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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 14 luglio 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 luglio 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Miccichè, Mura, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge MELONI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni in materia di tutela della maternità e per il sostegno della natalità» (734) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mannucci.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE STUCCHI: «Nuovo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia» (66) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
STUCCHI: «Istituzione del Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza della Polizia di Stato» (70) Parere delle Commissioni V, XI e XII;
ANGELA NAPOLI: «Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità» (827) Parere delle Commissioni V, XI e XII;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANGELA NAPOLI: «Modifica dell'articolo 2 della Costituzione in materia di diritti dell'uomo e del fanciullo» (838) Parere della XII Commissione;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANGELA NAPOLI: «Modifica all'articolo 12 della Costituzione concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica» (839);
ANGELA NAPOLI: «Soppressione delle comunità montane» (846) Pareredelle Commissioni V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PAROLI: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (1123).

II Commissione (Giustizia):
VITALI: «Istituzione di una sezione arbitrale presso le camere penali» (538) Parere delle Commissioni I e V;
DE CORATO ed altri: «Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di prostituzione» (573) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CONSOLO: «Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati» (886) Parere della I Commissione;
CONSOLO: «Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti la competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati» (887) Parere della I Commissione.

IV Commissione (Difesa):
MENIA: «Disposizione per la concessione all'Associazione "Libero Comune di Zara in esilio" della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria» (685) Parere delle Commissioni I e V.

VI Commissione (Finanze):
STUCCHI: «Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa» (78) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):
STUCCHI: «Disposizioni in favore delle bande musicali» (88) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CAPARINI ed altri: «Disposizioni in favore della musica popolare bandistica, corale e dialettale» (614) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
D'ANTONA ed altri: «Istituzione della rete museale dell'emigrazione» (660) Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
CAPARINI ed altri: «Disposizioni per fronteggiare le calamità naturali» (616) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
BINETTI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap» (622) Parere delle Commissioni I, V e XII;
D'ANTONA ed altri: «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori» (662) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX,X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche» (789) Parere delle Commissioni I e VII;
MARINELLO ed altri: «Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave» (916) Parere delle Commissioni I, V e XII;
GRIMOLDI ed altri: «Benefìci previdenziali in favore dei genitori di figli affetti da grave disabilità» (1279) Parere delle Commissioni I, V e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
LUSSANA: «Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari» (670) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ROSSA ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive di trattamento sanitario» (784) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
BELLOTTI: «Disposizioni per la promozione del patrimonio gastronomico polesano» (341) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DELFINO e NARO: «Disposizioni per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura biologica» (359) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 10 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18 del 2008, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 6 giugno 2008, e la relativa relazione concernente l'indagine di controllo sulla «Gestione del fondo dell'otto per mille da parte dello Stato».

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture.

Il ministro delle infrastrutture, con lettera in data 10 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, la relazione sull'elenco delle opere connesse ai giochi olimpici invernali «Torino 2006», sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori, aggiornata al 31 dicembre 2007 (doc. CCV, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 692 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1366)

A.C. 1366 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULL'EMENDAMENTO DIS. 1.1

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sull'emendamento Dis. 1.1.

NULLA OSTA

A.C. 1366 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DL GOVERNO

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territoriodello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle mercicontraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

Art. 6.
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indìce un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Art. 7.
(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio).

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.
(Si veda il comma 1).

Art. 8.
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno).

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

Art. 9.
(Centri di identificazione ed espulsione).

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sonosostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Art. 10.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogodi distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Art. 11.
(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152).

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

Art. 12.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:
«Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Art. 13.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1366 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», sono inserite le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea»;

alla lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

alla lettera a), capoverso «Art. 235», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

alla lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, le parole: «o il cittadino di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

alla lettera b), capoverso «Art. 312», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis)
all'articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";
2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";
3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";
4) all'ottavo comma, dopo le parole: "comunque localmente denominate," sono inserite le seguenti: "anche straniere,";
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniere";
b-ter) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:
"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, è inserito il seguente:
"Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
"Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";
b-sexies) all'articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale oagente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"»;

alla lettera c), numero 1), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette»;

dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis)
all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma"»;

alla lettera e), capoverso «Art. 590-bis», le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, ultimo periodo»;

alla lettera f), nell'alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto» e, nel capoverso «11-bis», le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi» sono sostituite dalle seguenti: «l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova»;

dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis)
all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), sono premesse le seguenti:
«0a)
all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e dai commi 3-quater e 3-quinquies";
2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;
0b) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater";
2) il comma 1-ter è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"»;

alla lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis
) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"»;

alla lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» è aggiunta la seguente: «antimafia»;

dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis)
all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale"»;

alla lettera c), capoverso 4, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;

alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola: "quindicesimo" è sostituita dalla seguente: "trentesimo"»;

alla lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;

alla lettera m), le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. Nella formazione dei ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Art. 2-ter. - (Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002). - 1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-bis delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002, che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo reato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.
3. La comunicazione della sospensione del processo con l'eventuale indicazione della nuova data di udienza è notificata, con le modalità di cui all'articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penale, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.
4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.
5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazionedelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.
7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.
8. L'imputato può richiedere al presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell'ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3.
9. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla medesima data, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale e fino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».

All'articolo 4:

al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 187", le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8"»;

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del codice penale»; dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» sono inserite le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis»;

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis
) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223"»;

al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione"»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI," sonosostituite dalle seguenti: "e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,"»;

al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

All'articolo 5:

al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"»;

al comma 1, capoverso «5-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sette".
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"»;

nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 54»:
nel comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone», è inserita la seguente: «preventivamente»;
nel comma 4, al primo periodo, le parole da: «adotta» fino a: «urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento,» e, al secondo periodo, la parola: «tempestivamente» è sostituita dalla seguente: «preventivamente»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

nel comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare» sono sostituite dalle seguenti: «adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato»;

nel comma 11, la parola: «anche» è soppressa.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689). - 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma"».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio). - 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8:
al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
al comma 1, le parole da: "schedario dei veicoli rubati operante" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente"»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno). - 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575). - 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1";

c) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";
2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa";
d) all'articolo 2-ter:
1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica,nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego";
3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";
e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";
f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";
g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - 1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusala fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152). - 1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: ", anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55," sono soppresse;
b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente"».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327). - 1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".
Art. 11-ter. - (Abrogazione). - 1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».

All'articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48). - 1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 12-ter. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";
b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;
d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,".
Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448). - 1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore"».

A.C. 1366 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale).

Sopprimerlo.
1. 570. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai ventinove anni.
1. 539. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai ventotto anni.
1. 540. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai ventisette anni.
1. 541. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai ventisei anni.
1. 542. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai venticinque anni.
1. 543. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai ventiquattro anni.
1. 544. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai ventitré anni.
1. 545. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai ventidue anni.
1. 546. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai ventuno anni.
1. 547. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai venti anni.
1. 548. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai diciannove anni.
1. 549. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai diciotto anni.
1. 550. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai diciassette anni.
1. 551. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai sedici anni.
1. 552. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai quindici anni.
1. 553. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai quattordici anni.
1. 554. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai tredici anni.
1. 555. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai dodici anni.
1. 556. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: agli undici anni.
1. 557. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai dieci anni.
1. 120. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e undici mesi.
1. 121. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e dieci mesi.
1. 122. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e nove mesi.
1. 123. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e otto mesi.
1. 124. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e sette mesi.
1. 125. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e sei mesi.
1. 126. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e cinque mesi.
1. 127. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e quattro mesi.
1. 128. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e tre mesi.
1. 129. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e due mesi.
1. 130. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a nove anni e un mese.
1. 131. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai nove anni.
1. 132. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e undici mesi.
1. 133. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e dieci mesi.
1. 134. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e nove mesi.
1. 135. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e otto mesi.
1. 136. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e sette mesi.
1. 137. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e sei mesi.
1. 558. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e cinque mesi.
1. 138. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e quattro mesi.
1. 139. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e tre mesi.
1. 140. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e due mesi.
1. 141. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto anni e un mese.
1. 142. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: agli otto anni.
1. 143. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e undici mesi.
1. 144. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e dieci mesi.
1. 145. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e nove mesi.
1. 146. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e otto mesi.
1. 147. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e sette mesi.
1. 148. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e sei mesi.
1. 149. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e cinque mesi.
1. 150. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e quattro mesi.
1. 151. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e tre mesi.
1. 152. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e due mesi.
1. 153. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette anni e un mese.
1. 154. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai sette anni.
1. 155. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e undici mesi.
1. 156. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e dieci mesi.
1. 157. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e nove mesi.
1. 158. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e otto mesi.
1. 159. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e sette mesi.
1. 160. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e sei mesi.
1. 161. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e cinque mesi.
1. 162. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e quattro mesi.
1. 163. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e tre mesi.
1. 164. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e due mesi.
1. 165. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei anni e un mese.
1. 166. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai sei anni.
1. 167. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e undici mesi.
1. 168. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e dieci mesi.
1. 169. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e nove mesi.
1. 170. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e otto mesi.
1. 171. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e sette mesi.
1. 172. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e sei mesi.
1. 173. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e cinque mesi.
1. 174. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e quattro mesi.
1. 175. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e tre mesi.
1. 176. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e due mesi.
1. 177. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque anni e un mese.
1. 178. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai cinque anni.
1. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e undici mesi.
1. 179. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e dieci mesi.
1. 180. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e nove mesi.
1. 181. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e otto mesi.
1. 182. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e sette mesi.
1. 183. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e sei mesi.
1. 184. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e cinque mesi.
1. 185. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e quattro mesi.
1. 186. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e tre mesi.
1. 187. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e due mesi.
1. 188. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro anni e un mese.
1. 189. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai quattro anni.
1. 190. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e undici mesi.
1. 191. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ad un mese.
1. 559. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e dieci mesi.
1. 192. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due mesi.
1. 560. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e nove mesi.
1. 193. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre mesi.
1. 561. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e otto mesi.
1. 194. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a quattro mesi.
1. 562. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e sette mesi.
1. 195. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a cinque mesi.
1. 563. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e sei mesi.
1. 196. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sei mesi.
1. 214. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e cinque mesi.
1. 197. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a sette mesi.
1. 215. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e quattro mesi.
1. 198. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a otto mesi.
1. 216. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e tre mesi.
1. 199. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai nove mesi.
1. 217. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e due mesi.
1. 200. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai dieci mesi.
1. 218. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a tre anni e un mese.
1. 201. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: agli undici mesi.
1. 219. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno.
1. 220. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai tre anni.
1. 202. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e un mese.
1. 221. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e undici mesi.
1. 203. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e due mesi.
1. 222. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e dieci mesi.
1. 204. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e tre mesi.
1. 223. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e nove mesi.
1. 205. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e quattro mesi.
1. 224. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e otto mesi.
1. 206. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e cinque mesi.
1. 225. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e sette mesi.
1. 207. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e sei mesi.
1. 226. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e sei mesi.
1. 208. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e sette mesi.
1. 227. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e cinque mesi.
1. 209. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e otto mesi.
1. 228. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e quattro mesi.
1. 210. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e nove mesi.
1. 229. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e tre mesi.
1. 211. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e dieci mesi.
1. 230. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e due mesi.
1. 212. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a un anno e undici mesi.
1. 231. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: a due anni e un mese.
1. 213. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, aggiungere, infine, le parole:, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice.
1. 2. Bressa.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sostituire il secondo comma con il seguente:
«L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».
1. 5. Minniti.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», sostituire il secondo comma con il seguente:
«L'inottemperanza priva di giustificato motivo all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni».
1. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sopprimere il terzo comma.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
b), capoverso «Art. 312», sopprimere il secondo comma;
lettera
f), sostituire le parole da: dopo il numero 11 fino alla fine della lettera con le seguenti: numero 6, dopo la parola: «esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato ovvero».
*1. 24. Minniti, Amici.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sopprimere il terzo comma.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
b), capoverso «Art. 312», sopprimere il secondo comma;
lettera
f), sostituire le parole da: dopo il numero 11 fino alla fine della lettera con le seguenti: numero 6, dopo la parola: «esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato ovvero».
*1. 25. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
b), capoverso «Art. 312», sopprimere il secondo comma;
lettera
f) capoverso «11-bis», aggiungere, in fine, le parole: per aver trasgredito l'ordine di espulsione pronunciato dal giudice.
1. 28. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a dieci anni.
1. 247. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a nove anni.
1. 246. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a otto anni.
1. 245. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a sette anni.
1. 244. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 241. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.
1. 240. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due mesi.
1. 307. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre mesi.
1. 306. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a quattro mesi.
1. 305. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a cinque mesi.
1. 304. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a sei mesi.
1. 303. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a sette mesi.
1. 302. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a otto mesi.
1. 301. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a nove mesi.
1. 300. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a dieci mesi.
1. 299. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a undici mesi.
1. 298. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno.
1. 297. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e un mese.
1. 296. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e due mesi.
1. 295. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e tre mesi.
1. 294. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e quattro mesi.
1. 293. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e cinque mesi.
1. 292. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e sei mesi.
1. 291. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e sette mesi.
1. 290. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e otto mesi.
1. 289. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e nove mesi.
1. 288. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e dieci mesi.
1. 287. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a un anno e undici mesi.
1. 286. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni.
1. 285. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e un mese.
1. 284. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e due mesi.
1. 283. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e tre mesi.
1. 282. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e quattro mesi.
1. 281. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e cinque mesi.
1. 280. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e sei mesi.
1. 279. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e sette mesi.
1. 278. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e otto mesi.
1. 277. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e nove mesi.
1. 276. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e dieci mesi.
1. 275. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a due anni e undici mesi.
1. 274. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni.
1. 260. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e un mese.
1. 259. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e due mesi.
1. 258. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e tre mesi.
1. 257. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e quattro mesi.
1. 256. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e cinque mesi.
1. 255. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e sei mesi.
1. 254. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e sette mesi.
1. 253. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e otto mesi.
1. 252. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e nove mesi.
1. 251. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e dieci mesi.
1. 250. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da un mese a tre anni e undici mesi.
1. 249. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da tre.
1. 236. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due.
1. 235. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da un mese.
1. 248. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.
1. 234. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», terzo comma, sostituire le parole: a quattro con le seguenti: a due anni.
1. 237. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, primo periodo, dopo le parole: libertà personale aggiungere le seguenti: non inferiore a cinque anni.
1. 6. Quartiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, primo periodo, aggiungere, infine, le parole:, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivata dal giudice.
1. 8. Zaccaria.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a due mesi.
1. 308. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a tre mesi.
1. 309. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a quattro mesi.
1. 310. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a cinque mesi.
1. 311. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a sei mesi.
1. 312. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a sette mesi.
1. 313. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a otto mesi.
1. 314. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a nove mesi.
1. 315. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a dieci mesi.
1. 316. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a undici mesi.
1. 317. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno.
1. 318. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e un mese.
1. 319. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e due mesi.
1. 320. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e tre mesi.
1. 321. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e quattro mesi.
1. 322. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e cinque mesi.
1. 323. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e sei mesi.
1. 324. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e sette mesi.
1. 325. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e otto mesi.
1. 326. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e nove mesi.
1. 327. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e dieci mesi.
1. 328. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e undici mesi.
1. 329. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da un mese a due anni.
1. 330. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a due anni.
1. 105. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a tre anni.
1. 117. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
1. 118. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a cinque anni.
1. 119. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a sei anni.
1. 100. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a sette anni.
1. 101. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a otto anni.
1. 102. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a nove anni.
1. 103. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da uno a dieci anni.
1. 104. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da due a tre anni.
1. 106. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da due a quattro anni.
1. 107. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da due a cinque anni.
1. 108. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 109. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da due a sette anni.
1. 110. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da due a otto anni.
1. 111. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da due a nove anni.
1. 112. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da due a dieci anni.
1. 113. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da tre a quattro anni.
1. 114. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da tre a cinque anni.
1. 115. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), sostituire le parole: da sette a dodici anni con le seguenti: da tre a sei anni.
1. 116. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a due mesi.
1. 331. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a tre mesi.
1. 332. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a quattro mesi.
1. 333. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a cinque mesi.
1. 334. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a sei mesi.
1. 335. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a sette mesi.
1. 336. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a otto mesi.
1. 337. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a nove mesi.
1. 338. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a dieci mesi.
1. 340. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da uno a undici mesi.
1. 341. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno.
1. 342. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e un mese.
1. 343. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e due mesi.
1. 344. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e tre mesi.
1. 345. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e quattro mesi.
1. 346. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e cinque mesi.
1. 347. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e sei mesi.
1. 348. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e sette mesi.
1. 349. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e otto mesi.
1. 350. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e nove mesi.
1. 351. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e dieci mesi.
1. 352. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese ad un anno e undici mesi.
1. 353. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: da nove a quattordici anni con le seguenti: da un mese a due anni.
1. 354. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da ventitré.
1. 355. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da ventidue.
1. 356. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da ventuno.
1. 357. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da venti.
1. 358. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da diciannove.
1. 359. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da diciotto.
1. 360. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da diciassette.
1. 361. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da sedici.
1. 362. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da quindici.
1. 363. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da quattordici.
1. 364. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire le parole: da dodici con le seguenti: da tredici.
1. 365. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due mesi.
1. 366. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a tre mesi.
1. 367. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a quattro mesi.
1. 368. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a cinque mesi.
1. 369. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a sei mesi.
1. 370. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a sette mesi.
1. 371. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a otto mesi.
1. 372. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a nove mesi.
1. 373. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a dieci mesi.
1. 374. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a undici mesi.
1. 375. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno.
1. 376. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e un mese.
1. 377. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e due mesi.
1. 378. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e tre mesi.
1. 379. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e quattro mesi.
1. 380. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e cinque mesi.
1. 381. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e sei mesi.
1. 382. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e sette mesi.
1. 383. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e otto mesi.
1. 384. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e nove mesi.
1. 385. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e dieci mesi.
1. 386. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e undici mesi.
1. 387. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni.
1. 388. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e un mese.
1. 389. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e due mesi.
1. 390. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e tre mesi.
1. 391. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e quattro mesi.
1. 392. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e cinque mesi.
1. 393. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e sei mesi.
1. 243. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e sette mesi.
1. 394. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e otto mesi.
1. 395. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e nove mesi.
1. 396. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e dieci mesi.
1. 397. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni e undici mesi.
1. 398. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a tre anni.
1. 399. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un mese.
1. 400. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: due mesi.
1. 401. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.
1. 402. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro mesi.
1. 403. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque mesi.
1. 404. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
1. 405. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sette mesi.
1. 406. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi.
1. 407. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: nove mesi.
1. 408. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci mesi.
1. 409. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: undici mesi.
1. 410. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
1. 411. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e un mese.
1. 412. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e due mesi.
1. 413. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e tre mesi.
1. 414. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e quattro mesi.
1. 415. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e cinque mesi.
1. 416. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e sette mesi.
1. 417. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e otto mesi.
1. 418. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e nove mesi.
1. 419. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e dieci mesi.
1. 420. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 495», secondo comma, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e undici mesi.
1. 421. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due mesi.
1. 422. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a tre mesi.
1. 423. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a quattro mesi.
1. 424. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a cinque mesi.
1. 425. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a sei mesi.
1. 426. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a sette mesi.
1. 427. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a otto mesi.
1. 428. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a nove mesi.
1. 429. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a dieci mesi.
1. 430. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a undici mesi.
1. 431. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno.
1. 432. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e un mese.
1. 433. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e due mesi.
1. 434. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e tre mesi.
1. 435. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e quattro mesi.
1. 436. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e cinque mesi.
1. 437. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e sei mesi.
1. 438. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e sette mesi.
1. 439. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e otto mesi.
1. 440. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e nove mesi.
1. 441. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e dieci mesi.
1. 442. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a un anno e undici mesi.
1. 443. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quater), capoverso «Art. 495-ter», sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da un mese a due anni.
1. 444. Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
«Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«m-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, previsti dall'articolo 496 del codice penale».
1. 15. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
«Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 01, premettere il seguente:

001. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso o la carta di soggiorno, ovvero il passaporto o altro documento di identificazione, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici e ad esame della retina, ed è punito ai sensi di quanto disposto dall'articolo 496 del codice penale. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sono tenuti ad accompagnare la persona nei propri uffici e a provvedere al suo trasferimento al centro di identificazione amministrativa, di cui all'articolo 13-ter, più vicino»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le procedure per l'identificazione, da attivare in collaborazione con il diretto interessato e con i Paesi stranieri, devono essere avviate dal momento del fermo. A tale fine il questore ordina che lo straniero fermato sia trattenuto negli appositi centri di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter. Il fermo è disposto, in ogni caso, con provvedimentomotivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Lo straniero è trattenuto ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 13-ter»;
c) il comma 4 è abrogato;
sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9. - 1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto ai fini della sua identificazione presso il centro di identificazione amministrativa per un periodo non superiore ai 9 mesi, prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 90 giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto al procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'essotempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche coattivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14».
1. 13. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
«Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio elle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 01, premettere il seguente:

001. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso o la carta di soggiorno, ovvero il passaporto o altro documento di identificazione, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici e ad esame della retina, ed è punito ai sensi di quanto disposto dall'articolo 496 del codice penale. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sono tenuti ad accompagnare la persona nei propri uffici e a provvedere al suo trasferimento al centro di identificazione amministrativa, di cui all'articolo 13-ter, più vicino»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le procedure per l'identificazione, da attivare in collaborazione con il diretto interessato e con i Paesi stranieri,devono essere avviate dal momento del fermo. A tale fine il questore ordina che lo straniero fermato sia trattenuto negli appositi centri di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter. Il fermo è disposto, in ogni caso, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Lo straniero è trattenuto ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 13-ter»;
c) il comma 4 è abrogato.
all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: ed espulsione con la seguente: amministrativa;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 13-ter. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto nei centri di identificazione amministrativa. Il decreto di fermo è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 3.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero, ai fini della sua identificazione, sia trattenuto presso il centro di identificazione ed espulsione, per un periodo non superiore ai nove mesi prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori novanta giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto a procedimento per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione ed espulsione in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari, o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione ed espulsione trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la assistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche coattivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14».
1. 14. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
«Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Lo straniero sottoposto a decreto di espulsione anche nel caso in cui si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero vi sia rientrato in violazione di quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 13 del medesimo testo unico, se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione collabora alla sua identificazione, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a trentasei mesi.
2. Lo straniero di cui al comma 1 del presente articolo, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermato dalle autorità competenti è sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima ai sensi di quanto dispostodagli articoli 499 e seguenti del codice di procedura penale; si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
1. 16. Costantini, Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», dopo le parole: dell'altrui persona aggiungere le seguenti:, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, premettere le parole: Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e.
1. 17. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a due mesi.
1. 445. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a tre mesi.
1. 446. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a quattro mesi.
1. 447. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a cinque mesi.
1. 448. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a sei mesi.
1. 449. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a sette mesi.
1. 450. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a otto mesi.
1. 451. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a nove mesi.
1. 452. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a dieci mesi.
1. 453. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a undici mesi.
1. 454. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese ad un anno.
1. 455. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e un mese.
1. 456. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e due mesi.
1. 457. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e tre mesi.
1. 458. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e quattro mesi.
1. 459. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e cinque mesi.
1. 460. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e sei mesi.
1. 461. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e sette mesi.
1. 462. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e otto mesi.
1. 463. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e nove mesi.
1. 464. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e dieci mesi.
1. 465. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a un anno e undici mesi.
1. 466. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni.
1. 467. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e un mese.
1. 468. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e due mesi.
1. 469. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e tre mesi.
1. 470. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e quattro mesi.
1. 471. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e cinque mesi.
1. 472. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e sei mesi.
1. 473. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e sette mesi.
1. 474. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e otto mesi.
1. 475. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e nove mesi.
1. 476. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e dieci mesi.
1. 477. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a due anni e undici mesi.
1. 478. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b-quinquies), capoverso «Art. 496», sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da un mese a tre anni.
1. 479. Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo la lettera b-sexies), aggiungere la seguente:
b-septies)
l'articolo 572 è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Conseguentemente:
al medesimo comma:
dopo la lettera
e), aggiungere le seguenti:
e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fattocostituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
e-ter) l'articolo 671 è abrogato;
e-quater) dopo l'articolo 609-decies è inserito il seguente:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
e-quinquies) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio»;
e-sexies) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:
«1-bis. se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5»;
e-septies) all'articolo 635, secondo comma, dopo il numero 3, è inserito il seguente:
«3-bis. su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale»;
e-octies) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:
«Per i reati di cui al comma precedente, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna»;
e-nonies) al secondo comma dell'articolo 639, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,»;
all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia» sono inserite le seguenti: «, atti persecutori»;
a-ter) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

a-quater) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
1. 18. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e un mese».
1. 480. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e due mesi».
1. 481. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e tre mesi».
1. 482. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e quattro mesi».
1. 483. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e cinque mesi».
1. 484. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e sei mesi».
1. 485. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e sette mesi».
1. 486. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e otto mesi».
1. 487. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e nove mesi».
1. 488. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e dieci mesi».
1. 489. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a due anni e undici mesi».
1. 490. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni».
1. 491. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e un mese».
1. 492. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e due mesi».
1. 493. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e tre mesi».
1. 494. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e quattro mesi».
1. 495. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e cinque mesi».
1. 496. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e sei mesi».
1. 497. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e sette mesi».
1. 498. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e otto mesi».
1. 499. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e nove mesi».
1. 500. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e dieci mesi».
1. 501. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a tre anni e undici mesi».
1. 502. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni».
1. 503. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e due mesi».
1. 504. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e tre mesi».
1. 505. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalleseguenti: «da due anni a quattro anni e quattro mesi».
1. 506. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e cinque mesi».
1. 507. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e sei mesi».
1. 508. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e sette mesi».
1. 509. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e otto mesi».
1. 510. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e nove mesi».
1. 511. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e dieci mesi».
1. 512. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al secondo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e undici mesi».
1. 513. Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 20. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 21. Vietti, Volontè, Tassone, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 22. Amici.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
all'articolo 61, primo comma, numero 6), dopo la parola: « esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero».
1. 233. Bellanova.

Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).
1. 232. Samperi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 374-bis, è inserito il seguente:
«Art. 374-ter. - (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione.»;
b) all'articolo 383, primo comma, dopo le parole: «preveduti dagli articoli» sono aggiunte le seguenti: «374-ter,».
1. 01. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza in caso di false dichiarazioni). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato, in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi contro le norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».
1. 02. Sbai.

ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Sopprimerlo.
2. 160. Maurizio Turco.

Al comma 1 dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
0a-bis) Dopo l'articolo 224 è inserito il seguente:
«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie su minori). - 1. Il giudice con ordinanza motivata può disporre il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA su minori per i quali sussistono elementi tali da far ritenere che siano stati sottratti ai propri genitori.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia».
2. 1. Mario Pepe (PDL).
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, anche su richiesta dell'organo accertatore.
2. 2. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 3-ter.
2. 3. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
all'articolo 449, comma 4, la parola: «quindicesimo», è sostituita con la seguente: «trentesimo»;

Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
all'articolo 449, comma 5, la parola: «quindicesimo», è sostituita con la seguente: «trentesimo»;
sostituire la lettera i) con la seguente:
i)
all'articolo 599, il comma 4 è abrogato;
2. 161. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: settimo.
2. 115. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ottavo.
2. 116. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: nono.
2. 117. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: decimo.
2. 118. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: undicesimo.
2. 120. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: dodicesimo.
2. 121. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: tredicesimo.
2. 122. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: quattordicesimo.
2. 123. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: quindicesimo.
2. 124. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: sedicesimo.
2. 126. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: diciassettesimo.
2. 127. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: diciottesimo.
2. 128. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: diciannovesimo.
2. 129. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventesimo.
2. 130. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventunesimo.
2. 132. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventiduesimo.
2. 133. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventitreesimo.
2. 134. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventiquattresimo.
2. 135. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventiseiesimo.
2. 137. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventottesimo.
2. 138. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventinovesimo.
2. 139. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novantadue.
2. 140. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novantasette.
2. 141. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novantanove.
2. 142. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: cento.
2. 143. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centododici.
2. 144. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centotredici.
2. 145. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.
2. 146. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centosessantotto.
2. 147. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centosettanta.
2. 148. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centosettantacinque.
2. 149. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centosettantanove.
2. 150. Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2. 20. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rispetto al reato così individuato, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;
b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare»;
c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti»;
d) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.
2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui il comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione.»;
e) l'articolo 24 è abrogato;
f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazionesulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione»;
g) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis»;
h) l'articolo 33-octies è abrogato;
i) dopo l'articolo 33-nonies, è inserito il seguente:
«Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4»;
l) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;
m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;
o) dopo l'articolo 518, è inserito il seguente:
«Art. 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.;
7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».
2. 5. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2.1 - (Ulteriori, modifiche al codice di procedura penale in tema di difesa e notificazioni degli atti del procedimento) - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;
b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;
d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'Albo redatto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità ad eseguire la notificazione nel modo anzidetto, le notificazioni o gli avvisi ai difensori possono eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo in originale»;
e) all'articolo 150, comma 1, le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,» sono soppresse;
f) all'articolo 151, comma 1, dopo le parole: «ad eseguire» sono inserite le seguenti: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria»;
g) all'articolo 152, comma 1, le parole: «possono essere sostituite», sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Salvo che la legge non disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. La presente norma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi.»;
i) all'articolo 157, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
«8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis»,;
l) l'articolo 159, è sostituito dal seguente:
«Articolo 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore»;
m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso medianteconsegna di unica copia al difensore, dando atto nella relazione di cui all'articolo 168 dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato.»
2. 01. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Altre modifiche al codice di procedura penale) - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;
b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
c) dopo l'articolo 282-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.
3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.
5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.».
d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;
e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:
«Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per l'incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.
2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.
3. Il giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.
4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per cassazione.
5. Quando non provvede a norma del comma 4, il giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».
f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter,anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:
«Art. 395 - 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1, lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria»;
i) all'articolo 396, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;
2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,»;
l) all'articolo 396, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;
m) all'articolo 398, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla parola «600» è premessa la seguente: «572,»;
2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;
3) le parole «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;
4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».
2. 02. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le misure interdittive e le misure del divieto di dimora, dell'obbligo di dimora e degli arresti domiciliari possono essere disposte anche congiuntamente»;
b) all'articolo 308, comma 2, le parole: «due mesi», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
c) gli articoli 322-bis, e 325, comma 1, sono abrogati.
2. 04. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

ART. 2-bis.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

Sopprimere gli articoli 2-bis e 2-ter.
2-bis. 100. Ferranti.

Sopprimerlo.
*2-bis. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Sopprimerlo.
*2-bis. 2. Di Pietro, Palomba, Costantini.

Sopprimerlo.
*2-bis. 3. Soro, Maurizio Turco.

Sostituire gli articoli 2-bis e 2-ter con i seguenti:
Art. 2-bis. - (Ufficio per il processo). - 1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio del processo sono previste unità operative assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili per l'ufficio per il processo, dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento di funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.
4. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i Presidenti di sezione o i Procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
5. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 4 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
6. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

Art. 2-ter. - (Efficienza degli uffici giudiziari). - 1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche possono essere ammessi dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, in forza di apposite convenzioni stipulate dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari, i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, del lavoro, delle corti di appello e dei tribunali.
2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione tranne che questi abbia espresso, con atto motivato, la propria indisponibilità.
3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e la vigilanza e la disciplina del Consiglio dell'ordine degli avvocati, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono autorizzati a trattare i dati giudiziari di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.
8. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.
9. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.
2-bis. 5. Di Pietro, Palomba, Costantini.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:
«Art. 4-ter. - (Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza). - 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga propostoricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso»;
b) all'articolo 30, il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis, In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria dì emissione di atti del procedimento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica.»;
d) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. - (Documentazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle attività di ricerca dell'imputato). - 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti.
2. Quando incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato»;
e) all'articolo 64, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa. I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario a ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica»;
f) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «in originale o in copia» sono aggiunte le seguenti: «anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile»;
g) all'articolo 129, comma 3, dopo le parole: «notizia dell'imputazione» è inserito il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, del codice»;
h) dopo l'articolo 143, è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, la relativa ordinanza ed il decreto di citazione a giudizio vengono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni».
i) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
«Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.
2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o debbono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attivitàistruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario.
4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.
5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:
a) per il giudizio di primo grado: anni due;
b) per il giudizio in grado appello: anni due;
c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6 non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.
8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte d'appello e al primo presidente della Corte di cassazione»;
l) all'articolo 145, il comma 2 è abrogato.
2-bis. 6. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile ad esclusione
del capoverso Art. 144-
bis)

Al comma 1, capoverso articolo 132-bis, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità.
0. 2-bis. 500. 4.Tenaglia, Ferranti.

Al comma 1, capoverso articolo 132-bis, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) ai processi per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
0. 2-bis. 500. 3.Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1, capoverso articolo 132-bis, al comma 1, lettera e) dopo la parola: quarto aggiungere le seguenti: e quinto.
0. 2-bis. 500. 1.Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1, capoverso articolo 132-bis, al comma 2, dopo le parole: degli uffici giudicanti aggiungere le seguenti: sentiti i presidenti di sezione e acquisito il parere del procuratore della Repubblica e dei consigli dell'ordine forense interessati,.
0. 2-bis. 500. 2.Tenaglia, Ferranti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria».
2-bis. 500. Governo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 132-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice, o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.
2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario.
4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegnaprecedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificati nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.
5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del medesimo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:
a) per il giudizio di primo grado: anni due e mesi sei;
b) per il giudizio in grado di appello: anni uno e mesi sei;
c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.
8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte d'appello e al primo presidente della Corte di cassazione»;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 2 è abrogato.
2-bis. 7. Tenaglia.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo le parole: precedenza assoluta aggiungere le seguenti: ai procedimenti per reati di cui al Titolo I, Titolo II e Titolo III del Libro secondo del codice penale, nonché.
2-bis. 9. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti:, ai procedimenti per stupro e violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

Conseguentemente, all'articolo 2-ter, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai procedimenti per stupro e violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona non si applica la sospensione di cui al presente articolo.
2-bis. 10. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: trenta anni.
2-bis. 161. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venticinque anni.
2-bis. 160. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venti anni.
2-bis. 159. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: diciannove anni.
2-bis. 158. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: diciotto anni.
2-bis. 157. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sedici anni.
2-bis. 156. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.
2-bis. 155. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quattordici anni.
2-bis. 154. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: tredici anni.
2-bis. 153. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.
2-bis. 152. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: undici anni.
2-bis. 151. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: e per i reati in materia ambientale, che creano grave danno all'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei cittadini,
2-bis. 11. Mariani.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: e per i reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sui traffici illeciti di rifiuti e le attività illecite ad esso connesse.
2-bis. 12. Realacci.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 314 del codice penale.
2-bis. 13. Braga.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 316-ter del codice penale.
2-bis. 15. Brandolini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 318 del codice penale.
2-bis. 17. Bratti.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 319 del codice penale.
2-bis. 19. Bucchino.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 319-ter del codice penale.
2-bis. 20. Bindi.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 320 del codice penale.
2-bis. 101. Mattesini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 378 del codice penale.
2-bis. 24. Calgaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 416 del codice penale.
2-bis. 26. Boccuzzi.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 420 del codice penale.
2-bis. 102. Mazzarella.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 423 del codice penale.
2-bis. 28. Maran.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 423-bis del codice penale.
2-bis. 30. Marantelli.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 424 del codice penale.
2-bis. 103. Melandri.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 432, primo comma, del codice penale.
2-bis. 104. Melis.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 433, primo comma, del codice penale.
2-bis. 105. Giorgio Merlo.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 435 del codice penale.
2-bis. 106. Merloni.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 440 del codice penale.
2-bis. 32. Calvisi.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 441 del codice penale.
2-bis. 107. Meta.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 442 del codice penale.
2-bis. 108. Migliavacca.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 443 del codice penale.
2-bis. 109. Miglioli.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 444 del codice penale.
2-bis. 110. Misiani.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 445 del codice penale.
2-bis. 34. Morassut.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 450 del codice penale.
2-bis. 111. Mosca.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 455 del codice penale.
2-bis. 112. Marchignoli.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 460 del codice penale.
2-bis. 113. Mosella.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 475 del codice penale.
2-bis. 114. Murer.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 476 del codice penale.
2-bis. 36. Marchi.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 485 del codice penale.
2-bis. 115. Nannicini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 487 del codice penale.
2-bis. 116. Narducci.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 544-bis del codice penale.
2-bis. 117. Recchia.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 544-ter del codice penale.
2-bis. 118. Rigoni.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 544-quater del codice penale.
2-bis. 119. Rossa.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.
2-bis. 120. Rubinato.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 564 del codice penale.
2-bis. 121. Rugghia.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 565 del codice penale.
2-bis. 122. Sani.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 568 del codice penale.
2-bis. 123. Sarubbi.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 570 del codice penale.
2-bis. 124. Santagata.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 571 del codice penale.
2-bis. 162. Nicolais.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 572 del codice penale.
2-bis. 38. Margiotta.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 573 del codice penale.
2-bis. 126. Oliverio.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 574 del codice penale.
2-bis. 127. Andrea Orlando.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 582 del codice penale.
2-bis. 128. Ria.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 583 del codice penale.
2-bis. 40. Cesare Marini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, del codice penale.
2-bis. 71. Boccia, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 591 del codice penale.
2-bis. 42. Martella.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 593 del codice penale.
2-bis. 129. Antonino Russo.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 598 del codice penale.
2-bis. 130. Scarpetti.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 599 del codice penale.
2-bis. 131. Sbrollini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 605 del codice penale.
2-bis. 132. Pedoto.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 607 del codice penale.
2-bis. 133. Peluffo.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale.
2-bis. 44. Boffa.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 610 del codice penale.
2-bis. 134. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 611, primo comma, del codice penale.
2-bis. 135. Pes.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 613 del codice penale.
2-bis. 136. Sanga.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 614 del codice penale.
2-bis. 137. Tempestini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 615-ter del codice penale.
2-bis. 138. Piccolo.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 617-quater del codice penale.
2-bis. 46. Burtone.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale.
2-bis. 139. Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 624 del codice penale.
2-bis. 48. Bordo.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
2-bis. 50. Bonavitacola.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 625 del codice penale.
2-bis. 52. Berretta.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 628, primo comma, del codice penale.
2-bis. 54. Benamati.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 630, primo comma, del codice penale.
2-bis. 55. Binetti.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 631 del codice penale.
2-bis. 140. Schirru.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 632 del codice penale.
2-bis. 141. Servodio.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 633 del codice penale.
2-bis. 142. Siragusa.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 634 del codice penale.
2-bis. 143. Sposetti.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 635-bis del codice penale.
2-bis. 144. Pistelli.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 639 del codice penale.
2-bis. 145. Fedi.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 640 del codice penale.
2-bis. 57. Bersani.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2-bis. 59. Bobba.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 640-ter del codice penale.
2-bis. 61. Bocci.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 643 del codice penale.
2-bis. 63. Calearo Ciman, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 644 del codice penale.
2-bis. 65. Bossa.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 646 del codice penale.
2-bis. 146. Pizzetti.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 648 del codice penale.
2-bis. 67. Baretta.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 660 del codice penale.
2-bis. 69. Marrocu.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 695 del codice penale.
2-bis. 147. Pompili.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 696 del codice penale.
2-bis. 148. Porta.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 697 del codice penale.
2-bis. 149. Portas.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 699 del codice penale.
2-bis. 150. Rampi.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
2-bis. 75. Cesario.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2-bis. 76. Pierdomenico Martino.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2-bis. 78. Mastromauro.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo la parola: procede, aggiungere le seguenti: ai delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
2-bis. 73. Coscia.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alla trattazione dei procedimenti per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale.
2-bis. 82. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 2, dopo le parole: reati commessi aggiungere le seguenti: contro la pubblica amministrazione ovvero.
2-bis. 83. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2-ter.
(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002).

Sopprimerlo.
*2-ter. 1. Veltroni, Maurizio Turco.

Sopprimerlo.
*2-ter. 2. Zeller, Brugger, Nicco.

Sopprimerlo.
*2-ter. 4. Vietti, Volonté, Mannino, Tassone, Rao.

Sopprimerlo.
*2-ter. 5. Di Pietro, Palomba, Costantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-ter. - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 405, il comma 1-bis è abrogato;
b) l'articolo 406 è sostituto dal seguente:
«Art. 406. - (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene:
a) le generalità della persona sottoposta ad indagini e l'indicazione della notizia di reato;
b) l'indicazione degli elementi di prova raccolti;
c) l'esposizione dei motivi che giustificano la richiesta stessa, con espressa indicazione dell'attività investigativa ancora da compiere e delle ragioni che ne hanno impedito lo svolgimento entro il termine in scadenza.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
3. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività investigativa indicata e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Le richieste di proroga successive alla prima sono notificate, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal; reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
5. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza motivata.
6. Se rigetta la richiesta di proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, restituisce gli atti al pubblico ministero invitandolo ad assumere le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, entro il termine di dieci giorni.»;
c) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:
«Art. 409. - (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Dopo il deposito della richiesta di archiviazione il giudice, se ritiene necessarieulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
3. Salvo il caso previsto dal comma 2, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
5. A seguito dell'udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. Per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero disponendo che, entro dieci giorni, emetta il decreto di cui all'articolo 552.
7. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5»;
d) all'articolo 410, comma 3, le parole «e 5», sono sostituite dalle seguenti: «, 5 e 6»;
e) all'articolo 413, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se il procuratore generale non provvede in ordine all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma i ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a trenta giorni, per la formulazione delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1.»;
f) all'articolo 415-bis, comma 1, la parola «Prima», è sostituita dalle seguenti: «Nei procedimenti di cui all'articolo 550, prima»;
g) all'articolo 415-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai procedimenti per i quali il pubblico ministero formuli richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 454»;
h) all'articolo 416, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
i) all'articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
l) all'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta».
2-ter. 7. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-ter. - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: «provvede», è inserita la seguente: «immediatamente»;
b) all'articolo 578, comma 1, dopo le parole: «gli interessi civili» sono aggiunte le seguenti: «; allo stesso modo provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale»;
c) all'articolo 571, comma 1, prima delle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;
d) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono aggiunte le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571 comma 3,»;
e) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma i quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello Stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
f) all'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse;
g) all'articolo 629, comma 1, le parole: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,» sono soppresse;
h) all'articolo 666, comma 4, le parole: «e del pubblico ministero», sono sostituite dalle seguenti: «. Il pubblico ministero viene sentito, se comparso».
2-ter. 9. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-ter. - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-bis, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 69, comma 4, le parole: «esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti», sono soppresse;

c) l'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere Stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo che precede è di dieci anni.
Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale»;
d) all'articolo 81, il comma 4 è abrogato;
e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edlittalmente prevista aumentato della metà.
Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
a) essere inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
b) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato. consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»;
f) all'articolo 158, comma 1, dopo la parola «permanente», sono inserite le seguenti: «o continuato»; dopo la parola «permanenza», sono inserite le seguenti: «o continuazione»;
g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta, Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
a) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, salva l'ipotesi di cui all'articolo 569 comma 2 del codice di procedura penale;
2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
b) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime».
h) all'articolo 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questi delegata»; dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti:
«l'avviso di conclusione delle indagini preliminari»; dopo le parole: «rinvio agiudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, commi 1 e 2, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all'articolo 157, comma 2, lettera b)»;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
3-ter. La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la Sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;
i) all'articolo 161, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato», sono soppresse;
b) all'articolo 175 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter, Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;
c) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato;
d) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è soppressa.
2-ter. 6. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2-ter. 500. 4.Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi con le parole: rinviano la trattazione dei processi.
0. 2-ter. 500. 3.Maurizio Turco.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e il termine fino a: rinvio.
0. 2-ter. 500. 6.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, le parole da: e il termine fino a: rinvio sono sostituite dalle seguenti: e il temine di prescrizione non si sospende.
0. 2-ter. 500. 7.Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, le parole: se l'imputato si oppone ovvero sono soppresse.
0. 2-ter. 500. 8.Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, sostituire le parole: se l'imputato si oppone con le seguenti: se l'imputato o la persona offesa si oppongono.
0. 2-ter. 500. 1.Tenaglia, Ferranti.

Sopprimere il comma 4.
0. 2-ter. 500. 5.Maurizio Turco.

Al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: il Consiglio superiore della magistratura valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi, dandone comunicazione al Ministro della giustizia. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere tenendo conto delle valutazioni effettuate dal Consiglio superiore della magistratura.
0. 2-ter. 500. 2.Ferranti, Tenaglia.

Sostituire l'articolo 2-ter con il seguente:
Art. 2-ter. - (Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria). - 1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241,l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
2-ter. 500. Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2002 fino alla fine del comma con le seguenti: dal 1o febbraio 1997 al 29 febbraio 2001, che si trovino nella fase del dibattimento e siano relativi al reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno.

Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.
2-ter. 159. Evangelisti, Monai.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 14 luglio 1989.
2-ter. 172. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 30 giugno 1994.
2-ter. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 27 luglio 1994.
2-ter. 173. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 4 luglio 2008.
2-ter. 178. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 30 giugno 1996.
2-ter. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 25 aprile 2008.
2-ter. 190. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o aprile 2008.
2-ter. 168. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 8 marzo 2008.
2-ter. 193. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 29 febbraio 2008.
2-ter. 184. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 10 ottobre 2007.
2-ter. 199. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 4 luglio 2007.
2-ter. 177. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 25 aprile 2007.
2-ter. 189. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 17 aprile 2007.
2-ter. 197. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o aprile 2007.
2-ter. 167. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 22 settembre 2006.
2-ter. 206. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o luglio 2006.
2-ter. 204. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 30 giugno 1998.
2-ter. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 25 aprile 2006.
2-ter. 188. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 11 luglio 1998.
2-ter. 160. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 5 marzo 2006.
2-ter. 201. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 16 gennaio 2006.
2-ter. 203. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 2 agosto 2005.
2-ter. 196. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 4 luglio 2005.
2-ter. 176. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 14 maggio 2005.
2-ter. 198. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o aprile 2005.
2-ter. 166. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 8 marzo 2005.
2-ter. 192. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 28 novembre 2004.
2-ter. 202. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 29 febbraio 2000.
2-ter. 182. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 20 ottobre 2004.
2-ter. 200. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 4 luglio 2004.
2-ter. 175. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 30 giugno 2000.
2-ter. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 4 luglio 2000.
2-ter. 161. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o maggio 2004.
2-ter. 179. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 25 aprile 2004.
2-ter. 187. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o aprile 2004.
2-ter. 165. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 29 febbraio 2004.
2-ter. 183. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o dicembre 2003.
2-ter. 181. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 4 luglio 2003.
2-ter. 180. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 25 aprile 2003.
2-ter. 186. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 11 settembre 2001.
2-ter. 162. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o aprile 2003.
2-ter. 164. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o gennaio 2002.
2-ter. 171. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.
2-ter. 170. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 25 dicembre 2002.
2-ter. 169. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o novembre 2002.
2-ter. 194. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 8 marzo 2002.
2-ter. 191. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 1o aprile 2002.
2-ter. 163. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 25 aprile 2002.
2-ter. 185. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 24 maggio 2002.
2-ter. 195. Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado con le seguenti: per i quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura penale.
2-ter. 14. Di Pietro, Palomba, Costantini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole chiusura del dibattimento con le seguenti: apertura del dibattimento.
2-ter. 15. Zeller, Brugger.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto al comma 6, non sono comunque sospesi i processi penali relativi ai reati di corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione e reati societari.
2-ter. 16. Di Pietro, Palomba, Costantini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non opera per i seguenti reati: sequestro di persona (articolo 605 codice penale), estorsione (articolo 629 codice penale), rapina (articolo 628 codice penale), sfruttamento della prostituzione, furto in appartamento (articolo 624-bis codice penale), associazione per delinquere (articolo 416 codice penale), stupro e violenza sessuale (articolo 609-bis codice penale), bancarotta fraudolenta, frodi fiscali, usura, falsificazione di documenti pubblici, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, reati informatici, ricettazione, detenzione di materiale pedo-pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all' articolo 12 comma 1 della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo per colpa medica, omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, truffa comunitaria, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie,traffico di rifiuti, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci.
2-ter. 17. Di Pietro, Palomba, Costantini.

Al comma 6, dopo le parole: relativi ai aggiungere le seguenti: reati di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III, Libro secondo, del codice penale, ai
2-ter. 18. Di Pietro, Palomba, Costantini.

Al comma 6, dopo le parole criminalità organizzata, aggiungere le seguenti ai reati in materia ambientale che creano grave danno all'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei cittadini,
2-ter. 19. Dal Moro.

Al comma 6, dopo le parole: criminalità organizzata, aggiungere le seguenti: ai reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi al traffico illecito di rifiuti e alle attività illecite ad esso connesse.
2-ter. 20. Pollastrini.

Al comma 6, dopo le parole criminalità organizzata, aggiungere le seguenti ai delitti che causino danno ambientale ai sensi dell'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2-ter. 25. Motta.

Al comma 6, dopo le parole: a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale.
2-ter. 21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti: e quelli concernenti le malattie professionali.
2-ter. 118. Villecco Calipari, Beltrandi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le parole: e relative alla circolazione stradale.
2-ter. 22. Velo.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
2-ter. 23. Miotto.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2-ter. 33. Duilio.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2-ter. 30. D'Incecco.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2-ter. 28. De Torre.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
2-ter. 27. Cardinale, Esposito.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 314 del codice penale.
2-ter. 37. Cavallaro.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 316-ter del codice penale.
2-ter. 39. Ceccuzzi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 318 del codice penale.
2-ter. 40. Cenni.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 319 del codice penale.
2-ter. 43. Ciriello.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 319-ter del codice penale.
2-ter. 45. Codurelli.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 320 del codice penale.
2-ter. 119. Farinone.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 323 del codice penale.
2-ter. 120. Gianni Farina.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 325 del codice penale.
2-ter. 100. Fadda.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 326 del codice penale.
2-ter. 101. Fiano.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 328 del codice penale.
2-ter. 102. Fiorio.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 331 del codice penale.
2-ter. 103. Fluvi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 334 del codice penale.
2-ter. 104. Fogliardi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 336 del codice penale.
2-ter. 105. Froner.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 337 del codice penale.
2-ter. 106. Gaglione.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 338 del codice penale.
2-ter. 107. Garavini.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 340 del codice penale.
2-ter. 108. Garofani.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 343 del codice penale.
2-ter. 109. Gasbarra.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 346 del codice penale.
2-ter. 110. Gatti.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 348 del codice penale.
2-ter. 111. Genovese.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 353 del codice penale.
2-ter. 112. Gentiloni Silveri.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 355 del codice penale.
2-ter. 113. Ghizzoni.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 356 del codice penale.
2-ter. 114. Giacomelli.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 367 del codice penale.
2-ter. 115. Ginefra.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 368 del codice penale.
2-ter. 116. Ginoble.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 368 del codice penale.
2-ter. 117. Gnecchi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 374 del codice penale.
2-ter. 121. Gozi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 378 del codice penale.
2-ter. 46. Concia.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
2-ter. 122. Grassi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 385 del codice penale.
2-ter. 123. Graziano.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 385, primo comma, del codice penale.
2-ter. 124. Iannuzzi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 385, secondo comma, del codice penale.
2-ter. 125. La Forgia.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 414 del codice penale.
2-ter. 126. Laganà Fortugno.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 420 del codice penale.
2-ter. 127. Lanzillotta.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 423 del codice penale.
2-ter. 47. Cuomo.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 423-bis del codice penale.
2-ter. 49. Cuperlo.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 424 del codice penale.
2-ter. 128. Laratta.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 432, primo comma, del codice penale.
2-ter. 129. Lenzi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 433, primo comma, del codice penale.
2-ter. 130. Letta.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 435, primo comma, del codice penale.
2-ter. 131. Levi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 440 del codice penale.
2-ter. 51. Corsini.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 441 del codice penale.
2-ter. 132. Lo Moro.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 442, primo comma, del codice penale.
2-ter. 133. Lolli.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 443 del codice penale.
2-ter. 134. Losacco.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 444 del codice penale.
2-ter. 135. Lovelli.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 449 del codice penale.
2-ter. 136. Lucà.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 450 del codice penale.
2-ter. 137. Lulli.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 455 del codice penale.
2-ter. 52. Damiano.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 460 del codice penale.
2-ter. 138. Luongo.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 476 del codice penale.
2-ter. 54. D'Alema.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 477 del codice penale.
2-ter. 139. Madia.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 485 del codice penale.
2-ter. 140. Mantini.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 487 del codice penale.
2-ter. 141. Rossomando.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 572 del codice penale.
2-ter. 56. D'Antoni.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 573 del codice penale.
2-ter. 142. Strizzolo.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 574 del codice penale.
2-ter. 143. Federico Testa.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 582 del codice penale.
2-ter. 144. Marchioni.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 583 del codice penale.
2-ter. 58. De Biasi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, del codice penale.
2-ter. 158. Mogherini.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 591 del codice penale.
2-ter. 60. De Pasquale.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 605, primo comma, del codice penale.
2-ter. 145. Tocci.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 607 del codice penale.
2-ter. 146. Trappolino.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale.
2-ter. 62. Enzo Carra.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 610 del codice penale.
2-ter. 147. Tullo.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 611, primo comma, del codice penale.
2-ter. 148. Vassallo.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 613 del codice penale.
2-ter. 149. Ventura.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 614 del codice penale.
2-ter. 150. Verini.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 615-ter del codice penale.
2-ter. 151. Vernetti.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 617-quater del codice penale.
2-ter. 64. Colaninno.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale.
2-ter. 152. Vico.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 624 del codice penale.
2-ter. 66. Marco Carra.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
2-ter. 68. Castagnetti.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 628, primo comma, del codice penale.
2-ter. 70. Vannucci.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 629 del codice penale.
2-ter. 72. Carella.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 635-bis del codice penale.
2-ter. 153. Zampa.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 643 del codice penale.
2-ter. 75. Colombo.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 644 del codice penale.
2-ter. 76. Causi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 646 del codice penale.
2-ter. 154. Zucchi.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 648 del codice penale.
2-ter. 78. Capodicasa.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 660 del codice penale.
2-ter. 80. De Micheli.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 695 del codice penale.
2-ter. 155. Zunino.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 696 del codice penale.
2-ter. 156. Rosato.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti:, ai delitti di cui all'articolo 697 del codice penale.
2-ter. 157. Viola.

Sopprimere i commi 7 e 8.
2-ter. 81. Fassino.

Al comma 7, sostituire la parole da: i reati fino a prescrizione con le seguenti: il termine per la prescrizione dei reati in essi contestati si produca entro trenta giorni.
2-ter. 82. Sereni.

A1 comma 7, aggiungere, in fine, le parole:, eccettuati i processi in cui vi sia stata rituale costituzione di parte civile.
2-ter. 83. Arturo Parisi.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: anche nei con le seguenti: ad eccezione dei.
2-ter. 84. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e fino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento.
2-ter. 85. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: può essere formulata anche con le seguenti: non può essere formulata.
2-ter. 86. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al termine della sospensione, il processo riprende automaticamente senza bisogno di notificazioni e comunicazioni ulteriori.
2-ter. 87. Di Pietro, Palomba, Costantini.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Norme su1 processo telematico) - 1. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie a partire dal 31 gennaio 2009. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.
2. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie dal 31 dicembre 2008. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle te o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.
3. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 2.
4. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertatia consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.
5. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2-ter. 01. Di Pietro, Palomba, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Copia di atti e pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali) - 1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.
2. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.
3. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 2.
4. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.
5. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2-ter. 02. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

 

ART. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

Sopprimerlo.
3. 100. Maurizio Turco.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 20 e 27, le parole: «sarà giudicato in contumacia», sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;
b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».
3. 1. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

Sopprimerlo.
4. 130. Maurizio Turco.

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

02. All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la parola: «esclusi» è sostituita dalla seguente: «inclusi».
4. 100. Minasso.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «l'arresto fino a tre mesi» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «con l'ammenda da euro 800 a euro 3200» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 3000 a euro 6000».
4. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quindici giorni.
4. 102. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
4. 101. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200».
4. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e.
4. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da sei a sette mesi.
4. 111. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da un giorno a tre giorni.
4. 104. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da un giorno a sette giorni.
4. 103. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da un giorno a tredici giorni.
4. 105. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da uno a due mesi.
4. 107. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da uno a tre mesi.
4. 123. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da uno a sei mesi.
4. 108. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da due mesi a un anno.
4. 106. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da tre a nove mesi.
4. 110. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da tre mesi ad un anno con le seguenti: da tre a undici mesi.
4. 109. Maurizio Turco.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi fino alla fine della lettera.
4. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: sempre disposta la confisca fino a: del codice penale con le seguenti: disposto il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
4. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «salvo che sia evidente che il conducente non si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool».
4. 14. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da sette a otto giorni.
4. 118. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da tredici a diciassette giorni.
4. 119. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da quindici giorni a un mese.
4. 112. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da quindici giorni a due mesi.
4. 113. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da venti a ventitré giorni.
4. 120. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a tre mesi.
4. 114. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a cinque mesi.
4. 115. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a sei mesi.
4. 116. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da uno a sette mesi.
4. 117. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da due mesi e cinque giorni a sei mesi e un giorno.
4. 131. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da cinque a sette mesi.
4. 122. Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: euro 1.500 fino alla fine della lettera con le seguenti: euro 6.000 a euro 10.000".
4. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: euro 1.500 fino alla fine della lettera con le seguenti: euro 3.000 a euro 8.000.
4. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: 1 a euro 99.
4. 128. Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: 17 a euro 23.
4. 126. Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: 70 a euro 130.
4. 129. Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: 71 a euro 90.
4. 127. Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: 150 a euro 600.
4. 125. Maurizio Turco.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), e del comma 2-bis in materia di confisca del veicolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 5. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario».
4. 6. Albonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al punto: «Articolo 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 8».
4. 7. Argentin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida devono frequentare un corso di guida sicura della durata minima di quattro ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli. Il titolare della patente che sia incorso nella perdita totale del punteggio ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legisltativo 30 aprile 1992, n. 285, può effettuare corsi di aggiornamento presso il suddetto Centro, ove presente, al fine di riacquistare i punti sulla patente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi presso i Centri di Guida Sicura.
4. 8. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a: «alcolemico; inoltre» sono soppresse.
4. 03. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Sopprimerlo.
*5. 1. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sopprimerlo.
*5. 110. Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191). - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 3.098 euro per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.
Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 162 del codice penale».
5. 3. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo dicomunicazione previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, relativo alla cessione di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, al fine di trarre una illecita utilità, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina.».
5. 4. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «sono annualmente definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite ogni triennio»;
2) al secondo periodo, le parole: «l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «il triennio»;
3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione triennale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto di validità annuale, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo anno del triennio precedente.».
5. 25. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, parte delle quote di ingresso di cui al comma 4 del presente articolo è riservata agli stranieri che hanno frequentato nei Paesi di origine appositi corsi di formazione professionale finanziati dal Governo italiano. L'entità di tale riserva è stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno».
5. 24. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. (Deroghe alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato). - 1. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere derogate entro i limiti massimi definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per determinate categorie di lavoratori la cui domanda risulta particolarmente elevata.
2. I soggetti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1 non possono cambiare il proprio settore di attività prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo; sono aggiunte, in fine, le parole: «, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio dello Stato riservate a ogni singolo Paese straniero, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, possono variare in base all'effettiva collaborazione delle autorità competenti del Paese interessato all'identificazione dei propri cittadini fermati sul territorio dello Stato.
1-ter. L'indice per determinare l'effettiva collaborazione dei singoli Paesi stranieri è determinato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ed è dato dal numero dei rimpatri effettuati, a seguito della necessaria identificazione, tenuto conto del differente numero dì affluenze da ogni singolo Paese straniero.
1-quater. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente alle Camere, entro il 30 novembre di ciascun anno, riguardo la collaborazione ottenuta da ogni singolo Paese straniero e le conseguenti variazioni effettuate sulle quote.
1-quinquies. Le variazioni di cui al comma 1-bis sono disposte con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
5. 42. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. (Deroghe alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato). - 1. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere derogate entro i limiti massimi definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per determinate categorie di lavoratori la cui domanda risulta particolarmente elevata.
2. I soggetti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1 non possono cambiare il proprio settore di attività prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro».
5. 23. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere i seguenti:
001. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo e quarto periodo, le parole: «spagnolo o arabo» sono sostituite dalle seguenti: «spagnolo, arabo o cinese»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso le autorità consolari italiane. sono istituiti appositi nuclei di controllo anticontraffazione per la verifica della documentazione necessaria ai cittadini stranieri per richiedere in qualsiasi forma l'ingresso nel territorio dello Stato»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero, anche in caso di provenienza da altri Paesi dell'areaSchengen, dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, indicando le località del suo soggiorno. Lo straniero deve comunque dimostrare di essere in possesso dei mezzi necessari per il suo autosostentamento sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza degli obblighi ovvero nel caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi od oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13. Nell'esame delle domande di visto deve essere accordata dalle autorità competenti particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza dello Stato e per l'intera area Schengen, nonché alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso i nuclei di controllo di cui al comma 2-bis dell'articolo 4».

002. La legge 28 maggio 2007, n. 68, è abrogata.
5. 6. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2, terzo e quarto periodo, le parole: «spagnolo o arabo» sono sostituite dalle seguenti: «spagnolo, arabo o cinese».
5. 22. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso le autorità consolari italiane sono istituiti appositi nuclei di controllo anticontraffazione per la verifica della documentazione necessaria ai cittadini stranieri per richiedere in qualsiasi forma l'ingresso nel territorio dello Stato».
5. 21. Di Pietro, Costantini, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere i seguenti:
001. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 4, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero, anche in caso di provenienza da altri Paesi dell'area Schengen, dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore délla provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, indicando le località del suo soggiorno. Lo straniero deve comunque dimostrare di essere in possesso dei mezzi necessari per il suo autosostentamento sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui all'articolo 3, comma l. In caso di inosservanza degli obblighi ovvero nel caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi od oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13. Nell'esame delle domande di visto deve essere accordata dalle autorità competenti particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, per lasicurezza dello Stato e per l'intera-area Schengen, nonché alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso i nuclei di controllo di cui al comma 2-bis dell'articolo 4».
002. La legge 28 maggio 2007, n. 68, è abrogata.
5. 7. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, a discrezione delle autorità competenti, ad esame del DNA e della retina»;
b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. I dati raccolti a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e dell'esame del DNA e della retina sono raccolti in un'apposita banca dati istituita presso il Ministero dell'interno».
5. 20. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere i seguenti:
001. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «all'articolo 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4-ter del presente articolo, all'articolo 5-bis ovvero all'articolo 5-ter »;
2) all'alinea, secondo periodo, sono soppresse le parole: «è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque»;
3) alla lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
4) alla lettera c), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
b) al comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4»;
c) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro,trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano»;
d) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e dell'esistenza» fino alla fine del periodo sono soppresse;
e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere esterne e la libera circolazione delle persone, le condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, sono ostative ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, se questo è già stato rilasciato, esso è revocato»;
i) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.
9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto».

002. Dopo l'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-ter. - (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Possono farsi garante dell'ingresso di uno straniero nel territorio dello Stato al fine del suo inserimento nel mercato del lavoro le seguenti tipologie di soggetti:
a) il cittadino privato italiano o straniero regolarmente soggiornante, per necessità legate alla sua sfera personale, ad esigenze familiari o comunque ricadenti nella sua attività privata;
b) l'impresa ovvero l'azienda, le società di persone e le società di capitali per fini legati alla loro attività imprenditoriale e con modalità differenti a seconda dei diversi volumi di fatturato. Fino ad un milione di euro di fatturato annuo è possibile richiedere, in un periodo di tre anni, al massimo tre lavoratori stranieri; fino a 10 milioni di euro, al massimo cinque lavoratori stranieri; fino a 50 milioni di euro, al massimo quindici lavoratori stranieri. Tali limiti possono essere aumentati per una quota pari al 100 per cento nel caso in cui il datore di lavoro dimostri che gli stranieri richiesti durante il triennio siano occupati stabilmente all'interno dell'azienda;
c) le società cooperative.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data della pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, con apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. I soggetti richiedenti devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione ai centri per l'impiego, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che intendono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro sono tenuti, altresì, agli obblighi di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'articolo 5-bis.
4. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è definito l'elenco dei soggetti ammessi a prestare la garanzia per l'accesso al lavoro di cui al comma 1, lettere b) e c).
5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di attuazione, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
5. 8. Di Pietro, Costantini, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
alla lettera c), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
5. 9. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempodeterminato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano».
Conseguentemente, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
«12-bis. Lo straniero irregolare, che denunci alle autorità competenti il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, può usufruire del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro di cui al comma 4-ter dell'articolo 5».
5. 48. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano.»
5. 10. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
«4-quater. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione aicentri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro é concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto e che dimostrano di aver lavorato regolarmente in Italia possono richiedere lo specifico permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro istituito ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito dal comma 001 dell'articolo 5 del presente decreto.
5. 60. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere esterne e la libera circolazione delle persone, le condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, sono ostative ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, se questo è già stato rilasciato, esso è revocato».
5. 11. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.
9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto».
5. 12. Di Pietro, Costantini, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere i seguenti:
001. All'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) l'idonea documentazione attestante il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volumi di affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d'affari è disposta dal medesimo decreto;
b-ter) l'idonea documentazione riferita agli ultimi tre anni di attività, che dimostri che almeno due bilanci dell'impresa o dell'azienda risultino in attivo»;
b) al comma 2, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), b-bis) e b-ter)».
5. 13. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere i seguenti:
001. Dopo l'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-ter. - (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Possono farsi garante dell'ingresso di uno straniero nel territorio dello Stato al fine del suo inserimento nel mercato del lavoro le seguenti tipologie di soggetti:
a) il cittadino privato italiano o straniero regolarmente soggiornante, per necessità legate alla sua sfera personale, ad esigenze familiari o comunque ricadenti nella sua attività privata;
b) l'impresa ovvero l'azienda, le società di persone e le società di capitali per fini legati alla loro attività imprenditoriale e con modalità differenti a seconda dei diversi volumi di fatturato. Fino ad un milione di euro di fatturato annuo è possibile richiedere, in un periodo di tre anni, al massimo tre lavoratori stranieri; fino a 10 milioni di euro, al massimo cinque lavoratori stranieri; fino a 50 milioni di euro, al massimo quindici lavoratori stranieri. Tali limiti possono essere aumentati per una quota pari al 100 per cento nel caso in cui il datore di lavoro dimostri che gli stranieri richiesti durante il triennio siano occupati stabilmente all'interno dell'azienda;
c) le società cooperative.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, con apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. I soggetti richiedenti devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione ai centri per l'impiego, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nei mercato del lavoro.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che intendono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercatodel lavoro sono tenuti, altresì, agli obblighi di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'articolo 5-bis.
4. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è definito l'elenco dei soggetti ammessi a prestare la garanzia per l'accesso al lavoro di cui al comma 1, lettere b) e c).
5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di attuazione, adottato dal. Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
5. 14. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì tenuto a richiedere e a conservare per tutto il periodo di riferimento una copia della dichiarazione di presenza nel territorio nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68».
5. 15. Costantini, Di Pietro, Palomba.

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli stranieri che hanno riportato condanna, anche se non definitiva, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 12, commi I e 3, del presente testo unico»;
b) al secondo periodo, le parole da: «, ovvero» fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: «altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e» sono soppresse.
5. 16. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 9, comma 10, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando lo straniero ha riportato una condanna per delitti di particolare gravità e allarme sociali».
5. 17. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 9-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo periodo è soppresso.
5. 18. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. - (Strutture specializzate di controllo). - 1. È istituita, presso laquestura di ogni capoluogo di regione, una struttura specializzata con compiti esclusivi in ordine alle procedure relative alle esigenze di controllo della popolazione straniera e del rispetto delle norme del presente testo unico, Tali strutture devono essere fornite di una dotazione di uomini e di mezzi adeguati in relazione alla percentuale di stranieri presenti nella regione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti ulteriori strutture di cui al comma 1 presso le questure dei capoluoghi di provincia».
5. 19. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa fino a 30.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, promuove, favorisce, organizza compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da dieci a venticinque anni e con la multa di 30.000 euro».
c) al comma 3-bis, lettera a), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai soggetti nei confronti dei quali sussistono gravi indizi in ordine ai reati previsti dal comma 3 è applicata la misura di sicurezza della custodia cautelare in carcere.»;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «da euro 3.500 a euro 5.500» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 6.000 a euro 10.000»;
b) al comma 6, terzo periodo, le parole: «da uno a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a trentasei mesi»;
c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «delle cose trasportate» sono aggiunte le seguenti: «nonché al sequestro degli stessi per non più di ventiquattro ore,».
5. 27. Costantini, Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
5. 28. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine ditrarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25 mila euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile».
1.1. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».
5. 29. Vaccaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo palesemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato e tenendo conto di quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25.000 euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25,000 euro per ognuno di essi alloggiati nell'immobile. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
5. 26. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: privo di titolo di soggiorno aggiungere le seguenti:, salvo che lo stesso sia in fase di rinnovo,.
*5. 31. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: privo di titolo di soggiorno aggiungere le seguenti:, salvo che lo stesso sia in fase di rinnovo,.
*5. 33. D'Antona.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: privo di titolo di soggiorno aggiungere le seguenti: al momento della stipula del contratto.
5. 34. Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
5. 35. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e a finanziare attività che facilitino l'inserimento sociale, con particolare riferimento alle politiche abitative,a favore delle categorie svantaggiate, ivi compresi migranti in condizioni di regolarità presenti sul territorio.
5. 36. Bachelet.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se lo straniero al momento della stipula del contratto era in possesso del titolo di soggiorno.
5. 37. Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:
«5-ter. La pena per il reato previsto dal comma 5 bis è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
5-quater. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.
5-quinquies. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».
5. 38. Capano.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si tratti di uno straniero non identificato ovvero si debba procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore adotta la misura del trattenimento presso un centro di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 9, con il seguente:
Art. 9. - 1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
2. Avverso i decreti dì convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto ai fini della sua identificazione presso il centro di identificazione amministrativa per un periodo non superiore ai 9 mesi, prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 90 giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto al procedimento a suo carico per ireati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposto ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche coattivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14».
5. 39. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c-bis) si è trattenuto in uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di soppressione dei controlli alla frontiera per un periodo superiore a tre mesi senza il relativo permesso di soggiorno;
c-ter) è stato dichiarato inammissibile nell'area Schengen da uno dei Paesi che ne fanno parte».
5. 40. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 il comma 2-bis è abrogato.
5. 41. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un centro di permanenza temporanea e assistenza in ogni regione. Il centro di permanenza temporanea e assistenza è collocato presso il centro di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter, ed è dotato di propri mezzi e strutture».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9. - 1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-ter. - (Centri dì identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto ai fini della sua identificazione presso il centro di identificazione amministrativa per un periodo non superiore ai nove mesi, prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori novanta giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto al procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. É istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo dì detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche coattivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14.».
5. 43. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-bis.1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Fuori dai casi previsti dal codice penale, lo straniero con regolare permesso di soggiorno condannato per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, dopo aver scontato la pena prevista è immediatamente espulso dal territorio dello Stato».
5. 44. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis. 1. All'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il terzo grado».
5. 45. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-bis. 1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) degli stranieri di cui all'articolo 22, comma 12, privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, quando sia stata rilevata dalla pubblica autorità l'inequivoca esistenza di un rapporto di lavoro clandestino».
5. 100. Maurizio Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis. 1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) idonea documentazione attestante il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volume d'affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d'affari è disposta dal medesimo decreto».
5. 52. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis. 1. All'articolo 22, comma 7, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 7, le parole: «da 500 a 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.500 a 5.000 euro».
5. 51. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

1-ter. L'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,revocato o annullato è tenuto a regolarizzare il rapporto di lavoro e ad indennizzare il lavoratore clandestino con il versamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il comparto».
5. 101. Maurizio Turco.

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostitute dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i lavoratori stranieri impiegati privi del permesso di soggiorno siano superiori a due, il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a cinque anni e con l'ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato».
5. 46. Costantini, Di Pietro, Palomba.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato con le seguenti: con la multa da 10.000 a 200.000 euro.
5. 47. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. All'articolo 29, comma l, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «genitori a carico» sono aggiunte le seguenti: «, propri o del coniuge, con più di sessanta anni di età».
5. 49. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. All'articolo 32, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è».
5. 50. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«1. Gli stranieri titolari della canta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, che abbiano soggiornato legalmente e prestato attività lavorativa retribuita con almeno un reddito di importo pari all'assegno sociale per almeno cinque anni, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.».
5. 53. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Lo straniero sottoposto a decreto di espulsione, anche nel caso in cui si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero vi sia rientrato in violazione di quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 13 delmedesimo testo unico, se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto collabora alla sua identificazione, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a trentasei mesi.
5. 01. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico). - 1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino della stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. 02. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).

Sopprimerlo.
6. 110. Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sopprimere il comma 2.
6. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: anche.
6. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: anche fino alla fine del comma con le seguenti: contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Per sicurezza urbana si intende l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale negli spazi urbani pubblici e privati che si riflettono sulla civile convivenza, il contrasto dei fenomeni di inciviltà e degrado, la promozione di una cultura del dialogo e della legalità. Il sindaco può altresì adottare provvedimenti anche dotati di esecutorietà tesi a salvaguardare la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto.
6. 1. Fontanelli.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e la sicurezza urbana.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4-bis, sopprimere le parole: e alla sicurezza urbana.
6. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: anche ai fini aggiungere le seguenti:, ove occorra,.
6. 2. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sindaco può, inoltre, chiedere l'immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati all'attuazione dei provvedimenti adottati.
6. 3. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sopprimere il comma 4-bis.
6. 4. Giachetti.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sopprimere il comma 5-bis.
6. 5. Barbi.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, sopprimere le parole: o per motivi di sicurezza urbana.
6. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Se le ordinanze adottate ai sensi del comma 4 sono rivolte a soggetti determinati e questi non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, anche richiedendo al prefetto l'intervento della forza pubblica, a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi».
6. 6. Giovanelli.

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sopprimere il comma 10.
6. 7. Tidei.

ART. 6-bis.
(Modifica all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sopprimerlo.
6-bis. 120. Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente
Art. 6-bis. - 1. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'ente decide l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa intercorrente tra un minimo di 25 ad un massimo di 10.000 euro, secondo la gravità dell'illecito.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
3. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e per quelle alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia possono essere previste le sanzioni amministrative accessorie previste dall'ordinamento.
4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
6-bis. 1. Lusetti.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:
Art. 6-ter. 1. All'articolo 20, primo comma, della legge 1o aprile 1981 n. 121 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché quale sede per la programmazione degli interventi e delle priorità in materia di ordine e sicurezza pubblica e di coordinamento fra gli interventi delle forze di polizia con quelli dei corpi di polizia locale.».
6-bis. 01. Naccarato.

ART. 7.
(Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio).

Sopprimerlo.
7. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, le parole: «purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito territoriale della Regione di appartenenza, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tali territori. Inoltre, è consentito il porto dell'arma di servizio anche fuori dal territorio della regione, nei soli comuni posti al confine di quello ove si presta servizio».
7. 1. Barbato, Costantini.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il personale di polizia municipale che, per attività di servizio, è nelle condizioni di pericolo per la propria vita o per quella del proprio nucleo familiare, previo parere della competente Procura della Repubblica, può chiedere al Presidente della Regione il trasferimento in mobilità o comando presso altro ente, ove si sia verificata una carenza di organico. La Regione dell'ente di appartenenza è garante di tale tutela.
7. 2. Barbato, Costantini.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. A fronte dei maggiori compiti affidati alla polizia locale, di cui ai commi e agli articoli precedenti, sono revocati i limiti di spesa fissati dalla normativa vigente, nonché quelli relativi alle assunzioni di personale.
7. 3. Bosi.

ART. 7-bis.
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

Sopprimerlo.
*7-bis. 1. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sopprimerlo.
*7-bis. 2. Franceschini, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Nel caso in cui si riscontri che il livello di criminalità esistente nel territorio nazionale superi gli standard dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e si accerti che le Forze di polizia non sono in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza sociale,.
7-bis. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: risulti opportuno aggiungere le seguenti: sulla base di dettagliata relazione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
7-bis. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: accresciuto con le seguenti: rafforzamento del.
7-bis. 14. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alle Forze armate fino alla fine dell'articolo con le seguenti: all'Arma dei Carabinieri, in servizio presso enti e reparti delle Forze Armate. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
2. Il piano di impiego del personale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Alla conclusione del semestre di attività il Ministro dell'interno trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui costi e sui risultati del piano di impiego di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Attività straordinarie per il controllo del territorio.
7-bis. 3. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà, Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle Forze armate, preferibilmente con le seguenti: all'Arma dei.
7-bis. 15. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o comunque volontari delle stesse Forze armate con le seguenti: e che siano.
7-bis. 4. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto delle indicazioni dei prefetti e dei sindaci delle zone nelle quali è impiegato il personale delle Forze armate.
7-bis. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali compiti verranno definiti con successivo provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-bis. 17. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque aree densamente popolate.
7-bis. 18. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché di perlustrazione e pattuglia.
7-bis. 5. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in concorso e.
7-bis. 19. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e congiuntamente alle con le seguenti: ma autonomamente dalle.
7-bis. 20. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti un anno.
7-bis. 21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: rinnovabile per una volta con le seguenti: e non è rinnovabile.
*7-bis. 6. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: rinnovabile per una volta con le seguenti: e non è rinnovabile.
*7-bis. 22. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: rinnovabile per una volta aggiungere le seguenti: in attesa della copertura in organico di altrettante unità nelle Forze di polizia.
7-bis. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 3.000 unità con le seguenti: 10.000 unità.
7-bis. 24. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: Consiglio supremo di difesa.
7-bis. 7. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il Consiglio supremo di difesa.
7-bis. 8. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: quando ne facciano motivata richiesta almeno tre prefetti di province confinanti.
7-bis. 25. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministro dell'interno riferisce in proposito aggiungere le seguenti:, prima della emanazione del decreto di cui al primo periodo,
7-bis. 26. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non oltre sette giorni dall'adozione del piano di cui al comma 1 e, entro sessanta giorni dal termine del piano di impiego delle Forze armate, presenta una relazione al Parlamento sugli effetti del piano stesso.
7-bis. 27. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: prima dell'adozione di detto piano d'impiego.
7-bis. 9. Bosi.

Sopprimere il comma 3.
*7-bis. 10. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sopprimere il comma 3.
*7-bis. 28. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: agisce aggiungere le seguenti: sotto la direzione di un capopattuglia facente parte delle Forze di polizia.
7-bis. 29. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e alla immediata fino a: legge 22 maggio 1975, n. 152 con le seguenti: di persone e mezzi di trasporto.
7-bis. 30. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:, anche al fine fino a: dei luoghi vigilati.
7-bis. 31. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: prevenire o.
7-bis. 32. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: che possono con le seguenti: volti a.
7-bis. 33. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ai fini di identificazione con le seguenti: Nel caso in cui non sia possibile procedere all'identificazione delle persone perché prive di idoneo documento di identità ovvero nel caso in cui tale documento risulti non idoneo a una identificazione certa.
7-bis. 34. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 8.
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno).

Sopprimerlo.
8. 100. Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di cui all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e la loro utilizzazione sono altresì consentiti ai corpi di polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, dei comuni capoluogo di provincia, previa autorizzazione del personale ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della predetta legge 1o aprile 1981, n. 121. L'accesso alla banca dati del D.T.T. è consentito ai corpi e servizi di polizia municipale senza oneri finanziari.
2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli ru-bati o rinvenuti e allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento ed alla consultazione, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».
8. 1. Fioroni.

ART. 8-bis.
(Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno).

Sopprimerlo.
8-bis. 100. Maurizio Turco.

ART. 9.
(Centri di identificazione ed espulsione).

Sopprimerlo.
*9. 1. Vietti, Volontà, Mannino, Tassone, Rao.

Sopprimerlo.
*9. 2. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sopprimerlo.
*9. 3. Livia Turco, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Centri di identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato non collabora, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa. Il decreto di fermo è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 3.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero, ai fini della sua identificazione, sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa, per un periodo non superiore ai nove mesi prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori novanta giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto a procedimento per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera, Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione e dalpresente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche coattivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione.
9. 4. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 1 sostituire le parole centro di identificazione ed espulsione con le seguenti: centro di assistenza ed identificazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: centri di assistenza ed identificazione.
9. 7. Ferrari.

Al comma 1, sostituire le parole: ed espulsione con le seguenti: dello straniero.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: ed espulsione con le seguenti: dello straniero.
9. 5. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Qualora il cittadino straniero, fermato non collabora, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto nei centri di cui al comma 1. Il decreto di fermo è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 1-ter.
1-ter. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1-bis è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
1-quater. La convalida comporta che lo straniero, ai fini della sua identificazione, sia trattenuto presso il centro di identificazione ed espulsione, per un periodo non superiore ai nove mesi prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori novanta giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto a procedimento per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
1-quinquies. È istituito almeno un centro di identificazione ed espulsione in ogni regione.
1-sexies. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
1-septies. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
1-octies. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
1-novies. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione ed espulsione trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
1-decies. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
1-undecies. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
1-duodecies. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 1-undecies del presente articolo si applica quanto previsto; dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione.
1-terdecies. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
1-quaterdecies. Ai fini dell'accompagnamento anche coattivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione.
9. 6. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

ART. 10.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).

Sopprimerlo.
*10. 1. Tassone.

Sopprimerlo.
*10. 100. Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito delle Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscati ai sensi della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.
Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma precedente sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
A tal fine il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente».
10. 2. Palomba, Di Pietro, Costantini.

ART. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

Sopprimerlo.
10-bis. 100. Maurizio Turco.

ART. 11.
(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152).

Sopprimerlo.
11. 100. Maurizio Turco.

ART. 11-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327).

Sopprimerlo.
11-bis. 100. Maurizio Turco.

ART. 11-ter.
(Abrogazione).

Sopprimerlo.
11-ter. 100. Maurizio Turco.

ART. 12.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

Sopprimerlo.
*12. 1. Tassone.

Sopprimerlo.
*12. 100. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12.1. - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dallerelative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
12. 01. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12.1. - (Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere). - 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale».
12. 02. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

ART. 12-bis.
(Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48).

Sopprimerlo.
12-bis. 100. Maurizio Turco.

ART. 12-ter.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Sopprimerlo.
12-ter. 100. Maurizio Turco.

ART. 12-quater.
(Modifica all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).

Sopprimerlo.
12-quater. 100. Maurizio Turco.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni del titolo III» sono inserite le seguenti: «e del titolo IV»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «giudizio direttissimo» sono inserite le seguenti: «o richiedere il giudizio immediato».
12-quater. 1. Agostini.

A.C. 1366 - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è convertita in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92

All'articolo 1, comma 1:
alla lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», sono inserite le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea»;

alla lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

alla lettera a), capoverso «Art. 235», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

alla lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, le parole: «o il cittadino di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

alla lettera b), capoverso «Art. 312», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis)
all'articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";
2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";
3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";
4) all'ottavo comma, dopo le parole: "comunque localmente denominate," sono inserite le seguenti: "anche straniere,";
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniere";
b-ter) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:
"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, è inserito il seguente:
"Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
"Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";
b-sexies) all'articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"»;
alla lettera c), numero 1), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette»;

dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis)
all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma"»;

alla lettera e), capoverso «Art. 590-bis», le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, ultimo periodo»;

alla lettera f), nell'alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto» e, nel capoverso «11-bis», le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi» sono sostituite dalle seguenti: «l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova»;

dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis)
all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), sono premesse le seguenti:
«0a)
all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e dai commi 3-quater e 3-quinquies";
2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;
0b) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater";
2) il comma 1-ter è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"»;
alla lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis
) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"»;

alla lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» è aggiunta la seguente: «antimafia»;

dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis)
all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale"»;

alla lettera c), capoverso 4, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;

alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola: "quindicesimo" è sostituita dalla seguente: "trentesimo"»;

alla lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;

alla lettera m), le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
Art. 2-bis - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria».
Art. 2-ter. - (Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria). - 1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamentodei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

All'articolo 4:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 187", le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8"»;

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del codice penale»; dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» sono inserite le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis»;

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis
) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223"»;

al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione"»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI," sono sostituite dalle seguenti: "e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,"»;

al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

All'articolo 5:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"»;
al comma 1, capoverso «5-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sette".
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"»;

nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 54»:
nel comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone», è inserita la seguente: «preventivamente»;
nel comma 4, al primo periodo, le parole da: «adotta» fino a: «urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento,» e, al secondo periodo, la parola: «tempestivamente» è sostituita dalla seguente: «preventivamente»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

nel comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare» sono sostituite dalle seguenti: «adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato»;

nel comma 11, la parola: «anche» è soppressa.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689). - 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma"».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio). - 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di polizia dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'interno, di concerto con il ministro della giustizia, con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di polizia dello Stato».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazionee alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8:
al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
al comma 1, le parole da: "schedario dei veicoli rubati operante" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente"»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1,sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno). - 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575). - 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1";

c) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";
2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposteanche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa";
d) all'articolo 2-ter:
1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego";
3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";
e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";
f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";
g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - 1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152). - 1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: ", anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55," sono soppresse;
b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente"».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327). - 1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".
Art. 11-ter. - (Abrogazione). - 1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».

All'articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48). - 1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 12-ter. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";
b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;
d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,".
Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448). - 1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore"».
Dis. 1. 1.Governo.