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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 12 febbraio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 febbraio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Giudice, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 febbraio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BARBARESCHI: «Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell'ingegno e delega al Governo per la disciplina dell'istituzione di piattaforme telematiche nazionali» (2188);
MURER ed altri: «Modifica all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di durata del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario temporaneamente privo di un contratto di lavoro subordinato» (2189);
FEDI e BUCCHINO: «Istituzione del Comitato interministeriale per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica italiana all'estero» (2190);
LAGANÀ FORTUGNO e BUCCHINO: «Disposizioni in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e dei loro familiari» (2191);
BIANCONI: «Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di esenzione delle pensioni privilegiate dall'imposta sul reddito» (2192);
MURA: «Disposizioni per favorire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro» (2193);
CARLUCCI: «Modifica all'articolo 157 del codice penale, in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, riduzione in schiavitù, pornografia e sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne» (2194);
CARLUCCI: «Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l'istituzione di un apposito comitato presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» (2195);
SORO ed altri: «Modifiche all'articolo 49 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Riforma della disciplina relativa gli organi di governo della società RAI - Radiotelevisione italiana Spa» (2196);
PATARINO: «Nuove norme in materia di attività complementari dell'ufficiale giudiziario nel processo civile e modifiche alla disciplina concernente le mansioni e i compensi degli ufficiali giudiziari» (2197).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MARINELLO ed altri: «Disposizioni in materia di durata dell'ufficio, trattamento previdenziale e ruolo organico dei giudici di pace» (911) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ceroni.

La proposta di legge CARLUCCI: «Norme a sostegno della musica italiana» (1870) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cassinelli, De Nichilo Rizzoli, Di Caterina, Di Virgilio, Antonino Foti, Girlanda, Iapicca, Rampelli, Paolo Russo e Torrisi.

La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni» (1889) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pisicchio.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta, e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per talune violazioni» (2084) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Colucci, De Nichilo Rizzoli, Di Caterina, Di Virgilio, Antonino Foti, Iapicca, Rampelli e Torrisi.

Trasmissione dal Senato.

In data 12 febbraio 2009 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1305. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» (approvato dal Senato) (2198).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
CATANOSO ed altri: «Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma» (1892) Parere delle Commissioni V e VII;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DONADI ed altri: «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province» (1990) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale,fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005» (2098) Parere delle Commissioni I, IV, V, VIII e IX.

XII Commissione (Affari sociali):
MAZZOCCHI ed altri: «Disposizioni per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita in favore delle persone con disabilità grave» (1978) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera prevenuta in data 10 febbraio 2009, il deputato Luca Volontè ha rappresentato alla Presidenza - allegando la relativa documentazione - che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Roma (il n. 4951/08 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 febbraio 2009, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, una nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2009-2011 (doc. LVII-bis, n. 1).

Tale documentazione - che sarà stampata - è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel periodo tra il 5 e il 9 gennaio 2009, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dai seguenti soggetti:
Tirrenia di Navigazione Spa;
Cinecittà Holding Spa.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti il conferimento di incarichi a esperti nell'ambito del medesimo Ministero.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta dell'11 febbraio 2009, alla pagina 21, seconda colonna, trentasettesima, trentottesima e trentanovesima riga, le parole: «Al comma 1, sostituire le parole da: e successive modificazioni, fino alla fine del comma con le seguenti» sono sostituite con le seguenti: «Al comma 1, sostituire le parole da: anche attraverso la ridefinizione, fino alle parole: successive modificazioni con le seguenti».

DISEGNO DI LEGGE: S. 847 - DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHÉ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2031-A)

A.C. 2031-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL).

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ulteriori attribuzioni). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:
a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL).

Sopprimerlo.
8. 1. (vedi 8. 1.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

A.C. 2031-A - Articolo 8-bis

ARTICOLO 8-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8-bis.
(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. All'articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «segnalano, in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2031-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Corte dei conti).

1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.
2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionalio degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.
4. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.
5. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per assicurare la piena coerenza tra la funzione di indirizzo politico-istituzionale intestata al Presidente medesimo e le specifiche funzioni demandate dalla legge al Consiglio medesimo. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.
7. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Corte dei conti).

Sopprimerlo.
*9. 1. (vedi * 9. 2.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Sopprimerlo.
*9. 3. (vedi * 9. 31.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimerlo.
*9. 5. (vedi * 9. 32.) Amici, Lanzillotta, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sopprimere il comma 1.
9. 7. (ex 9. 33.) Paladini, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
*9. 8. (ex * 9. 4.) Laffranco.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
*9. 9. (ex * 9. 5.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
*9. 10. (ex * 9. 34.) Paladini, Porcino, Pisicchio.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
*9. 11. (ex * 9. 35.) Vassallo.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero del Consiglio dei Ministri.
*9. 12. (ex * 9. 35.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione,

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole:, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione,
**9. 13. (ex ** 9. 6.) Laffranco.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione,

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole:, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione,
**9. 14. (ex ** 9. 7.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione,

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole:, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione,
**9. 15. (ex ** 9. 36.) Vassallo.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da:, ferma restando fino alla fine del comma.
9. 16. (ex 9. 37.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
9. 17. (vedi 9. 39.) Pisicchio, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.
9. 18. (ex 9. 40.) Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, previo concerto con il Presidente della Corte.
*9. 19. (ex * 9. 8.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, previo concerto con il Presidente della Corte.
*9. 20. (ex * 9. 38.) Vassallo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».
3-ter. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
9. 303.(nuova formulazione) Le Commissioni.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
9. 21. (ex 9. 41.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Sopprimere i commi 5 e 6.
9. 22. (vedi 9. 42.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 5.
9. 24. (ex * 9. 43.) Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, quale organo di governo dell'istituto.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: per assicurare la piena coerenza fino alla fine del periodo.
9. 25. (ex 9. 44.) Vassallo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, quale organo di governo dell'istituto.
*9. 26. (ex * 9. 10.) Laffranco.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, quale organo di governo dell'istituto.
*9. 27. (ex * 9. 11.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: per assicurare fino alla fine del periodo.
**9. 28. (ex ** 9. 12.) Laffranco.
(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: per assicurare fino alla fine del periodo.
**9. 29. (ex ** 9. 13.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo.
*9. 30. (ex * 9. 15.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Al comma 5, sopprimere il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo.
*9. 31. (ex * 9. 45.) Vassallo.

Al comma 5, sopprimere il quarto, il quinto ed il sesto periodo.
9. 32. (ex 9. 46.) Vassallo.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
9. 70. Zaccaria.

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: Provvede aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio di Presidenza.
9. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 5, quinto periodo, dopo la parola: Revoca aggiungere le seguenti:, sentito il Consiglio di Presidenza,
9. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: nominativa e per la determinazione delle competenze.
*9. 33. (ex *9. 17.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: nominativa e per la determinazione delle competenze.
*9. 34. (ex *9. 47.) Vassallo.

Sopprimere il comma 6.
9. 35. (vedi 9. 48.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, quale organo di amministrazione del personale di magistratura,
9. 36. (ex 9. 49.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: amministrazione del personale di magistratura, con le seguenti: autogoverno.
9. 37. (ex 9. 50.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: amministrazione con la seguente: governo.
*9. 38. (ex *9. 19.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: amministrazione con la seguente: governo.
*9. 39. (ex *9. 51.) Vassallo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del Parlamento con le seguenti: da due rappresentanti del Parlamento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati con le seguenti: da sei magistrati.
9. 43. (vedi 9. 52.) Paladini, Favia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro rappresentanti del Parlamento con le seguenti: da tre rappresentanti del Parlamento.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: da quattro magistrati con le seguenti: da cinque magistrati.
9. 45. (vedi 9. 56.) Paladini, Favia.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
9. 46. (ex 9. 59.) Paladini, Favia.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da:, tranne quella fino alla fine del periodo con le seguenti: partecipa il Segretario generale della Corte senza diritto di voto.
*9. 47. (ex *9. 22.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da:, tranne quella fino alla fine del periodo con le seguenti: partecipa il Segretario generale della Corte senza diritto di voto.
*9. 48. (ex *9. 60.) Vassallo.

All'emendamento 9.304 delle Commissioni, sostituire le parole da: ha diritto di voto fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: partecipa senza diritto di voto.
0. 9. 304. 1. Lanzillotta, Quartiani, Mattesini, Zaccaria, Berretta, Pedoto, Vannucci, Zunino.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: con diritto di voto fino alla fine del periodo con le seguenti:. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del presidente della Corte.
9. 304. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
*9. 50. (vedi *9. 26.) Laffranco.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
*9. 51. (vedi *9. 27.) Tassone, Volontè, Mannino, Delfino, Poli.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
*9. 52. (vedi *9. 61.) Paladini, Favia.

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
*9. 53. (vedi *9. 62.) Vassallo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009.
9. 302.(nuova formulazione) Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico). - 1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
9. 0300. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere, seguente
Art. 9-bis. - 1. All'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo la parola:«direttivi» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 15» e dopo la parola: «integrative» sono aggiunte le seguenti: «, di riassetto».
9. 0301. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente:
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
9. 0302. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2031-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 72, commi da 7 a 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha recato innovazioni alla disciplina di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, consentendo alle pubbliche amministrazioni di accogliere, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, l'inchiesta di trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;
la previgente normativa riconosceva al solo dipendente pubblico la prerogativa del trattenimento in servizio di cui al precedente capoverso;
la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto dei principi dell'imparzialità, dell'obiettività e della trasparenza,

impegna il Governo

ad operare affinché le pubbliche amministrazioni esercitino le facoltà loro riconosciute dalle norme citate in premessa secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
9/2031-A/1. Cazzola, Di Biagio, Bernini Bovicelli, Vincenzo Antonio Fontana, Lorenzin.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 72, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riconosce ai dipendenti pubblici la possibilità di richiedere l'esonero dal servizio nel quinquennio precedente la data di maturazione della anzianità contributiva massima di 40 anni, riconoscendo agli interessati una quota di retribuzione spettante;
tale normativa rimane in vigore limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento, a conclusione del primo anno di applicazione della norma suddetta, sull'andamento dell'operazione e sugli effetti conseguenti, anche al fine di riconsiderare eventualmente la necessità di introdurre delle modifiche.
9/2031-A/2. Bernini Bovicelli, Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana, Di Biagio, Lorenzin.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;
la tipologia della contribuzione versata, figurativa o di riscatto assume, per la determinazione dei 40 anni di servizio, un rilievo importante con riguardo al diritto dei lavoratori di permanere in attività;
l'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è novellato dall'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad emanare direttive interpretative agli enti della previdenza obbligatoria affinché sia riconosciuta agli interessati la facoltà di rinunciare, al momento del pensionamento d'ufficio, alla contribuzione derivante dal riscatto del periodo di laurea ai fini del computo dell'anzianità massima di servizio di 40 anni.
9/2031-A/3. Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola, Bernini Bovicelli, Lorenzin.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nella delega sono finalizzate all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
in taluni settori della pubblica amministrazione, nella fattispecie nella rete del Ministero degli affari esteri, esiste una categoria di lavoratori con un critico status contrattuale e sindacale, quale quella ad esaurimento degli impiegati a contratto regolato dalla legge italiana; considerato che i lavoratori di siffatta categoria ammontano a circa 900 unità e che, pur lavorando presso le strutture della rete diplomatico-consolare italiana, non godono delle medesime garanzie, della medesima crescita professionale e dei medesimi diritti previdenziali che invece spettano al personale di ruolo presso le stesse strutture;
nella citata categoria sono compresi esclusivamente i contrattisti a legge italiana che sono stati assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ovvero che hanno esercitato l'opzione per il contratto a legge italiana fino al 12 maggio 2001, data di entrata in vigore del succitato decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre in futuri strumenti normativi adeguate disposizioni che consentano di procedere ad una definitiva stabilizzazione del personalenel ruolo speciale transitorio del Ministero degli affari esteri, attraverso l'inquadramento di questo nell'area II prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con tutte le garanzie ed i riconoscimenti che tale status determina e legittima.
9/2031-A/4. Picchi, Di Biagio, Angeli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame dispone i principi e criteri in materia di dirigenza pubblica, prevedendo la ridefinizione dei criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, attraverso l'adeguamento della relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a tenere in dovuta considerazione la possibilità di introdurre nel corpo del decreto legislativo che verrà predisposto dal Governo, specifiche e chiare disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale che prevedano, qualora sussistano i presupposti di gravità e di inosservanza da parte del dirigente, che questo possa essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale o, nei casi di maggiore gravità, che l'amministrazione possa recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni previste dai contratti collettivi.
9/2031-A/5. Di Biagio, Angeli, Picchi.

La Camera,
premesso che:
il 22 gennaio scorso è stato firmato dal Governo, da Confindustria ed altre organizzazioni datoriali (con l'esclusione dell'ABI), da Cisl e Uil ed altri sindacati minori, l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali secondo uno schema unico applicabile a tutti i settori, compreso quello pubblico;
tale accordo è stato, infatti, all'ultimo momento esteso anche alle categorie del pubblico impiego condizionando così, sia pure indirettamente, la stesura dei decreti attuativi della delega al nostro esame;
la Cgil ha rifiutato di firmare tale accordo sia per questioni di metodo che di merito:
di metodo, perché il testo è stato presentato ufficialmente alle parti all'ultimo momento con la novità significativa ed imprevista della sua estensione al pubblico impiego, in una riunione che aveva all'ordine del giorno le misure contro la crisi, dando pochi minuti per decidere se firmare o meno un testo inemendabile;
di merito, perché la Cgil ritiene che tale accordo leda il potere contrattuale reale dei sindacati, depotenzi il contratto nazionale e non garantisca il recupero dell'inflazione con la contrattazione decentrata sul territorio e nelle aziende, mentre si allungano i tempi dei rinnovi economici; in particolare, la Cgil ritiene che sulla base delle previsioni di tale accordo le retribuzioni dei lavoratori avrebbero perso negli ultimi due anni un 2-3 per cento, perdendo 300 euro l'anno in media;
con l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, il Governo ha colpito l'unità sindacale attraverso l'isolamento del sindacato più importante, accelerando la trattativa su un testo che certamente la Cgil non avrebbe firmato;
mentre in tutta Europa si lavora per raggiungere soluzioni condivise alla crisi economica, ricercando il massimo dell'unità sociale, in Italia si persegue la politica della divisione e dello scontro;
secondo un autorevole opinione riportata da «La Repubblica» del 25 gennaio scorso, «un accordo sui contratti deveessere totale. Ed è tale solo se lo firmano tutti. Se no, che intesa è? ...[Senza la Cgil] per me sarebbe stato semplicemente impensabile.... Solo così potevo poi stare tranquillo che un contratto firmato era valido, senza ripensamenti né pericolose marce indietro....Io non ho mai speculato sulle divisioni sindacali»;
in una trattativa seria a nessuno si può chiedere di rinunciare per intero alle proprie posizioni;
è evidente che l'accordo avrà difficoltà di attuazione se le divisioni permangono, in particolare nelle categorie, che non sono poche, dove la Cgil è maggioritaria; si aprirà una fase di grande incertezza e conflittualità nelle relazioni industriali, che non possono che nuocere ad un Paese alle soglie della recessione;
in ogni caso, si devono potere esprimere democraticamente i diretti interessati all'accordo e cioè l'insieme dei lavoratori dipendenti, mentre non si capisce perché le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro rifiutino questa verifica democratica se sono così certe delle loro buone ragioni,

impegna il Governo

a riaprire le trattative sull'accordo del 22 gennaio scorso in maniera tale da acquisire anche la firma della Cgil per cercare di ricomporre l'unità sindacale al fine della stessa efficacia dell'accordo che si vuole raggiungere o, in alternativa, a invitare le organizzazioni sindacali ad indire unitariamente un referendum per fare sì che il testo dell'accordo citato sia sottoposto al giudizio dei lavoratori come è sempre stato fatto sugli accordi di carattere generale e, da ultimo, in occasione della firma del Protocollo sul welfare.
9/2031-A/6. Evangelisti.

La Camera,

impegna il Governo

a sviluppare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dei comparti di riferimento dei ministeri, ogni utile iniziativa volta ad introdurre la figura del vicedirigente di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/2031-A/7. Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
il Governo è chiamato a intervenire anche sui procedimenti negoziali di contrattazione e concertazione in vigore nel comparto sicurezza e difesa;
è necessario prestare la massima attenzione alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e a quello delle forze armate, superando alcuni elementi di criticità riscontrati nei procedimenti in vigore,

impegna il Governo

a valorizzare la specificità degli operatori del comparto «sicurezza-difesa» e il ruolo delle rappresentanze militari, riconoscendo alle delegazioni dei Cocer, ai fini dello svolgimento e della conclusione del procedimento di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il ruolo di parte sociale con effettiva autonomia rispetto alla delegazione di parte pubblica e piena capacità contrattuale.
9/2031-A/8. Villecco Calipari, Minniti, Garofani, Amici, Beltrandi, Gaglione, La Forgia, Laganà, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Vico.

La Camera,
premesso che:
al comma 1 dell'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha praticamente disposto il pensionamento d'ufficio per idipendenti pubblici che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva (con eccezione dei magistrati e dei professori universitari);
vi sono oggettive esigenze del Governo di adottare politiche di rinnovamento del personale e di riduzione degli organici in alcuni settori, esigenze che giustificano e spiegano quanto previsto nel succitato comma 11 dell'articolo 72;
una norma siffatta non può entrare in modo permanente nell'ordinamento pensionistico del pubblico impiego in quanto verrebbe a determinarsi una contraddizione con l'esigenza di elevare l'età effettiva di quiescenza come risposta agli andamenti demografici e agli squilibri finanziari del sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a limitare al triennio 2009-2010-2011 la validità di quanto previsto da succitato comma 11 in coerenza con quanto stabilito al comma 1 dello stesso articolo 72.
9/2031-A/9. Della Vedova, Cazzola, Lorenzin, Bernini Bovicelli, Calderisi.

La Camera,
premesso che:
il comma 11 dell'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal provvedimento in esame, a seguito di una proposta emendativa approvata dall'Assemblea, ha praticamente disposto il pensionamento d'ufficio per i dipendenti pubblici che abbiano maturato 40 anni di anzianità massima di servizio effettivo (con eccezione dei magistrati e dei professori universitari);
vi sono oggettive esigenze del Governo di adottare politiche di rinnovamento del personale e di riduzione degli organici in alcuni settori, esigenze che giustificano e spiegano quanto previsto nel succitato comma 11 dell'articolo 72;
una norma siffatta non può entrare in modo permanente nell'ordinamento pensionistico del pubblico impiego in quanto verrebbe a determinarsi una contraddizione con l'esigenza di elevare l'età effettiva di quiescenza come risposta agli andamenti demografici e agli squilibri finanziari del sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a limitare al triennio 2009-2010-2011 la validità di quanto previsto da succitato comma 11 in coerenza con quanto stabilito al comma 1 dello stesso articolo 72.
9/2031-A/9.(Nuova formulazione) Della Vedova, Cazzola, Lorenzin, Bernini Bovicelli, Calderisi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, nel quadro generale di interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra le altre, all'articolo 2 una delega al Governo per la riforma della materia della contrattazione collettiva e integrativa;
l'esercizio di tale delega è, in particolare, finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva, anche prevedendo meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge e ai contratti collettivi;
nell'esercizio di tale delega il Governo dovrà, altresì, precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
l'esperienza degli ultimi anni ha testimoniato come troppo spesso i contratti collettivi del settore pubblico abbiano riguardato anche aspetti relativi all'organizzazione dei pubblici uffici;
le politiche dirette ad elevare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni ed a ridurne i costi complessivi per il contribuente richiedono anche misure, ad esempio in materia di mobilità del personale, che prevedibilmente incontrano forti resistenze da parte delle organizzazioni sindacali;
ai sensi di quanto previsto in materia dall'articolo 97 della Carta costituzionale, l'organizzazione dei pubblici uffici e la disciplina delle modalità di accesso a questi sono oggetto di una riserva relativa di legge,

impegna il Governo

a prevedere che le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano l'organizzazione e l'accesso, anche con riferimento ai titoli di studio, la mobilità, le incompatibilità, la valutazione e le sanzioni disciplinari, relativamente ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, non possano essere modificate, soppresse o derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.
9/2031-A/10. Calderisi, Cazzola, Bernini Bovicelli, Santelli, Calabria, Distaso, De Girolamo, Gregorio Fontana, Lorenzin.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, nel quadro generale di interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede, da un lato, una delega al Governo per la riforma della materia della contrattazione collettiva e integrativa, dall'altro, una delega finalizzata alla previsione di strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa;
l'esercizio della prima di tali deleghe è, in particolare, finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione sia collettiva che integrativa nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro;
nell'esercizio della delega finalizzata alla previsione di strumenti di valorizzazione del merito il Governo dovrà, tra l'altro, stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;
i dati dell'ARAN e dell'ISTAT concordano nel segnalare come negli ultimi anni la contrattazione integrativa sia stata la principale fonte di lievitazione del costo del personale del settore pubblico e che tale lievitazione sia stata, oltre che non coordinata con le dinamiche delle retribuzioni di fatto del settore privato, anche del tutto sganciata da politiche premiali degli effettivi incrementi di produttività delle amministrazioni e dei singoli dipendenti;
le tematiche della riforma della contrattazione integrativa e della valorizzazione del merito, tra loro strettamente connesse, costituiscono uno dei principalistrumenti attraverso i quali riformare la pubblica amministrazione e migliorarne l'efficienza e la produttività;

impegna il Governo

a prevedere che una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse per la contrattazione integrativa sia destinato alle amministrazioni che presentino valori positivi nel rapporto tra spesa complessiva per il personale ed entrate finali, anche in riferimento all'andamento storico del predetto valore e che, inoltre, i contratti collettivi debbano inderogabilmente destinare almeno il 40 per cento delle risorse alla produttività individuale, secondo criteri e parametri oggettivi di carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti.
9/2031-A/11. Santelli, Calderisi, Cazzola, Bernini Bovicelli, Calabria, Distaso, De Girolamo, Gregorio Fontana, Lorenzin.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame pone tra le sue precipue finalità quella del miglioramento dei sistemi di valutazione del personale e delle strutture pubbliche, allo scopo di assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità;
a tal fine, l'articolo 3 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo nel quale, tra l'altro, il Governo dovrà riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
nell'ambito del riordino di tali organismi, è previsto che si provveda all'l'istituzione in seno all'ARAN, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale, operante in collaborazione con le competenti strutture ministeriali, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione delle amministrazioni, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale;
è, inoltre, previsto da uno specifico criterio direttivo di delega che i componenti di tale organismo, in numero non superiore a cinque, debbano essere scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'Amministrazione, con comprovate competenze in Italia o all'estero in materia e, soprattutto, «che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo»,

impegna il Governo

a prevedere una specifica disciplina diretta a prevenire, rispetto ai componenti del nuovo organismo, le situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti con associazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione delle pubbliche amministrazioni.
9/2031-A/12. Gregorio Fontana, Calderisi, Cazzola, Bernini Bovicelli, Calabria, Distaso, De Girolamo, Santelli, Lorenzin.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, nel quadro generale di interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, pone tra le sue finalità, da un lato, l'affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera, dall'altro, la riforma della disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico;
a tal fine il Governo è delegato ai sensi dell'articolo 5 ad adottare uno specifico decreto legislativo finalizzato, tra l'altro, alla ridefinizione dei criteri di conferimento, mutamento o revoca degliincarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nonché della disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
il conferimento di incarichi dirigenziali ad esterni alla Pubblica Amministrazione ha, per opinione diffusa, prodotto effetti molto negativi sia in termini di minore efficienza dell'azione amministrativa che di maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

a prevedere con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei, meccanismi diretti a garantire che si faccia ricorso a tale facoltà unicamente in presenza di comprovate situazioni nelle quali non sia possibile reperire all'interno delle pubbliche amministrazioni quelle alte professionalità e quelle competenze specialistiche necessarie per migliorare la qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni.
9/2031-A/13. De Girolamo, Calderisi, Cazzola, Bernini Bovicelli, Calabria, Santelli, Lorenzin, Gregorio Fontana, Distaso.

La Camera,
premesso che:
la disposizione contenuta all'articolo 5 del provvedimento in esame apporta una modifica all'articolo 72, comma 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n, 133 del 2008, che attribuisce alle amministrazioni la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva;
la modifica esclude dall'applicazione del suddetto comma, già prevista per magistrati e professori universitari, anche i dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
non sono esclusi dall'applicazione del suddetto comma i ricercatori universitari che, pur svolgendo attività didattiche, possono subire un pensionamento coatto anticipato al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva; tale norma permetterebbe il pensionamento di docenti che hanno meno di 60 anni, ma raggiungono l'anzianità contributiva prevista in quanto hanno riscattato, a proprie spese, gli anni di laurea,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di sua competenza, per favorire un'applicazione del regime previdenziale uniforme che tenga conto delle peculiarità del settore universitario evitando una perdita di professionalità utile al sistema.
9/2031-A/14. Poli.

La Camera,
premesso che:
la disposizione contenuta all'articolo 5 del provvedimento in esame, come modificato a seguito di una proposta emendativa approvata dall'Assemblea, apporta una modifica all'articolo 72, comma 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che attribuisce alle amministrazioni la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità massima di servizio effettivo;
l'esclusione dall'applicazione del suddetto comma, già prevista per magistratie professori universitari, non si estende ai ricercatori universitari che, pur svolgendo attività didattiche, possono subire un pensionamento coatto anticipato al raggiungimento di 40 anni di anzianità massima di servizio effettivo,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di sua competenza, per favorire un'applicazione del regime previdenziale uniforme che tenga conto delle peculiarità del settore universitario evitando una perdita di professionalità utile al sistema.
9/2031-A/14.(Nuova formulazione) Poli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del disegno di legge in esame attribuisce nuove competenze al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), concernenti in particolare lo studio e la valutazione della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
il CNEL svolge importanti funzioni di rappresentanza del mondo economico e produttivo, esprimendo pareri nelle materie deputate al Governo ed al Parlamento;
la sua composizione risponde però ad una concezione ormai superata della composizione sociale ed economica del Paese: infatti, vengono trascurate categorie che, avendo conosciuto una forte espansione numerica, contribuiscono in maniera significativa al PIL nazionale;
i liberi professionisti, pur essendo la categoria economica più dinamica (il loro contributo al prodotto interno lordo supera il 15 per cento) hanno nel CNEL una rappresentanza di soli quattro componenti;
questa evidente dicotomia fra la realtà sociale ed economica italiana e la composizione dell'assemblea del CNEL costituisce anche uno dei motivi per cui l'organismo costituzionale non fornisce sempre un contributo tempestivo ed efficace alle richieste delle altre istituzioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative atte a potenziare il numero dei rappresentanti dei liberi professionisti nell'assemblea del CNEL.
9/2031-A/15. Vietti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del disegno di legge in esame attribuisce nuove competenze al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), concernenti in particolare lo studio e la valutazione della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
il CNEL svolge importanti funzioni di rappresentanza del mondo economico e produttivo, esprimendo pareri nelle materie deputate al Governo ed al Parlamento;
la sua composizione risponde però ad una concezione ormai superata della composizione sociale ed economica del Paese: infatti, vengono trascurate categorie che, avendo conosciuto una forte espansione numerica, contribuiscono in maniera significativa al PIL nazionale;
i liberi professionisti, pur essendo la categoria economica più dinamica (il loro contributo al prodotto interno lordo supera il 15 per cento) hanno nel CNEL una rappresentanza di soli quattro componenti;
questa evidente dicotomia fra la realtà sociale ed economica italiana e la composizione dell'assemblea del CNEL costituisce anche uno dei motivi per cui l'organismo costituzionale non fornisce sempre un contributo tempestivo ed efficace alle richieste delle altre istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative atte a potenziareil numero dei rappresentanti dei liberi professionisti nell'assemblea del CNEL.
9/2031-A/15.(Testo modificato nel corso della seduta) Vietti.

La Camera,
premesso che:
la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico dispone, all'articolo 8, comma 2, il trasferimento del personale di ruolo degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge, il 25 maggio 1999, nei ruoli del personale ATA e ITP statale con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei relativi compiti;
essa prevede, inoltre, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento della relativa anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto;
il decreto interministeriale del 5 aprile 2001 ha riconosciuto, invece, al personale in questione l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza creando un diffuso malcontento e un contenzioso giudiziario;
la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006) al comma 218 dell'articolo 1, disconosce di fatto i diritti acquisiti da tali lavoratori inquadrandoli con un'anzianità di servizio di gran lunga inferiore rispetto a quella reale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a risolvere la questione anche alla luce del fatto che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che «in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124».
9/2031-A/16. Ruvolo.

La Camera,
premesso che:
le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
occorre che l'intervento, previsto nella delega in esame e rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni, sia compatibile con gli assetti istituzionali delle amministrazioni e con i diversi livelli di autonomia sanciti dalla Costituzione;
l'adozione di uno strumento che tende a definire misure uniche (ad esempio in tema di valutazione e controlli) per tutte le amministrazioni o soluzioni che non tengano conto delle peculiarità settoriali risulterebbe gravemente inefficace,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa atta ad impedire ricadute organizzative sul sistema delle regioni e delle autonomie locali e a garantire per tutte le amministrazioni soluzioni che tengano conto delle specificità settoriali.
9/2031-A/17. Delfino.

La Camera,
premesso che:
i decreti legislativi previsti dal disegno di legge in esame, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, sono sempre adottatid'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni e la finalità è quella di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni utile iniziativa volta ad armonizzare il sistema dei trattamenti e delle funzioni delle autonomie locali con il sistema centrale della pubblica amministrazione, nel rispetto dei livelli di responsabilità locali.
9/2031-A/18. Tassone.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha come finalità l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
l'efficienza dell'amministrazione è garantita dalla qualificazione personale e dalla capacità di scelta di persone che siano all'altezza del compito e sappiano selezionare le strutture e i quadri della pubblica amministrazione;
il provvedimento interviene solo in modo parziale sulla valutazione delle responsabilità dei dirigenti, ma non incide sul meccanismo fondamentale di accesso e selezione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ottica della razionalizzazione delle strutture e degli uffici di collaborazione esterni, di un adeguato ridimensionamento del personale e delle consulenze per garantire la realizzazione degli impegni assunti ed elencati in premessa.
9/2031-A/19. Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, al comma 2, lettera o), dell'articolo 5 assume quale criterio di delega al Governo la previsione per cui la componente della retribuzione legata al risultato, per la dirigenza pubblica, venga fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il suddetto obiettivo deve essere conseguito, secondo la norma, «nel medio periodo», il che presuppone l'adozione di percorsi e soluzioni graduali da adottare anche attraverso il normale strumento della contrattazione collettiva e senza dover necessariamente ricorrere a riduzioni preordinate dei trattamenti economici dei lavoratori interessati, pur nell'ambito di un effettivo potenziamento delle voci flessibili e variabili della retribuzione,

impegna il Governo

ad emanare, in sede di decretazione delegata, norme applicative del suddetto comma 2, lettera o), dell'articolo 5 che tengano conto delle particolari situazioni dei diversi comparti e di specifiche figure professionali, regolando in primo luogo i problemi della retribuzione pensionabile e del calcolo del trattamento pensionistico in modo non pregiudizievole per i lavoratori interessati, con riguardo alla normativa ora vigente in materia previdenziale.
9/2031-A/20. Patarino, Saglia, Cazzola, Bernini Bovicelli, Scapagnini, Di Virgilio, Caparini, Fedriga.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede principi e criteri in materiadi valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
in particolare, tale articolo, al comma 2, prevede tra i principi direttivi della delega l'esigenza di:
«a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonché con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica»;
tale delega, prevede dunque, il coinvolgimento degli utenti e la partecipazione di associazioni di consumatori nella valutazione delle strutture pubbliche;
essa prevede di « consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici [...] se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori»;
infine, si prevede: « nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 2, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta»;
si ritiene opportuno che tale organismo centrale sia coadiuvato da un comitato consultivo permanente composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative per rendere pienamente efficace il coinvolgimento degli utenti e la partecipazione di associazioni di consumatori nella valutazione delle strutture pubbliche,

impegna il Governo

a prendere le necessarie iniziative per costituire un Comitato consultivo permanente composto da rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei consumatori riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) che affianchi l'organismo centrale previsto nell'ambito dell'ARAN ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dalle pubbliche amministrazioni.
9/2031-A/21. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame, si prevede - in riferimento al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - che la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, non si applichi, oltre che ai magistrati e ai professori universitari, anche ai dirigenti delle aziende sanitarie locali;
tale ulteriore deroga introdotta per parificare le norme pensionistiche concernenti i primari ospedalieri con quelle relative ai primari professori universitari si muove in direzione opposta rispetto all'esigenza di svecchiare la dirigenza pubblica in particolare nell'ambito universitario;
a tale riguardo sarebbe stato più utile prevedere non l'estensione a nuove figure di tale deroga, ma bensì l'abrogazione della deroga stessa per i professori universitari prevista dal citato articolo 72 del decreto legge n. 112 del 2008;
infatti, la classe docente italiana è anche la più vecchia d'Europa: come riportato nel rapporto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 55 per cento dei docenti di ruolo supera i 50 anni con una distribuzione dell'età diversa fra le tre fasce. Gli ultra-cinquantenni costituiscono l'82 per cento degli ordinari, il 55 per cento degli associati e il 31 per cento dei ricercatori. Se poi si osserva la fascia d'età degli ordinari, si rileva che il 45 per cento ha più di 60 anni e che addirittura il 24 per cento ne ha oltre 65. Nel panorama internazionale, ed europeo in particolare, l'Italia è tra i paesi con la quota più alta di docenti ultra-cinquantenni;
le cause dell'elevata età media dei docenti sono essenzialmente due:
i tempi troppo lunghi per l'immissione in ruolo dei ricercatori, che avviene secondo percorsi non definiti;
una normativa troppo generosa sull'età pensionabile dei professori ordinari;
il primo aspetto è stato affrontato dal decreto legge n. 180 del 2008 che fissa al 60 per cento la quota di immissione dei ricercatori; il secondo aspetto richiederebbe un intervento mirato di riduzione dell'età pensionabile;
in Italia, i lavoratori vanno in pensione a 65 anni, mentre i professori universitari lo fanno molto più tardi: la legge n. 498 del 1950 introduce la collocazione fuori ruolo a 70 anni e la pensione definitiva a 75. Il limite viene mantenuto fino alla legge n. 382 del 1980 che abbassa l'età di collocamento fuori ruolo a 65 anni e quella della pensione a 70. Un cambiamento superato con la legge n. 230 del 1990 che ripristina la normativa precedente, definendo opzionale il collocamento fuori ruolo a 65 anni. Come se ciò non bastasse, con il decreto legge n. 503 del 1992 si permette ai docenti di rimanere in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di età, innalzando quindi l'età di permanenza in ruolo sino a 72 anni. A questa opzione favorevole si è aggiunta la possibilità di ottenere il fuori ruolo per tre anni in modo automatico;
molti docenti immessi in ruolo negli anni Ottanta godono di questo privilegio, che tuttavia dopo la riforma dell'allora ministro Mussi (articolo 2 della legge finanziaria 2008) è in progressiva abolizione;
infine, la «riforma Moratti», legge n. 203 del 2005, ha abolito la permanenza fuori ruolo e fissa a 70 anni l'età della pensione, ma questo solo per i nuovi assunti;
nei decenni passati, l'idea del pensionamento in tarda età per i professoriuniversitari era in linea di principio condivisibile poiché riconosceva ai pochi professori, provenienti da un duro percorso di selezione, un valore intellettuale e professionale tale da rendere vantaggioso per il sistema universitario una vita lavorativa prolungata;
i cambiamenti legislativi che hanno aumentato il numero degli ordinari e svuotato il processo di selezione con le sanatorie e le idoneità multiple ha però di fatto reso controproducente e costoso per il sistema una vita lavorativa protratta fino a 72 anni e più;
nell'enorme massa dei circa 20 mila ordinari che popolano le facoltà italiane sono difatti ben pochi quelli in grado di rimanere attivi nella ricerca e nella didattica fino a tarda età. I sette anni aggiuntivi rispetto agli anni di fine carriera costano al proprio ateneo circa 120 mila euro all'anno, che per sette anni diventano 840 mila. Con questa cifra si potrebbero pagare 28 ricercatori per un anno o, se si preferisce, un ricercatore per 28 anni;
lo svecchiamento del sistema universitario e l'aumento dei giovani ricercatori, necessari per rimettere in moto l'università italiana, passano anche attraverso una revisione dell'età pensionabile che andrebbe riportata a 65 anni per i docenti oggi in servizio;
è altresì vero che nella massa dei 20 mila ordinari ci sono personalità di grande spessore scientifico e culturale, i quali costituiscono un patrimonio importante per la trasmissione del sapere. Ispirandosi al sistema anglosassone, per loro andrebbe prevista la costituzione della figura del «professore emerito». Un titolo da conferire unicamente ai professori meritevoli e di chiara fama che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile desiderano continuare l'attività di insegnamento e di ricerca. Per evitare i soliti automatismi dell'università italiana, il titolo andrebbe riconosciuto solo su richiesta motivata e attribuito solo per alti meriti scientifici dopo una rigorosa valutazione. Infine, per evitare abusi il numero massimo di professori emeriti andrebbe fissato per legge, ad esempio al 5 per cento del numero di professori ordinari della facoltà di appartenenza,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, per rivedere la normativa concernente l'età di pensionamento dei professori universitari al fine di favorire lo svecchiamento del corpo docente delle nostre università.
9/2031-A/22. Zazzera.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame, si prevede - in riferimento al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;
il citato articolo 72, comma 11, prevedendo l'esenzione dall'applicazione della norma per i professori universitari, si muove in direzione opposta rispetto all'esigenza di svecchiare la dirigenza pubblica in particolare nell'ambito universitario;
a tale riguardo sarebbe stato più utile prevedere l'abrogazione della deroga stessa per i professori universitari;
infatti, la classe docente italiana è anche la più vecchia d'Europa: come riportato nel rapporto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 55 per cento dei docenti di ruolo supera i 50 anni con una distribuzione dell'etàdiversa fra le tre fasce. Gli ultracinquantenni costituiscono l'82 per cento degli ordinari, il 55 per cento degli associati e il 31 per cento dei ricercatori. Se poi si osserva la fascia di età degli ordinari, si rileva che il 45 per cento ha più di 60 anni e che addirittura il 24 per cento ne ha oltre 65. Nel panorama internazionale, ed europeo in particolare, l'Italia è tra i paesi con la quota più alta di docenti ultracinquantenni;
le cause dell'elevata età media dei docenti sono essenzialmente due:
i tempi troppo lunghi per l'immissione in ruolo dei ricercatori, che avviene secondo percorsi non definiti;
una normativa troppo generosa sull'età pensionabile dei professori ordinari;
il primo aspetto è stato affrontato dal decreto-legge n. 180 del 2008 che fissa al 60 per cento la quota di immissione dei ricercatori; il secondo aspetto richiederebbe un intervento mirato di riduzione dell'età pensionabile;
in Italia, i lavoratori vanno in pensione a 65 anni, mentre i professori universitari lo fanno molto più tardi: la legge n. 498 del 1950 introduce la collocazione fuori ruolo a 70 anni e la pensione definitiva a 75. Il limite viene mantenuto fino alla legge n. 382 del 1980 che abbassa l'età di collocamento fuori ruolo a 65 anni e quella della pensione a 70. Un cambiamento superato con la legge n. 230 del 1990 che ripristina la normativa precedente, definendo opzionale il collocamento fuori ruolo a 65 anni. Come se ciò non bastasse, con il decreto-legge n. 503 del 1992 si permette ai docenti di rimanere in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di età, innalzando quindi l'età di permanenza in ruolo sino a 72 anni. A questa opzione favorevole si è aggiunta la possibilità di ottenere il fuori ruolo per tre anni in modo automatico;
molti docenti immessi in ruolo negli anni ottanta godono di questo privilegio, che tuttavia dopo la riforma dell'allora ministro Mussi (articolo 2 della Legge finanziaria 2008) è in progressiva abolizione;
infine, la «riforma Moratti», legge n. 203 del 2005, ha abolito la permanenza fuori ruolo e fissa a 70 anni l'età della pensione, ma questo solo per i nuovi assunti;
nei decenni passati, l'idea del pensionamento in tarda età per i professori universitari era in linea dì principio condivisibile poiché riconosceva ai pochi professori, provenienti da un duro percorso di selezione, un valore intellettuale e professionale tale da rendere vantaggioso per il sistema universitario una vita lavorativa prolungata;
i cambiamenti legislativi che hanno aumentato il numero degli ordinari e svuotato il processo di selezione con le sanatorie e le idoneità multiple ha però di fatto reso controproducente e costoso per il sistema una vita lavorativa protratta fino a 72 anni e più;
nell'enorme massa dei circa 20 mila ordinari che popolano le facoltà italiane sono difatti ben pochi quelli in grado di rimanere attivi nella ricerca e nella didattica fino a tarda età. I sette anni aggiuntivi rispetto agli anni di fine carriera costano al proprio ateneo circa 120 mila euro all'anno, che per sette anni diventano 840 mila. Con questa cifra si potrebbero pagare 28 ricercatori per un anno o, se si preferisce, un ricercatore per 28 anni;
lo svecchiamento del sistema universitario e l'aumento dei giovani ricercatori, necessari per rimettere in moto l'università italiana, passano anche attraverso una revisione dell'età pensionabile che andrebbe riportata a 65 anni per i docenti oggi in servizio;
è altresì vero che nella massa dei 20 mila ordinari ci sono personalità di grande spessore scientifico e culturale, i quali costituiscono un patrimonio importante per la trasmissione del sapere. Ispirandosi al sistema anglosassone, per loro andrebbe prevista la costituzione dellafigura del «professore emerito». Un titolo da conferire unicamente ai professori meritevoli e di chiara fama che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile desiderano continuare l'attività di insegnamento e di ricerca. Per evitare i soliti automatismi dell'università italiana, il titolo andrebbe riconosciuto solo su richiesta motivata e attribuito solo per alti meriti scientifici dopo una rigorosa valutazione. Infine, per evitare abusi il numero massimo di professori emeriti andrebbe fissato per legge, ad esempio al 5 per cento del numero di professori ordinari della facoltà di appartenenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, per rivedere la normativa concernente l'età di pensionamento dei professori universitari al fine di favorire lo svecchiamento del corpo docente delle nostre università.
9/2031-A/22.(Nuova formulazione, nel testo modificato) Zazzera.

La Camera,
premesso che:
la discussione in merito alla valutazione del personale e dell'attività della pubblica amministrazione non può non essere collegata ad un dibattito in merito alle garanzie a tutela del consumatore nei confronti di tale attività;
lo stesso disegno di legge in esame, all'articolo 3, commi 1 e 2, istituisce la cosiddetta class action per il settore pubblico;
nel nostro Paese, tra le garanzie a tutela del consumatore nei confronti della pubblica amministrazione vi è sicuramente la figura del difensore civico, mutuata dall'istituto dell'ombudsman scandinavo;
l'ombudsman (etimologicamente: colui che è legittimato ad agire per altri) nasce infatti in Svezia all'inizio del XIX secolo. La Costituzione svedese del 1809 lo configura come «commissario del Parlamento», che ha la funzione di supervisionare l'attività dei funzionari ed, in generale, della pubblica amministrazione; a questa tipologia classica di difensore civico si affianca più di recente (a partire dalla seconda metà del XX secolo), secondo il modello britannico e francese, la figura del «mediatore amministrativo», nominato dal governo per migliorare le relazioni fra l'amministrazione e i cittadini; sulla base di queste due tipologie, un organo di tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione ha trovato ampia diffusione nel mondo, essendo previsto ormai in più di 110 Stati (generalmente con copertura costituzionale), anche se con funzioni spesso differenti, come emerge dalla molteplicità di «nomen juris» che può assumere (mediatore, difensore civico, difensore del popolo, protettore dei cittadini, avvocato del popolo); l'opportunità di istituire un organo di questo genere ha trovato un riconoscimento internazionale nella raccomandazione n. 757 del 29 gennaio 1975 del Consiglio d'Europa, di invito agli Stati a studiare la possibilità di assegnare a determinati organi, tanto a livello nazionale che regionale o locale, funzioni analoghe a quelle esercitate dagli ombudsman o dai mediatori già esistenti; ad essa ha fatto riscontro anche l'istituzione del Mediatore europeo, introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992 (previsto anche dall'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);
in Italia, il difensore civico è stato istituito solo a livello regionale, provinciale e comunale: le modalità della sua elezione e delle sue competenze sono rimesse agli statuti degli organi interessati; il difensore civico esercita essenzialmente compiti di vigilanza sulle attività amministrative degli enti locali territoriali e, nel caso di regioni e province autonome, anche sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, ad eccezione di quelle competenti in materia di pubblica sicurezza, difesa e giustizia; ildifensore civico interviene, sia di propria iniziativa sia in seguito alla segnalazione da parte dei cittadini, in presenza di eventuali disfunzioni, disservizi e irregolarità amministrative, e in taluni casi viene chiamato a esprimere un giudizio sulla legittimità degli atti amministrativi;
ad oggi, però, la figura del difensore civico non ha avuto il «successo» sperato; purtroppo infatti, alla definizione di un campo di intervento abbastanza ampio per garantire la tutela del consumatore-cittadino non ha fatto seguito l'assegnazione di strumenti tecnico-giuridici adeguati, rendendo la sua opera assai poco incisiva;
inoltre, ciò che ne esce fuori è un'immagine eterogenea della difesa civica, variamente regolata da leggi dello Stato, statuti regionali, provinciali e comunali, leggi regionali, regolamenti provinciali e comunali e ancor più variamente applicata, spesso facendo leva sulla buona volontà dei singoli;
l'esigenza di ridisciplinare l'intera materia e, soprattutto, di colmare la lacuna rappresentata dall'impossibilità di utilizzare gli strumenti della difesa civica rispetto agli organi dell'amministrazione statale, è stata molto sentita nel corso della XIII legislatura, quando i numerosi progetti di legge presentati sul punto hanno portato alla creazione di un Comitato ristretto in senso alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati: si è così arrivati ad un testo unificato (atto camera n. 619 ed abbinati), che tuttavia non è giunto alla approvazione finale;
nel corso della XIV e della XV legislatura, sono state poi presentate proposte in merito all'istituzione di numerosi difensori civici di settore, per la tutela dei diritti dei militari di leva, dell'ambiente, dei candidati nei concorsi pubblici, per l'infanzia e 1'adolescenza, delle persone private della libertà personale, ma non sembra che si possano risolvere le lacune e le aporie a cui porta la incompleta e parziale attivazione nel nostro ordinamento degli istituti e degli organi della difesa civica mediante la creazione di nuovi organismi o di difensori civici di settore;
bisognerebbe però ripensare il sistema della difesa civica, offrendo strumenti efficaci ed efficienti anche nei confronti degli organi dell'amministrazione statale; una soluzione, potrebbe essere quella di affidare all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anche poteri specifici di difesa civica; il consumatore, fine ultimo dell'attività dell'Antitrust, va tutelato in tutte le sue forme, e, quindi, anche nella sua veste di cittadino che usufruisce quotidianamente di servizi pubblici;
in tal modo, si darebbe generalità, visibilità, certezza a tutti i cittadini italiani di potersi avvalere di un servizio di tutela esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, superando quelle limitazioni e parzialità - soprattutto nei confronti degli uffici periferici dello Stato - cui finora sono incorsi i difensori civici regionali, pur nel lodevole sforzo di sostituzione con cui finora hanno operato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di affrontare il tema della difesa civica in Italia, ridisegnando un sistema efficace ed efficiente che garantisca piena tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione, compresi gli organi dell'amministrazione statale.
9/2031-A/23. Palomba.

La Camera,
premesso che:
la discussione in merito alla valutazione del personale e dell'attività della pubblica amministrazione non può non essere collegata ad un dibattito in merito alle garanzie a tutela del consumatore nei confronti di tale attività;
lo stesso disegno di legge in esame, all'articolo 3, commi 1 e 2, istituisce la cosiddetta class action per il settore pubblico;
nel nostro Paese, tra le garanzie a tutela del consumatore nei confronti della pubblica amministrazione vi è sicuramente la figura del difensore civico, mutuata dall'istituto dell'ombudsman scandinavo;
l'ombudsman (etimologicamente: colui che è legittimato ad agire per altri) nasce infatti in Svezia all'inizio del XIX secolo. La Costituzione svedese del 1809 lo configura come «commissario del Parlamento», che ha la funzione di supervisionare l'attività dei funzionari ed, in generale, della pubblica amministrazione; a questa tipologia classica di difensore civico si affianca più di recente (a partire dalla seconda metà del XX secolo), secondo il modello britannico e francese, la figura del «mediatore amministrativo», nominato dal governo per migliorare le relazioni fra l'amministrazione e i cittadini; sulla base di queste due tipologie, un organo di tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione ha trovato ampia diffusione nel mondo, essendo previsto ormai in più di 110 Stati (generalmente con copertura costituzionale), anche se con funzioni spesso differenti, come emerge dalla molteplicità di «nomen juris» che può assumere (mediatore, difensore civico, difensore del popolo, protettore dei cittadini, avvocato del popolo); l'opportunità di istituire un organo di questo genere ha trovato un riconoscimento internazionale nella raccomandazione n. 757 del 29 gennaio 1975 del Consiglio d'Europa, di invito agli Stati a studiare la possibilità di assegnare a determinati organi, tanto a livello nazionale che regionale o locale, funzioni analoghe a quelle esercitate dagli ombudsman o dai mediatori già esistenti; ad essa ha fatto riscontro anche l'istituzione del Mediatore europeo, introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992 (previsto anche dall'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);
in Italia, il difensore civico è stato istituito solo a livello regionale, provinciale e comunale: le modalità della sua elezione e delle sue competenze sono rimesse agli statuti degli organi interessati; il difensore civico esercita essenzialmente compiti di vigilanza sulle attività amministrative degli enti locali territoriali e, nel caso di regioni e province autonome, anche sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, ad eccezione di quelle competenti in materia di pubblica sicurezza, difesa e giustizia; il difensore civico interviene, sia di propria iniziativa sia in seguito alla segnalazione da parte dei cittadini, in presenza di eventuali disfunzioni, disservizi e irregolarità amministrative, e in taluni casi viene chiamato a esprimere un giudizio sulla legittimità degli atti amministrativi;
ad oggi, però, la figura del difensore civico non ha avuto il «successo» sperato; purtroppo infatti, alla definizione di un campo di intervento abbastanza ampio per garantire la tutela del consumatore-cittadino non ha fatto seguito l'assegnazione di strumenti tecnico-giuridici adeguati, rendendo la sua opera assai poco incisiva;
inoltre, ciò che ne esce fuori è un'immagine eterogenea della difesa civica, variamente regolata da leggi dello Stato, statuti regionali, provinciali e comunali, leggi regionali, regolamenti provinciali e comunali e ancor più variamente applicata, spesso facendo leva sulla buona volontà dei singoli;
l'esigenza di ridisciplinare l'intera materia e, soprattutto, di colmare la lacuna rappresentata dall'impossibilità di utilizzare gli strumenti della difesa civica rispetto agli organi dell'amministrazione statale, è stata molto sentita nel corso della XIII legislatura, quando i numerosi progetti di legge presentati sul punto hanno portato alla creazione di un Comitato ristretto in senso alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati: si è così arrivati ad un testo unificato (atto camera n. 619 ed abbinati), che tuttavia non è giunto alla approvazione finale;
nel corso della XIV e della XV legislatura, sono state poi presentate proposte in merito all'istituzione di numerosi difensori civici di settore, per la tutela dei diritti dei militari di leva, dell'ambiente, dei candidati nei concorsi pubblici, per l'infanzia e 1'adolescenza, delle persone private della libertà personale, ma non sembra che si possano risolvere le lacune e le aporie a cui porta la incompleta e parziale attivazione nel nostro ordinamento degli istituti e degli organi della difesa civica mediante la creazione di nuovi organismi o di difensori civici di settore;
bisognerebbe però ripensare il sistema della difesa civica, offrendo strumenti efficaci ed efficienti anche nei confronti degli organi dell'amministrazione statale; una soluzione, potrebbe essere quella di affidare all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anche poteri specifici di difesa civica; il consumatore, fine ultimo dell'attività dell'Antitrust, va tutelato in tutte le sue forme, e, quindi, anche nella sua veste di cittadino che usufruisce quotidianamente di servizi pubblici;
in tal modo, si darebbe generalità, visibilità, certezza a tutti i cittadini italiani di potersi avvalere di un servizio di tutela esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, superando quelle limitazioni e parzialità - soprattutto nei confronti degli uffici periferici dello Stato - cui finora sono incorsi i difensori civici regionali, pur nel lodevole sforzo di sostituzione con cui finora hanno operato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di affrontare il tema della difesa civica in Italia, completando un sistema efficace ed efficiente che garantisca piena tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione, compresi gli organi dell'amministrazione statale.
9/2031-A/23.(Testo modificato nel corso della seduta) Palomba.

La Camera,
premesso che:
una discussione in merito al pubblico impiego non può trascurare il grave problema della carenza di organico di cui soffrono diversi settori della Pubblica amministrazione; tra questi, va poi sottolineata l'urgenza e la gravità della situazione in cui versano le Forze dell'ordine, che da tempo denunciano una scarsità di personale in tutti gli organici;
il personale delle Forze dell'ordine è fondamentale per assicurare il rispetto della legalità, per garantire ai cittadini la certezza che la lotta al crimine sia efficace, e per offrire il senso di sicurezza che il nostro Paese merita;
il problema di garantire ai cittadini un adeguato livello di sicurezza sociale deve essere affrontato con serietà e moderazione; invece, si continua ad assistere a continui richiami propagandistici e ad allarmi strumentali, che rispondono più a logiche partitiche e di schieramento che alla reale consapevolezza del problema;
è necessario intervenire affinché le forze dell'ordine siano messe nelle effettive condizioni di esercitare il proprio dovere, innanzitutto intervenendo sugli organici, ovviando ai problemi di carenza di personale più e più volte sollevati dalle Forze di polizia civile e militare, nonché nel corpo nazionale dei vigili del fuoco;
sono migliaia i Volontari in ferma breve che, dopo una lunga trafila nell'Esercito, hanno affrontato un difficile concorso per vestire la divisa della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia penitenziaria. Si tratta di personale preparato e volenteroso, la cui assunzione ad oggi risulta bloccata, dopo alcune limitate assunzioni avvenute nel 2008 e nel 2007, a causa a causa dei tagli della manovra estiva 2008 e della Finanziaria 2009;
si tratta degli «idonei non vincitori» reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,per l'immissione nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare, delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana, di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002, n. 38 del 16 maggio 2003 e n. 42 del 28 maggio 2004;
l'eventuale assunzione dei volontari in ferma breve consentirebbe un risparmio economico per le Amministrazioni (anche perché si eviterebbero i costi di ulteriori nuovi concorsi) ed una velocizzazione della disponibilità di altri agenti ed il loro impiego in sostituzione dei militari attualmente impiegati nelle città, che producono una spesa ingente e non riescono ad offrire quella professionalità di chi è stato formato per adempiere a compiti di ordine pubblico e prevenzione e repressione dei reati;
a tutti i militari volontari in ferma breve i quali abbiano portato a compimento i tre anni di servizio senza note di demerito viene da sempre garantito l'incorporamento nelle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché nel corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di dare immediata esecuzione all'incorporamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana, dei volontari in ferma breve che sono stati dichiarati idonei non vincitori dei concorsi di cui in premessa.
9/2031-A/24. Paladini.

La Camera,
premesso che:
secondo quanto disposto dall'articolo 100 della Costituzione:
«Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo»;
i primi due commi dell'articolo 103 della Costituzione dispongono:
«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»;
con riferimento al comma 2, dell'articolo 9 del disegno di legge in esame, si deve ricordare, in primo luogo, che la Corte dei conti ha assunto sin dal momento della sua istituzione, con la legge 14 agosto 1862, n. 800, il carattere di organo di controllo esterno, in grado di svolgere la sua attività sia nei confronti della pubblica amministrazione che dello stesso Governo per poi riferire al Parlamento. Tale impostazione è rimasta immutata nel corso delle varie modifiche costituzionali, ed anzi, come ha ricordato il procuratore generale presso la Corte dei conti, è stata rafforzata dal succitato articolo 100 della Costituzione;
sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, l'ipotesi quindi che la Corte dei conti effettui controlli a richiesta delle Commissioni parlamentari appare coerente con il dettato costituzionale mentre decisamente meno coerente con laCostituzione appare l'ipotesi che la Corte debba agire a richiesta del Consiglio dei ministri, il cui operato, invece la medesima Corte dovrebbe secondo Costituzione poter controllare;
il comma 6 del medesimo articolo, riducendo la presenza di membri togati nel Consiglio di presidenza della Corte, aumenta l'influenza del potere politico in tale organismo;
in un sistema democratico, il rapporto tra i poteri, ed in particolare tra gli organi che li sostanziano e rappresentano, è questione delicatissima e cruciale, l'equilibrio è una caratteristica fondamentale ineludibile, che da sola qualifica il carattere democratico del sistema politico;
con riferimento sempre alla Corte dei conti ed a quanto previsto nel disegno di legge in esame, va sottolineato che il mantenimento della sua piena autonomia non è affatto questione di secondo piano, tant'è vero che l'organizzazione mondiale degli organi di controllo esterno (INTOSAI) non ammette nel suo seno istituzioni che ricevano direttive o sollecitazioni dal rispettivo governo;
la Corte dei conti europea risponde del suo operato solo al Parlamento;
con riferimento specifico, invece, ai commi 5 e seguenti dell'articolo 9, va ricordato che la Corte dei conti ha ottenuto l'istituzione di un organo di autogoverno nel 1988 con la legge n. 117 che ha esteso alla medesima Corte le norme previste dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, relative all'organo di autogoverno previsto per la magistratura amministrativa;
questa estensione appare naturale e comprensibile poiché Corte dei conti e Consiglio di Stato sono previsti entrambi congiuntamente dagli articoli 100 e 103 della Costituzione;
in data 28 gennaio la maggioranza dei componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha chiesto ufficialmente che la disciplina dell'organo di governo sia stralciata dal testo, richiesta fondata anche sulla attualità della questione «riforma della giustizia» che non potrebbe non riguardare la struttura ed i compiti degli organi che governano le altre magistrature; una trattazione separata della magistratura contabile quindi appare difficilmente comprensibile;
una trattazione separata della magistratura contabile appare ancora più incomprensibile se come nella situazione attuale la riforma si sviluppa, così come previsto nel testo del disegno di legge in esame, in chiara controtendenza dal contesto generale accentrando la maggior parte dei poteri nel Presidente, organo monocratico nominato dal Governo, mente le previsioni intorno alla riforma degli organi di governo delle magistrature sembrano orientate tutte nel senso di potenziare la funzione dei rappresentanti del Parlamento;
da quanto previsto nel testo all'esame il Consiglio di presidenza ne esce completamente esautorato in un panorama di evidente contraddizione con gli articoli 25, 100, 103 e 108 della Costituzione,

impegna il Governo

ad intervenire affinché, in un'ottica democratica di equilibrio tra poteri, il ruolo ed i compiti della Corte dei conti non vengano subordinati all'iniziativa del potere politico ed invece ne venga garantita la piena autonomia ed indipendenza.
9/2031-A/25. Favia.

La Camera,
premesso che:
la lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;
la lettera l) del medesimo comma prevede di rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;
l'articolo 97 della Costituzione stabilisce il principio generale che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso e che sia garantito il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;
soprattutto ai livelli apicali, tale regola deve trovare rigorosa applicazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere le opportune iniziative al fine di:
evitare che la quota percentuale non riservata al pubblico concorso possa eccedere il 10 per cento dei posti assegnandi;
prescrivere l'incompatibilità tra l'incarico dirigenziale di prima fascia ed incarichi direttivi all'interno dell'organizzazione di partiti politici.
9/2031-A/26. Monai.

La Camera,
premesso che:
gli ordinamenti pensionistici dei professori universitari che operano nelle cliniche universitarie e dei dirigenti di strutture complesse del Servizio sanitario nazionale prevedono regole diverse per quanto concerne, in particolare, il limite dell'età del pensionamento di vecchiaia;
tale situazione determina una condizione di oggettivo malessere per categorie professionali che svolgono le medesime funzioni nel contesto di strutture sanitarie analoghe,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di armonizzare i trattamenti indicati in premessa secondo una logica di gradualità ed assumendo comunque l'obiettivo di un incremento dell'età effettiva di pensionamento.
9/2031-A/27. Di Virgilio, Versace, Bernini Bovicelli, Cazzola, Scapagnini.

La Camera,
premesso che:
nell'articolato del provvedimento in esame si delega il Governo ad ottimizzare l'efficienza e la produttività della pubblica amministrazione;
nel testo di tale delega non si fa espressa menzione al blocco delle assunzioni, in essere negli enti locali, che prescinde da parametri di efficienza e produttività come, ad esempio, il rapporto «entrata corrente» e «spesa per personale» con ciò pregiudicando la funzionalità degli enti più virtuosi per i quali tale rapporto risulta essere inferiore al 40 per cento,

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine provvedimenti atti a definire, per le amministrazioni comunali, il rapporto ottimale fra «entrata corrente» e «spesa per personale» consentendo a quelle che si attestino sotto tale rapporto di poter procedere ad assunzioni entro il limite fissato per salvaguardarne la corretta funzionalità.
9/2031-A/28. Bosi, Stracquadanio.

La Camera,
premesso che:
occorre dare una risposta adeguata e tempestiva al problema della vicedirigenza, al fine di andare incontro alle legittime aspettative di numerosi e qualificati dipendenti della pubblica amministrazione, meritevoli di un riconoscimento formale previsto dalla legislazione vigente fin dal 2001,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dei comparti diriferimento dei Ministeri, ogni utile iniziativa e provvedimento volti ad introdurre la figura del vicedirigente di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9/2031-A/29. Saltamartini, Di Biagio, Saglia, Pelino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto ad estendere anche ai dirigenti di struttura complessa la deroga prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il citato articolo 72, comma 11, prevede una deroga a favore dei professori universitari;
l'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, assegna ai ricercatori con incarico, da almeno tre anni, il titolo di professore aggregato per il periodo di durata della didattica integrativa;
un differente trattamento pensionistico fra ricercatori universitari e professori universitari sarebbe assolutamente discriminatorio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a estendere la deroga prevista all'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame anche ai ricercatori universitari.
9/2031-A/30. Bianconi, De Girolamo, Polidori, Cazzola, Bernini Bovicelli.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, come modificato a seguito di una proposta emendativa approvata dall'Assemblea, reca una novella all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
il citato articolo 72, comma 11, prevede una deroga a favore dei professori universitari;
l'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, assegna ai ricercatori con incarico, da almeno tre anni, il titolo di professore aggregato per il periodo di durata della didattica integrativa;
un differente trattamento pensionistico fra ricercatori universitari e professori universitari sarebbe assolutamente discriminatorio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a estendere la deroga prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, anche ai ricercatori universitari.
9/2031-A/30.(Nuova formulazione) Bianconi, De Girolamo, Polidori, Cazzola, Bernini Bovicelli.

La Camera,
premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha rappresentato una grande conquista in tema di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona diversamente abile, garantendone il pieno rispetto da parte dell'intera collettività e promuovendone l'integrazione in tutti gli ambiti vitali, dalla società alla famiglia, alla scuola e al lavoro;
sempre sullo stesso terreno, la legislazione italiana ha consolidato la centralità della famiglia dei portatori di handicap considerata il perno intorno al quale ruotano l'assistenza e la cura delle persone diversamente abili e per le quali rappresenta spesso, di fronte alla cronica carenza di strutture assistenziali e di provvidenze economiche da parte dello Stato, l'unico punto di riferimento in grado di rispondere alle loro esigenze;
è partendo dai suddetti dati che occorre ora sostenere tale indirizzo culturale, confermato in passato anche con il varo delle leggi n. 53 del 2000, n. 388 del 2000 e con il decreto legislativo n. 151 del 2000, dando priorità alla piena applicazione dei principi contenuti nella legge n. 104 del 1992 e riconoscendo l'attività meritoria di cura familiare che spesso si aggiunge all'ordinaria attività lavorativa;
la suddetta legge n. 104 del 1992, all'articolo 33, riconosce al lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, familiari di portatori di handicap grave, una serie di permessi al fine dl favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura e facilitare l'assistenza della persona portatrice di handicap grave all'interno del nucleo familiare;
il provvedimento in esame, all'articolo 6, detta principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo;
già in passato, con precedenti provvedimenti, il Governo ha previsto un inasprimento della normativa in materia dì permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, sempre allo scopo di ottimizzare la produttività dei lavoro pubblico e contrastare l'assenteismo diffuso;
il criterio guida delle disposizioni legislative in questione dovrebbe essere quello dell'attuazione di interventi specifici e mirati, e non quello di attuazione di normative che colpiscono indiscriminatamente chiunque, correndo così il rischio di rendere ancora più difficile la vita per quanti, occupandosi quotidianamente di un disabile grave, sono stati da già essa fortemente penalizzati,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a tutelare le persone con disabilità e i loro familiari e ad apportare elementi migliorativi della citata legge n. 104 del 1992, volte a eliminare le eventuali disposizioni che appesantiscono le procedure che danno diritto alla fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi riconosciuti ai lavoratori che assistono persone gravemente disabili, adottando principi e linee guida in grado di sanzionare adeguatamente chi abusa della legge, senza ledere nel contempo il significato più profondo e lo spirito di solidarietà su cui si regge la legge stessa, che è la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con grave disabilità.
9/2031-A/31. Lo Monte, Iannaccone, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha l'obbligo di relazionare annualmente al Parlamento in merito all'attività della pubblica amministrazione; la predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione è infatti disciplinata dall'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dall'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è curata dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Segreteria tecnica del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
nell'ultima relazione predisposta dal Governo, presentata nel 2008, sono stati inseriti i provvedimenti, le riforme e le iniziative progettuali definiti dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione: dalla lotta all'assenteismo, alla ridefinizione delle norme in materia di dirigenza e di responsabilità dell'azione pubblica; dalla formulazione di un nuovo modello contrattuale per il pubblico impiego, alla ridefinizione delle regole sulla mobilità; dalle azioni in materia di trasparenza, alla fissazione di standard di qualità con cui dare vita a meccanismi premiali e di responsabilizzazione, cheincentivino l'efficienza, la qualità del servizio, la soddisfazione del cittadino; dallo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, coerenti con le nuove tecnologie, all'iniziativa «Reti amiche» tesa a facilitare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione;
quasi tutti i suddetti temi sono stati affrontati nel disegno di legge in esame; in particolare, per quanto riguarda il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, è stato inserita all'articolo 3, comma 2, lettera i), la class action nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;
quest'importante previsione ha necessariamente bisogno di immediata applicazione attraverso i decreti delegati ma, soprattutto, di un monitoraggio costante per capirne il valore e le criticità, e per valutare l'effettivo impatto di una tale norma sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini e sulla tutela dei loro diritti,

impegna il Governo:

a intraprendere le opportune iniziative per monitorare l'applicazione dell'istituto della class action nei confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici, e di valutare l'opportunità di rendere conto del suddetto monitoraggio all'interno della Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione;
a valutare, a seguito del suddetto monitoraggio, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere il risarcimento del danno solo nel caso in cui la pubblica amministrazione o la società concessionaria del servizio pubblico non abbia fornito il servizio dovuto anche in seguito al pronunciamento del giudice.
9/2031-A/32. Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha l'obbligo di relazionare annualmente al Parlamento in merito all'attività della pubblica amministrazione; la predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione è infatti disciplinata dall'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dall'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è curata dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Segreteria tecnica del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
nell'ultima relazione predisposta dal Governo, presentata nel 2008, sono stati inseriti i provvedimenti, le riforme e le iniziative progettuali definiti dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione: dalla lotta all'assenteismo, alla ridefinizione delle norme in materia di dirigenza e di responsabilità dell'azione pubblica; dalla formulazione di un nuovo modello contrattuale per il pubblico impiego, alla ridefinizione delle regole sulla mobilità; dalle azioni in materia di trasparenza, alla fissazione di standard di qualità con cui dare vita a meccanismi premiali e di responsabilizzazione, che incentivino l'efficienza, la qualità del servizio, la soddisfazione del cittadino; dallo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, coerenti con le nuove tecnologie, all'iniziativa «Reti amiche» tesa a facilitare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione;
quasi tutti i suddetti temi sono stati affrontati nel disegno di legge in esame; in particolare, per quanto riguarda il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, è stato inserita all'articolo 3, comma 2, lettera i), la class action nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;
quest'importante previsione ha necessariamente bisogno di immediata applicazione attraverso i decreti delegati ma, soprattutto, di un monitoraggio costante per capirne il valore e le criticità, e per valutare l'effettivo impatto di una talenorma sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini e sulla tutela dei loro diritti,

impegna il Governo

a intraprendere le opportune iniziative per monitorare l'applicazione dell'istituto della class action nei confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici, e di valutare l'opportunità di rendere conto del suddetto monitoraggio all'interno della Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione.
9/2031-A/32.(Testo modificato nel corso della seduta) Cambursano.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sono finalizzate ad escludere dal pensionamento con 40 anni di servizio di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 112, del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, oltre che i magistrati ed i professori universitari anche i dirigenti sanitari di struttura complessa, ovvero gli ex primari ospedalieri;
è incomprensibile, con riguardo a tutta la dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, che a parità di norme previdenziali e stato giuridico trovino applicazione trattamenti di quiescenza differenti in funzione dell'incarico ricoperto;
un'interpretazione restrittiva della norma di cui al citato articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 include nel prepensionamento coatto i ricercatori universitari, sebbene dal 1990 gli stessi hanno incarichi e responsabilità di docenza al pari dei professori universitari e nonostante sia la legge n. 230 del 2005 definisca professori aggregati i ricercatori con incarico di insegnamento, sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia incluso i ricercatori fra i docenti necessari per raggiungere i requisiti minimi per attivare i corsi di laurea (decreto ministeriale n. 270 del 2004);
tali differenziazioni rappresentano vere e proprie discriminazioni tra categorie equiparate,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi, previo monitoraggio delle norme recate dal testo in esame, di intervenire tempestivamente, nell'ambito delle modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo 5 del provvedimento all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di equiparare anche i dirigenti responsabili di struttura semplice ai dirigenti responsabili di struttura complessa ed i ricercatori universitari e figure a questi parificate di cui all'articolo 1, comma 11 della legge n. 230 del 2005 ai professori universitari.
9/2031-A/33. Fedriga.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, come modificato a seguito di una proposta emendativa approvata dall'Assemblea, reca una novella all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
sono esclusi dall'applicazione del citato articolo 72 i magistrati e i professori universitari;
è incomprensibile che a parità di norme previdenziali e stato giuridico trovino applicazione trattamenti di quiescenza differenti in funzione dell'incarico ricoperto;
un'interpretazione restrittiva della norma di cui al citato articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 include nel prepensionamento coatto i ricercatori universitari, sebbene dal 1990 gli stessi hanno incarichi e responsabilità di docenza alpari dei professori universitari e nonostante sia la legge n. 230 del 2005 definisca professori aggregati i ricercatori con incarico di insegnamento, sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia incluso i ricercatori fra i docenti necessari per raggiungere i requisiti minimi per attivare i corsi di laurea (decreto ministeriale n. 270 del 2004);
tali differenziazioni rappresentano vere e proprie discriminazioni tra categorie equiparate,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi, previo monitoraggio delle norme recate dal testo in esame, di intervenire tempestivamente, nell'ambito delle modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo 5 del provvedimento all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di escludere dall'ambito applicativo del citato articolo 72, oltre che i magistrati e i professori universitari, anche la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, nonché di equiparare i ricercatori universitari e figure a questi parificate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005 ai professori universitari.
9/2031-A/33.(Nuova formulazione) Fedriga.

La Camera,
premesso che:
il comma 2, lettera o), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;
per stabilire un quantum di retribuzione legata al risultato deve tenersi conto delle particolari prestazioni, per i diversi comparti, di specifiche figure professionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché siano considerati nel medio periodo i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale dei comparti di riferimento, al fine di garantire un peso equo alla componente della retribuzione legata al risultato.
9/2031-A/34. Caparini.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede un coinvolgimento e un ruolo attivo della Scuola superiore di pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche di riforma dell'organizzazione amministrativa;
una funzione di primaria importanza è assegnata alla formazione, che risulta quanto mai opportuna nel settore pubblico, dove sono numerosi gli esempi di grande professionalità, efficienza e innovazione;
occorre, pertanto, assicurare una continuità territoriale delle iniziative formative,

impegna il Governo

a garantire l'articolazione territoriale delle iniziative di formazione, secondo i canoni ed i criteri applicati dai più avanzati standard a livello comunitario, anche attraverso la salvaguardia operativa ed occupazionale delle sedi decentrate della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con particolare riferimento a quella di Reggio Calabria, che rappresenta un esempio di alta qualificazione professionale.
9/2031-A/35. Antonino Foti, Versace, Scandroglio, Pelino, Vincenzo Antonio Fontana, Di Biagio, Saglia.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede un coinvolgimento e un ruolo attivo della Scuola superiore di pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche di riforma dell'organizzazione amministrativa;
una funzione di primaria importanza è assegnata alla formazione, che risulta quanto mai opportuna nel settore pubblico, dove sono numerosi gli esempi di grande professionalità, efficienza e innovazione;
occorre, pertanto, assicurare una continuità territoriale delle iniziative formative,

impegna il Governo

a garantire l'articolazione territoriale delle iniziative di formazione, secondo i canoni ed i criteri applicati dai più avanzati standard a livello comunitario, anche attraverso la valorizzazione delle sedi decentrate della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
9/2031-A/35.(Testo modificato nel corso della seduta) Antonino Foti, Versace, Scandroglio, Pelino, Vincenzo Antonio Fontana, Di Biagio, Saglia.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
una maggiore efficienza della macchina pubblica, in specie dell'amministrazione locale, potrebbe derivare dall'eliminazione del contingentamento per prestazioni lavorative, per i dipendenti degli enti locali, non superiore al 50 per cento, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di intervenire tempestivamente affinché venga soppresso il contingentamento di cui in premessa e sia consentita ai dipendenti pubblici degli enti locali la facoltà di avviare attività professionali e imprenditoriali, fermo restando il principio del non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e del buon andamento della pubblica amministrazione.
9/2031-A/36. Laura Molteni, Barani.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttivìtà del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e si inquadra in un più ampio processo di riorganizzazione ed ammodernamento della pubblica amministrazione;
tra i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 5 del testo all'esame è previsto l'utilizzo dell'istituto della mobilità;
con decreto del 9 dicembre 2008 il Ministro dell'interno ha determinato per il triennio 2008-2010 i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto, fissando in 1/110 il rapporto medio dipendenti-popolazione per i comuni fino a 999 abitanti, in 1/95 per quelli oltre 249.999 abitanti, in 1/720 per le province fino a 299.999 abitanti ed in 1/1462 per quelle con oltre 2.000.000 di abitanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere meccanismi finalizzati ad una più razionale distribuzione dei dipendenti della pubblica amministrazione fino al raggiungimentodi un rapporto ottimale tra dipendenti e popolazione, consentendo l'assunzione di personale nei comuni con un rapporto inferiore al rapporto medio stabilito dal Ministero dell'interno, anche attraverso l'istituto della mobilità, e contemporaneamente provvedendo ad un divieto delle assunzioni a qualsiasi titolo negli enti in cui il rapporto è superiore alla media dipendenti-popolazione e fino al raggiungimento di un rapporto ottimale.
9/2031-A/37. Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttivìtà del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e si inquadra in un più ampio processo di riorganizzazione ed ammodernamento della pubblica amministrazione;
tra i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 5 del testo all'esame è previsto l'utilizzo dell'istituto della mobilità;
con decreto del 9 dicembre 2008 il Ministro dell'interno ha determinato per il triennio 2008-2010 i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto, fissando in 1/110 il rapporto medio dipendenti-popolazione per i comuni fino a 999 abitanti, in 1/95 per quelli oltre 249.999 abitanti, in 1/720 per le province fino a 299.999 abitanti ed in 1/1462 per quelle con oltre 2.000.000 di abitanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere meccanismi finalizzati ad una più razionale distribuzione dei dipendenti della pubblica amministrazione fino al raggiungimento di un rapporto ottimale tra dipendenti e popolazione, consentendo l'assunzione di personale tanto residente quanto presente nei comuni con un rapporto inferiore al rapporto medio stabilito dal Ministero dell'interno, anche attraverso l'istituto della mobilità, e contemporaneamente provvedendo ad un divieto delle assunzioni a qualsiasi titolo negli enti in cui il rapporto è superiore alla media dipendenti-popolazione e fino al raggiungimento di un rapporto ottimale.
9/2031-A/37.(Testo modificato nel corso della seduta) Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame conteneva, nel testo licenziato dalle Commissioni referenti, una disposizione che autorizzava i dirigenti medici di strutture complesse a rimanere in servizio anche dopo il raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione effettiva;
è importante tutelare i medici che svolgono il servizio dì guardia medica in età avanzata assicurando loro la facoltà di essere esentati dalle notti di guardia medica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di contribuire a tutelare i medici che, in età avanzata (ovvero gli ultrasessantenni) lavorano all'interno delle strutture ospedaliere con forti sacrifici personali, assicurando loro la facoltà di essere esonerati dalle notti di guardia medica.
9/2031-A/38.Marinello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede che per tutti i dipendenti pubblici che nell'esercizio del proprio dovere si trovino a contatto con il pubblico sia reso obbligatorio l'utilizzo durante il proprio servizio del tesserino di riconoscimento;
tale disposizione appare certamente condivisibile in linea di principio ma può risultare di difficile applicazione per alcune categorie, in particolare risulta del tutto inapplicabile per le forze dell'ordine comparto sicurezza e difesa, che nell'esercizio delle proprie funzioni non possono essere tenute al rispetto di tale disposizione,

impegna il Governo

ad intervenire nei modi opportuni per rendere applicabile e coerente la disposizione citata, in particolare per evitare che alcuni dipendenti pubblici come quelli delle Forze dell'ordine comparto sicurezza e difesa siano messi nelle condizioni di fatto di non poter rispettare quanto disposto, al di là della propria volontà, per la specificità del proprio servizio.
9/2031-A/39.Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede norme per il reclutamento del personale e disposizioni sulla vice dirigenza nella pubblica amministrazione;
i funzionari della carriera direttiva, con la qualifica di ispettore generale ed ispettore di divisione, facenti parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono inquadrati con la qualifica di staff dirigenziale;
tale qualifica, che coinvolge il personale di ruolo con più di trenta anni di esperienza professionale e con ottima preparazione, non viene fatta transitare nel ruolo della dirigenza;
è importante per i predetti istituti avvalersi di personale qualificato che svolge anche funzioni delicate e con grande professionalità;
gli istituti predetti, in particolare l'INPS, attingono il personale per la dirigenza facendo ricorso alla mobilità esterna, comprendendo quindi le funzioni con personale che non ha la necessaria preparazione professionale per poter svolgere un ruolo così necessario all'interno degli istituti e creando, al contempo, disfunzioni nell'operatività degli stessi istituti,

impegna il Governo

a intraprendere le necessarie iniziative volte a inquadrare il suddetto personale nei ruoli della dirigenza in base alle esigenze di ciascun istituto.
9/2031-A/40.Gioacchino Alfano, Marinello, Marsilio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha novellato il comma 18 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di semplificazione normativa, nel senso di estendere la portata applicativa dei decreti legislativi ivi previsti anche al riassetto normativo,

impegna il Governo

affinché nell'ambito dei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui al citato comma 18, fermi restando i criteri di delega, l'attività di riassetto normativo non comporti comunque l'introduzione di modifiche di carattere sostanziale.
9/2031-A/41.Pisicchio

INTERPELLANZE URGENTI

A)

Iniziative urgenti in merito alle procedure di adozione di minori provenienti dalla Bielorussia ed iniziative normative in materia di affido internazionale - 2-00290

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli affari esteri, per sapere - premesso che:
nonostante siano trascorsi più di vent'anni dalla tragedia della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina - che generò, come è noto, una nube radioattiva che investì principalmente il territorio della Bielorussia, contaminando il 23 per cento del territorio nazionale con danni provocati alla salute di 2,5 milioni di persone tra le quali più di mezzo milione di bambini - ancora oggi su questi territori persistono effetti devastanti sotto il profilo sanitario, con continui aumenti, in particolare dei casi di cancro tiroideo, del cancro ai polmoni, al fegato e alla vescica;
a seguito del disastro sociale ed economico verificatosi in Bielorussia, accompagnato da altissimo tasso di abbandono di minori presso istituti e orfanotrofi, diverse associazioni e comuni italiani hanno organizzato ogni estate l'ospitalità per il risanamento, presso famiglie italiane, di bambini provenienti dalle zone di Chernobyl con l'obiettivo di diminuire la loro esposizione alla radioattività; negli ultimi 13 anni l'Italia ha ospitato più di 300.000 bambini bielorussi provenienti dalle zone colpite da Chernobyl, un processo che ha coinvolto più di 2 milioni di cittadini italiani residenti in tutte le aree geografiche;
in virtù dello stretto legame creatosi con alcuni bambini abbandonati ed ospitati presso istituti per orfani, diverse famiglie italiane hanno intrapreso l'iter di un'adozione, secondo quanto disposto dalla legge n. 476 del 1998 di ratifica della convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, e dal 2000 ad oggi sono stati felicemente adottati più di 800 bambini bielorussi;
a partire dal 6 ottobre 2004 - anno del blocco delle adozioni internazionali da parte della Bielorussia - e nonostante la sottoscrizione, solo con l'Italia, di due protocolli bilaterali di collaborazione sulle adozioni internazionali, il 12 dicembre del 2005 e il 22 marzo 2007, non si è giunti alla soluzione positiva, se non in un numero molto limitato di casi, delle pratiche adottive di bambini provenienti da quel Paese, con conseguenti gravi ripercussioni emotive sulle bambine e i bambini bielorussi, che hanno identificato come figure genitoriali di riferimento quelle stesse famiglie che li ospitano nei periodici soggiorni di risanamento;
sulla base di legami consolidati questi bambini, non avendo trovato in Bielorussia analoghi vincoli di riferimento e di affetto, avrebbero degli indubbi miglioramentida periodi di soggiorno più lunghi in Italia se fosse semplicemente applicata una deroga alla vigente normativa italiana che limita il periodo di soggiorno a 90 giorni estendendolo a 150 giorni. Il riconoscimento di tali soggiorni per la loro reale natura, evitando l'uso del «visto turistico» per l'ingresso nel nostro Paese, garantirebbe, non essendoci elementi ostativi da parte bielorussa, agli stessi un miglioramento psicosociosanitario per il loro futuro sempreché inseriti in attività progettuali che non releghino il soggiorno in Italia ad un solo momento ludico e/o ricreativo;
il primo protocollo prevedeva altresì che entro la data del 1o marzo 2006, il Ministro dell'istruzione bielorusso si impegnasse ad organizzare, nei limiti della propria competenza, l'esame di tutte le pratiche pervenute al «Centro nazionale per le adozioni» prima del mese di ottobre 2004, e di quelle giacenti al momento della sottoscrizione del protocollo (in totale circa 600 domande), privilegiando il superiore interesse dei minori e tenendo conto dei legami affettivi ormai instauratisi tra i minori bielorussi e i candidati italiani all'adozione;
ad oggi, solo pochissime delle adozioni sospese, poco più di trenta nel 2007 e tre previste nel 2008, sono state portate a termine, e numerose non hanno neppure ottenuto risposta, mentre la quasi totalità delle risposte è stata negativa ma con motivazioni secondo gli interpellanti del tutto pretestuose e non reali, con gravissima lesione di quel «superiore interesse» dei minori i quali, a dispetto degli stretti legami ormai instauratisi con le famiglie italiane, continuano a vivere in disagiate condizioni all'interno di istituti di rieducazione o negli orfanotrofi, aggravati da una condizione di perenne incertezza circa la loro situazione, divenuta ormai insostenibile -:
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di avviare al più presto la positiva soluzione delle procedure di adozione avviate;
se intenda richiedere alle autorità bielorusse una missione urgente per richiedere il rispetto e la verifica dello stato di attuazione del protocollo, come stabilito nello stesso;
se, visti i consolidati rapporti di amicizia con il popolo bielorusso, si intendano stanziare fondi volti al miglioramento dell'incisività della cooperazione italiana, attualmente svolta solo con fondi e contributi delle associazioni, degli enti e delle famiglie italiane, che potrebbero essere destinati al miglioramento delle condizioni di vita e scolastiche dei minori ospiti nei soggiorni di risanamento, e di quelli inseriti negli istituti per orfani;
se, a parziale riduzione degli effetti negativi sui minori derivante dal protrarsi di questa situazione, si intenda applicare, come più volte è accaduto nel recente passato, la deroga al limite dei 90 giorni, estendendolo a 150 giorni a partire dalle ospitalità del 2009;
se il Governo intenda presentare un disegno di legge in materia di affido internazionale che, se approvato rapidamente, potrebbe rappresentare una possibile alternativa per questi ragazzi bielorussi, tutti di età superiore ai nove/dieci anni, assicurando loro l'inserimento nelle famiglie italiane che da molti anni li ospitano e con le quali si sono realizzati solidi legami affettivi, in attesa che si concluda positivamente l'iter di adozione internazionale.
(2-00290)
«Marco Carra, Zucchi, Cuperlo, Benamati, Misiani, Bratti, Vico, Froner, Capodicasa, Pizzetti, Pollastrini, Ceccuzzi, Vannucci, Enzo Carra, Carella, Meta, Miotto, Sbrollini, Federico Testa, Siragusa, Gozi, Livia Turco, Velo, Oliverio, Laganà Fortugno, Trappolino, Boccuzzi, Berretta, Binetti, Laratta, Bossa, Causi, Barbi, Pedoto, Mogherini Rebesani, Ferranti, Leoluca Orlando, Marinello, Lovelli, Schirru, Antonino Foti,Favia, Fava, Lisi, Rugghia, Marchignoli, Farinone, Rota, Codurelli, Minardo, Mancuso, Colaninno, Soro, Cardinale, Viola, Villecco Calipari, Fogliardi, Bosi, Mariani, Bitonci, Nunzio Francesco Testa, Ciccanti, Tassone, Cera, De Poli, Motta, Corsini, Braga, Mazzarella, Sardelli, Piffari, Marchi, Sereni, Tidei».

B)

Orientamenti del Governo in materia di «testamento biologico» - 2-00302

I sottoscritti chiedo di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della giustizia, per sapere - premesso che:
la Corte d'appello di Milano, su disposizione della Corte di cassazione, ha stabilito che la signora Englaro debba essere privata degli alimenti onde giungere alla morte;
la Suprema Corte ha valutato le disposizioni costituzionali sul potere di accettare o meno le cure, senza considerare che esiste in Italia una normativa sul fine vita che si chiama «omicidio», senza considerare che per tale diritto la Costituzione tutela la salute con norma di pari rango e che le cure sono cosa diversa dalla mera alimentazione, sia pure assistita. In sintesi, si è ritenuto di introdurre l'istituto dell'eutanasia per giurisprudenza, con disprezzo - secondo gli interpellanti - della tassatività delle fonti;
tutto ciò è aggravato dal fatto che la signora Englaro non ha potuto, con un minimo di attualità, esprimere in modo ragionevole la propria volontà;
è evidente l'urgenza di provvedere, posto che, ove non considerata, ciò porterebbe alla morte della persona oggetto di questa cupa attenzione eutanasica;
ad avviso degli interpellanti è dovere morale, culturale e politico del Governo intervenire con iniziative normative urgenti per scongiurare tale evento;
questa iniziativa è necessaria anche al fine di preservare una vita innocente dall'eutanasia (leggi: omicidio) forse sul punto di essere portata a compimento da medici per mandato o con l'autorizzazione di giudici irresponsabili, nonché per il rispetto dei valori propri degli elettori che hanno eletto la maggioranza del Parlamento di cui essi sono espressione e che ha concesso loro la fiducia, ma anche per chi comunque esprime questi valori in altre formazioni;
inoltre tale intervento si giustifica per il rispetto dovuto ai princìpi della Costituzione che tra le missioni dello Stato comprende la tutela della salute e della vita dell'uomo e non invece, neanche per atto di un giudice, l'uccisione dell'uomo anche sotto forma di così detta «dolce morte» o eutanasia o suicidio assistito, pur con la cessazione dell'alimentazione e della idratazione assistita: ciò in armonia con la Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo delle Nazioni Unite e della Carta europea dei diritti umani e in coerenza con i princìpi fondamentali della cultura giudaico-cristiana della civiltà del nostro Paese che deve considerarsi posta dalla nostra storia culturale, giuridica e civile;
occorre infine evitare e, oggi, porre rimedio ad ogni forma di usurpazione della sovranità del popolo con l'umiliazione del Parlamento e del potere esecutivo da parte dell'ordine giudiziario -:
se non intendano adottare un decreto-legge le cui norme, dando parziale e provvisoria attuazione ai disegni di legge all'esame del Parlamento in materia di «testamento biologico»:
a) ribadiscano il carattere di reato del suicidio assistito e dell'eutanasia, chiarendo con un atto di interpretazione autentica fin d'ora, che nella fattispecie di tali delitti è compresa anche l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione assistita;
b) stabiliscano altresì che ogni disposizione ante mortem relativa alle proprie cure mediche deve essere contenuta in un atto pubblico avente validità determinata non superiore a tre anni, rinnovabile ma anche in ogni momento revocabile;
c) stabiliscano inoltre la chiusura definitiva delle aziende sanitarie pubbliche e private, convenzionate o meno, in cui si pratichino queste forme di eutanasia, nonché, salva la responsabilità penale, il divieto a vita dell'esercizio della professione per i medici e gli infermieri che siano autori del delitto o che concorrano al suo compimento, ed anche il divieto a vita dei loro amministratori ad esercitare le loro funzioni in altre aziende;
d) prevedano peraltro, per motivi di umanità, la non punibilità dei genitori, sorelle, fratelli e sorelle, figli e figlie, nipoti, coniugi tutti di detti soggetti che compiano o concorrano a compiere detti delitti.
(2-00302)
«Renato Farina, Abelli, Aprea, Barbato, Biancofiore, Bocciardo, Brigandì, Buttiglione, Centemero, Ciccioli, Frassinetti, Goisis, La Loggia, Lunardi, Lupi, Malgieri, Mazzocchi, Mazzoni, Mazzuca, Binetti, Pagano, Palmieri, Polledri, Rivolta, Romele, Rosso, Speciale, Stucchi, Toccafondi, Torazzi, Vaccaro, Vella, Versace, Volontè, Mussolini, Di Virgilio, Paroli, Vignali, Marinello».

C)

Iniziative per contrastare il fenomeno della scomparsa di minori extracomunitari in relazione alle affermate evidenze di traffici d'organi - 2-00304

I sottoscrittori chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
il Ministro interpellato, Roberto Maroni, nel corso di un'assemblea pubblica dell'Unicef ha lanciato l'allarme secondo cui nel nostro Paese esiste un traffico d'organi di bambini, che vede coinvolti minori extracomunitari;
parlando della situazione dei bambini migranti, il Ministro interpellato afferma che ci sono «evidenze di traffici di organi di minori rintracciati sul territorio». Evidenze che, a detta del Ministro, fanno riferimento alle informazioni derivanti dall'analisi incrociata dei dati sui ragazzi extracomunitari scomparsi dopo esser arrivati a Lampedusa e le segnalazioni relative al traffico d'organi inviate dai Paesi d'origine alla polizia italiana tramite Interpol;
nel 2008, ha fatto sapere il Ministro interpellato, su 1.320 minori approdati a Lampedusa, circa 400 sono spariti senza lasciare traccia;
la Commissione parlamentare per l'infanzia, nel corso delle audizioni relative all'indagine conoscitiva per approfondire la condizione dei minori stranieri non accompagnati nel territorio italiano, ha raccolto elementi di grave allarme sociale. In particolare è stato rilevato che una larga parte dei minori che vengono rilasciati dai centri di prima accoglienza affrontano un destino incerto, allontanandosi in molti casi senza lasciare traccia dalle comunità alloggio che li ospitano ed esponendosi così a pericoli di sfruttamento da parte della criminalità organizzata o a gravi rischi per la loro stessa incolumità;
il nostro Paese, ad oggi, non ha gli strumenti a disposizione per accertare se effettivamente la scomparsa di questi minori sia da mettere in relazione ad un traffico di organi -:
se non sia necessario costituire immediatamente una task force del ministero dell'interno e di quello degli affari esteri per fronteggiare questo drammatico fenomeno, laddove ne fosse accertata la veridicità;
se non sia doveroso evitare l'espulsione coatta dei minori non accompagnati,predisponendo adeguate misure di accoglienza e di controllo nell'ambito delle strutture atte ad ospitarli.
(2-00304)
«Zampa, Sereni, Codurelli, Lenzi, Braga, Villecco Calipari, Sbrollini, Brandolini, Cardinale, Di Giuseppe, Schirru, Livia Turco, Mosella, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Miotto, Mura, Murer, Mussolini, Pedoto, Palagiano, Concia, Capitanio Santolini, Viola, Rubinato, Mattesini, Farinone, Garavini, Giulietti, Velo, Benamati, Pes, Scarpetti, Leoluca Orlando, Tenaglia, Samperi, Motta, Madia, Marchignoli, Bernini Bovicelli, Ghizzoni, Fassino, Touadi, Rossa, Coscia, Rampi, De Torre, Soro».

D)

Iniziative per salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Fondazione Santa Lucia, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza - 2-00305

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni, per sapere - premesso che:
con una comunicazione del 17 dicembre 2007, il direttore generale della fondazione Santa Lucia - istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria, evidenziava «la situazione di estremo disagio della fondazione stessa, a causa della ormai cronica inadempienza della giunta regionale del Lazio, nei rimborsi per i ricoveri e le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in convenzione nell'ultimo triennio»;
nel triennio 2005-2007 sono state decurtate all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, fondazione Santa Lucia, 19 milioni di euro, equiparando, di fatto, l'istituto a carattere scientifico ad una casa di cura privata convenzionata mettendo così a repentaglio non solo i livelli occupazionali, ma anche la stessa sopravvivenza della struttura con grave pregiudizio per l'offerta di assistenza ai cittadini;
la fondazione Santa Lucia è classificata come struttura ad alta specializzazione assistenziale «codice 75», di fatto e di diritto equiparata alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale come ribadito da una sentenza della Corte costituzionale e da una decisione del Consiglio di Stato ed è una struttura di eccellenza nel campo della neuroriabilitazione in Italia ed un centro di rilievo internazionale per la ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze;
il ruolo e la funzionalità della sanità pubblica devono essere privilegiati, puntando sull'integrazione funzionale, da un lato, fra strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali classificati), come nel caso dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico fondazione Santa Lucia e, dall'altro, quelle private accreditate;
l'assemblea dei lavoratori della fondazione Santa Lucia e le organizzazioni sindacali Rsa Fp Cgil, Cisl Fp, Fpl, Adonp, Rsm e Cimop, hanno denunciato nel corso di un'assemblea il 5 febbraio 2008, il grave stato di crisi economica in cui versa l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico fondazione Santa Lucia, auspicando da parte delle autorità preposte un atteggiamento improntato al mantenimento degli abituali livelli di assistenza che storicamente la struttura garantisce alla particolare utenza, fortemente bisognosa di cure e riabilitazione in tempi e modalità certe e qualitativamente adeguate;
i vertici ed i rappresentanti sindacali dell'istituto di ricovero e cura a caratterescientifico fondazione Santa Lucia sono stati ricevuti ed ascoltati più volte dai competenti organi regionali, anche dallo stesso presidente della regione Lazio, e da ultimo, il 12 maggio 2008, dall'assessore alla sanità, ricevendo negli svariati incontri continue rassicurazioni per la soluzione tempestiva delle problematiche economiche e finanziarie dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che invece ad oggi hanno trovato solo un limitato e parziale riscontro;
il 13 maggio 2008 i vertici ed i rappresentanti sindacali dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico fondazione Santa Lucia sono stati ascoltati, anche dal presidente della commissione consiliare sanità della regione Lazio e dal presidente del consiglio regionale che hanno manifestato la propria solidarietà e di tutti i commissari presenti e preso un impegno, anche con iniziative straordinarie presso l'assessorato alla sanità, per onorare già impegni presi dalla commissione e suffragati dalla volontà politica unanime di maggioranza e opposizione;
l'articolo 32 della Costituzione definisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ed ancora il dettato costituzionale all'articolo 117, secondo comma, lettera m), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e al terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente la tutela della salute;
la legge finanziaria per il 2007, legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 796, lettera a), ed il nuovo «patto per la salute» firmato il 22 settembre 2006 tra Governo-regioni-province autonome di Trento e Bolzano (punto 1.1) hanno avuto come obiettivo quello di «controllare» la spesa sanitaria e «sostenere» azioni necessarie a sviluppare la qualità delle prestazioni sanitarie, provvedendo altresì a finanziare l'intero sistema nazionale con importi annualmente ripartiti tra le regioni;
per il triennio 2007-2009 è stato istituito un «fondo transitorio» riservato alle regioni con disavanzo pari o superiore al 7 per cento e che abbiano sottoscritto un accordo con il ministero della salute e con il ministero dell'economia e delle finanze che contenga un piano di rientro del deficit sanitario regionale finalizzato al raggiungimento entro il 2010 dell'equilibrio economico e finanziario;
la legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, e comma 878, disciplina l'attività di affiancamento delle regioni impegnate nei piani di rientro dalle situazioni di disavanzo strutturale, per ciascuna delle quali è previsto un nucleo di affiancamento, composto da un rappresentante del ministero della salute, un rappresentante del ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della conferenza delle regioni;
l'accordo sul ripianamento del debito nella sanità tra Governo e regione Lazio firmato il 28 febbraio 2007 prevede 2,3 miliardi di euro a fondo perduto oltre a un prestito trentennale a interessi zero con rate di 310 milioni di euro l'anno per coprire il grande deficit sanitario, prevedendo così un aiuto cospicuo a favore di una regione in difficoltà. Inoltre, tale contributo dello Stato è stato subordinato alla realizzazione del piano, così come la verifica dell'attuazione del patto per la salute è stata attribuita all'attività del «nucleo di affiancamento»;
nonostante ciò, si registrano sul territorio nazionale situazioni di estremo disagio, analoghe a quelle denunciate dalla fondazione Santa Lucia, a causa di inadempienze da parte di alcune regioni nei rimborsi per prestazioni e ricoveri;
inoltre la delibera della giunta regionale del Lazio n. 1050 del 28 dicembre 2007, recante il «riparto tra le aziende sanitarie locali del Lazio delle risorse disponibili a valere sul fondo sanitarioregionale per l'anno 2008», evidenzia l'assegnazione dei finanziamenti alle strutture private per gli interpellanti senza l'adozione di criteri di qualità ed escludendo da tale riparto la fondazione Santa Lucia i cui finanziamenti risultano di gran lunga inferiori rispetto a quelli erogati a strutture di riabilitazione e degenza meno attrezzate e qualificate;
un intervento sarebbe pertanto necessario anche al fine di evitare un aumento del contenzioso legale sia in sede amministrativa che civile, che potrebbe discendere anche da tale delibera -:
quali urgenti iniziative intendano adottare al fine di tutelare il diritto dei pazienti ad essere curati in una struttura specializzata per il trattamento di gravi e complesse patologie, garantendo alla fondazione Santa Lucia, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e punto di eccellenza nella riabilitazione neuromotoria, il riconoscimento di una tariffa di remunerazione in funzione della sua qualificazione nonché dei suoi maggiori requisiti, strutturali, tecnologici, organizzativi e di ricerca;
se non ritengano opportuno intervenire in tempi rapidi per salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario della fondazione Santa Lucia a garanzia dei livelli di assistenza e di cura dei cittadini, nonché a garanzia dei livelli occupazionali dell'istituto.
(2-00305)
«Anna Teresa Formisano, Ciocchetti, Rao, Vietti».