XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 31 marzo 2009.
Albonetti, Alessandri, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fallica, Renato Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lo Moro, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Angela Napoli, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito.
Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.
In data 30 marzo 2009 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Norme sul personale addetto agli impianti sportivi (steward), nonché modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 142» (2346).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a una proposta di legge.
La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Istituzione del Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di attività cinematografiche e audiovisive» (2244) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Dima, Divella e Speciale.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
D'IPPOLITO VITALE: «Introduzione del requisito della costituzione di parte civile per l'accesso ai benefici previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata» (2169) Parere delle Commissioni I e V.
VII Commissione (Cultura):
RAMPI ed altri: «Istituzione del Museo dei prodotti agro-alimentari del riso e del formaggio gorgonzola» (1715) Parere delle Commissioni I, V, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
BARBIERI: «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia» (2291) Parere delle Commissioni II, V, VII e XI.
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, con lettera in data 26 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 1 del 2009, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione speciale «Irregolarità e frodi in materia di fondi strutturali con particolare riguardo al Fondo sociale europeo».
Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 27 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2007, e la connessa determinazione e relativa relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 83).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.
Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 27 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo luglio 2008 - gennaio 2009.
Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica-Boeing per la produzione del velivolo B767, riferita al 31 dicembre 2008 (doc. XXXIX, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.
Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 27 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Calabria.
Il Garante del contribuente della regione Calabria, con lettera in data 20 marzo 2009, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2008, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1367 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2009, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI PRODUZIONE LATTIERA E RATEIZZAZIONE DEL DEBITO NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2263-A)
A.C. 2263-A - Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Disposizioni in materia di quote latte).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.
4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».
2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subìto la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati;
b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;
c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta.
5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.
6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle aziende produttrici con le modalità ed i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, a valere per il periodo 2009/2010.
8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.».
Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2009.
Art. 2.
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti).
1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti ai produttori agricoli, equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3.
(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte).
1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:
a) per somme non inferiori a 25 mila euro;
b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100 mila euro;
c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300 mila euro.
3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 260 punti base.
4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.
Art. 4.
(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte).
1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.
2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza.
3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; a decorrere dal 1o gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'AGEA.
6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.
7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 5.
(Disposizioni finali).
1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).
1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2263-A - Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4»;
al comma 2, capoverso «Art. 10-bis»:
al comma 1, le parole: «ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009»;
al comma 4, lettera a), le parole: «nel periodo 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta»;
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007-2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta»;
al comma 4, la lettera c) è soppressa;
al comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota»;
il comma 7 è soppresso;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a valere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5»;
dopo il comma 2, le parole: «Il comma 3 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il comma 3 dell'articolo 2».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009»;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero».
All'articolo 3, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.
3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base».
All'articolo 4:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 3 da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari»;
al comma 4, dopo le parole: «successivamente esigibili» sono inserite le seguenti: «sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010»;
al comma 5, nel primo periodo, le parole: «un Commissario straordinario, che,» sono sostituite dalle seguenti: «un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale,» e, nel terzo periodo, le parole: «; a decorrere dal 1o gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'AGEA» sono soppresse;
al comma 6, l'alinea è sostituito dal seguente:
«Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:»;
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata»;
al comma 7, le parole: «, ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;
dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: "con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".
8-ter. L'AGEA può rinnovare i contratti di cui al comma 8-bis nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio».
All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 35 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457). - 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
Art. 6-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Alla restante parte dell'onere, pari a 51,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
A.C. 2263-A - Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4»;
al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 10, comma 18», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di un limite di tolleranza pari al 5 per cento»;
al comma 2, capoverso «Art. 10-bis»:
al comma 1, le parole: «ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009»;
al comma 4, lettera a), le parole: «nel periodo 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, stipulati nel corso del periodo 2007/2008. Per tutte le aziende si considera completamente restituita la quota "B" ridotta»;
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007-2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta»;
al comma 4, la lettera c) è soppressa;
al comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota»;
il comma 7 è soppresso;
al comma 8, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c-bis)»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono comunicate ai beneficiari, a valere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, entro il 15 aprile 2009»;
dopo il comma 2, le parole: «Il comma 3 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il comma 3 dell'articolo 2».
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Comunicazione di dati all'AGEA). - 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di poter avviare controlli incrociati tra i dati in possesso dell'anagrafe nazionale bovina e quelli in possesso dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009»;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero».
al comma 7, dopo la parola: «AGEA» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
All'articolo 3:
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di accrescere la vitalità economica e la competitività delle imprese, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 e iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1, a rate annuali costanti e uguali, è consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.
3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base».
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, l'AGEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso».
All'articolo 4:
al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. L'intimazione di cui al presente comma ha valore di provvedimento meramente ricognitivo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare»;
al comma 2, la parola: «intimazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 3 da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari»;
al comma 3, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «concesso al produttore ai sensi del comma 5 per comunicare l'accettazione della rateizzazione. Con la comunicazione dell'accettazione della rateizzazione decadono le iscrizioni a ruolo e le procedure esecutive già iniziate, fatte salve le iscrizioni di cui all'articolo 2, comma 4. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza»;
al comma 4, le parole: «l'AGEA procede ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA comunica a ciascun debitore l'importo delle medesime somme»;
al comma 5, nel primo periodo, le parole: «un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA,» sono sostituite dalle seguenti: «un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti dell'AGEA e dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il versamento della prima rata deve essere effettuato in ogni caso entro il 31 dicembre 2009» e, nel terzo periodo, le parole: «; a decorrere dal 1o gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'AGEA» sono soppresse;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, sono revocate in caso di: a) mancato pagamento del prelievo latte esigibile; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2; c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2 e conseguente mancato pagamento del prelievo latte esigibile; d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5. La revoca ha effetto a decorrere dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo; nelle ipotesi in cui le fattispecie previste dalle lettere da a) a d) avvengano durante il primo periodo di assegnazione, la revoca ha effetto dal periodo in corso al momento del ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca»;
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali spettanti ai produttori che hanno richiesto la rateizzazione sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il mancato reiterato versamento dell'intera rata determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge»;
dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: "con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".
8-ter. L'AGEA può rinnovare i contratti di cui al comma 8-bis nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio».
8-quater. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "sono rinviati al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinviati al 31 luglio 2009"».
All'articolo 5, le parole: «per l'intero periodo della campagna» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla campagna».
All'articolo 6, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 45 milioni, da destinare ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'attuazione delle predette misure, e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
1-ter. Per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e dal Corpo forestale dello Stato è destinata la somma di 4 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 4 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457). - 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
Art. 6-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Alla restante parte dell'onere, pari a 51,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 6-quater. - (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Art. 6-quinquies - (Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura e interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale). - 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies" sono soppresse.
2. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
3. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine "contenzioso" è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, previsto dall'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa previsto dal comma 5-bis del citato articolo 22-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995».
A.C. 2263-A - Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di quote latte).
Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.
*1. 22. Zucchi, Oliverio, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.
*1. 42. Di Giuseppe, Rota, Piffari.
Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma con le seguenti: ai commi 3 e 4 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui ai medesimi commi.
**1. 17. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma con le seguenti: ai commi 3 e 4 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui ai medesimi commi.
**1. 50. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.
1. 7. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, dopo le parole: viene ripartito tra le aziende produttrici aggiungere le seguenti: titolari di quota.
1. 41. Rota, Piffari, Di Giuseppe.
Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), dopo le parole: periodo 2007/2008 aggiungere le seguenti: decurtato dei quantitativi oggetto di revoca in applicazione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.
1. 83. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), sopprimere le parole: e di un limite di tolleranza pari al 5 per cento.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 84. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), sopprimere le parole: e di un limite di tolleranza pari al 5 per cento.
*1. 65. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), sopprimere le parole: e di un limite di tolleranza pari al 5 per cento.
*1. 82. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4-quater.
**1. 25. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4-quater.
**1. 35. Di Giuseppe, Rota.
Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 11. Ruvolo, Delfino, Naro, Tabacci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I giovani imprenditori diretti, singoli o associati, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche non titolari di quota, i quali avviano aziende agricole ubicate nei comuni montani, sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 200.000 litri annui per azienda.
1. 40. Piffari, Di Giuseppe, Rota.
Sopprimere il comma 2.
1. 60. Lo Monte, Sardelli, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Milo, Latteri, Lombardo.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente alle aziende aggiungere le seguenti:, con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudiziarie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari,
*1. 2. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente alle aziende aggiungere le seguenti:, con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudiziarie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari,
*1. 24. Zucchi, Oliverio, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente alle aziende aggiungere le seguenti:, con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudiziarie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari,
*1. 39. Di Giuseppe, Rota, Piffari.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente alle aziende aggiungere le seguenti:, con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudiziarie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari,
*1. 61. Beccalossi, Nola.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente alle aziende aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto al comma 4, lettera a),
1. 200. La Commissione.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: prioritariamente aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto al comma 4, lettera a),.
1. 200.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire le parole da: nel periodo 2007/2008 hanno realizzato fino alla fine del comma 1, con le seguenti: hanno realizzato consegne di latte non coperte da quote nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi. Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota, con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l'80 per cento.
1. 13. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nel periodo 2007/2008 con le seguenti: negli ultimi cinque periodi.
1. 6. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione aggiungere le seguenti:, in regola con il regime quote o che abbiano presentato richiesta di rateizzazione.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. La rateizzazione di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
1. 38. Piffari, Di Giuseppe, Rota.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo le parole: al netto del quantitativo oggetto di vendita aggiungere le seguenti: o di acquisto.
1. 37. Rota, Di Giuseppe.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i produttori che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo tutte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito stesso in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione e al pagamento della prima rata. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del versamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo della quota con effetto dalla campagna 2009-2010.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. La rateizzazione ed il pagamento della prima rata di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono effettuate ai sensi degli articoli 3 e 4.
1. 8. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aziende escluse dall'assegnazione prevista dal comma 1 possono usufruire, previa presentazione all'AGEA anteriormente alla comunicazione delle assegnazioni effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, di espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari.
Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2-bis.
*1. 1. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aziende escluse dall'assegnazione prevista dal comma 1 possono usufruire, previa presentazione all'AGEA anteriormente alla comunicazione delle assegnazioni effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, di espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari.
Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2-bis.
*1. 62. Beccalossi, Nola.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le quote sono assegnate a titolo provvisorio e rimangono nella disponibilità della riserva nazionale per essere confermate con validità dal periodo 2009-2010 a seguito della rinuncia espressa da parte dei produttori beneficiari ad ogni contenzioso eventualmente pendente e, quando dovuto, al pagamento dell'intero importo del prelievo o, in caso di rateizzazione dello stesso, al pagamento della prima rata.
1. 12. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente se il venditore e l'acquirente sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi. L'acquirente risponde in solido con il venditore del pagamento delle restanti rate.
1. 63. Mario Pepe (PD), Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente se il venditore e l'acquirente sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi.
1. 51. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente se l'affittuario e il proprietario sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi.
*1. 21. Oliverio, Brandolini, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente se l'affittuario e il proprietario sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi.
*1. 52. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente se il venditore è in regola con il versamento di tutti i prelievi o ha aderito alla rateizzazione.
1. 5. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), sostituire le parole da: che risulta effettivamente prodotto fino alla fine della lettera, con le seguenti: calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, stipulati nel corso del periodo 2007/2008.
*1. 64. Zucchi, Oliverio, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), sostituire le parole da: che risulta effettivamente prodotto fino alla fine della lettera, con le seguenti: calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, stipulati nel corso del periodo 2007/2008.
*1. 87. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), sopprimere le parole: che risulta effettivamente prodotto.
**1. 10. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), sopprimere le parole: che risulta effettivamente prodotto.
**1. 26. Pizzetti, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), sopprimere le parole: che risulta effettivamente prodotto.
**1. 36. Di Giuseppe, Rota.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: Per tutte le aziende fino alla fine della lettera.
*1. 86. Nola.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: Per tutte le aziende fino alla fine della lettera.
*1. 88. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: di cui al comma l ed aziende, ubicate nelle stesse zone.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1.
**1. 9. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: di cui al comma l ed aziende, ubicate nelle stesse zone.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1.
**1. 27. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: di cui al comma l ed aziende, ubicate nelle stesse zone.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1.
**1. 33. Di Giuseppe, Rota.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera b), sostituire le parole: nel periodo 2007/2008 con le seguenti: negli ultimi cinque periodi.
1. 4. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:. Le assegnazioni non possono comunque superare il 100 per cento della quota posseduta.
*1. 3. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:. Le assegnazioni non possono comunque superare il 100 per cento della quota posseduta.
*1. 15. Pizzetti, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 2, capoverso Art. 10-bis, comma 8, sostituire le parole: riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 con le seguenti: posti nelle disponibilità delle regioni cui afferivano.
1. 14. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 2-bis, sostituire le parole: presente articolo con le seguenti: all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: articolo 4, comma 5, aggiungere le seguenti: del presente decreto.
1. 201. La Commissione.
Al comma 2-bis, sostituire le parole: a valere dal periodo 2009-2010 con le seguenti: a decorrere dal periodo 2009-2010.
1. 202. La Commissione.
Al comma 2-bis, sopprimere le parole:, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 4:
comma 2-bis, sopprimere le parole: da parte del Commissario straordinario;
sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. L'AGEA definisce, in accordo con le regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto. Sulle richieste di rateizzazione l'Agea provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l'importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti degli interessati è a carico del produttore medesimo.
5-bis. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.
5-ter. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore della documentazione comprovante l'accettazione della rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie;
comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: del Commissario straordinario.
1. 90. Ruvolo, Delfino, Naro.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Per i produttori che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010.
*1. 28. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010.
*1. 34. Di Giuseppe, Rota.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010.
*1. 89. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 3, sostituire le parole: dal 1o aprile 2009 con le seguenti: dalla campagna 2009/2010.
1. 77. Fogliato.
ART. 1-bis.
(Comunicazioni di dati all'AGEA).
Sopprimerlo.
1-bis. 61. Ruvolo, Delfino, Naro.
ART. 2.
(Istituzione del Registro nazionale dei debiti).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I debiti dei produttori agricoli, con l'esclusione di quelli derivanti da prelievo latte, sono accertati nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo le disposizioni e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 4. Di Giuseppe, Piffari, Rota.
Al comma 4, dopo le parole: dovuti dai produttori agricoli aggiungere le seguenti: derivanti dal prelievo latte.
2. 3. Rota, Di Giuseppe, Piffari.
Al comma 7, sostituire la parola: sentite con le seguenti: previo accordo con.
*2. 1. Servodio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Agostini, Dal Moro, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
Al comma 7, sostituire la parola: sentite con le seguenti: previo accordo con.
*2. 2. Di Giuseppe, Rota, Piffari.
ART. 3.
(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito del bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 1, sostituire le parole da: dei debiti maturati fino alla fine del comma con le seguenti: dei prelievi supplementari dovuti dal 1995/1996 fino al 2008/2009.
3. 4. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1, sostituire le parole da: dei debiti maturati fino a: per i quali non con le seguenti: di tutti gli importi imputati, a titolo di prelievo supplementare dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2007/2008, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali.
3. 63. Nola.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: a rate annuali costanti e uguali con le seguenti: in rate annuali di pari importo per la quota relativa alla restituzione del capitale.
3. 200. La Commissione.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: di base fino alla fine della lettera, con le seguenti: Euribor a tre mesi.
3. 10. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: di base fino alla fine della lettera, con le seguenti: Euribor a tre mesi.
3. 2. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: di base fino alla fine della lettera, con le seguenti: Euribor a tre mesi.
3. 3. Ruvolo, Delfino, Naro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 è sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.
3. 60. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
ART. 4.
(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: versamento fino a: ricognitivo con le seguenti: pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008 che risultino non pagati. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo.
*4. 4. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: versamento fino a: ricognitivo con le seguenti: pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008 che risultano non pagati. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo.
*4. 12. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: versamento fino a: ricognitivo con le seguenti: pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008 che risultano non pagati. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo.
*4. 68. Beccalossi, Nola.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sono da considerare esigibili anche le con le seguenti:, ivi comprese quelle relative alle.
4. 60. Contento, Bellotti.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: ricognitivo con la seguente: confermativo
4. 73. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
4. 6. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: ricognitivo con la seguente: confermativo.
4. 27. Di Giuseppe, Rota.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'AGEA, inoltre, in accordo con le regioni provvede all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. L'AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione;
sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. I produttori interessati alla rateizzazione di cui all'articolo 3 esprimono contestualmente l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari;
sopprimere i commi 4 e 5.
4. 32. Rota, Di Giuseppe, Piffari.
Al comma 2-bis, sostituire le parole da: esprimere fino alla fine del comma con le seguenti: rinunciare espressamente alle azioni giudiziarie pendenti ed a quelle eventualmente ancora proponibili dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e ordinaria che siano comunque riconducibili ai rapporti debitori relativi alle quote latte.
4. 62. Contento, Bellotti.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, sono subordinate all'integrale adempimento di quanto previsto al comma 2-bis.
4. 5. Ruvolo, Delfino, Naro.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Per rinuncia ai contenziosi si intende anche la rinuncia alle sospensive il cui importo, pari a circa 800 milioni di euro, è obbligatoriamente incluso nell'importo oggetto di rateizzazione.
4. 87. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: le quote di cui all'articolo 1, comma 2, con le seguenti: le quote di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
4. 201. La Commissione.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: Sulle richieste di rateizzazione.
4. 202. La Commissione.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: Il versamento aggiungere le seguenti:, fermo quanto previsto al comma 4,.
4. 64. Contento, Bellotti.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ovvero omessa dichiarazione, entro il medesimo termine, della rinuncia di cui al comma 2-bis.
4. 65. Contento, Bellotti.
Al comma 6, primo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) mancato versamento della rata.
4. 81. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: ha effetto fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere notificata da AGEA agli interessati entro e non oltre il termine del periodo in corso al momento della comunicazione del relativo provvedimento amministrativo ed ha effetto a partire dal medesimo periodo.
*4. 69. Beccalossi, Nola.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: ha effetto fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere notificata da AGEA agli interessati entro e non oltre il termine del periodo in corso al momento della comunicazione del relativo provvedimento amministrativo ed ha effetto a partire dal medesimo periodo.
*4. 79. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo con le seguenti: dall'assegnazione delle quote.
4. 31. Di Giuseppe, Rota.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: provvedimento amministrativo; aggiungere le seguenti: le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, alle aziende con prelievo latte imputato e non versato, sono da ritenersi provvisorie, pertanto l'acquirente non può considerarle utilizzabili dal produttore fino a quando non verranno confermate a titolo definitivo a seguito del pagamento dell'intero ammontare del prelievo pregresso o della prima rata nel caso di accesso alla rateizzazione.
*4. 75. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: provvedimento amministrativo; aggiungere le seguenti: le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, alle aziende con prelievo latte imputato e non versato, sono da ritenersi provvisorie, pertanto l'acquirente non può considerarle utilizzabili dal produttore fino a quando non verranno confermate a titolo definitivo a seguito del pagamento dell'intero ammontare del prelievo pregresso o della prima rata nel caso di accesso alla rateizzazione:
*4. 82. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il periodo 2009-2010 la revoca dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio 2010.
4. 83. Ruvolo, Delfino, Naro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo.
*4. 3. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo.
*4. 11. Fiorio, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Dal Moro, Agostini, Cenni, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo.
*4. 30. Rota, Di Giuseppe.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo.
*4. 70. Beccalossi, Nola.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla concorrenza dell'importo della prima rata con le seguenti: e sono utilizzati a scalare per i versamenti delle singole rate.
**4. 9. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla concorrenza dell'importo della prima rata con le seguenti: e sono utilizzati a scalare per i versamenti delle singole rate.
**4. 13. Agostini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Cenni, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla concorrenza dell'importo della prima rata con le seguenti: e sono utilizzati a scalare per i versamenti delle singole rate.
**4. 29. Di Giuseppe, Rota, Piffari.
Sopprimere il comma 7.
4. 84. Ruvolo, Delfino, Naro.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003.
4. 1. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 7, sostituire le parole: Il mancato reiterato versamento dell'intera rata con le seguenti: La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata,
4. 77. Pizzetti, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 7, sostituire le parole: Il mancato reiterato versamento dell'intera rata con le seguenti: Il reiterato mancato pagamento, anche parziale, della rata.
4. 67. Contento, Bellotti.
Al comma 7, sostituire le parole: reiterato versamento dell'intera rata con le seguenti: versamento anche di una sola rata o parte di essa.
4. 71. Beccalossi, Nola.
Al comma 7, sostituire le parole: reiterato versamento dell'intera con le seguenti: versamento, anche per una sola.
4. 85. Nola, Beccalossi.
Al comma 7, sostituire le parole: con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge con le seguenti: con decorrenza dal periodo di assegnazione.
4. 72. Beccalossi, Nola.
Al comma 8, sostituire le parole: 1'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con le seguenti: riprendono le procedure di cui ai commi 2 e 3.
4. 200. La Commissione.
Al comma 8-bis, sopprimere le parole: e successive modificazioni.
4. 203. La Commissione.
Al comma 8-ter, sostituire le parole: al comma 8-bis con le seguenti: all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal comma 8-bis del presente articolo.
4. 204. La Commissione.
Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
8-ter.1. L'estinzione del prelievo rimane comunque vincolante anche in presenza di cessazione dell'attività aziendale, nonché di ogni altra trasformazione o modificazione aziendale.
4. 2. Delfino, Ruvolo, Naro.
Sopprimere il comma 8-quater.
*4. 78. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Sopprimere il comma 8-quater.
*4. 86. Ruvolo, Delfino, Naro.
Sopprimere il comma 8-quater.
*4. 300 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
ART. 6.
(Disposizioni finanziarie).
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: ad interventi nel settore lattiero-caseario con le seguenti: in via prioritaria, per un importo di 500 milioni di euro, a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è versata la somma di 300 milioni di euro, per l'anno 2009, finalizzata ad integrare le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e destinata in via esclusiva ad interventi a favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti da parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
6. 3. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ad interventi del settore lattiero-caseario, rivolti alle con le seguenti: alla costituzione di un Fondo finalizzato prioritariamente ai produttori del settore lattiero-caseario che hanno realizzato investimenti per l'acquisizione di quote per.
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
6. 24. Di Giuseppe, Rota.
Subemendamenti all'emendamento 6. 200 della Commissione
All'emendamento 6. 200 della Commissione, comma 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: sono stabilite, in relazione alle effettive esigenze del settore, le relative risorse e le modalità di accesso al predetto Fondo con le seguenti: da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.
0. 6. 200. 201. La Commissione.
All'emendamento 6. 200. della Commissione, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso le risorse destinate ai produttori di cui al primo periodo non possono essere inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
0. 6. 200. 1. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Fiorio, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Quartiani.
Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, in relazione alle effettive esigenze del settore, le relative risorse e le modalità di accesso al predetto Fondo.
6. 200. La Commissione.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è assegnata per l'anno 2009 fino a: quanto a 15 milioni con le seguenti: ed al concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote, è assegnata per l'anno 2009, la somma di euro 100 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Almeno l'80 per cento di tali assegnazioni è utilizzato come concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito ed a investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti relative alle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni.
6. 67. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è assegnata per l'anno 2009 fino a: quanto a 15 milioni con le seguenti: ed al concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote, è assegnata per l'anno 2009, la somma di euro 60 milioni, da destinare ai produttori che hanno acquistato quote latte. Almeno l'80 per cento di tali assegnazioni è utilizzato come concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito ed a investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti relative alle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 40 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. In presenza di richieste di finanziamento, di cui al comma 1-bis, superiori alla somma assegnata per l'anno 2009, si provvede con l'assegnazione di un'ulteriore somma di euro 60 milioni per l'anno 2010 e di euro 60 milioni per l'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 60 milioni per l'anno 2010 ed euro 60 milioni per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011.
6. 64. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è assegnata per l'anno 2009 fino a: quanto a 15 milioni con le seguenti: ed al concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote, è assegnata per l'anno 2009, la somma di euro 60 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Almeno l'80 per cento di tali assegnazioni è utilizzato come concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito ed a investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti relative alle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 40 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. In presenza di richieste di finanziamento, di cui al comma 1-bis, superiori alla somma assegnata per l'anno 2009, si provvede con l'assegnazione di un'ulteriore somma di euro 60 milioni per l'anno 2010 e di euro 60 milioni per l'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 60 milioni per l'anno 2010 ed euro 60 milioni per il 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011.
6. 66. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è assegnata per l'anno 2009 fino a: quanto a 15 milioni con le seguenti: ed al concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote, è assegnata per l'anno 2009, la somma di euro 60 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Almeno l'80 per cento di tali assegnazioni è utilizzato come concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito ed a investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti relative alle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 40 milioni.
6. 68. Nola.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire parole da: è assegnata per l'anno 2009 fino alla fine del periodo con le seguenti: ed al concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 45 milioni, da destinare ai produttori che hanno acquistato quote latte. Almeno l'80 per cento di tali assegnazioni è utilizzato come concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti relativi alle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo.
6. 65. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire parole da: è assegnata per l'anno 2009 fino alla fine del periodo con le seguenti: ed al concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 45 milioni, da destinare ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Almeno l'80 per cento di tali assegnazioni è utilizzato come concorso nel pagamento degli interessi su finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e ad investimenti effettuati da aziende che hanno acquistato quote. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di concessione dei finanziamenti relativi alle operazioni di ristrutturazione del debito di cui al presente articolo.
6. 8. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 45 milioni con le seguenti: euro 250 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 205 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è conseguentemente ridotto in misura corrispondente.
6. 4. Delfino, Ruvolo, Naro.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 45 milioni con le seguenti: euro 200 milioni.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
6. 22. Di Giuseppe, Rota.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 45 milioni con le seguenti: euro 200 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 155 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è conseguentemente ridotto in misura corrispondente.
6. 5. Delfino, Ruvolo, Naro.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 45 milioni con le seguenti: euro 150 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 105 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.
6. 6. Delfino, Ruvolo, Naro.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 45 milioni con le seguenti: euro 100 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma:
medesimo periodo, sopprimere le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
secondo periodo, sostituire le parole: quanto a 15 milioni di euro con le seguenti: quanto a 70 milioni di euro.
6. 62. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Agostini, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 45 milioni con le seguenti: euro 100 milioni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla restante parte dell'onere, pari a 55 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è conseguentemente ridotto in misura corrispondente.
6. 9. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 45 milioni con le seguenti: euro 75 milioni.
Conseguentemente, sostituire le parole da: quanto a 20 milioni fino a: n. 296, con le seguenti: quanto a 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2009 di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. 21. Rota, Di Giuseppe.
Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
*6. 10. Ruvolo, Delfino, Naro.
Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
*6. 12. Zucchi, Oliverio, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Fiorio, Dal Moro, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu,Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 con le seguenti: nel periodo compreso tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008.
**6. 7. Ruvolo, Casini, Vietti, Delfino, Libè, Naro, Compagnon, De Poli, Galletti, Capitanio Santolini.
Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 con le seguenti: nel periodo compreso tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008.
**6. 23. Rota, Di Giuseppe.
ART. 6-ter.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate.
2. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «0,25 per cento».
6-ter. 1. Di Giuseppe, Rota.
Subemendamenti all'emendamento 6-ter. 200 della Commissione
All'emendamento 6-ter. 200 della Commissione, sopprimere le parole da: «Al comma 1» fino a: 30 settembre 2009.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 103 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203;
sopprimere il comma 3.
0. 6-ter. 200. 1. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Fiorio, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Quartiani.
All'emendamento 6-ter. 200. della Commissione, comma 2, sostituire le parole: con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
0. 6-ter. 200. 2. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Fiorio, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Quartiani.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 settembre 2009.
Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Al relativo onere, pari a 103 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 51,5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
6-ter. 200. La Commissione.
ART. 6-quater.
(Fondo di solidarietà nazionale).
Al comma 1, sostituire le parole da: stabilita fino alla fine del comma con le seguenti: incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.
Conseguentemente, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
2. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «0,25 per cento».
6-quater. 13. Di Giuseppe, Rota.
Subemendamento all'emendamento 6-quater. 200 della Commissione
All'emendamento 6-quater. 200 della Commissione, comma 3, sostituire le parole: per l'anno 2009 con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
0. 6-quater. 200. 1. Oliverio, Zucchi, Pizzetti, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Agostini, Fiorio, Cenni, Cuomo, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Quartiani.
Al comma 1, sostituire le parole da: 330 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 110 milioni per l'anno 2009.
Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro per l'anno 2009 con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 19,9 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
6-quater. 200. La Commissione.
ART. 6-quinquies.
(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura e interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS).
Sopprimerlo.
6-quinquies. 300 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).