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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 18 marzo 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 marzo 2009.

Albonetti, Alessandri, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bosi, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Di Stanislao, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lamorte, Lo Monte, Lucà, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mazzoni, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lamorte, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 marzo 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DELFINO: «Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413» (2300);
MURER: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti la prevenzione e la disciplina dell'esercizio della prostituzione, la riduzione del danno e il reinserimento sociale dei soggetti che la praticano, nonché l'individuazione di aree per il suo esercizio e la tutela delle comunità locali» (2301).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge SCALERA ed altri: «Misure per la promozione del turismo archeologico» (1435) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Soglia.
La proposta di legge SCALERA ed altri: «Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti e per la tutela dei minori» (1436) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Soglia.
La proposta di legge SCALERA ed altri: «Disposizioni in materia di previdenza degli sportivi non professionisti» (1437) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Soglia.
La proposta di legge SCALERA ed altri: «Norme per la tutela dei beni culturali esistenti nei comuni capoluoghi di provincia, già capitali di Stato, e dei centri d'arte nel Mezzogiorno d'Italia» (1463) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Soglia.
La proposta di legge CARLUCCI: «Norme a sostegno della musica italiana» (1870) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Barbieri.
La proposta di legge QUARTIANI ed altri: «Disposizioni in favore dei territori di montagna» (2007) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Binetti.
La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta, e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per talune violazioni» (2084) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Barbieri.
La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Istituzione del Servizio per la prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti nelle scuole nonché dell'alcolismo tra i giovani» (2235) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Pagano e Pelino.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1965, d'iniziativa dei deputati LORENZIN ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato d'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NUCARA: «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione delle province» (1694) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
LORENZIN ed altri: «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato d'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia» (1965) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;
CAVALLARO ed altri: «Norme in materia di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato nonché disposizioni per l'istituzione degli elenchi degli avvocati specialisti» (2001) Parere delle Commissioni I e V;
PELINO ed altri: «Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci» (2203) Parere delle Commissioni I e XII.
V Commissione (Bilancio):
BARANI ed altri: «Nuove disposizioni per il controllo della finanza pubblica e per la redazione dei documenti di bilancio dello Stato» (1677) Parere delle Commissioni I, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PISICCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo per l'emergenza economico-sociale del Paese» (2265) Parere delle Commissioni I, X e XI.
XIII Commissione (Agricoltura):
RUGGERI ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2018) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 17 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 79).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 9 marzo 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno CAMBURSANO n. 9/1386/111 e NANNICINI ed altri n. 9/1386/212, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, riguardanti il contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio di denaro.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 9 marzo 2009, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini dei giorno VERINI ed altri n. 9/1713/219, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, concernente la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche, LAGANÀ FORTUGNO ed altri n. 9/1713/160, riguardante l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobiliari in dotazione alla Difesa, e FIORONI ed altri n. 9/1713/240, concernente gli effetti delle riduzioni degli stanziamenti a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa, accolti come raccomandazione dal Governo sempre nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, nonché, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno CICU ed altri n. 9/1713/18, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la detassazione parziale delle componenti accessorie della retribuzione del personale del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, la prima relazione - predisposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - riferita all'attività svolta nell'anno 2008 dal Consiglio stesso (doc. CCXV, n. 1).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 17 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
n. 7555/09 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sui progressi nell'istituzione di un mercato interno del gas e dell'elettricità, che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
n. 7443/09 - Aspetti finanziari internazionali dei cambiamenti climatici, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
n. 7592/09 - Progetto di conclusioni del Consiglio sugli aspetti finanziari internazionali dei cambiamenti climatici, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente).

Trasmissione dal difensore civico del Piemonte.

Il difensore civico del Piemonte, con lettera in data 12 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2008 (doc. CXXVIII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina del dottor Antonio Maruccia a commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 9 marzo 2009, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 17 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto delle disponibilità residue dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (68).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 aprile 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1117 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2105-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: RIA; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA; PANIZ (A.C. 452-692-748)

A.C. 2105-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.601, 2.602 e 2.600 delle Commissioni, 3.500 (nuova formulazione) del Governo, 7.1 (nuova formulazione) Sereni, 9.19 Sereni, 9.600 delle Commissioni, 11.15 Sereni, 13.16 Sereni, 13.600 delle Commissioni e 19.10 Sereni, nonché sugli emendamenti 2.605, 2.606, 3.600, 7.600, 8.600, 8.601, 9.601, 11.600, 12.600, 14.600, 19.600, 20.600, 22.600 e 24-bis.600 delle Commissioni.

A.C. 2105-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.
(Ambito di intervento).

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio, si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 1.
(Ambito di intervento).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Ambito di intervento). - 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando i principi di proporzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce l'introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura degli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.
3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale.
1. 1. (vedi 1. 19.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: garantendo i principi aggiungere le seguenti: di completamento dell'unità della Nazione perseguendo lo sviluppo dei territori tuttora in ritardo rispetto alle aree avanzate,
1. 2. (vedi 1. 8.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese.
1. 2.(Testo modificato nel corso della seduta).Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 3. (vedi 1. 9.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la disciplina relativa alle regioni a statuto speciale.
1. 4. (vedi 1. 14.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il criterio al quale si informa il sistema di decentramento fiscale di cui alla presente legge è il cittadino-contribuente-utente e non il territorio, in modo che ogni cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza, abbia garantito l'accesso, in condizioni di eguaglianza e di efficienza, ad ogni servizio pubblico essenziale offerto dal livello di governo più adeguato a erogarlo in condizioni di efficienza.
1. 5. (ex 1. 17.) Rubinato, Fogliardi.

Sopprimere il comma 2.
1. 6. (vedi *1. 6.) Ria, Rubinato, Fogliardi.

Sopprimere il comma 2.
1. 7. (vedi *1. 7.) Zorzato, Milanato, Gava.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attuazione del principio unitario di cui all'articolo 5 della Costituzione, in ottemperanza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 425 del 2004, n. 82 del 2007 e n. 88 del 2006 e della sentenza n. 190 del 2008, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali derivanti da obblighi comunitari, che grava sulle regioni a statuto ordinario in base all'articolo 119 della Costituzione, si impone anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale. A tal fine le norme di cui ai decreti legislativi delegati di attuazione della presente legge relative alle entrate e alle spese e di riforma economico-sociale sono, sulla base di apposito accordo con ciascuna di tali regioni, contemperate e coordinate con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le regioni a statuto speciale in forza dei loro statuti.
1. 8. (vedi 1. 15.) Calvisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I principi di eguaglianza dei cittadini e di perequazione fiscale dei territori dotati di diversa capacità fiscale, di cui al Titolo V della Costituzione, si applicano sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni di cui al capo IX della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale, in conformità con gli statuti, secondo il principio di leale collaborazione e i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.
1. 9. (vedi 1. 18.) Lanzillotta, Borghesi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti di quanto previsto dai rispettivi statuti e delle rispettive disposizioni di attuazione.
1. 15. (ex 1. 4.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I principi e criteri direttivi generali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle conseguenti norme di attuazione.
1. 10. (vedi 1. 5.) Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sopprimere le parole:, con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
1. 500. Governo.

Al comma 2, sopprimere le parole:, con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio.
1. 500.(Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: nel loro territorio con le seguenti: nel territorio di quelle che non hanno potestà legislativa in materia di finanza locale.
1. 11. Froner.

Al comma 2, sostituire le parole: con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25 con le seguenti: a quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 12. (ex 1. 13.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo.

Al comma 2, dopo le parole: agli articoli 14 aggiungere la seguente:, 16.
1. 13. (ex 1. 11.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, sopprimere la parola:, 21.

Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 2, alinea, sopprimere la parola:
21.

sopprimere l'articolo 21.
1. 14. (ex 21. 6.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. - (Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.
2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e l'individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.
3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
Art. 1-ter. - (Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte, nonché della particolarità della città di Roma, capitale della Repubblica;
c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;
e) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
f) adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare della città di Roma, capitale della Repubblica, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
g) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tendendo conto di quanto stabilito per i comuni e le province;
h) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tendendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
i) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
l) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
m) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
n) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
o) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dai decreti legislativi che determinano i beni e le risorse finanziarie, urbane, strumentali ed organizzative da trasferire.
1. 01. (ex 1. 04.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4.

Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, sopprimere le parole:
, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole: fissati dalla legge statale aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1-bis.
1. 02. (vedi 1. 05.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

A.C. 2105-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Oggetto e finalità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.
2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;
h) individuazione dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei princìpi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) rispetto dei princìpi di cui all'articolo 53 della Costituzione;
l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;
p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi di cui al numero 1);
3) valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;
s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo
l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 17 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;
v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h) o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
ee) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato da relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h), primo periodo. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Oggetto e finalità).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e, in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.
2. 1. (ex 2. 80.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dodici mesi dall'istituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3.
2. 2. (ex 2. 35.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
* 2. 3. (ex * 2. 72.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
* 2. 4. (ex * 2. 44.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: uno o.

Conseguentemente:
al medesimo articolo,
comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;
dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 3 e aggiungere la seguente: vincolante della Commissione di cui all'articolo 3 e il parere;
al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi al parere parlamentare della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, trasmette alle Camere una relazione con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modifica al testo degli schemi di decreto. In tal caso, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di esprimere un nuovo parere vincolante entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo solo in conformità al parere reso dalla Commissione bicamerale.
sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:
a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettere g-bis), h) e h-bis);
b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti m modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
e) individuazione puntuale del paniere di tributi e compartecipazioni a tributi erariali di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL.
6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

all'articolo 3,
comma 3, lettera
a), dopo le parole: i pareri aggiungere la seguente: vincolanti
sopprimere il comma 4;

all'articolo 20, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: Fino alla data fino alla fine della lettera;
sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

2. 5. (vedi 2. 136.) Tabacci.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: uno o.

Conseguentemente:
al medesimo articolo,
comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;
dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 3 e aggiungere la seguente: vincolante della Commissione di cui all'articolo 3 e il parere;
al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non si conformi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa, con le sue eventuali osservazioni.
sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:
a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettere g-bis), h) e h-bis);
b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti m modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
e) individuazione puntuale del paniere di tributi e compartecipazioni a tributi erariali di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL.
6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

all'articolo 3,
comma 3, lettera
a), dopo le parole: i pareri aggiungere la seguente: vincolanti
sopprimere il comma 4;

all'articolo 20, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: Fino alla data fino alla fine della lettera;
sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

2. 6. (vedi 2. 115.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 23.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23.
2. 8. (ex 23. 4). Tabacci.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: 24.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 24.
2. 9. (ex 24. 3.). Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: 24 aggiungere le seguenti: 24-bis,
2. 601. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: lealtà istituzionale con le seguenti: leale cooperazione;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera o), sostituire la parola: continenza con la seguente: moderazione.
2. 11. (ex 2. 140.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: lealtà istituzionale con le seguenti: leale cooperazione.
2. 12. (ex 2. 97.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: degli obiettivi inserire: di realizzazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 1,
2. 13. (ex 2. 30.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con particolare riferimento ai seguenti soggetti a partire da quelli residenti nelle regioni del Mezzogiorno:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività.
2. 14. (ex 2. 124.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: elusione fiscale aggiungere le seguenti:, anche mediante l'attribuzione agli organi di comuni, province, città metropolitane e regioni di specifici poteri di impulso, monitoraggio e controllo delle attività di accertamento tributario e.
2. 15. (vedi 2. 131.) Tabacci, Quartiani, Realacci.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: elusione fiscale aggiungere le seguenti:, anche mediante l'attribuzione agli organi di comuni, province, città metropolitane e regioni di specifici poteri di accertamento tributario e.
2. 16. (vedi 2. 130.) Tabacci, Realacci, Lanzillotta.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel contenimento della pressione fiscale, che non può essere superiore alla media degli ultimi cinque anni.
2. 17. (vedi 2. 59.) Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2, sostituire le lettere e) e l) con le seguenti:
e) previsione di tributi, entrate proprie e compartecipazione al gettito dei tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119, quarto comma;
l) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale.
2. 18. (ex 2. 81.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: competenze con le seguenti: funzioni fondamentali.
2. 19. (ex 2. 41.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: secondo il principio di territorialità e.
* 2. 20. (ex 2. 43.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: secondo il principio di territorialità e.
* 2. 21. (ex 2. 106.) Lanzillotta.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti:, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione in relazione agli statuti delle regioni speciali e le rispettive disposizioni di attuazione.
2. 23. (ex 2. 7.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti:, tenendo conto delle esigenze di coesione economico-sociale, con particolare riferimento a quelle relative alle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
2. 24. (ex 2. 24.) Mario Pepe (PD).

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: le risorse derivanti fino alla fine della lettera con le seguenti: le entrate standard prodotte da tributi ed entrate propri, dalle compartecipazioni e, per gli enti a minore capacità fiscale, dal fondo perequativo di cui al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, consentono di finanziare il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
2. 25. (ex 2. 150.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: fondo perequativo aggiungere le seguenti: per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
2. 26. (ex *2. 82.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto del tempo e del livello d'incasso delle stesse risorse autonome attribuite con la possibilità di far ricorso, in deroga ai limiti vigenti, alle forme di anticipazione di cassa nelle more dell'effettiva realizzazione dei flussi di entrata, con interessi finanziati a valere sul fondo perequativo nazionale.
2. 29. (ex 2. 42.) Lo Monte, Milo, Commercio.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: e fabbisogno che fino alla fine della lettera con le seguenti: o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, tenga conto della diversità economica, territoriale e infrastrutturale di ciascuna regione. Il costo e il fabbisogno standard così determinati costituiscono l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni.
2. 32. (vedi 2. 83.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita con le seguenti: gli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dal patto di stabilità e crescita, previa intesa tra lo Stato e ciascuna regione da raggiungere entro il primo semestre dell'anno di riferimento, che tenga conto anche del contributo già sostenuto per il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica dai livelli di governo della regione.
2. 34. (ex 2. 103.) Rubinato, Fogliardi, Galletti.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;
2. 35. (ex 2. 114.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente,
al medesimo comma:
lettera
u), dopo le parole: caratteristiche permanenti e sistematiche aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, di cui all'articolo 2-bis;
sopprimere la lettera v).
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Sistemi contabili). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento informativo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, per assicurare la trasparenza, la significatività e la comparabilità delle scelte di bilancio dei vari enti secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici non economici e tutti gli organi di tali enti forniti di autonomia contabile applicano, in base ai loro rispettivi ordinamenti, sistemi di contabilità pubblica uniformi;
b) salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici economici adeguano il loro sistema contabile e di bilancio a quanto stabilito dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
c) nei confronti delle regioni e degli enti locali, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali relativi all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
d) per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il mancato adeguamento delle normative in materia di bilancio determina la non applicazione delle norme in materia di perequazione;
e) determinazione dei principi ai quali devono attenersi i regolamenti che determinano i criteri di riclassificazione dei fatti gestionali da utilizzare in sede di registrazione delle entrate e delle spese;
f) trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni; in caso di parere contrario il Governo propone la regolazione della materia con apposito disegno di legge da approvare con le procedure di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
g) disciplina dei documenti che devono essere adottati da parte degli enti e degli organismi sottoposti al regime della contabilità pubblica, in base al loro ordinamento contabile; tali documenti sono:
1) il bilancio di previsione economica annuale e pluriennale e il relativo rendiconto annuale d'esercizio;
2) il conto previsionale del patrimonio e il relativo rendiconto;
3) il bilancio finanziario di competenza, oppure di cassa, oppure sia di competenza che di cassa e i relativi rendiconti. Il bilancio di competenza è sia annuale che pluriennale, quello di cassa soltanto annuale;
h) i bilanci si uniformano ai principi di unità, coerenza, annualità, universalità, veridicità, integrità, attendibilità, trasparenza e pubblicità; assicurano la comparabilità dei valori espressi a preventivo con quelli dei rendiconto; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio degli enti e dei loro organismi. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bilanci, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i bilanci preventivi e consuntivi e i conti patrimoniali sul proprio sito web istituzionale;
i) salvo siano stabilite altre modalità di dimostrazione, la classificazione in bilancio delle entrate e spese deve consentire la formazione dei saldi per i quali le regole di coordinamento della finanza pubblica pongono vincoli quantitativi e deve comunque assicurare il riscontro del rispetto di eventuali limitazioni circa l'ammontare di determinate entrate o spese. Il quadro generale riassuntivo di bilancio riporta l'entità di tali saldi, nonché delle entrate e delle spese sottoposte a eventuali limitazioni;
l) i preventivi e i bilanci pluriennali sono scorrevoli per aggiornamento e prendono in considerazione un periodo di tempo la cui durata, non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, è stabilita dall'ordinamento contabile dell'ente;
m) il bilancio è accompagnato da una relazione programmatica che contiene la spiegazione delle scelte effettuate e la rappresentazione previsionale del patrimonio. Il bilancio è predisposto in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dal Parlamento, e dai corrispondenti documenti di previsione dei diversi livelli istituzionali di governo, e deve consentire una lettura per missioni e per programmi;
n) disciplina delle regole generali per la formulazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, in coerenza, rispettivamente, con i principi contabili pubblici di cui alla presente legge e con i postulati di bilancio e con le caratteristiche qualitative indicate dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IPSAS e IFRS).
2. 36. (vedi 2. 148.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato.
2. 37. (vedi 2. 46.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: approvati, e previsione di sanzioni aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e);

Conseguentemente:
alla medesima lettera, dopo le parole:
esternalizzati, con previsione di sanzioni aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e);
alla lettera u), dopo le parole: misure sanzionatorie aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e);
2. 602. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali aggiungere le seguenti:, in linea con lo schema contabile previsto dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95),
2. 39. (ex 0. 2. 168. 1.) Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) definire procedure di monitoraggio trasparenti per i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, fondate su informazioni contabili omogenee, complete e tempestive, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 28 agosto 1997 n. 281;
2. 40. (ex 2. 48.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria, al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo tipico da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
2. 41. (ex 2. 113.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) prevedere l'obbligo di pubblicazione su siti internet dei bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi;
2. 42. (ex 2. 51.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) prevedere l'obbligo di pubblicazione su siti internet dei bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata.
2. 42.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 2. 51.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alla spesa pubblica;
2. 43. (ex 2. 112.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;
2. 43.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 2. 112.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.
(Approvato)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine i decreti legislativi dispongono norme volte ad assicurare una sostanziale equiparazione sull'intero territorio nazionale della pressione fiscale in rapporto al prodotto interno lordo regionale.
2. 44. (ex 2. 129.) Calvisi.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, così come definite in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2. 45. (ex 2. 119.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole:; in via transitoria, per un periodo di tre anni il finanziamento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della spesa storica.
2. 47. (ex 2. 78.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione.
2. 50. (ex 2. 85.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: sui tributi appartenenti al proprio livello di governo.
2. 51. (ex 2. 137.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Galletti.

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: tendenziale con le seguenti: rispetto del principio di.
2. 52. (ex 2. 61.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: continenza e.
2. 53. (ex 2. 99. e 2. 111.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: continenza fino alla fine della lettera con le seguenti: responsabilità nell'imposizione di tributi propri e definizione degli stessi sulla base di meccanismi atti a determinare un contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato all'emersione di basi imponibili.
2. 54. (ex 2. 132.) Tabacci.

Al comma 2, lettera p), numero 1, dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.
* 2. 55. (ex 2. 31.) Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera p), numero 1 dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.
* 2. 56. (ex 2. 13. e 2. 141.) Ria, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera p), numero 1, dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.
* 2. 57. (ex 2. 100.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera p), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto dell'esigenza di attivare meccanismi di contrasto di interessi tra contribuenti finalizzati alla lotta all'evasione fiscale e all'emersione di basi imponibili.
2. 58. (ex 2. 133.) Tabacci.

Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: ai tributi, inserire la seguente: locali.
2. 605.Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, lettera p), sopprimere il numero 3);

Conseguentemente, dopo la lettera p), inserire la seguente:
p-bis) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;».
2. 606.Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 2, lettera p), numero 3), dopo le parole: petrolio liquefatto aggiungere le seguenti: e sull'energia elettrica da fonte rinnovabile.
2. 60. (ex 2. 28.) Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: ove i predetti interventi fino a: numeri 1) e 2),
2. 61. (ex 2. 86.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali negli organi di gestione delle società dello Stato operanti nel settore della gestione tributaria.
2. 62. (ex 2. 165.) Sereni, Bressa, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: previsione di meccanismi sanzionatori aggiungere le seguenti: commisurati all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
dopo le parole:
adotta misure sanzionatorie aggiungere le seguenti: che possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie
aggiungere, in fine, le parole: nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti
2. 63. (ex 2. 15.) Ria.

Al comma 2, lettera u), sostituire le parole: fino all'esercizio del, con le seguenti: che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extratributarie e può esercitare nei casi più gravi il.
2. 63. (ex 2. 15) (Testo modificato nel corso della seduta) Ria.
(Approvato)

Al comma 2, lettera z), dopo le parole: da tributi manovrabili aggiungere le seguenti:, idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 64. (ex 2. 88.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, sopprimere la lettera aa).
2. 65. (ex 2. 89.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole da:, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali fino alla fine della lettera.
2. 66. (ex 2. 143.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera aa), aggiungere, in fine, le parole: tenendo altresì conto dell'esigenza di consentire l'attivazione di meccanismi di contrasto fiscale di interessi tra contribuenti finalizzati all'emersione di basi imponibili.
2. 118. (ex 2. 134.) Tabacci.

Al comma 2, lettera cc), dopo la parola: strumentali aggiungere le seguenti:, prevedendo una contestuale perequazione alle riduzioni di gettito, subite dalle regioni a statuto speciale, sulle entrate di relativa spettanza.
2. 67. (ex 2. 58.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 2, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:
dd-bis) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti.
2. 500. Governo.

Al comma 2, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:
dd-bis) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti.
2. 500.(Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, le parole:, ferme restando le esigenze di riequilibrio territoriale e di coesione sociale, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno.
2. 68. (vedi 2. 23.) Mario Pepe (PD), Tassone.

Al comma 2, lettera ff), sopprimere le parole da: previsione di strumenti che consentano fino alla fine della lettera.
* 2. 69. (ex 2. 91.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.
Al comma 2, lettera ff), sopprimere le parole da: previsione di strumenti che consentano fino alla fine della lettera.
* 2. 70. (ex 2. 145.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera ff), in fine, le parole:, ferme restando le norme nazionali vigenti in materia.
2. 71. (ex 2. 144.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera gg), sopprimere la parola: tendenziale.
2. 72. (ex 2. 92.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) predisposizione di misure idonee a garantire da parte dello Stato che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determinino aumento della pressione fiscale, statale, regionale e locale.
2. 74. (ex 2. 93.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Borghesi.

Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato per le aree sottoutilizzate del Paese.
* 2. 75. (vedi 2. 34.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera hh) aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato per le aree sottoutilizzate del Paese.
* 2. 76. (vedi 2. 94.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: e nelle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
2. 77. (vedi 2. 22.) Mario Pepe (PD).

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
ii) limitazione dei trattamenti fiscali agevolativi, previsti dalle leggi regionali o regolati dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, che si rivelino fattori rilevanti di competizione dannosa.
2. 79. (ex 2. 14.) Ria.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
ii) previsione, nell'ambito dell'autonomia tributaria degli enti territoriali, di meccanismi fondati sul contrasto di interessi tra contribuenti finalizzati alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
2. 80. (ex 2. 135.) Tabacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 2 è comunque subordinata alla introduzione nell'ordinamento italiano della «Carta delle autonomie locali» in cui saranno individuate le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione; adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; disciplinato l'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e del procedimento di istituzione delle città metropolitane; stabiliti i principi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni; nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio.
2. 81. (ex 2. 68.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ognuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve indicare, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le coperture degli oneri derivanti dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. 82. (ex 2. 62.) Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge recanti norme in materia di:
a) individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale;
b) adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie locali»;
c) disciplina e istituzione delle città metropolitane;
d) ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.
2. 83. (ex 2. 155.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, deve assicurare la coerenza normativa con quanto disposto dai decreti legislativi recanti norme di attuazione in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e definizione della Carta delle autonomie locali.
2. 84. (ex 2. 156.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: adottati aggiungere le seguenti: con la partecipazione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale a ciò legittimati dalle relative disposizioni statutarie.
2. 85. (ex 2. 60.) Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa l'approvazione della Commissione per le questioni regionali.
2. 86. (ex 2. 25.) Mario Pepe (PD).

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: acquisiti i pareri della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere prescritto. Il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione, decorso tale termine il Governo ne può prescindere. Il parere della Commissione di cui all'articolo 3 deve essere adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
2. 87. (vedi 2. 96.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: previa intesa da sancire in sede di con le seguenti: previo parere della.
2. 88. (vedi 2. 108.) Lanzillotta.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.
2. 89. (vedi 2. 26.) La Loggia, Giudice, Bernardo.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesimo periodo, dopo le parole:
all'articolo 3 e aggiungere le seguenti: il parere;
sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi al parere parlamentare della Commissione di cui all'articolo 3, trasmette alle Camere una relazione con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modifica al testo degli schemi di decreto. In tal caso, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di esprimere un nuovo parere vincolante entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo solo in conformità al parere della Commissione di cui all'articolo 3.
2. 90. (vedi 2. 110.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
all'articolo 3, comma 3, lettera
a), dopo le parole: esprime i pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
2. 91. (vedi 2. 57.) Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 3 con le seguenti: vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 92. (vedi 2. 70.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti:, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti,

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:
In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti finanziari il Governo ne può prescindere. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della Commissione di cui all'articolo 3 o se il Governo non intende conformarsi al parere, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge recante le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo entro i successivi trenta giorni.
2. 93. (vedi 2. 79.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti:, della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. 94. (vedi 2. 69.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o di ottanta giorni nel caso in cui venga richiesta la proroga di cui al comma 4 dell'articolo 3.
2. 95. (vedi 2. 74.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le Commissioni parlamentari competenti possono chiedere una proroga nelle modalità e nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 3.
2. 96. (ex 2. 55.) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
2. 97. (ex 2. 101.) Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, che approva il parere sullo schema di decreto legislativo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. 98. (ex 2. 47.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
2. 99. (ex 2. 49.) Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera con le seguenti: per l'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3.
2. 100. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora le Commissioni parlamentari competenti approvino nuovamente, con la maggioranza dei due terzi, le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.
2. 101. (vedi 2. 109.) Lanzillotta.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora le Commissioni parlamentari competenti insistano approvando nuovamente le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.
2. 102. (vedi 2. 158.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: nuova trasmissione aggiungere le seguenti: ovvero di cinquanta giorni nel caso in cui venga richiesta la proroga di cui al comma 4 dell'articolo 3.
2. 103. (ex 2. 75.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel computo dei termini previsti per l'espressione dei pareri viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
2. 104. (ex 2. 157.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Governo deve, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, collaborare con le regioni e gli enti locali, anche al fine di individuare la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e fabbisogni standard.
2. 105. (vedi 2. 63.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 5, sostituire le parole da: collaborazione fino alla fine del comma con le seguenti: e leale collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione delle funzioni fondamentali, dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, sui quali deve essere comunque acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 106. (vedi 2. 66.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:
a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo;
b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali, con specifica indicazione delle metodologie adottate;
e) individuazione puntuale del paniere di tributi e compartecipazioni a tributi erariali di comuni, province, città metropolitane e regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al prodotto interno lordo.

6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
2. 107. (vedi 2. 65.) Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
2. 108. (vedi 2. 9.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 109. (vedi 2. 73.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 6 primo periodo, sostituire le parole da: i principi fondamentali fino alla fine del periodo con le seguenti: norme in materia di:
a) tributi delle regioni degli enti locali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;
b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;
c) determinazione dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;
d) armonizzazione dei bilanci.
2. 110. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: bilanci pubblici aggiungere le seguenti: in linea con lo schema contabile previsto dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95).
2. 111. (ex 0. 2. 174. 1.) Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: primo periodo.
2. 600. Le Commissioni.

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 19.
2. 607.Le Commissioni.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni aggiungere le seguenti: a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome.
2. 112. (ex 2. 8.) Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dai medesimi decreti legislativi al fine della copertura finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alla Commissione di cui all'articolo 3 con propria relazione e assume conseguenti iniziative legislative ai sensi del comma 7. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dai predetti decreti legislativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
2. 113. (ex 2. 160.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sopprimere il comma 7.
2. 114. (ex 2. 67.) Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive sono adottati, anche al fine di recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 3, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. 115. (ex 2. 161.) Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Le leggi statali successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai principi e ai criteri direttivi generali contenuti nella presente legge.
2. 116. (ex 2. 102.) Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di sanità, assistenza ed istruzione così come definito dal comma 3 dell'articolo 8.
2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 5.
2. 01. (ex 2. 02.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti del Governo in merito alle cosiddette «ronde» - n. 3-00434

NUCARA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con decreto-legge il Governo ha dato il via libera alle cosiddette «ronde» o «volontari per la sicurezza», con il compito di tutelare la sicurezza dei cittadini, segnalando alle forze dell'ordine situazioni di reato e tentativi di violenze;
in uno Stato di diritto sono le forze dell'ordine incaricate di garantire la libertà e la sicurezza dei cittadini;
ogni cittadino è obbligato a segnalare agli organi preposti ogni tipo di reato e di violenza di cui è a conoscenza;
ad avviso dell'interrogante, si rischia di creare un precedente pericoloso per cui oggi si va a caccia di violentatori e criminali e domani contro chi la pensa diversamente da noi;
in tal modo si accentuerà ulteriormente la distanza tra il Nord del Paese e il Sud, dove sicuramente non ci sarebbe spazio per nessuna di queste associazioni, in quanto il territorio risulta già troppo controllato dalla criminalità organizzata, che taglieggia tutti i giorni onesti cittadini, commercianti ed imprenditori -:
se con queste norme lo Stato non abbia abdicato ad una delle sue funzioni essenziali, delegando ad associazioni, anche se regolarmente costituite e munite di regole scritte, compiti strettamente connessi alle attività delle forze dell'ordine.
(3-00434)
(17 marzo 2009)

Intendimenti del Governo in relazione alla fissazione della data dei referendum elettorali - n. 3-00435

SORO, SERENI, BRESSA, AMICI, BORDO, D'ANTONA, FERRARI, FONTANELLI, GIOVANELLI, LANZILLOTTA, LO MORO, MINNITI, NACCARATO, PICCOLO, POLLASTRINI, VASSALLO, ZACCARIA, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 3 del 2009, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge, il Governo ha deciso di abbinare elezioni amministrative ed elezioni europee in un'unica data, il 6-7 giugno 2009;
il Ministro interrogato, in occasione della presentazione alla stampa del citato decreto-legge, parlò di una scelta dettata anche dall'esigenza di garantire risparmi alle casse dello Stato per circa 150 milioni di euro;
lo stesso Governo, abbandonando secondo gli interroganti la politica di responsabile riduzione della spesa, ha deciso di non procedere all'abbinamento dei referendum elettorali con le elezioni europee e con il primo turno delle elezioni amministrative;
la scelta di fissare una data separata per lo svolgimento dei referendum elettorali avrà un costo elevatissimo per le casse dello Stato e per la collettività -:
se il Governo intenda confermare questa decisione, ad avviso degli interroganti costosa e insensata, di fissare la data dei referendum elettorali in una giornata diversa dal 7 giugno 2009 e, in caso affermativo, quali siano le reali ragioni di tale scelta. (3-00435)
(17 marzo 2009)

Iniziative per assicurare alle forze dell'ordine adeguate risorse economiche, umane e strumentali - n. 3-00436

DI PIETRO, PALADINI, DONADI, BORGHESI e EVANGELISTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la situazione in cui versano le forze di polizia del nostro Paese appare sotto diversi aspetti disastrosa: mancano in tutta Italia le risorse indispensabili affinché gli agenti di pubblica sicurezza possano svolgere la loro attività in modo decente e si evidenzia l'inadeguatezza sia degli organici sia dei mezzi a disposizione degli agenti, tale inadeguatezza non consente di affrontare con la dovuta efficacia i diversi fenomeni di micro-criminalità, che, infatti, continuano ad aumentare, né tanto meno di controllare i flussi di immigrazione clandestina, anche questa in continua crescita;
un articolo de Il Sole 24 ore del 17 febbraio 2009 denuncia: «tagli e turn over bloccato, forze di polizia in affanno»; nell'articolo si rappresenta che mancano agli organici di polizia 21 mila uomini e nei prossimi due anni, in previsione del pensionamento di ulteriori unità, in un numero compreso tra 12 mila e 16 mila uomini, questi numeri aumenteranno vertiginosamente;
in un articolo de Il Tirreno del 23 febbraio 2009 si legge: «In Toscana i tagli del Governo costringono gli agenti a lavorare in condizioni penose: macchine guaste e poche munizioni, a Pisa scarseggiano le divise, a Prato mancano i soldi per cambiare il toner all'ufficio delle volanti, a Livorno mancano i fondi per riparare le macchine della polizia»;
dalla stampa locale di Brescia (4 marzo 2009) si apprende che un'auto su tre della polizia di Stato è indisponibile e fuori servizio e che nei prossimi tre anni verranno a mancare trenta agenti;
secondo notizie apparse su la Repubblica del 6 marzo 2009, sembra che la polizia non disponga dei fondi per poter pagare le spese di missione della «squadra catturandi» di Palermo, che i 30 poliziotti della questura palermitana che hanno catturato il boss Lo Piccolo attendono da un anno parte degli straordinari e che quelli che hanno arrestato Provenzano li abbiano avuti solo dopo una protesta in piazza dei sindacati. Inoltre, si dice che a Rimini ai poliziotti stiano togliendo dalla busta paga gli anticipi che hanno ottenuto per una missione di polizia giudiziaria svolta per la direzione distrettuale antimafia di Bologna e che a Genova il comune abbia dovuto stanziare 300 mila euro per garantire ai poliziotti le attrezzature minime, torce, moto e computer;
Il Secolo XIX del 24 febbraio 2009, infine, riporta la notizia che, sempre a Genova, «in questura la banca dati è ferma» a causa delle modifiche di accesso alla banca dati del ministero dell'interno: non potendo più appoggiarsi ad una linea dedicata, la questura è costretta ad usare la normale rete internet;
sono solo alcuni esempi, la stampa ne riporta diversi altri, che rendono bene l'idea della situazione in cui si trovano attualmente le forze di polizia;
nello scenario sopra descritto si inserisce la decisione del Governo di dare il via all'istituzione delle cosiddette «ronde», «associazioni di volontari», che, però, rischiano inevitabilmente, secondo gli interroganti, di risultare particolarmente vicine ai partiti politici e che, agendo da dilettanti, potrebbero, inoltre, costituire un ulteriore appesantimento per il lavoro delle forze dell'ordine, come già d'altra parte è avvenuto a Padova, dove scontri tra no global e addetti alle ronde hanno creato preoccupazione ai cittadini e un dispendioso lavoro alle forze dell'ordine intervenute per sedare i tafferugli;
anche l'Associazione nazionale dei funzionari di polizia recentemente ha lamentato il rischio di una progressiva politicizzazione nella gestione della sicurezza pubblica -:
se il Governo non ritenga di dover intervenire con misure specifiche e con gli opportuni provvedimenti affinché si riconoscano alle forze dell'ordine quelle risorse economiche, umane e strumentali, necessarie ed urgenti per garantire le condizioni professionali minime per esercitare il proprio dovere ed assicurare il giusto livello di sicurezza pubblica. (3-00436)
(17 marzo 2009)

Iniziative per prevenire episodi di violenza ed intolleranza presso l'Università statale di Milano e per garantire la possibilità di svolgere la propria attività politica a tutte le organizzazioni studentesche presenti nell'ateneo - n. 3-00437

CICCHITTO, BOCCHINO, FRASSINETTI e DE CORATO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 10 marzo 2009, all'Università statale di Milano, nella sede di via Celoria, una cinquantina di appartenenti ai centri sociali, quasi tutti esterni all'università, dotati di caschi ed oggetti contundenti, hanno accerchiato un banchetto di raccolta firme, regolarmente autorizzato, organizzato da studenti di Azione universitaria-movimento della libertà, organizzazione universitaria riconducibile al Popolo della libertà;
il gruppo di facinorosi, forti della propria superiorità numerica, dopo aver minacciato ed insultato per tutta la durata dell'iniziativa i ragazzi di Azione universitaria, mentre questi ultimi, conclusa la raccolta firme, stavano smontando il gazebo, hanno distrutto il banchetto e aggredito con calci, pugni, colpi di casco, aste di bandiera ed altri corpi contundenti gli studenti di Azione universitaria, alcuni dei quali riportavano contusioni e lesioni varie;
le forze dell'ordine presenti non provvedevano con adeguata tempestività a contenere, identificare ed allontanare il gruppo di violenti, mentre questi aggredivano gli studenti di Azione universitaria -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di evitare il ripetersi di simili episodi di violenza ed intolleranza all'interno dell'Università statale di Milano ed affinché venga garantita l'agibilità politica ad Azione universitaria ed a tutte le organizzazioni studentesche presenti nell'ateneo. (3-00437)
(17 marzo 2009)

Orientamenti del Ministro dell'interno in merito all'opportunità di sospendere o contenere i flussi di ingresso di cittadini stranieri - n. 3-00438

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro Paese ha determinato, e determinerà ancora di più nei prossimi mesi, rilevanti ricadute negative sull'occupazione;
i lavoratori più a rischio - anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti - sono sicuramente i lavoratori stranieri: i lavori interinali, che per primi subiscono gli effetti negativi della crisi, sono per circa un quarto affidati a lavoratori stranieri; anche nelle situazioni economiche non associate ad una crisi, la disoccupazione degli stranieri è in media due punti superiore a quella dei lavoratori italiani;
molti Paesi stranieri stanno adottando politiche di controllo dell'immigrazione e dell'accesso degli stranieri ai posti di lavoro, sia al fine di evitare che un incremento dell'offerta di lavoro comprometta ulteriormente il tasso di disoccupazione, sia al fine di prevenire il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro, in assenza di altri ammortizzatori sociali, quali la famiglia e la comunità di appartenenza, finiscano per compromettere i livelli di sicurezza pubblica;
gli Stati Uniti d'America, patria dell'immigrazione e dell'anti-proibizionismo, hanno assistito da ultimo all'approvazione, nel Senato federale, con l'avallo del Presidente Obama, di un emendamento al pacchetto di stimoli all'economia che limita le assunzioni di studenti stranieri usciti dalle università americane (i cosiddetti «H-1B») da parte delle aziende che ricevono aiuti pubblici; nello stesso ministero della homeland security, responsabile delle politiche per l'immigrazione, si sta discutendo sull'abolizione della lotteria annuale per l'assegnazione delle green card, che consente agli stranieri di lavorare legalmente negli Usa;
anche l'Australia ha preannunciato l'adozione di politiche di controllo dell'immigrazione, riducendo, per la prima volta in otto anni, la quota annuale di permessi di ingresso agli immigrati. Il Ministro dell'immigrazione Chris Evans ha giustificato tale misura osservando che i programmi migratori australiani sono legati al mercato del lavoro, sicché si rende necessaria una riduzione degli arrivi in risposta alle difficoltà economiche. Le nuove quote saranno stabilite con il bilancio di previsione a maggio 2009;
in Europa, significativa è l'esperienza della Spagna, che ha di recente elaborato un piano di rimpatrio volontario, che consentirà a circa 100.000 immigrati regolari attualmente senza lavoro di tornare in patria, se lo vorranno, coperti da un indennizzo di disoccupazione pagato dal Governo spagnolo. In cambio, dovranno aspettare cinque anni prima di poter tornare stabilmente in Spagna. Secondo calcoli del Ministro del lavoro e dell'immigrazione, Celestino Corbacho, al piano aderiranno circa 20.000 immigrati;
anche in Italia è opportuno intervenire in via preventiva bloccando temporaneamente i flussi di ingresso per motivi di lavoro sul nostro territorio, al fine di favorire il reinserimento lavorativo degli stranieri interessati dai procedimenti di mobilità lavorativa;
già nel corso dell'esame del cosiddetto «disegno di legge sicurezza» al Senato della Repubblica (Atto Senato n. 733) è stato accolto un ordine del giorno, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di sospendere per due anni l'adozione di nuovi decreti di determinazione dei flussi di ingresso -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere l'adozione di misure di sospensione o contenimento dei flussi di ingresso di cittadini stranieri.
(3-00438)
(16 marzo 2009)

Politiche del Governo in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina mediante accordi bilaterali - n. 3-00439

VIETTI, ROMANO, VOLONTÈ, TASSONE, MANNINO, RAO, COMPAGNON, CICCANTI, OCCHIUTO, NARO, RUVOLO e DRAGO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
gli sbarchi registratisi nel fine settimana scorso di circa 500 clandestini in Sicilia confermano tutte le perplessità, già espresse in precedenti atti di sindacato ispettivo, rispetto alla reale efficacia delle politiche del Governo in tema di immigrazione;
gli sbandierati accordi con i Paesi nord-africani e i proclami di questi mesi non stanno arrestando i flussi di clandestini, che, dopo aver saturato il centro di Lampedusa, ora stanno interessando anche molte altre località della costa siciliana;
non si ha ancora contezza dei tanto attesi pattugliamenti misti che avrebbero dovuto, secondo le previsioni del Governo, dare risposte adeguate al problema degli sbarchi clandestini;
il Ministro interrogato ha dichiarato che ci sarebbero «due milioni di clandestini pronti a partire» dalle coste africane, ma che il flusso degli sbarchi sarà interrotto a breve con l'entrata in vigore dell'accordo con la Libia -:
se non ritenga che, dopo i tanti proclami e i vari tentativi fatti dal Governo, anche con provvedimenti d'urgenza, per bloccare gli sbarchi di clandestini sia non solo illusorio, ma anche fallimentare confidare nell'entrata in vigore di un accordo bilaterale per la soluzione del problema dell'immigrazione clandestina in Italia. (3-00439)
(16 marzo 2009)