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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 9 dicembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 dicembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 dicembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
D'IPPOLITO VITALE: «Norme per l'istituzione di musei italiani all'estero» (1987);
BOCCUZZI ed altri: «Istituzione del Giorno della memoria delle vittime sul lavoro e altre disposizioni per l'informazione sui problemi della sicurezza sul lavoro» (1988);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CASINI: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica» (1989);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DONADI ed altri: «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province» (1990).
Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 5 dicembre 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:
«Nuova disciplina del commercio interno del riso» (1991).
Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LO PRESTI ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi» (1524) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tassone.
La proposta di legge PORCU ed altri: «Disposizioni sulle associazioni di tuteladelle persone disabili» (1732) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fallica.
La proposta di legge PELINO ed altri: «Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (1793) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giulio Marini.
La proposta di legge CIRIELLI: «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni» (1889) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Speciale.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Vietti ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
VIETTI: «Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di condizioni e modalità per l'accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire» (1731).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
VICO ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione dei reati» (1408) Parere della I Commissione;
FLUVI: «Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio» (1679) Parere delle Commissioni I, V, VI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
MAZZUCA e MURGIA: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria del centenario del conferimento del Premio Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi» (1890) Parere delle Commissioni I e V.

XI Commissione (Lavoro):
LA LOGGIA: «Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (1879) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

XII Commissione (Affari sociali):
FARINA COSCIONI ed altri: «Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di ricerca correlata» (1624) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 3 dicembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Lierna (Lecco), Arconte (Milano) e di San Ferdinando (Reggio Calabria).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2008, N. 172, RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, NONCHÉ MISURE URGENTI DI TUTELA AMBIENTALE (A.C. 1875-A)

A.C. 1875-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 9-ter.1 Mario Pepe (PdL), in quanto, nel prevedere che gli inceneritori debbano garantire livelli di rendimento elettrico fissati con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incide su una materia, quella della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, senza prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.2.0101.1 Libè, 0.2.0101.2 Libè, sull'emendamento 6.31 Cosenza, sui subemendamenti 0.8.0200.1 Mariani, 0.8.0200.2 Mariani, sugli emendamenti 9.39 Mariani, 9.40 Marchignoli, 9.41 Bratti e 9-bis.30 Bratti, sul subemendamento 0.10.0100.1 Mariani, nonché sugli emendamenti 2.100 (Nuova formulazione) della Commissione, 2.0101 (Nuova formulazione) della Commissione e 2.0100 (Nuova formulazione) della Commissione.

A.C. 1875-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.30, 3.13, 4.30, 7.31, 7-bis.32, 8.1, 9.35, e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.0101, 8.0100, 8.0101, 8.0200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 9.40 e sul subemendamento 0.8.0200.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2, non compresi nel fascicolo 1 e sull'articolo aggiuntivo 2.0101 (Nuova formulazione).

A.C. 1875-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio).

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti).

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulterritorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei princìpi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania».

Art. 3.
(Commissariamento di enti locali).

1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezionecivile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte».

Art. 4.
(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta).

1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.
(Lavoro straordinario del personale militare).

1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è previsto, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92, un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa complessiva massima di 660.000 euro. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo.
2. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 660.000 euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».

Art. 6.
(Disciplina sanzionatoria).

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 7.
(Campagna informativa).

1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato ad adeguare alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI di Napoli.

Art. 8.
(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi).

1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: »antincendio« sono inserite le seguenti: «, di protezione civile ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.

Art. 9.
(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori).

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;
c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 10.
(Norma di interpretazione autentica).

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1875-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regioneCampania», sono sostitute dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

al comma 2, le parole: «a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17», sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,» dopo le parole: «soggetti pubblici competenti» sono inserite le seguenti: «, informando le competenti strutture sanitarie» e le parole: «con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi»;

al comma 4, capoverso 1-bis, dopo la parola: «dispone» sono inserite le seguenti: «, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania», dopo la parola: «individua» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali competenti», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 1-bis, la parola: «segnalazione» è sostituita dalle seguenti: «proposta motivata».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «i comuni della provincia di Caserta» sono inserite le seguenti: «, anche in forma associata,» e le parole: «ai sensi dell'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18».

al comma 3, le parole: «senza ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Perl'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 6:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo».

All'articolo 7:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata»;

al comma 4, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Formazione scolastica). - 1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento, nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, dell'educazione ambientale.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole da: «con oneri a carico del fondo» fino alla fine del comma sono soppresse;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad acquistare,» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinente del Ministero dell'interno».

All'articolo 9:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
Art. 9-bis. - (Altre misure urgenti di tutela ambientale). - 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti ed evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settoriinteressati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

Art. 9-ter. - (Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente ai fini della realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.
3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9-quater. - (Misure urgenti in materia di rifiuti). - 1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
"3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le suddette apparecchiature da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone ritenute idonee. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".

2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
"19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato"».

A.C. 1875-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio).

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio conferiti ai sensi delpresente articolo concorrono al calcolo degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. I quantitativi conferiti sono conteggiati sulla base degli indennizzi forfetari posti a carico del CONAI.
1. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: e fino all'esaurimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
1. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro con le seguenti: fino alla concorrenza massima di quattro milioni di euro.
1. 3. Osvaldo Napoli.

ART. 2.
(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul territorio della regione Campania aggiungere le seguenti: e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.
2. 100.(Nuova formulazione).La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 fino alla fine del periodo con le seguenti:; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria.
2. 4. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. 31. Paladini, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:, anche in deroga alla vigente normativa, con le seguenti: nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e.
2. 5. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri associati a quanto disposto dal presente comma sono certificati e liquidati dai soggetti pubblici medesimi a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. 6. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono obbligati a trattenere gli imballaggi delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorio, da individuare prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro sette giorni dalla dataentrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun presidente di provincia competente individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Sottosegretario di Stato incaricato per l'emergenza rifiuti.
2. 8. Zamparutti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i dati di tale monitoraggio».
2. 9. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Sopprimere il comma 4.
2. 12. Libè.

Al comma 4, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Il Sottosegretario di Stato, sempre al fine di assicurare un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, in conformità all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, dispone altresì l'utilizzo in co-combustione di rifiuti speciali non pericolosi aventi codice CER 19.12.10 negli impianti di cui all'allegato III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, purché localizzati nella regione Campania e nei limiti di 100 tonnellate al giorno, anche in deroga alle procedure di verifica di assoggettabilità previste dalla normativa ambientale vigente».
2. 30. Stradella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di Stato presenta al Parlamento, ogni due mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti».
2. 17. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo che derogano la normativa vigente si applicano fino al 30 dicembre 2009.
2. 16. Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, delle falde idriche e dell'aria nelle zone ove insistono o sono in via di realizzazione siti di stoccaggio temporaneo attivi o da attivare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, con particolare attenzione soprattutto agli impianti di termovalorizzazione, è previsto:
a) un sistema di monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i dati di tale monitoraggio;
b) una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH3, H2S, mercaptani, VOCs) ed un sistema di allarme/gestioneintelligente di tali impianti, in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i risultati di tale monitoraggio, e al fine di consentire, se ne esistano i presupposti, il blocco dell'operatività di tali impianti o siti qualora dovessero essere superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria;
c) una rete di rilevamento della qualità dell'aria per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria associata all'operatività di tali impianti, e quindi adottare i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica.

2. I termovalorizzatori che verranno realizzati devono essere alimentati con CDR aventi caratteristiche chimico-fisiche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa di settore.
3. I fattori di emissione per gli inquinanti convenzionali (SO2, NOx, HCL, CO) e per i microinquinanti (diossine, IPA, PM, metalli pesanti) dei termovalorizzatori che saranno realizzati devono essere inferiori rispettivamente ad almeno un ordine e due ordini di grandezza dei valori limite di legge, ciò al fine di mitigare gli impatti ambientali di tali impianti ed i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata.
2. 01. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, delle falde idriche e dell'aria nelle zone ove insistono o sono in via di realizzazione siti di stoccaggio temporaneo attivi o da attivare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, con particolare attenzione soprattutto agli impianti di termovalorizzazione, è prevista una rete di rilevamento dei gas maleodoranti (NH3, H2S, mercaptani, VOCs) ed un sistema di allarme/gestione intelligente di tali impianti, in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i risultati di tale monitoraggio, e al fine di consentire, se ne esistano i presupposti, il blocco dell'operatività di tali impianti o siti qualora dovessero essere superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria.
2. 02. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti la salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale e delle falde idriche e l'aria nelle zone ove insistono o sono in via di realizzazione siti di stoccaggio temporaneo attivi o da attivare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, con particolare attenzione soprattutto agli impianti di termovalorizzazione, è prevista una rete di rilevamento della qualità dell'aria per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria associata all'operatività di tali impianti, e quindi adottare i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica.
2. I fattori di emissione per gli inquinanti convenzionali (SO2, NOx, HCL, CO) e per i microinquinanti (diossine, IPA, PM, metalli pesanti) dei termovalorizzatori che saranno realizzati devono essere inferiori rispettivamente ad almeno un ordine e due ordini di grandezza dei valori limite di legge, ciò al fine di mitigare gli impatti ambientali di tali impianti ed i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata.
2. 03. Piffari, Scilipoti, Barbato.

All'articolo aggiuntivo 2. 0101. (Nuova formulazione) della Commissione, sopprimere le parole: presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
0.2. 0101. 1.Libè.

All'articolo aggiuntivo 2. 0101. (Nuova formulazione) della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, gestita ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
0.2. 0101. 2.Libè.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti). - 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, 20.03.99 ed il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1, è sottoposta all'autorizzazione comunitaria.
2.0101.(Nuova formulazione).La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica al comma 4 dell'articolo 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale). - 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «I siti, le aree» sono aggiunte le seguenti: «, le sedi degli uffici».
2.0100.(Nuova formulazione).La Commissione.

ART. 3.
(Commissariamento di enti locali).

Sopprimerlo.
3. 1. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«1-bis. La rimozione di cui al comma 1 può essere altresì disposta nei comuni situati nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta motivata dall'organo straordinario responsabile dell'emergenza, qualora le gravi e persistenti violazioni di legge riguardino le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. 2. Zaccaria, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: mancata osservanza con le seguenti: gravi e persistenti violazioni.
3. 4. Zaccaria, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: del recupero e.
3. 5. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni con le seguenti: gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta.
* 3. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni con le seguenti: gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta.
* 3. 6. Zaccaria, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile.
3. 8. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: dei consigli e.
3. 11. Zaccaria, Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli affidamenti del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti con ricorso alla deroga di cui al comma 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo. L'amministrazione affidante, nella determinazione del corrispettivo del servizio, ne verifica la coerenza con i corrispettivi praticati negli affidamenti di servizi similari e conseguenti a procedure competitive.
3. 13. Bonavitacola, Iannuzzi.

ART. 4.
(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni dalla data di entrata in vigore con le seguenti: novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
4. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni dalla data di entrata in vigore con le seguenti: novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
4. 4. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni dalla data di entrata in vigore con le seguenti: trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
4. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
4. 30. Libè.

ART. 5.
(Lavoro straordinario del personale militare).

Sopprimere il comma 3.
5. 1. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Al comma 3, dopo le parole: ciclo dei rifiuti aggiungere le seguenti: limitatamente a situazioni di assoluta e motivata emergenza.
5. 30. Villecco Calipari, Mariani, Beltrandi, Gaglione, Margiotta, Garofani, Giacomelli, Motta, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Viola, Sereni, Tocci, Vico.

ART. 6.
(Disciplina sanzionatoria).

Sopprimerlo.
6. 1. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Modifiche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 255, comma 1, le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da trecento a mille euro»; le parole «la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro» sono sostituite con le seguenti: «l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da centocinquanta a cinquecento euro; se i fatti sono commessi con l'uso di un veicolo, si procede nel corso delle indagini preliminari al sequestro preventivo del medesimo mezzo e alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato»;
b) all'articolo 255, comma 3, le parole: «dell'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione fino a due anni»;
c) all'articolo 256, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da diecimila a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da quindicimila a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
b-bis) in ogni caso se i fatti sono commessi con l'uso di un veicolo, alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo utilizzato»;
d) all'articolo 256, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se i fatti di cui al comma 2 sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito:
a) con l'arresto da tre ad otto mesi o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi»;
e) all'articolo 256, comma 3, le parole: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e la multa da quindicimila a cinquantamilaeuro»; le parole «dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a quattro anni e della multa da trentamila a centomila euro»;
f) all'articolo 256, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.»;
g) all'articolo 256, comma 6, le parole: «dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da diecimila a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa»;
h) all'articolo 257, comma 1, le parole: «dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da diecimila euro a quarantamila euro»; le parole «dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione fino a due anni e la multa da diecimila euro a quarantamila euro»;
i) all'articolo 257, comma 2, le parole: «dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da un anno a tre anni e la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro»;
l) all'articolo 259, comma 1, le parole: «dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione fino a tre anni e la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro»;
m) all'articolo 260, comma 1, le parole «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a sei anni».
6. 2. Ferranti, Tenaglia, Tidei, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Misure sanzionatorie). - 1. Chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri è punito con l'affidamento in prova al servizio sociale fino a 2 anni o con una multa pari a 5 mila euro; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a mille euro.
2. I titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con l'affidamento in prova al servizio sociale fino a tre anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
a) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

4. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Le pene di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
6. Chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui al comma 3, lettera b), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'affidamento in prova al servizio sociale fino a diciotto mesi.
7. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con l'affidamento in prova al servizio sociale fino a 3 anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero l'affidamento in prova al servizio sociale fino a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle fattispecie di cui ai commi precedenti.
6. 30. Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel territorio nazionale.
6. 3. Ferranti, Tenaglia, Tidei, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: immette nelle acque superficiali o sotterranee aggiungere le seguenti: ovvero incendia.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: presso siti non autorizzati aggiungere le seguenti: o incendiano.
6. 31. Cosenza, Tommaso Foti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: alla lettera b) con le seguenti: alle lettere a) e b).
6. 10. Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è attribuita la facoltà di individuare, nell'ambito del proprio personale, coloro che nell'esercizio delle proprie funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
6. 14. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 7.
(Campagna informativa).

Al comma 1, sostituire le parole: si può far ricorso ad con le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha inizio.
7. 1. Zamparutti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: stanziamenti di bilancio delle aggiungere la seguente: suddette.
7. 30. De Biasi, Ginefra, Levi, Ghizzoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È prevista, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi.
7. 31. De Biasi, Ginefra, Levi, Ghizzoni.

ART. 7-bis.
(Formazione scolastica).

Al comma 1, sostituire le parole da:, nei programmi scolastici fino alla fine del comma con le seguenti: dell'educazione ambientale nell'ambito dell'area scientifica del primo ciclo di istruzione.
7-bis. 30. Siragusa, Ghizzoni, De Pasquale.

Al comma 1, sostituire le parole: della scuola dell'obbligo con le seguenti: inerenti il periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-bis. 100. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
7-bis. 31. Pes, Ghizzoni, Siragusa, Coscia.

Al comma 2, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: anche in deroga ai vincoli di bilancio di cui all'articolo 64, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-bis. 32. Bachelet, Ghizzoni, Pes, Siragusa, Coscia.

ART. 8.
(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi).

Al comma 1, sostituire le parole da: sono assegnate fino a: Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato all'assunzione di 35 nuove unità di personale operativo, da assegnare, in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
8. 1. Rosato, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: secondo specifico ruolo e specifiche qualifiche.
8. 30. Paladini, Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) il personale non dirigenziale in servizio ai sensi dell'articolo 15,comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 3508, è immesso, a domanda da prodursi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel ruolo speciale di cui alla lettera a) nell'area e nella posizione economica corrispondete a quella attualmente posseduta nel ruolo di appartenenza;»;
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis) valutati in euro 58.000 per l'anno 2008 ed in euro 348.000 a decorrere dall'anno 2009 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17».
8. 0100. La Commissione.

All'articolo aggiuntivo 8. 0200. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 8. 0200. 1. Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

All'articolo aggiuntivo 8. 0200. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 8. 0200. 2. Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123). - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»
b) al comma 3 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 41.500 per l'anno 2008 e in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 18.000 per l'anno 2008 e in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»
8. 0200. Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,dopo le parole: «vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del Dipartimento della protezione civile».
8. 0101. La Commissione.

ART. 9.
(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori).

Sopprimerlo.
9. 3. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Sopprimere il comma 1.
9. 39. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 9. 4. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 9. 5. Libè.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o entrati in esercizio fino.

Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
a-bis)
le parole: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti» sono soppresse;
alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 marzo 2009;
alla lettera
c):
sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti;
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono, altresì, ammessi alla qualifica di impianti rinnovabili, ai soli fini di rilascio di certificati verdi, gli impianti, senza distinzione tra parte organica ed inorganica, entranti in esercizio entro il 31 dicembre 2008».
9. 40. Marchignoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 9. 6. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 9. 7. Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
** 9. 10. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
** 9. 11. Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
** 9. 12. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, senza distinzione fra parte organica ed inorganica.
* 9. 13. Libè.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, senza distinzione fra parte organica ed inorganica.
* 9. 14. Margiotta, Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: senza distinzione fra parte organica e inorganica con le seguenti: con riferimento alla parte organica dei rifiuti.
9. 15. Piffari, Scilipoti, Barbato.

Sopprimere il comma 1-bis.
* 9. 30. Piffari, Scilipoti.

Sopprimere il comma 1-bis.
* 9. 37. Libè.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: quota di produzione fino a: contestualmente con le seguenti: sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre.
9. 31. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: tipologie dei rifiuti aggiungere la seguente: biodegradabili.
9. 32. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: per le quali è predeterminata la quota fissa con le seguenti: biodegradabili e le modalità con le quali è determinata la quota.
9. 33. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: per le quali è predeterminata la quota fissa con le seguenti: e le modalità con le quali è determinata la quota.
9. 34. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
9. 35. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nei seguenti casi: a) con le seguenti: nel caso di.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la lettera b).
9. 36. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1-bis, secondo periodo, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché siano stati rispettati gli obiettivi di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9. 38. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) impianti per i quali è stato effettuato il riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 137».
9. 41. Bratti.

ART. 9-bis.
(Altre misure urgenti di tutela ambientale).

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
9-bis. 30. Bratti.

ART. 9-ter.
(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani).

Sopprimerlo.
9-ter. 30. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli inceneritori debbono garantire livelli di rendimento elettrico fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nel rispetto della normativa europea.
9-ter. 31. Mario Pepe (PdL)

Al comma 2, dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti:, ad esclusione di misure che incidano sul sistema tariffario,
9-ter. 32. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 9-quater.
(Misure urgenti in materia di rifiuti).

Sopprimerlo.
9-quater. 30. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: della compatibilità delle reti fino alla fine del periodo con le seguenti: dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi.
9-quater. 100. La Commissione.

ART. 10.
(Norma di interpretazione autentica).

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 10. 0100. della Commissione

All'articolo aggiuntivo 10. 0100. della Commissione, sopprimere il comma 2.
0. 10. 0100. 1. Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale). - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, le relative disposizioni dei rispettivi ordinamenti. In caso di collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa del personale di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche di rispettiva appartenenza rendono indisponibile il posto liberato.»

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è abrogato.
10. 0100. La Commissione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Gli atti di precetto notificati per il soddisfacimento di pretese derivanti da eventi di natura calamitosa di protezione civile devono contenere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 480 del codice di procedura civile, la trascrizione integrale del titolo esecutivo.
10. 0101. La Commissione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Apparecchiature elettriche ed elettroniche). - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il n. 4 è sostituito dal seguente:
«4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);».
10. 0102. La Commissione.