XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 24 febbraio 2009.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Baretta, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Corsaro, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Milanato, Molgora, Narducci, Pagano, Paniz, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Baretta, Berlusconi, Biancofiore, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Corsaro, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Milanato, Molgora, Narducci, Pagano, Paniz, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 23 febbraio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:
BERTOLINI: «Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara» (2230);
BERTOLINI: «Concessione di un contributo per celebrare la ricorrenza del centenario dell'assegnazione del premio Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi» (2231).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di un disegno di legge.
In data 24 febbraio 2009 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri dell'interno, della giustizia e per le pari opportunità:
«Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» (2232).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CARLUCCI: «Norme a sostegno della musica italiana» (1870) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bergamini, Castiello, Dima, Germanà, Porcu, Sammarco e Speciale.
La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta, e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per talune violazioni» (2084) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castiello, Germanà, Pelino, Sammarco, Speciale e Vessa.
La proposta di legge CARLUCCI: «Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile, in materia di ascolto dei figli minorenni nei procedimenti di separazione dei coniugi» (2154) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bonciani, Bonino, Di Cagno Abbrescia, Favia, Gottardo, Iannarilli, Lo Monte e Taddei.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PAOLO RUSSO: «Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita» (229) Parere della V Commissione;
BARBIERI: «Nuovo ordinamento della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza» (2096) Parere delle Commissioni II, V, VII e XI.
II Commissione (Giustizia):
BARBIERI: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (2097) Parere delle Commissioni I e VII;
SALTAMARTINI ed altri: «Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, concernente la disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari da applicare nei procedimenti per reati di violenza sessuale» (2142) Parere delle Commissioni I e XII.
III Commissione (Affari esteri):
BARBIERI: «Interventi per favorire progetti di solidarietà internazionale delle imprese e dei consumatori» (2057) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.
VI Commissione (Finanze):
CECCUZZI ed altri: «Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche popolari» (1073) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;
BITONCI ed altri: «Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri» (2087) Parere delle Commissioni I e V.
VII Commissione (Cultura):
BARBIERI: «Istituzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Maremma» (2056) Parere delle Commissioni I, V e XI.
IX Commissione (Trasporti):
COSENZA: «Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» (2177) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII.
XI Commissione (Lavoro):
EVANGELISTI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l'estensione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto» (1950) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII e XIV;
MURGIA: «Abolizione del valore legale dei titoli di studio» (2059) Parere delle Commissioni I, II e VII.
XIII Commissione (Agricoltura):
DOZZO: «Cessazione dell'applicazione dei contratti di soccida nel settore avicolo e introduzione di nuovi modelli contrattuali volti a favorire l'integrazione verticale all'interno delle filiere avicole" (985) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BELLOTTI: «Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per l'abbattimento delle nutrie» (2117) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissioni dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettera in data 18 febbraio 2009, ha comunicato che la 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e di sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM (2008) 818 definitivo) (atto comunitario n. 26) (atto Senato doc. XVIII, n. 9).
Questa comunicazione è trasmessa alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
Il Presidente del Senato, con lettera in data 18 febbraio 2009, ha comunicato che la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio delle regioni sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM (2008) 712 definitivo) (atto comunitario n. 24) (atto Senato doc. XVIII, n. 10).
Questa comunicazione è trasmessa alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 23 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro di formazione e studi (FORMEZ), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 75).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la prima relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, relativa al periodo maggio-dicembre 2008 (doc. CCXIV, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione.
Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 19 febbraio 2009, ha trasmesso la relazione relativa alle assenze nel pubblico impiego (doc. XXVII, n. 5).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2198)
A.C. 2198 - Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
(Non sono compresi quelli dichiarati inammissibili e ritirati)
La Camera,
premesso che:
con sentenza n. 211 del 25 gennaio 2008 del Consiglio di Stato, in linea con un precedente parere dello stesso Consiglio di Stato e con l'orientamento espresso dai due enti previdenziali interessati (circolare INPDAP n. 46 del 27 luglio 2004 e comunicazione INPS del 10 settembre 2003) con effetto retroattivo, si è imposto il passaggio, ai fini della disciplina del rapporto previdenziale, dall'INPS all'INPDAP, per il personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti;
finora le autorità amministrative indipendenti, ai sensi delle leggi n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, hanno applicato la speciale disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a sua volta, ha applicato, ai sensi della legge n. 287 del 1990, lo specifico trattamento previdenziale (INPS) previsto per i dipendenti della Banca d'Italia;
l'effetto retroattivo dell'iscrizione ad un diverso ente previdenziale comporterebbe un elevato rischio di contenzioso con il personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti, che vedrebbe verosimilmente soccombenti le amministrazioni interessate;
attraverso il riconoscimento di un diritto di opzione per il mantenimento dell'attuale iscrizione previdenziale si determinerebbe il venir meno delle ragioni del contendere e dunque, in linea con il principio di ragionevolezza, che trova fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nella pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione);
l'introduzione di tale diritto di opzione, per quelle autorità amministrative indipendenti che non gravano, in tutto o in parte, sul bilancio dello Stato, non comporterebbe ulteriori oneri a carico dello stesso, in quanto:
il gettito contributivo non corrisposto all'INPDAP verrebbe comunque introitato dall'INPS;
il mancato gettito contributivo dell'INPDAP verrebbe ampiamente compensato dalla corrispondente mancanza di riconoscimento delle prestazioni pensionistiche, da parte del suddetto istituto;
gli effetti dell'opzione ridurrebbero anche i costi a carico delle autorità interessate dalla misura, le quali sopporterebbero minori oneri per il ricongiungimento, che per la retroattività della sentenza citata coinvolge il datore di lavoro in misura maggiore rispetto al dipendente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre apposite misure atte a consentire l'esercizio del diritto di opzione per il mantenimento della propria iscrizione presso l'INPS, al personale delle autorità amministrative indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249.
9/2198/4.Di Biagio, Cazzola.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES);
il rinvio delle predette elezioni deve portare ad una revisione della legge istitutiva dei COMITES e, di conseguenza, ad una riforma del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE),
impegna il Governo:
ad incrementare, con i fondi resisi disponibili a seguito del rinvio delle elezioni, gli specifici capitoli di bilancio destinati all'assistenza degli italiani all'estero e/o allo studio ed alla diffusione della lingua italiana nel mondo;
ad approfondire ogni tentativo teso ad incrementare i fondi di bilancio destinato a questi specifici capitoli che, nella legge finanziaria 2009, hanno subito una forte contrazione mettendo spesso in estrema difficoltà le strutture consolari e scolastiche italiane all'estero.
9/2198/5.Zacchera.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES);
il rinvio delle predette elezioni deve portare ad una revisione della legge istitutiva dei COMITES e, di conseguenza, ad una riforma del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE),
impegna il Governo:
a valutare il possibile incremento, con i fondi resisi disponibili a seguito del rinvio delle elezioni, degli specifici capitoli di bilancio destinati all'assistenza degli italiani all'estero e/o allo studio ed alla diffusione della lingua italiana nel mondo;
ad approfondire ogni tentativo teso ad incrementare i fondi di bilancio destinato a questi specifici capitoli che, nella legge finanziaria 2009, hanno subito una forte contrazione mettendo spesso in estrema difficoltà le strutture consolari e scolastiche italiane all'estero.
9/2198/5.(Testo modificato nel corso della seduta) Zacchera.
La Camera,
premesso che:
nell'articolo 29 del disegno di legge in esame sono contenute diverse norme che modificano in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Tale materia fin dall'emanazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è stata sempre attribuita alla competenza amministrativa dei comuni che l'hanno disciplinata attraverso i propri regolamenti;
le modifiche introdotte dall'articolo 29 vanno pertanto ad incidere, di fatto, sui regolamenti comunali vigenti con conseguenze amministrative e possibili rischi di contenzioso. Inoltre sono state previste forme di sanzioni amministrative difficilmente applicabili sia per la mancata indicazione dell'autorità competente a irrogarle sia per l'impossibilità di conoscere in campo nazionale i casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo a tali sanzioni,
impegna il Governo
ad emanare disposizioni attuative allo scopo di rendere il più possibile effettive le norme richiamate in premessa.
9/2198/6.Osvaldo Napoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 1279-1280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito l'Ente Italiano per la Montagna (E.I.M.), ente di ricerca vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, e ha contestualmente soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT), trasferendo al nuovo ente i suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica;
il successivo comma 1282 ha disposto che al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo;
l'articolo 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008, specifica che il citato comma 1282 si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1o gennaio 2007;
come ricordato dal rappresentante del Governo nella seduta del 6 novembre 2008, rispondendo alla Camera all'interpellanza urgente 2-00171 (Quartiani ed altri), ha evidenziato che «la non chiara formulazione della disposizione contenuta al comma 1282 del richiamato articolo della legge finanziaria del 2007, ha sostanzialmente impedito al nascente Ente italiano della montagna di ottenere la quota del fondo ordinario per l'anno 2007, da attribuire all'IMONT, pari a 4.755.581,52 euro. A tutt'oggi, il trasferimento non è ancora avvenuto»;
sempre il rappresentante del Governo rispondendo alla Camera all'interrogazione con risposta in Commissione 5-00653 (on. Caparini ed altri) ha affermato che «si è pervenuti alla determinazione, d'intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di destinare all'Ente Italiano della Montagna una dotazione di risorse pari a euro 2.800.000 annui»;
l'articolo 41, comma 15, del decreto-legge in esame, assegna finalmente all'Ente Italiano Montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 per l'anno finanziario 2009 a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
le risorse destinate all'EIM, allocate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ricomprese nel bilancio dello Stato nell'ambito delle risorse del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPB 21.3.3, cap. 2115 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze),
impegna il Governo
a provvedere, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria per il 2010, a dotare, in via ordinaria, il Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri delle necessarie risorse per il funzionamento dell'Ente Italiano per la Montagna, considerandolo quale destinatario delle risorse precedentemente attribuite all'IMONT.
9/2198/9.Quartiani, Caparini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, commi 1279-1280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito l'Ente Italiano per la Montagna (E.I.M.), ente di ricerca vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, e ha contestualmente soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT), trasferendo al nuovo ente i suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica;
il successivo comma 1282 ha disposto che al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo;
l'articolo 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008, specifica che il citato comma 1282 si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1o gennaio 2007;
come ricordato dal rappresentante del Governo nella seduta del 6 novembre 2008, rispondendo alla Camera all'interpellanza urgente 2-00171 (Quartiani ed altri), ha evidenziato che «la non chiara formulazione della disposizione contenuta al comma 1282 del richiamato articolo della legge finanziaria del 2007, ha sostanzialmente impedito al nascente Ente italiano della montagna di ottenere la quota del fondo ordinario per l'anno 2007, da attribuire all'IMONT, pari a 4.755.581,52 euro. A tutt'oggi, il trasferimento non è ancora avvenuto»;
sempre il rappresentante del Governo rispondendo alla Camera all'interrogazione con risposta in Commissione 5-00653 (on. Caparini ed altri) ha affermato che «si è pervenuti alla determinazione, d'intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di destinare all'Ente Italiano della Montagna una dotazione di risorse pari a euro 2.800.000 annui»;
l'articolo 41, comma 15, del decreto-legge in esame, assegna finalmente all'Ente Italiano Montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 per l'anno finanziario 2009 a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
le risorse destinate all'EIM, allocate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ricomprese nel bilancio dello Stato nell'ambito delle risorse del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPB 21.3.3, cap. 2115 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze),
impegna il Governo
a valutare, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria per il 2010, la dotazione, in via ordinaria, del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri delle necessarie risorse per il funzionamento dell'Ente Italiano per la Montagna, considerandolo quale destinatario delle risorse precedentemente attribuite all'IMONT.
9/2198/9.(Testo modificato nel corso della seduta) Quartiani, Caparini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del decreto-legge in esame detta disposizioni in materia di servizio di noleggio con conducente;
in particolare, dette disposizioni prevedono che la sede del vettore e la rimessa siano poste esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
inoltre, viene richiesta, in caso di accesso all'interno di altro comune, una preventiva autocertificazione da cui risulti il rispetto dei requisiti di legge; è prescritto, altresì, l'ampliamento dei requisiti ivi previsti per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio;
vengono aggiunte ulteriori disposizioni circa il divieto di sosta nelle stazioni pubbliche, nonché in ordine alle prenotazioni;
le nuove disposizioni introducono vere e proprie limitazioni al servizio di noleggio con conducente particolarmente gravose e tali da far sorgere più di qualche dubbio in ordine alla compatibilità di esse con i princìpi che presiedono alla tutela della concorrenza;
le nuove norme rischiano di determinare una situazione di crisi del settore in un momento già difficile per le famiglie e i lavoratori italiani,
impegna il Governo
a verificare la compatibilità della nuova disciplina introdotta in tema di servizio di noleggio con conducente con i principi che regolano la libera concorrenza anche investendo la competente Autorità in materia.
9/2198/10.Mariarosaria Rossi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un insieme di misure differenziato ed assolutamente eterogeneo;
nel provvedimento in questione, dal Governo ritenuto urgente, non vi è traccia delle annunciate e attese norme che garantiscono ai lavoratori il pagamento delle pensioni erogate con i benefici dovuti all'esposizione all'amianto;
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, aveva inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando delle attività produttive:
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, è in seguito intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni;
le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, definiva le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione» sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando - nel 1999 - il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando il via ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
l'incertezza normativa e i diversi orientamenti normativi hanno portato all'adozione di una «norma di salvaguardia» (articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002) che ha sancito la validità - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni già rilasciate «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo;
dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 17 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalità procedurali per il medesimo riconoscimento fissando altresì nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»;
infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007, il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali è stato decisamente molto elevato;
una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali;
gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno fatto emergere una seria questione relativa concessione delle richiamate concessioni e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare si è verificata - nel frattempo - la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi) mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di provvisorietà degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi);
al contempo gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori di lavoro dirette a confermare con specifica documentazione la sussistenza dei requisiti;
tale stato di cose ha ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative finalizzate a consentire che le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, e a far rimanere validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
9/2198/11.(Nuova formulazione) Rossa, Tullo, Damiano, Zunino, Andrea Orlando, Scandroglio, Biasotti, Cassinelli, Codurelli, Cassinelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un insieme di misure differenziato ed assolutamente eterogeneo;
nel provvedimento in questione, dal Governo ritenuto urgente, non vi è traccia delle annunciate e attese norme che garantiscono ai lavoratori il pagamento delle pensioni erogate con i benefici dovuti all'esposizione all'amianto;
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, aveva inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando delle attività produttive:
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, è in seguito intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni;
le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, definiva le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione» sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando - nel 1999 - il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando il via ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
l'incertezza normativa e i diversi orientamenti normativi hanno portato all'adozione di una «norma di salvaguardia» (articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002) che ha sancito la validità - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni già rilasciate «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo;
dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 17 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalità procedurali per il medesimo riconoscimento fissando altresì nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»;
infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007, il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali è stato decisamente molto elevato;
una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali;
gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno fatto emergere una seria questione relativa concessione delle richiamate concessioni e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare si è verificata - nel frattempo - la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi) mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di provvisorietà degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi);
al contempo gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori di lavoro dirette a confermare con specifica documentazione la sussistenza dei requisiti;
tale stato di cose ha ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di iniziative finalizzate a consentire che le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, e a far rimanere validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
9/2198/11.(Nuova formulazione nel testo modificato)Rossa, Tullo, Damiano, Zunino, Andrea Orlando, Scandroglio, Biasotti, Cassinelli, Codurelli.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del provvedimento in esame prevedono che le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applichino agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
impegna il Governo
a tenere in dovuta considerazione l'ipotesi di riconoscere nei futuri provvedimenti normativi, al fine di garantire quanto esposto in premessa, quanto sancito con il Protocollo di intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno al reddito ed alle competenze, nonché misure per il Fondo aree sottoutilizzate e la nettizzazione dei fondi comunitari.
9/2198/12.Angeli, Di Biagio.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del provvedimento in esame prevedono che le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applichino agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
impegna il Governo
a tenere in dovuta considerazione l'ipotesi di riconoscere nei futuri provvedimenti normativi, al fine di garantire quanto esposto in premessa, quanto sancito con il Protocollo di intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 12 febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno al reddito ed alle competenze.
9/2198/12.(Testo modificato nel corso della seduta) Angeli, Di Biagio.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto mille proroghe 2008) successivamente convertito dalla legge n. 31 del 2008 prorogava di un anno il termine del dovere di alienazione previsto dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), riferito a quote azionarie in gruppi bancari popolari eccedenti il limite dello 0,5 per cento;
il decreto-legge in esame (cosiddetto mille proroghe 2009), all'articolo 41, comma 14, contempla l'ulteriore proroga di tale termine;
le condizioni di eccezionale crisi finanziaria richiedono una maggiore ricapitalizzazione del sistema bancario italiano nel suo complesso e un ulteriore differimento del termine eviterebbe un aggravio sia per il sistema bancario che per gli investitori, che non trarrebbero alcun beneficio da un'alienazione forzosa di quote azionarie;
l'approvazione della riforma delle banche popolari, da più parti auspicata e già attesa nello scorso anno, avrebbe consentito di superare le difficoltà descritte, in quanto contempla l'elevazione del menzionato limite azionario massimo detenibile con riguardo, in particolare, ai soggetti istituzionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare una circolare in linea con le intenzioni del legislatore e con la relazione di accompagnamento al decreto-legge in esame, articolo 41, comma 14, che prevede la proroga di un ulteriore anno rispetto a quanto già disposto dal decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, in deroga all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario); e in ogni caso a ritenere l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge in esame da interpretarsi conformemente alla relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento. Ciò al fine di non arrecare inutili danni agli investitori e al sistema a seguito di operazioni di fusione e aggregazione, e garantire sullo specifico aspetto dei limiti azionari in gruppi bancari popolari un «ponte normativo» in attesa della riforma sulle banche popolari, che prevede la rimodulazione del suddetto limite per particolari soggetti quali organismi di investimento collettivi, fondi pensione, assicurazioni del ramo vita, fondazioni bancarie e non.
9/2198/13.Ravetto, Costa.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame - già nei 45 articoli originari e ancor più a seguito dell'inserimento al Senato di ulteriori otto articoli e numerosi commi aggiuntivi - reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie;
nel provvedimento sono altresì presenti numerose misure sia di carattere ordinamentale sia di natura finanziaria, volte a correggere ovvero a completare o integrare quanto disposto dai decreti-legge in materia economica n. 112 del 2008 e n. 185 del 2008 (quest'ultimo convertito in legge il 29 gennaio 2009) e dalla legge finanziaria per il 2009;
il fenomeno dei decreti «mille-proroghe» genera da numerosi fattori che hanno indotto tutti i recenti Governi a farne uso con cadenza semestrale o annuale;
tuttavia, in più sedi viene evidenziata la necessità di superare una pratica legislativa sicuramente non ortodossa, al fine di ricondurre lo strumento normativo alla sua finalità precipua di evitare la scadenza di termini - con l'accortezza di evitare di incidere su fonti secondarie - e ciò dovrebbe riguardare i soli casi in cui vi siano ragioni obiettive che suggeriscano uno slittamento del termine medesimo, evitando che esso operi come una sanatoria di mere inadempienze delle strutture burocratiche;
in particolare, nel parere espresso in data 17 febbraio 2009 dal Comitato per la legislazione si legge, in premessa, che «siffatta modalità di produzione normativa, connotata dalla sua incidenza - in modo puntuale e per finalità disparate - su un amplissimo spettro di materie, talune delle quali definite con gli strumenti di manovra finanziaria approvati dalle Camere in tempi recentissimi e, nel caso della legge finanziaria, non ancora vigenti al momento dell'emanazione del decreto (la legge finanziaria è entrata infatti in vigore il 1o gennaio 2009), configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione»;
questa specifica tipologia di decreti-legge rende sostanzialmente priva di reali contenuti l'istruttoria legislativa sia in sede parlamentare sia nel corso del procedimento endogovernativo, come testimoniato dalla assenza, in questo come in altri analoghi provvedimenti, delle relazioni AIR ed ATN, in difformità dalla disciplina di tali strumenti recentemente innovata da una direttiva e da un regolamento, entrambi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
impegna il Governo
a individuare strumenti, strategie e possibili soluzioni affinché, in una prospettiva di medio periodo, si possa definitivamente superare la pratica legislativa dei decreti legge «mille-proroghe» a cadenza periodica, nel cui contenuto originario - ed ancor più nel corso dell'esame parlamentare - finiscono per introdursi disposizioni sostanziali che ne ampliano l'ambito di intervento in misura tale da pregiudicare il pieno rispetto dei requisiti ordinamentali propri di tale strumento normativo, come definiti dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e dall'articolo 77 della Costituzione e come interpretati e applicati dalla Corte costituzionale;
ad adottare, inoltre, modalità di svolgimento delle fasi di istruttoria e progettazione normativa che favoriscano la redazione delle relazioni sull'AIR e sull'ATN, nonché, ove ciò non sia possibile, la piena attuazione di quanto statuito, in particolare, dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, con riguardo ai contenuti necessari della relazione illustrativa che accompagna i provvedimenti di origine governativa.
9/2198/14.Occhiuto, Duilio, Zaccaria, Stradella.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 ha istituito l'Ente Italiano per la Montagna (EIM), ente di ricerca vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali;
di conseguenza è stato soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT) e sono stati trasferiti all'EIM le funzioni, il patrimonio e l'organico del primo;
per il funzionamento dell'EIM è stato previsto un finanziamento sia con le risorse disponibili trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura assegnata all'IMONT sia con il concorso dei soggetti che parteciperanno all'attività del medesimo;
come si evince dalla risposta del rappresentante del Governo a un'interrogazione in commissione dell'on. Caparini, d'intesa con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è deciso di destinare all'Ente Italiano della Montagna una dotazione pari a 2.800.000 euro annui;
il provvedimento in esame, all'articolo 41, comma 15, assegna all'EIM un contributo pari a 2.800.000 euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
impegna il Governo
a prevedere in via ordinaria, nei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 2010, le risorse necessarie all'Ente Italiano per la Montagna nell'ambito del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerandolo come destinatario dei fondi in precedenza assegnati all'Istituto Nazionale della Montagna.
9/2198/16.Di Centa.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 ha istituito l'Ente Italiano per la Montagna (EIM), ente di ricerca vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali;
di conseguenza è stato soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT) e sono stati trasferiti all'EIM le funzioni, il patrimonio e l'organico del primo;
per il funzionamento dell'EIM è stato previsto un finanziamento sia con le risorse disponibili trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura assegnata all'IMONT sia con il concorso dei soggetti che parteciperanno all'attività del medesimo;
come si evince dalla risposta del rappresentante del Governo a un'interrogazione in commissione dell'on. Caparini, d'intesa con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è deciso di destinare all'Ente Italiano della Montagna una dotazione pari a 2.800.000 euro annui;
il provvedimento in esame, all'articolo 41, comma 15, assegna all'EIM un contributo pari a 2.800.000 euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
impegna il Governo
a valutare la previsione in via ordinaria, nei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 2010, delle risorse necessarie all'Ente Italiano per la Montagna nell'ambito del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerandolo come destinatario dei fondi in precedenza assegnati all'Istituto Nazionale della Montagna.
9/2198/16.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Centa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice privacy) demanda all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'individuazione delle modalità per la manifestazione del consenso degli abbonati all'inclusione in elenchi telefonici cartacei ed elettronici pubblici e all'utilizzo dei dati per le finalità di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 7 del codice (invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale);
il suddetto sistema, definito in gergo tecnico opt-in, vieta l'utilizzo dei dati del consumatore per pubblicità, vendita o ricerche di mercato senza la sua esplicita autorizzazione, con la conseguenza di imporre gli adempimenti in termini di informativa e consenso ad una pluralità di operatori commerciali non coordinati tra di loro;
i provvedimenti adottati nel 2008 dal Garante, tesi a rafforzare il rispetto del divieto di ogni forma di marketing non previamente autorizzato, hanno promosso un maggior grado di tutela dei diritti di riservatezza dei consumatori ma, allo stesso tempo, hanno limitato il grado di libertà in capo alle aziende di contact center, mettendo a rischio i livelli occupazionali e, in prospettiva, inibendo lo sviluppo del settore in Italia;
l'articolo 44, comma 1-bis, del decreto in esame (come modificato in sede di conversione) è un tentativo di ampliare i margini di operatività del settore ma - per sua stessa natura - ha carattere di provvisorietà;
si rende opportuna una disciplina organica ed efficace della materia, che contemperi il diritto di privacy con la libertà economica delle imprese e la stessa possibilità dei consumatori di ricevere informazioni commerciali;
alcuni paesi europei, pur nel rispetto dell'articolo 12, comma 3, della direttiva UE n. 58 del 2002, hanno adottato un sistema cosiddetto di opt-out (opposizione esplicita al trattamento), che permette l'utilizzo dei dati dell'abbonato qualora quest'ultimo non abbia esplicitamente deciso di renderli indisponibili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre una modifica del decreto legislativo n. 196 del 2003, che preveda l'adozione di un sistema basato sull'opposizione esplicita al trattamento (cosiddetto opt-out), attraverso l'istituzione presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali di un registro, al quale i consumatori possano iscriversi, anche telematicamente, e disponga su questa base l'aggiornamento periodico delle banche dati dei soggetti titolari dei trattamenti con fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9/2198/18.Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
il comma 16-sexiesdecies del decreto-legge in esame prevede l'istituzione, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria, di un fondo con una dotazione di 3 milioni annui a decorrere dal 2009, per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzina e del gasolio per l'autotrazione;
tale misura è predisposta al fine di tutelare il buon funzionamento del mercato interno a fronte delle differenze di prezzi operati negli Stati confinanti e rappresenta, in ogni caso, un sostegno alle popolazioni locali;
nel resto del Paese, in particolare nelle regioni meridionali, la crisi economica sta duramente colpendo le famiglie e le imprese che, purtroppo, sono costrette a pagare prezzi sempre più elevati per quanto riguarda il costo della benzina e del gasolio per l'autotrazione,
impegna il Governo
a verificare la possibilità di attuazione di provvedimenti tesi alla riduzione del costo della benzina e del gasolio per l'autotrazione nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, stante i costi aggiuntivi che su questi prodotti gravano, al fine di sostenere in maniera concreta le famiglie e le imprese.
9/2198/19.Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
La Camera
premesso che:
la crisi economica che attanaglia il Paese sta creando situazioni di grossa difficoltà, soprattutto nel Mezzogiorno, nel settore agricolo;
con il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono state approntate modifiche tese ad affrontare la crisi del settore;
in materia di proroga delle agevolazioni previdenziali, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si è scelta, per motivi economici, la data del 31 marzo 2009;
tale scelta, ad esempio, rischia di creare secondo le associazioni di settore, per via degli aumenti che si determineranno dal mese di aprile, una riduzione netta degli occupati nel settore di circa il 10 per cento;
le disposizioni previste nel decreto in esame aiutano sicuramente le cooperative agricole, ma vi è il rischio che risultino insufficienti se non si interviene in maniera più incisiva;
nella Regione Sicilia, ad esempio, vi è una crisi profonda nel settore delle viticolture che ha subito gravi danni dalla peronospora nella scorsa stagione, così come il settore cerealicolo che sta registrando un crollo del prezzo del grano di addirittura il 70 per cento nell'arco degli ultimi mesi con gravi danni per le produzioni del Mezzogiorno o ancora il settore olivicolo nella Regione Puglia;
tale situazione di crisi sta interessando tutto il mondo agricolo ma è ovviamente, stante le ben note difficoltà economiche, più preoccupante nelle aree del Mezzogiorno che sono più colpite dagli effetti devastanti della crisi attuale;
in questo senso prevedere l'introduzione, con particolare riferimento alle zone agricole svantaggiate, di nuove norme di sostegno e agevolazione appare una strada obbligata ed urgente,
impegna il Governo
a prevedere l'istituzione di un tavolo permanente di confronto, con le associazioni del settore agricolo, al fine di dare vita a misure condivise atte a fronteggiare, con tempestività, la crisi del settore;
a prevedere la possibilità di emanare, entro tempi necessariamente stretti, un provvedimento che rafforzi e prolunghi, soprattutto nelle zone agricole svantaggiate site nelle aree «obiettivo 1», le agevolazioni previdenziali attualmente in vigore e si verifichi, al contempo, la possibilità di destinare maggiori risorse al settore agricolo che rischia di subire contraccolpi mortali dall'aggravarsi della crisi internazionale.
9/2198/20.Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
La Camera,
premesso che:
la crisi economica che attanaglia il Paese sta creando situazioni di grossa difficoltà, soprattutto nel Mezzogiorno, nel settore agricolo;
con il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono state approntate modifiche tese ad affrontare la crisi del settore;
in materia di proroga delle agevolazioni previdenziali, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si è scelta, per motivi economici, la data del 31 marzo 2009;
tale scelta, ad esempio, rischia di creare secondo le associazioni di settore, per via degli aumenti che si determineranno dal mese di aprile, una riduzione netta degli occupati nel settore di circa il 10 per cento;
le disposizioni previste nel decreto in esame aiutano sicuramente le cooperative agricole, ma vi è il rischio che risultino insufficienti se non si interviene in maniera più incisiva;
nella Regione Sicilia, ad esempio, vi è una crisi profonda nel settore delle viticolture che ha subito gravi danni dalla peronospora nella scorsa stagione, così come il settore cerealicolo che sta registrando un crollo del prezzo del grano di addirittura il 70 per cento nell'arco degli ultimi mesi con gravi danni per le produzioni del Mezzogiorno o ancora il settore olivicolo nella Regione Puglia;
tale situazione di crisi sta interessando tutto il mondo agricolo ma è ovviamente, stante le ben note difficoltà economiche, più preoccupante nelle aree del Mezzogiorno che sono più colpite dagli effetti devastanti della crisi attuale;
in questo senso prevedere l'introduzione, con particolare riferimento alle zone agricole svantaggiate, di nuove norme di sostegno e agevolazione appare una strada obbligata ed urgente,
impegna il Governo:
a prendere in considerazione l'istituzione di un tavolo permanente di confronto, con le associazioni del settore agricolo, al fine di dare vita a misure condivise atte a fronteggiare, con tempestività, la crisi del settore;
a valutare la possibilità di emanare un provvedimento che rafforzi e prolunghi, soprattutto nelle zone agricole svantaggiate site nelle aree «obiettivo 1», le agevolazioni previdenziali attualmente in vigore e si verifichi, al contempo, la possibilità di destinare maggiori risorse al settore agricolo che rischia di subire contraccolpi mortali dall'aggravarsi della crisi internazionale.
9/2198/20.(Testo modificato nel corso della seduta) Sardelli, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.
La Camera,
premesso che:
il comma 1-bis dell'articolo 44 prevede che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 possano essere lecitamente utilizzati per fini promozionali fino al 31 dicembre 2009;
quanto previsto dal comma 1-bis riferendosi a banche dati provenienti da elenchi telefonici pubblici anteriori al 1o agosto 2005 rischia di far utilizzare i dati relativi a soggetti che successivamente a quella data hanno formalmente e legittimamente richiesto di essere esclusi dai citati elenchi telefonici pubblici;
quanto previsto dal comma 1-bis ha sollevato le critiche di numerosi cittadini e associazioni dei consumatori che hanno richiesto comunque la garanzia della privacy;
pur comprendendo la ratio della norma appare in ogni caso necessario garantire i cittadini che hanno espresso la volontà di non rendere pubblici i propri dati,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di attuazione, che ai titolari del trattamento che hanno costituito banche dati prima del 1o agosto 2005 sia richiesto il non utilizzo dei dati relativi ai cittadini che hanno espresso la volontà di essere esclusi dagli elenchi telefonici pubblici successivamente alla data del 1o agosto 2005.
9/2198/21.Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43-bis del decreto-legge in esame prevede, al comma 12, che gli enti previdenziali pubblici tornati nella disponibilità degli immobili possano procedere alla vendita diretta fatti salvi i diritti spettanti agli aventi diritto;
il comma 11 sancisce che il rimborso delle passività di cui al comma 6 dell'articolo 43-bis conclude l'operazione denominata Scip 2;
si stima che gli immobili invenduti che torneranno nella piena disponibilità degli enti previdenziali pubblici siano circa 22.000 e che il loro valore sia pari a 2,3 miliardi di euro;
il comma 12 dell'articolo 43-bis non prevede espressamente di proseguire nella vendita degli immobili ancora invenduti ma indica la mera possibilità per gli enti previdenziali pubblici di procedere alla vendita diretta;
qualora gli enti decidessero di non procedere alla vendita ai conduttori degli immobili rimasti invenduti solo per la inefficienza degli enti stessi e della Scip si creerebbe un danno per gli inquilini ancora non acquirenti rispetto a coloro che hanno potuto acquistare gli alloggi negli anni precedenti;
dalla relazione tecnica presentata dal Governo si evince che la passività della Scip è pari a 1,7 miliardi di euro, una cifra che sarebbe ampiamente compensata dalla vendita diretta agli inquilini dei 22.000 immobili rimasti invenduti che come detto risultano avere un valore di oltre 2,3 miliardi,
impegna il Governo
ad intervenire nei confronti degli enti previdenziali pubblici affinché procedano e proseguano nella vendita diretta agli inquilini con i criteri fissati dai provvedimenti legislativi citati dal comma 12 dell'articolo 43-bis e affinché nei confronti di coloro impossibilitati all'acquisto, per età e condizioni soggettive e oggettive, si proceda al rinnovo dei contratti di locazione;
a concordare con gli enti previdenziali pubblici la possibilità di utilizzare il ricavato delle vendite e le unità immobiliari che rimarranno comunque invendute, al netto delle somme occorrenti per il rimborso delle eventuali passività di cui al comma 6 dell'articolo 43-bis, in programmi di realizzazione o acquisto o recupero di immobili da destinare alla locazione nell'ambito del piano di social housing previsto dal Governo, allo scopo di affrontare la grave emergenza abitativa vissuta nel nostro Paese, ma anche al fine di dotare gli enti stessi di una riserva tecnica capace di garantire le prestazioni previdenziali dei lavoratori ad essi iscritti, anche attraverso strumenti innovativi quali la creazione di appositi fondi immobiliari.
9/2198/22.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
La Camera
premesso che:
il comma 1-octies dell'articolo 29 del decreto-legge in esame, riguarda il rilascio del permesso di costruire subordinato all'obbligo dell'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come previsto dal comma 289, articolo 1, della legge finanziaria per il 2008;
il comma 289 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), sostituendo integralmente il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia), aveva disposto infatti che, dal 1o gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali dovevano vincolare, per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, e 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati;
il suddetto comma 1-octies in esame, differisce al 1o gennaio 2010 la scadenza prevista al 1o gennaio 2009, entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero quindi dovuto subordinare il permesso a costruire all'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili;
la Commissione dell'Unione europea ha confermato che l'uso dell'energia nell'edilizia residenziale e commerciale rappresenta la quota principale del consumo finale totale di energia e delle emissioni di CO2 dell'UE, con una percentuale pari a circa il 40 per cento. L'ampio margine di risparmio energetico da sfruttare in tale settore potrebbe consentire all'UE, sempre secondo la Commissione, di ridurre dell'11 per cento il consumo finale di energia entro il 2020;
inoltre la Commissione ha presentato, in questo contesto, la comunicazione «Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20 per cento» (COM(2008)772), con la quale definisce la strategia per conseguire l'obiettivo del 20 per cento di risparmio energetico entro il 2020,
impegna il Governo
a perseguire gli obiettivi posti dalla Unione europea relativamente alla riduzione del 20 per cento di risparmio energetico entro il 2020, anche alla luce del ruolo di primo piano che il settore dell'edilizia può svolgere nel raggiungimento dei suddetti obiettivi energetici, di incremento dell'efficienza e del risparmio energetico, anche e soprattutto attraverso l'incremento delle fonti di energia alternativa;
a non disporre - alla luce anche dell'importanza della norma oggetto di proroga - ulteriori differimenti del termine entro il quale i regolamenti edilizi comunali dovranno vincolare il rilascio del permesso di costruzione di nuovi edifici all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
9/2198/23.Piffari.
La Camera
premesso che:
il comma 14 dell'articolo 35 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2009 il termine - già prorogato più volte e fissato in ultimo al 30 giugno 2008 dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - per l'emanazione del decreto ministeriale che deve predisporre un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale;
sempre il comma 14 riscrive di fatto l'articolo 8-bis del suddetto decreto-legge n. 248 del 2007 (abrogato dal successivo comma 15 dell'articolo 35 provvedimento in esame), il quale, al fine di incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale a fini di trapianto, autorizzava la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale;
la conservazione di queste cellule staminali è molto importante, in quanto sono vere e proprie salvavita per combattere malattie molto gravi come leucemia, anemia, talassemia e altre rare patologie;
con la riscrittura dell'articolo 8-bis del suddetto decreto n. 248 del 2007, viene eliminato non solo il riferimento all'autorizzazione della raccolta autologa (che consente, per esempio, la possibilità di conservare per il proprio bambino le cellule staminali derivate), ma anche ogni riferimento alle strutture private tra quelle che possono essere autorizzate alla conservazione e allo stoccaggio di cordone ombelicale;
l'aver tolto il riferimento all'autorizzazione della raccolta autologa, significa peraltro impedire la possibilità di conservare il proprio materiale biologico e di utilizzarlo in caso di bisogno (a meno di non recarsi all'estero a pagamento), con la conseguenza che il cordone ombelicale possa solo essere donato,
impegna il Governo
a provvedere in tempi rapidi all'emanazione del decreto ministeriale che deve predisporre un progetto per l'istituzione della rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale;
a garantire una rete realmente efficace di strutture per la conservazione e lo stoccaggio di cordone ombelicale;
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a reintrodurre l'autorizzazione alla raccolta autologa, anche alla luce del fatto che attualmente con la sola donazione e con le strutture attualmente esistenti moltissimi cordoni ombelicali vanno perduti.
9/2198/24.Palagiano, Mura, Sarubbi.
La Camera,
premesso che:
l'ICI (imposta comunale sugli immobili) è un'imposta reale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992);
il gettito del tributo è devoluto al comune nell'ambito del cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili oggetto di imposta;
per quanto riguarda l'area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
a norma dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso;
il contribuente, per conoscere se la sua area è ritenuta edificabile ai fini dell'ICI, può rivolgersi al comune competente perché venga attestato se l'area medesima è fabbricabile in base ai criteri descritti dal comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992;
molte aree fabbricabili non sono utilizzate esclusivamente a scopi edificatori da parte dei proprietari ma spesso sono utilizzate per attività dirette alla coltivazione. Quindi è necessaria una definizione, ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, più puntuale e precisa di area fabbricabile,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere che un'area sia da considerare fabbricabile, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad una concessione edilizia.
9/2198/25.Cimadoro.
La Camera,
premesso che:
in Italia le società partecipate da comuni, province, regioni e comunità montane sono più di quattromila mentre oltre tremila sono quelle controllate dagli enti locali con quote superiori al 50 per cento del capitale sociale;
gli amministratori sono ventiseimila e i componenti dei collegi sindacali dodicimila. Gli utili che hanno fatto registrare ammontano poco al di sotto di 1,5 miliardi, in virtù soprattutto dei buoni risultati ottenuti nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi idrici e nella fornitura del gas. Ciò è dovuto ai risultati delle società del Centro Nord (1,6 miliardi) le quali hanno potuto compensare le perdite di quelle del Sud (- 147 milioni); peraltro, al netto dei contributi, erogati dagli enti locali, dallo Stato e dall'Unione europea, tali utili delle società controllate sarebbero notevolmente ridimensionati;
il fenomeno desta non poche preoccupazioni, sia per le risorse impegnate, sia per la mancanza di adeguati controlli (nella maggior parte degli enti locali non viene redatto un bilancio consolidato), con il conseguente rischio di notevoli passività occulte;
l'esternalizzazione di attività e servizi, che non risulta accompagnata da un corrispondente ridimensionamento degli apparati pubblici, ingenera il forte rischio di politiche clientelari nelle assunzioni e nelle attribuzioni degli incarichi di maggior rilievo,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di ridurre il ricorso alla costituzione di società da parte degli enti locali.
9/2198/26.Messina.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame prevede, all'articolo 19, la proroga di ulteriori sei mesi (al 30 giugno 2009) dell'entrata in vigore dell'istituto della class-action;
le disposizioni relative alla class action, l'azione collettiva a tutela di consumatori ed utenti, introdotte, dopo molta attesa, dalla legge finanziaria per il 2008, avrebbero dovuto avere piena efficacia già dal 1o luglio 2008; ma il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ne aveva disposto la sospensione dell'entrata in vigore fino al 1o gennaio 2009;
a seguito dell'ulteriore proroga introdotta dall'articolo 19 del decreto in esame siamo, dunque, ancora una volta in una fase di sospensione i cui contorni restano incerti;
anche la stessa class action nei confronti della Pubblica amministrazione, introdotta tra i principi e criteri direttivi del disegno di legge delega d'iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in merito all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, esaminato dalla Camera dei deputati nelle scorse settimane, non è «incisiva» come avrebbe dovuto essere: infatti, l'azione collettiva nei confronti della PA mira al ripristino del servizio e degli standard e non al risarcimento del danno;
tutelare i consumatori e difendere la qualità della vita significa promuovere uno sviluppo complessivamente sostenibile, eco-compatibile, equilibrato, ed adottare misure di tutela dei consumatori in tutti i campi: nella catena alimentare, nei trasporti, in tutti i servizi, nel sistema sanitario e nella prevenzione a tutela della salute, nell'e-commerce e nel trading on line, nell'ambito del credito e delle assicurazioni, e così via;
importante, al di là dei singoli interventi, è però fornire nuovi e più estesi strumenti di controllo e di intervento ai consumatori ed alle loro organizzazioni, e rafforzarne «il potere sociale», estendendo, anche per questa via, la partecipazione democratica dei cittadini;
l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dello scorso 16 febbraio, con cui ha multato due gestori telefonici per modifica unilaterale e sistematica dei piani tariffari senza fornire adeguate informative al consumatore, riporta alla ribalta il tema dell'urgenza della class action;
l'istituto del risarcimento collettivo, infatti, si adatterebbe perfettamente a casi come questi dove, per tali pratiche commerciali scorrette, la multa acquista un significato formale e non restituisce alle migliaia di utenti le cifre incassate automaticamente dai gestori, senza che i consumatori avessero alcuna possibilità di essere informati e di scegliere,
impegna il Governo
a non adottare provvedimenti volti a differire ulteriormente l'entrata in vigore delle disposizioni sulla class action.
9/2198/27.Leoluca Orlando, Mura.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del provvedimento in esame proroga dal 1o gennaio 2009 al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione di alcune disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
il complesso normativo del decreto legislativo n. 81 del 2008, salvo alcune eccezioni, è entrato in vigore il 15 maggio 2008;
riguardo al termine del 16 maggio 2009, la stessa relazione illustrativa del provvedimento in esame, osserva che è stata scelta tale data in quanto essa rappresenta il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato decreto legislativo n. 81. La proroga in oggetto, infatti, come osserva la medesima relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimeditazione di alcuni problemi, posti dalle norme interessate;
il comma 1 dell'articolo 32, in particolare, proroga alla richiamata data la decorrenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all'assunzione;
la decorrenza dell'applicazione delle richiamate disposizioni era già stata prorogata dal 15 maggio 2008 al 1o gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Tra gli altri, la richiamata lettera r), prevede l'obbligo di comunicazione, all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
per l'inadempimento dei richiamati obblighi di comunicazione, è prevista, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, lettere i) ed l) dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari a 2.500 e 7.500 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ad un giorno;
il comma 2 proroga invece, sempre alla stessa data del 16 maggio 2009, la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione dei rischi;
il comma 2-bis modifica il termine previsto al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente il campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la modifica apportata il termine per l'individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle istituzioni menzionate nella norma ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo viene portato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 81 del 2008, in luogo del precedente termine di dodici mesi. Pertanto, il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010;
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono indicate le seguenti istituzioni:
forze armate e di polizia,
dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
servizi di protezione civile;
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, le amministrazioni destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
università, istituti di istruzione universitaria e istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica;
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
mezzi di trasporto aerei e marittimi;
archivi, biblioteche e musei, solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali;
il comma 2-ter modifica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissava in dodici mesi il termine per l'adozione dei decreti con i quali vengono adottate le disposizioni necessarie ai fini del coordinamento della normativa recata nel decreto decreto legislativo n. 81 del 2008 con una serie di altre discipline concernenti:
le attività lavorative a bordo delle navi e quelle in ambito portuale;
le attività lavorative nel settore delle navi da pesca;
il trasporto ferroviario;
tale termine viene portato a ventiquattro mesi data di entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008: pertanto, anche qui il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010;
la Commissione dell'Unione europea ha proposto, nel febbraio 2007, una strategia per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell'Unione europea dal 2007 al 2012, «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» (COM(2007)62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25 per cento l'incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell'UE, entro il 2012;
a pochi mesi dall'entrata in vigore di un provvedimento così articolato e complesso come il nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) è possibile procedere a un primo bilancio sul suo stato di attuazione;
al di là dei tanti proclami e delle tante buone dichiarazioni di principio, è possibile così scoprire come la materia che doveva costituire il nodo centrale delle nuove misure previste in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ossia la valutazione dei rischi, sia rimasta ad oggi pressoché inattuata;
nonostante l'assoluta rilevanza della materia in questione, l'articolo 306 del decreto legislativo n. 81, in deroga al principio generale di immediata efficacia dell'intero testo unico, aveva rinviato l'efficacia delle norme riguardanti l'attività di valutazione dei rischi (e delle relative disposizioni sanzionatorie) al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 2 agosto 2008, n. 129, aveva disposto un ulteriore differimento dell'efficacia delle disposizioni in tema di valutazione dei rischi al 1o gennaio 2009;
il rinvio ulteriore fino al 16 maggio 2009 di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame è particolarmente grave e insidioso, perché coincide in pratica con il termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008;
vengono rinviate addirittura al 15 maggio 2010 le norme concernenti forze armate, vigili del fuoco, penitenziari, trasporti marittimi, ferroviari e aerei, scuole di ogni ordine e grado;
dal sintetico quadro fin qui esposto, la desolante conclusione a cui si può giungere è la seguente: una materia di rilievo costituzionale (articolo 32 della Costituzione) quale la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è stata sistematicamente declassata a bene «disponibile», a mero oggetto di scambio e di mediazione con le imprese, le cui potenti lobbies sono state persino in grado di congelare l'efficacia di una importante riforma legislativa per quasi un anno;
per avere una idea della gravità delle omissioni qui denunciate è sufficiente riflettere sul numero degli infortuni e dei morti sul lavoro nel nostro Paese dall'inizio del 2008 fino al 22 dicembre: 1.027 morti, 1.027.436 infortuni, 25.685 invalidi;
siamo di fronte a una guerra «a bassa intensità» che ha ucciso oltre 8.000 lavoratori dal 2001 a oggi e che comporta un costo sociale di circa 42 miliardi di euro l'anno (pari al 3 per cento del PIL);
invece di potenziare le misure di prevenzione e di vigilanza, lo Stato ha deciso di ritirarsi dalla scena per un anno proprio nella materia che doveva costituire uno dei nodi centrali delle nuove misure previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
si tratta di concessioni gravi innanzitutto dal punto di vista delle loro implicazioni culturali. Si direbbe, riflettendo su tali produzioni legislative, che la sicurezza del lavoro sia materia sulla quale, in un'ottica di scambio, sia possibile chiudere gli occhi o (quantomeno) stare a temporeggiare;
l'ultimo rapporto del Censis segnala che l'Italia è il Paese europeo nel quale si muore di più sul lavoro, il doppio rispetto alla Francia e il 30 per cento in più rispetto a Germania e Spagna;
l'Italia conta un numero di vittime sul lavoro, in rapporto alla popolazione, pari a 1,62 per cento contro una media europea dello 0,97 per cento;
è davvero singolare, ancorché sconcertante, che le stesse forze politiche che in queste ultime settimane si sono attivate strumentalmente in difesa del diritto alla vita, nel bel mezzo di una ennesima recrudescenza delle morti bianche, accordino tolleranza nell'adeguamento alle norme poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori,
impegna il Governo
a potenziare l'attività di controllo relativa alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro ed a considerare i nuovi limiti temporali come termini non più valicabili, entro i quali occorre agire - con ogni possibile anticipo - per la definitiva attuazione delle relative previsioni; in particolare, a considerare ultimative le proroghe di cui ai commi 2-bis e 2-ter, che rinviano di un anno il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori (quali, in particolare, forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei).
9/2198/28.Paladini.
La Camera,
premesso che:
nell'articolo 29 del decreto-legge in esame sono contenute diverse norme che modificano in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
tale materia, fin dall'emanazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è stata sempre attribuita alla competenza amministrativa dei comuni che l'hanno disciplinata attraverso i propri regolamenti;
le modifiche introdotte dall'articolo 29 vanno pertanto ad incidere sui regolamenti comunali vigenti con conseguenze amministrative e possibili rischi di contenzioso;
inoltre sono state previste forme di sanzioni amministrative difficilmente applicabili sia per la mancata indicazione dell'autorità competente a irrogarle sia per l'impossibilità di conoscere in campo nazionale i casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo a tali sanzioni,
impegna il Governo
a diramare disposizioni attuative allo scopo di evitare per quanto possibile i rischi di contenzioso con gli enti locali, nonché a trasmettere al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sugli effetti di queste norme sulla liberalizzazione e concorrenzialità degli operatori del settore anche ai fini di una loro eventuale correzione.
9/2198/29.Di Giuseppe.
La Camera,
premesso che:
nell'articolo 29 del decreto-legge in esame sono contenute diverse norme che modificano in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
tale materia, fin dall'emanazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è stata sempre attribuita alla competenza amministrativa dei comuni che l'hanno disciplinata attraverso i propri regolamenti;
le modifiche introdotte dall'articolo 29 vanno pertanto ad incidere sui regolamenti comunali vigenti con conseguenze amministrative e possibili rischi di contenzioso;
inoltre sono state previste forme di sanzioni amministrative difficilmente applicabili sia per la mancata indicazione dell'autorità competente a irrogarle sia per l'impossibilità di conoscere in campo nazionale i casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo a tali sanzioni,
impegna il Governo
a diramare disposizioni attuative allo scopo di evitare per quanto possibile i rischi di contenzioso con gli enti locali.
9/2198/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Giuseppe.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43-bis del provvedimento in esame pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi;
il trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi delle norme relative, e tale corrispettivo è versato alla SCIP. Gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili. In particolare, i soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono alla vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare, e possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita;
l'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a mente del quale, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;
si opera dunque la liquidazione della società SCIP 2, veicolo della più grande cartolarizzazione in Europa, lanciata dal Ministro dell'economia e delle finanze, on. Tremonti, nel 2002. Un monumento alla «finanza creativa»: Scip 2 incassò 6,7 miliardi di euro grazie a bond garantiti dalla futura vendita di un portafoglio di quasi 63 mila immobili di proprietà degli enti previdenziali;
questa operazione si chiude con 1,7 miliardi di obbligazioni da ripagare che finiranno a carico del bilancio pubblico e con poco meno della metà degli immobili (28 mila) invenduti;
già nel 2005 era stato necessario un prestito-ponte per coprire i mancati incassi delle vendite, e tra ottobre e gennaio, Scip non ha onorato le scadenze dei propri bond facendo scattare le clausole a tutela dei sottoscrittori, clausole che facevano alzare i rendimenti;
Scip 1, lanciata nel 2001 aveva prodotto un utile di 1,2 miliardi che gli stessi enti previdenziali presenti nella seconda operazione utilizzeranno per coprire in parte il buco di Scip 2;
vanno ricordate le tappe salienti della vicenda SCIP: la strada scelta allora dal Governo Berlusconi, tradotta nella legge n. 410 del 2001, si prefiggeva un obiettivo condivisibile, ma il tentativo di operare forzature giuridiche e tecniche, capaci di travolgere le regole e la prassi dell'ordinamento italiano, conteneva gli elementi di un pericoloso squilibrio e talvolta di marcata non equità, che si sono puntualmente manifestati nel tortuoso percorso delle dismissioni, soprattutto per ciò che riguarda quelle gestite dalla società SCIP 2;
l'intera operazione resta ancora contornata da una ridda di interrogativi insoluti che ne mettono in luce l'opacità, e determinano, soprattutto per ciò che riguarda la vicenda irrisolta degli immobili di pregio, una accentuata difformità di trattamento nelle condizioni di vendita, quindi nella possibilità offerta ai cittadini di esercitare in modo congruo ed equilibrato un proprio legittimo diritto;
a giugno 2001, mentre erano in corso le vendite degli immobili direttamente da parte degli Enti, il nuovo Governo Berlusconi blocca le operazioni, accusando le Amministrazioni degli Enti di ritardi e di inefficienze e di aver avuto nel corso degli anni una redditività del patrimonio immobiliare pari a zero;
il Ministro Tremonti - per ridurre il debito pubblico e per rispettare i parametri di Maastricht - sostenendone la necessità, l'urgenza e la convenienza, scommette sulle cartolarizzazioni immobiliari e mette a punto una nuova normativa il cui testo, ad avviso del presentatore, sembra scritto da un comitato d'affari di banche e immobiliari coordinato dal suo Ministero attraverso un gruppo di consulenti ed esperti;
per prima cosa, il Governo stabilisce che tutto il patrimonio immobiliare degli Enti (anche quello già individuato e pronto per il rogito notarile) deve essere cartolarizzato con operazioni finanziarie delegate completamente al Ministro dell'economia e delle finanze tagliando fuori il Ministero del lavoro;
a metà marzo 2003, viene anche soppresso l'Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali, istituito presso il Ministero del lavoro per il coordinamento e il controllo dei programmi di vendita;
millantando una convenienza per la finanza pubblica, il Governo ha sottratto di fatto la proprietà immobiliare agli Enti per trasferirla alla S.c.i.p. S.r.l.;
la cartolarizzazione consente al Governo di fare subito cassa e alle imprese immobiliari, riunite in consorzio, di mettere le mani sulla parte commerciabile del patrimonio in vendita. Infatti, per le società immobiliari che ben conoscono il sistema delle aste è già interessante partire con la gestione delle vendite di alloggi e unità commerciali libere;
le vendite con procedura d'asta vengono gestite all'interno degli stessi Consorzi, che modificando di volta in volta le stesse procedure accumulano ingenti guadagni. Sono gli anni in cui anche i «furbetti del quartierino», accumulano grande liquidità per le successive operazioni che li portano prima alla ribalta e poi ad essere inquisiti;
con le cartolarizzazioni lo Stato ha messo sul mercato un patrimonio immobiliare stimato complessivamente in circa 16,5 miliardi di euro. Se una buona fetta è stata comprata dagli inquilini con gli sconti, anche per gli immobiliaristi molti buoni affari non sono mancati;
ci si può legittimamente chiedere chi risponderà e quando dei risultati negativi, e se vi sarà mai un giudizio effettivo e serio di responsabilità;
le cartolarizzazioni pubbliche, certamente, sono state un grande affare, ma non per lo Stato. Esse sono state gestite in maniera poco trasparente dalle grandi banche d'affari scelte per organizzare tutte le relative procedure di attuazione;
l'obiettivo di riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato conseguito in misura molto limitata;
la gestione delle operazioni di cartolarizzazione è stata affidata al Dipartimento del tesoro che si è avvalso del supporto del consiglio degli esperti, formato anche da persone provenienti da grandi banche d'affari e che sono poi tornate ad assumere incarichi esterni all'amministrazione;
la pianificazione e la gestione strategica delle operazioni è stata di fatto esternalizzata, affidandola ai super consulenti, ed in particolare alle banche d'affari che operano a livello internazionale. Data la loro natura e i loro interessi, tali soggetti, da una parte, non hanno effettuato alcun monitoraggio dei costi e benefici pubblici e, dall'altra, sono stati comunque portati ad evidenziare soprattutto i vantaggi delle operazioni;
si può dubitare che siano stati fatti gli interessi pubblici, anche perché i processi di cartolarizzazione si sono svolti in condizioni di scarsissima trasparenza,
impegna il Governo
a fornire al Parlamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame una relazione dettagliata sulle operazioni Scip1 e Scip2 e sul trasferimento della proprietà degli immobili di SCIP agli enti previdenziali originariamente proprietari degli stessi.
9/2198/30.Borghesi.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge in esame è stata introdotta, senza nemmeno ascoltare le associazioni di categoria, una modifica alla legge n. 21 del 1992 che penalizza fortemente la categoria dei noleggiatori con conducente;
l'articolo su menzionato richiede, al fine di conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, l'obbligatoria disponibilità in base a valido titolo giuridico di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, che devono essere situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
tale norma contrasta con il diritto al lavoro e la libera concorrenza;
l'articolo 85 del codice della strada già contrasta i fenomeni di illegalità collegati al servizio di noleggio con conducente, e prevede alcune sanzioni amministrative legate alla regolarità delle autorizzazioni;
la Federnoleggio-Confesercenti ha espresso forti critiche per l'applicazione di dette disposizioni, le quali comporterebbero la pratica impossibilità a lavorare per migliaia di imprese con conseguenze economiche gravi e la chiusura di 40.000 imprese circa nonché la perdita di oltre 200.000 posti di lavoro nel comparto del trasporto di persone;
decine di migliaia di aziende che in questi anni hanno investito e sviluppato capacità professionali, che hanno operato nel rispetto delle leggi esistenti, vengono oggi ingiustamente definite « abusive»,
impegna il Governo
ad intraprendere opportune iniziative nell'interesse della libera concorrenza del mercato, volte a garantire pari dignità alle diverse forme di autoservizio pubblico non di linea.
9/2198/31.Favia.
La Camera,
premesso che:
il comma 1023 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano impartite ad ANAS le direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, la piena separazione organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile delle attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali;
in data 30 luglio 2007 è stata emanata con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la direttiva prevista dal predetto articolo 1, comma 1023, della legge finanziaria per il 2007;
i commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 29 del decreto-legge in esame modificano la disciplina relativa all'affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali, al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici estendendo questa possibilità anche a forniture e servizi;
con tale decreto viene fatto saltare l'obbligo di gara per tutti i lavori pubblici introdotto nella precedente legislatura;
le norme del decreto in esame intervengono su discipline riguardanti le procedure di affidamento da parte dei concessionari e andrebbero acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo circa la conformità delle previsioni introdotte all'ordinamento comunitario, al fine di evitare il rischio di eventuali sanzioni,
impegna il Governo
ad adottare opportune iniziative volte a garantire la piena trasparenza e conformità di tale previsione con la vigente disciplina europea in materia di appalti e di tutela della concorrenza.
9/2198/32.Misiti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 42-bis del decreto in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari; tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia;
la norma in esame costituisce di fatto una proroga della sanatoria disposta nella stessa materia dall'articolo 1, comma 480, lettera c), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), di cui viene sostanzialmente riprodotto il testo. Tale disposizione sanava le violazione delle norme in materia di affissioni dei manifesti politici, fino al 1o gennaio 2005, dietro versamento di una imposta di 100 euro per anno e per provincia;
la normativa vigente in materia, in realtà, prevede sanzioni chiare e adeguate per le suddette violazioni; il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme relative all'affissione di manifesti di propaganda elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune, mentre il comma 3 dello stesso articolo 15 pone a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio;
è inammissibile che, in occasione della campagna elettorale, le norme sulle affissioni vengano costantemente violate in attesa del «solito» meccanismo della «sanatoria», che interviene puntuale a seguito delle elezioni;
in occasione del prossimo turno elettorale del 6 e 7 giugno del 2009, valido per le elezioni amministrative ed europee, sarebbe auspicabile evitare lo spiacevole fenomeno delle affissioni abusive, in vista di una futura e probabile ennesima sanatoria,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di rendere la normativa e il relativo sistema sanzionatorio in merito all'affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale realmente effettivi, evitando in futuro l'introduzione di speciali sanatorie al riguardo.
9/2198/33.Rota.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, all'articolo 41-bis, si propongono misure specifiche nel settore del sostegno pubblico all'editoria;
tali misure producono in primo luogo un allargamento della platea dei beneficiari dei contributi pubblici, aumentando i soggetti per i quali non è richiesto il requisito della rappresentanza parlamentare per ottenere i contribuiti, questo è infatti il senso della modifica al riferimento legislativo presente nel comma, non più l'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ma invece il comma 2 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; di quanto ci fosse bisogno di allargare la platea dei beneficiari dei contributi pubblici sarebbe probabilmente stato utile discutere, quanto sia corretto farlo in un provvedimento come quello in esame, cioè in un decreto-legge recante proroghe, dovrebbe essere ancora di più oggetto di riflessione;
altrettanto necessario appare una attenta riflessione sulle ragioni che hanno portato a proporre, sempre nell'articolo 41-bis del decreto-legge in esame, la possibilità di estendere alle società fiduciarie la partecipazione di controllo delle società editrici, quando invece attualmente la legge lo impedisce esplicitamente;
nel nostro Paese esiste la necessità democratica di mantenere un adeguato pluralismo dell'informazione, ne siamo consapevoli e convinti, esistono posizioni dominanti che producono effetti di evidente conflitto di interessi e che agiscono in maniera tale da ridurre gli spazi di libertà nel nostro Paese, tale distorsione è particolarmente evidente proprio nel settore dell'informazione;
esiste dunque la necessità di garantire effettiva libertà e pluralità del sistema informativo italiano, tale principio non giustifica però, ed anzi ci impone l'obbligo di combattere, ogni forma di spreco di denaro pubblico, non è accettabile che la difesa del principio di libertà di stampa e di opinione legittimi la creazione di iniziative editoriali strumentali, create al solo scopo di ottenere finanziamenti pubblici e poi di fatto inesistenti sul mercato editoriale, non possiamo rischiare di finanziare con denaro pubblico giornali e testate virtuali, quando non del tutto finte;
quanto questo rischio sia reale lo dimostra la proposta avanzata dal Governo nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, di ridurre il finanziamento pubblico ai giornali politici, ma di fronte ad un panorama normativo complesso e frastagliato con una serie di disomogeneità evidenti esiste la necessità di intervenire in maniera limpida e coerente, soprattutto trasparente; bisogna intervenire per riordinare l'intero settore ed evitare lo spreco di denaro pubblico. È necessario farlo anche per rispetto a quelle testate e giornali veri costruiti sul lavoro di professionisti che non possono continuare ad essere affiancati e confusi in una platea indistinta popolata di testate e giornali virtuali di cui quasi nessuno conosce l'esistenza,
impegna il Governo
ad intervenire al più presto affinché l'intero settore dei finanziamenti pubblici all'editoria venga disciplinato in maniera organica, non attraverso regolamenti, ma con una legge quadro di riordino dell'intero settore, facendo in modo dunque che il confronto su questo tema si svolga in Parlamento.
9/2198/34.Evangelisti.
La Camera,
premesso che:
la proroga disposta dall'articolo 11 del decreto-legge in esame riguarda la disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet, introdotta dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
allo scopo di ostacolare le comunicazioni telematiche aventi finalità terroristiche, il decreto-legge n. 144 del 2005, all'articolo 7, comma 1, ha stabilito che chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale vi siano apparecchi per comunicazioni telematiche a disposizione dei frequentatori è tenuto a chiederne licenza al questore;
l'efficacia temporale della disposizione introdotta nel 2005 era inizialmente limitata al 31 dicembre 2007. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
l'articolo in esame estende per ulteriori dodici mesi - fino al 31 dicembre 2009 - l'obbligo di richiesta di licenza al questore, posto in capo ai gestori di esercizi pubblici o circoli privati dotati di apparecchi per le comunicazioni telefoniche e Internet;
la ratio, come esplicitato nella relazione illustrativa del Governo, si rinviene nei perduranti motivi di allarme legati alla situazione internazionale nonché nelle risultanze di recenti operazioni di polizia sul territorio italiano;
è altresì in corso una riflessione politica in ordine alla previsione che quando si proceda per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, possa disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine;
si prevederebbe inoltre che i fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, debbano provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore, con la previsione che la violazione di tale obbligo comporti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvederebbe il Ministero dello sviluppo economico;
tale ipotesi, del tutto generica e che prevede fattispecie molto ampie, rischierebbe di instaurare un'illegittima censura sui contenuti dei siti presenti sulla rete,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, affinché il complesso di tali iniziative non comporti limitazioni alla libertà di espressione, garantita dalla Costituzione, su internet.
9/2198/35.Di Pietro, Evangelisti.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, non è stabilita alcuna proroga per l'emanazione dei decreti legislativi inerenti la riforma degli ammortizzatori sociali,
impegna il Governo
affinché siano adottate ulteriori iniziative normative volte a disporre la proroga del termine per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9/2198/36.(Nuova formulazione) Miglioli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, non è stabilita alcuna proroga per l'emanazione dei decreti legislativi inerenti la disciplina per l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori impegnati in particolari lavori o attività usuranti,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative finalizzate a prevedere, con tempestività, la proroga del termine per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9/2198/37.(Nuova formulazione) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, all'articolo 6 è stabilito al 30 giugno 2009 il termine per l'applicazione delle procedure concorsuali nella pubblica amministrazione;
tale termine si presenta come estremamente ravvicinato e rischia di impedire alle amministrazioni di procedere effettivamente all'espletamento delle procedure concorsuali nei tempi richiesti;
la conseguenza di tale impedimento sarebbe l'impossibilità per gli aventi diritto di accedere ai concorsi,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere con la massima sollecitudine la proroga del termine di cui all'articolo 6 al fine di permettere alle amministrazioni di procedere all'effettiva applicazione delle procedure concorsuali.
9/2198/38.Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, all'articolo 32 si prevede il rinvio di una serie di norme riguardanti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
la lunga serie delle morti sul lavoro ha assunto negli ultimi anni dimensioni drammatiche: solo nei primi mesi di questo anno, sono stati registrati circa cento morti, cento persone, che hanno lasciato le loro famiglie, mentre erano occupate sul posto di lavoro; se per il 2007 le stime approssimative indicano, soltanto nell'industria e nei servizi, che i morti sono stati 1050, occorre ricordare che il 2006 si è chiuso con 1341 decessi;
nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione è ancora oggetto di scarsi investimenti da parte delle imprese che investono nel settore risorse assolutamente insufficienti. Anche lo sviluppo di una vera e propria cultura della prevenzione e della sicurezza, tramite adeguati corsi di formazione, è ancora troppo poco sostenuta nei luoghi di lavoro in particolare tra gli addetti alle mansioni potenzialmente più pericolose;
oltre ai commi 1 e 2 che prevedono il rinvio dell'applicazione di norme contenute nel decreto legislativo riguardanti sia il rinvio delle comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e il divieto di visite mediche preventive all'assunzione, nonché la proroga al 16 maggio della valutazione dei rischi. Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti altri 2 commi che prevedono, il primo, la proroga da dodici a ventiquattro mesi delle data di entrata in vigore di disposizioni in materia di tutela delle salute e della sicurezza del luogo di lavoro per l'individuazione di effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato, il secondo l'adozione dei decreti legislativi per il coordinamento della normativa inerente al decreto legislativo in oggetto relativamente alle attività lavorative a bordo delle navi, delle navi da pesca e del trasporto ferroviario,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere con la massima sollecitudine l'effettiva ed integrale applicazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro così come prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9/2198/39.Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, all'articolo 32 si prevede il rinvio di una serie di norme riguardanti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
la lunga serie delle morti sul lavoro ha assunto negli ultimi anni dimensioni drammatiche: solo nei primi mesi di questo anno, sono stati registrati circa cento morti, cento persone, che hanno lasciato le loro famiglie, mentre erano occupate sul posto di lavoro; se per il 2007 le stime approssimative indicano, soltanto nell'industria e nei servizi, che i morti sono stati 1050, occorre ricordare che il 2006 si è chiuso con 1341 decessi;
nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione è ancora oggetto di scarsi investimenti da parte delle imprese che investono nel settore risorse assolutamente insufficienti. Anche lo sviluppo di una vera e propria cultura della prevenzione e della sicurezza, tramite adeguati corsi di formazione, è ancora troppo poco sostenuta nei luoghi di lavoro in particolare tra gli addetti alle mansioni potenzialmente più pericolose;
oltre ai commi 1 e 2 che prevedono il rinvio dell'applicazione di norme contenute nel decreto legislativo riguardanti sia il rinvio delle comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e il divieto di visite mediche preventive all'assunzione, nonché la proroga al 16 maggio della valutazione dei rischi. Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti altri 2 commi che prevedono, il primo, la proroga da dodici a ventiquattro mesi delle data di entrata in vigore di disposizioni in materia di tutela delle salute e della sicurezza del luogo di lavoro per l'individuazione di effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato, il secondo l'adozione dei decreti legislativi per il coordinamento della normativa inerente al decreto legislativo in oggetto relativamente alle attività lavorative a bordo delle navi, delle navi da pesca e del trasporto ferroviario,
impegna il Governo
ad adottare iniziative che consentano l'applicazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in tempi certi.
9/2198/39.(Testo modificato nel corso della seduta) Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
La Camera,
premesso che:
l'attuale congiuntura di crisi economica globale necessita di interventi incisivi a sostegno delle imprese e a tutela dell'occupazione;
il comparto delle energie alternative viene percepito a livello mondiale come il grimaldello per uscire dalla crisi, per l'alto contenuto tecnologico che lo caratterizza e per gli effetti positivi che l'efficienza energetica può innescare sia in termini di occupazione che di risparmio di risorse;
l'assunzione di politiche ambientali ed in particolare energetiche in linea con gli obiettivi del protocollo di Kyoto e con le politiche dell'Unione Europea rappresenta una necessità ineludibile, sia nella prospettiva globale di tutela dell'ecosistema del pianeta e di contrasto ai mutamenti climatici, sia nella dimensione nazionale di una politica innovativa della ricerca scientifica, di produzioni competitive ad alto valore aggiunto e di promozione sul territorio, tra i cittadini e gli attori sociali ed economici, dei prodotti e delle tecnologie più avanzate nel campo dell'efficienza e del risparmio energetico;
gli ultimi dati, resi noti da una ricerca di Nomisma Energia, ci dicono che le aziende italiane operanti nei settori dell'energia eolica, fotovoltaica e delle biomasse hanno raggiunto nel 2008 un giro d'affari di 5,2 miliardi di euro, con un incremento del 44 per cento rispetto al 2007. L'occupazione che ruota intorno al settore ammonta a circa 60.000 addetti, e le associazioni di settore prevedono la creazione di 100.000 nuovi posti di lavoro in 10 anni;
il rinvio di un anno (cioè al 1o gennaio 2010), contenuto nell'articolo 29, comma 1-octies del provvedimento in discussione, della norma che vincola il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comporterà inevitabilmente dei danni economici e occupazionali alle aziende del settore;
risulterebbe incomprensibile ai cittadini e al mondo delle imprese una politica che penalizza un settore in crescita, tanto più in un periodo di crisi,
impegna il Governo
a predisporre con urgenza un piano di riconversione energetica degli edifici pubblici nazionali e locali, compresi gli edifici scolastici, i musei, i tribunali e quanto altro ricada nella proprietà pubblica, anche attraverso il ricorso agli strumenti dello sponsor e del project financing, assimilando tale intervento a quelli individuati come infrastrutture strategiche nazionali.
9/2198/41.Bocci, Mariani, Realacci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
il comma 1-quinquiesdecies dell'articolo 29 del provvedimento in esame differisce di ulteriori nove mesi, dal 30 marzo al 31 dicembre 2009, il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008;
detto termine era stato spostato appena poche settimane fa dal decreto-legge n. 162 del 2008, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;
la norma di cui si chiede l'ulteriore differimento vieta, pena la nullità delle clausole e la possibile attribuzione della responsabilità erariale, alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di non introdurre in provvedimenti futuri continui differimenti del divieto di devoluzione delle controversie a collegi arbitrali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di attivarsi piuttosto perché venga estesa quanto prima la competenza relativa ai contratti pubblici alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.
9/2198/42.Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21, così come novellato dall'altro ramo del Parlamento, dispone una irrituale e impropria attribuzione al Governo in materia di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, volta all'introduzione di un regime tariffario semplificato per le imprese elettriche con un numero di utenze inferiore a 5000;
tale previsione appare in palese contrasto con la natura indipendente di detta Autorità, determinando una indebita interferenza;
infatti, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995 (legge istitutiva dell'Autorità), nel definire i compiti e le funzioni dell'AEEG, prevede che essa «stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente»;
la funzione di stabilire ed aggiornare le tariffe si configura, dunque, come uno dei più importanti compiti istituzionali attribuiti all'Autorità dalla sua legge istitutiva e si presenta come strettamente connessa proprio alla sua natura di Autorità indipendente;
il legislatore nell'ottica dell'apertura dei mercati energetici, ha voluto riservare la funzione di determinazione delle tariffe ad una istituzione indipendente, non legata a scelte contingenti e priva di situazioni di conflitto di interesse come quelle che derivano dalla partecipazione azionaria del Governo nelle principali imprese dominanti del settore, al fine di dar vita ad un quadro regolatorio stabile e certo, su cui gli operatori potessero fare affidamento, e dunque idoneo ad attirare investimenti e concorrenza, a vantaggio dei consumatori finali;
è la stessa legge istitutiva ad indicare ex ante i criteri che l'Autorità deve seguire nel determinare i regimi tariffari (articolo 2, comma 17: «l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap»), così da renderli certi e affidabili per il mercato, e a prevedere, secondo la medesima logica di trasparenza e affidabilità necessarie allo sviluppo di mercati dell'energia competitivi, che in tale attività l'Autorità debba «tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio» (articolo 2, comma 12, lettera e);
nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Autorità non opera in maniera avulsa dal contesto degli organi rappresentativi: l'articolo 2, comma 21 della citata legge n. 481 del 1995 prevede infatti che «Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese»;
al termine di ogni anno, l'Autorità (articolo 2, comma 12, lettera i) «presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta», proprio al fine di rafforzare il legame e il regime di responsabilità della stessa Autorità verso gli organi rappresentativi della collettività;
in sostanza, è la stessa legge istitutiva a prevedere che il Governo disponga di un potere d'indirizzo nei confronti dell'Autorità, da esercitarsi nell'ambito del DPEF e non di interventi puntuali e prescrittivi con contenuti di carattere tecnico che incidono direttamente sull'esercizio della potestà tariffaria;
in via generale, l'attribuzione al Governo del compito di adottare, in materia tariffaria, «atti di indirizzo rivolti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato», non è compatibile con il ruolo di terzietà e indipendenza dell'Autorità così come delineato dalla legge n. 481 del 1995, e potrebbe rendere difficile per l'Autorità l'assolvimento dei doveri istituzionali ad essa attribuiti, compresi quelli mirati alla tutela dei consumatori, senza discriminazioni,
impegna il Governo
a valutare le conseguenze della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere l'applicazione della disposizione dell'articolo 21, comma 1-bis, al fine di garantire, per tutti gli utenti, la parità di trattamento e di impedire che venga intaccato il carattere di terzietà e indipendenza che la legge n. 481 del 1995 ha riservato all'Autorità.
9/2198/43.Vico, Lulli.
La Camera,
premesso che:
con le misure contenute nell'articolo 43-bis del provvedimento in esame, introdotto incidentalmente nell'altro ramo del Parlamento, si addiviene ad un vero e proprio cambiamento di strategia nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico, ponendo fine all'esperienza delle società SCIP;
tale scelta suscita notevoli preoccupazioni e perplessità circa le modalità con cui si è giunti alla revisione legislativa e, soprattutto, per quanto riguarda gli effetti finanziari complessivi che si produrranno per gli enti previdenziali e per le casse dello Stato;
in tale contesto, un ulteriore elemento di preoccupazione concerne la condizione delle migliaia di famiglie utilizzatrici di detti alloggi,
impegna il Governo:
affinché nelle procedure di alienazione degli alloggi da parte degli enti previdenziali pubblici loro pervenuti per effetto della liquidazione della SCIP siano tutelati e salvaguardati i diritti dei conduttori sia in relazione alla eventuale opzione positiva per l'acquisto dell'immobile sia nel caso di famiglie impossibilitate all'esercizio dell'opzione e aventi diritto al rinnovo del contratto;
vengano garantiti, in particolare, i diritti dei conduttori acquirenti per quanto concerne il prezzo di stima che non deve in alcun modo eccedere quello risultante all'atto dell'entrata in vigore della legge, senza penalizzazioni e illegittimi aumenti derivanti da nuove stime e valutazioni rese necessarie esclusivamente per la definizione del rapporto economico tra SCIP ed Enti previdenziali acquirenti, che costituirebbero, al contrario, violazione di diritti acquisiti e illegittima disparità di trattamento con tutti gli altri casi di alienazione nel tempo intervenuti in applicazione della legge n. 410 del 2001;
ad avviare immediate procedure di rinnovo del contratto con le modalità e i termini di durata previsti per gli aventi diritto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 410 del 2001, assicurando al contempo il pieno riconoscimento delle garanzie e delle tutele previste dall'articolo 7-bis della legge n. 248 del 2005, in materia di sanatoria delle posizioni contrattuali e di positiva e stragiudiziale composizione del contenzioso esistente tra enti e conduttori.
9/2198/44.Motta, Miotto, Mariani, Mastromauro.
La Camera,
premesso che:
l'Unione Europea, che sovrintende al processo di privatizzazione di Tirrenia, ha riconosciuto nel Trattato di Amsterdam, la possibilità di una deroga per le realtà insulari e periferiche; all'articolo 158 del medesimo Trattato è stata allegata (numero 30) una «Dichiarazione sulle regioni insulari» nella quale si riconosce che queste soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo economico e sociale;
tutto ciò ha portato, a livello istituzionale ed europeo, a rivedere le politiche di sviluppo rivolte alle regioni insulari e a prevedere politiche di sviluppo a livello comunitario, nazionale e locale che tengano conto di queste peculiarità, con particolare riferimento a programmi che privilegino il settore dei trasporti, della formazione e dei settori trainanti dell'economia, tra i quali assume una particolare rilevanza il settore turistico;
ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, si è definito che «un obbligo di servizio pubblico può essere imposto per garantire servizi regolari verso porti che collegano regioni periferiche della Comunità o rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo economico delle regioni interessate, nei casi in cui il libero gioco delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello del servizio»;
mediante l'osservanza di questi obblighi si mira a garantire il rispetto del principio di continuità territoriale e un livello sufficiente di servizi regolari di trasporto verso le isole minori, in modo da soddisfare le esigenze di sviluppo economico e sociale di queste ultime;
in ragione di ciò, la Commissione della Comunità Europea ha chiaramente affermato che il sistema di convenzioni pubbliche ai vettori marittimi può giustificarsi soltanto in riferimento a quelle linee, come quella relativa ai collegamenti con le isole minori, in cui il servizio non può essere svolto adeguatamente da imprese private;
secondo la giurisprudenza comunitaria, per aver diritto alla compensazione, gli obblighi di servizio pubblico devono essere fissati in anticipo e con precisione dalle autorità pubbliche senza lasciare all'impresa incaricata del servizio la libertà di determinare il numero delle frequenze da operare ovvero di decidere autonomamente se le convenga o no prestare tale servizio in funzione del mercato;
i servizi di collegamento marittimo con le isole minori «debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate» (comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 684 del 1974);
«il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola» (articolo 3 legge n. 169 del 1975);
le modifiche delle convenzioni vigenti sono ammesse solo quando «per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessità di migliorare il servizio» (articolo 4 legge n. 169 del 1975);
la natura delle isole della regione Sicilia, tutte abitate per l'intero anno, collocate in zone decentrate del Paese che da qualche tempo hanno avviato un processo di sviluppo ecosostenibile caratterizzato da un turismo ancora fortemente concentrato nella stagione estiva;
non esistono le condizioni per garantire un'attività di cabotaggio di natura privatistica, ma rimane necessario, almeno per un sufficiente numero d'anni, un sostegno pubblico a questo servizio decisivo sia per la qualità della vita dei cittadini sia per lo stesso sviluppo economico,
impegna il Governo
ad assumere sollecitamente le opportune iniziative a livello europeo finalizzate al rispetto del principio della continuità territoriale e a rispondere alla domanda di mobilità dei cittadini delle isole minori siciliane al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino (salute, istruzione, sicurezza, giustizia, lavoro), nonché l'uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione.
9/2198/45.Capodicasa, Antonino Russo, Siragusa.
La Camera,
premesso che:
con le misure contenute nell'articolo 29, comma 1-quater del provvedimento in esame, introdotto incidentalmente nell'altro ramo del Parlamento, si addiviene ad una vera e propria riforma della disciplina dell'attività di noleggio con conducente, destando fondate perplessità circa le modalità con cui si è giunti alla revisione legislativa e dubbi sulla appropriatezza della soluzione delineata;
come paventato dalle associazioni delle imprese di noleggio, lo squilibrio che la nuova disciplina rischia di determinare, potrebbe comportare seri problemi operativi per le 40.000 imprese del settore e la messa in forse di gran parte dei 200.000 posti di lavoro occupati in tali attività;
la disposizione in questione interviene sulla disciplina di una modalità di trasporto pubblico locale (legge 15 gennaio 1992, n. 21), ovvero su materia che dal 2001 è attribuita alla potestà residuale della Regione, a mente del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, agendo sul fronte della regolamentazione del mercato, ma nel senso di limitare la potenziale concorrenza tra le diverse modalità;
la Corte Costituzionale ha chiarito che la tutela della concorrenza «non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato e ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004);
la regolamentazione proposta deve valere per tutti i comuni italiani, mentre le situazioni locali sono molto diverse tra loro ed esistono comuni dove vigono accordi a dimensione sovracomunale di evidente utilità per i consumatori,
impegna il Governo
a verificare, per quanto di sua competenza, che l'applicazione della nuova disciplina risulti compatibile con l'assetto istituzionale, eventualmente intervenendo tempestivamente per neutralizzarne le incongruenze;
a rispettare le autonomie comunali e regionali che abbiano diversamente deciso la regolamentazione nel loro territorio;
a monitorare gli effetti del nuovo regime, affinché non si producano conseguenze che possano mettere a repentaglio la stabilità di migliaia di imprese e di ancor più numerosi posti di lavoro, nonché penalizzare le esigenze di tanta parte dell'utenza, laddove non sussistono le condizioni per l'esercizio di servizi alternativi.
9/2198/46.Lenzi, Velo, Lovelli, Meta.
La Camera,
premesso che:
nell'articolo 29 del disegno di legge in esame sono contenute diverse norme che modificano in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Tale materia fin dall'emanazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è stata sempre attribuita alla competenza amministrativa dei comuni che l'hanno disciplinata attraverso i propri regolamenti;
le modifiche introdotte dall'articolo 29 vanno pertanto ad incidere, di fatto, sui regolamenti comunali vigenti con conseguenze amministrative e possibili rischi di contenzioso. Inoltre sono state previste forme di sanzioni amministrative difficilmente applicabili sia per la mancata indicazione dell'autorità competente a irrogarle sia per l'impossibilità di conoscere in campo nazionale i casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo a tali sanzioni,
impegna il Governo
ad emanare disposizioni attuative allo scopo di rendere il più possibile effettive le norme richiamate in premessa.
9/2198/47.Lovelli, Tullo, Lenzi, Velo, Meta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 27, prevede, soprattutto dopo le modifiche introdotte nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, il differimento dei termini per la definizione di aspetti fondamentali per l'operatività del servizio ferroviario, nonché per la realizzazione di investimenti indispensabili per il mantenimento di standard accettabili di sicurezza e regolarità;
in particolare si prevede una dilazione dei tempi per l'emanazione dei decreti volti a ripartire i 960 milioni di euro destinati agli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. e per la ripartizione dei 480 milioni di euro destinati al finanziamento dei nuovi contratti di servizio;
la tempestività nell'erogazione di dette risorse appare fondamentale per assicurare il più rapido intervento di miglioramento del servizio, soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei pendolari;
al riguardo, si segnala la mancanza di specifiche misure e conseguenti risorse finanziarie per finanziamento del cosiddetto servizio universale, rappresentato dai treni intercity,
impegna il Governo
a provvedere con la massima sollecitudine, attraverso le opportune forme di concertazione con le regioni e le autonomie locali, all'emanazione dei suddetti provvedimenti attuativi e alla conseguente assegnazione delle corrispondenti risorse finanziarie;
ad individuare le opportune forme di rifinanziamento del servizio intercity.
9/2198/48.Velo, Lovelli, Meta.
La Camera,
premesso che:
le ricerche mediche volte ad accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'eventuale esposizione o contatto con uranio impoverito o altre nano particelle derivati da metalli pesanti o da altri agenti patogeni e l'insorgere di patologie tumorali non sono state ancora in grado di escludere o confermare la circostanza del legame tra le due cose;
tuttavia l'accertamento della sussistenza di tale nesso di causalità permane quale condizione per l'ottenimento, da parte di chi lamenta l'insorgenza di tali patologie per cause di servizio, dei fondi stanziati con la finanziaria del 2007 la cui erogazione dovrebbe essere disciplinata da un regolamento, non ancora emanato, e per la cui definizione si stanno prorogando i termini;
la mancanza del regolamento e il far gravare l'assolvimento di un difficile onere della prova sulla parte debole, nel caso di specie il cittadino che per cause di servizio, dopo aver rischiato la propria vita in una missione militare, richiede il ristoro di un gravissimo danno subito, congela o rende impossibile l'effettiva erogazione dei fondi stanziati in finanziaria;
impegna il Governo
ad emanare al più presto il regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi di cui all'articolo 2, comma 79 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, prevedendo nelle more un meccanismo di ampliamento del riconoscimento della causa di servizio ai casi in cui non sia escluso il nesso di causalità tra le patologie insorte e l'esposizione a particelle di uranio impoverito, di altri metalli pesanti o comunque altri agenti patogeni.
9/2198/50.Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.
La Camera,
premesso che:
il Regolamento previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, interverrà sui criteri di erogazione dei contributi diretti all'editoria;
detto Regolamento è ancora in fase di definizione e dovendo successivamente passare al vaglio delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato prima della emanazione del Presidente della Repubblica, è prevedibile che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non sarà a breve;
in un settore così delicato come l'editoria no profit, particolarmente colpito dalla crisi, prevedere che detto Regolamento entri in vigore già sull'anno di bilancio delle imprese editrici in corso (2009) avrebbe effetti devastanti,
impegna il Governo
affinché nel dispositivo finale del regolamento di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia prevista l'entrata in vigore dai contributi diretti all'editoria (legge 7 agosto 1990, n. 250) aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
9/2198/51.Levi, De Biasi, Ghizzoni.
La Camera,
premesso che:
è condivisibile la norma inserita al comma 1-bis che sancisce la validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 85 del 2005;
la suddetta norma risolve una situazione più volte denunciata dai parlamentari del gruppo del Partito democratico attraverso emendamenti, interrogazioni in Commissione e con diversi ordini del giorno;
la norma in esame tralascia i docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005;
come i docenti ammessi con riserva con il decreto ministeriale 85 questi stessi hanno maturato l'anzianità di servizio di 360 giorni alla data di entrata in vigore del decreto e sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle università,
impegna il Governo
a non creare ulteriori situazione discriminatoria estendendo la validità dell'insegnamento anche ai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005.
9/2198/53.Siragusa.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 124 del 1999 trasferiva funzioni e personale dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione;
tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di Comuni e Province che svolgevano funzioni di personale ATA;
in particolare con compiti amministrativi, venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori ex articolo 23;
gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 (D.I. 66/2001) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell'attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione con il suddetto D.I. in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza 31 dicembre 2008 in base al decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze;
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'articolo 3, comma 94, lettera b), consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima (1o gennaio 2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, non continuativi, (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30 aprile 2008 (termine ordinatorio) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008 dal decreto-legge n. 248 del 2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato;
per l'attuazione del suddetto disposto legislativo il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ai ministri delle Riforme, dell'Economia e del Lavoro l'accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico;
dal Verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le OO.SS. di categoria e il MIUR - Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al Personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle Istituzioni Scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l'obiettiva specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell'ordinario personale Co.Co.Co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'Amministrazione, preso atto di tutto quanto, ha ribadito nel Verbale la precipua, attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l'intervenuta richiesta al Ministro del Tesoro - da parte del Ministro della pubblica istruzione un università e ricerca - dell'appostamento, anche nell'emananda Legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009;
sempre ai sensi della legge n. 124 del 1999 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente;
tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA;
in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con Comuni ai sensi del comma 430 della legge n. 266 del 2005, che autorizza gli EE.LL. a prorogare le convenzioni «nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti»;
tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche e integrazioni;
anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
la legge n. 266 del 2005 comma 245 per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori Cococo e ex Lsu riuniti in cooperativo;
né nel provvedimento in discussione né nella legge n. 133 si trova cenno del rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dalle fattispecie di lavoratori descritti in premessa;
la cessazione dei contratti di lavoro con gli lsu, con Cococo e con le cooperative ex LSU nonché con i lavoratori degli appalti storici, che svolgono a tutt'oggi compiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura,
impegna il Governo
a valutare la necessità di reperire gli stanziamenti, sia per l'anno in corso e che per i successivi, per la copertura finanziaria necessaria alla prosecuzione delle attività lavorative per lavoratori socialmente utili, Co.co.co. e cooperative ex lavoratori socialmente utili, nonché per i lavoratori degli appalti storici, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 124 del 1999;
a valutare l'opportunità di prevedere la stabilizzazione di tale personale.
9/2198/54.Pes, Siragusa, Antonino Russo.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 124 del 1999 trasferiva funzioni e personale dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione;
tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di Comuni e Province che svolgevano funzioni di personale ATA;
in particolare con compiti amministrativi, venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori ex articolo 23;
gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 (D.I. 66/2001) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell'attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione con il suddetto D.I. in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza 31 dicembre 2008 in base al decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze;
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'articolo 3, comma 94, lettera b), consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima (1o gennaio 2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, non continuativi, (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30 aprile 2008 (termine ordinatorio) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008 dal decreto-legge n. 248 del 2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato;
per l'attuazione del suddetto disposto legislativo il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ai ministri delle Riforme, dell'Economia e del Lavoro l'accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico;
dal Verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le OO.SS. di categoria e il MIUR - Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al Personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle Istituzioni Scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l'obiettiva specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell'ordinario personale Co.Co.Co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'Amministrazione, preso atto di tutto quanto, ha ribadito nel Verbale la precipua, attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l'intervenuta richiesta al Ministro del Tesoro - da parte del Ministro della pubblica istruzione un università e ricerca - dell'appostamento, anche nell'emananda Legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009;
sempre ai sensi della legge n. 124 del 1999 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente;
tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA;
in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con Comuni ai sensi del comma 430 della legge n. 266 del 2005, che autorizza gli EE.LL. a prorogare le convenzioni «nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti»;
tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche e integrazioni;
anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
la legge n. 266 del 2005 comma 245 per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori Cococo e ex Lsu riuniti in cooperativo;
né nel provvedimento in discussione né nella legge n. 133 si trova cenno del rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dalle fattispecie di lavoratori descritti in premessa;
la cessazione dei contratti di lavoro con gli lsu, con Cococo e con le cooperative ex LSU nonché con i lavoratori degli appalti storici, che svolgono a tutt'oggi compiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di reperire gli stanziamenti, sia per l'anno in corso e che per i successivi, per la copertura finanziaria necessaria alla prosecuzione delle attività lavorative per lavoratori socialmente utili, Co.co.co. e cooperative ex lavoratori socialmente utili, nonché per i lavoratori degli appalti storici, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 124 del 1999.
9/2198/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Pes, Siragusa, Antonino Russo.
La Camera,
premesso che:
la proroga introdotta al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge in esame intende assicurare che al 1o settembre, data di inizio dell'anno scolastico, a tutte le cattedre vacanti sia assegnato personale di ruolo o personale supplente nominato per tutto l'anno o fino al termine dell'attività didattica, al fine di evitare spostamenti di personale ad anno scolastico iniziato;
il prorogare al 31 agosto tutte le operazioni legate al personale di ruolo (mobilità e immissioni in ruolo) risultanti propedeutiche all'individuazione delle cattedre vacanti in organico di diritto e di fatto, potrebbe comportare la proroga al mese di settembre inoltrato di tutte le altre operazioni relative al conferimento degli incarichi di supplenza ad esse legate;
un sesto del personale docente potrebbe non risultare in servizio all'inizio dell'anno scolastico e, quindi, escluso dalle scelte didattiche e programmatiche decise nei primi collegi docenti con grave pregiudizio per il corretto avvio dell'anno scolastico,
impegna il Governo
a garantire la nomina entro il 31 agosto anche di tutto il personale docente precario con contratto, al termine delle attività didattiche o per tutto l'anno sui posti disponibili individuati a tale data.
9/2198/56.Antonino Russo, De Torre.
La Camera,
premesso che:
gli effettivi del corpo dei vigili del fuoco sono attualmente carenti rispetto alle reali esigenze di servizio;
è più economico ed agevole coprire i posti vacanti attraverso il pieno utilizzo delle graduatorie degli idonei relativi a concorsi già espletati,
impegna il Governo
a prorogare fino al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.
9/2198/57.Fallica, Moles.
La Camera
premesso che:
la situazione all'interno delle carceri per via del sovraffollamento e delle carenze di personale in particolare della polizia penitenziaria sta assumendo punte di evidente criticità; in Basilicata sono state indette iniziativa di protesta da parte degli agenti di polizia penitenziaria presso gli istituti di Matera, Potenza e Melfi; presso il comune di Pisticci (Matera) è stata realizzata una struttura penitenziaria; il penitenziario in questione è stato inaugurato il 15 ottobre 2005 dopo un iter lungo quasi tre lustri;
l'amministrazione comunale di Pisticci, su indicazione del Provveditorato regionale della Basilicata, Amministrazione penitenziaria, ha presentato al Ministero della giustizia un progetto di ampliamento dell'istituto, per una spesa complessiva di 4 milioni di euro;
con nota del 18 marzo 2008, il Ministero ha manifestato all'amministrazione comunale la propria intenzione di non procedere all'effettiva attivazione del carcere di Pisticci; la decisione del Ministero appare in palese contraddizione con l'attivazione di un piano straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui anche all'articolo 2, comma 278, della legge n. 244 del 2007;
la struttura di Pisticci rimane pertanto ad oggi inutilizzata per le finalità per le quali è stata realizzata;
è ovvio che saremmo di fronte ad uno sperpero di risorse pubbliche ingiustificato anche a fronte della necessità di fronteggiare il problema del sovraffollamento delle carceri,
impegna il Governo
a promuovere, in tempi rapidi, un incontro con l'amministrazione penitenziaria della Basilicata e con il comune di Pisticci, al fine di comprendere il futuro della struttura detentiva realizzata a Pisticci e definire quale destinazione attribuirle prima che l'incuria prenda il sopravvento.
9/2198/58.Gaglione, Burtone.
La Camera,
premesso che:
le gestioni elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 7, sono da tempo sottoposte a pesanti oneri di servizio, riconducibili in primo luogo alla ridotte dimensioni delle stesse aziende operatrici, che non potendo usufruire di economie di scala, stanno perdendo importanti quote di mercato;
la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 333/2007, in particolare, ha introdotto per le piccole gestioni con meno di 5.000 utenti stringenti obblighi tecnico burocratici di trasmissione di dati relativi alla qualità, anche commerciale, dei servizi;
la disciplina pone a carico dei piccoli distributori una complessa sorveglianza telematica e una relativa rendicontazione di interruzioni di brevissima entità del servizio, obbligando le imprese ad onerosi investimenti, senza prevedere alcun beneficio nei confronti degli utenti finali;
eccessivi appesantimenti burocratici derivano poi dall'introduzione di misure necessarie all'espletamento delle pratiche commerciali, la cui mancata osservanza comporta, in caso di verifica, l'applicazione di pesanti sanzioni, assolutamente insostenibili per le aziende minori;
le suddette incombenze stanno avendo pesanti ricadute sulle gestioni elettriche minori, costringendo molte di queste a sopportare un aumento dei costi considerevole, con gravi ripercussioni sugli utenti finali che potrebbero subire possibili aumenti dei costi tariffari,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di natura legislativa, affinché le gestioni elettriche con meno di 5000 utenti finali siano esonerate dagli obblighi citati in premessa.
9/2198/59.Comaroli.
La Camera,
premesso che:
le gestioni elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 7, sono da tempo sottoposte a pesanti oneri di servizio, riconducibili in primo luogo alla ridotte dimensioni delle stesse aziende operatrici, che non potendo usufruire di economie di scala, stanno perdendo importanti quote di mercato;
la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 333/2007, in particolare, ha introdotto per le piccole gestioni con meno di 5.000 utenti stringenti obblighi tecnico burocratici di trasmissione di dati relativi alla qualità, anche commerciale, dei servizi;
la disciplina pone a carico dei piccoli distributori una complessa sorveglianza telematica e una relativa rendicontazione di interruzioni di brevissima entità del servizio, obbligando le imprese ad onerosi investimenti, senza prevedere alcun beneficio nei confronti degli utenti finali;
eccessivi appesantimenti burocratici derivano poi dall'introduzione di misure necessarie all'espletamento delle pratiche commerciali, la cui mancata osservanza comporta, in caso di verifica, l'applicazione di pesanti sanzioni, assolutamente insostenibili per le aziende minori;
le suddette incombenze stanno avendo pesanti ricadute sulle gestioni elettriche minori, costringendo molte di queste a sopportare un aumento dei costi considerevole, con gravi ripercussioni sugli utenti finali che potrebbero subire possibili aumenti dei costi tariffari,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di opportune iniziative di natura legislativa, affinché le gestioni elettriche con meno di 5000 utenti finali siano esonerate dagli obblighi citati in premessa.
9/2198/59.(Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli.
La Camera,
premesso che:
gli attuali obblighi normativi imposti alle imprese elettriche minori rappresentano un serio ostacolo allo svolgimento del servizio elettrico e sono una delle cause primarie dell'aumento dei costi di gestione sostenuti dalle piccole aziende, i quali stanno facendo perdere competitività all'intero settore;
particolarmente gravi per il settore sono le disposizioni adottate con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 164/08, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
la suddetta delibera stabilendo, in particolare, l'obbligo per tutte le gestioni elettrice di dotarsi di un call-center per la gestione delle chiamate pervenute telefonicamente, costringerebbe le piccole gestioni a sostenere degli alti costi aggiuntivi, che a lungo termine potrebbero ricadere sugli utenti finali del servizio;
l'articolo 52 della citata delibera disciplina la gradualità dell'applicazione delle misure relative alla qualità telefonica, prevedendo che le disposizioni si applichino a tutte le gestioni elettriche, ad eccezione delle sole misure relative alle indagini di soddisfazione e al calcolo di complessi punteggi di qualità, la cui applicazione può essere successiva alla data del 1o gennaio 2009 per le imprese con meno di 50.000 clienti finali;
la realtà in cui operano le aziende minori è influenzata dalle caratteristiche stesse dei territori locali in cui sono ubicate, le quali consentono la possibilità di instaurare con i cittadini, utenti del servizio, un rapporto di stretta vicinanza e assistenza garantendo standard di qualità del servizio estremamente elevati;
le aziende elettriche con meno di 5000 clienti sarebbero quindi costrette, per soddisfare gli obblighi di cui alla citata direttiva, a sostenere oneri estremamente elevati per l'acquisto di server e software specializzati per la gestione del call-center, impiegati tuttavia per monitorare poche telefonate mensili,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di natura legislativa, affinché le gestioni elettriche con meno di 5000 utenti finali siano esonerate dagli obblighi citati in premessa: tali gestioni, infatti, subendo un considerevole aumento dei costi di gestione, rischiano di perdere efficienza e competitività, con negative ripercussioni sugli utenti finali del servizio.
9/2198/60.Fugatti.
La Camera,
premesso che:
gli attuali obblighi normativi imposti alle imprese elettriche minori rappresentano un serio ostacolo allo svolgimento del servizio elettrico e sono una delle cause primarie dell'aumento dei costi di gestione sostenuti dalle piccole aziende, i quali stanno facendo perdere competitività all'intero settore;
particolarmente gravi per il settore sono le disposizioni adottate con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 164/08, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
la suddetta delibera stabilendo, in particolare, l'obbligo per tutte le gestioni elettrice di dotarsi di un call-center per la gestione delle chiamate pervenute telefonicamente, costringerebbe le piccole gestioni a sostenere degli alti costi aggiuntivi, che a lungo termine potrebbero ricadere sugli utenti finali del servizio;
l'articolo 52 della citata delibera disciplina la gradualità dell'applicazione delle misure relative alla qualità telefonica, prevedendo che le disposizioni si applichino a tutte le gestioni elettriche, ad eccezione delle sole misure relative alle indagini di soddisfazione e al calcolo di complessi punteggi di qualità, la cui applicazione può essere successiva alla data del 1o gennaio 2009 per le imprese con meno di 50.000 clienti finali;
la realtà in cui operano le aziende minori è influenzata dalle caratteristiche stesse dei territori locali in cui sono ubicate, le quali consentono la possibilità di instaurare con i cittadini, utenti del servizio, un rapporto di stretta vicinanza e assistenza garantendo standard di qualità del servizio estremamente elevati;
le aziende elettriche con meno di 5000 clienti sarebbero quindi costrette, per soddisfare gli obblighi di cui alla citata direttiva, a sostenere oneri estremamente elevati per l'acquisto di server e software specializzati per la gestione del call-center, impiegati tuttavia per monitorare poche telefonate mensili,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di opportune iniziative di natura legislativa, affinché le gestioni elettriche con meno di 5000 utenti finali siano esonerate dagli obblighi citati in premessa.
9/2198/60.(Testo modificato nel corso della seduta) Fugatti.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni riguardanti il noleggio di vetture con conducente appaiono molto restrittive nei confronti di questo tipo di attività, che viene penalizzata da condizioni, vincoli ed adempimenti burocratici e formali molto restrittivi;
esisteva comunque la necessità di meglio conciliare l'attività del noleggio di vetture con conducente con quella dei taxi,
impegna il Governo
ad emanare, anche mediante ulteriori iniziative normative, misure tali da alleggerire, almeno in parte, i gravami ed i vincoli posti all'attività di autonoleggio con conducente, per conciliare in modo più equilibrato le esigenze delle categorie dei tassisti con quella degli autonoleggiatori con conducente, entrambe meritevoli di tutela.
9/2198/61.Renato Farina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede modifiche normative in materia di autonoleggio,
impegna il Governo
a valutare, anche mediante ulteriori iniziative normative, misure che possano conciliare in modo più equilibrato le esigenze delle categorie dei tassisti con quella degli autonoleggiatori con conducente, entrambe meritevoli di tutela.
9/2198/61.(Testo modificato nel corso della seduta) Renato Farina.
La Camera,
premesso che:
le montagne sono ambienti molto fragili, soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli e difficili (precipitazioni eccessive, ampie variazioni delle temperature, radiazioni solari elevate), disastri naturali e caratterizzanti da suoli poveri e superficiali;
l'isolamento è una caratteristica di queste aree, la loro morfologia riduce l'accessibilità e rende difficile lo scambio con le pianure. La produzione agricola è spesso marginale e richiede manodopera intensiva e gli insediamenti produttivi sono penalizzati dalle difficoltà di collegamento;
al fine di arginare l'esodo dai piccoli paesi di montagna fortemente penalizzati ed emarginati dal processo produttivo è stato introdotto all'articolo 32 il comma 4 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), per l'esercizio 2004, la deduzione dal reddito d'impresa di 3.000 euro per le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro operanti in comuni di montagna fino ai 1.000 abitanti, non turistici, che siano stati soggetti a calo di popolazione;
i comuni che hanno usufruito della norma, sono stati 1227 su 8102, distribuiti in modo non omogeneo sul territorio nazionale, con una concentrazione territoriale nella Regione Piemonte e Regione Lombardia; solo il 13.6 per cento delle aziende individuali con fatturato superiore a 75.000 euro ha usufruito della deduzione di 3.000 euro, generando un impatto cumulato. complessivo di oltre 9 milioni di euro, rispetto ad un potenziale stimato - per difetto - di oltre 66,6 milioni di euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riproporre la deduzione relativa al reddito d'impresa per le aziende individuali site nei comuni di montagna come già previsto nel comma 4, articolo 32, della legge n. 289 del 2002.
9/2198/62.Caparini, Di Centa.
La Camera,
premesso che:
nella notte fra il 26 e il 27 ottobre 2002 , l'attività vulcanica dell'Etna è tornata a farsi sentire in maniera violenta ed improvvisa, con modalità tali da produrre gravi effetti e danni alle popolazioni che vivono nelle aree circostanti, in un comprensorio che conta oltre tredici comuni con effetti che hanno interessato il patrimonio edilizio pubblico e privato. Inoltre i danni maggiori si sono registrati, soprattutto in quelle aree interessate anche dal violento sisma di magnitudo fra il 7o e l'8o grado della scala Mercalli che ha seguito le eruzioni laviche, e che a tutt'oggi ancora patiscono, da allora, le pesanti ricadute negative che l'evento calamitoso ha prodotto nel tessuto socio-economico;
il suddetto evento calamitoso oltre ad aver reso inagibili quasi tutti i plessi scolastici, numerose abitazioni private e diversi esercizi commerciali, ha prodotto danni irreversibili anche in aree rurali di particolare rilievo paesaggistico come quello rivestito dai terrazzamenti di vigneti delle pendici etnee;
l'iter del processo di ricostruzione del comprensorio dei tredici comuni interessati è stato avviato grazie alla emanazione, nel novembre del 2002, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254, con la quale, per fronteggiare l'emergenza, si è dato ampio potere all'iniziativa dei sindaci dei comuni stessi per la realizzazione di un piano di interventi urgenti;
il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine poi di agevolare la ricostruzione del patrimonio edilizio e l'avvio delle imprese economiche, ha con successivi decreti, prorogato la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei tredici comuni del catanese interessati direttamente dagli eventi sismici ed eruttivi;
un altro importante passo in avanti è stato poi compiuto grazie alla proroga (fino a tutto l'anno 2008) della dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe dovuto consentire il completamento dell'opera di ricostruzione degli edifici e delle strutture dell'intero territorio danneggiato dagli eventi vulcanici e sismici;
la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico è stata in gran parte ultimata grazie alla prontezza degli amministratori locali, che hanno dato esempio di buona gestione, ed alla congruità dei fondi stanziati dal governo;
gli ultimi fondi, elargiti nel corso dell'anno 2008 dal Dipartimento regionale per la Protezione civile , non hanno consentito di portare avanti il progetto di ricostruzione e riqualificazione del territorio e di buona parte del patrimonio abitativo privato;
in relazione ai gravi fenomeni vulcanici predetti permane ancora una situazione di criticità. Proprio per questo motivo è stata emanata recentemente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ordinanza del 22 gennaio 2009, con la quale si tende ad adottare ogni iniziativa utile ,per continuare ad assicurare sia il monitoraggio delle attività poste in essere in regime straordinario, sia il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità;
complessivamente, per gli interventi di edilizia privata sono state complessivamente raggiunte percentuali rilevanti di ricostruzione del patrimonio pari all'88,5 per cento, mentre per quanto attiene, invece, alle opere pubbliche, è terminato l'82 per cento delle opere finanziate;
a fronte di tale situazione, il Governo nel corso di un recente question-time, si è impegnato al ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a ripristinare i fondi economici al fine di dare piena attuazione della suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3254 del 2002;
ad adottare iniziative volte a prorogare il termine di cessazione dello stato di emergenza per risolvere la crisi delle zone interessate e , di conseguenza, raggiungere l'obiettivo del ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate dall'vento calamitoso;
a predisporre un adeguato programma di interventi finalizzati alla prevenzione e alla messa in sicurezza di gran parte degli edifici e delle infrastrutture della zona.
9/2198/63.(Nuova formulazione) Commercio, Lombardo, Lo Monte, Latteri.
La Camera,
premesso che:
nella notte fra il 26 e il 27 ottobre 2002, l'attività vulcanica dell'Etna è tornata a farsi sentire in maniera violenta ed improvvisa, con modalità tali da produrre gravi effetti e danni alle popolazioni che vivono nelle aree circostanti, in un comprensorio che conta oltre tredici comuni con effetti che hanno interessato il patrimonio edilizio pubblico e privato. Inoltre i danni maggiori si sono registrati, soprattutto in quelle aree interessate anche dal violento sisma di magnitudo fra il 7o e l'8o grado della scala Mercalli che ha seguito le eruzioni laviche, e che a tutt'oggi ancora patiscono, da allora, le pesanti ricadute negative che l'evento calamitoso ha prodotto nel tessuto socio-economico;
il suddetto evento calamitoso oltre ad aver reso inagibili quasi tutti i plessi scolastici, numerose abitazioni private e diversi esercizi commerciali, ha prodotto danni irreversibili anche in aree rurali di particolare rilievo paesaggistico come quello rivestito dai terrazzamenti di vigneti delle pendici etnee;
l'iter del processo di ricostruzione del comprensorio dei tredici comuni interessati è stato avviato grazie alla emanazione, nel novembre del 2002, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254, con la quale, per fronteggiare l'emergenza, si è dato ampio potere all'iniziativa dei sindaci dei comuni stessi per la realizzazione di un piano di interventi urgenti;
il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine poi di agevolare la ricostruzione del patrimonio edilizio e l'avvio delle imprese economiche, ha con successivi decreti, prorogato la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei tredici comuni del catanese interessati direttamente dagli eventi sismici ed eruttivi;
un altro importante passo in avanti è stato poi compiuto grazie alla proroga (fino a tutto l'anno 2008) della dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe dovuto consentire il completamento dell'opera di ricostruzione degli edifici e delle strutture dell'intero territorio danneggiato dagli eventi vulcanici e sismici;
la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico è stata in gran parte ultimata grazie alla prontezza degli amministratori locali, che hanno dato esempio di buona gestione, ed alla congruità dei fondi stanziati dal governo;
gli ultimi fondi, elargiti nel corso dell'anno 2008 dal Dipartimento regionale per la Protezione civile, non hanno consentito di portare avanti il progetto di ricostruzione e riqualificazione del territorio e di buona parte del patrimonio abitativo privato;
in relazione ai gravi fenomeni vulcanici predetti permane ancora una situazione di criticità. Proprio per questo motivo è stata emanata recentemente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ordinanza del 22 gennaio 2009, con la quale si tende ad adottare ogni iniziativa utile, per continuare ad assicurare sia il monitoraggio delle attività poste in essere in regime straordinario, sia il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità;
complessivamente, per gli interventi di edilizia privata sono state complessivamente raggiunte percentuali rilevanti di ricostruzione del patrimonio pari all'88,5 per cento, mentre per quanto attiene, invece, alle opere pubbliche, è terminato l'82 per cento delle opere finanziate;
a fronte di tale situazione, il Governo nel corso di un recente question-time, si è impegnato al ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate,
impegna il Governo:
a valutare il ripristino dei fondi economici al fine di dare piena attuazione della suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3254 del 2002;
a concedere un'adeguata proroga del termine di cessazione dello stato di emergenza per risolvere la crisi delle zone interessate e, di conseguenza, raggiungere l'obiettivo del ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate dall'vento calamitoso;
ad approntare un serio piano di interventi finalizzati alla prevenzione e alla messa in sicurezza di gran parte degli edifici e delle infrastrutture della zona.
9/2198/63.(Nuova formulazione nel testo modificato) Commercio, Lombardo, Lo Monte, Latteri.
La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura con il voto contrario del centro-destra, il Parlamento ha approvato all'interno dell'articolo 2 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), i commi 445, 446, 447, 448 e 449 che introducevano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e ne prevedevano l'entrata in vigore decorsi 180 giorni e, dunque, a partire dal 29 giugno 2008;
la legge sull'azione collettiva rappresenta una grande innovazione per l'Italia che colma una pesante lacuna. La legge consente, finalmente anche nel nostro Paese, la difesa dei diritti di milioni di persone che subiscono quotidianamente piccole e grandi ingiustizie senza potersi adeguatamente difendere. La legge sull'azione collettiva, infatti, fornisce tutela giuridica ad una pluralità di interessati nei confronti di imprese molto grandi ma poco serie. Con questa legge tutti i consumatori danneggiati potrebbero riuscire a far valere i loro diritti, potendo finalmente agire, senza eccessive remore e senza dover affrontare grandi costi, nei confronti di colossi come banche, assicurazioni, compagnie telefoniche etc.;
l'adozione di questo provvedimento discendeva da un lungo dibattito, e raccoglieva le richieste avanzate da lungo tempo da tutte le maggiori associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le stesse urgenze erano condivise da vasti settori della società civile, rimasta per troppo tempo privata di uno strumento in grado di rispondere efficacemente ai sempre più diffusi illeciti di massa nelle relazioni di consumo e di risparmio ed esposta a grandi rischi: valgano da esempio le note vicende della Cirio e della Parmalat. Il provvedimento, inoltre, veniva adottato tenendo in considerazione anche le legittime preoccupazioni espresse dallo stesso mondo imprenditoriale, e prevedeva così una serie di cautele necessarie ad evitare che dell'azione collettiva si potesse fare un uso distorto e indiscriminato. Tra questi elementi cautelativi vale la pena ricordare l'introduzione di un filtro preliminare effettuato da parte del giudice per scongiurare la proponibilità di azioni prive di ogni fondamento e, soprattutto, il restringimento relativo ai soggetti promotori della causa, in base al quale solo le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e i comitati dotati di stabilità e rappresentatività possono intentare una causa collettiva;
nonostante l'urgenza sentita da molti, e il comprovato equilibrio della legge, con il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, il Governo ha deciso di rinviare di 180 giorni l'entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria. Nel dicembre del 2008 il Governo ha rinviato di ulteriori 180 giorni l'entrata in vigore della legge, mostrando, ad avviso dei presentatori, di avere scarsissimo interesse nei confronti di uno strumento così importante per i consumatori. Nel frattempo il Governo ha proposto un testo base di riforma della legge che svilisce il ruolo delle associazioni dei consumatori e rende estremamente difficile l'esercizio dell'azione collettiva;
in data 27 Novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato il «Libro verde sui rimedi collettivi». In tale Libro si afferma che: «Gli elementi che contribuiscono all'efficacia e all'efficienza di un meccanismo di ricorso collettivo comprendono il sostegno politico e finanziario da parte dei governi, un'ampia copertura mediatica (che possono spingere gli operatori commerciali ad accettare le condizioni e che possono aiutare a reperire finanziamenti; in generale possono avere una funzione di deterrente per i contravventori), spese giudiziarie nulle o poco elevate, spese giudiziarie nulle o ridotte per i rappresentanti, soluzioni flessibili per quanto riguarda gli onorari dei legali e possibilità di evitare le formalità delle normali cause civili. D'altro canto, fra gli elementi che limitano l'efficacia e l'efficienza di un meccanismo di risarcimento collettivo citiamo i finanziamenti insufficienti, la mancanza di esperienza e di risorse da parte delle associazioni dei consumatori, il fatto che il rischio di dover pagare spese processuali elevate spesso ricade sull'organizzazione dei consumatori, la complessità dei meccanismi di risarcimento collettivo, requisiti molto severi in materia di ammissibilità e di qualifica (che ostacolano l'accesso ai meccanismi), le lungaggini procedurali e la capacità da parte dei convenuti di usare tattiche dilatorie, la mancanza di copertura mediatica, l'impossibilità di distribuire in maniera equa i risarcimenti, la dipendenza dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie dalla volontà dei commercianti di collaborare e il ricorso a un unico meccanismo di risarcimento collettivo per tutte le rivendicazioni, senza adattare il meccanismo al valore, alle esigenze e alle caratteristiche specifiche di ogni particolare reclamo» (N.COM (08) 794 DEF. DEL 27/11/2008),
impegna il Governo
ad applicare i commi 445, 446, 447, 448 e 449 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, evitando di ricorrere ad ulteriori proroghe del termine di entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria;
al rispetto delle raccomandazioni contenute nel Libro verde sui rimedi collettivi della Commissione europea, nel caso in cui intendesse adottare provvedimenti di modifica della legge sull'azione collettiva approvata nella precedente legislatura.
9/2198/66.Peluffo, Lulli.
La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura con il voto contrario del centro-destra, il Parlamento ha approvato all'interno dell'articolo 2 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), i commi 445, 446, 447, 448 e 449 che introducevano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e ne prevedevano l'entrata in vigore decorsi 180 giorni e, dunque, a partire dal 29 giugno 2008;
la legge sull'azione collettiva rappresenta una grande innovazione per l'Italia che colma una pesante lacuna. La legge consente, finalmente anche nel nostro Paese, la difesa dei diritti di milioni di persone che subiscono quotidianamente piccole e grandi ingiustizie senza potersi adeguatamente difendere. La legge sull'azione collettiva, infatti, fornisce tutela giuridica ad una pluralità di interessati nei confronti di imprese molto grandi ma poco serie. Con questa legge tutti i consumatori danneggiati potrebbero riuscire a far valere i loro diritti, potendo finalmente agire, senza eccessive remore e senza dover affrontare grandi costi, nei confronti di colossi come banche, assicurazioni, compagnie telefoniche etc.;
l'adozione di questo provvedimento discendeva da un lungo dibattito, e raccoglieva le richieste avanzate da lungo tempo da tutte le maggiori associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le stesse urgenze erano condivise da vasti settori della società civile, rimasta per troppo tempo privata di uno strumento in grado di rispondere efficacemente ai sempre più diffusi illeciti di massa nelle relazioni di consumo e di risparmio ed esposta a grandi rischi: valgano da esempio le note vicende della Cirio e della Parmalat,
impegna il Governo:
al rispetto delle raccomandazioni contenute nel Libro verde sui rimedi collettivi della Commissione europea, nel caso in cui intendesse adottare provvedimenti di modifica della legge sull'azione collettiva approvata nella precedente legislatura.
9/2198/66.(Testo modificato nel corso della seduta) Peluffo, Lulli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede che le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applichino agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
impegna il Governo
a tenere in dovuta considerazione l'eventualità di introdurre, mediante ulteriori appositi provvedimenti normativi, una deroga relativa alle sanzioni citate, affinché non vengano applicate, nel periodo 2009 - 2010, neanche nel caso di interventi adottati dagli enti locali a sostegno del reddito e delle competenze di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione industriale, connessi alla crisi economica in atto, a beneficio di politiche attive di welfare e a tutela degli anziani non autosufficienti e dell'infanzia.
9/2198/67.Picchi, Di Biagio.
La Camera,
premesso che:
la legge 15 gennaio 1992, n. 21 disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
l'articolo 1-quater, introdotto nel presente disegno di legge da un emendamento del Governo nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni che apportano modifiche significative alla legge 15 gennaio 1992, numero 21;
tali modifiche, che introducono nuovi vincoli all'attività di noleggio con conducente che penalizzano inevitabilmente il settore, sono state formulate senza consultazione con i rappresentanti di categoria;
secondo quanto reso noto dalle associazioni di categoria queste norme «mettono a rischio le 50mila imprese ed i 120 mila lavoratori» del comparto, presenti attualmente in Italia;
le novità normative apportate con il presente disegno di legge colpiscono una categoria già fortemente indebolita dalle ripercussioni della crisi economica internazionale e della recessione in atto;
da anni l'attività di noleggio di auto ed autobus con conducente si pone sia come integrazione agli altri settori del trasporto collettivo di persone promuovendo quindi il diritto alla mobilità, sia come supporto insostituibile del turismo a vantaggio dello sviluppo economico e sociale locale;
il noleggio con conducente sta acquistando quote sempre più consistenti nel mercato del trasporto pubblico ponendosi come alternativa o servizio sostitutivo all'uso del taxi e conseguentemente al potenziamento dell'offerta di mobilità alternativa al veicolo privato;
le norme introdotte dal disegno di legge in esame confliggono palesemente con il diritto comunitario. Nello specifico le limitazioni territoriali relative al servizio di noleggio con conducente contrastano con gli articoli 43 e 48 del Trattato CE (che sanciscono la libertà di trasferimento fra le imprese degli Stati membri e quindi il pieno diritto per le imprese costituite in un Paese europeo di aprire una filiale in un'altra nazione della Comunità Europea), con il regolamento CEE n. 2454 del 1992 (che consente espressamente ai vettori stabiliti in uno Stato membro e da questo autorizzato ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati europei senza disporre di una sede o di un altro stabilimento) e con il regolamento CE 12/98 (che applica le stesse disposizioni liberalizzatrici del trasporto di persone su strada con particolare riferimento ai vettori di autobus);
è evidente che le norme introdotte dal presente disegno di legge creino notevoli discriminazioni, basate sia sulla nazionalità che sul luogo di stabilimento, penalizzando i noleggiatori con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune italiano rispetto a quelli con autorizzazione rilasciata da altri comuni appartenenti a Stati della Comunità Europea;
i provvedimenti introdotti dal presente disegno di legge sembrano poi in evidente contraddizione con i principi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione (che attribuisce alla potestà residuale delle Regioni le competenze sul trasporto pubblico locale) e con gli articoli 1, 16 e 41 della stessa Carta costituzionale (che sanciscono la libera circolazione di persone e cose fra regioni e promuovono l'esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale);
nonostante alcune leggi nazionali abbiano provveduto recentemente a regolamentare ampi settori del trasporto pubblico e del turismo, la specifica attività del noleggio con conducente è ancora priva di una disciplina organica che sia quindi in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea e con i provvedimenti di carattere locale assunti dalle dagli enti territoriali;
la natura stessa del disegno di legge in esame, «proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», non appare congrua ad introdurre rilevanti disposizioni normative per regolamentare un settore specifico, senza peraltro affrontare un articolato ed approfondito iter parlamentare;
si è tenuta mercoledì 18 febbraio 2009 una riunione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed i rappresentanti delle imprese di noleggio auto e bus con conducente;
da tale riunione è emersa la volontà del Governo di modificare la norme inerenti presenti nel disegno di legge in esame;
in tale riunione «è stato inoltre concordato di avviare un tavolo tecnico aperto alle categorie interessate per affrontare le problematiche relative alla legge n. 21 del 1992 e per individuare gli eventuali correttivi da applicare in particolare alle norme che riguardano i noleggiatori». Il primo incontro del tavolo è in programma martedì 3 marzo,
impegna il Governo
a valutare le modalità più tempestive ed opportune atte a recepire le necessità urgenti manifestate dalle imprese del settore di noleggio con conducente introducendo a tal fine le modifiche normative allo scopo utili e necessarie;
a promuovere tutte le iniziative necessarie per approvare una legge quadro specifica sull'attività di noleggio con conducente che coordini le disposizioni vigenti in materia (sia a livello locale, regionale, nazionale ed europeo), recependo le indicazioni pervenute dal tavolo tecnico di concertazione.
9/2198/68.Ceccuzzi, Strizzolo, Fluvi.
La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rappresenta il principale sistema di soccorso tecnico urgente del Paese, versa attualmente in uno stato di profondo disagio operativo dovuto alla carenza di fondi e di personale, tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati;
la pianta organica attuale conta 32.000 unità, di cui solo 24.000 sono gli operatori preposti al soccorso, mentre la restante parte è costituita da personale tecnico ed operativo;
gli addetti al soccorso sono suddivisi in quattro turni per coprire un servizio di 24 ore e, se si considera i riposi compensativi, le licenze, le malattie e soprattutto i continui infortuni, ne consegue che in Italia giornalmente sono circa soltanto 4.000 unità che garantiscono l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e la salvaguardia del territorio;
per far fronte alla continua emergenza i comandi provinciali sono costretti ad avvalersi spesso del personale «discontinuo», che figura ora come «volontario», ora come «precario»;
si tratta infatti di personale richiamato in servizio per una durata di venti giorni e fino ad un massimo di centosessanta giorni all'anno (ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 139 del 2006), un tempo impiegato solo dopo il verificarsi di grandi accadimenti emergenziali, oggi di routine per far fronte a vari servizi operativi;
con la stabilizzazione del personale discontinuo si avrebbe l'opportunità di sanare, almeno in parte e in tempi brevi, l'emergenza di organico esistente, ripristinando l'operatività minima di tutti i Comandi e distaccamenti permanenti presenti sul territorio;
tale intervento comporterebbe un risparmio per lo Stato, evitando di reperire risorse aggiuntive per il ripristino del turn over e garantendo l'assorbimento del personale già formato con anni di esperienza sul proprio territorio, il tutto in rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità della pubblica amministrazione;
recentemente sono stati assunti 1.135 vigili discontinui, che attualmente compongono il 66o corso VVP, attingendo dalla graduatoria approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996;
tale graduatoria conta allo stato attuale ancora circa 4.000 vigili discontinui che attendono di ottenere l'idoneità tramite una prova ginnico-motoria che con sentirebbe, previa successiva visita medica, di essere immediatamente assunti in pianta stabile,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere, entro i limiti dettati dalla disciplina in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ad una stabilizzazione del personale discontinuo dei vigili del fuoco, anche mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996.
9/2198/69.Volontè, Vannucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga, sino al 31 dicembre 2009, la durata delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a. e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari;
nonostante il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia inviato il 9 gennaio una lettera a Tirrenia e a Siremar dando precise direttive sul mantenimento dei collegamenti fino a diversa e successiva disposizione, si paventano ipotesi di razionalizzazione dei servizi di Tirrenia, per esigenze di bilancio;
le difficoltà dei collegamenti marittimi delle isole maggiori e soprattutto minori italiane sono ormai diventate una costante soprattutto nei mesi di bassa stagione, quando minore è l'interesse delle compagnie marittime e tale da rendere difficilmente raggiungibili molte delle isole minori persino per gli abitanti stessi;
il turismo costituisce la principale fonte di entrata dei comuni delle isole minori ed è necessario salvaguardare questo patrimonio naturale, che da solo costituisce una delle più pregiate risorse turistiche del Paese;
non solo, la flotta delle compagnie di navigazione evidenzia palesi segni di vetustà accompagnati da un servizio scadente e da norme igieniche spesso al di sotto degli standard minimi di un Paese moderno,
impegna il Governo
a perseguire l'obiettivo di realizzare la definitiva liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo ma, altresì, ad assicurare il principio della continuità territoriale e del riconoscimento degli oneri di servizio pubblico connessi alla garanzia di collegamenti alle isole, soprattutto di quelle minori, per le esigenze di sviluppo e di fabbisogni sociali e civili dei nostri concittadini isolani.
9/2198/71.Tassone, Occhiuto, Velo, Causi, Realacci, Dal Lago.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, dispone che le azioni eccedenti il limite dello 0,50 per cento del capitale sociale di una banca popolare devono essere alienate entro un anno dalla contestazione da parte della banca partecipata della violazione del divieto;
il comma 14 dell'articolo 41 prevede per i soggetti che detenessero al 31 dicembre 2007 una partecipazione al capitale sociale di una banca popolare superiore allo 0,50 per cento il differimento di un anno del termine previsto dal citato articolo 30 del Testo unico bancario;
tale proroga si colloca nella prospettiva di una più generale riforma dell'ordinamento delle banche popolari che auspica l'innalzamento della percentuale di possesso delle azioni rispetto a quella vigente;
tuttavia, il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione appare non congruo nel caso in cui il superamento della percentuale di detenzione delle azioni avvenga in caso di aggregazioni mediante fusioni per incorporazione di banche costituite nella forma di S.p.A. in banche popolari o di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni di banche popolari,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a chiarire la norma citata in premessa per i casi suddetti in modo da evitare che le alienazioni delle azioni eccedenti comportino una dismissione delle partecipazioni eccedenti e conseguentemente ne derivino delle perdite per i soggetti interessati.
9/2198/72.Delfino, Volontè.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dispone che le azioni eccedenti il limite dello 0,50 per cento del capitale sociale di una banca popolare devono essere alienate entro un anno dalla contestazione da parte della banca partecipata della violazione del divieto;
il comma 14 dell'articolo 41 prevede per i soggetti che detenessero al 31 dicembre 2007 una partecipazione al capitale sociale di una banca popolare superiore allo 0,50 per cento il differimento di un anno del termine previsto dal citato articolo 30 del Testo unico bancario;
tale proroga si colloca nella prospettiva di una più generale riforma dell'ordinamento delle banche popolari che auspica l'innalzamento della percentuale di possesso delle azioni rispetto a quella vigente;
tuttavia, il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione appare non congruo nel caso in cui il superamento della percentuale di detenzione delle azioni avvenga in caso di aggregazioni mediante fusioni per incorporazione di banche costituite nella forma di S.p.A. in banche popolari o di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni di banche popolari,
impegna il Governo
a valutare le opportune iniziative volte a chiarire la norma citata in premessa per i casi suddetti in modo da evitare che le alienazioni delle azioni eccedenti comportino una dismissione delle partecipazioni eccedenti e conseguentemente ne derivino delle perdite per i soggetti interessati.
9/2198/72.(Testo modificato nel corso della seduta) Delfino, Volontè.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la facoltà di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1o gennaio 2002, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito;
il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto una riapertura dei termini per la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili e delle partecipazioni;
tale norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette a prorogare sia le scadenze per l'effettuazione dei versamenti dell'imposta sostitutiva e per la redazione e giuramento della perizia di stima, sia a differire il termine di riferimento per il possesso dei beni da rivalutare (articolo 39, comma 14-undecies, del decreto-legge n. 269 del 2003, articolo 6-bis del decreto-legge n. 355 del 2003, articolo 1, comma 376, della legge n. 311 del 2004, articolo 11-quaterdecies, comma 4, del decreto-legge n. 203 del 2005, articolo 1, comma 91, della legge n. 244 del 2007, articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2008 ed infine del decreto-legge n. 97 del 2008);
l'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 129 del 2008, ha prorogato da ultimo dal 20 luglio 2008 al 31 ottobre 2008 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1o gennaio 2008, nonché il termine fissato per la redazione e il giuramento della perizia di stima;
per quanto concerne le aree edificabili, uno dei maggiori ostacoli connessi ai trasferimenti dei terreni posseduti dai privati e finalizzati all'utilizzazione edificatoria è il prelievo fiscale che colpisce le plusvalenze;
ciò induce spesso il privato a dichiarare valori di trasferimento inferiori al reale, aumentando l'evasione e comportando problemi alle imprese acquirenti che devono contabilmente giustificare fuoriuscite finanziarie superiori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un'ulteriore riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e agricoli, con conseguente differimento dei termini di applicazione del regime fiscale sostitutivo, al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore trasparenza dei valori delle transazioni immobiliari, una riduzione del costo dei terreni da edificare e un rilancio del comparto edile.
9/2198/73.Ciccanti.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la facoltà di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1o gennaio 2002, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito;
il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto una riapertura dei termini per la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili e delle partecipazioni;
tale norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette a prorogare sia le scadenze per l'effettuazione dei versamenti dell'imposta sostitutiva e per la redazione e giuramento della perizia di stima, sia a differire il termine di riferimento per il possesso dei beni da rivalutare (articolo 39, comma 14-undecies, del decreto-legge n. 269 del 2003, articolo 6-bis del decreto-legge n. 355 del 2003, articolo 1, comma 376, della legge n. 311 del 2004, articolo 11-quaterdecies, comma 4, del decreto-legge n. 203 del 2005, articolo 1, comma 91, della legge n. 244 del 2007, articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2008 ed infine del decreto-legge n. 97 del 2008);
l'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 129 del 2008, ha prorogato da ultimo dal 20 luglio 2008 al 31 ottobre 2008 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1o gennaio 2008, nonché il termine fissato per la redazione e il giuramento della perizia di stima;
per quanto concerne le aree edificabili, uno dei maggiori ostacoli connessi ai trasferimenti dei terreni posseduti dai privati e finalizzati all'utilizzazione edificatoria è il prelievo fiscale che colpisce le plusvalenze;
ciò induce spesso il privato a dichiarare valori di trasferimento inferiori al reale, aumentando l'evasione e comportando problemi alle imprese acquirenti che devono contabilmente giustificare fuoriuscite finanziarie superiori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere procedure di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e agricoli, con il possibile differimento dei termini di applicazione del regime fiscale sostitutivo, al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore trasparenza dei valori delle transazioni immobiliari, una riduzione del costo dei terreni da edificare e un rilancio del comparto edile.
9/2198/73.(Testo modificato nel corso della seduta) Ciccanti.
La Camera,
premesso che:
in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto proroga sino al 31 dicembre 2009 l'utilizzo per fini promozionali dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 10 agosto 2005;
sono sempre più numerosi i cittadini che quotidianamente lamentano i disturbi arrecati alla loro vita privata da innumerevoli call center dai quali ricevono, di solito in orari meno opportuni, offerte commerciali di prodotti e/o servizi;
non sono isolati i casi in cui l'operatore-venditore telefonico induce con subdole insistenze talune tipologie di consumatori particolarmente vulnerabili (per situazioni di infermità mentale e/o fisica, o per l'età o per semplice ingenuità) a modificare il proprio abituale comportamento di consumo;
le reiterate e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza sono considerate «condotte aggressive» qualora non osservino quanto previsto dall'articolo 58 del Codice del consumo e ribadito dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali che recita: «L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato»;
nell'estate del 2008, il Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad un'indagine condotta con il Nucleo speciale funzione pubblica della Guardia di finanza, emetteva cinque provvedimenti con i quali obbligava i gestori telefonici e le società che operano attraverso i call center ad interrompere l'uso indebito di tutti i numeri telefonici utilizzati a scopo commerciale senza aver ricevuto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, l'autorizzazione al trattamento da parte degli utenti,
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative, data la rilevanza e la crescita esponenziale dei fenomeno descritto, volte a garantire il rispetto della riservatezza dei cittadini, avviando eventualmente anche un'indagine, attraverso la Polizia postale, sulle suddette pratiche commerciali aggressive ed illegittime che costituiscono un'inaccettabile turbativa della vita privata dei cittadini.
9/2198/74.Compagnon.
La Camera,
premesso che:
il 31 marzo prossimo scadrà la proroga concessa per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni, in favore delle aziende agricole operanti in territori montani e zone svantaggiate,
se tali benefici non saranno riconfermati, assumere un lavoratore in agricoltura costerà all'impresa agricola più del doppio del costo attuale con il conseguente crollo dell'occupazione del settore agricolo;
le imprese agricole sono utili al Paese sia perché sono un grande serbatoio occupazionale, sia perché concorrono al mantenimento dell'indotto, ma soprattutto perché svolgono un ruolo di presidio e di salvaguardia del territorio,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a estendere al 31 dicembre 2009 la proroga citata in premessa per impedire che nel mese di aprile si possa aprire una fase molto difficile e critica per le imprese agricole.
9/2198/75.Ruvolo, Naro, Piffari.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modifica in modo sostanziale le disposizioni in materia di valutazione dei rischi e il relativo apparato sanzionatorio per tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla loro dimensione o attività;
il provvedimento modifica anche l'ambito di applicazione della legislazione a protezione dei lavoratori con la conseguenza che le microimprese devono ora provvedere a modificare completamente i loro documenti per adempiere alle disposizioni in tema di valutazione dei rischi;
una tale dimensione di coinvolgimento di imprese, medici competenti, tecnici, consulenti e di tutte le altre figure della prevenzione sui luoghi di lavoro necessita sia di tempi adeguati per l'informazione, la comprensione, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, sia di tempi tecnici adeguati per l'elaborazione e l'attuazione delle modifiche necessarie ad agire nel rispetto del nuovo apparato legislativo;
entro il 9 aprile 2009 si attende, inoltre, l'emanazione di un decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008 così come previsto dalla legge delega n. 123 del 2007, che modificherà l'attuale quadro delle disposizioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un differimento del termine previsto dall'articolo 306, comma 2, del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di consentire alle imprese di provvedere puntualmente agli adempimenti suesposti, coerentemente con i tempi di emanazione delle disposizioni integrative e correttive previste.
9/2198/78.Poli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 44-bis introduce disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie;
sono valutate favorevolmente tali disposizioni in quanto dirette alla programmazione degli interventi di edilizia carceraria e alla semplificazione delle procedure anche attraverso l'individuazione di precise responsabilità;
è importante individuare, nell'ambito del programma di edilizia carceraria, delle opere necessarie con l'indicazione delle relative risorse finanziarie e dei tempi di realizzazione;
vi è l'opportunità di un coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti in ordine alla proposta del Ministro della giustizia per l'adozione dei decreti di attuazione del programma,
impegna il Governo
a fornire alle commissioni parlamentari competenti ogni utile informazione circa le linee di indirizzo che il Ministro della giustizia intende perseguire per una più rapida attuazione del programma degli interventi delle infrastrutture carcerarie.
9/2198/79.Contento.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge in esame reca disposizioni che, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, introducono vincoli assai stringenti per quanto concerne in particolare l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione e le modalità di esercizio dell'attività, con la previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze per gli utenti e compromettono le condizioni essenziali di concorrenza nel settore dei servizi di trasporto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge in esame, al fine di assumere tutte le iniziative necessarie per rivedere tempestivamente la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente.
9/2198/80.Valducci, Moffa, Compagnon.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge in esame reca disposizioni che, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, introducono vincoli assai stringenti per quanto concerne in particolare l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione e le modalità di esercizio dell'attività, con la previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze per gli utenti e compromettono le condizioni essenziali di concorrenza nel settore dei servizi di trasporto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge in esame, al fine di assumere eventuali iniziative correttive.
9/2198/80.(Testo modificato nel corso della seduta) Valducci, Moffa, Compagnon.
La Camera,
premesso che:
la complessiva capienza attuale delle carceri italiane non soddisfa il crescente bisogno più volte evidenziato, di alloggiare detenuti e reclusi;
la scelta di nominare un Commissario straordinario con ampi poteri, operata con l'articolo 44-bis del decreto-legge in esame appare condivisibile nell'ottica di dare immediata e concreta risposta al senso di insicurezza avvertito dalla popolazione;
il programma di interventi consentirà la realizzazione di nuove strutture carcerarie e l'aumento di capienza di quelle esistenti;
appare parimenti condivisibile il fine di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
gli interventi da realizzare debbono essere indirizzati anche al miglioramento delle condizioni di lavoro di quanti, appartenenti alla Polizia penitenziaria, operatori dell'area sociologica, educativa, nonché esperti penitenziari, prestano la loro attività all'interno delle strutture carcerarie;
l'attività di osservazione e trattamento carcerario nei confronti della persona detenuta, in ossequio al dettato normativo, deve svolgersi non solo attraverso la custodia, ma con l'ausilio di un qualificato intervento psicologico e criminologico;
nell'ottica di un superamento definitivo della finalità custodialistica, nell'ambito della previsione di cui all'articolo 27 della Costituzione, la privazione della libertà deve essere considerata il mezzo per conseguire il fine del recupero sociale del detenuto;
l'apporto conferito dagli esperti psicologi e criminologi di cui all'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) è di indubbia importanza perché consente una totale conoscenza delle dinamiche personologiche e psicologiche che sono causa della devianza e fondamentali per la formulazione dei giudizi prognostici propedeutici al progetto di recupero sociale nel quadro di un trattamento il più possibile individualizzato;
per lo svolgimento di queste attività di osservazione e trattamento l'Amministrazione penitenziaria si avvale da tempo di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ai sensi dell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario,
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile intervento per continuare a garantire adeguatamente la somministrazione in favore della popolazione carceraria degli interventi specialistici degli esperti di cui all'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario diretti alla individuazione delle cause dei comportamenti devianti, alla loro rimozione attraverso il trattamento rieducativo ed al reinserimento sociale dell'individuo.
9/2198/81.Laboccetta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 37, comma 2-bis, del decreto-legge in esame proroga all'anno accademico 2010-2011 l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 che hanno introdotto la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato;
è importante da una parte premiare il merito scolastico valorizzando l'intero percorso educativo dei giovani, dall'altra limitare al massimo le influenze negative che episodi di corruzione, spesso avvenuti nella realtà e al centro di inchieste giudiziarie in corso, ed errori nella formulazione dei test d'ingresso possono avere sull'avvio delle carriere degli studenti universitari,
impegna il Governo
in attesa dell'entrata in vigore della normativa sulla valutazione dei risultati scolastici, ad assumere tutti i provvedimenti necessari, per quanto di sua competenza, affinché i test d'ingresso ai corsi universitari a numero programmato siano al riparo da episodi di corruzione e da episodi di errore nella loro formulazione.
9/2198/83.Fucci, Distaso.
La Camera,
premesso che:
il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria per il 2009, disponendo che le risorse originate da una serie di operazioni di carattere straordinario (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e vendita del patrimonio immobiliare) non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 la Ragioneria Generale dello Stato ha interpretato il dettato letterale del comma 8 in senso fortemente restrittivo, con il rischio di una vera e propria paralisi degli investimenti degli enti locali (che rappresentano una quota maggioritaria del totale degli investimenti pubblici),
impegna il Governo
a confrontarsi con le associazioni delle autonomie locali al fine di sbloccare gli investimenti degli enti locali, attraverso un'opportuna rivisitazione del comma 8, dell'articolo 77-bis, del decreto n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
9/2198/84.(Nuova formulazione) Misiani, Marco Carra.
La Camera,
premesso che:
con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1, comma 5) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'ICI, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);
il Governo, nel DPEF 2009-2013, ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito ICI ai comuni a partire dall'anno 2008;
in base alle disposizioni normative di cui sopra, nel 2009 il minore gettito verrà rimborsato ai comuni attraverso trasferimenti erariali pari a 2,604 miliardi di euro. In realtà, tenendo conto delle stime del gettito ICI sull'abitazione principale di fonte ISTAT, pari a 3,8 miliardi di euro, ANCI, pari a 3,3 miliardi di euro e del Servizio Bilancio del Senato, pari a 3,738 miliardi di euro, la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente.
è stata ipotizzata un'erogazione di 440 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quelli finora stanziati, a compensazione delle minori entrate comunali per effetto della abolizione dell'ICI sulla prima casa;
il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria per il 2009, disponendo che le risorse originate da una serie di operazioni di carattere straordinario (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e vendita del patrimonio immobiliare) non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 la Ragioneria Generale dello Stato ha interpretato il dettato letterale del comma 8 in senso fortemente restrittivo, con il rischio di una vera e propria paralisi degli investimenti degli enti locali (che rappresentano una quota maggioritaria del totale degli investimenti pubblici),
impegna il Governo
a confrontarsi con le associazioni delle autonomie locali al fine di valutare lo sblocco parziale degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'esigenza di ulteriori risorse per la compensazione del minor gettito ICI prima casa.
9/2198/84.(Nuova formulazione nel testo modificato) Misiani, Marco Carra, Vannucci.
La Camera,
premesso che:
numerosi interventi legislativi, a partire dal 2003, hanno via via aggiornato i compiti e le Prerogative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed in particolare:
legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, che attribuisce, inoltre, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione;
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, recante «Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica», che attribuisce - tra le diverse e nuove competenze - all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di determinare i criteri sulla base dei quali il Ministro delle attività produttive definisce le responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacità produttiva;
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ulteriori rilevanti compiti in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;
legge 23 agosto 2004 n. 239, «di riordino» dell'intero settore energetico, che ha novellato in maniera completa e sistematica le funzioni e le prerogative dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ampliandone organicamente il ruolo e i compiti in maniera così rilevante da doverne aggiornarne la dotazione organica del personale, portando da centoventi a centottanta unità il contingente del personale (120 di ruolo e 60 a tempo determinato);
articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 e il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire tariffe elettriche agevolate in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati (tariffa sociale);
articolo 11, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha esteso le attività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al controllo di taluni settori del mercato di riferimento precedentemente esclusi;
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - tra l'altro - il non indifferente compito di adottare disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2007 in materia di ricerca di sistema nel settore elettrico con riguardo, segnatamente, all'attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di funzioni sostitutive del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);
articolo 2, comma 165, lettera f-ter), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di svolgere anche una funzione paragiurisdizionale per la risoluzione delle controversie tra produttori di energia e gestori di rete, mediante decisioni vincolanti tra le parti;
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008) recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», che, all'articolo 46-bis, ha attribuito ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di individuare i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;
legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, che all'articolo 23-bis, intervenendo in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, il compito di verificare la legittimità dei motivi per i quali gli enti locali ricorrono a modalità di affidamento del servizio non competitive (in house providing o affidamento diretto a società mista con gara per la scelta del socio), esprimendo un parere obbligatorio entro 60 giorni;
l'articolo 81, comma 18, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta (5,5 punti percentuali dell'IRES) introdotta dai commi 16 e 17 dello stesso articolo;
considerato che si renderebbe necessaria una ridefinizione dell'organico funzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas tale da garantire - nell'interesse dei consumatori - il pieno assolvimento delle nuove funzioni anche di controllo e garanzia del mercato di riferimento ad essa affidate;
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato sulla base dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e il numero complessivo delle risorse ad oggi previste per legge appare sottodimensionato al fine di porre l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle condizioni di garantire il pieno assolvimento dei compiti istituzionali ad essa via via affidati da leggi dello Stato, successive alla legge istitutiva citata,
impegna il Governo
a prevedere apposite misure che, nell'interesse del consumatore e della tutela del mercato di riferimento, garantiscano il pieno assolvimento dei compiti anche di garanzia e controllo affidati via via da leggi dello Stato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, attraverso una rideterminazione, secondo le effettive esigenze funzionali, delle unità di personale di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, tenendo altresì conto che la quota di personale a tempo determinato dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possa eccedere il 10 per cento delle unità complessivamente occupate, fatto salvo eventuali rideterminazioni del numero complessivo delle risorse umane ad essa destinate che dovessero rendersi necessarie in conseguenza di eventuali assegnazioni di nuovi compiti.
9/2198/85.Nizzi.
La Camera,
premesso che:
il comma 1-octies dell'articolo 29 del provvedimento in esame differisce al 1o gennaio 2010 il termine entro il quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 prevedeva, a decorrere dal 1o luglio 2008, l'obbligo di certificazione energetica per la vendita di edifici con più di 1000 metri quadri calpestabili; l'obiettivo della norma era evidentemente finalizzato a dare vita ad un programma di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente attraverso il quale migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto e promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico;
l'articolo 35 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, eliminando, di conseguenza, l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita di unità immobiliari e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione;
a seguito della citata modifica normativa è intervenuta l'Unione Europea esprimendo preoccupazioni riguardo la possibilità che il nuovo quadro normativo fosse in contrasto con direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;
in molti paesi europei la certificazione energetica degli edifici rappresenta un efficace elemento di riduzione del costo di gestione degli immobili, consentendo risparmi energetici molto consistenti, portando il consumo energetico per metro quadrato da valori superiori a 140 kWh/anno a circa 30 kWh/anno;
nel nostro paese il consumo energetico medio per abitazione è circa il doppio di altri paesi europei, nei quali è stata avviata da tempo una politica di efficientazione energetica degli edifici,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
ad intervenire nel settore dell'edilizia privata e pubblica a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente e a ripristinare al più presto tutti gli strumenti normativi finalizzati alla efficientazione energetica sia del patrimonio edilizio esistente che di quello di nuova realizzazione;
a ripristinare, in particolar modo, la certificazione energetica degli edifici nella compravendita degli immobili, già prescritta dalla direttiva 76/93/CE;
a garantire, in ogni caso, l'attuazione di standard costruttivi che tengano conto dell'esigenza di ridurre il consumo di energia degli immobili ad uso abitativo e che consentano di conseguenza una efficace razionalizzazione della spesa;
9/2198/87.Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del presente provvedimento prevede la proroga fino al 31 dicembre 2009 dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, relativo all'individuazione delle condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di non introdurre in provvedimenti futuri norme volte a posticipare ulteriormente il termine di cui all'articolo 17, comma 4, del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, onde salvaguardare nel miglior modo possibile la salute dei cittadini.
9/2198/90.Bossa, D'Incecco, Murer, Livia Turco, Binetti, Miotto, Grassi, Pedoto, Lenzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 35, comma 14, del presente provvedimento prevede un'ulteriore deroga fino al 31 dicembre 2009 per la predisposizione, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una rete nazionale di banche per la conservazione del cordone ombelicale da parte delle strutture pubbliche;
la legge istitutiva della rete nazionale di banche per la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale risale all'ottobre 2005 e il termine ivi previsto era fissato entro i nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
un'ulteriore proroga, mal si giustifica visto che sono ormai passati quasi 40 mesi dall'approvazione della legge n. 219 del 21 ottobre 2005,
impegna il Governo
a dare concreta attuazione alla realizzazione di una rete nazionali di banche per la conservazione di cordoni ombelicali da parte delle strutture pubbliche così come stabilito dall'articolo 10 della legge n. 219 del 21 ottobre 2005;
a recepire le direttive 2006/17CE (procedura di infrazione n. 2007/411) e 2006/86/CE (procedura di infrazione n. 2007/1127) che attuano alcune prescrizioni della direttiva 2004/23/CE relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani che si applica anche alle cellule staminali ematopoietiche del sangue del cordone ombelicale, visto anche il fatto che il 16 ottobre 2008 la Commissione europea ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l'Italia per il mancato recepimento delle direttive in oggetto.
9/2198/91.D'Incecco, Bossa, Murer, Grassi, Miotto, Livia Turco, Pedoto, Lenzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43 bis del presente provvedimento pone fine all'operazione di cartolarizzazione degli immobili avviata nel 2002;
l'intera procedura per la chiusura di Scip comporta adempimenti che hanno importanti ricadute di natura economico-finanziaria su banche, enti previdenziali, inquilini, pensionati e lavoratori dipendenti,
impegna il Governo
a riferire al Parlamento ogni mese, a partire dalla data di approvazione della presente legge, attraverso il Ministro dell'economia e delle finanze, sui risultati economico finanziari dell'intera operazione e sullo stato di avanzamento delle procedure previste dall'articolo 43-bis.
9/2198/92.Miotto, Misiani, Lenzi, Causi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 31, ai commi 1-bis e 1-ter, estende ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati tra gli anni 1959-1965, l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
a tutt'oggi rimane inapplicato il comma 363 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 poiché non risulta ancora emanato il decreto attuativo, in quanto, come il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha esposto in relazione all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00756 in Commissione affari sociali si deve, sulla base «degli incontri tenuti con i rappresentanti delle associazioni interessate e di un documento tecnico redatto dalla Direzione Generale competente, predisporre uno schema di regolamento concernente la disciplina istruttoria di tale indennizzo, allo scopo di individuare criteri che permettano di stabilire, nel modo più sicuro possibile, il nesso causale tra il danno subito e l'assunzione del farmaco talidomide, tenendo necessariamente conto del lungo periodo di tempo trascorso dagli eventi e della conseguente difficoltà di reperire la documentazione sanitaria comprovante l'assunzione del farmaco in questione»,
impegna il Governo
a predisporre tutte le misure economiche e normative necessarie, affinché si possa dare, nel più breve tempo possibile, concreta attuazione a tutta la normativa esistente in materia di riconoscimento di un risarcimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.
9/2198/93.Livia Turco, Schirru, Binetti, Bossa, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto, Lenzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-duodecies della legge n. 101 del 2008 prevede l'approvazione ex lege di tutti gli schemi di convenzione tra la società ANAS SpA, già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto n. 59 del 2008. L'articolo 8-duodecies della legge n. 101 del 2008, di fatto, trasforma in regolazione quanto contenuto negli schemi di convenzione già sottoscritti tra ANAS SpA e le società concessionarie autostradali;
in ragione dell'applicazione di tale normativa l'Antitrust ha segnalato, da un lato, gli effetti distorsivi derivanti dalla modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali ivi prevista e, dall'altro, l'esigenza di lasciare spazio alla concorrenza per il mercato almeno per le tratte non ancora realizzate e per l'ampliamento della rete autostradale;
l'affidamento delle concessioni autostradali dovrebbe avvenire con l'ausilio di procedure ad evidenza pubblica e il periodo di affidamento non deve essere ingiustificatamente lungo, l'oggetto dell'affidamento non deve essere ingiustificatamente ampio;
il codice dei contratti prevedeva che le concessionarie di lavori pubblici potessero effettuare tramite imprese proprie e/o controllate fino al 70 per cento dei lavori oggetto della concessione; in considerazione però che tale circostanza si riferisce ai casi in cui il concessionario sia stato scelto tramite gara. Nel settore autostradale, invece, quasi tutte le concessioni sono state affidate tramite procedura negoziata;
i commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 29 del provvedimento in esame modificano la disciplina relativa all'affidamento dei lavori da parte dei concessionari autostradali, che li equiparava, sotto il profilo giuridico, ad amministrazioni aggiudicatrici, pur se esclusivamente per la parte dei lavori affidata a terzi e che dovrà essere pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo;
le nuove norme eliminano la citata equiparazione tra amministrazioni aggiudicatrici e concessionari e stabiliscono l'obbligo, per quei concessionari che non siano anche amministrazioni aggiudicatrici, di provvedere all'affidamento a terzi dei lavori in coerenza con le previsioni del Codice dei contratti pubblici;
la Corte dei Conti ha rilevato che la mancanza di precisi indirizzi legislativi e governativi, assunti in coerenza con le direttive europee, ha finora ostacolato l'assunzione da parte di ANAS di un ruolo di piena apertura al mercato, quale concessionario del servizio di manutenzione, costruzione, gestione e messa in sicurezza del sistema stradale ed autostradale italiano, e quindi - conclude la Corte dei Conti - «la collocazione di ANAS non appare adeguatamente definita con riguardo ai poteri di vigilanza, anche con riferimento alla vigilanza sul corretto uso delle pubbliche risorse inerenti il federalismo autostradale su base regionale, il quale, nonostante la sua rapida espansione presenta alcune normative e connessi problemi che non sono stati finora adeguatamente affrontati e vagliati.»,
impegna il Governo
a valutare se il nuovo assetto normativo non presenti elementi di contrasto con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, onde evitare il rischio di incorrere in possibili sanzioni;
a valutare l'opportunità di attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte quelle funzioni utili a verificare i rapporti tra concedenti e concessionari, esaminando periodicamente le tariffe e vigilando sulla ripartizione dei benefici derivanti dai miglioramenti di efficienza tra utenti dell'infrastruttura e concessionario stesso;
a procedere ad una verifica comparativa degli investimenti e dei costi di gestione e manutenzione delle concessionarie volta a stimolare un confronto competitivo tra le medesime;
a destinare gli eventuali guadagni derivanti dai recuperi di produttività e dall'incremento del traffico superiore al livello preventivato anche a benefici tariffari;
a proporre al Parlamento elementi di verifica ed una stabile sede istituzionale rispetto al sistema concessorio di costruzione e gestione delle autostrade nel rispetto della normativa comunitaria.
9/2198/94.Viola, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;
in tale prospettiva il Mezzogiorno ed territori montani particolarmente svantaggiati rivestono un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;
risulterebbe particolarmente importante sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito per il triennio 2006-2008 dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n.81 del 2006;
alla luce della riforma della Politica agricola comunitaria tale intervento non si configura come di natura assistenziale bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero;
il decreto legge n. 171 del 2008 ha provveduto a prorogare di soli tre mesi, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure (più favorevoli) stabilite dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per tutto il 2009 le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del paese nelle modalità previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n.81 del 2006.
9/2198/96.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
La Camera,
premesso che.
l'olivicoltura nel Mezzogiorno, in particolare in Puglia e in Calabria, ha raccolto la sfida dei mercati internazionali, puntando sulla qualità del prodotto olio extravergine di oliva, attraverso un notevole sforzo finanziario con investimenti da parte delle aziende agricole meridionali;
la grave crisi del comparto olivicolo-oleario sta determinando una situazione ormai insostenibile per le aziende pugliesi, calabresi, e del Mezzogiorno a causa del continuo ribasso delle quotazioni del prezzo dell'olio extravergine e anche a seguito della siccità straordinaria che negli ultimi mesi ha interessato l'intero territorio. Tale crisi sta producendo ricadute pesantissime sulle economie locali e sull'occupazione. Moltissimi agricoltori oggi producono in perdita con l'aggravante di competere su mercati dove, oltretutto, si registrano frodi e contraffazioni;
è improcrastinabile, quindi, il monitoraggio di fenomeni che rischiano di annientare l'olivicoltura pugliese e calabrese, visto la presenza di olio extravergine di oliva sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, a prezzi assolutamente non plausibili; a rendere la situazione ancora più preoccupante è anche l'aumento di oltre il 30 per cento delle importazioni di prodotti comunitari ed extracomunitari con contestuale diminuzione delle esportazioni;
tra il Ministro delle politiche agricole e gli Assessori regionali all'agricoltura di Puglia e Calabria si è avviata una interlocuzione per individuare misure adeguate a fronteggiare la grave crisi del comparto,
impegna il Governo
ad adottare, con tempestività, iniziative volte a prevedere il pagamento immediato da parte della AGEA degli aiuti comunitari;
ad adottare iniziative affinché possano essere ritirati dal mercato 300 mila quintali di olio extravergine di oliva da destinare agli aiuti alimentari per le famiglie indigenti;
a dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 102 del 2004, sulle calamità naturali, nonché ad adottare un provvedimento straordinario che preveda la riduzione dei contributi previdenziali e lo slittamento delle scadenze fiscali e creditizie;
ad istituire, attivando tutti gli enti preposti, un tavolo di coordinamento permanente per i controlli sulle sofisticazioni e sulle frodi e per il monitoraggio sulla legittimità delle importazioni di olio;
a farsi parte attiva ai fini dell'istituzione di una sede di confronto nazionale e regionale con i soggetti della distribuzione per individuare strategie condivise di rilancio del settore;
ad adottare iniziative normative volte a prorogare e rifinanziare per l'anno 2009 la campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva prevista all'articolo 4-quaterdecies del decreto legge n. 171 del 2008.
9/2198/98.(Nuova formulazione) Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
La Camera,
premesso che.
l'olivicoltura nel Mezzogiorno, in particolare in Puglia e in Calabria, ha raccolto la sfida dei mercati internazionali, puntando sulla qualità del prodotto olio extravergine di oliva, attraverso un notevole sforzo finanziario con investimenti da parte delle aziende agricole meridionali;
la grave crisi del comparto olivicolo-oleario sta determinando una situazione ormai insostenibile per le aziende pugliesi, calabresi, e del Mezzogiorno a causa del continuo ribasso delle quotazioni del prezzo dell'olio extravergine e anche a seguito della siccità straordinaria che negli ultimi mesi ha interessato l'intero territorio. Tale crisi sta producendo ricadute pesantissime sulle economie locali e sull'occupazione. Moltissimi agricoltori oggi producono in perdita con l'aggravante di competere su mercati dove, oltretutto, si registrano frodi e contraffazioni;
è improcrastinabile, quindi, il monitoraggio di fenomeni che rischiano di annientare l'olivicoltura pugliese e calabrese, visto la presenza di olio extravergine di oliva sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, a prezzi assolutamente non plausibili; a rendere la situazione ancora più preoccupante è anche l'aumento di oltre il 30 per cento delle importazioni di prodotti comunitari ed extracomunitari con contestuale diminuzione delle esportazioni;
tra il Ministro delle politiche agricole e gli Assessori regionali all'agricoltura di Puglia e Calabria si è avviata una interlocuzione per individuare misure adeguate a fronteggiare la grave crisi del comparto,
impegna il Governo
ad adottare, con tempestività, iniziative volte a prevedere il pagamento immediato da parte della AGEA degli aiuti comunitari;
ad adottare iniziative affinché possano essere ritirati dal mercato 300 mila quintali di olio extravergine di oliva da destinare agli aiuti alimentari per le famiglie indigenti;
a dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 102 del 2004, sulle calamità naturali, nonché ad adottare un provvedimento straordinario che preveda la riduzione dei contributi previdenziali e lo slittamento delle scadenze fiscali e creditizie;
ad istituire, attivando tutti gli enti preposti, un tavolo di coordinamento permanente per i controlli sulle sofisticazioni e sulle frodi e per il monitoraggio sulla legittimità delle importazioni di olio;
a farsi parte attiva ai fini dell'istituzione di una sede di confronto nazionale e regionale con i soggetti della distribuzione per individuare strategie condivise di rilancio del settore;
a valutare l'opportunità di prorogare e rifinanziare per l'anno 2009 la campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva prevista all'articolo 4-quaterdecies del decreto legge n. 171 del 2008.
9/2198/98.(Nuova formulazione nel testo modificato) Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge in esame avrebbe potuto, ad avviso dei presentatori, rappresentare lo strumento per fornire risposte concrete ai problemi di comparti dell'agricoltura e della pesca che attendono una soluzione;
al contrario questa occasione non è stata utilizzata dal Governo per definire le opportune politiche economiche di sostegno per il settore primario ormai in crisi strutturale;
permane da parte del Governo una sostanziale e reiterata disattenzione verso i problemi della agricoltura e della pesca che si è concretizzata nei provvedimenti sin qui approvati in tagli rilevanti o in misure di scarsa efficacia;
a titolo esemplificativo citiamo la manovra Finanziaria 2009, che reca i tagli più consistenti alle missioni di spesa relative all'agricoltura, alle politiche agroalimentari e alla pesca nell'ordine del 25 per cento sulla spesa corrente e del 40 per cento sulle spese di investimento;
il decreto-legge in esame non solo non offre soluzioni concrete ai problemi dei comparti dell'agricoltura e della pesca ma abroga alcune misure positive che grazie all'azione incisiva del gruppo PD nella Commissione agricoltura e nell'aula parlamentare erano state inserite nel sulla competitività nel settore agroalimentari (decreto-legge n.171 del 2008) relative al beneficio del canone ricognitorio ed alla chiusura del contenzioso Inps in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo;
il citato decreto n.171, aveva esteso il canone agevolato «a titolo ricognitorio»concesso alle cooperative e ai consorzi di pescatori anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese;
la norma aveva efficacia retroattiva e tale agevolazione si applicava a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, quindi, di fatto, il regime agevolativo sui canoni veniva applicato agli ultimi quattro anni di esercizio di tali imprese;
il Governo ha varato il decreto-legge in esame di «Proroga dei termini» che ha soppresso tali norme di agevolazione (l'articolo 4-quater della Legge 205) il 30 dicembre: lo stesso giorno in cui la legge di conversione del decreto n. 171, che conteneva le norme in questione (frutto di un lavoro comune tra maggioranza e opposizione), è stata promulgata;
il canone a titolo ricognitorio per le cooperative e i consorzi di pescatori è un canone demaniale di particolare favore: prevede infatti che i pescatori, per l'esercizio delle proprie attività in aree e fabbricati sul demanio marittimo, debbano corrispondere un canone annuo di sole lire 1.000, a titolo ricognitorio; è previsto, per le cooperative e i consorzi di pescatori, anche l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale dovuti, nonché si assumano l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati così agevolati;
il decreto in esame ha abrogato anche l'articolo 4-septiesdecies della legge 205, promulgata il 30 dicembre 2008;
il decreto n. 171 del 2008, appena convertito dalla legge n.205 del 30 dicembre 2008, con l'articolo 4-septiesdecies aveva introdotto un'interpretazione autentica dell'articolo 2, commi 506-507 della Finanziaria 2008 in materia di definizione di contenziosi con l'INPS;
l'interpretazione autentica della legge n.205 prevedeva l'applicazione del regime di maggior favore introdotto dalla Finanziaria dell'anno scorso per accelerare la chiusura dei contenziosi con l'INPS non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito fossero ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato;
questa norma della Finanziaria 2008, per favorire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, autorizzava l'INPS a definire tali contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnassero al pagamento integrale dei contributi oggetto di contenzioso, senza sanzioni;
la chiusura dei contenziosi sugli sgravi contributivi all'agricoltura è un'annosa questione su cui si è più volte intervenuti poiché non è mai stata risolta definitivamente e la norma introdotta dalla legge n.205 del 2008, con l'articolo 4-septiesdecies, ora abrogato, contribuiva a risolvere la questione, estendendo la possibilità di definizione in via stragiudiziale ai procedimenti, anche conclusi, iniziati entro il 31 dicembre 2007,
impegna il Governo
a valutare attentamente gli effetti applicativi e le conseguenze derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le misure di cui all'articolo 4-quater e 4-septiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008.
9/2198/100.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
La Camera,
premesso che
l'articolo 43-bis del provvedimento in esame prevede la liquidazione del patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. (SCIP) e del patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi;
il corrispettivo del trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione, pari al valore degli immobili stessi, è versato alla SCIP, al netto delle passività per la SCIP derivanti da tale operazione;
gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili, nel rispetto delle procedure, per quanto compatibili, regolanti l'alienazione da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare;
le norme, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono prive di relazione tecnica e non è, pertanto, possibile definire un quadro finanziario complessivo dell'operazione e degli effetti sui saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno del settore statale e della PA, indebitamento netto) e sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche;
tuttavia, l'operazione di acquisizione immobiliare è registrata, ai fini dell'indebitamento netto, come un aumento degli investimenti fissi lordi e, non essendo prevista alcuna forma di compensazione della spesa in conto capitale, ne consegue necessariamente un peggioramento di tale saldo, poiché mentre le dismissioni immobiliari non rilevano ai fini dell'indebitamento netto strutturale, in quanto operazioni straordinarie, gli acquisti di immobili sono inclusi in tale saldo come spese per investimenti;
nella nota informativa del Governo, presentata al Parlamento il 6 febbraio 2009, viene evidenziato che il peggioramento dei saldi previsto per il 2009 riflette, per un importo pari a 1,9 miliardi, la revisione della strategia relativa agli investimenti immobiliari in considerazione del fatto che le condizioni del mercato immobiliare non sono favorevoli alla dismissione nel breve periodo di beni immobiliari;
è presumibile che il peggioramento del saldo coincida con quello derivante dagli effetti della disposizione in esame;
analogamente, l'operazione sembra determinare un effetto peggiorativo del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, poiché le modalità individuate per il pagamento del corrispettivo alla società SCIP utilizzano somme attualmente giacenti presso la tesoreria;
in sostanza, la previsione contenuta nel provvedimento in esame sancisce il completo fallimento della più grande cartolarizzazione mai fatta a livello europeo, realizzata dall'allora e attuale Ministro dell'economia: SCIP 2 incassò 6,7 miliardi di euro grazie a bond garantiti dalla futura vendita di quasi 63.000 immobili di proprietà degli enti previdenziali;
oggi l'operazione di «finanza creativa» si chiude con 1,7 miliardi di titoli da ripagare a spese del bilancio pubblico e circa 13.000 immobili invenduti, dopo che nel 2005 era stato necessario un prestito-ponte per coprire i mancati incassi delle vendite e dopo che tra ottobre e gennaio SCIP non ha onorato le scadenze dei titoli;
SCIP è stata costituita con un capitale sociale di 10.000 euro, con un azionariato diviso in parti uguali tra due fondazioni olandesi, la Stichting Thesaurum e la Stichting Pallatium, avente come amministratore unico uno sconosciuto cittadino britannico, Gordon Burrows; nel frattempo sono intervenute ulteriori società, circa 40, immobiliari e finanziarie, tutte rigorosamente controllate da altrettante società olandesi;
l'operazione di riacquisto riguarda per gran parte gli enti previdenziali e viene realizzata in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù del quale, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Non sono quantificabili gli effetti che la norma potrà avere sulla solidità degli enti previdenziali coinvolti;
in sostanza, con il decreto-legge in esame, il Ministro dell'economia, cercando di evitare il clamore che la gravità della vicenda, ad avviso dei presentatori, merita tenta di chiudere, senza troppo clamore, un'operazione che ha comportato guadagni solo per i privati a vario titolo coinvolti a scapito dello Stato, che aveva un patrimonio del valore complessivo, tra SCIP 1 e SCIP 2, di 16,2 miliardi di euro e che ha incassato dall'emissione di titoli 9 miliardi di euro, a fronte di elevatissimi costi di gestione da parte delle suddette società,
impegna il Governo
a presentare, entro tre mesi, alle Camere una puntuale relazione volta a ricostruire i dettagli economico-finanziari dell'operazione, indicando, in particolare, l'identità delle controparti, il numero e la natura dei contratti, il quadro finanziario complessivo dell'intera operazione, incluso il costo determinato dalla chiusura prevista dalla norma in questione, nonché una periodica verifica degli effetti del nuovo quadro normativo sul bilancio dello Stato e dei singoli enti coinvolti.
9/2198/101.Causi, Damiano, Baretta, Fluvi, Vico, Santagata, Motta, Scilipoti, Misiani.
La Camera,
premesso che:
con il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) è stata data attuazione alla disposizione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 che stabilisce che la compartecipazione sul montante Irpef spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia si applichi anche alle ritenute operate sui redditi da pensione INPS dei soggetti residenti nella Regione;
in sede di prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate, negli anni 2008, 2009 e 2010 erano stati stanziati rispettivamente gli importi di 20, 30 e 30 milioni di euro;
nei documenti della finanziaria 2009-2011 non risultava alcuno stanziamento per l'anno 2011;
con il provvedimento in esame, al comma 11 dell'articolo 41, viene prorogato, anche per il 2011, lo stanziamento di 30 milioni di euro e ciò anche per dare copertura effettiva ad una previsione di entrata indicata nel bilancio 2011 della Regione Friuli Venezia Giulia altrimenti priva di efficacia;
sulla base di prudenti valutazioni sul gettito spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia - sempre in attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 - viene indicato in circa 150 milioni di euro annui l'ammontare della compartecipazione sulle ritenute fiscali applicate ai redditi da pensione INPS riscossi dai soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia e, pertanto, la Regione stessa vanta un credito di alcune centinaia di milioni di euro nei confronti dello Stato,
impegna il Governo
ad attivare, in tempi brevi, un tavolo tecnico-politico con la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di:
stabilire tempi e modalità che diano concreta e piena attuazione a quanto previsto dal richiamato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 137;
aggiornare ulteriormente il protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto nel 2006 ed aggiornato una prima volta nel corso del 2007.
9/2198/102.Strizzolo, Maran, Rosato, Compagnon, Monai, Cuperlo.
La Camera,
premesso che:
con il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) è stata data attuazione alla disposizione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 che stabilisce che la compartecipazione sul montante Irpef spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia si applichi anche alle ritenute operate sui redditi da pensione INPS dei soggetti residenti nella Regione;
in sede di prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate, negli anni 2008, 2009 e 2010 erano stati stanziati rispettivamente gli importi di 20, 30 e 30 milioni di euro;
nei documenti della finanziaria 2009-2011 non risultava alcuno stanziamento per l'anno 2011;
con il provvedimento in esame, al comma 11 dell'articolo 41, viene prorogato, anche per il 2011, lo stanziamento di 30 milioni di euro e ciò anche per dare copertura effettiva ad una previsione di entrata indicata nel bilancio 2011 della Regione Friuli Venezia Giulia altrimenti priva di efficacia;
sulla base di prudenti valutazioni sul gettito spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia - sempre in attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 - viene indicato in circa 150 milioni di euro annui l'ammontare della compartecipazione sulle ritenute fiscali applicate ai redditi da pensione INPS riscossi dai soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia e, pertanto, la Regione stessa vanta un credito di alcune centinaia di milioni di euro nei confronti dello Stato,
impegna il Governo:
a valutare l'attivazione di un tavolo tecnico-politico con la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di stabilire tempi e modalità che diano concreta e piena attuazione a quanto previsto dal richiamato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 137.
9/2198/102.(Testo modificato nel corso della seduta) Strizzolo, Maran, Rosato, Compagnon, Monai, Cuperlo.
La Camera,
premesso che:
la Cassa delle ammende, istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, con la sua pressoché totale inattività, non ha mai adempiuto alle sue finalità;
la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, ha condotto una indagine concernente «La gestione delle risorse finanziarie attribuite alla Cassa delle Ammende in attuazione delle finalità ad essa assegnate dalla legge» e tale indagine si è conclusa con una deliberazione del Collegio 1 della stessa sezione, il quale - accogliendo le proposte del relatore nella adunanza del 13 giugno 2008 - ha dato all'Ente sei mesi di tempo per adottare le misure necessarie a superare le «numerose anomalie, incongruenze e ritardi nell'espletamento e nella regolamentazione delle attività della Cassa delle ammende» riscontrate nel corso dell'indagine;
in particolare, la summenzionata relazione approvata dalla deliberazione, ha rilevato: a) la cospicua presenza, nel bilancio dell'ente, di somme non utilizzate, a fronte di una situazione di forte carenza di risorse del sistema penitenziario; b) l'estrema lentezza con quale vengono esaminati i progetti; c) l'esiguo numero dei progetti approvati; d) «la loro estensione tuttora parziale e limitata ai soggetti pubblici istituzionali, pur prevedendo la legge la possibilità del finanziamento di progetti presentati da enti e soggetti privati»; e) la mancanza di un'adeguata pubblicità e informazione delle opportunità offerte dalla Cassa delle ammende; f) il mancato sostegno, da parte dell'ente, con specifici finanziamenti, dell'attività svolta dai consigli di aiuto sociale di cui agli articoli 74 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà;
è stata riscontrata la mancata operatività e, non di rado, la mancata costituzione dei consigli di aiuto sociale, come dimostrato da un'indagine (i cui risultati sono a disposizione) svolta dal Gruppo consiliare Radicali - lista Emma Bonino della Regione Piemonte nella scorsa legislatura;
la bassa percentuale di detenuti che lavorano, unita alla cronica esiguità delle risorse finanziarie destinate al loro reinserimento sociale, comporta un alto tasso di recidiva, come dimostrato dalle più recenti evidenze statistiche;
le misure volte al reinserimento sociale e alla riabilitazione dei detenuti, insieme all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, costituiscono lo strumento più significativo di contrasto alla recidiva e quindi di tutela e sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare le misure idonee a corrispondere ai rilievi sollevati dalla Corte dei conti e indicati in premessa, in particolare ai punti a) b) c) d) e) f);
a rendere operativi i consigli di aiuto sociale previsti dall'articolo 74 della legge n. 354 del 1975;
ad imprimere una forte spinta all'attività di valutazione e finanziamento dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di aiuti alle loro famiglie.
9/2198/103.Bernardini, Bossa.
MOZIONI REALACCI ED ALTRI N. 1-00110, PIFFARI ED ALTRI N. 1-00117, GHIGLIA ED ALTRI N. 1-00118, LIBÈ ED ALTRI N. 1-00119 E ALESSANDRI ED ALTRI N. 1-00122 CONCERNENTI INIZIATIVE PER FAVORIRE UNO SVILUPPO AMBIENTALE SOSTENIBILE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
la crisi economica e finanziaria che si è abbattuta sul sistema globale richiede un'assunzione forte di responsabilità circa le politiche da mettere in atto per difendere e rilanciare l'economia dei Paesi e, soprattutto, per individuare possibili misure su cui costruire solidi modelli di riferimento di carattere sociale, economico e finanziario, strettamente connessi alla vita reale ed all'ambiente che ci circonda;
è forte, invece, la convinzione che, per la natura della crisi, il miglior investimento che si può fare per contrastare la recessione e rilanciare lo sviluppo sia puntare sulla modernizzazione ecologica dell'economia;
si ritiene che sia necessaria la rottura dell'attuale paradigma tecnologico attraverso politiche di sistema che coinvolgono tre aree tra loro fortemente interconnesse:
a) la creazione di conoscenze adeguate e di un sistema di ricerca avanzato nelle tecnologie energetiche e ambientali;
b) la nascita e lo sviluppo di un tessuto industriale in grado di sostenerne e accelerarne la diffusione;
c) un quadro di regole stabili ed incentivi alla domanda come presupposto per il finanziamento del sistema e ulteriore stimolo all'introduzione di nuovi prodotti e processi;
nel programma della Commissione europea, come confermato dal recente voto del Parlamento europeo sulla politica integrata dell'Unione europea sui cambiamenti climatici, sono segnalate, in particolare, le seguenti priorità:
a) l'elaborazione e la promozione di politiche volte a contrastare i mutamenti climatici e a raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo nel marzo 2007, ove l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento entro il 2020, soddisfare il 20 per cento del fabbisogno energetico, utilizzando energie rinnovabili, e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica;
b) l'elaborazione di una strategia per uno sviluppo sostenibile, che pone l'attenzione, in maniera particolare, su trasporti e logistica, turismo, agricoltura, foreste e pesca e che raccomanda azioni riguardo alla gestione delle risorse idriche, al trattamento dei rifiuti, alla tutela della salute, sottolineando il ruolo dell'innovazione anche per la crescita economica e l'occupazione;
si ritiene che per sviluppare una «via verde» sia necessario:
a) mettere in atto una strategia coordinata di investimenti pubblici e privati - sostenuta da politiche industriali e fiscali che orientino le produzioni ed i consumi verso lo sviluppo ecologicamente sostenibile - al fine di creare nuove imprese e nuovi posti di lavoro;
b) prevedere misure di semplificazione e chiarezza amministrativa delle cosiddette «procedure verdi», volte a superare iter burocratici complessi, sia nei confronti dei cittadini che scelgono una riconversione ecologica nei consumi domestici, sia nei confronti delle aziende pubbliche e private, costrette a superare numerose barriere procedurali in ordine alla produzione di energia rinnovabile;
c) promuovere - anche attraverso un piano di ripartizione degli obiettivi con le regioni e gli enti locali, secondo un modello già adottato in altri Paesi dell'Unione europea - interventi che favoriscano la sostenibilità energetico-ambientale dei programmi edilizi;
d) sostenere lo sviluppo dei distretti agroenergetici, al fine di valorizzare sia le risorse disponibili sul territorio (solare, idrica, eolica), sia quelle direttamente producibili o ricavabili dalle proprie attività (biogas, biocarburanti, biomasse), sia da attività di forestazione e manutenzione dei boschi, con conseguenze vantaggiose sia sul piano della tutela ambientale e del territorio che per il reddito degli agricoltori,
impegna il Governo:
ad assumere una funzione di impulso e di stimolo a livello comunitario ed internazionale per il perseguimento degli obiettivi di Kyoto e per l'impostazione delle politiche del post Kyoto, fin dal prossimo G8 che si terrà in Italia;
a garantire che vi sia coerenza tra le misure anticrisi a breve termine e le strategie di lungo periodo, rafforzando il progetto «Industria 2015», promuovendo nuove industrie che producano impianti, tecnologie per lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;
ad attivare un confronto nella conferenza Stato-regioni per verificare la congruenza dei piani energetici regionali rispetto agli obiettivi comunitari ed a coordinare gli enti tecnici di ricerca regionali e nazionali, semplificando le procedure autorizzative;
ad istituire un gruppo interministeriale e un fondo per la realizzazione sia del programma di interventi del Consiglio europeo per la lotta ai cambiamenti climatici e per la produzione di energia rinnovabile, sia per l'avvio di forme di collaborazione a livello internazionale;
a prevedere specifici interventi finalizzati a:
a) per quanto riguarda la mobilità:
1) aumentare la diffusione di veicoli elettrici e ibridi, promuovere l'applicazione di sistemi di mobilità alternativa, compresa la costruzione di infrastrutture idonee (tramvie, piste ciclabili), attuare le politiche di mobility management; avviare un piano per l'ammodernamento dei treni per i pendolari;
2) vincolare, in maniera permanente, gli aiuti ed incentivi alla rottamazione delle auto all'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, per orientare ricerca ed innovazione su nuovi modelli a basse emissioni e bassi consumi, nuovi modi di propulsione, auto ecologiche;
3) incentivare il trasporto fluviale, con particolare riguardo alle merci attraverso infrastrutture idonee e connessioni con gli altri sistemi di trasporto;
b) per quanto riguarda l'edilizia:
1) aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, sia attraverso interventi di carattere strutturale, come l'installazione di pannelli solari, sia attraverso le «buone pratiche» di risparmio energetico;
2) intervenire nel settore dell'edilizia privata e pubblica a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, riproponendo strumenti normativi per rendere obbligatoria la costruzione di nuove case a basso consumo energetico e per agevolare, attraverso misure fiscali, interventi di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti finalizzati ad aumentare il rendimento energetico degli edifici; promuovere gruppi di acquisto di impianti per l'energia rinnovabile solare e fotovoltaica attraverso forme di incentivazione;
3) ripristinare la certificazione energetica degli edifici nella compravendita degli immobili, già prescritta dalla direttiva 76/93/CE;
4) individuare risorse per la manutenzione di infrastrutture pubbliche, quali: edilizia scolastica e sociale, ospedali, strade e ferrovie, anche attraverso meccanismi di autorizzazione di investimenti da parte di enti locali e regioni, cui attribuire competenze per l'immediato avvio di cantieri di piccole e medie dimensioni;
5) applicare la detrazione del 55 per cento anche agli interventi «energetici» realizzati sugli immobili esistenti, concessi in locazione;
6) promuovere i sistemi di certificazione ambientale, con particolare riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), nell'edilizia pubblica integrata con quella energetica;
c) per quanto riguarda l'efficienza energetica:
1) predisporre incentivi per almeno 5 anni per l'acquisto di frigoriferi e congelatori a basso consumo e per prevedere l'ampliamento di questi a lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza energetica;
2) ridurre i consumi della pubblica illuminazione, attraverso una più diffusa utilizzazione delle lampade al sodio ad alta pressione, l'installazione di regolatori di flusso luminoso, diffusione dei led, efficientamento degli impianti;
d) per quanto riguarda le fonti rinnovabili:
1) introdurre uno sconto sull'addizionale A3 della tariffa elettrica per i residenti nei comuni che permettono l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
2) rendere più semplici le procedure delle autorizzazioni per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;
e) per quanto riguarda le politiche sostenibili:
1) promuovere il ricorso agli acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione attraverso l'attuazione del piano d'azione nazionale previsto dalla legge finanziaria per il 2007;
2) tutelare e valorizzare le aree verdi urbane, prevedendo nuove piantumazioni di alberi, il rimboschimento e la salvaguardia delle aree agricole;
3) sostenere in agricoltura le produzioni di biogas prodotti dalla fermentazione anaerobica;
4) incentivare il riciclo dei rifiuti e l'industria ad esso collegata; a tal fine incrementare le percentuali di raccolta differenziata, superando, in particolare, le disomogeneità territoriali;
5) mettere a sistema il recupero ed il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee), attraverso la pronta emanazione dei provvedimenti legislativi necessari;
6) promuovere l'ecodesign e l'industria ad esso collegata, al fine di diminuire la quantità di rifiuti di imballaggio;
7) attuare un piano straordinario per la salvaguardia della risorsa idrica, mediante anche il rifacimento delle condotte adduttrici e, soprattutto, delle reti idriche di distribuzione interna;
8) finanziare progetti finalizzati al riuso delle acque reflue urbane, opportunamente soggette a trattamento depurativo di tipo terziario in agricoltura;
9) investire adeguate risorse per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la tutela del territorio e del reticolo idrografico, con particolare riguardo alle regioni più vulnerabili;
10) sviluppare progetti di valenza nazionale in collaborazione con le regioni in aree strategiche per il Paese - quali, ad esempio, l'area delta pianura padana - che prevedano adeguati finanziamenti per sviluppare processi innovativi legati alla produzione e alla distribuzione energetica ad alta efficienza, al fine di migliorare la qualità ambientale, riducendo le emissioni inquinanti;
11) attuare interventi mirati a incrementare l'educazione ambientale nelle scuole attraverso progetti che prevedano anche la collaborazione con le categorie produttive;
12) realizzare campagne informative e comunicative sui temi ambientali, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica;
13) investire risorse dedicate per costituire, in collaborazione con le regioni e le imprese, aree ecologiche attrezzate, partendo dalle zone più compromesse dal punto di vista ambientale;
14) favorire la certificazione ambientale delle imprese attraverso la fiscalità e la semplificazione dei processi autorizzativi.
(1-00110)
«Realacci, Mariani, Margiotta, Bratti, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Gozi».
La Camera,
premesso che:
nel corso del 2009 si svolgerà il vertice annuale del G8, ospitato e presieduto dall'Italia, che avrà una responsabilità centrale nella fissazione dell'agenda e delle priorità del summit, concorrendo così in maniera significativa alla ricerca di soluzioni e approcci condivisi ai temi della governance mondiale e delle grandi questioni globali;
particolare rilievo in seno al vertice rivestirà il tema della lotta ai cambiamenti climatici, sia a seguito del presumibile diverso approccio della nuova amministrazione americana, sia in conseguenza dell'approssimarsi di importanti scadenze politiche internazionali, quali il vertice di Copenhagen nel dicembre 2009 e la scadenza del trattato di Kyoto nel 2012, rispetto ai cui parametri e standard l'Italia vanta già un enorme ritardo, dovuto alla mancata adozione dei necessari provvedimenti per rispettare gli impegni assunti e rispetto ai quali si rischia di incorrere in pesanti sanzioni a livello internazionale;
il cambiamento climatico è una delle sfide più importanti che abbiamo davanti e che pone gravi minacce alla prosperità ed alla stabilità della nostra società: i più recenti rapporti elaborati dagli scienziati dell'Onu e dall'economista inglese Nicholas Stern forniscono dati allarmanti, sia sul futuro climatico, sia sulle conseguenze che l'effetto serra avrà sullo sviluppo economico delle nostre società;
gli stessi scienziati dell'Onu hanno anche presentato le nuove proiezioni sui cambiamenti climatici, che dicono che l'aumento probabile della temperatura sarà tra 1,8 e 4 gradi entro il 2100 e che l'aumento del livello degli oceani, dovuto al riscaldamento dell'atmosfera ed allo scioglimento dei ghiacci, sarà compreso tra un minimo di 18 centimetri ed un massimo di 58 centimetri, sempre per la stessa data, con conseguenze per decine di milioni di persone, che dovranno abbandonare le aree sommerse;
la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera (380 parti per milione), secondo l'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), è la più alta mai registrata negli ultimi 650 mila anni e l'aumento dell'anidride carbonica è stato di oltre il 35 per cento negli ultimi 200 anni;
nello stesso tempo l'economista inglese Nicholas Stern ha valutato che bloccare il cambiamento climatico in atto costerebbe oggi il 2 per cento del prodotto interno lordo mondiale, ma se lo si facesse tra 10 o 20 anni i costi sarebbero tra il 5 e il 20 per cento del prodotto interno lordo, con risultati minori perché parte del cambiamento sarebbe irreversibile;
secondo il rapporto 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia, il consumo mondiale di energia da qui al 2030 aumenterà del 55 per cento, determinando un pari aumento delle emissioni globali di anidride carbonica, e a fare la parte del leone saranno proprio le economie emergenti: appunto Cina, India, Brasile, Sudafrica, Indonesia che contribuiranno ai due terzi dell'aumento dei consumi e delle relative emissioni;
mancano meno di quattro anni alla scadenza del protocollo di Kyoto: molti Paesi hanno cominciato un cammino responsabile, che non solo li ha avvicinati ai rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, ma ha prodotto sensibili miglioramenti dell'efficienza energetica e un significativo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
questo scenario, insieme agli ultimi rapporti, sollecita, quindi, ad agire con maggiore risolutezza, ma occorre essere tutti consapevoli che se si vuole affrontare il problema climatico in maniera credibile e pragmatica si deve costruire oggi una prospettiva per il dopo Kyoto, che coinvolga il maggior numero possibile di Paesi;
la strategia europea si fonda sulla base delle energie rinnovabili (energia eolica e fotovoltaica, geotermica e idroelettrica) per aumentare l'efficienza e la sicurezza energetica del continente, diminuendo le emissioni che inquinano e contribuiscono a surriscaldare il pianeta;
uno dei tre principali obiettivi dell'Unione europea in materia di clima e energia (il cosiddetto pacchetto «20-20-20»), varato nel mese di gennaio 2009 dall'Unione europea per il periodo post Kyoto, riguarda le fonti rinnovabili. Entro il 2020 i 27 leader comunitari si sono impegnati a portare dall'attuale 8,5 per cento al 20 per cento la quota di energie rinnovabili utilizzate, oltre a impegnarsi a diminuire del 20 per cento le emissioni di anidride carbonica e ad aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica. Per i singoli Paesi europei sono poi stati fissati 27 sotto-obiettivi, per ripartire equamente gli sforzi per aumentare l'utilizzo delle energie rinnovabili, e quello dell' Italia sarà del 17 per cento;
il settimo programma quadro (2007-2013) per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea ha messo in atto politiche per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Oggi le imprese ai primi posti in Europa in campo ecologico sono quelle tedesche: secondo un sondaggio realizzato da Tnt infratest, il 45 per cento delle società edili tedesche è impegnato nella costruzione di edifici ad alta efficienza energetica, che sfruttano fonti di energia pulita;
la crisi finanziaria internazionale sta producendo pesanti conseguenze sull'economia reale, con una caduta della domanda globale e conseguenti diminuzioni della produzione industriale: il miglior investimento per contrastare la recessione è rilanciare lo sviluppo, puntando sulla modernizzazione ecologica dell'economia;
lo sviluppo sostenibile è una vera e propria strategia che richiede un nuovo tipo di imprenditorialità e consente di conciliare risultato economico, responsabilità sociale e tutela esemplare dell'ambiente. Considerati da questa nuova prospettiva, gli investimenti legati ad uno sviluppo sostenibile offrono notevoli opportunità di investimento;
esistono consumi ed investimenti particolarmente positivi che andrebbero promossi e sostenuti perché anche eco-compatibili, capaci cioè di promuovere sia i consumi, sia la salvaguardia dell'ambiente, sia il contenimento delle emissioni dannose e il risparmio energetico;
investire in efficienza energetica consente di alleggerire, in tempi relativamente brevi, i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese; promuovere un maggiore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili può avere, come ha già avuto in altri Paesi, conseguenze positive sul piano dell'occupazione, dell'innovazione tecnologica, dell'affermazione di nuovi settori industriali, al tempo stesso ad alto contenuto di tecnologia e ad elevata intensità di lavoro;
la mobilità rappresenta un essenziale diritto di cittadinanza, tutelato e promosso dalla Costituzione e dal diritto comunitario. Un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche volte a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nell'ottica e nel rispetto degli accordi del protocollo di Kyoto e del programma di riduzione di gas serra;
mobilità sostenibile significa, soprattutto, poter offrire un ventaglio di scelta fra soluzioni e strumenti innovativi in grado di ridurre significativamente la propensione all'uso dell'autovettura privata, privilegiando modi «sostenibili», quali il trasporto collettivo pubblico ed aziendale, il trasporto intermodale, con l'incentivazione dei mezzi a basso impatto ambientale, come i veicoli elettrici, ibridi o a gpl;
l'Agenzia europea dell'ambiente, con l'ultimo rapporto del 9 gennaio 2009, ha spiegato che i trasporti sono la seconda causa di inquinamento dell'aria, subito dopo l'emissione energetica, specificando la necessità di far fronte ai problemi legati allo spostamento di merci e persone, per arrivare agli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2020. Questo equivale a ridurre le emissioni dei trasporti in ogni parte d'Europa: tentativo ambizioso, ma necessario, visto che solo in Italia incidono sull'inquinamento per il 24 per cento;
nel quadro della politica energetica, il settore della mobilità su gomma si contraddistingue per la sua potenziale capacità di ridurre l'emissione di gas serra e l'inquinamento, soprattutto nelle aree urbane, se adeguatamente razionalizzato, promuovendo così una mobilità «pulita» e sostenibile;
secondo le statistiche pubblicate dalla direzione energia e trasporti della Commissione europea, la mobilità delle persone su autovettura privata (espressa in passeggeri per chilometro) è aumentata in Italia del 214 per cento, rispetto alla media dell'Unione europea del 140 per cento;
dalla medesima fonte si evince che l'Italia risulta il Paese, fra i 15 dell'Unione europea, in cui il «consumo» di mobilità è maggiore (16.200 chilometri pro capite rispetto ai 13.800 della media dell'Unione europea), con conseguente incremento di uso delle automobili, aumentato nel nostro Paese di oltre il 235 per cento, a fronte della media europea stimata al 150 per cento;
il gas naturale conosce un sempre crescente successo anche come combustibile per gli autoveicoli. Oggi nel mondo circolano oltre un milione di vetture a gas naturale (370.000 circa in Italia) e le case automobilistiche investono sempre maggiori risorse nella progettazione di nuovi modelli con questo tipo di alimentazione. Per le sue qualità ecologiche, il metano è destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nel mercato dei veicoli a minimo impatto ambientale, in particolare nelle grandi aree urbane afflitte dal problema dell'inquinamento atmosferico;
in Italia dal 2007 lo scenario che viene prospettato dalla ricerca delle nuove case automobilistiche in fatto di abbassamento delle emissioni è il più vario: attualmente un'auto a gpl permette un abbattimento del 50-60 per cento del monossido di carbonio e una riduzione del 20 per cento degli ossidi di azoto. Queste, però, riguardano auto nuove: un'auto trasformata a gpl permette riduzioni inferiori. Resta, però, sempre il problema della rete di distribuzione, che sul territorio nazionale è insufficiente o mal dislocato a livello locale,
impegna il Governo:
ad intraprendere un'azione coordinata e mirata in campo ambientale, che da un lato metta al più presto l'Italia nelle condizioni di colmare i gravissimi ritardi fin qui accumulati rispetto alla piena attuazione dell'accordo di Kyoto, dall'altro faciliti il raggiungimento di un nuovo accordo globale, che impegni anche le economie emergenti ad una significativa riduzione dei gas ad effetto serra e che, promuovendo la competitività internazionale del sistema produttivo europeo, consenta, altresì, di inaugurare un nuovo corso anche in tema di trasferimento tecnologico per l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti di energia pulita;
a creare le condizioni necessarie affinché si possano potenziare le azioni che esortino la crescita delle energie rinnovabili, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali, unica risposta reale al sempre crescente bisogno di energia elettrica e ai gravi problemi del riscaldamento globale-effetto serra;
ad intraprendere adeguate ed efficaci politiche fiscali in grado di incentivare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, anche alla luce degli effetti pubblici che lo sviluppo di queste nuove tecnologie hanno in tema occupazionale;
ad incrementare gli interventi di immediata messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche costituendo un fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali finalizzati alla messa in sicurezza, la coibentazione e l'alimentazione con energie rinnovabili degli edifici scolastici, con prestiti a tasso zero, i cui interessi siano a carico dello Stato, ed escludendo tali investimenti dal calcolo dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno;
a mettere in atto iniziative di sostegno al settore automobilistico, con misure di politica fiscale e industriale, che non si traducano in aiuti «a pioggia», ma che siano in grado di incentivare la produzione di auto a basso impatto ambientale, l'utilizzo di tecnologie verdi e il sostegno a progetti di auto a idrogeno o elettriche;
ad intraprendere opportune iniziative, anche d'intesa con le regioni, volte al potenziamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione ad uso pubblico e privato, prevedendo, altresì, incentivi ad enti pubblici e a società commerciali che intendano realizzare impianti di distribuzione di metano;
a valutare, qualora si prorogassero le misure fiscali per la rottamazione auto, che dette misure e incentivi vengano affettivamente previsti unicamente per autovetture che riducano in maniera più significativa l'impatto ambientale, con particolare riguardo alle autovetture che ricorrono all'alimentazione a gpl.
(1-00117)
«Piffari, Scilipoti, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cimadoro».
La Camera,
premesso che:
la tutela della qualità ambientale costituisce obiettivo prioritario nell'ambito di un patto generazionale che coniughi sviluppo e qualità della vita nel quadro di un piano di sviluppo sostenibile, inteso come «uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie»;
gli obblighi assunti dal nostro Paese in sede internazionale impongono la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale che determinano la necessità di politiche coerenti in quattro settori di intervento prioritario e precisamente: cambiamenti climatici ed inquinamento atmosferico, natura e biodiversità, ambiente e salute, gestione delle risorse naturali e dei rifiuti;
la realizzazione di politiche ambientali e l'investimento nell'innovazione ecologica costituiscono strumenti in grado di coniugare obiettivi di rilancio di settori industriali ad alto livello occupazionale e di risparmio di future spese per il ripristino dei coefficienti ambientali imposti dalla normativa nazionale ed internazionale;
l'attuale sfavorevole andamento congiunturale dell'economia internazionale impone di integrare la politica ambientale nell'ambito di strategie di tutela dell'occupazione e di prevenzione di fenomeni di degrado sociale e di rallentamento della crescita, in modo che le tre componenti fondamentali dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale) possano essere affrontate in maniera equilibrata a livello politico come pure richiesto;
la definizione di obiettivi di politica ambientale volti all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese è in grado di stimolare l'economia se integrata nell'ambito di una chiara strategia di investimento, che impegni le risorse pubbliche e private in un quadro condiviso e stabile di interventi mirati;
una chiara strategia di investimento per lo sviluppo sostenibile impone la definizione di un quadro normativo omogeneo, tale da assicurare certezza di tempi nel rilascio dei necessari provvedimenti abilitativi e garanzia di omogeneità dell'intervento pubblico, in modo da evitare distorsione della concorrenza nel mercato;
qualsiasi politica ambientale è in grado di realizzare gli obiettivi fissati solo in presenza di una condivisione sociale dei valori e ciò implica la realizzazione di adeguate campagne di sensibilizzazione dei cittadini e di educazione ambientale dei giovani e degli studenti;
la protezione dell'ambiente costituisce un tema fondamentale del prossimo G8 e questo può costituire la sede per la ridefinizione a livello internazionale degli obiettivi di tutela ambientale, nel quadro del nuovo scenario determinato dalla crisi economica che sta attraversando le economie occidentali,
impegna il Governo:
ad assicurare adeguate risorse finanziarie e organizzative per la definizione di una strategia di investimento per lo sviluppo sostenibile che sia volta alla realizzazione degli obiettivi fissati in sede internazionale e che, al tempo stesso, si ponga quale volano di una crescita occupazionale dei settori industriali e commerciali coinvolti;
a realizzare politiche volte al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione dei gas serra attraverso la definizione di obiettivi di mobilità sostenibile e di incentivazione della produzione di energie rinnovabili;
a realizzare politiche volte a proteggere la biodiversità e combattere l'estinzione delle specie animali e vegetali;
a realizzare politiche volte alla tutela del suolo dai fenomeni di erosione, perdita di materiale organico, smottamenti e contaminazioni, in modo da prevenire eventi catastrofici quali quelli verificatisi nelle ultime settimane;
a realizzare politiche volte alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla definizione di soluzioni, economicamente ed ecologicamente compatibili, per il loro riciclaggio;
a ridefinire il quadro normativo in materia ambientale, in modo da assicurare certezza e flessibilità alle imprese che intendono investire nelle produzioni eco-compatibili e sostenere, anche attraverso forme di incentivazione all'acquisto, la domanda di consumi di tali produzioni;
a definire un quadro di interventi di sensibilizzazione della popolazione sulla natura strategica delle politiche ambientali e sull'essenziale importanza dei comportamenti virtuosi individuali;
a definire un quadro di interventi in materia di educazione ambientale che miri alle scuole anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni ambientaliste.
(1-00118)
«Ghiglia, Guido Dussin, Iannaccone, Alessandri, Baldelli, Tortoli».
La Camera
premesso che:
la società in cui viviamo ed i nostri stili di vita sono caratterizzati da elevati consumi in campo energetico, oltre che da relazioni con l'ambiente tali da compromettere l'equilibrio sostenibile tra necessità di sviluppo ed il contesto biologico globale;
i combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) coprono oltre l'80 per cento dei consumi energetici del pianeta, ma al loro consumo è tuttavia collegato una parte del problema dell'emissione di anidride carbonica, la cui concentrazione in atmosfera è considerata la causa principale dei cambiamenti climatici;
come sottolineato dall'economista Herman Daly, solo «se riusciremo ad arrivare ad una economia da equilibrio sostenibile, le future generazioni potranno avere almeno le stesse opportunità che la nostra generazione ha avuto»;
dopo una lunga fase di espansione, con ritmi di crescita economica senza precedenti, che hanno interessato anche quei Paesi che oggi sono definiti emergenti, ci si trova di fronte ad una recessione altrettanto unica, che rischia di bloccare i processi di sviluppo del commercio e delle produzioni globali;
per fronteggiare la crisi e creare le condizioni per una rapida ripresa delle economie mondiali, i Paesi stanno adottando piani volti a sostenere la domanda e gli investimenti, declinando misure diversificate a seconda delle necessità e delle emergenze dei singoli Paesi;
gli Stati Uniti d'America stanno orientando le strategie per il rilancio della loro economia verso il business eco-sostenibile: si tratta di un programma di 150 miliardi di dollari, incentrato sulle politiche per lo sviluppo delle energie rinnovabili e su incentivi economici per sostenere la transizione energetica degli Usa verso un'economia a basso contenuto di anidride carbonica, con l'obiettivo dichiarato di creare migliaia di nuovi posti di lavoro;
a seguito dell'approvazione del pacchetto europeo su clima ed energia, i 27 Paesi comunitari si sono impegnati a portare dall'attuale 8,5 per cento al 20 per cento la quota di energie rinnovabili utilizzate entro il 2020, oltre a impegnarsi a diminuire del 20 per cento l'emissione di anidride carbonica ed a aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica;
per ripartire equamente gli sforzi diretti all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili sono stati, tuttavia, previsti degli obiettivi intermedi, che, su richiesta dell'Italia, non saranno vincolanti e comunque da sottoporre a revisione nel 2014;
il settimo programma quadro 2007-2013 per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea ha messo in atto politiche per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
in un periodo di crisi come quello che si sta attraversando è fondamentale cogliere l'opportunità storica di trasformare e rendere meno energivore le nostre società, prevedendo un massiccio intervento che agevoli investimenti in campo ambientale: dall'infrastruttura energetica ai contatori di elettricità intelligenti, dall'isolamento delle abitazioni agli elettrodomestici che consumano meno elettricità;
nel 2008 sono stati installati in Italia circa 18.000 impianti fotovoltaici, pari a 237 megawatt di potenza, che, sommati a quelli censiti al 9 gennaio 2008, portano a 24.367 gli impianti esistenti, pari a 300 megawatt di potenza installata, ma occorre sottolineare che, nonostante un trend di crescita positivo, c'è ancora un enorme gap nei confronti degli altri Paesi europei: infatti, rispetto ai 35 metri quadri di fotovoltaico per abitanti in Europa, in Italia siamo ancora a 9 metri quadri per abitante;
il contributo decisivo che può arrivare dal nucleare al contenimento delle emissioni dei gas serra è stato più volte sottolineato nel dialogo tra i Paesi maggiormente industrializzati: inoltre, l'Italia è l'unico Paese del G8 che non utilizza l'energia nucleare. È necessario, quindi, procedere, in un arco temporale coerente con le grandi urgenze e con i tempi tecnici necessari, all'adozione di opzioni sicure, evitando continui rinvii, in attesa di soluzioni futuristiche, come la fusione nucleare, o che si rinvii ogni concreta decisione in previsione dell'avvento di una nuova generazione di reattori (la cosiddetta Generation IV), i cui primi impianti su scala industriale non entreranno in funzione prima di venti o, più probabilmente, trenta anni;
la generazione distribuita e, nello specifico, la microgenerazione avranno un ruolo di crescente importanza all'interno dei sistemi energetici nazionali e locali: tuttavia, affinché la microgenerazione possa realmente rappresentare una valida alternativa ai tradizionali sistemi di produzione di energia elettrica, è necessario investire nella ricerca, al fine di rendere disponibili macchine ad alto rendimento, come le microturbine di piccola taglia, in grado di utilizzare un ampio spettro di combustibili e, quindi, consentire l'impiego di quote crescenti di fonti rinnovabili;
strettamente legato allo sfruttamento delle energie da fonte rinnovabile (dal solare attivo, come il fotovoltaico ed il termico, agli impianti a biomassa, dai sistemi geotermici alle tecnologie della microgenerazione, fino ai più futuribili sistemi che utilizzano l'idrogeno) è il settore dell'edilizia: dai criteri base che regolano i comportamenti fisici dell'edificio alle principali metodiche della disciplina bioclimatica, come l'influenza della forma, dallo sfruttamento dei sistemi passivi all'uso dell'illuminazione naturale ai fini del risparmio energetico;
si stima che il settore edilizio sia anche responsabile di circa il 40 per cento dei rifiuti prodotti nei Paesi europei e di un elevato inquinamento, per cui è necessario prevedere provvedimenti opportuni anche da questo punto di vista;
uno studio dell'Istituto ambiente Italia, redatto per conto di Kyoto club, stima che il riciclo abbia garantito nel 2007 un risparmio per l'Italia di 15 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e di 55 milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica, che altrimenti sarebbero finite nell'atmosfera: basterebbe aumentare il livello di riciclo dal 48 per cento attuale al 55,2 per cento per riuscire entro il 2020, a tagliare le emissioni di oltre 8 milioni di tonnellate;
diversi impianti sperimentali stanno verificando una possibile soluzione al problema dell'effetto serra, attraverso la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica sotto forma liquida: l'Istituto di geofisica e vulcanologia è ricco di competenze in questo campo, soprattutto per l'elevata sismicità della penisola e la presenza nel suo sottosuolo di numerosi giacimenti naturali di anidride carbonica. Le obiezioni al sequestro di anidride carbonica sembrano essere più dettate da motivi ideologici e dal fatto che esso potrebbe perpetuare il consumo di combustibili fossili o che la tecnologia della cattura e sequestro possa sottrarre risorse alle energie rinnovabili, ma resta il fatto che potrebbe essere uno strumento utile al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e che non si tratta di una fonte di energia, per cui nel lungo periodo è necessario puntare su fonti alternative e rinnovabili;
nel settore della cattura, trasporto e sequestro geologico dell'anidride carbonica l'Italia è all'avanguardia con l'Eni e l'Enel, che hanno unito le forze per realizzare il primo progetto italiano. Enel costruirà un impianto di cattura e liquefazione dell'anidride carbonica a Brindisi, mentre Eni inietterà l'anidride carbonica all'interno del giacimento esaurito di Stogit di Cortemaggiore (Piacenza);
investire solo nelle energie rinnovabili non basta se si vuole risolvere il problema dell'anidride carbonica, poiché il settore dei trasporti, per esempio, da solo contribuisce per più del 30 per cento alle emissioni di anidride carbonica. Secondo il dipartimento tecnologie per l'energia dell'Enea, per una mobilità sostenibile occorre mettere in atto interventi strutturali, quali: un'efficace pianificazione della domanda di mobilità e dell'uso del territorio; politiche integrate per l'effettiva riduzione dell'utilizzazione del veicolo privato (sistemi logistici, teleservizi, riorganizzazione degli orari ed altro); investimenti per la realizzazione di infrastrutture di trasporto collettivo su ferro e di parcheggi di scambio; decisa incentivazione dell'uso, almeno in ambito urbano, di veicoli a bassissimo consumo e a emissioni zero;
lo stoccaggio dell'energia in combinazione con impianti fotovoltaici decentralizzati potrebbe aumentare l'efficienza energetica e ridurre i consumi di fonti fossili, con conseguenti minori emissioni e con l'ulteriore vantaggio che l'eccesso di elettricità solare da conservare potrebbe poi essere erogato in modo programmato, in modo da renderlo disponibile all'utente in base alla domanda, massimizzando così l'elettricità prodotta localmente;
i circa due miliardi di euro di incentivi contenuti nel pacchetto di misure varate dal Governo per sostenere e rilanciare l'economia interessano, soprattutto, i settori dell'industria automobilistica e dei motocicli e della produzione di elettrodomestici: si tratta di incentivi per l'acquisto di auto «euro 4» ed «euro 5» e per l'acquisto di auto ecologiche senza rottamazione, mentre per l'acquisto degli elettrodomestici è previsto uno sconto irpef, ma solo se effettuati nell'ambito di una ristrutturazione dell'immobile,
impegna il Governo:
a considerare la cosiddetta green economy un'occasione da cogliere sia per far transitare l'Italia da Paese dipendente da combustibili fossili ad un Paese energicamente sostenibile, che per rilanciare la nostra economia;
a sollecitare gli attori interessati ad una maggiore attenzione alle possibilità offerte dal settimo quadro strategico nazionale 2007-2013, in tema di incentivi per lo sviluppo delle risorse rinnovabili, intervenendo su quelli che operano nel Mezzogiorno, in cui sono presenti grandi opportunità di sviluppo connesse all'innovazione tecnologica nell'uso delle risorse ambientali;
a prevedere ulteriori interventi legislativi per estendere la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste in caso di acquisto di elettrodomestici a basso consumo di energia elettrica e a valutare l'opportunità di estendere le agevolazioni già previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
a predisporre, d'intesa con gli enti locali interessati, un programma di mobilità urbana sostenibile che preveda non solo un nuovo sistema di infrastrutture più adeguate ed efficienti, di tariffe o della diffusione di veicoli a basso impatto, ma che ridefinisca anche le funzioni urbane e veda affermarsi una «nuova cultura» del vivere nella città;
a predisporre iniziative atte ad incoraggiare la sostenibilità in edilizia e favorire uno sviluppo dell'urbanizzazione eco-compatibile, anche attraverso un rigido sistema di certificazione, tenuto conto degli stretti legami che il settore vanta in tema di eco-sostenibilità, come citato in premessa;
ad investire nella ricerca di sistemi volti ad aumentare l'efficienza energetica e ridurre i consumi di fonti fossili, con conseguenti minori emissioni, come, per esempio, quello dello stoccaggio dell'energia in combinazione con impianti fotovoltaici decentralizzati;
a sviluppare ogni utile iniziativa volta ad incrementare e sostenere la raccolta ed il riciclo di rifiuti, al fine di prevenire la dispersione di materiali potenzialmente utili, ma anche nocivi se abbandonati, e di ridurre il consumo di materie prime e l'utilizzo di energia;
a valutare l'opportunità di sviluppare programmi di investimento nella microgenerazione e nell'efficienza energetica, attraverso interventi sostenibili, se si pensa all'abbassamento, nel caso della microgenerazione, dei costi di trasmissione e distribuzione;
a colmare i deficit infrastrutturali che impediscono, o rallentano pesantemente, le connessioni alla rete di distribuzione da parte di impianti di generazione di energia elettrica, soprattutto da fonti rinnovabili, in quanto tali problemi riguardano connessioni di bassa, media ed alta tensione, pur vigendo, per legge, una priorità di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla quale le imprese distributrici devono attenersi;
a sostenere i programmi e gli studi condotti da istituti di ricerca italiani nel campo del sequestro e dello stoccaggio di anidride carbonica quale strumento alternativo e aggiuntivo alla lotta alla limitazione delle emissioni di anidride carbonica;
a ripercorrere la strada del nucleare senza pregiudizi, adoperandosi per una maggiore integrazione del nostro Paese a livello europeo sul fronte tecnologico;
a supportare la ricerca condotta da università, centri di ricerca ed imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, finalizzata alla riduzione dei costi di produzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di sostenere il raggiungimento della massa critica necessaria alle nostre imprese per competere nel mercato domestico ed internazionale.
(1-00119)
«Libè, Vietti, Dionisi, Cera, Volontè, Compagnon, Ciccanti, Naro, Galletti, Occhiuto».
La Camera,
premesso che:
è opportuno individuare già dal 2009 un programma di misure concrete in materia ambientale, che, non vincolando le politiche del Governo a medio e lungo termine, affrontino, limitatamente per l'anno in corso, alcune questioni fondamentali per uno sviluppo sostenibile;
la crisi economica e finanziaria che si è abbattuta sul sistema globale richiede un'assunzione di responsabilità circa le politiche da mettere in atto per difendere e rilanciare l'economia dei Paesi e, soprattutto, per individuare possibili misure su cui costruire solidi modelli di riferimento a carattere sociale, economico e finanziario, strettamente connessi alla vita reale ed all'ambiente che ci circonda;
per fronteggiare la crisi mondiale in atto bisogna attivare un mix di misure di vasta portata, che non solo devono essere rivolte a tutti i settori produttivi, ad ampio raggio, ma che devono essere anche tempestive e coordinate con le misure anticrisi adottate dall'Unione europea e dagli altri Stati membri dell'Unione stessa;
l'approccio agli obiettivi dovrebbe contenere misure per l'immediato e misure per il medio e il lungo periodo, in maniera da assicurare un tangibile effetto in favore della stabilità, della crescita economica e dei livelli occupazionali, in conformità con il piano europeo di ripresa dell'economia adottato a livello comunitario;
nel corso del 2009 si svolgerà in Italia il vertice del G8 e il nostro Paese avrà una responsabilità centrale nella fissazione dell'agenda e delle priorità del summit, concorrendo così in maniera significativa alla ricerca di soluzioni e approcci condivisi sui temi della governance mondiale e delle grandi questioni globali;
particolare rilievo in seno al vertice rivestiranno i temi ambientali, sia a seguito del nuovo approccio americano alla lotta ai cambiamenti climatici, sia in conseguenza dell'approssimarsi di importanti scadenze politiche internazionali, quali il vertice di Copenhagen nel dicembre 2009 e la scadenza del Protocollo di Kyoto nel 2012;
la crisi finanziaria internazionale sta producendo conseguenze sull'economia reale, con una caduta della domanda globale e conseguenti diminuzioni della produzione industriale, e rischia di bloccare o rinviare alcuni investimenti già programmati a livello comunitario e nazionale per la realizzazione di nuove infrastrutture ovvero per la ricerca di nuove fonti energetiche o l'installazione di impianti di energia rinnovabile; tuttavia, occorre uno sforzo da parte del Governo per rilanciare lo sviluppo e contestualmente garantire la tutela dell'ambiente, puntando sulla modernizzazione ecologica dell'economia e sul rispetto degli impegni presi a livello comunitario;
la strategia europea per aumentare l'efficienza e la sicurezza energetica del continente tiene conto contestualmente della necessità della diminuzione delle emissioni che inquinano e promuove l'incentivazione degli investimenti e delle azioni mirate all'incremento del contributo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica;
l'elaborazione di una strategia per uno sviluppo sostenibile richiede un nuovo tipo di imprenditorialità che consenta di conciliare risultato economico, responsabilità sociale e tutela dell'ambiente, sottolineando il ruolo dell'innovazione anche per la crescita economica e l'occupazione;
secondo le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2008, occorre trovare un punto di equilibrio, conciliando l'esigenza di promuovere i sistemi produttivi in termini compatibili con la tutela dell'ambiente e con la strategia di non imporre agli stessi sistemi produttivi oneri eccessivamente gravosi. Occorre puntare, soprattutto, su misure che siano in grado di assicurare nuove occasioni di investimento e di miglioramento della produttività, favorendo contestualmente il miglioramento dell'efficienza nei consumi energetici e il ricorso a fonti alternative e rinnovabili. Anche il piano europeo di ripresa dell'economia si muove in questa direzione e stanzia risorse finanziarie, anche mediante prestiti della Banca europea per gli investimenti, per investimenti in tecnologie pulite;
bisogna sostenere la realizzazione delle misure per la ripresa dell'economia, anche prevedendo l'attuazione di interventi che siano capaci di rafforzare stabilmente i nostri sistemi produttivi, di incidere sulla ristrutturazione dei settori non più competitivi e di creare le condizioni di una forte ripresa dell'occupazione. Per raggiungere questi obiettivi è necessario sviluppare operazioni dirette alle piccole e medie imprese, al rilancio del settore degli investimenti e dell'edilizia ed al miglioramento dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, allo snellimento e semplificazione delle procedure di autorizzazione degli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili;
gli obblighi assunti dal nostro Paese in sede internazionale impongono la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale che determinano la necessità di politiche coerenti in quattro settori di intervento prioritario e precisamente: riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, natura e biodiversità, ambiente e salute, gestione delle risorse naturali e dei rifiuti;
pertanto, tra gli obiettivi strategici da prendere in considerazione per il breve periodo assumono importanza l'accelerazione nel campo delle infrastrutture delle opere per la tutela del territorio, la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico, la promozione di politiche volte alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla definizione di soluzioni economicamente ed ecologicamente compatibili per il loro riciclaggio, il rilancio degli investimenti in innovazione tecnologica e in tecnologie pulite, la riduzione dei consumi energetici e l'incremento dell'efficienza, incentivando soprattutto lo sviluppo delle tecnologie pulite nel settore delle costruzioni e automobilistico, che sono tra i più colpiti dalla crisi economica mondiale;
l'investimento in efficienza energetica consente di alleggerire, in tempi relativamente brevi, i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese; la promozione di un maggiore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili può avere, come ha già avuto in altri Paesi, conseguenze positive sul piano dell'occupazione, dell'innovazione tecnologica, dell'affermazione di nuovi settori industriali al tempo stesso ad alto contenuto di tecnologia e ad elevata intensità di lavoro;
la promozione della mobilità sostenibile rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche volte a sostenere strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nell'ottica e nel rispetto degli accordi del Protocollo di Kyoto e del programma di riduzione di gas serra, offrendo strumenti innovativi che privilegino il trasporto intermodale e incentivino i mezzi a basso impatto ambientale, come i veicoli elettrici e ibridi;
la desertificazione, i dissesti idrogeologici, i deboli equilibri tra patrimonio naturale ed insediamenti urbani, la forte antropizzazione di alcune aree del Paese rappresentano costanti criticità, che, nei casi di eccezionalità degli eventi naturali, spesso diventano disastrose emergenze; pertanto, si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista delle calamità naturali;
per quanto riguarda il settore dei rifiuti, il raggiungimento di una qualità elevata nel servizio della gestione dei rifiuti da parte di tutti i comuni del territorio nazionale rappresenta un obiettivo che non solo ripristina l'immagine del Paese e risolleva l'economia turistica delle zone danneggiate da crisi ambientali, ma permette soprattutto di trattare il rifiuto come risorsa economica piuttosto che come scarto da smaltire, sostenendo l'industria del riciclo e contribuendo alla produzione energetica e curando, in particolare, il settore dei rifiuti speciali, dove regna ancora grande incertezza sia da un punto di vista normativo che per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del ciclo di gestione, anche con riferimento alla carenza in Italia di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi,
impegna il Governo:
ad avviare misure da attuare già nel 2009, dirette a favorire uno sviluppo ambientale sostenibile e indirizzate soprattutto:
a) a proseguire nell'adozione di misure per il sostegno degli investimenti diretti al risparmio energetico, alla ricerca ed allo sviluppo delle tecnologie pulite nel settore delle costruzioni, adottando misure dirette a ridurre i consumi energetici degli edifici privati, nonché degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione attraverso una più diffusa messa in opera di un concreto efficientamento degli impianti;
b) a incoraggiare la certificazione energetica degli edifici, ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici attraverso interventi di carattere strutturale e a promuovere l'ammodernamento del parco immobiliare residenziale pubblico e privato, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica, nonché di qualità della costruzione, attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nell'impiantistica, la domotica e l'interattività domestica, la sicurezza e il risparmio nelle fonti energetiche e nei costi di gestione, proponendo strumenti normativi per rendere obbligatorie le tecniche dell'efficienza energetica, ai fini dell'attribuzione di aiuti o agevolazioni statali o regionali e per agevolare, attraverso misure fiscali, interventi di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti finalizzati ad aumentare il rendimento energetico degli edifici e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
c) a omogeneizzare e semplificare le procedure delle autorizzazioni per gli impianti che producono o che utilizzano fonti rinnovabili, nonché per i privati che ricorrono ad interventi strutturali per l'utilizzo di fonti rinnovabili;
d) a perseguire politiche innovative in favore dello sviluppo dei trasporti puliti a basse emissioni e a bassi consumi, incentivando la diffusione di veicoli elettrici e ibridi, promuovendo sistemi di mobilità alternativi come tramvie e piste ciclabili, incentivando, in particolare, lo sviluppo delle tecnologie pulite nel settore automobilistico attraverso la subordinazione in maniera permanente degli incentivi per la rottamazione delle auto all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;
e) a rafforzare il sistema della tutela del territorio e della prevenzione del rischio idrogeologico, accelerando contestualmente gli investimenti a disposizione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la difesa del suolo e potenziando le strutture di controllo ambientale;
f) a incentivare il riciclo dei rifiuti e l'industria ad esso collegata, individuando soluzioni economicamente ed ecologicamente compatibili, a tal fine sollecitando la diminuzione della produzione dei rifiuti, l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata, il finanziamento di impianti di trattamento dei rifiuti da parte di privati, fatte salve apposite garanzie fideiussorie a tutela degli interessi pubblici, e superando, in particolare, le disomogeneità territoriali;
g) ad individuare gli strumenti normativi ed organizzativi più idonei per la determinazione del sistema di gestione più efficace, con particolare riguardo ai rifiuti pericolosi di origine industriale ed a definire opportuni piani per sviluppare una rete nazionale di nuovi impianti di trattamento rifiuti, elaborando un sistema di incentivi anche di natura fiscale che agevoli il ricorso allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi attraverso impianti ubicati sul territorio nazionale;
h) a promuovere il ricorso agli «acquisti di beni e servizi verdi» da parte della pubblica amministrazione (green public procurement), attraverso l'attuazione del piano d'azione nazionale sugli acquisti verdi, così come indicato dalla Commissione europea.
(1-00122)
«Alessandri, Ghiglia, Mariani, Piffari, Tortoli, Stradella, Tommaso Foti, Guido Dussin, Bratti, Margiotta, Togni, Lanzarin».
(24 febbraio 2009)
Risoluzione
La Camera,
premesso che:
la crisi economica, la crisi energetica, l'emergenza clima impongono l'adozione di misure che si rivelino efficaci in tempi stretti e lungimiranti a lungo termine, sia per l'Italia che nel contesto europeo e globale;
al di là di ogni scelta di carattere tecnologico e industriale, solo l'efficienza energetica è in grado di ridurre in tempi utili i consumi di energia primaria, migliorando in modo consistente la sicurezza dell'offerta energetica, attenuando gli effetti negativi dell'instabilità dei prezzi dei combustibili fossili, riducendo le bollette per i consumatori, promuovendo l'innovazione tecnologica in ogni settore e aumentando la competitività dei prodotti e dei servizi europei. In questo campo, il nostro Paese può vantare ancora alcuni primati dovuti alla propria cultura, alle proprie tradizioni, alle scelte imprenditoriali fatte in occasione delle prime crisi energetiche mondiali;
nei trasporti, negli usi civili, nell'edilizia residenziale, nel terziario e nell'industria manifatturiera l'efficienza di impiego può essere nettamente migliorata. Occorre puntare ad una riduzione dei consumi del 20 per cento rispetto al tendenziale 2020, ottenendo in pochi anni benefici netti per i cittadini e le imprese e un risparmio di importazioni di combustibili fossili. Inoltre, il sostegno a questo settore, caratterizzato da piccole e medie imprese, sempre più attente alle prospettive di internazionalizzazione sui mercati esteri, in particolare su quel grande mercato di prossimità che è il Mediterraneo, costituisce un volano essenziale per superare la crisi;
occorre un'inversione di rotta che renda prioritario un consistente obiettivo di efficienza energetica, in Italia, in Europa e nel contesto globale, iniziando dalla cooperazione con i Paesi a noi più vicini. L'Italia è in grado di fare una scelta finalmente condivisa per affermare una propria leadership politica e tecnologica e per dare un contributo alla soluzione della crisi globale,
impegna il Governo:
a porre al centro della strategia energetica nazionale misure strutturali di efficienza energetica con un orizzonte temporale di medio periodo, per garantire la necessaria continuità sia ai soggetti che investono, sia all'industria fornitrice di prodotti ad alta efficienza;
ad incentivare l'audit energetico, strumento basilare con il quale i consumatori industriali possono rendersi conto dei costi/benefici di interventi di efficientamento per i loro casi specifici;
a promuovere attività informative/formative, volte a diffondere la cultura dell'efficienza energetica presso tutti gli stakeholder coinvolti: settore industriale, terziario, domestico e pubblica amministrazione, emanando a tal fine i decreti di cui alla legge finanziaria per il 2008, articolo 2, comma 162, che fissino i principi e i criteri a cui si devono ispirare le campagne informative e di cui al comma 322, per individuare le modalità di utilizzazione del fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
ad estendere l'ambito di applicazione dell'etichetta di efficienza energetica e di anidride carbonica ai prodotti energivori diversi dagli elettrodomestici con il controllo delle autorità competenti, al fine di garantire una qualità reale dei prodotti immessi sul mercato nazionale nel rispetto delle normative comunitarie;
a rafforzare le regole di pubblicità dei prodotti con riferimento ai consumi energetici e organizzare i relativi controlli;
ad applicare strumenti economici bonus malus basati sull'indicatore di efficienza del prodotto (agevolare con minori tasse i più efficienti e tassare di più quelli inefficienti);
a farsi promotore presso l'Unione europea dell'integrazione del pacchetto energia per conseguire effettivamente l'obiettivo del 20 per cento di maggiore efficienza al 2020, tenendo conto del potenziale dei diversi Paesi nella ripartizione degli impegni, in modo che la strategia europea su energia e clima possa portare ad un saldo costi-benefici positivo per l'Europa intera e più equo per l'Italia;
a proporre, dando impulso al rafforzamento della nostra capacità imprenditoriale anche sui mercati esteri e, in particolare, accogliendo le richieste della associazioni industriali, nuove iniziative per incentivare l'efficienza in ogni settore d'uso dell'energia, al fine di:
a) favorire la diffusione della piccola cogenerazione, anche con l'inserimento del recupero termico da micro-cogenerazione tra le tecnologie per l'ottenimento dello sgravio irpef del 55 per cento;
b) valutare, per quanto riguarda motori elettrici ed inverter, l'estensione degli incentivi già attualmente previsti per i motori elettrici compresi tra 5 e 90 kilowattora, anche a quelli con potenza da 1 a 5 kilowattora e da 90 kilowattora e 375 kilowattora, e l'estensione degli incentivi, già attualmente previsti per gli inverter da 7,5 a 90 kilowattora, anche agli inverter da 0,75 a 7,5 kilowattora e da 90 a 900 kilowattora;
c) estendere gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici anche ad edifici di nuova costruzione ed a tutte le tecnologie ad alta efficienza e definire una normativa omogenea per tutto il territorio nazionale dei limiti cogenti sui rendimenti degli impianti di climatizzazione;
d) concedere una cubatura aggiuntiva, con relativa riduzione parziale o totale degli oneri concessori, per chi effettua interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;
e) concedere la detrazione delle spese sostenute per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti antecedenti la legge n. 373 del 1976, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, funzione della differenza tra il fabbisogno di energia primaria prima dell'intervento e il fabbisogno limite imposto dal decreto legislativo n. 311 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) ridurre il carico fiscale per i proprietari di immobili, i cui contratti di affitto rientrino nella categoria di edilizia popolare, che effettuano interventi di riqualificazione energetica, pari all'equivalente economico dei certificati bianchi ottenibili dal risparmio energetico conseguito con l'intervento;
g) completare la rete ferroviaria ordinaria, le ferrovie metropolitane e le metropolitane sotterranee nelle principali città italiane e raddoppiare il trasporto pubblico automobilistico a bassa emissione (autobus e mini-bus elettrici, ibridi e a metano), con misure volte a favorire il decollo delle auto elettriche.
(6-00016)
«Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco».
(24 febbraio 2009)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1073 - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL II PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1954 PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO, FATTO A L'AJA IL 26 MARZO 1999, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1929-A)
A.C. 1929-A - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA
NULLA OSTA
sull'emendamento delle Commissioni 12.1.
A.C. 1929-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 1929-A - Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999.
A.C. 1929-A - Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo stesso.
A.C. 1929-A - Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279;
b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.
A.C. 1929-A - Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 4.
(Salvaguardia dei beni culturali).
1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 5 del Protocollo, si applicano:
a) le norme riguardanti l'obbligo di catalogazione dei beni culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;
c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che individuano gerarchicamente e territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, nell'ambito delle cui attribuzioni sono da intendere comprese le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato;
d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.
A.C. 1929-A - Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 5.
(Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo).
1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni, di proprietà pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10 del Protocollo da inserire nella lista indicata all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtù della loro massima importanza per l'umanità, sentito il Ministero della difesa in ordine al requisito di cui all'articolo 10, lettera c), del Protocollo.
A.C. 1929-A - Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 6.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
b) il fatto è commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
A.C. 1929-A - Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 7.
(Attacco e distruzione di beni culturali).
1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
A.C. 1929-A - Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 8.
(Utilizzo illecito di un bene culturale protetto).
1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
A.C. 1929-A - Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti).
1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.
A.C. 1929-A - Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 10.
(Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto).
1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, è punito con la reclusione da due a otto anni.
3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è, rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.
A.C. 1929-A - Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 11.
(Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata.
2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.
A.C. 1929-A - Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 12.
(Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.
2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
Al comma 3, sostituire le parole: dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue con le seguenti: dai commi 1 e 2 è aumentata se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o.
12. 1.Le Commissioni.
(Approvato)
A.C. 1929-A - Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Causa di esclusione della punibilità).
1. Non è punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessità militare imperativa ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.
A.C. 1929-A - Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 14.
(Reati militari, giurisdizione e competenza).
1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.
2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare, è competente il tribunale militare di Roma.
3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, è competente il tribunale di Roma.
A.C. 1929-A - Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 15.
(Norma di coordinamento).
1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando è disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra.
A.C. 1929-A - Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali « della missione « Fondi da ripartire « dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 1929-A - Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 17.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1279 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, CON PROTOCOLLO OPZIONALE, FATTA A NEW YORK IL 13 DICEMBRE 2006 E ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2121) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: FARINA COSCIONI ED ALTRI (A.C. 1311)
A.C. 2121 - Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 3.1 Mura, limitatamente alla parte consequenziale, in quanto non prevede che - ai fini del regolamento ministeriale di disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali debba considerare anche le amministrazioni regionali e delle province autonome coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità;
e sull'emendamento 3.8 Farina Coscioni in quanto esclude dall'elenco dei soggetti dei quali si dovrà prevedere la rappresentanza all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, tra gli altri, anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
A.C. 2121 - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 3.11 e 3.13, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti.
A.C. 2121 - Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
A.C. 2121 - Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.
A.C. 2121 - Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).
1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei princìpi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).
Sopprimerlo.
3. 7. Farina Coscioni, Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: quindici.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: prevedendo che siano rappresentate fino alla fine del comma con le seguenti: considerando le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. I rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle organizzazioni rappresentative del terzo settore sono indicati dalle associazioni e dalle organizzazioni medesime. I suddetti rappresentanti devono essere in numero comunque non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti l'Osservatorio. L'Osservatorio è inoltre integrato con un numero massimo di due esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. 1. Mura, Evangelisti, Palagiano, Leoluca Orlando.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parole da: quaranta fino alla fine del periodo con le seguenti: venti, privilegiando la partecipazione di persone con disabilità.
3. 6. Farina Coscioni, Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venti.
3. 12. Maran, Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro.
3. 8. Farina Coscioni, Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle organizzazioni rappresentative del terzo settore sono indicati dalle associazioni e dalle organizzazioni medesime. I suddetti rappresentati devono essere in numero comunque non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti l'Osservatorio.
3. 2. Mura, Evangelisti, Palagiano, Leoluca Orlando.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: con con le seguenti: da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da.
3. 9. Farina Coscioni, Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Tre mesi prima della scadenza del termine di durata con le seguenti: Entro il mese di dicembre di ciascun anno.
3. 10. Farina Coscioni, Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Maurizio Turco, Zamparutti, Maran, Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'onere conseguente al funzionamento dell'Osservatorio, al quale è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 3. Mura, Evangelisti, Palagiano, Leoluca Orlando.
Al comma 6, sostituire le parole da: Al funzionamento fino a: 500.000 euro con le seguenti: Alle attività dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 250.000 euro.
3. 11. Farina Coscioni, Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.
3. 13. Maran, Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi.
Sopprimere il comma 8.
* 3. 4. Mura, Evangelisti, Palagiano, Leoluca Orlando.
Sopprimere il comma 8.
* 3. 5. Farina Coscioni, Mecacci, Bernardini, Beltrandi, Maurizio Turco, Zamparutti, Maran, Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi.
A.C. 2121 - Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2121 - Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la ratifica e l'esecuzione da parte del nostro Paese della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è da tempo sollecitata dal gruppo parlamentare del Partito democratico che ha presentato, fin dall'inizio della legislatura, due proposte di legge in tal senso, una al Senato e una alla Camera nonché una mozione;
a fronte della tardiva attivazione delle procedure di ratifica della Convenzione e del sostanziale disinvestimento nelle politiche per la disabilità realizzato dal Governo in carica attraverso i suoi primi provvedimenti economici l'unico presidio previsto per il suo recepimento appare costituito dall'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, per il quale l'articolo 3 del presente disegno di legge delinea una struttura di stampo centralista e fortemente burocratica che, lungi dal favorire l'implementazione dei contenuti della Convenzione, rischia semmai di determinare un rallentamento delle procedure e un oggettivo ostacolo al perseguimento degli obiettivi generali della stessa;
oltre al suo sovradimensionamento (quaranta componenti), a suscitare forti perplessità sono le modalità di composizione dell'Osservatorio, ove più che dare spazio alle rappresentanze delle burocrazie ministeriali dove peraltro manca una menzione ad un rappresentante del Ministero degli affari esteri, andrebbe operato un riequilibrio dando una maggiore rappresentanza sia agli enti locali, titolari, in virtù del Titolo V della Costituzione, delle politiche sociali, sia alle istanze delle associazioni, delle persone disabili e di quelle impegnate nei settori della disabilità,
impegna il Governo:
a predisporre e a presentare al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un apposito «Piano d'azione» per l'implementazione dei contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con riguardo alle politiche per la disabilità e alle specifiche misure a tal fine adottate dal Ministero competente;
nella medesima sede, a riferire sulla idoneità e funzionalità dell'Osservatorio di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge al perseguimento degli obiettivi specifici e delle finalità generali della Convenzione;
a reperire le risorse finanziarie necessarie a garantire il recepimento della Convenzione e il pieno ed effettivo esercizio dei diritti a tutt'oggi riconosciuti dal nostro ordinamento alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
9/2121/1.Miotto, Bossa, Livia Turco, Pedoto, Grassi, Lenzi, Binetti, Farina Coscioni.
La Camera,
premesso che il provvedimento all'articolo 3 istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a far si che i rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle organizzazioni rappresentative del terzo settore siano indicati dalle associazioni e dalle organizzazioni medesime nell'ambito del citato Osservatorio e che i predetti rappresentanti siano in numero comunque non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti l'Osservatorio.
9/2121/2.Mura, Palagiano, Evangelisti, Delfino.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ, FATTO A ROMA IL 23 GENNAIO 2007 (A.C. 2037-A)
A.C. 2037-A - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che all'eventuale onere derivante dal rinnovo dei crediti di aiuto di cui all'articolo 16 del Trattato per gli anni successivi al 2011 si provveda con apposito provvedimento legislativo.
A.C. 2037-A - Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.
A.C. 2037-A - Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato stesso.
A.C. 2037-A - Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all'articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009- 2011, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
A.C. 2037-A - Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2037-A - Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
considerato che:
gli accordi di cooperazione stipulati dall'Unione europea con i Paesi in via di sviluppo contengono precise clausole legali che ne subordinano l'attuazione al loro rispetto;
il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l'Iraq prevede l'impegno al rispetto dei diritti umani solo nella parte relativa ai principi generali,
impegna il Governo
ad inserire negli accordi di cooperazione bilaterali clausole precise per il rispetto dei diritti umani come da molti anni fa l'Unione europea.
9/2037/1.Mecacci, Bernardini, Zamparutti, Beltrandi, Farina Coscioni.
La Camera,
considerato che:
gli accordi di cooperazione stipulati dall'Unione europea con i Paesi in via di sviluppo contengono precise clausole legali che ne subordinano l'attuazione al loro rispetto;
il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l'Iraq prevede l'impegno al rispetto dei diritti umani solo nella parte relativa ai principi generali,
impegna il Governo
a prevedere negli accordi di cooperazione bilaterali clausole per assicurare il rispetto dei diritti umani analoghi a quelli previsti dall'Unione europea.
9/2037/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Mecacci, Bernardini, Zamparutti, Beltrandi, Farina Coscioni.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E L'UCRAINA, FATTO A KIEV IL 1o DICEMBRE 2005 (A.C. 2013)
A.C. 2013 - Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1o dicembre 2005.
A.C. 2013 - Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
A.C. 2013 - Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: A) STRUMENTO COSÌ COME CONTEMPLATO DALL'ARTICOLO 3(2) DELL'ACCORDO DI ESTRADIZIONE TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE EUROPEA FIRMATO IL 25 GIUGNO 2003, IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA FIRMATO IL 13 OTTOBRE 1983, FATTO A ROMA IL 3 MAGGIO 2006; B) STRUMENTO COSÌ COME CONTEMPLATO DALL'ARTICOLO 3(2) DELL'ACCORDO SULLA MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE EUROPEA FIRMATO IL 25 GIUGNO 2003, IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FIRMATO IL 9 NOVEMBRE 1982, FATTO A ROMA IL 3 MAGGIO 2006 (A.C. 2014)
A.C. 2014 - Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;
b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.
A.C. 2014 - Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 5.a) dello Strumento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).
A.C. 2014 - Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2014 - Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la ratifica in esame riguarda la mutua assistenza in materia penale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America;
in alcuni Stati degli Stati Uniti d'America vengono comminate ed eseguite condanne a morte;
la modifica dell'articolo 9 del Trattato di mutua assistenza in materia penale offre migliori garanzie rispetto al passato riguardo alla possibilità di condanna e di esecuzione di condanne a morte nei confronti di cittadini estradati dal nostro Paese;
tale modifica si è resa necessaria dopo la sentenza n. 223 del 27 giugno 1996 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge di ratifica del Trattato di estradizione del 1983 nella parte in cui dava esecuzione all'articolo IX del Trattato medesimo,
impegna il Governo
a non estradare nessun cittadino verso gli Stati Uniti nel caso in cui non sia stato verificato e confermato accuratamente l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo IX, come modificato, in tema di applicazione ed esecuzione della pena di morte.
9/2014/1.Mecacci, Bernardini, Zamparutti, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi.