XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 6 novembre 2008.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.
Annunzio di proposte di legge.
In data 5 novembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ARACRI: «Disposizioni per il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai cittadini, agli enti e alle società italiani titolari di beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità libiche» (1871);
COSENZA: «Modifiche al codice penale per la lotta contro la pedofilia» (1872);
PAGANO ed altri: «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti» (1873);
GRASSI: «Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento» (1874).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di un disegno di legge.
In data 6 novembre 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
«Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale» (1875).
Sarà stampato e distribuito.
Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede consultiva.
La XII Commissione (Affari sociali) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, già assegnate alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, siano trasferite alla competenza primaria delle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
STUCCHI: «Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di handicap» (82);
BARBIERI ed altri: «Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (322);
SCHIRRU ed altri: «Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (331);
VOLONTÈ: «Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili» (380);
OSVALDO NAPOLI: «Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave» (527);
PRESTIGIACOMO: «Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'ampliamento delle agevolazioni in materia di riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave» (691);
CIOCCHETTI: «Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici aventi a carico familiari gravemente disabili» (870);
MARINELLO ed altri: «Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave» (916);
GRIMOLDI ed altri: «Benefici previdenziali in favore dei genitori di figli affetti da grave disabilità» (1279);
NACCARATO e MIOTTO: «Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente disabile» (1377);
CAPARINI ed altri: «Benefici previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari affetti da grave disabilità» (1448);
CAZZOLA ed altri: «Disposizioni concernenti il regime contributivo dei permessi retribuiti in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (1504).
Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ha disposto che sia confermata l'assegnazione alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, e che il parere della XII Commissione (Affari sociali) sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento per tutte le suddette proposte di legge, e quindi anche per le proposte di legge nn. 82, 322, 527, 691, 870, 916 e 1279.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
LEVI: «Nuova disciplina del settore dell'editoria e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di editoria» (1269) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
ALESSANDRI ed altri: «Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette» (1758) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
GREGORIO FONTANA: «Disposizione in materia di identificazione del personale dipendente da datori di lavoro pubblici e privati» (1740) Parere delle Commissioni I, II, V e X.
XIII Commissione (Agricoltura):
ZAMPARUTTI ed altri: «Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia» (1142) Parere delle Commissioni I e II.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
PALADINI ed altri: «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia» (1808) Parere delle Commissioni II, V, VI, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII.
Trasmissioni da consigli regionali.
La regione Puglia, con lettera in data 21 ottobre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2007-2008.
Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 3 novembre 2008, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 22 ottobre 2008, concernente la richiesta al Parlamento di mantenere il voto di preferenza per le elezioni europee e di introdurlo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Questa documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 3 novembre 2008, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 22 ottobre 2008, concernente la richiesta di ripristinare i fondi e attuare gli interventi necessari al fine di tutelare il settore agricolo, anchealla luce dei danni subiti dalle aziende agricole a causa di calamità naturali.
Questa documentazione è stata trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2008, N. 149, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE ADEMPIMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI GIOCHI (A.C. 1707-A)
A.C. 1707-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6, nonché sugli emendamenti 1-bis.101, 1-bis.102, 1-bis.103, 1-quater.100 (Nuova formulazione), 1-quater.101 nonché sull'emendamento 1-bis.104.
A.C. 1707-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1-bis, comma 7, dopo le parole: esigenze finanziarie inserire le seguenti: relative alle attività istituzionali e dopo la parola: (UNIRE) inserire le seguenti:, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE;
all'articolo 1-ter, comma 10, sostituire le parole: possono essere adeguati in aumento ogni tre anni con le seguenti: sono adeguati in aumento ogni due anni;
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
a) si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 5, e all'articolo 1-ter, comma 3, lettera b) e comma 6, ovvero se ne modifichi il contenuto al fine di evitare l'insorgere di una procedura di infrazione suscettibile di produrre conseguenze negative per la finanza pubblica;
b) all'articolo 1-bis, comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» aggiungere le seguenti: «rispetto alle risultanze del rendiconto dell'anno precedente».
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1-bis.10, 1-bis.13, 1-bis.14, 1-bis.17, 1-ter.6, 1-ter.11, 1-ter.17, 1-ter.18, 1-ter.19, e 1-quater.7, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5.
NULLA OSTA
sull'emendamento 1-bis.104, con la seguente condizione:
aggiungere, in fine, le seguenti parole: per materia e per i profili di carattere finanziario;
NULLA OSTA
sugli emendamenti: 1-bis.33, 1-bis.101, 1-bis.102, 1-bis.103, 1-quater.101 e 1-quater.100 (Nuova formulazione).
A.C. 1707-A - Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
1. Il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto).
1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la gestione di tali giochi continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1o luglio 2009.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 1707-A - Modificazioni
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse). - 1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua una apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, alle offerte che risultano economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006.
6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiorientrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli; l'importo del monte premi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE.
Art. 1-ter. - (Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia). - 1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale in Italia, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, il presente articolo reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, ferma la riserva alla fonte amministrativa non regolamentare, nel rispetto della predetta disciplina, dell'istituzione di singoli giochi, della definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, dell'individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, della variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco e in funzione del predetto andamento.
3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più tra i giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti:
a) ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più tra i giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari dipunti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
5. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dell'Unione europea, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 6, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dell'Unione europea, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
d) possesso, da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per le corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 6, lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione, in uno degli Stati dell'Unione europea;
f) sottoscrizione, anteriormente all'operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornitore di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera e) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;
g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo alle spese per la gestione tecnica e amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, oltre l'imposta sul valore aggiunto, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000, oltre l'imposta sul valore aggiunto, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);
h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 7.
6. I soggetti di cui al comma 3, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f).
7. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel proprio sito web, implica altresì l'assunzione, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5, lettere da a) a f);
b) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;
c) esclusione dei consumatori italiani dall'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera b), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;
d) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, anche attraverso l'approntamento, l'adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti o accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile nel sito dedicato di cui alla lettera b) ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
e) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi e ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;
f) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
g) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso di suoi dipendenti o incaricati, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, alle sedi del concessionario a fini di controllo e di ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di prestare massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
h) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate nei conti di gioco di titolarità dei giocatori.
8. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria sulle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento, complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domandaovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 5 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
9. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e della competenza del giudice italiano per le eventuali controversie, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dal verificarsi dell'evento che determina la vincita, salva specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo e incondizionato del giocatore alla trasmissione, da parte del concessionario, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
10. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonomadei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 5, lettera g), e 6 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
11. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili nel proprio portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 e consente attraverso lo stesso portale l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 1, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 7, lettera e), relativi al periodo di durata dell'interruzione del servizio.
12. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 7, lettera d).
13. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 17, i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione, occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni del presente articolo.
14. Costituiscono illecito l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, nonché la partecipazione ai medesimi giochi da parte dei giocatori, effettuati con tecniche e modalità diverse da quelle previste dal presente articolo. Costituiscono altresì illecito l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi diversi da quelli di cui al comma 1 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la promozione e la pubblicità dei medesimi giochi, anche nei riguardi dell'intermediario ovvero dell'editore di tale pubblicità, nonché la partecipazione a tali giochi da parte dei giocatori.
15. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c), d), f) e g), nonché delle disposizioni di cui al comma 9, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dall'Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettera e), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dall'Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 7, lettera h), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento, la revoca della concessione.
16. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 15 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.
17. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redattodal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui al presente articolo. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare la trasmissione dei dati al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, confluiscono nel fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito). - 1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, conseguendo preventivamente esperienze in ordine alle cautele occorrenti per assicurare la più efficace tutela dei giocatori e la più appropriata organizzazione della rete di raccolta del relativo gioco, nonché al fine di perseguire il successivo obiettivo della progressiva sostituzione di tali apparecchi a quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi».
A.C. 1707-A - Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto).
Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
1. 1. Fluvi, Marchignoli, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2009 con le seguenti: 31 marzo 2009.
1. 2. Fluvi, Marchignoli, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
ART. 1-bis.
(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse).
Sopprimerlo.
1-bis. 10. Occhiuto, Galletti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: del diritto di esercizio fino alla fine del comma, con le seguenti: di un numero massimo di tremila diritti di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a)e comma 4, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. A ciascun partecipante alla procedura selettiva di cui al comma 1 può essere aggiudicato un numero massimo di diritti pari al 20 per cento dei diritti posti a gara.
1-bis. 16. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 3, sostituire le parole da:, nonché alle fino a: precedentemente conseguita con le seguenti:. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009,
Conseguentemente, al comma 5:
al secondo periodo, dopo le parole: precedentemente conseguita aggiungere le seguenti:, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
1-bis. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al presente comma e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali in atto contro l'Amministrazione dello Stato.
1-bis. 11. Messina, Barbato.
All'articolo 1-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma.
1-bis.101.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esclusi dalla procedura i soggetti che hanno una situazione debitoria nei confronti delle amministrazioni interessate relativamente alle concessioni precedentemente conseguite.
1-bis. 22. Cota, Bitonci, Bragantini, D'Amico, Laura Molteni, Simonetti, Fogliato, Negro, Callegari, Rainieri, Luciano Dussin, Reguzzoni, Dal Lago, Cicchitto, Gidoni, Follegot, Guido Dussin, Buonanno, Grimoldi, Rivolta, Goisis, Maccanti, Pini, Fedriga, Volpi, Pastore, Nicola Molteni, Fava, Bonino, Biava, Frassinetti, Saltamartini, Di Biagio, Taglialatela, Piso, De Angelis, Bellotti, Nola, Catanoso, Murgia, Mussolini, Landolfi, Dima, Renato Farina, Palumbo, Barani, Polidori, Ceccacci Rubino, Osvaldo Napoli, Barbaro, Toto, Lainati, Minardo, Giulio Marini, Pelino, Gioacchino Alfano, Vessa, Palmieri, Barbareschi, Bergamini, Sbrollini, De Luca, D'Incecco, Versace, Toccafondi, Crosio, Mancuso, Munerato, Lussana, Brigandì, Porcu, Consolo, Scelli, La Loggia, Distaso, Proietti Cosimi, Moffa,Massimo Parisi, Bernini Bovicelli, Corsaro, Bocciardo, Picchi, Antonio Pepe, Grimaldi, Lunardi, Angeli, Garagnani, Biasotti, Mannucci, Ascierto, Migliori, Holzmann, Nirenstein, Cristaldi, Speciale, Mazzoni, Traversa, Bertolini, Fallica, Paglia, Di Virgilio, Moroni, Moles, Lo Presti, Beccalossi, Faenzi, Lehner, Calabria, Stanca, Scandroglio, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Bianconi, Divella, Gottardo, Salvini, Torazzi, Forcolin, Pirovano, Chiappori, Giacomoni, Patarino, De Corato, Scapagnini, Gibiino, Rondini, Romele.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.
1-bis.22.(Nuova formulazione) Cota, Bitonci, Bragantini, D'Amico, Laura Molteni, Simonetti, Fogliato, Negro, Callegari, Rainieri, Luciano Dussin, Reguzzoni, Dal Lago, Cicchitto, Gidoni, Follegot, Guido Dussin, Buonanno, Grimoldi, Rivolta, Goisis, Maccanti, Pini, Fedriga, Volpi, Pastore, Nicola Molteni, Fava, Bonino, Biava, Frassinetti, Saltamartini, Di Biagio, Taglialatela, Piso, De Angelis, Bellotti, Nola, Catanoso, Murgia, Mussolini, Landolfi, Dima, Renato Farina, Palumbo, Barani, Polidori, Ceccacci Rubino, Osvaldo Napoli, Barbaro, Toto, Lainati, Minardo, Giulio Marini, Pelino, Gioacchino Alfano, Vessa, Palmieri, Barbareschi, Bergamini, Sbrollini, De Luca, D'Incecco, Versace, Toccafondi, Crosio, Mancuso, Munerato, Lussana, Brigandì, Porcu, Consolo, Scelli, La Loggia, Distaso, Proietti Cosimi, Moffa, Massimo Parisi, Bernini Bovicelli, Corsaro, Bocciardo, Picchi, Antonio Pepe, Grimaldi, Lunardi, Angeli, Garagnani, Biasotti, Mannucci, Ascierto, Migliori, Holzmann, Nirenstein, Cristaldi, Speciale, Mazzoni, Traversa, Bertolini, Fallica, Paglia, Di Virgilio, Moroni, Moles, Lo Presti, Beccalossi, Faenzi, Lehner, Calabria, Stanca, Scandroglio, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Bianconi, Divella, Gottardo, Salvini, Torazzi, Forcolin, Pirovano, Chiappori, Giacomoni, Patarino, De Corato, Scapagnini, Gibiino, Rondini, Romele, Bernardo, Polledri.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le concessioni di cui al comma 2 sono rilasciate singolarmente e non possono superare la soglia di concentrazione del 5 per cento in capo allo stesso soggetto richiedente, ancorché già titolare di concessione.
1-bis. 25. Messina, Fluvi, Occhiuto, Barbato.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: alle offerte che risultano con le seguenti: ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti.
1-bis.102.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
* 1-bis. 5. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Rosato.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
* 1-bis. 6. Occhiuto, Galletti.
Sopprimere il comma 6.
** 1-bis. 7. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Rosato.
Sopprimere il comma 6.
** 1-bis. 8. Occhiuto, Galletti.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono aggiunte le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.
1-bis.103.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: quota parte aggiungere le seguenti:, pari al 20 per cento,
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; quota parte pari al 10 per cento delle risorse del predetto fondo è destinata al finanziamento della lotta contro la criminalità organizzata.
1-bis. 12. Messina, Barbato.
(Inammissibile)
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: può essere destinata fino alla fine del comma con le seguenti: destinata, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 12,70 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento del montepremi. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, nonché del comma 6 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del montepremi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie di UNIRE è approvato con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ciascun anno, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.
1-bis.104.La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: può essere destinata fino alla fine del comma con le seguenti: è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al mantenimento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli in linea con quello dell'anno 2007, fino al riassetto del settore ippico attraverso la revisione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449. La parte del fondo non destinata alle predetteesigenze è riservata all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del monte premi e delle provvidenze all'allevamento dei cavalli. L'importo del monte premi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE fino al momento in cui non venga raggiunta la neutralità fiscale fra tutte le scommesse ed i giochi. La disciplina dei giochi e scommesse ippiche è adeguata con i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al fine del mantenimento del monte premi al traguardo in misura pari a quello storicizzato al 31 dicembre 2007, anche a mezzo di adeguamenti in riduzione dei prelievi fiscali sulle scommesse ippiche o dei corrispettivi dei concessionari di raccolta scommesse, necessari all'integrazione dei fondi per la salvaguardia del predetto monte premi.
* 1-bis. 15. Marinello, Nola, Paolo Russo, Gioacchino Alfano, Pagano, Germanà, Vincenzo Fontana, Fallica, Cicu, Traversa, Testoni.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: può essere destinata fino alla fine del comma con le seguenti: è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al mantenimento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli in linea con quello dell'anno 2007, fino al riassetto del settore ippico attraverso la revisione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riservata all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del monte premi e delle provvidenze all'allevamento dei cavalli. L'importo del montepremi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE fino al momento in cui non venga raggiunta la neutralità fiscale fra tutte le scommesse ed i giochi. La disciplina dei giochi e scommesse ippiche è adeguata con i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, al fine del mantenimento del monte premi al traguardo in misura pari a quello storicizzato al 31 dicembre 2007, anche a mezzo di adeguamenti in riduzione dei prelievi fiscali sulle scommesse ippiche o dei corrispettivi dei concessionari di raccolta scommesse, necessari all'integrazione dei fondi per la salvaguardia del predetto monte premi.
* 1-bis. 24. Ruvolo, Anna Teresa Formisano.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.
Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è assegnato al medesimo ente un contributo di 32 milioni di euro per l'anno 2008.
7-ter. Nella ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è destinata una percentuale dell'1 per cento del costo di ciascun ciclo complessivo dì partite; conseguentemente alle vincite è destinata unapercentuale non inferiore al 74 per cento relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite
7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis pari a 32 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 19 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-bis. 21. Oliverio, Brandolini, Sani, Zucchi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.
Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è assegnato al medesimo ente un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2008 del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7-ter. All'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) al secondo periodo, le parole «non inferiori al 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori al 74 per cento»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Una percentuale pari all'uno per cento delle somme giocate di cui al periodo precedente è destinata all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»;
b) alla lettera b), numero 2), sono aggiunte, in fine le parole,: «, destinando comunque una percentuale pari all'1 per cento della raccolta all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE)».
1-bis. 23. Cota, Bitonci, Bragantini, D'Amico, Laura Molteni, Simonetti, Pini, Fogliato, Negro, Callegari, Rainieri, Luciano Dussin, Reguzzoni, Dal Lago, Cicchitto, Gidoni, Follegot, Guido Dussin, Buonanno, Grimoldi, Rivolta, Goisis, Maccanti, Fedriga, Volpi, Pastore, Nicola Molteni, Fava, Bonino, Biava, Frassinetti, Saltamartini, Di Biagio, Taglialatela, Piso, De Angelis, Bellotti, Nola, Catanoso, Murgia, Mussolini, Landolfi, Dima, Renato Farina, Palumbo, Barani, Polidori, Ceccacci Rubino, Napoli Osvaldo, Barbaro, Toto, Lainati, Minardo, Giulio Marini, Pelino, Gioacchino Alfano, Vessa, Palmieri, Barbareschi, Bergamini, Sbrollini, De Luca, D'Incecco, Versace, Toccafondi, Rosato, Crosio, Mancuso, Munerato, Lussana, Brigandì, Porcu, Consolo, Scelli, La Loggia, Distaso, Proietti Cosimi, Moffa, Massimo Parisi, Bernini Bovicelli, Corsaro. Bocciardo, Picchi, Antonio Pepe, Grimaldi, Lunardi, Angeli, Garagnani, Biasotti, Mannucci, Ascierto, Migliori, Holzmann, Nirenstein, Cristaldi, Speciale, Mazzoni, Traversa, Bertolini, Fallica, Paglia, Di Virgilio, Moroni, Moles, Lo Presti, Beccalossi, Faenzi, Lehner, Calabria, Stanca, Scandroglio, D'Ippolito, De Camillis, Bianconi, Divella, Gottardo, Salvini, Torazzi, Forcolin, Pirovano, Chiappori, Giacomoni, Patarino, De Corato, Scapagnini, Ceroni, Romele, Savino, Bernardo.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: del Comitato olimpico fino allafine del periodo con le seguenti: relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE.
1-bis. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto è altresì individuata una quota del fondo da destinare alle finalità di cui ai commi 337 e 340 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
1-bis. 13. Occhiuto, Galletti.
(Inammissibile)
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto è individuata una quota del predetto fondo da riversare allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Ordine pubblico e sicurezza.
1-bis. 14. Occhiuto, Galletti.
(Inammissibile)
Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
7-bis. Gli apparecchi per intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non possono essere installati nei circoli privati e nelle sale di associazioni di qualsiasi specie.
7-ter. Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, le parole «ovvero nei circoli privati ed associazioni» sono soppresse.
1-bis. 33.Montagnoli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono aggiunte le seguenti: «escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti cui si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che sono stati individuati con il decreto del 3 luglio 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze».
1-bis. 30. Ceccuzzi.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è autorizzato a modificare con proprio decreto la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, di cui al comma 286, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escludendo le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti cui si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto 3 luglio 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. 31. Ceccuzzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Sono vietate le scommesse sulle manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti cui si applicano le disposizioni agevolative di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del 3 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione del fatto che in tali manifestazioni non vi è alcun contenuto sportivo e che quello agonistico, pur presente,risulta marginale rispetto al carattere prevalente di natura storica, culturale e rievocativa che le stesse assumono.
1-bis. 32. Ceccuzzi.
ART. 1-ter.
(Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia).
Sopprimerlo.
1-ter. 5. Occhiuto, Galletti.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) gioco del lotto;
Conseguentemente:
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell'1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l'autorizzazione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:
a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita;
c) euro 1.000.000 per il gioco del lotto.
1-ter. 17. Occhiuto, Galletti.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) gioco del lotto;
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione ovvero aggiudicatari per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
1-ter. 18. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) gioco del lotto;
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell'1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
1-ter. 19. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) gioco del lotto;
Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l'autorizzazione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere f-bis), g) e h), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:
a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita;
c) euro 1.000.000 per il gioco del lotto.
1-ter. 6. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 2, dopo le parole: n. 383, e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
1-ter. 7. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), è consentita, oltre che agli attuali concessionari unici, ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione hanno obbligo di dare licenza con la previsione di un aggio superiore almeno dell'1 per cento rispetto a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
1-ter. 11. Occhiuto, Galletti.
Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: ovvero operativa.
1-ter. 10. Messina, Barbato.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), che chiedono, previa licenza dei concessionari unici, l'autorizzazione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:
a) euro 50.000 per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) euro 100.000 per lotterie ad estrazione istantanea e differita.
1-ter. 21. Occhiuto, Galletti.
Al comma 7, sopprimere la lettera b).
1-ter. 8. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) accesso dei giocatori italiani all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso i siti internet registrati con il suffisso «.it» dei concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato.
1-ter. 9. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 7, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco e ai relativi saldi.
1-ter. 12. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il rilascio di nuova concessione, ovvero il rinnovo, sono subordinati alle risultanze del certificato antimafia di informazioni del prefetto che l'amministrazione competente è tenuta a richiedere ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
1-ter. 22. Messina, Barbato.
Al comma 9, lettera e) sostituire le parole: dal verificarsi dell'evento con le seguenti: dalla certificazione del risultato dell'evento.
1-ter. 13. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 10, sostituire le parole: possono essere adeguati in aumento ogni tre anni con le seguenti: sono adeguati in aumento ogni due anni.
1-ter. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Sopprimere il comma 11.
1-ter. 14. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Al comma 15, lettera a), sopprimere la parola:, b).
1-ter. 16. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Le vincite dei giochi di cui al comma 1, non riscosse entro centottanta giorni dalla data di effettuazione del concorso, vanno ad alimentare il Fondo speciale di cui ai commi 29 e 30 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-ter. 23. Comaroli.
ART. 1-quater.
(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito).
Sopprimerlo.
* 1-quater. 5. Occhiuto, Galletti.
Sopprimerlo.
*1-quater. 6. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quater. - 1. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogata.
1-quater. 7. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.
1-quater. 9. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare la sperimentazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.
1-quater. 8. Marchignoli, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
All'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere le parole da: conseguendo fino a medesimo comma.
1-quater. 101.La Commissione.
(Approvato)
All'articolo 1-quater, comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente allo 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1o gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia della effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti ed i livelli di servizio risultanoeffettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate in appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quater. 100.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies. (Scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi). - 1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le parole: «limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono» sono soppresse.
1-quater. 05. Vannucci.
Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies. - 1. In occasione dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, il Commissario straordinario delegato del Governo per la realizzazione dell'EXPO (COSDE), al fine di reperire risorse aggiuntive, può istituire, in deroga alle disposizioni vigenti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con la collaborazione tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nuove lotterie tradizionali ed istantanee, nuovi concorsi e altre forme innovative di sottoscrizione a premi.
1-quater. 06. Reguzzoni, Salvini, Grimoldi, Laura Molteni, Lupi.
(Inammissibile)
A.C. 1707-A - Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 42-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone l'assegnazione di rivendite di generi di monopolio ai titolari di ricevitorie del lotto che, in relazione alle nuove attivazioni di analoghe concessioni nei locali delle rivendite di generi di monopolio, si trovino ad una distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, per effetto dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo cambiamento delle condizioni di mercato che abbia causato una eccessiva concentrazione in relazione alla domanda;
il decreto n. 13493 del 12 dicembre 2006 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2006, definisce i termini attuativi di quanto enunciato nel citato comma 42-bis dell'articolo 3 e, tra l'altro, indica il termine di due anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto al fine di inviare istanza ai competenti uffici dei monopoli per l'assegnazione di una gestione di tabaccheria;
al momento moltissimi gestori del lotto segnalano enormi difficoltà nel trovare una zona scoperta dove allocare una nuova rivendita di generi di monopolio, in considerazione del fatto che i costi di gestione si presentano in molti casi insopportabili;
ove si presentano zone di futuro sviluppo abitativo o insediamenti commerciali non solo c'è da aspettare il tempo necessario affinché i lavori di costruzione si completino, ma si presenta l'onere dirispettare rigidamente i criteri generali di distanza e di densità abitativa per aprire una tabaccheria,
impegna il Governo
a prorogare il termine previsto dal citato decreto, fissato al 29 dicembre 2008, di almeno due anni e precisamente al 29 dicembre 2010, ciò al fine di non rendere infruttuosa la richiamata normativa e di evitare nel contempo la riapertura di un contenzioso con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
9/1707/1. Rampelli, Marsilio.
La Camera,
premesso che:
lo scorso anno una commissione di inchiesta, presieduta dall'allora sottosegretario Alfiero Grandi, ha stimato minori entrate per lo Stato dal settore dei giochi pari a quasi 100 miliardi;
la stessa commissione ha portato alla luce i risultati di una lunga, ma poco conosciuta, inchiesta della Guardia di finanza, la quale ha smascherato che i due terzi delle apparecchiature da gioco non sono collegate via modem con la Sogei, la società che si occupa del controllo sul pagamento delle imposte;
l'effettiva raccolta di gioco dovrebbe essere, secondo la Guardia di finanza, il trecento per cento in più della raccolta reale;
la parte preponderante delle minori entrate è costituita dalle mancate sanzioni applicate alle apparecchiature non collegate;
l'impianto predisposto per regolare il gioco e ottenere il pagamento delle imposte è stato fatto partire con colpevole ritardo,
impegna il Governo
a verificare se, a distanza di più di un anno, le anomalie evidenziate dalla commissione di inchiesta sono state risolte, a recuperare le somme non incassate a titolo di imposta e di sanzioni e a riferire alle Commissioni parlamentari competenti gli esiti delle verifiche.
9/1707/2. Comaroli.
La Camera,
premesso che:
su tutto il territorio nazionale si è sviluppato recentemente il fenomeno della diffusione di una variante del gioco sportivo del poker proveniente dagli Stati Uniti, denominato «texas hold'em» o «poker sportivo» che ha determinato un proliferare di appuntamenti per appassionati e professionisti e la nascita di associazioni di giocatori e finanche una federazione nazionale;
per tale tipo di gioco non esiste a livello statale alcuna forma di regolamentazione volta a contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché ad assicurare la tutela del giocatore;
tale tipo di gioco non rientra tra quelli sottoposti al controllo dei Monopoli di Stato in quanto il comma 1 dell'articolo 38 della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto decreto Bersani) assicura la regolamentazione dei soli giochi di abilità (tra cui si inseriscono i giochi di carte) a distanza con vincita in denaro dimenticando però quelli dal vivo;
in questo vuoto normativo si sono inseriti dei soggetti privati, ossia alcuni imprenditori, dediti all'esercizio dell'attività del gioco delle scommesse, riuniti nelle associazioni citate, che hanno presentato alle varie questure relative istanze, allo scopo di ottenere il nulla osta per lo svolgimento di tornei della tipologia del gioco in questione;
avendo l'autorità questorile ampia discrezionalità valutativa in materia, difronte ad una carente regolamentazione legislativa, alcuni questori, in base a valutazioni relative alle concrete modalità di svolgimento, al numero, alla struttura e alla consistenza dei giochi, hanno autorizzato i tornei del texas hold'em, mentre altri li hanno bloccati, inserendo il texas hold'em nella tabella dei giochi proibiti, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del TULPS;
in base alle decisioni dei questori in merito alle autorizzazioni, si è venuta a creare, sul piano sostanziale, una differente disciplina, a livello provinciale, per una stessa tipologia di gioco praticata su tutto il territorio nazionale;
molti imprenditori che si sono visti negare l'autorizzazione per lo svolgimento dei tornei di texas hold'em hanno presentato ricorso al Tar appellandosi al comma 93 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) in base al quale i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e, nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità e pertanto, se realizzati nei termini del succitato articolo 38, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 2006, n. 248 (che ricordiamo in realtà tratta però solo di giochi a distanza) diviene gioco di abilità lecito e non più in contrasto con l'articolo 721 del codice penale sul gioco d'azzardo;
a seguito di negazione di autorizzazione per lo svolgimento di tornei di texas hold'em risultano aperti presso i tribunali del Tar e il Consiglio di Stato numerosi contenziosi,
impegna il Governo
ad adottare, ferme restando le prerogative del Parlamento, le opportune iniziative, anche legislative, per disciplinare i tornei di carte realizzati da persone fisiche dal vivo ed in particolare del gioco del texas hold'em, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché per assicurare la tutela del giocatore ed evitare il proliferare di ricorsi presso i tribunali del TAR che appesantiscono la giustizia amministrativa.
9/1707/3. Di Giuseppe, Messina.
La Camera,
premesso che:
secondo gli ultimi dati forniti dall'associazione di consumatori Contribuenti.it e da Lo Sportello Antiusura di Roma che hanno monitorato il fenomeno del gioco legalizzato, negli ultimi 12 mesi si è registrato un aumento delle perdite legate alla dipendenza da giochi e scommesse legalizzati del 34,2 per cento, sono stati lasciati sul tavolo da gioco 610 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente e sono aumentati i giocatori minorenni passando da 860 mila a 1,3 milioni;
secondo recenti dati Eurispes, si stima che la popolazione vittima del gioco patologico vari tra l'1 e il 3 per cento (a seconda che il dato sia calcolato sull'arco della vita o sull'ultimo anno), ciò equivarrebbe in Italia a circa 700.000 persone in età da gioco;
il Ministero della solidarietà sociale aveva affidato nella primavera del 2007 al Gruppo Abele di Torino il compito di effettuare uno screening nazionale sul fenomeno del gioco d'azzardo e dunque dovrebbero già essere disponibili i primi dati ufficiali sulla situazione italiana;
nonostante il fenomeno del gioco compulsivo sia una dipendenza ufficialmente riconosciuta a livello scientifico, in Italia a livello normativo non viene recepita al pari di altre dipendenze quali la droga e l'alcool;
nel testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, presentato in Aula per la discussione generale il 16 ottobre 2008, si prevede solamente che forme di promozionee di vigilanza di gioco responsabile siano a carico dei soggetti concessionari dei monopoli che però opererebbero in tal senso con un evidente conflitto di interessi;
è compito dello Stato, che nell'articolo 47 della Costituzione promuove e tutela il risparmio, fare in modo che i risparmi degli italiani rientrino in circolazione nel mercato attraverso canali legali e produttivi e non nelle casse erariali sotto forma di perdite al gioco,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, ferme restando le prerogative del Parlamento, di promuovere provvedimenti, anche normativi, contro il gioco minorile e il gioco d'azzardo compulsivo, in ordine ad una promozione del gioco responsabile, del risparmio e della protezione della salute mentale e fisica dei cittadini, compiti che spettano direttamente allo Stato italiano.
9/1707/4. Messina.
La Camera,
premesso che:
l'ippica è in uno stato di crisi senza precedenti che rischia di pregiudicare definitivamente le prospettive del settore;
dalla crisi non è possibile fuoriuscire positivamente senza un piano industriale che, a partire dall'UNIRE, avvii un processo di risanamento e di radicale riorganizzazione strutturale dell'intera filiera con l'obiettivo principale di sostenere e valorizzare la qualità del cavallo allevato in Italia,
impegna il ministro dell'agricoltura, alimentazione e forestazione
a porre in essere con urgenza tutte le iniziative e ad adottare i provvedimenti necessari per il superamento della crisi strutturale ed in particolare di assumere quale priorità la riforma dell'UNIRE al fine di dare certezza e stabilità ai finanziamenti del settore ippico.
9/1707/5. Brandolini, Servodio, Cenni, Fiorio, Oliverio, Mario Pepe, Zucchi, Marco Carra, Agostini, Trappolino, Sani.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerato che la normativa vigente, avendo la legge n. 248 del 4 agosto 2006 consentito l'ingresso delle new slot nelle sale bingo nonché nei punti scommesse, consente che le società concessionarie per la gestione delle scommesse, per la gestione delle sale bingo e per la gestione della rete telematica delle new slot fungano allo stesso tempo da controllore e controllata;
preso atto che alcune società, secondo quanto si apprende da atti ufficiali del Parlamento brasiliano e del Parlamento argentino e da una attenta rassegna stampa intercontinentale, attraverso un'inestricabile rete societaria, risultano in Brasile in Argentina e negli Stati Uniti essere interessate nell'ambito di procedimenti giudiziari legati al riciclaggio, al narcotraffico ed al finanziamento illecito dei partiti;
considerato che le stesse società, prossimamente, dovranno rispondere davanti alla procura della Corte dei conti del Lazio in merito al mancato collegamento delle slot ed al contestuale mancato pagamento dei tributi e che la stessa Corte ha evidenziato un danno per l'erario di 98 miliardi di euro;
preso atto che il lodevole lavoro della Guardia di finanza ha messo in evidenza una lunga serie di illeciti nel settore del gioco nell'ambito delle slot machine e delle sale bingo;
considerato che vi è un inchiesta giudiziaria, nell'anno 2004, della procura di Torino, in merito al rilascio delle concessioniper la gestione funzionale ed economica delle sale bingo in cambio di tangenti; inchiesta che vede tra gli indagati l'allora direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
considerato che vi è un'inchiesta giudiziaria, nell'anno 2005, della procura di Biella, che ha evidenziato un danno per l'erario di circa 5,5 miliardi di euro, e l'imputazione a carico degli arrestati di «associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica ai danni dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed all'alterazione del contenuto di comunicazioni informatiche, di truffa aggravata, gioco d'azzardo e di aver modificato la contabilità delle apparecchiature da gioco»;
considerato che vi è un'inchiesta della procura di Potenza, nell'anno 2006, sul gioco d'azzardo che vede tra le persone coinvolte primarie figure dirigenziali, proprio riguardo alla concessione di omologazioni per apparecchi da intrattenimento; vi è un'inchiesta giudiziaria, nell'anno 2007, della procura di Venezia che ha emesso un decreto di sequestro preventivo di 110.000 apparecchi elettronici da gioco, motivata dal fatto che gli apparecchi, ancorché regolarmente collegati e omologati - da «gioco sicuro» - in realtà non sono conformi alla legge;
preso atto che la relazione finale della commissione d'inchiesta, presieduta durante la XV legislatura dall'allora sottosegretario all'economia Grandi, ha evidenziato alla data del 31 dicembre 2006 un ammanco totale pari a 370 milioni di euro, in relazione all'omesso pagamento delle imposte da parte dei 10 concessionari per la gestione della rete;
considerato che, quindi, il gioco è assai poco sicuro per le casse dello Stato e che le malversazioni nel settore portano ad un grave danno alle famiglie da una parte e per il bilancio dello Stato dall'altra,
impegna il Governo
a mettere in atto tutte le misure necessarie per scongiurare ogni pericolo di infiltrazione criminale nella rete di società legate al settore dei giochi, per prevenire i possibili fenomeni di riciclaggio, anche attraverso l'istituzione di una commissione di monitoraggio e di verifica interne al Ministero dell'economia e delle finanze e a razionalizzare la distribuzione delle apparecchiature da gioco sul territorio, evitando eccessive concentrazioni nei pressi delle scuole e dei luoghi di aggregazione giovanili.
9/1707/6.Polledri, Comaroli, Munerato, Allasia, Bitonci, Gidoni, Pirovano, Chiappori, Goisis, Consiglio, Fogliato, Versace, Maccanti, Lanzarin, Pini, Callegari, Nicola Molteni, Grimoldi, Negro, Pugliese, Vanalli, Crosio, Laura Molteni.
La Camera,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la legge n. 449 del 1999, al fine di definire chiaramente la non residualità del montepremi;
a riferire in Parlamento, al termine delle procedure selettive dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sul numero di negozi effettivamente assegnati;
ad attivare tutte le procedure necessarie al raggiungimento della neutralità fiscale per tutte le scommesse eliminando le sperequazioni dei prelievi che oggi penalizzano fortemente la scommessa ippica.
9/1707/7.Marinello.
La Camera,
premesso che:
le iniziative in materia di giochi e scommesse e le normative di settore tese sono sottese a tutelare interessi rilevanti dell'erario direttamente coinvolti;
in sede di conversione del presente decreto-legge è stata rilevata la piena disponibilità del Governo a valutare eventuali proposte di modifica della materia tese a raggiungere obiettivi di tutela della legalità del sistema e di garanzia delle entrate tributarie;
anche nell'ambito delle case da gioco si attende da molti anni, nel nostro Paese, una regolamentazione organica della materia;
l'esigenza di riformare il quadro normativo - dal momento che l'illegittimità dell'apertura di tali strutture è sancita da una legge del periodo fascista - è molto sentita dal momento che vi è una forte iniquità sulla vicenda che ha determinato, con deroghe piuttosto anomale, l'apertura di solo quattro casinò, tutti posizionati in zone del Nord del Paese: Venezia, Campione d'Italia, Saint Vincent e Sanremo;
al riguardo la Corte costituzionale si è espressa più volte nel senso della necessità di un riordino della normativa. In particolare, con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985 ha affermato: «mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità.... Si impone quindi la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore»;
il concetto è stato ribadito con una sentenza più recente la n. 291 del 1985 dove la Corte ha riaffermato la necessità, ora improrogabile, di un'organica disciplina della materia, su scala nazionale, per armonizzare la normativa al quadro costituzionale,
impegna il Governo
in conformità a quanto stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale a porre in essere, in tempi rapidi, iniziative legislative atte a riordinare il sistema dell'apertura delle case da gioco in Italia che consentano, al fine di uniformare la presenza dei casinò sul territorio nazionale, di aprirne altre nelle regioni del Mezzogiorno.
9/1707/8.Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerati gli ingenti interessi e le incredibili somme di denaro che circolano nel settore dei giochi e delle scommesse;
preso atto che il rischio che nel settore si verifichino infiltrazioni criminali, con possibile riciclaggio di denaro sporco;
considerato che anche in Italia numerose sono le inchieste aperte che hanno evidenziato una lunga serie di illeciti nel settore del gioco, nell'ambito delle slot machine e delle sale bingo;
preso atto che la relazione finale della commissione d'inchiesta, presieduta durante la XV legislatura dall'allora sottosegretario all'economia Grandi, ha evidenziato alla data del 31 dicembre 2006 un ammanco totale pari a 370 milioni di euro, in relazione all'omesso pagamento delle imposte da parte dei 10 concessionari per la gestione della rete;
considerato che esistono sul territorio numerosi fenomeni di gioco clandestino, non necessariamente legati alla criminalità organizzata, ma a singoli elementi,
impegna il Governo
ad inasprire le sanzioni per punire tutti i fenomeni di gioco abusivo e clandestino, al fine di limitare al massimo l'evasione nei confronti dell'erario e il moltiplicarsi di fenomeni di microcriminalità legati al gioco d'azzardo.
9/1707-A/9.Montagnoli.
La Camera,
premesso che:
il Governo in sede di presentazione della candidatura ha assunto precisi obblighi nei confronti della città di Milano per l'esposizione universale che si terrà nel 2015 del BIE (Bureau International des Expositions) organismo organizzativo di tutti i paesi che aderiscono all'esposizione internazionale;
premesso che tra i vari adempimenti vi è quello di consentire la realizzazione di giochi a premi, lotterie, nuovi concorsi o altre forme innovative per reperire risorse utili all'organizzazione dell'evento;
considerato che dal momento della firma dei predetti impegni la legislazione vigente non è stata adeguata, e che tale fatto potrebbe apparire inspiegabile agli occhi degli ispettori internazionali del BIE,
impegna il Governo
ad attivarsi effettivamente, ai fini di consentire il reperimento di risorse aggiuntive, ad istituire, in deroga alle disposizioni vigenti, ed in accordo con il ministro dell'economia e delle finanze, e con la collaborazione tecnica dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nuove lotterie tradizionali ed istantanee, nuovi concorsi e altre forme innovative di sottoscrizione a premi;
tutti gli aspetti inerenti la gestione, la raccolta di fondi e l'organizzazione di tali concorsi e giochi sono affidati all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede a destinare le risorse derivate agli scopi previsti.
9/1707-A/10.Reguzzoni, Salvini, Grimoldi, Molgora, Laura Molteni.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
considerata la capillare diffusione delle slot machine non solo negli esercizi commerciali, ma anche nelle sale bingo e nelle sedi dei circoli privati e delle associazioni;
valutata la presa che tali giochi hanno verso una larga fascia di popolazione, in particolar modo verso i giovani ed i soggetti più fragili;
valutati i rischi sociali ed economici che possono derivare alle famiglie dalla dipendenza dal gioco in tutte le sue forme,
impegna il Governo
a prevedere una graduale limitazione dell'installazione delle apparecchiature da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 all'interno delle sedi delle associazioni e dei circoli privati, arrivando fino al divieto di installazione delle stesse.
9/1707-A/11.Montagnoli.
INTERPELLANZE URGENTI
A)
Iniziative per evitare la chiusura dello zuccherificio di Termoli (Campobasso) - 2-00196
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che:
l'annosa questione legata allo storico zuccherificio di Termoli è purtroppo lontana dall'essere risolta;
lo stabilimento, infatti, rischia di chiudere se non si ottiene la proroga della Commissione europea per l'utilizzo del fondo di indennizzo e la rimodulazione degli aiuti al 2013;
l'azienda, fra dipendenti diretti ed indotto, dà lavoro a circa 400 persone;
tale chiusura avrebbe, dunque, pesanti ricadute economico-occupazionali per il Sud, per la regione Molise ed anche per la produzione di barbabietola da zucchero della capitanata;
il consiglio di amministrazione in questi giorni ha deciso di avviare la produzione di zucchero, senza, però, fugare definitivamente il pericolo di chiusura dello stabilimento, decisione rimandata alla data del 7 dicembre 2008 -:
se non ritenga di convocare urgentemente un tavolo bieticolo nazionale, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine di trovare uno sbocco positivo che possa evitare la chiusura dell'unico zuccherificio del Centro-Sud, mettendo fine, in tal modo, ad un silenzio e a una mancanza di confronto, che mortifica non solo un settore produttivo di enorme importanza, ma anche un intero territorio.
(2-00196)
«Cera, Vietti, Adornato, Bosi, Buttiglione, Capitanio Santolini, Casini, Cesa, D'Alema, Mario Pepe (PD), Narducci, Piccolo, De Micheli, Sanga, Rosato, Beltrandi, De Pasquale, Zamparutti, Ciccanti, Ciocchetti, Compagnon, De Poli, Delfino, Dionisi, Drago, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè, Mannino, Naro, Occhiuto, Oppi, Pezzotta, Pisacane, Poli, Rao, Romano, Ruggeri, Ruvolo, Tabacci, Nunzio Francesco Testa, Zinzi, Di Pietro, Di Giuseppe».
(28 ottobre 2008)
B)
Misure per garantire il regolare funzionamento dell'Ente italiano della montagna - 2-00171
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per i rapporti con le regioni e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'Ente italiano della montagna è un ente pubblico di ricerca istituito a seguitodella soppressione del precedente Istituto nazionale per le montagne (ex Imont) secondo un percorso di razionalizzazione degli enti pubblici, con particolare riferimento al ruolo di servizio per le istituzioni nazionali, regionali e locali deputate ad occuparsi di problemi e di iniziative rivolte alla montagna italiana;
il suddetto ente è tuttora commissariato ed in attesa di attuazione dei dettami statutari conseguenti;
come agli interpellanti consta a seguito di nota loro inviata dal commissario dell'Ente, richiamante il verbale n. 10/CR Eim del 2 settembre 2008, nel quale si dà contezza di quanto osservato dal collegio dei revisori riunitosi in quella data, il collegio dei revisori dell'Ente italiano della montagna ha richiamato l'attenzione delle autorità e dei Ministri competenti, al fine di segnalare la condizione per la quale, in assenza di uno sblocco dei finanziamenti previsti dalle norme finanziarie e dagli impegni assunti dai ministeri interessati (in particolare il ministero dell'economia e delle finanze) l'Ente è prossimo alla paralisi operativa;
non è dato conoscere quali siano, allo stato, l'orientamento e le deliberazioni delle autorità vigilanti, che, a giudizio del primo firmatario della presente interpellanza, dovrebbero affrontare le tematiche in discorso con la dovuta ponderazione -:
quali misure il Governo intenda assumere al fine di garantire il funzionamento dell'Ente italiano della montagna, anzitutto provvedendo ad adottare le urgenti iniziative di competenza del Governo medesimo in materia di finanziamento dell'Ente, a cominciare dagli impegni onerosi pregressi, che nessuna norma di legge finanziaria ha bloccato e che attendono di essere erogati.
(2-00171)
«Quartiani, Froner, Brandolini, Codurelli, Mariani, Vannucci».
(9 ottobre 2008)
C)
Iniziative per il completamento della E78 Fano-Grosseto - 2-00199
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la strada di grande comunicazione, la E-78 Fano-Grosseto, meglio nota come «strada dei due mari», è ritenuta «strategica» dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevista dall'accordo europeo siglato a Ginevra il 15 novembre 1975;
risulta realizzata per oltre il 70 per cento dei 270 chilometri previsti, interessando le regioni Marche, Umbria e Toscana;
rappresenta l'unica possibilità di collegamento trasversale dell'Italia centrale, costituendo una rete «a maglia», collegando le autostrade A1 ed A14, le statali E45-strada statale n. 1 Aurelia e la strada statale n. 16 Adriatica e altri importanti assi;
è noto che dopo lo snodo di Bologna non esistono adeguati collegamenti in grado di superare agevolmente la barriera appenninica, con il rischio che, verificandosi problemi sulle autostrade A1 e A14, si bloccherebbe l'Italia;
la mancanza di completamento di questo asse strategico limita le forti potenzialità di sviluppo di tre regioni fortemente produttive, quali Toscana, Umbria e Marche;
non esistono nell'asse in parola alternative al trasporto ferroviario;
dopo anni di mancati investimenti il precedente Governo aveva ripreso il flusso dei finanziamenti, intervenendo in alcuni lotti in territorio toscano;
a ulteriore conferma, con l'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2007, si è espressamente previsto che per il tratto Arezzo-Fano, collegando due autostrade, la A1 e la A14, si sarebbe proceduto con lo strumento della finanza di progetto;
il collegamento delle due più importanti autostrade nazionali risulta, infatti, strategico per molte ragioni;
risulta sottoscritto l'accordo tra le regioni interessate e l'Anas per la definizione del percorso;
il bando per la dimostrazione di interesse del tratto Arezzo-Fano per la realizzazione attraverso project financing non risulta ad oggi pubblicato;
le dichiarazioni di molti esponenti del Governo ascoltate nell'ultimo periodo rimandano ad una programmazione di investimenti per la grande viabilità attraverso l'impiego di capitali privati;
i finanziamenti eventualmente necessari per la partecipazione pubblica alla finanza di progetto potrebbero essere disponibili nell'apposito fondo costituito con le finanziarie per gli anni 2007 e 2008, se non già prenotati;
l'annunciato finanziamento della Banca europea degli investimenti di 15 miliardi di euro per la realizzazione di infrastrutture previste nella cosiddetta «legge obiettivo» può essere una valida occasione per il finanziamento completo dell'opera -:
quali siano le azioni che il Governo ha intrapreso ed intende intraprendere per il completamento della E78 Fano-Grosseto, quanti finanziamenti intenda destinare, in quali tempi e se intenda utilizzare il fondo per la finanza di progetto, nonché il preannunciato finanziamento della Banca europea degli investimenti.
(2-00199)
«Vannucci, Sereni, Martella, Meta, Giovanelli, Merloni, Bocci, Zunino, Sposetti, Tullo, Pizzetti, Zaccaria, Castagnetti, Marco Carra, Migliavacca, Duilio, Zucchi, Braga, Gozi, Verini, Sani, De Torre, Pistelli, Agostini, Cavallaro, Trappolino, Bordo, Brandolini, Rubinato, Capodicasa, Ventura».
(3 novembre 2008)
D)
Iniziative per preservare l'insegnamento del latino nel cosiddetto «sistema dei licei» - 2-00194
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
da alcuni mezzi di stampa è emersa la notizia che ci sarebbe da parte del Ministro interpellato la volontà di abolire l'insegnamento del latino dai licei scien-tifici;
l'insegnamento del latino nei licei scientifici è importante sia per l'educazione alla disciplina mentale, sia per il significato di alta formazione che questo tipo di scuola dovrebbe mantenere;
lo studio del latino andrebbe potenziato, evitando che sia ridotto ad un insegnamento residuale, o introdotto, laddove non sia previsto, in tutte le scuole che, in base alla cosiddetta «riforma Moratti», aspirano al titolo di liceo e dove, come nel liceo artistico, si formano anche i futuri operatori di beni culturali;
abolire l'insegnamento del latino per sostituirlo con quello di una lingua straniera è una scelta sbagliata che nasce da valutazioni errate sull'importanza dell'apprendimento della lingua latina, che invece andrebbe utilizzata, per la sua struttura linguistica rigorosissima, anche come base per facilitare l'acquisizione grammaticale delle lingue straniere -:
quali iniziative il Ministro interpellato intenda assumere per studiare forme di intervento adeguate per tutelare l'insegnamento del latino nel cosiddetto «sistema dei licei»;
quali iniziative il Ministro interpellato intenda assumere per promuovere in Italia un riequilibrio nell'insegnamento della lingua latina, anche in considerazione del ruolo fondamentale che la stessa ha rivestito per la costruzione ed elaborazionedella comune cultura europea nell'età cristiana, medioevale, umanistica e moderna.
(2-00194)
«Frassinetti, Centemero, Granata, Murgia, Caldoro, Ciccioli, Di Biagio, Berardi, Angeli, Tommaso Foti, Picchi, Ghiglia, Corsaro, Laffranco, Bianconi, Garagnani, Malgieri, Carlucci, Aracri, Scalia, Mazzuca, Castellani, Saltamartini, Faenzi, Beccalossi, Paolo Russo, Di Virgilio, Mancuso, De Corato, Palumbo, Minardo, Palmieri, Gibiino, Barbieri, Barbaro, Biava, De Angelis, Taglialatela, D'Ippolito Vitale, Simeoni, Scandroglio, Berruti».
(28 ottobre 2008)
E)
Iniziative per l'apertura di un tavolo con le organizzazioni sindacali che hanno rifiutato l'intesa con Cai del 31 ottobre 2008 in relazione alla vertenza Alitalia - 2-00203
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
il 31 ottobre 2008 le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno firmato un'intesa sui contratti e sui criteri di selezione dei lavoratori che dovranno confluire nella nuova compagnia aerea Cai;
altre organizzazioni sindacali (Avia, Anpac, Unione piloti e Sdl), rappresentative in particolare dei piloti e degli assistenti di volo, nonché di dipendenti di terra dell'Alitalia, hanno rifiutato tale intesa e annunciato lo stato di agitazione dei dipendenti, al fine di ottenere il «ripristino di corrette relazioni industriali e sindacali con chi rappresenta realmente i voleri dei lavoratori di Alitalia appartenenti alle tre categorie di terra, assistenti di volo e piloti»;
la convinzione espressa da queste organizzazioni sindacali è che l'intesa firmata venerdì 31 ottobre 2008 sia distante da quella di settembre 2008 e risulti in particolar modo penalizzante per i dipendenti con figli piccoli o portatori di handicap, che non avrebbero più il diritto di essere esonerati dai turni notturni;
nel passaggio dalla vecchia alla nuova Alitalia, si riscontra una riduzione di ferie, permessi e qualifiche per gli assistenti di volo e per i piloti e un aumento dell'impegno lavorativo. I piloti hanno dovuto, inoltre, constatare che il contratto da dirigenti (per i comandanti), strappato a settembre 2008, è meno vantaggioso di quello che era sembrato in un primo momento;
il Presidente del Consiglio dei ministri, anche prima delle ultime elezioni politiche. aveva affermato che non si doveva vendere l'Alitalia a Air France, ma che andava fatto un ulteriore prestito di 300 milioni (che adesso pagheranno i contribuenti) e che andava difesa «l'italianità» della compagnia e che era pronta una cordata di imprenditori che avrebbe comprato Alitalia, l'avrebbe fatta funzionare al meglio, mentre i dipendenti avrebbero avuto il posto di lavoro garantito;
si trattava, in realtà, ad avviso degli interpellanti, di uno spot elettorale: fin dall'inizio, infatti, il Governo, invece di ricorrere ad un'asta pubblica, ha imposto un'opzione unica a favore della Cai ed è con questa spada di Damocle, pendente per mesi sulla loro testa, che i sindacati hanno dovuto affrontare la trattativa;
i soci di Cai non hanno nulla a che fare con il know how relativo al trasporto aereo: alcuni, come Benetton, hanno un conflitto di interessi. Egli ha, infatti, costruito e gestisce l'aeroporto di Fiumicino. Qualcuno altro - il proprietario di Air One - ripianerà con questa operazione i debiti che aveva contratto con Banca Intesa, capofila della cordata;
c'è da chiedersi perché l'asset attivo di Alitalia non sia stato messo in vendita tramite una gara. Si era riusciti a prospettare la vendita dell'intera Alitalia, sia la parte attiva che quella passiva, a Air France; adesso, invece, il passivo è stato messo, con azione discutibile, a carico dei contribuenti italiani, mentre l'attivo non è neanche stato messo in vendita, ma è stato dato, ad avviso degli interpellanti, in sostanza in dono a diciotto imprenditori in vario modo vicini al Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno interessi del tutto diversi dal trasporto ed ai quali si dice di fare una gara per trovare un partner straniero;
c'è da chiedersi perché questo partner straniero non potesse trovarlo direttamente lo Stato, anzi il commissario straordinario, che avrebbe verosimilmente potuto bandire una gara e guadagnarci sopra; il Governo, di fatto, ha regalato Alitalia a dei privati, affinché se la vendano e ci lucrino la differenza, il tutto con soldi pubblici;
peraltro, molti componenti della cordata, tra i quali i Benetton, Pirelli ed altri, sono soci di Banca Leonardo, incaricata dal ministero dello sviluppo economico di fissare il «valore di mercato» dell'Alitalia, in pratica il prezzo di vendita alla stessa Cai; due consiglieri di amministrazione della Cai, D'Urso e Marchionni, sono addirittura membri del consiglio di amministrazione di Banca Leonardo;
il Governo ha fatto sentire il suo peso sui lavoratori: ha descritto in sostanza i lavoratori, i piloti, gli assistenti di volo e il personale di terra come raccomandati, lavativi, superstipendiati, nullafacenti. Quasi che la colpa del non funzionamento di Alitalia fosse delle sue maestranze e non dei suoi amministratori e non di quei politici che si sono fatti fare una tratta aerea apposita;
tali discutibili atteggiamenti sono state reiterati dal Ministro Matteoli, che ha dichiarato il 4 novembre 2008 di avere «qualche dubbio che i piloti Alitalia che non sottoscriveranno il contratto con la Cai possano accedere alla cassa integrazione»;
i sindacati che hanno rifiutato l'accordo del 31 ottobre 2008 hanno avuto il mandato dai lavoratori riunitisi in assemblea il 3 novembre 2008 di «trattare con Cai e il Governo per ottenere garanzie di massima tutela occupazionale», anche «mediante il ricorso ad un esteso part-time e alla rimodulazione del piano industriale con dati aggiornati», rifiutando «ogni forma di stesura dei contratti collettivi di lavoro unilaterale e non condivisa» -:
se non ritenga il Governo di dover aprire un tavolo con le organizzazioni che hanno rifiutato l'intesa del 31 ottobre 2008 e proposto una trattativa su punti anche nuovi di confronto, ponendosi super partes, smettendo di far sentire il proprio peso a favore di Cai e contro i lavoratori e garantendo i necessari ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori senza discriminazioni politiche e sindacali, nonché ai lavoratori dell'indotto, vale a dire quelli per i quali il Governo non ha neanche previsto finora il sistema di cassa integrazione e di tutela previsto per i lavoratori Alitalia.
(2-00203)«Donadi, Di Pietro, Favia».
(4 novembre 2008)
F)
Iniziative anche di carattere normativo, per rilanciare il processo di privatizzazione e liberalizzazione del settore della distribuzione dei tabacchi lavorati - 2-00202
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
con il decreto legislativo n. 283 del 1998, il Ministro delle finanze pro tempore diede avvio al processo di privatizzazione e liberalizzazione dei settori produttivi ecommerciali dei tabacchi lavorati, fino ad allora gestiti dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, mediante la creazione dell'Ente tabacchi italiani, a cui fu assegnato il compito di risanare e ristrutturare gli asset aziendali e di collocarli utilmente sul mercato;
al termine di questo breve processo, con apposita asta pubblica, nel 2002 l'Ente tabacchi italiani fu acquistato dalla British American Tobacco Italia (un'affiliata dell'omonima multinazionale inglese) per il notevole importo di oltre 2,3 miliardi di euro, tutt'oggi ricordata come l'ultima privatizzazione del decennio trascorso;
la privatizzazione di queste attività avrebbe dovuto comportare notevoli vantaggi per gli operatori del settore e, in particolare, per i rivenditori di generi di monopolio, per effetto della semplificazione dei processi distribuitivi e per la connessa riduzione dei costi di servizi che la liberalizzazione e l'ingresso sul mercato di una pluralità di imprese e aziende avrebbe dovuto comportare;
nell'anno 2006, perdurando una situazione di stagnazione nel processo di liberalizzazione del comparto distributivo, venne introdotta una previsione normativa per sviluppare e dare impulso decisivo al rinnovamento. Infatti, con i commi 96 e 97 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), emanata sotto l'egida del Governo Prodi, venne prevista la possibilità di creare una nuova rete distributiva dei tabacchi lavorati, costituita da oltre 300 depositi fiscali, che avrebbe potuto affiancarsi alla rete già esistente o comunque costituire una valida alternativa ad essa;
per dare stabilità al sistema della distribuzione dei tabacchi lavorati, attraverso il quale vengono raccolti annualmente oltre 13 miliardi di euro di entrate per accisa e iva, venne previsto, altresì, di agganciare i contratti di distribuzione in essere alla data di entrata in vigore della citata legge all'effettiva disponibilità degli immobili, sede dei depositi fiscali già funzionanti, per un periodo di nove anni;
le disposizioni recate dai commi 96 e 97 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 per essere operative necessitavano di semplici procedure di raccordo da individuare con due decreti attuativi che il ministero dell'economia e delle finanze e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avrebbero dovuto emanare, rispettivamente entro 90 e 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
a distanza di oltre due anni dall'emanazione della legge finanziaria per l'anno 2007, senza peraltro che vi sia stata alcuna apparente ragione e in assenza di una norma di riferimento dei termini suddetti, l'amministrazione competente non ha ancora provveduto a dare attuazione al disposto normativo di cui trattasi, cosa che nella sostanza favorisce e continua ad avvantaggiare il monopolista di fatto della distribuzione (la società Logista Italia), con onerosi costi per il servizio di consegna a domicilio, anch'esso gestito in regime di monopolio di fatto dalla Logista;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato l'urgente necessità (aprile 2006) di modificare la vigente normativa, nel senso di creare le reali condizioni di accesso al mercato anche per le aziende di più piccole dimensioni e con limitati mezzi finanziari, con lo scopo di introdurre elementi di reale competitività nel sistema e per scardinare il monopolio di fatto delle multinazionali;
i numerosi passaggi di proprietà della società Logista, che ha effettuato la distribuzione dei tabacchi lavorati in questi ultimi quattro anni in Italia (dall'Ente tabacchi italiani alla British American Tobacco Italia, dalla Bat Italia all'Altadis/Logista e da quest'ultima alla Imperial Tobacco/Logista), non hanno di fatto consentito la reale apertura del mercato della distribuzione, né, tanto meno, la rimodulazione del servizio di consegna a domicilio, il cui costo rimane elevato -:
quali siano le reali ragioni della mancata emanazione, a distanza di oltre due anni, dei decreti attuativi dei commi 96 e 97 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, i cui termini di emanazione (90 e 120 giorni) sono stati disattesi in assenza di un differimento normativo dei suddetti termini che avevano ed hanno tuttora natura perentoria;
se siano stati svolti accertamenti per individuare l'esistenza di eventuali responsabilità di carattere amministrativo per i ritardi suddetti;
se sia intenzione del Governo di procedere sollecitamente alla definizione e stesura della normativa in esame per addivenire sollecitamente alla tanto auspicata privatizzazione e liberalizzazione del settore distributivo dei tabacchi lavorati;
se siano state assunte iniziative volte alla revisione della normativa di settore nel senso indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
quali siano le iniziative che il Governo intende adottare per rilanciare il processo di privatizzazione e liberalizzazione del settore, non ancora concluso a distanza di oltre 10 anni dal suo avvio, e per eliminare definitivamente le rendite di posizione di cui beneficia il monopolista di fatto della distribuzione.
(2-00202)
«Esposito, Misiani, Portas, Porta, Miglioli, Bordo, Calgaro, Viola, Vernetti, Velo, Graziano, Giorgio Merlo, Ventura, Iannuzzi, Peluffo, Fiorio, Lovelli, Lulli, Lucà, Calearo Ciman, Porcino, Barbato, Mario Pepe (PD), Tullo, Cambursano, Morassut, Boccuzzi, Oliverio, Andrea Orlando, Recchia, Boccia, Duilio, Bellanova, Benamati, Ginoble».
(4 novembre 2008)