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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 29 ottobre 2008

TESTO AGGIORNATO AL 5 NOVEMBRE 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 ottobre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Evangelisti, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Touadi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Evangelisti, Fassino, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Touadi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 ottobre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DI VIRGILIO ed altri: «Disposizioni in favore dei pazienti affetti da dolore persistente o da dolore cronico a seguito di patologia neoplastica o degenerativa cronica e per la realizzazione di una rete di cure palliative» (1830);
MALGIERI e FORMICHELLA: «Disposizioni concernenti l'esclusione della facoltà di recesso del locatore nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso turistico con caratteristiche di notorietà nazionale» (1831);
MALGIERI e FORMICHELLA: «Modifica dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, in materia di recupero e manutenzione dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi» (1832);
MALGIERI e FORMICHELLA: «Norme per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale del centro storico e del territorio del comune di Sant'Agata de' Goti» (1833);
MALGIERI e FORMICHELLA: «Istituzione del Parco del Sannio e dell'Irpinia» (1834);
MALGIERI e FORMICHELLA: «Istituzione del Parco paleontologico di Pietraroja,nella provincia di Benevento, e del Museo paleontologico della Valle Telesina» (1835);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCANDROGLIO ed altri: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, per la razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante la soppressione delle province» (1836);
MANTINI: «Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento della medesima professione» (1837).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge VITALI: «Applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, ai candidati del concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 1o settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004» (543) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cassinelli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):
BRUGGER e ZELLER: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» (52) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MUSSOLINI ed altri: «Modifica dell'articolo 251 del codice civile, concernente il riconoscimento di figli incestuosi» (1701) Parere della I Commissione;
MUSSOLINI ed altri: «Modifica dell'articolo 262 del codice civile, concernente il cognome del figlio naturale» (1703) Parere della I Commissione.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 28 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ IN MATERIA DI ENERGIA (GIÀ ARTICOLI 3, DA 5 A 13, DA 15 A 18, 22, 31 E 70 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, STRALCIATI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-TER-A)

A.C. 1441-ter-A - Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
prevedere, con riferimento alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3-bis. 2. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
prevedere, con riferimento alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3-bis. 3. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis.1, comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti: e al fine della riduzione dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili.

Conseguentemente:
al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole:
in conformità alle seguenti norme generali:
a) incremento del limite di volume d'affari delle imprese che hanno diritto ai versamenti IVA trimestrali, al fine di elevare tale limite a 400 mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, e a 600 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
b) riduzione del 50 per cento della misura degli interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali e sull'IVA dovuta a conguaglio per l'ultimo periodo dell'anno;
c) estensione alle operazioni effettuate in virtù dei contratti di sub-fornitura, di cui all'articolo 1 della legge n. 192 del 1998, del regime applicato alle operazioni svolte dai trasportatori cose conto terzi iscritti all'albo, al fine di liquidare l'IVA nel trimestre solare successivo a quello in cui realizza l'operazione;
d) previsione che nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, possa essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare;
e) previsione che qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, le fatture emesse per le operazioni di cui alla lettera d) possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e che: il subfornitore possa effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi;
f) previsione che nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati possano eseguire le liquidazioni trimestralmente ed effettuare il versamento senza applicazione di interessi.
al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2, lettera b), numero 1, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanta previsto dall'articolo3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento». Al medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentate, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versate a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
3-bis. 5. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Rubinato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro»; al comma 1, lettera a), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro»; ai commi 1 e 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «600 mila euro»;
b) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».
3. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».
4. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento». Al medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti »dormienti« ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentate ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
3-bis. 6. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Rubinato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro» al comma 3, lettera a), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «600 mila euro»;
b) al comma 3, le parole: «dell' 1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».
3. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il sub-fornitore può effettuare il versamentodell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subffornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».
4. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 3, pari a 210 milioni per il 2009, in termini di fabbisogno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
3-bis. 7. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Rubinato.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. - (Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese). - 1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca si prevede il sostegno, attraverso i fondi già previsti in materia di innovazione e ricerca, per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva.
3-bis. 01. (ex 3. 08.) Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità.
5-bis. 13. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria «dei produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dei consorzi di tutela.
5-ter. 300. La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Difesa Servizi S.p.a.). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.».
2. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
3. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.
4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:
a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 0500. Governo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Tutela dei segni distintivi delle Forze armate). - 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
2. Il Ministero della difesa può, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 9-bis, consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 1 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
6. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economiae delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1, e le modalità attuative del presente articolo.
10. 0500. Governo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti di manifattura). - 1. Ai fini della tutela dei diritti dei consumatori, previsti dall'articolo 2 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'Agenzia delle dogane esamina e valida sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e beni di consumo lungo tutta la filiera distributiva e post-vendita. Tali sistemi sono considerati come «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza», utilizzabili da parte delle imprese che vi possono aderire in forma volontaria.
2. I requisiti essenziali per poter definire i «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza» sono:
a) utilizzazione di codici rappresentabili in tutte le forme di codifica a lettura automatica ed in chiaro;
b) utilizzazione di codici unici ed univoci prodotti in forma seriale o random senza duplicazioni per un periodo pari al doppio della durata economica del bene cui lo stesso numero è indirizzato ed applicato;
c) utilizzazione di supporti identificativi tali da non consentirne l'alterazione, la falsificazione o la duplicazione e variabili in base ai prodotti da marcare;
d) introduzione di un sistema di lettura e di trasmissione del codice su rete protetta tale da consentire, senza interferenze od intrusioni, l'identificazione di ogni singolo prodotto lungo tutta la filiera distributiva;
e) interconnessione per la consultazione fra il database del sistema e gli operatori della filiera e gli stessi consumatori per verificare la corrispondenza del codice prodotto con quello effettivamente registrato (autentico) nel database al momento della sua immissione in commercio;
f) verifica automatica dei codici su tutta la rete del sistema a livello mondiale con allarme automatico di tutti i casi anomali, incerti, duplicazioni, fuori serie e quelli comunque non conformi;
g) utilizzazione di un database in grado di garantire la sicurezza del sistema utilizzato con possibilità di accesso diretto da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane, al fine di vigilare sulla corretta adozione delle procedure dichiarate e descritte;
h) adozione di criteri di compatibilità ed interoperabilità con la banca dati di cui al comma 54 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 utilizzando le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
12. 01. (ex 12. 01.) Lazzari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, sia ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purché ancora in essere e non disdettati alla predetta data.
13-bis. 300. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono altresì destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le entrate aggiuntive derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.
1-ter. All'articolo 27 del codice del consumo di cui decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 1.500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 150.000 euro»;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 450.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni».
13-ter. 3. Rainieri, Negro.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 22-ter, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13-ter. 4. Scilipoti, Cimadoro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*13-ter. 8. Sardelli, Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardi, Milo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro perl'anno 2010 e di 88milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*13-ter. 15. Lazzari, Franzoso, Sisto, Di Cagno Abbrescia, Distaso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,.
13-ter. 9. Sardelli, Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardi, Milo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) previsione di forme contrattuali che diano agli investitori sufficienti garanzie e adeguata certezza circa le modalità di esercizio e di dispacciamento degli impianti nucleari;
d-ter) istituzione di una Commissione di esperti a supporto del Ministero dello sviluppo economico nell'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari;
d-quater) previsione del dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta da impianti nucleari e forme contrattuali per il ritiro dell'energia;
15. 18. (vedi 15. 27.) Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Poli.

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti:, avvalendosi di consulenze tecnico-scientifiche di università e/o di enti nazionali di ricerca.
16. 4. (ex 16. 9.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 8, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sopprimere le parole: Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.
16-bis. 15. Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia per la sicurezza nucleare fino alla fine del comma con le seguenti: l'Autorità per la sicurezza nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

Conseguentemente, al medesimo articolo:
sostituire i commi da 2 a 21 con i seguenti:
2. L'Autorità è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.
3. Annualmente, l'Autorità predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.
4. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
5. I progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione dienergia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile.
6. Con delibera del CIPE, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è concessa l'autorizzazione congiunta per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, il cui progetto sia stato approvato dall'ASN ed i cui vincoli tecnici siano stati verificati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
7. Le procedure ed i vincoli temporali che costituiscono il processo autorizzativo sono definiti dal CIPE su proposta del Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole da: tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti fino alla fine del comma con le seguenti: con Enea, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.
16-ter. 2. (vedi 16. 3.) Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'Agenzia per la sicurezza nucleare fino alla fine del comma con le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'Autorità è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT), dalle risorse dell'ENEA e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.;
ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, sostituire la parola: Agenzia con le seguenti: Autorità ovunque ricorra;
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Annualmente, predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per la discussione ed approvazione;
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dal Governo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile.
16-ter. 3. (ex 0. 16. 0. 500. 37.) Quartiani.

Al comma 2, al primo periodo premettere il seguente: L'Agenzia opera come agenzia indipendente.

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Agenzia presentaannualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione;
al comma 5:
lettera a), sostituire le parole: amministrazioni pubbliche statali con le seguenti: altre amministrazioni o società pubbliche;
dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso dì dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato;
al comma 14, sostituire le parole da: con decreto fino a: è approvato con le seguenti: l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni;
dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze;
sopprimere il comma 19.
16-ter. 6. (ex 0. 16. 0500. 21.) Lulli, Federico Testa Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Mariani, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione.
al comma 5:
lettera
a), sostituire le parole: amministrazioni pubbliche statali con le seguenti: altre amministrazioni o società pubbliche;
dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l)
l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato;
al comma 14, sostituire le parole da: con decreto fino a: è approvato con le seguenti: l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni;
dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al finedi implementare la propria dotazione di professionalità e competenze;
sostituire il comma 19 con il seguente:
19. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti.
16-ter. 9. (ex 0. 16. 0500. 22.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l'ambiente.
16-ter. 15. Bratti, Mariani, Margiotta, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: dell'ISPRA e.
16-ter. 22. Fallica.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per sopperire alle carenze di organico e per garantire il mantenimento di un adeguato livello di efficienza nell'espletamento dei compiti istituzionali di agenzia per la sicurezza nucleare e per la protezione dalle radiazioni ionizzanti attribuitigli dalle disposizioni di legge vigenti, è autorizzato a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite di venti unità di personale laureato e di sette unità di personale diplomato, con vincolo di destinazione decennale alle attività connesse ai compiti suddetti dalla data di assunzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nei limiti di 800 mila euro per l'anno 2009 e di 1,8 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Sino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è autorizzato ad avvalersi del personale in servizio presso il Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, alla data del 14 ottobre 2008, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2008 per lo stesso personale. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dello stesso Istituto.
16-ter. 35. Zamparutti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bandodi concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze.
16-ter. 28. (ex 0. 16. 0500. 31.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di equiparare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna e riequilibrare le condizioni di svantaggio legate alla condizione insulare, il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana appositi indirizzi e, nei successivi quindici giorni, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale. Tali misure si applicano sino alla completa realizzazione ed entrata in esercizio delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale, connessione elettrica da 1000 MW e metanodotto Algeria Sardegna Europa.
7-bis. Trascorsi centottanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità di cessazione entro il 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
16-quater. 24. Pili.

Sostituire il comma 7, con i seguenti:
7. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella Regione Sardegna, temporaneamente e comunque sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misura finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale.
7-bis. Trascorsi centottanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma precedente, l'Autorità determina le modalità di cessazione dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
16-quater. 6. Vignali, Lazzari, Versace.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, lettera c), dopo le parole: emergenza rifiuti aggiungere le seguenti: nella regione Campania ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
0. 16-quater. 502. 7. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti, Quartiani.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, lettera c), sostituire le parole: prima dell'entrata in vigore della stessa legge con le seguenti: entro il 15 luglio 2008.
0. 16-quater. 502. 8. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti, Quartiani.

All'emendamento 16-quater. 502. del Governo, lettera c), sostituire le parole: con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: per i territoridi cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
0. 16-quater. 502. 9. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Viola, Zamparutti, Quartiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, le parole: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti» sono soppresse.
16-quater. 15. Sanga, Lulli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nel limite di un impianto per milione di abitanti, gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, sono estesi ai termovalorizzatori in fase di realizzazione o in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
16-quater. 28. Lazzari.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nella regione Puglia, recentemente uscita dalla gestione emergenziale, per una corretta valorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti prodotto negli impianti aggiudicati a seguito di regolari bandi di gara, per gli impianti di termovalorizzazione in corso di realizzazione ed in esercizio nella stessa regione, il Ministro per lo sviluppo economico definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 e dalla successiva normativa di settore, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
16-quater. 29. Franzoso.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis Gli incentivi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono estesi agli impianti produttori di energia mediante l'utilizzo di vapore proveniente dai processi di raffreddamento industriale.
16-quater. 230. Franzoso.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Promozione dell'innovazione nel settore energetico). - 1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con ENEA, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello Sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico che possano condurrenel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edilizia;
b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori dell'eolico, del solare, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;
c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Ezperimental Reactor» (ITER).
17. 2. (vedi 17. 24.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vito, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: allo sviluppo del nucleare fino alla fine del comma, con le seguenti: al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, stipulata apposita convenzione con ENEA, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.
17. 3. (ex 17. 12.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vito, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è stipulata un'apposita convenzione fino alla fine del comma, con le seguenti:, alla promozione delle fonti rinnovabili del risparmio energetico, è stipulata apposita convenzione con l'ENEA da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto. L'ENEA provvede alla definizione di un Piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori ed è soggetto ad approvazione del CIPE.
17. 4. (ex 17. 2.) Benamati.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - (Interventi energetici per le piccole e medie imprese). - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente: «c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh, euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».
2. All'articolo 52, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 , dopo le parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
3. L'Autorità per l'energia elettrica e Gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481 del 1995 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, emana con proprio provvedimento specifiche misure di temperamento degli effetti della tariffazione per fasce nel mercato elettrico introdotto dalla delibera ARG/elt 56 del 2008. Il meccanismo attenua l'impatto del costo dell'energia in relazione alle fasce di prelievo per le utenze con caratteristiche di prelievo concentrate nella fascia diurna a maggior costo.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 344 sono aggiunti i seguenti:
«344-bis. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori.
344-ter. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499 del 1991 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160 del 2006»

5. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative ai procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:
a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda di autorizzazione;
b) definire l'omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;
c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete.
17. 01. (ex 17. 02.) Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti:, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244
22-ter. 2. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

A.C. 1441-ter-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 16-bis.300 della Commissione nella parte in cui non prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo di sviluppo delle isole minori

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché sull'emendamento 5. 301 della Commissione.

A.C. 1441-ter-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:
all'articolo 5-bis, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e per le conseguenze di carattere finanziario»;

con le seguenti condizioni:
a) si sopprima il comma 7 dell'articolo 5-bis;
b) si provveda ad acquisire puntuali elementi di informazione sugli effetti che potrebbero derivare, in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria e al rischio di eventuali procedure di infrazione, dall'assimilazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente previste all'articolo 5-ter;
c) all'articolo 22-ter, dopo le parole: «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009,»;
d) si sopprima l'articolo 31-bis;
e con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 16-bis, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis per quanto concerne, rispettivamente, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa e il commissariamento della stessa società;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3-bis.2, 3-bis.3, 3-bis.5, 3-bis.6, 3-bis.7, 5-bis.13, 13-ter.4, 13-ter.8, 13-ter.9, 13-ter.15, 15.18, 16.4, 16-bis.15, 16-ter.2, 16-ter.3, 16-ter.6, 16-ter.9, 16-ter.15, 16-ter.22, 16-ter.28, 16-ter.35, 16-quater.6, 16-quater.15, 16-quater.24, 16-quater.28, 16-quater.29, 16-quater.230, 17.2, 17.3, 17.4, 22-ter.2, sui subemendamenti 0.16-quater.502.7, 0.16-quater.502.8 e 0.16-quater.502.9, nonché sugli articoli aggiuntivi 3-bis.01, 12.01, 17.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 9.0500, nel presupposto che dal funzionamento della società non derivino conseguenze negative per la finanza pubblica e con le seguenticondizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 11, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 2»;
conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al funzionamento della società, ivi compresi gli eventuali emolumenti corrisposti agli organi sociali e il trattamento del personale dipendente, si provvede nei limiti delle risorse proprie della società stessa, ovvero, con riferimento al comma 10, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»,

NULLA OSTA

sugli emendamenti16-quater.502 e 16-quater.14, nel presupposto che l'attuazione delle relative disposizioni non determini un contenzioso in sede comunitaria suscettibile di provocare conseguenze negative per la finanza pubblica

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 70-bis.0300 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 3-bis

ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:
«Art. 6-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comuntaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;
b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;
e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;
h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 del presente decreto.
2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.

Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-bis. - (Contratto di rete tra imprese). - 1. Con il contratto di rete un gruppo di imprese determina forme di collaborazione e coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune finalizzato ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento o dei processi di innovazione tecnologivca richiesti dal mercato.
2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:
a) l'oggetto del contratto;
b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o paritaria tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi, secondo le norme che regolano il mandato, anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti, nonché i rapporti con i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;
c) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche di soggetti diversi di natura pubblica o privata;
d) i criteri e le modalità di modifica del contratto;
e) le cause di scioglimento;
f) la durata;
g) i criteri di individuazione, costituzione e amministrazione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti di cui al comma 2, lettera b), è conferita la rappresentanza verso terzi.
4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.
5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese, nella sede individuata dal contratto.
3-bis. 1. Polledri.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: internazionale dei prodotti italiani con le seguenti: dei prodotti italiani sui mercati internazionali.
3-bis. 300. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
prevedere, con riferimento alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3-bis. 2. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
prevedere, con riferimento alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3-bis. 3. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
3-bis. 4. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis.1, comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti: e al fine della riduzione dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili.

Conseguentemente:
al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole:
in conformità alle seguenti norme generali:
a) incremento del limite di volume d'affari delle imprese che hanno diritto ai versamenti IVA trimestrali, al fine di elevare tale limite a 400 mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, e a 600 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
b) riduzione del 50 per cento della misura degli interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali e sull'IVA dovuta a conguaglio per l'ultimo periodo dell'anno;
c) estensione alle operazioni effettuate in virtù dei contratti di sub-fornitura, di cui all'articolo 1 della legge n. 192 del 1998, del regime applicato alle operazioni svolte dai trasportatori cose conto terzi iscritti all'albo, al fine di liquidare l'IVA nel trimestre solare successivo a quello in cui realizza l'operazione;
d) previsione che nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, possa essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare;
e) previsione che qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, le fatture emesse per le operazioni di cui alla lettera d) possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e che: il subfornitore possa effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi;
f) previsione che nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati possano eseguire le liquidazioni trimestralmente ed effettuare il versamento senza applicazione di interessi;
al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2, lettera b), numero 1, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008,si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanta previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento». Al medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentate, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versate a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
3-bis. 5. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Rubinato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro»; al comma 1, lettera a), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro»; ai commi 1 e 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «600 mila euro»;
b) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».
3. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».
4. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento». Al medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti »dormienti« ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentate ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
3-bis. 6. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Rubinato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro» al comma 3, lettera a), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «600 mila euro»;
b) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».
3. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelleipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subffornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».
4. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 3, pari a 210 milioni per il 2009, in termini di fabbisogno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
3-bis. 7. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Rubinato.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. - (Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese). - 1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca si prevede il sostegno, attraverso i fondi già previsti in materia di innovazione e ricerca, per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva.
3-bis. 01. (ex 3. 08.) Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 8, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, di seguito denominata Agenzia, mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
4. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorionazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti ed organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree o distretti industriali dismessi da destinarsi ai nuovi investimenti produttivi.
6. All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
7. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attivazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa: accordodi programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la Società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva di Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2005 n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi. 10. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenersi in Italia nel 2009.

11. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree o distretti tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 10, sono individuate quelle relative all'Information and communication technology, all'industria aerospaziale e all'ambiente.
12. Gli interventi di cui al comma 10 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

Al comma 1, dopo le parole: nelle aree o distretti di crisi industriale aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno.

Conseguenetemente:
al comma 3, dopo le parole:
nelle aree o distretti di crisi aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno;
al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: prioritariamente nelle aree del Mezzogiorno.
5. 1. Vico, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: nelle aree o distretti di crisi industriale aggiungere le seguenti: in particolare nel Mezzogiorno.
5. 2. (ex 0. 5. 100. 1.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo le parole: l'iniziativa è disciplinata aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
5. 3. (ex 0. 5. 100. 2.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1 dopo le parole: appositi accordi di programma aggiungere le seguenti: che prevedono interventi di agevolazione, prevalentemente mirati alla reindustrializzazione del Mezzogiorno.
5. 4. (vedi 5. 1.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino, D'Antoni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra gli altri, interventi al fine di:
a) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;
b) promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale in particolare nel Mezzogiorno;
c) sostenere interventi di reindustrializzazione nei territori che sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1o gennaio 1980.
5. 5. (ex 0. 5. 100. 3.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra gli altri, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006.
5. 5.(Testo modificato nel corso della seduta)Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli, Vico.
(Approvato)

Al comma, 4 dopo le parole: fatte salve aggiungere le seguenti: la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno e.

Conseguentemente:
al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno;
al comma 10, alinea, dopo le parole: dal Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti:, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno,
aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della riforma degli interventi di industrializzazione di cui alpresente articolo, sulle agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e innovazione e su altre forme di incentivi.
5. 6. (ex 0. 5. 100. 4.) Vico.

Al comma 5, sostituire la parola: risanamento con le seguenti: ristrutturazione economica.
5. 500. Governo.
(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi aggiungere le seguenti:, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno,
5. 7. (ex 0. 5. 100. 7.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito delle aree e dei distretti in crisi nei quali realizzare gli interventi di cui al presente articolo è ricompresa la Valbasento.
5. 8. Burtone, Vico.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.
5. 9. Fallica.

Al comma 9, sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 4 milioni;
sostituire le parole:
8 milioni con le seguenti: 6 milioni;
aggiungere, in fine, le parole:, accordo di programma per la reindustrializzazione della Valbasento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987 e successivi rifinanziamenti nella misura di 5 milioni di euro alla regione Basilicata.
5. 11. Burtone, Vico.

Al comma 9, sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 5,5 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 4 milioni;
sostituire le parole:
8 milioni con le seguenti: 5,5 milioni;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono destinati altresì, in deroga a quanto stabilito dal precedente periodo anche in assenza di un accordo di programma, alla Regione Lazio 5 milioni di euro per la soluzione della crisi industriale che ha colpito l'area di Frosinone.
5. 10. (ex 0. 5. 100. 14.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Sopprimere i commi 10 e 12.
5. 12. (ex 0. 5. 100. 15.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere le seguenti:, fatte salve quelle destinate alla costituzione del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva n. 2003/87/CE.
5. 13. Fallica.

Al comma 10, alinea, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: altresì.
5. 14. (ex 0. 5. 100. 16.) Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: per il sostegno alle esportazioni aggiungere la seguente: anche.
5. 15. (ex 0. 5. 100. 17.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 10 lettera b), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: , di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati.
5. 18. (ex 0. 5. 100. 19.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: e delle iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.
*5. 16. (ex 0. 5. 100. 18.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 10, alla fine della lettera b), aggiungere le parole: comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.
*5. 16.(Testo modificato nel corso della seduta)(ex 0. 5. 100. 18.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: e delle iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.
*5. 17. Golfo, Lorenzin, Mariarosaria Rossi, Mistrello Destro, Giammanco, Calabria, Beccalossi, D'Ippoilto Vitale, Bocciardo, Centemero, Bernini, Polidori, Repetti, Bergamini, De Nichilo Rizzoli, Pelino, Lussana.

Al comma 10, alla fine della lettera b), aggiungere le parole: comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.
*5. 17.(Testo modificato nel corso della seduta)Golfo, Lorenzin, Mariarosaria Rossi, Mistrello Destro, Giammanco, Calabria, Beccalossi, D'Ippoilto Vitale, Bocciardo, Centemero, Bernini, Polidori, Repetti, Bergamini, De Nichilo Rizzoli, Pelino, Lussana.
(Approvato)

Al comma 10, alinea, sopprimere la lettera d).
5. 19. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8 da tenersi in Italia nel 2009.
5. 20. (ex 0. 5. 100. 20.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'emendamento 5.301 della Commissione dopo le parole: di aree industriali aggiungere le seguenti:, prioritariamente in quelle localizzate nelle aree del Mezzogiorno,.
0. 5. 301. 1.Vico, Lulli, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 10, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:
e) destinati a sostenere il riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato contemporaneamente all'internazionalizzazione dei prodotti,alla ricerca scientifica e alla massima attenzione per la tutela dell'ambiente.
5. 301.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 10, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali.
5. 21. (ex 0. 5. 100. 21.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 11, sopprimere le parole: o distretti.
5. 300. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-A - Articolo 5-bis

ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5-bis.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalitàdi concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensionedell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazioni di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità non inferiori al 50 per cento.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti. 4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole «con delibera del CIPE,» è inserita la parola: «adottata» e, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,».
6. L'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocatipermanentemente per l'esercizio della attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5-bis.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi quelli relativi al fabbisogno energetico aggiungere le seguenti:, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-bis. 1. Benamati.
(Approvato)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: predispone il piano aggiungere le seguenti:, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
5-bis. 2. Fallica.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: predispone il piano aggiungere le seguenti:, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
5-bis. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Fallica.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: a sostegno delle aree o distretti in crisi aggiungere le seguenti:, con particolare riferiment a quelli del Mezzogiorno,
5-bis. 3. Vico, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: a sostegno delle aree o distretti in crisi aggiungere le seguenti:, in particolare quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006,
5-bis. 4. (vedi 0. 5. 0. 100. 2.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
5-bis. 5. (ex 0. 5. 0. 100. 3.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché attraverso sistemi quali buoni e voucher.
5-bis. 6. Vignali, Versace, Polledri.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) definizione dell'intero quadro degli interventi previsti per lo sviluppo e le attività produttive, compresi gli interventi per ricerca industriale ed innovazione tecnologica, con l'indicazione di quelli riservati allo Stato e quelli di competenza delle regioni, ai fini del previsto calcolo delle risorse da attribuire alle regioni stesse anche nel campo del sostegno allo sviluppo territoriale e delle attività produttive previsto per l'attuazione del Federalismo fiscale.
5-bis. 7. Benamati.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e riduzione.
5-bis. 8. (ex 0. 5. 0. 100. 5.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e per le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.
5-bis. 9. (vedi 0. 5. 0. 100. 15.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e per quelle realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati.
5-bis. 10. (vedi 0. 5. 0. 100. 16.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: sull'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno.
5-bis. 11. (vedi 0. 5. 0. 100. 6.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da:, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con le seguenti; in ogni caso tenuto conto dei livelli di crescita e di disoccupazione almeno il 60 per cento di questi devono interessare le regioni del Mezzogiorno.
5-bis. 12. (vedi 0. 5. 0. 100. 7.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità.
5-bis. 13. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per le conseguenze di carattere finanziario.
5-bis. 400.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).
(Approvato)

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.
5-bis. 14. (ex 0. 5. 0. 100. 8.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
5-bis. 15. Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: il CIPE provvede aggiungere le seguenti:, sentite le regioni e le province interessate.
5-bis. 16. (ex 0. 5. 0. 100. 22.) Anna Teresa Formisano.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da:, ad aggiornare fino alla fine del comma.
5-bis. 17. (ex 0. 5. 0. 100. 24.) Vico, Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nelle regioni del Mezzogiorno.
5-bis. 18. (ex 0. 5. 0. 100. 9.) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:, fino ad individuarne almeno una per Regione.
5-bis. 19. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Sopprimere il comma 7.
*5-bis. 20. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 7.
*5-bis. 21. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 7, dopo le parole: messi mobili di pernottamento aggiungere le seguenti: con esclusione dei prefabbricati e delle case mobili.
5-bis. 22. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 5-ter

ARTICOLO 5-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5-ter.
(Disciplina dei consorzi agrari).

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorziagrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5-ter.
(Disciplina dei consorzi agrari).

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*5-ter. 1. Beccalossi, Nola, Corsaro, Laffranco.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*5-ter. 2. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Cesare Marini.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i consorzi agrari per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il ritorno in bonis e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della poroposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigilasulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa.
5-ter. 3. Fogliato.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori.
5-ter. 3.(Testo modificato nel corso della seduta).Fogliato, Biava.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
*5-ter. 4. (ex 0. 5. 0101. 1.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
*5-ter. 5. Bellotti, Biava.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366. L'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.
5-ter. 6. Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. L'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.
5-ter. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) Marinello.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria «dei produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dei consorzi di tutela.
5-ter. 300. La Commissione.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Internazionalizzazione delle imprese).

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in ma-teria di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, e successive modificazioni, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispiratialla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese parte-cipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'internazionalizzazione delle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese.
8. 1. (ex 8. 1.) Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.
8. 2. (ex 8. 2.) Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, a interventi di sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le con-dizioni e le modalità operative del Fondo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa).

Al comma 1, dopo le parole: internazionalizzazione di aggiungere le seguenti: piccole e medie.
9. 1. (ex 9. 1.) Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 3, sostituire le parole da: appositamente fino a: per realizzare con le seguenti: costituite da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, aventi anche ad oggetto la realizzazione di.
9. 2. (ex 9. 2.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 3 dopo le parole: da singole piccole e medie imprese aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006.
9. 3. (ex 9. 3.) Iannoccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché misure di agevolazione per progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposte da più imprese italiane.
9. 4. (ex 9. 4.) Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 9. 0500. del Governo

All'articolo aggiuntivo 9. 0500. del Governo, comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente: Il consiglio di amministrazione può avere un massimo di cinque componenti.
0. 9. 0500. 1. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Rugghia, Laganà Fortugno, La Forgia, Sereni, Migliavacca, Tocci, Vico, Lulli.

All'articolo aggiuntivo 9. 0500. del Governo, comma 6, lettera b), sopprimere le parole: e il suo assenso alla nomina dei dirigenti.
0. 9. 0500. 2. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Rugghia, Laganà Fortugno, La Forgia, Sereni, Migliavacca, Tocci, Vico, Lulli.

All'articolo aggiuntivo 9. 0500. del Governo, comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
la nomina da parte del presidente della società da parte del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere favorevole del Consiglio supremo della difesa.
0. 9. 0500. 3. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Rugghia, Laganà Fortugno, La Forgia, Sereni, Migliavacca, Tocci, Vico, Lulli.

All'articolo aggiuntivo 9. 0500. del Governo, comma 10, sostituire la parola: anche con la seguente: esclusivamente.
0. 9. 0500. 4. Rosato, Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Rugghia, Laganà Fortugno, La Forgia, Sereni, Migliavacca, Tocci, Vico, Lulli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Difesa Servizi S.p.a.). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.».
2. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
3. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.
4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:
a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 0500. Governo.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:
«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi.Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione, ne fa altrimenti uso.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili»;
b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al primo comma.Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
«Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

Art. 474-ter. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;
d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioniinternazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e al secondo comma dell'articolo 517-bis».

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale).

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole: sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole:, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione con le seguenti: o contraffacendo i medesimi brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione o nella contraffazione;
al medesimo capoverso, aggiungere infine, il seguente comma:
«In caso di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale, senza il consenso dell'avente diritto, si applica la pena prevista dal primo comma, diminuita della metà».
al medesimo comma, lettera b), capoverso Art. 474:
primo comma, sostituire le parole:
sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000;
secondo comma, sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 25.000;
al medesimo comma, lettera c), capoverso Art. 474-bis, primo comma, sostituire le parole: due a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000 con le seguenti: due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000;
al medesimo comma, lettera e), capoverso Art. 517-ter, primo comma, sostituire le parole: sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.
10. 300.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
10. 1. (ex 10. 2.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 100.000.
10. 2. (ex 10. 3.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 474-bis con il seguente:
Art. 474-bis. - (Aggravanti specifiche). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate, ovvero nei casi in cui sia accertata una frode sul valore in dogana della merce, con particolare riguardo alla sottofatturazione della merce medesima.
10. 3. (ex 10. 4.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 474-bis, sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 15.000 con le seguenti: da euro 30.000 a euro 150.000.
10. 4. (ex 10. 5.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 474-ter aggiungere il seguente:
Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale). - La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.
10. 5. (ex 10. 6.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
10. 6. (ex 10. 7.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Tutela dei segni distintivi delle Forze armate). - 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
2. Il Ministero della difesa può, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 9-bis, consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 1 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
6. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1, e le modalità attuative del presente articolo.
10. 0500. Governo.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Contrasto della contraffazione).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, primo comma, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;
2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;
3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Contrasto della contraffazione).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestrodelle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore».
12. 1. (vedi 12. 1.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Realacci.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o di un'altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».
12. 2. (ex 12. 2.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Realacci.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti.
12. 3. (ex 12. 3.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
12. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 12. 3.)Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente».
12. 4. (ex 12. 5.) Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti di manifattura). - 1. Ai fini della tutela dei diritti dei consumatori, previsti dall'articolo 2 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206, l'Agenzia delle dogane esamina e valida sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e beni di consumo lungo tutta la filiera distributiva e post-vendita. Tali sistemi sono considerati come «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza», utilizzabili da parte delle imprese che vi possono aderire in forma volontaria.
2. I requisiti essenziali per poter definire i «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza» sono:
a) utilizzazione di codici rappresentabili in tutte le forme di codifica a lettura automatica ed in chiaro;
b) utilizzazione di codici unici ed univoci prodotti in forma seriale o random senza duplicazioni per un periodo pari al doppio della durata economica del bene cui lo stesso numero è indirizzato ed applicato;
c) utilizzazione di supporti identificativi tali da non consentirne l'alterazione, la falsificazione o la duplicazione e variabili in base ai prodotti da marcare;
d) introduzione di un sistema di lettura e di trasmissione del codice su rete protetta tale da consentire, senza interferenze od intrusioni, l'identificazione di ogni singolo prodotto lungo tutta la filiera distributiva;
e) interconnessione per la consultazione fra il database del sistema e gli operatori della filiera e gli stessi consumatori per verificare la corrispondenza del codice prodotto con quello effettivamente registrato (autentico) nel database al momento della sua immissione in commercio;
f) verifica automatica dei codici su tutta la rete del sistema a livello mondiale con allarme automatico di tutti i casi anomali, incerti, duplicazioni, fuori serie e quelli comunque non conformi;
g) utilizzazione di un database in grado di garantire la sicurezza del sistema utilizzato con possibilità di accesso diretto da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane, al fine di vigilare sulla corretta adozione delle procedure dichiarate e descritte;
h) adozione di criteri di compatibilità ed interoperabilità con la banca dati di cui al comma 54 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 utilizzando le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
12. 01. (ex 12. 01.) Lazzari.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Proprietà industriale).

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. L'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono propostequando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

3. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concor-renza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

5. Il comma 2 dell'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, ini-ziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza».

6. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.

8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:
a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;
b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un enforcement effettivo dei diritti di proprietà industriale;
c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, faci-litando la conoscenza della regolamentazione dei Paesi esteri con una informativa continua nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;
d)
sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;
e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;
f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di Paesi esteri.

9. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da quattro rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero della giustizia. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.
10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di cui al comma 8 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. Le attività di segreteria sono svolte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
11. La partecipazione al Consiglio di cui al comma 8 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 8 a 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
12. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in particolare a quella intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuareil regime sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Proprietà industriale).

Sopprimere i commi 3 e 5.
13. 1. Ferranti, Tenaglia.

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: i procedimenti di competenza del giudice ordinario nelle seguenti materie.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le lettere
a), b), c) e d) con le seguenti:
a)
proprietà industriale; concorrenza sleale in materia di proprietà industriale, con esclusione delle fattispecie totalmente estranee ad essa; illeciti afferenti l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE; ogni controversia che sia comunque connessa a quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le materie di cui agli articoli 64 e 65, nonché 98 e 99;
c) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale;
d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui capo VI del presente codice«;
al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

«2. I processi in grado di appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 134, anche se il processo di primo grado o il giudizio arbitrale siano iniziati o si siano svolti secondo le norme precedentemente in vigore, salvo che sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza».
13. 2. Ferranti, Tenaglia.

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.
13. 3. Vietti, Rao, Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
monitorare i fenomeni in materia di contraffazione dei prodotti agroalimentari e studiare misure specifiche per potenziare l'attività di contrasto alla contraffazione agroalimentare che riescano adinnalzare effettivamente il livello di protezione per i consumatori e i produttori;
13. 4. Servodio, Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Approvato)

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
coordinare e monitorare l'attività di controllo nel settore agroalimentare biologico;
13. 5. Fiorio, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
(Approvato)

Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h)
redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.
13. 6. Fiorio, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il Consiglio nazionale anticontraffazione delibera altresì in ordine alle modalità di svolgimento da parte delle aziende interessate, in regime di autocontrollo e con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, dei prelievi e delle determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e della verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, anche ai fini della presentazione all'atto dell'operazione doganale della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96.
8-ter. La deliberazione di cui al comma 8-bis è adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
8-quater. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.
13. 7. Gioacchino Alfano.
(Approvato)

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: un rappresentante del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali con le seguenti: tre rappresentanti del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
13. 8. Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari.
13. 9. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole da:, nonché individuare il regime sanzionatorio fino alla fine della lettera con le seguenti: e definire le sanzioni daapplicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78.
13. 300. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Made in Italy). - 1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stampigliatura Made in Italy, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute in Italia.
2. Dal 1o giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione Made in Italy devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della presente legge.
13. 01. (ex 13. 02.) Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 13-bis

ARTICOLO 13-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni devono specificare nelle offerte ai clienti le formule e i criteri adottati per la definizione dei prezzi fornendo indicazioni complete e trasparenti circa i costi attesi con riferimento al profilo di domanda del cliente qualora disponibile ovvero a tipologie simili di clienti, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

Al comma 1, sostituire le parole da: devono specificare fino alla fine del comma con le seguenti: forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizieffettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
13-bis. 1. Vignali.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, sia ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purché ancora in essere e non disdettati alla predetta data.
13-bis. 300. La Commissione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per la messa in sicurezza della direttrice internazionale del Gran San Bernardo, con particolare riferimento alla realizzazione della variante di Étroubles - 3-00205

NICCO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il 21 ottobre 2008, un pullman di tifosi juventini, tra cui molti emigrati che vivono e lavorano in territorio elvetico, diretti allo stadio Olimpico di Torino per assistere alla partita Juventus-Real Madrid, si è schiantato sulla strada statale n. 27 della Valle d'Aosta (direttrice internazionale del Gran San Bernardo), all'interno dell'abitato di Étroubles, con un tragico bilancio di 2 morti e 26 feriti,
già in passato nello stesso punto si sono verificati incidenti mortali;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 1029, ha previsto che l'Anas inserisca nell'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione «la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso»;
l'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2009 prevede «l'eliminazione dell'attraversamento degli abitati di Étroubles e Saint-Oyen con la costruzione di un percorso in variante della lunghezza di 3,5 chilometri circa, il cui costo è stimabile in 128 milioni di euro», essendo l'attuale tracciato «caratterizzato da una carreggiata particolarmente stretta, incompatibile con la rilevante componente di traffico pesante che interessa l'arteria che adduce al traforo del Gran San Bernardo»;
sia il contratto di programma 2007 tra il ministero delle infrastrutture e l'Anas, sia il piano investimenti dell'Anas per il 2008 recano, per «le varianti agli abitati di Étroubles e Saint-Oyen (dal chilometro 15+180 al chilometro 18+700)», la somma di 128.069.175 euro;
la necessità di adeguare la progettazione alla direttiva 2004/54/CE, in particolare con l'ampliamento della sezione delle gallerie da 7,60 a 10,50 metri, ha determinato un incremento dei costi dell'opera;
l'Anas ha perciò deciso di suddividere l'opera in due lotti e di procedere all'appalto della sola variante di Saint-Oyen, su progetto definitivo approvato con delibera del consiglio di amministrazione dell'Anas n. 81 del 24 giugno 2008, con bando di gara del 9 luglio 2008 -:
quali azioni intenda porre in essere il Ministro interrogato per una rapida realizzazione dell'intera opera, compresa la variante di Étroubles, al fine di una definitiva messa in sicurezza della direttrice internazionale del Gran San Bernardo.
(3-00205)

Misure per il finanziamento della realizzazione dell'autostrada Nuova Romea - 3-00206

BERSANI, ALBONETTI, MARTELLA, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, MARIANI, BRANDOLINI e BRATTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
durante la recente discussione in Parlamento del programma infrastrutture allegato al documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011, il Ministro interrogato impegnava il Governo a reperire nel disegno di legge finanziaria per il 2009 14 miliardi di euro, di cui 4 miliardi nel solo 2009, per proseguire il programma della cosiddetta «legge obiettivo»;
le previsioni di spesa previste nel disegno di legge finanziaria per il 2009 in discussione alla Camera dei deputati generano fondate preoccupazioni. Tagli consistenti per quanto riguarda il sistema infrastrutturale: l'Anas contava per il 2009, in base alla legge finanziaria per il 2008, su 1.560 miliardi, ora saranno 1.205. Una riduzione è prevista anche nel capitolo relativo alle somme da erogare all'Anas a titolo di corrispettivi dovuti per le attività ed i servizi resi: 269,8 milioni di euro (-126,7 milioni di euro rispetto al dato 2008). Per Rete ferroviaria italiana erano previsti 3.500 milioni, ora saranno invece 2.362;
i dati pubblicati recentemente dalla segreteria del Cipe fotografano una situazione economica allarmante. Dal monitoraggio sui fondi della cosiddetta «legge obiettivo» 2002-2008 emerge che su 15 miliardi di euro messi a disposizione dallo Stato solo 7,337, pari al 49 per cento del totale, sono stati attivati a favore dei soggetti beneficiari;
tale situazione rischia, tra le altre cose, di pregiudicare le intese quadro sottoscritte dal Governo e dalle regioni nei mesi scorsi. Tra queste quella firmata il 1o agosto 2008 dal Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi e quello della regione Emilia-Romagna Errani, la quale, tra le altre opere, prevede la realizzazione della Nuova Romea (tratto Ravenna-Mestre);
il completamento dell'itinerario autostradale adriatico è tema di analisi e di proposte almeno dagli anni '80. Risale al 1990 la redazione del primo progetto preliminare per il tracciato Ravenna-Venezia (Nuova Romea commerciale), sul quale sono state poi sviluppate numerose varianti;
l'autostrada, concepita quale asse destinato a collegarsi con la direttrice est-ovest del corridoio transeuropeo numero 5 all'altezza del nodo di Mestre, ha come obiettivo il potenziamento del sistema stradale lungo il corridoio adriatico. Tale arteria conosciuta come Romea risulta fortemente utilizzata per la viabilità locale, turistica e commerciale. Il traffico è cresciuto notevolmente negli ultimi anni con un'incidenza del 40 per cento del traffico pesante, il doppio rispetto al dato nazionale;
nel giugno 2003 diversi operatori economico-finanziari presentavano la proposta di realizzare l'opera in project financing, alcuni di loro prevedendo anche un unico corridoio autostradale senza soluzione di continuità da Mestre sino a Civitavecchia. Il costo complessivo del progetto prevedeva una spesa pari a 10 miliardi di euro, di cui il 45 per cento a carico dello Stato;
l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari, in occasione di un intervento pubblico a Ravenna, dichiarava che i cantieri si sarebbero aperti entro il 2005;
l'11 novembre 2004 veniva sottoscritto a Roma dai rappresentanti delle 5 regioni interessate (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio) l'atto integrativo per la programmazione congiunta e la realizzazione del corridoio di viabilità autostradale Mestre-Orte-Civitavecchia. Il documento forniva un inquadramento di programmazione unitaria e certa all'intero corridoio in un contesto di cooperazione e coordinamento tra le amministrazioni statali e regionali interessate;
il 17 febbraio 2005 veniva presentato da un raggruppamento di operatori economico-finanziari il progetto preliminare del nuovo collegamento infrastrutturale Mestre-Orte. La previsione del costo complessivo dell'opera, da realizzare in project financing, ammontava a 10,8 miliardi di euro;
il tratto autostradale compreso tra Venezia e Ravenna veniva individuato nell'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 tra le opere prioritarie;
il 17 dicembre 2007 veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra Governo e regione Emilia-Romagna. Nello stesso veniva fissata al 29 dicembre 2008 la scadenza per l'inizio delle procedure per la realizzazione della tratta E55 (Nuova Romea) da Ravenna a Mestre, in modo da garantire i livelli di sicurezza e di funzionalità dell'attuale superstrada;
ogni giorno in Italia, secondo gli ultimi dati Istat, si verificano oltre 600 incidenti che causano la morte di circa 15 persone e il ferimento di 800. Nel complesso in media ogni anno sulle strade decedono circa 5 mila persone, mentre 300 mila subiscono traumi e lesioni di diversa gravità;
a questi drammatici dati deve aggiungersi il triste primato che la Romea detiene in materia di incidenti mortali. Il tasso di mortalità è di 97,22 morti ogni mille incidenti, l'indice di gravità è pari a 52,51 morti ogni mille infortunati. Negli ultimi cinque anni si contano 5950 feriti, 37 persone hanno perso la vita. 0,17 morti per chilometro: la strada più pericolosa d'Italia;
nei mesi di agosto e settembre 2008 sullo stesso tratto stradale si sono verificati diversi incidenti mortali -:
considerati gli impegni assunti, visti i ritardi oggettivi rispetto alla fase esecutiva dell'opera in oggetto, considerati i crescenti eventi luttuosi che costellano la percorrenza su quest'importante asse stradale, se il Governo non intenda adottare ogni iniziativa utile a reperire le risorse necessarie per il finanziamento della Nuova Romea. (3-00206)

Valutazioni del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle attività della Compagnia aerea italiana (CAI) con riferimento alla trattativa su Alitalia - 3-00207

VIETTI, COMPAGNON, CICCANTI, VOLONTÈ, NARO, PIONATI, DRAGO, ANNA TERESA FORMISANO, PEZZOTTA e RUGGERI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che -:
il 28 ottobre 2008 è stata convocata alle ore 15,00 l'assemblea della Compagnia aerea italiana, per rendere operativa la società, deliberando l'aumento di capitale (ora pari a 160 mila euro) e la trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni;
entro il 31 ottobre 2008, la società dovrebbe poi presentare l'offerta vincolante di acquisto al commissario Augusto Fantozzi, che ha sollecitato una stretta sui tempi di conclusione della procedura;
la Compagnia aerea italiana ha, tuttavia, puntualizzato che l'offerta sarà presentata solo nel caso in cui sarà perfezionato l'accordo con i sindacati sul nuovo contratto di lavoro;
a tale riguardo, sul piano illustrato dall'amministratore delegato Sabelli ai sindacati, vi sarebbe una condivisione di massima, ma restano ancora le distanze, soprattutto rispetto al capitolo piloti;
secondo il presidente della Sea, Giuseppe Bonomi, il piano Fenice costituisce «un progetto industriale elaborato in vitro, difficilmente implementabile ed attuabile e comunque inevitabilmente soggetto a profonde verifiche sotto il profilo tecnico, regolamentare ed economico»;
ad avviso del presidente della Sea, «è necessario che il Governo proceda con decisione a incrementare l'accessibilità diretta di lungo raggio del Paese attraverso una progressiva ma decisa opera di liberalizzazione dei diritti di traffico. Parlo in altri termini di un processo reale di liberalizzazione che abbandoni le politiche protezionistiche di tutela dell'ex compagnia di bandiera, che non hanno più ragion d'essere perché limitano fortemente la mobilità dei cittadini e quindi lo sviluppo del Paese»;
proprio la scorsa settimana, un emendamento approvato in sede di comitato dei nove delle Commissioni riunite trasporti, poste e telecomunicazioni e attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, al decreto-legge n. 134 del 2008, «Ristrutturazione di grandi imprese in crisi», che tendeva ad una liberalizzazione degli slot di Malpensa, non è stato poi ricompreso nel testo su cui è stata posta la questione di fiducia;
dai quotidiani emergono ulteriori divergenze tra i soci della Compagnia aerea italiana rispetto alla realizzazione del piano Fenice, anche riguardo alla scelta del partner estero, per il quale sembra essere preferita Air France-Klm rispetto a Lufthansa;
qualora la Compagnia aerea italiana non perfezioni l'accordo e quindi non presenti la propria offerta vincolante, la situazione potrebbe precipitare, atteso che il commissario Fantozzi ha riferito di avere liquidità per arrivare al massimo fino a fine novembre 2008 -:
quali siano le valutazioni del Ministro interrogato rispetto ad una vicenda che, nonostante gli sforzi economici e le deroghe alla disciplina europea in materia di concorrenza adottate dal Governo, rischia di non avere successo e di avere ricadute economiche ed occupazionali ancor più rilevanti. (3-00207)

Attività programmate dal Ministero della difesa per le celebrazioni del 4 novembre e del 90o anniversario della fine della Prima guerra mondiale - 3-00202

CICCHITTO, BOCCHINO, CICU e FALLICA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il 4 novembre 2008 ricorre il 90o anniversario della fine della Prima guerra mondiale, ricorrenza di altissimo valore morale, civile e militare, nonché una delle più significative per la storia nazionale;
il 4 novembre è una ricorrenza riconosciuta come «Anniversario della Vittoria», come «Giorno dell'Unità nazionale» e come «Giornata delle Forze Armate»;
l'articolo 1, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 78, prevede, in particolare, che nella citata ricorrenza sia promossa la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato;
rientra nei compiti del ministero della difesa quello di organizzare una serie di eventi, all'interno ed all'esterno delle strutture militari, con appositi programmi, iniziative e manifestazioni nelle principali città, mostre, altre attività culturali, nonché cerimonie militari nelle maggiori città e nei luoghi maggiormente significativi;
l'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito un fondo per far fronte alle esigenze prioritarie del ministero della difesa;
l'ordine del giorno n. 9/1386/142 ha impegnato il Governo ad utilizzare il predetto fondo per provvedere agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività programmate dal ministero della difesa per le celebrazioni del 4 novembre e del 90o anniversario della fine della Prima guerra mondiale -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per dare concreta attuazione all'ordine del giorno citato, qualetestimonianza del rilevante significato simbolico che assumono le predette celebrazioni del 4 novembre e del 90o anniversario della vittoriosa conclusione della Prima guerra mondiale. (3-00202)

Iniziative del Governo in merito a presunti rapporti con clan camorristici da parte di un rappresentante dell'Esecutivo - 3-00203

DI PIETRO e PALAGIANO. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che -:
recentemente l'autore del libro Gomorra, Roberto Saviano, ha annunciato l'intenzione di lasciare il nostro Paese per andare a vivere all'estero, una decisione presa per sfuggire alla pressione di una costante minaccia di morte;
immediatamente molti esponenti politici hanno espresso la loro solidarietà allo scrittore, che ha avuto il coraggio di denunciare lo strapotere dei clan camorristici;
contemporaneamente a tali manifestazioni di solidarietà, si è appreso da alcuni organi di stampa che ci sarebbero importanti membri del Governo collusi proprio con quei clan camorristici che costringono Saviano a lasciare il nostro Paese;
in particolare, il settimanale l'Espresso ha riportato una notizia a dir poco allarmante: secondo il settimanale, infatti, un pentito ex affiliato al clan dei Casalesi, riferendosi ad un importante membro del Governo, avrebbe dichiarato che durante la sua latitanza si sarebbe incontrato molto spesso con il medesimo esponente governativo, nonché deputato della Repubblica;
il settimanale precisa che l'espressione utilizzata dal pentito, secondo cui il deputato era «a nostra disposizione», sarebbe da riferirsi al clan dei Casalesi;
sempre lo stesso settimanale riporta altre dichiarazioni del pentito: «L'onorevole aveva avuto espressamente il nostro aiuto per le sue elezioni, era a disposizione per qualunque cosa noi gli avessimo potuto domandare. Se gli avessimo chiesto un certo tipo di lavoro pubblico, non esisteva che potesse rifiutarsi»;
Dario De Simone è stato uno dei capi del clan, divenuto un «pentito» fondamentale, le cui rivelazioni sono state determinanti nel processo «Spartacus»;
dopo Dario De Simone, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, altri quattro collaboratori di giustizia avrebbero chiamato in causa lo stesso politico;
tutti i verbali riportati dalla stampa riportano che i contatti con la mafia dell'esponente politico risalirebbero a tempi in cui ancora non era un rappresentante del Governo;
da tempo si denuncia con forza il pericolo che la mafia e la camorra siano in grado di garantire voti -:
se il Governo non ritenga necessario intervenire a difesa della rispettabilità delle istituzioni e in caso positivo in che modo. (3-00203)

Problematiche ambientali relative al trasferimento di rifiuti provenienti dalla regione Campania presso gli stabilimenti dell'azienda Agrofert di Isola della Scala (VR) - 3-00204

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa si apprende che oltre 600 tonnellate di rifiuti prodotti nella regione Campania verranno trasferiti entro la fine del 2008 a Isola della Scala, nella provincia di Verona, e, in particolare, negli stabilimenti Agrofert, un'industria di trattamento dei rifiuti per la produzione di fertilizzanti;
nella stessa azienda, dal mese di maggio 2008, vengono conferiti gli scarti organici prodotti nelle aree di Baronissi, Pompei e Gragnano, per un totale di circa 130 tonnellate di rifiuti;
secondo un'intervista rilasciata dall'amministratore dell'azienda, l'iniziativa ha avuto origine sulla base di una circolare del Consorzio italiano compostatori, che chiedeva la disponibilità di accogliere i rifiuti provenienti dalla Campania;
la sottoscrizione di un nuovo accordo anche con il comune di Ercolano permetterà di trasferire nello stabilimento 120 tonnellate di rifiuti ogni mese, per un periodo che durerà almeno fino all'autunno del 2009;
peraltro, il trasferimento dei rifiuti nell'azienda Agrofert per la produzione di fertilizzante sembra trasformarsi in un business finanziario, se si considera che la società campana Igiene urbana srl versa ad un'azienda intermediaria, che raccoglie i rifiuti e li spedisce nel veronese, la somma di 200 euro per tonnellata di rifiuti e la stessa azienda intermediaria versa ad Agrofert circa 77 euro per tonnellata di rifiuti. Inoltre, sembra che tale introito costituisca l'unica fonte di sostentamento dell'azienda Agrofert, in quanto il compost prodotto, per il momento, è sparso gratuitamente sui campi;
nonostante le assicurazioni dell'azienda sulla serietà della produzione e sul controllo dei prodotti in ingresso all'impianto, l'incremento dei volumi dell'attività sta mettendo in crisi la qualità ambientale del comune di Isola della Scala;
i cattivi odori che si sprigionano durante le fasi di lavorazione dei rifiuti rendono insostenibile la vita all'aria aperta;
nel mese di settembre 2008, il sindaco di Isola della Scala ha inviato ad Arpa Veneto una richiesta per sottoporre Agrofert a nuovi controlli, ma non si conoscono ancora i risultati delle eventuali indagini condotte;
fatto salvo il diritto dell'azienda privata di poter esercitare liberamente la propria attività, il trattamento dei rifiuti della Campania non deve in ogni caso danneggiare la qualità della vita dei cittadini;
lo sprigionarsi dei cattivi odori, che precedentemente erano assenti, rileva un malfunzionamento dell'impianto o l'assenza di controlli sui prodotti in ingresso;
i cittadini locali, secondo notizie di stampa, ritengono che nello stabilimento di Agrofert arrivino i rifiuti della Campania come «tal quale», da raccolta indifferenziata, e ciò sarebbe stato possibile solo se il Presidente della regione Veneto avesse dato la propria «intesa» ai fini del trasferimento nel territorio regionale dei rifiuti campani, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
il divieto di smaltire i rifiuti urbani della regione Campania in altre regioni, fino alla cessazione dello stato di emergenza, è stato ribadito anche dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come modificatodalla legge di conversione n. 123 del 2008, e dall'articolo 4-octies del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008;

ai sensi delle citate leggi, il trasferimento dei rifiuti dalla regione Campania deve in ogni caso avvenire nella «massima sicurezza ambientale e sanitaria», ma tali presupposti, secondo quanto risulta agli interroganti, non verrebbero controllati dalle autorità locali all'arrivo dei rifiuti -:
se il Ministro interrogato, nell'ambito della propria competenza di tutela dell'ambiente, intenda adottare le opportune iniziative con riferimento alla crisi ambientale che stanno vivendo i cittadini del comune di Isola della Scala ed eventualmente attivare lo svolgimento delle necessarie verifiche da parte degli organi competenti. (3-00204)