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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 20 novembre 2008

TESTO AGGIORNATO AL 24 NOVEMBRE 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 novembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Corsini, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Donadi, Fitto, Fontana Gregorio, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lulli, Lupi, Malgeri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Taddei, Tortoli, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Corsini, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Donadi, Fitto, Fontana Gregorio, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Iannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lulli, Lupi, Malgeri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Taddei, Tortoli, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 novembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CASSINELLI ed altri: «Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali durante la pratica dell'accattonaggio» (1920);
CASSINELLI: «Modifiche all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizione e disciplina del prodotto editoriale» (1921);
GIACOMONI: «Introduzione di un termine perentorio per la conclusione delle procedure autorizzative o concessorie per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse nazionale» (1922);
ZAZZERA: «Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione di un limite massimo relativo alle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale» (1923);
ANTONIO PEPE ed altri: «Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte dei nuclei familiari» (1924);
GRANATA ed altri: «Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie» (1925);
FAVA e ALESSANDRI: «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia» (1926).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge PINI: «Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla provincia di Pesaro e Urbino e dalla regione Marche e loro aggregazione alla provincia di Rimini e alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (177) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Paolini e Raisi.

La proposta di legge ROSATO ed altri: «Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (1719) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brandolini.

Trasmissioni dal Senato.

In data 19 novembre 2008 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 1074. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dal Senato) (1927);
S. 1128. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di "ispezioni su sfida" da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004» (approvato dal Senato) (1928);
S. 1073. - «Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dal Senato) (1929);
S. 1132. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003» (approvato dal Senato) (1930);
S. 1133. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004» (approvato dal Senato) (1931).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
MOGHERINI REBESANI ed altri: «Disposizioni per la riforma e la semplificazione del sistema istituzionale e amministrativo territoriale» (736) Parere delle Commissioni III, V, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CATANOSO: «Estensione dell'applicazione del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale appartenente ai profili amministrativo-contabili e tecnico-informatici del medesimo Corpo e delega al Governo per il riordino dei relativi ruoli e carriere» (1829) Parere delle Commissioni V e XI.

II Commissione (Giustizia):
TORRISI: «Istituzione del Garante regionale, provinciale e comunale dei diritti fondamentali dei detenuti e del loro reinserimento sociale» (1868) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):
S. 1074 - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dal Senato) (1927) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV;
S. 1128 - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di 'ispezioni su sfida' da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004» (approvato dal Senato) (1928) Parere delle Commissioni I, IV e V;
S. 1132 - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003» (approvato dal Senato) (1930) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XIII;
S. 1133 - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004» (approvato dal Senato) (1931) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

VII Commissione (Cultura):
MALGIERI e FORMICHELLA: «Disposizioni concernenti l'esclusione della facoltà di recesso del locatore nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso turistico con caratteristiche di notorietà nazionale» (1831) Parere delle Commissioni I, II, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
S. 1073 - «Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dal Senato) (1929) Parere delle Commissioni I, IV, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dall'8 al 9 ottobre 2008, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (doc. XII, n. 155) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (doc. XII, n. 156) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (doc. XII, n. 157) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione (doc. XII, n. 158) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «IASCF: Revisione dello statuto - Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica» (doc. XII, n. 159) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008 (doc. XII, n. 160) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla sospensione del ciclo dei negoziati di Doha dell'OMC e sul futuro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (doc. XII, n. 161) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
risoluzione su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea (doc. XII, n. 162) - alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione sull'applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (doc. XII, n. 163) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (doc. XII, n. 164) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione su «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013» (doc. XII, n. 165) - alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 2008, N. 155, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO E LA CONTINUITÀ NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE E AI CONSUMATORI, NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI (A.C. 1762-A)

A.C. 1762-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 01.01 Rubinato, 4.0104 Fluvi, 4.07 Fluvi, 4.0102 Fluvi e 4.08 Ceccuzzi

NULLA OSTA

sugli ulteriori emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE

NULLA OSTA

sugli emendamenti della Commissione 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1-bis.200, 3.200, 3.201, 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 5.200 e 5.201, nonché sugli emendamenti della Commissione 1.204 e 5.202.

A.C. 1762-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: Fino al 31 dicembre 2009,;
all'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole:, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,; conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: 2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale.;
all'articolo 1-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.;
all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: può rilasciare, inserire le seguenti:, fino al 31 dicembre 2009,;
all'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), sostituire il capoverso 345-undecies, con il seguente: 345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.;
all'articolo 5, comma 2-bis, dopo le parole: le maggiori entrate, aggiungere la seguente: nette.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (fascicolo n. 1) non identici ad emendamenti già considerati inammissibili dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.27, 1.36, 1.60, 1.116, 3.2, 3.4, 4.1, 4.48, 4.49, 5.3 e 5.101 e sugli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.0104, 4.03, 4.0100, 4.0101, 4.0102 e 4.0104, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 1.

A.C. 1762-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.
6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Articolo 2.

1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 3.

1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).

Articolo 4.

1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1762-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 6, le parole:
Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti: Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto».

All'articolo 2, comma 1, le parole: di cui agli articoli 70, e seguenti, sono sostituite dalle seguenti: di cui al titolo IV.

All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 345-ter:
1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo»;
b) al comma 345-quater, dopo le parole: «comma 343» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione»;
c) al comma 345-quinquies:
1) dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
d) al comma 345-octies, dopo le parole: «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui al medesimo regolamento,»;
e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
«345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343, nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: ", che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica" sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 è abrogato».

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: e di concessione della garanzia statale sono sostituite dalle seguenti:, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2;
al comma 2, dopo le parole: di cui agli articoli sono inserite le seguenti: 1-bis, commi 1 e 3;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto».

A.C. 1762-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - (Misure urgenti per l'alloggio di mutuatari insolventi). - 1. Al fine di favorire la riduzione delle passività delle banche italiane, ed evitare il pignoramento degli immobili adibiti a prima casa di abitazione, gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, sono ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, al valore residuo non ammortizzato alla data di notifica del pignoramento dell'immobile, al netto degli oneri fiscali per IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e imposta di Registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, senza oneri notarili o di mediazione, di spese di trascrizione nei registri immobiliari e di cancellazione di ipoteche e pignoramenti.
2. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi di cui al comma 1 a titolo di abitazione principale, in possesso dei seguenti requisiti:
il valore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risulti non superiore al valore da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
l'insolvenza del mutuatario si sia verificata senza dolo, colpa grave o negligenza del debitore e per eccessiva onerosità delle rate di mutuo in rapporto al reddito del debitore accertato per l'anno in cui si è verificata l'insolvenza, e, in particolare, perché le rate erano, in tale anno, superiori al 30 per cento del reddito del mutuatario.

3. La durata del contratto di locazione è commisurata alla Per le finalità di cui al presente articolo sono definiti canoni sostenibili i canoni di importo compreso tra il 30 e il 50 per cento dei canoni di locazione medi di mercato del comune in cui si trova l'immobile.
4. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione. In caso di esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, il prezzo di riscatto è pari alla differenza tra quanto pagato per l'acquisto dell'immobile dagli Istituti autonomi case popolari e i canoni di locazione sostenibili pagati dal medesimo mutuatario sino a tale data, mediante applicazione del tasso d'interesse legale.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla definizione dei criteri, dei limiti e delle modalità per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1, e alla modifica delle procedure esecutive vigenti per il pignoramento e la vendita degli immobili.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo speciale per l'alloggio di mutuatari insolventi, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro. Il Fondo interviene per il finanziamento dell'acquisto degli immobili di cui al comma 1.
In sede di prima applicazione, agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di una somma pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 7 e seguenti dell'articolo 1. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base dei dati relativi alle insolvenze su mutui garantiti da ipoteca su immobili da destinare ad abitazione principale, riscontrate dagli istituti di credito presenti nel territorio regionale.
01. 01. Rubinato.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può utilizzare il differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), del presente articolo, per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate, i cui ratios patrimoniali siano inferiori ai parametri vigenti.
7-ter. Tali azioni non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data di acquisto.
7-quater. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha l'obbligo di vendere i titoli di cui al comma 7-bis non appena essi raggiungano un prezzo tale da consentire un rendimento pari all'Euribor maggiorato di 300 punti, quale risulta al momento della vendita e su base temporale riferita all'anno».
1. 1. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2009,
*1. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2009,
*1. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti:, per l'anno 2009.
1. 109. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale.
*1. 201. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale.
*1. 301.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale fino alla fine del comma con le seguenti: ad accordare un prestito, anche sottoscrivendo strumenti obbligazionari, per favorire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale prestito può essere effettuato a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Il prestito deve essere accordato a condizione di mercato e restituito entro 5 anni.
1. 3. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: deliberati da banche fino a: non sia stato ancora perfezionato con le seguenti:, ovvero strumenti obbligazionari o di prestito i quali, ai sensi delle normative vigenti, siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari, deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Si ricorre alla sottoscrizione di aumenti di capitale in caso di situazioni di insolvenza o di grave crisi di liquidità, accertate dalla Banca d'Italia. La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale, ovvero l'emissione di altri strumenti finanziari, non siano stati ancora perfezionati
1. 2. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: deliberati da banche fino a: non sia stato ancora perfezionato con le seguenti:, ovvero strumenti obbligazionari o di prestito i quali, ai sensi delle normative vigenti, siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari, deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale, ovvero l'emissione di altri strumenti finanziari, non siano stati ancora perfezionati.
1. 117. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia con le seguenti: in cui il rapporto fra il patrimonio di base delle banche e le loro attività, al netto di quegli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi o altri titoli e sono rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia sia inferiore al 6 per cento e accertato dalla stessa Banca d'Italia.
1. 4. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché siano sostituiti gli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli da 2621 a 2637 del codice civile così come modificati dalla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali e illegale distribuzione degli utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000:
1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci e i liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
2) gli amministratori che:
a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;
b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
3) gli amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'articolo 2433-bis;
b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni riguardano società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e se tali falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'alterazione si intende sensibile quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento o quando le falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non inferiore al 10 per cento da quella corretta.
Il reato è estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve di cui al primo comma, numero 2), avviene prima del termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio.
Nei casi di cui al primo comma, numeri 1) e 2), la pena è aumentata di un terzo se il fatto cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali».

2. Dopo l'articolo 2621 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2621-bis. - (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è della reclusione da quattro a dodici anni:
1) se il fatto riguarda società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
2) se cagiona un danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori. Il numero di risparmiatori si intende rilevante quando superi lo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;
3) se il fatto cagiona un grave danno all'economia nazionale. Il danno si intende grave quando consista nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Eventuali circostanze attenuanti sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime.
Art. 2621-ter. - (Circostanze attenuanti ed estinzione del reato). - La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è ridotta alla metà se ricorre la circostanza di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale.
Nei casi previsti dall'articolo 2621, ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis, e dal primo comma del presente articolo, il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

3. L'articolo 2622 dei codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (Divulgazione di notizie sociali riservate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Il delitto è perseguibile d'ufficio».

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) al secondo comma, le parole: «della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000».

5. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000»;
b) al secondo comma, le parole: «si applica la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

6. All'articolo 2626 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
7. L'articolo 2627 del codice civile è abrogato.
8. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000»;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-bis si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000»;
c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui ai commi primo e secondo,».

9. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «a querela della persona offesa,» sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

10. All'articolo 2632 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
11. All'articolo 2633 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa ,» sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

12. All'articolo 2634, primo comma, del codice civile, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».
13. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: «della reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000».
1. 5. Palomba, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che la banca interessata, qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'articolo 1.1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione deve avvenire tenendo conto:
a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Agli incrementi del valore nominale delle partecipazioni degli istituti di credito al capitale della Banca d'Italia iscritti in bilancio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si applica un imposta sostitutiva con un'aliquota pari al 10 per cento.
3. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
1. 6. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che la banca interessata, qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'articolo 1.1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione deve avvenire tenendo conto:
a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
1. 7. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.
(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che la banca interessata, qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo il regolamento di cui all'articolo 1.1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Banca d'Italia e le competenti Commissioni parlamentari, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione deve avvenire tenendo conto:
a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.
2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.
1. 8. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché siano rispettati i requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Requisiti di onorabilità degli esponenti degli istituti di credito). - 1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva».

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva».
1. 9. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché a condizione che sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca di non stipulare da parte dell'istituto di credito strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quelli previsti espressamente dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1.1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Strumenti finanziari derivati ammessi). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge possono stipulare.
1. 10. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché a condizione che sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento.
1. 15. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché a condizione che sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile che preveda un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea.
1. 16. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché a condizione che sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non abbiano pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
1. 17. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano, Delfino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, l'invarianza, per il periodo di vigenza del citato piano, dei costi bancari relativi ai conti correnti, alle commissioni su carte di credito e Pagobancomat.
1. 12. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché a condizione che siano state recepite nello statuto le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004.
1. 11. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché a condizione che sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo.
1. 13. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano, Fogliardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che il Consiglio di amministrazione o il Consiglio di gestione della banca deliberi di non attuare, approvare, né proporre, per il medesimo periodo di 36 mesi, piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori o di dirigenti in posizione apicale della stessa banca o del gruppo cui essa fa parte.
1. 14. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano, Libè, Fogliardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di società capogruppo di gruppi bancari italiani.

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire la parola: italiane con le seguenti: o di gruppi bancari italiani;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a favore delle banche aggiungere le seguenti: o delle società capogruppo di un gruppo bancario.
1. 202. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La sottoscrizione o la garanzia sono altresì condizionate alla sottoscrizione da parte della banca interessata di una convenzione in cui sono definiti l'impegno a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie.
1. 18. Occhiuto, Romano, Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai singoli membri della direzione generale, del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale delle banche interessate dalle misure di cui al presente articolo, non può essere superiore a 500.000 euro annui.
1. 19. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: La sottoscrizione è effettuata con le seguenti: La sottoscrizione e la garanzia di cui al comma 1 sono effettuate.
1. 20. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: La sottoscrizione è effettuata con le seguenti: La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate.
1. 20.(Nuova formulazione) Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.
(Approvato)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: con le seguenti: su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:
*1. 21. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: con le seguenti: su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:
*1. 22. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, tenendo anche conto della più recente evoluzione dell'attività di erogazione del credito, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, al fine di verificare l'assenza di anomalie al confronto con i dati storici di fasi cicliche comparabili.
1. 23. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale.
1. 118. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'adesione della banca all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla Banca centrale europea al rifinanziamento delle banche, anziché all'Euribor,
1. 102. Causi, Fluvi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'adesione della banca all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;
1. 103. Causi, Fluvi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.
1. 104. Causi, Fluvi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, sostituire le parole: di eventuale cessione con le seguenti: della loro cessione che deve avvenire comunque entro un anno dalla loro sottoscrizione,
1. 27. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 3, sostituire le parole da:, sono privilegiate fino alla fine del comma con le seguenti: «:
a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalità con cui il ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualità di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo».
1. 204.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: sono privilegiate fino alla fine del comma con le seguenti: sono:
a) prive del diritto di voto relativamente alla nomina degli amministratori;
b) privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. Tali azioni non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
c) riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca, né del gruppo bancario di appartenenza.
1. 203. La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione.
1. 105. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina degli amministratori.
1. 106. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate di cui al presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui all'articolo 5 e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 107. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate di cui al presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui all'articolo 5 e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione.
1. 31. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate di cui al presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui all' articolo 5 e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori.
1. 30. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, dopo la parola: azioni aggiungere le seguenti: o delle obbligazioni.
1. 32. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia con le seguenti: della Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 33. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 4, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
1. 34. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore complessivo delle azioni o delle erogazioni cui al comma 1, in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato.
1. 35. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore complessivo delle azioni di cui al comma 1, in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato.
1. 108. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il programma di stabilizzazione e rafforzamento, in ogni caso, individua il limite temporale massimo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze dismette la proprietà delle azioni acquisite ovvero delle obbligazioni sottoscritte.
1. 36. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il programma di stabilizzazione e rafforzamento, in ogni caso, individua il limite temporale massimo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze dismette la proprietà delle azioni sottoscritte.
1. 116. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 37. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 100. Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, Vignali.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità ìmmobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote»;
34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008.

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2009: - 560.000;
2010: - 560.000;
2011: - 560.000.
1. 41. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'Articolo 106, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, è aggiunto, in il seguente periodo: «Nel caso di partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, enti pubblici o da soggetti da questi controllati, l'acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente non determina l'obbligo di offerta di cui al comma 1 per un periodo non superiore a 24 mesi, entro il quale le azioni devono essere cedute o annullate. La CONSOB può con proprio provvedimento prorogare tale termine di ulteriori 12 mesi».
1. 115. Jannone.
(Inammissibile)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: e sentita la Commissione bicamerale speciale di cui all'articolo 1.1. che deve esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla trasmissione al Parlamento del relativo schema.

Conseguentemente:
al comma 8, sostituire le parole:
sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti con le seguenti: sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Istituzione di una Commissione bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio). - 1. È istituita una Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio, di seguito denominata «Commissione», al fine di esprimere un parere sui decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.
1. 47. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: e sentite le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato che si riuniscono congiuntamente e che devono esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla sua trasmissione al Parlamento.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti, con le seguenti: sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti.
1. 48. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca aggiungere le seguenti:; del Fondo per le politiche sociali.
1. 49. Mura, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca aggiungere le seguenti:; del Fondo per l'occupazione.
1. 50. Paladini, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca aggiungere le seguenti:; del Fondo per i non autosufficienti.
1. 51. Palagiano, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca aggiungere le seguenti:; del Fondo unico per la giustizia.
1. 55. Palomba, Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca aggiungere le seguenti:; delle risorse per la scuola pubblica.
1. 52. Zazzera, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca aggiungere le seguenti:; delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.
1. 53. Evangelisti, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca aggiungere le seguenti:; delle risorse per il risparmio energetico e per le fonti energetiche rinnovabili.
1. 54. Piffari, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca aggiungere le seguenti:; delle risorse per la difesa del suolo.
1. 56. Monai, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì escluse le dotazioni finanziarie destinate a programmi e progetti ricadenti nelle aree sottoutilizzate;
1. 58. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli, Lombardo.

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì escluse le dotazioni finanziarie destinate a programmi e progetti ricadenti nelle aree sottoutilizzate, come individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, Obiettivo «Convergenza»;
1. 57. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli, Lombardo.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).
1. 110. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, con esclusione delle autorizzazioni di spesa destinate a programmi ricadenti nelle aree sottoutilizzate, come individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, Obiettivo «Convergenza».
1. 59. Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli, Lombardo.

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per finanziare le operazioni di cui al presente articolo il Governo può ricorrere alla emissione di titoli del debito pubblico da autorizzare con apposita disposizione di legge.
1. 111. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità di cui all'articolo 1.1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Cessione di una quota delle riserve auree italiane). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione europea.
1. 60. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Sui decreti di cui al comma 7 il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro 7 giorni dalla trasmissione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi 7 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
1. 61. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, che comunque non può essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente.
1. 02. Occhiuto, Romano, Galletti.

ART. 1-bis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.
*1-bis. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.
*1-bis. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui agli articoli da 70 a 76 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. 1. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere prestiti a banche italiane per consentire loro di fare fronte alle richieste di finanziamenti da parte di piccole e medie imprese italiane, utilizzando le risorse derivanti dal differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. 2. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Impegno diretto della Cassa depositi e prestiti nella realizzazione di opere di pubblica utilità). - 1. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a finanziare, tramite la finanza di progetto, oltre ai soggetti di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche progetti di loro titolarità la cui realizzazione viene effettuata da soggetti terzi, purché italiani, e la cui destinazione sia di pubblica utilità, utilizzando le risorse derivanti dal differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 citato.
2. 01. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno.
3. 100. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati le modalità per assicurare l'idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno ai sensi del comma 1.
3. 100.(Nuova formulazione) Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, premettere le parole: Per il solo anno 2009
3. 101. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo le parole: può rilasciare aggiungere le seguenti:, fino al 31 dicembre 2009,
*3. 200. La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: può rilasciare aggiungere le seguenti:, fino al 31 dicembre 2009.
*3. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, dopo le parole: finanziamenti erogati aggiungere la seguente: discrezionalmente.
3. 201. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.
2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono soppresse;
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 2-bis.
3. 2. Fluvi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono soppresse;
b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 2-bis.
3. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 123-quater. - (Sanzioni) - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito».
3. 9. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora intermediari bancari o finanziari abbiano disposto la revoca di un mutuo concesso ad imprenditori a seguito di interruzione dei pagamenti delle relative rate nel corso dell'esecuzione del contratto, all'imprenditore è accordato un termine non inferiore a dodici mesi per il rimborso dell'ammontare residuo del mutuo alla data di revoca dell'affidamento, salvo diverso patto, per dilazioni anche superiori a 12 mesi, eventualmente intervenuto fra le parti per il rimborso del mutuo residuo.
3. 10. Rubinato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Condizioni per l'intervento dello Stato). - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:
a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;
b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,
c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;
d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 01. Causi, Fluvi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:
a) l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione con l'obiettivo di favorire, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore;
b) l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad un'azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al successivo periodo. A questo fine la banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di sette o più rate se la rata è mensile.
3. 0100. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di favorire l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti dei debitore.
3. 0103. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad una azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al comma 2.
2. La banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.
3. 0102. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Condizioni per l'intervento dello Stato) - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie applichino le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.
3. 0101. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Fondo di garanzia interbancario). - 1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.pA. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla rata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.
3. 02. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Fondo mutualistico interbancario). - 1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo».
2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.
3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi.
4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma.
3. 03. Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Fondo di sostegno ai pagamenti delle PMI). - 1. Al fine di garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei prestiti in essere concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di sostegno ai pagamenti, di seguito denominato «Fondo» La dotazione del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro per ciascuno degli 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale.
2. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2010 per non più di 5 mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ,il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità, i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di posticipazione, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
3. 0104. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Applicazione articoli 7, 8, 8-bis e 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40). - 1. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare.
3. 04. Strizzolo, Rosato.
(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle banche italiane.
4. 203. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia di cui al presente comma e per lo stesso periodo temporale anche nei confronti dei depositanti di Poste italiane S.p.A.
4. 1. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1-bis, alinea, sostituire le parole: non movimentati per il periodo normativamente previsto con le seguenti: definiti dormienti ai sensi della normativa vigente.
4. 200. La Commissione.

Al comma 1-bis, lettera e), sostituire il capoverso comma 345-novies con il seguente:
«345-novies. Con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies».

Conseguentemente, alla medesima lettera:
capoverso comma 345-
terdecies, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro con le seguenti: alla Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116;
sopprimere i capoversi commi 345-quaterdecies e 345-quinquiesdecies.
4. 41. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-novies, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.
4. 43. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. 45. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: quota del fondo di cui al comma 343 aggiungere le seguenti:, in misura comunque non inferiore al 50 per cento.
4. 46. Occhiuto.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: al finanziamento della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al sostegno di progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni di cui all'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre, n. 244, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 100. Ghizzoni.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e al finanziamento del Fondo investimenti ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 101. Tocci, Causi, Fluvi, Ghizzoni, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 102. Tocci, Causi, Fluvi, Ghizzoni, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: del Fondo investimenti ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 103. Tocci, Causi, Fluvi, Ghizzoni, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da:, nonché quella destinata fino alla fine del capoverso con le seguenti: e tecnologica, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni alla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
4. 104. Fluvi, Ghizzoni, Causi, Carella, Ceccuzzi, Tocci, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e al Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 105. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
4. 106. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-undecies, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate.
*4. 201. La Commissione.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-undecies, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate.
*4. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:
«345-undecies.1. Ai risparmiatori che, investendo nelle "Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento" la cui lista è stata pubblicata dal consorzio "Patti chiari", hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui al comma 343. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto al loro valore iniziale. Tale previsione non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti. La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al presente comma, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.
4. 48. Messina, Barbato.

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:
«345-undecies.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari ad almeno un miliardo di euro, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».
4. 49. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-terdecies, lettera b), sostituire la parola: quotati con le seguenti: ammessi alla negoziazione.
4. 202. La Commissione.

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il primo periodo.
4. 40. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-ter. Al fine di razionalizzare la disciplina del credito al consumo all'interno del sistema bancario e finanziario, nell'attuale situazione di crisi dei mercati internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, predispone annualmente delle tabelle indicanti: le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo; le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori; l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
1-quater. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
a) le percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
b) le percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo.
4. 107. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Al fine di razionalizzare la disciplina del credito al consumo all'interno del sistema bancario e finanziario, nell'attuale situazione di crisi dei mercati internazionali, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:
«Art. 123-bis. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:
a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

2. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto».
4. 108. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Al fine di razionalizzare la disciplina del credito al consumo all'interno del sistema bancario e finanziario, nell'attuale situazione di crisi dei mercati internazionali, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:
«Art. 123-bis. - (Sanzioni). - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 al 50 per cento della somma concessa a prestito».
4. 109. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Al fine di razionalizzare la disciplina del credito al consumo all'interno del sistema bancario e finanziario, nell'attuale situazione di crisi dei mercati internazionali, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, all'articolo 125, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
«3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni».
4. 110. Ceccuzzi, Fluvi, Strizzolo, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Tasso d'interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa). - 1. Il tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vi gente al momento della scadenza di ciascuna rata, aumentato di centocinquanta punti base.
4. 01. Boccia, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di riduzione del tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione. Tale riduzione deve determinare un tasso di interesse non superiore a quello risultante dall'applicazione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata aumentato di centocinquanta punti base.
4. 0103. Boccia, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Rappresentanza della Cassa depositi e prestiti S.p.A.). - 1. Gli enti pubblici locali e territoriali nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per attivare presso il predetto istituto, ove disponibile, un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative necessarie ovvero opportune a ridurre l'impatto sulla finanza pubblica dell'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers.
2. La facoltà di cui al comma 1 è concessa anche ai risparmiatori privati costituiti in associazioni di tutela di carattere nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 03. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Rappresentanza delle pubbliche amministrazioni). - 1. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad attivare un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative necessarie a ridurre l'impatto sulle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers, a tal fine assumendo la rappresentanza legale delle suddette amministrazioni.
2. La facoltà di cui al comma 1 è concessa anche ai risparmiatori privati costituiti in associazioni di tutela di carattere nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 0104. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Studi di settore). - 1. Al fine della perequazione dei metodi di accertamento induttivo alla luce della crisi economica e finanziaria, dovrà essere posto in essere un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
2. I settori economici che, sulla base dell'analisi di cui al comma 1, risultano in crisi, sono individuati tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per cui lo stato di crisi è stato riscontrato.
3. Con riferimento ai settori economici individuati dal provvedimento di cui al comma 2, gli scostamenti risultanti a seguito dell'applicazione dagli accertamenti a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di rettifica, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
4. 04. Fluvi, Sanga.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Studi di settore). - 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per cui lo stato di crisi è stato riscontrato, sono individuati i settori economici maggiormente colpiti dalla crisi sulla base di un'analisi fondata sui dati disponibili, anche da fonti specializzate e considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
2. Per i settori di cui al comma 1, gli scostamenti risultanti a seguito dell'applicazione dagli accertamenti a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisirti di gravità, precisione e concordanza. In caso di rettifica, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
4. 0100. Ceccuzzi, Fluvi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). - 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate). - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (aiuto n. 39/2007) è regolato come segue:
a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;
d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;
e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;
f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica».
4. 06. D'Antoni, Boccia, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Sostegno straordinario al reddito dei lavoratori coinvolti dalla crisi). - 1. In attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali che assicuri forme universalistiche di tutela del reddito dei lavoratori e al fine di limitare i possibili effetti della crisi internazionale sulla condizione dei lavoratori e delle loro famiglie, per l'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a concedere opportune forme di sostegno straordinario al reddito dei lavoratori che, a seguito di crisi aziendale, siano licenziati o i cui contratti non siano rinnovati a scadenza.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalla forma contrattuale e dal numero di lavoratori dell'impresa, a quei lavoratori che, in base alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, sono esclusi dal godimento di dette misure.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti modalità e criteri di erogazione del beneficio di cui al comma 1, sulla base di parametri che tengano conto dell'età anagrafica e dell'anzianità maturata. Il beneficio non può comunque risultare inferiore all'importo corrispondente al trattamento pensionistico minimo.
4. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
4. 07. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Sussidio straordinario ai lavoratori coinvolti nella crisi). - 1. Al fine di limitare i possibili effetti della crisi internazionale sulla condizione dei lavoratori e in attesa di una riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a concedere opportune forme di sostegno straordinario al reddito dei lavoratori che, in base alla normativa vigente, sono esclusi da qualunque trattamento in materia di ammortizzatori sociali e che, a seguito di crisi aziendale, siano licenziati o i cui contratti non siano rinnovati a scadenza. Tale sostegno straordinario è concesso, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalla forma contrattuale e dal numero di lavoratori dell'impresa.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti modalità e criteri di erogazione del beneficio di cui al comma 1, sulla base di parametri che tengano conto dell'età anagrafica e dell'anzianità maturata. Il beneficio non può comunque risultare inferiore all'importo corrispondente al trattamento pensionistico minimo.
4. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
4. 0102. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Investimenti infrastrutturali). - 1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento degli investimenti infrastrutturali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le modalità operative del fondo.
4. 09. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Utilizzo delle risorse della Cassa depositi e prestiti S.p.A.). - 1. Presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito un Fondo finalizzato al finanziamento pubblico degli investimenti infrastrutturali.
2. Il Fondo di cui al presente articolo è finanziato a valere sulle disponibilità della gestione separata, rispetto a quanto già previsto dalle leggi in vigore.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le modalità operative, i criteri e la dotazione iniziale del fondo.
4. 0101. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modificazioni al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). - 1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. II Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:
a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.
5-ter. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
5-quater. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
b) percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo»;

b) dopo l'articolo 123, sono inseriti i seguenti:
«Art. 123-bis. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:
a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

2. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.
Art. 123-ter. - (Sanzioni). - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito»;
c) all'articolo 125, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
«3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni».
4. 010. Losacco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modificazioni alla legge 7 marzo 1996, n. 108). - 1. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
2. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
4. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
5. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
6. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell' ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.
4. 011. Losacco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalle legge 2 aprile 2009, n. 40, dopo la parola: «allegando» sono aggiunte le seguenti: «copia semplice di atto di surrogazione autenticato gratuitamente nelle sottoscrizioni da un avvocato o».
4. 012. Losacco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente: «Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e da un avvocato».
2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: «Autenticazione consiste nell'attestazione da parte dì un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».
3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione devono essere predisposte disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. 013. Losacco.
(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore con le seguenti: 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
5. 100. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
5. 202.La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 45 giorni.
5. 2. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 1, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
5. 1. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della CONSOB e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitato esprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.
1-ter. Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro sette giorni dalla trasmissione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi sette giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
5. 3. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della CONSOB e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitato esprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.
5. 101. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto.
5. 201. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro sette giorni dalla trasmissione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi sette giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
5. 102. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
5. 102.(Nuova formulazione) Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2-bis, dopo le parole: Le maggiori entrate aggiungere la seguente: nette.
*5. 200. La Commissione.

Al comma 2-bis, dopo le parole: Le maggiori entrate aggiungere la seguente: nette.
*5. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 362 seste le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;
b) il comma 363 è sostituito dal seguente:
«363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.»;
c) al comma 364 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione»;
d) al comma 365 le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite o integrate» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici»;
e) il comma 366 è sostituito dal seguente:
«366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.
5. 07. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 362 le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Ammistrazioni dello Stato» sono sostituite dalla seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;
b) il comma 363 è sostituito dal seguente:
«363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto»;
c) al comma 364 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione»;
d) al comma 365 le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite o integrate», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici»;
e) il comma 366 è sostituito dal seguente:
«366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010».
5. 08. Borghesi, Messina, Barbato, Cambusano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Certificazione dei crediti dei fornitori elle pubbliche amministrazioni). - 1. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Qualora entro il termine di cui al comma 1 la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.
3. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1 esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 09. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Portabilità dei mutui bancari). - 1. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «in caso di mutuo», sono aggiunte le seguenti: «di qualsiasi tipologia»;
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «senza formalità», sono aggiunte le seguenti: «anche con scrittura privata non autenticata»;
c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», sono aggiunte le seguenti: «La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.»;
d) all'articolo 8 comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
e) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro.»;
f) all'articolo 8-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis del presente decreto la Banca d'Italia, su segnalazione degli interessati, applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza».
5. 010. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Innalzamento del tetto per la compensazione automatica relativa ai crediti d'imposta). - 1. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.
2. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato per gli anni fiscali 2008, 2009 e 2010 a 1.000.000 euro.
3. All'onere di cassa derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.
5. 011. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
2. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali per gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011, si detrae un importo pari al 23 per cento,».
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.
5. 012. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
2. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,».
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009.
5. 013. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.400 euro».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009.
5. 014. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.400 euro».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.
5. 015. Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 150 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009.
5. 016. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non da contenzioso delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
7. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
8. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori.
11. L'azione deve svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri:
1) il giudizio deve essere demandato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2) il ricorso deve essere preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine di non oltre 90 giorni dalla data della diffida le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;
3) l'eventuale sentenza definitiva di condanna deve comportare l'obbligo dell'attivazione delle procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
4) nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, deve essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;
5) devono essere attivate forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: «Class action» sono soppresse.
5. 017. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria). - 1. All'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Class action» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 446, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.
5. 018. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Tutela dei risparmiatori che hanno investito nei titoli presenti nella lista di «Patti chiari»). - 1. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e le obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento di cui alla lista pubblicata dal consorzio "Patti chiari"»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento di cui alla lise pubblicata dal consorzio »Patti chiari« sono ammesse al rimborso qualora il loro valore abbia subito una perdita superiore al 25 per cento del loro valore iniziale. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto al loro valore iniziale. La Banca d'Italia disciplina con proprie disposizioni le modalità del rimborso di cui al presente comma».
5. 019. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa di abitazione). - 1. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese fino al 31 dicembre 2009 qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini IRPEF per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro.
5. 020. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.
(Inammissibile)

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative in relazione al blocco di due impianti dell'area industriale di Porto Torres da parte della Polimeri Europa - 2-00218

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
nell'area industriale di Porto Torres (Nord Sardegna) la Polimeri Europa ha di recente bloccato, nominalmente per un intero anno, ma in realtà per un periodo che si annuncia più lungo e indeterminato, due degli impianti più moderni dell'intera fabbrica, quali le linee per la produzione del cumene e del fenolo, mandando a casa, di conseguenza, quasi 200 lavoratori; e ciò dopo che la stessa Polimeri Europa aveva annunciato più volte la «promozione» di Porto Torres con ripetute promesse di nuovi investimenti;
fermare la produzione del fenolo e del cumene, direttamente legate con il cracking, cuore dello stabilimento, settori su cui l'Eni e quindi la collettività aveva speso recentemente decine di miliardi di vecchie lire per sostituire le celle a mercurio con gli attuali, innovativi e più sicuri impianti a membrana non inquinanti, significa arrivare in pochi mesi a mettere in grave difficoltà l'intera fabbrica, con conseguenze devastanti sui livelli occupazionali, già seriamente compromessi, dell'intera area industriale e ripercussioni gravi sul piano sociale nel territorio;
sono in atto a Porto Torres scioperi e agitazioni dei lavoratori promossi unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali contro questa gravissima situazione, che potrebbe preludere alla crisi definitiva e al collasso della chimica (settore strategico per il Paese, secondo le parole dello stesso Ministro Scajola) in tutto il Nord Sardegna;
è urgente - come hanno chiesto la giunta regionale della Sardegna e le organizzazioni sindacali, in particolare la Cgil-Chimici - giungere rapidamente a quello che viene definito come l'«allineamento istituzionale», cioè mettere insieme, allo stesso tavolo, tutti i soggetti che a suo tempo firmarono l'importantissimo accordo di programma della chimica, seguendo anche in Sardegna l'esempio positivo del Veneto-Porto Maghera;
occorre, altresì, accelerare le procedure inerenti alla bonifica dell'intera area industriale di Porto Torres, finalizzate alla riqualificazione e al riutilizzo industriale. E ciò anche in ragione della presenza di serie e urgenti prospettive di investimento, quali quelle, per esempio, che sono maturate nel settore della cantieristica navale (prospettive oggi a rischio di vanificarsi per la mancata bonifica della zona);
infine, il giorno 6 novembre 2008 il presidente della regione Sardegna, Renato Soru, ha ancora una volta sollecitato il Ministro dello sviluppo economico perché si realizzi un confronto a breve termine sulla presenza dell'Eni in Sardegna, così da verificare le strategie relative alla filiera del cloro-soda (filiera fondamentale per l'intero comparto chimico nazionale) -:
quali iniziative intendano assumere tempestivamente per scongiurare le prevedibili conseguenze negative del blocco dei due impianti della Polimeri Europa e per la difesa dei livelli produttivi ed occupazionali dell'intera area industriale di Porto Torres;
quali iniziative il Governo intenda, inoltre, assumere per accelerare la stipula degli accordi di programma finalizzati alla bonifica dell'area, mettendo a disposizione a tal fine le risorse che il precedente Governo aveva accantonato, nella prospettiva di un rapido riutilizzo industriale dell'area stessa;
più in particolare, cosa intenda fare il Governo per sbloccare i 3 milioni 700 mila euro messi a disposizione dal precedente Governo con la legge finanziaria per il 2007 e non spesi perché bloccati dalle incertezze nel loro utilizzo, soprattutto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, considerato che si tratta di un sito di bonifica di interesse nazionale.
(2-00218)
«Melis, Soro, Pes, Calvisi, Schirru, Touadi, Mazzarella, Marrocu, Bellanova, Fadda, Ciriello, Cavallaro, Minniti, Vaccaro, Tidei, Amici, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Ferranti, Laganà Fortugno, Cesare Marini, Picierno, Benamati, Losacco, Giorgio Merlo, Garofani, Giacomelli, Argentin, Gianni Farina, Beltrandi, Damiano, Mosca, Codurelli, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Cesario, Trappolino, Bonavitacola, Pierdomenico Martino, Levi, Lucà, Miglioli, Bressa, Concia, Corsini, Palomba, Ghizzoni, Grassi, Mantini, Marchioni, Federico Testa».

Fenomeni di violenza contro i cristiani in Iraq - 2-00197

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
secondo quanto testimoniato dal vescovo cattolico di Erbil, monsignore Rabban al-Qas, «dodicimila cristiani sono in fuga dai villaggi intorno a Mosul» nel Kurdistan iracheno, «dove sono cacciati, rapiti, uccisi, obbligati ad abbandonare le loro case» dai fondamentalisti di Al Qaeda;
negli ultimi giorni almeno quattordici cattolici caldei sono stati assassinati durante una vera e propria pulizia etnica;
le autorità civili e lo stesso Premier Nouri al-Maliki sono passivi e si limitano a constatare il fenomeno senza intervenire;
le forze militari americane e i responsabili dell'Onu mostrano indifferenza e inerzia dinanzi a questi soprusi;
il Santo Padre Benedetto XVI ha fatto propri questi appelli contro l'ondata di violenza anticristiana in Iraq -:
se questi fatti corrispondano al vero e si abbiano notizie che completino o contraddicano il quadro della situazione appena esposto;
se e come l'Italia intenda intervenire per sensibilizzare il legittimo Governo dell'Iraq, le autorità americane e i rappresentanti dell'Onu;
quali passi intenda compiere perché i valori della democrazia e dell'effettiva libertà di religione, per cui anche soldati e civili italiani hanno versato il sangue, siano affermati in quel contesto e nei Paesi dove le nostre truppe sono state inviate per promuovere pace e diritti umani.
(2-00197)
«Renato Farina, Bruno, Consolo, Speciale, Polidori, Mazzuca, Rainieri, Moles, Mazzoni, Pagano, Dal Lago, Toccafondi, Vignali, Gibelli, Galati, Mario Pepe (PdL), Zacchera, Centemero, Di Centa, Mussolini, Polledri, Vanalli, Comaroli, De Girolamo, Distaso, Capitanio Santolini, Binetti, Volontè, Lainati, Malgieri, Vitali, Oliverio, Marinello, Zorzato, Gioacchino Alfano, Lehner, Sbai, Lunardi, Rivolta, Goisis, Santelli, Moroni, Dell'Elce, Porcu, Dima, Gottardo, Orsini, Munerato».

Misure in merito alla situazione di inquinamento ambientale dovuta a presunte irregolarità nello smaltimento di rifiuti tossici a Crotone - 2-00200

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
si sono da poco concluse le indagini preliminari dell'inchiesta giudiziaria svolta dalla procura di Crotone su presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti tossici di alcuni complessi industriali presenti nel territorio di Crotone, con l'iscrizione nel registro degli indagati di 7 individui, per i quali l'accusa contestata è di disastro ambientale;
gli inquirenti avrebbero accertato che dal 1999, senza che sorprendentemente ad esse seguissero conseguenti atti giudiziari, alcune imprese di costruzione, operanti nella realizzazione di edifici privati e appalti pubblici, avrebbero utilizzato scorie tossiche provenienti da siti industriali con finalità di realizzazione di strutture di rilevati e sottofondi stradali;
dalle indagini emergerebbe chiaramente come l'impiego di tali pericolose sostanze sia stato di uso comune e come ben 200 chilogrammi di cubilot, nome evocato per indicare il forno all'interno del quale le scorie di ferriti venivano fuse, sarebbero stati sotterrati in innumerevoli cantieri;
a seguito dell'indagine sono state sottoposte a sequestro ben diciotto opere, la cui costruzione è riconducibile all'illecita attività operata dalle imprese coinvolte nell'inchiesta, tra cui figurano anche alcune scuole ubicate nel comune di Crotone;
per la cittadinanza che vive nei territori coinvolti esiste un possibile potenziale rischio di contaminazione dalle sostanze tossiche, con conseguenti gravissime conseguenze per la salute;
i cittadini vivono momenti di drammatica tensione e di paura e necessitano di un intervento forte e risolutivo da parte del Governo e delle autorità competenti per attivare in tempi ristrettissimi le opere di bonifica delle aree in questione e, con l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle tecnologie più avanzate, per rimuovere tutto ciò che di nocivo sia possibile rinvenire, facendo prevalere la salute pubblica su ogni altra esigenza -:
quali iniziative siano state finora attivate per far fronte alla risoluzione di questa gravissima situazione di inquinamento ambientale accertato a Crotone e quali tempi si prevedano per l'avvio e il completamento delle attività di bonifica;
se non intendano attivarsi per provvedere all'individuazione di alcune aree temporanee dove poter trasferire le attività didattiche al momento sospese e consentire così la prosecuzione dell'anno scolastico in corso per gli studenti interessati dal provvedimento di sequestro degli istituti scolatici.
(2-00200)
«Tassone, Vietti, Occhiuto».

Iniziative urgenti in relazione al rischio di fenomeni di siccità nella regione Puglia e al risanamento e potenziamento della relativa rete idrica - 2-00209

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni, per sapere - premesso che:
a partire dal 20 ottobre 2008 e successivamente il 27 con un ulteriore taglio, la regione Puglia, d'intesa con l'Acquedotto pugliese, ha sensibilmente ridotto l'erogazione idrica per usi civili, con il rischio che essa non raggiunga del tutto i piani alti dei condomini;
se continuassero a scarseggiare le precipitazioni piovose - com'è accaduto finora - già da Natale le popolazioni pugliesi potrebbero trovarsi in condizioni assai più gravi con conseguenze drammatiche per la qualità della vita umana, animale e vegetale, per l'ambiente e per la tenuta stessa dell'economia;
tale situazione, come emerge dalle notizie di stampa e dalle dichiarazioni di esponenti dello stesso Governo regionale, oltre a dipendere da ragioni legate al tempo, in un territorio peraltro normalmente soggetto a prolungate e quindi prevedibili siccità, deriva anche e soprattutto dalla mancata attuazione, ad opera della regione Puglia, nel suo ruolo di azionista unico dell'acquedotto pugliese, degli investimenti in materia di risanamento e potenziamento della rete idrica, per i quali i precedenti Governi nazionale e regionale di centro-destra, dopo aver restituito ai pugliesi il loro acquedotto, avevano approntato sia i progetti che i finanziamenti, per oltre un miliardo di euro;
l'ingiustificato rallentamento o, peggio ancora, l'irresponsabile abbandono di quei progetti tra i quali tre dissalatori che avrebbero prodotto 60 mila litri/secondo e per i quali erano disponibili 173 milioni di euro, oltre a far ritardare o addirittura cancellare la realizzazione delle indispensabili opere di ammodernamento dell'acquedotto pugliese (completamento e costruzione di nuovi invasi, utilizzo nuove fonti di adduzione, eliminazione del pericolo di crollo delle gallerie che portano l'acqua dalla Campania alla Puglia, adeguamento della rete, eccetera) farà sì che non si arresti e mai si risolva il gravissimo problema della dispersione di oltre il 50 per cento dell'acqua disponibile;
trattasi - a parere degli interpellanti - di una vicenda non dissimile da quella dei rifiuti campani (con i dissalatori al posto dei termovalorizzatori) e con conseguenze che rischiano di essere, se l'attuale siccità dovesse perpetuarsi, non meno gravi sul terreno dell'emergenza ambientale ed economica, soprattutto per l'area jonico-salentina -:
se il Governo non ritenga di intervenire, con le più opportune iniziative, per verificare la fondatezza di tali preoccupanti dati e conseguentemente assumere adeguati provvedimenti sia attraverso l'immediato riconoscimento dello stato di crisi, sia anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi con eventuale nomina di un commissario che, sull'esempio dell'emergenza rifiuti in Campania, gestisca per intero le politiche idriche pugliesi a partire dall'acquedotto pugliese, per sbloccare l'inerzia irresponsabile della regione Puglia che, fortemente condizionata da posizioni, che agli interpellanti appaiono, pseudo-ambientaliste e dedite alla politica del «no», a tutto ed al contrario di tutto, anche a rischio di far retrocedere di decenni la qualità della vita dei pugliesi, ha finora dimostrato di essere incapace di dotarsi di strutture idriche adeguate per le quali pure disponeva sia dei progetti che delle risorse.
(2-00209)
«Patarino, Lisi, Fucci, Versace, Minasso, Franzoso, Saltamartini, De Corato, Migliori, Mancuso, Di Virgilio, Catanoso, Bellotti, De Camillis, Nastri, Gottardo, Castiello, Formichella, Bocciardo, Lazzari, Savino, Mariarosaria Rossi, Porcu, Lehner, Moffa, Proietti Cosimi, Taglialatela, Lorenzin, Consolo, Contento, Cristaldi, Holzmann, Ghiglia, Antonio Pepe, Di Cagno Abbrescia, Angela Napoli, Nola, Beccalossi, Scapagnini, Dima, Garofalo, Caldoro, Scandroglio, Barani, De Luca, Mario Pepe (PdL), Lamorte».

Iniziative per la revisione degli studi di settore - 2-00207

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 247, ha istituito, all'articolo 62, gli studi di settore e il decreto legge n. 223 del 2006 ha innovato la disciplina delle modalità di accertamento dei redditi basata su tale strumento;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il comma 13 dell'articolo 1, ha introdotto, ogni tre anni la revisione degli studi di settore e, con il comma 14, ha introdotto, in forma sperimentale, gli indicatori di normalità economica;
il 14 dicembre 2006 è stato sottoscritto il protocollo di intesa sugli studi di settore tra le varie associazioni di categoria, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico allora in carica;
attualmente siamo in una fase in cui le associazioni di categoria attraverso i propri rappresentanti sono state chiamate a tavoli nazionali di revisione degli studi di settore, ed in tali sedi hanno evidenziato ripetutamente come l'impatto dei nuovi studi stia diventando eccessivamente oneroso per i contribuenti: infatti il numero dei soggetti non congrui è passato dal 15 per cento (2006) all'attuale 50 per cento (2007);
si stima, inoltre, che la crisi finanziaria mondiale, che ha iniziato ad incidere fortemente sull'economia reale stia creando, per le nostre imprese, una diminuzione degli incassi pesantissima, aumentando di conseguenza il valore delle non congruità al 70 per cento dei casi, portando quindi ad un vero e proprio salasso del sistema delle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale della nostra struttura produttiva;
si ritiene che gli studi di settore per essere fiscalmente equi ed efficaci, debbano scaturire da una rappresentazione reale delle condizioni economiche e finanziarie del Paese, il che oggi non avviene;
infatti i fattori su cui si basa la determinazione dei ricavi congrui per le diverse tipologie di attività restano in molti casi lontani dalla realtà attuale del mercato. Tale revisione, avviene sulla base di campionatura statistica, con criteri poco chiari su algoritmi nei quali determinati costi dovrebbero produrre, chissà perché, determinati ricavi;
alla luce degli incrementi delle principali voci di calcolo, dovuti alla recessione economica in atto e alla crisi finanziaria, non pare opportuno andare ad approvare nei tavoli nazionali delle revisioni degli studi di settore, indicatori di normalità economica che prevedono una applicazione automatica, in quanto la crisi ormai in atto non permette di interpretare appieno le dinamiche dei ricavi delle imprese, alterando il significato dei dati che vengono utilizzati per gli studi di settore;
duplice è il rischio:
a) mancare completamente gli obiettivi contenuti nel protocollo firmato in data 14 dicembre 2006, nei quali l'introduzione degli indicatori di normalità economica doveva avvenire con l'ausilio irrinunciabile delle associazioni di categoria, ripristinando la loro funzione originaria di segnali di anomalia e mantenendo la presunzione semplice corroborata da ulteriori elementi di prova acquisiti dall'ufficio accertatore;
b) andare verso un aumento significativo delle non congruità ai fini degli studi di settore -:
se non si ritenga necessaria una sterilizzazione degli studi di settore nei prossimi due anni, o quantomeno per l'anno 2009.
(2-00207)
«Gava, Golfo, Della Vedova, Lazzari, Versace, Sammarco, Cazzola, Mistrello Destro, Pelino, Paniz, Minasso, Stanca, Valducci, Faenzi, Palumbo, Scandroglio, Di Virgilio, Costa, Franzoso, Rosso, Nastri, Stracquadanio, Pili, Vella, Iannarilli, Biasotti, Garagnani, Mussolini, Cicu, Fallica, Lainati, Armosino, Berruti, Ceroni, Galati, De Nichilo Rizzoli, Milanato, Raisi, Gioacchino Alfano, Zorzato, Gottardo, Mazzoni, Bocciardo».

Vicenda delle minacce rivolte alla redazione della trasmissione «Chi l'ha visto?» - 2-00211

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere:
se risultino avviate indagini e se risultino elementi, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine alla vicenda delle telefonate minatorie effettuate nella giornata del 4 novembre 2008 alla redazione della trasmissione «Chi l'ha visto?» successivamente alla gravissima occupazione abusiva della sede Rai, con particolare riferimento alla riconducibilità di tali atti a qualche forza politica riconosciuta, nonché quali successivi provvedimenti siano stati assunti.
(2-00211)
«Fiano, Rosato, Morassut, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Verini, Meta, Peluffo, Rossa, Coscia, Rampi, Migliavacca, Murer, Naccarato, Nannicini, Nicolais, Letta, Lovelli, Ferrari, Fiorio, Fogliardi, Fontanelli, Froner, Bobba, Capodicasa, Bachelet, Barbi, Carella, Colombo, Enzo Carra, Marco Carra, Agostini, Causi, Zaccaria, De Biasi, Marantelli, Lanzillotta, Lusetti».