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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 11 novembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 novembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Renato Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, Lamorte, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Renato Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Lamorte, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 novembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PICCHI: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» (1883);
SANTELLI ed altri: «Modifiche al codice penale, in materia di responsabilità nell'esercizio dell'attività medico-chirurgica e di consenso informato del paziente, nonché al codice di procedura civile e al codice di procedura penale, in materia di nomina dei periti nei relativi procedimenti» (1884);
MARIO PEPE (PdL): «Disposizioni per la protezione degli edifici civili dal rischio di esplosioni derivanti da impianti utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile» (1885);
LO MONTE ed altri: «Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori militari e sulla tutela e la rappresentanza degli interessi economici e normativi del personale militare» (1886);
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni per tutelare i cittadini e le piccole e medie imprese nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali» (1887).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
LIVIA TURCO: «Modifica all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per i minori stranieri affidati, al compimento della maggiore età» (1523) Parere delle Commissioni V, VII, XI e XII.
II Commissione (Giustizia):
SAMPERI ed altri: «Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale» (1263) Parere delle Commissioni I, X, XI, XII e XIII;
DI PIETRO e PALOMBA: «Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per la repressione delle discriminazioni per motivi razziali, di orientamento sessuale o di identità di genere» (1882) Parere della I Commissione.
IV Commissione (Difesa):
HOLZMANN e MANCUSO: «Istituzione della decorazione "Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana"» (1044) Parere delle Commissioni I, V e XII.
VI Commissione (Finanze):
MAZZOCCHI ed altri: «Modifica all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di valutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero» (214) Parere delle Commissioni I, V e X;
MIGLIORI: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per l'armonizzazione dell'imposizione tributaria sulle cessioni di immobili» (1804) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
VII Commissione (Cultura):
PALUMBO ed altri: «Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di partecipazione dei professori collocati in aspettativa alle commissioni di concorso e di eleggibilità degli stessi alle cariche accademiche» (1792) Parere delle Commissioni I e V.
XII Commissione (Affari sociali):
ALLASIA ed altri: «Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali» (1205) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 6 novembre 2008, Francesco Caruso, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza - allegando la relativa documentazione - che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile pressol'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione della famiglia del professor Marco Biagi) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2008, relativa:
agli scioperi proclamati per il giorno 28 ottobre 2008, riguardanti il personale dipendente della società ENAV e i piloti della società Eurofly;
agli scioperi proclamati per il giorno 29 ottobre 2008, riguardanti il personale dipendente del Gruppo Ferrovie dello Stato e della società Trenitalia.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge 1o agosto 2002, n. 166, la relazione, predisposta da ANAS Spa, sull'attività di vigilanza sulle società concessionarie autostradali svolta dalla medesima società nell'anno 2007.
Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 novembre 2008, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende devolvere un contributo al progetto per il Caucaso «Venti di pace sul Caucaso: Conferenza dei popoli del Caucaso», promosso dall'associazione Rondine Cittadella della pace.

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi da aprile a giugno 2008.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera in data 4 novembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Giuseppe Pecci a membro del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 7 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (46).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1o dicembre 2008.

Il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, con lettera in data 7 novembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2009 (47).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 dicembre 2008.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2009) (A.C. 1713)

A.C. 1713 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.200, 2.205 e 2.206 e sui subemendamenti 0.2.201.202 e 0.2.201.200.

A.C. 1713 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro ed in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro ed in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro ed in 3.100 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 217.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delleoperazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Risultati differenziali).

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna e le gravi conseguenze della crisi economica internazionale sul credito alle imprese e alle famiglie sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
1. 200.La Commissione.

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
1. 200.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna e le gravi conseguenze della crisi economica internazionale sul credito alle imprese e alle famiglie sono destinate esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati con reddito inferiore a 50 mila euro, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente e di pensione di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e a misure di sostegno al credito delle piccole e medie imprese con l'automatico accodamento senza penalizzazioni per le rate di mutuo o operazioni di leasing in scadenza nel 2009, e con il rafforzamento degli strumenti di garanzia Confidi.
1. 1. (ex 1. 2.) Nannicini, Lulli, Baretta, Fluvi, Ceccuzzi, Vico, Borghesi, Boccia, Rubinato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di caratterepermanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
1. 2. (ex 1. 1.) Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

A.C. 1713 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per laformazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo previsto dall'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dalterritorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

18. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nel 2009 e di 9,5 milioni di euro nel 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2007 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.

27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2,dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'importo da erogare non può superare il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni del biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione per l'anno 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali i relativi oneri sono posto a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per il triennio 2009-2011, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni di cui all'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il complesso delle spese finali di cui al comma 4 del medesimo articolo è determinato anche al netto dei trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativi agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre, in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale ePresidenza del Consiglio dei ministri» legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paessaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
2. 1. (ex 2. 444.) Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i canoni corrisposti alle autorità portuali a fronte della concessione di beni demaniali, in ragione della indisponibilità di detti beni da parte delle autorità medesime a titolo di proprietà o di altro diritto reale, non costituiscono redditi di natura fondiaria e, in quanto tali, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini delle imposte dirette.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 2. (ex 2. 204.) Meta, Bonavitacola, Velo, Tullo, Sarubbi, Laratta, Lovelli, Giorgio Merlo, Cardinale, Boffa, Vico.

Al comma 2, dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti:, alle imprese che esercitano la pesca mediterranea.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 500.
2. 5. (ex 2. 358.) Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e alle imprese armatoriali che esercitano traffico di cabotaggio marittimo con le isole minori.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 6. (ex 2. 201.) Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Sarubbi, Pierdomenico Martino, Boffa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, nel limite del 50 per cento, alle imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio marittimo con le isole minori.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 7. (ex 2. 202.) Meta, Cardinale, Fiano, Bonavitacola, Velo, Sarubbi, Tullo, Enzo Carra, Lovelli, Laratta, Boffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I benefici di cui al comma 2 sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2009: - 1500;
2010: - 1500;
2011: - 1500.
2. 8. (ex 2. 356.) Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Zucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.
2. 10. (ex 2. 380.) Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativamente alla misura di fermo definitivo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.
2. 11. (ex 2. 392.) Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Vico.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2009: - 13.000.
2. 12. (ex 2. 273.) Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Servodio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borsa di studio a supporto della mobilità individuale per studio, per tirocinio o per formazione professionale bandite, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nell'ambito del programma LLP, istituito con decisione n. 1720/06/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, nonché gli altri contributi comunitari e di altri organismi internazionali e le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 8 mila euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, ad esclusione delle seguenti:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Comunicazioni»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Giovani e sport»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» e relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Ricerca e innovazione», relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e relative alla missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».
2. 13. (ex 2. 249.) Ghizzoni, Borghesi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
* 2. 14. (ex 2. 35.) Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
* 2. 15. (ex 2. 35.) Rubinato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 16. (ex 2. 34.) Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2009: - 7.000;
2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
2009: - 28.500;
2010: - 18.500;
2011: - 18.500.
2. 17. (ex 2. 279.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 19. (ex 2. 280.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 204 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
2. 20. (ex 2. 311.) Vannucci, Pizzolante, Marchioni, Mazzuca.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato;
b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.
2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.
3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.
4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto difamiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 22. (ex 2. 51.) Brugger, Zeller.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:
«Art. 2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in modo lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 2,2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide gobali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».
2. 23. (ex 2. 50.) Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 25. (ex 2. 296.) Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche nel caso in cui gli atti relativi al riordino comportino conferimenti di aziende strumentali alle aziende di servizio o di persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009 in Fondazioni a condizione che le aziende stesse mantengano il requisito della strumentalità.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale, apportare la seguente variazione:
2009: - 2.500.
2. 26. (ex 2. 33.) Contento.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche nel caso in cui gli atti relativi al riordino comportino conferimenti di aziende strumentali alle aziende di servizio o di persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009 in Fondazioni a condizione che le aziende stesse mantengano il requisito della strumentalità. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo s provvede mediante la riduzione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 27. (ex 2. 32.) Contento.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-octies. Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività commerciali e non commerciali».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere all'anno 2009.
* 2. 28. (ex 2. 297.) Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-octies. Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività commerciali e non commerciali».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere all'anno 2009.
* 2. 29. (ex 2. 297.) Rubinato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 31. (ex 2. 39.) Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo».
12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 36. (ex 2. 65.) Froner.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 38. (ex 2. 40.) Nicco, Brugger, Zeller, Quartiani, Delfino, Cambursano.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori agricoli è ridotta del 50 per cento rispetto all'accisa per lo scopo vigente alla data del 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 40. (ex 2. 390.) Rubinato.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 43. (ex 2. 521.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli, Ruvolo.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. L'aliquota del 7 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.
15-ter. L'aliquota del 3 per cento prevista alla voce: «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis)», dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
2. 45. (ex 2. 184.) Cimadoro, Cambursano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2011»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 360 milioni di euro per l'anno 2011.
2. 50. (ex 2. 223.) Motta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2011»; al secondo periodo, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. 51. (ex 2. 226.) Mariani, Motta, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti, Baretta, Cambursano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 52. (ex 2. 224.) Motta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti, Borghesi.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste ai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese anche al recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico ricettive.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli ami 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela evalorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
2. 53. (ex 2. 64.) Marchioni, Brandolini, Marchi.

Al comma 25, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2009: - 782;
2010: - 782;
2011: - 782.
2. 57. (ex 2. 187.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 25, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2009: - 405;
2010: - 405;
2011: - 405.
2. 58. (ex 2. 188.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 25, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2009: - 843;
2010: - 888;
2011: - 906.
2. 59. (ex 2. 189.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 25, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2009: - 24;
2010: - 24;
2011: - 24.
2. 60. (ex 2. 190.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 27, sostituire la parola: 1.560 con la seguente: 2000.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 440 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 61. (ex 2. 191.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 28, sostituire le parole da: 680 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui aldecreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente, fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 62. (ex 2. 278.) Garofani, Villecco Calipari, Minniti, Beltrandi, Amici, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Paladini.

Al comma 28, sostituire la parola: 680 con la seguente: 830.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011:
2. 63. (ex 2. 193.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Amici.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, la somma di 9,5 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 9.500;
2010: - 9.500;
2011: - 9.500.
2. 64. (ex 2. 341.) Buttiglione, Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Per l'anno 2009 per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.
2. 65. (ex 2. 342.) Buttiglione, Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 66. (ex 2. 206.) Meta, Bonavitacola, Velo, Tullo, Sarubbi, Lovelli, Fiano, Laratta, Giorgio Merlo, Enzo Carra, Mariani, Realacci, Bratti, Margiotta, Boffa.

Al comma 32, dopo le parole: delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: definito in sede di contrattazione integrativa.
* 2. 68. (ex 2. 170.) Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Al comma 32, dopo le parole: delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: definito in sede di contrattazione integrativa.
* 2. 69. (ex 2. 194.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 32, dopo le parole: della prestazione lavorativa aggiungere le seguenti:, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
2. 70. (ex 2. 171.) Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 32, dopo le parole: della prestazione lavorativa aggiungere le seguenti:, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale,
2. 71. (ex 2. 195.) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, D'Antoni.

Al comma 34, sostituire le parole: può essere, altresì, devoluta con le seguenti: sono, altresì, devolute.

Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché una quota parte pari al 50 per cento dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della presente legge.
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Riduzione e razionalizzazione dei consumi intermedi). - 1. A decorrere dall'anno 2009 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.
2. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2009, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 1, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.
3. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2009.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 2 e 3, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 1, nei limiti previsti dal comma 2.
5. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 2 e 3, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.
6. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
2. 73. (ex 2. 146.) Cambursano, Paladini, Porcino, Borghesi.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 della legge 25 giugno 2006, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dall'anno 2010 il comma 2 trova applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 non siano stati adottati i nuovi criteri e modalità di cui al medesimo comma 2».
2. 75. (ex 2. 315.) Poli, Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 35.
2. 76. (ex 2. 196.) Damiano, Amici, Baretta, Ghizzoni, Livia Turco, Villecco Calipari, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, D'Antoni, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Marchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: presentazione del disegno di legge finanziaria con le seguenti: entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo, il quinto e il sesto periodo.
2. 77. (ex 2. 199.) Damiano, Amici, Baretta, Ghizzoni, Livia Turco, Villecco Calipari, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, D'Antoni, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Marchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: presentazione del disegno di legge finanziaria con le seguenti: entrata in vigore della presente legge.
2. 78. (ex 2. 197.) Damiano, Amici, Baretta, Ghizzoni, Livia Turco, Villecco Calipari, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, D'Antoni, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Marchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 35, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere il terzo periodo;
al quarto periodo, sopprimere le parole:
In ogni caso;
sopprimere il quinto periodo.
2. 80. (ex 2. 143.) Paladini, Porcino, Evangelisti, Cambursano, Borghesi.

Al comma 35, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, il quinto e il sesto periodo.
2. 81. (ex 2. 198.) Damiano, Amici, Baretta, Ghizzoni, Livia Turco, Villecco Calipari, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, D'Antoni, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Marchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 35, secondo periodo sostituire le parole: anche mediante atti unilaterali con le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.
2. 205.La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
35-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità, ivicompreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
35-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 35-ter, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. 200. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
35-bis. Al comma 19 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «sono messe a disposizione» sono aggiunte le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché».
2. 206.La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 2. 202. della Commissione, al comma 35-bis, premettere il seguente:
35.1. Al comma 4 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese sociali per interventi e servizi».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
0. 2. 202. 3. De Poli, Galletti, Ciccanti, Bosi.

All'emendamento 2. 202. della Commissione, al comma 35-bis, premettere il seguente:
35.1. Al comma 4 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
0. 2. 202. 2. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 202. della Commissione, comma 35-bis, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:
«5-quater. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
0. 2. 202. 1. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2008 le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».
35-ter. Al comma 658-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole «, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.
* 2. 202. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2008 le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».
35-ter. Al comma 658-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole «, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.
* 2. 83. (ex 2. 580.) Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili, ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli «Stabilimenti idropinici ed idrotermali» di cui al codice 93.04.2 facente parte della «Tabella dei codici delle attività economiche ATECOFIN 2004».
35-ter. La rivalutazione di cui al comma 35-bis può essere eseguita, con esclusivo riferimento ai predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2008, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
35-quater. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
35-quinquies. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
35-sexies. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 35-bis può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010; 45 per cento nel 2011. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. 84. (ex 2. 262.) Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011».
35-ter. Le misure delle agevolazioni fiscali attraverso il meccanismo del credito d'imposta sono previsti per il triennio 2009-2011 in ragione rispettivamente di 347 milioni euro, 550 milioni euro, 402 milioni di euro.
35-quater. Le misure agevolative sono riconosciute in forma di fiscalità di sviluppo a favore di quelle aree caratterizzate dal decollo di un avanzato programma industriale-commerciale.
35-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'individuazione, all'interno delle regioni di cui al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle aree alle quali attribuire con priorità i benefici fiscali, allo scopo di sostenere il livello di ammodernamento dei beni strumentali.
2. 85. (ex 2. 513.) Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2009 al 2011, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989,n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto.
35-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro.
2. 86. (ex 2. 135.) Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate - voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) con i seguenti importi:
2009: + 1.100.000;
2010: + 1.100.000;
2011: + 1.100.000.
* 2. 87. (ex 2. 172.) Messina, Barbato, Scilipoti, Orlando, Misiti, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate - voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) con i seguenti importi:
2009: + 1.100.000;
2010: + 1.100.000;
2011: + 1.100.000.
* 2. 88. (ex 2. 172.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 275 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salutee delle politiche sociali missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2009: + 275.000;
2010: + 275.000;
2011: + 275.000.
2. 89. (ex 2. 153.) Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 650 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2009: + 650.000.
2. 90. (ex 2. 134.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono ridotte per un importo pari a 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali. voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubbico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011: + 150.000.
2. 91. (ex 2. 168.) Evangelisti, Leoluca Orlando, Razzi, Pisicchio, Cambursano, Borghesi, Giachetti, Mecacci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte rispettivamente per un importo pari a 150 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze - missione Comunicazioni -programma: Sostegno all'editoria voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:
2009: + 142.300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.
2. 92. (ex 2. 177.) Giulietti, Zazzera, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli statidi previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 90 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze - missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - voce: decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:
2009: + 90.000;
2010: + 90.000;
2011: + 90.000.
2. 93. (ex 2. 154.) Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):
2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.
2. 94. (ex 2. 180.) Cambursano, Borghesi, Piffari, Monai.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:
2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.
2. 95. (ex 2. 156.) Cambursano, Borghesi, Piffari, Monai.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. A decorrere dall'anno 2009 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
35-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tassa sui superalcolici, dicui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.
2. 96. (ex 2. 276.) Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Porta, Narducci, Garavini.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. L'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.
35-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
2. 97. (ex 2. 553.) Scilipoti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. L'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per il biennio 2009-2010 non potrà superare il limite di euro due per viaggiatore. Entro il 1o gennaio 2011, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentite le maggiori associazioni nazionali e internazionali del trasporto aereo, si procede alla rideterminazione o, eventuale, revoca dell'aumento di cui all'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
35-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
2. 99. (ex 2. 551.) Scilipoti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. L'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, non potrà essere superiore all'uno per cento del costo complessivo del biglietto aereo per ogni passeggero, al netto delle tasse aeroportuali, per biglietti aerei il cui costo complessivo non supera i cento euro e comunque, in ogni caso, l'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco non potrà essere superiore a euro 2 per il biennio 2009-2010.
35-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
2. 100. (ex 2. 548.) Scilipoti.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse sono riservate all'entrata dello Stato.
2. 101. (ex 2. 113.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):
2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.
2. 102. (ex 2. 181.) Borghesi, Cambursano, Piffari, Monai.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:
2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.
2. 103. (ex 2. 157.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2009» sono soppresse.

Conseguentemente all'aricolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Diritto alla mobilità programma: Sistemi portuali voce: Legge n. 296 del 2006 - Articolo 1, comma 983 (u.p.b. 2.2.6) con il seguente importo:
2009: + 60.000.
2. 104. (ex 2. 166.) Di Pietro, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2009» sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche urbane e territoriali voce: Legge n. 296 del 2006 - articolo 1, comma 1008 - Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia (u.p.b. 3.2.6) con il seguente importo:
2009: + 60.000.
2. 105. (ex 2. 167.) Di Pietro, Di Giuseppe, Barbato, Mura, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Edilizia statale e interventi speciali, voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 278 - Avvio di un programma straordinario di edilizia penintenziaria (u.p.b. 1.7.6.) con il seguente importo:
2009: + 55.000.
2. 106. (ex 2. 128.) Di Pietro, Palomba, Borghesi, Cambursano, Donadi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
2. 107. (ex 2. 352.) Lulli.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-bis. All'articolo 1, comma 703, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento».
2. 109. (ex 2. 310.) Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative voce: Legge n. 431 del 1998: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo» (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap 1690) apportare le seguenti variazioni:
2009: + 110.000;
2010: + 110.000;
2011: + 110.000.
2. 110. (ex 2. 547.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al finedi assicurate un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
35-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:
«29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».
2. 111. (ex 2. 252.) Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. A decorrere dal 1ogennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del tsto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze - missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - programma: Sostegno al settore agricolo voce: decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2) - Interventi - cap 1525) apportare le seguenti variazioni:
2009: + 75.000;
2010: + 80.000;
2011: + 80.000.
2. 112. (ex 2. 533.) Lo Monte, Sardelli, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative voce: Legge n. 431 del 1998: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo» (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap 1690) apportare le seguenti variazioni:
2009: + 70.000;
2010: + 70.000;
2011: + 70.000.
2. 113. (ex 2. 523.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
35-ter. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2009, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - missione: Fondi da ripartire - programma: Fondi da assegnare - voce: Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (Articolo 68, comma 4, lettera b): «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa» (6.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:
2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.
2. 114. (ex 2. 528.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:
2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.
2. 115. (ex 2. 53.) Zeller, Brugger.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
35-ter. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma 35-bis, sono soggetti all'imposta di registro all'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2009: - 15.100;
2010: - 15.100;
2011: - 15.100.
2. 117. (ex 2. 26.) Rubinato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) al comma l, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.500 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4.000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Le deduzioni di cui al presente comma, spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 118. (ex 2. 291.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 119. (ex 2. 355.) Galletti, Tabacci, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione dei contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote»;
35-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 35-bis del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni diparte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 120. (ex 2. 86.) Ceccuzzi, Fluvi, Fogliardi, Strizzolo, Cenni, Nannicini, Sani, Sanga, Cambursano, Rubinato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 121. (ex 2. 540.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 122. (ex 2. 357.) Galletti, Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Volontè.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 123. (ex 2. 281.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b.1) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi».
35-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
2. 125. (ex 2. 545.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b.1) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 126. (ex 2. 532.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta anche per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da ristrutturare, nel limite del 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione, e comunque nel rispetto dell'ammontare complessivo di cui al comma 5».
2. 127. (ex 2. 19.) Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
«b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 8 milioni di euro per l'anno 2010 e di 5 milioni di euro per l'anno 2011.
2. 128. (ex 2. 18.) Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «, per la parte che eccede lire 250 mila» sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 130. (ex 2. 284.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila.» è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 131. (ex 2. 283.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila.» è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 132. (ex 2. 527.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica», sono aggiunte le parole «nonché associazioni musicali e artistiche».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.
2. 133. (ex 2. 182.) Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. 134. (ex 2. 282.) Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

35-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».
35-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96 per cento»;
b) al comma 4, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96 per cento».

6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».
2. 135. (ex 2. 213.) Livia Turco, Sbrollini, Bossa, Binetti, Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro, Burtone, D'Incecco, Miotto, Mosella, Lenzi, Murer.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria annuale di 1000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa sostenuta per i carburanti relativi all'utilizzo delle auto di servizio pubblico non di linea».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 136. (ex 2. 136.) Favia, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia non competono» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
35-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per gli anni 2007, 2008 e 2009», sono soppresse.
35-quater. Le disposizioni di cui ai commi 35-bis e 35-ter hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009. All'onere derivante dai commi da 35-bis a 35-ter, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 35-quinquies.
35-quinquies. All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole«0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 centesimi»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia».
2. 137. (ex 2. 176.) Razzi, Pisicchio, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.300;
2011: - 4.700.
2. 138. (ex 2. 583.) Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unicadel 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni».

35-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 35-bis.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
2. 139. (ex 2. 370.) De Micheli, Fluvi.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nel limite massimo di spesa pari a 275 milioni di euro per ciascun anno del triennio, si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.
35-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 35-bis.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
2. 140. (ex 2. 368.) De Micheli, Fluvi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso dì nuova costruzione, o che siano state oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i cui interventi siano ultimati entro il 31 dicembre 2010 e destinate alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2009: -5.400;
2010: -3.000;
2011: -3.000

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
2010: -2.400;
2011: -2.400.
2. 141. (ex 2. 367.) Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito e ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2011 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per una durata di dieci anni.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 142. (ex 2. 353.) Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata.
35-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
* 2. 143. (ex 2. 38.) Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata.
35-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
* 2. 144. (ex 2. 38.) Rubinato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «lire 10.240» sono sostitute dalle seguenti: «euro 10,00 a decorrere dal 1o gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 90 milioni di euro a decorrere all'anno 2009.
2. 145. (ex 2. 295.) Galletti, Ciccanti, De Poli.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto».
35-ter. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.
2. 146. (ex 2. 210.) Meta, Cardinale, Velo, Bonavitacola, Fiano, Lovelli, Giorgio Merlo, Enzo Carra, Tullo, Sarubbi, Pierdomenico Martino, Boffa.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimmo modificato dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro voce: Decreto-legge n. 148 del 1993 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) con seguenti importi::
2009: + 400.000;
2010: + 400.000;
2011: + 400.000.
2. 148. (ex 2. 147.) Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.

Conseguentemente, opo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di patto di stabilità). - 1. Per il triennio 2009-2011, ai fini del calcolo del saldo finanziario ai sensi delle disposizioni dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i comuni colpiti da calamità naturali possono escludere le spese destinate per la ricostruzione di opere ed infrastrutture, ovvero quelle inerenti a fronteggiare emergenze sanitarie o sociali.
2. 150. (ex 2. 0115.) Rubinato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possonoessere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 400 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di patto di stabilità). - 1. Per il triennio 2009-2011, ai fini del calcolo del saldo finanziario ai sensi delle disposizioni dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i comuni colpiti da calamità naturali possono escludere le spese destinate per la ricostruzione di opere ed infrastrutture.
2. 152. (ex 2. 0114.) Rubinato.

Subemendamenti all'emendamento 2. 201. della Commissione

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «; gli avanzi di amministrazione concorrono a formare il saldo finanziario».
0. 2. 201. 13. Bitonci, Simonetti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera b) dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
«7-quater. Nel saldo finanziario non sono altresì considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalle successive deliberazioni del CIPE».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
0. 2. 201. 7. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera b) dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali e le relative spese per pagamenti imputati al titolo II delle spese, in conto residui per l'annualità 2007 e per quelle antecedenti, inerenti lavori e forniture già appaltati»;

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma: «Fondi da assegnare» voce: Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
0. 2. 201. 12. Rubinato.

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera b) dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 a decorrere dall'anno 2008 non sono considerate le risorse provenienti dagli enti locali, dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali paritarie quando tali scuole rappresentino oltre il 50 per cento dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia del territorio comunale»;

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma: «Fondi da assegnare» voce: Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
0. 2. 201. 9. Rubinato.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera b) dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
«7-quater. Per gli enti con trasferimenti erariali pro-capite inferiori alla media nazionale e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le percentuali indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 sono ridotte del 50 per cento. Per gli enti con trasferimenti erariali pro-capite superiori alla media nazionale e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le predette percentuali sono aumentate di una percentuale tale da assicurare una copertura pari alla riduzione di cui al periodo precedente del presente comma».
0. 2. 201. 16. Rubinato.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera b) dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
«7-quater. Per gli enti con trasferimenti erariali pro-capite inferiori alla media nazionale e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le percentuali indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 sono ridotte del 50 per cento. Per gli enti con trasferimenti erariali pro-capitesuperiori alla media nazionale e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le predette percentuali sono aumentate di una percentuale tale da assicurare una copertura pari alla riduzione di cui alla lettera a) del comma 3».
0. 2. 201. 17. Bitonci, Simonetti.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera b) dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
«7-quater. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 e successivi, per la determinazione dei saldi di cassa, non sono computate le uscite derivanti da impegni di spesa assunti sulla base di erogazioni ricevute a titolo compensativo dagli enti locali per accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239».
0. 2. 201. 8. Della Vedova.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, sopprimere la lettera c).
* 0. 2. 201. 1. Misiani, Marchi.

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, sopprimere la lettera c).
* 0. 2. 201. 5. Galletti, Ciccanti.

All'emendamento 2.201. della Commissione, comma 35-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare nel 2007 non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».
0. 2. 201. 202.La Commissione.

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare nel 2007 non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, così come non sono conteggiate le spese per i medesimi investimenti, anche se effettuate in termini di cassa in anni successivi al 2008»;
0. 2. 201. 2. Marchi, Misiani.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare nel 2007 non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per ilrispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito»;
0. 2. 201. 3. Marchi, Misiani.

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
al comma 19, dopo le parole: «sono messe a disposizione» sono aggiunte le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché».
0. 2. 201. 4. Misiani.
(Inammissibile)

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera e), capoverso 21-bis, sostituire le parole da : concernenti spese per investimenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: imputati al titolo II delle spese, in conto residui per l'annualità 2007 e per quelle antecedenti, inerenti lavori e forniture già appaltati, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma: «Fondi da assegnare» voce: Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
0. 2. 201. 14. Rubinato.

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera e), capoverso 21-bis, sostituire le parole da : che hanno rispettato fino alla fine del capoverso con le seguenti: che abbiano rispettato il patto di stabilità nel quinquennio 2003-2007 e che abbiano effettuato detti pagamenti al fine di evitare danni erariali per ritardato adempimento, a seguito di richiesta di pagamento da parte delle imprese creditrici e previa verifica, da parte dei responsabili di gestione, dell'impossibilità di rinegoziare senza oneri i termini contrattuali di pagamento;

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma: «Fondi da assegnare» voce: Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
0. 2. 201. 15. Rubinato.

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, lettera e), capoverso 21-bis, dopo le parole: impegni per spesa corrente aggiungere le seguenti: al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, relativi alle annualità 2008 e precedenti, nonché delle spese derivanti da incrementi di tariffe e prezzi amministrati inerenti alla gestione di servizi essenziali dell'ente;

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma: «Fondi da assegnare» voce: Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
0. 2. 201. 10. Rubinato.

All'emendamento 2.201. della Commissione, comma 35-bis, lettera e), capoverso 21-bis, dopo le parole: impegni per spesa corrente aggiungere le seguenti: al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, relativi all'anno 2008.
0. 2. 201. 200.La Commissione.

All'emendamento 2. 201. della Commissione, comma 35-bis, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
il comma 22 è abrogato;

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma: «Fondi da assegnare» voce: Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
0. 2. 201. 6. Rubinato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Conisglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento»;
e) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
35-ter. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:«45 milioni di euro» e le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento».
2. 201. La Commissione.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Conisglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento»;
e) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
35-ter. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro» e le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai capoversi a) e b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo il contributo è proporzionalmente ridotto».
2. 201.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

All'emendamento 2.203. della Commissione, primo periodo, dopo le parole: per i profili di carattere finanziario aggiungere le seguenti: e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all'85 per cento del totale con le seguenti: secondo la seguente ripartizione: 85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord.
0. 2. 203. 1.Franzoso.

All'emendamento 2. 203. della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: in favore delle aree sottoutilizzate con le seguenti: in favore delle aree individuate dall'articolo 5 del regolamento (CE) dell'11 luglio 2006, n. 1083/2006 (obiettivo «Convergenza»).
0. 2. 203. 2. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'emendamento 2. 203. della Commissione, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli schemi dei disegni di legge di iniziativa del Governo e i decreti-legge che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del CIPE, prima della presentazione alle Camere ovvero dell'approvazione dei disegni di legge di conversione da parte delle stesse Camere. Le Camere sono informate senza ritardo dei pareri espressi ai sensi del precedente periodo.
0. 2. 203. 3. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all'85 per cento del totale. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma, anche provvedendo all'adeguamento delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e di funzionamento della segreteria del CIPE, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 203. La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. Per gli enti con trasferimenti erariali pro-capite inferiori alla media nazionale e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le percentuali indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 sono ridotte del 50 per cento. Per gli enti con trasferimenti erariali pro-capite superiori alla media nazionale e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le predette percentuali sono aumentate di una percentuale tale da assicurare una copertura pari alla riduzione di cui al periodo precedente del presente comma.
2. 02. (ex 2. 0129.) Rubinato, Ria.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «infrastrutturali» è soppressa.
2. 04. (ex 2. 0131.) Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Rubinato, Marchi, De Micheli, Marco Carra, Ria.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al comma 20, alinea, primo periodo, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole «sono ridotti» sono aggiunte le seguenti: «, per un importo pari alla differenza, se negative tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore».
2. 06. (ex 2. 0135.) Boccia, Marchignoli, Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 per pagamenti relativi a spese per investimento effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma: «Fondi da assegnare»voce: Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
2. 07. (ex 2. 0137.) Rubinato, Ria.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 22 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma: «Fondi da assegnare» voce: Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
2. 08. (ex 2. 0138.) Rubinato, Ria.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è inserito il seguente:
«32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata».
2. 011. (ex 2. 0140.) De Micheli, Marchignoli, Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marco Carra, Ria.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
«32-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente».
2. 012. (ex 2. 0142.) Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, De Micheli, Marco Carra, Ria.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) i trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione dei Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
2. 017. (ex 2. 0144.) Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi dei comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite al medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, dei patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
2. 018. (ex 2. 047.) Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi). - 1. Dall'imponibile lordo si deducono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) 2500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2500 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono aumentate di un importo pari a 4000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni spettano per reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni familiare a carico e decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
4. La deduzione può essere ripartita tra i genitori a loro scelta.
5. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
6. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificato a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
7. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
8. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento»;
b) al comma 4, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

9. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
2. 019. (ex 2. 045. parte ammissibile) Binetti, Mosella, Calgaro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale stipendio non è riconosciuto ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento».
2. 020. (ex 2. 06. e 2. 048.) Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 021. (ex 2. 05. e 2. 07.) Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «per l'elezione della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
2. 022. (ex 2. 050.) Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2009: 10.000;
2010: 10.000;
2011: 10.000.
2. 023. (ex 2. 013.) Verini, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
2009: 10.000;
2010: 10.000;
2011: 10.000.
2. 024. (ex 2. 014.) Ceccuzzi, Cenni, Vannucci, Mariani, Sanga, Motta, Bellanova, Fluvi, Froner, Nannicini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2009: 3.000;
2010: 3.000;
2011: 3.000.
2. 025. (ex 2. 015.) Antonino Russo.