e nella spesa e deve pertanto poter contare su un sistema impositivo certo, stabile e capace di dare alle Amministrazioni le necessaire garanzie per l'espletamento delle funzioni pubbliche loro assegnate dalle leggi nazionali e regionali;
la produzione legislativa, segnatamente quella degli ultimi anni, su iniziativa dei governi che si sono succeduti dal 2004 ad oggi, ha pesantemente interferito sull'autonomia «di spesa e di entrata» degli Enti locali spingendosi finanche a definire procedure e modalità di organizzazione interna spesso, con ciò, minandone la funzionalità anche a scapito deglistessi obiettivi conclamati in sede di coordinamento con la finanza dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, già a partire dai provvedimenti connessi alla prossima manovra di finanza pubblica, volte a rimuovere le disposizioni legislative che interferiscono sulla gestione e sull'organizzazione interna degli enti locali, nel rispetto dello spirito e della lettera del richiamato articolo 119 della Costituzione e ciò ancor prima dell'elaborazione del cosiddetto progetto di federalismo fiscale.
9/1185/82. Bosi, Vietti, Galletti.

La Camera,
premesso che:
il decreto fiscale in sede di conversione in legge eliminando l'ICI sulla prima casa, imposta di esclusiva competenza delle amministrazioni comunali, ha sottratto risorse essenziali che dovranno essere reintegrate mediante l'individuazione, in alternativa di proprie imposte e tributi;
il sistema delle autonomie locali, così come sancito dall'articolo 119 della Costituzione è fondato sull' autonomia nelle entrate e nella spesa e deve pertanto poter contare su un sistema impositivo certo, stabile e capace di dare alle Amministrazioni le necessaire garanzie per l'espletamento delle funzioni pubbliche loro assegnate dalle leggi nazionali e regionali;
la produzione legislativa, segnatamente quella degli ultimi anni, su iniziativa dei governi che si sono succeduti dal 2004 ad oggi, ha pesantemente interferito sull'autonomia «di spesa e di entrata» degli Enti locali spingendosi finanche a definire procedure e modalità di organizzazione interna spesso, con ciò, minandone la funzionalità anche a scapito degli stessi obiettivi conclamati in sede di coordinamento con la finanza dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, già a partire dai provvedimenti connessi alla prossima manovra di finanza pubblica, volte a rimuovere le disposizioni legislative che interferiscono sulla gestione e sull'organizzazione interna degli enti locali che, se soggetti, hanno rispettato il patto di stabilità interno, nell'ambito dello spirito e della lettera del richiamato articolo 119 della Costituzione e ciò ancor prima dell'elaborazione del cosiddetto progetto di federalismo fiscale.
9/1185/82(Testo modificato nel corso della seduta). Bosi, Vietti, Galletti.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito della spesa sociale che i paesi dell'Unione Europea destinano alla famiglia, l'Italia figura tra gli ultimi posti;
tale situazione contrasta con le finalità dell'articolo 31 della Costituzione, che mira ad assicurare misure economiche e provvidenze sia per la formazione delle famiglie che per il loro mantenimento, in modo particolare le famiglie numerose;
è ben nota la carenza di infrastrutture (asili nido) a sostegno della maternità e di norme che salvaguardino il ruolo della donna madre rispetto ai tempi di lavoro,
è ben noto, altresì, come il sistema fiscale non tenga conto della centralità della famiglia essendo impostato sulla soggettualità individuale;
il provvedimento in esame non tiene conto degli aspetti particolari dianzi evidenziati, né essi sono presi in considerazione dal decreto-legge di finanza triennale varato dall'ultimo Consiglio dei Ministri;
il decreto in esame prevede misure fiscali a favore dell'incremento della produttività del lavoro, tra cui l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 10 per cento per prestazioni di lavoro straordinario;
le disposizioni di cui trattasi hanno natura sperimentale e trovano esclusivo riferimento nel settore privato; escludendo quindi le amministrazioni pubbliche;
la crisi economica e finanziaria che il Paese sta attraversando, oltre all'enorme debito pubblico da ridurre, deriva dalla scarsa propensione del sistema a produrre ricchezza, soprattutto a causa della debolezza del complesso dei fattori produttivi, sia del settore pubblico che di quello privato;
tra i fattori produttivi del sistema pubblico più deboli strutturalmente, ma anche più percepiti come tali dalla gran parte dell'opinione pubblica figurano quelli relativi alla giustizia ed all'ordine pubblico;
cinque regioni sono in mano alla criminalità organizzata ed è in crescita la criminalità minore, soprattutto quella predatoria;
i bilanci di settore dell'amministrazione penitenziaria, delle strutture volte a garantire la sicurezza stradale e di quelle deputate a fronteggiare la criminalità finanziaria, l'abusivismo e la contraffazione e l'ordine pubblico in genere, soprattutto nelle periferie delle grandi città, sono incomprensibilmente insufficienti rispetto al fabbisogno;
addirittura, tra le coperture finanziarie del presente provvedimento vi è anche la riduzione degli stanziamenti per l'edilizia penitenziaria a fronte dell'inasprimento delle norme sull'immigrazione clandestina che dovrebbe portare ad un aumento della popolazione carceraria,

impegna il Governo

ad integrare i provvedimenti in corso di esame al Parlamento ovvero ad assicurare idonee ed autonome iniziative legislative a favore della famiglia che tenga conto:
a) della conciliazione dei tempi della donna madre e del lavoro;
b) dell'attuale carenza di servizi ed infrastrutture a tutela e sostegno dell'infanzia (asili nido in modo prioritario);
c) di rimodulare il sistema tributario secondo una logica che preveda, in luogo delle attuali detrazioni, le deduzioni dal reddito percepito di spese per il mantenimento della famiglia, introducendo cosi, elementi di «quoziente familiare» con riguardo ai figli minori a carico;
d) di intervenire con ulteriori detrazioni fiscali per preservare il potere di acquisto di pensioni e salari delle famiglie in materia di tariffe elettriche, del gas e dell'acqua; ovvero di garantire una fascia sociale dall'aumento dei costi del petrolio che rimbalzano sull'aumento delle tariffe per quote minime di consumi indispensabili per vivere;
a presentare immediatamente uno o più provvedimenti per potenziare la funzionalità e le strutture penitenziarie al fine di evitare un prevedibile ed imminente aumento della popolazione carceraria con conseguente sovraffollamento, tale da riproporre uno stato di emergenza e il varo di un altro indulto;
a prevedere un intervento finanziario nell'ambito dei poteri amministrativi riconosciuti con la modifica della struttura di bilancio in missioni e programmi, che riconosca lo straordinario non ancora pagato al personale di polizia delle varie amministrazioni preposte all'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini;
a predisporre interventi legislativi idonei per estendere alle forze di polizia preposte a funzioni di ordine pubblico e sicurezza i benefici fiscali riconosciuti con l'imposta sostitutiva del 10 per cento per le prestazioni straordinarie;
a presentare prima del 31 dicembre 2008 delle norme di agevolazione fiscale, anche nel corso dell'esame dei prossimi pprovvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica.
9/1185/83. Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, sottrae una fonte di finanziamento essenziale per i comuni;
il 40 per cento della loro principale entrata, che veniva riscossa autonomamente nei mesi di giugno e di dicembre per provvedere al finanziamento dei servizi di prossimità, dipenderà da trasferimenti statali incerti nella dimensione e nei tempi di erogazione effettiva;
nel decreto in esame vengono stabiliti soltanto i tempi e le modalità di restituzione dell'acconto relativo al rimborso spettante ai Comuni ma non quelli concernenti il conguaglio;
anche per quanto riguarda l'ammontare del minor gettito, vi sono stime diverse e il Governo non ha aggiornato le valutazioni della relazione tecnica alla finanziaria 2008, che prevedeva un gettito complessivo dell'ICI prima casa di 2,6 miliardi, mentre secondo le stime effettuate dall'ANCI queste ammonterebbe a oltre 3 miliardi di euro;
la restituzione ai comuni della mancata entrata sotto forma di un trasferimento erariale costituisce un passo indietro sulla strada del federalismo fiscale e un danno anche in prospettiva, perché il gettito ICI, a differenza dei trasferimenti, poteva garantire un certo andamento crescente nel tempo ha un suo naturale incremento;
una ulteriore battuta d'arresto sulla strada del federalismo fiscale è costituita dal blocco di tutte le altre forme di autonomia impositiva e finanziaria dei comuni;
dalle anticipazioni disponibili sulla manovra si evince che i comuni subiranno un ulteriore aggravio oltre 1,3 miliardi, mentre complessivamente per gli enti locali sarà di oltre 1,6 miliardi di euro: questo significa che nell'arco di due anni il mancato gettito ICI sarà integralmente a carico degli enti locali,

impegna il Governo

ad individuare tempi e modalità certe per l'integrale rimborso ai comuni del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI.
9/1185/84. Marchignoli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, sottrae una fonte di finanziamento essenziale per i comuni;
il 40 per cento della loro principale entrata, che veniva riscossa autonomamente nei mesi di giugno e di dicembre per provvedere al finanziamento dei servizi di prossimità, dipenderà da trasferimenti statali incerti nella dimensione e nei tempi di erogazione effettiva;
nel decreto vengono stabiliti soltanto i tempi e le modalità di restituzione dell'acconto relativo al rimborso spettante ai Comuni ma non quelli concernenti il conguaglio;
anche per quanto riguarda l'ammontare del minor gettito, vi sono stime diverse e il Governo non ha aggiornato le valutazioni della relazione tecnica alla finanziaria 2008, che prevedeva un gettito complessivo dell'ICI prima casa di 2,6 miliardi, mentre secondo le stime effettuate dall'ANCI queste ammonterebbe a oltre 3 miliardi di euro;
la restituzione ai Comuni della mancata entrata sotto forma di un trasferimento erariale costituisce un passo indietro sulla strada del federalismo fiscale e un danno anche in prospettiva, perché il gettito ICI, a differenza dei trasferimenti,poteva garantire un certo andamento crescente nel tempo ha un suo naturale incremento;
una ulteriore battuta d'arresto sulla strada del federalismo fiscale è costituita dal blocco di tutte le altre forme di autonomia impositiva e finanziaria dei comuni;
dalle anticipazioni disponibili sulla manovra si evince che i comuni subiranno un ulteriore aggravio oltre 1,3 miliardi, mentre complessivamente per gli enti locali sarà di oltre 1,6 miliardi di euro: questo significa che nell'arco di due anni il mancato gettito ICI sarà integralmente a carico degli enti locali,

impegna il Governo

a prevedere meccanismi di adeguamento annuale del trasferimento compensativo ai comuni, tali da consentire andamenti dei rimborsi crescenti nel tempo in grado di garantire il mantenimento della qualità e della quantità dei servizi offerti dai governi comunali.
9/1185/85. Fluvi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, sottrae una fonte di finanziamento essenziale per i comuni;
il 40 per cento della loro principale entrata, che veniva riscossa autonomamente nei mesi di giugno e di dicembre per provvedere al finanziamento dei servizi di prossimità, dipenderà da trasferimenti statali incerti nella dimensione e nei tempi di erogazione effettiva;
anche per quanto riguarda l'ammontare del minor gettito, vi sono stime diverse e il Governo non ha aggiornato le valutazioni della relazione tecnica alla finanziaria 2008, che prevedeva un gettito complessivo dell'ICI prima casa di 2,6 miliardi, mentre secondo le stime effettuate dall'ANCI queste ammonterebbe a oltre 3 miliardi di euro;
nel decreto vengono stabiliti soltanto i tempi e le modalità di restituzione dell'acconto relativo al rimborso spettante ai Comuni ma non quelli concernenti il conguaglio;
l'ICI è nata come un primo passo verso l'autonomia impositiva degli enti locali, perché l'idea sottostante era quella di portare il Paese verso un meccanismo che, di fatto, consentisse ai comuni di essere responsabili delle imposte che i cittadini pagano sul patrimonio immobiliare;
la restituzione ai Comuni della mancata entrata sotto forma di un trasferimento erariale costituisce un passo indietro sulla strada del federalismo fiscale e un danno anche in prospettiva, perché il gettito ICI, a differenza dei trasferimenti, poteva garantire un certo andamento crescente nel tempo ha un suo naturale incremento;
una ulteriore battuta d'arresto sulla strada del federalismo fiscale è costituita dal blocco di tutte le altre forme di autonomia impositiva e finanziaria dei Comuni;
dalle anticipazioni disponibili sulla manovra si evince che i comuni subiranno un ulteriore aggravio oltre 1,3 miliardi, mentre complessivamente per gli enti locali sarà di oltre 1,6 miliardi di euro: questo significa che nell'arco di due anni il mancato gettito ICI sarà integralmente a carico degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, anche nell'ambito della prossima riforma relativa al federalismo fiscale, volte ad attribuire ai comuni altre forme di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare.
9/1185/86. Causi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, sottrae una fonte di finanziamento essenziale per i comuni;
il 40 per cento della loro principale entrata, che veniva riscossa autonomamente nei mesi di giugno e di dicembre per provvedere al finanziamento dei servizi di prossimità, dipenderà da trasferimenti statali incerti nella dimensione e nei tempi di erogazione effettiva;
nel decreto vengono stabiliti soltanto i tempi e le modalità di restituzione dell'acconto relativo al rimborso spettante ai comuni ma non quelli concernenti il conguaglio;
anche per quanto riguarda l'ammontare del minor gettito, vi sono stime diverse e il Governo non ha aggiornato le valutazioni della relazione tecnica alla finanziaria 2008, che prevedeva un gettito complessivo dell'ICI prima casa di 2,6 miliardi, mentre secondo le stime effettuate dall'ANCI queste ammonterebbe a oltre 3 miliardi di euro;
l'ICI è nata come un primo passo verso l'autonomia impositiva degli enti locali, perché l'idea sottostante era quella di portare il Paese verso un meccanismo che, di fatto, consentisse ai comuni di essere responsabili delle imposte che i cittadini pagano sul patrimonio immobiliare;
la restituzione ai comuni della mancata entrata sotto forma di un trasferimento erariale costituisce un passo indietro sulla strada del federalismo fiscale e un danno anche in prospettiva, perché il gettito ICI, a differenza dei trasferimenti, poteva garantire un certo andamento crescente nel tempo ha un suo naturale incremento;
una ulteriore battuta d'arresto sulla strada del federalismo fiscale è costituita dal blocco di tutte le altre forme di autonomia impositiva e finanziaria dei comuni;
dalle anticipazioni disponibili sulla manovra si evince che i comuni subiranno un ulteriore aggravio oltre 1,3 miliardi, mentre complessivamente per gli enti locali sarà di oltre 1,6 miliardi di euro: questo significa che nell'arco di due anni il mancato gettito ICI sarà integralmente a carico degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, anche nell'ambito della prossima riforma relativa al federalismo fiscale, volte ad attribuire ai comuni opportune forme di compartecipazione dinamica sul gettito relativo ad altre imposte.
9/1185/87. Rubinato.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, sottrae una fonte di finanziamento essenziale per i comuni;
il 40 per cento della loro principale entrata, che veniva riscossa autonomamente nei mesi di giugno e di dicembre per provvedere al finanziamento dei servizi di prossimità, dipenderà da trasferimenti statali incerti nella dimensione e nei tempi di erogazione effettiva;
nel decreto vengono stabiliti soltanto i tempi e le modalità di restituzione dell'acconto relativo al rimborso spettante ai comuni ma non quelli concernenti il conguaglio;
anche per quanto riguarda l'ammontare del minor gettito, vi sono stime diverse e il Governo non ha aggiornato le valutazioni della relazione tecnica alla finanziaria 2008, che prevedeva un gettito complessivo dell'ICI prima casa di 2,6miliardi, mentre secondo le stime effettuate dall'ANCI queste ammonterebbe a oltre 3 miliardi di euro;
l'ICI è nata come un primo passo verso l'autonomia impositiva degli enti locali, perché l'idea sottostante era quella di portare il Paese verso un meccanismo che, di fatto, consentisse ai comuni di essere responsabili delle imposte che i cittadini pagano sul patrimonio immobiliare;
la restituzione ai comuni della mancata entrata sotto forma di un trasferimento erariale costituisce un passo indietro sulla strada del federalismo fiscale e un danno anche in prospettiva, perché il gettito ICI, a differenza dei trasferimenti, poteva garantire un certo andamento crescente nel tempo ha un suo naturale incremento;
una ulteriore battuta d'arresto sulla strada del federalismo fiscale è costituita dal blocco di tutte le altre forme di autonomia impositiva e finanziaria dei comuni;
dalle anticipazioni disponibili sulla manovra si evince che i comuni subiranno un ulteriore aggravio oltre 1,3 miliardi, mentre complessivamente per gli enti locali sarà di oltre 1,6 miliardi di euro: questo significa che nell'arco di due anni il mancato gettito ICI sarà integralmente a carico degli enti locali,

impegna il Governo

a monitorare l'ammontare effettivo del minor gettito ai fini della determinazione dell'ammontare del rimborso, anche considerando gli effetti determinati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007.
9/1185/88. Marchi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, sottrae una fonte di finanziamento essenziale per i comuni;
il 40 per cento della loro principale entrata, che veniva riscossa autonomamente nei mesi di giugno e di dicembre per provvedere al finanziamento dei servizi di prossimità, dipenderà da trasferimenti statali incerti nella dimensione e nei tempi di erogazione effettiva;
nel decreto vengono stabiliti soltanto i tempi e le modalità di restituzione dell'acconto relativo al rimborso spettante ai comuni ma non quelli concernenti il conguaglio;
l'ICI è nata come un primo passo verso l'autonomia impositiva degli enti locali, perché l'idea sottostante era quella di portare il Paese verso un meccanismo che, di fatto, consentisse ai comuni di essere responsabili delle imposte che i cittadini pagano sul patrimonio immobiliare;
anche per quanto riguarda l'ammontare del minor gettito, vi sono stime diverse e il Governo non ha aggiornato le valutazioni della relazione tecnica alla finanziaria 2008, che prevedeva un gettito complessivo dell'ICI prima casa di 2,6 miliardi, mentre secondo le stime effettuate dall'ANCI queste ammonterebbe a oltre 3 miliardi di euro;
la restituzione ai comuni della mancata entrata sotto forma di un trasferimento erariale costituisce un passo indietro sulla strada del federalismo fiscale e un danno anche in prospettiva, perché il gettito ICI, a differenza dei trasferimenti, poteva garantire un certo andamento crescente nel tempo ha un suo naturale incremento;
una ulteriore battuta d'arresto sulla strada del federalismo fiscale è costituita dal blocco di tutte le altre forme di autonomia impositiva e finanziaria dei comuni;
dalle anticipazioni disponibili sulla manovra si evince che i comuni subiranno un ulteriore aggravio oltre 1,3 miliardi,mentre complessivamente per gli enti locali sarà di oltre 1,6 miliardi di euro: questo significa che nell'arco di due anni il mancato gettito ICI sarà integralmente a carico degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, anche nell'ambito della prossima riforma relativa al federalismo fiscale, volte ad attribuire al Documento di programmazione economica e finanziaria la fissazione, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale.
9/1185/89. Misiani.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, esclude dal beneficio le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
il nostro impianto catastale è di tipo comparativo, per zone censuarie: immobili accatastati come «signorili» in una zona potrebbero in un'altra essere accatastati come «civili», e viceversa, in relazione alla qualità media dei fabbricati della zona, con conseguenti gravi sperequazioni da comune a comune;
gli immobili di lusso sono definiti nello loro precise caratteristiche dal decreto ministeriale 2.8.1969,

impegna il Governo

a valutare, alla luce delle considerazioni riportate in premessa, gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di rivedere il meccanismo delle esenzioni, sostituendo il riferimento alla categoria catastale con quello relativi agli immobili di lusso come definiti dal decreto ministeriale n. 2/8/1969.
9/1185/90. De Micheli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, esclude dal beneficio le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
il nostro impianto catastale è di tipo comparativo, per zone censuarie: immobili accatastati come «signorili» in una zona potrebbero in un'altra essere accatastati come «civili», e viceversa, in relazione alla qualità media dei fabbricati della zona, con conseguenti gravi sperequazioni da comune a comune;
gli immobili di lusso sono definiti nello loro precise caratteristiche dal decreto ministeriale 2.8.1969,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riferire, entro un anno dall'entrata in vigore, gli effetti applicativi del provvedimento, al fine eventualmente di rivedere il meccanismo delle esenzioni, sostituendo il riferimento alla categoria catastale con quello relativi agli immobili di lusso come definiti dal decreto ministeriale n. 2/8/1969.
9/1185/90(Testo modificato nel corso della seduta). De Micheli.

La Camera,
premesso che
l'articolo 22-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 aveva introdotto la possibilità, per l'INAIL, di ricorrere alla forma diretta per gli investimenti che traggano origine da piani di impiego già approvati daiMinisteri vigilanti, nonché per gli investimenti relativi ad opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati;
a seguito dell'entrata in vigore di tale articolo, l'INAIL, con lettera del 26 marzo 2008, aveva comunicato di voler procedere alla predisposizione dell'Accordo di Programma propedeutico alla realizzazione dell'Istituto «Carlo Besta» in Milano e dell'Istituto Tumori di Milano e avviare, in via prioritaria, le istruttorie per gli investimenti in residenze per studenti con riferimento alle seguenti Università: Università degli studi di Milano, Università del Sannio - Benevento, Università degli studi Magna Graecia - Catanzaro, Università Kore - Emma, Politecnico di Bari, CEUR - Bologna. Nella medesima lettera, L'INAIL comunicava la volontà di procedere all'immediato acquisto dell'immobile in Cona (Ferrara) per il quale si è concluso, nell'anno 2007, il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica;
l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge in esame nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 22-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, reintroduce l'obbligo, per l'INAIL di procedere agli investimenti esclusivamente attraverso la forma indiretta;
trattandosi di interventi a preminente finalità sociale, gli investimenti immobiliari di cui sopra non sono in grado di assicurare rendimenti in linea con i tassi di mercato e che, di conseguenza, non potrebbero essere realizzati attraverso fondi immobiliari;
tali investimenti immobiliari hanno particolare valenza sul piano sociale e notevole rilievo socio economico per i territori in cui andrebbero ad insistere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che gli investimenti citati in premessa possano essere realizzati sulla base della forma diretta prevista dall'articolo 22-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
9/1185/91. Boccia.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2008, al comma 409, istituisce, presso il ministero per i beni e le attività culturali il «centro per il libro»;
il centro per il libro rappresenta un luogo dove costruire la cultura del leggere, nella quale far convergere idee, impegno e risorse di tutti gli organismi pubblici e privati che operano nel campo della promozione della lettura;
seguendo l'esempio degli analoghi centri esistenti in Europa, il centro per il libro, si pone obiettivi ambiziosi, come la realizzazione di campagne informative per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i prodotti editoriali e la lettura e organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi a sostegno della lettura,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere l'attività svolta dal Centro per il libro, anche attraverso l'individuazione di risorse finanziarie.
9/1185/92. Levi, Ghizzoni, Ginefra, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Antonino Russo, Lolli, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2008, al comma 409, istituisce, presso il ministero per i beni e le attività culturali il «centro per il libro»;
il centro per il libro rappresenta un luogo dove costruire la cultura del leggere, nella quale far convergere idee, impegno e risorse di tutti gli organismi pubblici e privati che operano nel campo della promozione della lettura;
seguendo l'esempio degli analoghi centri esistenti in Europa, il centro per il libro, si pone obiettivi ambiziosi, come la realizzazione di campagne informative per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i prodotti editoriali e la lettura e organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi a sostegno della lettura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a sostenere l'attività svolta dal Centro per il libro, anche attraverso l'individuazione di risorse finanziarie.
9/1185/92(Testo modificato nel corso della seduta). Levi, Ghizzoni, Ginefra, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Antonino Russo, Lolli, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2008, al comma 404, istituisce un fondo per il ripristino del paesaggio di 15 milioni di euro l'anno per il triennio 2008, 2009 e 2010;
tale fondo è finalizzato per interventi di demolizione di immobili e infrastrutture che hanno danneggiato il paesaggio in aree di particolare interesse culturale e naturale incluse nei siti italiani riconosciuti dall'UNESCO e per il risanamento dei luoghi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare una politica che consideri tra le proprie priorità il ripristino del paesaggio, anche attraverso l'individuazione di risorse finanziarie, soprattutto in quelle aree dove si è verificato un grave danno ambientale.
9/1185/93. Ginefra, Ghizzoni, Nicolais, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Antonino Russo, Levi, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2008, ai commi 564 e 565, stanzia 20 milioni di euro per il 2008, 35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010, a favore del fondo per lo sport di cittadinanza;
i progetti di sport di cittadinanza vengono definiti come importanti strumenti per promuovere stili di vita salutari e attivi dei cittadini, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale, garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età;
inoltre, la citata legge finanziaria, prevede, al comma 566, un fondo di 10 milioni di euro per il sostegno alla promozione degli eventi sportivi internazionali calendarizzati in Italia nei prossimi anni;
tale Fondo nel 2007 ha già cofinanziato ben 52 eventi contribuendo significativamente a promuovere una cultura della programmazione e del cofinanziamento;
la legge finanziaria per il 2008, al comma 568, destina al movimento paralimpico, fiore all'occhiello del nostro Paese e esperienza all'avanguardia in Europa per la promozione e il sostegno all'attività sportiva per i disabili, un fondo di 2 milioni di euro per il 2008, 1 milione di euro per il 2009 e per il 2010,

impegna il Governo

a considerare, tra le proprie priorità, il sostegno allo sport, provvedendo, anche nel corso della prossima manovra finanziaria, allo stanziamento di ulteriori fondi.
9/1185/94. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Concia, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Antonino Russo, Levi, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa, Barbaro, Piso, Palmieri, Loffranco, Dima, Marsilio, De Angelis.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2008, ai commi 564 e 565, stanzia 20 milioni di euro per il 2008, 35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010, a favore del fondo per lo sport di cittadinanza;
i progetti di sport di cittadinanza vengono definiti come importanti strumenti per promuovere stili di vita salutari e attivi dei cittadini, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale, garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età;
inoltre, la citata legge finanziaria, prevede, al comma 566, un fondo di 10 milioni di euro per il sostegno alla promozione degli eventi sportivi internazionali calendarizzati in Italia nei prossimi anni;
tale Fondo nel 2007 ha già cofinanziato ben 52 eventi contribuendo significativamente a promuovere una cultura della programmazione e del cofinanziamento;
la legge finanziaria per il 2008, al comma 568, destina al movimento paralimpico, fiore all'occhiello del nostro Paese e esperienza all'avanguardia in Europa per la promozione e il sostegno all'attività sportiva per i disabili, un fondo di 2 milioni di euro per il 2008, 1 milione di euro per il 2009 e per il 2010,

impegna il Governo

a considerare, anche per il futuro, tra le proprie priorità, il sostegno allo sport, provvedendo allo stanziamento di ulteriori fondi.
9/1185/94(Testo modificato nel corso della seduta). Lolli, Ghizzoni, Melandri, Concia, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Antonino Russo, Levi, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa, Barbaro, Piso, Palmieri, Loffranco, Dima, Marsilio, De Angelis.

La Camera,
premesso che:
gli istituti culturali, di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, contribuiscono attivamente all'attività culturale del nostro Paese;
gli istituti culturali promuovono attività di ricerca, elaborano documenti, realizzano seminari, gruppi di studio, corsi e convegni. Inoltre, dispongono, di un rilevante patrimonio bibliografico, sviluppano attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscono strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare, anche attraverso lo stanziamento di ulteriorifondi, l'attività svolta dagli istituti culturali.
9/1185/95. Mazzarella, Ginefra, Ghizzoni, Nicolais, Lolli, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Antonino Russo, Levi, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa, Melis.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1 comma 342, prevede un contributo straordinario alle sale cinematografiche di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010;
inoltre, la citata legge n. 244 del 2007, introduce nuovi modelli di incentivazione fiscali, il così detto modello di «tax credit», un credito di imposta destinato sia alle imprese esterne (cosiddetto tax credit esterno) che alle imprese interne al settore cinematografico (cosiddetto tax credit interno);
tali agevolazioni rappresentano un'opportunità per rilanciare l'industria cinematografica nazionale;
nei giorni scorsi la Commissione Europea ha espresso un preliminare parere favorevole a tali agevolazioni fiscali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sostenere, come necessità prioritaria del settore cinematografico, tali agevolazioni fiscali.
9/1185/96. De Biasi, Ghizzoni, Ginefra, De Pasquale, De Torre, Antonino Russo, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Levi, Lolli, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) rappresenta la quota più consistente della parte attiva del bilancio degli Atenei;
attraverso tale Fondo gli Atenei affrontano le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, provvedono alle spese per il personale docente e non docente, alle spese per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria,

impegna il Governo

ad avviare una politica a sostegno del settore universitario ed a valutare gli effetti del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere, anche nel corso del prossimo esercizio finanziario, un incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
9/1185/97. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Antonino Russo, Levi, Lolli, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) rappresenta la quota più consistente della parte attiva del bilancio degli Atenei;
attraverso tale Fondo gli Atenei affrontano le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, provvedono alle spese per il personale docente e non docente, alle spese per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria,

impegna il Governo

ad avviare una politica a sostegno del settore universitario ed a valutare gli effettidel provvedimento, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere, anche nel corso del prossimo esercizio finanziario, un incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
9/1185/97(Testo modificato nel corso della seduta). Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Antonino Russo, Levi, Lolli, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, regolato dalla legge n. 508 del 1999, persegue la finalità della qualificazione dell'offerta formativa, valorizza la ricca tradizione che contraddistingue l'identità artistica e culturale nazionale, provvede alla promozione del processo di innovazione e di internazionalizzazione dell' arte, valorizza le opportunità che arrivano dai mutamenti culturali;
tra i tanti obiettivi, l'Afam deve provvedere: all'innalzamento della qualità e all'innovazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale nazionale; alla valorizzazione delle strutture esistenti e alla costituzione di nuove sedi, nuovi laboratori, anche multimediali, sale da concerto, archivi sonori, centri di produzione e di documentazione, collezioni, biblioteche e musei, tenuto conto anche dell'esigenza di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico e culturale delle istituzioni medesime; alla promozione di iniziative per la ricerca e la produzione artistica; all'istituzione di nuove accademie, di conservatori, di istituti superiori per le industrie artistiche, di centri di alta specializzazione, tenuto conto degli ambiti territoriali dove tradizionalmente è presente una forte vocazione artistica e culturale, o di quelli privi di istituzioni artistiche e musicali; alla costituzione di poli territoriali di alta formazione artistica e musicale dotati di specifici profili e identità funzionali, fondati su alti livelli di integrazione e cooperazione tra le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e altri soggetti istituzionali nonché; tra esse ed eventuali soggetti privati di comprovata qualificazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a potenziare, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori fondi, il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (Afam), che rappresenta una parte fondamentale dell'espressione artistica, culturale ed educativa del nostro Paese.
9/1185/98. Ghizzoni, De Biasi, Sereni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Antonino Russo, Levi, Lolli, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa, Misiani, Sanga.

La Camera,
premesso che:
il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, regolato dalla legge n. 508 del 1999, persegue la finalità della qualificazione dell'offerta formativa, valorizza la ricca tradizione che contraddistingue l'identità artistica e culturale nazionale, provvede alla promozione del processo di innovazione e di internazionalizzazione dell' arte, valorizza le opportunità che arrivano dai mutamenti culturali;
tra i tanti obiettivi, l'Afam deve provvedere: all'innalzamento della qualità e all'innovazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale nazionale; alla valorizzazione delle strutture esistenti e alla costituzione di nuove sedi, nuovi laboratori, anche multimediali, sale da concerto, archivi sonori, centri di produzione e di documentazione, collezioni, biblioteche e musei, tenuto conto anchedell'esigenza di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico e culturale delle istituzioni medesime; alla promozione di iniziative per la ricerca e la produzione artistica; all'istituzione di nuove accademie, di conservatori, di istituti superiori per le industrie artistiche, di centri di alta specializzazione, tenuto conto degli ambiti territoriali dove tradizionalmente è presente una forte vocazione artistica e culturale, o di quelli privi di istituzioni artistiche e musicali; alla costituzione di poli territoriali di alta formazione artistica e musicale dotati di specifici profili e identità funzionali, fondati su alti livelli di integrazione e cooperazione tra le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e altri soggetti istituzionali nonché; tra esse ed eventuali soggetti privati di comprovata qualificazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a potenziare, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori fondi, il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (Afam), che rappresenta una parte fondamentale dell'espressione artistica, culturale ed educativa del nostro Paese.
9/1185/98(Testo modificato nel corso della seduta). Ghizzoni, De Biasi, Sereni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Antonino Russo, Levi, Lolli, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa, Misiani, Sanga.

La Camera,
premesso che:
il bilancio del Ministero degli affari esteri, preso di mira con una regolarità impressionante negli ultimi anni, subirà per effetto del decreto in esame un taglio di circa 180 milioni di euro nel triennio 2008-2010, e ciò nonostante i compiti accresciuti di cui la rete diplomatico-consolare deve farsi carico per sostenere il processo di internazionalizzazione dell'Italia, promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, ovvero l'affermazione del nostro sistema Paese;
i tagli operati al bilancio del Ministero degli affari esteri colpiscono pesantemente le comunità italiane residenti all'estero, alle quali, in un solo colpo, vengono sottratte risorse a loro destinate da leggi già varate;
le diminuzioni degli stanziamenti di interesse del Ministero degli affari esteri, previste all'articolo 5 del decreto-legge 93/2008, riguardano soprattutto l'assistenza diretta ai nostri connazionali indigenti, un fenomeno che tocca in particolare l'area geografica dell'America Latina, che nel corso di oltre un secolo ha accolto milioni di italiani, e che non può avvalersi, come avviene in l'Europa, di numerosi convenzioni bilaterali e della regolamentazione comunitaria intervenuta successivamente anche in materia previdenziale. Va detto, inoltre, che i suddetti cittadini italiani in stato di indigenza sono esclusi da qualsiasi altro provvedimento non potendo far valere periodi contributivi in Italia;
per effetto delle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 le risorse ora pesantemente decurtate sono state destinate, con il criterio dell'assistenza diretta, soprattutto ad interventi di sostegno per l'accesso alle prestazioni sanitarie, in un quadro di convenzioni con i Paesi di accoglienza e con il ricorso alle cosiddette tessere sanitarie, poiché senza questo strumento d'intervento i connazionali assistiti non hanno possibilità alcuna di curasi,

impegna il Governo

ad effettuare una verifica sull'indigenza riguardante i cittadini italiani residenti all'estero ed a valutare gli effetti del provvedimento, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, le risorse economiche occorrenti per fronteggiare la povertà che colpiscei nostri connazionali appartenenti soprattutto alla fascia di popolazione anziana, in un quadro di regole rigorose e condivise.
9/1185/99. Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

La Camera,
premesso che:
i cittadini italiani residenti all'estero sono attualmente soggetti ad una serie di regolamentazioni fiscali e tariffarie riferite a specifici servizi, come la tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU) o il canone Rai, di cui gli italiani all'estero di fatto non godono quando permangono all'estero per tutto l'anno o per la maggior parte di esso;
l'ulteriore detrazione ICI è stata abolita dal decreto in esame;
l'esonero dal pagamento dell'imposta sugli immobili, prevista nel decreto in esame, non tiene conto dell'equiparazione tra immobili posseduti dagli italiani all'estero e immobili posseduti dagli italiani residenti in Italia, nonostante la normativa vigente in materia (legge n. 75 del 1993);
i tagli compensativi previsti dal decreto colpiscono particolarmente le voci di spesa del Ministero degli affari esteri previste per gli italiani all'estero,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative che tengano conto, per il pagamento di tasse e tariffe, del fatto che i cittadini italiani residenti all'estero non usufruiscono di tali servizi;
a valutare inoltre la possibilità di non differenziare gli immobili posseduti dagli italiani all'estero rispetto a quelli posseduti dai residenti in Italia, purché non beati, ai fini dell'esonero dal pagamento dell'ICI.
9/1185/100. Bucchino, Fedi, Garavini, Gianni Farina, Narducci, Porta.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto in esame prevede una copertura di 995,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
tale riduzione lineare viene a colpire in maniera grave anche gli stanziamenti previsti in relazione alla legge n. 7 del 1981 e alla legge n. 49 del 1987, determinando una significativa riduzione delle risorse destinate per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo;
se si eccettua l'esperienza degli anni ottanta, che vide l'Italia come uno dei principali paesi donatori in ambito OCSE, dal 1995 l'aiuto italiano si è sempre situato tra 1,5 e 3 miliardi di dollari, ben al di sotto degli impegni assunti dall'Italia nei diversi contesti internazionali, tendenza che è stata invertita solo grazie alla politica del precedente Governo; l'ultimo Ministro degli esteri, infatti, dopo aver rilanciato la cooperazione come parte centrale della politica estera del nostro Paese, ha varato nel 2007 un piano di incremento degli aiuti tale da consentire, se confermato dall'attuale esecutivo, il raggiungimento dell'obiettivo fissato in sede di Unione europea dello 0,51 del PIL entro il 2015;
il taglio previsto appare dunque particolarmente dannoso per l'immagine dell'Italia all'estero, che risulterebbe nuovamente ridimensionata dal rinnovato mancato rispetto degli impegni internazionali conseguente alla riduzione degli stanziamenti, anche in considerazione della Presidenza italiana del G8 che, tra pochi mesi e per tutto il 2009, coordinerà il tavolo dei paesi più industrializzati e di quelli emergenti sui temi dello sviluppo e della sostenibilità. Tali scelte appaiono, inoltre, in palese contraddizione con le dichiarazioni rese in più occasioni dalMinistro degli affari esteri circa l'intenzione di rilanciare la cooperazione allo sviluppo, e di farne una priorità, come confermato, del resto, dal proposito del Ministro stesso di mantenere per sé la delega su questa materia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre l'assunzione italiana della Presidenza del G8, le risorse tagliate con la disposizione in esame, anche valutando un possibile ulteriore incremento tale da garantire il pieno rispetto di tutti gli impegni internazionali assunti dall'Italia e, in particolare, il raggiungimento dell'obiettivo del 51 per cento del PIL entro il 2015 come concordato in sede di Unione europea.
9/1185/101. Maran.

La Camera,
premesso che:
parte della manovra di soppressione dell'ICI è sostenuta da altrettante riduzioni negli importi di autorizzazioni di spesa e segnatamente, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, azzerando le risorse stanziate con la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2 comma 80, destinate «alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza di poligoni militari di tiro, nonché di unità navali»;
si tratta di una serie di interventi indispensabili da realizzare sia su siti militari già oggetto di monitoraggio, attesi dalle comunità e dagli enti locali cointeressati, sia a bordo di unità della Marina militare;
il piano delle lavorazioni sulle unità della Marina militare è il risultato di una analisi approfondita condotta dal Registro navale italiano e il programma di tali lavorazioni è già iniziato e deve essere completato senza interruzioni, a tutela del personale imbarcato e della piena agibilità delle unità navali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare, anche attraverso un provvedimento specifico ed urgente, una dotazione non inferiore a 10 milioni di euro a partire dal 2008 per ciascun degli anni del triennio 2008, 2009 e 2010 per il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 898 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/1185/102. Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Beltrandi, Fioroni, Gaglione, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

La Camera,
premesso che:
parte della manovra di soppressione dell'ICI è sostenuta da altrettante riduzioni negli importi di autorizzazioni di spesa e segnatamente, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, azzerando le risorse stanziate con la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2 comma 80, destinate «alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza di poligoni militari di tiro, nonché di unità navali»;
si tratta di una serie di interventi indispensabili da realizzare sia su siti militari già oggetto di monitoraggio, attesi dalle comunità e dagli enti locali cointeressati, sia a bordo di unità della Marina militare;
il piano delle lavorazioni sulle unità della Marina militare è il risultato di una analisi approfondita condotta dal Registro navale italiano e il programma di tali lavorazioni è già iniziato e deve esserecompletato senza interruzioni, a tutela del personale imbarcato e della piena agibilità delle unità navali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare una dotazione non inferiore a 10 milioni di euro a partire dal 2008 per ciascun degli anni del triennio 2008, 2009 e 2010 per il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 898 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/1185/102(Testo modificato nel corso della seduta). Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Beltrandi, Fioroni, Gaglione, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

La Camera,
premesso che:
la promozione e sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili riveste un'importanza fondamentale per il recupero e la reintegrazione psicofisica delle persone disabili nella società;
lo sport praticato dai diversamente abili è una realtà che conta oggi circa quindicimila tesserati, seicento associazioni sportive affiliate ed è presente con le proprie strutture su tutto il territorio nazionale;
l'anno 2008 è l'anno dei Giochi paraolimpici di Pechino e il CIP, Comitato italiano paralimpico, porterà a tali giochi una folta delegazione di atleti disabili, la più numerosa di sempre, con al suo interno diversi atleti che possono ambire seriamente ad una medaglia,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità anche l'attività sportiva dei diversamente abili e a valutare gli effetti delle disposizioni di cui al decreto in esame allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare le risorse finanziarie necessarie affinché la pratica di tale attività possa continuare a crescere e diventare una risorsa per tutta la società.
9/1185/103. Argentin, Lolli, Concia, Melandri, Livia Turco, Murer, Bossa, Miotto.

La Camera,
premesso che:
la copertura finanziaria delle misure previste per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie viene garantita anche mediante la soppressione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001;
la soppressione di tali agevolazioni comporta per le IPAB che si trasformeranno dopo il 30 giugno 2008, anche a causa del ritardo di alcune regioni nel recepimento del decreto legislativo n. 207 del 2001, un aggravio fiscale che fatalmente si riversa sul costo del servizio e quindi sull'ammontare delle rette pagate dalle famiglie e/o dai comuni per i servizi assistenziali erogati a minori, disabili ed anziani, in ciò contraddicendo il titolo del decreto-legge in esame, che tenderebbe a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità quelle di valutare gli effetti delle disposizioni di cui al decreto in esame allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare forme agevolative a favore delle IPAB.
9/1185/104. Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Naccarato.

La Camera,
premesso che:
l'immigrazione in Italia ha assunto un rilievo sia in ambito demografico, influenzando le dinamiche della popolazione residente, sia in campo socio-economico, come testimoniano, tra l'altro, i provvedimenti legislativi miranti a regolarizzare i lavoratori stranieri clandestini e irregolari;
il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati istituito dall'articolo 1, comma 1267 della legge n. 296 del 2006 ha come obiettivi quelli di affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari nonché alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali i mediatori culturali;
con integrazione si intende un processo biunivoco che coinvolga la società d'accoglienza e i cittadini stranieri e che - nella consapevolezza reciproca di obblighi e diritti di ambo le parti - conduca alla piena partecipazione da parte dell'immigrato alla vita sociale, economica, culturale e civile della società d'accoglienza e all'accesso ai beni e servizi, a pari titolo e con pari dignità rispetto agli altri cittadini,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità quella dell'inclusione sociale degli immigrati e a valutare gli effetti delle disposizioni di cui al decreto in esame allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare le risorse finanziarie necessarie affinché possano essere attuati i numerosi progetti riguardanti l'integrazione sociale degli immigrati attualmente già presenti nella nostra realtà.
9/1185/105. Murer, Calvisi, Livia Turco, Bossa, Sbrollini.

La Camera,
premesso che
il Fondo per le politiche sociali di cui alla legge n. 328 del 2000 è il principale strumento di finanziamento delle politiche sociali italiane, strumento per superare la logica delle singole leggi di settore e concepire gli interventi di politica sociale come azioni integrate in un quadro di coerenza con le politiche sanitarie e socio lavorative;
il Fondo sociale a sua volta finanzia un sistema articolato di piani sociali regionali e piani sociali di zona, che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi alla persona rivolti all'inclusione dei soggetti in difficoltà, o comunque all'innalzamento del livello di qualità della vita;
il Fondo di cui alla legge n. 328 del 2000 viene ripartito annualmente tra lo Stato e le regioni e, a partire dal 2003, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, questa ripartizione avviene senza vincolo di destinazione,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità le politiche sociali nonché a valutare gli effetti delle disposizioni di cui al decreto in esame allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire le risorse finanziarie necessarie affinché il Fondo in oggetto possa ridisegnare un nuovo sistema di welfare che, partendo da una visione di insieme delle problematiche possa poi operare su specifici settori.
9/1185/106. Bossa, Sbrollini, Argentin, Murer, Livia Turco, D'Incecco, Mosella.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 all'articolo 1, comma 827, prevede un progetto per la realizzazione di un Istituto di alta specializzazione a carattere nazionaleper la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà;
l'iniziativa parte dalla rilevante attività già svolta dal Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O e si rivolge ai soggetti più vulnerabili della società, siano essi italiani o stranieri;
l'istituto ha tra le sue finalità generali l'attività di ricerca per la promozione della salute di migranti e poveri, l'elaborazione e l'attuazione di programmi di formazione professionale e di educazione e comunicazione sanitaria, in rapporto con altri enti, ed ancora la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per il trattamento delle malattie della povertà nei Paesi in via di sviluppo attraverso la ricerca clinica, l'elaborazione di piani di ricerca e modelli anche sperimentali di gestione dei servizi sanitari in collaborazione con Unione europea e l'Oms ed, in fine, la creazione di una rete di istituzioni italiane, europee e internazionali per la promozione della salute dei migranti;
l'istituzione di questa struttura viene incontro ai soggetti più vulnerabili della società civile, siano essi italiani o stranieri, a chi non sa ancora rivolgersi al SSN o non ha consapevolezza dei propri diritti,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà e a valutare gli effetti delle disposizioni di cui al decreto in esame allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare le risorse necessarie affinché l'Istituto in oggetto possa continuare a portare avanti i propri progetti.
9/1185/107. Livia Turco, Miotto, Bossa, D'Incecco, Murer, Calgaro.

La Camera,
premesso che
la legge finanziaria per il 2008, al fine di consentire l'utilizzo dei cospicui avanzi di gestione cumulati da alcuni enti previdenziali, primo fra tutti l'INAIL, senza appesantire l'indebitamento netto, ha previsto che gli enti stessi potessero procedere a investimenti in forma indiretta entro il limite del 7 per cento delle somme disponibili;
l'articolo 22-quater del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 (abrogato dall'articolo 5, comma 5, del decreto in esame) ha modificato il disposto della legge finanziaria di cui sopra, consentendo la possibilità di realizzare investimenti immobiliari anche in forma diretta, nel caso in cui tali investimenti traggano origine da piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti;
il precedente Governo, in sede di revisione delle stime per gli anni 2008-2011 per la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, ha autorizzato investimenti in forma diretta da parte del complesso degli enti previdenziali pari a 700 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010 e a 670 milioni per il 2011;
l'INAIL dopo tre anni, si è trovato finalmente nella possibilità di poter effettuare, in forma diretta, tutti gli investimenti deliberati nel 2005, per un totale di 3.618 milioni di euro, di cui 876 concernenti la sanità, 1.027 il pubblico interesse, 1.715 l'università;
in particolare, l'INAIL ha recentemente comunicato al Ministero vigilante di voler procedere, in via prioritaria, alla realizzazione dell'Istituto Neurologico «Carlo Besta» in Milano e dell'Istituto Tumori in Milano, del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, nonché a una serie di investimenti, di fatto instato avanzato, in residenze per studenti nelle Università di Milano, di Benevento, di Catanzaro, di Enna, di Bari e di Bologna,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni di cui al decreto in esame allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire la possibilità di ricorso alla forma diretta per gli investimenti già deliberati dall'INAIL sulla base della considerazione che, allo stato attuale, l'Istituto effettua investimenti a tasso di rendimento agevolato in considerazione delle finalità e della rilevanza sociale degli stessi specialmente per ciò che attiene alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere e di ricerca nel campo della medicina, nonché di nuove opere di edilizia universitaria.
9/1185/108. D'Incecco, Ghizzoni, Miotto, Livia Turco, Calgaro, Bossa, Murer.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, prevede la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
nel DPEF 2009-2013, già approvato dal Governo, in tema di federalismo fiscale vi è esplicito richiamo al principio della perequazione delle risorse finanziarie, in particolare per i territori con minore capacità fiscale;
è opportuno considerare la perequazione come strumento differenziato tra i diversi livelli di governo interessati (regioni, province, comuni) diretto a favorire una redistribuzione ispirata all'equità tra territori in modo che le aree maggiormente «sviluppate» possano contribuire in misura più incisiva a finanziare la perequazione a favore delle aree più «depresse», in ragione della maggiore capacità fiscale delle prime;
è necessario considerare l'adozione di un modello di perequazione ottimale che preveda una componente legata al ritardo nella dotazione di infrastrutture,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente, già nell'ambito dei provvedimenti connessi alla prossima manovra di finanza pubblica, opportune iniziative normative volte a prevedere specifici e lineari criteri in relazione al fatto che il principio perequativo debba basarsi sia sulla capacità contributiva che sui «bisogni», ossia sulla spesa standardizzata per la produzione dei servizi.
9/1185/109. Ria.

La Camera,
premesso che:
un moderno ed efficace sistema della formazione professionale è presupposto fondamentale per rafforzare la condizione dei lavoratori, in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro ed il contesto internazionale di specializzazione delle produzioni;
è di questi giorni il conseguimento del sistema nazionale integrato di accreditamento degli organismi operanti nel settore della formazione professionale, grazie al lavoro congiunto delle strutture del Ministero del lavoro e dell'ISFOL;
tra le misure previste per il finanziamento del taglio dell'ICI, è prevista la riduzione dello stanziamento con il quale la legge finanziaria per il 2008 aveva incrementato la dotazione istituzionale dell'ISFOL, l'ente di ricerca in materia di formazione e lavoro, cui il nostro Paese si affida per tutta l'attività di indagine, monitoraggio e valutazione delle politiche perl'occupazione e per la valorizzazione del capitale umano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni di cui al decreto in esame allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte al sostegno, anche finanziario in modo tale che si preveda il reintegro totale delle risorse originariamente stanziate, delle attività dell'Istituto, nell'interesse della formazione quale funzione propedeutica per la valorizzazione del capitale di conoscenze del lavoro italiano.
9/1185/110. Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
un moderno ed efficace sistema della formazione professionale è presupposto fondamentale per rafforzare la condizione dei lavoratori, in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro ed il contesto internazionale di specializzazione delle produzioni;
è di questi giorni il conseguimento del sistema nazionale integrato di accreditamento degli organismi operanti nel settore della formazione professionale, grazie al lavoro congiunto delle strutture del Ministero del lavoro e dell'ISFOL;
tra le misure previste per il finanziamento del taglio dell'ICI, è prevista la riduzione dello stanziamento con il quale la legge finanziaria per il 2008 aveva incrementato la dotazione istituzionale dell'ISFOL, l'ente di ricerca in materia di formazione e lavoro, cui il nostro Paese si affida per tutta l'attività di indagine, monitoraggio e valutazione delle politiche per l'occupazione e per la valorizzazione del capitale umano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni di cui al decreto in esame allo scopo di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte al sostegno, anche finanziario in modo tale che si preveda il reintegro totale delle risorse originariamente stanziate, delle attività dell'Istituto, nell'interesse della formazione quale funzione propedeutica per la valorizzazione del capitale di conoscenze del lavoro italiano.
9/1185/110(Testo modificato nel corso della seduta). Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il tema dell'inclusione sociale della popolazione migrante, che è elemento di primaria rilevanza ai fini di un'equilibrata e responsabile partecipazione dei nuovi cittadini al tessuto sociale del Paese, è stato oggetto di una specifica previsione finanziaria a partire dalla legge finanziaria per il 2007. La popolazione di origine straniera, secondo gli ultimi dati anche riportati nell'annuale dossier statistico della Caritas, aumenta costantemente e si pone il problema della costruzione di una società sempre più multiculturale che sappia offrire adeguate opportunità di inserimento, conoscenza e rispetto reciproco,

impegna il Governo

a proseguire politiche di inclusione sociale della popolazione migrante anche attraverso una specifica collaborazione con gli enti locali e a valutare gli effetti derivanti dalle disposizioni del decreto in esame, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere adeguate estabili risorse finanziarie da individuare già a partire dalla prossima manovra di finanza pubblica.
9/1185/111. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il tema della sicurezza della circolazione stradale rimane una delle emergenze del nostro Paese, sia in termini di vite spezzate, sia in termini di costi sociali ed economici che la sinistrosità stradale comporta, stimati nell'ordine di 15 miliardi di euro annui. Secondo i dati statistici disponibili (Relazione dello stato della sicurezza stradale), nel 2005 sono stati rilevati 224.553 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 5.426 persone, mentre altre 322.225 hanno subito lesioni di diversa gravità;
come si vede, nonostante che a partire dal 2003 sia iniziato un trend decrescente, attribuibile in gran parte all'introduzione della patente a punti, il bilancio rimane ancora insopportabilmente drammatico e ancora troppo lontano dall'obiettivo che si sono dati i Paesi europei in sede comunitaria di dimezzare il numero dei decessi entro il 2010, rispetto al dato dell'anno 1997;
in ragione di tali circostanze sociali ed economiche, con la legge finanziaria per il 2008, il precedente Governo ha ritenuto necessario, oltre che opportuno, investire un congruo ammontare di risorse finanziarie al fine di:
a) implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche, volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali;
b) intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada;
c) dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione;
con il decreto-legge in esame, il Governo ha operato un drastico ridimensionamento di dette risorse finanziarie, dimezzando lo stanziamento per l'anno in corso e annullando quelli relativi agli anni 2009-2013, pari ad un taglio complessivo di 181,5 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalle disposizioni del decreto in esame, allo scopo di assumere iniziative urgenti affinché si stabiliscano le condizioni materiali ed organizzative tese alla riduzione del tragico bilancio della sinistrosità stradale, in coerenza con gli obiettivi comunitari in materia, anche e soprattutto prevedendo a tal fine adeguate forme di sostengo finanziario
9/1185/112. Velo.

La Camera,
premesso che:
la legge di attuazione del protocollo del welfare, legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedeva l'istituzione di due fondi, di cui il primo, all'articolo 1, comma 67, il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, ed il secondo all'articolo 1, comma 70, il Fondo per deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 1 comma 67 della stessalegge, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno,

impegna il Governo

a proseguire nell'azione di sostegno dei redditi dei lavoratori attraverso il potenziamento delle risorse finanziarie già stanziate dalla legge di attuazione del protocollo del welfare, legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9/1185/113. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
la legge di attuazione del protocollo del welfare, legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedeva l'istituzione di due fondi, di cui il primo, all'articolo 1, comma 67, il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, ed il secondo all'articolo 1, comma 70, il Fondo per deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 1 comma 67 della stessa legge, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno,

impegna il Governo

a proseguire nell'azione di sostegno dei redditi dei lavoratori attraverso il potenziamento delle risorse finanziarie già stanziate dalla legge di attuazione del protocollo del welfare.
9/1185/113(Testo modificato nel corso della seduta). Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede all'articolo 1, comma 4, che «le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
nella stessa relazione al disegno di legge in esame si evidenzia come si stiano «conseguendo spostamenti di enormi quantità di ricchezza che erodono le strutture sociali del Paese: ne costituiscono manifestazione concreta la sofferenza della povertà, la disoccupazione giovanile, l'impoverimento del ceto medio e la crescente divisione tra nord e sud. Per contrastare tali dinamiche occorrono, quindi, interventi mirati al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro»,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a realizzare una tempestiva attuazione ad una riduzione del carico fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati cosìcome previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008).
9/1185/114. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Milgioli, Mosca, Rampi, Santagata.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede all'articolo 1, comma 4, che «le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
nella stessa relazione al disegno di legge in esame si evidenzia come si stiano «conseguendo spostamenti di enormi quantità di ricchezza che erodono le strutture sociali del Paese: ne costituiscono manifestazione concreta la sofferenza della povertà, la disoccupazione giovanile, l'impoverimento del ceto medio e la crescente divisione tra nord e sud. Per contrastare tali dinamiche occorrono, quindi, interventi mirati al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro»,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a realizzare una tempestiva attuazione ad una riduzione del carico fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.
9/1185/114(Testo modificato nel corso della seduta). Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Milgioli, Mosca, Rampi, Santagata.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede all'articolo 2, comma 5, che, al termine del periodo di sperimentazione si proceda ad una verifica con le parti sociali degli effetti delle disposizioni contemplate nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo 2, anche al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al momento escluse da tale beneficio;
tale esclusione appare ingiustificata sotto il profilo della pari opportunità dei lavoratori appartenenti al comporto pubblico, rispetto a quelli del comparto privato, nonché non giustificata da oggettive esigenze di carattere funzionale,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ipotesi di una conferma a carattere permanente della norma di cui all'articolo 2, la sua estensione anche ai lavoratori del settore pubblico;
a presentare al Parlamento al termine della suddetta sperimentazione una dettagliata relazione sulla misura in oggetto in termini di aumento del reddito dei lavoratori interessati e di incremento della produttività del lavoro.
9/1185/115. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il trasporto pubblico locale su ferro, su strada, lacuale e marittimo riveste una rilevanza strategica in tema di sviluppo e tutela ambientale e rappresenta l'elemento fondante per la costruzione di una mobilità sostenibile, fortemente attesa da oltre 15 milioni di cittadini che ogni giorno si servono dei mezzi di trasporto;
nell'ultimo anno si è registrato un ulteriore incremento del 10 per cento di passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico;
la legge finanziaria per il 2008 ha completamente riformato il sistema dei finanziamenti al trasporto pubblico locale, con l'accordo delle regioni, degli enti territoriali ed il consenso delle parti sociali, attraverso la definizione di una cornice giuridica coerente con il Titolo V della Costituzione e che assicura, a partire dal 2008, non solo maggiori risorse dopo 10 anni di stallo (244 milioni di euro per il 2008, 264 milioni di euro per il 2009 e 284 milioni di euro per il 2010), ma soprattutto strutturalità e dinamicità al finanziamento del settore mediante un meccanismo basato sulla compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione che non implica alcun inasprimento della pressione fiscale;
la legge finanziaria per il 2008 ha stanziato inoltre 113 milioni di euro per il 2008, 130 milioni di euro per il 2009 e 110 milioni di euro per il 2010, destinati ad alimentare un fondo per specifici investimenti necessari a rendere più efficiente e sicuro il servizio ferroviario, con particolare attenzione al materiale rotabile, agli impianti per la sicurezza ferroviaria ed alle tecnologie per i controlli;
il provvedimento in esame prevede tagli consistenti alle misure previste dalla legge finanziaria per il 2008, con gravi ricadute sul settore, mettendo in seria difficoltà le imprese pubbliche e private e peggiorando le condizioni di vita di milioni di pendolari e di cittadini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalle disposizioni del decreto in esame, allo scopo di adottare ulteriori iniziative volte a garantire le necessarie risorse al settore del trasporto pubblico locale ferroviario, stradale, lacuale e marittimo e ad attuare la riforma del settore.
9/1185/116. Meta, Lovelli, Tullo, Velo, Fiano, Marco Carra, Merlo, Bonavitacola.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2008, al fine di consentire l'utilizzo dei cospicui avanzi di gestione cumulati da alcuni enti previdenziali (primo fra tutti l'INAIL), senza appesantire l'indebitamento netto, ha previsto che gli enti potessero procedere a investimenti in forma indiretta (cioè attraverso appositi fondi immobiliari) entro il limite del 7 per cento delle somme disponibili;
l'articolo 22-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, di proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato il disposto della legge finanziaria, consentendo la possibilità di realizzare investimenti immobiliari anche in forma diretta (acquisto), nel caso in cui tali investimenti traggano origine da piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti;
conseguentemente, il precedente Governo, in sede di revisione delle stime per gli anni 2008-2011 per la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica ha autorizzato investimenti in forma diretta da parte del complesso degli Enti previdenziali pari a 700 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010 e a 670 milioni per il 2011;
l'INAIL dopo tre anni, si è trovato finalmente nella possibilità di poter effettuare, in forma diretta, tutti gli investimenti deliberati nel 2005, per un totale di 3.618 milioni di euro, di cui 876 concernenti la sanità, 1.027 il pubblico interesse, 1.715 l'università;
il decreto in esame, all'articolo 5, prevede l'abrogazione del richiamato articolo 22-quater del decreto-legge n. 248 del 2007, determinando l'impossibilità di realizzare la quasi totalità dei citati investimenti immobiliari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione del decreto in esame citata in premessa, allo scopo di assumere iniziative urgenti per consentire il pieno utilizzo delle ingenti risorse finanziarie nelle disponibilità degli enti previdenziali, il cui utilizzo è già destinato alla realizzazione di importanti investimenti infrastrutturali di carattere sociale ed economico in molte realtà territoriali e con immediate conseguenze di carattere occupazionale.
9/1185/117. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame azzera i finanziamenti a molti interventi di notevole rilevanza infrastrutturale, destinati ad ammodernare le reti infrastrutturali del Mezzogiorno e in particolare della Calabria e della Sicilia, al fine di renderle definitivamente degne di un paese civile;
in particolare l'azzeramento delle risorse per la viabilità delle suddette regioni ammonta ad oltre 1 miliardo di euro in 2 anni;
nell'ambito dei principali gap infrastrutturali del Mezzogiorno rientra, senz'altro, il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che da troppi anni attende una sua integrale realizzazione ed adeguamento, con risorse finanziarie congrue;
secondo le dichiarazioni rese dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in Commissione Ambiente in occasione della discussione di un atto di sindacato ispettivo, per il completamento integrale di tutti i lavori lungo la Salerno-Reggio Calabria occorrerebbero circa ulteriori 2.2 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalle disposizioni del decreto in esame, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte ad intervenire tempestivamente, già nella manovra finanziaria che sarà a breve all'esame delle Camere, per ripristinare i fondi a favore di interventi prioritari e indispensabili per una moderna ed efficiente viabilità nel sud del Paese, con particolare riferimento agli interventi di completamento della Salerno-Reggio Calabria ed al finanziamento integrale del progetto di ammodernamento e messa in sicurezza di tale autostrada.
9/1185/118. Iannuzzi, Bocci, Mariani, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame azzera i finanziamenti a molti interventi di notevole rilevanza infrastrutturale, destinati ad ammodernare le reti infrastrutturali del Mezzogiorno e in particolare della Calabria e della Sicilia, al fine di renderle definitivamente degne di un paese civile;
in particolare l'azzeramento delle risorse per la viabilità delle suddette regioni ammonta ad oltre 1 miliardo di euro in 2 anni;
nell'ambito dei principali gap infrastrutturali del Mezzogiorno rientra, senz'altro, il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che da troppi anni attende una sua integrale realizzazione ed adeguamento, con risorse finanziarie congrue;
secondo le dichiarazioni rese dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in Commissione Ambiente in occasione della discussione di un atto di sindacato ispettivo, per il completamento integrale di tutti i lavori lungo la Salerno-Reggio Calabria occorrerebbero circa ulteriori 2.2 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalle disposizioni del decreto in esame, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte ad intervenire tempestivamente per ripristinare i fondi a favore di interventi prioritari e indispensabili per una moderna ed efficiente viabilità nel sud del Paese, con particolare riferimento agli interventi di completamento della Salerno-Reggio Calabria ed al finanziamento integrale del progetto di ammodernamento e messa in sicurezza di tale autostrada.
9/1185/118(Testo modificato nel corso della seduta). Iannuzzi, Bocci, Mariani, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di misure concernenti tagli di spesa a scapito di interventi di carattere infrastrutturale;
tra questi si segnala l'abolizione dello stanziamento di spesa previsto per la realizzazione dell'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione del decreto in esame citata in premessa, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare, già in occasione della prossima manovra di finanza pubblica, adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, in ragione del valore strategico che il potenziamento delle trasversali ferroviarie rappresenta per le aree interessate.
9/1185/119. Ginoble, Lolli, D'Incecco, Tenaglia, Livia Turco, Costantini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di misure concernenti tagli di spesa a scapito di interventi di carattere infrastrutturale;
tra questi si segnala l'abolizione dello stanziamento di spesa previsto per la realizzazione dell'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione del decreto in esame citata in premessa, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, in ragione del valore strategico che il potenziamento delle trasversali ferroviarie rappresenta per le aree interessate.
9/1185/119(Testo modificato nel corso della seduta). Ginoble, Lolli, D'Incecco, Tenaglia, Livia Turco, Costantini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di misure concernenti tagli di spesa a scapito di interventi di carattere infrastrutturale;
tra questi si segnala l'abolizione dello stanziamento di spesa previsto per la progettazione e l'avvio di interventi di trasporto urbano metropolitano per la città di Torino,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione del decreto in esame citata in premessa, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare, già in occasione della prossima manovra di finanza pubblica, adeguate risorse finanziarie per la realizzazione di interventi di trasporto urbano metropolitano per la città di Torino.
9/1185/120. Calgaro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di misure concernenti tagli di spesa a scapito di interventi di carattere infrastrutturale;
tra questi si segnala l'abolizione dello stanziamento di spesa previsto per la progettazione e l'avvio di interventi di trasporto urbano metropolitano per la città di Torino,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione del decreto in esame citata in premessa, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare adeguate risorse finanziarie per la realizzazione di interventi di trasporto urbano metropolitano per la città di Torino.
9/1185/120(Testo modificato nel corso della seduta). Calgaro.

La Camera,
premesso che:
da alcuni anni è stato avviato il progetto denominato «Autostrade del mare» che prevede lo sviluppo del trasporto marittimo ed il passaggio di quote sempre più consistenti di camion dalla strada alla nave;
la legge finanziaria per il 2008, allo scopo di rafforzare ulteriormente le autostrade del mare, ha stanziato 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinare alle imprese di autotrasporto e alle imprese armatoriali, fondi che vengono pressocché azzerati dal decreto in esame;

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a reperire le risorse necessarie al rafforzamento del progetto «Autostrade del Mare» che rappresenta uno degli elementi strategici per lo sviluppo di una uova mobilità del Paese.
9/1185/121. Bonavitacola, Tullo, Meta, Fiano, Velo, Lovelli, Marco Carra, Merlo.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, prevede all'articolo 2, una misura tesa a ridurre il carico fiscale sugli straordinari dei lavoratori appartenenti al settore privato;
come è noto, grava sulle donne l'onere del lavoro di cura e del lavoro domestico, in famiglia con particolare riguardo all'infanzia e le persone anziane, che, in assenza di un'adeguata rete ricada quasi interamente sul lavoro femminile;
le donne lavoratrici che possono permettersi di protrarre la giornata lavorativa oltre le otto ore risultano, dunque,in numero inferiore rispetto agli uomini le cui ore di lavoro straordinarie lavorate sono più numerose,

impegna il Governo

ad individuare con tempestività misure normative al fine di prevedere politiche di flessibilità, nonché di conciliazione tra lavoro e vita familiare, con particolare riguardo alla condizione delle lavoratrici, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per il miglioramento dei servizi di assistenza per anziani e bambini al fine di salvaguardare il principio di equità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici all'interno dei posti di lavoro.
9/1185/122. Mosca, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede all'articolo 2, comma 1, lettera c), il riconoscimento dell'agevolazione fiscale in relazione a incrementi di produttività legati all'andamento economico dell'impresa;
tale previsione non specifica le modalità di accertamento e valutazione di suddetti incrementi cosa che potrebbe produrre gravi incertezze e ritardi nell'applicazione della norma con effetti negativi sia per i lavoratori che per il sistema delle imprese,

impegna il Governo

a favorire la partecipazione attiva delle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali attraverso la contrattazione di secondo livello.
9/1185/123. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
per la prosecuzione del processo di stabilizzazione del bacino LSU, che oggi ammonta a circa 3.000 unità, considerata anche la fisiologica riduzione del numero complessivo iniziale, attraverso l'assorbimento nella pianta organica del comune di Palermo, la legge finanziaria per il 2008 ha stanziato significative risorse ai commi 550 e 551;
la stabilizzazione deve essere usata al massimo della sua potenzialità, non solo per garantire finalmente lo status di dipendente comunale con contratto a tempo pieno e indeterminato, ma per rendere più efficiente l'intera macchina comunale attraverso il potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla collettività;
questi gli impegni e gli atti già concretamente assunti dal Governo nella scorsa legislatura per avviare a soluzione la questione della stabilizzazione occupazionale degli LSU della città di Palermo, impegni che andrebbero, anzi, completati con un ulteriori risorse;
il disegno di legge in esame prevede, al contrario, il quasi totale azzeramento delle risorse destinate al processo di stabilizzazione di detti lavoratori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di individuare, già in occasione della prossima manovra di bilancio, anche in coerenza con gli impegni già assunti dalle amministrazioni interessate, adeguate risorse finanziarie tali almeno da ripristinare integralmente gli stanziamenti originari, per portare acompimento il processo di stabilizzazione full time dei lavoratori LSU.
9/1185/124. Siragusa, D'Antoni, Antonino Russo, Rampi.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede all'articolo 2, comma 5 che, al termine del periodo di sperimentazione si proceda ad una verifica con le parti sociali degli effetti delle disposizioni ivi contemplate, anche al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al momento escluse da tale beneficio;
tale esclusione appare ingiustificata sotto il profilo della pari opportunità dei lavoratori appartenenti al comporto pubblico, rispetto a quelli del comparto privato, nonché non giustificata da oggettive esigenze di carattere funzionale,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ipotesi di una conferma a carattere permanente della norma di cui all'articolo 2, la sua estensione anche ai lavoratori del settore infermieristico.
9/1185/125. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede all'articolo 2, comma 5 che, al termine del periodo di sperimentazione si proceda ad una verifica con le parti sociali degli effetti delle disposizioni ivi contemplate, anche al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al momento escluse da tale beneficio;
tale esclusione appare ingiustificata sotto il profilo della pari opportunità dei lavoratori appartenenti al comporto pubblico, rispetto a quelli del comparto privato, nonché non giustificata da oggettive esigenze di carattere funzionale,

impegna il Governo

al termine del periodo di sperimentazione a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di una conferma a carattere permanente della norma di cui all'articolo 2, la sua estensione anche ai lavoratori del settore infermieristico.
9/1185/125(Testo modificato nel corso della seduta). Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame azzera i finanziamenti a molti interventi di notevole rilevanza infrastrutturale e ambientale;
in particolare azzera il potenziamento della viabilità in Calabria e Sicilia (1 miliardo di euro in 2 anni);
i fondi falcidiati dal decreto erano destinati ad ammodernare le reti infrastrutturali di Calabria e Sicilia per renderle definitivamente degne di un paese civile;
di conseguenza ci auguriamo che ci siano risparmiate nei prossimi mesi, da parte di membri del governo o della maggioranza, affermazioni retoriche sulla necessità primaria di infrastrutture per il Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di ripristinare, già in occasione della prossima manovra di bilancio, i fondi a favore di interventiprioritari e indispensabili per una moderna ed efficente viabilità nel sud del Paese.
9/1185/126. Bocci, Mariani, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame azzera i finanziamenti a molti interventi di notevole rilevanza infrastrutturale e ambientale;
in particolare azzera il fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica (150 milioni di euro in 3 anni) e azzera il fondo per il ripristino del paesaggio, ovvero per la demolizione degli ecomostri (45 milioni in 3 anni);
i fondi falcidiati dal decreto erano destinati a due interventi non sopprimibili, se non si vuole stravolgere radicalmente la politica ambientale del paese e se si vuole tener fede agli impegni del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di ripristinare, già in occasione della prossima manovra di bilancio, i fondi a favore di interventi prioritari e indispensabili per una politica ambientale moderna e responsabile.
9/1185/127. Margiotta, Bocci, Mariani, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame azzera i finanziamenti a molti interventi di notevole rilevanza infrastrutturale e ambientale;
in particolare azzera il fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica (150 milioni di euro in 3 anni) e azzera il fondo per il ripristino del paesaggio, ovvero per la demolizione degli ecomostri (45 milioni in 3 anni);
i fondi falcidiati dal decreto erano destinati a due interventi non sopprimibili, se non si vuole stravolgere radicalmente la politica ambientale del paese e se si vuole tener fede agli impegni del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di ripristinare i fondi a favore di interventi prioritari e indispensabili per una politica ambientale moderna e responsabile.
9/1185/127(Testo modificato nel corso della seduta). Margiotta, Bocci, Mariani, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame azzera i finanziamenti a molti interventi di notevole rilevanza infrastrutturale e ambientale;
in particolare azzera il fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale (70 milionil di euro in 3 anni);
i fondi falcidiati dal decreto erano destinati ad un intervento risolutivo rispettoad un'emergenza nazionale che, soprattutto nei mesi estivi, provoca disagi notevoli ai cittadini e alle attività agricole;
notoriamente, la rete idrica nazionale fa letteralmente acqua da tutte le parti, con perdite che raggiungono oltre il 40 per cento del volume d'acqua trasportato;
questo dato non può che far riflettere gli autori di questo scempio, che si caricano di una responsabilità enorme nei confronti dell'intero popolo italiano;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di ripristinare, già in occasione della prossima manovra di bilancio, i fondi a favore di un intervento non più procrastinabile se non a costo di gravi danni che ricadono sui cittadini e sugli agricoltori.
9/1185/128. Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Oliverio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame azzera i finanziamenti a molti interventi di notevole rilevanza infrastrutturale e ambientale;
in particolare azzera il fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale (70 milionil di euro in 3 anni);
i fondi falcidiati dal decreto erano destinati ad un intervento risolutivo rispetto ad un'emergenza nazionale che, soprattutto nei mesi estivi, provoca disagi notevoli ai cittadini e alle attività agricole;
notoriamente, la rete idrica nazionale fa letteralmente acqua da tutte le parti, con perdite che raggiungono oltre il 40 per cento del volume d'acqua trasportato;
questo dato non può che far riflettere gli autori di questo scempio, che si caricano di una responsabilità enorme nei confronti dell'intero popolo italiano;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di ripristinare i fondi a favore di un intervento non più procrastinabile se non a costo di gravi danni che ricadono sui cittadini e sugli agricoltori.
9/1185/128(Testo modificato nel corso della seduta). Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Oliverio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di misure concernenti tagli di spesa a scapito di interventi di carattere infrastrutturale;
tra questi si segnala l'abolizione dello stanziamento di spesa previsto per la progettazione e l'avvio di interventi di trasporto urbano metropolitano per la città di Firenze;

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di individuare, già in occasione dell'esame dei documenti di bilancio, adeguate risorse finanziarieper la realizzazione di interventi di trasporto urbano tramite tramvia per la città di Firenze.
9/1185/129. Scarpetti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una serie di misure concernenti tagli di spesa a scapito di interventi di carattere infrastrutturale;
tra questi si segnala l'abolizione dello stanziamento di spesa previsto per la progettazione e l'avvio di interventi di trasporto urbano metropolitano per la città di Firenze;

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di individuare adeguate risorse finanziarie per la realizzazione di interventi di trasporto urbano tramite tramvia per la città di Firenze.
9/1185/129(Testo modificato nel corso della seduta). Scarpetti.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a garantire una diffusa ed ampia applicazione della «portabilità» dei mutui mediante surrogazione del creditore, introdotta con l'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, semplificando e rendendo più fluidi e non onerosi tutti gli adempimenti necessari, prevedendo una espressa sanzione a carico delle banche che non rendano agevole e non garantiscano tali semplificazioni ai clienti che richiedano la portabilità, in misura pari al 20 per cento del mutuo concesso, a carico dell'istituto mutuante;
a destinare i proventi di tali sanzioni al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008).
9/1185/130. Benamati.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a garantire una diffusa ed ampia applicazione della «portabilità» dei mutui mediante surrogazione del creditore, introdotta con l'articolo 8 della legge 2 aprile2007, n. 40, semplificando e rendendo più fluidi e non onerosi tutti gli adempimenti necessari, prevedendo una espressa sanzione a carico delle banche che non rendano agevole e non garantiscano tali semplificazioni ai clienti che richiedano la portabilità.
9/1185/131. Portas.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire una diffusa ed ampia applicazione della «portabilità» dei mutui mediante surrogazione del creditore, introdotta con l'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, semplificando e rendendo più fluidi e non onerosi tutti gli adempimenti necessari.
9/1185/131(Testo modificato nel corso della seduta). Portas.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge n. 93/2008, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a garantire una diffusa ed ampia applicazione della «portabilità» dei mutui mediante surrogazione del creditore, introdotta con l'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, semplificando e rendendo più fluidi e non onerosi tutti gli adempimenti necessari, prevedendo una espressa sanzione a carico delle banche che non rendano agevole e non garantiscano tali semplificazioni ai clienti che richiedano la portabilità, in misura pari al 20 per cento del mutuo concesso, a carico dell'istituto mutuante.
9/1185/132. Froner.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge n. 93/2008, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace eopportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire una diffusa ed ampia applicazione della «portabilità» dei mutui mediante surrogazione del creditore, introdotta con l'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, semplificando e rendendo più fluidi e non onerosi tutti gli adempimenti necessari.
9/1185/132(Testo modificato nel corso della seduta). Froner.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che i soggetti che abbiano acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto possano chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006;
nel medesimo articolo si dispone che l'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio per essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato; questo implica che eventuali differenziali di rata a favore del mutuatario, concorrono ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio;
la rinegoziazione di cui all'articolo 3 consente l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che implica il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario;
considerato che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento;
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza, non solo per le famiglie, ma anche per l'economia nazionale, e per le attività produttive, in particolare per il settore agricolo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di integrare espressamente la convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di prevedere che la rinegoziazione, con l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, si applichi anche al settore agricolo;
a specificare, nella medesima convenzione, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenziamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiarie, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricatirurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.
9/1185/133. Servodio.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a prevedere, nell'ambito dei criteri da essa stabiliti, che sia lasciato ampio spazio a politiche differenziate da parte delle banche a vantaggio della clientela.
9/1185/134. Carella.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a prevedere, nell'ambito dei criteri da essa stabiliti, a non disincentivare il ricorso a modalità alternative, quali la surrogazione (la portabilità) in luogo della rinegoziazione del mutuo.
9/1185/135. Quartiani, Ceccuzzi.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a prevedere, nell'ambito dei criteri da essa stabiliti,a garantire massima trasparenza e completa informazione ai cittadini.
9/1185/136. Fogliardi.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a non inserire, nell'ambito di tale convenzione, procedure obbligate o comunque vincolanti, limitative della concorrenza tra banche.
9/1185/137. Genovese.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze,a dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 3 del decreto in esame, secondo la quale le singole banche possono adottare, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni migliorative rispetto a quanto già disposto nell'articolo 3 del provvedimento e nella convenzione stessa.
9/1185/138. Graziano.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a specificare, nella convenzione medesima, che le modalità per beneficiare della rinegoziazione del mutuo ai sensidell'articolo 3 sono condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari.
9/1185/139. Losacco.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziaria) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a prevedere, nell'ambito della convenzione medesima, un evidente «spazio di competizione» a beneficio dei mutuatari, specificando che i clienti possono anche non aderire alla convenzione.
9/1185/140. Pizzetti.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a porre in evidenza che i clienti possono anche non aderire alla convenzione e che è possibile ottenere condizioni anche migliorative dalla medesima banca o da altre banche concorrenti o ricorrere alla opzione di portabilità del mutuo ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
9/1185/141. Sposetti.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze,a non disincentivare la dinamica competitiva del mercato del credito, specificando nella convenzione medesima, in accordo con l'ABI, che le banche che ritengono di poter offrire alla propria clientela condizioni più vantaggiose di quelle previste dalla convenzione possono non aderire o che esse possono aderire pubblicizzando eventuali offerte migliorative o prospettando, in luogo della rinegoziazione, la portabilità del mutuo con surrogazione del creditore.
9/1185/142. Giachetti.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a non disincentivare la dinamica competitiva del mercato del credito, specificando nella convenzione medesima, in accordo con l'ABI, che le banche che ritengono di poter offrire alla propria clientela condizioni più vantaggiose di quelle previste dalla convenzione possono aderire pubblicizzando eventuali offerte migliorative o prospettando, in luogo della rinegoziazione, la portabilità del mutuo con surrogazione del creditore.
9/1185/142(Testo modificato nel corso della seduta). Giachetti.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a garantire, nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, che le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione possano autonomamente adottare condizioni e/ o strategie commerciali migliori di quelle previste dalla convenzione, non solo per i mutui a tasso variabile ma anche per i mutui a tasso fisso.
9/1185/143. Bordo.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulatoalcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a raccogliere la richiesta di «trasparenza» dell'Autorità, verificando, con opportuno monitoraggio, che sia assicurata adeguata informativa alla clientela.
9/1185/144. Federico Testa.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a indicare, nell'ambito della convenzione medesima, nella proposta di rinegoziazione che essa implica una maggior durata dell'ammortamento.
9/1185/145. Sanga.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a vincolare gli istituti di credito ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e che la rinegoziazione implica una maggior durata dell'ammortamento.
9/1185/146. Peluffo.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a vincolare gli istituti di credito ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e dei vantaggi di un possibile decremento e che la rinegoziazione implica una maggior durata dell'ammortamento.
9/1185/146(Testo modificato nel corso della seduta). Peluffo.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a vincolare gli istituti di credito ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e che la rinegoziazione implica una maggior durata dell'ammortamento, prevedendo opportune sanzioni e la nullità del contratto qualora la proposta di rinegoziazione non espliciti in modo chiaro tali informazioni.
9/1185/147. Zunino.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a vincolare gli istituti di credito ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e che la rinegoziazione implica una maggior durata dell'ammortamento.
9/1185/147(Testo modificato nel corso della seduta). Zunino.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

nel quadro definito dalla convenzione ABI-Ministero dell'economia e delle finanze, a specificare che le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da oneri notarili.
9/1185/148. Fadda.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
L'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a garantire una diffusa ed ampia applicazione della «portabilità» dei mutui mediante surrogazione del creditore, introdotta con l'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, semplificando e rendendo più fluidi e non onerosi tutti gli adempimenti necessari.
9/1185/149. Lulli.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge in esame, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento (rinegoziazione mutui per la prima casa);
L'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a favorire una diffusa ed ampia applicazione della «portabilità» dei mutui mediante surrogazione del creditore, introdotta con l'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, semplificando e rendendo più fluidi e non onerosi tutti gli adempimenti necessari.
9/1185/149(Testo modificato nel corso della seduta). Lulli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 introduce, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settoreprivato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro;
il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi;
la misura introduce una disparità di trattamento tra il lavoro privato ed il pubblico impiego ed esclude anche i pubblici dipendenti che hanno un ruolo particolarmente importante per la collettività, come infermieri, poliziotti, guardie carcerarie, eccetera;
nel decreto è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti dalla misura, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa al fine di estendere la misura al pubblico impiego, dando priorità al personale infermieristico, alle forze di polizia, alle forze armate ed ai vigili del fuoco.
9/1185/150. Miglioli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 introduce, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro;
il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi;
la misura introduce una disparità di trattamento tra il lavoro privato ed il pubblico impiego ed esclude anche i pubblici dipendenti che hanno un ruolo particolarmente importante per la collettività, come infermieri, poliziotti, guardie carcerarie, eccetera;
nel decreto è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti dalla misura, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico,

impegna il Governo

dopo il termine del periodo di sperimentazione a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa al fine di estendere la misura al pubblico impiego, dando priorità al personale infermieristico, alle forze di polizia, alle forze armate ed ai vigili del fuoco.
9/1185/150(Testo modificato nel corso della seduta). Miglioli.

La Camera,
premesso che:
l'Accademia delle Scienze del Terzo Mondo (Third World Academy of Science - TWAS), istituita nel 1983, inserita nel Polo scientifico di Trieste, ha ottenuto nel 1985 lo status di organizzazione non governativa riconosciuta dalle Nazioni Unite sotto l'egida UNESCO;
attualmente partecipano all'attività della TWAS 94 Accademie delle scienze nel mondo, appartenenti a Paesi in via di sviluppo o emergenti;
la TWAS promuove programmi proposti direttamente da ricercatori dei Paesi in via di sviluppo da svolgere in loco, o nei Centri di eccellenza e nelle Università di Paesi avanzati. Fornisce assistenza tecnica e copertura delle spese per attrezzature ai Centri di ricerca dei PVS, nonché borse di studio, conferimento di premi a scienziati dei Paesi emergenti, diffusione di pubblicazioni scientifiche e di materiale didattico. Si avvale della consulenza di oltre 600 scienziati di altissimo valore, di cui una ventina italiani;
l'8 dicembre 1998 è stato firmato a Parigi l'Accordo tra Governo italiano ed UNESCO, ratificato nel gennaio 2004, a seguito del quale il Ministero degli affari esteri eroga annualmente alla TWAS un contributo obbligatorio che per il 2007 è di circa 1,6 milioni di euro;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 67, stabiliva che il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, fosse incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attività dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP);
il detto importo di 500.000 euro è compreso nell'elenco delle riduzioni di spesa del provvedimento in esame;
tale inattesa decurtazione crea al TWAS notevoli difficoltà di gestione, relativamente a programmi già avviati e da avviare, generando minore operatività nei rapporti già in essere con i Paesi del terzo mondo coinvolti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, con la prossima manovra finanziaria, alla riassegnazione al TWAS dei fondi già tagliati.
9/1185/151. Rosato, Maran.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 introduce, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro;
il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi;
è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti dalla misura, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico;
la misura introduce una disparità di trattamento tra il lavoro privato ed il pubblico impiego ed esclude anche i pubblici dipendenti che hanno un ruolo particolarmente importante per la collettività, come infermieri, poliziotti, guardie carcerarie, eccetera;
la misura penalizza inoltre il lavoro femminile poiché uno dei principali squilibri del mercato del lavoro in Italia risiede nella scarsa partecipazione al lavoro di intere categorie, quali giovani, anziani e donne;
è in corso una trattativa tra le parti sociali in merito alla riforma della contrattazione e la volontà comune intende orientare tale riforma verso il salario di produttività;

impegna il Governo

ad adottare misure che favoriscano la contrattazione di secondo livello.
9/1185/152. Baretta, D'Antoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 introduce, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro;
il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi;
la misura introduce una disparità di trattamento tra il lavoro privato ed il pubblico impiego ed esclude anche i pubblici dipendenti che hanno un ruolo particolarmente importante per la collettività come le forze di polizia, le forze armate ed i vigili del fuoco;
nel decreto è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti dalla misura, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa al fine di estendere la misura al pubblico impiego, dando priorità al personale delle forze di polizia, delle forze armate ed ai vigili del fuoco.
9/1185/153. Minniti, Rosato.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 introduce, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro;
il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi;
la misura introduce una disparità di trattamento tra il lavoro privato ed il pubblico impiego ed esclude anche i pubblici dipendenti che hanno un ruolo particolarmente importante per la collettività come le forze di polizia, le forze armate ed i vigili del fuoco;
nel decreto è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti dalla misura, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico,

impegna il Governo

dopo il periodo di sperimentazione a valutare gli effetti derivanti dalla norma citata in premessa al fine di valutare l'opportunità di estendere la misura al pubblico impiego, dando priorità al personale delle forze di polizia, delle forze armate ed ai vigili del fuoco.
9/1185/153(Testo modificato nel corso della seduta). Minniti, Rosato.

La Camera,
premesso che:
l'11 aprile 2008, il Ministro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni, ed il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, Renato Soru, hanno sottoscritto un accordo di programma tra Ministero delle comunicazioni e Regione autonoma dellaSardegna per lo sviluppo di un'infrastruttura di rete a larga banda sul territorio della Regione;
l'Accordo, finanziato dal Ministero per 22 milioni di euro e dalla Regione per 14 milioni (derivanti da assegnazioni statali di cui alle delibere CIPE 20/2004 e 3/2006), prevede l'attuazione di due interventi, il cui completamento consentirà il definitivo superamento del cosiddetto digital divide in tutto il territorio regionale;
il primo intervento, da attuarsi con i fondi regionali, è già stato avviato, nelle more della stipulazione dell'accordo, mediante l'indizione di una gara d'appalto per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica che colleghi tutti i comuni della Sardegna con popolazione superiore ai 1500 abitanti che ne sono attualmente sprovvisti (circa 70), tutte le aree produttive sovracomunali e tutti i presidi ospedalieri. L'aggiudicatario deve, inoltre, garantire l'attivazione del servizio di connessione in banda larga anche per tutti gli altri comuni della Sardegna (circa 100), mediante tecnologie alternative alla fibra ottica (ad esempio tecnologie radio);
la gara si e conclusa nel mese di aprile 2008 e il contratto d'appalto è stato firmato il 21 maggio 2008. I tempi di realizzazione previsti sono di 18 mesi a partire dalla firma del contratto;
il secondo intervento, da attuarsi con i fondi ministeriali per mezzo della società pubblica di scopo Infratel Italia S.p.A., prevede l'estensione dell'infrastruttura in fibra ottica anche ai comuni sotto i 1500 abitanti. Infatti, sebbene anche le tecnologie alternative alla fibra (che dovranno essere impiegate nel primo intervento per i comuni sotto i 1500 abitanti) garantiscano l'erogazione di un servizio in banda larga nettamente superiore a quello attualmente presente nelle zone sprovviste, solo la fibra ottica, sia per le maggiori capacità di banda, sia per le sue potenzialità di sviluppo pressoché illimitate, garantisce il completo abbattimento del cosiddetto digital divide non solo nel breve-medio periodo, ma anche nel lungo periodo;
l'articolo 6, comma 1, lettera a), dell'accordo di programma, specifica che i fondi ministeriali (22 milioni) saranno attinti da quelli assegnati da leggi finanziarie e delibere Cipe per la realizzazione del programma banda larga, per il tramite della società Infratel;
a tale proposito, l'articolo 2, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha disposto che «al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ...(omissis)... destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), ...(omissis)... sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008»;
il decreto legge in esame revoca l'autorizzazione di spesa per il 2008 necessaria per il completamento degli accordi di programma già stipulati;
appare probabile che tale riduzione impedisca di fatto, almeno per il 2008, l'attuazione, tra l'altro, proprio dell'accordo di programma in oggetto, che si trova sostanzialmente privo di copertura per quanto concerne l'intervento finanziato con i fondi ministeriali;
infatti, i fondi di cui al comma citato 299 erano destinati al finanziamento di una serie di accordi di programma stipulati tra il Ministero delle comunicazioni e le regioni (ad es. Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Liguria), l'ultimo dei quali e quindi, presumibilmente, il più penalizzato, è proprio quello stipulato con la Regione Sardegna. Il taglio dei fondi a disposizione, in assenza di interventi del Governo e del Ministero delle comunicazioni, porterà sicuramente un grave nocumento per tutti i comuni della Sardegna , sia quelli al di sopra dei 1500 abitanti, sia quelli più svantaggiati e meno densamente abitati, che non potranno godere dellapresenza di un'infrastruttura così importante per lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo

ad assicurare la piena attuazione degli accordi di programma già stipulati tra il Ministero delle comunicazioni e le regioni sopracitate, con particolare riferimento a quello stipulato con la Regione Sardegna; nonché ad assicurare l'attuazione degli accordi eventualmente in corso di stipulazione con altre regioni del Mezzogiorno.
9/1185/154. Calvisi, Pes, Fadda, Marrocu, Melis, Schirru.

La Camera,
premesso che:
i primi atti normativi del Governo e della maggioranza hanno un'impronta antimeridionalista, manifestata nella sottrazione dei fondi, destinati dal Governo Prodi a finanziare alcune importanti infrastrutture della Calabria e della Sicilia, alla viabilità provinciale, nonché dal blocco di spese che, in parte, penalizzano il Mezzogiorno, quali:
fondi per i danni alle produzioni agricole in Sicilia,
fondi per le isole minori,
risorse per la mobilità sulla Salerno-Reggio Calabria,
risorse alle infrastrutture al servizio della Fiera del Levante di Bari,
risorse destinate alla fondazione dell'Istituto Mediterraneo di Ematologia,
risorse destinate alla Commissario per il Porto di Gioia Tauro,
incentivi per lo spostamento del traffico pesante verso il trasporto marittimo,
ulteriori finalizzazioni;
la maggiore dotazione finanziaria, pari a 1,3 miliardi di euro necessari per fare fronte alla soppressione del gettito ICI, riguarda infrastrutture maggiori di due regioni, Calabria e Sicilia, deficitarie rispetto al Centro Nord. Infatti, come si può leggere nel Rapporto Svimez del 2007 il decifit di infrastrutture autostradali del Mezzogiorno è pari al 77,7, avendo come riferimento l'Italia pari a cento, a fronte del 115,4 del Centro Nord. Nella stessa relazione si legge che le regioni meno dotate sono la Sicilia e la Calabria;
utilizzare risorse finanziarie destinate alla Sicilia e alla Calabria dimostra insensibilità verso popolazioni che alle ultime elezioni hanno espresso un ampio consenso per il Popolo della Libertà;
il provvedimento di detassazione degli straordinari avrà una ricaduta trascurabile nel Mezzogiorno per il fatto che il bacino potenziale di lavoratori investiti dalla norma riguarda aree e fasce forti della forza lavoro: uomini e grandi imprese. Le grandi imprese, come tutti sanno, sono ubicate nella stragrande maggioranza nel Centro Nord, per cui gli effetti positivi non determineranno un aumento di produttività nel Mezzogiorno. Una misura, quindi, come ha posto in luce il Vicedirettore della Svimez, che «tende a distribuirsi sull'occupazione dei dipendenti in maniera inversa al livello delle retribuzioni; cioè chi mediamente guadagna di meno, tende anche a fare a meno ore di straordinario e quindi a non avere benefici da tale misura»;
il Governatore della Banca di Italia, nelle ultime considerazioni finali del 31 maggio scorso, sostiene che le potenzialità di espansione dell'economia meridionale sono maggiori rispetto a quelle del Centro Nord, a condizione che migliori la spesa pubblica e quella dei servizi;
la prospettiva di un area di libero scambio nel Mediterraneo, decisa nella Conferenza di Barcellona, tra i Paesi del Nord Africa e l'Unione Europea, creerà un grande mercato che potrà avere come centro geopolitico l'Italia e in particolare il Mezzogiorno;
le regioni meridionali sono naturalmente l'avamposto territoriale dell'Europaper la posizione di area di raccordo per i traffici che si svilupperanno, a condizione che siano dotate di una rete moderna di infrastrutture e servizi e sia garantito l'ordine pubblico e la sicurezza del territorio;
il Governo ha rifiutato qualsiasi confronto per trovare una copertura alternativa a quella che sottrae risorse alla Sicilia e alla Calabria per oltre due miliardi di euro;

impegna il Governo

a realizzare un programma di interventi infrastrutturali e di servizi, con la relativa copertura finanziaria, in grado di promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno.
9/1185/155. Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Villecco Calipari, Lo Moro, Laratta, Laganà Fortugno.

La Camera,
premesso che:
le coperture individuate dal decreto-legge in oggetto per far fronte agli oneri derivanti dagli sgravi sugli straordinari e dall'esenzione ICI infliggono un colpo molto duro al Mezzogiorno, revocando drasticamente le risorse per le infrastrutture stanziate dal Governo Prodi;
la legge finanziaria 2007 aveva stabilito che le risorse inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a. fossero destinate a interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria e soprattutto a interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria, individuati successivamente nella statale Ionica, nella metropolitana leggera di Palermo, nella ferrovia Circumetnea, nelle piattaforme logistiche in Sicilia e nella superstrada Agrigento-Caltanissetta;
con il decreto tali risorse, pari a 1.363,5 milioni di euro, vengono revocate e destinate a misure che, per gran parte, favoriscono il Nord; in particolare per quel che riguarda l'esenzione ICI già con la detrazione aggiuntiva prevista dalla Finanziaria 2007 era stata assicurata l'esclusione per la maggior parte dei contribuenti del Sud in ragione del fatto che i valori catastali degli immobili al Sud sono più bassi rispetto a quelli del Nord;
altre misure presenti nel decreto sottraggono risorse al Mezzogiorno, tra le quali particolare rilevanza riveste il taglio delle risorse destinate alla viabilità secondaria di Sicilia e Calabria per 500 milioni in ciascun anno 2008 e 2009;
le risorse sottratte ai territori della Calabria e della Sicilia ammontano in totale ad oltre due miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme citate in premessa allo scopo di ripristinare nel più breve tempo possibile le risorse per le infrastrutture sottratte alla Calabria e alla Sicilia.
9/1185/156. D'Antoni, Oliverio, Berretta, Bernardini, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Enzo Carra, Causi, Genovese, Levi, Laganà Fortugno, Laratta, Lo Moro, Cesare Marini, Pierdomenico Martino, Minniti, Antonino Russo, Samperi, Siragusa, Villecco Calipari.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per l'anno 2008 ha istituito un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, prevedendo che per i contratti di mutuo per l'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti;
a tal fine il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
per accedere al beneficio il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione;
tale dimostrazione deve avvenire nelle forme stabilite da un regolamento di attuazione adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale;
il suddetto regolamento risulta essere già definito e presso il Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere;
il decreto-legge in esame ha ripristinato le risorse destinate al funzionamento del Fondo,

impegna il Governo

ad emanare in maniera tempestiva il regolamento attuativo, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato.
9/1185/157. Nannicini, Lulli.

La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria 2008 stanziava 10 milioni di euro per la metrotranvia di Bologna;
si tratta di opera già prevista nell'allegato G «Infrastrutture prioritarie» dell'Allegato 1 «Programma delle infrastrutture» al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011, in quanto opera necessaria al decongestionamento del traffico urbano;
con delibera CIPE del 29 luglio 2005 è stato approvato il progetto definitivo del lotto «Fiera Michelino-Stazione FS»;
il decreto-legge in esame dimezza lo stanziamento previsto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme citate in premessa allo scopo di ripristinare lo stanziamento per l'opera metropolitana di Bologna.
9/1185/158. Lenzi, Zampa, Beneamati.

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta allo Stato deve essere destinata ad interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, ed i soggetti che possono accedere alla ripartizione sono pubbliche amministrazioni, persone giuridiche, enti pubblici e privati;
con la legge finanziaria per l'anno 2004 è stata prevista, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull'otto per mille del gettito IRPEF, e l'articolo 1, comma 1233, della legge finanziaria per l'anno 2007 ha disposto il parziale ripristino delle risorse stanziate, per un importo di 45 milioni di euro per il solo 2007 e integralmente a decorrere dal 2010, mantenendo intatta la decurtazione di 80 milioni per gli anni 2008 e 2009;
l'articolo 3, comma 3, della legge finanziaria per l'anno 2008 disponeva che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), venisse incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008, in tal modo intendendorecuperare, per il medesimo anno, il taglio disposto in sede di legge finanziaria per l'anno 2004;
l'elenco 1 allegato al decreto-legge in esame sopprime l'autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro previsto dalla finanziaria 2008,

impegna il Governo

a garantire che nei prossimi provvedimenti siano adeguatamente tutelate le scelte dei contribuenti in merito alla destinazione dell'otto per mille, eventualmente disponendo un incremento delle disponibilità di bilancio relative alla quota destinata allo Stato.
9/1185/159. Duilio, Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura, la Camera aveva approvato in prima lettura il disegno di legge recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali;
tale disegno di legge prevedeva la nullità della clausola di massimo scoperto, in particolare la nullità delle clausole aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, delle clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, nonché delle clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente;
questa previsione aveva riscosso il consenso delle associazioni di consumatori, poiché la commissione di massimo scoperto costituisce un istituto di scarsa trasparenza e una prassi iniqua e penalizzante per i risparmiatori e per le imprese, come hanno recentemente ricordato il Governatore della Banca d'Italia e il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ne hanno richiesto l'abolizione;
proprio nella Relazione annuale dell'Antitrust si tornano a sottolineare i problemi relativi all'assetto della governance degli istituti di credito, tanto che le prime indicazioni dell'indagine conoscitiva dell'Autorità evidenziano un'amplissima diffusione dei legami tra concorrenti, pur in assenza di situazioni di controllo, con troppe banche orientate a seguire comportamenti uniformi e consolidati nella prassi, nonché un'ingiustificabile ritardo nell'applicazione della portabilità dei mutui senza oneri per i risparmiatori, tanto che l'Autorità si è vista costretta ad aprire ben 23 procedure istruttorie;
il decreto-legge in esame è finalizzato, nelle intenzioni, a salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie, anche con riguardo ai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, e il Governo e il Ministro dell'economia hanno più volte dichiarato la volontà di ridurre le rendite corporative di questo settore,

impegna il Governo

ad adoperarsi, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, affinché sia abolita la commissione di massimo scoperto e a sostenere ogni eventuale iniziativa a tal fine diretta.
9/1185/160. Bersani, Lulli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, esclude le famiglie non proprietarie;
secondo alcune stime, le famiglie che vivono in affitto sono all'incirca 7 milioni, tra le quali la percentuale di nuclei in condizioni di povertà è maggiore che tra i nuclei proprietari dell'abitazione principale;
la legge finanziaria per l'anno 2008, contestualmente alla detrazione aggiuntiva ICI, consentiva agli inquilini una detrazione dall'Irpef relativa alla casa di abitazione,

impegna il Governo

ad introdurre quanto prima agevolazioni relative alla casa di abitazione in favore degli affittuari.
9/1185/161. Ventura.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone la tassazione separata al 10 per cento delle ore di straordinario, limitatamente ai lavoratori del settore privato, prevedendo taluni limiti di reddito e di entità di straordinari detassabili; con emendamenti firmati dai Gruppi di maggioranza si è chiesto di estendere tale defiscalizzazione anche al comparto sicurezza e difesa;
nell'ambito del suddetto comparto talune indennità operative (imbarco, aeronavigazione e volo) già godono di un regime privilegiato e cioè la imponibilità al 50 per cento ai fini fiscali;
il mutamento degli scenari nazionali ed internazionali ha modificato negli ultimi anni il ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, talché ormai tutto il personale del comparto in questione è omogeneamente soggetto a rischi e disagi non inferiori a quelli derivanti dall'uso di mezzi navali ed aerei, per cui il regime privilegiato precedentemente illustrato è ormai fonte di anacronistiche disparità di trattamento;
un'analisi dei costi dell'estensione a tutte le indennità operative del regime delle indennità di imbarco, aeronavigazione e volo ha valutato in 526 milioni di euro annui le minori spese a carico delle varie amministrazioni, relativi alla quota detassata, mentre si avrebbe una minore entrata per le casse dell'erario pari a 499 milioni di euro; in sostanza si otterrebbe un saldo positivo sul fabbisogno pari a 27 milioni di euro e contemporaneamente un beneficio economico generalizzato per tutti gli operatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte:
ad estendere al comparto sicurezza e Forze armate le disposizioni sulla detassazione degli straordinari di cui all'articolo 2;
ad estendere il regime privilegiato delle indennità operative di imbarco, aeronavigazione e volo a tutte le indennità operative del comparto sicurezze e Forze armate.
9/1185/162. Speciale, Cicu, Gregorio Fontana, Mazzoni, Mores, Luciano Rossi, Holzmann, Fallica.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone la tassazione separata al 10 per cento delle ore di straordinario, limitatamente ai lavoratori del settore privato, prevedendo taluni limiti di reddito e di entità di straordinari detassabili; con emendamenti firmati dai Gruppi di maggioranza si è chiesto di estendere tale defiscalizzazione anche al comparto sicurezza e difesa;
nell'ambito del suddetto comparto talune indennità operative (imbarco, aeronavigazione e volo) già godono di un regime privilegiato e cioè la imponibilità al 50 per cento ai fini fiscali;
il mutamento degli scenari nazionali ed internazionali ha modificato negli ultimi anni il ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, talché ormai tutto il personale del comparto in questione è omogeneamente soggetto a rischi e disagi non inferiori a quelli derivanti dall'uso di mezzi navali ed aerei, per cui il regimeprivilegiato precedentemente illustrato è ormai fonte di anacronistiche disparità di trattamento;
un'analisi dei costi dell'estensione a tutte le indennità operative del regime delle indennità di imbarco, aeronavigazione e volo ha valutato in 526 milioni di euro annui le minori spese a carico delle varie amministrazioni, relativi alla quota detassata, mentre si avrebbe una minore entrata per le casse dell'erario pari a 499 milioni di euro; in sostanza si otterrebbe un saldo positivo sul fabbisogno pari a 27 milioni di euro e contemporaneamente un beneficio economico generalizzato per tutti gli operatori,

impegna il Governo

terminato il periodo di sperimentazione a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte:
ad estendere al comparto sicurezza e Forze armate le disposizioni sulla detassazione degli straordinari di cui all'articolo 2;
ad estendere il regime privilegiato delle indennità operative di imbarco, aeronavigazione e volo a tutte le indennità operative del comparto sicurezze e Forze armate.
9/1185/162(Testo modificato nel corso della seduta). Speciale, Cicu, Gregorio Fontana, Mazzoni, Mores, Luciano Rossi, Holzmann, Fallica.

La Camera,
premesso che:
il 31 ottobre del 2002 un'ampia area del Molise è stato colpita da un violento terremoto che ha interessato anche una parte della regione Puglia;
i danni provocati dal terremoto in Molise sono stati ingenti, con conseguenze anche drammatiche, come la morte di 27 bambini ed una maestra deceduti per il crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia;
purtroppo i danni non sono stati limitati nel tempo e la comunità locale ha sopportato e sopporta da anni una situazione di emergenza continua e le attività economiche e produttive si sono in molti casi paralizzate, in altre sono state notevolmente ridimensionate;
tra le misure adottate, analogamente a quanto previsto per altri territori colpiti da eventi calamitosi, è stata disposta in favore delle popolazioni terremotate la sospensione dei tributi e contributi;
prima dell'emanazione del decreto-legge in esame, per l'area del Cratere, vale a dire quella delimitata specificatamente da tre distinti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, i contributi ed i tributi risultavano sospesi fino al 31 dicembre 2008, con inizio della restituzione dal 1o gennaio 2009;
a seguito dell'emanazione del decreto in esame, con il taglio delle risorse ivi previsto, il beneficio dinanzi richiamato è stato limitato al 30 giugno 2008,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme del decreto-legge citate in premessa allo scopo di adottare ogni utile provvedimento volto ad eliminare ogni forma di diseguaglianza fiscale e contributiva rispetto ad altri territori che hanno subito analoghi eventi calamitosi, intervenendo con la massima urgenza per definire:
il ripristino del periodo di sospensione già normativamente definito prima delle recente modifica legislativa;
il ripristino dell'inclusione nelle categorie beneficiate dalla sospensioni di tributi e contributi dei dipendenti pubblici;
la definizione in maniera organica strutturale ed uniforme dell'abbattimento almeno del 50 per cento della somma da restituire per i residenti nell'area del Cratere, ai fini di omologare la popolazione della regione Molise a quella delle altreregioni italiane colpite da calamità dove tale intervento è stato coerentemente disposto.
9/1185/163. De Camillis, Conte.

La Camera,
premesso che:
il 31 ottobre del 2002 un'ampia area del Molise è stato colpita da un violento terremoto che ha interessato anche una parte della regione Puglia;
i danni provocati dal terremoto in Molise sono stati ingenti, con conseguenze anche drammatiche, come la morte di 27 bambini ed una maestra deceduti per il crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia;
purtroppo i danni non sono stati limitati nel tempo e la comunità locale ha sopportato e sopporta da anni una situazione di emergenza continua e le attività economiche e produttive si sono in molti casi paralizzate, in altre sono state notevolmente ridimensionate;
tra le misure adottate, analogamente a quanto previsto per altri territori colpiti da eventi calamitosi, è stata disposta in favore delle popolazioni terremotate la sospensione dei tributi e contributi;
prima dell'emanazione del decreto-legge in esame, per l'area del Cratere, vale a dire quella delimitata specificatamente da tre distinti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, i contributi ed i tributi risultavano sospesi fino al 31 dicembre 2008, con inizio della restituzione dal 1o gennaio 2009;
a seguito dell'emanazione del decreto in esame, con il taglio delle risorse ivi previsto, il beneficio dinanzi richiamato è stato limitato al 30 giugno 2008,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme del decreto-legge citate in premessa allo scopo di adottare ogni utile provvedimento volto ad eliminare ogni forma di diseguaglianza fiscale e contributiva rispetto ad altri territori che hanno subito analoghi eventi calamitosi, intervenendo con la massima urgenza per definire le modalità e i tempi di pagamento delle imposte e contributi arretrati rimasti in sospeso.
9/1185/163(Testo modificato nel corso della seduta). De Camillis, Conte.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 95, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL TERMINE PER IL RIORDINO DEL RUOLO E DELLE FUNZIONI DELLA MAGISTRATURA ONORARIA (A.C. 1212-A)

A.C. 1212-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1212-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1212-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2009».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1212-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».

Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari».

A.C. 1212-A - Proposte emendamentive

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 29 giugno 2009.
1. 1. Ferranti.

ART. 1-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 29 giugno 2009.
1-bis. 1. Ferranti.

A.C. 1212-A - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si interviene con l'ennesima proroga del termine per il riordino del ruolo della magistratura onoraria;
la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;
attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;
la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;
è quindi assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia digiudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe dell'esistente.
9/1212/1. Vitali, Costa, Sisto, Rao, Lussana.

La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si interviene con l'ennesima proroga del termine per il riordino del ruolo della magistratura onoraria;
la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;
attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e con diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;
la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;
è quindi assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, in modo da evitare ulteriori proroghe dell'esistente.
9/1212/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Vitali, Costa, Sisto, Rao, Lussana.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative per evitare la soppressione del tribunale e della procura militare di La Spezia, al fine di consentire la conclusione dei processi relativi alle stragi nazi-fasciste - n. 2-00049

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e della giustizia, per sapere - premesso che:
il tribunale militare della Spezia riveste un ruolo di grande importanza, in quanto depositario delle indagini atte a far luce sulle stragi nazi-fasciste che provocarono la morte di migliaia di civili durante la seconda guerra mondiale;
grazie all'azione dei magistrati militari della Spezia, negli ultimi anni si è potuto riscattare la memoria delle vittime, le cui vicende sono state insabbiate nel famoso «armadio della vergogna»;
tale tribunale rischia ora la soppressione, provocando, di fatto, l'interruzione delle indagini in corso e dei relativi processi sulle stragi nazi-fasciste;
tale soppressione dovrebbe avvenire, assieme a quelle delle altre procure e tribunali militari, in base all'articolo 2, commi 603-611, della legge finanziaria per il 2008 (contenimento dei costi della giustizia militare), a partire dal 1° luglio 2008;
tale provvedimento, che prende origine dalla riduzione del numero di reati commessi dai militari conseguenti alla riforma della leva e, in specie, all'abolizione del servizio militare di leva, sarebbe applicato anche al tribunale e alla procura spezzina, che in questi anni hanno operato per rimediare a una ferita giudiziaria che colpisce la memoria e la dignità dello Stato italiano;
tra il 1943 e il 1945 vennero massacrati dalle truppe nazi-fasciste più di quindicimila civili, in maggioranza donne e bambini, e i fascicoli riguardanti tali crimini furono sepolti nell'«armadio della vergogna» presso la sede della procura generale militare di Roma, dove fu rinvenuto casualmente nel 1994;
su 695 fascicoli riguardanti le stragi nazi-fasciste, contenuti in tale armadio, ben 214 sono stati assegnati al tribunale militare della Spezia per competenza territoriale. Fra le stragi più significative per crudeltà e numero delle vittime per le quali sono stati già effettuati i processi, si ricordano Sant'Anna di Stazzema (con circa 500 vittime) Marzabotto, Grizzano e Vado di Monzuno (con 1.830 vittime), Civitella, Cornia e S. Pancrazio (con 244 vittime), San Polo (con 65 vittime). Fra i processi ancora in corso si ricordano SanTerenzo, Vinca (con 350 vittime), Monchio (con 150 vittime), Padule di Fucecchio (con 180 vittime), Stia, Vallecciole (con 200 vittime), Fragheto nel marchigiano (con 80 vittime);
a livello internazionale l'interesse mediatico che circonda questi processi è tale che un rallentamento dei procedimenti causato dalla soppressione del tribunale competente arrecherebbe al nostro Paese notevole discredito;
a seguito delle indagini del tribunale spezzino, in Germania sono stati recentemente aperti altri 69 procedimenti sulle stragi nazifasciste in Italia, ciò a testimonianza della diffusa sete di verità su tali vicende, con il possibile e paradossale esito che i processi in Germania arrivino a sentenza mentre quelli in corso in Italia vengano insabbiati, perpetuando così la «vergogna» -:
se non si ritenga di assumere iniziative affinché il tribunale e la procura militare della Spezia siano esclusi dagli enti da sopprimere in base all'articolo 2, commi 603-611, della legge finanziaria per il 2008, consentendo così la conclusione dei processi relativi alle stragi nazi-fasciste, o comunque se non si ritenga necessario per gli enti suddetti provvedere ad una proroga del termine del 1° luglio 2008 fissato dal citato articolo 2, che consenta di assumere misure amministrative adeguate a garantire una continuità nell'ambito penale sulle vicende richiamate.
(2-00049)
«Andrea Orlando, Mariani, Castagnetti, Ventura, Lenzi, Motta, Miglioli, Realacci, Melandri, Marchi, Ghizzoni, Fontanelli, Giacomelli, Fluvi, Scarpetti, Lulli, Rigoni, Nannicini, Vannucci, Maran, Letta, Pedoto, Mogherini Rebesani, Misiani, Oliverio, Graziano, Rugghia, Zunino, De Biasi, Merloni, Giovanelli, La Forgia, Esposito, Tullo, Benamati, Barani, Fioroni, Pistelli, Antonino Russo».

Problematiche inerenti alla cessione dello stabilimento Buitoni di Sansepolcro e iniziative a sostegno del settore agro-alimentare - n. 2-00046

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la multinazionale Nestlè, proprietaria dello stabilimento Buitoni di Sansepolcro, in cui si producono pasta secca e prodotti da forno, ha deciso di vendere tale azienda, cedendo in licenza il marchio per dieci anni;
lo stabilimento in questione ha una capacità produttiva di 90 mila tonnellate l'anno - oggi ne vengono utilizzate solo la metà, circa 55 mila - ed occupa 470 lavoratori, con età media di 35 anni, coinvolgendo, con l'indotto, un numero complessivo di circa 800 addetti, che provengono dalla regione Toscana e dalla limitrofa regione Umbria;
la fabbrica si trova nel territorio aretino, ma è a meno di cinque chilometri dal territorio umbro e rappresenta per la Valtiberina toscana ed umbra uno dei principali sbocchi occupazionali, costituendo elemento di promozione più generale per lo sviluppo economico della comunità locale;
la Nestlè, tramite l'advisor Mediobanca, ha selezionato le manifestazioni di interesse da parte di intenzionati a rilevare l'azienda. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le notizie, spesso infondate, e nessuna chiara rassicurazione sul futuro dell'azienda è stata comunicata ai lavoratori;
le regioni Toscana e Umbria, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, hanno manifestato concreta disponibilità a lavorare per uno sbocco positivo della vertenza ed hanno ribadito che le proposte di acquisto devono esserevalutate non solo per il valore finanziario, ma anche per la prospettiva industriale, occupazionale e delle relative implicazioni sociali;
il consiglio provinciale di Arezzo ha recentemente approvato all'unanimità un documento sulla vicenda della cessione dello stabilimento ed in difesa dell'occupazione dei lavoratori impiegati;
anche le diocesi locali rappresentate dal vescovo di Arezzo-Cortona Sansepolcro e dal vescovo di Città di Castello, in una nota congiunta, hanno manifestato preoccupazione per il futuro dei lavoratori dell'azienda in questione;
nella giornata di martedì 17 giugno 2008, presso la sede della Giunta regionale Toscana, in accordo con la società Nestlè, alla presenza della Giunta della regione Umbria e delle amministrazioni locali, è stato convocato un incontro con i massimi rappresentanti della Nestlé Italia e della Colussi, nel tentativo di riaprire la trattativa per la cessione del ramo d'azienda, il cui inizio di procedura era stato annunciato da Nestlé in favore della Tmt di Mastrolia, senza tuttavia che fossero forniti i dovuti chiarimenti riguardo agli impegni sottoscritti dalla società cedente con le forze sindacali;
al termine di detto incontro, nonostante la disponibilità della Colussi a sottoscrivere gli impegni richiesti dalla società Nestlè, la trattativa si è bruscamente interrotta a fronte di posizioni preclusive già assunte dalla società medesima, senza tener conto degli impegni e delle motivazioni espresse in diverse occasioni dalle regioni e dagli enti locali interessati. Atteggiamento preclusivo che si è poi manifestato nell'avvio della procedura di cessione ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 -:
se non ritengano di dover acquisire informazioni precise sull'andamento delle trattative con l'acquirente individuato volte a dare trasparenza ad un processo sin qui fortemente lacunoso, anche attraverso la richiesta di presentazione di un puntuale piano industriale, al fine di comprendere il futuro occupazionale dei lavoratori impiegati;
se il Governo non intenda predisporre urgentemente un tavolo presso il ministero del lavoro, salute e politiche sociali, che preveda la partecipazione delle regioni Toscana ed Umbria, per affrontare il problema occupazionale, data l'importanza che lo stabilimento rappresenta a livello occupazionale;
quali strategie il Governo intenda adottare al fine di attivarsi per la difesa del settore agro-alimentare del nostro Paese, alla luce della crisi dei mercati internazionali e delle pratiche commerciali messe in atto da Paesi ed aziende direttamente competitrici del sistema italiano, date le possibili e pesanti ricadute che tale situazione sta generando sia in termini occupazionali sia di fatturato.
(2-00046)
(Nuova formulazione) «Verini, Mattesini, Ceccuzzi, Sani, Cenni, Boccuzzi, Bellanova, Benamati, Bobba, Murer, Rampi, Sereni, Bressa, Bossa, Cuomo, Sbrollini, Zucchi, Margiotta, Mariani, Braga, Gatti, Codurelli, Velo, Nannicini, Miglioli, Miotto, Mario Pepe (PD), D'Antoni, Boffa, Gaglione, Mastromauro, Santagata, Brandolini, Luongo, Bratti, Nicolais, Mogherini Rebesani, Bocci, Causi, Trappolino».

Problematiche relative all'istituto del 5 per mille, con particolare riguardo all'erogazione delle somme dovute e alla platea dei beneficiari - n. 2-00059

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2006 ha introdotto, in via sperimentale, l'istituto del cinque per mille, attraverso il quale il cittadino può scegliere a quale associazione o ente, avente le caratteristiche previste dalla stessa legge e dalle successive modificazioni, destinare la quota del cinque per mille, in sede di dichiarazione dei redditi;
il cinque per mille rappresenta un'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, poiché promuove la libera iniziativa dei privati, organizzazioni no profit, enti di ricerca, università, associazioni di volontariato, nello svolgimento di attività di interesse generale;
nelle successive leggi finanziarie questo istituto è stato riconfermato, pur senza occupare una voce permanente nei capitoli di spesa del bilancio dello Stato;
anche la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), all'articolo 3, commi da 5 a 11, ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell'irpef a finalità di interesse sociale;
il cosiddetto «decreto milleproroghe» ha integrato e modificato la legge finanziaria per il 2008, estendendo la possibilità di accedere al beneficio anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni (decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 45, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008);
tra le novità più rilevanti, introdotte dalla legge finanziaria per il 2008, vi è l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nel quale essi devono indicare, in modo chiaro e trasparente, quale sia stata la destinazione delle somme percepite: la redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo;
ammonterebbe a circa 345 milioni di euro il totale dei fondi raccolti con la prima edizione del 5 per mille per l'anno 2006;
detto istituto ha ottenuto una forte adesione da parte dei cittadini, come dimostrano i dati della denuncia dei redditi 2006, dove in 15.854.201 hanno deciso di vincolare il 5 per mille dell'irpef, su un totale di 26.391.936 dichiarazioni;
nelle dichiarazioni dei redditi del 2007, circa 14,7 milioni di contribuenti, più del 55 per cento del totale, hanno destinato il 5 per mille dell'irpef alle organizzazioni di volontariato, agli enti di ricerca scientifica e sanitaria, ad associazioni ambientaliste e di promozione sociale;
la legge di riferimento prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo alla disciplina di tempi e modalità di iscrizione degli enti per poter concorrere al 5 per mille, debba essere pubblicato in Gazzetta ufficiale entro il 31 marzo dello stesso anno per cui lo si destina;
per il 2008 l'agenzia delle entrate aveva previsto un sistema che sembrava efficiente e moderno, il quale contemplava l'invio telematico delle coordinate bancarie da parte delle associazioni, al fine di poter procedere ai pagamenti in tempi più rapidi;
a poche settimane da questa indicazione l'agenzia delle entrate ha cominciato a telefonare alle associazioni, aventi diritto, per farsi indicare le coordinate bancarie per poter erogare la quota spettante, nonostante le stesse associazioni avessero inviato via internet tali dati;
intorno alla seconda metà del mese di maggio 2008 sono iniziati i pagamenti del 5 per mille 2006, ma solo per un'ottantina di enti con finalità di ricerca scientifica;
in data 21 marzo 2008, l'agenzia delle entrate rendeva noto che, con le medesime modalità, nel secondo semestre del 2008, saranno avviati anche i pagamenti delle somme del 5 per mille per l'anno 2007, non appena verranno determinati gli importi e resi disponibili i fondi, grazie a un accordo di durata biennale dell'allora ministero della solidarietà sociale e la stessa agenzia;
la legge istitutiva prevede l'anonimato del donatore e per le associazioni o enti, destinatarie del 5 per mille, è impossibile conoscere l'identità di coloro che utilizzano questo strumento;
è evidente la lesione all'equità distributiva tra gli enti di ricerca e il resto dei soggetti beneficiari, in termini di erogazioni dei fondi destinati dal cinque per mille;
la legge n. 241 del 1990 sancisce che la pubblica amministrazione non può richiedere al cittadino informazioni che sono già in suo possesso, tuttavia l'agenzia delle entrate, al fine di essere ammessi al beneficio del cinque per mille, richiedeva documenti che comprovassero lo status di onlus, l'indirizzo o altre specifiche che la stessa agenzia poteva rintracciare altrimenti;
a seguito di tale richiesta, sono circa 12.000 le associazioni escluse per motivi formali, le quali hanno provveduto a depositare ricorso presso i tribunali amministrativi regionali competenti;
le prime sentenze dei tribunali amministrativi regionali aditi respingono le richieste dei ricorrenti, a causa di difetto di giurisdizione dello stesso giudice, in quanto, così come si evince dal testo di una delle sentenze, «la situazione giuridica degli aspiranti al riparto riveste i caratteri del vero e proprio diritto soggettivo», e non configura, quindi, una lesione dell'interesse legittimo, per cui esulerebbe la competenza del tribunale amministrativo regionale;
il Ministro Sacconi ha, di recente, confermato l'impegno di stabilizzare il 5 per mille in grado di definire la platea dei destinatari, «ripensando in termini di disciplina generale i beneficiari e concentrando la sua destinazione verso soggetti realmente portati verso il bene comune»;
sussiste una differenza sostanziale tra il riconoscimento di una vera libertà di scelta e di iniziativa e la mera concessione di risorse pubbliche, in questo senso un cinque per mille precario, così concepito e limitato, assomiglia, secondo gli interpellanti, ad una sorta di obolo da parte dello Stato, snaturando il principio di sussidiarietà fiscale, svilita dall'applicazione concreta del cinque per mille -:
se i Ministri interpellati non intendano, visto l'aumento della domanda sociale, emanare un provvedimento legislativo che stabilizzi l'istituto del 5 per mille, eliminando detto istituto dallo status di comma finanziario per assumere criteri chiari e trasparenti, attraverso una legge ad hoc, che renda detto istituto un diritto permanente del cittadino e un dovere per lo Stato;
se i Ministri interpellati non ritengano opportuno dichiarare in questa sede l'esatta tempistica entro cui si concluderà l'iter di erogazione e, quindi, si liquideranno tutte le associazioni e gli enti aventi diritto alla destinazione del cinque per mille, relativo agli anni 2006 e 2007, in modo da dare un segnale chiaro e trasparente sia ai cittadini, sia alle stesse associazioni e enti;
se non si intraveda l'opportunità di riammettere al beneficio quei soggetti esclusi dalla destinazione del cinque per mille, per l'esercizio finanziario in corso, in virtù di una legislazione, secondo gli interpellanti, approssimativa, la cui attuazione è demandata a circolari e a criteri dell'agenzia delle entrate, di volta in volta posti in essere, a seconda del ritardo accumulato nell'emanare i provvedimenti prescritti dalla legge;
se non si intraveda la possibilità di coinvolgere ed interpellare le associazioniinteressate, al fine di costruire un dialogo costruttivo e concretizzare un sistema che sia davvero espressione della volontà dei cittadini.
(2-00059)
«Bobba, Binetti, Calgaro, Ria, Mosella, Baretta, Sarubbi, Volontè, Porcino, Sposetti, Damiano, Lolli, Touadi, Miglioli, Sereni, Bachelet, Enzo Carra, Rosato, Corsini, Viola, Lovelli, Cavallaro, Rubinato, Delfino, Giachetti, Schirru, Mantini, Duilio, Fiorio, Barbi, Fiano, Pierdomenico Martino, Lusetti, De Torre, Rossomando, Giorgio Merlo, Boccuzzi, Servodio, Oliverio, Bocci, Cesario, Tabacci, Rampi, Poli, Vassallo, Capitanio Santolini, Evangelisti, Colombo, Letta, Rossa, Narducci, Albonetti, Bersani, Bindi, Capodicasa, Carella, Marco Carra, Colaninno, Ferrari, Lanzillotta, Lucà, Martella, Minniti, Zaccaria, Pionati, Mannino, Palomba, Paladini, Ciccanti, Pezzotta, Galletti, Grassi, Losacco, Realacci».