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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 14 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 ottobre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Antoni, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Merlo Ricardo Antonio, Miccichè, Milanato, Moffa, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 ottobre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa dei deputati:
DI PIETRO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore, e disposizioni concernenti i limiti all'assunzione di incarichi di governo» (1773).

In data 13 ottobre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
DI PIETRO ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché all'articolo 407 del codice di procedura penale, in materia di repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina» (1775);
DI PIETRO ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, in attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002» (1776);
DI PIETRO ed altri: «Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi» (1777);
DI PIETRO ed altri: «Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1974, n. 654, e altre misure di sensibilizzazione e disposizioni per la repressione delle discriminazioni per motivi razziali, di orientamento sessuale o di identità di genere» (1778);
DI PIETRO ed altri: «Disposizione concernente la tutela dei soggetti incapaci in stato vegetativo permanente» (1779);
DI PIETRO ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e altre dispo sizioni in materia di revisione delle sentenze a seguito di pronunzia della Corte europea dei diritti dell'uomo» (1780);
DI PIETRO ed altri: «Revisione della normativa processuale del lavoro e delega al Governo per la razionalizzazione delprocedimento amministrativo contenzioso in materia di previdenza e assistenza obbligatoria» (1781);
DI PIETRO ed altri: «Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale» (1782);
FLUVI: «Modifiche ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il riordinamento della giustizia tributaria» (1783);
TENAGLIA ed altri: «Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il regime penitenziario applicabile a detenuti e internati per gravi delitti, in caso di collegamento con un'associazione criminale, terroristica o eversiva» (1784).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 13 ottobre 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio» (1774).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge COMPAGNON ed altri: «Disposizioni in materia di detenzione responsabile dei cani» (586) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Drago.

La proposta di legge MELONI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni in materia di tutela della maternità e per il sostegno della natalità» (734) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Angelucci.

La proposta di legge COMPAGNON ed altri: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (1059) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Poli e Ruggeri.

La proposta di legge COMPAGNON ed altri: «Disposizioni per la predisposizione del Programma nazionale per la mobilità ciclistica nonché per la realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia» (1061) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Poli e Ruggeri.

La proposta di legge COMPAGNON ed altri: «Istituzione della "Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro"» (1062) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Poli e Ruggeri.

La proposta di legge CATANOSO ed altri: «Istituzione del Parco nazionale dell'Etna» (1168) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rampelli.

La proposta di legge ZACCARIA ed altri: «Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo» (1666) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lovelli e Ria.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 855, d'iniziativa del deputato PISICCHIO, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Catanoso ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
CATANOSO: «Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia» (1749).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PISICCHIO: «Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» (855);
MARINELLO ed altri: «Istituzione del Servizio ispettivo nazionale a garanzia dell'imparzialità nella pubblica amministrazione» (908) Parere delle Commissioni II, V, VI e XI;
BERTOLINI: «Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive» (1410).
II Commissione (Giustizia):
MARINELLO ed altri: «Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione» (910) Parere delle Commissioni I e XII;
SAMPERI ed altri: «Nuove norme in materia di attività complementari dell'ufficiale giudiziario nel processo civile e modifiche alla disciplina concernente le mansioni e i compensi degli ufficiali giudiziari» (1068) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
SANTELLI: «Modifica all'articolo 258 del codice civile in materia di effetti del riconoscimento dei figli naturali» (1170) Parere della I Commissione;
RENATO FARINA: «Modifiche alla disciplina concernente il Consiglio superiore della magistratura» (1453) Parere delle Commissioni I e V;
MIGLIORI: «Disciplina dei trust istituiti in favore di persone portatrici di handicap» (1471) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
III Commissione (Affari esteri):
ZACCHERA: «Concessione di un contributo alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS, per la costituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo Mar Nero» (1489) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIV.
VII Commissione (Cultura):
ROSATO ed altri: «Riconoscimento del Centro di ricerche storiche di Rovigno e dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e concessione di contributi per le spese di funzionamento» (1113) Parere delle Commissioni I, III e V;
BARBIERI: «Disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati» (1397) Parere delle Commissioni I, V e XI;
DE ANGELIS ed altri: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, corale e folcloristica» (1411) Parere delle Commissioni I, III, V,VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
TASSONE ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di istituzione dell'Agenzia nazionale dei trasporti terrestri» (595) Parere delle Commissioni I, V, VI e XI;
TASSONE ed altri: «Istituzione dell'Agenzia nazionale della sicurezza dei trasporti» (596) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e XIV;
MARINELLO ed altri: «Disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio agli autisti giudiziari» (915) Parere delle Commissioni I, II, V e XI;
VANNUCCI: «Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori» (1469) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV.
X Commissione (Attività produttive):
TASSONE ed altri: «Istituzione del Dipartimento per lo spazio e l'innovazione tecnologica e disposizioni in materia di controllo dell'Agenzia spaziale italiana da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» (589) Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
FEDI ed altri: «Modifica all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di destinazione degli impiegati assunti a contratto in caso di chiusura di sedi estere del Ministero degli affari esteri» (871) Parere delle Commissioni I, III e V;
BARBIERI: «Disposizioni in materia di iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale della scuola media» (1322) Parere delle Commissioni I, V e VII.
XII Commissione (Affari sociali):
TASSONE ed altri: «Riconoscimento e regolamentazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia e norme sulla formazione del relativo personale medico» (594) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LUCÀ ed altri: «Norme in materia di impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili» (708) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LIVIA TURCO: «Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» (1083) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
FALLICA ed altri: «Disposizioni per la prevenzione delle malattie croniche degenerative» (1193) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LIVIA TURCO: «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di sedi farmaceutiche» (1357) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gliaspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
TASSONE ed altri: «Disciplina dell'acquacoltura biologica» (597) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
MUSSOLINI: «Disposizioni di attuazione dell'articolo 30 della Costituzione in favore dei figli naturali» (1702).
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
SPECIALE ed altri: «Disposizioni relative al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale» (1659) Parere delle Commissioni II, V, VI, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
TASSONE ed altri: «Delega al Governo in materia di prevenzione dei rischi connessi con eventi non convenzionali, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini» (593) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):
TASSONE ed altri: «Istituzione del Programma nazionale di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi» (592) Parere delle Commissioni I, III, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
ZACCARIA ed altri: «Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo» (1666) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione tecnica sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al 31 dicembre 2007 (doc. XLIX, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2007 dall'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA), con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità, il bilancio di previsione per l'anno 2008 e le relative piante organiche.

Questa documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la relazionesulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea nel 2007 (doc. LXXXVII, n. 1 - già doc. LXXXVII, n. 3 nella XV legislatura).

Questo documento sarà stampato.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 10 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità portuale di Salerno (18).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 9 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Salvatore Italia a presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (19).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI E DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E NORME IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO (GIÀ ARTICOLI 23, 24, 32, DA 37 A 39 E DA 65 A 67 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, STRALCIATI CON DELIBERAZIONE DALL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-QUATER-A)

A.C. 1441-quater-A - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che:
la delega legislativa prevista dall'articolo 23, comma 2, in materia di disciplina di misure di tutela a favore di alcune categorie di lavori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine, risulta palesemente in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, sia per la inadeguatezza della definizione dell'oggetto della delega, sia per quanto riguarda la totale assenza dei principi e dei criteri direttivi fissati per l'attuazione della stessa;
l'articolo 37, comma 5, prevedendo che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi, appare chiaramente in contrasto con l'articolo 51, primo comma (parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici), e con l'articolo 3 (principio di uguaglianza, in raccordo con il criterio di ragionevolezza) della Costituzione. La Corte costituzionale, infatti, sin dalla sentenza n. 15 del 1960, ha rilevato che, con riferimento alle previsioni degli articoli 3 e 51 della Costituzione, il legislatore non potrebbe, in linea generale, disporre che ai pubblici uffici siano ammessi o ne siano esclusi i residenti in determinate zone del territorio nazionale o i cittadini che siano in determinate condizioni, salvo che tale requisito costituisca indice di una maggiore attitudine ad un determinato ufficio o servizio; parimenti la previsione dell'irrilevanza del punteggio del titolo di studio ai fini della formazione delle graduatorie, si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, in quanto l'assetto complessivo della prova concorsuale non risulterebbe più consono alla sua funzione costituzionale di mezzo di selezione dei candidati più meritevoli e capaci;
l'articolo 65, disponendo che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle «clausole generali» contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente, appare in contrasto con il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto allalegge, consacrato dall'articolo 101, secondo comma della Costituzione, ma anche con il principio di cui all'articolo 24 della medesima Carta costituzionale, posto che il diritto delle parti di un rapporto di lavoro di adire il giudice per far valere i diritti che per loro derivano da tale rapporto implica logicamente il diritto a che il giudice riconosca loro i diritti attribuiti dalla legge;
il comma 3 dell'articolo 65, infine, disponendo che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro, ovvero nei contratti individuali di lavoro, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, risulta in contrasto con l'articolo 101 della Costituzione, laddove tale previsione voglia intendersi come condizionante e vincolante ai fini dell'esercizio della sua determinazione,

delibera
di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 1441-quater-A.
n. 1. Damiano, Amici, Ferranti, Sereni, Bressa.

A.C. 1441-quater-A - Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 2, sostituire le parole da: Il Governo fino a: Stato, con le seguenti: Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, introduce.
23. 200. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole da: volti a disciplinare fino alla fine del comma con le seguenti: volti:
a) ad armonizzare la normativa vigente relativa a indennità di funzione, ordinarie e speciali, applicate agli appartenenti alle Forze dell'ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, con le disposizioni adottate ai sensi del comma 1;
b) a disciplinare misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine i seguenti commi:
3. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
4. All'eventuale onere derivante dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Per l'emanazione dei decreti il Governo si attiene alle procedure di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
23. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: misure di tutela a favore aggiungere le seguenti: degli addetti al settore dell'autotrasporto,
23. 3. (ex 0. 23. 20. 3.) Favia, Paladini, Porcino.

Al comma 2, sostituire le parole da: e di appartenenti fino alla fine del comma con le seguenti: impegnate in particolari lavori e attività usuranti e di appartenenti alle Forze dell'ordine.
23. 4. Paladini.

Al comma 2, dopo le parole: appartenenti alle Forze dell'ordine aggiungere le seguenti:, ai vigili del fuoco e alle Forze armate.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le Forze dell'ordine aggiungere le seguenti:, per i vigili del fuoco e per le Forze armate.
23. 11. Paladini.

Al comma 2, dopo le parole: appartenenti alle Forze dell'ordine aggiungere le seguenti: e alle Forze armate.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le Forze dell'ordine aggiungere le seguenti: e per le Forze armate.
* 23. 5. Cirielli, Cicu, Pirovano.

Al comma 2, dopo le parole: appartenenti alle Forze dell'ordine aggiungere le seguenti: e alle Forze armate.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le Forze dell'ordine aggiungere le seguenti: e per le Forze armate.
* 23. 10. Paladini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoghe misure di tutela volte a migliorare la normativa già in vigore sono contestualmente adottate anche in favore del personale appartenente alle Forze armate.
23. 6. Villecco Calipari.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
3. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
23. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili, nel quale confluiscano i risparmi derivanti dalla riorganizzazione degli enti di cui all'alinea, e definizione delle modalità di gestione del Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.
24. 23. (ex 24. 10.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008 di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, sono sostituite le parole: «può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro», con le seguenti: «deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo»;
b) all'articolo 3, comma 3, sono sostituite le parole: «non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza», con le seguenti: «non oltre tre giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza»;
c) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la parola: «anche»;
d) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12»;
e) all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: «e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi».
32. 9. (ex 32. 3.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono abrogati fino alla fine del periodo con le seguenti: le amministrazioni pubbliche possono ulteriormente procedere alla stabilizzazione dei precari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse disponibili delle amministrazioni di competenza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
37-bis. 7. Delfino, Poli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni con le seguenti:. Nel biennio 2009-2010, l'Arma dei carabinieri può procedere, nei limiti di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla stabilizzazione a domanda, previo espletamento di procedure selettive di natura concorsuale, del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio alla data 31 gennaio 2007, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, entro il 31 gennaio 2010. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo.
37-bis. 11. Ascierto, Cirielli, Cicu, De Angelis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: «e non possono ricorrere» fino alla fine del comma sono soppresse
37-bis. 58. Paladini, Porcino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: «e non possono ricorrere» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione degli enti pubblici di ricerca e delle università,».
37-bis. 59. Paladini, Porcino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: non possono in alcun caso fino alla fine del comma con le seguenti: possono ulteriormente proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché i contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non oltre il termine del 31 dicembre 2010, a condizione che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse disponibili delle amministrazioni di competenza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
37-bis. 23. Delfino, Poli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per i servizi di soccorso e di emergenza sanitaria, anche in convenzione.
37-bis. 34. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, e dalla normativa richiamata, è ammessa la reintegra e la stabilizzazione del personale assunto nella rete consolare ai sensi della legge 27 maggio 2002, n. 104, recante disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La presente norma si applica al personale che, alla data del 31 dicembre 2004, ha prestato servizio per almeno dodici mesi continuativi. È disposta, altresì, l'istituzione degli uffici elettorali presso i consolati italiani all'estero. Per la stabilizzazione del personale assunto ai sensi della legge n. 104 del 2002 e per l'istituzione degli uffici elettorali presso i consolati italiani all'estero si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 568 della legge 27 dicembre 2006, n. 256.
37-bis. 55. Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Al fine di assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento delle funzioni istituzionali, il personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato in ruolo, nel limite massimo previsto dalla pianta organica, mediante apposito esame colloquio, tenuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una Commissione presieduta dal presidente e da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza. L'inquadramento avverrà nella qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nei predetti contratti ai fini dell'equiparazione funzionale ed economica e nel limite delle risorse assicurate a legislazione vigente in via continuativa dagli articoli 335 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37-bis. 56. Giudice, Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dal 1o gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo quattro anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazionedi provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.
38. 8. (ex 38. 3.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, dopo le parole: delle Forze di polizia aggiungere le seguenti: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
39-bis. 1. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: del personale del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: o del personale di cui al comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
39-septies. 2. (ex 0. 39. 07. 3.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.
66. 32. (vedi 66. 31.) Delfino, Poli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni individuano entro il 31 gennaio 2009 la platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali di cui ai commi 1 e 2 e predispongono entro il 28 febbraio 2009 i corsi miranti alla riqualificazione e al reimpiego dei lavoratori interessati. Nel frattempo i lavoratori continueranno senza soluzione di continuità a ricevere l'ammortizzatore sociale.
67-ter. 6. Burtone.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: al trattamento massimo fino alla fine del periodo con le seguenti: a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per, il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di. mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili c il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità, ai lavoratori occupati con, contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di. cui all'articolo 17 commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazionedelle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
67-ter. 12. Meta, Bonavitacola, Tullo, Velo, Sarubbi, Cardinale.

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo stanziamento di cui al precedente periodo, accresciuto di ulteriori 10 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è finalizzato altresì a dotare tutti gli ispettori di strumenti informatici portatili in grado di accedere al sistema delle comunicazioni on line.
67-ter. 13. (ex 0. 67. 07. 7.) Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 67-quater, aggiungere il seguente:
Art. 67-quinquies. - (ENIT - Agenzia nazionale del turismo). - 1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre che dal presidente e dal coordinatore degli assessori regionali al turismo con funzioni di vice presidente, da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di cate goria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2. Fino all'insediamento nel nuovo consiglio d'amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario.
67-quater. 0100. Governo.

A.C. 1441-quater-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
richiamato il parere espresso lo scorso 2 ottobre da questo Comitato sul testo del disegno di legge in oggetto, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti svoltosi presso la XI Commissione;
rilevato che il suddetto parere conteneva una condizione volta alla soppressione, all'articolo 37, comma 4-ter, della disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi;
considerato che tale condizione si fondava sul presupposto che la norma in questione fosse in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza,di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale;
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 37.12 e 37.13 Caparini;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli articoli aggiuntivi 38.0100 e 39-septies.0101.

A.C. 1441-quater-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
qualora le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 sì intendessero come finalizzate a introdurre misure più favorevoli rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, le stesse risulterebbero suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti, per cui la clausola di invarianza prevista al medesimo comma, peraltro formulata in termini non coerenti con la prassi e la normativa contabile, non risulterebbe sufficiente ad evitare conseguenze negative per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 appaiono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, laddove prevedono l'estensione a talune tipologie di lavoratori della disciplina che riconosce la garanzia delle prestazioni previdenziali anche in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro;
con riferimento all'articolo 38-ter, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dove prestano servizio dei dipendenti non dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;
le disposizioni di cui all'articolo 39-bis, nel prevedere la specificità del ruolo delle forze armate e delle forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, appaiono suscettibili di richiedere l'allocazione di risorse aggiuntive per far fronte ai conseguenti oneri;
è necessario introdurre, dopo il comma 1 dell'articolo 39-sexies, apposita clausola di invarianza volta a stabilire che alle attività ivi previste si faccia fronte con le risorse già disponibili a legislazione vigente;
con riferimento al comma 1 dell'articolo 39-septies, risulta necessario prevedere che l'esenzione del personale del comparto sicurezza e difesa dall'applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 decorra dall'anno 2009, in modo da assicurare che i relativi oneri siano allineati con la norma di copertura finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 39-septies;
rilevata altresì l'esigenza di riformulare la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 39-septies in termini di riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, considerato che si tratta di interventi non rientranti tra quelli previsti a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo;
nel presupposto che l'onere di 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009derivante dall'attuazione dell'articolo 38-quinquies, risulti correttamente quantificato e che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità;
esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 23, sopprimere il comma 2;

all'articolo 32, sopprimere il comma 3;

sopprimere l'articolo 38-ter;

sopprimere l'articolo 39-bis;

all'articolo 39-sexies dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

all'articolo 39-septies, comma 1, lettera a) capoverso 1-bis) sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2009»;

nonché con la seguente ulteriore condizione:

all'articolo 38-quinquies, comma 2, sostituire le parole: «mediante utilizzo delle risorse del» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sull'emendamento 39-quater.200, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

aggiungere in fine le seguenti parole: «per la spesa equivalente»;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.10, 23.11, 23.200, 24.23, 37-bis.7, 37-bis.11, 37-bis.23, 37-bis.34, 37-bis.55 Di Biagio, 37-bis.56, 37-bis.58, 37-bis.59, 38.8, 39-bis.1, 39-septies.2, 66.32, 67-ter.6, 67-ter.12, 67-ter.13, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Ulteriore parere della V Commissione

Sull'articolo 39-bis

PARERE FAVOREVOLE

a condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 39-bis. 200;

sulle proposte emendative in oggetto

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 38. 0100 (formulazione corretta), in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione volta a sopprimere l'articolo 39-bis, contenuta nel parere espresso nella giornata odierna.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell'ordine, degli anni di permanenza in attività operativa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

Sopprimere il comma 2.
* 23. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 23. 301.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: Il Governo fino a: Stato, con le seguenti: Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, introduce.
23. 200. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.
23. 2. (ex 0. 23. 20. 1.) Paladini, Porcino.

Al comma 2, sostituire le parole da: volti a disciplinare fino alla fine del comma con le seguenti: volti:
a) ad armonizzare la normativa vigente relativa a indennità di funzione,ordinarie e speciali, applicate agli appartenenti alle Forze dell'ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, con le disposizioni adottate ai sensi del comma 1;
b) a disciplinare misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine i seguenti commi:
3. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
4. All'eventuale onere derivante dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Per l'emanazione dei decreti il Governo si attiene alle procedure di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
23. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: misure di tutela a favore aggiungere le seguenti: degli addetti al settore dell'autotrasporto,
23. 3. (ex 0. 23. 20. 3.) Favia, Paladini, Porcino.

Al comma 2, sostituire le parole da: e di appartenenti fino alla fine del comma con le seguenti: impegnate in particolari lavori e attività usuranti e di appartenenti alle Forze dell'ordine.
23. 4. Paladini.

Al comma 2, dopo le parole: appartenenti alle Forze dell'ordine aggiungere le seguenti:, ai vigili del fuoco e alle Forze armate.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le Forze dell'ordine aggiungere le seguenti:, per i vigili del fuoco e per le Forze armate.
23. 11. Paladini.

Al comma 2, dopo le parole: appartenenti alle Forze dell'ordine aggiungere le seguenti: e alle Forze armate.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le Forze dell'ordine aggiungere le seguenti: e per le Forze armate.
* 23. 5. Cirielli, Cicu, Pirovano.

Al comma 2, dopo le parole: appartenenti alle Forze dell'ordine aggiungere le seguenti: e alle Forze armate.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le Forze dell'ordine aggiungere le seguenti: e per le Forze armate.
* 23. 10. Paladini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoghe misure di tutela volte a migliorare la normativa già in vigore sono contestualmente adottate anche in favore del personale appartenente alle Forze armate.
23. 6. Villecco Calipari.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predettidecreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
23. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
3. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
23. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
3. Per l'emanazione dei decreti di cui al comma 2 il Governo si attiene alle procedure di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
23. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, di ENASARCO, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui
all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza;
d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Sopprimerlo.
24. 1. (vedi 24. 13.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: finalizzati alla riorganizzazione con le seguenti: finalizzati a conseguire complessivamente minori spese mediante la riorganizzazione.
24. 2. (ex 24. 9.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dell'Istituto superiore di sanità,
24. 3. (ex 24. 19.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
24. 4. (ex 24. 20.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
24. 5. (ex 24. 21.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
24. 6. (ex 24. 22.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Croce rossa italiana.
* 24. 7. (ex *24. 23.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Croce rossa italiana.
* 24. 8. (ex *24. 36.) Delfino, Poli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
24. 9. (ex 24. 24.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Agenzia italiana del farmaco.
24. 10. (ex 24. 25.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
24. 11. (vedi 24. 32. e 24. 26.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di ENASARCO,
* 24. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di ENASARCO,
* 24. 13. Delfino, Poli.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto per gli affari sociali.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole:, dell'Istituto per gli affari sociali.
24. 14. (vedi 24. 27.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e di Italia Lavoro Spa.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: e di Italia Lavoro Spa fino alla fine della lettera.
24. 15. (vedi 24. 28.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
24. 16. (ex 24. 29. e 24. 30.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: istituti e società aggiungere le seguenti:, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite.
24. 17. (ex 24. 17.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: efficacia, efficienza aggiungere la seguente:, trasparenza.
24. 18. (ex 24. 6.) Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
24. 19. (ex 24. 31.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: valore strategico aggiungere le seguenti:, l'autonomia, il ruolo e le funzioni.
24. 21. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e della salvaguardia del Servizio sanitario nazionale.
24. 20. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
24. 22. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili, nel quale confluiscano i risparmi derivanti dalla riorganizzazione degli enti di cui all'alinea, e definizione delle modalità di gestione del Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.
24. 23. (ex 24. 10.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e con il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti:, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana.
24. 100. Governo.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, previo parere fino alla fine del comma con le seguenti: e previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
24. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza unificata con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
24. 24. (vedi 24. 14.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
24. 25. (ex 24. 15.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
24. 26. (ex 24. 16.) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: anche mediante la loro aggiungere la seguente: eventuale.
24. 27. Di Biagio.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 24-bis

ARTICOLO 24-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24-bis.
(Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse:
a) la voce n. 509, relativa alla legge 22 febbraio 1934, n. 370;
b) la voce n. 1381, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1183.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dall'effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1,comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».
3. Le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile sono applicabili ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Misure contro il lavoro sommerso).

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: l'impiego di lavoratori fino a: è altresì punito con con le seguenti: in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì.
32. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
* 32. 1. (ex* 32. 12.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
* 32. 2. (ex* 32. 5.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il terzo periodo.
32. 3. (ex 32. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: all'evasione fino alla fine della lettera con le seguenti: all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
32. 4. (ex 32. 11.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dopo l'irrogazione di tre sanzioni amministrative nell'arco di un anno al medesimo datore di lavoro, la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività del datore di lavoro sanzionato da una a tre settimane. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti la relativa retribuzione anche per il periodo di sospensione.
32. 5. (ex 32. 2.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 6. (vedi * 32. 4.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 7. (vedi* 32. 10.) Poli, Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 8. (vedi* 32. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008 di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, sono sostituite le parole: «può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro», con le seguenti: «deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo»;
b) all'articolo 3, comma 3, sono sostituite le parole: «non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza», con le seguenti: «non oltre tre giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza»;
c) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la parola: «anche»;
d) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12»;
e) all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: «e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi».
32. 9. (ex 32. 3.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.
32. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
32. 301.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 32-bis

ARTICOLO 32-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).

1. All'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente: "3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applicala sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta"»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente: "4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta"».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).

Sopprimerlo.
32-bis. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera
a):
all'alinea, sostituire le parole: comma 8 con le seguenti: comma 3;
al capoverso, sopprimere le parole:
«8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:
alla lettera b):
all'alinea, sostituire le parole: comma 9 con le seguenti: comma 4;
al capoverso, sopprimere le parole: «9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:
32-bis. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 32-bis. 2. (ex 0. 32. 03. 1.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 32-bis. 3. (ex 0. 32. 03. 2.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e dall'articolo 9 fino a: da 800 a 4.500 euro con le seguenti:, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificatain almeno tre periodi di riferimenti di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1.000 a 5.000 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Se la violazione di cui all'articolo 10, comma 1, si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro per ogni lavoratore.
32-bis. 4. (ex 0. 32. 03. 3.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

Conseguentemente, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.
32-bis. 5. (ex 0. 32. 03. 4.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ogni lavoratore.

Conseguentemente:
sostituire il secondo periodo con il seguente:
Se la violazione si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore;
al terzo periodo, sostituire le parole da:
si riferisce fino a: 5.000 euro con le seguenti: si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, la sanzione amministrativa va da 1.000 a 5.000 euro per ogni lavoratore;
al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:
per ogni lavoratore;
sostituire il quinto periodo con il seguente:
Se la violazione si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore;
al sesto periodo, sostituire le parole da:
si riferisce fino a: 4.500 euro con le seguenti: si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro per ogni lavoratore.
32-bis. 6. (ex 0. 32. 03. 5.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
32-bis. 7. (ex 0. 32. 03. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: 5.000 euro aggiungere le seguenti: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
32-bis. 8. (ex 0. 32. 03. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
32-bis. 9. (ex 0. 32. 03. 8.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi,Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, sesto periodo, dopo le parole: da 800 a 4.500 euro aggiungere le seguenti: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
32-bis. 10. (ex 0. 32. 03. 9.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*32-bis. 11. (ex 0. 32. 03. 10.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*32-bis. 12. (ex 0. 32. 03. 16.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 50 euro fino a: 1.500 euro con le seguenti: 105 a 630 euro per ogni singolo lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 300 a 1.000 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 900 a 1.500 euro per ogni lavoratore.
32-bis. 13. (ex 0. 32. 03. 11.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di ventiquattro ore.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
32-bis. 14. (ex 0. 32. 03. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in relazione ad ogni singolo lavoratore.

Conseguentemente:
sostituire il secondo periodo con il seguente:
Se la violazione si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 300 a 1.000 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore;
al terzo periodo, sostituire le parole da:
si riferisce fino a: 1.500 euro con le seguenti: si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1.500 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore.
32-bis. 15. (ex 0. 32. 03. 13.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
32-bis. 16. (ex 0. 32. 03. 14.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: da900 a 1.500 euro aggiungere le seguenti: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
32-bis. 17. (ex 0. 32. 03. 15.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 38.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto al trasferimento, pari a due volte in cinque anni, per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo
dificazioni, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:
«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermi restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.
38. 1. (ex 38. 10.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
38. 2. (ex 38. 9.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.
*38. 3. (ex 38. 4.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.
*38. 4. (ex 38. 8.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
38. 5. (ex 38. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: che oppone aggiungere le seguenti:, senza giustificato motivo,
38. 6. (ex 38. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
38. 7. (ex 38. 5.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dal 1o gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo quattro anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.
38. 8. (ex 38. 3.) Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap in situazione di gravità). - 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste in via continuativa persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anche essi affetti da handicap grave, ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, fruibile anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore dicui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni per la legittima fruizione dei medesimi permessi»;

2. Il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del presente testo unico, il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno».
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come da ultimo modificato dal presente articolo, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per l'assistenza al proprio figlio, per l'assistenza al coniuge o per l'assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza con un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni ed ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica, costituita in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dalla data della loro comunicazione. Decorso tale periodo, salvo specifiche esigenze amministrativo-contabili, curano la cancellazione dei dati. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. È consentita la pubblicazione e divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in maniera anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e allaverifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.
38. 0100.(formulazione corretta) Governo.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 38-bis

ARTICOLO 38-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 38-bis.
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia).

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 38-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38-bis.
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia).

Dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.1. (Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. L'articolo 19, commi da 4 a 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dalla applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque o all'unità superiore se è uguale o superiore a cinque.
38-bis. 0100. Governo.
(Approvato)

A.C. 1441-quater-A - Articolo 38-ter

ARTICOLO 38-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 38-ter.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30
settembre 2008, su domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base all'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38-ter.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

Sopprimerlo.
38-ter. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
38-ter. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

Sopprimerlo.
38-ter. 301.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
38-ter. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: non si applicano ai dipendenti in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e.
38-ter. 100. Governo.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 38-quater

ARTICOLO 38-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 38-quater.
(Modifica all'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di tempo parziale)
.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In sede di prima applicazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38-quater.
(Modifica all'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di tempo parziale).

Sopprimerlo.
38-quater. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Dopo il comma 2 fino a: In sede di prima applicazione con le seguenti: In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente:
al medesimo comma, capoverso, sostituire le parole:
presente decreto con le seguenti: citato decreto-legge n. 112 del 2008;
alla rubrica, sostituire le parole da: Modifica fino a: n. 133 con la seguente: Disposizioni.
38-quater. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: buona fede, aggiungere le seguenti: non.

38-quater. 2. (ex 0. 38. 011. 1.) Paladini, Porcino.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: a nuova valutazione aggiungere le seguenti:, nel caso riscontrino un grave pregiudizio per l'amministrazione anche in ragione di sopravvenute esigenze della stessa,
38-quater. 3. Delfino, Poli.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39.
(Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.
(Aspettativa).

Sopprimerlo.
* 39. 1. (ex 39. 2.) Paladini, Porcino.

Sopprimerlo.
* 39. 2. (ex 39. 3.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Duilio.

A.C. 1441-quater-A - Articolo 39-ter

ARTICOLO 39-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39-ter.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;
b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 39-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39-ter.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
39-ter. 1. (ex 0. 39. 02. 2.) Paladini, Porcino.

TESTO AGGIORNATO AL 15 OTTOBRE 2008

MOZIONI COTA ED ALTRI N. 1-00033, CAPITANIO SANTOLINI ED ALTRI N. 1-00049, DE TORRE ED ALTRI N. 1-00050, EVANGELISTI ED ALTRI N. 1-00051 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI ACCESSO DEGLI STUDENTI STRANIERI ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Mozioni

La Camera,
premesso che:
il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente il modello organizzativo del sistema scolastico italiano;
l'elevata presenza di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo determina difficoltà oggettive d'insegnamento per i docenti e di apprendimento per gli studenti;
il diverso grado di alfabetizzazione linguistica si rivela, quindi, un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare lo studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica» a causa dei rallentamenti degli insegnamenti dovuti alle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti stranieri;
tale situazione è ancora più evidente nelle classi che vedono la presenza di studenti provenienti da diversi Paesi, le cui specifiche esigenze personali sono anche caratterizzate dalle diversità culturali del Paese di origine, tanto da indurre gli insegnanti ad essere più tolleranti e meno rigorosi in merito alle valutazioni volte a stabilire i livelli di competenza acquisiti dagli alunni stranieri e italiani sulle singole discipline;
dai dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la crescita di alunni stranieri, registrata nell'anno scolastico 2007-2008, è pari a 574.133 unità, con un incidenza del 6,4 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva;
tale situazione è determinata dalla crescita degli alunni stranieri nel triennio 2003-2005 intensificatasi anche per effetto dei provvedimenti di regolarizzazione (legge n. 189 del 2002 e legge n. 222 del 2002);
rispetto alle nazionalità si confermano ai primi posti i gruppi di studenti provenienti dai Paesi dell'Est europeo, in particolare la Romania che, nell'arco di due anni, è passata dal 12,4 per cento (52.821 alunni), al 16,15 per cento (92.734 alunni), superando la numerosità degli alunni provenienti dall'Albania (85.195 pari al 14,84 per cento), e dal Marocco (76.217 presenze, pari al 13,28 per cento);
la disomogenea distribuzione territoriale di alunni con cittadinanza non italiana, molto concentrata al Centro-Nord e scarsa al Sud e nelle Isole, interessa circa 37.000 punti di erogazione del servizio scolastico, rispetto ai 57.000 presenti in ambito nazionale. È evidente il divario esistente tra i primi e i secondi, determinato dalla necessità per i primi di adeguare gli aspetti organizzativi e didattici all'attività di integrazione degli alunni stranieri;
la più elevata consistenza di alunni stranieri si trova nella scuola primaria e secondaria di I grado (il 7,7 per cento frequenta la primaria, il 7,3 per cento la secondaria di I grado, il 6,7 per cento le scuole dell'infanzia). Gli istituti di istruzione secondaria di II grado, pur nonraggiungendo complessivamente i valori delle presenze registrate nella scuola primaria e secondaria di I grado, registrano l'8,7 per cento del totale degli studenti. Tra questi ultimi la maggior parte è concentrata nei professionali, dove rappresentano l'8,7 per cento del totale degli studenti, mentre nei tecnici raggiungono il 4,8 per cento e nei licei sono appena l'1,4 per cento;
l'osservazione a livello territoriale evidenzia che l'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è particolarmente significativa in Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e Veneto dove essi rappresentano più del 10 per cento della popolazione scolastica regionale;
la presenza di studenti stranieri nel Centro-Nord è quindi superiore alla media italiana fino a raggiungere i 12 studenti stranieri ogni 100 in Emilia-Romagna, mentre nel Mezzogiorno l'incidenza percentuale varia tra l'1,3 e il 2,3 per cento ad eccezione dell'Abruzzo con il 5 per cento;
di grande attualità risultano i dati sulla presenza di alunni nomadi, essi raggiungono le 12.342 unità e pertanto rappresentano il 2,1 per cento degli alunni stranieri. Più della metà degli alunni nomadi frequenta la scuola primaria;
relativamente al rapporto tra la frequenza delle scuole statali e non statali e le loro suddivisioni tra i diversi gradi della scuola, si registra la presenza del 90,3 per cento di alunni stranieri in scuole statali, mentre il restante 9,7 per cento risulta iscritto in istituzioni scolastiche non statali;
i Paesi di provenienza degli alunni stranieri, sui 194 censiti dall'Istituto nazionale di statistica, sono ben 191. Nelle scuole della provincia di Bergamo, ad esempio, i dati del 2005 registravano la rappresentanza di 118 cittadinanze, a Perugia 109, a Pesaro 90, a Siena 80, a Latina 78;
l'osservazione sull'esito scolastico degli alunni italiani a confronto con quello degli alunni stranieri rivela che nelle scuole dove sono presenti alunni con cittadinanza non italiana si riscontra una maggiore selezione nei loro riguardi che finisce per incidere sui livelli generali di promozione: il divario dei tassi di promozione degli allievi stranieri e di quelli italiani è -3,36 per cento nella scuola primaria, -7,06 per cento nella secondaria di I grado, -12,56 per cento nella secondaria di II grado, in cui più di un alunno straniero su quattro non consegue la promozione;
la presenza di minori stranieri nella scuola si inserisce come fenomeno dinamico in una situazione in forte trasformazione a livello sociale, culturale, di organizzazione scolastica: globalizzazione, europeizzazione e allargamento dell'Unione europea, processi di trasformazione nelle competenze territoriali (decentramento, autonomia ed altro), trasformazione dei linguaggi e dei media della comunicazione, trasformazione dei saperi e delle connessioni tra i saperi, processi di riforma della scuola;
il fenomeno migratorio sta assumendo caratteri di stabilizzazione sia per le caratteristiche dei progetti migratori delle famiglie, sia per la quota crescente di minori di origine immigrata che nascono in Italia o comunque frequentano l'intero percorso scolastico;
la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia sancisce che tutti devono poter contare su pari opportunità in materia di accesso alla scuola, nonché di riuscita scolastica e di orientamento;
la scuola italiana deve quindi essere in grado di supportare una politica di «discriminazione transitoria positiva», a favore dei minori immigrati, avente come obiettivo la riduzione dei rischi di esclusione;
la maggior parte dei Paesi europei ha costruito luoghi d'apprendimento separati per i bambini immigrati, allo scopo di attuare un percorso breve o medio di alfabetizzazione culturale e linguistica del Paese accogliente. La presenzadi bambini stranieri, ma anche nomadi o figli di genitori con lo status di rifugiati politici, implica l'aggiunta di finanziamenti e di docenti, e l'organizzazione di classi di recupero successive o contemporanee all'orario normale, di classi bilingue, oppure con la presenza di assistenti assunti a tal fine;
in Grecia, ad esempio, le scuole con un gran numero di alunni stranieri, figli di genitori nomadi o di greci rimpatriati, organizzano delle classi propedeutiche o delle sezioni preparatorie per l'insegnamento del greco, ma anche della lingua d'origine, per facilitare l'integrazione di questi bambini nel sistema educativo. Queste classi e sezioni usano materiale didattico specifico e possono essere seguite da insegnanti ordinari che effettuano delle ore supplementari, insegnanti di sostegno temporanei o da insegnanti con qualifiche specifiche a orario ridotto. Il rapporto ufficiale alunni/insegnanti da rispettare è di 9-17 alunni per insegnante nelle classi propedeutiche e di 3-8 alunni per insegnante nelle sezioni preparatorie. L'assegnazione delle risorse dipende dalla presenza di un numero di alunni sufficiente per poter organizzare una classe o sezione;
le gerarchie istituzionali del precedente Governo di centro-sinistra hanno rigettato la proposta della Lega Nord, sulla necessità di istituire dette «classi propedeutiche», considerandole addirittura «luoghi di segregazione culturale», o «mere strategie di integrazione degli alunni immigrati», ritenendole «soluzioni compensatorie di carattere speciale», avvolte in schemi stereotipi e folkloristici;
la pedagogia interculturale del centro-sinistra, attraverso l'affermazione dell'«universalismo», ha lasciato l'iniziativa alle singole scuole e agli enti locali che, pur avendo agito in maniera equilibrata, non possono attuare strategie per il superamento dei problemi derivanti dall'accoglienza e dalla formazione degli studenti stranieri. Le normative sull'immigrazione del 1998 e del 2002 (Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e legge n. 189 del 2002) contengono indicazioni utili sulla funzione e sull'uso dei cosiddetti «spazi dotati di strumenti appositamente dedicati», demandando alle scuole e agli enti locali l'iniziativa e la gestione di tali spazi e strumenti mirati all'istituzione di percorsi specifici di alfabetizzazione linguistica di durata variabile;
i dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca evidenziano come il problema dei ripetenti e della dispersione scolastica incida soprattutto sui ragazzi stranieri. Secondo tali dati, il numero degli studenti stranieri ripetenti è del 4 per cento nella scuola primaria, dell'8 per cento nella scuola secondaria di primo grado e arriva al 14 per cento nella scuola secondaria di secondo grado. In riferimento a quest'ultimo ciclo di istruzione si rilevano, inoltre, incongruenze tra la classe frequentata e l'età, incongruenze che riguardano circa il 75 per cento degli studenti stranieri;
la dimensione della scuola, la quantità di stranieri rispetto alla popolazione scolastica e la quantità di cittadinanze concorrono al successo o all'insuccesso scolastico di tutti gli studenti;
dai dati ministeriali si rileva che per i diversi ordini di scuola gli alunni stranieri sembrano ottenere maggiori risultati quando sono ridotti di numero;
la densità della presenza di alunni con cittadinanza non italiana in piccole scuole sembra non favorire livelli elevati di esiti positivi. Tale fattore si determina maggiormente nelle scuole secondarie di secondo grado dove il decremento degli esiti in rapporto alla maggiore consistenza di alunni stranieri è ancora più accentuato: negli istituti di piccole dimensioni con gruppi minimi di studenti non italiani, il tasso di promozione degli alunni stranieri scende dal 93,29 per cento (da 1 a 5) fino al 78,64 per cento (da 11 a 30) se vi sono consistenti gruppi di alunni stranieri. Negli istituti di medie dimensioni (da 101 a 300 alunni complessivi) si passa dal 91,79 per cento al 78,46 per cento; negliistituti maggiormente dimensionati si passa dall'89,87 per cento all'80,26 per cento; ciò vuol dire che il tasso di promozione di alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie di I grado è inversamente proporzionale alla dimensione della loro presenza nella scuola;
l'elemento della presenza di molte diverse cittadinanze nelle scuole, pur non coincidendo necessariamente con esiti negativi finali degli alunni stranieri, rappresenta un fattore condizionante del complesso sistema educativo e formativo che influenza l'intera classe;
le sopraccitate analisi sugli esiti scolastici sono importanti poiché consentono di comprendere determinate categorie di alunni per i quali l'obiettivo, oltre a quello degli apprendimenti, è anche quello dell'integrazione del sistema scolastico e del sistema sociale;
questa tipologia di alunni con cittadinanza non italiana consegue determinati esiti scolastici, in rapporto al livello di conoscenza della lingua italiana, alla dimensione temporale di scolarizzazione nel nostro Paese, alle misure di accompagnamento per la loro integrazione all'interno e all'esterno dell'ambito scolastico;
tali misure risultano infatti determinate sia dal numero degli studenti stranieri, sia dalle diverse nazionalità presenti nella stessa classe o scuola e dalle conseguenti differenti situazioni culturali e sociali che generano molteplici esigenze cui dare risposta,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, autorizzando il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione;
a istituire classi ponte che consentano agli studenti stranieri che non superano le prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti;
a non consentire in ogni caso ingressi nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle nostre scuole e a prevedere, altresì, una distribuzione degli stessi proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e scongiurare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri;
a favorire, all'interno delle predette classi ponte, l'attuazione di percorsi monodisciplinari e interdisciplinari, attraverso l'elaborazione di un curricolo formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza:
a) comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto della legge del paese accogliente);
b) sostegno alla vita democratica;
c) interdipendenza mondiale;
d) rispetto di tradizioni territoriali e regionali del Paese accogliente, senza etnocentrismi;
e) rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del Paese accogliente;
a prevedere l'eventuale maggiore fabbisogno di personale docente da assegnare a tali classi, inserendolo nel prossimo programma triennale delle assunzioni di personale docente disciplinato dal decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
(1-00033)
(Nuova formulazione) «Cota, Goisis, Grimoldi, Rivolta, Maccanti, Aprea, Frassinetti, Granata, Latteri, Baldelli, Garagnani, Centemero, Barbieri, Barbaro, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, DiCenta, Renato Farina, Giammanco, Lainati, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Massimo Parisi, Perina, Rampelli, Ghiglia».
(16 settembre 2008)

La Camera,
premesso che:
il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente il modello organizzativo del sistema scolastico italiano;
l'elevata presenza di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo determina difficoltà oggettive d'insegnamento per i docenti e di apprendimento per gli studenti;
il diverso grado di alfabetizzazione linguistica si rivela, quindi, un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare lo studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica» a causa dei rallentamenti degli insegnamenti dovuti alle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti stranieri;
tale situazione è ancora più evidente nelle classi che vedono la presenza di studenti provenienti da diversi Paesi, le cui specifiche esigenze personali sono anche caratterizzate dalle diversità culturali del Paese di origine, tanto da indurre gli insegnanti ad essere più tolleranti e meno rigorosi in merito alle valutazioni volte a stabilire i livelli di competenza acquisiti dagli alunni stranieri e italiani sulle singole discipline;
dai dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la crescita di alunni stranieri, registrata nell'anno scolastico 2007-2008, è pari a 574.133 unità, con un incidenza del 6,4 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva;
tale situazione è determinata dalla crescita degli alunni stranieri nel triennio 2003-2005 intensificatasi anche per effetto dei provvedimenti di regolarizzazione (legge n. 189 del 2002 e legge n. 222 del 2002);
rispetto alle nazionalità si confermano ai primi posti i gruppi di studenti provenienti dai Paesi dell'Est europeo, in particolare la Romania che, nell'arco di due anni, è passata dal 12,4 per cento (52.821 alunni), al 16,15 per cento (92.734 alunni), superando la numerosità degli alunni provenienti dall'Albania (85.195 pari al 14,84 per cento), e dal Marocco (76.217 presenze, pari al 13,28 per cento);
la disomogenea distribuzione territoriale di alunni con cittadinanza non italiana, molto concentrata al Centro-Nord e scarsa al Sud e nelle Isole, interessa circa 37.000 punti di erogazione del servizio scolastico, rispetto ai 57.000 presenti in ambito nazionale. È evidente il divario esistente tra i primi e i secondi, determinato dalla necessità per i primi di adeguare gli aspetti organizzativi e didattici all'attività di integrazione degli alunni stranieri;
la più elevata consistenza di alunni stranieri si trova nella scuola primaria e secondaria di I grado (il 7,7 per cento frequenta la primaria, il 7,3 per cento la secondaria di I grado, il 6,7 per cento le scuole dell'infanzia). Gli istituti di istruzione secondaria di II grado, pur non raggiungendo complessivamente i valori delle presenze registrate nella scuola primaria e secondaria di I grado, registrano l'8,7 per cento del totale degli studenti. Tra questi ultimi la maggior parte è concentrata nei professionali, dove rappresentano l'8,7 per cento del totale degli studenti, mentre nei tecnici raggiungono il 4,8 per cento e nei licei sono appena l'1,4 per cento;
l'osservazione a livello territoriale evidenzia che l'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è particolarmente significativa in Emilia-Romagna,Umbria, Lombardia e Veneto dove essi rappresentano più del 10 per cento della popolazione scolastica regionale;
la presenza di studenti stranieri nel Centro-Nord è quindi superiore alla media italiana fino a raggiungere i 12 studenti stranieri ogni 100 in Emilia-Romagna, mentre nel Mezzogiorno l'incidenza percentuale varia tra l'1,3 e il 2,3 per cento ad eccezione dell'Abruzzo con il 5 per cento;
di grande attualità risultano i dati sulla presenza di alunni nomadi, essi raggiungono le 12.342 unità e pertanto rappresentano il 2,1 per cento degli alunni stranieri. Più della metà degli alunni nomadi frequenta la scuola primaria;
relativamente al rapporto tra la frequenza delle scuole statali e non statali e le loro suddivisioni tra i diversi gradi della scuola, si registra la presenza del 90,3 per cento di alunni stranieri in scuole statali, mentre il restante 9,7 per cento risulta iscritto in istituzioni scolastiche non statali;
i Paesi di provenienza degli alunni stranieri, sui 194 censiti dall'Istituto nazionale di statistica, sono ben 191. Nelle scuole della provincia di Bergamo, ad esempio, i dati del 2005 registravano la rappresentanza di 118 cittadinanze, a Perugia 109, a Pesaro 90, a Siena 80, a Latina 78;
l'osservazione sull'esito scolastico degli alunni italiani a confronto con quello degli alunni stranieri rivela che nelle scuole dove sono presenti alunni con cittadinanza non italiana si riscontra una maggiore selezione nei loro riguardi che finisce per incidere sui livelli generali di promozione: il divario dei tassi di promozione degli allievi stranieri e di quelli italiani è -3,36 per cento nella scuola primaria, -7,06 per cento nella secondaria di I grado, -12,56 per cento nella secondaria di II grado, in cui più di un alunno straniero su quattro non consegue la promozione;
la presenza di minori stranieri nella scuola si inserisce come fenomeno dinamico in una situazione in forte trasformazione a livello sociale, culturale, di organizzazione scolastica: globalizzazione, europeizzazione e allargamento dell'Unione europea, processi di trasformazione nelle competenze territoriali (decentramento, autonomia ed altro), trasformazione dei linguaggi e dei media della comunicazione, trasformazione dei saperi e delle connessioni tra i saperi, processi di riforma della scuola;
il fenomeno migratorio sta assumendo caratteri di stabilizzazione sia per le caratteristiche dei progetti migratori delle famiglie, sia per la quota crescente di minori di origine immigrata che nascono in Italia o comunque frequentano l'intero percorso scolastico;
la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia sancisce che tutti devono poter contare su pari opportunità in materia di accesso alla scuola, nonché di riuscita scolastica e di orientamento;
la scuola italiana deve quindi essere in grado di supportare una politica di «discriminazione transitoria positiva», a favore dei minori immigrati, avente come obiettivo la riduzione dei rischi di esclusione;
la maggior parte dei Paesi europei ha costruito luoghi d'apprendimento separati per i bambini immigrati, allo scopo di attuare un percorso breve o medio di alfabetizzazione culturale e linguistica del Paese accogliente. La presenza di bambini stranieri, ma anche nomadi o figli di genitori con lo status di rifugiati politici, implica l'aggiunta di finanziamenti e di docenti, e l'organizzazione di classi di recupero successive o contemporanee all'orario normale, di classi bilingue, oppure con la presenza di assistenti assunti a tal fine;
in Grecia, ad esempio, le scuole con un gran numero di alunni stranieri, figli di genitori nomadi o di greci rimpatriati, organizzano delle classi propedeutiche o delle sezioni preparatorie per l'insegnamento del greco, ma anche della linguad'origine, per facilitare l'integrazione di questi bambini nel sistema educativo. Queste classi e sezioni usano materiale didattico specifico e possono essere seguite da insegnanti ordinari che effettuano delle ore supplementari, insegnanti di sostegno temporanei o da insegnanti con qualifiche specifiche a orario ridotto. Il rapporto ufficiale alunni/insegnanti da rispettare è di 9-17 alunni per insegnante nelle classi propedeutiche e di 3-8 alunni per insegnante nelle sezioni preparatorie. L'assegnazione delle risorse dipende dalla presenza di un numero di alunni sufficiente per poter organizzare una classe o sezione;
le gerarchie istituzionali del precedente Governo di centro-sinistra hanno rigettato la proposta della Lega Nord, sulla necessità di istituire dette «classi propedeutiche», considerandole addirittura «luoghi di segregazione culturale», o «mere strategie di integrazione degli alunni immigrati», ritenendole «soluzioni compensatorie di carattere speciale», avvolte in schemi stereotipi e folkloristici;
la pedagogia interculturale del centro-sinistra, attraverso l'affermazione dell'«universalismo», ha lasciato l'iniziativa alle singole scuole e agli enti locali che, pur avendo agito in maniera equilibrata, non possono attuare strategie per il superamento dei problemi derivanti dall'accoglienza e dalla formazione degli studenti stranieri. Le normative sull'immigrazione del 1998 e del 2002 (Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e legge n. 189 del 2002) contengono indicazioni utili sulla funzione e sull'uso dei cosiddetti «spazi dotati di strumenti appositamente dedicati», demandando alle scuole e agli enti locali l'iniziativa e la gestione di tali spazi e strumenti mirati all'istituzione di percorsi specifici di alfabetizzazione linguistica di durata variabile;
i dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca evidenziano come il problema dei ripetenti e della dispersione scolastica incida soprattutto sui ragazzi stranieri. Secondo tali dati, il numero degli studenti stranieri ripetenti è del 4 per cento nella scuola primaria, dell'8 per cento nella scuola secondaria di primo grado e arriva al 14 per cento nella scuola secondaria di secondo grado. In riferimento a quest'ultimo ciclo di istruzione si rilevano, inoltre, incongruenze tra la classe frequentata e l'età, incongruenze che riguardano circa il 75 per cento degli studenti stranieri;
la dimensione della scuola, la quantità di stranieri rispetto alla popolazione scolastica e la quantità di cittadinanze concorrono al successo o all'insuccesso scolastico di tutti gli studenti;
dai dati ministeriali si rileva che per i diversi ordini di scuola gli alunni stranieri sembrano ottenere maggiori risultati quando sono ridotti di numero;
la densità della presenza di alunni con cittadinanza non italiana in piccole scuole sembra non favorire livelli elevati di esiti positivi. Tale fattore si determina maggiormente nelle scuole secondarie di secondo grado dove il decremento degli esiti in rapporto alla maggiore consistenza di alunni stranieri è ancora più accentuato: negli istituti di piccole dimensioni con gruppi minimi di studenti non italiani, il tasso di promozione degli alunni stranieri scende dal 93,29 per cento (da 1 a 5) fino al 78,64 per cento (da 11 a 30) se vi sono consistenti gruppi di alunni stranieri. Negli istituti di medie dimensioni (da 101 a 300 alunni complessivi) si passa dal 91,79 per cento al 78,46 per cento; negli istituti maggiormente dimensionati si passa dall'89,87 per cento all'80,26 per cento; ciò vuol dire che il tasso di promozione di alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie di I grado è inversamente proporzionale alla dimensione della loro presenza nella scuola;
l'elemento della presenza di molte diverse cittadinanze nelle scuole, pur non coincidendo necessariamente con esiti negativi finali degli alunni stranieri, rappre senta un fattore condizionante del complesso sistema educativo e formativo che influenza l'intera classe;
le sopraccitate analisi sugli esiti scolastici sono importanti poiché consentono di comprendere determinate categorie di alunni per i quali l'obiettivo, oltre a quello degli apprendimenti, è anche quello dell'integrazione del sistema scolastico e del sistema sociale;
questa tipologia di alunni con cittadinanza non italiana consegue determinati esiti scolastici, in rapporto al livello di conoscenza della lingua italiana, alla dimensione temporale di scolarizzazione nel nostro Paese, alle misure di accompagnamento per la loro integrazione all'interno e all'esterno dell'ambito scolastico;
tali misure risultano infatti determinate sia dal numero degli studenti stranieri, sia dalle diverse nazionalità presenti nella stessa classe o scuola e dalle conseguenti differenti situazioni culturali e sociali che generano molteplici esigenze cui dare risposta,

impegna il Governo:

a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, favorendo il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione;
a istituire classi di inserimento che consentano agli studenti stranieri che non superano le prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti;
a non consentire in ogni caso ingressi nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle nostre scuole e a prevedere, altresì, una distribuzione degli stessi proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e scongiurare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri;
a favorire, all'interno delle predette classi di inserimento, l'attuazione di percorsi monodisciplinari e interdisciplinari, attraverso l'elaborazione di un curricolo formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza:
a) comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto della legge del paese accogliente);
b) sostegno alla vita democratica;
c) interdipendenza mondiale;
d) rispetto di tradizioni territoriali e regionali del Paese accogliente, senza etnocentrismi;
e) rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del Paese accogliente;
a prevedere l'eventuale maggiore fabbisogno di personale docente da assegnare a tali classi, inserendolo nel prossimo programma triennale delle assunzioni di personale docente disciplinato dal decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
(1-00033)
(Ulteriore nuova formulazione) «Cota, Goisis, Grimoldi, Rivolta, Maccanti, Aprea, Frassinetti, Granata, Latteri, Baldelli, Garagnani, Centemero, Barbieri, Barbaro, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, Di Centa, Renato Farina, Giammanco, Lainati, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Massimo Parisi, Perina, Rampelli, Ghiglia, Gottardo».
(16 settembre 2008)

La Camera,
premesso che:
il fenomeno dell'immigrazione di bambini ed adolescenti stranieri nel nostro Paese ed il loro inserimento nelle strutturescolastiche, secondo i dati forniti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha assunto dimensioni notevoli e tali da incidere in maniera rilevante sulla normale attività di insegnamento-apprendimento;
la presenza degli alunni che usufruiscono del servizio è disomogenea territorialmente, etnicamente e culturalmente, con conseguente aggravamento dell'operatività del servizio stesso;
le cronache quotidiane segnalano l'insorgenza di forme, più o meno palesi, di un certo razzismo di ritorno con le sue ostilità, repulsioni e violenza;
attraverso ripetuti appelli Papa Benedetto XVI ha richiamato tutti ad un maggior rispetto della dignità della persona umana, all'accoglienza premurosa dei più deboli ed emarginati, alla tutela soprattutto delle giovani generazioni che spesso arrivano in Italia in età scolare, dopo essere stati oggetti di tratta nei Paesi di origine, privi dei loro genitori naturali e accompagnati da persone che li avviano all'accattonaggio o ad attività delinquenziali;
il compito di ordinare il flusso immigratorio con il necessario discernimento non è del sistema educativo, che non può essere caricato della responsabilità di separare gli allievi regolari dagli irregolari, avendo invece come sua specifica missione quella dell'istruzione e della formazione;
la sfida per l'educazione scolastica nel nostro Paese è costituita dalla valorizzazione del pluralismo, della diversità e del dialogo;
il progetto educativo - superando il transculturalismo che porta alla diffusione del potere del gruppo dominante e del multiculturalismo che induce ogni gruppo a rinchiudersi nel proprio particolare - deve assumere l'ottica della interculturalità che riconosce le specificità senza assolutizzarle, volgendole, anzi, al pieno inserimento dei minori nel contesto sociale,

impegna il Governo:

a fornire un quadro dettagliato ed aggiornato della situazione, indicando i punti di maggiore criticità;
a destinare adeguate risorse economiche agli istituti e agli enti locali che, per ragioni diverse, sono maggiormente esposti su questo fronte, affinché possano affrontare l'emergenza;
a progettare interventi di formazione in servizio dei docenti nelle zone a maggior densità di insediamenti migratori;
a sollecitare la circolazione delle «buone pratiche», che molte scuole hanno realizzato con ottimi risultati;
a prevedere un'equilibrata distribuzione degli alunni stranieri in modo da evitare il concentramento degli stessi in un'unica sede;
ad intensificare il collegamento con l'extrascuola e con le famiglie, dove si svolgono le esperienze più autentiche di vita, aiutando anche i genitori ad apprendere la lingua italiana;
a ripristinare le cosiddette «classi aperte» in maniera da consentire, senza eccessi, il raggruppamento di alunni bisognevoli di specifici interventi di insegnamento-apprendimento;
ad arricchire i curricula di contenuti che abbiano riferimento alle varietà culturali;
a preparare approcci nel settore linguistico integrati con le attività pratiche, differenziando, per il tramite della mediazione di un docente specializzato, i programmi a seconda delle esigenze degli alunni stranieri.
(1-00049)
«Capitanio Santolini, Ciocchetti, Vietti, Ciccanti, Compagnon, Naro, Volontè».
(9 ottobre 2008)

La Camera,
premesso che:
ricorrono quest'anno i 60 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, che all'articolo 2, recita: «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione» e questa circostanza sollecita ulteriormente il nostro Paese ad attuare i principi in essa contenuti. Principi confermati dalla convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 25 maggio 1991, n. 176, la quale, all'articolo 2, ribadisce: «gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica e sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza»;
ricorre anche il 60o anniversario della nostra Carta costituzionale che, attraverso il lavoro, ricco di alti valori umani e sociali, dei padri costituenti, a metà di uno dei secoli più bui dell'occidente, seppe esprimere con forza che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge», ed il compito della Repubblica è «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 3) e «la scuola è aperta a tutti» (articolo 34). Il dettato costituzionale ebbe bisogno di tempo per affermarsi anche nella scuola e nella sua storia annovera una pietra miliare che è la legge n. 517 del 1977, che sancì definitivamente il carattere inclusivo della scuola italiana aperta a tutti e di tutti insieme nella stessa scuola e nelle stesse classi, dapprima rivolto agli alunni con disabilità e via via rivolto agli alunni con cittadinanza non italiana;
per l'impegno educativo, professionale e civile di migliaia di docenti e del lavoro collegiale delle istituzioni scolastiche autonome del Paese, si è, dunque, affermato un modello che l'osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, istituito presso il ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca nel dicembre 2006, ha messo a punto un documento dal titolo «La via italiana alla scuola interculturale», che definisce i principi, le caratteristiche, le azioni da intraprendere per sostenere in modo efficace una scuola rivolta a tutti, che si svolga per tutti nelle stesse scuole e nelle stesse classi, che metta al centro ciascun alunno con la rete di tutte le sue relazioni e che si attui in una dimensione interculturale;
vista l'importanza della conoscenza della lingua italiana come elemento essenziale di questo modello, nella XV legislatura, nella seduta del 4 luglio 2007, la Camera dei deputati ha votato la mozione n. 1-00175, che raccoglieva le istanze di ben nove mozioni presentate da altrettanti gruppi parlamentari, finalizzata ad impegnare congruenti risorse dedicate a questo tema: «la Camera (...) impegna il Governo: a favorire iniziative da parte delle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, finalizzate alla strutturazione di corsi o di attività che possano facilitare l'apprendimento della lingua italiana come lingua seconda, sulla base delle effettive esigenze degli alunni rilevate in sede di valutazione d'ingresso, adottando anche tutte le possibili modalità organizzative e didattiche»;
per rispondere a tale impegno, pienamente condiviso, il Governo Prodi nell'autunno successivo ha predisposto un piano per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua (L2) agli alunni di recente immigrazione;
detto piano nazionale di insegnamento di italiano L2, è stato steso da linguisti esperti in L2, membri dell'osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, che in passato, durante la XIV legislatura, avevano già seguito la formazione di oltre 700 docenti per renderli esperti in insegnamento dell'italiano L2;
le linee del piano possono essere riassunte come di seguito: viene evidenziato nell'analisi che vivere in una comunità ed insegnare in un contesto multiculturale e multilingue sta diventando un fatto consueto che investe in modo particolare le scuole. In classe capire ed essere capiti diventano sempre di più obiettivi pedagogici e condizioni di base per poter apprendere e insegnare nelle situazioni linguisticamente eterogenee. Il tema dell'insegnamento e apprendimento dell'italiano considerato come seconda lingua è dunque oggi cruciale nella scuola italiana e nei servizi educativi. La competenza nella nuova lingua, da parte dei minori di nazionalità non italiana, rappresenta un fattore positivo di inserimento e di integrazione; è la condizione di base per poter apprendere i contenuti disciplinari comuni; diventa un elemento di appartenenza alla società ospite ed un dato irrinunciabile per i percorsi di cittadinanza. La presenza di alunni stranieri è un dato ormai strutturale del nostro sistema scolastico. Nell'anno 2007-2008 nelle scuole italiane si è registrato il 6,4 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana, dieci anni fa (1997-1998) era lo 0,8 per cento. Gli alunni con cittadinanza non italiana che hanno frequentato le scuole statali e non statali del nostro Paese nell'anno scolastico 2006-2007 sono stati 574.133 (dieci anni fa erano poco più di 70 mila). Negli ultimi anni la crescita più significativa si è avvertita nell'istruzione secondaria di secondo grado (118.977 studenti, di cui circa l'80 per cento in istituti tecnici e professionali). L'arrivo di alunni non italiani non è stato omogeneo tra le diverse zone del Paese, come d'altronde è accaduto per la popolazione straniera in generale: su 100 alunni non italiani 90 frequentano le scuole del Centro-Nord e solo 10 quelle del Mezzogiorno. Oltre a ciò, in alcune scuole si registra una particolare concentrazione: in 896 istituzioni scolastiche si supera il 20 per cento di presenze di alunni stranieri, in 94 si supera il 40 per cento. La maggior parte di esse è concentrata nelle regioni del Nord. Tra le province con il maggior numero di scuole con significativa concentrazione troviamo Milano, Torino, Roma, Brescia, Verona. Però la maggior concentrazione di alunni con cittadinanza non italiana, entrati per la prima volta nel sistema scolastico nazionale, si ha soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, dove le percentuali superano sempre il valore nazionale (10 per cento). Nel Centro Nord, invece, le incidenze percentuali sono tutte inferiori ad esso, con l'eccezione del Lazio (12,9 per cento), la Valle d'Aosta (11,7 per cento) e il Friuli-Venezia Giulia (10,7 per cento). Le nazioni maggiormente rappresentate sono l'Albania (14,84 per cento), la Romania (16,15 per cento) ed il Marocco (13,26 per cento). Da questi tre Paesi proviene il 44,27 per cento di tutti gli studenti stranieri;
alla complessità di questa situazione ed alle preoccupazioni che ne possono derivare la scuola italiana risponde con un proprio modello che l'osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, istituito presso il ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca nel dicembre 2006, ha messo a punto un documento dal titolo «La via italiana alla scuola interculturale», che definisce i principi, le caratteristiche, le azioni da intraprendere per sostenere in modo efficace il «modello» italiano di integrazione;
una delle azioni principali del documento «La via italiana all'intercultura», sopraccitato, e della circolare ministeriale, 1o marzo 2006 «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri» è l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua agli studenti stranieri. Entrambi i documenti riconoscono che è una componente essenziale del processo di integrazione,condizione di base per capire ed essere capiti, per studiare ed ottenere un successo scolastico, per partecipare e sentirsi parte della comunità scolastica e non. La centralità di questa azione è confermata dalle leggi sull'immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e n. 189 del 30 luglio 2002;
il piano nazionale di insegnamento di italiano L2 afferma che per mettere in atto azioni comuni il sistema scolastico e gli enti locali sono chiamati oggi ad un impegno quotidiano di intervento mirato e di azioni specifiche. Essendo in atto nel Paese tante buone pratiche riguardo l'insegnamento dell'L2, si tratta in molti casi di consolidare percorsi virtuosi, modelli organizzativi e azioni positive, da tempo già realizzati e di creare-potenziare reti positive di collaborazione;
inoltre il piano riconosce che la presenza di bambini e ragazzi stranieri e la necessità di rispondere in maniera efficace ai loro bisogni linguistici possono essere un'opportunità per tutta la scuola e lo è di fatto come lo riconoscono varie ricerche internazionali e la ricerca in corso dell'università Cattolica di Milano. Considerare l'insegnamento della nostra lingua con maggiore attenzione e cura, proponendo percorsi graduali e proposte didattiche di qualità per lo sviluppo della comunicazione e dello studio, può, dunque, avere una ricaduta positiva sull'educazione linguistica in generale;
il piano operativo si concentra in una prima fase per dare risposta ai bisogni comunicativi e linguistici degli alunni stranieri di recente immigrazione inseriti nelle scuole di diverso ordine e grado, rilevati ed evidenziati dai docenti e dai dirigenti scolastici. Esso si richiama alla finalità di una piena integrazione interculturale che può attuarsi solo a partire dall'acquisizione della capacità di capire e di essere capiti; di comprendere e di esprimere contenuti e saperi comuni. La padronanza efficace e approfondita dell'italiano L2 diventa mezzo di comunicazione e di contatto interpersonale, da un lato, e lingua veicolare dell'apprendimento, dall'altro. Come già accennato più sopra, il piano nazionale si pone inoltre in continuità con i documenti sull'integrazione degli alunni stranieri e sull'educazione interculturale e costituisce un'azione prioritaria alla quale dare attenzione e continuità;
il piano nazionale per l'apprendimento e l'insegnamento dell'italiano L2 - lingua di contatto e lingua veicolare dello studio e dell'apprendimento - si richiama ai criteri seguenti: è un progetto pilota, da sperimentare e monitorare durante l'anno scolastico 2007-2008 e 2008-2009 in alcune aree regionali di maggiore bisogno, per valutarne gli esiti e renderlo, nella seconda fase, progetto diffuso e da portare «a sistema»; è un intervento integrato (e non si pone dunque come azione separata da altre che istituzioni scolastiche autonome svolgono) dal momento che accompagna l'inserimento scolastico degli alunni di cittadinanza nella classe ordinaria di pertinenza e che occupa solo una parte del monte-ore scolastico; pur nella definizione di linee progettuali comuni, ha carattere di territorialità e tiene conto delle situazioni locali di inserimento degli alunni non o poco italofoni, dei loro bisogni e del grado di scuola frequentato; in tal senso, il piano nazionale intende integrare e arricchire l'offerta formativa a carattere linguistico erogata dagli enti locali, dall'associazionismo e dalle scuole; ha carattere di flessibilità e modularità e può quindi essere adattato alle esigenze degli alunni non italofoni inseriti e alle esigenze specifiche di un territorio e delle istituzioni scolastiche; è un piano che prevede azioni di sistema, monitoraggio, documentazione, e si compone di risorse economiche, di linee progettuali, di un sito dedicato, di attività di monitoraggio dei risultati, di comunicazione degli esiti e dei materiali prodotti;
l'intervento d'insegnamento dell'italiano come seconda lingua nella scuola comune previsto dal piano, è, dal punto di vista didattico, specifico e in transizione. Specifico, perché esso si differenzia - nei tempi, metodi, obiettivi - sia rispetto all'insegnamento di una lingua straniera, siaa quello dell'italiano lingua materna. In transizione, perché ha una durata limitata e differenziata da caso a caso (anche se si notano naturalmente alcune regolarità e passaggi comuni nei tragitti di apprendimento). In tempi più o meno rapidi, l'alunno straniero si trova a seguire i contenuti del curricolo della classe in cui è inserito, potendo contare su forme protratte di facilitazione didattica. I destinatari del piano nazionale sono dunque gli alunni neoarrivati in Italia affatto o poco italofoni. Come avviene attualmente in altri Paesi europei, l'intervento specifico - e le risorse che ad esso afferiscono - devono essere indirizzate, non agli alunni stranieri in generale, ma a quella componente che esprime bisogni di tipo linguistico. Gran parte degli alunni di nazionalità non italiana presenti in Italia sono, infatti, nati in Italia o arrivati qui piccolissimi. Essi rappresentano ormai la «normalità» del volto delle nostre scuole, i futuri cittadini italiani a pieno titolo e non sono dunque destinatari di interventi specifici, ma di un'educazione interculturale diffusa rivolta a tutti gli alunni di tutta la scuola. In Francia, ad esempio, le risorse e le iniziative specifiche vengono destinate agli enaf (élèves nouveaux arrivants en France); in Gran Bretagna al naep (new arrivals excellence programme);
gli alunni destinatari privilegiati del piano nazionale sono i bambini e i ragazzi giunti in Italia e inseriti nella scuola italiana da meno di due anni. Si può stimare che la loro presenza sia pari a circa il 15-20 per cento del numero totale di alunni stranieri. Essi sono inseriti, in particolare, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e l'annuale rapporto statistico realizzato dal ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca evidenzia le località e le regioni in cui sono maggiormente presenti;
un alunno non italofono attraversa, in genere, tre fasi nel suo percorso di apprendimento linguistico che il progetto nazionale deve sostenere e accompagnare in maniera efficace. Durante la prima fase (della durata di alcuni mesi), gli sforzi e l'attenzione privilegiata sono rivolti all'acquisizione della lingua per comunicare (italbase): comprensione, produzione, lessico, strutture di base, tecniche di letto-scrittura in L2. Durante la seconda fase, la cosiddetta «fase ponte» (che può estendersi fino a tutto il primo anno di inserimento) continua e si amplia l'acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base e si inaugura l'apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a minor carattere «verbale», contando su strumenti mirati: glossari bilingui, testi semplificati e linguisticamente accessibili (italstudio). Nella terza fase, l'alunno straniero segue il curricolo comune ai pari e viene «sostenuto» da tutti i docenti della classe attraverso forme molteplici di facilitazione didattica e linguistica, iniziative di aiuto allo studio in orario scolastico ed extrascolastico. Il piano nazionale per l'apprendimento e l'insegnamento dell'italiano L2 si propone di dare risposta soprattutto ai bisogni linguistici che si evidenziano nelle prime due fasi dell'acquisizione della nuova lingua;
per fare questo, attraverso un impianto modulare, l'offerta si compone di corsi diversi che dovranno essere definiti sulla base dei bisogni linguistici e dei percorsi di apprendimento degli allievi. Deve essere previsto un test d'ingresso e un test di fine di ciascuno dei percorsi e tutto ciò deve essere documentato e deve corredare il percorso scolastico degli allievi;
il piano nazionale si configura, dunque, come un intervento «integrato»: l'alunno segue il programma della classe di inserimento per una parte della giornata e frequenta il modulo di italiano L2 durante le ore in cui è previsto nella classe l'insegnamento di discipline a carattere prevalentemente verbale. L'intervento linguistico mirato è inoltre «a scalare»: più intensivo nella prima fase, meno intensivo nella fase seguente;
per definire in maniera più efficace e meno empirica i livelli degli apprendenti, gli stadi interlinguistici che essi attraversanoe gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse fasi, uno strumento utile, al quale il piano nazionale si richiama, è il quadro comune europeo di riferimento per l'apprendimento delle lingue. Sulla base di questo documento e dell'esperienza condotta in questi anni, possono essere rivisti, diffusi e sperimentati: le descrizioni operative dei livelli A1-A2 (fase iniziale); A2-B1 (fase ponte); B2 (fase della facilitazione linguistica) riferite all'apprendimento dell'italiano L2 in situazione scolastica; le programmazioni differenziate per livello e ordine di scuola; i test di ingresso, i test da usare in itinere e i test finali;
il piano si occupa anche degli strumenti e materiali didattici che in questi anni sono stati elaborati, diffusi e sperimentati in modo numeroso, destinati ad apprendenti di età, livello e classe di inserimento diverse e che si richiamano a impostazioni metodologiche differenti. Il piano richiama in particolare per la fase iniziale materiali con approccio comunicativo; testi per la riflessione linguistica; strumenti per sviluppare e sostenere la letto-scrittura in L2; per la fase «ponte» testi semplificati di storia, geografia, scienze destinati ad alunni inseriti in ordini di scuola diversi, anche multimediali e disponibili on-line. Indica che un ulteriore passo avanti può essere rappresentato dai materiali diffusi attraverso la Rai e dai percorsi di autoapprendimento, da realizzare e diffondere e da destinare, destinati alle fasi di apprendimento più avanzato e più autonomo. Inoltre è previsto che il piano di insegnamento-apprendimento dell'italiano promuova l'utilizzo degli strumenti e dei materiali didattici prodotti dalle stesse autonomie scolastiche e, per fare questo, si doti di un sito dedicato che ospiti indicazioni, materiali, bibliografie, sitografie;
per ottimizzare le risorse economiche previste dal piano nazionale per l'insegnamento dell'italiano si propone di concentrare le risorse previste nei territori (regioni e province) che hanno un consistente numero di alunni neoarrivati in Italia e di privilegiare, all'interno di questi territori provinciali, le scuole secondarie di primo e secondo grado, che richiedono oggi le attenzioni e gli impegni maggiori (nella scuola primaria buona parte degli alunni stranieri è nata in Italia ed è italofona al momento dell'ingresso e i problemi legati all'apprendimento linguistico sono minori), inoltre di organizzare nelle scuole o nelle reti di scuole individuate moduli di apprendimento dell'italiano L2 in tempi diversi per un miglior utilizzo delle aule e delle risorse umane e per evitare frammentazioni degli interventi;
il piano nazionale per l'apprendimento e l'insegnamento dell'italiano L2 prevede di avvalersi di personale interno alla scuola, ma, in mancanza di docenti qualificati disponibili, anche di operatori esterni. In particolare per i docenti interni vanno individuati gli insegnanti di italiano L2 fra coloro che hanno frequentato i corsi promossi in questi anni dalle università e dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tra coloro che hanno seguito la formazione proposta dalle università collegate nei vari progetti riconosciuti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di tener conto anche dell'esperienza sul campo; per i docenti esterni ci si deve assicurare che siano laureati in lingue e formati sul tema;
il piano nazionale di italiano L2 prevede alcune linee pedagogiche e glottodidattiche comuni da condividere e diffondere (obiettivi, definizione dei livelli, metodi, materiali didattici, modalità di valutazione) e un'impostazione organizzativa e didattica da sperimentare e «modellizzare». Per fare questo indica la necessità di documentare il progetto pilota: (dati, caratteristiche dei frequentanti, docenti impegnati, collaborazioni con altri enti); monitorare la qualità dell'intervento per portarlo a sistema e diffonderne i risultati: modalità organizzative, impianto didattico, strumenti e materiali, modalità di valutazione, esiti, prevedere e organizzare il monitoraggio;
nell'aprile 2008 vi è stato un primo impegno di finanziamento al piano dell'ordine di 5 milioni di euro;
sempre al fine di potenziare l'insegnamento di L2, in accordo con i sindacati, si era diversamente suddiviso il fondo per la dispersione scolastica e gli studenti stranieri dell'articolo 9 del contratto nazionale dei docenti;
nella reciproca consapevolezza dell'imprescindibile lavoro di rete tra istituzioni, durante il Governo Prodi era iniziato un percorso di confronto e di condivisione con Anci, Upi e coordinamento degli assessori regionali all'istruzione che sarebbe dovuto sfociare a breve in una intesa in sede di conferenza unificata,

impegna il Governo:

a porre immediatamente in atto il piano nazionale di insegnamento di italiano L2 agli studenti poco o non italofoni, a cui si fa riferimento in premessa, in particolare rivolgendolo agli studenti di recente immigrazione e utilizzando integralmente i fondi già dedicati e in premessa descritti;
a finanziare ulteriormente tale piano mediante l'utilizzo delle risorse già giacenti presso il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o le sue articolazioni regionali, e destinate o destinabili alla realizzazione di progetti per il sostegno dell'apprendimento della lingua italiana e/o per l'integrazione degli alunni immigrati;
a fare sì che l'attuazione del piano, la sua valutazione, i necessari miglioramenti vengano seguiti da un comitato scientifico composto da membri esperti in insegnamento dell'italiano L2;
a proseguire il confronto con Anci, Upi e regioni italiane in vista di un comune impegno a favore di minori immigrati, da sancire in sede di conferenza unificata.
(1-00050)
«De Torre, Soro, Sereni, Bressa, De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, Froner, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa».
(9 ottobre 2008)

La Camera,
premesso che:
la presenza di alunni stranieri, pur in percentuale inferiore a quella di altri Paesi, è un dato strutturale del nostro sistema scolastico ed in progressivo aumento: si calcola che, negli ultimi anni, il numero di allievi non italiani abbia superato le 550.000 unità, con una incidenza di circa il 6 per cento della popolazione scolastica complessiva;
la situazione italiana presenta due principali caratteristiche. La prima è che la presenza di alunni stranieri è molto disomogenea e differenziata sul territorio nazionale. Si va dalla percentuale massima della regione Emilia-Romagna, superiore al 10 per cento, seguita da Lombardia, Veneto e Marche, fino alla percentuale minima della regione Campania, di poco superiore all'1 per cento. La provenienza degli alunni stranieri comprende una grande molteplicità di cittadinanze, con un aumento significativo dell'incidenza di cittadinanze dei Paesi dell'Est europeo;
un'altra caratteristica è la rapidità del cambiamento e la mobilità delle varie cittadinanze sul territorio, che portano anche a situazioni di concentrazione di alunni stranieri in singole scuole o territori, fenomeno di fronte al quale si pone il problema di un'equilibrata distribuzione delle presenze, attraverso un'intesa fra scuole e reti di scuole in collaborazione con gli enti locali. La costruzione di reti e coordinamenti è anche utile per la costruzione di un'offerta formativa che riduca le disuguaglianze e i rischi di esclusione;
i minori stranieri, al pari di quelli italiani, sono innanzitutto «persone» e, in quanto tali, sono titolari di diritti che prescindono dalla loro origine nazionale ocondizione sociale; la Dichiarazione universale dei diritti umani, all'articolo 2, recita: «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione». Principi confermati dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 25 maggio 1991, n. 176, la quale, all'articolo 2, ribadisce: «gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica e sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza»;
l'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, attraverso lo strumento dell'educazione interculturale, per la cui realizzazione sono necessari specifici interventi: per l'apprendimento della lingua, per l'adeguamento dei programmi, per la formulazione di contenuti e stili educativi interculturali, per il ricorso ai mediatori linguistici culturali in caso di necessità nell'ambito di un'adeguata programmazione;
il nostro Paese ha superato la fase dell'emergenza rispetto al fenomeno della presenza di studenti stranieri all'interno delle aule scolastiche e sta passando ad una fase di valutazione delle esperienze già realizzate e di programmazione degli interventi. La presenza degli alunni stranieri è un dato, peraltro, strutturale e riguarda l'intero sistema scolastico. In questo senso ancora molto vi è da fare nel nostro sistema scolastico: tuttavia, esistono delle esperienze significative, che, già da tempo, hanno affrontato con successo la questione degli alunni migranti nelle aule italiane e costituiscono punti di riferimento da divulgare ed amplificare;
la scuola media statale sperimentale Giuseppe Mazzini di Roma ha avviato, fin dal 1985, un percorso di integrazione interculturale in alcune sezioni miste con alunni italiani e stranieri, per facilitare il processo di apprendimento ed alfabetizzazione di questi ultimi tramite la compresenza in classe di due insegnanti, che svolgono il loro lavoro in contemporanea, soprattutto per le materie che richiedono una maggiore elaborazione teorica. Gli alunni stranieri, in genere, a seconda del livello di alfabetizzazione, vengono seguiti da un insegnante in una materia specifica, lungo un percorso semplificato ma del tutto simile a quello dei compagni italiani. Nessuna diversificazione nei programmi, anche perché alla fine del ciclo l'esame è lo stesso. La sperimentazione accelera il processo di apprendimento e, soprattutto, favorisce l'abbattimento delle barriere linguistiche e culturali, favorendo l'incontro tra studenti di diverse nazionalità e conseguendo notevoli risultati positivi dal punto di vista dell'apprendimento scolastico e delle conseguenti valutazioni finali degli studenti interessati, evitando, dunque, forme di esclusione o separazione tra studenti italiani e stranieri;
l'educazione interculturale in tutti i gradi e livelli del sistema scolastico costituisce la colonna portante di una reale educazione dei giovani a valori, quali la solidarietà, l'accoglienza, la comprensione dell'altro, comunemente catalogato come «diverso», la conoscenza di culture e tradizioni di altri Paesi, che costituiscono l'antidoto principale a fenomeni di razzismo, violenza e discriminazione, nei confronti di persone di nazionalità e origine sociale e culturale differente;
siamo stati tutti testimoni da qualche tempo di una serie di tristi episodi di cronaca, frutto di un fenomeno che è stato sintetizzato nel termine «razzismo»; ad ogni modo, si tratta di episodi che denotano una profonda intolleranza e un sentimento di insofferenza che rischiano dirasentare il fanatismo e dei quali, come sempre, la paura rappresenta il primo e fondamentale nutrimento;
bisogna evitare che il sentimento di insofferenza nei confronti dello «straniero» si diffonda; ed è necessario partire proprio dalle scuole, dove bambini italiani e stranieri si incontrano, studiano, crescono,

impegna il Governo:

a farsi promotore su tutto il territorio nazionale di iniziative volte a valorizzare la presenza nella scuola italiana di alunni di nazionalità diverse quale importante situazione di incontro, reciproca conoscenza, arricchimento culturale, socializzazione in una società sempre più multiculturale e, dunque, impegnata a prevenire e combattere ogni forma di razzismo e xenofobia;
a farsi promotore su tutto il territorio di politiche scolastiche che mirano all'integrazione dei bambini stranieri, senza tradursi in un semplice processo di «assimilazione» della cultura italiana, né tanto meno di «omologazione», ma che siano effettivamente tese all'inserimento degli studenti immigrati nel contesto socio-culturale italiano;
a contrastare ed impedire forme di esclusione o separazione degli studenti stranieri non ancora alfabetizzati, assicurando alle scuole un organico di docenti, che, essendo funzionale anche alla presenza di alunni di diverse nazionalità, preveda, in tali situazioni, un minor numero di alunni per classe, situazioni di compresenza di docenti, soprattutto nelle materie che richiedono maggiore elaborazione teorica, quali italiano, storia, geografia, matematica e scienze, ed attività specifiche di formazione-aggiornamento dei docenti sul tema della multiculturalità, facendo in modo che tali iniziative siano prioritariamente indirizzate a situazioni, nelle scuole di ogni ordine e grado, dove maggiore si registra la presenza di alunni stranieri;
a favorire e valorizzare con interventi specifici il fondamentale ruolo che gli enti locali svolgono su questa tematica.
(1-00051)
«Evangelisti, Donadi, Di Pietro, Borghesi, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Costantini, Di Giuseppe, Favia, Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Pisicchio, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera».
(10 ottobre 2008)

DISEGNO DI LEGGE: S. 999 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2008, N. 134, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE DI GRANDI IMPRESE IN CRISI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1742)

A.C. 1742 - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che:
sussiste indubbiamente la necessità ed urgenza di un intervento volto a risolvere la gravissima crisi finanziaria, industriale ed occupazionale di Alitalia S.p.a. ma tale intervento deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi dell'ordinamento;
il decreto in esame, al contrario, modifica in più parti la normativa quadro sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, con l'effetto di applicare le disposizioni in esso contenute alla generalità delle imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali, per le quali, differentemente da Alitalia spa, non sussistono i presupposti per la decretazione di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione;
l'articolo 3 del decreto-legge introduce, senza che dalla relazione se ne evinca la motivazione, un esonero di responsabilità in relazione a comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere, dal 18 luglio 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. L'arbitraria ed apodittica fissazione del termine, oltre che palesemente irragionevole, è priva dei requisiti individuati dalle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008 della Corte Costituzionale;
il trasferimento di ogni pregressa responsabilità a carico esclusivamente delle società vìola l'articolo 27 della Costituzione, dal momento che la responsabilità penale è personale e non attribuibile a persona giuridica. Si vanifica in tal modo il precetto costituzionale di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione, e si configura una vera e propria amnistia, disposta non conformemente all'articolo 79 della Costituzione;
in violazione degli articoli 28 e 103 della Costituzione, si esclude, senza motivazione espressa, anche la responsabilità amministrativa-contabile dei pubblici dipendenti e di non meglio precisati soggetti «comunque titolari di incarichi pubblici», oltreché degli amministratori, pur trattandosi di società quotata in borsa all'epoca dei fatti;
in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, manca una quantificazione certa degli oneri per lo Stato derivanti dalla assunzione delle passività, dai benefici concessi al personale in esubero e daltrasferimento ex lege di autorizzazioni, licenze e concessioni pubbliche. Non è quantificato, inoltre, l'onere derivante dalla attribuzione ad una società posta in capo allo Stato di responsabilità per fatti degli amministratori, con l'effetto ulteriore della impossibilità per lo Stato stesso di rivalersi per danno erariale contro questi ultimi;
il decreto comporta la separazione societaria dell'azienda in crisi con attribuzione allo Stato, e quindi ai contribuenti, dell'intero ammontare delle passività, riservando invece la parte attiva ai soli soci-investitori privati e concedendo espressamente a questi ultimi la possibilità di operare sul mercato in posizione dominante ovvero di monopolio, con violazione anche della par condicio creditorum;
in violazione degli articoli 3, 11 e 41 della Costituzione, il decreto dispone infine la disapplicazione della normativa comunitaria antritust e l'espressa concessione triennale ad un solo operatore di una posizione monopolistica sul mercato aereo interno che sarebbe altrimenti vietata, senza predisporre alcuna preventiva salvaguardia dei clienti rispetto a possibili aggravi tariffari derivanti dalla posizione dominante,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1742.
n. 1. Misiti, Favia, Scilipoti, Cimadoro, Donadi, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti, Paladini, Porcino, barbato, Cambursano, Costantini, Di Giuseppe, Mura, Giulietti, Messina, Monai, Formisano Aniello, Orlando Leoluca, Palagiano, Pifferi, Pisicchio, Porfidia, Razzi, Rota, Zazzera.