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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 30 settembre 2008

TESTO AGGIORNATO AL 26 MARZO 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 settembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgeri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Mogherini Rebesani, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgeri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Mogherini Rebesani, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa notturna della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgeri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliori, Mogherini Rebesani, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 settembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
COTA ed altri: «Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente» (1710);
BIANCOFIORE: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della comunità linguistica italiana e dei mistilingue nella provincia autonoma di Bolzano» (1711);
BINDI: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (1712).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE HOLZMANN: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (1043) Parere delle Commissioni VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
COSTA e OSVALDO NAPOLI: «Modifica all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di iscrizione dei segretari delle comunità montane all'albo dei segretari comunali e provinciali» (1237) Parere delle Commissioni V e XI;
VOLONTÈ: «Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili» (1381) Parere delle Commissioni V e XI;
LO MONTE ed altri: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1692) Parere delle Commissioni XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
CIRIELLI: «Modifica all'articolo 576 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio volontario» (1321) Parere della I Commissione;
DI CAGNO ABBRESCIA: «Modifiche all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 204-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la competenza per i ricorsi al giudice di pace in materia di illeciti amministrativi previsti dal medesimo codice» (1466) Parere delle Commissioni I, V e IX.

V Commissione (Bilancio):
CRISTALDI ed altri: «Disposizioni per la pubblicità delle informazioni concernenti l'erogazione di contributi e finanziamenti da parte dello Stato» (1400) Parere della I Commissione.

VI Commissione (Finanze):
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie per l'acquisto di veicoli da parte dei disabili inidonei alla guida» (1331) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.

VII Commissione (Cultura):
FRONER ed altri: «Disposizioni per la tutela, la promozione e il riconoscimento dell'attività degli artisti di strada» (1018) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CRISTALDI ed altri: «Disposizioni concernenti l'adozione dei libri di testo, il costo dei viaggi di studio e la pubblicità del finanziamento degli istituti scolastici» (1393) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
VELO ed altri: «Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazionepsico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» (1075) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII;
BOFFA ed altri: «Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori» (1101) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
VELO ed altri: «Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide» (1190) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e XIV;
NICOLA MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli» (1207) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII;
LORENZIN ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida» (1488) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

XI Commissione (Lavoro):
MIGLIORI: «Applicazione dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in favore dei direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973» (697) Parere delle Commissioni I e V;
MIGLIORI e BIANCONI: «Disposizioni concernenti il computo ai fini pensionistici del servizio prestato dagli appartenenti alle Forze armate impiegate all'estero in zone di intervento per finalità umanitarie e in missioni di pace» (698) Parere delle Commissioni I, III, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;
ANGELA NAPOLI: «Modifica all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di stato giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale» (1419) Parere delle Commissioni I, V e VII.

XII Commissione (Affari sociali):
GRASSI ed altri: «Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura della broncopneumopatia cronica ostruttiva» (744) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TORTOLI: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e altre disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» (1319) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 16 settembre 2008, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno Dussin n. 9/1145/10, concernente lo svolgimento delle attività istituzionali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 giugno 2008.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa all'VIII Commissione (Ambiente), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 26 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione dell'Istituto superiore di sanità sui risultati dell'attività svolta nell'anno 2007, contenente anche un quadro di riferimento sul contesto organizzativo e normativo dell'Ente (doc. XXIX, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - é trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera in data 26 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, la relazione sullo stato della pubblica amministrazione, per l'anno 2007 (doc. XIII, n. 1-ter).
Al suddetto documento è allegata la rilevazione dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti, delle aspettative e dei permessi sindacali non retribuiti e delle aspettative e permessi per funzioni pubbliche, prevista dall'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riferita alla medesima annualità (doc. XIII, n. 1-ter allegato).

Questo documento, che sarà stampato quale allegato - ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 - alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2009 (doc. XIII, n. 1), è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero (doc. XXXV, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dalla SIMEST Spa, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (doc. XXXV-bis, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, recante «Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati», la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, aggiornata al 30 giugno 2008 (doc. CLXXXIII, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 29 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la prima relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficenza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2007 e al primo trimestre dell'anno 2008 (doc. CCVIII, n. 6).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 26 settembre 2008, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 23 settembre 2008, concernente l'appello per la moratoria universale sulla pena di morte per Tarek Aziz nonché l'attuazione del Trattato di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.

Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 26 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa allo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 19 settembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della conferma dell'avvocato Giandonato Morra a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 settembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla VII Commissione (Cultura):
al dottor Bruno De Santis e al dottor Pietro Graziani, l'incarico di componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del ministro per i beni e le attività culturali;
al dottor Mario Guarany, l'incarico di vice capo di Gabinetto vicario previsto presso il Gabinetto del ministro per i beni e le attività culturali;
all'architetto Carla Di Francesco, l'incarico di direttore della direzione regionali per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;
all'architetto Antonia Pasqua Recchia, l'incarico di direttore della direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;
all'architetto Roberto Cecchi, l'incarico di reggenza della direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;
all'architetto Francesco Prosperetti, l'incarico di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione presso il Gabinetto del ministro per i beni e le attività culturali nonché l'incarico di direttore della direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 3, DA 5 A 13, DA 15 A 18, DA 22 A 24, 31, 32, DA 37 A 39, DA 65 A 67 E 70 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-BIS-A)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

TITOLO I
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

Capo II
INNOVAZIONE

Art. 14.
(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
2. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo tra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitari;
b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legislazione vigente, razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie, abolendo qualunque diritto speciale o esclusivo nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata, favorendo e garantendo al tempo stesso l'utilizzazione condivisa di cavidotti e altre infrastrutture tra i diversi operatori;
c) definizione di apposite procedure semplificate di inizio attività, da seguire in sostituzione di quelle attualmente previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie e genere per gli scavi e per la posa in opera degli impianti realizzati secondo le più moderne tecnologie; definizione della durata delle medesime procedure non superiore a trenta giorni per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con l'ente locale competente; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sessanta giorni, con previsione del silenzio assenso alla scadenza di tale termine; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
d) previsione delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomìni;
e) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga, prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomìni e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;
f) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, prevedendo a tale fine misure di sostegno a interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e di collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;
g) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le regioni interessate;
h) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decretilegislativi di cui al comma 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini del presente articolo, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
INNOVAZIONE

ART. 14.

All'articolo 14 premettere il seguente:
Art. 014. - (Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 - Obiettivo «Convergenza»). - 1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da: «È istituito» fino a: «di livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».
014. 01. (ex 2. 02.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'articolo 14 premettere il seguente:
Art. 014. - 1. All'articolo 6-ter, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».
014. 02. (ex 4. 04.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni aggiungere le seguenti: e d'intesa con le stesse.
14. 1. (ex 14. 5.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
14. 2. (ex 14. 4.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il Governo individua aggiungere le seguenti: e sottopone al CIPE per l'approvazione.
14. 200. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.
14. 3. (ex 14. 6.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
14. 4. Zaccaria, Duilio.

Subemendamento all'emendamento 14. 201. del Governo

All'emendamento 14. 201. del Governo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, attribuendo priorità di esecuzione alle imprese già operanti sul territorio nei settori di cui al presente articolo, indipendentemente da requisiti dimensionali, in modo tale che l'intervento pubblico sia di sostegno all'occupazione e allo sviluppo delle medesime imprese operanti nello specifico settore della realizzazione di reti di telecomunicazione.
0. 14. 201. 1. Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte va indicata come prioritaria la condizione che i progetti nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione di stipulazioni di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al comma 2 e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada.»

6. All'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V, titolo II, disposizioni relative a reti ed impianti, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.»
7. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.
14. 201. Governo.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
14. 5. (ex 14. 2.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) avvio di un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27.
14. 6. (ex 14. 1.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo IV
CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 19.
(Centrali di committenza).

1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.
3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio di cui all'articolo 7 predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate da CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.
3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza trail prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.
3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.
3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.
3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni che non hanno rilevato preventivamente il fatto.
3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 3-ter.
3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.
3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IV
CASA E INFRASTRUTTURE

ART. 19.

Al comma 1, capoverso, 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: lavori, servizi e forniture fino a:, dei provveditorati alle opere pubbliche con le seguenti: servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province.

Conseguentemente, al medesimo comma:
capoverso 3-
quater, primo periodo, sopprimere la parola: lavori,;
sopprimere il capoverso 3-sexies;
sopprimere il capoverso 3-
decies;
capoverso 3-
undecies, sopprimere la parola: lavori,
19. 1. (vedi 19. 1.) Mariani, Vannucci.

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, anche in deroga all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
19. 2. (ex 19. 8.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 7.
19. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: interventi di vigilanza e di controllo aggiungere le seguenti: di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
19. 3. (ex 19. 11.) Calabria.

Al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: interventi di vigilanza e di controllo aggiungere le seguenti: di cui al comma 5 dell'articolo 6.
19. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 19. 11.) Calabria.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 3-sexies, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) l'ammontare della quota premiale di cui al comma 3-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
19. 4. Zaccaria, Duilio.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.
*19. 5. (ex 19. 2. e 19. 12.) Misiani, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Rubinato.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.
*19. 6. (ex 19. 3.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.
*19. 7. (ex 19. 5. e 19. 6.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica».
2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.
3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.
4. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.
19. 01. (ex 19. 04.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in basead un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione»;
c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Se già esistenti, tali ulteriori gestioni, servizi od attività cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Se tali ulteriori gestioni, servizi od attività sono svolte tramite altre società da essi controllate o partecipate, i soggetti di cui al presente comma hanno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per dismettere le relative partecipazioni azionarie. I proventi delle suddette dismissioni non entrano nel computo ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.»
d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La definizione di tali bacini unificati ottimali di gara è invece obbligatoria per più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento di un'utenza di almeno 20.000 abitanti».
19. 02. (ex 21. 02.) Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo VI
SEMPLIFICAZIONI

Art. 25.
(Chiarezza dei testi normativi).

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.
2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo VI
SEMPLIFICAZIONI

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 1. (ex 25. 3.) Zaccaria, Amici, Baretta, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. - 1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
«Art.15-bis. (Chiarezza dei testi). - Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».
25. 2. Zaccaria, Duilio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative.
25. 3. (ex 25. 1.) Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 25-bis

ARTICOLO 25-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 25-bis.
(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e successive modificazioni.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 26.
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca, anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezzadell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini prescritti»;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;
c) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata invigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
5. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.
6. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del citato articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: di efficacia sono aggiunte le seguenti:, di imparzialità e, al comma 1-ter, dopo le parole: il rispetto sono aggiunte le seguenti: dei criteri e.
26. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la parole da: una manifestazione fino alla fine del comma con le seguenti: l'adozione di un provvedimento espresso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
comma 8, primo periodo, dopo la parola:
senza aggiungere le seguenti: necessità di;
sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.»
26. 201. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
26. 200. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, sopprimere le parole da:, indipendentemente fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sopprimere i commi 2 e 3.
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:
di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: si prescrive in cinque anni.
26. 202. Governo.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:, anche con le seguenti:; di esso si tiene conto.
26. 203. Governo.
(Approvato)

Sopprimere i commi 5 e 6.
26. 204. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 27.
(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 26 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole: «sarà reso» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;
3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;
5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 17:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi di cui al comma 1.
2-ter. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.
2-quater. Il rapporto di cui al comma 2-ter, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4»;
c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Al comma 1, lettera a), numero 1, premettere il seguente:
01) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «venti».
27. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27. 200. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 28.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione e la cittadinanza».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
28. 200. Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
28. 1. Zaccaria, Duilio.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 29.
(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;
b) all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2) identico:
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate aiprivati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza di regioni ed enti locali.
29. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 30.
(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domicialiare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;
c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministrodel lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
e) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni;
b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;
d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Sopprimere i commi 1 e 2.
30. 1. (vedi *30. 13.) Amici, Baretta, Giovanelli, Rubinato.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: farmacie pubbliche e private aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di distribuzione dei farmaci.
30. 2. Miotto, Livia Turco, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari,
30. 3. Livia Turco, Miotto, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari.
30. 4. Miotto, Livia Turco, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: realizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari,
30. 5. Livia Turco, Miotto, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: consentire aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari,
30. 6. Miotto, Livia Turco, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: entro il limite fino alla fine della lettera.
30. 7. Livia Turco, Miotto, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*30. 8. Miotto, Livia Turco, Calgaro, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Rubinato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*30. 9. Oppi, Galletti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in presenza di situazioni aggiungere le seguenti: di insostenibilità economica e.
30. 10. Marinello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza.
30. 11. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di compensare i disagi delle popolazioni residenti nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità annua di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali prevista dal comma 1 del presente articolo, sul territorio di tali comuni deve essere garantita la presenza di almeno un punto vendita con un farmacista per la distribuzione di farmaci SOP, OTC, di automedicazione, veterinaria, omeopatia, integratori alimentari, prodotti erboristici, erbe sfuse, prodotti cosmetici, articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l'infanzia e per l'igiene, nonché per l'auto misurazione gratuita detta pressione arteriosa o per il noleggio di aerosol.
30. 12. (ex 30. 3.) Rubinato.

Sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:
3. Due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, devono obbligatoriamente costituire un Unione di comuni, in modo che la popolazione complessiva dei comuni appartenenti all'Unione sia almeno pari a 20.000 abitanti. A tali unioni si applicano le norme previste per le unioni di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
4. L'Unione di comuni è tenuta a presentare un bilancio consolidato ed al pieno rispetto della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
30. 13. (ex 30. 18.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 51, comma 2, dopo le parole: «carica di sindaco» sono aggiunte le seguenti: «in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».
30. 14. (ex 30. 24.) Zeller, Brugger.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituita».
*30. 15. (ex *30. 25. e * 30. 28.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituita».
*30. 16. (ex *30. 19.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituita».
*30. 17. (ex *30. 15. e *30. 31.) Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani, Vannucci, Rubinato.

Al comma 3, lettera h), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «inferiore a» con le seguenti: «sino a».

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole:
«inferiore a» con le seguenti: «sino a»;
al comma 5, sostituire le parole: «inferiore a» con le seguenti: «sino a».
30. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, nonché per la gestione dei servizi tecnico-amministrativi, in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti e che per le funzioni associate sia presente in ogni comune almeno uno sportello a disposizione del pubblico.»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.».
30. 18. (ex 30. 22.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.
*30. 19. (vedi *30. 20.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui
popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.
*30. 20. (vedi *30. 26.) Osvaldo Napoli.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia costituita da» con le seguenti: «ad essa facciano riferimento».
30. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: almeno quattro comuni con le seguenti: un numero di comuni non superiore a cinque.
30. 21. Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 6 lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
30. 22. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.
*30. 23. (ex *30. 21.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.
*30. 24. (ex *30. 27.) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento locali, è sostituito dal seguente:
«Art. 101. - (Disponibilità e mobilità). - 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».

8. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unicodelle leggi sull'ordinamento locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è soppresso;
b) al comma 6, le parole: «del fondo di mobilità di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di un apposito fondo».
30. 25. (ex 30. 12.) Montagnoli, Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2009».
30. 302.Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2009».
7-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 302.(Nuova formulazione)Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 33.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.
4. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine il decreto può essere emanato.
5. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affariesteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 33. - (Interventi di emergenza umanitaria). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;
b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;
c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;
d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;
e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;
f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;
g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;
h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;
i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;
l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.
33. 1. (vedi 33. 3.) Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 33. - (Cooperazione allo sviluppo internazionale). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, stabiliscono in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;
b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;
c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;
d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;
e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;
f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;
g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezionecivile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;
h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;
i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.
33. 3. (vedi 33. 2.) Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dal con le seguenti: dall'articolo 2, commi 1 e 3, del.

Conseguentemente,
al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: di natura umanitaria, sociale o economica con le seguenti: di carattere emergenziale o di natura umanitaria;
al comma 2, lettera
a), dopo le parole: degli interventi aggiungere le seguenti: straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;
al comma 2, sopprimere la lettera b);
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;
b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;
c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.
33. 4. (vedi 33. 1.) Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dal con le seguenti: dall'articolo 2, commi 1 e 3, del.
33. 5. Zaccaria, Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Sopprimere il comma 3.
33. 7. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime.
33. 6. Contento, Landolfi.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-A - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 34.
(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
34. 1. (ex 34. 1.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 35.
(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».
2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».
3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».
4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».
5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».
6. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

A.C. 1441-bis-A - Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VII
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 36.
(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 40.
(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

A.C. 1441-bis-A - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 41.
(Spese di funzionamento).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, sopprimere il comma 2.
41. 1. (ex 41. 2.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 2, sostituire le parole: provvedono al congelamento dei posti con le seguenti:possono provvedere, in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente comma l, alla eventuale riduzione del personale, nel pieno rispetto della normativa in materia di mobilità nella Pubblica amministrazione.
41. 2. (ex 41. 3.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

A.C. 1441-bis-A - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 42.
(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.
3. In attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Sopprimerlo.
42. 1. (vedi 42. 4.) Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia, nonché.
42. 2. (ex 42. 7.) Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.
*42. 3. (ex *42. 1.) Luciano Dussin, Reguzzoni, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sopprimere il comma 3.
*42. 4. (ex *42. 5.) Marchi, Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Zaccaria, Duilio.

Sopprimere il comma 3.
*42. 5. (ex *42. 9. e *42. 10.) Giudice, Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo le parole: alla gestione dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: e dei servizi tecnico-amministrativi nonché le funzioni ed i servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative.
42. 6. (ex 42. 6.) Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.