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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 29 gennaio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 gennaio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bosi, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Malfa, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lo Moro, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Nirenstein, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 gennaio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BARBIERI: «Legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia» (2115);
MUSSOLINI e ASCIERTO: «Norme in materia di violenza sessuale sui minori» (2116);
BELLOTTI: «Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per l'abbattimento delle nutrie» (2117);
SBAI: «Istituzione della Consulta permanente per l'immigrazione» (2118);
FUGATTI ed altri: «Modifica all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione del novero dei beneficiari dell'incremento pensionistico ivi previsto in favore degli invalidi civili» (2119).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BINETTI ed altri: «Disposizioni sulle cure da prestare alla fine della vita come forma di alleanza terapeutica» (1597) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buttiglione.

La proposta di legge FUCCI ed altri: «Modifica all'articolo 640 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante per il reato di truffa commesso a danno di persona che abbia compiuto l'ottantesimo anno di età» (1812) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Jannone.

La proposta di legge ROSSO ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzioneculturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (1937) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lupi.

La proposta di legge FAVA: «Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019» (1994) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Grimoldi e Goisis.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1949, d'iniziativa dei deputati FEDRIGA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente i congedi per la formazione, in favore dei lavoratori studenti, nonché all'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in materia di diritto degli studenti stranieri agli studi universitari».

La proposta di legge n. 1952, d'iniziativa dei deputati GUIDO DUSSIN ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Aracri ha comunicato di ritirare, anche a nome dei cofirmatari, la seguente proposta di legge:
ARACRI ed altri: «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente» (1848).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dal Senato.

In data 28 gennaio 2009 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
S. 1202. - Senatori CANTONI ed altri: «Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere» (approvata dalla 4a Commissione permanente del Senato) (2120);
S. 1279. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» (approvato dal Senato) (2121).
Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

S. 1202. - Senatori CANTONI ed altri: «Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere» (approvata dalla 4a Commissione permanente del Senato) (2120) Parere delle Commissioni I e V.

XI Commissione (Lavoro):

CASSINELLI e SCANDROGLIO: «Disposizioni per la perequazione degli inquadramenti dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Statoe del Corpo forestale dello Stato» (1768) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V.

XII Commissione (Affari sociali):

ANIELLO FORMISANO ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive anticipate nei trattamenti sanitari, nonché di accanimento terapeutico» (1876) Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).

Commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affari sociali):

S. 1279 - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» (approvato dal Senato) (2121) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 27 gennaio 2009, ha comunicato che la 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM (2008) 580 definitivo) (atto comunitario n. 21) (atto Senato doc. XVIII, n. 7).

Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Il Presidente del Senato, con lettera in data 27 gennaio 2009, ha comunicato che la 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009» (COM (2008) 5674 definitivo) (atto comunitario n. 25) (atto Senato doc. XVIII, n. 8).

Questa comunicazione è trasmessa alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dell'ordinanza n. 5/2008, emessa dal ministro dello sviluppo economico in data 16 dicembre 2008, relativa agli scioperi proclamati per le giornate dal 19 al 22 dicembre 2008, riguardanti lavoratori del settore elettrico.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 gennaio 2009, relativa alla proclamazione dei seguenti scioperi:
sciopero proclamato per il giorno 9 gennaio 2009, riguardante il personale dipendente della società Trenitalia di macchina e di bordo della regione Toscana;
scioperi, proclamati per il giorno 11 gennaio 2009, riguardanti il personale dipendente della società Trenitalia di macchinae di bordo delle regioni Lazio, Piemonte e Valle d'Aosta, il personale dipendente della società Trenitalia di macchina della regione Campania e il personale dipendente della società Trenitalia di macchina e di bordo della divisione passeggeri N/I della regione Lombardia;
sciopero proclamato per il giorno 12 gennaio 2009, riguardante il personale dipendente della società RFI della direzione compartimentale movimento (escluso Trentino-Alto Adige) di Verona.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di ventuno risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 18 dicembre 2008, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (doc. XII, n. 199) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (doc. XII, n. 200) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (doc. XII, n. 201) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (doc. XII, n. 202) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo sulle regioni costiere (doc. XII, n. 203) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (doc. XII, n. 204) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione sul progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (doc. XII, n. 205) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre) (doc. XII, n. 206) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla proposta modificata di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità europea della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e delProtocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (doc. XII, n. 207) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) (doc. XII, n. 208) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione - Attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (doc. XII, n. 209) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (doc. XII, n. 210) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (doc. XII, n. 211) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico europeo (doc. XII, n. 212) - alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (doc. XII, n. 213) - alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti: implicazioni transfrontaliere (doc. XII, n. 214) - alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali (doc. XII, n. 215) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sullo Zimbabwe (doc. XII, n. 216) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sui casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto in Nicaragua (doc. XII, n. 217) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle aggressioni nei confronti dei difensori dei diritti umani in Russia e processo per l'uccisione di Anna Politkovskaya (doc. XII, n. 218) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF (doc. XII, n. 219) - alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 28 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Toscana.

Il Garante del contribuente della regione Toscana, con lettera in data 28 gennaio 2009, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensidell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giuliano Amato a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (32).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 30 giugno 2008, a pagina 5, seconda colonna, alla riga sedicesima, dopo la parola: «VII,» si intendono inserite le seguenti: «VIII, IX,».

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 5 dicembre 2008, a pagina 4, seconda colonna, alla riga ventottesima, le parole: «e XII» si intendono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI (A.C. 1440-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 35-204-407-667-787-856-966-1171-1231-1233-1252-1261

A.C. 1440-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;
b) al primo comma dell'articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in occasione dei medesimi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

(Non sono comprese quelle già votate)

ART. 1.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito con provvedimento del questore territorialmente competente.
1. 51. Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: fino alla metà.
1. 54. Di Pietro.

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo comma, dopo la parola: minore aggiungere le seguenti:, di donna in stato di gravidanza.
1. 72. Mussolini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso terzo comma, sostituire le parole: un soggetto diversamente abile ai sensi dell' con le seguenti: una persona con disabilità di cui all'.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: diversamente abile, ai sensi dell' con le seguenti: con disabilità di cui all'.
1. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole:, o con scritto anonimo.
1. 50. Lussana.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente:
Si procede d'ufficio e, in ipotesi di condanna, la sentenza è sempre pubblicata a spese del colpevole, anche senza richiesta di parte.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.
1. 67. Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera a), capoverso, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 55. Di Pietro.

Al comma 1, lettera a), capoverso, quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: di un minore aggiungere le seguenti: di una donna in stato di gravidanza.
1. 70. Mussolini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole da: connesso fino alla fine del periodo con le seguenti: commesso da soggetto ammonito con provvedimento del questore territorialmente competente.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.
1. 66. Vietti, Rao.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al secondo comma dell'articolo 577, sono aggiunte le seguenti parole: «o da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-bis».
1. 37. Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: dell'articolo 577, fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'articolo 576, dopo il numero 5-bis è aggiunto il seguente: «5. 1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis».
1. 101.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso con il seguente:
«4-bis) da soggetto che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-bis.»
1. 62. Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: e in occasione dei medesimi con le seguenti: ed in esecuzione di un unico disegno criminoso.
1. 80. Pecorella, Calderisi, Bianconi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: e in occasione con le seguenti: e in conseguenza.
1. 77. Ferranti, Pollastrini, Capano, Melis, Tenaglia, Samperi, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: e in occasione con le seguenti: a causa.
1. 56. Di Pietro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Gratuito patrocinio). 1. Le parti offese del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale sono ammesse al gratuito patrocinio di cui agli articoli da 74 a 141 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
1. 01. Mussolini.

A.C. 1440-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ammonimento).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Ammonimento).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: In alternativa alla querela, per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta di ammonimento al questore territorialmente competente, nei confronti dell'autore della condotta.
2. 55. Vietti, Rao.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentite le con le seguenti: dalle.
2. 52. Di Pietro.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ne dà tempestiva comunicazione ai servizi sociali e assistenziali competenti.
2. 51. Capano, Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Samperi, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 53. Di Pietro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
2. 100.La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
2. 54. Di Pietro.

Al comma 3, sostituire le parole da: per il delitto fino alla fine del comma con le seguenti: se risulta che la persona ammonita ai sensi del presente articolo commette successivamente uno o più atti previsti dall'articolo 612-bis del codice penale.
2. 56.(Testo corretto) Ciriello, Tenaglia, Ferranti, Capano, Pollastrini, Cavallaro, Codurelli, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

A.C. 1440-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;
b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente,ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;
c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
d) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Al comma 1 sopprimere la lettera a):
3. 4. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 6. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 7. Vietti, Rao.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
il comma 5-bis dell'articolo 398 è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e)
i commi 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 498 sono abrogati;
f) dopo l'articolo 498 è aggiunto il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».
3. 51. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Codurelli, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

A.C. 1440-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

A.C. 1440-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti).

1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti).

Al comma 1, dopo le parole: presìdi sanitari e le aggiungere la seguente: competenti.
5. 51. Di Pietro.

Al comma 1, sostituire le parole da: le istituzioni pubbliche fino a: tali strutture con le seguenti: i servizi socio-assistenziali territoriali che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine e i servizi socio-assistenziali provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri antiviolenza.
5. 55. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere le parole: dalla vittima.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la parola: stessa.
5. 52.Di Pietro.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed in particolare nella zona di residenza.
5. 54.Di Pietro.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, e di provvedere fino alla fine del comma.
5. 56. Mussolini, Contento.

Al comma 1, sostituire le parole da:, e di provvedere fino alla fine del comma con le seguenti: della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
5. 50. Lussana.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Relazione annuale al Parlamento). 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. 050. Pollastrini, Cuperlo, Ferranti, Capano, Samperi, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale). 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un numero verde nazionale a difesa delle vittime di atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 2. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto tra soggetti in possesso di adeguate competenze professionali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2009.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2009 presso ogni prefettura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di atti persecutori, individuate ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo e di un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Le convenzioni sono stipulate entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di atti persecutori.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
5. 051. Ferranti, Tenaglia, Capano, Pollastrini, Cavallaro, Ciriello, Codurelli, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

All'articolo aggiuntivo 5.0200 del Governo, comma 1, dopo le parole: di fornire aggiungere le seguenti:, nei limiti di spesa di cui al comma 2,
0. 5. 0200. 1. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Numero verde). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza, e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5. 0200. Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Istituzione del numero verde nazionale). 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un numero verde nazionale a difesa delle vittime di atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli appositi sportelli ubicati presso ogni prefettura. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto tra soggetti in possesso di adeguate competenze professionali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2009.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
5. 055. Cuperlo, Pollastrini, Ferranti, Concia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Codurelli, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Istituzione del numero verde nazionale). 1. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli appositi sportelli ubicati nelle questure. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2009.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
5. 054. Lussana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Istituzione del numero verde nazionale). 1. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso i Centri antiviolenza. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2009.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
5. 053. Lussana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Istituzione dello sportello aperto al pubblico). 1. A decorrere dall'anno 2009 presso ogni prefettura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di atti persecutori, individuate ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo e di un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Le convenzioni sono stipulate entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di atti persecutori.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
5. 056. Pollastrini, Ferranti, Concia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Codurelli, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Statistiche sulla violenza). - 1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale, e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenzaalmeno quadriennale lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti persecutori, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio».
5. 052. Melis, Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

A.C. 1440-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

Al comma 1, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.
6. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 1440-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1440-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1440 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei Paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
appare necessario intervenire sanzionando, comunque, in maniera più severa atti di violenza contro le donne,

impegna il Governo

a garantire i livelli essenziali delle prestazioni con un supporto psicologico ma anche sociale e familiare, previdenziale, concependo l'aiuto alle vittime anzitutto per ricostruire in positivo una loro piena autonomia e non tanto un aiuto contro ciò che è accaduto.
9/1440-A/1.Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei Paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
da una recente ricerca citata dal Ministro della giustizia risulta che su 300 crimini commessi tra partner o ex partner, l'88 per cento ha come vittime le donne e, nel 39 per cento dei casi, si tratta di crimini annunciati poiché si consumano dopo un periodo più o meno lungo di molestie. Un'attività persecutoria che attualmente è punita con sanzioni penali modeste;
per l'Osservatorio nazionale stalking le molestie in un caso su due sono a opera di ex mariti, ex conviventi, ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento di italiani, soprattutto donne, ne sono stati vittime dal 2002 al 2007,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate ai fini della realizzazione di strutture protette per accogliere le vittime di atti persecutori, anticipando, quindi, la tutela penale nei confronti delle vittime stesse e per garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti.
9/1440-A/2. Palomba.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei Paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
da una recente ricerca citata dal Ministro della giustizia risulta che su 300 crimini commessi tra partner o ex partner, l'88 per cento ha come vittime le donne e, nel 39 per cento dei casi, si tratta di crimini annunciati poiché si consumano dopo un periodo più o meno lungo di molestie. Un'attività persecutoria che attualmente è punita con sanzioni penali modeste;
per l'Osservatorio nazionale stalking le molestie in un caso su due sono a opera di ex mariti, ex conviventi, ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento di italiani, soprattutto donne, ne sono stati vittime dal 2002 al 2007,

impegna il Governo

a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti.
9/1440-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Palomba.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei Paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
da un punto di vista della persona che vive questo disagio individuale e/o di coppia, un percorso consigliato può essere quello di richiedere una consulenza psicologica, un percorso quindi che assumecarattere di prevenzione contro lo sviluppo potenziale di un comportamento assillante;
da un punto di vista collettivo, ancora pochi studi trattano del fenomeno dello stalking. Si crea quindi la necessita di ulteriori indagini e ricerche su tale tematica ed allo stesso tempo di offerte di aiuto vere e proprie da servizi realizzati appositamente,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate al fine di un impegno generale di tutte le amministrazioni statali a realizzare interventi di informazione e di sensibilizzazione per concretizzare l'impegno di varare un piano d'azione nazionale di carattere complessivo.
9/1440-A/3. Di Pietro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei Paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
appare necessario intervenire sanzionando, comunque, in maniera più severa atti di violenza contro le donne;
la categoria vittimologica più a rischio risulta essere quella di quanti lavorano nell'assistenza socio-sanitaria come medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri. Questo si verifica perché questi professionisti entrano in contatto con i bisogni profondi di aiuto e le emozioni delle persone e possono facilmente cadere vittima di proiezioni di affetti e di relazioni interiorizzate;
appare opportuno realizzare, anche di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità, interventi formativi rivolti ai docenti e al personale sanitario, al fine di rimuovere tutte le discriminazioni,

impegna il Governo

a prevedere nel sistema di istruzione e di formazione ed in quello sanitario, assieme a un intervento di principio per rimuovere tutte le discriminazioni (compresa quella relativa all'orientamento sessuale), interventi formativi rivolti ai docenti e al personale sanitario come previsto dall'ultimo capoverso delle premesse.
9/1440-A/4. Palagiano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei Paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
appare necessario intervenire soprattutto coordinando i soggetti istituzionali intorno a questo fenomeno così poco studiato fino ad ora, per condividere i dati che lo riguardano,

impegna il Governo

ad affidare all'ISTAT un monitoraggio costante del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti per comprenderne meglio le caratteristiche fondamentali e per individuare i soggetti più a rischio.
9/1440-A/5. Mura.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei Paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
appare necessario intervenire soprattutto coordinando i soggetti istituzionali intorno a questo fenomeno così poco studiato fino ad ora, per condividere i dati che lo riguardano,

impegna il Governo

a promuovere un monitoraggio costante del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti per comprenderne meglio le caratteristiche fondamentali e per individuare i soggetti più a rischio.
9/1440-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Mura.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento recante misure contro gli atti persecutori rappresenta il coronamento di una lunga battaglia in difesa soprattutto delle donne, oggetto a volte di vere e proprie persecuzioni da parte di molestatori, anche violenti;
fino ad oggi le forze dell'ordine non sempre sono riuscite a difendere, anche a causa di lacune normative, le persone oggetto di atti persecutori, da pericoli gravi che a volte sono sfociati nel ferimento o nell'uccisione di coloro che erano perseguitati;
si è presa finalmente coscienza di questa pesante minaccia che grava soprattutto sulle donne,

impegna il Governo

ad istituire presso ogni questura una struttura apposita per tutelare concretamente e tempestivamente le persone oggetto di atti persecutori e, quindi, in evidente stato di pericolo.
9/1440-A/6. Carlucci.

La Camera,
considerato che il provvedimento recante misure contro gli atti persecutori rappresenta il coronamento di una lunga battaglia in difesa soprattutto delle donne oggetto a volte di vere e proprie persecuzioni da parte di molestatori, anche violenti;
rilevato che fino ad oggi le forze dell'ordine non sempre sono riuscite a difendere, anche a causa di lacune normative, le persone oggetto di atti persecutori, da pericoli gravi che a volte sono sfociati nel ferimento o nell'uccisione di coloro che erano perseguitati;
visto che si è presa finalmente coscienza di questa pesante minaccia che grava soprattutto sulle donne,

impegna il Governo

ad istituire strutture apposite delle Forze dell'ordine per tutelare concretamente e tempestivamente le persone oggetto di atti persecutori e, quindi, in evidente stato di pericolo.
9/1440-A/6. (Nuova formulazione) Carlucci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche (che ricevono dai soggetti interessati notizia di reato di atti persecutori) di fornire alla vittima, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di accompagnarla presso tali strutture;
risulta ancora insufficiente il numero delle suddette strutture, per di piùdislocate in maniera poco omogenea sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

a potenziare tali centri, indispensabili per un valido supporto psicologico alle vittime.
9/1440-A/7. Vietti, Rao, Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche (che ricevono dai soggetti interessati notizia di reato di atti persecutori) di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, ed eventualmente di accompagnarla presso tali strutture;
risulta ancora insufficiente il numero delle suddette strutture, per di più dislocate in maniera poco omogenea sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

a potenziare i centri antiviolenza, indispensabili per un valido supporto psicologico alle vittime.
9/1440-A/7. (Nuova formulazione) Vietti, Rao, Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
il fenomeno dello stalking, accompagnato dai gravi fatti di cronaca che negli ultimi tempi hanno visto tra le vittime numerose donne, rappresenta un preoccupante segnale di allarme sociale da contrastare nella maniera più decisa e risoluta possibile;
la previsione della nuova fattispecie di reato denominata «atti persecutori», introdotta con il progetto di legge in discussione, rappresenta un'importante azione di contrasto al fenomeno delle violenze persecutorie riguardanti, per lo più, donne;
è già da tempo che numerosi Paesi di common law come gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito hanno provveduto a disciplinare il fenomeno dello stalking, oltre alla Germania che nel marzo 2007 ha introdotto tale fattispecie di reato nel proprio codice penale, all'articolo 238, predisponendo adeguate strutture di sostegno ed assistenza alle vittime di violenze persecutorie;
l'introduzione nel nostro ordinamento della nuova fattispecie di reato rubricata «atti persecutori», dopo l'articolo 612 del codice penale, consentirà di colmare un grave vulnus normativo che affligge il nostro sistema normativo andando a colpire determinate azioni persecutorie che, pur provocando nella vittima un grave stato di disagio ed ansia, andandone a limitare, di fatto, la libertà personale, non configurerebbero, allo stato attuale del nostro ordinamento, alcuna ipotesi di reato determinando, così, una inaccettabile impunità per i soggetti persecutori;
la perseguibilità di tali condotte persecutorie costituiranno una importantissima azione di prevenzione, oltre che di deterrenza, di reati ben più gravi che, come spesso è accaduto, degenerando, hanno portato anche all'uccisione della vittima;
la nuova fattispecie di reato di compimento di «atti persecutori» è perseguibile a querela della persona offesa e che questa, nel momento in cui si trova sotto la pressione psichica di vittima di gravi azioni oppressive, potrebbe incorrere in uno stato di debolezza tale da limitarnela libertà psicologica ed indurla a non proporre querela e, nelle ipotesi più gravi, ad isolarsi, nascondersi o subire inerme le violenti oppressioni;
nel momento più delicato di oppressione psicologica è fondamentale l'assistenza di un'organizzazione ad hoc per il sostegno delle vittime di persecuzioni e minacce come i centri antiviolenza già operanti sul territorio nazionale;
i centri antiviolenza operanti in Italia, il cui intervento è previsto all'articolo 5 del progetto di legge in esame, sono molto poco capillarmente diffusi e poveri di risorse in proporzione alla diffuzione del fenomeno dello stalking e alla delicatezza e gravità delle nefande conseguenze, quali l'uccisione della vittima, che tale condotta criminosa potrebbe causare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere politiche di potenziamento dei centri antiviolenza già operanti e di una loro diffusione più capillare sull'intero territorio nazionale, monitorandone costantemente l'operato e l'attività del personale preposto ad assistere le vittime delle violenze.
9/1440-A/8. Frassinetti.

La Camera,
premesso che:
l'esame del presente disegno di legge, diretto ad introdurre nel codice penale una nuova figura di reato volta a punire le molestie insistenti, rappresenta una priorità in quanto la legislazione vigente è del tutto carente sia sotto il profilo sanzionatorio - il reato di molestie attualmente previsto consiste in una mera contravvenzione sanzionata con pena lieve - sia sotto un profilo essenziale per la tutela della vittima, ovvero quello della prevenzione;
la presente scelta legislativa, pertanto, prevede non solo una nuova fattispecie di reato volta a punire adeguatamente condotte riconducibili allo stalking ma anche misure preventive adottabili dall'autorità di polizia, unitamente a strumenti cautelari finalizzati ad interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale sulla responsabilità penale, onde vietare all'imputato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da prossimi congiunti;
nello specifico, l'articolo 5 stabilisce che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, dopo aver ricevuto dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare - o mettere in contatto - la vittima presso tali strutture, qualora questa ne faccia espressamente richiesta;
tale previsione rappresenta un indispensabile strumento di natura preventiva in grado di assicurare, tramite personale dotato di adeguata competenza, una prima assistenza psicologica e un sostegno morale alle donne fatte oggetto di atti persecutori, oltre a rappresentare una guida sul percorso giudiziario da seguire e sulle strutture cui rivolgersi, come i centri antiviolenza;
a tale strumento di natura preventiva dovrebbe accompagnarsi la previsione di uno sportello aperto al pubblico, da istituire presso le questure in quanto struttura presente in modo capillare sul territorio, al quale le vittime possano rivolgersi per ottenere la assistenza concreta di cui hanno bisogno, anche attraverso la presenza di personale qualificato, segnatamente per evitare ogni possibile improvvisazione sul piano di protezione delle vittime, per la riconosciuta importanza che una tale forma di assistenza riveste nel momento in cui diventa necessario interagire con soggetti duramente provati da un punto di vista fisico e psicologico;
con favore abbiamo appreso che l'ultimo bando per i progetti antiviolenza finanziato dal dipartimento per le pariopportunità ammonta a 3 milioni e mezzo di euro, con i quali saranno finanziati progetti volti proprio a sostenere le azioni dei centri antiviolenza e i progetti che hanno come obbiettivo quello di contrastare e anche di prevenire le azioni di violenza contro le donne,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, al fine di superare ogni difficoltà di ordine organizzatorio e finanziario per la futura istituzione di uno sportello aperto al pubblico da parte delle questure, dove sia prevista la presenza di personale qualificato, anche femminile, in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle donne vittime di atti persecutori l'assistenza e il sostegno di cui hanno bisogno in un momento tristemente cruciale della loro esistenza.
9/1440-A/9. Lussana.

La Camera,
premesso che:
l'esame del presente disegno di legge, diretto ad introdurre nel codice penale una nuova figura di reato volta a punire le molestie insistenti, rappresenta una priorità in quanto la legislazione vigente è del tutto carente sia sotto il profilo sanzionatorio - il reato di molestie attualmente previsto consiste in una mera contravvenzione sanzionata con pena lieve - sia sotto un profilo essenziale per la tutela della vittima, ovvero quello della prevenzione;
la presente scelta legislativa, pertanto, prevede non solo una nuova fattispecie di reato volta a punire adeguatamente condotte riconducibili allo stalking ma anche misure preventive adottabili dall'autorità di polizia, unitamente a strumenti cautelari finalizzati ad interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale sulla responsabilità penale, onde vietare all'imputato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da prossimi congiunti;
nello specifico, l'articolo 5 stabilisce che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, dopo aver ricevuto dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare - o mettere in contatto - la vittima presso tali strutture, qualora questa ne faccia espressamente richiesta;
tale previsione rappresenta un indispensabile strumento di natura preventiva in grado di assicurare, tramite personale dotato di adeguata competenza, una prima assistenza psicologica e un sostegno morale alle donne fatte oggetto di atti persecutori, oltre a rappresentare una guida sul percorso giudiziario da seguire e sulle strutture cui rivolgersi, come i centri antiviolenza;
a tale strumento di natura preventiva dovrebbe accompagnarsi la previsione di uno sportello aperto al pubblico, da istituire presso le questure in quanto struttura presente in modo capillare sul territorio, al quale le vittime possano rivolgersi per ottenere la assistenza concreta di cui hanno bisogno, anche attraverso la presenza di personale qualificato, segnatamente per evitare ogni possibile improvvisazione sul piano di protezione delle vittime, per la riconosciuta importanza che una tale forma di assistenza riveste nel momento in cui diventa necessario interagire con soggetti duramente provati da un punto di vista fisico e psicologico;
con favore abbiamo appreso che l'ultimo bando per i progetti antiviolenza finanziato dal dipartimento per le pari opportunità ammonta a 3 milioni e mezzo di euro, con i quali saranno finanziati progetti volti proprio a sostenere le azioni dei centri antiviolenza e i progetti chehanno come obbiettivo quello di contrastare e anche di prevenire le azioni di violenza contro le donne,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, al fine di superare ogni difficoltà di ordine organizzatorio perché nelle questure per ricevere le denunce di stalking sia previsto, ove possibile, la presenza di personale qualificato, anche femminile, in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle donne vittime di atti persecutori l'assistenza e il sostegno di cui hanno bisogno in un momento tristemente cruciale della loro esistenza.
9/1440-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Lussana.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame prevede l'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, dando in questo modo adeguato inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino l'effettiva offensività e pericolosità;
che tale previsione colma l'intollerabile vuoto del nostro ordinamento penale che non punisce quei comportamenti persecutori che, come tutti i dati confermano, rappresentano il primo anello di una catena di violenze e abusi nei confronti delle donne e allinea la nostra legislazione a quella di molti altri Paesi e offre alle donne perseguitate da comportamenti ossessivi, soprattutto da parte di ex partner, uno strumento di tutela in più;
troppo spesso, dalle cronache quotidiane apprendiamo di notizie di donne uccise dai loro persecutori, che avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, che però non hanno gli strumenti di intervento e di indagine adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico;
in Italia - ci riferisce l'ISTAT - oltre due milioni di donne (18 per cento) ha subito questo genere di violenza che si sviluppa soprattutto per la fine di una relazione. Nel 68 per cento dei casi l'aguzzino è l'ex partner. La persecuzione più diffusa (68,5 per cento) è quando lui vuole a tutti i costi parlare con lei che invece non ne vuole sapere. Il 61,6 per cento ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla; il 57 per cento l'ha aspettata fuori casa, davanti a scuola o fuori dal lavoro; il 55,4 per cento le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati; il 40,8 per cento l'ha seguita o spiata. Possono essere vittime anche gli uomini, non solo le donne;
siamo di fronte ad un fenomeno socialmente e culturalmente complesso, che va affrontato nella sua dimensione pubblica, perchè la promozione e la tutela dei diritti delle donne sono requisiti fondamentali per costruire una autentica democrazia, e che non può, dunque, essere fronteggiato solo con l'unica arma della repressione, ma necessita di campagne preventive, di informazione, formazione (sin dai livelli più bassi della scolarità), di educazione (anche delle donne migranti che devono conoscere i propri diritti e doveri) e con l'allargamento della rete di assistenza, ascolto, aiuto,

impegna il Governo

a mettere in campo adeguati stanziamenti finanziari che permettano di prevenire e contrastare il fenomeno degli atti persecutori e violenza sulle donne, promuovendo una cultura fondata sul rispetto e la libertà di genere in tutti gli ambiti sociali.
9/1440-A/10.Samperi, Ferranti, Capano, Pollastrini, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame prevede l'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, dando in questo modo adeguato inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino l'effettiva offensività e pericolosità;
tale previsione colma l'intollerabile vuoto del nostro ordinamento penale che non punisce quei comportamenti persecutori che, come tutti i dati confermano, rappresentano il primo anello di una catena di violenze e abusi nei confronti delle donne e allinea la nostra legislazione a quella di molti altri Paesi e offre alle donne perseguitate da comportamenti ossessivi, soprattutto da parte di ex partner, uno strumento di tutela in più;
troppo spesso, dalle cronache quotidiane apprendiamo di notizie di donne uccise dai loro persecutori, che avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, che però non hanno gli strumenti di intervento e di indagine adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico;
in Italia - ci riferisce l'ISTAT - oltre due milioni di donne (18 per cento) ha subito questo genere di violenza che si sviluppa soprattutto per la fine di una relazione. Nel 68 per cento dei casi l'aguzzino è l'ex partner. La persecuzione più diffusa (68,5 per cento) è quando lui vuole a tutti i costi parlare con lei che invece non ne vuole sapere. Il 61,6 per cento ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla; il 57 per cento l'ha aspettata fuori casa, davanti a scuola o fuori dal lavoro; il 55,4 per cento le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati; il 40,8 per cento l'ha seguita o spiata. Possono essere vittime anche gli uomini, non solo le donne;
siamo di fronte ad un fenomeno socialmente e culturalmente complesso, che va affrontato nella sua dimensione pubblica, perché la promozione e la tutela dei diritti delle donne sono requisiti fondamentali per costruire una autentica democrazia, e che non può, dunque, essere fronteggiato solo con l'unica arma della repressione, ma necessita di campagne preventive, di informazione, formazione (sin dai livelli più bassi della scolarità), di educazione (anche delle donne migranti che devono conoscere i propri diritti e doveri) e con l'allargamento della rete di assistenza, ascolto, aiuto,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito delle sue proprie competenze misure volte alla prevenzione del fenomeno, a costruire campagne di educazione volte al rispetto della donna, della persona, a partire dalla scuola, a predisporre e a promuovere codici etici per l'informazione, la pubblicità e, in generale, per l'azione dei media riguardo all'immagine femminile e più complessivamente per i linguaggi violenti e prevaricanti.
9/1440-A/11.Concia, Ferranti, Samperi, Capano, Pollastrini, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame prevede l'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, dando in questo modo adeguato inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino l'effettiva offensività e pericolosità;
tale previsione colma l'intollerabile vuoto del nostro ordinamento penale che non punisce quei comportamenti persecutori che, come tutti i dati confermano, rappresentano il primo anello di una catenadi violenze e abusi nei confronti delle donne e allinea la nostra legislazione a quella di molti altri Paesi e offre alle donne perseguitate da comportamenti ossessivi, soprattutto da parte di ex partner, uno strumento di tutela in più;
troppo spesso, dalle cronache quotidiane apprendiamo di notizie di donne uccise dai loro persecutori, che avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, che però non hanno gli strumenti di intervento e di indagine adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico;
in Italia - ci riferisce l'ISTAT - oltre due milioni di donne (18 per cento) ha subito questo genere di violenza che si sviluppa soprattutto per la fine di una relazione. Nel 68 per cento dei casi l'aguzzino è l'ex partner. La persecuzione più diffusa (68,5 per cento) è quando lui vuole a tutti i costi parlare con lei che invece non ne vuole sapere. Il 61,6 per cento ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla; il 57 per cento l'ha aspettata fuori casa, davanti a scuola o fuori dal lavoro; il 55,4 per cento le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati; il 40,8 per cento l'ha seguita o spiata. Possono essere vittime anche gli uomini, non solo le donne;
siamo di fronte ad un fenomeno socialmente e culturalmente complesso, che va affrontato nella sua dimensione pubblica, perché la promozione e la tutela dei diritti delle donne sono requisiti fondamentali per costruire una autentica democrazia, e che non può, dunque, essere fronteggiato solo con l'unica arma della repressione, ma necessita di campagne preventive, di informazione, formazione (sin dai livelli più bassi della scolarità), di educazione (anche delle donne migranti che devono conoscere i propri diritti e doveri) e con l'allargamento della rete di assistenza, ascolto, aiuto,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito delle sue proprie competenze misure volte alla prevenzione del fenomeno, a costruire campagne di educazione volte al rispetto della donna, della persona, a partire dalla scuola, a predisporre e a promuovere codici etici per l'informazione, la pubblicità e, in generale, riguardo all'immagine femminile e più complessivamente per i linguaggi violenti e prevaricanti.
9/1440-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Concia, Ferranti, Samperi, Capano, Pollastrini, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame prevede l'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, dando in questo modo adeguato inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino l'effettiva offensività e pericolosità;
tale previsione colma l'intollerabile vuoto del nostro ordinamento penale che non punisce quei comportamenti persecutori che, come tutti i dati confermano, rappresentano il primo anello di una catena di violenze e abusi nei confronti delle donne e allinea la nostra legislazione a quella di molti altri Paesi e offre alle donne perseguitate da comportamenti ossessivi, soprattutto da parte di ex partner, uno strumento di tutela in più;
troppo spesso, dalle cronache quotidiane apprendiamo di notizie di donne uccise dai loro persecutori, che avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, che però non hanno gli strumenti di intervento e di indagine adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico;
in Italia - ci riferisce l'ISTAT - oltre due milioni di donne (18 per cento) ha subito questo genere di violenza che sisviluppa soprattutto per la fine di una relazione. Nel 68 per cento dei casi l'aguzzino è l'ex partner. La persecuzione più diffusa (68,5 per cento) è quando lui vuole a tutti i costi parlare con lei che invece non ne vuole sapere. Il 61,6 per cento ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla; il 57 per cento l'ha aspettata fuori casa, davanti a scuola o fuori dal lavoro; il 55,4 per cento le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati; il 40,8 per cento l'ha seguita o spiata. Possono essere vittime anche gli uomini, non solo le donne;
siamo di fronte ad un fenomeno socialmente e culturalmente complesso, che va affrontato nella sua dimensione pubblica, perché la promozione e la tutela dei diritti delle donne sono requisiti fondamentali per costruire una autentica democrazia, e che non può, dunque, essere fronteggiato solo con l'unica arma della repressione, ma necessita di campagne preventive, di informazione, formazione (sin dai livelli più bassi della scolarità), di educazione (anche delle donne migranti che devono conoscere i propri diritti e doveri) e con l'allargamento della rete di assistenza, ascolto, aiuto,

impegna il Governo

a prevedere misure volte alla specifica formazione degli operatori delle forze dell'ordine e dei servizi socio-sanitari.
9/1440-A/12.Ferranti, Concia, Samperi, Capano, Pollastrini, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame prevede l'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, dando in questo modo adeguato inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino l'effettiva offensività e pericolosità;
tale previsione colma l'intollerabile vuoto del nostro ordinamento penale che non punisce quei comportamenti persecutori che, come tutti i dati confermano, rappresentano il primo anello di una catena di violenze e abusi nei confronti delle donne e allinea la nostra legislazione a quella di molti altri Paesi e offre alle donne perseguitate da comportamenti ossessivi, soprattutto da parte di ex partner, uno strumento di tutela in più;
troppo spesso, dalle cronache quotidiane apprendiamo di notizie di donne uccise dai loro persecutori, che avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, che però non hanno gli strumenti di intervento e di indagine adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico;
in Italia - ci riferisce l'ISTAT - oltre due milioni di donne (18 per cento) ha subito questo genere di violenza che si sviluppa soprattutto per la fine di una relazione. Nel 68 per cento dei casi l'aguzzino è l'ex partner. La persecuzione più diffusa (68,5 per cento) è quando lui vuole a tutti i costi parlare con lei che invece non ne vuole sapere. Il 61,6 per cento ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla; il 57 per cento l'ha aspettata fuori casa, davanti a scuola o fuori dal lavoro; il 55,4 per cento le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati; il 40,8 per cento l'ha seguita o spiata. Possono essere vittime anche gli uomini, non solo le donne;
siamo di fronte ad un fenomeno socialmente e culturalmente complesso, che va affrontato nella sua dimensione pubblica, perché la promozione e la tutela dei diritti delle donne sono requisiti fondamentali per costruire una autentica democrazia, e che non può, dunque, essere fronteggiato solo con l'unica arma della repressione, ma necessita di campagne preventive, di informazione, formazione(sin dai livelli più bassi della scolarità), di educazione (anche delle donne migranti che devono conoscere i propri diritti e doveri) e con l'allargamento della rete di assistenza, ascolto, aiuto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure volte alla specifica formazione degli operatori delle forze dell'ordine e dei servizi socio-sanitari.
9/1440-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferranti, Concia, Samperi, Capano, Pollastrini, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione prevede l'introduzione nel codice penale del reato di atti persecutori;
per contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne è necessario adottare strategie condivise volte alla prevenzione e al contrasto dei reati, avvalendosi delle competenze, del contributo di esperienza e della collaborazione dei soggetti che sul territorio svolgono tali funzioni;
nell'indirizzo sopra indicato, al fine di sostenere concretamente la prevenzione al fenomeno, esistono esperienze consolidate di buone prassi, come ad esempio quella maturata nella provincia di Modena, dove la prefettura ha proposto una modalità di collaborazione, tra i soggetti istituzionali e del volontariato che operano sul territorio (provincia, comuni, aziende sanitarie, forze dell'ordine, associazioni femminili, centro antiviolenza, ufficio scolastico provinciale), formalizzata attraverso la sottoscrizione dì un protocollo d'intesa;
il protocollo ha come obiettivi: l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno della violenza alle donne; lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi; alla formazione degli operatori; alla emersione del fenomeno, in cui sì inscrivono anche le iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce; all'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio,

impegna il Governo

a sollecitare la promozione su tutto i1 territorio nazionale di protocolli d'intesa tra i soggetti istituzionali e del volontariato locali che abbiano come obiettivo la prevenzione del reato di atti persecutori e della violenza contro le donne.
9/1440-A/13.Ghizzoni, Bertolini, Levi, Santagata, Miglioli.

INTERPELLANZE URGENTI

A)

Misure a favore del comparto automobilistico in relazione alla crisi economica e finanziaria in atto 2-00284

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la grave crisi economica e finanziaria si sta manifestando in tutta la sua inedita gravità e le prospettive per il nostro Paese sono state precisate dalla Commissione europea, prevedendo una decrescita dell'ordine del 2 per cento nel prossimo anno, recessione che interesserà tanto la grande industria quanto il sistema delle piccole e medie imprese;
i Governi dei principali Paesi industrializzati hanno adottato impegnativi programmi di sostegno dell'economia e, in particolare, del sistema industriale;
nell'ambito dei suddetti piani, Paesi europei come la Germania, Francia, la Spagna, la Svezia e in ambito extra Unione europea, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, il Canada, hanno già adottato o hanno allo studio misure specifiche per il sostegno del comparto automobilistico, per il finanziamento dei quali vengono stanziate ingenti risorse finanziarie;
in un mercato sempre più integrato a livello mondiale, il giusto richiamo all'esigenza di non incorrere in misure distorsive, scaturanti da iniziative isolate e non coordinate, almeno a livello europeo, sollecita l'adozione anche nel nostro Paese di interventi finalizzati a facilitare e favorire un profondo processo di innovazione in senso ambientale del comparto automobilistico;
la rilevanza del comparto automobilistico, sia in termini di occupazione diretta e indiretta, sia per fatturato e per la funzione di traino per la ricerca e l'innovazione in molti settori produttivi, merita attenzione e impegno politico, tanto nelle politiche nazionali quanto in sede europea;
i dati del mese di dicembre 2008 evidenziano che, a fine anno, 45 mila lavoratori sono in cassa integrazione in Piemonte. L'industria automobilistica, come nel resto del mondo, sta pagando un prezzo particolarmente alto: ai 5400 operai di Mirafiori in cassa integrazione tra dicembre 2008 e gennaio 2009 si aggiungono 2000 impiegati che la inizieranno a febbraio 2009. L'intero gruppo Fiat ha previsto in queste settimane, considerando tutte le sedi italiane, la messa in cassa integrazione di circa 50 mila lavoratori. Il calo drastico delle vendite (meno 23 per cento secondo i dati di novembre) e della produzione (meno 46 per cento rispetto allo stesso mese del 2008) è in linea con quanto sta avvenendo negli altri paesi, evidenziando, all'interno della più generale crisi, un problema specifico che riguarda il settore automobilistico a livello mondiale. L'industria dell'auto è la vittima principale della crisi economica, per il peso che ha nella formazione del prodotto interno lordo (in Italia il settore automotive contribuisce al prodotto interno lordo per circa il 14 per cento) e nella composizione dell'occupazione di molti Paesi (in Italia i dipendenti del settore sono circa un milione di addetti);
la mancata adozione di misure governative risulta particolarmente grave per Torino e per il Piemonte, cuore dell'industria automobilistica italiana, non soltanto per la presenza di Fiat, ma per il peso rivestito da un indotto di piccola e media impresa del settore, che è il suo fulcro produttivo. Il ridimensionamento del comparto dell'automobile avrebbe dunque effetti drammatici, con conseguenze immediate di disoccupazione e crisi sociale, impoverimento del tessuto di piccole e medie imprese, cui si aggiungerebbero rischi di prospettiva per l'intero sistema industriale italiano;
l'apertura di un tavolo di confronto con le rappresentanze delle imprese del settore automobilistico e motociclistico, rappresenta una necessaria, seppur tardiva, presa d'atto della difficoltà che registra il comparto, ma dovrà essere una sede in cui coinvolgere tutti gli attori, a cominciare dalle organizzazioni sindacali;
la complessità della crisi richiede una strategia complessiva che metta in campo un ventaglio di misure che favorisca una profonda innovazione del settore, dei comportamenti dei consumatori e dell'azione delle pubbliche amministrazioni, nazionali e locali;
in particolare, sembra necessario assicurare interventi che prevedano: la proroga e il potenziamento dei bonus ecologici per la rottamazione di vecchie auto con acquisto di vetture almeno euro 4; l'individuazione di forme di garanzia per la concessione di crediti al consumo automobilistico; l'introduzione di un organico sistema di incentivi alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico del settore, che favorisca l'innovazione dei prodotti in chiave di compatibilità ecologica ed ambientale; la destinazione di risorse adeguate per assicurare il rinnovo completo del parco-auto degli enti pubblici entro due anni e degli autobus per il trasporto pubblico locale, sostituendo i mezzi con vetture ecologiche;
allo stesso tempo, è necessario mettere in campo specifiche misure congiunturali di sostegno dell'occupazione per gli addetti del settore, tra cui le più urgenti appaiono:
a) la possibilità di aumentare le settimane di Cigo;
b) la tempestività dell'assegnazione di risorse, alle regioni ed in particolar modo al Piemonte, per la gestione della Cigs in deroga. Al 31 dicembre 2008 le risorse sono state esaurite e, se non se ne assegnano di nuove, c'è il rischio che, nell'incertezza del diritto, le aziende procedano al licenziamento;
c) il superamento o una nuova definizione dei tetti della Cig per impedire che operai e impiegati, costretti a lunghi periodi di cassa, si avvicinino o superino la soglia di povertà;
d) mobilità e disoccupazione in deroga per supportare chi ha già perso il lavoro o non si vedrà rinnovato il contratto. I dati riportano un aumento dei lavoratori licenziati e iscritti in liste di mobilità senza indennizzo (+18 per cento) e un numero consistente di precari che non hanno i requisiti per la disoccupazione;
e) procedure semplificate per l'adozione di contratti di solidarietà al fine di assicurare il mantenimento delle competenze della forza lavoro;
la trattativa in atto tra Governo, regioni ed Unione europea volta all'impiego delle risorse del Fondo sociale europeo a copertura dei costi della cassa integrazione in deroga, ben lungi dall'avere un effetto positivo, causerà in Piemonte la crisi occupazione di un settore come quello della formazione professionale, che occupa 3000 dipendenti e 9000 collaboratori e che è strategico per gestire l'attuale fase di crisi e favorire l'inserimento o il reinserimento dei giovani e degli adulti disoccupati nel mercato del lavoro -:
come valuti la situazione che si è venuta a determinare per il comparto industriale automobilistico e più in generaledella mobilità, anche alla luce della mancata proroga delle misure di sostegno, già adottate negli scorsi anni, che sta mettendo a repentaglio decine di migliaia di posti di lavoro;
quali iniziative intenda assumere al fine di arrivare a definire una strategia per garantire la tenuta del settore automobilistico nazionale ed europeo, favorendone altresì la difesa dei livelli occupazionali nonché l'evoluzione in senso compatibile con l'ambiente, quale occasione di sviluppo e investimento.
(2-00284)
«Rossomando, Damiano, Soro, Sereni, Barbi, Bobba, Boccuzzi, Calgaro, Esposito, Fassino, Fiorio, Lovelli, Lucà, Giorgio Merlo, Portas, Rampi, Vernetti, Tullo».

B)

Iniziative urgenti in merito alla situazione idrogeologica della Calabria e alla messa in sicurezza della relativa rete infrastrutturale 2-00285

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
la sera del 25 gennaio 2009 una frana riversatasi su un tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Rogliano Grimaldi a poche decine di chilometri da Cosenza, ha causato la morte di due persone che procedevano a bordo di un furgoncino travolto dallo smottamento, insieme ad altre quattro rimaste miracolosamente illese;
secondo il capo dipartimento dell'Anas, ingegner Tonti, sarebbero franati oltre 10 mila metri cubi di fango che hanno travolto il muro di sostegno lungo 40 metri ed alto cinque metri;
secondo la dinamica ricostruita dagli esperti, la massa di terra, di detriti vari, di sassi e alberi avrebbe invaso le due carreggiate, divelto il guardrail e sarebbe sfociata nel dirupo a valle dopo aver travolto il furgoncino;
la procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, disponendo il sequestro di 700 metri di strada e nominato dei periti per verificare la natura e le cause dell'evento;
secondo un notizia pubblicata da Il Corriere della sera del 26 gennaio 2009, successivamente smentita dall'Anas, le ditte subappaltatrici, ad avviso della magistratura avrebbero sottoposto quel tratto autostradale a catramatura inferiore a 180 gradi provocando in tal modo gli avvallamenti sulle corsie di marcia e le infiltrazioni dell'acqua;
la tragedia sarebbe imputabile alla concomitanza di due fattori: quello geologico e quello atmosferico;
rispetto al primo occorre dire che l'area del disastro è tra quelle additate ad alto rischio nel piano di assetto idrogeologico della Calabria, già di per sé instabile e soggetta in questi anni ad una devastazione selvaggia;
secondo il presidente dell'ordine dei geologi calabresi, Paolo Cappadona, la Calabria è geologicamente molto giovane e quindi più esposta a rischi idrogeologici e quindi tutto dovrebbe essere progettato molto accuratamente;
l'indice di franosità è talmente alto da non consentire neppure il censimento di tutte le frane presenti visto che, secondo il piano di assetto idrogeologico, «la sola rilevazione delle frane che insistono sui centri abitati ne ha censite 8 mila circa»;
secondo il piano di assetto idrogeologico, gli enti proprietari delle infrastrutture, fra cui l'Anas, dovevano: 1) adottare entro 24 mesi (era il 2001) un programma per la messa in sicurezza delle rispettive reti nei punti di criticità individuati dal piano di assetto idrogeologico, previa verifica delle esistenti infrastrutture a rete e delle vie di comunicazione che attraversanole zone con pericolo di inondazione e di frana; 2) trasmettere all'autorità di bacino, con cadenza annuale, un rapporto sullo stato delle reti sotto il profilo del rischio idrogeologico e sulle misure di salvaguardia adottate;
le abbondanti piogge che hanno battuto la Calabria in queste ultime settimane hanno contribuito ad aumentare i rischi già presenti nel territorio calabrese;
da segnalare, altresì, che durante i mesi estivi nella zona, adiacente all'autostrada A3, dove si è verificata la frana, si sono verificati numerosi incendi boschivi che hanno distrutto decine di ettari di vegetazione -:
quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di scongiurare il verificarsi di analoghi tragici episodi in futuro, se non ritengano di adottare misure atte a realizzare una maggiore vigilanza sui lavori e sul territorio, tenuto conto dell'alto rischio idrogeologico, sia nella fase di progettazione che di realizzazione delle infrastrutture e di prendere gli opportuni provvedimenti per prevenire ed affrontare gli incendi boschivi estivi, per la maggior parte dolosi, che costituiscono una ulteriore causa del pericolo frane nella regione Calabria.
(2-00285) «Tassone, Occhiuto, Vietti».

C)

Problematiche relative al processo di privatizzazione della società Tirrenia e delle sue controllate Siremar, Caremar, Toremar e Saremar e iniziative volte a garantire il principio di continuità territoriale a favore delle isole minori siciliane 2-00270

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la Tirrenia, con le sue controllate regionali Siremar, Caremar, Toremar e Saremar, ha esercitato un servizio pubblico di cabotaggio marittimo per le isole minori italiane in base a specifiche convenzioni scadute il 31 dicembre 2008;
la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) al comma 998, dell'articolo 1, ha predisposto la stipula di nuove convenzioni tra lo Stato e le società di cui sopra, con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2012, al fine di predisporre e completare il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo privatizzando le società esercenti i servizi di collegamento essenziali;
il comma 999, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 prevede, nelle more della stipula delle suddette convenzioni e della verifica della loro compatibilità con il regime comunitario, l'applicazione delle convenzioni attualmente in vigore;
in data 18 giugno 2008, il Consiglio dei ministri nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, ha confermato la volontà di attuare il processo di privatizzazione della Tirrenia;
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 57, ha attribuito alle regioni le funzioni in materia di servizio pubblico di cabotaggio marittimo, che si svolgono all'interno del loro territorio, stabilendo, al comma 2, che le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono, altresì, destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi;
lo stesso decreto, al fine di snellire l'iter procedurale per la privatizzazione, ha disposto la soppressione dell'obbligo per il Governo, sancito al comma 192, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di presentare alle competenti Commissioni parlamentari, preventivamente alla privatizzazione, il piano industriale della Tirrenia, ai fini dell'espressione del relativo parere;
l'articolo 57 del decreto sopra citato ha stabilito anche la cessione gratuita delle società regionali controllate dalla Tirrenia alle rispettive regioni di competenza, su richiesta delle stesse, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto;
il Consiglio dei ministri ha deliberato, nella seduta del 6 novembre 2008, la definizione dei criteri per il passaggio in mano privata della Tirrenia che avverrà in tempi non brevi, quindi lo stesso Governo avanzerà alla Commissione europea una richiesta di proroga dell'attuale convenzione con l'impegno di arrivare alla dismissione della società entro il 2009;
per quanto sopra il ministero dell'economia e delle finanze vista la complessità dell'operazione ha chiesto alla Commissione europea il mantenimento dell'attuale sistema regolatorio fino alla data del 31 dicembre 2009;
l'Unione europea, che sollecita e sovrintende al processo di privatizzazione, ha riconosciuto nel trattato di Amsterdam la possibilità di una deroga per le realtà insulari e periferiche: in particolare, con riferimento all'articolo 158, la Conferenza intergovernativa ha approvato la dichiarazione n. 30 sulle regioni insulari, allegata al trattato, nella quale si riconosce che queste realtà soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo economico e sociale;
alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, si è definito che «un obbligo di servizio pubblico può essere imposto per garantire servizi regolari verso porti che collegano regioni periferiche della comunità o rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo economico delle regioni interessate, nei casi in cui il libero gioco delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello del servizio»;
mediante l'osservanza di questi obblighi si mira a garantire il rispetto del principio di continuità territoriale e un livello sufficiente di servizi regolari di trasporto verso le isole minori, in modo da soddisfare le esigenze di sviluppo economico e sociale di queste ultime;
in ragione di ciò, la Commissione europea ha chiaramente affermato che il sistema di convenzioni pubbliche ai vettori marittimi può giustificarsi soltanto in riferimento a quelle linee, come quella relativa ai collegamenti con le isole minori, in cui il servizio non può essere svolto adeguatamente da imprese private;
secondo la giurisprudenza comunitaria, per aver diritto alla compensazione, gli obblighi di servizio pubblico devono essere fissati in anticipo e con precisione dalle autorità pubbliche, senza lasciare all'impresa incaricata del servizio la libertà di determinare il numero delle frequenze da operare, ovvero di decidere autonomamente se le convenga o no prestare tale servizio in funzione del mercato;
in virtù del vigente quadro normativo i servizi di collegamento marittimo con le isole minori «debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno» (articolo 8, comma 1, della legge 20 dicembre 1974, n. 684);
«il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola» (articolo 3 della legge 19 maggio 1975, n. 169);
le modifiche delle convenzioni vigenti sono ammesse solo quando «per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessità di migliorare il servizio» (articolo 4, comma 2, della legge n. 169 del 1975);
le isole della Regione siciliana, tutte abitate per l'intero anno, collocate in zone decentrate del Paese, hanno il diritto ad avere garantiti alcuni servizi essenziali per la loro sopravvivenza civile e sociale, in primis quelli di collegamento marittimo;
allo stato attuale non esistono le condizioni per garantire un'attività di cabotaggio di natura privatistica e rimane pertanto necessario, un sostegno pubblico a questo servizio decisivo sia per la qualità della vita dei cittadini sia per lo stesso sviluppo socio-economico delle isole siciliane;
il principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini delle isole minori siciliane, a garanzia del soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino (salute, istruzione, sicurezza, giustizia, lavoro), è stabilito dall'articolo 3 della Costituzione e dal trattato di Amsterdam;
non esistono le condizioni per garantire un'attività di cabotaggio di natura privatistica, tanto che anche gli operatori privati attualmente presenti sul territorio, nonostante operino su tratte commercialmente appetibili, riescono a garantire il servizio soltanto grazie ad un sostanzioso contributo pubblico, erogato dalla Regione siciliana;
il collegamento Eolie-Napoli rappresenta da quasi un secolo il sostegno e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni dell'intero arcipelago e di alcune comunità che sono cresciute nella consapevolezza di tale collegamento;
attraverso programmi di finanziamento e sviluppo comunitari (488, patti territoriali ed altro), gli imprenditori isolani hanno sostenuto notevoli investimenti per la realizzazione di strutture turisticoricettive e commerciali che presuppongono il miglioramento dei servizi di collegamento esistenti al momento in cui tali investimenti sono stati pianificati ed attuati;
la disastrosa gestione degli ultimi anni (soprattutto quella relativa agli anni 2007 e 2008) da parte della Siremar ha portato alla soppressione di diverse linee di aliscafi e navi procurando disagi notevoli a cittadini e visitatori delle isole Eolie, tra i quali la soppressione parziale, da circa due mesi, delle linee C6 e C2, alcune delle quali rientrano tra quelle previste dal piano della protezione civile per i casi di evacuazione degli abitanti delle isole in caso di rischio sismico legato all'attività vulcanica;
i servizi appaltati, con contratto quinquennale, ai vettori privati N.G.I. e Usticalines sono ad integrazione di quelli erogati dalla Siremar, a supporto dello sviluppo socio-economico e (nel caso della N.G.I.) per poter assicurare il trasporto di carburante e merci pericolose;
i collegamenti erogati dai vettori privati hanno dimostrato in diverse occasioni di non essere sufficienti ed in grado di garantire i servizi nei termini previsti;
la Siremar ha annunciato un taglio dei collegamenti marittimi a partire dal 14 gennaio 2009;
tale annuncio ha creato grande allarmismo e preoccupazione tra gli abitanti delle isole siciliane; numerose le iniziative di protesta promosse dalle amministrazioni locali che hanno avuto luogo; anche i sindacati, si sono mobilitati per difendere ben 500 posti di lavoro a rischio;
l'8 gennaio 2009 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, ha incontrato l'assessore regionale ai trasporti della Regione siciliana, Titti Bufardeci, ed i sindaci delle isole Eolie, Egadi, di Pantelleria ed Ustica;
in tale incontro il Ministro Matteoli ha annunciato - così come ripreso dalle agenzie di stampa - che chiederà alla Siremar di mantenere i collegamenti con le isole minori in attesa che un tavolo tecnico di cui faranno parte dicastero, Tirrenia, Regione siciliana e sindaci, convocato per il 20 gennaio 2009, troverà una soluzione definitiva;
sempre in riferimento all'incontro sopra citato il vice presidente della Regione siciliana e assessore ai trasporti, Titti Bufardeci, ha dichiarato (Ansa dell'8 gennaio 2009): «Il Ministro Matteoli ha assicurato che garantirà, in sede comunitaria, la proroga. Le risorse per garantire i servizi sono disponibili. Si tratta di 46 milioni di euro, somme aggiuntive che il Ministro Matteolifarà in modo che vengano assegnate alle esigenze dei servizi per le isole minori prima che ad altre destinazioni. Una scelta logica, anche tenuto conto che si tratta di risorse attinte dai fondi per le aree sottoutilizzate, e quindi destinati alla regione»;
in data 10 gennaio 2009 il quotidiano La Sicilia ha pubblicato un articolo-intervista al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Comitato interministeriale per la programmazione economica, Gianfranco Micciché - dal titolo «Strategia del pistacchio. Micciché va all'attacco» - nella quale il sottosegretario dichiara, con riferimento al ministero dell'economia e delle finanze, che: «Non più tardi di due mesi fa, è stata prelevata una cifra enorme per evitare il fallimento della Tirrenia. Ieri, è stato detto no al prelievo di 46 milioni di euro per finanziare i collegamenti Siremar con le isole minori. Non hanno capito che in queste isole ci sono degli abitanti e che non sono dei villaggi turistici» -:
se non intenda assumere con urgenza opportune iniziative al fine di garantire il principio di continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini delle isole minori siciliane volta ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari salute, istruzione, sicurezza, giustizia e lavoro nonché lo sviluppo di territori la cui economia si basa in larga parte sul turismo;
se non ritenga altresì opportuna la partecipazione del ministero dell'economia e delle finanze al tavolo tecnico;
se non intenda riconoscere la perifericità alle isole minori della Sicilia affinché esse possano così accedere agli aiuti di Stato, come espressamente previsto dalla normativa europea in questi specifici casi;
se non intenda recuperare quanto previsto dalla legge 296 del 27 dicembre 2006 che, al comma 998, dell'articolo 1, prevedeva il rinnovo della convenzione con la Siremar sino al 31 dicembre 2012;
se non intenda in particolare considerare la tratta Eolie-Napoli come trasporto pubblico locale al pari dei collegamenti con Milazzo;
se risponda al vero quanto dichiarato dal sottosegretario Micciché in merito al diniego espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze circa l'assegnazione di 46 milioni di euro, attinti dai fondi per le aree sottoutilizzate, per i servizi alle isole minori;
se non intenda infine provvedere alla scorporo di Siremar da Tirrenia e la contestuale costituzione di una nuova società, come avvenuto nei giorni scorsi nella regione Campania.
(2-00270)
«Siragusa, Antonino Russo, Picierno, Calearo Ciman, D'Antoni, Melandri, Burtone, Trappolino, Cardinale, Fontanelli, Pizzetti, Sani, Tocci, Fadda, Duilio, Touadi, Esposito, Pierdomenico Martino, Madia, D'Alema, Pes, Fassino, Sbrollini, Genovese, Berretta, Causi, Samperi, Peluffo, Mogherini Rebesani, Levi».