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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 18 febbraio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 febbraio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bernardo, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Cambursano, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, De Biasi, Donadi, Fallica, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Garofani, Gelmini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Pescante, Picchi, Porta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Luciano Rossi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Villecco Calipari, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bernardo, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Cambursano, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, De Biasi, Donadi, Fallica, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Garofani, Gelmini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mussolini, Pescante, Picchi, Porta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Luciano Rossi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Villecco Calipari, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 febbraio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RAMPELLI: «Istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica» (2214);
LEHNER: «Modifica all'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, in attuazione dell'articolo 105 della Costituzione» (2215);
DE NICHILO RIZZOLI: «Disposizioni concernenti il trasporto gratuito dei donatori di sangue sui mezzi di trasporto pubblico» (2216);
VELO: «Disposizioni per assicurare la corretta informazione dell'opinione pubblica sulla mancanza di scientificità delle previsioni probabilistiche effettuate attraverso l'uso di oroscopi, carte, numeri o pratiche analoghe» (2217).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Norme a sostegno della musica italiana» (1870) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Beccalossi, Bernardo, Bertolini, Calabria, Catone, De Corato, Di Biagio, Giulio Marini, Milanato, Mistrello Destro, Raisi, Saltamartini e Vella.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta, e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per talune violazioni» (2084) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Beccalossi, Catone, Mistrello Destro, Paglia e Vella.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Moffa ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VERSACE ed altri: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province» (2010).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
BOBBA ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro» (1843) Parere delle Commissioni II, V, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
GRIMOLDI e GOISIS: «Istituzione del Museo delle carrozze storiche lombarde nella Villa Reale di Monza» (2073) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BARBARESCHI: «Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell'ingegno e delega al Governo per la disciplina dell'istituzione di piattaforme telematiche nazionali» (2188) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
CIMADORO e PIFFARI: «Istituzione del Fondo di solidarietà in favore dei lavoratori con contratti di lavoro atipici» (2076) Parere delle Commissioni I, II, V e VII.

Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive):
ANNA TERESA FORMISANO: «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate» (2077) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):
STRADELLA ed altri: «Delega al Governo per l'emanazione di norme volte alla tutela della salute, al risanamento dell'ambiente nonché alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto» (2082) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gliaspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la prima relazione sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia Spa, riferita all'anno 2007 (doc. CCXIII, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quindici risoluzioni e una dichiarazione approvate nella sessione dal 12 al 15 gennaio 2009, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (doc. XII, n. 220) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con i Balcani occidentali (doc. XII, n. 221) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle prospettive di sviluppo del dialogo civile dopo il trattato di Lisbona (doc. XII, n. 222) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (doc. XII, n. 223) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla PCP e l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca (doc. XII, n. 224) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione 188) (doc. XII, n. 225) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 (doc. XII, n. 226) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sullo sviluppo del consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e il ruolo dell'Unione europea (doc. XII, n. 227) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del consiglio e della Commissione (attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001) (doc. XII, n. 228) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sul controllo di bilancio dei fondi dell'Unione europea in Afghanistan (doc. XII, n. 229) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione concernente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguardal'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (doc. XII, n. 230) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione sulla situazione nella Striscia di Gaza (doc. XII, n. 231) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia (doc. XII, n. 232) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su Srebrenica (doc. XII, n. 233) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'Iran: il caso di Shirin Ebadi (doc. XII, n. 234) - alla III Commissione (Affari esteri);
dichiarazione scritta sulla fibromialgia (doc. XII, n. 235) - alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1305 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2198)

A.C. 2198 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame rappresenta l'ennesima sistematica utilizzazione di uno strumento normativo - per sua natura temporaneo - ai fini di aggiustamento e correzione della legislazione in vigore, mediante varie forme di modulazione di termini e di scadenze; il Governo oltre ad operare in misura sempre più rilevante, se non quasi esclusivamente, attraverso la decretazione di urgenza, aggiunge in questo decreto l'operazione di prorogare termini, con un effetto improprio di sistemazione della legislazione vigente;
con la continua e reiterata decretazione d'urgenza viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento; non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi; ci troviamo infatti di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione svolta dal Governo-amministrazione. La stessa amministrazione, non rispettando i termini per gli adempimenti, nell'immediatezza dello scadere ne dispone la proroga con proprio decreto, accrescendo così l'incertezza degli operatori dei diversi settori e dei destinatari delle norme in generale circa l'effettiva necessità di conformarsi ai termini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii;
la prassi che si sta formando si sostanzia in un continuo tentativo di inserire tutte quelle disposizioni che non riescono a trovare collocazione non solo in decreti legge ma in decreti-legge disomogenei, e le conseguenze sono poco confortanti: nello stesso atto normativo di rango primario si sommano proroghe di termini, deroghe a discipline generali vigenti, modifiche a disposizioni di rango secondario e addirittura anticipazioni di effetti di norme di legge di futura approvazione. Tali ipotesi sono tutte previste dal decreto-legge in esame;
il decreto «proroga-termini» sembra ormai divenuto una tipologia a sé stante, un oggetto di per sé omogeneo in base al quale confrontare le singole disposizioni. Ci si inventa in tal modo un nuovo parametro formale - la proroga - che si consolida nella prassi e giustifica l'eterogeneità del contenuto: si tratta di un dato ormai scontato, mentre non sono scontate le conseguenze di un simile atteggiamento;
la prassi dell'adozione sistematica di questo tipo di decreti-legge non può che determinare un giudizio negativo, soprattutto perché da parte del Governo si dimostra un atteggiamento che conferma l'inclinazione a considerare tale tipologia normativa come una «forma ordinaria» di intervento del Parlamento, stravolgendo letteralmente i princìpi di equilibrio contenuti nella nostra Carta costituzionale;
sotto il profilo del contenuto, oltre a quanto esposto di seguito, si rileva che la elevata disomogeneità del contenuto del decreto-legge comporta una valutazione differenziata sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza (requisiti essenziali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 77 della Costituzione) per ciascuna delle disposizioni legislative in esame; non per tutte sussistono infatti i requisiti di necessità ed urgenza, come nel caso delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, atte a favorire i tassisti ed a rendere difficile l'attività di noleggio di autovetture con conducente; oppure, a disposizioni che recano proroghe di termini si affiancano disposizioni che mirano a vere e proprie modifiche della legislazione vigente per le quali non sussistono affatto i requisiti di necessità ed urgenza, come nel caso dell'articolo 35, commi 14 e 15, recanti norme che modificano l'elenco delle strutture autorizzate alla raccolta, alla conservazione e allo stoccaggio del cordone ombelicale; sempre all'articolo 35, comma 16, si modificano norme relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze; e ancora, si segnalano l'articolo 41-bis, che reca disposizioni in merito all'editoria di partito, l'articolo 42-bis, che prevede una «sanatoria» per le violazioni in materia di affissioni e pubblicità, e l'articolo 44-bis, recante disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie: in tutti questi casi, mancano completamente i presupposti di necessità e urgenza;
allo stesso modo, taluni articoli, per quanto la relazione tecnica giudichi (piuttosto sbrigativamente) insussistente ogni maggior onere, sembrano di per loro idonei a recare nuovi aggravi al bilancio dello Stato, comportando quindi problemi rispetto all'articolo 81 della Costituzione (è il caso della mancata soppressione di enti cosiddetti «inutili» di cui all'articolo 4 del decreto in esame);
in altri casi, come per il rinvio della class action, la proroga si configura quale strumento volto ad impedire l'entrata in vigore di una norma non gradita, nelle more di una sua modifica radicale;
questa tecnica legislativa di continua utilizzazione di decreti-legge e proroghe si pone in contrasto con la dichiarata intenzione di procedere ad una riduzione della quantità delle leggi e ad una semplificazione della legislazione,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 2198.
n. 1. Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cambursano, Favia, Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca, fin dal titolo, un complesso normativo differenziato ed eterogeneo;
tale provvedimento, in particolare perpetua una infausta prassi di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, di cui spesso l'unica esigenza è determinata da ritardi e inadempienze delle amministrazioni pubbliche ed in particolar modo delle amministrazioni ministeriali. Pertanto la straordinaria necessità e urgenza è riconducibile alla mera responsabilità dell'esecutivo stesso;
durante l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, sono state aggiunte, in forma di emendamenti, disposizioni di carattere meramente ordinamentale - si veda al riguardo, a puro titolo esemplificativo l'articolo 29, comma 1-quater - per i quali non sono ravvisabili le citate condizioni di straordinaria necessità e urgenza e che, stante la loro natura, non rispondono neanche alla previsione dell'articolo 15,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
in particolare, nessun requisito di necessità ed urgenza, ma soprattutto nessuna previsione di proroga dei termini si ravvisano in alcune modifiche, pur condivisibili in linea di principio, quali quelle di cui all'articolo 24, comma 1-bis che introduce una sanzione pecuniaria a carico di chi assume il comando o la condotta di unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; o quelle dell'articolo 12-bis che dispone, attraverso due novelle alla legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, l'inclusione dei garanti dei diritti dei detenuti tra i soggetti ammessi ai colloqui e alla corrispondenza con i detenuti. In tale ultimo caso si dispone rispetto all'istituto dei garanti che non ha trovato, al momento, ancora nessuna precipua disciplina nazionale;
la conversione è necessaria per impedire la decadenza del decreto, ma, evidentemente, non può fungere da impropria (e costituzionalmente eccentrica) sanatoria, nelle ipotesi in cui risultino palesemente carenti i presupposti per l'esercizio di quel potere;
il provvedimento, privo di una specifica e unitaria misura di copertura finanziaria, a seguito delle numerose novazioni introdotte nell'altro ramo del Parlamento, i cui effetti finanziari risultano incerti o di evidente impatto negativo per il bilancio dello Stato, risulta in aperto contrasto con la previsione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: i casi più vistosi, anche in termini di potenziali oneri, sono rintracciabili negli articoli 43-bis e 44-bis,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 2198.
n. 2. Amici, Zaccaria, Baretta, Misiani, Sereni, Bressa.

La Camera,
premesso che:
gli interventi previsti dal decreto-legge in esame riguardano un complesso di materie assolutamente eterogeneo come d'altronde si evince dal titolo stesso del decreto;
l'eterogeneità delle materie trattate appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo;
la legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
gli interventi previsti dal decreto non sembrano avere i caratteri di necessità, straordinarietà e urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge, come emerge dal preambolo che non fornisce alcuna circostanza oggettiva a supporto della necessità ed urgenza che è solo apoditticamente enunciata;
tale carenza appare chiara dall'esame delle singole disposizioni del decreto in parola alcune delle quali recano:
modifiche al codice della nautica;
modifiche al codice della strada;
modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone;
modifiche alla disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte di società concessionarie autostradali;
modifiche al testo unico sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
nuova disciplina per il servizio di noleggio con conducente;
norme per il personale del CONI e dei Monopoli di Stato;
modifiche alla legge sull'editoria;
disposizioni in materia di privacy;
interpretazioni autentiche di normative vigenti;
sul punto la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito un orientamento di rigore nel valutare la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza dei decreti-legge: in particolare, ancora nella sentenza n. 171 del 2007, essa ha ribadito che l'insussistenza dei necessari presupposti della straordinarietà ed urgenza vizia il decreto-legge ed il vizio si estende alla relativa legge di conversione;
le disposizioni recate dal decreto-legge in esame si riferiscono ad una pluralità di ambiti materiali riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e regioni o alla competenza esclusiva delle regioni;
in tali materie non si è prevista una intesa tra Stato e Regioni che, secondo la Corte costituzionale, rappresenta un presupposto per la costituzionalità di disposizioni concernenti una pluralità di materie riconducibili alla potestà legislativa di Stato e Regioni (cosiddetta fattispecie concorrenza di competenze, si veda ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003);
emergono anche dubbi circa la violazione dell'articolo 81 della Costituzione, come si evince dalla nota dal Servizio bilancio della Camera in cui si segnala l'esigenza che il Governo chiarisca alcuni aspetti in ordine alla copertura finanziaria di molte delle disposizioni contenute nel testo,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 2198.
n. 3. Vietti, Volontè, Galletti, Tassone, Ciccanti, Mannino, Compagnon, Occhiuto.

A.C. 2198 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 1 dell'articolo 5, dell'articolo 7 e dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1.
(Servizi radiotelevisivi).

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A..

Capo II
RIFORME PER IL FEDERALISMO

Art. 2.
(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010».

Capo III
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Art. 3.
(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 4.
(Taglia-enti).

1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».

Art. 5.
(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1o gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Art. 6.
(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni).

1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

Art. 7.
(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT).

1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Art. 8.
(Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.).

1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Capo IV
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 9.
(Versamento delle sanzioni e comandi di personale).

1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo è versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Capo V
AFFARI ESTERI

Art. 10.
(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Capo VI
INTERNO

Art. 11.
(Contrasto al terrorismo internazionale).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

Art. 12.
(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto).

1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1o gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011,».

Capo VII
DIFESA

Art. 13.
(Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi).

1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 14.
(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa).

1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2009.
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, è prorogato di 2 anni.

Art. 15.
(Proroga di termini in materia di accantonamenti).

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 16.
(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni).

1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

Art. 17.
(Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari).

1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonché relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

Art. 19.
(Class action).

1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».

Art. 20.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Art. 21.
(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3, è differito al 31 dicembre 2009.

Capo IX
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Art. 22.
(Disposizioni in materia di pesca).

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.

Art. 23.
(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI).

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

Capo X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 24.
(Limitazioni alla guida).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010».

Art. 25.
(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale).

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

Art. 26.
(Proroghe convenzioni Tirrenia).

1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni».

Art. 27.
(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari).

1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 30 giugno 2009.

Art. 28.
(Diritti aeroportuali).

1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 29.
(Concessioni aeroportuali).

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Capo XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 30.
(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque).

1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

Art. 31.
(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali).

1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1o gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2010».

Art. 32.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

Art. 33.
(Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici).

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 34.
(Proroga in materia di farmaci).

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.

Art. 35.
(Personale degli enti di ricerca).

1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 30 giugno 2009.

Capo XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 36.
(Procedure di nomina in ruolo del personale docente).

1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.

Art. 37.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».
2. È abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo è soppresso.

Capo XIII
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 38.
(Autorizzazione paesaggistica).

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

Art. 39.
(Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi).

1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

Art. 40.
(Enti culturali).

1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

Capo XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 41.
(Proroghe di termini in materia finanziaria).

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organichecon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».

11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma 251. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.

Art. 42.
(Differimento di termini in materia fiscale).

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1o gennaio 2010.

Art. 43.
(Importo massimo di emissione di titoli pubblici).

1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Art. 44.
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza).

1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».

4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».
7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate). - 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi emassimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».
9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.

Art. 45.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2198 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente:
"48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambitodegli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto può essere adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma"».

All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo.
1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono inserite le seguenti: "per gestire il medesimo servizio" e, al secondo periodo, le parole: "A partire dal 1o gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1o gennaio 2010".
1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'unità previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «1o gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 1999».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Società di rilevazione statistica dell'ISTAT). - 1. All'articolo 10-bis,comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni," sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: "partecipanti alla società" sono soppresse e le parole: "in questa" sono sostituite dalle seguenti: "nella società";
c) al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Criteri e parametri di misurabilità dell'azione amministrativa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti princìpi:
a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio».

All'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: "dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2007".
2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui al comma 1313" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1312".
2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c-bis) spese di funzionamento"».

All'articolo 12:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«
2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.»;

nella rubrica, dopo le parole: «nelle nuove province» sono inserite le seguenti: «e l'erogazione di benefìci alle vittime del dovere e della criminalità organizzata».

Nel capo VI, dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. Alla legge 26luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici";
b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
"l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati"».

All'articolo 14:
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:
"1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità"»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«
7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma».

All'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le parole: "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantadue mesi"».

All'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«
1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze».

All'articolo 22:
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie"»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di garanzie a favore di cooperative agricole».

All'articolo 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009".
1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009».

All'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto";
b) all'articolo 53, comma 6, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";
c) all'articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
"Art. 57-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendoin maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico"».

All'articolo 26, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi».

All'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le seguenti: "da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," e dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e";
b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti"».

All'articolo 29 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009. Alfine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi.
1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso";
c) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";
e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza".

1-quinquies. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, comemodificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;".

1-sexies. L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
"25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici".

1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".
1-octies. La scadenza del 1o gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differita al 1o gennaio 2010.
1-novies. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008 nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.
1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.
1-undecies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009.
1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi".
1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009.
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:
a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: "30 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009";
b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto"».

All'articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis».

All'articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2"».

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). - 1. Al fine di garantire la continuità dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza deirispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 2.709.709 per l'anno 2009 e di euro 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si provvede quanto ad euro 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad euro 1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1o gennaio 2009 nel numero di 450 unità.
5. A decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale.
7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell'AIFA ed è finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche). - 1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009.
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.
5. Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è abrogato.
16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento"».

All'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il terminedi presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato».

All'articolo 37 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "2010-2011".
2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, la parola: "105" è sostituita dalla seguente: "100";
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "80" e: "25" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "90" e: "10";
c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: "25" è sostituita dalla seguente: "10" e la lettera c) è abrogata;
d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato";
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: "scolastica statale o paritaria" sono soppresse.

2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

All'articolo 41:
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: "4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015";
b) dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: "per l'importo complessivamente corrispondente all'entità del Fondo di cui al comma 4-bis".

6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN".
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la partecomunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183»;
al comma 16, primo periodo, le parole: «di cui al predetto comma 251» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 251 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2009".
16-ter. Per le finalità dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso configurano attività escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-sexies. La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e può continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le modalità stabilite ai sensi del comma 16-sexies, è determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo è ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione.
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
16-decies. A decorrere dal 1o febbraio 2009, nel comma 2 dell'articolo 12 deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ultimo periodo è soppresso.
16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.
16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: "aumento del canone" sono inserite le seguenti: ", per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,";
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo".

16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o agosto 2008, con utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013».

Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Editoria). - 1. All'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
"3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".

2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche";
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249".

3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario".

4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: ", con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici," sono soppresse.
6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo le parole: "giornali quotidiani" sono inserite le seguenti: ", di giornali periodici".
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 42 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
b) all'articolo 2, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ", dell'imposta regionale sulle attività produttive" sono soppresse;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917," sonoinserite le seguenti: "dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive," e le parole: "anche in forma unificata," sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "luglio";
f) all'articolo 5, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono" e la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove";
g) all'articolo 5, comma 4, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "nono";
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" e le parole: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3." sono soppresse.

7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 16 e 17 la parola: "25", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "30";
b) all'articolo 19, comma 1, le parole: "corrisposta nel" e le parole: "o la rata di pensione corrisposta nel" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza del" e le parole: "allo stesso mese" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse retribuzioni";
c) all'articolo 19, comma 2, le parole: "nel mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "sulla retribuzione di competenza del mese di luglio".

7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti abilitati nonché i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.
7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo è soppresso.
7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,";
b) al comma 7, alinea, la parola: "annualmente" è soppressa e le parole da: "fino a una percentuale" fino a: "da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibiliper massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione";
c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente:
"7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici".
7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181».

Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti:
«Art. 42-bis. - (Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità). - 1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 42-ter. - (Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11). - 1. L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848».

Dopo l'articolo 43, è inserito seguente:
«Art. 43-bis. - (Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici). - 1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione.
2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti.
4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 è determinato dall'Agenzia del territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP.
5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione è effettuato senza versamento di corrispettivo.
6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del comma 4. Tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.
7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP, in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività di cui al comma 6. L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa è assegnata ai soggetti originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, è autorizzato a concedere un'anticipazione di tesoreria che è estinta entro l'anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o piùtra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito derivanti dall'applicazione del presente comma.
9. Qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall'Agenzia del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.
10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio.
11. La seconda operazione di cartolarizzazione è conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passività di cui al comma 6.
12. Per le finalità di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare. I soggetti originariamente proprietari possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita. Qualora gli immobili trasferiti ai sensi del comma 2 risultino non cedibili ai sensi del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, gli enti provvedono all'individuazione di unità immobiliari aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed analogo valore. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP. Al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.
13. L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari. Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
14. Esperite le attività di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passività relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed è posta in liquidazione. L'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, effettua entro dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici».

All'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1o agosto 2005».

Dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l'abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo III della parte II del medesimo decretolegislativo, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni.
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i princìpi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(articolo 35, comma 10)

a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1o agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

A.C. 2198 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART. 1.
(Servizi radiotelevisivi).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania connesso agli eventi sismici verificatisi nel mese di ottobre 2002). - 1. Al fine di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio del contesto critico e di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà, il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2008, recante «Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002», è differito al 31 dicembre 2009.
1. 01. Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Capo II
RIFORME PER IL FEDERALISMO

ART. 2.
(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Al comma 2-bis, capoverso comma 48, primo periodo sostituire le parole da: nuovi interventi infrastrutturali fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: interventi infrastrutturali in fase di esecuzione o immediatamente cantierabili nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, ovvero a valere su stanziamenti per infrastrutture di pertinenza delle regioni.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso:

terzo periodo, sostituire le parole:, in ciascuno degli anni 2009-2011, con le seguenti: nell'anno 2008;
sopprimere il quarto ed il quinto periodo;
dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
2. 3. Rubinato.

Al comma 2-bis, capoverso comma 48, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In coerenza con il Protocollo di intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, contenente interventi a sostegno al reddito ed alle competenze, nonché misure per il Fondo aree sottoutilizzate e la nettizzazione dei fondi comunitari, le sanzioni di cui al precedente periodo, nel periodo 2009-2010, non si applicano neanche nel caso di interventi adottati dagli enti locali a sostegno del reddito e delle competenze di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione industriale, connessi alla crisi economica in atto, a beneficio di politiche attive di welfare e a tutela degli anziani non autosufficienti e dell'infanzia.
2. 1. Di Biagio.

Capo III
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

ART. 3.
(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).

Sopprimere il comma 1-ter.
3. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Pisicchio.

ART. 5.
(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
5. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmentecollocati nelle graduatorie - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 39 del 19 maggio 2000 e n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
5. 3. Minniti, Villecco Calipari, Amici, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 28 dicembre 2006, n. 300, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, è differito al 31 dicembre 2009.
5. 1. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 6.
(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 30 giugno 2012.
6. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'Articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «ad assunzioni a tempo determinato,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato limitatamente ai lavoratori impiegati in ASU e agli altri soggetti indicati nel comma 550 rispettivamente nella disponibilità o utilizzati degli stessi comuni per almeno cinque anni,».
6. 2. Leoluca Orlando.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le assunzioni nelle categorie A e B, gli enti interessati possono applicare l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».
6. 1. Leoluca Orlando.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT).

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
7. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Pisicchio.

ART. 7-bis.
(Criteri e parametri di misurabilità dell'azione amministrativa).

Sopprimerlo.
7-bis. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, infine il seguente comma:
1-bis. I candidati alla nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico presentano, pena l'esclusione dall'incarico, congiuntamente al curriculum ed ai titoli prescritti, una autocertificazione attestante il pieno rispetto del comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine il candidato, nel caso in cui abbia ricoperto o sia in carica in analoghi incarichi in enti omologhi, allega copia delle certificazioni di bilancio, o copia delle relazioni dei revisori contabili, o copia della relazione della Corte dei conti, comprovanti la veridicità della dichiarazione e il requisito richiesto per la nomina ad amministratore in oggetto.
7-bis. 2. Antonino Russo.
(Inammissibile)

Capo V
AFFARI ESTERI

ART. 10.
(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).

Sopprimere i commi 1 e 2.
10. 2. Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Sopprimere il comma 2-bis.
10. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Capo VI
INTERNO

ART. 12.
(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province e l'erogazione di benefìci alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto).

Sopprimerlo.
12. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».
01-bis. Il Garante dei diritti è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesadai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato ad uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.
01-ter. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
01-quater. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:
a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;
e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
f) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;
g) prende visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;
h) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera f) le informazioni e i documenti che ritenga necessari;
i) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni il magistrato di sorveglianza territorialmente competente può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;
l) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

01-quinquies. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.
01-sexies. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».
12-bis. 2. Tidei, Melis, Ferranti, Samperi.
(Inammissibile)

Capo VII
DIFESA

ART. 13.
(Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le istanze di riconoscimento della causa di servizio e degli adeguati indennizzi per le situazioni di cui all'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono accolte di diritto per le situazioni nelle quali non possa escludersi un nesso di casualità con l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito o con la dispersione di nano particelle di materiali pesanti.
13. 1. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

ART. 14.
(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa).

Sopprimere il comma 7-bis.
14. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.500.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
14. 2. Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

ART. 16.
(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni).

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato sino al 31 dicembre 2009.
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.
16. 02. Favia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «10 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2010».
16. 03. Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

ART. 19.
(Class action).

Sopprimerlo.
*19. 1. Favia, Cambursano, Borghesi, Pisicchio.

Sopprimerlo.
*19. 3. Ferranti, Capano, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Peluffo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione risarcitoria collettiva) - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimentinecessari per la prosecuzione del giudizio.
4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.
11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.
12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.
13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad acta.
14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali».

3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Class action.» sono soppresse.
19. 2. Favia, Cambursano, Pisicchio, Borghesi.
(Inammissibile)

ART. 20.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

Sopprimerlo.
20. 1. Pisicchio, Borghesi, Favia, Cambursano.

ART. 21.
(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)).

Sopprimere il comma 1-bis.
21. 1. Vico.

Capo IX
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ART. 22.
(Disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole).

Al comma 2, sopprimere le parole:, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
*22. 6. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Enzo Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, sopprimere le parole:, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
*22. 100. Ruvolo.

Al comma 2, sostituire le parole: e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies con le seguenti: ed è abrogato l'articolo 4-quater.
22. 7. Cenni.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa e siano stati condannati con sentenza penale di condanna o dei soci che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie.
3-ter. Resta salvo il diritto dello Stato a ripetere quanto previsto dal comma 3-bis nei confronti dei soci che abbiano definito il procedimento penale ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, solo qualora sia stato accertato il loro contributo all'insolvenza con sentenza civile di condanna».
22. 101. Ruvolo.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2009 di 220 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, per l'anno 2009, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
22. 102. Ruvolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Fondo di solidarietà nazionale). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009.
22. 02. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:
«249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando al somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 miliardi di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione».
22. 03. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. Al comma 1 dell'articolo 1-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «fino al 31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.
22. 01. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Misure per il sostegno dell'ammasso privato). - 1. Al fine di incentivare e sostenere le produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi con denominazione di origine protetta a lunga stagionatura con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali disciplina le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti per la concessione degli aiuti.
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009.
22. 04. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Proroga delle misure a sostegno del settore olivicolo-oleario). - 1. All'articolo 4-quaterdecies del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nell'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2009»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2009»;
c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».
22. 05. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - 1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 2009 nei territori montani.
22. 010. Ruvolo.
(Inammissibile)

ART. 23.
(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI).

Sopprimere il comma 1-bis.
23. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad una concessione edilizia.
23. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.
(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente comma:
1-quinquies. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai fini dell'imposta sulle aree edificabili deve intendersi applicabile:
1) ai terreni che in base alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti (adottatati o approvati) siano effettivamente edificabili e non sulla loro eventuale potenzialità edificatoria;
2) ai proprietari che dispongono di una superficie di terreno almeno pari al lotto minimo previsto nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (adottatati o approvati) per ciascuna zona territoriale omogenea; nell'eventualità i proprietari posseggano una superficie di terreno inferiore al lotto minimo stabilito nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici l'ICI è dovuta solo se si riesce a provare che, cumulando con le superfici dei proprietari finitimi, si realizzano le reali condizioni di edificabilità di cui al numero 1).
23. 3. Antonino Russo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. Il commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, assume la denominazione di «commissario ad acta per le opere irrigue nelle aree sottoutilizzate».
2. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 1, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme reiscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari forestali e dell'economia e delle finanze.
3. Per la più celere approvazione dei progetti di infrastrutture irrigue da parte del commissario ad acta di cui al comma 1, il parere preventivo attualmente espresso dagli organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituito da analogo parere reso dagli esperti utilizzati dal commissario stesso.
4. Per la prosecuzione dei compiti di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione delle opere, conformemente a quanto previsto dalla deliberaCIPE n. 3 del 3 maggio 2002 e dalle successive n. 17 del 9 maggio 2003, n. 20 del 29 settembre 2004 e n. 35 del 27 maggio 2005, e per il completamento della definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere in gestione al commissario ad acta di cui al comma 1, come disposto dall'articolo 13, comma 4-decies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il CIPE provvede a destinare le necessarie risorse finanziarie in sede di ripartizione degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate.
5. I soggetti deputati alla realizzazione e gestione di impianti irrigui possono richiedere, per il tramite delle rispettive regioni, al commissario ad acta di cui al comma 1, al fine di un contenimento degli oneri energetici connessi al funzionamento delle opere, il finanziamento di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il limite complessivo del 30 per cento delle economie realizzate sulle risorse assegnate.
6. Per le attività previste dal presente articolo, oltre alle risorse già assegnate dal CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, è utilizzabile con provvedimenti commissariali ogni risorsa derivante dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui, anche per la copertura degli oneri relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale.
23. 010. Ruvolo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. - 1. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme reiscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari forestali e dell'economia e delle finanze.
23. 011. Ruvolo.
(Inammissibile)

Capo X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ART. 24.
(Limitazioni alla guida).

Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 31 marzo 2009.
24. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-bis, lettera d), capoverso Art. 57-bis, dopo le parole: bevande alcoliche aggiungere le seguenti: presso gli esercizi pubblici operanti sui litoranei, all'interno delle aree e strutture diportistiche o.
24. 2. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

ART. 27.
(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari).

Sopprimerlo.
27. 1. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

Al comma 1, sostituire la parola: giugno, con la seguente: aprile.
27. 2. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, favorendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore dei trasporto ferroviario, è riconosciuto un contributo quindicennale al gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., dell'importo di 50 milioni di euro annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari.
1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante l'aumento di 0,01 euro delle aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.
27. 3. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Pierdomenico Martino.
(Inammissibile)

Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al fine di consentire al gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a l'acquisto di nuovo materiale per il trasporto pubblico regionale e locale è stanziata l'ulteriore somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27. 4. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra.
(Inammissibile)

Aggiungere infine, il seguente comma:

1-ter. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 1o settembre 2009, il CIPE avvia, con procedure di evidenza pubblica, l'assegnazione delle relazioni ferroviarie su cui è raggiungibile l'equilibrio economico e di quelle relative a servizi resisi disponibili.
27. 5. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

ART. 28.
(Diritti aeroportuali).

Al comma 1, sostituire le parole 31 dicembre 2009 con le seguenti 30 giugno 2009.
28. 1. Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

ART. 29.
(Concessioni aeroportuali).

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).
29. 3. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1-quater.
*29. 2. Misiti, Monai, Cimadoro, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 1-quater.
*29. 10. Velo, Lovelli, Meta, Lulli, Binetti, Lenzi, Rubinato.

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:
1-quater. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovettura, è vietata la sosta in posteggio dì stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. I comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici».
29. 100. Di Pietro, Borghesi.

Al comma 1-quater, lettera d) capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole noleggio con conducente aggiungere le seguenti: se non impegnati da clienti.
29. 12. Lenzi, Velo, Lovelli.

Al comma 1-quater, lettera d) capoverso 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È consentito nelle aree soggette ad accordi intercomunali, ovvero nelle città metropolitane, un servizio di comunicazione mobile per il servizio di noleggio con conducente che raccorda gli esercenti il servizio, purché titolari di autorizzazioni rilasciate da quei comuni aderenti agli accordi intercomunali o dalle città metropolitane, presso le proprie sedi o rimesse per consentire, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la successiva prenotazione senza rientro in rimessa, rispettando comunque il divieto di sosta su suolo pubblico come previsto dal codice della strada.
29. 11. Lenzi, Velo, Lovelli.

Sopprimere il comma 1-quinquies.
29. 4. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1-sexies.
29. 5. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-septies, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 luglio 2009.
29. 6. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-octies, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 30 giugno 2009.
29. 7. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-decies, sostituire le parole: 45 per cento, con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente,
al comma 1-
undecies:
a) sostituire le parole 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni;
b) aggiungere, in fine, le parole, nonché attraverso la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente alla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009.
29. 14. Meta, Tullo, Velo, Lovelli.

Sopprimere il comma 1-duodecies.
29. 8. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1-quinquiesdecies sopprimere la lettera a).
29. 9. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Capo XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

ART. 30.
(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.
30. 2. Miotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 ottobre 2009.
30. 1. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. 1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, finalizzati all'assistenza
dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza del 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.
*30. 01. Argentin.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. 1. In attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, i progetti di servizio civile volontario, annualmente approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, finalizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno la precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione sino alla concorrenza dei 20 per cento dei posti previsti nei bandi stessi.
*30. 02. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.
(Inammissibile)

ART. 31.
(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali).

Sopprimere il comma 1.
31. 1. Borghesi, Pisicchio, Cambursano, Favia.

ART. 32.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Sopprimerlo.
*32. 13. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Miotto.

Sopprimerlo.
*32. 1. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 1.
**32. 14. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
**32. 2. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), aggiungere le seguenti: e 18, comma 1 lettera aa),.
32. 9. Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone, Poli, Delfino.

Sopprimere il comma 2.
*32. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
*32. 2. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 giugno 2009.
32. 10. Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone, Delfino Poli.

Sopprimere il comma 2-bis.
*32. 4. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2-bis.
*32. 11. Miotto, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: sedici.
32. 6. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2-ter.
*32. 5. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2-ter.
*32. 12. Miotto, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: sedici.
32. 7. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «15 lavoratori», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 lavoratori».
32. 8. Paladini, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al comma 90, le parole: «di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009»;
32. 011. Cazzola, Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è prorogato fino al 30 giugno 2009.
32. 02. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è prorogato al 30 giugno 2009.
*32. 01. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è prorogato al 30 giugno 2009.
*32. 010. Cazzola, Di Biagio.
(Inammissibile)

ART. 34-bis.
(Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Dopo l'articolo 34-bis, aggiungere il seguente:
Art. 34-ter. (Incompatibilità nella gestione societaria delle farmacie). 1. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono premesse le parole: «per il socio direttore».
34-bis. 01. Lo Monte, Iannaccone, Commercio,Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis, aggiungere il seguente:
Art. 34-ter. 1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico destinata al potenziamento e alla creazione di «unità di terapia intensiva neonatale» (TIN).
34-bis. 02. Binetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:
Art. 34-ter. 1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «Massa Tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.
34-bis. 03. Binetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:
Art. 34-ter. 1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle «Unità di risveglio dai comi».
34-bis. 04. Binetti.
(Inammissibile)

ART. 35.
(Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche).

Al comma 1, sostituire le parole: non si applicano fino al 30 giugno 2009 con le seguenti: sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.
35. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle norme regionali di attuazione».
13-ter. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione».
13-quater. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal presente capo e per tutti i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione».
13-quinquies. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti: «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione»;
b) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»;
c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona».

13-sexies. Agli oneri di cui ai commi 13-bis e seguenti, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca einnovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».
35. 4. Rubinato.
(Inammissibile)

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 15.
35. 3. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e alla razionalizzazione delle risorse umane, gli enti locali con popolazione superiore a 500.000 abitanti, che hanno deliberato nell'anno 2008 programmi che disciplinano la stabilizzazione di un numero di soggetti non inferiore al 20 per cento dei dipendenti in servizio, sono autorizzati ad articolare nel triennio 2009-2011 - in deroga ai limiti finanziari e normativi vigenti - le progressioni verticali ritenute necessarie per razionalizzare le professionalità a disposizione.
16-ter. Per gli enti locali superiormente indicati i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
35. 1. Leoluca Orlando.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis - 1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è soppresso il comma 2-quinquies.
35. 04. Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis - 1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
35. 03. Nicco, Brugger, Zeller.

Capo XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 36.
(Procedure di nomina in ruolo del personale docente).

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsispeciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di trecentosessanta giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.
36. 2. Siragusa.

ART. 37.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

Sopprimere il comma 2-ter.
37. 1. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2-ter sopprimere la lettera e).
37. 2. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi,Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente.
2-quinquies. Alla legge 30 ottobre 2008, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, le parole «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «2009-2010»;
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «2009-2010»;
c) all'articolo 4, comma 2-ter, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti «2010-2011»
37. 3. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente.

2-quinquies. All'articolo 2, comma 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «2009-2010».
37. 4. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente.

2-quinquies. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2010».
37. 5. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente.

2-quinquies. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2010».
37. 6. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente.

2-quinquies. All'articolo 4, comma 2-ter, della legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2010-2011».
37. 7. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Capo XIII
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

ART. 38.
(Autorizzazione paesaggistica).

Sopprimerlo.
38. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo) 1. Al fine di tutelare e valorizzare il settore dello spettacolo ai sensi della legge n. 163 del 30 aprile del 1985 è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 2009, un contributo di 200 milioni di euro.
38. 01. De Biasi, Ginefra, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.
(Inammissibile)

ART. 40.
(Enti culturali).

Sopprimerlo.
40. 1. De Biasi, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli). - 1. Ai fini di provvedere all'erogazione dei contributi a favore dell'istituto di studi filosofici di Napoli relativamente agli 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro.
2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di curo per l'anno 2009.
40. 01. Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis. - (Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli). - 1. Per la copertura degli oneri derivanti dai mancati contributi per gli anni accademici 2002 e 2003, di cui all'impegno contenuto della delibera CIPE del 3 maggio 2001, è autorizzata la spesa di euro dodici milioni a favore dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli.
40. 02. Mazzarella.
(Inammissibile)

Capo XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

ART. 41.
(Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013).

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009 con le seguenti: al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2012.
41. 16. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole: al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009 con le seguenti: al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2012.
41. 17. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009 con le seguenti: al 30 settembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2010.
41. 18. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire le parole: è prorogato al 30 giugno 2009 con le seguenti: è prorogato al 30 dicembre 2010.
41. 19. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Entro i limiti dettati dalla disciplina in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, per tutto il triennio 2010-2012 le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro una quota pari fino al cinquanta per cento del contingente di assunzioni effettivamente reso disponibile in ciascun anno, si effettuano mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il corrispondente periodo resta valida la graduatoria approvata con decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2008, n. 1996.
41. 11. Volontè, Mannino, Galletti, Ciccanti, Tassone.

Sopprimere il comma 6.
41. 3. Paladini, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 6-ter.
41. 28. Miotto.

Al comma 14, sostituire le parole da: è differito fino alla fine del comma, con le seguenti: differito di un anno con legge 28 febbraio 2008, n. 31, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007, detenevanouna partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista dalla predetta disposizione, è differito di un ulteriore anno sempre che tale superamento sia derivato da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
41. 8. Delfino, Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All'Ente Italiano Montagna (EIM) è concesso, a decorrere dall'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 26. Quartiani.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad eccezione delle voci relative al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al ministero per i beni e le attività culturali.
41. 23. Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2009 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 7 milioni di euro.
41. 24. Ghizzoni.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-decies.
41. 4. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 16-undecies, dopo le parole: sostegno alle attività produttive, aggiungere le seguenti: ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
*41. 10. Galletti, Ciccanti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Al comma 16-undecies, dopo le parole: sostegno alle attività produttive, aggiungere le seguenti: ed agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
*41. 27. Marchignoli.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-duodecies.
41. 5. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 16-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: 55 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 20. Siragusa, D'Antoni, Antonino Russo.

Al comma 16-terdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2009 il suindicato limite di spesa è aumentato di 45 milioni di euro, l'onere relativo al citato aumento è, per gli anni 2009, 2010 e 2011 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'amo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni».
41. 2. Leoluca Orlando.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:

16-terdecies.1. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997 n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 comma 8 della legge 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.
16-terdecies.2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16-terdecies.1, si provvede quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 15. D'Antoni, Siragusa, Antonino Russo.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:

16-terdecies.1. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi decreti intermini 20 aprile 2001 n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
16-terdecies.2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16-terdecies.1, nei limiti di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 21. Antonino Russo, Siragusa, D'Antoni.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:

16-terdecies.1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.
16-terdecies.2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16-terdecies.1, nei limiti di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 22. Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni.

Dopo il comma 16-terdecies aggiungere i seguenti:

16-terdecies.1. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA e ITP) statale, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza.
16-terdecies.2. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
41. 25. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Rossa, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-quaterdecies.
41. 6. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-duodevicies. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'ente di controllo degli appalti di Expo 2015 denominato Comitato di vigilanza e controllo degli appalti Expo 2015 senza oneri per lo Stato.
16-undevicies. Il comitato di cui al comma 16-duodevicies ha il compito di verificare le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per il raggiungimento di Expo 2015, anche quelle in deroga alla legislazione vigente dovute a interventi in emergenza previste dalla normativa sui grandi eventi, con la collaborazione della Direzione investigativa antimafia.
41. 12. Peluffo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-duodevicies. Per l'avvio delle opere necessarie per l'Expo 2015 è concesso un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2009.
16-undevicies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0.30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0.20 per cento».
41. 13. Peluffo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-duodevicies. Il Governo presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al Parlamento sulle attività e sullo stato patrimoniale della società di gestione di cui al comma 16-quinquiesdecies e sullo stato di avanzamento delle opere e delle iniziative collegate per il raggiungimento di Expo 2015.
16-undevicies. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono in merito entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 16-duodevicies.
41. 14. Peluffo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-duodevicies. All'articolo 43, comma 3, primo periodo, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dopo le parole: «dalle tasse di concessione governativa» sono aggiunte le seguenti: «ed ipotecarie, nonché dai tributi speciali e dai compensi». All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvedemediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 7. Ruvolo, Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-duodevicies. Il fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è prorogato sino al 31 dicembre 2009. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 150 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 29. Cavallaro.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-duodevicies. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2009. All'onere derivante dal presente comma, pari a 154.970.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2009 delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
41. 9. Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41.1. - 1. A decorrere dall'anno 2009, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 50 per cento.
41. 01. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.
(Inammissibile)

ART. 41-bis.
(Editoria).

Sopprimerlo:
41-bis. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1 e 2

Conseguentemente:
sostituire il comma 4 con il seguente:
All'attuazione del comma 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
sopprimere i commi 5,6 e 7.
41-bis. 5. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1 e 2

Conseguentemente:
sostituire il comma 4 con il seguente:
All'attuazione del comma 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
sopprimere i commi 5 e 6.
41-bis. 4. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1 e 2.
41-bis. 3. 1. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1.
41-bis. 10. Vassallo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le imprese editrici che perdono la qualifica di organo di forze politiche così come definito dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano a ricevere i contributi a condizione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in cooperative giornalistiche ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.
41-bis. 6. Levi.

Sopprimere il comma 2.
41-bis. 7. Levi.

Al comma 3, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: Fermi restando gli stanziamenti complessivi che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: da ricondurre nei limiti delle stesse disponibilità.
41-bis. 8. Levi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 sono aggiunte, in fine, le parole: «e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa».
41-bis. 11. Levi, De Biasi, Ghizzoni Ginefra, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli, Picierno, Bachelet, Nicolais, De Pasquale, Coscia, Rossa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni 2009 e 2010.
*41-bis. 1. Giulietti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 relative agli anni 2009 e 2010.
*41-bis. 9. De Biasi, Levi.

ART. 42.
(Differimento di termini in materia fiscale).

Al comma 7-octies, sopprimere le lettere b) e c).
42. 3. Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 7-decies aggiungere i seguenti:

7-undecies. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2009.
7-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-undecies, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 Dicembre 2008, n. 203.
42. 6. Margiotta.
(Inammissibile limitatamente al comma 7-duodecies)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:

7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
42. 5. Poli, Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:

7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
42. 4. Ciccanti, Galletti, Volontè, Mannino, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:

7-undecies. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
42. 7. Capodicasa.

ART. 42-bis.
(Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità).

Sopprimerlo.
*42-bis. 2. Vassallo.

Sopprimerlo.
*42-bis. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire la parola: provincia con la seguente: comune.
42-bis. 3. Vassallo.

ART. 43.
(Importo massimo di emissione di titoli pubblici).

Sopprimerlo.
43. 1. Cambursano, Borghesi, Favia, Pisicchio.

Sopprimere i commi 2 e 3.
43. 2. Duilio.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1. - (Norma interpretativa). - 1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.
43. 01. Margiotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1. - 1. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte in fine le parole: «Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione».
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita con la seguente: «6».
43. 02. Margiotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1.- 1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'Inail antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.
2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'Inail, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43. 03. Rossa, Tullo, Scandroglio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1 - 1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo capoverso del comma 2, è aggiunto il seguente: «Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977 di cui all'articolo 13 del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
43. 04. Tullo, Rossa.
(Inammissibile)

ART. 43-bis.
(Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici).

Sopprimerlo.
*43-bis. 1. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimerlo.
*43-bis. 4. Miotto, Motta, Mariani.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le liste sono validate dagli Enti già proprietari.
43-bis. 5. Miotto.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dedotti gli oneri di manutenzione straordinaria sopportati dagli Enti a far data dal conferimento a SCIP e dedotto il 15 per cento del valore degli immobili non cedibili di cui al comma 12.
43-bis. 6. Miotto.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: alla SCIP aggiungere le seguenti: entro il 15 aprile 2009.
43-bis. 7. Miotto.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: al netto dell'eventuale fino alla fine del comma.
43-bis. 18. Miotto.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6.
43-bis. 17. Miotto.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: trasferite in apposito capitolo di spesa fino a del capitolo di spesa è assegnata con la seguente: assegnate
43-bis. 16. Miotto.

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole da: termine previsto fino alla fine del comma, con le seguenti: rimborso dellepassività di cui al comma 6, fissato al 15 aprile 2009 a favore di SCIP è autorizzato alle conseguenti operazioni di debito.
43-bis. 8. Miotto.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
43-bis. 9. Miotto.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: la suddetta differenza con le seguenti: il corrispettivo di cui al comma 6.
43-bis. 10. Miotto.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: e fino alla concorrenza fino alla fine del periodo.
43-bis. 11. Miotto.

Sopprimere il comma 10.
43-bis. 12. Miotto.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: possono procedere con la seguente: procedono.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. I proventi derivanti dalla vendita diretta di cui al comma 12 sono reinvestiti in immobili da destinare alla locazione a canone agevolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 allo scopo di sostenere e sviluppare l'offerta di social housing e affrontare l'emergenza abitativa.
43-bis. 100. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 12, sopprimere il sesto periodo:
43-bis. 2. Borghesi, Favia, Pisicchio, Cambursano.

Al comma 12, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: eccetto la convenzione con il consorzio G1 che si intende risolta.
43-bis. 13. Miotto.

Al comma 12, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: esclusi gli immobili di cui al comma 2 e gli immobili strumentali nei quali i predetti enti svolgono le attività strumentali.
43-bis. 14. Miotto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I proventi derivanti dalla vendita diretta di cui al comma 12 sono reinvestiti in immobili da destinare alla locazione a canone agevolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 allo scopo di sostenere e sviluppare l'offerta di social housing e affrontare l'emergenza abitativa.
43-bis. 101. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, una relazione trimestrale sullo stato di attuazione e sui risultati delle disposizioni del presente articolo.
43-bis. 3. Mariani, Bocci, Margiotta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni 30 giorni sull'andamento della procedure di liquidazione di SCIP fino al verificarsi delle condizioni previste dal comma 11, rappresentando i costi dell'operazione per lo Stato e per gli Enti previdenziali interessati.
43-bis. 15. Miotto.

Dopo l'articolo 43-bis, aggiungere il seguente:
Art. 43-ter. - 1. Il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 244, è sostituito dal seguente: «511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1947, n. 40, è destinata la spesa di 9,5 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1947, n. 40, così come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».
43-bis. 01. Bobba, Baretta.
(Inammissibile)

ART. 44.
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere il comma 11.
44. 2. Favia, Borghesi, Cambursano, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1-bis.
*44. 1. Di Biagio.

Sopprimere il comma 1-bis.
*44. 5. Vassallo, Ferranti, Tenaglia Capano, Amici Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1-bis premettere le parole:

Fatti salvi i trattamenti conformi alle disposizioni vigenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:dette banche dati aggiungere le seguenti: e dai loro cessionari.
44. 4. Vassallo.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non possono essere utilizzati i dati personali riferiti a soggetti che abbiano espressamente richiesto la non pubblicazione dei propri dati negli elenchi telefonici pubblici successivamente al 1o agosto 2005.
44. 100. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 44-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 44-bis. - (Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie) - 1. Al fine diconsentire l'immediato avvio del programma straordinario di edilizia carceraria di cui all'articolo 2 comma 278 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono stanziati ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Il decreto interministeriale di cui all'articolo 2 comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è adottato entro e non oltre il 30 giugno 2009.
3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
44-bis. 1. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo schema del programma degli interventi di cui al comma 3 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
44-bis. 2. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole sviluppo economico aggiungere le seguenti acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
44-bis. 3. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 7, capoverso Art. 4, comma 2, dopo le parole: loro famiglie e aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
44-bis. 4. Ferranti, Tenaglia Capano, Amici Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:
Art. 44-ter. - 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o con la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009, di 20 milioni di euro per l'anno 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui dall'anno 2009 all'anno 2011, si provvede mediante riduzione del rimborso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle spese elettorali sostenute per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 9-10 aprile 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1.
44-bis. 03. Cambursano, Pisicchio, Borghesi, Favia.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:
Art. 44-ter. - (Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al predetto comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
44-bis. 01. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:
Art. 44-ter. - (Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al predetto comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
44-bis. 02. Brugger, Zeller, Nicco.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti del Governo per assicurare la piena operatività delle forze dell'ordine a difesa dei cittadini - n. 3-00389

MELCHIORRE e TANONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i gravi fatti di criminalità verificatisi in queste ultime settimane, segnati dall'alta incidenza di delitti di violenza sessuale, e il preoccupante clima di allerta sociale che ne è derivato stanno riportando con forza il grave problema legato alle limitate risorse messe a disposizione delle forze dell'ordine per la loro attività di prevenzione, di controllo e repressione di reati sul territorio;
il cosiddetto «decreto sicurezza», approvato dal Senato della Repubblica il 5 febbraio 2009, all'articolo 52, consente alle associazioni volontarie di concorrere all'azione di presidio dei territorio, prevedendo, in particolare, che «gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, (siano) legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale»;
all'indomani dei citati gravi episodi di violenza sessuale, il Ministro interrogato ha esaltato il ruolo e la funzione di tali associazioni di cittadini, affermando testualmente che «se ci fossero state le ronde laddove ci sono stati recenti episodi di stupri, forse questi (stupri) non sarebbero avvenuti» ed il Sottosegretario per l'interno Mantovano ha affermato che «c'è una condizione di esasperazione che non va certamente assecondata o giustificata, ma è un dato di fatto e trova una delle cause di spiegazione nelle risposte non adeguate, sul piano della repressione, da parte degli organi deputati»;
tali dichiarazioni, a parere degli interroganti, tendono a spostare pericolosamente l'asse rappresentato dall'azione istituzionale di prevenzione e repressione posta in essere dalle forze dell'ordine rispetto all'azione necessariamente residuale posta in essere dai privati, sia uti singuli sia raccolti in associazioni, o altre tipologie di enti;
la realtà dei fatti, come da ultimo denunciato da la Repubblica di lunedì 16 febbraio 2009, è molto diversa e registra come le forze dell'ordine, a causa dei tagli dissennati al ministero dell'interno non siano ormai più in grado nemmeno di far circolare i propri veicoli, con gravi ripercussioni sulla diretta e capillare azione di prevenzione e repressione dei reati. Mancano i fondi per la manutenzione delle auto e dei mezzi navali, la benzina scarseggia e, per giunta, ci sono i debiti accumulati nel 2008 da ripianare;
il quadro fosco testé descritto è, inoltre, destinato ad aggravarsi ulteriormente dall'imminente venir meno dei principali strumenti di indagine messi a disposizione delle forze dell'ordine e dei magistrati, come le intercettazioni, fondamentali mezzi di ricerca delle prove, ancorate ormai al presupposto dei «gravi indizi dicolpevolezza» in luogo dei «gravi indizi di reato», con buona pace dell'efficacia delle indagini -:
quali misure straordinarie in ordine alle risorse disponibili, agli strumenti di indagine ed alle scelte legislative il Governo intenda assumere per consentire alle forze dell'ordine un'effettiva possibilità di operare nel territorio a difesa dei cittadini, senza che tali compiti siano indebitamente attribuiti al ruolo ed alla presenza di ronde, bande o associazioni tra cittadini che dire si voglia. (3-00389)

Misure urgenti a favore del settore agricolo in relazione ai danni provocati dai recenti fenomeni di maltempo - n. 3-00390

DELFINO, RUVOLO, VIETTI, VOLONTÈ, CICCANTI, COMPAGNON e NARO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il drammatico quadro delineato dalle associazioni di settore, con distruzione di impianti, allagamenti e danni a stalle e abitazioni rurali, e soprattutto il brusco calo del 20 per cento delle semine di grano, provocati dalle ondate di maltempo, necessitano di un intervento dello Stato tempestivo e mirato, soprattutto, ad incentivare la dotazione di fondi per quelle zone agricole particolarmente colpite e svantaggiate;
i danni provocati all'agricoltura dalle ondate di maltempo impongono il ripristino della dotazione del fondo di solidarietà nazionale, senza il quale molte aziende agricole corrono il pericolo di non vedere risarcito il danno subito, sia alle strutture che alle coltivazioni;
la richiesta serve a garantire, nelle attuali dimensioni, l'operatività del piano assicurativo nazionale;
gli eventuali finanziamenti recati dalla politica agricola comune o dalle regioni con risorse proprie dovrebbero anche servire ad una maggiore diffusione del sistema assicurativo, con particolare riferimento alle assicurazioni multirischio e sulle rese;
emerge, altresì, l'esigenza, per quanto riguarda il settore previdenziale agricolo, di prorogare gli sgravi contributivi per il triennio 2009-2011 (circa 220 milioni di euro per anno) per le imprese agricole che operano nelle zone svantaggiate e montane del Paese, recati dal decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, e che cessano il 31 dicembre 2008 -:
quali iniziative concrete ed urgenti intenda adottare rispetto alle problematiche sopra esposte.(3-00390)

Interventi per la sicurezza del sistema stradale ed autostradale della Calabria - n. 3-00391

CICCHITTO, BOCCHINO e DIMA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la sera del 25 gennaio 2009, secondo le ricostruzioni fornite dall'Anas, un costone di montagna dell'ampiezza di 60 metri si è riversato su un tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, compreso tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi, in provincia di Cosenza, ricoprendo, con più di 10.000 metri cubi di terra e di fango, le due corsie autostradali per circa 80 metri;
questo smottamento ha provocato la morte di due persone ed il ferimento di altre quattro che viaggiavano a bordo di un furgoncino, che transitava in quel tratto autostradale proprio nel momento del cedimento del costone;
la procura della Repubblica di Cosenza, nel porre immediatamente in essere i primi atti necessari e indispensabili a far luce su questo disastro, ha disposto il sequestro di 700 metri di tratto autostradale ed ha nominato un collegio di periti,che hanno già effettuato un primo sopralluogo nella giornata di martedì 27 gennaio 2009;
la stessa procura della Repubblica di Cosenza, nell'aprire l'inchiesta giudiziaria, ha ipotizzato la commissione dei reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo, notificando le relative informazioni di garanzia a due funzionari dell'Anas;
le copiose piogge che da oltre due mesi colpiscono una regione geologicamente instabile, come la Calabria, ne hanno messo a dura prova il fragile sistema stradale ed autostradale, su cui si sono prodotte numerose interruzioni che hanno determinato pericoli e disagi gravi per la popolazione;
nella provincia di Cosenza, in particolare, si registrano le situazioni più critiche, con ben centoquaranta strade interessate da frane di diversa pericolosità;
l'ordine dei geologi della Calabria ha più volte denunciato lo stato di abbandono idrogeologico in cui versa il territorio regionale ed ha evidenziato che ben il 68 per cento dei comuni calabresi presenta almeno un'area a rischio frana, con possibili pericoli per l'incolumità pubblica, visto che molti smottamenti minacciano direttamente i centri abitati e le vie di comunicazione;
la situazione di emergenza vissuta in questi mesi in Calabria è anche e soprattutto il frutto della poca incisività delle politiche per la difesa e la tutela del suolo, nonché delle carenze sia costruttive, sia di manutenzione della rete stradale ed autostradale calabrese -:
quali iniziative urgenti si intendano adottare per realizzare una maggiore vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle strade ed autostrade calabresi, al fine di scongiurare il verificarsi sia di tragici avvenimenti, come quello indicato in premessa, sia di gravi disagi per la popolazione calabrese. (3-00391)

Modalità di utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate in relazione all'accordo stipulato il 12 febbraio 2009, tra il Governo e le regioni sugli ammortizzatori sociali - n. 3-00392

VICO, MARIO PEPE (PD), D'ANTONI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, GINEFRA, BELLANOVA, BORDO, MASTROMAURO, CONCIA, LOSACCO, RIA e SERVODIO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il fondo per le aree sottoutilizzate rappresenta il principale strumento della politica di coesione nazionale;
la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto un quadro finanziario unico delle risorse della politica di sviluppo e coesione, dando copertura finanziaria settennale, in linea con il quadro comunitario di sostegno, anche al fondo per le aree sottoutilizzate;
con delibera n. 166, del 21 dicembre 2007, il Cipe ha ripartito, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, le risorse aggiuntive del fondo per le aree sottoutilizzate, autorizzate dall'articolo 1, comma 863, della legge n. 296 del 2006, di un importo complessivo di 63.273 milioni di euro;
l'attuale Governo ha ripetutamente utilizzato le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate a copertura di molteplici provvedimenti e per scopi diversi dalle finalità proprie del fondo, usandolo per far fronte a qualsiasi esigenza, compresa quella di ripianare i disavanzi correnti degli enti locali;
il Cipe, nella riunione preparatoria del 17 novembre 2008, ha preso atto delle riduzioni apportate alle disponibilità del fondo con disposizioni normative successive alla predetta delibera, ammontanti a complessi 13,8 miliardi di euro;
nei mesi successivi è continuato l'improprio utilizzo del fondo per le areesottoutilizzate, utilizzato a copertura di ulteriori 3.336 milioni nel decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
il complesso dei tagli apportati dal Governo al fondo per le aree sottoutilizzate in questo scorcio di legislatura eccederebbe, dunque, i 17 miliardi di euro;
l'accordo stipulato tra il Governo e le regioni sugli ammortizzatori sociali il 12 febbraio 2009 prevede un utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate nazionale per circa 2.700 milioni di euro;
il medesimo accordo prevede, altresì, una conferma dell'ammontare delle risorse per i programmi attuativi regionali e interregionali e per gli obiettivi di servizio quantificato in 27.027 milioni di euro e una dotazione per i programmi e i progetti delle amministrazioni centrali per 24.209 milioni di euro, per un totale di 51.236 milioni di euro -:
alla luce di quanto sommariamente evidenziato in premessa, laddove confermato, come intenda far fronte agli impegni finanziari complessivi, tanto di competenza nazionale quanto di competenza regionale, assunti nell'accordo sottoscritto con le regioni, nel rispetto della ripartizione territoriale, che assicura la destinazione dell'85 per cento delle risorse alle regioni meridionali. (3-00392)

Iniziative per contrastare le persecuzioni nei confronti delle minoranze cristiane nel mondo - n. 3-00393

PIFFARI, CIMADORO e DONADI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 stabilisce che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti». Numerose successive convenzioni internazionali, firmate dall'Italia, hanno ribadito e rafforzato tale principio;
negli ultimi anni si sta assistendo alla crescita costante di fenomeni di chiara intolleranza religiosa, in particolare nei confronti della religione cattolica e, più in generale, delle altre confessioni cristiane. Se, infatti, l'Occidente ha oramai acquisito il principio di eguaglianza religiosa, in molti altre realtà geopolitiche il processo di secolarizzazione, alla base dell'affermazione dell'uguaglianza religiosa, non solo non si è affermato, ma in molti casi non si è neanche iniziato a sviluppare;
il rapporto annuale pubblicato dall'agenzia di stampa missionaria Fides sottolinea che nel 2008 - oltre alle decine di persone rimaste vittime di violenti disordini, come quelli in Orissa ed in altri Paesi - sono state venti le persone assassinate a dichiarato motivo del loro impegno missionario nel mondo (l'arcivescovo caldeo di Mossul in Iraq, monsignor Paulus Faraj Rahho, sedici sacerdoti, un religioso e due volontari laici). L'Asia è stato il continente con il più alto numero di tali vittime: Iraq, India, Sri Lanka, Filippine e Nepal (si confronti L'Osservatore romano del 1o gennaio 2009, pagina 6);
il Governo italiano, in data 10 novembre 2008, ha espresso parere favorevole su diverse mozioni presentate alla Camera dei deputati, in relazione ai gravi avvenimenti verificatisi nel 2008 nello Stato indiano dell'Orissa, dove è in atto una persecuzione contro i cristiani. Tutte le mozioni presentate sono state approvate e tutte chiedevano un impegno specifico del Governo italiano ad intervenire per contrastare ogni forma di persecuzione religiosa;
al momento la situazione, specie in India, non pare essere migliorata e gravi incognite e pericoli pesano su molte comunitàcristiane presenti nel Paese asiatico, come denunciato dall'All Indian christian council e dall'United christian forum for human rights; pericoli dovuti, in particolare, all'annunciato imminente ritiro dei seimila agenti federali, che hanno garantito una relativa calma durante il periodo delle ultime feste natalizie;
le persecuzioni nei confronti dei cristiani in India diventano un messaggio inquietante per l'intero pianeta, come lo sono quelle di cui si parla ancora meno, in Paesi dove c'è una forte presenza di fondamentalismo islamico;
l'India non è, infatti, il solo Paese con il quale l'Italia intrattiene rapporti diplomatici e commerciali ad essere segnato da continue e sistematiche violenze anticristiane in genere e anticattoliche in particolare. Si pensi al Pakistan, dove ragazze cristiane giovanissime vengono rapite per essere costrette a sposarsi ed abbracciare la religione islamica, o all'Iraq, dove il milione di cristiani del 2003 si è ridotto alla metà, fra chi è stato ucciso e chi è stato costretto a fuggire;
atti di «cristianofobia» si sono verificati anche in Arabia Saudita, Corea del Nord, Afghanistan, Iraq, Yemen, Nigeria, Somalia, Sudan e persino in Paesi dell'America latina. Non si tratta di casi isolati, ma di atteggiamenti di discriminazione e di intolleranza, che a volte paiono giustificati, se non addirittura alimentati, dagli stessi Governi di quei Paesi;
è necessario conoscere quale siano stati gli effetti reali dell'impegno assunto, nell'aula della Camera dei deputati il 10 novembre 2008, dal Governo ad adoperarsi, direttamente e attraverso l'Unione europea, per monitorare la condizione dei cristiani nei Paesi dove rappresentano una minoranza, adottando a loro tutela le opportune iniziative di carattere politico e diplomatico, anche nell'orientamento delle valutazioni per stabilire le priorità degli interventi in materia di collaborazione allo sviluppo;
l'impegno assunto non può rimanere lettera morta -:
quali concreti provvedimenti abbia adottato fino ad ora per garantire un concreto ed adeguato contrasto delle persecuzioni religiose nei confronti delle minoranze cristiane nel mondo. (3-00393)

Orientamenti del Governo in merito alla possibilità di ospitare in Italia prigionieri attualmente detenuti a Guantanamo - n. 3-00394

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America ha firmato un ordine esecutivo che contempla la chiusura entro un anno del centro militare di reclusione speciale basato a Guantanamo;
il Vicepresidente degli Stati Uniti d'America Joseph Biden ha successivamente precisato che i detenuti attualmente a Guantanamo non saranno ospitati sul territorio metropolitano americano, ma faranno ritorno ai Paesi d'origine od andranno in Stati terzi;
costituisce motivo di preoccupazione l'Italia abbia offerto la propria disponibilità ad ospitare sul proprio territorio alcuni fra i detenuti di Guantanamo, che saranno prossimamente liberati, e il fattoche sia già in corso l'esame di una lista di nomi di possibili candidati ad un soggiorno nel nostro Paese;
la preoccupazione è accresciuta dalla circostanza che nessuna di queste personalità potrà essere oggetto di provvedimenti di custodia; sarà, invece, presumibilmente consentito loro di circolare liberamente, ancorché siano previsti controlli di non meglio specificata natura, con un permesso di soggiorno provvisorio;
le personalità trattenute attualmente a Guantanamo non godono del resto di uno status giuridico idoneo a consentirne il trattenimento in condizioni di reclusione nel nostro Paese, in quanto prigionieri di guerra di fatto, cui non è stata riconosciuta la posizione di legittimo combattente; ma ciò non di meno trattasi di individui da considerarsi in massima parte pericolosi, in ragione delle circostanze della loro cattura e della loro stessa successiva detenzione;
non mancano i casi di ex prigionieri detenuti a Guantanamo che abbiano successivamente alla loro liberazione abbracciato organizzazioni jihadiste od impegnate nelle attività insurrezionali in atto in Afghanistan ed Iraq -:
quali siano gli orientamenti del Governo in merito all'eventualità di ospitare in Italia prigionieri detenuti attualmente a Guantanamo, quali siano le valutazioni sui rischi derivanti dal loro accoglimento per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché quali siano le misure che il Governo intende adottare per evitare che gli individui presi in carico dal nostro Paese si dedichino ad attività jihadiste. (3-00394)