Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 30 ottobre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 ottobre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Misiti, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Touadi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Touadi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 ottobre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TORRISI: «Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura» (1838);
CATANOSO: «Istituzione e regolamentazione del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale» (1839);
DELLA VEDOVA ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» (1840);
GRASSI: «Disposizioni per il sostegno operativo e finanziario dell'attività didattica e di ricerca delle università statali» (1841);
DELLA VEDOVA: «Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici» (1842);
BOBBA: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro» (1843);
PAGLIA: «Introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche» (1844);
DI PIETRO: «Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione risarcitoria collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti» (1845);
COTA e LUSSANA: «Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di custodia cautelare e di concessione di benefìci penitenziari nei riguardi di soggetti già condannati per determinati delitti» (1846);
BRAGANTINI: «Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità» (1847);
ARACRI: «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente» (1848);
RAMPELLI: «Nuova disciplina dello spettacolo dal vivo» (1849);
RONDINI ed altri: «Norme in favore dei militari vittime del dovere in tempo di pace» (1850).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BERSANI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti riguardanti l'avvio di attività economiche e la realizzazione di insediamenti produttivi, nonché in materia di disciplina dello sportello unico per le attività produttive, per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di attività economiche e di autocertificazione» (1225) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.
La proposta di legge costituzionale VELTRONI ed altri: «Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia» (1635) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.
La proposta di legge VELTRONI ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per la lotta contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per la tutela dei minori nei procedimenti penali» (1672) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martella.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in materia di banche popolari» (1603) Parere delle Commissioni I, II e XIV,

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
LUSETTI ed altri: «Disposizioni in materia di tutela dei diritti della famiglia e istituzione dell'Autorità garante della famiglia» (560) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 22, commi 8, 9 e 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 245.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sedici risoluzioni e una dichiarazione approvate nella sessione dal 22 al 25 settembre 2008, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (doc. XII, n. 138) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
risoluzione sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti (doc. XII, n. 139) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia (doc. XII, n. 140) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (doc. XII, n. 141) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori istituzionali (doc. XII, n. 142) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sulla situazione e le prospettive dell'agricoltura nelle zone di alta e media montagna (doc. XII, n. 143) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione sul «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (doc. XII, n. 144) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (doc. XII, n. 145) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (doc. XII, n. 146) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla preparazione del vertice Unione europea-India del 29 settembre 2008 a Marsiglia (doc. XII n. 147) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sui media comunitari in Europa (doc. XII, n. 148) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
risoluzione sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea (doc. XII, n. 149) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
risoluzione sul controllo dei prezzi dell'energia (doc. XII, n. 150) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sul Libro bianco concernente «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (doc. XII, n. 151) - alla XII Commissione (Affari sociali);
dichiarazione sulla proclamazione del 23 agosto quale «Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo» (doc. XII, n. 152) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sulle delibere della Commissione per le petizioni nel 2007 e relazione della stessa Commissione (doc. XII, n. 153) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del Trattato UE) (doc. XII, n. 154) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 25 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Torno (Como).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 24 ottobre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, del conferimento dei seguenti incarichi:
al dottor Antonio Mastrapasqua l'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
al dottor Marco Fabio Sartori, l'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
all'avvocato Paolo Crescimbeni, l'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
all'avvocato Antonio Parlato, l'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
alla dottoressa Amalia Ghisani, l'incarico di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
al maestro Mario Pagano, l'incarico di commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ IN MATERIA DI ENERGIA (GIÀ ARTICOLI 3, DA 5 A 13, DA 15 A 18, 22, 31 E 70 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1441, STRALCIATI CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IL 5 AGOSTO 2008) (A.C. 1441-TER-A)

A.C. 1441-ter-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 15.500 (nuova formulazione), 16-ter.501, 16-ter.502, 16-ter.503 e 16-sexies.501 (nuova formulazione), 16-bis.301, 16-bis.302, 16-bis.303, 16-ter.302, 16-quater.300, sull'articolo aggiuntivo 70-bis.0301 e sui subemendamenti 0.16-bis. 300.300, 0.31-ter.500.300, 0.70-bis. 0301.1.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 16-bis.300 della Commissione, a condizione che sia approvato il subemendamento 0.16-bis.300.300 della Commissione.

A.C. 1441-ter-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 15.500 (nuova formulazione), 16-bis.301, 16-bis.302, 0.16-bis. 300.300, 16-bis.303, 16-ter.10 (nuova formulazione), 16-ter.32, 16-ter.302, 16-ter.501 (nuova formulazione), 16-ter.502, 16-ter.503, 16-ter.510, 16-quater.7, 16-quater.300, 0.16-quater.502.20, 16-sexies.501 (nuova formulazione), 0.17.0500.3, 0.17.0500.4, 0.17.0500.5, 0.17.0500.6, 0.31-ter.500.300, 0.70-bis.0301.2, 0.70-bis.0301.3, 0.70-bis. 0301.4, 70-bis.0301.

A.C. 1441-ter-A - Articolo aggiuntivo 13.01

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Proprietà industriale).

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Made in Italy). - 1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stampigliatura Made in Italy, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute in Italia.
2. Dal 1o giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione Made in Italy devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della presente legge.
13. 01. (ex 13. 02.) Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 13-ter

ARTICOLO 13-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13-ter.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale).

1. Per l'anno 2008 le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per l'anno 2008 gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 33,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13-ter.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale).

Sopprimerlo.
13-ter. 1. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole da: cui all'articolo 81 fino alla fine del comma con le seguenti: solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13-ter. 2. (ex 0. 13. 0101. 1.) Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1, relative a somme riassegnate nel corso dell'anno 2008, permangono nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi 25.066.556 di euro.
13-ter. 500. Governo.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla concessionaria radiotelevisiva l'invarianza delle risorse da esso derivanti.
13-ter. 5. Lazzari, Franzoso, Sisto, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Anna Teresa Formisano, Rubinato, Pisicchio, Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: 33,8 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro, di cui 6,2 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
13-ter. 10. Lazzari, Franzoso, Sisto, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Polledri.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: 33,8 milioni con le seguenti: 40 milioni.
*13-ter. 11. Lazzari.

Al comma 2, sostituire le parole: 33,8 milioni con le seguenti: 40 milioni.
*13-ter. 12. Sardelli, Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardi, Milo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Gli importi da pagare per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, sono, comunque, direttamente versati, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a uno specifico fondo di tesoreria a essa intestato, fino a corrispondenza di un importo pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del codice del consumo di cui decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal citato decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. La parte di sanzione eccedente ha la destinazione prevista dal comma 1 del presente articolo. Il presente comma si applica anche ai versamenti ancora da effettuare.
13-ter. 14. Giudice, Gioacchino Alfano.
(Approvato)

A.C. 1441-ter-A - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Delega al Governo in materia nucleare).

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti sog-gettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
h) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea siano automaticamente valide in Italia;
i) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con laprogrammazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
l) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
m) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;
n) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio na-zionale».
5. Disposizioni correttive e integra-tive dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Delega al Governo in materia nucleare).

Sopprimere gli articoli da 15 a 18.
15. 1. (vedi 15. 1.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sopprimerlo.
15. 2. (vedi 0. 15. 100. 14.) Lulli, Mariani, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le parole: 31 marzo 2009.
15. 4. (vedi 0. 15. 100. 18.) Libè, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché per favorire quelle tecnologie in grado di fruire al massimo l'utilizzo del materiale uranifero producendo, nel contempo, la minore radio tossicità possibile negli scarti del processo di fissione.
15. 5. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, e successivamente delle Commissioni fino a: trasmissione degli schemi medesimi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
15. 36. (ex 0. 15. 100. 42.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni e le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
15. 6. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*15. 7. (ex 0. 15. 100. 20. e 0. 15. 100. 21) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*15. 8. (vedi 0. 15. 100. 20.) Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dichiarare i siti aggiungere le seguenti: che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare,
15. 9. (vedi 15. 14 e 0. 15. 100. 22.) Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: adeguati livelli con le seguenti: elevati livelli.
15. 11. (vedi 15. 16. e 0. 15. 100. 23.) Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sicurezza dei siti aggiungere le seguenti: che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare,
15. 12. (vedi 15. 18. e 0. 15. 100. 24.) Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nel territorio circostante il sito con le seguenti: nella provincia nonché nei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo,
15. 13. (vedi 15. 24.) Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; i benefici devono prevedere specifiche condizioni di cessione di energia elettrica, prodotta dagli impianti di cui al comma 1, ai soggetti preposti alla fornitura degli utenti finali sottoposti a garanzie di salvaguardia o di maggior tutela.
15. 14. (vedi 15. 25.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) riconoscimento di interventi economici di sostegno agli enti nel cui territorio insiste il sito con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture.
15. 15. (vedi 15. 35.) Benamati.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
15. 16. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: devono adottare aggiungere le seguenti:, sotto il controllo e nell'ambito delle direttive previste dagli organismi a ciò preposti e, in primo luogo, dalla Sogin e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare,
15. 17. (vedi 0. 15. 100. 29.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università.
15. 19. (vedi 15. 31.) Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Lulli.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*15. 20. (ex 0. 15. 100. 31.) Lulli, Mariani, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*15. 21. (ex 0. 15. 100. 32.) Monai, Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) conseguimento, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, con riguardo alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica nazionale e ai sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del materiale nucleare, della necessaria intesa con gli enti locali da perfezionare, a seconda dei casi, con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con le Regioni e le Province interessate;
15. 24. Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: previsione che aggiungere le seguenti: la localizzazione,
15. 25. (ex 0. 15. 100. 36.) Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: autorizzazione unica rilasciata aggiungere le seguenti:, dopo aver ottemperato alle procedure di VIA e VAS previste dalla normativa vigente.
15. 26. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: istanza del soggetto richiedente aggiungere le seguenti:, sentita l'Agenzia per la sicurezza nucleare.
15. 27. Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
15. 30. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: comunque denominati aggiungere le seguenti:, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare.
15. 31. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
*15. 32. Lulli, Mariani, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
*15. 34. Scilipoti, Cimadoro.

All'emendamento 15. 500. (nuova formulazione) del Governo, sostituire le parole: considerate valide in Italia con le seguenti: valutate sulla base di un iterprocedurale che tenga in debito conto, per quanto possibile, dell'istruttoria già svolta nei suddetti Paesi.
0. 15. 500. 1. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: appartenenti all'Unione Europea siano automaticamente valide in Italia con le seguenti: membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle Autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.
15. 500.(nuova formulazione). Governo.
(Approvato)

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: automaticamente valide in Italia con le seguenti: ritenute prioritarie nella procedura di approvazione in Italia.
15. 33. Benamati.

Al comma 3, dopo le parole: settore dell'energia aggiungere la seguente: nucleare.
15. 37. Benamati.

Sopprimere i commi 4 e 5.
15. 38. Versace.

Sopprimere il comma 4.
15. 39. (ex 0. 15. 100. 44. e 0. 15. 100. 45.) Lulli, Mariani, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti,

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La priorità di dispacciamento dell'energia è subordinata al costo unitario della tipologia di energia prodotta rispetto a quello rilevato per le altre tipologie di energia messe in rete.
15. 40. (ex 0. 15. 100. 47.) Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Energia nucleare).

1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica ed, eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Energia nucleare).

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare, aggiungere le seguenti: e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
16. 1. Benamati.

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare, aggiungere le seguenti: e sentite le commissioni parlamentari competenti.
16. 2. (ex 16. 5.) Quartiani.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare, aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
16. 3. (ex 16. 7.) Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare, aggiungere le seguenti: e l'ENEA.
16. 5. (ex 16. 10.) Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: definite le tipologie con le seguenti: definiti i requisiti.
16. 7. (ex 16. 12.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire la parola: produzione con la seguente: generazione.
16. 9. (ex 16. 13.) Quartiani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: utilizzatori intensivi di energia elettrica con le seguenti: anche riuniti in consorzi.
16. 10. Minasso.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ed, eventualmente fino alla fine del comma.
16. 11. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

A.C. 1441-ter-A - Articolo 16-bis

ARTICOLO 16-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16-bis.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate. Il Gestore dei Servizi Elettrici Spa e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto societario.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture dinatura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le funzioni esercitate dal fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.
4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici Spa.
5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale. 6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il Consiglio di amministrazione della Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
8. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario preparato con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, conterrà in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
c) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;
d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto. Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono soppresse. 10. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
11. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
12. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali», sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea». 13. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alla fine del secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Dalla comunicazione ai comuni interessati dell'avviso dell'avvio del procedimento, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento»;
b) dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. 4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino modifiche della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.
4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce presupposto del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, ed in copia ai comuni interessati, la denuncia di inizio attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività».
14. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costru-zione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».
15. L'articolo 46 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:
«Art. 46. (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operativeda parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente il progetto di variante di piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.
17. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 16.18. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le am-ministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
80. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
81. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titoloper la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
82. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazioni deglistrumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al comma 81 ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 80, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o il cui rappresentante non esprima in tale sede definitivamente la volontà».

19. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificate dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente. 20. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.
21. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
22. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 definitivo nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le procedure di cui al predetto comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16-bis.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

Al comma 2, sopprimere le parole: il fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640.

Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole:
dal fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640.
16-bis. 1. Benamati.

Al comma 2, sopprimere le parole: la Cassa Conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;

al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.
16-bis. 2. (ex 0. 15. 100. 51.) Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman,Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 2, sopprimere le parole: la Cassa Conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34.
16-bis. 3. Polledri.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole:
ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.
*16-bis. 4. (ex 0. 15. 100. 52.) Libè, Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole:
ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.
*16-bis. 5. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le funzioni ed i compiti attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n, 34, soppressa dall'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del citato decreto legge n. 112 del 2008.
16-bis. 6. Versace, Speciale.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le funzioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (CCSE) sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
16-bis. 7. Versace, Speciale.

Sopprimere i commi 6 e 7.
*16-bis. 8. Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimere i commi 6 e 7.
*16-bis. 9. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sopprimere il comma 6.
16-bis. 10. (ex 0. 15. 100. 55.) Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Al comma 6, sopprimere le parole:, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico, di cui al comma 6, e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
16-bis. 500. Governo.
(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.
16-bis. 11. Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimere il comma 7.
*16-bis. 13. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Vietti.

Sopprimere il comma 7.
*16-bis. 14. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
16-bis. 16. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata Stato-regioni con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata Stato-regioni, definisce con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, con proprio decreto, definisce.
16-bis. 301. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
16-bis. 18. (ex 0. 15. 100. 57.) Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 8, lettera d), sopprimere le parole: Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.
16-bis. 302. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) interventi finalizzati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007 in materia di politiche energetiche.
16-bis. 19. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) attuazione e promozione di una strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale nella realizzazione di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e incentivazione della ricerca per la promozione delle tecnologie dell'efficienza energetica e per l'integrazione di tali tecnologie negli edifici storici.
16-bis. 20. Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) il Piano agroenergetico nazionale definito con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16-bis. 21. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

All'emendamento 16-bis.300 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa con gli enti locali interessati.
0.16-bis. 300.300. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri di erogazione del fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.
16-bis. 300. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonte eolica di potenza nominale per singola aerogeneratore installato non superiore a 50 KW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto per un periodo di 15 anni, in alternativa al meccanismo dei certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 382, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e su richiesta del produttore, alla tariffa incentivante secondo le modalità indicate nella tabella allegata. Al termine di tale periodo di 15 anni, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Grado di integrazione/
Potenza di impianto
Non integrato
(al suolo)
Totalmente
integrato
(su coperture)
1-3 kW 0.44 E/kwh 0.49 E/kwh
3-20 kW 0.36 E/kwh 0.40 E/kwh
20-50 kW 0.30 E/kwh -

16-bis. 41. Rainieri, Negro.

Al comma 10, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
16-bis. 22. (ex 0. 15. 100. 91.) Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Sopprimere il comma 12.
16-bis. 23. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 13, lettera b), capoverso 4-sexies, secondo periodo, sostituire la parola: modifiche con la seguente: aumenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-septies, sostituire la parola: presupposto con la seguente: parte integrante.
16-bis. 24. Della Vedova.
(Approvato)

Al comma 15, capoverso Art. 46, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la concessione demaniale aggiungere le seguenti: ed il permesso di costruire.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: la procedura statale di valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.
16-bis. 25. Lazzari.

Al comma 15, capoverso Art. 46, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la concessione demaniale aggiungere le seguenti: ed il permesso di costruire.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: la procedura statale di valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.
16-bis. 25.(Testo modificato nel corso della seduta)Lazzari.
(Approvato)

Al comma 15, capoverso Art. 46, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di concerto aggiungere la seguente: anche.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure autorizzatorie di cui al presente articolo avviate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
16-bis. 26. Fallica.

Al comma 15, capoverso Art. 46, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di concerto aggiungere la seguente: anche.
16-bis. 501. Il Governo.

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, sopprimere il comma 19.
16-bis. 27. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 18, sopprimere il capoverso 77.

Conseguentemente, al comma 19, sostituire le parole: da 77 a 82 con le seguenti: da 78 a 82.
16-bis. 28. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 18, capoverso 77, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza del parere contrario della regione interessata.
16-bis. 29. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella,Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 18, sopprimere il capoverso 78.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il capoverso 79;
al comma 19, sostituire le parole:
da 77 a 82 con le seguenti: 77, 80, 81 e 82.
16-bis. 30. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 18, capoverso 78, sostituire le parole: al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati con le seguenti: con parere vincolante della regione e la partecipazione degli enti locali interessati,.
16-bis. 39. (ex 0. 15. 100. 63.) Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 18, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'autorizzazione alla perforazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata.
16-bis. 31. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 18, dopo il capoverso 78, aggiungere il seguente:
78-bis. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-bis. 303. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 18, sopprimere il capoverso 80.

Conseguentemente, al comma 19, sostituire le parole: da 77 a 82 con le seguenti: 77, 78, 79, 81 e 82.
16-bis. 32. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 18, capoverso 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la concessione di coltivazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata.
16-bis. 33. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 18, sopprimere il capoverso 82.

Conseguentemente, al comma 19, sostituire le parole: da 77 a 82 con le seguenti: da 77 a 81.
16-bis. 34. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 18, dopo il capoverso 82, aggiungere il seguente:
83. Qualora il titolare della concessione lo ritenga opportuno e previa istanza dellostesso, il procedimento unico di cui al comma 80 si applica anche con riguardo all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti e delle opere oggetto di concessioni di coltivazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché delle opere connesse, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio e degli interventi di modifica. Il provvedimento rilasciato a conclusione del procedimento unico, ove occorra, dichiara la pubblica utilità delle opere e ha effetto di variante urbanistica.
16-bis. 35. Lazzari.

Sopprimere il comma 19.
16-bis. 40. Margiotta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 21, dopo le parole: istituti universitari aggiungere le seguenti: con comprovata attività scientifica nel settore della metrologia.
16-bis. 37. Togni.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sui provvedimenti di carattere generale in materia di metrologia legale, emanati dal Ministero dello sviluppo economico, sono preventivamente sentite le associazioni industriali interessate maggiormente rappresentative a livello nazionale, il cui parere è richiesto dal predetto Ministero anche per tutte le questioni di metrologia legale di carattere generale.
16-bis. 38. Polledri.

INTERPELLANZE URGENTI

A)

Problematiche relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Catania - 2-00131

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
a seguito del continuo mancato pagamento degli stipendi agli operatori delle aziende incaricate della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Catania, sono in corso da più di 10 giorni manifestazioni di protesta dei lavoratori che, astenendosi dall'attività, hanno provocato il blocco delle operazioni di raccolta dei rifiuti con conseguenti gravi disagi per la cittadinanza;
le proteste si susseguono da mesi a causa dell'impossibilità dell'amministrazione comunale di trasferire i fondi spettanti alle aziende municipalizzate, dovuta alla pesantissima crisi economico-finaziaria in cui versano le casse del comune, vessate da più di 500 milioni di euro di debiti;
oltre alle proteste degli operatori ecologici sono annunciate anche astensioni dal lavoro delle ditte che hanno in appalto la manutenzione dei mezzi della nettezza urbana e di quelle incaricate per lo spazzamento delle strade del centro storico cittadino;
la situazione rischia di aggravarsi estendendosi ad alcune aree oltre i confini del comune di Catania dove lo stato emergenziale vige da tempo e i sindacati dei lavoratori dei consorzi competenti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nei comuni limitrofi a Catania minacciano scioperi e l'astensione dalla raccolta;
in città sono presenti ingenti cumuli di immondizia sparsi per le vie del centro cittadino e della periferia con situazioni di gravissima criticità nelle aree dei mercati comunali dove si è maggiormente concentrata la protesta degli operatori del settore;
sono segnalati, inoltre, numerosi roghi e incendi ai cassonetti e ai cumuli ammassati con conseguente possibile rischio di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive, diossina in particolare, con elevati pericoli di natura igienico-sanitaria;
da quanto sopra esposto sarebbe opportuno un intervento immediato per scongiurare il ripetersi di vicende già tristemente note, come quelle verificatesi a Napoli, che metterebbero ancora una volta a repentaglio l'immagine del nostro Paese -:
quali iniziative in suo potere intenda adottare per risolvere la problematica sopra esposta, in particolar modo relativamente al monitoraggio e al controllo del rispetto dei parametri igienico-sanitari presenti attualmente nel territorio di Catania e in provincia per scongiurare possibili gravi conseguenze sulla popolazione.
(2-00131)«Libè, Vietti, Cera, Dionisi».
(23 settembre 2008)

B)

Iniziative per garantire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con riferimento alla dotazione organica - 2-00155

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, prevede l'istituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);
l'Ispra svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 de1 30 luglio 1999, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;
i suddetti istituti (Apat, Icram, Infs) svolgevano e svolgono compiti di rilevanza nazionale quali:
a) controlli ed ispezioni ambientali;
b) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati di pubblico interesse sullo stato dell'ambiente;
c) supporto tecnico al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la gestione dei procedimenti autorizzatori inerenti via, vas, ippc, aia, siti contaminati;
d) predisposizione di linee guida tecniche a supporto delle politiche per lo sviluppo sostenibile;
e) esprimere, sulle materie di competenza, i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province, nonché dagli enti locali;
f) diffondere e divulgare le conoscenze in campo ambientale;
g) salvaguardia della biodiversità in ambiente terrestre, marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibile;
h) censire il patrimonio costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali; controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province;
i) fornire allo Stato e alle regioni supporto per l'applicazione delle convenzioni e direttive internazionali aventi come oggetto la conservazione della fauna selvatica e degli habitat;
l) fornire alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali faunistico-venatori;
il personale precario rappresenta una parte importante del personale del nuovo Istituto ed ammonta a più di 700 unità con contratti di vario tipo e nella maggior parte dei casi con una anzianità di durata pluriennale;
la esagerata proporzione tra lavoratori precari e personale a tempo indeterminato è evidente in tutti gli enti ed è particolarmente gravosa per l'ex-Icram, anche a causa di una pianta organica sicuramente non adeguata alle attività che l'Istituto ha svolto sin ora e per la mancanza di un piano triennale dei fabbisogni di personale, che si protrae ormai da molto tempo;
in materia di stabilizzazione del personale precario per l'ex-Apat è stato sottoscritto un protocollo d'intesa in data 11 luglio 2007 con le rappresentanze sindacalidell'Ente (Flc-Cgil, Uilpa-Ur, Anpri, Usi-Rdb) e sono stati identificati percorsi di stabilizzazione, che hanno portato nel 2007 all'assunzione di un primo gruppo di 158 persone con vari profili. Tuttavia si è ancora in attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione già avviate, ovvero della applicazione completa della disposizione commissariale Apat n. 347 del 23 ottobre 2007, allegato D, graduatoria B, relativa a ulteriori 152 posizioni di personale, peraltro già vincitore di concorso pubblico nazionale, e della relativa proroga sine die dei contratti nelle more della stabilizzazione (rif. articolo 3 legge n. 244/2007 commi 92 e 95), anche questa più volte richiesta. Si è, inoltre, in attesa dell'avvio delle procedure per l'applicazione della legge n. 244 del 2007 in materia di ampliamento delle misure di stabilizzazione del personale precario a coloro che maturano i requisiti previsti [articolo 3, commi 90 e 94, lettere a) e b)], che dovrebbero consentire la stipula dei contratti a tempo indeterminato, nell'anno 2008 per tutti coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dalle leggi finanziarie n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007;
all'ex-Icram, sulla base dell'ultima pianta organica approvata, sono stati banditi dei concorsi attraverso i quali si è proceduto alla assunzione di alcuni vincitori, anche con fondi di cui alla legge 296 del 2006, mentre per altre 14 unità si deve ancora procedere all'assunzione. Inoltre, nel mese di luglio 2008 è stata prodotta la graduatoria ai sensi della stessa legge 296 del 2006, relativa al personale da stabilizzare, per il quale è stata disposta la proroga sine die del contratto, nelle more delle procedure di stabilizzazione;
presso l'ex-Infs non sono stati avviati processi di stabilizzazione, nonostante sia stata richiesta l'attivazione di procedure selettive sulla base dell'ultima pianta organica per l'acquisizione di personale dipendente. Dallo scorso giugno 2008, 6 unità di personale parasubordinato non hanno visto rinnovato il loro contratto -:
se il Ministro interpellato non intenda chiarire come intenda garantire per la neo-costituita Ispra la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto, con particolare riferimento ai controlli ambientali sul territorio e alle attività di ricerca, stante la dotazione organica attuale prevalentemente costituita da lavoratori precari storici dei tre enti di provenienza, comportando una evidente perdita di professionalità all'interno dell'Istituto e determinando un conseguente stato di paralisi delle attività, a partire da quelle istituzionali previste da obblighi di legge vigenti.
(2-00155)
«Bratti, Mastromauro, Braga, Mariani, Viola, Bocci, Marchignoli, Marchi, Zampa, Antonio Martino, Losacco, Iannuzzi, Cuomo, Franceschini, Realacci, Lenzi, Bossa, Pes, Santagata, Esposito, De Biasi, Mecacci, Marchioni, Brandolini, Farinone, Margiotta, Morassut, Ginoble, Luongo, Garavini, Motta, Bellanova, Migliavacca, Ghizzoni, Bucchino».
(1o ottobre 2008)

C)

Chiarimenti relativi al requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo necessario al fine della corresponsione dell'assegno sociale, con particolare riferimento ai cittadini italiani emigrati - 2-00134

I sottoscritti chiedo di interpellare il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce all'articolo 20, comma 10, che a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbianosoggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
il nuovo requisito di dieci anni di soggiorno legale necessario ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno sociale è stato introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008 per evitare che cittadini stranieri immigrati in Italia sulla base della semplice iscrizione anagrafica possano usufruire della prestazione assistenziale in questione, in presenza ovviamente delle condizioni reddituali richieste;
l'assegno sociale è una prestazione assistenziale, che prescinde cioè da qualsiasi versamento contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995 in sostituzione della precedente pensione sociale. Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano cittadini italiani, cittadini della comunità europea e cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. L'assegno viene erogato solo al compimento dei 65 anni di età, non è reversibile, ed è subordinato a specifici limiti reddituali;
il requisito dei dieci anni di residenza rischia tuttavia di colpire, oltre ai cittadini stranieri, anche i cittadini italiani emigrati, che sono rientrati o intendono rientrare in Italia per trascorrere serenamente la loro vecchiaia ed i quali non possono far valere dieci anni di residenza nel nostro Paese immediatamente precedenti il compimento del 65° anno di età;
per non operare discriminazioni contro i nostri connazionali è indispensabile quindi un chiarimento che salvaguardi i diritti sociali di coloro i quali siano emigrati in anni remoti nel tempo ma abbiano comunque risieduto in Italia almeno dieci anni -:
se intenda chiarire che il requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo, necessario al fine della corresponsione dell'assegno sociale, possa essere fatto valere purché svolto in qualunque periodo dell'arco vitale dei potenziali aventi diritto.
(2-00134)
«Bucchino, Fedi, Porta, Garavini, Gianni Farina, Narducci, Bratti, Bordo, Dal Moro, Cuperlo, De Micheli, Miotto, Migliori, Misiani, Esposito, Mario Pepe (Pd), Mazzarella, Barbato, Razzi, Messina, Piffari, Scilipoti, Argentin, Realacci, Livia Turco, Burtone, Bellanova, Zamparutti, Sanga, Bindi, Servodio, Sbrollini, Colombo, D'Antoni, Corsini, Boccia, Genovese, Codurelli, Cuomo, Concia, D'Antona, Boccuzzi, Barbi».
(24 settembre 2008)

D)

Utilizzo dei fondi destinati dal Ministero dello sviluppo economico alla regione Piemonte per un progetto per la «scuola del consumo consapevole» - 2-00187

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni e della giustizia, per sapere - premesso che:
il ministero dello sviluppo economico ha destinato 914.000 euro alla regione Piemonte per un progetto per la «scuola del consumo consapevole»;
Il Giornale, nella pagina regionale del 18 aprile 2008, ed addirittura la Repubblica, nella medesima data, danno notizia che cinque associazioni «storiche» a tutela dei consumatori hanno denunciato sprechi di tali denari e, in particolare:
a) «la decisione di stampare 2.000.000 ...di opuscoli, che giacciono ancora da consegnare ...frutto di chi ha ideato i depliant senza avere in mente un piano di distribuzione. Ma ciò che appare più strano di tutto è che il progetto non prevede alcuna spesa per la distribuzione»;
b) «il sito internet aperto un anno fa è costato 57.000 euro (...) gli accessi in12 mesi sarebbero stati 10, quindi ogni contatto sarebbe costato 5.700 euro»;
c) «stessa cosa per le targhe da posizionare agli sportelli, costate 200 euro l'una per un totale di 11.900 euro. L'associazione consumatori ha fatto una prova, chiedendo un preventivo ad una tipografia. La risposta è stata celere e da lasciare a bocca aperta: "noi di prodotti così scadenti non ne facciamo, però possiamo produrne uno più pregiato al costo di 30 euro più iva"»;
d) «la regione, secondo la delibera del 21 novembre 2006, spende oltre 11.000 euro per una conferenza stampa»;
e) «233.000 euro destinati al progetto (...) dovevano servire per attrezzare locali (...), l'attivazione di un centro di documentazione, la creazione e gestione di un sito internet, di una newsletter, la realizzazione di attività di comunicazione, 6 eventi più una conferenza stampa e compensi per il comitato scientifico (...) dopo una attenta verifica la segreteria non è in funzione, del centro documentazione non c'è traccia, alla reception della Scuola di amministrazione aziendale "non ne hanno mai sentito parlare"»;
f) «per saperne di più (...) è stato fornito il numero di cellulare di Vanna Tessore, che, con una ulteriore convenzione di 30.000 euro, contribuisce a coordinare l'iniziativa»;
g) «del sito internet, della newsletter, dell'immagine coordinata, dei depliant del valore di oltre 21.000 euro non c'è assolutamente traccia»;
h) «attrezzature per il collegamento radio consegnate e ritirate senza mai essere usate»;
i) «gadget con righello, gomma che macchia e temperamatite che non tempera»;
l) «radioline cinesi che al secondo utilizzo si spaccano»;
m) «ai seminari partiti il 31 marzo hanno partecipato 8 persone inclusa la giornalista»;
tali associazioni nella conferenza stampa hanno dichiarato che avrebbero fatto intervenire la magistratura contabile -:
se il Ministro dello sviluppo economico sia a conoscenza di quanto indicato in premessa e se tali fatti siano veri;
se siano previsti controlli sull'utilizzo delle risorse indicate in premessa;
se risultino avviate indagini con riferimento ai fatti descritti in premessa.
(2-00187)
«Allasia, Fogliato, Togni, Brigandì, Fava, Maccanti, Torazzi, Simonetti, Pastore, Cota, Buonanno».
(23 ottobre 2008)

E)

Intendimenti del ministro della giustizia riguardo all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare in relazione a recenti dichiarazioni del dottor Luigi De Magistris - 2-00189

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
in data 18 ottobre 2008, sull'emittente televisiva Sky tg 24 veniva, anche nel corso delle numerose repliche del telegiornale, mandata in onda un'intervista rilasciata dal dottor Luigi De Magistris, già sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, trasferito a Napoli a seguito di procedimento disciplinare celebratosi dinanzi al Consiglio superiore della magistratura;
nel corso di tale intervista il De Magistris rivolgeva accuse gravissime nei confronti della magistratura calabrese, affermando che «una parte rilevante della magistratura calabrese non è affatto estranea al sistema criminale che gestisce affaridi particolare rilevanza in Calabria» ed, ancora, che «senza una parte della magistratura collusa la criminalità organizzata sarebbe stata sconfitta»;
in data 19 ottobre 2008 il contenuto di tali dichiarazioni veniva ripreso da alcuni quotidiani nazionali: in particolare, Il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Giuseppe Guastella, dal titolo «Il ritorno. La toga napoletana: in Calabria alcuni colleghi collusi - De Magistris e Forleo all'attacco: c'è una magistratura deviata», riportava ampi stralci delle affermazioni del magistrato dirette contro la magistratura in genere e, in specie, quella calabrese;
nella stessa data anche il quotidiano La Gazzetta sportiva riportava un articolo senza firma, dal titolo «La denuncia del pm allontanato - De Magistris: in Calabria c'è magistratura collusa.»;
il De Magistris, fortemente critico anche nei confronti della decisione assunta nei suoi confronti dal Consiglio superiore della magistratura, nel contesto dell'intervista televisiva, proseguiva nel dichiararsi vittima di una grave ingiustizia posta in essere proprio dall'organo di autogoverno dell'ordine giudiziario, definendo grave quanto accadutogli e collegandolo, in maniera sibillina, alle sue indagini su non ben precisati «poteri occulti»;
il comportamento del magistrato, non nuovo alle ribalte giornalistiche e televisive, appare agli interpellanti di inusitata gravità, attesa la forza dirompente del mezzo di comunicazione utilizzato ed il conseguente allarme generato nell'opinione pubblica, non solo calabrese, al punto da compromettere in maniera devastante il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario, ledendo in maniera irreparabile l'immagine di quanti, al contrario di coloro che risultano quotidianamente protesi alla ricerca di notorietà o di improbabili futuri vantaggi recati dal consenso popolare, lavorano al servizio dello Stato con sacrificio ed umiltà;
si rilevano, ad avviso degli interpellanti, condotte incompatibili con l'appartenenza all'ordine giudiziario;
occorre tener conto, ad avviso degli interpellanti, che il pubblico ministero De Magistris ha sottoposto ad indagine decine di cittadini, con conseguente grave compromissione della loro immagine ed onorabilità, i quali sono stati successivamente scagionati da accuse risultate totalmente infondate -:
se e quali iniziative di sua competenza intenda adottare ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
(2-00189)
«Laboccetta, Aracri, Lehner, Pagano, Savino, Proietti Cosimi, Scalera, Bocchino, Nola, Cassinelli, Speciale, Costa, Bellotti, Sbai, Moffa, Nastri, Iapicca, Pugliese, Holzmann, Bianconi, Gioacchino Alfano, Girlanda, Ciccioli, Barbareschi, Lo Presti, Raisi, De Corato, Saltamartini, Divella, Torrisi, Stanca, Consolo, Paglia, Lisi, Laffranco, Granata, Pelino, Mariarosaria Rossi, Marsilio, Lamorte, Ventucci, Pecorella, Papa, Corsaro».
(23 ottobre 2008)