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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 18 dicembre 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 dicembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Frassinetti, Frattini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lombardo, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Mura, Mussolini, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 dicembre 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GRASSI e FRANZOSO: «Introduzione dell'insegnamento del primo soccorso nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore» (2020);
DIMA ed altri: «Disposizioni per il recupero, il ripristino, la salvaguardia e la valorizzazione degli agrumeti caratteristici della Calabria» (2021);
LOLLI: «Disciplina dello sport di cittadinanza» (2022);
MELIS ed altri: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (2023);
LIVIA TURCO ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (2024).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FEDI ed altri: «Istituzione del Consiglio nazionale per l'integrazione e il multiculturalismo» (1867) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sarubbi.
La proposta di legge CAPITANIO SANTOLINI: «Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451» (1914) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nunzio Francesco Testa.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
LA LOGGIA: «Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1933) Parere delle Commissioni V e XI.

XII Commissione (Affari sociali):
BERNARDO ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS)» (1667) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revoca del finanziamento concesso, nell'ambito della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2006, a favore della Caritas diocesana di Prato, per sua espressa rinuncia.
Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera dell'11 dicembre 2008, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno COTA ed altri n. 9/1519/13, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 2008, concernente l'attuazione del Trattato di Lisbona, in relazione ad alcuni aspetti dell'ordinamento italiano.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 dicembre 2008, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende devolvere un contributo all'Associazione Mingalar Myanmar per il finanziamento del progetto «Community-based disaster risk management».
Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con letterein data 11 dicembre 2008, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della concessione di assegni straordinari vitalizi, ciascuno dell'importo annuo di 18.000 euro, ai signori Federico Tavan, poeta, e Alfredo Bini, produttore cinematografico.
Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Commissione interistituzionale di indagine sul lavoro.

Il presidente della Commissione interistituzionale di indagine sul lavoro, costituita nel 2007 per iniziativa dei presidenti pro tempore delle due Camere e del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha trasmesso i rapporti predisposti dalla Commissione stessa sul tema «Trasformazioni del lavoro in Italia: profili tematici e raccomandazioni».
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1175 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1961)

A.C. 1961 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti della Commissione 1.100, 1.101, 1.bis.101, 2-bis.100, 3.102 (Nuova formulazione), 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.300, 4-septies.100, 4-duodecies.100, 4-terdecies.100, 4-terdecies.0100 (Nuova formulazione), 4-terdecies.0101 (Nuova formulazione).

A.C. 1961 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

sul comma 3-bis dell'articolo 3 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
che sia approvato l'emendamento 3.103 e che nel medesimo emendamento 3.103 le parole: «valutato in» siano sostituite con le seguenti: «pari a» e le parole: «e in» siano sostituite con le seguenti: «e a»;

PARERE FAVOREVOLE

sul comma 5-ter dell'articolo 3 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 3.106.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,

NULLA OSTA

sull'emendamento 1-bis.101 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo le parole: «n. 910» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo» e sostituire le parole: «Fondo per le crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «Fondo per le crisi di mercato di cuiall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo»,

NULLA OSTA

sull'emendamento 4-terdecies.0100 (Nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2 sostituire le parole: «con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo» con le seguenti: «mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato»; e sostituire le parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate» con le seguenti: «che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate»,

NULLA OSTA

sull'emendamento 4-terdecies.0101 (Nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2, dopo le parole: «pari a 2 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009»,

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 4-terdecies.0102;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non compresi nel fascicolo n. 2.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione volta alla soppressione dei commi 3-bis e 5-ter dell'articolo 3 contenuta nel parere espresso in data 17 dicembre 2008.

A.C. 1961 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 delConsiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2.
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di enti irrigui).

1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo articolo.
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».
5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 4.
(Programma SFOP).

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1961 - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
"1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti";
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
"1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006";
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Fondo di solidarietà). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 65 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
Art. 1-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 10 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 25 milioni di euro».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione). - 1. Le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della» e le parole: «medesimo articolo» dalle seguenti: «medesimo comma 6»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, valutato in 200.000 euro per l'anno 2009 e in 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 200.000 euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 50.000 euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale»;

al comma 4, le parole da: «all'articolo 1, comma 1056» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Dal 1o gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi, per le quali i termini indicati nella normativa richiamata decorrono dalle date di presentazione delle domande.
5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per la medesima finalità, per l'anno 2009, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Differimento di termine). - 1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010.
Art. 4-ter. - (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.
Art. 4-quater. - (Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri";
b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione".

Art. 4-quinquies. - (Semplificazione del settore pesca). - 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35,primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione".
Art. 4-sexies. - (Esenzione da obbligo di certificazione). - 1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.
Art. 4-septies. - (Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di bonifica,".
Art. 4-octies. - (Contrasto agli incendi boschivi). - 1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4-novies. - (Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS). - 1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati".

Art. 4-decies. - (Oli minerali impiegati nei lavori agricoli). - 1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 4-undecies. - (Interventi nel settore della produzione agricola). - 1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Art. 4-duodecies. - (Consiglio di amministrazione dell'AGEA, di Agecontrol Spa e di società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".
2. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ridotto a cinque unità.
3. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol Spa è ridotto a cinque unità.

Art. 4-terdecies. - (Disposizioni sanzionatorie per la produzione e il commercio dei mangimi). - 1. L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita, ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge, in impianti non debitamente autorizzati, è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 60.000 e con l'interruzione dell'attività fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni".

2. L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
2. Con la stessa sanzione è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma dell'articolo 15, primo comma, lettera c), salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate o prodotti disciplinati dalla presente legge, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 66.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste.
5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".

4. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per un periodo di cinque anni"».

A.C. 1961 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle dichiarate inammissibili e quelle ritirate)

ART. 1.
(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero).

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: anche se costituite in forma cooperativa aggiungere le seguenti: o riunite in consorzi.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:
2-bis) all'ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
1. 101. La Commissione.
(Approvato)

ART. 1-bis.
(Fondo di solidarietà).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'anno 2008 fino alla fine del comma con le seguenti: ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1-bis. 3. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Delfino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: euro 65 milioni fino alla fine del comma con le seguenti:euro 130 milioni e, per l'anno 2009, della somma di euro 230 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
1-bis. 4. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: euro 65 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: euro 130 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1-bis. 5. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 130 milioni.
1-bis. 6. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1-bis. 2. Di Giuseppe, Rota.

All'emendamento 1-bis.101 della Commissione, dopo le parole: n. 910 aggiungere le seguenti:, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo;

Conseguentemente, sostituire le parole da: Fondo per le crisi del mercato agricolo fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo.
0.1-bis.101.100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 65 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 66 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e, quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al Fondo per le crisi del mercato agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
1-bis. 101. La Commissione.
(Approvato)

ART. 1-ter.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
* 1-ter. 3. Ruvolo, Naro.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
* 1-ter. 6. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2009-2011.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,2 punti».
1-ter. 33. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: per il triennio 2009-2011, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1-ter. 30. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
* 1-ter. 5. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
* 1-ter. 31. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazionidi spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
** 1-ter. 2. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 31 marzo 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
** 1-ter. 32. Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
1-ter. 14. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 60 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.
1-ter. 100. La Commissione.
(Approvato)

ART. 2.
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO2, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.
2. 2. Bellotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-bis del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. 3. Bellotti.

ART. 2-bis.
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione).

Al comma 1, sostituire le parole da: esauste fino a: processi con le seguenti: vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi derivanti dai processi di vinificazione e.
2-bis. 100. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera p), il procedimento di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas da biomasse agricole non costituisce un trattamento preventivo o trasformazione preliminare, ma integra una fase del processo di produzione».
2-bis. 04. Bellotti.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di enti irrigui).

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis.
3. 10. Di Giuseppe, Rota.

Sopprimere il comma 3-bis.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5-ter.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

All'emendamento 3.103 della Commissione, sostituire le parole: valutato in 100.000 euro per l'anno 2009 e in con le seguenti: pari a 100.000 euro per l'anno 2009 e a.
0.3.103.100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere, valutato in 100.000 euro per l'anno 2009 e in 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
3. 103. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4-bis, premettere le parole: Fatta eccezione per l'acqua erogata per usi irrigui,
3. 4. Cera, Ruvolo, Naro.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 30 giugno 2009.
3. 104. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5-bis.
3. 3. Marinello.

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi, hanno la facoltà di provvedere alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.
3. 105. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole da: 1,8 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 860.000 euro. Al relativo onere si provvede quanto a 660.000 euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e quanto a 200.000 euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".
3. 106. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, provvede, nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. 102.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

ART. 4.
(Programma SFOP).

Al comma 1, sostituire le parole: valutati in 50 milioni di euro con le seguenti: pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008.
4. 100. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-ter.
(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed irriguo.
4-ter. 1. Ruvolo, Naro.

All'articolo aggiuntivo 4-ter. 0100 della Commissione, sopprimere il comma 2.
0. 4-ter. 0100. 1. Ruvolo, Vietti.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - (Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura) - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
4-ter. 0100. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.1. - 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1981, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'articolo 27-ter».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
4-ter. 09. Marinello.

ART. 4-quater.
(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole).

Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:
Art. 4-quater. 1. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 5, 6, 7 e 8, non si applicano alle ipotesi di trasporto di rifiuti effettuato dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria, verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta. A tali fini, sono considerati occasionali i trasporti effettuati per non più di quattro volte l'anno. In ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 212 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano ai trasporti effettuati dai produttori dei rifiuti che, per le modalità o per gli ingenti quantitativi trasportati, debbano essere comunque qualificati come professionali.
2. Ai trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuati dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-quater. 01.(Parte ammissibile) Bellotti.

ART. 4-quinquies.
(Semplificazione del settore pesca).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale.
4-quinquies. 100.(Testo corretto)La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-sexies.
(Esenzione da obbligo di certificazione).

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 4-sexies. 1. - (Accordi di filiera). - 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto delMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. 0100. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-septies.
(Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di difesa del territorio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori.
4-septies. 100. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-decies.
(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
4-decies. 2. Ruvolo, Naro.

ART. 4-undecies.
(Interventi nel settore della produzione agricola).

Al comma 1, sostituire le parole da: 10 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
4-undecies. 3. Ruvolo, Naro, Messina, Sardelli, Siragusa, Cardinale, D'Antoni, Antonino Russo, Capodicasa, Berretta, Samperi, Burtone.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:, nonché 40 milioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
4-undecies. 2. Marinello, Siragusa, Cardinale, D'Antoni, Antonino Russo, Capodicasa, Berretta, Samperi, Burtone.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:, nonché 20 milioni a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
4-undecies. 1. Marinello, Siragusa, Cardinale, D'Antoni, Antonino Russo, Capodicasa, Berretta, Samperi, Burtone.

Al comma 1, sostituire le parole da: 10 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 luglio 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativie, per il 2009, fino a 30 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
4-undecies. 30. Siragusa, Cardinale, D'Antoni, Antonino Russo, Capodicasa, Berretta, Samperi, Burtone.

Al comma 1, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
4-undecies. 100. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 4-undecies. 1. - (Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» DOP) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.
4-undecies. 0100. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 4-undecies. 1. - (Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» DOP) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.
4-undecies. 0100.(Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-duodecies.
(Consiglio di amministrazione dell'AGEA, di Agecontrol Spa e di società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-duodecies. - (Consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali). - 1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazionedello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
4-duodecies. 100. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-terdecies.
(Disposizioni sanzionatorie per la produzione e il commercio dei mangimi).

Sopprimerlo.
4-terdecies.101.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, capoverso Art. 21, comma 1, sopprimere le parole: più grave.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole:
più grave;
al comma 3, capoverso Art. 22:
comma 2, sopprimere le parole:
più grave;
sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che detiene e somministra agli animali i prodotti ivi richiamati ovvero che non osserva la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2».
4-terdecies. 100. La Commissione.

All'articolo aggiuntivo 4-terdecies.0100 (Nuova formulazione) della Commissione, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: con la parziale utilizzazione fino a: direttamente riassegnate con le seguenti: mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate.
0.4-terdecies.0100.100.La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2008, una campagna istituzionale di promozionediretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, alloscopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4-terdecies. 0100.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 4-terdecies.0101 (Nuova formulazione) della Commissione, comma 2, dopo le parole: pari a 2 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2009.
0.4-terdecies.0101.100.La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS). - 1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo per l'anno 2009 di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.
4-terdecies. 0101.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:
«249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».
4-terdecies. 0102. La Commissione.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:
Art. 4-quaterdecies. - 1. I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
4-terdecies. 034. Sardelli.

A.C. 1961 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'agricoltura attraversa un momento di grave difficoltà economico produttiva a fronte di una grave crisi che rischia di destabilizzare i sistemi produttivi storicamente affermati, frenando interventi di riconversione produttiva ed efficaci azioni di investimento;
il settore tabacchicolo ha avuto storicamente nelle regioni come la Campania, la Puglia, l'Umbria, la Toscana e il Veneto un peso notevole afferente sia alla determinazione del reddito delle famiglie tabacchicole, sia al mantenimento delle aziende a conduzione familiare e di quelle imprenditoriali, con notevole investimento in ordine al miglioramento qualitativo della produzione con l'uso di strutture di ausilio alla raccolta, alla cura e alla fascicolazione del tabacco,

impegna il Governo

a fare un esame ricognitivo della crisi tabacchicola a livello quali-quantitativo delle aziende interessate nelle regioni predette, e in particolare nella Campania interna (Sannio beneventano-Irpinia-Terra del lavoro-Area cavese), a fronte di una diversa considerazione e valutazione in sede comunitaria dell'OCM Tabacco e predisporre, di intesa con le regioni interessate, e con i piani di sviluppo regionale (PSR), un piano concreto e realistico di misure efficaci e di sostegno economico-finanziario alle aziende profondamente vulnerate da un radicale cambiamento della politica europea della PAC in ordine alle quote di tabacco assegnate e consegnate fin d'ora, finalizzato a garantire ed incrementare il reddito delle famiglie coltivatrici, a mantenere stabili i livelli occupazionali impegnati in tutta la filiera tabacchicola e ad indicare, in maniera conclusiva, proposte di riconversione produttiva in modo da poter attrarre e impegnare nuova manodopera, soprattutto giovanile, nel comparto e a rilanciare, in tal senso, il sistema agricolo nazionale con l'incremento della produzione lorda vendibile e insieme del PIL del settore primario e di tutta la filiera del tabacco.
9/1961/1. Mario Pepe (PD), Oliverio.

La Camera,
premesso che:
l'annosa questione legata allo storico zuccherificio di Termoli è purtroppo lontana dall'essere risolta;
lo stabilimento, infatti, rischia di chiudere se non si ottiene la proroga della Commissione europea per l'utilizzo del fondo di indennizzo e la rimodulazione degli aiuti al 2013;
l'azienda, fra dipendenti diretti ed indotto, dà lavoro a circa 400 persone;
la chiusura dello zuccherificio di Termoli, oltre ad avere ripercussioni sull'occupazione del comparto agricolo, comporterà la drastica riduzione delle coltivazioni di barbabietola da zucchero nelle aree meridionali, ed in particolare nelle regioni Molise e Puglia;
si segnala che la campagna di semina delle bietole è in fase d'avvio e numerosi agricoltori, stanti le difficoltà dello zuccherificio di Termoli, hanno già deciso di non procedere alla semina per non incorrere in perdite di prodotto e di reddito,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative normative al fine di consentire la continuità operativa dello zuccherificio di Termoli e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e di contrattare in sede comunitaria il riconoscimento degli aiuti alla ristrutturazione degli impianti di produzione di zucchero anche per la campagna produttiva 2010-2011.
9/1961/2. Di Pietro, Di Giuseppe, Rota.

La Camera,
premesso che:
nel 2004 veniva bandito un concorso per 119 posti per commissari del Corpo forestale dello Stato; sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 21 luglio 2006 venivano pubblicati i risultati delle prove preselettive, con i relativi punteggi dei 240 ammessi;
il 16 ottobre 2006 la suddetta prova veniva annullata con decreto dal dirigente capo del Corpo forestale; successuvamente cominciava una diatriba giudiziaria che si concludeva con il giudizio di merito del Consiglio di Stato in data 17 giugno 2008, giudizio che ha sancito la validità delle procedure selettive effettuate;
ad oggi il concorso non si è concluso, contribuendo ad indebolire ulteriormente la delicata attività territoriale del Corpo forestale dello Stato;
si segnala che il Corpo forestale dello Stato ha bisogno di nuovi e precisi interventi strutturali, anche alla luce delle sempre maggiori attività in materia di polizia ambientale, agroalimentare e di pubblica sicurezza che svolge al servizio della collettività,

impegna il Governo

a valutare le idonee iniziative normative al fine di concludere il concorso suesposto, valutando l'opportunità di derogare alla normativa in materia di pubblici concorsi per adottare una procedura d'urgenza affinché si sani prontamente la carenza di risorse umane e professionali dell'amministrazione.
9/1961/3. Di Giuseppe, Rota.

La Camera,
premesso che:
l'agricoltura biologica è la nuova protagonista nella scena italiana ed europea, garantendo al consumatore la genuinità delle materie prime, il rispetto della biodiversità naturale e agricola, il benessere animale, la salvaguardia del paesaggio e del suolo, ma anche delle risorse naturali non rinnovabili, attribuendo all'agricoltura un ruolo di equilibrio per l'ecosistema ed annullando qualsiasi impatto negativo che possa nuocere alla sinergia che si crea tra uomo e natura;
l'Italia, sia per la configurazione del tessuto produttivo del suo settore primario, sia per l'aumento dei costi di produzione, non è più in grado di gareggiare con le economie emergenti per ciò che concerne la quantità e il costo delle produzioni agricole, esso deve saper improntare la propria competitività sull'eccellenza delle proprie derrate, sulla tecnologia, sulla tipicità dei suoi prodotti, sul radicamento nella cultura, nella storia e nella tradizione dei suoi alimenti, sullo stile che essa riesce a trasmettere e ad esportare con essi;
l'agricoltura biologica si configura, pertanto, come un possibile trampolino di lancio per un'agricoltura moderna di un Paese industrializzato come l'Italia,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative normative al fine di sostenere ed incentivare l'agricoltura biologica.
9/1961/4. Rota, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
con delibera 27 maggio 2005, n. 74, il CIPE ha approvato il finanziamento delle opere infrastrutturali irrigue di rilevanza nazionale, già previste dal Piano irriguo nazionale;
la realizzazione delle suddette opere infrastrutturali, peraltro immediatamente appaltabili, è di fondamentaleimportanza ai fini della gestione del ciclo integrato delle acque e della lotta ai cambiamenti climatici;
ai fini dell'attuazione delle opere di cui alla su richiamata delibera CIPE, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, risulta avere già adottato tutti i decreti di concessione a favore degli enti concessionari, tanto che, allo stato, il 60 per cento degli appalti di lavori risultano già affidati ed in corso d'opera, mentre per la quasi totalità dei restanti appalti la procedura concorsuale si trova in fase avanzata;
nel corso degli ultimi anni, le dotazioni già stanziate per la realizzazione del Piano irriguo sono state sottoposte a riduzione da provvedimenti finanziari di carattere generale, con il rischio di gravi ripercussioni sull'operatività sia degli enti concessionari, sia del Ministero delle politiche agricole che dovrebbe rivedere i provvedimenti concessori, con la possibilità, per nulla remota, che alcuni interventi infrastrutturali possano, addirittura, non essere completati, con le immediate ed inevitabili conseguenze non solo sul settore, ma anche sui contesti economico sociali direttamente interessati;
tra le opere, incluse nella suddetta delibera CIPE, che, da maggior tempo, sono in attesa di essere realizzate, vi sono sicuramente quelle relative al completamento della rete di distribuzione irrigua dall'invaso dell'Ingagna (ente gestore il Consorzio di bonifica Baraggia - Ovest Sesia), le cui acque attendono da decenni di poter essere utilizzate dagli agricoltori della zona,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rispettare il programma di realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue già deliberate dal CIPE e, in ogni caso, a dare priorità agli interventi di ultimazione di opere già esistenti, come quelli relativi al completamento della rete di distribuzione irrigua dell'invaso dell'Ingagna.
9/1961/5. Fogliato.

La Camera,
premesso che:
l'attuale fase di recessione economica, sebbene accompagnata da una fisiologica riduzione delle dinamiche inflattive conseguenti alla generalizzata flessione della domanda, continua a generare tensioni sui prezzi dei prodotti alimentari, i cui livelli tendono, anche in questi mesi, a crescere in misura maggiore del tasso di inflazione;
ai fini della formazione del prezzo dei prodotti alimentari concorrono in modo crescente voci di costo diverse da quelle riferibili alle materie prime o ai prodotti agricoli e, in specie, è sempre più elevata la quota riferibile ai costi per i trasporti e la logistica che rappresentano, in media, il 30 per cento del valore finale dei prodotti alimentari medesimi;
la crescente incidenza dei costi di cui sopra concorre, tra le altre cose, a determinare una iniqua distribuzione del valore aggiunto all'interno delle filiere agro-alimentari che, inevitabilmente, danneggia la componente agricola che, per ogni euro speso in prodotti alimentari, riceve solo 17 centesimi, contro i 32 ed i 51 che vanno, rispettivamente, all'industria ed alla distribuzione;
i dati di cui sopra evidenziano chiaramente che l'attuale organizzazione delle filiere agroalimentari genera costi che ricadono quasi esclusivamente sugli agricoltori e sui consumatori, mentre i benefici sono a prevalente appannaggio del settore distributivo;
tale sperequazione amplifica ed estende i propri effetti negativi nel momento in cui i prodotti acquistati a prezzi crescenti generano sprechi legati al mancato consumo e, quindi, all'eliminazione come rifiuto dei prodotti medesimi;
nelle mense scolastiche, per cause legate allo scarto (pari circa al 50-60 per cento del cibo somministrato) o al mancatoconsumo (circa 20 per cento) degli alimenti ad esse destinati si determinano, ogni anno, flussi di spesa stimati in oltre 250 milioni di euro di prodotti alimentari, il cui acquisto genera sprechi identificabili, non solo con le quantità di prodotti perduti ma anche con i costi accessori (logistica e trasporti) che, proprio perché gravanti su beni inutilizzati, divengono ancor più pesanti e meno giustificabili;
molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche non sono ottenuti a partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni alimentari dei territori medesimi;
per quanto sopra, le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione scolastica tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente agricola all'interno delle filiere agroalimentari ed a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
il consumo di prodotti alimentari di qualità (DOP, IGP, attestazioni di specificità, prodotti biologici) e, più in genere, di prodotti tipici e di territorio è riconosciuto come funzionale al mantenimento di un buono stato di salute ed è particolarmente indicato per i bambini ai fini sia della loro corretta educazione alimentare sia per limitare la diffusione di stati patologici, quali l'obesità che, con crescente e preoccupante frequenza, interessa le fasce di età più giovani della popolazione;
il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici, sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, anche attraverso il potenziamento degli strumenti normativi esistenti, l'approvvigionamento di prodotti alimentari destinati ai servizi dì mensa scolastica avvenga per non meno del cinquanta per cento a livello locale e riguardi prodotti del territorio, da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo quali le vendite dirette o i farmer's market o le vendite a «chilometro zero».
9/1961/6. Caparini, Rainieri, Fogliato, Negro.

La Camera,
premesso che:
non ci devono essere dubbi circa la non assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati rurali in quanto altrimenti si graverebbe il settore agricolo di un gravame fiscale del tutto improprio,

impegna il Governo

a chiarire che il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, e successive modificazioni ed integrazioni deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati rurali.
9/1961/7. Faenzi, Beccalossi, Paolo Russo, Bellotti, Biava, Bonciani, Catanoso, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Di Caterina, Dima, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

La Camera,
premesso che:
le imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agrolimentari protetti dalla denominazione di origine di cui al regolamento CE 510/2006sostengono spese molto ingenti e sopportano in particolare pesanti oneri finanziari;
è necessario evitare che tali imprese subiscano contraccolpi negativi anche per effetto della crisi economica che indebolisce la domanda per tali prodotti di qualità che rappresentano un punto di forza della filiera agroalimentare italiana,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre il raddoppio del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento CE citato in premessa.
9/1961/8. Beccalossi, Gottardo, Paolo Russo, Bellotti, Biava, Bonciani, Catanoso, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Renato Farina, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso.

La Camera,
premesso che:
le imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agrolimentari protetti dalla denominazione di origine di cui al regolamento CE 510/2006 sostengono spese molto ingenti e sopportano in particolare pesanti oneri finanziari;
è necessario evitare che tali imprese subiscano contraccolpi negativi anche per effetto della crisi economica che indebolisce la domanda per tali prodotti di qualità che rappresentano un punto di forza della filiera agroalimentare italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre il raddoppio del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento CE citato in premessa.
9/1961/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Beccalossi, Gottardo, Paolo Russo, Bellotti, Biava, Bonciani, Catanoso, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Renato Farina, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Rainieri.

La Camera,
premesso che:
le imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalla denominazione di origine di cui al regolamento CE 510/2006 sostengono pesanti oneri anche di natura finanziaria;
è necessario provvedere alla progressiva sostituzione del regime comunitario di sostegno alla stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari predetti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a varare forme di sostegno alla stagionatura di lungo periodo dei prodotti citati in premessa secondo le modalità già previste dalla normativa comunitaria.
9/1961/9. Gottardo, Beccalossi, Paolo Russo, Bellotti, Biava, Bonciani, Catanoso, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Renato Farina, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei, Rainieri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis, anche in relazione ai più recenti indirizzi comunitari, tende ad ampliare la nozione di sottoprodotto e a fare salvi tutti gli altri utilizzi e destinazioni delle vinacce esauste e delle borlande della distillazione ai fini del loro inquadramento come sottoprodotti, come pure tutti gli impieghi delle vinacce vergini provenienti dalle operazioni di vinificazione ove rispondenti ai criteri imposti dalla nozione di sottoprodotto, anche con riferimento alle normative specifiche relative all'utilizzo cui sono destinate;
il requisito dell'inpiego nell'ambito del medesimo ciclo produttivo, di cui al medesimo articolo 2-bis, deve essere inteso con riferimento al momento in cui si genera la biomassa combustibile per cui ove tale processo avvenga all'esterno, tali trattamenti e dunque la sussistenza dello status giuridico di biomassa combustibile devono essere valutati all'iterno del ciclo produttivo di combustione del soggetto cui la vinaccia è stata trasferita,

impegna il Governo

a tenere conto di quanto citato in premessa in sede di redazione di eventuali provvedimenti applicativi dell'articolo 2-bis.
9/1961/10. Barbieri.

La Camera,
premesso che:
per un refuso all'allegato II del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stata omessa la nota (2), che avrebbe dovuto riportare la dicitura «addetti assunti a tempo indeterminato»;
appare opportuno porre rimedio a tale refuso, al fine di risolvere i dubbi interpretativi sorti nel frattempo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dare soluzione alla questione sollevata in premessa.
9/1961/11.Montagnoli, Fogliato.

La Camera,
premesso che:
appare necessario potenziare il sistema dei controlli relativamente alla applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative anche normative volte a far sì:
a) che i controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto in esame in materia di agricoltura siano demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol;
b) che i suddetti controlli siano estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
9/1961/12.Sardelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67 del 1988, nelle misure più favorevoli previste dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani e particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate;
la legge 67 del 1988, come modificata dall'articolo 11, comma 27, della legge 537 del 1993, prevedeva una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricoloper il proprio personale dipendente. Per i territori montani particolarmente svantaggiati i contributi furono fissati al 20 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1994, al 25 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1995 e al 30 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1996, mentre per le zone agricole svantaggiate i contributi furono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1o ottobre 1996;
successivamente l'articolo 01, comma 2 del decreto-legge n. 2 del 2006, per il triennio 2006-2008, ha reso le agevolazioni ancora più vantaggiose: nei territori montani lo sgravio spetta nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre nelle zone agricole svantaggiate ammonta al 68 per cento dei contributi dovuti;
la proroga al 31 marzo 2009 prevista dal testo al nostro esame rappresenta una limitata boccata d'ossigeno per l'agricoltura in un momento critico, ma assolutamente insufficiente per il settore,

impegna il Governo

ad intervenire quanto prima in un altro provvedimento per prorogare almeno per tutto il 2009 e successiva stabilizzazione, delle agevolazioni contributive per il settore agricolo.
9/1961/13.Brugger, Nicco, Zeller, Gnecchi.

La Camera,
premesso che:
il settore agroalimentare è un comparto importante dello sviluppo economico e dell'industria italiana;
la qualità dei prodotti italiani è apprezzata nel mondo;
il cibo italiano, la cucina italiana, hanno caratteristiche che li rendono unici;
questo patrimonio fa parte del «gusto» italiano e dello «stile» italiano;
tale patrimonio può essere sicuramente compreso nel grande e apprezzato comparto del made in Italy anche dal punto di vista commerciale nel senso di «vendere» il gusto, lo stile italiano;
l'agroalimentare ha forti potenzialità per conquistare quote di mercato ben più ampie nel mondo;
il mercato internazionale può essere «aggredito» solo con una forte promozione e con azioni per favorire la conoscenza dei nostri prodotti e le corrette modalità di trattamento e di cucina;
l'Italia ha grandi prodotti, a partire dalla pasta, dall'olio, dal vino, dai grandi formaggi, che possono trascinare l'intero comparto con tutte le specialità fino alle «tipicità»;
il miglior modo per attuare una forte promozione e commercializzazione è quello di istruire in Italia il più alto numero di stranieri possibile sulle corrette pratiche di cucina e di consumo dei prodotti facendo in modo che, tornando nei rispettivi paesi, essi facciano della loro conoscenza un mestiere, aprendo ristoranti e negozi e facendo commercio di prodotti italiani;
in ogni distretto agroalimentare italiano andrebbero organizzate scuole per stranieri in collaborazione con le imprese, le associazioni, gli enti locali, utili anche per il turismo,

impegna il Governo

a predisporre, in accordo con le regioni, un piano per l'organizzazione di scuole e corsi per stranieri riferiti al settore agroalimentare, da organizzare in ogni «distretto» di riferimento in collaborazione con le imprese, gli enti locali, le associazioni del settore e che rientrino in una rete nazionale.
9/1961/14.Vannucci.

La Camera,
premesso che:
il Corpo forestale dello Stato, riordinato nel 1948, incluso nelle 5 forze di Polizia nel 1981, svolge, con la sua capillare presenza su tutto il territorio nazionale, un'attività di prevenzione e repressione di tutti quei reati che interessano l'ambiente, dalla delicata attività antibracconaggio alle attività di contrasto degli incendi boschivi, dall'illecito urbanistico all'ipotesi di corruzione della pubblica amministrazione, al controllo coordinato del territorio, di concerto con le altre Forze di polizia;
la legge n. 394 del 1991 sulle aree protette, affida peraltro al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sui territori delle aree protette;
la difesa dell'ambiente trova quindi nel Corpo forestale dello Stato, un punto di riferimento ineludibile per l'espletamento di un tale servizio per la collettività;
è necessario valorizzare - attraverso maggiori risorse finanziarie e il potenziamento del suo organico - il fondamentale ruolo che detto Corpo, svolge nelle sue attività di controllo e salvaguardia delle aree naturali protette del nostro Paese, nonché nell'azione dì contrasto al fenomeno annoso degli incendi boschivi che ogni anno, e in particolare nella stagione estiva, colpisce drammaticamente il nostro Paese,

impegna il Governo:

a monitorare il fabbisogno di personale del Corpo forestale dello Stato da utilizzare per le esigenze stagionali relative alla salvaguardia delle aree naturali protette, e per contrastare efficacemente il fenomeno degli incendi boschivi;
a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative e misure economiche atte a tutelare il personale operaio a tempo determinato, ivi impiegato.
9/1961/15.Evangelisti, Servodio, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
i fabbricati che possiedono i requisiti della ruralità, anche se censiti nel catasto edilizio urbano, non sono assoggettabili ad ICI, in quanto il reddito di detti fabbricati, considerati in sede di revisione degli estimi e contabilizzati come pertinenza del terreno, è stato incluso nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono;
l'Agenzia del territorio e l'Agenzia delle entrate (circolare n. 50/E/2000) hanno espresso un consolidato orientamento interpretativo conforme alla non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità; ciò nonostante l'ANCI dell'Emilia-Romagna, basandosi su alcune sentenze della Corte di cassazione, ha preso posizione favorevole all'imponibilità ICI dei fabbricati rurali,

impegna il Governo

a chiarire definitivamente, in sede legislativa, la non assoggettabilità all'ICI dei fabbricati rurali.
9/1961/16.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la difficile congiuntura economica nazionale e internazionale avrebbe richiesto, in questa fase, da parte del Governo, una straordinaria capacità di programmazione e l'adozione di misure eccezionali, dirette al rilancio produttivo del sistema agroalimentare, soprattutto sul piano degli investimenti, dell'innovazione e della modernizzazione del settore;
i contenuti della programmazione finanziaria del Governo, a partire dal DPEF dello scorso giugno e proseguendocon i provvedimenti della Legge finanziaria 2009, non sono andati in questa direzione;
ancora una volta, i problemi dell'agricoltura non hanno ricevuto risposte concrete, soprattutto sul fronte di una riduzione degli alti costi produttivi e dei pesanti oneri sociali a carico delle imprese agricole;
la competitività del sistema agricolo e la sostenibilità del modello di crescita trova le precondizioni di sviluppo nelle caratteristiche del territorio, della sua gestione e nelle dotazioni infrastrutturali;
l'utilizzo delle risorse idriche ha un'importanza strategica per la qualificazione delle produzioni e per la difesa dell'ambiente, un'attenzione prioritaria deve essere rivolta al concreto e fattivo rilancio degli investimenti del piano irriguo nazionale,

impegna il Governo

a prevedere adeguati stanziamenti per l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005.
9/1961/17.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la difficile congiuntura economica nazionale e internazionale avrebbe richiesto, in questa fase, da parte del Governo, una straordinaria capacità di programmazione e l'adozione di misure eccezionali, dirette al rilancio produttivo del sistema agroalimentare, soprattutto sul piano degli investimenti, dell'innovazione e della modernizzazione del settore;
i contenuti della programmazione finanziaria del Governo, a partire dal DPEF dello scorso giugno e proseguendo con i provvedimenti della Legge finanziaria 2009, non sono andati in questa direzione;
ancora una volta, i problemi dell'agricoltura non hanno ricevuto risposte concrete, soprattutto sul fronte di una riduzione degli alti costi produttivi e dei pesanti oneri sociali a carico delle imprese agricole,

impegna il Governo

alla creazione di un apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato al finanziamento del settore ittico, che promuova e finanzi la creazione di società miste, tutoraggi di start-up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.
9/1961/18.Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la difficile congiuntura economica nazionale e internazionale avrebbe richiesto, in questa fase, da parte del Governo, una straordinaria capacità di programmazione e l'adozione di misure eccezionali, dirette al rilancio produttivo del sistema agro-alimentare, soprattutto sul piano degli investimenti, dell'innovazione e della modernizzazione del settore;
i contenuti della programmazione finanziaria del Governo, a partire dal DPEF dello scorso giugno e proseguendo con i provvedimenti della Legge finanziaria 2009, non sono andati in questa direzione;
ancora una volta, i problemi dell'agricoltura non hanno ricevuto risposte concrete, soprattutto sul fronte di unariduzione degli alti costi produttivi e dei pesanti oneri sociali a carico delle imprese agricole,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a disporre l'abrogazione del registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153.
9/1961/19.Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la difficile congiuntura economica nazionale e internazionale avrebbe richiesto, in questa fase, da parte del Governo, una straordinaria capacità di programmazione e l'adozione di misure eccezionali, dirette al rilancio produttivo del sistema agroalimentare, soprattutto sul piano degli investimenti, dell'innovazione e della modernizzazione del settore;
i contenuti della programmazione finanziaria del Governo, a partire dal DPEF dello scorso giugno e proseguendo con i provvedimenti della Legge finanziaria 2009, non sono andati in questa direzione;
ancora una volta, i problemi dell'agricoltura non hanno ricevuto risposte concrete, soprattutto sul fronte di una riduzione degli alti costi produttivi e dei pesanti oneri sociali a carico delle imprese agricole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le disponibilità del fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi di sostegno del settore zootecnico suinicolo nelle aree geografiche che a seguito della crisi degli allevamenti di suini hanno dichiarato lo stato di crisi del settore.
9/1961/20.Fiorio, Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame nonostante contenga alcune misure per il settore agricolo e della pesca non garantisce alle imprese e ai lavoratori quell'insieme di interventi necessari per il consolidamento e lo sviluppo del nostro sistema agroalimentare poiché gli interventi previsti rispondono solo in parte alle esigenze del settore;
il settore agricolo è stato duramente penalizzato dai tagli fatti con il decreto-legge n. 112 che la successiva manovra finanziaria non è riuscita ad attutire, al contrario, ha reso evidente una contrazione delle spese in conto capitale per investimenti del 39,67 per cento (in termini assoluti sì passa da uno stanziamento di 940,1 milioni di euro del 2008 a 568,2 milioni di euro per il 2009,
rilevato che:
in particolare viene meno il sostegno al settore primario contro gli eventi calamitosi attraverso il fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi che viene rifinanziato con il decreto-legge n. 171 del 2008 per il solo 2008 con una cifra al di sotto delle necessità effettive (65 milioni di euro a fronte di necessità di impegni che sono per il 2008 nell'ordine dei 130 milioni di euro e per gli anni successivi in media di 200 milioni di euro);
questa scelta rappresenta un grave vulnus nei rapporti tra le categorie produttive del settore agricolo e le istituzioni che erano riuscite a definire una politica di razionalizzazione basata su una ridefinizione delle linee di fondo dell'intervento statale, con uno spostamento dal tradizionaleapproccio fondato su interventi di tipo contributivo e creditizio, ad un approccio teso a valorizzare la copertura assicurativa, ovvero indurre le aziende a contrarre polizze di copertura dei rischi. Il fondo di solidarietà nazionale serve proprio ad incentivare e a finanziare la stipula di assicurazioni per il settore agricolo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere un opportuno rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2008 e per l'anno 2009 al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e potenziare il ruolo delle polizze assicurative contro i rischi connessi ad eventi atmosferici e calamitosi.
9/1961/21.Zucchi, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Lovelli.

La Camera,
premesso che:
l'olivicoltura nel Mezzogiorno, in particolare in Puglia e in Calabria, ha raccolto la sfida dei mercati internazionali, puntando sulla qualità del prodotto olio extravergine di oliva, attraverso un notevole sforzo finanziario con investimenti da parte delle aziende agricole meridionali;
la grave crisi del comparto olivicolo-oleario sta determinando una situazione ormai insostenibile per le aziende pugliesi, calabresi, e del Mezzogiorno a causa del continuo ribasso delle quotazioni del prezzo dell'olio extravergine e anche a seguito della siccità straordinaria che negli ultimi mesi ha interessato l'intero territorio. Tale crisi sta producendo ricadute pesantissime sulle economie locali e sull'occupazione. Moltissimi agricoltori oggi producono in perdita con l'aggravante di competere su mercati dove, oltretutto, si registrano frodi e contraffazioni;
è improcrastinabile, quindi, il monitoraggio di fenomeni che rischiano di annientare l'olivicoltura pugliese e calabrese, visto la presenza di olio extravergine di oliva sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, a prezzi assolutamente non plausibili;
a rendere la situazione ancora più preoccupante è anche l'aumento di oltre il 30 per cento delle importazioni di prodotti comunitari ed extracomunitari con contestuale diminuzione delle esportazioni;
tra il ministro delle politiche agricole e gli assessori regionali all'agricoltura di Puglia e Calabria sì è avviata una interlocuzione per individuare misure adeguate a fronteggiare la grave crisi del comparto,

impegna il Governo:

ad attivare misure urgenti quali il pagamento immediato da parte della AGEA degli aiuti comunitari;
a ritirare dal mercato 300 mila quintali di olio extravergine di oliva da destinare agli aiuti alimentari per le famiglie indigenti;
ad attivare le misure previste dalla legge n. 102 del 2004, sulle calamità naturali, nonché ad adottare un provvedimento straordinario che preveda la riduzione dei contributi previdenziali e lo slittamento delle scadenze fiscali e creditizie;
ad applicare il decreto 9 ottobre 2007 sull'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'origine dell'olio extravergine e delle olive e a realizzare i relativi controlli nelle diverse fasi della distribuzione;
ad istituire, attivando tutti gli enti preposti, un tavolo di coordinamento permanente per i controlli sulle sofisticazioni e sulle frodi e per il monitoraggio sulla legittimità delle importazioni di olio;
ad istituire una sede di confronto nazionale e regionale con i soggetti della distribuzione per individuare strategie condivise di rilancio del settore.
9/1961/22.Servodio, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Pepe, Sani, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
le vicende connesse all'emergenza rifiuti in Campania, all'aumento registrato nel biennio 2007-2008 dei prezzi delle materie prime alimentari ed energetiche e alla successiva crisi economica internazionale hanno determinato una profonda crisi del comparto produttivo delle mozzarelle di bufala e, conseguentemente, un enorme esubero di latte di bufala stoccato e poi non venduto;
tra le modifiche inserite nel decreto legge in esame figura la previsione che a partire dal 2011 la produzione della mozzarella di bufala campana DOP debba essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;
la misura, che intende tutelare le produzioni DOP, non tiene tuttavia conto di un dato fondamentale, ai fini dell'eccellenza della qualità del prodotto e della tutela delle produzioni nazionali, che è connesso alla provenienza della materia prima utilizzata;
molti stabilimenti non utilizzano latte di bufala italiano ma lo importano dall'estero per l'indubbio vantaggio connesso al minor costo del prodotto;
tuttavia tra le produzioni DOP della Campania e del basso Lazio ottenute con solo latte prodotto dagli allevamenti locali e quelle ottenute con latte importato o proveniente da altre zone dell'Italia non c'è possibilità di discernimento,

impegna il Governo

a mettere in atto misure che consentendo la tracciabilità del latte di bufala usato per la produzione casearia della Campania e del basso Lazio tutelino quelle imprese che utilizzano esclusivamente il latte di bufala degli allevamenti locali tutelando la qualità e l'eccellenza dei prodotti agroalimentari del made in Italy.
9/1961/23.Cuomo, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Lusetti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
i commi dal 242 al 249 della Legge finanziaria per il 2007, con l'obiettivo di incentivare la giusta spinta all'aggregazione delle imprese, assicurano nel biennio 2007-2008 uno sconto fiscale attraverso un meccanismo di esclusione dei primi 5 milioni di euro del disavanzo di concambio, che si traducono in pratica fino a 1,8 milioni di euro di beneficio fiscale;
questo meccanismo non incide in alcun modo sulle cooperative che realizzino le medesime operazioni societarie in quanto la legge ad esse applicabile per queste operazioni non prevede la formazione di un disavanzo di concambio, facendo così mancare alle cooperative un beneficio che invece risulterebbe molto utile per incentivare i processi aggregativi anche fra queste imprese che in molti settori sono ancora molto numerose e troppo piccole,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, eventualmente anche nel caso dell'esame del decreto n. 185 del 1988, al fine di produrre effetti identici a quelli prodotti dai commi 242-249 della Finanziaria 2008 sulle società di capitale, ma in grado di essere applicata alle cooperative che così potranno essere incentivate all'aggregazione.
9/1961/24.Brandolini, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
l'agricoltura è un comparto socioeconomico in grande difficoltà che riveste un'importanza primaria per la ripresa del Paese ed ha registrato un taglio degli stanziamenti di circa il 25 per cento e una contrazione delle spese per gli investimenti di circa il 40 per cento;
lo stato di pesante crisi del comparto è visibile nei numeri che indicano come le aziende stiano producendo in perdita e sono ormai decine di migliaia quelle a rischio di chiusura;
è assai probabile che ci sia un calo dell'occupazione che può andare anche oltre il 10 per cento;
un settore particolarmente in crisi è quello della zootecnia da latte che ha l'obbligo di rispettare la normativa sulle quote latte prevista dalla legge n. 119 del 2003, pena il pagamento di pesanti multe;
ad oggi risultano oltre 42 mila le aziende - su un totale di circa 44 mila aziende - in regola con i limiti sulle quote latte disposte dalla legge n. 119;
in sede di trattativa nell'ambito della revisione della PAC l'Italia ha ottenuto un incremento delle quote latte di cui alla legge n. 119 del 2003, pari al 5 per cento al quale si aggiunge un altro 2 per cento già ottenuto dal precedente Governo;
ad oggi non è chiarito il meccanismo con cui saranno ripartite le maggiori quote assegnate all'Italia,

impegna il Governo

a ridistribuire tale incremento nel pieno rispetto della legge n. 119 del 2003.
9/1961/25.Marco Carra, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il settore lattiero-caseario delle produzioni DOP a lunga stagionatura vive un momento di grande crisi che incide pesantemente nel cuore delle produzioni più rappresentative del made in Italy;
in particolare la produzione di Grana Padano e di Parmigiano Reggiano rischiano di venire fortemente penalizzate in particolare per il venir meno del sostegno europeo all'ammasso privato;
d'ora in poi spetterà agli Stati membri, se lo riterranno opportuno, finanziare il sostegno alla stagionatura dei formaggi DOP,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a finanziare con 30 milioni di euro il contributo per l'ammasso privato per la stagionatura dei prodotti lattiero-caseari DOP quali il parmigiano reggiano ed il Grana Padano.
9/1961/26.Dal Moro, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la difficile congiuntura economica nazionale e internazionale avrebbe richiesto, in questa fase, da parte del Governo, una straordinaria capacità di programmazione e l'adozione di misure eccezionali, dirette al rilancio produttivo del sistema agroalimentare, soprattutto sul piano degli investimenti, dell'innovazione e della modernizzazione del settore;
i contenuti della programmazione finanziaria del Governo, a partire dal DPEF dello scorso giugno e proseguendo con i provvedimenti della Legge finanziaria 2009, non sono andati in questa direzione;
ancora una volta, i problemi dell'agricoltura non hanno ricevuto risposte concrete, soprattutto sul fronte di una riduzione degli alti costi produttivi e dei pesanti oneri sociali a carico delle imprese agricole,

impegna il Governo

ad incentivare lo sviluppo e l'utilizzo delle agroenergie al fine di incrementare la capacità produttiva del settore agroalimentare e di offrire maggiori opportunità di reddito agli agricoltori e competitività alle loro aziende, valorizzando le aree meno produttive, studiando soluzioni alternative per ridurre le emissioni di CO2 e per diversificare il mix energetico, per ridurre gli oneri finanziari e l'impatto ambientale che gravano sul nostro Paese a causa della dipendenza da fonti non rinnovabili di provenienza estera.
9/1961/27.Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Cesare Marini.

La Camera,
premesso che:
il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;
in tale prospettiva il Mezzogiorno riveste un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;
risulterebbe particolarmente importante sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito per il triennio 2006-2008 dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006;
alla luce della riforma della politica agricola comunitaria tale intervento non si configura come di natura assistenziale bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero,

impegna il Governo

a confermare per il triennio 2009-2011 le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 e, in subordine a prorogarle per tutto il 2009.
9/1961/28.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;
in tale prospettiva il Mezzogiorno riveste un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;
risulterebbe particolarmente importante sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito per il triennio 2006-2008 dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006;
alla luce della riforma della politica agricola comunitaria tale intervento non siconfigura come di natura assistenziale bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di confermare per il triennio 2009-2011 le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 e, in subordine a prorogarle per tutto il 2009.
9/1961/28.(Testo modificato nel corso della seduta)Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il Governo sta attuando (recente decreto del ministro Scajola) un quadro di incentivazione mirato alle filiere agricole su impianti di piccole dimensioni cioè inferiori al megawatt elettrico;
gli impianti di piccole dimensioni comportano un approvvigionamento locale rendendo quindi antieconomica l'importazione, basata su nave, di biomasse ed olio dall'estero mentre favoriscono l'organizzazione di filiere agricole sul territorio;
la produzione di energia è considerata un'attività connessa all'agricoltura se basata su prodotti agricoli e sotto-prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento e della trasformazione agroalimentare;
la recente direttiva CE 2008/98 facilita la distinzione fra sottoprodotti agricoli ed rifiuti indicando l'utilizzazione energetica come operazione di recupero che permette la cessazione di qualifica di rifiuto;
è necessario favorire lo sviluppo di filiere agroenergetiche locali al fine di offrire nuove opportunità economiche al settore agricolo in risposta alle continue crisi e difficoltà di mercato;
parallelamente al quadro di incentivazione specifico per impianti inferiori al megawatt (contratto energia), è utile costruire un percorso autorizzativo snello e mirato a favorire il rapporto fra le imprese agricole e gli enti locali;
è necessario rendere coerente il quadro di incentivazione con quello autorizzativo per ridurre contrasti, lungaggini, e favorire la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili e livello di imprese agricole,

impegna il Governo:

a favorire la realizzazione di filiere agricole di piccole dimensioni semplificando le procedure autorizzative;
permettere l'avvio di impianti di piccole dimensioni, sotto al megawatt, con la semplice dichiarazione di inizio attività, modificando l'articolo 161 della legge 244 del 23 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) relativo alla Tabella A dell'articolo 12 del decreto legislativo 387 indicando la soglia di 1.000 kw per gli impianti a biomassa e biogas;
permettere una maggiore integrazione delle piccole filiere agro energetiche con le attività agricole e zootecniche esistenti, nonché la trasformazione, semplificando la definizione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale e vegetale, derivanti dagli allevamenti e dall'attività agricola compresi i prodotti trasformati contemplati dal Reg. 1774/02, considerandoli biomassa e quindi esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti se destinati a piccoli impianti;
permettere il completamento delle filiere ad olio vegetale locali attivando la produzione di energia in piccoli impianti inferiori al megawatt, a tal fine l'olio vegetale puro (PVO) deve essere considerato biomassa;
assimilare il biogas e syngas, derivanti da impianti di biomasse, al metano aprendo così le opportunità di utilizzo diretto in rete ed integrando così le filiere agricole con le reti urbane.
9/1961/29.Vico, Servodio.

La Camera,
premesso che:
il comparto avicolo, relativamente agli andamenti commerciali con gli altri paesi, è l'unico segmento della zootecnia a soddisfare completamente, su scala nazionale, la domanda interna per le carni;
Veneto, Emilia Romagna e Lombardia e Piemonte, sono le regioni principali nelle produzioni avicole;
gli scambi con l'estero in entrata e in uscita sono di modeste entità;
l'elevato livello di autoapprovvigionamento è un elemento di sicurezza rilevante rispetto ai rischi legati al problema dell'influenza aviaria;
l'allevamento avicolo delle specie da carne avviene per la quasi totalità con contratti di soccida;
in passato, la soccida consisteva in un contratto che interessava il bestiame, in cui un soccidante affidava le cure di un gregge o di una mandria al soccidario, il quale aveva l'obbligo di allevarlo e di trasformare i prodotti. Gli utili venivano ripartiti in percentuale;
attualmente, la soccida viene applicata quasi esclusivamente all'ingrasso di bovini, suini ed avicoli;
nel merito, si rilevano tre forme di soccida:
soccida semplice, in cui il bestiame è conferito dal soccidante (articoli 2171-2181 codice civile);
soccida parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti nella proporzione stabilita (articoli 2182-2185 codice civile);
soccida con conferimento di pascolo, in cui il bestiame è conferito dal soccidario, mentre il soccidante conferisce il terreno per il pascolo (articolo 2186 codice civile);
il contratto di soccida ha avuto una ripresa ed una espansione notevole in questi ultimi anni a causa della diffusione di alcune forme di integrazione contrattuale tra allevatori ed industrie fornitrici di mangimi;
questo si verifica sempre più di frequente nel caso di polli, tacchini, suini, bovini da ingrasso. L'industria fornisce i soggetti da allevare (pulcini, tacchinetti, suinetti svezzati, vitelli da ristallo), i mangimi, i medicinali, l'assistenza tecnica e sanitaria, mentre l'agricoltore fornisce i locali, la manodopera e, nel caso dei bovini, l'insilato di mais;
alla fine del periodo di ingrasso, dal rapporto tra l'incremento in peso dei capi e il peso dei mangimi somministrati, si ricava l'indice di conversione dei mangimi;
al contratto è allegata una tabella che fornisce, per ogni rapporto di conversione, la quota di riparto del prodotto tra soccidante e soccidario;
all'atto della sottoscrizione del contratto viene indicato anche il prezzo al quale il prodotto sarà ritirato a ciclo concluso. Soccidante e soccidario (allevatore);
in questo specifico comparto, nel corso del 2008, sono sorte delle asperità in materia di contatti di soccida tra soccidanti e soccidari;
le associazioni degli allevatori avicoli, a decorrere dal novembre 2007, hanno evidenziato che il loro profilo imprenditoriale, nell'ambito dell'allevamento in soccida, fosse eccessivamente penalizzato;
gli avicoltori hanno sottolineato che a causa dell'incremento dei costi delle materie prime e dei costi di produzione in agricoltura, nonché dell'effettiva applicazionedella direttiva nitrati, non sono più in grado di farsi carico dei costi legati alla propria attività. In tali circostanze è stato evidenziato che il rapporto tra avicoltori ed aziende soccidanti è strutturato in maniera tale che i primi devono mettere in gioco oltre l'80 per cento di quanto serve per l'attività di allevamento, in cambio del 20 per cento del guadagno;
queste circostanze critiche per i soccidari avicoli hanno determinato anche l'invio, da parte di questi ultimi, di lettere di risoluzione delle soccide verso i soccidanti, trattandosi di comunicazioni con cui si affermava di ritenere risolti i contratti che li tenevano legati ad essi;
attualmente sono ancora in essere queste problematiche ed anzi si stanno pesantemente aggravando;
sarebbe urgente procedere ad un riequilibrio delle responsabilità e delle tabelle di vincolo previsti dai contratti di soccida, segnatamente nel settore avicolo, al fine di riservare maggiori tutele e gratificazioni economiche agli allevatori, anche alla luce del fatto che tali istituti giuridici sono fermi da oltre 15 anni;
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle sue competenze dì regolatore e vigilatore dei rapporti interprofessionali, dovrebbe al più presto favorire l'apertura di una pertinente sede di confronto e di concertazione volta alla revisione dei criteri che legano i soccidanti ed i soccidari nell'ambito dei contratti di soccida nel settore avicolo, soprattutto al fine di offrire condizioni di maggior favore per gli allevatori soccidari,

impegna il Governo

ad istituire una specifica sede di confronto e di valutazione decisionale, riguardante i contratti di soccida nel settore avicolo, cui far partecipare i rappresentanti dei soccidari, i rappresentanti dei soccidanti, tecnici del settore interessato e rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed in tale ambito individuare le soluzioni più efficaci alle questioni esposte in premessa, in particolare proporre quali modifiche dover introdurre ai rapporti che legano i soccidanti ed i soccidari, affinché vi sia un miglior equilibrio tra le responsabilità che sono in capo alle due figure, e contestualmente siano riconosciute posizioni più rilevanti e maggiori gratificazioni economiche per i soccidari, il tutto nell'ambito delle proprie competenze.
9/1961/30.Negro, Rainieri, Fugatti.

La Camera,
premesso che:
nell'ambito del Codex Alimentarius sono state recentemente approvate nuove soglie per il contenuto in aflatossine delle nocciole, micotossine prodotte da funghi che attaccano le piante e i prodotti alimentari, considerate cancerogene; il livello massimo ammissibile passerebbe da 3 a 10 ppb (parti per bilione) per il prodotto destinato al consumo e a 15 ppb per quello destinato alla trasformazione industriale;
vi è pertanto il rischio di un'eventuale revisione in aumento degli attuali limiti vigenti nell'Unione europea, in particolare per il prodotto di provenienza extra-UE;
l'innalzamento dei limiti delle aflatossine ammesse consentirebbe l'approdo sul mercato di prodotto qualitativamente inferiore e sanitariamente più rischioso;
tale evenienza desta enormi preoccupazioni sia in termini di sicurezza alimentare, sia in termini di tutela della produzione italiana, particolarmente esposta alla concorrenza da parte della produzione turca,

impegna il Governo

ad adottare, in tutte le sedi opportune, le iniziative necessarie alla tutela della sicurezzaalimentare e della corilicoltura italiana, a fronte dell'ipotesi descritta in premessa.
9/1961/31.Russo.

La Camera,
premesso che:
il Commercio Equo e Solidale (Fair Trade) è una partnership commerciale, basata sul dialogo, la trasparenza ed il rispetto, che cerca una maggiore equità nel commercio internazionale, al fine di contribuire ad uno sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni di scambio ed assicurando i diritti dei produttori e dei lavoratori svantaggiati, specialmente nel Sud del mondo;
il Commercio Equo e Solidale lavora con i produttori ed i lavoratori messi ai margini dal mercato tradizionale allo scopo di aiutarli a passare da una posizione di vulnerabilità alla sicurezza ed all'autosufficienza economica, assolvendo in tal modo non solo a una missione di solidarietà ma contribuendo anche a una attiva politica di relazioni estere e commerciali proficuamente, e reciprocamente, indirizzate allo sviluppo;
dopo i pesanti tagli ai fondi per la cooperazione previsti dalla Legge finanziaria nazionale per il 2009, il sostegno al Commercio Equo e Solidale può essere uno strumento con cui il nostro Paese contribuisce alla sussistenza di molte comunità del Sud del mondo, laddove i piccoli produttori delle piantagioni di quei paesi - che non sono in alcun modo assimilabili, né per quantità di produzione né per penetrazione di mercati e quindi concorrenzialità, alle grandi multinazionali del settore - contano molto sull'incremento di acquisto di prodotti tipici;
la produzione del compatto agricolo dell'Italia, che è leader in Europa per quantità, qualità e varietà dell'ortofrutta offerta, rappresenta una delle risorse nazionali che, anche per il ruolo strategico ricoperto nel più ampio comparto alimentare, merita di essere salvaguardata, difesa e rilanciata, e non può venire in alcun modo danneggiata dalla concorrenza di prodotti che rappresentano una risposta commerciale a gusti e necessità estremamente specifiche, ma anzi viene tutelata nel momento che c'è un marchio qualitativo ed etico nei prodotti stranieri che entrano in Italia;
l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, che passa anche attraverso l'implementazione delle loro capacità produttive, su cui opera il Commercio Equo e Solidale, costituisce un'efficace strumento di prevenzione dell'immigrazione clandestina, che notoriamente annovera tra le sue cause prime la ricerca di sostenibili condizioni di vita;
il Commercio Equo e Solidale coinvolge anche numerose realtà produttive italiane, perlopiù di cooperative sociali che lavorano su terreni confiscati alla criminalità organizzata svolgendo un ruolo di grandissima rilevanza sociale e civile,

impegna il Governo

ad avviare azioni positive volte a sostenere e promuovere, anche in collaborazione con enti locali e regioni, la distribuzione e il commercio dei prodotti del commercio equo e solidale certificati dagli organismi preposti.
9/1961/32.Rosato, Sbrollini, Touadi, Bossa, Siragusa, Strizzolo, Velo, Calearo.

La Camera,
considerato che:
la grave crisi del comparto olivicolo-oleario sta determinando una situazione ormai insostenibile del Mezzogiorno a causa del continuo ribasso delle quotazioni del prezzo dell'olio extravergine e anche a seguito della siccità straordinaria che negli ultimi mesi ha interessato l'intero territorio. Il prezzo di mercato dell'olio di oliva è sceso del 30 per cento rispetto allo scorso anno, mentre i costiproduttivi sono aumentati del 50 per cento; si registra anche l'aumento di oltre il 30 per cento delle importazioni di prodotti comunitari ed extracomunitari, con contestuale diminuzione delle esportazioni;
moltissimi agricoltori oggi producono in perdita con l'aggravante di competere su mercati dove si registrano frodi e contraffazioni, considerata la presenza di olio extravergine di oliva sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, a prezzi assolutamente non plausibili;
non essendo per la gran parte protetta dalle norme nazionali e comunitarie sui prodotti tipici (come ad esempio il Parmigiano Reggiano), l'olivicoltura meridionale rischia un repentino tracollo economico, con gravissime ripercussioni sociali,

impegna il Governo:

a consentire alla richiesta delle organizzazioni professionali agricole e sindacali, unitamente alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, di organizzare con urgenza un incontro con il ministro preposto al fine di dare attuazione a misure efficaci e immediate, quale ad esempio il pagamento immediato da parte della AGEA degli aiuti comunitari o le misure previste dalla legge n. 102 del 2004 per quel che riguarda la riduzione dei contributi previdenziali e lo slittamento delle scadenze fiscali e creditizie;
ad applicare il decreto 9 ottobre 2007 sull'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'origine dell'olio extravergine e delle olive, organizzando i relativi controlli nelle diverse fasi della produzione ed anche applicando norme più stringenti di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002;
ad incrementare i controlli antisofisticazione a tutti i livelli della filiera di commercializzazione ed in particolare nella grande distribuzione commerciale;
ad individuare strategie condivise con le associazioni dei produttori per il rilancio del settore in termini di tutela del reddito agricolo e di protezione del prodotto nazionale, anche mediante richiesta di assegnazione, in sede comunitaria, degli strumenti di tutela delle produzioni agricole tipiche.
9/1961/33.Mario Pepe (PdL).

La Camera,
premesso che:
la pluriattività può rappresentare una fonte di integrazione del reddito degli imprenditori agricoli e al tempo stesso può offrire un significativo contributo alla sistemazione e manutenzione del territorio;
tali considerazioni valgono in particolare per le aree, come quelle dei comuni montani, nelle quali l'esercizio dell'attività agricola risulta più difficile sotto il profilo economico e, al tempo stesso, si presenta in modo evidente la necessità di lavori, anche rilevanti, per la tutela del territorio;
già nella definizione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, il legislatore manifestava una piena consapevolezza della valenza della pluriattività, sia come strumento di sostegno delle imprese agricole, sia come modalità per garantire una effettiva cura del territorio;
il comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 97, successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, infatti, che i coltivatori diretti, singoli o associati, che conducano aziende agricole ubicate nei comuni montani, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, possano assumere in appalto, sia da enti pubblici che da privati, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di arginatura e sistemazione idraulica, di difesa dagli incendi boschivi,nonché lavori agricoli e forestali, ivi compreso il taglio del bosco, per importi non superiori a 50 milioni di lire per ogni anno;
il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300 milioni per anno;
gli importi stabiliti dalle richiamate disposizioni della legge n. 97 del 1994, e successive modificazioni, come limite massimo di valore per i lavori che possono essere affidati direttamente a imprenditori agricoli e a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale appaiono, a distanza di anni, manifestamente inadeguati e necessitano di essere aumentati, se si intende promuovere in modo efficace la pluriattività,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per fare in modo che i limiti di valore per i
lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, nonché alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, che gli enti locali e altri enti pubblici nei comuni montani possono affidare direttamente a imprenditori agricoli e a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, siano elevati in misura significativa e, comunque, non inferiore a 50 mila euro per i lavori che possono assumere imprenditori agricoli, singoli o associati, e a 300 mila euro per i lavori che possono assumere le cooperative agricole e forestali.
9/1961/34.Stradella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 171 del 2008 incrementa di 65 milioni di euro per l'anno 2008 la dotazione del fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004;
il fondo di solidarietà è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno per quelle imprese agricole colpite da calamità naturali o da condizioni climatiche di particolare gravità;
purtroppo al giorno d'oggi tali fenomeni di maltempo sono sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico che è sempre più veloce e frequente, mettendo in tal modo numerose aziende sempre più in difficoltà,

impegna il Governo

a prendere provvedimenti tesi ad incentivare ulteriormente la dotazione del fondo in questione.
9/1961/35.Ruvolo, Delfino.

La Camera,
premesso che:
l'allarme contaminazione da diossina di suini allevati in Irlanda ha rilanciato l'importanza della problematica dei controlli sulle merci alimentari provenienti dall'estero;
mentre le produzioni made in Italy garantiscono sicurezza e qualità, non si può certo dire altrettanto delle merci che giungono nel nostro Paese;
la vicenda della diossina, anche se ha creato un eccessivo allarmismo, esige un allargamento a tutto il sistema agroalimentare dell'indicazione del paese di origine, che attualmente vige solo per la carne bovina, per il pollame, per il latte fresco e per l'ortofrutta;
oltre all'olio di oliva, per cui è ancora in piedi un contenzioso con l'Unione europea, risultano privi di indicazione d'origine la carne di maiale, di coniglio e di agnello, la pasta, le conserve vegetali e molti formaggi non DOP,

impegna il Governo

a sollecitare l'Unione europea affinché si arrivi ad una etichettatura d'origine per tutta la catena alimentare dei prodotti al fine di garantire, attraverso una maggiore trasparenza e sicurezza, la difesa dei consumatori e la prevenzione da ogni possibile contraffazione.
9/1961/36.Delfino, Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
nel 2004 veniva bandito un concorso per 119 posti per commissari del Corpo forestale dello Stato, nel luglio 2006 sulla Gazzetta Ufficiale venivano pubblicati i risultati delle prove preselettive e i punteggi conseguiti dei 240 ammessi;
nell'ottobre del 2006 le prove venivano annullate tramite decreto del capo del Corpo forestale e successivamente iniziava un contenzioso giudiziario che si concludeva con il giudizio di merito del Consiglio di Stato che ha sancito la validità delle procedure selettive;
ad oggi, tuttavia, il concorso non è ancora concluso indebolendo in tal modo la già affievolita attività del Corpo forestale il quale necessita di nuovi interventi per incrementare il proprio organico anche alla luce dei suoi interventi in materia di polizia ambientale, agroalimentare per la popolazione,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi gli opportuni provvedimenti atti ad incrementare l'attuale organico del Corpo forestale dello Stato, sia per garantire un più attento controllo del territorio sia per far fronte ai sempre più urgenti compiti assegnati al Corpo.
9/1961/37.Tassone.

La Camera,
premesso che:
il Cipe ha approvato il finanziamento delle opere infrastrutturali irrigue di rilevanza nazionale con delibera 27 maggio 2005, n. 74;
tali opere erano già previste dal Piano irriguo nazionale e la loro realizzazione risulta di notevole importanza per la gestione del ciclo integrato delle acque e della lotta ai cambiamenti climatici;
tuttavia, nel corso degli ultimi anni, le dotazioni già stanziate per il Piano irriguo nazionale sono state ridotte da provvedimenti finanziari che costringono il Ministero delle politiche agricole a rivedere i provvedimenti concessori con il rischio che alcuni interventi infrastrutturali non saranno completati, con pesanti conseguenze sui contesti economico sociali interessati,

impegna il Governo

a rispettare il programma di realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue già deliberate dal CIPE.
9/1961/38.Cera, Ruvolo, Delfino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l'utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dallanormativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008;
è tuttavia bene rilevare che la questione legata alla defiscalizzazione del biodiesel non è la più significativa per l'agricoltura italiana;
il biodiesel, infatti, è un biocombustibile derivante da oli vegetali che possono essere trasportati in grande quantità senza grande spesa ed è prassi consolidata utilizzare per la produzione dello stesso delle derrate agricole che provengono per la gran parte da paesi terzi, con scarsi benefici per le produzioni italiane;
sebbene non siano state predisposte statistiche accurate, la produzione agricola italiana utilizzata contribuisce solo per una piccola parte alla formazione del contingente complessivo di biodiesel defiscalizzato,

impegna il Governo

a porre in essere misure per far sì che il contingente di biodiesel defiscalizzato provenga esclusivamente da biomasse di origine nazionale, tramite certificazioni della filiera e a destinare la minor spesa a misure di maggiore urgenza per il primario italiano come il sostegno delle agro energie derivanti da biomasse.
9/1961/39.Bellotti, Beccalossi, Biava, Gottarda, Russo.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;
preso atto che l'articolo 4-quater prevede la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole e dispone l'esonero dall'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, nei casi di trasporto di piccole quantità di rifiuti, qualora lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani, con il quale sia stipulata una convenzione;
preso atto altresì che l'Albo nazionale dei gestori ambientali non accetta l'iscrizione dei consorzi di bonifica, per il fatto che tali consorzi non possono essere iscritti alla Camera di commercio;
tenuto conto che ciò non permette ai consorzi di bonifica lo svolgimento delle proprie attività di bonifica dei beni, che spesso si compongono da vecchie tubature contenti amianto;
tenuto conto altresì che non è stato ancora emanato il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dal comma 10 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, che dovrebbe definire le modalità organizzative e d'iscrizione dell'Albo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative che possano risolvere i problemi descritti in premessa al fine di permettere ai consorzi di bonifica di svolgere nei modi migliori le proprie attività istituzionali.
9/1961/40.Rainieri, Montagnoli, Negro.

La Camera,
premesso che:
ad ottobre del 2005 è stato ultimato il trasferimento della sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) da Bruxelles a Parma, città individuata dal Consiglio europeo quale sede permanente dell'organismo scientifico destinato a fornire pareti scientifici indipendenti relativamente alle questioni inerenti la sicurezza alimentare;
il regolamento istitutivo, approvato il 28 gennaio 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, stabilisce i principi ed i requisiti di base del diritto alimentare e assegna all'EFSA il compito di costruire e coordinare una rete in gradodi realizzare una stretta collaborazione con le autorità nazionali che operano netto stesso campo;
da ciò è discesa la necessità di attivare le procedure per la costituzione di una Autorità per la sicurezza alimentare in Italia, organismo scientifico indipendente, sebbene funzionalmente collegato al Ministero della salute;
nei primi mesi del 2005 è stato costituito a Foggia il Comitato tecnico-istituzionale per la strutturazione e il sostegno della candidatura del capoluogo della Capitanata a sede dell'Autorità stessa. Coordinati dalla provincia di Foggia, ne fanno parte o ne condividono l'operato: l'Università degli studi di Foggia, la Camera di commercio di Foggia, tutti gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli enti di ricerca che operano nel territorio foggiano;
nel maggio del 2005 è stato costituito il comitato scientifico incaricato di strutturare la proposta del territorio al Governo, proposta ufficializzata il 13 settembre 2005 nel corso di un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni locali e l'allora ministro per le politiche agricole e forestali) onorevole Gianni Alemanno;
con il decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, l'allora ministro della salute, Livia Turco, d'intesa con l'allora ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare: organo tecnico consultivo, destinato ad agire in stretta collaborazione con l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), cui è affidato il compito di offrire la propria consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed a formulare pareri scientifici, su richiesta del Comitato strategico di indirizzo, delle amministrazioni centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
l'articolo 2, comma 356 della Legge finanziaria 2008 prevede che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvale di una sede referente operante nella città di Foggia;
per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia, la stessa Legge finanziaria autorizza lo stanziamento, a favore del Ministero della salute, di un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010;
l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 (cosiddetto «Milleproroghe») prevede che la predetta Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasformi in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia, fermo restando lo stanziamento di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010;
lo stesso articolo 11 rinviava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia;
la candidatura di Foggia a sede dell'Authority nazionale per la sicurezza alimentare è fondata su alcuni pilastri: la rilevanza della produzione agricola e agroalimentare; la presenza di centri di formazione e di ricerca di eccellenza che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
la produzione agricola foggiana è pari a quella dell'intero Molise o dell'intera Basilicata;
sul fronte agroalimentare, Foggia ospita il più importante pastificio del Gruppo Barilla, dopo quello storico diParma, e si appresta ad ospitare il più grande impianto di trasformazione di pomodoro del Sud dell'Italia;
lo sviluppo della filiera agricola è stato sollecitato o assecondato dai centri di ricerca, alcuni dei quali storici, presenti nel territorio provinciale: l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, l'Istituto per le colture foraggere, l'Istituto sperimentale per la zootecnia, l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, il Lachimer (Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio), l'Istituto per lo studio degli ecosistemi costieri del CNR di Lesina; il Servizio igiene e prevenzione dell'Asl FG/13;
all'interno dell'Università di Foggia, grazie anche alla presenza della facoltà di agraria, si sono inoltre sviluppate strutture di assoluto rilievo in campo scientifico: il Biopolo Dauno e il Centro di ricerca interdisciplinare Bioagromed;
la regione Puglia ha individuato nella provincia di Foggia la sede ideale per il Distretto agroalimentare regionale, destinato alla promozione dell'innovazione in agricoltura,

impegna il Governo

a confermare l'indicazione di Foggia quale sede dell'Agenzia stessa ed a predisporre, entro 30 giorni, tutti gli atti necessari per l'attivazione della sede stessa, così come previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248.
9/1961/41.Bordo, Vitali, Marini, Servodio, Razzi.

La Camera,
considerato che:
l'uso delle biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione è limitato alle grandi strutture dì distillazione che usufruiscono di una centrale per la combustione interna al proprio ciclo produttivo;
la non apertura ad altro ciclo produttivo, e quindi non ad uso interno, penalizza le piccole distillerie impedendo loro di cedere a terzi quello che è stabilito essere un biocombustibile;
si sottolinea inoltre che consentire l'uso di questa tipologia di biocombustibile anche per altri cicli produttivi non fa venire meno alcun tipo di controllo già esistente ivi compreso quello dell'Ufficio tecnico di finanza, in quanto lo stesso Ufficio effettua sulle cantine il controllo del prodotto in uscita,

impegna il Governo

a prevedere con opportuni provvedimenti la liberalizzazione dell'uso di questo tipo di biocombustibile al fine di evitare che sussista l'ipotesi di monopolio relativo al contesto descritto.
9/1961/42.Di Biagio, Antonino Foti, Paolo Russo.

La Camera,
premesso che:
in sede di approvazione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;
nel merito di quanto previsto nell'articolo 4-undecies del provvedimento,

impegna il Governo

a valutare le specifiche richieste provenienti dalla regione siciliana ed a provvedere conseguentemente al reperimento delle necessarie risorse.
9/1961/43.Marinello, Giudice, Fallica, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, Pagano, Lo Presti, Cristaldi, Speciale.

La Camera,
premesso che:
gli agricoltori siciliani e le loro associazioni da mesi denunciano l'aggravamento della crisi dell'intero settore;
tra i comparti maggiormente in sofferenza vi è quello della viticoltura, la quale, dopo il crollo dello scorso anno dovuto alla peronospora, ha visto mortificato il tentativo di recuperare la produttività perduta a causa dei prezzi nettamente al di sotto della media nazionale;
nonostante la grave crisi del settore vitivinicolo, l'attuale Governo ha tagliato il fondo nazionale di 50 milioni di euro destinato ai viticoltori danneggiati nel 2007 dalla peronospora;
lo stanziamento di 10 milioni di euro contenuto nel provvedimento in esame per indennizzare i viticoltori danneggiati dalla peronospora nella scorsa campagna produttiva è insufficiente,

impegna il Governo

a reperire al più presto le risorse necessarie per risarcire i viticoltori siciliani.
9/1961/44.Siragusa, D'Antoni, Antonino Russo, Samperi, Causi, Cardinale, Burtone, Capodicasa, Strizzolo.

La Camera,

impegna il Governo

a costituire apposito osservatorio per verificare la necessità di misure dirette al sostegno delle imprese necessario per l'attuazione delle disposizioni in materia di produzione di mozzarella DOP.
9/1961/45.Brigandì.

La Camera,
premesso che:
la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (cosiddetta direttiva nitrati), di seguito denominata «direttiva», ha introdotto nell'ordinamento comunitario i principi fondamentali che gli Stati membri devono osservare al fine di ridurre l'inquinamento delle acque dai nitrati di origine agricola;
ai sensi degli articoli 3 e 5 della citata direttiva, gli Stati membri devono individuare e periodicamente rivedere le designazioni relative alle zone vulnerabili in base a specifici criteri e tenendo conto dei cambiamenti intervenuti e, conseguentemente, devono fissare specifici programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, volti a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola o a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo. Tali programmi tengono conto, in particolare, dei dati scientifici e ambientali delle singole zone e dell'efficacia e dei costi delle misure individuate;
tale direttiva individua gli obiettivi da raggiungere e stabilisce esclusivamente prescrizioni generiche, che lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere sulle questioni tecniche;
alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione le specificità dell'agricoltura mediterranea con particolare riferimento ai limiti imposti per lo spandimento dei nitrati nelle aree vulnerabili;
nell'ambito dell'Unione europea alcuni paesi, hanno chiesto ed ottenuto una deroga ai limiti massimi di azoto spandibili per ettaro. In particolare, le deroghe sono state concesse dall'anno 1998 all'anno 2004, e dall'anno 2004 all'anno 2007, alla Danimarca, ai sensi della decisione 2002/915/CE, della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva [notificata con il numero C(2002) 464], e della decisione 2005/294/CE, dellaCommissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE [notificata con il numero C(2005) 1032]; dall'anno 2004 all'anno 2007, all'Austria, ai sensi della decisione 2006/189/CE, della Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria [notificata con il numero C(2006) 590]. Anche la Germania ha ottenuto specifiche deroghe;
l'Italia è afflitta dalle analoghe problematiche che hanno spinto i citati Stati a chiedere delle deroghe alla direttiva. In tal senso, ponendo alla Commissione europea le medesime questioni che hanno consentito a tali Stati l'ottenimento delle previste deroghe, anche il nostro Paese, sotto attenta sorveglianza ed in presenza di programmi mirati e dettagliati, ma limitati nel tempo, potrebbe ottenere gli stessi risultati in relazione a colture ad alto assorbimento di azoto;
la direttiva è stata inizialmente recepita dallo Stato italiano ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successivamente abrogato dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre è stata resa applicabile ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché da altri provvedimenti adottati in materia dalle singole regioni, in tal senso provocando una situazione non sempre uniforme e congruente sull'intero territorio nazionale;
la nuova disciplina prevede la designazione da parte delle regioni di zone vulnerabili ai nitrati e l'applicazione in esse di programmi d'azione recanti misure e vincoli all'attività agricola, in particolare all'utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche, fissando specifici limiti quantitativi ed operativi per lo spandimento di azoto nei campi;
in relazione alla comunicazione di infrazione n. 2006/2163 della Commissione europea le regioni italiane, ed in particolare quelle del bacino padano, stanno ampliando le zone vulnerabili da nitrati, delimitando in quest'ultimo caso più del 65 per cento della superficie agricola;
la nuova situazione che si sta delineando aggrava notevolmente l'impatto della normativa sull'agricoltura, visto che nelle aree vulnerabili occorre ridurre in tempi eccessivamente ristretti la quantità di azoto organico spandibile per ettaro e per anno;
la gravosità dei limiti imposti alle aziende agricole con il decreto ministeriale 7 aprile 2006, rischia di incidere oltre misura sul sistema produttivo e strutturale delle aziende stesse costrette a drastici adeguamenti e a contrazioni produttive, segnatamente dei capi allevati e di alcune coltivazioni;
onerosi, inoltre, risultano gli investimenti volti al riordino dei processi produttivi e all'utilizzo e trattamento delle deiezioni, anche a fini energetici. In tale ambito, quindi, occorre favorire e sostenere progetti che consentano la realizzazione di impianti per la trasformazione, la depurazione delle deiezioni e dei liquami zootecnici e la riconversione o l'adeguamento delle aziende interessate dalla direttiva;
è oggettivamente reale e preoccupante il pericolo di un forte ridimensionamento delle aziende, specie zootecniche e soprattutto nella pianura padana, con le conseguenti ripercussioni sull'intera filiera, sull'economia nazionale e sull'occupazione;
occorrerebbe pertanto riuscire a coniugare meglio gli inderogabili principi della tutela delle aree vulnerabili, con la necessità di mantenere un sistema agricolo efficiente ed aziende capaci di generare reddito. Si dovrebbero approfondire con maggiori dettagli i criteri attuativi delle vigenti norme sulla protezione delle acque dai nitrati, anche verificando se vi sianoaltre cause, oltre le deiezioni zootecniche, che possono provocare danni alle risorse idriche, in particolare i concimi chimici, ed in tali circostanze mettendo in gioco tutti i fattori che interessano la questione. Dalle verifiche che porrebbero scaturire da uno studio così realizzato si potrebbe procedere ad una revisione nonché ad una semplificazione delle norme di cui trattasi, in particolare delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, ciò con particolare riferimento alle misure relative ai periodi di spandimento, visto che le stesse non tengono conto, ad esempio, dei mutamenti climatici ed idrogeologici che si stanno verificando nel Nord Italia, ai divieti di spandimento, ai limiti tecnici e temporali imposti per lo stoccaggio, ai limiti relativi alle aziende soggette agli obblighi amministrativi, alle procedure concernenti la comunicazione, il PUA (Piano di utilizzazione aziendale) ed il trasporto degli effluenti, alle tipologie di allevamento (a tal proposito, occorrerebbero maggiori semplificazioni in relazione al tipo di effluente prodotto, all'organizzazione dell'allevamento, brado semibrado, eccetera), al permesso di utilizzare i fertilizzanti chimici a supporto dello spandimento degli effluenti zootecnici;
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che entro due anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, il Governo adotti i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, tra cui può essere citato anche l'articolo 112 del medesimo decreto, che concerne l'utilizzazione agronomica;
in relazione al decreto ministeriale 7 aprile 2006 sussistono, peraltro, tutti i presupposti tecnici e giuridici per procedere ad una sua modifica visto che esso attua l'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, non più in vigore ai sensi dell'articolo 175, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e che si tratta di un provvedimento successivo allo stesso decreto;
se non interverranno specifici orientamenti a livello nazionale, le nuove disposizioni rischiano di essere applicate anche alle aziende agricole che ricadono in zone vulnerabili di recente designazione, senza aver concesso alle stesse i tempi idonei per adeguarsi, con tutte le problematiche connesse all'ulteriore applicazione delle norme sulla condizionalità, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541;
la modulistica relativa alla comunicazione, al PUA ed al trasporto, che devono rispettare le aziende agricole, non è stata ancora messa a disposizione dalla maggior parte delle regioni,

impegna il Governo:

anche attenendosi ai requisiti previsti dalle decisioni derogatrici adottate dalla Commissione europea in favore della Danimarca, dell'Austria e della Germania, di cui in premessa, e sulla base dell'osservanza di pertinenti garanzie e del rispetto rigoroso di determinate condizioni, in particolare quelle relative al non superamento di uno specifico quantitativo massimo di effluente di allevamento applicato ogni anno al terreno negli allevamenti, compreso quello emesso dagli animali stessi, ad ogni modo compatibile con l'apporto complessivo di azoto che deve corrispondere al fabbisogno di nutrienti della coltura interessata e alla quantità fornita dal suolo, ed altresì in presenza di piani e di resoconti che ciascuna azienda deve corrispondere in riferimento all'attività di fertilizzazione e sottoponendosi a controlli casuali, ad inoltrare alla Commissione europea una richiesta di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, con particolare riferimento ai quantitativi di azoto spandibili per ettaro nelle aree vulnerabili da nitrati, in modo da tener conto delle situazioni specifiche italiane, relativamente al clima ed alla tipologia dei terreni;
a presentare alla Commissione europea, congiuntamente alle regioni interessate, specifiche richieste di deroga al limite di 170 kg di azoto spandibile per ettaronelle aree vulnerabili, con particolare riferimento alla presenza di colture ad alto assorbimento di azoto;
ad individuare a livello nazionale una procedura che permetta una gradualità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, con particolare riferimento alle aziende agricole che svolgono la loro attività in aree vulnerabili designate dopo la pubblicazione del decreto stesso, stabilendo, comunque, che, per quanto riguarda il controllo del rispetto degli impegni sulla condizionalità, le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 7 aprile 2006, si applicano per tutte le aziende agricole, a partire dal 2008 e nel 2009 per le aziende agricole che ricadono in aree vulnerabili di nuova designazione;
ad avviare un processo di verifica dei contenuti del decreto ministeriale 7 aprile 2006, al fine di renderlo più facilmente applicabile agli allevamenti, attraverso una semplificazione degli adempimenti dal punto di vista tecnico e amministrativo;
a prevedere, nell'ambito di una possibile modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2006, disposizioni minime omogenee per tutto il territorio nazionale, permettendo allo stesso tempo alle amministrazioni regionali di prevedere integrazioni, anche meno restrittive, in relazione alla specificità degli allevamenti presenti sul proprio territorio;
ad individuare adeguate soluzioni tecniche e specifiche misure di accompagnamento, volte ad attenuare l'impatto negativo dell'allargamento delle zone vulnerabili, nonché sostenere, in via generale l'applicazione della direttiva nitrati nel settore agricolo, visto che alcune disposizioni sì applicano in tutto il territorio nazionale;
ad adottare specifiche iniziative volte a far si che, a livello regionale, siano attuate puntualmente le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 7 aprile 2006, relative ai periodi di adeguamento, alle misure di sostegno, all'attuazione di idonee strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici (impianti di biogas aziendali ed interaziendali) e alla formazione e informazione degli agricoltori;
a fare in modo che siano previsti, oltre ai fondi dei piani di sviluppo rurale, anche finanziamenti nazionali, con particolare riferimento ai fondi strutturali, per sostenere le aziende zootecniche ricadenti in zone vulnerabili, nell'adeguamento agli obblighi normativi;
a costituire senza indugio un Comitato nazionale dedicato ai problemi agroambientali, con particolare riferimento all'attuazione della normativa sui nitrati, partecipato dalle regioni, altri enti e organizzazioni agricole di categoria, allo scopo precipuo di creare un coordinamento tra le diverse autorità operanti in materia e di individuare soluzioni efficaci ai problemi comuni.
9/1961/46.Fugatti, Negro.