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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 5 novembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 novembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bernini, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Dozzo, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Galati, Garofani, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgeri, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Milanato, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bernini, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Galati, Garofani, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Milanato, Molgora, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 4 novembre 2008 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
CARLUCCI: «Norme a sostegno della musica italiana» (1870).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ANNA TERESA FORMISANO e NUNZIO FRANCESCO TESTA: «Disposizioni concernenti le attività di terapia di riabilitazione eseguite attraverso l'utilizzo del cavallo (ippoterapia)» (483) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cera.
La proposta di legge VENTUCCI ed altri: «Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti e imprese italiane per i beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (1222) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Catanoso, Mazzocchi e Moffa.
La proposta di legge ALESSANDRI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento» (1458) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gibiino.
La proposta di legge LUCIANO ROSSI ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per promuovere e incentivare la ricerca» (1541) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pelino.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
ARGENTIN ed altri: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente interventi in favore dei disabili gravi nell'ambito dei progetti di servizio civile volontario» (1568) Parere delle Commissioni XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRIGUGLIO: «Introduzione dell'articolo 47-bis della Costituzione in materia di limite massimo all'imposizione fiscale» (1735) Parere della VI Commissione.
II Commissione (Giustizia):
SCALERA ed altri: «Disposizione per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da sistemi di allarme antifurto sonori» (1462) Parere delle Commissioni I e VIII;
STAGNO D'ALCONTRES ed altri: «Istituzione di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia in Messina» (1750) Parere delle Commissioni I e V;
DI PIETRO: «Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione risarcitoria collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti» (1845) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.
V Commissione (Bilancio):
FALLICA ed altri: «Concessione di un contributo straordinario in favore del comune di Lampedusa e Linosa, per affrontare l'emergenza derivante dall'afflusso straordinario di immigrati extracomunitari» (1595) Parere delle Commissioni I, X e XIV.
VI Commissione (Finanze):
LUCIANO ROSSI ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per promuovere e incentivare la ricerca» (1541) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIV.
VII Commissione (Cultura):
LUSETTI ed altri: «Disposizioni a sostegno del settore musicale» (553) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TASSONE ed altri: «Norme in materia di ricercatori operanti in territorio italiano» (591) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;
POLLEDRI e GRIMOLDI: «Disposizioni in favore delle attività musicali e istituzione del dipartimento per la musica presso il Ministero per i beni e le attività culturali» (1432) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
SCALERA ed altri: «Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti e per la tutela dei minori» (1436) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
SCALERA ed altri: «Modifiche all'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riproduzione di libri di testo per uso personale e senza fini di lucro» (1461) Parere delle Commissioni I, V e X.
X Commissione (Attività produttive):
LO MONTE ed altri: «Piano nazionale per la trasformazione e per il completamento della rete di illuminazione pubblica con lampioni a energia solare fotovoltaica» (1700) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
ZELLER ed altri: «Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore» (49) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MUSSOLINI ed altri: «Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451» (1800) Parere delle Commissioni I, III e V.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
SCALERA ed altri: «Disposizioni per l'adozione di un piano per le politiche giovanili» (1464) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VI (Finanze) e VII (Cultura):
SCALERA ed altri: «Misure per la promozione del turismo archeologico» (1435) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 4 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 ottobre 2008, a pagina 4, seconda colonna, alla ottava riga, in luogo della parola: «XI» deve leggersi: «XII».

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: LIVIA TURCO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI (DOC. XXII, N. 1) ED ABBINATE PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE: BARANI ED ALTRI; MOLTENI ED ALTRI (DOC. XXII, N. 2-DOC. XXII, N. 4)

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

non ravvisandosi effetti diretti sul bilancio dello Stato e la finanza pubblica.

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità.

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione è istituita per la durata della XVI legislatura.
6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito della Commissione sono individuati tre sottocommissioni, con i poteri e i limiti di cui all'articolo 4, composti da non meno di sei deputati ciascuna. Con cadenza trimestrale ogni sottocommissione è tenuta a presentare al Presidente della Commissione una relazione sull'attività svolta.

Conseguentemente, all'articolo 3:
comma 1, alinea, sostituire la parola:
Commissione con le seguenti: prima sottocommissione di cui all'articolo 2, comma 4-bis;
comma 2, alinea, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: seconda sottocommissione di cui all'articolo 2, comma 4-bis;
comma 3, alinea, sostituire le parole: Commissione ha, inoltre, con le seguenti: terza sottocommissione di cui all'articolo 2, comma 4-bis, ha.
2. 5. Scilipoti.

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) indagare sulla quantità e sulla gravità degli errori sanitari verificatisi nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
b) indagare sui fenomeni di cattiva gestione o di gestione inefficiente delle risorse e dei fondi sanitari, negli ospedali, nei distretti sanitari, nei consultori familiari e comunque in qualsiasi struttura sanitaria pubblica e privata, che determinino indebiti esborsi di denaro pubblico nel comparto sanitario;
c) valutare l'incidenza degli errori di cui alla lettera a) in termini di perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti;
d) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori più frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie o all'inefficienza organizzativa, alla carenza dell'organico del personale medico e paramedico nonché alla carenza delle dotazioni di apparecchiature clinico-diagnostiche e all'inadeguatezza delle strutture;
e) indagare sulle cause degli errori e su quanti di questi derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico o da carenze organizzative o comunque aziendali e manageriali;
f) individuare gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico o all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;
g) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari e individuare altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private e della loro organizzazione amministrativa;
h) monitorare i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;
i) valutare l'efficacia dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;
l) verificare l'appropriatezza delle tecniche di gestione del rischio adottate, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina;
m) individuare ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualità del sistema sanitario nazionale;
n) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;
o) verificare l'entità delle risorse finanziarie destinate dalle strutture sanitarie pubbliche e private a interventi per la riduzione degli errori sanitari;
p) verificare l'esistenza di metodi di accertamento, rilevazione e raccolta dei dati sugli errori sanitari.

2. La Commissione verifica, in particolare:
a) l'applicazione del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG), effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;
b) la qualità delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie;
c) lo stato di attuazione e di funzionamento, sull'intero territorio nazionale, del sistema di emergenza-urgenza «118» e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione;
d) la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualità (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;
e) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
f) la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) lo stato di attuazione della normativa vigente sull'attività libero-professionale intramuraria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e alla legge 3 agosto 2007, n. 120.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di:
a) acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali e operative che, nel periodo 2001-2008, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;
b) verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, sulla base dei documenti, delle informazioni e degli elementi acquisiti ai sensi della lettera a):
1) l'esistenza di sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
2) la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile e dei relativi provvedimenti attuativi, con specifico riferimento al settore sanitario;
3) il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale;
4) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualità ed efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione dei metodi di verifica e revisione della qualità, valutandone la ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;
5) la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e di servizi e l'economicità delle scelte effettuate in base ad esse;
6) l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie, valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
7) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza;
8) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità del servizio da parte degli utenti;
9) lo stato di attuazione e di funzionamento, a livello regionale, del numero unico per l'emergenza-urgenza «118» e della correlata organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione;
10) l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipula degli accordi contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;
11) l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;
12) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato di medicinali, atti a garantire il rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;
13) la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle politiche relative al personale nonché la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
14) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici di servizi sanitari;
15) le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle somme spettanti alle strutture sanitarie, convenzionate con le regioni, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;
16) l'esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualità, efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello infraregionale ed extraregionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;
17) lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa 28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2006, recante il Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008;
c) accertare eventuali responsabilità degli amministratori operanti nella gestione del Servizio sanitario nazionale nelle regioni interessate dai piani di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativamente alle aree di indagine di cui alla lettera b) del presente comma;
d) valutare la congruità della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rafforzare l'incisività dei controlli e il coordinamento nelle attività di monitoraggio della spesa e dei consumi, da parte dello Stato, della regione e degli enti locali coinvolti, nelle regioni interessate da più elevati disavanzi;
e) verificare la congruità delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati con lo Stato dalle regioni in disavanzo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Compiti della Commissione).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: negli ospedali aggiungere le seguenti:, nei policlinici.
3. 50. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) individuare il costo sostenuto dalle strutture sanitarie pubbliche e private per la copertura dei rischi, nonché l'ammontare delle somme corrisposte ai pazienti, o ai loro aventi causa, a titolo di risarcimento del danno in dipendenza degli errori sanitari, verificando altresì le modalità adottate per l'affidamento del servizio di assicurazione;
3. 12. Contento, Saltamartini, Ciccioli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) accertare il costo sostenuto dalle strutture sanitarie pubbliche e private per la copertura dei rischi connessi ad errori sanitari, nonché l'ammontare delle somme corrisposte ai pazienti, o ai loro aventi causa, a titolo di risarcimento del danno subito in dipendenza da errori sanitari, verificando altresì le modalità adottate per l'affidamento del servizio di assicurazione;
3. 12.(Testo modificato nel corso della seduta) Contento, Saltamartini, Ciccioli.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: a quelle relative aggiungere le seguenti: alla mancata analisi di processo dell'intero percorso di cura,
3. 5. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) indagare sul diffuso fenomeno - e i conseguenti suoi effetti negativi - relativo alle modalità di selezione nei concorsi per il reclutamento dei quadri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, e sulla scelta di discutibili criteri quali l'individuazione di mirati profili e caratteristiche del candidato piuttosto che sul merito e sui titoli, al fine di favorire alcuni candidati piuttosto che altri, alimentando il conosciuto fenomeno del nepotismo;
3. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) indagare sulle modalità di selezione nei concorsi per il reclutamento dei quadri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, e sulla scelta dei criteri in base al merito e ai titoli.
3. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Palagiano, Mura.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) indagare sull'effettiva presenza e sulla reale attività delle unità di gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
3. 6. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) accertare l'istituzione e l'effettivo funzionamento delle unità di gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
3. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) verificare se la nomina politica della dirigenza sanitaria risponda al meglio alle esigenze ineludibili di efficienza, di professionalità, di qualità e soprattutto di trasparenza nella gestione ottimale delle strutture sanitarie pubbliche e indagare contestualmente se e in quale misura la gestione delle aziende pubbliche da parte della suddetta dirigenza sanitaria sia condizionata e influenzata da pressioni o interessi esterni a quelli relativi al mero interesse pubblico e all'ottimale funzionamento delle strutture del sistema sanitario nazionale;
3. 2. Mura, Palagiano.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) verificare se la nomina della dirigenza sanitaria risponda al meglio alle esigenze ineludibili di efficienza, di professionalità, di qualità e soprattutto di trasparenza nella gestione ottimale delle strutture sanitarie pubbliche.
3. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Mura, Palagiano.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) indagare sugli errori medico sanitari relativi a prestazioni effettuate al di fuori delle strutture ospedaliere (ambulatori, MMG, laboratori diagnostici, farmacie);
3. 7. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) indagare sugli errori medico sanitari relativi a prestazioni effettuate al di fuori delle strutture ospedaliere, in particolare da ambulatori, medici di medicina generale, laboratori e servizi diagnostici, farmacie;
3. 7.(Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Mecacci.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) valutare la reale presenza ed estensione della rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza, dell'attività di gestione dei reclami e individuare ulteriori strumenti a disposizione dei cittadini che consentano loro di meglio tutelare i propri diritti e una effettiva libertà di scelta;
3. 8. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) accertare l'istituzione di servizi per la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti, verificare le modalità dì gestione dei reclami, nonché l'istituzione di altri strumenti a disposizione dei cittadini che consentano loro di tutelare al meglio i propri diritti;
3. 8.(Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Mecacci.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) la possibilità di introdurre ulteriori metodi e strumenti per la verifica della reale efficacia in termini di salute di protocolli di cura, farmaci e tecnologie mediche;
3. 9. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente:
10-bis) la gestione dei policlinici, in relazione agli aspetti economici, alla quantità e tipologia del personale, alla sicurezza dei pazienti, al numero e alla dimensione dei reparti e servizi e al rispetto dei più comuni parametri di programmazione sanitaria sul territorio;
3. 10. Farina Coscioni, Mecacci.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) valutare la congruità delle scelte effettuate in materia di numero di iscritti alla facoltà di medicina in confronto al numero di medici dei principali paesi industrializzati, individuando metodi di programmazione che tengano conto delle esigenze di salute e non solo di quelle interne alle facoltà;
3. 11. Farina Coscioni, Mecacci.

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4. 5. Palumbo.
(Approvato)

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 6.

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il
Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1018 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1772)

A.C. 1772 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1772 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che l'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri, pur costituendo una deroga all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, non pregiudichi l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-bis.1, 2.2, 2.3, 2.11 e 2.12 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 1-bis.30.

A.C. 1772 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;
c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.
3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.
5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.
6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;
d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.»;
e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;
f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.
8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.
(Fondo unico giustizia).

1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad
ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.
4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria:
a) da devolvere al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia;
c) da acquisire all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1772 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 1, lettera b):
al capoverso: «Art. 1», il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico»;
al capoverso: «Art. 1», al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2»;
al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti»;
dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria). - 1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1o luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.
4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "delle quali trecento da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando la adeguata destinazione di magistrati".
Art. 1-ter. - (Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia). - 1. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia».

All'articolo 2:
al comma 2, dopo la lettera
c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5»;
al comma 3, le parole: «dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;
al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
«Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite» sono inserite le seguenti: «le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,» e le parole: «dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;
il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

All'articolo 3, al comma 1, lettera b), le parole: «mediante utilizzo del» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al».

Allegato 1
(articolo 1-bis, comma 1)

Tabella

ruolo organico della magistratura ordinaria
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione 1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:
Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 60
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 375
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia 1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 366
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado 9.039
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200
N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
Totale 10.151

A.C. 1772 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 2 è abrogato.
1. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si può tuttavia assegnare ai posti sopra indicati, in deroga a quanto prima disposto, magistrati di prima nomina nel caso in cui il bando per la copertura di posti nelle funzioni monocratiche sia andato deserto, ovvero nella misura in cui ciò sia avvenuto. Se tuttavia restano ancora posti scoperti si provvede a norma delle disposizioni seguenti».
1. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 aggiungere le seguenti:, appartenenti ad una regione diversa da quella ove il magistrato presta servizio.
1. 23. Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.
1. 22. Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, con le seguenti: Fatta salva la possibilità di deroghe disposte con decisioni puntualmente motivate dal Consiglio superiore della magistratura, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, la presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio. La presente legge non si applica altresì.
1. 17. Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità,
1. 10. Melis.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio,

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso «Art. 2»:
comma 1, primo periodo, dopo le parole:
Al magistrato aggiungere le seguenti: assegnato o;
comma 3, dopo le parole:
Al magistrato aggiungere le seguenti: assegnato o.
1. 19. Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio,

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso «Art. 2»:
comma 1, primo periodo, dopo le parole:
ai sensi degli articoli 1 e 1-bis aggiungere le seguenti: o destinato di prima nomina;
comma 3, dopo le parole:
ai sensi degli articoli 1 e 1-bis aggiungere le seguenti: o destinato di prima nomina.
1. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
sedi che si caratterizzano per un elevato numero di affari penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata.
1. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 3, dopo le parole: non superiore a sessanta aggiungere le seguenti: tenendo conto del numero degli affari penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata, nonché al numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.
1. 12. Samperi.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità,
1. 11. Concia.

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei magistrati che svolgono fino alla fine del periodo con le seguenti: di magistrati, sulla base di criteri annualmente individuati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, tenuto conto di esigenze organizzative e del carico giudiziario degli uffici di provenienza.
1. 13. Rossomando.

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», alla rubrica, sostituire le parole: d'ufficio con le seguenti: in sedi disagiate.
1. 18. Rao.

Sopprimere il comma 8-bis.
*1. 9. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 8-bis.
*1. 14. Ferranti.

Sopprimere il comma 8-bis.
*1. 20. Rao.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla riforma di riordino della geografia giudiziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
1. 02.(Testo corretto)Tenaglia.

ART. 1-bis.
(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria).

Sopprimerlo.
1-bis. 30. Bernardini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
2-ter. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
1-bis. 1. Di Pietro, Palomba.

ART. 2.
(Fondo unico giustizia).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Norme sui depositi giudiziari). - 1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: «degli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».
4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate:
a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;
b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziarie progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 2. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 2. - (Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca). - 1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle somme già confluite, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel Fondo di cui al comma 102 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro e dei proventi dei beni confiscati, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle controversie innanzi all'autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.
6. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto disposto dai commi 1 e 3».
2. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 5, dopo le parole: Ministero della giustizia concernenti aggiungere le seguenti: il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché.
2. 5. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

Conseguentemente sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
2. 12. Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: Ministro della giustizia e con il con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia e del.
2. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione con le seguenti: ai fini dell'alimentazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: al 60 per cento.
2. 30. Mantini.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7-bis.
2. 20. Ciriello.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.

Conseguentemente, al comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia sono comunque destinate quote in misura non inferiore rispettivamente ad un quinto e ad un terzo.
2. 8. Cavallaro.

Sopprimere il comma 7-bis.
*2. 1. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 7-bis.
*2. 9. Capano.

Sopprimere il comma 7-bis.
*2. 21. Rao.

Al comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia sono comunque destinate quote in misura non inferiore rispettivamente ad un quinto e ad un terzo.
2. 10. Vaccaro.

Al comma 7-ter, dopo le parole: servizi istituzionali aggiungere le seguenti: nonché dell'informatica giudiziaria, del processo telematico e del personale amministrativo.
2. 11. Gianni Farina.

A.C. 1772 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 61, comma 23, distingue tra le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati, prevedendo che le une e gli altri affluiscono ad un unico fondo;
le polizze di assicurazione non sono immediatamente convertibili in somme di denaro ma lo sono solo al verificarsi di determinati eventi quali, a seconda dei casi, un sinistro, la scadenza, il riscatto o il recesso;
pertanto, pur in presenza di un provvedimento di sequestro, le polizze di assicurazione necessitano di particolari attività di gestione incompatibili con le finalità e gli scopi del decreto-legge in esame quali, ad esempio, l'incasso di eventuali premi ricorrenti, l'eventuale liquidazione a terzi danneggiati estranei al contraente delle medesime, la reimmissione nella disponibilità del contraente in presenza di eventuali provvedimenti di dissequestro, il calcolo delle riserve tecniche e matematiche per garantire la solvibilità delle compagnie emittenti;
il decreto in esame, all'articolo 2, senza fare alcun riferimento diretto o indiretto alle compagnie e alle polizze di assicurazione, prevede l'intestazione al Fondo unico giustizia di titoli, valori, crediti, conti, libretti, nonché di attività finanziarie a contenuto monetario o patrimoniale;
l'intestazione di polizze, oggetto di sequestro, al Fondo unico giustizia in ogni caso non produrrebbe alcun afflusso di risorse da devolvere secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto in esame;
il Fondo unico giustizia risulterebbe, peraltro aggravato di notevole lavoro organizzativo e gestionale relativo alle polizze eventualmente ad esso intestate,

impegna il Governo

affinché, anche eventualmente in sede di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto in esame o del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, venga confermato e precisato che l'articolo 2 del decreto in esame non si applica alle polizze di assicurazione.
9/1772/1.Cassinelli.

La Camera,
premesso che:
presso il comune di Pisticci (Matera) è stata realizzata una struttura penitenziaria;
il penitenziario in questione è stato inaugurato il 15 ottobre 2005 dopo un iter lungo quasi tre lustri;
l'amministrazione comunale di Pisticci, su indicazione del Provveditorato regionale della Basilicata, Amministrazione penitenziaria, ha presentato al Ministero della giustizia un progetto di ampliamento dell'istituto, per una spesa complessiva di 4 milioni di euro;
con nota del 18 marzo 2008, il Ministero ha manifestato all'amministrazione comunale la propria intenzione di non procedere all'effettiva attivazione del carcere di Pisticci;
la decisione del Ministero appare in palese contraddizione con l'attivazione di un piano straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui anche all'articolo 2, comma 278, della legge n. 244 del 2007;
la struttura di Pisticci rimane pertanto ad oggi inutilizzata per le finalità per le quali è stata realizzata;
è ovvio che saremmo di fronte ad uno sperpero di risorse pubbliche ingiustificato anche a fronte della necessità di fronteggiare il problema del sovraffollamento delle carceri,

impegna il Governo

a promuovere un incontro con l'Amministrazione penitenziaria di Basilicata e con il comune di Pisticci per comprendere il futuro della struttura realizzata e definire quale destinazione attribuirle prima che l'incuria ne prenda il sopravvento.
9/1772/2.Cuomo.

La Camera,
premesso che:
la sezione distaccata di Pisticci del Tribunale di Matera presenta delle criticità nella sua attività dovute ad una cronica carenza di personale;
si tratta di un problema comune al panorama giudiziario ma in Basilicata la realtà di Pisticci rappresenta una priorità;
da anni le amministrazioni comunali che si sono succedute a Pisticci, tutti i comuni del Metapontino, gli ordini, si sono mobilitati affiché il Tribunale di Pisticci sia pienamente operativo e funzionale;
da parte del Ministero vi sono stati importanti segnali di attenzione rispetto ai problemi della sezione distaccata del Tribunale di Pisticci;
occorre migliorare ed rendere efficiente la realtà della sezione staccata dì Pisticci,

impegna il Governo

a prestare la massima attenzione al problema delle carenze di organico presso gli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelle presenti presso la sezione distaccata di Pisticci, provvedendo a colmarle al più presto e a garantirne il pieno funzionamento scongiurandone la soppressione e salvaguardando altresì la presenza del giudice di pace senza procedere ad ulteriori razionalizzazioni.
9/1772/3.Gaglione.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni che si vorrebbe incidessero positivamente sul sistema giustizia del nostro Paese valendo a determinare la riduzione dei posti vacanti nell'organico di numerosi uffici giudiziari;
dal rapporto della Commissione europea sull'efficienza della giustizia (Cepej) del Consiglio d'Europa sulla presenza di giudici in Italia emerge che negli uffici giudiziari è presente un numero di giudici e di pubblici ministeri non commisurato al carico di lavoro che grava sui tribunali civili e penali;
con il decreto-legge in esame il Governo, come già altre volte in precedenza, è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto, come è risultato anche a seguito dei pregressi interventi normativi, verosimilmente si avvia ad essere anch'esso comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
è necessario, pertanto, monitorare gli effetti del provvedimento a cadenze periodiche al fine di verificare l'efficacia del provvedimento,

impegna il Governo

a riferire in Commissione giustizia ogni sei mesi sullo stato di attuazione della legge sull'intero territorio nazionale, onde possa verificarsi l'efficacia e l'adeguatezza del provvedimento a coprire le sedi vacanti.
9/1772/4.Palomba.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni che si vorrebbe incidessero positivamente sul sistema giustizia del nostro Paese valendo a determinare la riduzione dei posti vacanti nell'organico di numerosi uffici giudiziari;
dal rapporto della Commissione europea sull'efficienza della giustizia (Cepej) del Consiglio d'Europa sulla presenza di giudici in Italia emerge che negli uffici giudiziari è presente un numero di giudici e di pubblici ministeri non commisurato al carico di lavoro che grava sui tribunali civili e penali;
con il decreto-legge in esame il Governo, come già altre volte in precedenza, è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto, come è risultato anche a seguito dei pregressi interventi normativi, verosimilmente si avvia ad essere anch'esso comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
è necessario, pertanto, monitorare gli effetti del provvedimento a cadenze periodiche al fine di verificare l'efficacia del provvedimento,

impegna il Governo

a riferire in Commissione giustizia ogni anno sullo stato di attuazione della legge sull'intero territorio nazionale, onde possa verificarsi l'efficacia e l'adeguatezza del provvedimento a coprire le sedi vacanti.
9/1772/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Palomba.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
con il presente decreto era emersa una grande opportunità: l'istituzione e la regolamentazione del Fondo unico giustizia, che consentiva di fare affluire in detto fondo risorse esistenti individuate dall'attività di ricerca di un'apposita commissione (la Commissione Greco), risorse che mai erano state prese in considerazione;
con una norma introdotta in corso di esame, si è sancito che il Presidente del Consiglio possa mutare l'assegnazione alle esigenze della giustizia o della sicurezza, così vulnerando due funzioni essenziali;
in un periodo di ristrettezze economiche, in cui purtroppo non si fa abbastanza per recuperare le somme inutilmente giacenti presso varie articolazioni della giustizia, l'Ufficio centrale degli archivi notarili - che si autofinanzia con i versamenti dei notai in relazione a ciascun atto rogato - dispone attualmente di un fondo di circa 550 milioni di euro (inutilizzato ed investito in attività finanziarie) e di un avanzo di gestione di circa 20/30 milioni di euro l'anno,

impegna il Governo

a verificare se effettivamente presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili vi siano tali disponibilità di denaro e quali iniziative, anche normative, possano essere adottate al fine di utilizzare dette somme per finanziare il processo civile telematico.
9/1772/5.Di Pietro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
un numero di giudici e di pubblici ministeri non commisurato al carico di lavoro che grava sui tribunali civili e penali è il dato che emerge dal rapporto della Commissione europea sull'efficienza della giustizia (Cepej) del Consiglio d'Europa sulla presenza di giudici in Italia;
con il presente decreto il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
molti uffici del Meridione (considerati sedi poco appetibili) si reggono su un organico composto da magistrati di prima nomina, e tale normativa impedisce la loro sostituzione;
i vuoti di organico determinati dai trasferimenti ad altre sedi dei magistrati di quegli uffici non potranno essere più colmati, con ricadute facilmente immaginabili in sedi particolarmente esposte nel contrasto alla criminalità;

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle norme citate in premessa al fine di prevedere deroghe al divieto generale di assegnazione di magistrati di prima nomina alle funzioni requirenti e alle funzioni monocratiche penali da parte del Consiglio superiore della magistratura in presenza di imprescindibili ragioni di servizio, da indicare specificatamente e da motivare congruamente.
9/1772/6.Monai.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
un numero di giudici e di pubblici ministeri non commisurato al carico di lavoro che grava sui tribunali civili e penali è il dato che emerge dal rapporto della Commissione europea sull'efficienza della giustizia (Cepej) del Consiglio d'Europa sulla presenza di giudici in Italia;
con il presente decreto il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
molti uffici del Meridione (considerati sedi poco appetibili) si reggono su un organico composto da magistrati di prima nomina, e tale normativa impedisce la loro sostituzione;
i vuoti di organico determinati dai trasferimenti ad altre sedi dei magistrati di quegli uffici non potranno essere più colmati, con ricadute facilmente immaginabili in sedi particolarmente esposte nel contrasto alla criminalità;

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle norme citate in premessa al fine di valutare la necessità di deroghe al divieto generale di assegnazione di magistrati di prima nomina alle funzioni requirenti e alle funzioni monocratiche penali da parte del Consiglio superiore della magistratura in presenza di imprescindibili ragioni di servizio, da indicare specificatamente e da motivare congruamente.
9/1772/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Monai.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
con il presente decreto il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
inoltre la mancata previsione di un limite regionale per lo spostamento in una sede disagiata comporta il serio rischio che si determinino contemporaneamente nuove carenze di organico,

impegna il Governo

a prevedere limiti regionali per lo spostamento in una sede disagiata.
9/1772/7.Donadi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
con il presente decreto il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
inoltre la mancata previsione di un limite regionale per lo spostamento in una sede disagiata comporta il serio rischio che si determinino contemporaneamente nuove carenze di organico,

impegna il Governo

a prevedere che i benefici in materia di tramutamento previsti dalla nuova legge possano essere riconosciuti solo ai magistrati in effettivo e attuale esercizio nella sede disagiata e non anche a coloro i quali da tale sede siano stati collocati fuori del ruolo organico della magistratura.
9/1772/8.Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
con il presente decreto il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
inoltre la mancata previsione di un limite regionale per lo spostamento in una sede disagiata comporta il serio rischio che si determinino contemporaneamente nuove carenze di organico,

impegna il Governo

ad operare un complessivo riordino della disciplina succedutasi in tema di trasferimenti.
9/1772/9.Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
con il presente decreto il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
inoltre la mancata previsione di un limite regionale per lo spostamento in una sede disagiata comporta il serio rischio che si determinino contemporaneamente nuove carenze di organico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un complessivo riordino della disciplina in tema di trasferimenti.
9/1772/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
con il presente decreto il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
inoltre la mancata previsione di un limite regionale per lo spostamento in una sede disagiata comporta il serio rischio che si determinino contemporaneamente nuove carenze di organico,

impegna il Governo

ad operare al fine di determinare un assetto organico e stabile della normativa sui trasferimenti che non comporti ingiustificate situazioni di privilegio per singoli beneficiari di normative di settore.
9/1772/10.Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
con il presente decreto il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico giacché è prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
inoltre la mancata previsione di un limite regionale per lo spostamento in una sede disagiata comporta il serio rischio che si determinino contemporaneamente nuove carenze di organico,

impegna il Governo

a valutare, dopo attento monitoraggio dell'applicazione delle norme citate in premessa, l'opportunità di ripristinare la centralità del procedimento ordinario per la mobilità.
9/1772/11.Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
sul fronte degli uffici afflitti da carenze di personale, soprattutto le procure del Meridione, per effetto della norma dell'ordinamento giudiziario che impedisce di destinarvi gli uditori, il decreto ha ridefinito i criteri, prevedendo che per sede disagiata dovrà essere considerata quella dove sono contemporaneamente presenti i requisiti della mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e della quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a rivedere i criteri di definizione di sede disagiata introducendo anche le sedi che si caratterizzano per un numero di affari penali elevato, con riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata.
9/1772/12.Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
la situazione dell'ordine pubblico in Calabria è gravissima: quotidianamente si registrano episodi di violenza legati alla criminalità organizzata nei quali risultano spesso essere coinvolti indiscriminatamente semplici cittadini, donne e bambini, oltreché attività produttive e soggetti istituzionali;
la penetrante presenza della criminalità organizzata condiziona la concreta possibilità di sviluppo della Calabria;
in questo quadro drammatico gli uffici giudiziari della Calabria operano in un contesto emergenziale reso ancor più grave dal loro sottodimensionamento nonchè dalla mancata copertura dei posti previsti;
in tale contesto drammatico nel quale versano i cittadini e le imprese della Calabria appare indefettibile, da un lato, utilizzare tutti gli strumenti, come ad esempio quello delle sedi disagiate, offerti dalla legge per coprire le carenze di organico e, dall'altro, procedere ad un adeguamento delle piante organiche degli uffici giudiziari;
sotto il primo profilo, si sottolinea l'esigenza che tra le sessanta sedi disagiate, che saranno individuate, ai sensi del nuovo comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del ministro della giustizia, siano ricompresi gli uffici giudiziari della Calabria ed, in particolare, quelli del distretto di Corte d'appello di Catanzaro, considerato l'interesse dimostrato dalla criminalità organizzata per tale territorio;
sotto il secondo profilo, si evidenzia la presenza di alcune importanti realtà territoriali, come quella di Lamezia Terme, ove la mancata copertura degli organici (intorno al sedici per cento) si accompagna ad un sottodimensionamento dei medesimi, peraltro da tempo più volte lamentato dai vertici degli uffici giudiziari e denunciato da esponenti politici e dirigenti degli enti locali nonché, a livello nazionale, in atti di sindacato ispettivo a firma di esponenti di maggioranza e di opposizione;
il consiglio comunale della città ha all'unanimità adottato un provvedimento che per un verso denuncia lo stato di grave crisi in cui versano gli uffici giudiziari, dall'altro auspica una forte azione parlamentare di sostegno ad iniziative capaci di superare difficoltà che rischiano di rallentare o impedire un'adeguata quanto necessaria azione di contrasto alla criminalità organizzata, particolarmente attiva ormai da tempo;
la situazione degli uffici giudiziari di Lamezia Terme - che risulta essere, per importanza, la terza città in Calabria, ma la prima per tasso di disoccupazione - è resa ogni giorno sempre più drammatica ed emergenziale: gli omicidi, gli attentati incendiari, le intimidazioni e minacce sono in continuo aumento in una città che per potenzialità intrinseche, geografiche ed economiche, attrae interessi e faide sempre crescenti;
appare urgente ampliare la pianta organica degli uffici giudiziari di Lamezia Terme, per poi, qualora si registrasse una carenza di organico in misura non inferiore al venti per cento e tenuto conto dell'alto numero degli affari penali con particolare riferimento a quelli della criminalità organizzata, far rientrare Lamezia Terme tra le sedi disagiate, così come individuate dall'articolo 1 della legge n. 133 del 1998;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:
a) incrementare gli organici degli uffici giudiziari della Calabria laddove questi - come ad esempio nel caso di Lamezia Terme - appaiono inadeguati a fronte della crescente azione della criminalità organizzata;
b) far ricomprendere gli uffici giudiziari della Calabria, che abbiano una carenza di organico non inferiore al venti per cento dell'organico, tra le sedi disagiate individuate dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 133 del 1998, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge in esame;
c) valutare l'opportunità, con specifico riferimento alla città di Lamezia Terme e/o a situazioni analoghe, di aumentare il numero delle sedi qualificabili come «disagiate» sulla base di criteri che tengano conto, non solo del dato numerico, ma anche di altri fattori di criticità, come ad esempio una intensa e pressante attività criminogena, al fine di consentire l'estensione alle stesse degli effetti previsti dal provvedimento in esame.
9/1772/13. (Nuova formulazione).D'Ippolito Vitale, Galati.

La Camera,
premesso che:
il carico dei processi pendenti rappresenta una vera e propria emergenza nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a vietare ai magistrati l'assunzione di incarichi extragiudiziari.
9/1772/14. Mario Pepe (PdL).

La Camera,
premesso che:
il carico dei processi pendenti rappresenta una vera e propria emergenza nazionale,

impegna il Governo

a valutare la necessità di ulteriori iniziative normative volte a vietare ai magistrati l'assunzione di incarichi extragiudiziari.
9/1772/14.(Testo modificato nel corso della seduta)Mario Pepe (PdL).

La Camera,
premesso che:
il tribunale di Urbino svolge un ruolo essenziale per l'amministrazione della giustizia in un vasto territorio di oltre 30 comuni della provincia di Pesaro e Urbino;
il tribunale di Urbino si è distinto nel tempo per efficienza e per rapidità di giudizio;
i parametri riferiti all'organico assegnato rispetto all'attività prodotta sono sempre stati abbondantemente al di sopra delle medie nazionali;
nell'ultimo periodo trasferimenti di magistrati e cessazioni dal servizio non coperte stanno creando preoccupazione per la capacità di garantire la tutela giurisdizionale dei cittadini;
la stessa dotazione di personale amministrativo è al di sotto delle necessità,

impegna il Governo

ad assumere le azioni necessarie per la copertura della dotazione organica del tribunale di Urbino.
9/1772/15. Vannucci.

La Camera,
premesso che:
l'azione del Governo si è fermamente indirizzata verso l'obiettivo di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione;
in particolare sono stati raggiunti risultati lusinghieri in termini di minori indici di assenteismo negli uffici pubblici;
recentemente sono stati predisposti strumenti per il controllo delle presenze presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: ciò ha assunto il significato di evidenziare come non debbano esistere aree immuni da una pregnante verifica della presenza sul lavoro;
è ormai prassi consolidata che i magistrati giudicanti svolgono in ufficio solo una parte del loro lavoro, o solo talune giornate lavorative, svolgendo presso il proprio domicilio la restante attività;
secondo l'ANM tale scelta è dovuta al fatto che lo svolgimento del lavoro a casa è reso necessario dalla mancanza, nei tribunali, di spazio fisico ove ospitare i giudici;
tale considerazione è corretta solo per taluni uffici giudiziari, mentre la stragrande maggioranza dei giudici dispone di uffici idonei ove lavorare;
è opportuno, compatibilmente con la specificità delle funzioni svolte, estendere anche alla magistratura le regole generali che sovrintendono allo svolgimento dell'attività lavorativa nelle altre aree della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

ad effettuare ogni opportuna verifica sulle cause delle disfunzioni di taluni uffici giudiziari, con particolare riguardo alla presenza dei magistrati negli uffici, sollecitando il CSM a richiedere ai dirigenti degli uffici giudiziari una gestione organizzativa improntata all'efficienza ed un'effettiva verifica del puntuale assolvimento dei doveri d'ufficio e della produttività.
9/1772/16. Costa, Paniz, Cassinelli, Torrisi, Sisto, Lehner, Consolo.

La Camera,
premesso che:
nel corso degli anni le materie aventi ad oggetto il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari e degli incarichi extragiudiziari sono state oggetto di ripetuti interventi legislativi che hanno consentito, allo stato, una sostanziale incontrollabilità di un fenomeno che ha raggiunto dimensioni preoccupanti a scapito, anzitutto, ma non solo, dell'efficienza della giustizia;
allo stato, infatti, pare non sia possibile neppure conoscere i dati precisi del numero dei magistrati fuori ruolo, né la loro collocazione; certo è che con l'attuale sistema, che ha eliminato persino il limite di un numero massimo, le unità di magistrati fuori ruolo, superano le 260 unità;
si tratta di un numero elevatissimo di magistrati, quasi un intero concorso di magistrati, che viene sottratto all'esercizio delle funzioni giurisdizionali in una situazione in cui l'organico complessivo della magistratura appare già di per sè straordinariamente deficitario;
già nel 1994 il Consiglio superiore della magistratura ha segnalato «il numero crescente dei magistrati collocati fuori ruolo, la durata inaccettabile di alcune situazioni, la precoce sottrazione di non pochi magistrati all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la reiterazione degli incarichi comportanti il collocamento fuori ruolo, con la creazione di vere e proprie carriere parallele e, da ultima, la sempre più ricorrente destinazione di magistrati a compiti distanti dalla loro specifica professionalità che possono determinare una dispersione della stessa»;
ancora di recente, nel febbraio 2008, il Consiglio superiore della magistratura, intervenendo a seguito di altra circolare del 20 luglio 2000, modificata il 4 giugno del 2003, ha denunciato una situazione per la quale, occorre porre limiti più rigorosi «per porre un argine» al numero eccessivo di richieste di destinazione di magistrati a funzioni extragiudiziarie, mentre gli uffici giudiziari devono fare i conti con «gravi scoperture di organico» ed i cittadini «con l'intollerabile lunghezza dei tempi dei processi»;
lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha inoltre ancora una volta sottolineato come oramai siano cristallizzate delle vere e proprie «carriere parallele» che per la contiguità con la politica recano un evidente «appannamento dell'immagine della terzietà dell'ordine giudiziario»;

proprio in merito a questo dato relativo all'immagine della terzietà - che altro non è che il riflesso del venir meno di una chiara separazione dei poteri - questa appare gravemente pregiudicata nell'ambito del Ministero della giustizia ove numerosissimi, circa il 20 per cento del totale, sono i magistrati fuori ruolo che occupano posti di tale rilievo, anche di diretta collaborazione con il ministro, da incidere direttamente sulla funzione di Governo. D'altro canto, gli incarichi di cui si parla, pur non essendo riservati ai soli magistrati (sono contemplate altre categorie professionali quali i professori ed i ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro) di fatto sono da questi "quasi" monopolizzati - si pensi alla composizione dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia - a causa di un circolo vizioso per cui il ministro di turno, dì qualsiasi colore sia il Governo, preferisce demandare ai magistrati piuttosto che ad altre figure, ruoli anche spiccatamente politici;
quale conseguenza, tra l'altro, v'è la pressoché totale marginalizzazione di categorie professionali che pur operano a pieno titolo nel mondo della giustizia (ad esempio gli avvocati) e di figure altamente qualificate quali i professori e ricercatori universitari;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a porre limiti certi sul numero dei magistrati fuori ruolo, sui tempi del collocamento per ciascun magistrato, con delle definizioni chiare, regole precise e soprattutto inderogabili pur senza rinunciare del tutto alla professionalità dei magistrati nei posti in cui essa sia effettivamente richiesta e senza sottrarre questa professionalità alla funzione specifica, quella avente ad oggetto l'attività giurisdizionale, per la quale non a caso è stata selezionata e formata.
9/1772/17. Bernardini, Tenaglia, Consolo, Lehner, Costa, Quartiani, Santelli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure volte a migliorare la funzionalità del sistema giudiziario, per mezzo di interventi urgenti per assicurare la copertura delle sedi disagiate e per rendere operativo il Fondo unico della giustizia;
negli ultimi vent'anni, si sono succeduti numerosi interventi legislativi, diretti a favorire i trasferimenti nelle sedi disagiate, anche mediante sistemi di incentivazione;
l'idea di autofinanziare la giustizia con quanto si ricava dalla giustizia medesima (pene pecuniarie, spese processuali, beni confiscati, depositi giacenti) è una prospettiva seria e del tutto condivisibile;
l'articolo 63 del disegno di legge n. 1441-bis nella originaria formulazione in discussione alla Camera dei deputati prevedeva un doppio canale di fondi che avrebbero dovuto pervenire al bilancio dello Stato ed essere riassegnati alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria;
la scelta operata a livello legislativo è stata (almeno per ora) quella di stralciare la parte relativa a questa materia dal disegno di legge n. 1441-bis e di cercarne opportunamente l'unificazione in sede di conversione del decreto in esame;
le somme ed i valori non riscossi e non reclamati per almeno cinque anni rappresentano un capitale probabilmente congruo (decine, se non centinaia di milioni di euro), ma spendibile solo una volta, mentre non garantiscono un flusso di entrate continuativo significativo;
nella presente legislatura sono partiti una serie di interventi che potrebbero andare in una direzione interessante, ma che scontano la contraddittorietà ed ambiguità degli interventi (nel giro di quattro mesi si sono avuti ben quattro interventi legislativi parzialmente in contrasto l'uno con l'altro) e non sono univoci nel destinare queste somme alla giustizia;
la logica vincente sarebbe quella di utilizzare questo capitale per investire e far partire in modo irreversibile il processo telematico, innescando un processo virtuoso,

impegna il Governo

a garantire che una parte consistente delle somme introitate, non inferiore al 40 per cento, sia destinata al Ministero della giustizia e utilizzata per l'attuazione del processo telematico, per investimenti adeguati nell'informatica giudiziaria, nella formazione e incentivazione economica e professionale del personale dell'amministrazione della giustizia.
9/1772/18.Ferranti, Capano, Samperi, Melis, Ciriello, Tenaglia, Cavallaro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni volte ad incidere sul sistema giustizia del Paese in termini di redistribuzione e copertura di posti vacanti nell'organico di numerosi uffici giudiziari;
esiste una drammatica questione che si lega all'efficacia e all'efficienza della giustizia, e il rimedio introdotto dal presente provvedimento, anche alla luce dei pregressi interventi normativi, si avvia verosimilmente ad essere, anch'esso, comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
l'attuale situazione di scopertura degli uffici giudiziari ad esclusione di quelli a competenza nazionale (e cioè la Corte di cassazione e relativa procura generale, il tribunale superiore delle acque, la direzione nazionale antimafia) è dell'11,50 per cento dei posti, dei quali il 7,41 per cento negli uffici giudicanti e l'11,85 per cento in quelli requirenti (il tasso medio di scopertura sale all'11,60 per cento calcolando anche gli uffici giudiziari a competenza nazionale);
appare dunque necessario monitorare gli effetti del provvedimento a cadenze periodiche al fine di verificare l'efficacia del provvedimento,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento, entro sei mesi, in merito alle dieci sedi a copertura immediata, circa i criteri di individuazione e la effettività della presa di possesso da parte dei magistrati trasferiti d'ufficio.
9/1772/19.Tenaglia, Ferranti, Capano, Samperi, Melis, Cavallaro, Ciriello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni volte ad incidere sul sistema giustizia del Paese in termini di redistribuzione e copertura di posti vacanti nell'organico di numerosi uffici giudiziari;
esiste una drammatica questione che si lega all'efficacia e all'efficienza della giustizia, e il rimedio introdotto dal presente provvedimento, anche alla luce dei pregressi interventi normativi, si avvia verosimilmente ad essere, anch'esso, comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
l'attuale situazione di scopertura degli uffici giudiziari ad esclusione di quelli a competenza nazionale (e cioè la Corte di cassazione e relativa procura generale, il tribunale superiore delle acque, la direzione nazionale antimafia) è dell'11,50 per cento dei posti, dei quali il 7,41 per cento negli uffici giudicanti e l'11,85 per cento in quelli requirenti (il tasso medio di scopertura sale all'11,60 per cento calcolando anche gli uffici giudiziari a competenza nazionale);
appare dunque necessario monitorare gli effetti del provvedimento a cadenze periodiche al fine di verificare l'efficacia del provvedimento,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento, entro un anno, in merito alle dieci sedi a copertura immediata, circa i criteri di individuazione e la effettività della presa di possesso da parte dei magistrati trasferiti d'ufficio.
9/1772/19.(Testo modificato nel corso della seduta)Tenaglia, Ferranti, Capano, Samperi, Melis, Cavallaro, Ciriello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni volte ad incidere sul sistema giustizia del nostro paese in termini di redistribuzione e copertura di posti vacanti nell'organico di numerosi uffici giudiziari;
esiste una drammatica questione che si lega all'efficacia e all'efficienza della giustizia, e il rimedio introdotto dal presente provvedimento, anche alla luce dei pregressi interventi normativi, si avvia verosimilmente ad essere, anch'esso, comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
l'attuale situazione di scopertura degli uffici giudiziari ad esclusione di quelli a competenza nazionale (e cioè la Corte di cassazione e relativa procura generale, il tribunale superiore delle acque, la direzione nazionale antimafia) è dell'11,50 per cento dei posti, dei quali il 7,41 per cento negli uffici giudicanti e l'11,85 per cento in quelli requirenti (il tasso medio di scopertura sale all'11,60 per cento calcolando anche gli uffici giudiziari a competenza nazionale);
si tratta di una situazione allarmante di fronte alla quale il Ministero ci dice di non essere in grado di formulare previsioni attendibili sull'intera materia dei trasferimenti per i mesi e gli anni futuri;
appare dunque necessario monitorare gli effetti del provvedimento a cadenze periodiche al fine di verificare l'efficacia del provvedimento,

impegna il Governo

a riferire, alle competenti Commissioni parlamentari, acquisendo i dati dal Consiglio superiore della magistratura, ogni sei mesi, sullo stato di attuazione della legge sull'intero territorio nazionale, in particolare in relazione alle sedi che risultino senza aspiranti, distinguendo tra uffici di procura e tribunali, e fornendo dati divisi per distretto ed ogni altro elemento utile a verificare l'adeguatezza del provvedimento in termini di effettiva copertura delle sedi disagiate.
9/1772/20.Capano, Ferranti, Tenaglia, Samperi, Melis, Cavallaro, Ciriello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni volte ad incidere sul sistema giustizia del nostro paese in termini di redistribuzione e copertura di posti vacanti nell'organico di numerosi uffici giudiziari;
esiste una drammatica questione che si lega all'efficacia e all'efficienza della giustizia, e il rimedio introdotto dal presente provvedimento, anche alla luce dei pregressi interventi normativi, si avvia verosimilmente ad essere, anch'esso, comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
l'attuale situazione di scopertura degli uffici giudiziari ad esclusione di quelli a competenza nazionale (e cioè la Corte di cassazione e relativa procura generale, il tribunale superiore delle acque, la direzione nazionale antimafia) è dell'11,50 per cento dei posti, dei quali il 7,41 per cento negli uffici giudicanti e l'11,85 per cento in quelli requirenti (il tasso medio di scopertura sale all'11,60 per cento calcolando anche gli uffici giudiziari a competenza nazionale);
si tratta di una situazione allarmante di fronte alla quale il Ministero ci dice di non essere in grado di formulare previsioni attendibili sull'intera materia dei trasferimenti per i mesi e gli anni futuri;
appare dunque necessario monitorare gli effetti del provvedimento a cadenze periodiche al fine di verificare l'efficacia del provvedimento,

impegna il Governo

a riferire, alle competenti Commissioni parlamentari, acquisendo i dati dal Consiglio superiore della magistratura, ogni anno, sullo stato di attuazione della legge sull'intero territorio nazionale, in particolare in relazione alle sedi che risultino senza aspiranti, distinguendo tra uffici di procura e tribunali, e fornendo dati divisi per distretto ed ogni altro elemento utile a verificare l'adeguatezza del provvedimento in termini di effettiva copertura delle sedi disagiate.
9/1772/20.(Testo modificato nel corso della seduta)Capano, Ferranti, Tenaglia, Samperi, Melis, Cavallaro, Ciriello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni volte ad incidere sul sistema giustizia del nostro Paese in termini di redistribuzione e copertura di posti vacanti nell'organico di numerosi uffici giudiziari;
esiste una drammatica questione che si lega all'efficacia e all'efficienza della giustizia, e il rimedio introdotto dal presente provvedimento, anche alla luce dei pregressi interventi normativi, si avvia verosimilmente ad essere, anch'esso, comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
l'attuale situazione di scopertura degli uffici giudiziari ad esclusione di quelli a competenza nazionale (e cioè la Corte di cassazione e relativa procura generale, il tribunale superiore delle acque, la direzione nazionale antimafia) è dell'11,50 per cento dei posti, dei quali il 7,41 per cento negli uffici giudicanti e l'11,85 per cento in quelli requirenti (il tasso medio di scopertura sale all'11,60 per cento calcolando anche gli uffici giudiziari a competenza nazionale),

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari, misure atte a garantire il rientro nelle attività giurisdizionali dei magistrati ordinari che abbiano superato i limiti della permanenza consentita fuori dal ruolo organico della magistratura.
9/1772/21.Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Melis, Cavallaro, Ciriello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni volte ad incidere sul sistema giustizia del nostro Paese in termini di redistribuzione e copertura di posti vacanti nell'organico di numerosi uffici giudiziari;
esiste una drammatica questione che si lega all'efficacia e all'efficienza della giustizia, e il rimedio introdotto dal presente provvedimento, anche alla luce dei pregressi interventi normativi, si avvia verosimilmente ad essere, anch'esso, comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata;
l'attuale situazione di scopertura degli uffici giudiziari ad esclusione di quelli a competenza nazionale (e cioè la Corte di cassazione e relativa procura generale, il tribunale superiore delle acque, la direzione nazionale antimafia) è dell'11,50 per cento dei posti, dei quali il 7,41 per cento negli uffici giudicanti e l'11,85 per cento in quelli requirenti (il tasso medio di scopertura sale all'11,60 per cento calcolando anche gli uffici giudiziari a competenza nazionale),

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari, iniziative atte a garantire il rientro nelle attività giurisdizionali dei magistrati ordinari che abbiano superato i limiti della permanenza consentita fuori dal ruolo organico della magistratura.
9/1772/21.(Testo modificato nel corso della seduta)Samperi, Ferranti, Tenaglia, Capano, Melis, Cavallaro, Ciriello.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1772 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;
considerato che:
l'articolo 2 del provvedimento reca una puntuale regolamentazione del «Fondo unico giustizia» già istituito dall'articolo 61, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ove confluiscono le somme di denaro sequestrate nel corso dei procedimenti penali, quelle sequestrate per l'applicazione di misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia unite ai proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati sempre in base a tale legislazione e le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative;
il comma 7 dello stesso articolo rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei ministri dell'economia, della giustizia e dell'interno, la determinazione delle quote del fondo, inclusi gli utili frutto della loro gestione, da ripartire tra i suddetti dicasteri, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e per il potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria;
l'intento del provvedimento appare dunque essere quello di finanziare il programma nazionale sulla sicurezza;
i beni confiscati grazie alla legislazione sono, al 31 gennaio 2008, 31.225, di cui il 45 per cento in Sicilia, e dei quali 16.710 sono rappresentati da immobili, 7.059 da beni mobili, 7.486 da titoli di credito. Tra tutti questi soltanto 2.786 sono stati assegnati, e di questi 2.255 ai comuni (per un valore di 528 milioni) e 531 allo Stato;
questo immenso patrimonio potrebbe a sua volta essere riversato nel circuito virtuoso dell'economia dei territori da cui proviene trasformandosi così in segno tangibile di sviluppo, legalità e giustizia;
la criminalità organizzata è notoriamente più radicata ed operativa nelle regioni meridionali, rappresentando per quei territori un elemento di forte rallentamento dello sviluppo economico, al quale lo Stato deve porre rimedio;
la legislazione prevede che i beni confiscati alle mafie vengono assegnati ai comuni affinché li concedano ad enti e cooperative con finalità sociali;
si verifica inoltre il paradosso che alcuni enti territoriali sono costretti a mettere in vendita i propri immobili di pregio per pagare allo Stato, unico titolare per legge dei beni confiscati, ingenti somme a titolo di affitto degli immobili da questi utilizzati per fini istituzionali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative che prevedano l'assegnazione gratuita alle pubbliche amministrazioni locali situati in quei territori ove sono state poste in essere le attività criminose sanzionate, di quei beni immobili oggetto di confisca per reati di mafia, già utilizzati per fini istituzionali.
9/1772/22.Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1772: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;
considerato che:
l'articolo 2 del provvedimento reca una puntuale regolamentazione del «Fondo unico giustizia» già istituito dall'articolo 61, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ove confluiscono le somme di denaro sequestrate nel corso dei procedimenti penali, quelle sequestrate per l'applicazione di misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia unite ai proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati sempre in base a tale legislazione e le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative;
la criminalità organizzata, notoriamente più radicata ed operativa nelle regioni meridionali, rappresenta per quei territori un elemento di forte rallentamento dello sviluppo economico, al quale lo Stato deve porre rimedio;
lo Stato si farebbe complice di questo paradosso se, come del resto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 del provvedimento, dovesse destinare i proventi derivanti dalla confisca dei beni alla mafia per finalità diverse a tutto vantaggio dell'intera collettività nazionale, e comunque anche di regioni diverse da quelle depredate dalla criminalità organizzata, invece di riversarli nell'economia legale del Mezzogiorno;
la normativa vigente in materia antimafia (legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni) prevede che i beni confiscati per reati di mafia siano devoluti allo Stato. Per i soli beni immobili si stabilisce che gli stessi possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato, ovvero trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito o, ancora, al patrimonio della provincia o della regione;
attualmente, pertanto, beneficiario immediato dei provvedimenti di confisca degli immobili non è il contesto delle collettività locali direttamente danneggiate dal fenomeno criminale, ma lo Stato, salvo il successivo e solo eventuale trasferimento di alcuni immobili agli enti locali ricadenti nei territori ove sono state poste in essere le attività criminose sanzionate,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative volte a prevedere che i beni confiscati alla criminalità organizzata, qualunque sia la loro natura, vengano assegnati in via prioritaria e prevalente alla regione nella quale è stata realizzata la condotta criminosa quale ristoro del danno subito ad opera delle organizzazioni mafiose e come strategia di contrasto alla criminalità, anche e soprattutto al fine di dare forte il segnale di controllo di quel territorio da parte dello Stato.
9/1772/23.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli, Ruvolo, Siragusa, Berretta.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1772: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;
considerato che:
l'articolo 2 del provvedimento reca una puntuale regolamentazione del «Fondo unico giustizia» già istituito dall'articolo 61, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ove confluiscono le somme di denaro sequestrate nel corso dei procedimenti penali, quelle sequestrate per l'applicazione di misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia unite ai proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati sempre in base a tale legislazione e le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative;
lo stesso articolo, al comma 7, stabilisce che i proventi afferenti al suddetto «Fondo unico giustizia» venga ripartito in modo da destinare una quota in misura non inferiore ad un terzo dal ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, una quota non inferiore ad un terzo al Ministero della giustizia e per il potenziamento dei servizi istituzionali e degli uffici giudiziari e la quota restante all'entrata del bilancio dello Stato;
tale ripartizione rischia di penalizzare quei territori del Mezzogiorno già fortemente danneggiati dalla radicata e storica presenza della criminalità organizzata;
il recupero alla collettività di tutte le ricchezze illecitamente accumulate è, da parte di uno Stato, lo strumento più efficace per combattere la mafia ed affermare la legalità;
l'imprenditoria mafiosa, che ha notevole forza economica ramificata soprattutto nelle regioni meridionali del nostro Paese, attraverso il controllo economico del territorio impedisce lo sviluppo di energie economiche locali pulite, fino a influenzarne negativamente l'intero sistema produttivo,

impegna il Governo

a garantire che l'ammontare della quota destinata al bilancio dello Stato venga destinata al potenziamento della viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria;
ad adottare iniziative legislative volte a prevedere che nei futuri esercizi finanziari anche le quote destinate al Ministero degli interni ed al Ministero della giustizia vengano destinati anch'essi alla realizzazione delle suddette opere.
9/1772/24.Latteri, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1772: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;
considerato che:
l'articolo 2 del provvedimento reca una puntuale regolamentazione del «Fondo unico giustizia» già istituito dall'articolo 61, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ove confluiscono le somme di denaro sequestrate nel corso dei procedimenti penali, quelle sequestrate per l'applicazione di misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia unite ai proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati sempre in base a tale legislazione e le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative;
lo stesso articolo, al comma 7, stabilisce che i proventi afferenti al suddetto «Fondo unico giustizia» venga ripartito in modo da destinare una quota in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, una quota non inferiore ad un terzo al Ministero della giustizia e per il potenziamento dei servizi istituzionali e degli uffici giudiziari e la quota restante all'entrata del bilancio dello Stato;
tale ripartizione rischia di penalizzare quei territori del Mezzogiorno già fortemente danneggiati dalla radicata e storica presenza della criminalità organizzata;
il recupero alla collettività di tutte le ricchezze illecitamente accumulate è, da parte di uno Stato, lo strumento più efficace per combattere la mafia ed affermare la legalità;
l'imprenditoria mafiosa, che ha notevole forza economica ramificata soprattutto nelle regioni meridionali del nostro Paese, attraverso il controllo economico del territorio impedisce lo sviluppo di energie economiche locali pulite, fino a influenzarne negativamente l'intero sistema produttivo,

impegna il Governo

a garantire che l'ammontare della quota destinata al bilancio dello Stato venga destinata alla realizzazione del sistema di attraversamento stabile dello stretto di Messina;
ad adottare iniziative legislative volte a prevedere che nei futuri esercizi finanziari anche le quote destinate al Ministero degli interni ed al Ministero della giustizia vengano destinati anch'essi alla realizzazione della suddetta opera.
9/1772/25.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge A.C. 1772: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;
considerato che:
l'articolo 2 del provvedimento reca una puntuale regolamentazione del «Fondo unico giustizia» già istituito dall'articolo 61, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ove confluiscono le somme di denaro sequestrate nel corso dei procedimenti penali, quelle sequestrate per l'applicazione di misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia unite ai proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati sempre in base a tale legislazione e le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative;
lo stesso articolo, al comma 7, stabilisce che i proventi afferenti al suddetto «Fondo unico giustizia» venga ripartito in modo da destinare una quota in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, una quota non inferiore ad un terzo al Ministero della giustizia e per il potenziamento dei servizi istituzionali e degli uffici giudiziari e la quota restante all'entrata del bilancio dello Stato;
tale ripartizione rischia di penalizzare quei territori del Mezzogiorno già fortemente danneggiati dalla radicata e storica presenza della criminalità organizzata;
il recupero alla collettività di tutte le ricchezze illecitamente accumulate è, da parte di uno Stato, lo strumento più efficace per combattere la mafia ed affermare la legalità;
l'imprenditoria mafiosa, che ha notevole forza economica ramificata soprattutto nelle regioni meridionali del nostro Paese, attraverso il controllo economico del territorio impedisce lo sviluppo di energie economiche locali pulite, fino a influenzarne negativamente l'intero sistema produttivo,

impegna il Governo

a garantire che l'ammontare della quota destinata al bilancio dello Stato venga destinata alla realizzazione dell'Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno;
ad adottare iniziative legislative volte a prevedere che nei futuri esercizi finanziari anche le quote destinate al Ministero degli interni ed al Ministero della giustizia vengano destinati anch'essi alla realizzazione della suddetta opera.
9/1772/26.Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure per contrastare la diffusione ed il radicamento della camorra - 3-00212

ANIELLO FORMISANO e DONADI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 2 novembre 2008 si è verificato a Secondigliano un grave episodio di intimidazione camorristica: un commando formato da tre o quattro persone, a bordo di moto di grossa cilindrata e con il viso coperto da caschi integrali, ha fatto fuoco contro un circolo ricreativo, dove si trovavano cinque minorenni rimasti feriti;
questo episodio si inserisce in un quadro complessivo di crescita della criminalità organizzata, che, nonostante la presenza sul territorio dei militari inviati dal Governo, continua a dimostrare di mantenere il controllo del territorio;
è una situazione estremamente preoccupante che deve far riflettere sulle scelte fatte e su quelle da fare;
il recupero di condizioni di sicurezza è una circostanza fondamentale, la prima necessità a cui rispondere, e la presenza dell'esercito, una risposta energica dello Stato, può dimostrarsi una scelta certamente utile;
al contempo, si sa che la camorra non è solo un fenomeno militare e, quindi, non è possibile combatterla solo da questo punto di vista;
l'età degli affiliati ai clan è drasticamente scesa negli ultimi anni; contemporaneamente proprio quartieri come quello di Secondigliano registrano un costante e crescente abbandono scolastico da parte di adolescenti tra i 12 ed i 16 anni;
è fondamentale investire sulla formazione di questi giovani: la scuola è l'arma principale su cui lo Stato deve investire, su cui questo Governo avrebbe dovuto continuare ad investire;
il fatto che l'agguato intimidatorio abbia avuto come bersaglio probabile ragazzi così giovani dimostra come l'età del reclutamento si sia abbassata e come la camorra stia prendendo il sopravvento sulla formazione delle giovani generazioni, specie in contesti sociali particolarmente difficili e disagiati;
purtroppo anche quelle poche regole che sembravano caratterizzare l'organizzazione dei clan, come il rispetto per donne, anziani e bambini, sembrano essere svanite;
è fondamentale che le istituzioni sappiano dare a tutti i livelli il loro esempio, evitando zone grigie, equivoci e situazioni comunque poco chiare; è fondamentale che chi è chiamato a rappresentarle non sia oggetto di alcun sospetto;
il Ministro interrogato poche settimane fa ha dichiarato che lo Stato deve considerarsi chiamato in guerra contro le organizzazioni criminali organizzate come la camorra: ebbene, se questo è vero, è necessario che questa guerra sia combattuta a fondo ad ogni livello, senza tentennamenti o equivoci di sorta;
il Governo deve prendere definitivamente coscienza della gravità della situazione -:
quali iniziative intenda adottare a seguito di questo nuovo grave agguato per debellare quotidianamente sul territorio ed a tutti i livelli la diffusione ed il radicamento camorristico. (3-00212)
(4 novembre 2008)

Iniziative per ovviare alla carenza di risorse destinate alle forze di polizia impegnate in Campania - 3-00213

CASINI, VIETTI, VOLONTÈ, TASSONE, MANNINO, RAO, COMPAGNON, CICCANTI, NARO e ROMANO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la notte del 1o novembre 2008 cinque adolescenti tra i 12 e i 16 anni sono stati feriti a colpi di pistola davanti a una sala giochi nel quartiere di Secondigliano a Napoli;
il gruppo di fuoco, formato da quattro persone giunte a bordo di moto di grossa cilindrata, ha esploso una quarantina di proiettili, ma fortunatamente le condizioni dei minorenni, tutti incensurati ma provenienti da famiglie note alle forze dell'ordine, non sono gravi;
proprio in considerazione delle modalità dell'azione e del «volume di fuoco», secondo gli inquirenti, potrebbe trattarsi di un avvertimento legato a uno sgarro per lo spaccio di droga. A Secondigliano, quartiere degradato alla periferia di Napoli, sono attive 20 piazze di spaccio e ognuna di esse fattura circa 52 milioni di euro l'anno;
è sotto osservazione il gestore del circolo ricreativo teatro della sparatoria, un pregiudicato con precedenti legati proprio allo spaccio di sostanze stupefacenti;
a riguardo, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso la «ferma condanna dei nuovi episodi di efferata violenza e di pesante intimidazione della criminalità organizzata», apprezzando «l'impegno concreto delle forze dello Stato e delle istituzioni per individuare i responsabili e riaffermare il principio della legalità»;
le indagini vanno avanti con difficoltà, in quanto è praticamente nulla la collaborazione offerta agli agenti del commissariato di Secondigliano, impegnati a far luce sull'agguato;
dai sindacati di polizia emerge forte la richiesta di un aumento di risorse: il Siulp sottolinea come la «questione Napoli» diventa sempre più urgente e che il Governo deve rendersi conto della necessità di stanziare risorse per la sicurezza e che la decisione di assegnare al commissariato di Secondigliano nuovi computer, nuova tecnologia e una nuova logistica non è più rinviabile;
l'invio di militari in Campania, per rafforzare le misure contro la criminalità organizzata, dopo la strage di Castelvolturno, evidentemente non paga in termini di risultati;
il ricorso ai militari nelle strade delle nostre città non è e non sarà la panacea di tutti i mali, quanto piuttosto una soluzione «di facciata», non utile e per di più onerosa, come dichiarato anche dal Sap -:
se non sia opportuno, invece di «militarizzare» la Campania, venire incontro alle richieste dei sindacati di polizia, che lamentano da tempo la carenza di risorse, per poter riaffermare il principio della legalità. (3-00213)
(4 novembre 2008)

Iniziative per la modifica delle disposizioni in materia di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora - 3-00214

CICCHITTO, BOCCHINO e RAMPELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», all'articolo 2, comma terzo, dispone che ai fini dell'iscrizione anagrafica la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita;
in numerose città italiane è in costante aumento il fenomeno delle iscrizioni anagrafiche «fittizie» di persone senza fissa dimora;
nel solo comune di Roma, le iscrizioni anagrafiche si sono moltiplicate, con un incremento di 4.000 nuove residenze rilasciate in un anno e mezzo, per un totale, ad oggi, di 15.671 «invisibili»;
il dato, alquanto allarmante, è stato fornito dalla commissione sicurezza urbana del comune di Roma, che, insieme ai responsabili dell'anagrafe capitolina e dell'avvocatura comunale, si sta occupando del problema;
nel territorio della capitale, oltre a quella di via Modesta Valente, sono diverse le strutture che possono offrire il loro domicilio senza obbligo di residenza a tutti coloro che lo richiedano;
ciò ha comportato, con il trascorrere degli anni e con un'interpretazione molto estensiva delle circolari amministrative nel frattempo emanate in materia, che si evidenziassero numerose problematiche, come la presenza di migliaia di persone non più reperibili al loro domicilio virtuale, tanto che persino gli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine risultassero inutili;
allo stato attuale, i responsabili di tali strutture non sono al corrente del numero delle persone iscritte, della loro identità e cittadinanza; inoltre, non sono a conoscenza né del municipio in cui vivono, né del comune in cui soggiornano;
alcuni siti internet consigliano agli oriundi italiani di recarsi direttamente a Roma per iscriversi come residenti senza accertamento (dichiarandosi senza fissa dimora), per poi richiedere ed ottenere speditamente documenti validi e, di conseguenza, la cittadinanza italiana;
soprattutto per molti extracomunitari, tale strumento - da civile forma di assistenza alle persone senza fissa dimora - è diventato l'escamotage per ottenere documenti italiani e accedere di conseguenza ai servizi sociali, alla pensione sociale, alle cure mediche;
lo stato di non visibilità ha fatto sì che il problema diventasse una vera e propria emergenza sicurezza, poiché non è previsto alcun tipo di controllo su queste persone, trattandosi di residenze inesistenti: al riguardo sono stati segnalati, infatti, truffe, guida senza assicurazione, mancati risarcimenti ed altro -:
quali urgenti misure, per quanto di sua competenza, intenda adottare per contenere il dilagare del fenomeno descritto in premessa e se non ritenga opportuno, in particolare, assumere iniziative normative dirette a modificare la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, adeguandola al mutato contesto storico e sociale, nonché il regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
(3-00214)
(4 novembre 2008)

Direttive impartite alle questure e alle prefetture in relazione alle manifestazioni di dissenso in ambito scolastico ed universitario - 3-00215

SERENI, BRESSA e AMICI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i parlamentari della maggioranza e lo stesso Ministro interrogato hanno minacciato giri di vite e tolleranza zero nei confronti degli studenti che in questi giorni, con varie modalità, conducono la protesta nei confronti della politica governativa sulla scuola e sull'università;
è da tutti condiviso che le manifestazioni debbano svolgersi nell'ambito della legalità, ma tali dichiarazioni, in molti casi, ad avviso degli interroganti, improvvide, rischiano di ottenere l'effetto opposto e, quindi, di avvelenare il clima e di portare la protesta studentesca fuori dai binari della civile anche se «scomoda» protesta;
alcuni rappresentanti dei sindacati di polizia chiedono ai responsabili politici di limitare al massimo le dichiarazioni più avventate -:
quali direttive siano state impartite alle questure e alle prefetture per affrontare le diverse manifestazioni del dissenso degli studenti, dei docenti e del mondo della scuola, garantendo la tutela dell'ordine pubblico e il rispetto del diritto costituzionalmente garantito di manifestare il proprio pensiero. (3-00215)
(4 novembre 2008)

Intendimenti del Governo in merito alla riforma organica della magistratura onoraria - 3-00216

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da tempo la magistratura onoraria non riveste più quel ruolo complementare ed occasionale nell'amministrazione della giustizia stabilito al momento della relativa introduzione, ma al contrario contribuisce a svolgere una funzione assolutamente fondamentale per rispondere alla domanda di giustizia proveniente dai cittadini;
lo svolgimento della funzione giurisdizionale da parte dei giudici di pace, dei giudici onorari aggregati, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari consente di evadere una notevole mole di lavoro, dato che le suddette categorie trattano la maggior parte del contenzioso civile e penale, con una competenza per materia o per valore che assorbe gran parte delle fattispecie più comuni;
a fronte della crescente importanza della magistratura onoraria non è sempre corrisposta un'adeguata considerazione delle legittime istanze manifestate per trattamenti retributivi, assistenziali e previdenziali corrisposti;
le problematiche della magistratura onoraria, pur diversificate in ragione delle categorie esistenti al suo interno, sono riconducibili ad uno stabile inquadramento, alla tutela assistenziale e previdenziale, alla dignità di trattamento economico;
le ragioni di malcontento paiono giustificate, con particolare riferimento ai magistrati onorari di tribunale per l'irrinunciabile impegno quotidianamente profuso nelle aule di giustizia, nonostante le problematiche segnalate;
a conferma dei problemi e limiti dell'attuale assetto, nei mesi scorsi il Governo, per voce del Ministro interrogato, ha riconosciuto la necessità di intraprendere una riforma complessiva della magistratura onoraria, ricordando l'importante contributo dato all'amministrazione della giustizia nel Paese;
il programma elettorale della Popolo della libertà nella cosiddetta terza missione, intitolata «più sicurezza, più giustizia», pone un particolare accento sulla necessità di una riforma della giustizia che passi attraverso una razionalizzazione delle spese e degli investimenti, con particolare riguardo alla giustizia quotidiana, nell'amministrazione della quale un ruolo rilevante può essere svolto proprio dalla magistratura onoraria -:
quali siano gli intendimenti del Governo per la riforma organica della magistratura onoraria, con particolare riferimento alle problematiche concernenti il riordino delle varie magistrature onorarie oggi esistenti, la funzione suppletiva svolta dalla magistratura onoraria in tribunali e procure, la temporaneità e l'onorarietà delle funzioni, il relativo trattamento indennitario e retributivo. (3-00216)
(4 novembre 2008)

Iniziative in merito all'investimento in obbligazioni garantite dalla società Lehman Brothers da parte dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - 3-00217

MELCHIORRE e TANONI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
è a tutti noto che il tracollo della Lehman Brothers, colosso americano della finanza, ha segnato l'inizio di una drammatica congiuntura finanziaria, che ha registrato il crollo di tutte le principali borse d'affari internazionali;
da tale grave crisi dei mercati finanziari è conseguita una comprensibile apprensione per quegli enti pubblici e privati che hanno investito capitali, anche considerevoli, in tale società o in tutte quelle società ad essa collegate o strettamente interdipendenti; in tale ottica si colloca la preoccupazione che ha coinvolto gli iscritti dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il cui scopo è la tutela previdenziale obbligatoria a favore degli iscritti;
si sa che l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - come descritto nell'informativa, priva di data, che lo stesso ente ha inviato al Ministro interrogato e il cui testo è stato pubblicato nelle pagine web dell'ente - ha investito in obbligazioni Anthracite rated investments limited una somma che ammonterebbe, sempre secondo le affermazioni dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, attualmente a 35 milioni di euro;
le citate obbligazioni, che farebbero riferimento a due «fondi di fondi hedge», sono garantite dalla Lehman Brothers Holding inc. con la garanzia di un rendimento minimo del 30 per cento in quindici anni;
è evidente che la platea degli iscritti all'ente di previdenza viva momenti di grande apprensione riguardo al destino dell'integrità del proprio risparmio finalizzato a fini pensionistici, in virtù dell'alta incidenza di rischio connessa a fondi hedge, notoriamente orientati a politiche di gestione speculativa, ed in considerazione dell'impossibilità di contare sulla - decisiva - garanzia prestata dalla Lehman Brothers;
allo stato delle conoscenze, non si comprendono, infatti, le ragioni che sono alla base di una scelta così rischiosa, considerando, inoltre, che l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati si sarebbe potuta indirizzare su prodotti finanziari che, pur offrendo remunerazioni pari o comunque non inferiori alle obbligazioni emesse da Anthracite rated investments limited, offrono maggiori garanzie -:
se il Ministro interrogato intenda - nell'esercizio del controllo pubblico sulla gestione della fondazione Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - verificare se il soggetto finanziario emittente delle obbligazioni Anthracite sia italiano o comunitario o di Paese terzo e richiedere un prospetto dettagliato di tutti gli investimenti in essere, al fine di valutare sia il rischio/rendimento dei suddetti investimenti, sia l'opportunità del ricorso a strumenti finanziari ad alto rischio da parte di un'istituzione il cui scopo è assicurare un rendimento certo che permetta di assolvere alla propria funzione istituzionale e non quello di conseguire fini speculativi.
(3-00217)
(4 novembre 2008)