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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 31 luglio 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 luglio 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 luglio 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
CENTEMERO: «Provvidenze a favore della stampa italiana all'estero» (1560);
GIANNI FARINA: «Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno» (1561);
GIANNI FARINA: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora» (1562);
GRIMOLDI: «Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari giurate e disposizioni concernenti la nomina e i poteri delle medesime» (1563);
GIAMMANCO: «Norme per la graduale dismissione dell'uso di animali da parte dei circhi e per il sostegno dello spettacolo circense» (1564);
MANCUSO: «Disciplina del rapporto tra uomo e cane per la prevenzione delle morsicature e la gestione dei cani ad aggressività non controllata» (1565);
OCCHIUTO: «Disposizioni per incentivare l'attività lavorativa dei praticanti o tirocinanti per l'accesso alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e di avvocato» (1566);
FAVA: «Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti gli organi delle autorità di bacino e il riordino delle competenze in materia di difesa del suolo e di gestione delle acque per il bacino del fiume Po» (1567);
ARGENTIN: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei disabili gravi nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario» (1568);
PICCHI: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recanti l'introduzione di un nuovo istituto in materia di proprietà industriale» (1569);
SAGLIA e BOCCHINO: «Disposizioni per la riforma della disciplina relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e delega al Governo per la sua attuazione» (1570);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COMMERCIO ed altri: «Modifica all'articolo 41-ter dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo» (1571);
MILO: «Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine» (1572);
ARACU: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente la previsione di una riserva di posti per meriti sportivi nei concorsi banditi dalla società CONI Servizi spa» (1573);
ARACU: «Istituzione di borse di studio per studenti meritevoli vincitori di titoli europei, mondiali od olimpionici in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale» (1574);
CARLUCCI e GIULIETTI: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore concernente le produzioni audiovisive» (1575).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
VANNUCCI ed altri: «Istituzione del premio annuale "Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte"» (867) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
MAURIZIO TURCO ed altri: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati» (258) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per il completamento della riforma del sistema previdenziale mediante la revisione dei requisiti e del metodo di calcolo dei trattamenti di pensione, il riordino degli enti pubblici previdenziali e lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» (1299) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti allamateria tributaria), VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
BINETTI ed altri: «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie» (623) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
SAGLIA e CAZZOLA: «Delega al Governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese» (1549) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e XIV.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 30 luglio 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:
Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli: «Articolo 14, comma 2: Modifica della disciplina in materia di costituzione dei gruppi parlamentari.» (doc. II, n. 6).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo luglio 2007 - giugno 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 25 luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, la relazione sull'attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 2007 (doc. CXIX, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, e articolo 9-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
articolo 22, commi 19, 22 e 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 245.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Il presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale - Assemblea interparlamentare europea della sicurezza e della difesa - ha trasmesso in data 30 giugno 2008 i testi dei documenti approvati nel corso della I parte della 54a sessione svoltasi a Parigi dal 3 al 5 giugno 2008. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) se ad esse non già assegnati in sede primaria:
raccomandazione n. 816 - La revisione della strategia di sicurezza europea - Risposta al rapporto annuale del consiglio (doc. XII-ter, n. 1) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
raccomandazione n. 817 - 2008: un anno decisivo per i Balcani occidentali (doc. XII-ter, n. 2) - alla III Commissione (Affari esteri);
raccomandazione n. 818 - La missione dell'Unione europea in Ciad: EUFOR Ciad/RCA (doc. n. XII-ter, n. 3) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
raccomandazione n. 819 - Procurement della difesa in Europa (doc. XII-ter, n. 4) - alla IV Commissione (Difesa);
raccomandazione n. 820 - Gli aerei da combattimento senza pilota: i programmi europei (doc. XII-ter, n. 5) - alla IV Commissione (Difesa);
raccomandazione n. 821 - Sistemi spaziali per la sicurezza europea: GMES e Galileo (doc. XII-ter, n. 6) - alle Commissioni riunite IV (Difesa) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
raccomandazione n. 822 - Sviluppi politici in Afghanistan e Pakistan (doc. XII-ter, n. 7) - alla III Commissione (Affari esteri);
raccomandazione n. 823 - La politica di difesa della Russia (doc. XII-ter, n. 8) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione n. 134 - Valutazione dell'impatto dei conflitti armati sull'ambiente (doc. XII-ter, n. 9) - alle Commissioni riunite IV (Difesa) e VIII (Ambiente);
direttiva n. 128 - La cooperazione parlamentare in materia di sicurezza nella regione del Mar Nero (doc. XII-ter, n. 10) - alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 759 - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI LISBONA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E ALCUNI ATTI CONNESSI, CON ATTO FINALE, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A LISBONA IL 13 DICEMBRE 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1519)

A.C. 1519 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, pur non riproducendo il testo della Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000, lo richiama espressamente attribuendogli «lo stesso valore giuridico dei Trattati»;
per quanto attiene specificatamente alla materia del diritto di famiglia, la Carta dei diritti fondamentali introduce una disposizione (articolo 9) relativa al «diritto di sposarsi e di costituire famiglia», in base alla quale «il diritto di sposarsi e di costituire famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»;
le spiegazioni allegate alla Carta dei diritti fondamentali relative all'articolo 9 precisano che l'articolo «non vieta, né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni di persone dello stesso sesso»; quelle relative all'articolo 52, nell'elencare i diritti che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), evidenziano che l'articolo 9 della Carta «copre la sfera dell'articolo 12 della CEDU ma il suo campo di applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale»;
la Carta si applica nel rispetto del principio di sussidiarietà e, pertanto, gli Stati membri ne rispettano i diritti, ne osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze;
la Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nel Trattato (ai quali non afferisce la materia della famiglia, di competenza degli Stati);
eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono rispettare il principio della proporzionalità (le limitazioni devono risultare necessarie e rispondere a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o per proteggere i diritti e le libertà altrui);
si ritiene doveroso salvaguardare i principi dell'ordinamento nazionale in materia di diritto di famiglia,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa affinché la ratifica del Trattato di Lisbona non incida sulla nozione giuridica di famiglia configurata dall'ordinamento nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in particolare, a lasciare impregiudicata e a riconoscere come famiglia a pieno titolo e ad ogni effetto quella fondata sul matrimonio di un uomo e una donna conformemente all'articolo 29 della Costituzione;
in particolare, a tenere in costante considerazione quanto previsto dall'articolo 81 del trattato di Lisbona che consente a ogni Parlamento nazionale di esercitare un potere di veto riguardo ai progetti di legislazione europea che hanno implicazioni trasnazionali sul diritto di famiglia;
a non estendere, da un lato, a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona, nella materia del diritto di famiglia, la competenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, o di qualunque altro organo giurisdizionale nazionale, ritenendo che le leggi, o i regolamenti, o le disposizioni, o le pratiche, o l'azione amministrativa dello Stato italiano in materia di diritto di famiglia siano difformi rispetto alle libertà e ai principi fondamentali che la Carta dei diritti fondamentali afferma e, dall'altro, a dichiarare che il diritto di cui all'articolo 9 della Carta non crea diritti azionabili dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, salvo che tali diritti non siano stati previsti dall'ordinamento nazionale.
9/1519/1. Barbieri, Frassinetti, Mazzuca, Garagnani, Murgia.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, richiama nell'articolo 6 la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e prevede che i diritti ivi sanciti siano vincolanti per gli Stati membri; l'articolo 24, comma 1, di tale Carta pone come fondamentale il diritto dei minori alla libera espressione della propria opinione «in funzione della loro età e della loro maturità»,

impegna il Governo

ogni qualvolta sia chiamato a pronunciarsi su atti relativi ai minori che hanno ad oggetto la protezione e la cura necessaria per il loro benessere, a rispettare in pieno il principio enunciato dall'articolo in premessa.
9/1519/2. Mussolini.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, richiama la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella quale si afferma, all'articolo 23, la parità tra uomini e donne che deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di lavoro, occupazione e retribuzione,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti volti a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini al fine di superare le disparità riguardanti il genere sottorappresentato.
9/1519/3. Renato Farina, Mussolini.

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona l'Italia può confermare l'impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare un'unione tra i popoli europei;
il Trattato di Lisbona, all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e del trattato cheistituisce la comunità europea, richiama espressamente la Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e rivista a Strasburgo il 12 dicembre 2007, conferendole «lo stesso valore giuridico dei Trattati»;
il Trattato di Lisbona assume un particolare rilievo in quanto consente di rimettere in moto il processo di integrazione europea dopo lo stallo provocato dalla mancata ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
diverse disposizioni del Trattato e il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali tendono a compensare il problema del deficit democratico del sistema istituzionale europeo con una soluzione innovativa la cui portata è da sperimentare in quanto il sistema istituzionale comunitario dialogherà direttamente con i Parlamenti nazionali senza che ci sia un passaggio con i rispettivi Governi;
il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, consente, tra l'altro, ai Parlamenti nazionali di formulare pareri contenenti rilievi sulle proposte all'esame delle istituzioni;
il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea introduce inoltre un incisivo strumento per consentire ai Parlamenti nazionali di intervenire sul processo decisionale; segnatamente, con riferimento alle misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transazionali, l'articolo 81 prevede che i Parlamenti nazionali debbano essere informati della proposta di adozione di atti normativi con una procedura legislativa ordinaria e, entro sei mesi dalla comunicazione, possano comunicare la propria opposizione impedendo l'adozione della misura;
le nuove procedure introdotte dal Trattato di Lisbona richiedono l'immediata adozione di misure procedurali per adattare l'ordinamento nazionale. Da una parte si rende necessario modificare le procedure di coordinamento con gli organismi comunitari previste dai regolamenti parlamentari, dall'altra occorre rivedere e rafforzare le procedure di coordinamento istituzionale per la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e per l'attuazione del diritto UE previste dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, la cui attuazione, anche a prescindere dal Trattato di Lisbona, si è rivelata ancora insufficiente;
tutto ciò sarà necessario non solo per avvicinare il sistema istituzionale ai cittadini ma anche per affrontare le questioni più impegnative per la costruzione di un'unione politica fondata su valori condivisi;
si tratta dell'aspetto più complesso e qualificante del processo di integrazione in quanto emergono questioni di particolare rilevanza come quelle relative alla concezione della famiglia sulle quali si sono registrate differenze e disomogeneità che non hanno consentito di individuare un comune sentire, come dimostra l'articolo 9 della Carta sui diritti fondamentali che nel sancire il «diritto di sposarsi e di costituire famiglia» precisa che «il diritto di sposarsi e di costituire famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»;
secondo la spiegazione dell'articolo 9 della Carta la formulazione dell'articolo sarebbe un «aggiornamento» dell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (CEDU), il quale esplicitamente afferma che «l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali». Tale aggiornamento sarebbe fatto per «disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia»;
la predetta spiegazione precisa altresì che «l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso» e che «questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda»;
l'esigenza di lavorare sui valori salvaguardando quelli fondanti l'ordinamento costituzionale italiano è altresì evidenziata anche da altre disposizioni contenute nella Carta, quali, ad esempio quelle relative alla tutela della vita umana trattate in maniera inadeguata. Come si evince dalla lettura combinata degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (diritto all'integrità della persona) non emerge alcun riferimento alla tutela del diritto alla vita del concepito e dell'embrione, il che implicitamente ammette lo sfruttamento a fini sperimentali delle cellule staminali embrionali. L'unico divieto esplicito è quello alla clonazione umana riproduttiva (articolo 3, paragrafo 2, quarto capoverso) con ciò legittimando implicitamente anche la clonazione umana non riproduttiva (sperimentale o per la creazione di parti di ricambio);
la dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato, precisa che la Carta conferma i diritti garantiti dalla CEDU; tuttavia, nonostante la riserva nazionale e le precisazioni richiamate, appare importante una particolare attenzione e un'azione positiva di promozione di tali valori che costituiscono patrimonio comune nelle tradizioni costituzionali di larga parte degli Stati membri,

impegna il Governo:

ad assicurare l'efficacia e la tempestività delle procedure di monitoraggio, informazione e consultazione del Parlamento previste dalla legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
a riferire tempestivamente in Parlamento, sollecitando indirizzi nel caso di misure comunitarie aventi implicazioni transazionali correlate al diritto di famiglia, anche al fine di favorire il diritto di opposizione previsto dall'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'adozione dei relativi indirizzi per il voto in Consiglio nell'ambito della procedura speciale;
ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare che la ratifica del Trattato di Lisbona non incida sulla nozione giuridica di famiglia configurata dall'ordinamento nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in particolare, a lasciare impregiudicata e a riconoscere come famiglia a pieno titolo ed ad ogni effetto solamente quella fondata sul matrimonio di un uomo e una donna conformemente all'articolo 29 della Costituzione italiana;
a vigilare per evitare che utilizzando le procedure legislative e/o giurisdizionali dell'Unione europea anche in cooperazione con le giurisdizioni nazionali, si possano interpretare le norme comunitarie per equiparare alla famiglia altri modelli di unione estendendo a tali unioni l'applicazione di misure di promozione e sostegno che leggi, regolamenti o pratiche amministrative dello Stato italiano riservano alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
a promuovere ogni azione possibile per avviare una riflessione europea che consenta di promuovere valori comuni come la promozione della tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la tutela della vita umana e della dignità dell'essere umano sin dal concepimento;
a trasmettere ai nostri partner europei insieme allo strumento di ratifica una nota esplicativa che dichiari che nulla nel testo della Carta dei diritti e del Trattato di Lisbona implica la minima cessione di sovranità degli Stati membri all'Unione in materia di diritto di famiglia e di definizione di famiglia e di matrimonio.
9/1519/4. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro, Adornato.

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona l'Italia può confermare l'impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare un'unione tra i popoli europei;
il Trattato di Lisbona, all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la comunità europea, richiama espressamente la Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e rivista a Strasburgo il 12 dicembre 2007, conferendole «lo stesso valore giuridico dei Trattati»;
il Trattato di Lisbona assume un particolare rilievo in quanto consente di rimettere in moto il processo di integrazione europea dopo lo stallo provocato dalla mancata ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
diverse disposizioni del Trattato e il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali tendono a compensare il problema del deficit democratico del sistema istituzionale europeo con una soluzione innovativa la cui portata è da sperimentare in quanto il sistema istituzionale comunitario dialogherà direttamente con i Parlamenti nazionali senza che ci sia un passaggio con i rispettivi Governi;
il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, consente, tra l'altro, ai Parlamenti nazionali di formulare pareri contenenti rilievi sulle proposte all'esame delle istituzioni;
il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea introduce inoltre un incisivo strumento per consentire ai Parlamenti nazionali di intervenire sul processo decisionale; segnatamente, con riferimento alle misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transazionali, l'articolo 81 prevede che i Parlamenti nazionali debbano essere informati della proposta di adozione di atti normativi con una procedura legislativa ordinaria e, entro sei mesi dalla comunicazione, possano comunicare la propria opposizione impedendo l'adozione della misura;
le nuove procedure introdotte dal Trattato di Lisbona richiedono l'immediata adozione di misure procedurali per adattare l'ordinamento nazionale. Da una parte si rende necessario modificare le procedure di coordinamento con gli organismi comunitari previste dai regolamenti parlamentari, dall'altra occorre rivedere e rafforzare le procedure di coordinamento istituzionale per la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e per l'attuazione del diritto UE previste dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, la cui attuazione, anche a prescindere dal Trattato di Lisbona, si è rivelata ancora insufficiente;
tutto ciò sarà necessario non solo per avvicinare il sistema istituzionale ai cittadini ma anche per affrontare le questioni più impegnative per la costruzione di un'unione politica fondata su valori condivisi;
si tratta dell'aspetto più complesso e qualificante del processo di integrazione in quanto emergono questioni di particolare rilevanza come quelle relative alla concezione della famiglia sulle quali si sono registrate differenze e disomogeneità che non hanno consentito di individuare un comune sentire, come dimostra l'articolo 9 della Carta sui diritti fondamentali che nel sancire il «diritto di sposarsi e di costituire famiglia» precisa che «il diritto di sposarsi e di costituire famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»;
secondo la spiegazione dell'articolo 9 della Carta la formulazione dell'articolo sarebbe un «aggiornamento» dell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (CEDU), il quale esplicitamente afferma che «l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali». Tale aggiornamento sarebbe fatto per «disciplinare i casi in cuile legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia»;
la predetta spiegazione precisa altresì che «l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso» e che «questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda»;
l'esigenza di lavorare sui valori salvaguardando quelli fondanti l'ordinamento costituzionale italiano è altresì evidenziata anche da altre disposizioni contenute nella Carta, quali, ad esempio quelle relative alla tutela della vita umana trattate in maniera inadeguata. Come si evince dalla lettura combinata degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (diritto all'integrità della persona) non emerge alcun riferimento alla tutela del diritto alla vita del concepito e dell'embrione, il che implicitamente ammette lo sfruttamento a fini sperimentali delle cellule staminali embrionali. L'unico divieto esplicito è quello alla clonazione umana riproduttiva (articolo 3, paragrafo 2, quarto capoverso) con ciò legittimando implicitamente anche la clonazione umana non riproduttiva (sperimentale o per la creazione di parti di ricambio);
la dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato, precisa che la Carta conferma i diritti garantiti dalla CEDU; tuttavia, nonostante la riserva nazionale e le precisazioni richiamate, appare importante una particolare attenzione e un'azione positiva di promozione di tali valori che costituiscono patrimonio comune nelle tradizioni costituzionali di larga parte degli Stati membri,

impegna il Governo:

ad assicurare l'efficacia e la tempestività delle procedure di monitoraggio, informazione e consultazione del Parlamento previste dalla legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
a riferire tempestivamente in Parlamento, sollecitando indirizzi nel caso di misure comunitarie aventi implicazioni transazionali correlate al diritto di famiglia, anche al fine di favorire il diritto di opposizione previsto dall'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'adozione dei relativi indirizzi per il voto in Consiglio nell'ambito della procedura speciale;
ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare che la ratifica del Trattato di Lisbona non incida sulla nozione giuridica di famiglia configurata dall'ordinamento nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in particolare, a lasciare impregiudicata e a riconoscere come famiglia a pieno titolo ed ad ogni effetto solamente quella fondata sul matrimonio di un uomo e una donna conformemente all'articolo 29 della Costituzione italiana;
a vigilare per evitare che utilizzando le procedure legislative e/o giurisdizionali dell'Unione europea anche in cooperazione con le giurisdizioni nazionali, si possano interpretare le norme comunitarie per equiparare alla famiglia altri modelli di unione estendendo a tali unioni l'applicazione di misure di promozione e sostegno che leggi, regolamenti o pratiche amministrative dello Stato italiano riservano alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
a promuovere ogni azione possibile per avviare una riflessione europea che consenta di promuovere valori comuni come la promozione della tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la tutela della vita umana e della dignità dell'essere umano sin dal concepimento;
a trasmettere ai nostri partner europei una nota esplicativa che dichiari chenulla nel testo della Carta dei diritti e del Trattato di Lisbona implica la minima cessione di sovranità degli Stati membri all'Unione in materia di diritto di famiglia e di definizione di famiglia e di matrimonio.
9/1519/4.(Testo modificato nel corso della seduta).Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro, Adornato.

La Camera,
nella convinzione che il processo di integrazione degli Stati che fanno parte dell'Unione europea deve essere favorito con particolare determinazione dall'Italia, quale Nazione fondatrice della Comunità dei popoli europei;
in considerazione del fatto che funzione della Unione, essenziale al punto di definirne la stessa identità, è il rispetto e la promozione dei diritti umani fondamentali;
in considerazione del fatto che l'articolo 6 del Trattato di Lisbona rende vincolante la «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000 e solennemente proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione l'11 dicembre 2007;
nella consapevolezza dell'importanza del diritto alla vita quale fondamento di ogni altro diritto umano e della famiglia quale nucleo fondamentale della società e dello Stato,

impegna il Governo

affinché in ogni sua azione o decisione di carattere internazionale, comunitario o nazionale in cui si faccia riferimento agli articoli 2, 3 o 9 della Carta di Nizza, in conformità all'assetto costituzionale dello Stato italiano, il diritto alla vita sia inteso come diritto di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale e la famiglia sia intesa come società di un uomo e di una donna fondata sul matrimonio.
9/1519/5. Volontè, Capitanio Santolini, Buttiglione, Casini, Vietti, Pezzotta.

La Camera,
rilevato che la ratifica del Trattato di Lisbona costituisce un passaggio importante ed urgente per lo sviluppo del processo di integrazione europea nell'ottica di rafforzare le istituzioni dell'Unione per meglio affrontare le sfide che caratterizzano il contesto politico, economico e sociale a livello continentale e globale, valorizzando in particolare il ruolo dell'UE quale attore di politica internazionale;
osservato che l'esito del referendum irlandese, che fa seguito a quello dei referendum francese e olandese, conferma il malessere dell'opinione pubblica europea, che deve essere oggetto di una seria presa in considerazione anche al fine di accrescere la trasparenza, l'efficacia e la comprensibilità del funzionamento;
tenuto conto che la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione europea non viene comunque risolta dal Trattato di Lisbona in modo adeguato e rispondente alle aspettative dei cittadini europei, così come non viene migliorata la governance economica dell'Unione, restando immutato lo squilibrio tra la politica monetaria unica e la debolezza del coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione;
evidenziato che sussiste l'esigenza di una maggiore consapevolezza dell'inscindibilità del nesso tra identità, libertà e democrazia nella cultura europea contemporanea;
valutato positivamente il riconoscimento esplicito nel Trattato dei Parlamenti nazionali che ne determina l'inclusione nell'architettura istituzionale dell'UE, ferma restando la necessità di un loro più stretto raccordo, onde rendernerealmente incisivo il ruolo, nell'ottica di un vero e proprio sistema parlamentare europeo;
preso atto che il Trattato di Lisbona, superata la struttura a pilastri e affermata la personalità giuridica dell'Unione, introduce una più chiara ripartizione delle competenze tra l'Unione stessa e gli Stati membri, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità;
sottolineato che l'introduzione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, unitamente all'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, potrà contribuire ad accrescere il peso internazionale dell'UE, favorendo la definizione di orientamenti unitari e posizioni comuni;
segnalata l'esigenza che prosegua in tutte le sedi la riflessione sulla capacità dell'Unione di essere maggiormente rappresentativa delle aspirazioni dei propri cittadini;
auspicata maggiore attenzione da parte del Parlamento alla fase ascendente relativamente ai procedimenti legislativi dell'Unione, non solo a fini di compatibilità, ma anche e soprattutto a fini di esame e confronto di soluzioni alternative;
rilevata l'opportunità di promuovere una piena ed effettiva conoscenza dei contenuti del Trattato, con particolare riguardo ai valori ed agli obiettivi dell'UE nonché all'attività delle istituzioni europee, anche grazie al servizio radiotelevisivo pubblico;
considerato che sia coerente con la vocazione europeista del popolo italiano e con la sua tradizione storica di cofondatore dell'UE un sincero appello alla conclusione positiva in tutti i ventisette Paesi del processo di ratifica in corso,

impegna il Governo

a favorire la conclusione del processo di ratifica del Trattato di Lisbona, a promuovere nella sua attuazione le misure più idonee a rafforzare l'identità e l'iniziativa politica europea e a promuovere l'immediato impegno del servizio pubblico radiotelevisivo a fornire la più ampia informazione sul Trattato di Lisbona, realizzando l'obiettivo della democraticità e della rappresentatività, nonché della trasparenza e dell'efficacia dell'Unione, nei confronti dei suoi cittadini.
9/1519/6. La Malfa, Guzzanti, Nirenstein, Boniver, Maran, Gozi, Leoluca Orlando, Merloni.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, siglato il 13 dicembre 2007, rappresenta, pur con i suoi evidenti limiti, un avanzamento significativo della costruzione europea e probabilmente costituisce il massimo risultato che si può conseguire nell'attuale difficile e problematico contesto europeo;
nel Trattato di Lisbona vengono tra l'altro posti in luce i valori comuni ai Paesi membri caratterizzati dal pluralismo, dalla non discriminazione per motivi di razza, sesso e religione, dalla tolleranza, dalla giustizia e dalla solidarietà;
non è stata ancora risolta l'esigenza di un riferimento esplicito nei trattati europei alle comuni radici cristiane dell'Europa, esigenza fortemente sentita non solo dall'Italia, ma anche da altri importanti paesi dell'Unione,

impegna il Governo

affinché nelle sedi opportune si adoperi per fare inserire tale concetto nei trattati europei in quanto le radici cristiane costituiscono un elemento fondamentale della civiltà del nostro continente.
9/1519/7. La Loggia, Di Virgilio, Bertolini, Palmieri, Pagano, Pianetta, Giudice, Ventucci, Carlucci, Marinello, Distaso, Bernini, De Girolamo, Giammanco, Lupi, Vignali, Stagno D'Alcontres, Bernardo, Pelino, Fallica.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, siglato il 13 dicembre 2007, rappresenta un punto centrale nel processo di costruzione europea, fondato su valori fondamentali di solidarietà, integrazione, rispetto reciproco, sicurezza e libertà;
al di là delle finalità di indubbio valore perseguite dal Trattato di Lisbona, vi è una grave lacuna in quanto non vi è un richiamo esplicito alle radici cristiane dell'Europa, di cui vi è un accenno indiretto soltanto nel Preambolo («...alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa...»);
l'identità europea è plasmata dalla condivisione di una storia comune, da molteplici rapporti di scambio con le altre culture, di solidarietà e di rispetto reciproco;
la storia dell'Europa è da sempre legata ai principi derivanti dalla cultura e dall'etica cristiana, per cui è necessario affermare le comuni radici cristiane che legano i Paesi dell'Unione europea;
riconoscere l'importanza di tali tradizioni, memoria storica della civiltà europea, da trasmettere anche alle future generazioni, rappresenta un momento di fondamentale unione e crescita democratica per il processo di integrazione europeo;
il riconoscimento delle radici cristiane è ostacolato dalle riserve, peraltro discutibili, avanzate da alcuni Paesi europei, in nome della difesa delle minoranze religiose che certamente non sarebbero danneggiate dal riconoscimento di quella che è una verità storica,

impegna il Governo

affinché si adoperi nelle sedi opportune per colmare tale lacuna facendo sì che nei Trattati europei ci sia in futuro un riferimento specifico alle radici cristiane che costituiscono un elemento fondamentale della civiltà europea.
9/1519/8. Garagnani.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona rappresenta un avanzamento significativo della costruzione europea e un importante risultato nell'attuale difficile contesto europeo;
si prevede che la funzione legislativa sia esercitata dal Parlamento europeo congiuntamente al Consiglio europeo che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell'Unione;
nel testo del Trattato è prevista la costituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri;
si prevede tra l'altro che l'Unione europea si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità attraverso il coordinanamento e la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie;
nel testo del Trattato, tuttavia, il problema dell'immigrazione clandestina, che continua ad affliggere il nostro Paese e l'Unione europea tutta, viene considerato in maniera generica e non vengono specificate quali debbano essere le misure da adottare nei confronti degli immigrati clandestini;
il contemperamento delle diverse esigenze sopra illustrate deve passare attraverso decisioni concertate a livello comunitario, in modo da non lasciare la gestione del fenomeno all'esclusiva responsabilità degli Stati destinatari di ingenti flussi migratori;
nel Trattato viene garantito soltanto un controllo ordinario a livello di attraversamento delle frontiere e un impegno generico del Parlamento e del Consiglio ad adottare misure relative alle condizioni d'ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri;
il problema dell'immigrazione clandestina si amplifica in modo particolare per l'Italia che rappresenta, per la sua configurazione geografica, il confine meridionale dell'Unione europea e risulta quindi maggiormente esposta all'immigrazione proveniente dal Nord Africa,

impegna il Governo

a proporre, nelle opportune sedi comunitarie, misure più specifiche per l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina da adottare obbligatoriamente e uniformememnte in tutti gli Stati membri.
9/1519/9. Bertolini.

La Camera,
premesso che:
il Trattato sull'Unione europea, nel testo modificato dal Trattato di Lisbona, all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, elenca, fra gli obiettivi comuni, la promozione della coesione territoriale, associandola alla coesione economica, sociale e alla solidarietà fra gli Stati membri;
nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 4, comma 2, si inserisce fra i settori nei quali l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri la coesione economica, sociale e territoriale;
il comma 3 del nuovo articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, l'Unione europea rivolge un'attenzione particolare alle zone, quali le regioni di montagna, che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici,

impegna il Governo:

a promuovere, presso le istituzioni dell'Unione europea, tutte le iniziative appropriate affinché l'Unione europea tenga adeguatamente conto delle esigenze delle zone di montagna nella definizione e nell'attuazione delle politiche dì coesione economica, sociale e territoriale;
ad assicurare, a livello nazionale, verso i territori di montagna, l'attuazione dei principi di cui in premessa.
9/1519/10. Froner, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
sussiste un'esigenza di garanzia confermata dall'articolo 224-bis del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, introdotto con il Trattato di Lisbona, che istituisce un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio di funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia, prima che gli Stati membri procedano alle nomine;
all'articolo 9 F, comma 2, terzo capoverso, del Trattato di riforma, si stabilisce che i «giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni»;
ai sensi dell'articolo 106 della Costituzione le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso;
spettano al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assegnazioni dei magistrati,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative appropriate, affinché l'eventuale segnalazione da parte del Governo italiano per la scelta dei giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea sia effettuata tra gli ex giudici della Corte Costituzionale ovvero tra iprimi presidenti e i procuratori generali emeriti della Corte di cassazione, o comunque tra magistrati aventi le funzioni di magistrato di Corte di cassazione con competenze specifiche in materia di legislazione comunitaria e diritto internazionale, anche al fine di un'armonizzazione tra le norme della Costituzione e l'articolo 9 F del Trattato di riforma.
9/1519/11. Leoluca Orlando, Palomba, Donadi.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona riconosce la specificità dello sport e, inserendo nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il nuovo articolo 165, ne promuove la dimensione europea;
lo sport costituisce un fattore d'integrazione tra i cittadini dell'Unione europea, in considerazione della sua funzione sociale ed educativa;
la trasmissione radiotelevisiva di eventi sportivi contribuisce in misura significativa alla promozione dello sport e delle sue funzioni sopraindicate,

impegna il Governo

ad assumere presso le competenti Istituzioni dell'Unione europea ovvero mediante la conclusione di accordi presso altri Stati membri dell'Unione europea, tutte le iniziative necessarie per assicurare che gli eventi sportivi di particolare rilevanza siano trasmessi in chiaro in tutto il territorio dell'Unione europea.
9/1519/12. Razzi.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, come tutti i trattati europei che lo hanno preceduto, sconta la gravissima omissione di qualsiasi richiamo alla tradizione giudaico-cristiana quale elemento identitario della realtà sociale e civile in cui vivono i popoli europei e non rafforza le misure di tutela e di promozione delle identità culturali peculiari delle regioni, delle lingue e dei popoli dell'Europa;
Sua Santità Giovanni Paolo II e poi papa Benedetto XVI hanno più volte ribadito il proprio rammarico a proposito dell'ingiustificabile marginalizzazione della fede e della cultura cristiana, minacciate da una cultura laicista che non rispecchia i valori e gli ideali nei quali si riconosce la maggioranza dei cittadini;
obiettivo dei Trattati comunitari è la realizzazione di una Unione tra i popoli europei rispettosa delle differenti culture e sensibilità nazionali e regionali e tale rispetto presuppone innanzitutto il riconoscimento e la promozione delle diverse lingue ed idiomi, che rappresentano un primo, fondamentale veicolo per l'espressione del sentimento di appartenza identitaria;
una delle principali novità del Trattato di Lisbona è l'abolizione della struttura cosiddetta dei «tre pilastri», per cui le materie della sicurezza e della giustizia diventano politiche soggette al metodo comunitario e non più a quello intergovernativo; oltre a ciò stabilisce il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale aventi dimensione transfrontaliera e prevede la possibilità di emanare norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale (terrorismo, traffico illecito di stupefacenti, eccetera); contestualmente si prevede l'istituzione di una Procura europea fondata su Eurojust, con competenza limitata alla repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; l'istituzione della Procura europea apre la possibilità di un futuro ampliamento delle relative attribuzioni con autonoma decisione del Consiglio europeo; tale circostanza - chesembrerebbe configurare in seno all'Unione europea una vera e propria competenza in materia penale - si pone in contrasto con il principio della riserva assoluta di legge in materia penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione; autorevoli costituzionalisti hanno espresso sostanziali perplessità sulla conformità a Costituzione delle proposte (oggi atto giuridico in vigore) sul mandato d'arresto europeo, anche in riferimento ai principi costituzionali sulla libertà personale come stabiliti dall'articolo 13, in accordo con gli articoli 104 e 111 della Costituzione;
il Trattato di Lisbona attribuisce valore giuridico alla Carta dei diritti dell'Unione europea, il cui articolo 9 garantisce il diritto di sposarsi ed il diritto di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Tale formulazione si discosta da quella comunemente accettata in sede internazionale secondo cui «uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi» (articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966 e articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950) e tale formulazione è stata ufficialmente scelta in modo da legittimare le unioni di fatto ed il matrimonio tra persone dello stesso sesso; tutto ciò appare in netto contrasto con quanto sancito dall'articolo 29 della Costituzione italiana, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
importanti settori del sistema economico del Paese, come il comparto moda, artigianato o l'agroalimentare, sono da anni seriamente minacciati dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti provenienti dai Paesi del Sud-est asiatico, favorita anche da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro, nonché alla mancanza di ogni controllo sulla qualità dei prodotti; la forte crisi, dovuta alla sleale concorrenza, che attraversa il mercato del Made in Italy rischia seriamente di danneggiare il sistema economico del Paese, ma solo a livello comunitario è possibile mettere a punto efficaci strumenti di tutela, attraverso una politica europea che garantisca la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e le fasi di lavorazione dei prodotti tessili e tecnologici, anche a tutela del consumatore finale;
nell'Unione europea a 27, il 92 per cento del territorio è classificato come rurale e, in tali aree, risiede il 56,3 per cento della popolazione comunitaria e si concentra il 45 per cento del PIL ed il 53 per cento degli occupati; in Italia in particolare l'agricoltura costruisce una delle spine dorsali dell'intero sistema economico, fondato su piccole comunità e piccole imprese, le cui possibilità di sviluppo sono, indissolubilmente, legate al territorio; negli anni la politica agricola comunitaria (PAC) si è modificata, sia nell'entità, sia nella natura degli aiuti (concessi non più alla produzione, ma al reddito degli agricoltori), per assecondare politiche liberiste definite in sede WTO che favoriscono l'acquisto dei prodotti sul mercato internazionale anziché la loro produzione interna; si pone oggi il problema del mantenimento in vita di molte delle tradizionali attività agricole sul territorio e determina l'insorgenza di una pluralità di problemi che non investono solo gli agricoltori interessati, ma che si estendono all'intera collettività che, inevitabilmente, sarà chiamata a farsi carico di quelle che potranno essere le conseguenze della contrazione delle attività agricole (se non del loro abbandono), sui sistemi socio-economici locali, sull'ambiente, sul paesaggio e sulla localizzazione delle attività derivate;
l'Unione europea appoggia i progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri attraverso garanzie di prestito, abbuoni di interesse e anche contribuendo al finanziamento attraverso ilFondo di coesione i cui compiti e obiettivi prioritari sono definiti, secondo il nuovo Trattato, con regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio approvati secondo la procedura legislativa ordinaria, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni; al fine di agevolare il processo di integrazione e l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne l'Unione europea ha attribuito particolare importanza alla politica dei trasporti e delle vie di comunicazione, sia all'interno del territorio comunitario che con i Paesi dell'Europa centrale e orientale e con i Paesi balcanici; l'Unione europea ha già avviato progetti per la realizzazione di reti transeuropee basate sulla interconnesione e sulla interoperatività delle reti nazionali esistenti o in fase di sviluppo, evidenziando la rilevanza di questo tipo di infrastrutture per la ripresa economica dell'intera Europa,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in ogni futura sede di discussione e di revisione dei trattati affinché l'eredità giudaico-cristiana sia riconosciuta come valore fondante del pensiero, della cultura storica e della tradizione dei popoli dell'Europa;
a promuovere, anche nelle opportune sedi europee, tutte le iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare le lingue ed idiomi, nonché i simboli identitari che contraddistinguono le diverse tradizioni culturali dei Popoli europei;
a garantire e promuovere l'autonomia del nostro ordinamento penale, sostenendo nelle opportune sedi comunitarie un orientamento volto a prevenire futuri ampliamenti nelle attribuzioni della Procura europea che, sovrapponendosi alle competenze delle magistrature nazionali, possano compromettere l'autonoma determinazione del nostro Paese in decisioni giurisdizionali che inevitabilmente devono essere contestualizzate in rapporto agli usi, ai costumi e ai valori di ciascuna comunità nazionale;
a riaffermare con forza il rispetto dei princìpi affermati dall'articolo 29 della Costituzione che garantisce i diritti della famiglia monogamica, eterosessuale e fondata sul matrimonio e a promuovere a livello europeo nelle competenti sedi e con gli atti coerenti con il diritto internazionale politiche dirette al sostegno della natalità e della famiglia;
a sollecitare, in ambito comunitario, l'adozione di più stringenti disposizioni per la tutela dei prodotti nazionali ed europei dalla concorrenza sleale - attraverso azioni europee antidumping e la protezione della denominazione e dei marchi di origine - restituendo maggiore impulso e competitività al sistema produttivo del Paese;
ad intraprendere tutte le iniziative, affinché nell'ambito del nuovo quadro istituzionale comunitario che dovrà discendere dall'attuazione del «Trattato di Lisbona», sia posta particolare attenzione al ruolo che l'agricoltura è in grado di svolgere nelle dinamiche di sviluppo socio-economico a livello territoriale, cogliendo appieno le possibilità offerte dall'estensione delle procedure di co-decisione, per mettere a punto linee strategiche e nuovi assetti degli interventi a sostegno dell'agricoltura che siano coerenti, oltre che con le regole del WTO, con gli interessi, non solo commerciali, ma anche produttivi, sociali e ambientali di tutte quelle forme di agricoltura, il cui mantenimento in vita è indispensabile ai fini della conservazione e dello sviluppo di sistemi territoriali complessi, fondati su di una rete di rapporti socio-economici, alla cui formazione ha concorso - e continua a concorre - in modo spesso decisivo, proprio l'attività agricola;
a prestare particolare attenzione alla difficile situazione dell'intero settore lattiero-caseario del nostro Paese, chiedendo in sede europea una revisione complessiva del sistema di assegnazione delle quote che oggi è assurdamente penalizzante per l'Italia in quanto la produzione permessa non copre che il 58 per cento del fabbisognonazionale, mentre altri paesi hanno quote inutilizzate, e allo stesso tempo trovare una soluzione di buon senso per quel che riguarda le multe per la produzione in eccesso, che quest'anno toccheranno la cifra record di 3 miliardi di euro, e le cui cartelle di riscossione rischiano di mettere in ginocchio 5.500 aziende italiane;
ad attribuire assoluta priorità alla realizzazione delle opere del corridoio multimodale n. 5 e dei valichi alpini, nonché dei necessari collegamenti trasversali, adottando le opportune iniziative per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse europee ai fini del più celere ammodernamento e riqualificazione del sistema infrastrutturale del Paese e della piena integrazione del Paese stesso nel sistema economico europeo;
a considerare l'opportunità di prevedere, anche in vista delle possibili future modifiche ai trattati comunitari, la possibilità di addivenire attraverso procedure ad hoc ad una consultazione popolare in chiave confermativa nel corso della procedura di recepimento degli atti modificativi dei trattati nell'ordinamento nazionale.
9/1519/13. Cota, Luciano Dussin, Dal Lago, Reguzzoni, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì, Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gibelli, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Maccanti, Laura Molteni, Nicola Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Salvini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona estende l'incisività delle politiche dell'Unione europea in materia di giustizia, al fine di rispondere in modo condiviso al bisogno di sicurezza diffuso dei propri cittadini;
un forte e condiviso impegno per rafforzare la cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali è indispensabile per la delicatezza di una materia che incide spesso direttamente sugli ordinamenti giudiziari degli Stati membri e sui diritti e le libertà individuali;
una convergenza di regole nello spazio dell'Unione europea in materia di giurisdizione penale rafforzerebbe il senso di sicurezza e le garanzie dei cittadini;
in particolare l'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, dispone che «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni»;
l'articolo 83 elenca altresì le tipologie di criminalità su cui è necessaria una politica convergente: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata;
vi sono comunque alcuni reati, come la falsificazione in bilancio e, più in generale, i reati di tipo societario, che ledono l'affidabilità e l'onorabilità di un Paese e del suo sistema economico e produttivo con effetti, quali, ad esempio, l'aumento dei prezzi, i crolli borsistici e le bolle speculative, che possono essere devastanti, e che presentano oggettivamente «una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni»;
nei confronti dei suddetti reati, in molti paesi d'Europa, sono previste misure sia preventive che sanzionatorie assai rigide; in particolare l'Inghilterra, la Germania, la Francia e anche la Spagna considerano il falso in bilancio un reato molto grave, proprio perché provoca sempre un danno alla fede pubblica e all'ordine economico;
addirittura in Germania, nel 2007, è stata estesa la possibilità di ampio utilizzo delle intercettazioni telefoniche quale strumento di indagine e di lotta ai reati, di falso in bilancio, mentre in Italia, nel corso della XIV legislatura, lo stesso reato di falso in bilancio è stato in larghissima parte depenalizzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative utili per conseguire una rapida adozione di misure volte alla definizione di norme minime comuni a livello comunitario per contrastare reati concernenti la sfera della criminalità economica, o comunque, a valutare l'opportunità di adottare norme omogenee con quelle introdotte dalle maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea.
9/1519/14. Costantini, Di Pietro.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha approvato il 6 aprile 2005 con voto quasi unanime il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004;
il Trattato di Lisbona rappresenta un obiettivo irrinunciabile per il completamento del processo di integrazione europea e, seppure meno ambizioso del Trattato costituzionale ratificato nel 2005, si configura quale strumento indispensabile per garantire un miglior funzionamento delle istituzioni europee, attraverso un quadro di regole più efficiente e adeguato alla nuova dimensione dì un'Europa a 27;
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), è attualmente messa in dubbio a seguito dell'esito negativo del referendum tenutosi in Irlanda; è necessario pervenire ad una revisione della disciplina dei sistemi di riforma dei Trattati, che superi il criterio di voto dell'unanimità a favore di una maggioranza qualificata, con un sistema di doppia ponderazione, tanto a livello di delibere comunitarie quanto a livello di consenso della popolazione europea, in grado di evidenziare la duplice natura costituzionale di patto fra Stato e cittadini;
i referendum nazionali quali strumento di ratifica dei Trattati, lungi dal costituire elemento di maggiore democrazia, finiscono invece per pronunciarsi su questioni propriamente nazionali, facendo emergere interessi particolari, con il rischio che una percentuale esigua della popolazione europea riesca a paralizzare l'intero funzionamento dell'UE; risulta evidente la necessità di ricorrere a diversi strumenti di democrazia diretta, in grado sia di rappresentare l'interesse generale della popolazione europea che di colmare il deficit di democrazia e la distanza fra i cittadini e le istituzioni comunitarie e che lo strumento in grado di procedere in tale direzione è quello della consultazione referendaria a livello europeo,

impegna il Governo

a sostenere nelle opportune sedi comunitarie la proposta volta a introdurre forme di consultazione diretta dei cittadini europei, di natura consultiva, anche al fine di superare il criterio dell'unanimità anche per ciò che attiene alle attuali procedure di ratifica, compresi i referendum di carattere esclusivamente nazionale, in favore di un rapporto fiduciario diretto con il corpo elettorale europeo.
9/1519/15. Garavini.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona rappresenta un obiettivo irrinunciabile per il completamento del processo di integrazione europea e, seppure meno ambizioso del Trattato costituzionale ratificato nel 2005, si configura quale strumento indispensabile per garantire un miglior funzionamento delle istituzioni europee, attraverso un quadro di regole più efficiente e adeguato alla nuova dimensione di un'Europa a 27;
le cooperazioni rafforzate previste dai trattati vigenti, consolidate ed estese dal Trattato di Lisbona, costituiscono un punto di forza per accelerare e rilanciare il processo di integrazione comunitario;
il «Rapporto 2020», documento conclusivo del Gruppo di riflessione strategica costituito nell'ottobre 2007 presso il Ministero degli affari esteri con l'intento di aprire un confronto fra diplomatici, centri studi, forze economiche, attori non governativi sulle sfide a medio termine per la politica estera dell'Italia, sottolineava come fosse «interesse dell'Italia contribuire a sviluppare forme di cooperazione più avanzata» nei settori delle politiche economiche dell'area euro, della difesa e delle politiche di immigrazione e di sicurezza interna;
lo stesso Rapporto sottolineava come fosse necessario e utile agli interessi nazionali dell'Italia sviluppare altresì una politica energetica e ambientale europea sempre più unitaria e per questo più efficace, cui il Trattato di Lisbona offre per la prima volta una base giuridica con l'introduzione del Titolo XX e dell'articolo 176 A;
sebbene il Titolo IV del Trattato di Lisbona innovi totalmente la normativa relativa alla promozione delle cooperazioni rafforzate, rendendone più organica la disciplina, tale forma di più stretta cooperazione tra nuclei omogenei di Stati, nel rispetto di una serie condizioni esplicitamente previste negli articoli 43 e seguenti del trattato dell'Unione europea, è comunque già prevista dal vigente Trattato di Nizza, pur se non vi si è mai fatto ricorso,

impegna il Governo

a promuovere un'iniziativa politica e diplomatica volta a verificare le condizioni per costituire un nucleo omogeneo di Paesi, significativi per popolazione e peso politico, in grado di avviare cooperazioni rafforzate in materia di difesa, immigrazione, coordinamento delle politiche economiche dell'area euro, ambiente ed energia, dando la possibilità a gruppi di Paesi, interessati a procedere verso una più stretta e forte integrazione politica, di poter decidere nuove politiche e iniziative specifiche, superando il criterio vigente dell'unanimità che rischia di bloccare decisioni avanzate su questioni strategiche che coinvolgono il futuro dei cittadini.
9/1519/16. Maran.

La Camera,
premesso che:
la dimensione europea, non solo nella lotta al terrorismo e al crimine organizzato ma anche nell'ambito dell'efficace azione di ordinario contrasto alla criminalità, è divenuta indispensabile per rispondere alla capacità dei criminali di sfruttare a proprio favore la libera circolazione delle persone e l'imperfetta cooperazione operativa delle forze di polizia nazionali;
in questo quadro, sono molto positive le norme del Trattato di Lisbona che, superando la vecchia e insufficiente architettura per «pilastri», comunitarizza la materia della cooperazione giudiziaria in materia penale e di coordinamento e considera la regola il ricorso, anche in questo settore, alla procedura legislativa ordinaria, giungendo a prefigurare l'adozione di misure a maggioranza qualificata e non più solamente all'unanimità;
in ogni caso, è utile la previsione dell'articolo 69 B, comma 2, con cui unoStato membro può comunque deferire al Consiglio una questione relativa all'armonizzazione delle legislazioni in materia penale qualora ritenga possa pregiudicare un aspetto essenziale del proprio sistema di giustizia penale (cosiddetto «freno d'emergenza»);
sono necessarie e giuste le previsioni che, riequilibrando lo spostamento dei poteri nelle sedi comunitarie, mantengono un penetrante controllo dei Parlamenti nazionali sul rispetto del principio di sussidiarietà e associano gli stessi Parlamenti al controllo politico dell'Europol e alla valutazione di Eurojust;
vanno apprezzate le previsioni del Trattato che consentono, ad alcune condizioni e con alcune garanzie per gli Stati, di promuovere forme di cooperazione rafforzata sia nel campo del coordinamento operativo delle forze di polizia sia relativamente all'istituzione di una Procura europea investita di alcune competenze particolari,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano rafforzate tutte le iniziative di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione delle forze di polizia, compresa l'istituzione di una Procura europea, le cui attribuzioni siano estese alla lotta contro la criminalità grave con dimensione transnazionale, nonché la definizione di un sistema europeo comune di asilo nel rispetto del principio di non respingimento, conforme alla Convenzione di Ginevra e al Protocollo relativo allo status di rifugiato.
9/1519/17. Touadi.

La Camera,
premesso che:
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 dicembre 2000), seppure non incorporata nel Trattato di Lisbona, ha forza giuridicamente vincolante, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Trattato stesso e occorre dare massimo risalto ai diritti richiamati dalla Carta, anche mediante una adeguata pubblicità e una trasparente informazione ai cittadini italiani;
la Carta dei diritti fondamentali dell'UE costituisce un importante punto di riferimento contro ogni abuso e discriminazione, a tutela dei diritti della persona, e, assumendo forza giuridicamente vincolante, rafforzerà l'azionabilità dei diritti fondamentali dinanzi la Corte di giustizia europea;
la Carta diventerà a tutti gli effetti un documento giuridico vincolante, sia per quanto concerne i diritti politici, civili ma anche sociali, con particolare riferimento all'articolo 21 della Carta che, nel capo relativo all'Uguaglianza sancisce la «non discriminazione» fondata su sesso, razza, origine etnica e sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, handicap, età e tendenze sessuali; ciò comporta che non solo le istituzioni europee ma anche che i governi degli Stati membri saranno chiamati a sviluppare politiche adeguate, coerenti e non contrastanti con tali principi,

impegna il Governo:

a provvedere a pubblicare in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre al Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di consentire un'adeguata pubblicità e una trasparente informazione ai cittadini, alle categorie professionali e alle istituzioni competenti e di favorire la piena applicazione delle disposizioni della medesima Carta nell'ambito del Trattato di Lisbona;
ad avviare un nuovo piano di comunicazione pubblica volto a spiegare ai cittadini italiani valori, diritti e opportunità dell'Unione europea e a sviluppare le necessarie strategie di comunicazione, già contenute nel «Libro bianco su una politica europea di comunicazione» del febbraio 2006per far conoscere all'opinione pubblica i contenuti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
9/1519/18. Zampa.

La Camera,
premesso che:
di fronte al moltiplicarsi delle crisi nel mondo, l'Europa nel suo complesso intende assumere un ruolo di primo piano per affermarsi nel settore dell'intervento umanitario internazionale, teso a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo e per far fronte ad altre necessità umanitarie da queste ultime derivanti;
il Trattato di Lisbona, mediante l'articolo 188 J, riconosce espressamente e per la prima volta le azioni dell'UE nel settore dello sviluppo e dell'aiuto umanitario quale fondamento su cui identificare la natura e l'azione esterna dell'Unione europea; il riconoscimento giuridico della solidarietà globale, come principio guida delle varie politiche dell'Europa, rappresenta una tappa storica nel processo di integrazione comunitaria;
in particolare, il comma 5 dell'articolo 188 J del Trattato, contiene un'importante previsione, ossia la creazione di un corpo volontario di aiuto umanitario che ha lo scopo di istituire un quadro di contributi comuni dei giovani europei in questo settore, demandando a successivi regolamenti, deliberati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, per quanto attiene alla definizione del relativo statuto e delle modalità di funzionamento per operare in tale direzione,

impegna il Governo

a sostenere nelle competenti sedi europee, nella fase di definizione applicativa della norma suddetta del Trattato, che sia conferita giusta rilevanza alla creazione del Corpo volontario di giovani europei impegnati nell'aiuto umanitario, contemplando, a tale scopo, la partecipazione esclusiva di volontari esperti, valorizzando le esperienze già avviate in alcuni Paesi membri dalle organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo e dell'intervento umanitario.
9/1519/19. Gozi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 857 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UNA GESTIONE UNIFICATA DEL TUNNEL DI TENDA E ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO TUNNEL, FATTO A PARIGI IL 12 MARZO 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1557) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE A.C. 932)

A.C. 1557 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

A.C. 1557 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

A.C. 1557 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1557 - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel prevede, tra l'altro, che sia laparte italiana delegata alla realizzazione del nuovo tunnel, delle sue dotazioni, nonché delle vie di accesso,

impegna il Governo

ad assicurare, mediante l'adozione delle necessarie iniziative, una puntuale informazione, almeno a carattere semestrale, al Parlamento sulla tempestiva e puntuale attuazione dell'accordo in oggetto, che consenta di realizzare un effettivo monitoraggio sui tempi e sulle modalità di costruzione di questa fondamentale infrastruttura per il Piemonte e per la provincia di Cuneo.
9/1557/1. Delfino.

DISEGNO DI LEGGE: S. 858 - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL SECONDO PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA DEL 26 LUGLIO 1995, FATTO A BRUXELLES IL 19 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1558)

A.C. 1558 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

A.C. 1558 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

A.C. 1558 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 937 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLANDESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1559)

A.C. 1559 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002.

A.C. 1559 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

A.C. 1559 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERPELLANZE URGENTI

A)

Iniziative per il ritiro dei ricorsi governativi relativi alla legge regionale del Piemonte e alla legge della provincia autonoma di Trento in tema di somministrazione di farmaci psicoattivi ai minori - 2-00106

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i rapporti con le regioni, per sapere - premesso che:
la provincia autonoma di Trento ha approvato una legge provinciale (la n. 4 del 2008) per meglio regolamentare gli aspetti etici legati alla somministrazione di farmaci psicoattivi ai minori;
un'iniziativa del tutto simile è stata precedentemente assunta dall'assemblea legislativa della regione Piemonte (legge regionale n. 21 del 2007) ed analoghe leggi regionali sono in via di approvazione in Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia, Veneto ed in altre regioni d'Italia, in quanto sempre più pressanti sono le legittime richieste da parte della cittadinanza di iniziative legislative a tutela del diritto alla salute dei bambini, in un ambito così delicato qual è quello del rischio della disinvolta somministrazione di psicofarmaci, malapratica sanitaria in forte incremento - secondo l'International narcotic control board dell'Onu - in ben cinquanta Paesi del mondo;
il Governo ha proposto ricorso prima avverso la legge regionale approvata in Piemonte, con delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007, e poi avverso la legge provinciale approvata in Trentino, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2008, con due testi d'impugnativa esattamente identici, in quanto - a dire dei tecnici legislativi - le due leggi, introducendo l'obbligo del «consenso informato» da parte dei genitori per la somministrazione al minore di sostanze psicotrope, obbligo non previsto dalla normativa nazionale sulla prescrizione dei farmaci stupefacenti o psicotropi, eccedono dalle competenze legislative regionali;
tale affermazione - su cui principalmente si basa il ricorso - non è genuina e non tiene conto delle più recenti deliberazioni degli organismi di controllo sanitario, dal momento che la stessa Agenzia italiana del farmaco, con le determinazioni AIFA A.I.C./N n. 876 e AIFA n. 437 del 2007, ha vincolato la somministrazione dei due psicofarmaci per bambini attualmente utilizzati in Italia (Ritalin e Strattera) proprio alla sottoscrizione - obbligatoria e non facoltativa - di un modulo scritto di consenso informato a firma della famiglia e del medico, del tutto simile a quello proposto nelle leggi regionali in discussione, e questa circostanza va a confermare il più recente orientamento giurisprudenziale ed etico-scientifico sul punto;
il dispositivo legislativo del Trentino - come quello del Piemonte - non costituisce un profilo di «minor garanzia» per i cittadini, ma anzi istituisce strumenti di maggiore garanzia e sicurezza sul territorioregionale rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, in linea con altre disposizioni legislative quali quella istitutiva dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria, laddove essi prevedono un livello minimo di omogeneità ed assistenza da prestarsi su tutto il territorio nazionale, ma nulla vietano in ordine a iniziative di ulteriore tutela eventualmente disposte ed adottate dalle singole regioni;
l'obiezione riguardante il divieto di pubblicità al pubblico di questi prodotti che, secondo il ricorso, ostacolerebbe la prescrizione di tutti gli psicofarmaci in genere, è fuori luogo, dal momento che vale la pena rammentare come il divieto di pubblicità al pubblico di farmaci non da banco, quali quelli psicoattivi, è già vigente da tempo nel nostro Paese, e non è in discussione, ed il dispositivo regionale in questione ribadisce solo tale divieto, ponendo l'accento su pratiche sleali di pubblicità «occulta» di medicinali, quali sono vere e proprie campagne informative su specifiche patologie, tali da sollecitare medici e famiglie all'adozione di ben individuati prodotti farmacologici, guarda caso prodotti dalle aziende che finanziano tali «iniziative informative»;
contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l'intervento legislativo del Trentino non incide minimamente su scelte proprie dell'arte medica, dal momento che non costituisce in alcun modo una limitazione alla prescrivibilità di alcun medicinale, né vieta l'utilizzo di alcun dispositivo sanitario o presidio farmacologico, né nasce da pure valutazioni di discrezionalità politica, bensì va solo a costituire uno strumento di maggior garanzia per il rispetto del diritto alla salute del piccolo paziente;
il dibattito circa l'uso sui minori di questi delicati prodotti è molto attivo e - com'è noto - coinvolge buona parte della comunità scientifica, e quindi è viva e continua la richiesta da parte della società civile di iniziative legislative qualificate in grado di normare in qualche modo non già gli aspetti scientifici, che sono e restano di competenza del medico, bensì quelli - delicatissimi - di ordine etico, ed esattamente questo appare essere l'indirizzo delle leggi approvate in Trentino ed in Piemonte;
le leggi regionali in questione, nel ribadire la libertà di scelta della famiglia per percorsi alternativi allo psicofarmaco, non prescindono in alcun modo dal vincolo delle evidenze scientifiche, come ipotizzato dal ricorso del Consiglio dei ministri, dal momento che precisano chiaramente che tali eventuali percorsi alternativi «dovranno (e non potranno, è quindi un imperativo, non un condizionale) essere scientificamente validati»;
è fondamentale ricordare come - contrariamente a quanto affermato dal ricorso - non è del medico, bensì è solamente della famiglia la responsabilità etica, morale, giudica, civile e penale sulla salute del minore. La legge prevede, infatti, diversi efficaci meccanismi di tutela che permettono allo Stato di subentrare alla famiglia in tale responsabilità, in caso di comprovate inadeguatezze della medesima, dall'affido del minore ai servizi sul territorio al meccanismo del trattamento sanitario obbligatorio, ed è quindi del tutto evidente che, in carenza di attivazione di tali meccanismi straordinari, la responsabilità delle scelte afferenti la salute del minore è in capo alla famiglia ed è anzi compito del medico proprio quello di fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie a permettere alla stessa di esprimere un consenso alla terapia proposta realmente consapevole;
è appurato, quindi, che i motivi alla base delle due impugnative del Consiglio dei ministri sopra richiamate sono basati su presupposti non genuini ed in alcuni casi non tengono conto delle stesse determinazioni degli organismi sanitari di controllo -:
se non ritenga opportuno proporre al Consiglio dei ministri di ritirare le due impugnative, presentate rispettivamente contro la legge regionale approvata in Piemonte e la legge provinciale approvatain Trentino, e non riproporre più l'impugnativa avverso le altre leggi regionali in via di approvazione su queste importanti tematiche.
(2-00106)
«Binetti, Baretta, Berretta, Carella, De Torre, Mosella, Palomba, Porcu, Servodio, Volontè, Calgaro, Enzo Carra, Marco Carra, Boccuzzi, Pezzotta, Cavallaro, Fucci, Lo Monte, Bobba, Rossa, Rampi, Mosca, Sbrollini, Samperi, Pedoto, Picierno, Sanga, Duilio, Concia, Gozi, Razzi, Commercio, Gaglione, Touadi, Cuomo, Laganà Fortugno, Garofalo, Abelli, Pelino, Stagno d'Alcontres, Bocciardo, Di Virgilio, Renato Farina, Contento, Goisis, Rivolta, Palagiano, Meta, Aniello Formisano, Barani, Giammanco, De Pasquale, Fioroni, Saltamartini, Faenzi».
(24 luglio 2008)

B)

Risultati del lavoro della commissione tecnica per la finanza pubblica relativi ad un progetto di revisione della spesa presso cinque ministeri - 2-00103

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la commissione tecnica per la finanza pubblica, in base ad un atto di indirizzo del ministero dell'economia e delle finanze, ha recentemente prodotto un rapporto concernente la revisione della spesa presso cinque ministeri: giustizia, infrastrutture, interno, pubblica istruzione e trasporti;
tale lavoro è parte del progetto di revisione sistematica della spesa (spending review) previsto dall'articolo 1, comma 480, della legge finanziaria per il 2007, il quale ha preso esempio da esperienze consolidate di altri Paesi europei, tra cui Regno Unito e Francia, con l'obiettivo di riesaminare il bilancio pubblico e riclassificarlo in «missioni e programmi di spesa», migliorando così le funzioni allocative ed esecutive;
la commissione ha svolto un'attività straordinaria di analisi e valutazione, con l'obiettivo di un miglioramento dei risultati attraverso riallocazioni tra programmi di spesa e di liberazione di risorse da destinare a nuove priorità;
l'attività della commissione è stata proficuamente svolta, a tale fine, in gruppi di lavoro, formati oltre che dagli esperti componenti della commissione stessa, dai rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e da dirigenti ed esperti dei ministeri interessati;
nel dicembre del 2007, la commissione tecnica per la finanza pubblica ha presentato una versione preliminare del rapporto, nel quale erano state già individuate alcune linee di intervento comuni ai 5 ministeri relative a: organizzazione territoriale delle amministrazioni con il consolidamento degli uffici, al fine di sfruttare le economie di scala; procedure amministrative, nonché organizzazione delle risorse umane, al fine di incrementare la produttività del lavoro (ad esempio, nei settori dell'istruzione e dell'amministrazione penitenziaria); analisi delle politiche di trasferimento delle risorse; struttura del budget e revisione delle relazioni tra i singoli ministeri ed il ministero dell'economia e delle finanze; analisi delle procedure che intralciano un'efficiente politica di spesa;
la commissione ha continuato poi a lavorare, per approfondire le criticità emerse e le ipotesi di intervento formulate nel rapporto preliminare, dandosi come scadenza la fine di aprile del 2008, in modo da poter presentare osservazioni e proposte utili per il processo decisionale diretto ad elaborare la legge finanziaria per il 2009;
la versione finale del rapporto è stata effettivamente consegnata al Ministro interpellato da parte della commissione -:
per quali ragioni non siano stati ancora resi accessibili i risultati del lavoro della commissione e se il Ministro interpellato non intenda dare istruzioni affinché siano resi pubblici in tempi brevi, in modo che il Governo, nelle sue articolazioni ministeriali, e il Parlamento possano acquisire questa preziosa base conoscitiva in un momento in cui il Governo stesso è impegnato in un'opera, secondo gli interpellanti, spesso indiscriminata, cioè non mirata, di «tagli lineari» alla spesa pubblica.
(2-00103)
«Vassallo, Velo, Federico Testa, Verini, Pizzetti, Gozi, Barbi, Marco Carra, Tenaglia, Ferranti, Cavallaro, Garofani, Bachelet, Vannucci, Brandolini, Lanzillotta, Colaninno, Lenzi, Vico, Mantini, Marchioni, Marchignoli, Letta, Coscia, Lucà, Realacci, Mariani, Bordo, Zaccaria, Arturo Mario Luigi Parisi, D'Antona, Iannuzzi, Esposito, Martella, Ventura, Samperi, Sposetti, Vaccaro, Bonavitacola, Trappolino, Albonetti, Franceschini, Ghizzoni, Fluvi, Zampa».
(24 luglio 2008)

C)

Iniziative di competenza relative a comportamenti del magistrato Giancarlo Caselli e iniziative normative per evitare che sia possibile il trasferimento a funzioni inferiori o superiori nell'ambito della stessa sede giudiziaria - n. 2-00108

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
è stato pubblicato un libro ove si legge in copertina: «Giancarlo Caselli un magistrato fuorilegge»;
in tale libro (che è un'intervista all'alto magistrato) si legge: «Quelli di Palermo sono stati anni di lavoro intensissimo, tanto più che non ho rinunziato ad andare in giro per dibattiti e conferenze che considero parte integrante del mio lavoro»;
altresì, si legge che: «è attività istituzionale dei magistrati partecipare al dibattito politico»;
tutta questa attività, per quanto risulta agli interpellanti, viene esercitata con auto e scorta a spesa pubblica;
evidentemente, all'interno di questa attività, l'alto magistrato si è recato alla Fiera del libro di Torino (tale evento ha avuto un grosso risalto mediatico, giacché riportato da tutti i media, in quanto vi era la significativa partecipazione di Israele avversata dalle sinistre);
tale dibattito ha tenuto banco nell'agone politico;
pur invitato nello stand di Israele, non è entrato nel padiglione, mandando poi un uomo di scorta a significare l'inopportunità di tale gesto da parte del procuratore;
l'alto magistrato occupava il posto di procuratore generale presso la corte d'appello di Torino;
in base alla legge, dopo un certo periodo i magistrati addetti a funzioni direttive debbono cambiare ufficio;
ciò il legislatore ha fatto (e lo si legge anche dai lavori preparatori) al fine di evitare radicazioni sul territorio;
l'alto magistrato ha chiesto ed ottenuto il trasferimento a capo della procura della Repubblica di Torino;
è evidente che la procura è sottoposta alla procura generale: è un po' come se un ammiraglio, pur di restare nello stesso porto, assumesse funzioni di capitano di vascello;
il Consiglio superiore della magistratura ha votato all'unanimità tale provvedimento -:
se nei numerosi spostamenti relativi alla partecipazione a dibattiti e conferenze l'interessato abbia fatto uso dell'auto di servizio (ferma restando la legittimità della scorta) e se tale uso sia ritenuto legittimo alla luce delle norme che disciplinano l'uso dell'auto di servizio per pubblici funzionari;
quali provvedimenti intendano assumere nel caso in cui considerino illegittimi i comportamenti di cui in premessa, tenuto conto che l'«attività politica» è attuale;
se non ritengano di adottare iniziative normative per evitare che sia possibile il trasferimento a funzioni inferiori o superiori nell'ambito della stessa sede giudiziaria, così eludendo, di fatto, la ratio alla base della disciplina in materia di temporaneità degli incarichi dei magistrati.
(2-00108)
«Brigandì, Crosio, Fedriga, Renato Farina, Caparini, Rainieri, Comaroli, Munerato, Paolini, Torazzi, Togni, Maccanti, Callegari, Forcolin, Follegot, Pastore, Fava, Luciano Dussin, Rondini, Bitonci, Lanzarin, Grimoldi, Consiglio, Montagnoli, Bragantini, Rivolta, Laura Molteni, Volpi, Stucchi, Fugatti, Simonetti, Consolo, Lehner, Pittelli, Laboccetta, Lorenzin, Bernardo, Nicola Molteni, Moffa, Salvini, Chiappori, Vanalli, Dal Lago, Stefani, Polledri, Pini».
(24 luglio 2008)