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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 8 aprile 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 aprile 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Duilio, Fassino, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fassino, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Lamorte, Leo, Leone, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Razzi, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 aprile 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LO PRESTI e HOLZMANN: «Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche» (2369);
CONTENTO: «Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori in stato di crisi» (2370);
RAINIERI ed altri: «Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» (2371).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge VELTRONI ed altri: «Misure a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere in sede di aggiudicazione delle gare di appalto» (1228) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fadda.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
CASTIELLO ed altri: «Modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recanti istituzione delle comunità marine costiere» (1259) Parere delle Commissioni V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
FRASSINETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina delle attività professionali e di compensi degli avvocati» (2246) Parere delle Commissioni I, X e XIV;
S. 307. - Senatore CENTARO: «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento» (approvato dal Senato) (2364) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):
GIANNI FARINA: «Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero» (2282) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1316. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001» (approvato dal Senato) (2362) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI;
S. 1318. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003» (approvato dal Senato) (2363) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.

VI Commissione (Finanze):
SCHIRRU ed altri: «Disposizioni riguardanti il trattamento tributario delle pensioni privilegiate ordinarie» (2314) Parere delle Commissioni I, IV, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

VII Commissione (Cultura):
VELO ed altri: «Disposizioni per assicurare la corretta informazione dell'opinione pubblica sulla mancanza di scientificità delle previsioni probabilistiche effettuate attraverso l'uso di oroscopi, carte, numeri o pratiche analoghe» (2217) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e IX.

VIII Commissione (Ambiente):
LUCIANO ROSSI ed altri: «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia» (2313) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale» (2349) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
COMPAGNON ed altri: «Modifica all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a causa di malattia oncologica» (2289) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura):
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Norme sul personale addetto agli impianti sportivi (steward), nonché modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 142» (2346) Parere delle Commissioni II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.

In data 6 aprile 2009 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: S. 1367. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario» (approvato dal Senato) (2263).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 69 del 9 - 13 marzo 2009 (doc. VII, n. 205) con la quale:
dichiara che non spettava al ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare nell'Assemblea degli azionisti della RAI Radio televisione italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di previa deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
annulla, per l'effetto:
a) la nota del ministro dell'economia e delle finanze, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2007;
b) la nota, in pari data, del Presidente del Consiglio dei ministri, indirizzata al presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
c) la nota, in pari data, del ministro dell'economia e delle finanze, indirizzata al direttore generale del dipartimento del tesoro;
d) la nota, in pari data, del direttore generale del dipartimento del tesoro, indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale della RAI S.p.a.:
alla VII Commissione permanente (Cultura);
sentenza n. 88 dell'11 - 27 marzo 2009 (doc. VII, n. 211) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 158, lettera a), e comma 165, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2008), proposte, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 11 ottobre 2001, n. 3, dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 158, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposta dalla regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
sentenza n. 94 del 1o-2 aprile 2009 (doc. VII, n. 212) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, della legge della regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della regione e Puglia), nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge della stessa regione 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), sollevata in riferimento agli articoli 24, 32, 41, 97 e 113 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
sentenza n. 104 del 1o-2 aprile 2009 (doc. VII, n. 214) con la quale:
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2005 recante «Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche»:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 105 del 1o-2 aprile 2009 (doc. VII, n. 215) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Trento:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
sentenza n. 106 dell'11 marzo-3 aprile 2009 (doc. VII, n. 216) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto «nell'interesse della sezione GIP del tribunale di Milano» nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2007 proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;
accoglie parzialmente i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano e del giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, anche in funzione di giudice dell'udienza preliminare, e, per l'effetto, dichiara che non spettava alle predette autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, emessi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, i documenti acquisiti all'esito della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente trasmessi all'autorità giudiziaria, con parziali omissioni relative a dati coperti da segreto di Stato, nonché la richiesta di svolgimento dell'incidente probatorio, e con essa sia l'ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova del 30 settembre 2006, annullando, per l'effetto, tali atti processuali nelle corrispondenti parti;
accoglie parzialmente il ricorso n. 14 del 2008 proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del giudice monocratico della IV sezione penale del tribunale di Milano, limitatamente all'ordinanza del 14 maggio 2008, dichiarando che non spettava al giudice predetto ammettete le prove ivi indicate;
respinge il ricorso n. 20 del 2008 proposto dal giudice monocratico della IV sezione penale del tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando che spettava a quest'ultimo emettere sia la nota 6 ottobre 2008 (n. 6000.1/42025/GAB) sia le due note 15 novembre 2008 (n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347):
alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 13 marzo 2009, sentenza n. 74 del 9-13 marzo 2009 (doc. VII, n. 206), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2008);
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 41, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti);
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);
con lettera in data 20 marzo 2009, sentenza n. 75 dell'11-20 marzo 2009 (doc. VII, n. 207), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 20 marzo 2009, sentenza n. 76 dell'11-20 marzo 2009 (doc. VII, n. 208), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 194, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui stabilisce che i regolamenti da esso previsti siano adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», invece che «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 195, della legge n. 244 del 2007, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto:
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
con lettera in data 27 marzo 2009, sentenza n. 86 dell'11-27 marzo 2009 (doc. VII, n. 209), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 85, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 85, primo comma, numero 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 della Costituzione e degli articoli 12 e 13 del Trattato CE, dal tribunale di Milano:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 27 marzo 2009, sentenza n. 87 dell'11-27 marzo 2009 (doc. VII, n. 210), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 2 aprile 2009, sentenza n. 99 del 1o-2 aprile 2009 (doc. VII, n. 213), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 280, lettere a) e b), della legge n. 244 del 2007;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 279 e 280, lettera c), della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, dalla regione Veneto;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 279 e 280, lettera c), della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 6 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 8 del 2009, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 26 febbraio 2009, e la relativa relazione concernente lo stato di attuazione delle norme interne di riordino degli organismi collegiali.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 25, 27 e 28 marzo 2009, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno FUGATTI ed altri n. 9/1185/67, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 giugno 2008, concernente l'erogazione ai comuni del secondo acconto compensativo del minor gettito ICI, CIRIELLI ed altri n. 9/1366/62, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2008, e D'IPPOLITO VITALE ed altri n. 9/1857/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 novembre 2008, riguardanti la valutazione della posizione dei candidati risultati idonei nei concorsi per le Forze di polizia ai fini della loro assunzione, nonché, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno VELTRONI ed altri n. 9/1386/273, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, concernente il conferimento di risorse ulteriori alle Forze di polizia ed alle Forze armate per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 3 aprile 2009, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno DE ANGELIS ed altri n. 9/1802/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2008, concernente la corresponsione della diaria per il personale militare impiegato nella missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, e CIRIELLI ed altri n. 9/1802/8, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella medesima seduta del 19 novembre 2008, concernente la dotazione del Fondo per le missioni internazionali per l'anno 2009.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di venticinque risoluzioni e tre raccomandazioni approvate nella sessione dal 9 al 12 marzo 2009, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (doc. XII, n. 264) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (doc. XII, n. 265) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea ed esperienze analoghe in Paesi terzi (doc. XII, n. 266) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (doc. XII, n. 267) - alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
risoluzione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (doc. XII, n. 268) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (doc. XII, n. 269) - alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione sulla parità di trattamento e di accesso tra uomini, e donne nelle arti" dello spettacolo (doc. XII, n. 270) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione sullo «Small Business Act» per l'Europa (doc. XII, n. 271) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea (doc. XII, n. 272) - alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);
risoluzione sulle ipotesi per affrontare le sfide connesse all'approvvigionamento di petrolio (doc. XII n. 273) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione su come rendere i trasporti più ecologici e internalizzare i costi esterni (doc. XII, n. 274) - alla IX Commissione (Trasporti);
risoluzione sul contributo al Consiglio europeo della primavera 2009 per quanto riguarda la strategia di Lisbona (doc. XII, n. 275) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla strategia dell'Unione europea relativa ad un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenhagen e alla predisposizione di un adeguato finanziamento alla politica in materia di cambiamento climatico (doc. XII, n. 276) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
risoluzione sull'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il periodo 2008-2010 (doc. XII, n. 277) - alla XI Commissione (Lavoro);
risoluzione su migliori carriere e maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori (doc. XII, n. 278) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori, per quanto riguarda l'utilizzo dei videogiochi (doc. XII, n. 279) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione sullo sviluppo di uno spazio aereo comune con Israele (doc. XII, n. 280) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla sfida del deterioramento dei terreni agricoli nell'Unione europea, in particolare nell'Europa meridionale: la risposta attraverso gli strumenti della politica agricola dell'Unione europea (doc. XII, n. 281) - alla XIII Commissione (Agricoltura);
risoluzione sui figli dei migranti lasciati nel Paese di origine (doc. XII, n. 282) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2008 (doc. XII, n. 283) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel 2008 (doc. XII, n. 284) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
raccomandazione sul mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (doc. XII, n. 285) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'aiuto allo sviluppo fornito dalla Comunità europea ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana (doc. XII, n. 286) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'attuazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) (doc. XI, n. 287) - alla VI Commissione (Finanze);
raccomandazione sul partenariato strategico Unione europea-Brasile (doc. XII, n. 288) - alla III Commissione (Affari esteri);
raccomandazione su un partenariato strategico Unione europea-Messico (doc. XII, n. 289) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul 50° anniversario della rivolta in Tibet e del dialogo tra Sua Santità il Dalai Lama e il governo cinese (doc. XII, n. 290) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sull'espulsione delle ONG dal Darfur (doc. XII, n. 291) - alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 7 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE, NONCHÉ IN TEMA DI ATTI PERSECUTORI (A.C. 2232-A)

A.C. 2232-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA.

Sull'emendamento 13.600:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2232-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».

Art. 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Art. 5.
(Esecuzione dell'espulsione).

1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

Art. 7.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.
(Ammonimento).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

«Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori).

1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.
(Numero verde).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella 1
(prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a))

2009 2010 2011
Ministero dell'economia e delle finanze 5.598.000 3.403.000 2.872.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 25.600.000 30.029.000 19.729.000
Ministero della giustizia 659.000 679.000  
Ministero degli affari esteri 2.386.000 26.455.000 20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 361.000 2.417.000 2.016.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16.000 521.000 434.000
Ministero per i beni e le attività culturali 380.000 1.971.000 1.643.000
Totale 35.000.000 64.796.000 48.014.000

Tabella 2
(prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera
b))

  2010
Ministero dell'economia e delle finanze 500.000
Ministero degli affari esteri 3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali 80.000
Totale 3.580.000

A.C. 2232-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 1:
alla lettera
a), dopo le parole: «all'articolo 275, comma 3,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,» e le parole: «600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «e 600-quinquies»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, purché risulti esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate"».

All'articolo 6:
al comma 2, le parole:
«100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il Governo rende comunicazione ai competenti organi parlamentari sullo schema del decreto di cui al comma 6».

A.C. 2232-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate e votate in altra seduta).

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ART. 1.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: 609-octies aggiungere le seguenti: e 612-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 13. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis con le seguenti: nell'atto di commettere il delitto previsto dall'articolo 612-bis.
1. 3. Contento.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dall'autore con le seguenti: in occasione della commissione.
1. 301. Cavallaro, Ciriello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nei confronti della stessa persona offesa.
1. 300. Ciriello.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 157, ultimo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché quelli di cui all'articolo 609-quater».
1. 302. Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il delitto non è soggetto a prescrizione».
1. 303. Maurizio Turco.

ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
* 2. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
* 2. 8. Di Pietro.

Subemendamenti all'emendamento 2. 600 della Commissione

All'emendamento 2.600 della Commissione, sostituire le parole: ricorrano le con le seguenti: sia accertata l'esistenza delle.
0. 2. 600. 3. Giachetti.

All'emendamento 2.600 della Commissione, sostituire la parola: ricorrano con le seguenti: siano applicate.
0. 2. 600. 2. Giachetti.

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: purché risulti esclusa l'applicazione delle con le seguenti: salvo che ricorrano le.
2. 600. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: esclusa l'applicazione con le seguenti: l'insussistenza.
2. 300. Contento.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) all'articolo 303, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui ai commi 1 e 4 sono ridotti alla metà».
2. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: escluso il caso previsto dal terzo comma, aggiungere le seguenti: delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater.
2. 9. Vietti, Rao.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
2. 7. Di Biagio.

ART. 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sopprimerlo.
3. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Rossomando.

Subemendamenti all'emendamento 3.600 della Commissione

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:
«1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, numero 5), i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno da uno dei centri di osservazione di cui all'articolo 63».
0. 3. 600. 2. Tenaglia.

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.

Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire il capoverso
1-quater con il seguente:
«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a scongiurare il rischio di recidiva.»
aggiungere la seguente parte consequenziale: Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di reclutamento del personale da destinare alle funzioni di medicina penitenziaria trasferite al Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
e-bis) l'obbligo, per le aziende sanitarie locali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e dei vincoli previsti ai fini del contenimento delle spese di personale, di avvalersi, per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati, dando priorità ai vincitori del concorso che per primo ha avuto conclusione tra quelli conclusisi anteriormente alla data del 15 marzo 2008, a decorrere dal giorno di effettiva assunzione.
0. 3. 600. 3. Ferranti, Schirru, Samperi, Rao.

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole da:, 609-octies fino a: presente articolo.

Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:
«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a scongiurare il rischio di recidiva».
0. 3. 600. 4. Ferranti.

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo la parola: 609-bis aggiungere le seguenti: 609-ter e.
0. 3. 600. 600.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale salvo che risultino applicate le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
0. 3. 600. 1. Contento.

All'emendamento 3.600 della Commissione, comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine ai delitti previsti dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
0. 3. 600. 1.(Testo modificato nel corso della seduta)Contento.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).- 1. All'articolo 4-bis della legge 256 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1, 609-octies solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80.»;
b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter».
3. 600. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui al primo periodo sono altresì esclusi nei casi di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, e 609-octies
3. 2. Di Pietro, Palomba.

ART. 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Sopprimerlo.
4. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e 609-octies con le seguenti:, 609-octies e 612-bis.
4. 300. Gianni Farina.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto con le seguenti: qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1.
4. 3. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La persona offesa dal reato di cui all'articolo 612-bis può essere ammessa al patrocinio qualora sia titolare di un reddito non superiore alla metà di quello di cui al comma 1.
4. 301. Concia, Lo Moro.

ART. 5.
(Esecuzione dell'espulsione).

Sopprimerlo.
* 5. 7. Vietti, Rao.
(Approvato)

Sopprimerlo.
* 5. 9. Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Minniti, Ferranti, Amici, Tenaglia.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano.
5. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di con le seguenti: nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano.
5. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o di ritardi con le seguente: nonché di ritardi.
5. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al giudice di pace con le seguenti: al tribunale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «al giudice di pace territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente».
2-ter. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «giudice», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «tribunale». Al comma 5 del citato articolo 14, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente «tribunale».
5. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, sostituire le parole:
centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
5. 8. Vietti, Rao.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive.
5. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente aggiungere le seguenti: e purché siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,.
5. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.
5. 300. Zaccaria.

ART. 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).

Al comma 1, sostituire le parole da: al comma 22 fino alla fine del comma con le seguenti: il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni.
6. 9. Vietti, Rao.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. Al fine di garantire la massima tempestività nelle immissioni in ruolo, l'intero contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, di cui al comma 22, è tratto dai volontari delle Forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare».
6. 15. Villecco Calipari, Rugghia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le autorizzazioni alle assunzioni relative alla Polizia di Stato devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione, nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori dei concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, rispettivamente con decreti del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 1o febbraio 2005, del 6 febbraio 2006 e del 12 febbraio 2007, pubblicati nei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'interno.
6. 100. D'Ippolito Vitale.

Al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni.
6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.
6. 600. (già 6. 0600) La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 1. Soro, Franceschini, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Sereni, Bressa, Minniti, Ferranti, Amici, Tenaglia.
(Approvato)

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 7. Vietti, Rao.
(Approvato)

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 20. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.
(Approvato)

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 6-bis.
* 6. 610.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato con le seguenti: apolitiche e apartitiche tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali e ai servizi sociali comunali.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: associazioni aggiungere le seguenti: costituite con statuto pubblico.
6. 4. Mantini, Rao.

Al comma 3, dopo le parole: associazioni tra aggiungere le seguenti:, o cooperative per la sicurezza composte da,.
6. 5. Di Biagio.

Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.
6. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività svolta è definita come collaborazione attiva con le istituzioni.
6. 6. Ascierto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.
4-ter. Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma 4.
6. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
6. 302. Naccarato.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 6 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei dieci giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di dieci giorni.
6. 200. Contento, Costa.

Sopprimere i commi 7 e 8.
6. 8. Vietti, Rao.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
6. 0501. Governo.
(Approvato)

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

ART. 7.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sopprimere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.
7. 300. Vaccaro, Ferranti, Rossomando.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sostituire le parole da: cagionare un perdurante fino a: al medesimo con le seguenti: ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé.
7. 1. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, primo comma, sostituire le parole: al medesimo con le seguenti: a sé.
7. 302. Bordo, Ciriello, Melis.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, dopo le parole: dal coniuge aggiungere le seguenti: anche se.
7. 303. Capano.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, sopprimere la parola: legalmente.
7. 304. Quartiani, Ferranti.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da: legalmente fino a: persona offesa con le seguenti: separato o divorziato.
7. 2. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, quarto comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La querela proposta è irrevocabile.
7. 301. Ferranti.

ART. 8.
(Ammonimento).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,.
8. 1. Vietti, Rao.

Sopprimere il comma 3.
8. 2. Vietti, Rao.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per fatti commessi nei confronti della persona offesa.
8. 300. Giachetti, Ferranti.

ART. 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
9. 2. Vietti, Rao.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
9. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera
d) con la seguente:
d) all'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.
dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili) - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.»
9. 3. Ferranti.

ART. 12.
(Numero verde).

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
12. 05. Pollastrini.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione

All'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione, sostituire le parole:, anche ad ordinamento civile fino alla fine dell'articolo aggiuntivo, con le seguenti: e delle Forze armate che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.
0. 12. 0600. 600. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
12. 0600. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
12. 02. Abrignani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
12. 0601.(nuova formulazione nel testo corretto) La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109) - 1. In considerazione delle esigenze di adeguamento dovute all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relative ai differenti casi di non risposta in «occupato» e/o «libero non risponde» e/o «non raggiungibile» e/o «occupato non raggiungibile» e/o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Entro il 31 dicembre 2009 gli operatori di rete fissa comunicano al Ministero dello sviluppo economico i piani ed i tempi di adeguamento dei propri sistemi tecnologici.
12. 050. Lo Presti, Cassinelli, Papa, Torrisi.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13.
(Copertura finanziaria).

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sopprimere le tabelle 1 e 2.
13. 600.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento del conto capitale con le seguenti: della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale.
13. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2232-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame detta all'articolo 6 disposizioni in materia di controllo del territorio;
in particolare il comma 3 prevede la possibilità per i sindaci di avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, al fine di segnalare agli organi di polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale ed il comma 7 dispone la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
già l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto;
nell'ambito delle funzioni del sindaco, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale; nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del 2000, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento;
la legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», prevede al comma dodici che il ministro dell'interno possa adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal succitato Testo unico da parte del sindaco;
il provvedimento in esame fornisce ulteriori strumenti a garanzia della sicurezza e del rispetto delle regole;
l'ordine e la sicurezza pubblica spesso sono minacciati proprio in quei luoghi di socializzazione che si definiscono «luoghi pubblici o aperti al pubblico» cioè in uno spazio in cui chiunque può accedere, seguendo delle regole - l'orario di apertura, il pagamento di un biglietto d'ingresso, l'obbligo d'iscrizione ad un'associazione che lo gestisca;
in tale definizione sono compresi anche i centri sociali autogestiti, che hanno una gestione informale degli spazi e delle risorse, e che spesso occupano un immobile altrui creando una situazione di illegalità (articolo 633 del codice penale) oltre che di degrado sociale,

impegna il Governo

ad adottare atti di indirizzo affinché all'articolo 6 del provvedimento in esame sia data piena e rigorosa attuazione anche nei casi di cui in premessa.
9/2232-A/1.Ascierto.

La Camera,
preso atto dell'articolo del decreto-legge atto Camera n. 2232 ritenendo:
che per meglio uniformare il controllo del territorio ogni componente delle associazioni iscritte all'albo predisposto e utilizzato ai fini di cui al presente decreto debba essere sempre identificabile durante il servizio volontariamente svolto;
che pertanto è auspicabile che durante il servizio debba portare una targhetta di riconoscimento visibile e vidimata dalle autorità competenti, con propria fotografia;
che è inoltre auspicabile che chi svolgerà questo compito indossi un elemento di vestiario unificante (ad es. una pettorina) e tale da renderlo riconoscibile anche a distanza da parte dei cittadini e dalle forze dell'ordine,

impegna il Governo

a prevedere queste necessità operative emettendo indicazioni chiare ed unificanti per tutto il territorio nazionale ad evitare iniziative autonome locali.
9/2232-A/2.Zacchera.

La Camera,
premesso che:
i recenti fatti di cronaca hanno evidenziato un diffuso e generale stato di allarme sociale, che lascia emergere una vera e propria emergenza da fronteggiare attraverso un complessivo e mirato sistema di misure che modifichino l'ordinamento vigente che appare inadeguato per risolvere e per contrastare l'incremento del fenomeno della violenza sessuale e delle molestie;
il decreto-legge in esame intende proporre un sistema di norme orientate al concreto e rigoroso contrasto alla violenza sessuale e alla tutela delle vittime di tale reato;
le disposizioni del decreto intendono introdurre una disciplina organica in materia di atti persecutori ed in materia di espulsione e di respingimento degli immigrati irregolari dal territorio italiano;
il provvedimento individua misure atte a garantire un concreto controllo del territorio;
l'articolo 2 del provvedimento in esame apporta modifiche al codice di procedura penale,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre misure atte a riconoscere al cittadino privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, qualora questa sia in corso, la non perseguibilità, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
9/2232-A/3.Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia. Solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila. A subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni;
secondo un'indagine condotta da ISTAT e dipartimento delle pari opportunità dal titolo «Sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione», hanno tra i 25 ed i 44 anni le donne che più frequentemente hanno subito stupro o tentato stupro;
il fenomeno è più diffuso al nord (3,4 per cento nord-est e 3,3 per cento nord-ovest) e nei comuni delle aree metropolitane (3,6 per cento), mentre i tassi sono via via più bassi al diminuire della dimensione demografica. Concentrando l'analisi sugli ultimi tre anni, tuttavia, si affievoliscono le differenze territoriali, fatta eccezione per i comuni più piccoli, con meno di 2 mila abitanti, che presentano i tassi più bassi (0,2 per cento);
sempre secondo l'ISTAT, poi, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di sommerso è dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subita violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno, la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che sì sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, a uno psicologo o a un medico. Le donne che hanno subito violenza negli ultimi tre anni, invece, ne hanno parlato soprattutto con amici o vicini e un po' meno con i familiari;
in generale, circa la metà (9 milioni 860 mila, pari al 55,2 per cento) delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni ha subito nell'arco della loro vita almeno una molestia a sfondo sessuale. Tra queste le molestie verbali e le telefonate oscene sono le più diffuse (rispettivamente il 25,8 per cento e il 24,8 per cento delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni) seguono gli episodi di pedinamento e gli atti di esibizionismo (entrambi quasi il 23 per cento) e le molestie fisiche che raggiungono quasi il 20 per cento. Nei tre anni precedenti l'indagine ISTAT, il 9,9 per cento delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito molestie verbali, il 9,4 per cento ha ricevuto telefonate oscene, il 7,7 per cento è stata pedinata, il 4,5 per cento ha avuto molestie fisiche e il 3,1 per cento ha assistito ad atti di esibizionismo;
il dato più importante è che non più del 10 per cento degli stupri commessi in Italia sono attribuibili a stranieri, sfatando così un luogo comune al centro delle cronache soprattutto negli ultimi mesi;
il 69 per cento degli stupri nel nostro Paese - ha sottolineato la dottoressa Linda Laura Sabbadini, direttore centrale dell'Istituto di statistica - sono opera di partner, mariti o fidanzati; solo il 6 per cento di estranei. Se anche considerassimo che di questi autori estranei il 50 per cento sono immigrati, si arriverebbe al 3 per cento degli stupri. Ma non solo. Se ci aggiungessimo il 50 per cento di conoscenti al massimo si arriverebbe al 10 per cento del totale degli stupri ad opera di stranieri. Ed invece - ha spiegato la ricercatrice - l'immagine è di stupri per le strade ad opera di immigrati. Non fare i conti con le statistiche esistenti nel Paese può portare ad orientare in modo errato le priorità e il tipo di politiche;
la maggioranza delle violenze più gravi subite dalle donne è domestica,

impegna il Governo

a condurre indagini, con metodologie adeguate, sulla violenza contro le donne che tengano conto dei dati e che pongano l'attenzione sul cuore del problema, ossia sulla violenza domestica, che rappresenta in percentuale la maggioranza dei casi di violenza;
a prendere iniziative specifiche di carattere culturale volte ad illustrare nelle scuole i caratteri sociali del fenomeno per educare i più giovani al rispetto della donna e agire in via preventiva sui comportamenti violenti, illustrando i danni fisici e psicologici che tali azioni hanno sulle vittime.
9/2232-A/4.Porfidia.

La Camera,
premesso che:
sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia. Solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila. A subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni;
secondo un'indagine condotta da ISTAT e dipartimento delle pari opportunità dal titolo «Sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione», hanno tra i 25 ed i 44 anni le donne che più frequentemente hanno subito stupro o tentato stupro;
il fenomeno è più diffuso al nord (3,4 per cento nord-est e 3,3 per cento nord-ovest) e nei comuni delle aree metropolitane (3,6 per cento), mentre i tassi sono via via più bassi al diminuire della dimensione demografica. Concentrando l'analisi sugli ultimi tre anni, tuttavia, si affievoliscono le differenze territoriali, fatta eccezione per i comuni più piccoli, con meno di 2 mila abitanti, che presentano i tassi più bassi (0,2 per cento);
sempre secondo l'ISTAT, poi, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di sommerso è dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subita violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno, la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che sì sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, a uno psicologo o a un medico. Le donne che hanno subito violenza negli ultimi tre anni, invece, ne hanno parlato soprattutto con amici o vicini e un po' meno con i familiari;
in generale, circa la metà (9 milioni 860 mila, pari al 55,2 per cento) delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni ha subito nell'arco della loro vita almeno una molestia a sfondo sessuale. Tra queste le molestie verbali e le telefonate oscene sono le più diffuse (rispettivamente il 25,8 per cento e il 24,8 per cento delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni) seguono gli episodi di pedinamento e gli atti di esibizionismo (entrambi quasi il 23 per cento) e le molestie fisiche che raggiungono quasi il 20 per cento. Nei tre anni precedenti l'indagine ISTAT, il 9,9 per cento delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito molestie verbali, il 9,4 per cento ha ricevuto telefonate oscene, il 7,7 per cento è stata pedinata, il 4,5 per cento ha avuto molestie fisiche e il 3,1 per cento ha assistito ad atti di esibizionismo;
il dato più importante è che non più del 10 per cento degli stupri commessi in Italia sono attribuibili a stranieri, sfatando così un luogo comune al centro delle cronache soprattutto negli ultimi mesi;
il 69 per cento degli stupri nel nostro Paese - ha sottolineato la dottoressa Linda Laura Sabbadini, direttore centrale dell'Istituto di statistica - sono opera di partner, mariti o fidanzati; solo il 6 per cento di estranei. Se anche considerassimo che di questi autori estranei il 50 per cento sono immigrati, si arriverebbe al 3 per cento degli stupri. Ma non solo. Se ci aggiungessimo il 50 per cento di conoscenti al massimo si arriverebbe al 10 per cento del totale degli stupri ad opera di stranieri. Ed invece - ha spiegato la ricercatrice - l'immagine è di stupri per le strade ad opera di immigrati. Non fare i conti con le statistiche esistenti nel Paese può portare ad orientare in modo errato le priorità e il tipo di politiche;
la maggioranza delle violenze più gravi subite dalle donne è domestica,

impegna il Governo

a promuovere indagini, con metodologie adeguate, sulla violenza contro le donne che tengano conto dei dati e che pongano l'attenzione sul cuore del problema, ossia sulla violenza domestica, che rappresenta in percentuale la maggioranza dei casi di violenza;
a valutare iniziative specifiche di carattere culturale volte ad illustrare nelle scuole i caratteri sociali del fenomeno per educare i più giovani al rispetto della donna e agire in via preventiva sui comportamenti violenti, illustrando i danni fisici e psicologici che tali azioni hanno sulle vittime.
9/2232-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Porfidia.

La Camera,
premesso che:
il Governo in questi mesi ha affrontato a più riprese il tema della violenza alle donne, a volte in modo strumentale, trasformandolo in un atto d'accusa nei confronti di determinati soggetti, soprattutto stranieri, laddove i dati statistici più recenti ci rimandano, invece, l'immagine di un fenomeno assai più complesso e drammatico: protagonisti attivi delle violenze sessuali sono, nella maggior parte dei casi, persone vicine alle vittime, come mariti, fidanzati, ex mariti, ex fidanzati, persone di famiglia, datori di lavoro, compagni di studio eccetera e i delitti in oggetto si consumano prevalentemente in ambienti familiari e di lavoro;
il provvedimento in esame contiene alcune misure condivisibili, come l'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-bis, che prevede il delitto di «atti persecutori», che riproduce esattamente il testo del progetto di legge che è stato licenziato dalla Camera (A.C. n. 1440);
il fenomeno della violenza contro le donne è, a livello sociale e culturale, tra quelli più complessi e delicati da affrontare: ad esso si deve far fronte con strumenti adeguati, non basta, dunque, incentrare l'attenzione esclusivamente sul campo della repressione: gli strumenti repressivi devono essere necessariamente accompagnati, per essere efficaci, da una politica preventiva e di tutela delle vittime, che abbia lo scopo di informare, formare ed educare, e proteggere i soggetti più esposti, affinché vi sia una crescente sensibilizzazione e si possa porre finalmente la parola fine ad un fenomeno vergognoso e di proporzioni intollerabili per una società civile,

impegna il Governo

a prevedere adeguati stanziamenti economici che permettano dì mettere in atto politiche volte alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne, con lo scopo di contrastare in profondità la violenza sessuale, attraverso la sensibilizzazione della società e un'adeguata informazione, attraverso un'appropriata formazione degli operatori, promuovendo una cultura fondata sul rispetto e sulla dignità della persona, e garantendo, al contempo, la tutela delle vittime, la prevenzione delle recidive e la certezza della pena.
9/2232-A/5.Pedoto.

La Camera,
premesso che:
si rende necessario rafforzare la tutela e la sicurezza del settore agro-alimentare nonché potenziare l'attività operativa e territoriale del Corpo forestale dello Stato;
si rende necessario sopperire alla necessità di organico del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di autorizzare il Corpo forestale dello Stato, previa accertata idoneità psico-fisica, ad avviare al corso di formazione iniziale biennale riservato al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato gli idonei alle prove pre-selettive del concorso per 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
9/2232-A/6.Laboccetta.

La Camera,
premesso che:
la Camera con gli ordini del giorno 9/1857/1 del 26 novembre 2008 e 9/1366/6 del 16 luglio 2008 ha impegnato il Governo a prendere in considerazione le esigenze di organico e di mezzi del commissariato di Polizia di Stato di Pisticci (Matera);
si tratta di impegni assunti dal Governo rispetto ad un territorio che necessita di essere presidiato dalle forze dell'ordine per garantirne sicurezza e controllo anche in relazione agli ultimi episodi a danni di imprese e persone;
l'attuale organico della Polizia di Stato, in particolare per la provincia di Matera, è sottodimensionato rispetto a quanto previsto per legge;
in particolare il commissariato di Polizia di Pisticci (Matera) si trova a dover coprire un territorio assai articolato che va dalla collina materana fino alla costa jonica con località di grande attrazione turistica e con una vivacità imprenditoriale rilevante soprattutto nel settore agricolo;
vi è la presenza di una importante area industriale come la Valbasento che per quanto in crisi fa registrare diversi furti di materiali;
diventa assai complicato presidiare un territorio così complesso con pochi uomini e pochi mezzi con chilometraggio ben oltre la soglia del possibile;
va dato atto al grande senso del dovere e al grande lavoro svolto da parte del personale del commissariato di pubblica sicurezza di Pisticci che però non può di certo supplire al necessario supporto che deve venire da parte delle istituzioni,

impegna il Governo

a dare seguito entro breve tempo a quanto già accolto con i precedenti ordini del giorno e ad adeguare quanto prima la pianta organica e ad ammodernare il parco mezzi con almeno una nuova volante prima della prossima stagione estiva.
9/2232-A/7.Gaglione, Burtone, Cuomo.

La Camera,
premesso che:
lo stanziamento per l'attivazione del numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le pari opportunità - è pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
già è presente ed attivo un numero verde, il 1522, per il quale è già stato previsto apposito stanziamento;
l'emergenza terremoto in Abruzzo rende necessaria l'attivazione dì ulteriori fondi di emergenza;
mancano le risorse da destinare alle famiglie in stato di povertà per acquisto di latte artificiale e pannolini per la prima infanzia;
si segnala, altresì, che nella maggior parte dei Paesi europei è operativo un numero unico d'emergenza la cui attivazione è stata resa obbligatoria nel 2002 in tutti gli Stati dell'Unione;
tale numero consente anche la localizzazione del luogo da cui è partita la chiamata e l'invio di soccorso anche se non avviene una richiesta verbale di aiuto all'operatore;
dal 22 gennaio scorso la Commissione europea ha stabilito una multa variabile da 50.000 euro a 700.000 euro per ogni giorno di ritardo per la mancata attivazione del servizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a:
ridurre a 100 mila euro lo stanziamento per l'attivazione del numero verde e a destinare i rimanenti 900 mila euro alle donne ed ai bambini terremotati dell'Abruzzo per l'anno 2009;
destinare per gli anni successivi le risorse per l'acquisto di alimenti e generi per la prima infanzia destinati a famiglie in stato di povertà.
9/2232-A/8.Mussolini, Renato Farina, Toccafondi.

La Camera,
al fine di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti sulla validità delle graduatorie concorsuali e per consentire il soddisfacimento della necessità dell'amministrazione dalla pubblica sicurezza di poter coprire i posti carenti nell'organico, che costituisce uno degli obiettivi del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6, si proceda alla graduale assunzione, entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori dei concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, rispettivamente con decreti del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 1o febbraio 2005, del 6 febbraio 2006 e del 12 febbraio 2007, pubblicati nei Bollettini Ufficiali del personale del Ministero dell'interno.
9/2232-A/9. D'Ippolito Vitale.

La Camera,
premesso che:
con la riforma della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al decreto legislativo del 3 ottobre 2008, n. 159, il trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione viene disposto non solo nei confronti del destinatario dì un provvedimento di espulsione, ma anche di un provvedimento di respingimento;
il cittadino straniero che presenta la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale successivamente ad un provvedimento di espulsione o di respingimento, non solo viene comunque trattenuto nei centri, ma non gode nemmeno del beneficio dell'effetto sospensivo di un ricorso al tribunale in caso di diniego da parte della commissione territoriale;
queste restrizioni al diritto di richiedere ed ottenere asilo, sancito dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali, rischia di privare il cittadino straniero di un diritto elementare;
per effetto della normativa richiamata è prevedibile un aumento dei richiedenti asilo trattenuti nei C.I.E. (ex CPT),

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure volte all'istituzione nei centri di identificazione ed espulsione di servizi indipendenti di orientamento ed assistenza legale che attualmente o non vengono forniti affatto, oppure sono erogati dallo stesso ente gestore della struttura.
9/2232-A/10. Pezzotta, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 estende da 2 a 6 mesi il termine massimo di durata del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di mero ritardo nell'acquisizione dei documenti necessari all'espulsione;
il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione, indicato in 180 giorni, appare eccessivo, soprattutto se paragonato agli attuali 60 giorni: si rischierebbe infatti di trasformare le suddette strutture in veri e propri campi di detenzione estranei alla nostra civiltà giuridica;
la norma che in altri punti appare conforme alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 suscita perplessità laddove pone in alternativa le condizioni della «mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato» o dei «ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi» che, invece, nella direttiva CE costituiscono presupposti diversi dell'intervento: la resistenza all'identificazione legittima il trattenimento, i ritardi nell'ottenimento della documentazione legittimano solo il prolungamento della permanenza;
conseguentemente, potrebbe verificarsi una vera e propria detenzione amministrativa basata su una semplice difficoltà nell'accertamento dell'identità legale del soggetto o nell'acquisizione della documentazione di corredo malgrado la sua piena disponibilità alla preparazione del rimpatrio;
la privazione della libertà personale, che è bene di primaria rilevanza costituzionale, impone l'attuazione di un procedimento di controllo del titolo che legittima la detenzione amministrativa assolutamente rigoroso, con un contraddittorio pieno, dove l'amministrazione dovrebbe anche dimostrare di essersi diligentemente attivata presso il paese terzo per ottenere i dati necessari al rimpatrio o all'allontanamento del cittadino,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui alla premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre il termine massimo di durata del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione;
ad instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero.
9/2232-A/11.Anna Teresa Formisano, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti, Pezzotta.

La Camera,
premesso che:
le forze di polizia italiane sono le più numerose d'Europa;
ognuna svolge autonomamente ed in maniera encomiabile un compito fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, senza però un adeguato coordinamento,

impegna il Governo

a valutare, al fine di un'ottimale impiego delle risorse, le opportune misure volte ad un razionale ed armonico coordinamento tra le Forze di polizia, attraverso una riorganizzazione degli assetti attualmente esistenti ed una puntuale definizione dei compiti della Direzione investigativa antimafia.
9/2232-A/12.Mannino, Rao, Vietti, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, al fine di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile dello stesso anno) il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale;
viene inoltre disposta la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell'interno, nel limite di 150 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni di euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere;
la norma in esame non attribuisce però alcuna risorsa di mezzi e di personale in più alle forze dell'ordine, anzi l'organico subirà complessivamente quest'anno un decremento di personale: le assunzioni di 2.500 unità, già previste dalla Finanziaria per il 2009, vengono semplicemente anticipate di un mese, mentre nello stesso anno andranno in pensione circa 5.000 unità, quindi il doppio dei nuovi assunti;
analogamente, i 100 milioni che vengono assegnati al Ministero dell'interno per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico vengono solo anticipati, in quanto già destinati al dicastero per le medesime finalità dalla stessa Finanziaria che, nel solo 2009, ha previsto riduzioni per oltre 200 milioni di euro;
la criminalità organizzata, problema gravissimo del nostro Paese in materia di sicurezza, non si combatte certamente smantellando le forze dell'ordine sul territorio e finanziando le ronde,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati allo stanziamento di maggiori risorse per le forze dell'ordine, con particolare riguardo ai fondi per la manutenzione auto e alle indennità, nonché all'assunzione di ulteriore personale.
9/2232-A/13.Rao, Vietti, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
la manovra di bilancio, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha fortemente penalizzato il settore della sicurezza;
sono stati infatti previsti per il triennio 2009-2011 tagli di oltre tre miliardi di euro, riduzioni di spesa e nessuna forma di investimento;
ciò impedirà l'acquisto di autovetture, mezzi, strumenti utili per svolgere il servizio, armi, divise, nonché la possibilità di avere risorse sufficienti e necessarie per le attività addestrative, per i corsi di formazione, per rinnovare le armi in dotazione, per l'acquisto di munizioni, delle divise e per la ordinaria manutenzione degli uffici e delle infrastrutture;
il decreto che sottrae oltre un miliardo di euro alle forze di polizia, porterà ad un collasso della parte operativa del sistema sicurezza, con il dimezzamento delle volanti sul territorio e la chiusura di oltre un terzo dei commissariati, limitando sensibilmente la capacità di fronteggiare la minaccia che viene dalla criminalità diffusa e soprattutto da quella mafiosa;
dopo una campagna elettorale giocata quasi interamente sul tema della sicurezza stupiscono fortemente questi provvedimenti restrittivi, dal momento che le forze dell'ordine hanno bisogno di risorse certe, ben quantificate e di sicura copertura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure normative finalizzate all'incremento delle risorse per la realizzazione degli obiettivi citati in premessa.
9/2232-A/14.Ciccanti, Rao, Vietti, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
la manovra di bilancio, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha fortemente penalizzato il settore della difesa;
sono stati infatti previsti per il triennio 2009-2011 tagli di oltre tre miliardi di euro, riduzioni di spesa e nessuna forma di investimento;
ciò impedirà l'acquisto di autovetture, mezzi, strumenti utili per svolgere il servizio, armi, divise, nonché la possibilità di avere risorse sufficienti e necessarie per le attività addestrative, per i corsi di formazione, per rinnovare le armi in dotazione, per l'acquisto di munizioni, delle divise e per la ordinaria manutenzione degli uffici e delle infrastrutture, in particolare quelle di accesso al pubblico, che diventeranno sempre più fatiscenti;
dopo una campagna elettorale giocata quasi interamente sul tema della sicurezza stupiscono fortemente questi provvedimenti restrittivi, dal momento che le forze dell'ordine hanno bisogno di risorse certe, ben quantificate e di sicura copertura,

impegna il Governo

a riconoscere un trattamento economico speciale a quanti prestano servizio nelle forze dell'ordine e nelle forze armate, in considerazione dei disagi e dei rischi affrontati quotidianamente.
9/2232-A/15.Bosi, Rao, Vietti, Tassone, Mantini, Occhiuto, Compagnon, Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
i procuratori della Repubblica presso i tribunali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Paola, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia, e i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria hanno stilato un documento in cui vengono avanzate alcune richieste al ministro della giustizia, considerate imprescindibili e specificate;
secondo i magistrati dirigenti l'amministrazione della giustizia in Calabria sarebbe prossima al collasso, con una grave situazione di organico per i trasferimenti dei magistrati attualmente in servizio e che evidenzia scoperture pari ad una media del 40 per cento, ma con punte del 100 per cento per la procura presso il tribunale dei minorenni di Reggio Calabria;
tale situazione è effetto della recente legge sull'ordinamento giudiziario che fa divieto di destinare agli uffici di procura i giovani magistrati vincitori di concorso;
ne consegue che l'unica fonte di approvvigionamento degli uffici giudiziari del Sud, da sempre costituita dall'invio di magistrati vincitori di concorso destinati d'ufficio, risulta, per i soli uffici di procura, del tutto inaridita;
ad eccezione della prima destinazione i magistrati possono essere trasferiti ad altra sede soltanto a loro domanda;
le disposizioni contenute nel provvedimento rischiano di intasare ancor di più i tribunali che rischiano la paralisi per la mancanza di personale,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie iniziative di competenza in modo da consentire, nel rispetto dei principi costituzionali, una adeguata dotazione organica di magistrati presso gli uffici delle procure calabresi.
9/2232-A/16.Occhiuto, Tassone.

La Camera,
premesso che:
presso il Centro di identificazione ed espulsione di Gradisca d'Isonzo in provincia di Gorizia si sono verificati alcuni gravi incidenti tra gli immigrati e tra questi ultimi e le Forze di polizia;
tali incidenti hanno evidenziato palesi sofferenze sotto il profilo della sicurezza tanto per gli operatori quanto per gli stessi immigrati;
lo stesso comitato provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica chiedeva formalmente agli organi competenti dell'amministrazione centrale l'autorizzazione a ripristinare gli offendicula e le cosiddette camere di parcellizzazione e/o compensazione, al fine di dividere i trattenuti, prevenire eventuali nuovi disordini, nonché evitare che l'etnia più numerosa assumesse pericolosamente predominanza sulle altre;
veniva evidenziata altresì la necessità di avviare alcuni importanti interventi infrastrutturali, quali il ripristino del sistema antincendio e di anti-intrusione, nonché di installare delle telecamere; nonostante il tempo trascorso e gli impegni formali assunti dal Ministero dell'interno di realizzare i predetti interventi, tali lavori non sono mai stati avviati, nemmeno a fronte della riconversione della struttura in parola da CPA - Centro dì prima accoglienza a CIE - Centro di identificazione ed espulsione;
il trattenimento a 180 giorni introdotta dal decreto-legge hanno dato inizio ad un preoccupante innalzamento della soglia della tensione e della litigiosità all'interno del centro, ingenerando un notevole appesantimento dell'attività degli operatori in servizio presso la questura di Gorizia, impegnati nella gestione amministrativa degli stranieri;
prima della riconversione, presso il centro di prima accoglienza di Gradisca d'Isonzo prestavano servizio le seguenti unità di addetti: tre carabinieri per la vigilanza, cinque agenti della questura, tre agenti del reparto mobile e sedici militari. Dopo la riconversione, prestano servizio: tredici militari e dieci aggregati del reparto mobile in via del tutto temporanea. Presso l'ufficio immigrazione sono operativi undici agenti di pubblica sicurezza e due ispettori per il coordinamento;
lo scorso 4 marzo 2009 il questore di Gorizia chiedeva al prefetto di disporre l'impiego del personale del settore polizia di frontiera terrestre di Gorizia (circa 70 unità) per il concorso nei servizi connessi al CIE isontino, dal momento che gli aggregati del reparto mobile sono assegnati solo in via temporanea e vengono progressivamente sottratte delle unità,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad eliminare le criticità citate accogliendo in tempi rapidi le richieste avanzate dalla questura di Gorizia.
9/2232-A/17.Compagnon.

La Camera,
premesso che:
i dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al 5 aprile 2009 segnalano una popolazione carceraria pari a oltre 61.200 detenuti;
il tasso di sovraffollamento muta da regione a regione con punte del 190 per cento per l'Emilia Romagna, del 159 per cento in Veneto, del 153 per cento in Lombardia e del 150 per cento in Friuli Venezia Giulia, mentre il tasso è inferiore al 100 per cento solo in Umbria;
la differenza tra capienza regolamentare e detenuti presenti mostra una situazione particolarmente grave in Sicilia (+2.633 detenuti) Lombardia (+2.888 detenuti), Campania (+2.076 detenuti) ed Emilia-Romagna (+2.073 detenuti) con uno scarto totale di 18.067 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare;
al 30 luglio 2006, prima dell'introduzione dell'indulto, erano presenti 60.710 detenuti nelle carceri italiane, quindi un numero inferiore a quello registrato pochi giorni fa;
le novelle al codice penale introdotte dal Governo rischiano di aumentare la popolazione carceraria;
al sovraffollamento si aggiungono carenze strutturali, organizzative e di personale,

impegna il Governo

a procedere in tempi rapidi alla realizzazione del piano carceri più volte annunciato, al fine di consentire alla popolazione carceraria di disporre di condizioni igienico sanitarie e di strutture ricreative che non ledano i diritti dei detenuti e la loro dignità umana.
9/2232-A/18.Vietti, Rao, Occhiuto, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
Il Corpo nazionale vigili del fuoco, sul quale si incentra e ruota l'intero sistema di soccorso tecnico urgente del Paese a garanzia di sicurezza di tutti i cittadini, versa attualmente in uno stato di profondo disagio operativo tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati;
la situazione, oramai drammatica in tutto il Paese, risulta essere ancor più aggravata in presenza di emergenza quale quella che stiamo vivendo in Abruzzo;
la pianta organica attuale conta 32000 unità; essa però è comprensiva del personale tecnico ed amministrativo che non partecipa alle operazioni di soccorso: solamente 26000 sono, infatti, gli operatori preposti al soccorso, suddivisi in 4 turni, per coprire il servizio delle 48 ore;
se si considerano i riposi compensativi, le licenze, le malattie e soprattutto i continui infortuni (generati anche da un maggior carico di lavoro per gli operatori) ne consegue che in Italia, giornalmente, a garantire il soccorso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni nonché la salvaguardia del territorio vi sono solamente 4000 unità dislocate su tutto il territorio nazionale;
per tamponare la continua emergenza, dovuta ad un'atavica crisi di organico, che entro la fine dell'anno raggiungerà margini apicali per il previsto pensionamento del 12-15 per cento del personale operativo, i comandi provinciali, distribuiti su tutto il territorio, si avvalgono quotidianamente del ricorso straordinario ai vigili del fuoco discontinui;
sarebbe, pertanto, indispensabile operare da subito a favore del Corpo nazionale il recupero del 100 per cento turn over maturato a partire dall'anno in corso, attraverso la progressione verticale del personale discontinuo risultato idoneo, a seguito della procedura selettiva prevista dal comma 519 articolo 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
con l'assorbimento del personale discontinuo si avrebbe l'opportunità di sanare, almeno in parte ed in tempi brevi la grave emergenza organica ripristinando l'operatività minima di tutti i comandi e distaccamenti permanenti presenti sul territorio e di colmare quello sbilanciamento appena descritto,

impegna il Governo

a fronte della grave situazione denunciata in premessa e per salvaguardare un livello qualitativo adeguato del servizio dei vigili del fuoco ad intervenire per garantire le risorse umane necessarie allo svolgimento del prezioso ed insostituibile ruolo ad essi affidato a protezione della incolumità e sicurezza dei cittadini, ristabilendo una certezza del servizio, una risposta professionale, attraverso un utilizzo razionale delle risorse, procedendo in via prioritaria alla stabilizzazione dei vigili discontinui idonei.
9/2232-A/19.Volontè, Tassone, Occhiuto, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
gli atti dì violenza sessuale a danno di minori lasciano delle piaghe indelebili per tutta la vita;
lo Stato deve dare dei segnali esemplari contro gli autori di tali reati;
le violenze sessuali sui minori sono in costante aumento,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere per il reato di violenza sessuale sui minori la pena dell'ergastolo.
9/2232-A/20. Paglia, Mussolini.

La Camera,
premesso che:
gli atti dì violenza sessuale a danno di minori lasciano delle piaghe indelebili per tutta la vita;
lo Stato deve dare dei segnali esemplari contro gli autori di tali reati;
le violenze sessuali sui minori sono in costante aumento,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere per il reato di violenza sessuale sui minori la pena dell'ergastolo.
9/2232-A/20.(Testo modificato nel corso della seduta)Paglia, Mussolini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto della violenza sessuale;
sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia. Solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila. E a subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni;
da dati ISTAT, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di sommerso è dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subito violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno, la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che si sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, a uno psicologo o a un medico,

impegna il Governo

a garantire i livelli essenziali delle prestazioni con un supporto psicologico ma anche sociale e familiare, previdenziale, concependo l'aiuto alle vittime anzitutto per ricostruire in positivo una loro piena autonomia e non tanto un aiuto contro ciò che è accaduto.
9/2232-A/21.Mura.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking;
il reato di molestie insistenti configura un'attività persecutoria tale che in un caso su due è a opera di ex mariti, ex conviventi, ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei;
almeno il 20 per cento di italiani, soprattutto donne, ne sono stati vittime dal 2002 al 2007,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate ai fini della realizzazione di strutture protette per accogliere le vittime di atti persecutori, anticipando, quindi, la tutela penale nei confronti delle vittime stesse e per garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti.
9/2232-A/22.Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei paesi, le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
da un punto di vista della persona che vive questo disagio individuale e/o di coppia, un percorso consigliato può essere quello di richiedere una consulenza psicologica, un percorso quindi che assume carattere di prevenzione contro lo sviluppo potenziale di un comportamento assillante;
ancora pochi studi trattano del fenomeno dello stalking, si crea quindi la necessita di ulteriori indagini e ricerche su tale tematica ed allo stesso tempo di offerte di aiuto vere e proprie da servizi realizzati appositamente,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate al fine di un impegno generale di tutte le amministrazioni statali a realizzare interventi di informazione e di sensibilizzazione per concretizzare un piano d'azione nazionale di carattere complessivo.
9/2232-A/23.Borghesi, Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking;
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano;
la categoria vittimologica più a rischio risulta essere quella di quanti lavorano nell'assistenza socio-sanitaria come medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri. Questo si verifica perché questi professionisti entrano in contatto con i bisogni profondi di aiuto e le emozioni delle persone e possono facilmente cadere vittima di proiezioni di affetti e di relazioni interiorizzate;
appare opportuno realizzare, anche di concerto col ministro per i diritti e le pari opportunità, interventi formativi rivolti ai docenti e al personale sanitario, al fine di rimuovere tutte le discriminazioni,

impegna il Governo

a prevedere nel sistema di istruzione e di formazione ed in quello sanitario, assieme a un intervento di principio per rimuovere tutte le discriminazioni (compresa quella relativa all'orientamento sessuale), interventi formativi rivolti ai docenti e al personale sanitario come previsto dall'ultimo capoverso delle premesse.
9/2232-A/24.Palagiano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
sono previste disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking;
il provvedimento è volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato;
la violenza contro le donne è invisibile nella maggior parte dei paesi. Le statistiche giudiziarie ne registrano solo una porzione piccolissima, perché le donne non la denunciano; appare necessario intervenire soprattutto coordinando i soggetti istituzionali intorno a questo fenomeno così poco studiato fino ad ora, per condividere i dati che lo riguardano,

impegna il Governo

ad affidare all'ISTAT un monitoraggio costante del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti per comprenderne meglio le caratteristiche fondamentali e per individuare i soggetti più a rischio.
9/2232-A/25.Favia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
l'articolo 5 del testo introduce modifiche al comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28, che reca disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
in particolare prolunga il periodo massimo di intrattenimento dello straniero nei centri di identificazione e di espulsione da sessanta a centoottanta giorni;
vi è più che mai bisogno di regole chiare, in particolare di poter disporre degli indispensabili strumenti necessari affinché si possa risalire facilmente all'identificazione dei cittadini stranieri presenti in Italia;
tali regole avrebbero anche un carattere fortemente dissuasivo fungendo come deterrente nei confronti del ricorso strumentale all'immigrazione clandestina;
la difficoltà dell'identificazione di chi si introduce irregolarmente nel nostro Paese rimane uno dei principali limiti alla lotta all'immigrazione clandestina;
il problema principale rispetto alla gestione dei flussi migratori appare, dunque, essere quello della possibilità concreta di rimpatriare l'eventuale clandestino;
in mancanza del suo riconoscimento e della possibilità di risalire alla sua nazionalità, diventa di fatto impossibile predisporne il rimpatrio, lasciando di fatto alla discrezionalità del clandestino la decisione di ritornare nel paese di origine, una contraddizione questa che deve essere risolta;
coloro che circolano nel territorio italiano senza essere riconosciuti né riconoscibili penalizzano inevitabilmente anche la «buona immigrazione»,

impegna il Governo

a prendere in considerazione l'opportunità di introdurre misure finalizzate a rendere effettivamente attuabile l'identificazione dei cittadini extra comunitari non solo come deterrente all'immigrazione clandestina, ma anche al fine di favorire il processo di integrazione di chi nel nostro Paese vuole vivere e lavorare.
9/2232-A/26.Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
l'articolo 5 del testo introduce modifiche al comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28, che reca disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
in particolare prolunga il periodo massimo di intrattenimento dello straniero nei centri di identificazione e di espulsione da sessanta a centoottanta giorni;
le strutture cui sì riferisce sono atte a svolgere, al contrario delle altre, i compiti di identificazione del clandestino e di espulsione dello stesso, qualora ne ricorrano le condizioni, con accompagnamento coatto nel paese di provenienza;
il provvedimento all'esame conferma che il problema dell'identificazione dei clandestini è cruciale all'interno della questione «immigrazione»;
è necessario intervenire con misure idonee affinché i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio siano facilmente identificabili, anche nell'ottica di garantire i giusti livelli di sicurezza sociale che abbiamo il dovere di difendere nell'interesse della collettività;
il Parlamento europeo, ha approvato in data 18 giugno 2009, una direttiva sui rimpatri, che prevede, tra l'altro, la possibilità di detenere un immigrato clandestino in appositi centri fino a sei mesi, estendibili a un massimo 18 mesi in tre casi: rischio di fuga, mancata collaborazione nel rimpatrio e non disponibilità dei documenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori idonee iniziative volte ad armonizzare l'attuale disciplina dei centri di permanenza temporanea con le disposizioni dettate dalla direttiva europea, anche al fine di rispondere all'esigenza di tempestiva ed indispensabile identificazione dell'immigrato irregolare.
9/2232-A/27.Monai.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese;
la cosiddetta «questione sicurezza» è stato uno dei principali motivi di confronto dell'ultima campagna elettorale;
al di là di approcci di carattere propagandistico è evidente come nel nostro Paese esista effettivamente una richiesta ed un'esigenza legittima da parte della collettività, e cioè che siano difesi e garantiti livelli adeguati di sicurezza pubblica;
il Governo è intervenuto con provvedimenti specifici in alcuni casi particolarmente pubblicizzati proprio sulla questione sicurezza, e sono state prese iniziative che hanno suscitato non poche perplessità, anche a livello europeo;
resta fondamentale garantire il potere dissuasivo della legge, mantenere la certezza comune secondo cui chi infrange la legge è destinato ad assumersene le responsabilità, per questo è fondamentale investire su quei comparti che garantiscono quotidianamente con il loro lavoro la sicurezza dei nostri concittadini, è necessario investire su quelle professionalità che a rischio spesso della propria incolumità e della propria vita si impegnano a garantire la sicurezza delle nostre città e dei nostri paesi, verso questi uomini e donne abbiamo tutti un debito di riconoscenza morale;
la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, e con loro tutte le forze dell'ordine, sono corpi formati da uomini e donne capaci, impegnati tutti i giorni sul territorio a loro dobbiamo rispetto, non è accettabile mortificarli, non si può ricorrere a continui richiami retorici, servono interventi seri che dimostrino concretamente l'impegno ed il sostegno delle istituzioni nei loro confronti, servono investimenti concreti non il richiamo all'istituzione di fondi generici;
le misura economiche prese nei confronti delle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica dal Governo comportano tagli per i prossimi tre anni per quasi tre miliardi di euro, prevedendo al contempo l'istituzione di fondi di carattere troppo generico;
da una parte si varano provvedimenti specifici sulla sicurezza, dall'altra contemporaneamente si tagliano i fondi alle forze dell'ordine;
i tagli previsti porteranno alla diminuzione di 40 mila unità nell'organico complessivo di forze dell'ordine e difesa, ci saranno problemi immediati per la manutenzione dei mezzi per l'acquisto della benzina, nonché per l'acquisto delle divise ed anche dei giubbotti antiproiettile,

impegna il Governo

ad intervenire in tempi rapidi, per delineare interventi concreti ed efficaci a sostegno delle forze dell'ordine delineando un piano organico di misure volte al potenziamento di uomini e strutture, indicando in maniera chiara le risorse economiche da mettere a disposizione delle forze dell'ordine.
9/2232-A/28.Palomba.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha in questi mesi affrontato il tema della violenza alle donne a volte in modo strumentale, trasformandolo in un atto d'accusa nei confronti di determinati soggetti, soprattutto stranieri, laddove i dati statistici più recenti ci rimandano, invece, l'immagine di un fenomeno assai più complesso e drammatico: protagonisti attivi delle violenze sessuali sono, nella maggior parte dei casi, persone vicine alle vittime, come mariti, fidanzati, ex mariti, ex fidanzati, persone di famiglia, datori di lavoro, compagni di studio etc. e i delitti in oggetto si consumano prevalentemente in ambienti familiari e di lavoro;
il fenomeno della violenza sulle donne è, a livello sociale e culturale, tra quelli più delicati da affrontare. Ad esso si deve far fronte con strumenti adeguati, non basta, dunque, incentrare l'attenzione esclusivamente sul campo della repressione, attraverso interventi frammentari e non risolutivi, che mirino al semplice inasprimento delle pene o alla previsione dell'obbligatorietà delle misure cautelari in carcere,

impegna il Governo

a promuovere l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi e a verificare che le istituzioni scolastiche controllino il materiale scolastico adottato dai docenti affinché non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.
9/2232-A/29.Concia.

La Camera,
premesso che:
considerato l'espunzione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del provvedimento in esame, relativo alla collaborazione con le amministrazioni locali di associazioni di cittadini non armati, nell'attività di presidio del territorio;
preso atto che tali disposizioni confluiranno secondo le intenzioni del Governo e della maggioranza nel disegno di legge n. 2180 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», all'esame delle Commissioni affari costituzionali e giustizia delLa Camera, che già disciplina, in parte, tale materia all'articolo 52,

impegna il Governo

a monitorare l'attività delle associazioni di cittadini già operanti in attività ausiliarie di presidio del territorio, al fine di assicurare il rispetto da parte delle stesse dei requisiti e dei principi ispiratori della norma espunta.
9/2232-A/30.Cota, Cicchitto, Bocchino.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti del Governo in merito all'introduzione dell'obbligo, a carico di medici ed operatori sanitari, di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza immigrati non in regola - n. 3-00475

BINDI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, LIVIA TURCO, ARGENTIN, BINETTI, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, CALGARO, D'INCECCO, GRASSI, LENZI, MIOTTO, MOSELLA, MURER, PEDOTO e SBROLLINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il quotidiano la Repubblica nei giorni scorsi ha riportato la vicenda della donna immigrata ivoriana Kante Katadiatou;
la donna ricoverata per parto all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli è stata segnalata dalla struttura sanitaria al commissariato di polizia per un'identificazione urgente;
il giorno del parto, in base a quanto denunciato dalla donna, le sarebbero stati chiesti i documenti e non sarebbe bastata la fotocopia del passaporto e la richiesta del permesso di soggiorno ormai scaduta;
dopo il parto, madre e figlio sarebbero stati tenuti separati, tanto da non consentirle nemmeno l'allattamento, e solo a seguito del riconoscimento da parte della questura è stato possibile il loro ricongiungimento;
ciò si sarebbe verificato sulla base di una norma non ancora presente nel nostro ordinamento giuridico ed è gravissimo e indegno di un Paese civile come l'Italia;
medici e operatori sanitari non possono e non devono essere trasformati in agenti di polizia -:
se, anche alla luce di episodi come quello riportato, il Governo intenda perseverare nel sostenere l'obbligo, da parte dei medici e degli operatori sanitari, di segnalare all'autorità la presenza di immigrati non in regola o se, invece, non ritenga opportuno rivedere la propria posizione garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e il rispetto del nostro dettato costituzionale. (3-00475)

Misure a favore delle persone escluse dalla cosiddetta «operatività bancaria», anche in relazione al fenomeno dell'usura - n. 3-00476

MELCHIORRE e TANONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'usura, soprattutto a partire dal 2007, ha assunto dimensioni incredibili, per i devastanti effetti che il fenomeno è in grado di produrre su di un altissimo numero di vittime;
è appena il caso di considerare che le vittime di usura sono in prevalenza soggetti revocati dal credito ed esclusi dall'operatività bancaria, i quali, quando ricevono assegni in pagamento, non avendo la possibilità di «bancarli» a proprio nome, sono costretti a ricorrere all'usuraio, il quale accetta di liquidarli, generalmente previa immediata trattenuta non inferiore al 5 per cento, se assegno a vista libero, oppure, spesso, al 10 per cento per gli assegni con clausola «non trasferibile»;
se poi gli assegni da liquidare sono postdatati, la percentuale di cambio viene elevata e trattenuta, mediamente in misura del 7,5-10 per cento per ogni mese, così che al soggetto viene consegnata la somma residua già decurtata degli interessi percepiti;
per limitare il fenomeno sarebbe opportuno disporre per legge che le banche si dotino di speciali conti operativi in favore di malcapitati rispetto ai quali vi siano segnalazioni negative, su cui poter effettuare versamenti di assegni, ottenere ed effettuare bonifici e prelevare le somme oggetto dei versamenti, solo dopo averne ottenuto l'esito creditizio, così da escludere qualsiasi ipotesi di rischio per la banca;
inibire all'operatività bancaria i soggetti protestati, i segnalati nelle centrali rischi, i soggetti censiti nelle varie centrali rischi di intermediazione finanziaria (crif), coloro sui cui beni vengono iscritte ipoteche giudiziali o incardinati pignoramenti immobiliari equivale a condannare alla chiusura delle rispettive attività quanti svolgono attività imprenditoriali, artigianali, professionali e che comunque potrebbero operare con fondi propri, se solo non fossero considerati dalle banche alla stregua di soggetti indegni di qualsiasi fiducia -:
quali misure intenda adottare il Governo in favore di coloro che, trovandosi ad essere esclusi dal circuito bancario, corrono il grave rischio di cadere nelle maglie dell'usura. (3-00476)

Iniziative urgenti per l'impiego di un ospedale modulare mobile, collocato presso l'aeroporto militare di Guidonia, per il soccorso alla popolazione abruzzese - n. 3-00477

BOSI, VIETTI, PISACANE, COMPAGNON, CICCANTI, OCCHIUTO, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
presso l'aeroporto militare di Guidonia è momentaneamente giacente un ospedale modulare mobile per esigenze militari e di protezione civile, in grado di essere impiegato, nel giro di poche ore, in ambito nazionale ed internazionale;
si tratta di una struttura ad alta tecnologia comprendente, tra l'altro, due sale chirurgiche, sale di rianimazione, un laboratorio di analisi e di radiologia, data in comodato d'uso all'Aeronautica militare dall'associazione Afmal (Associazione fratelli malati lontani);
sebbene manchi di alcune modifiche per essere aviotrasportata, la struttura può essere facilmente ed immediatamente trasportata con camion;
l'emergenza determinatasi in Abruzzo, colpito dal violento evento sismico, richiede la fruibilità di ogni struttura idonea alle necessità della comunità abruzzese -:
se non ritenga di procedere con la massima urgenza all'impiego del suddetto ospedale per il soccorso della popolazione abruzzese. (3-00477)

Impiego di militari nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e riflessi di tale impiego sulle missioni all'estero - n. 3-00478

CICCHITTO, BOCCHINO e DE ANGELIS. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'emergenza determinata dal terremoto in Abruzzo ha dimostrato ancora una volta quanto sia prezioso, tempestivo ed efficace l'intervento delle nostre Forze armate nei soccorsi a favore delle popolazioni colpite da grandi calamità naturali;
lo slancio e la professionalità con cui i nostri militari partecipano alle operazioni di soccorso contribuiscono a rafforzare i già forti legami fra i cittadini ed i nostri soldati -:
se, ed in quale misura, l'impiego di numerosi effettivi nel soccorso delle popolazioni colpite da grandi calamità naturali, come sta avvenendo in Abruzzo, possa incidere sugli equilibri delle molteplici ed impegnative missioni all'estero in cui sono impegnate le nostre Forze armate. (3-00478)

Interventi per l'immediata messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche con riferimento all'annunciato «piano casa» - n. 3-00474

DI PIETRO, DI GIUSEPPE e ZAZZERA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in un recente rapporto stilato da Cittadinanza attiva, intitolato «Sicurezza, qualità e comfort a scuola», pubblicato su diversi organi di stampa, la scuola italiana, dal punto di vista della sicurezza delle strutture e degli impianti dei nostri edifici scolastici, raggiunge risultati poco edificanti;
tre edifici su quattro risultano essere purtroppo fuori norma, un edificio su due è sprovvisto di certificato d'agibilità statica. Più di un terzo non è fornito di impianti elettrici a norma. Mancano le agibilità sanitarie, i certificati di prevenzione degli incendi, le misure di evacuazione in caso di pericolo;
le strutture sono vecchie e inadeguate. Una scuola su dieci è addirittura collocata in una costruzione edificata per altra destinazione d'uso. La metà degli edifici ha ben oltre quaranta anni. Quasi nessun istituto riceve i finanziamenti adeguati per la necessaria manutenzione;
recentemente il Governo ha deciso di assegnare una quota delle risorse nazionali disponibili del fondo aree sottoutilizzate al fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
le risorse previste non paiono, però, sufficienti per l'effettiva e completa messa in sicurezza delle nostre scuole, per la quale era ed è necessario uno sforzo maggiore: gli interventi richiederebbero, secondo il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guido Bertolaso, almeno 13 miliardi di euro di investimenti;
oggi di fronte al dramma nazionale che il nostro Paese sta vivendo è il momento della coesione per scelte responsabili e condivise;
appare necessario uno sforzo comune, immediato e soprattutto coerente, con l'obbiettivo di evitare che gli effetti di eventuali nuovi eventi sismici siano così distruttivi, come quelli che abbiamo in questi giorni di fronte;
qualche mese fa il gruppo dell'Italia dei Valori aveva proposto che l'incremento degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici potesse avvenire anche costituendo un fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti per investimenti, ad interessi ridotti o a tasso zero, degli enti locali finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, escludendo, altresì, tali investimenti dal calcolo ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno per tutti gli enti locali -:
in quale modo il Governo intenda incrementare gli interventi di immediata messa in sicurezza degli edifici scolastici, in un'ottica di programmazione strutturale finalizzata a limitare nel futuro i danni di eventuali nuove calamità naturali, e se non intenda inserire, quindi, da subito nell'annunciato «piano casa» norme specifiche mirate al suddetto scopo. (3-00474)

MOZIONI DI PIETRO ED ALTRI N. 1-00109, CICCHITTO, COTA, MILO E CONTE N. 1-00143, VIETTI ED ALTRI N. 1-00144 E FLUVI ED ALTRI N. 1-00145 CONCERNENTI INIZIATIVE RELATIVE AL SISTEMA CREDITIZIO ITALIANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIFORMA DELLE FONDAZIONI BANCARIE E DELLE BANCHE POPOLARI QUOTATE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
in data 2 febbraio 2009, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato una sua segnalazione (AS496) al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Banca d'Italia e alla Consob in merito alla governance degli istituti di credito e delle assicurazioni del nostro Paese, anche alla luce dell'indagine conoscitiva (IC36) «La corporate governance di banche e assicurazioni», conclusa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 23 dicembre 2008;
nell'attuale fase di crisi del settore finanziario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato condivide che priorità improrogabile del Governo e di tutte le istituzioni sia quella di predisporre misure che portino a risolvere la crisi, riducano al minimo gli effetti di quest'ultima sull'economia reale e ripristinino la fiducia nel corretto funzionamento dei mercati finanziari, ma nel contempo ritiene che la crisi in corso - diversamente da quanto da più parti sostenuto - richieda interventi in grado di affrontare alcune distorsioni del mercato e del settore del credito, così da assicurare nel futuro il recupero della reputazione collettiva e individuale del sistema bancario, oggi fortemente compromessa e causa della sfiducia diffusa sia dal lato della domanda - risparmiatori/investitori - sia dal lato dell'offerta a livello di sistema interbancario;
la capacità di rinnovamento non può che partire dall'affrontare temi solo apparentemente poco urgenti, ed invece centrali, come gli assetti di governance che presentano diversi profili critici:
a) l'ampia diffusione di legami azionari e personali fra concorrenti, soprattutto laddove creano nuclei stabili e intrecci non chiari tra soggetti finanziati e soggetti finanziatori;
b) la scarsa trasparenza nell'operato di alcuni centrali azionisti (si veda il ruolo essenziale ma non sempre chiaro delle fondazioni);
c) il mancato adeguamento della normativa sulle banche cooperative - in specie delle banche popolari quotate - la cui operatività concreta è oramai largamente assimilabile alle società per azioni;
questi profili critici erano stati più volti segnalati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in particolare:
a) in seguito alle indagini conoscitive IC32 (gennaio 2006), riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari, e IC25 (novembre 2004), relativa agli ostacoli alla mobilità della clientela nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria;
b) con la segnalazione del 28 maggio 2007 (Ostacoli allo sviluppo concorrenziale dei mercati dei servizi bancari per la clientela retail);
c) con frequenti audizioni parlamentari, tra le quali si ricordano quelle del 10 ottobre 2006 sull'attuazione della legge n. 262 del 2005, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e del 10 luglio 2007, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano;
nonostante le anomalie del sistema evidenziate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'autoregolamentazione collettiva e individuale non ha trovato rapidamente la forza di una spontanea reazione, sia pure a livello di intento, e poiché è mancata tale reazione spontanea del sistema finanziario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato chiede ora che il progettato intervento pubblico a sostegno delle banche sia inserito in un quadro di misure finalizzate a eliminare i conflitti di ruolo, a riformare assetti di governance ormai superati, a garantire la nozione di indipendenza e a introdurre maggiore trasparenza nel ruolo degli azionisti;
in base ai cosiddetti «decreti anticrisi» recentemente emanati (decreti-legge n. 155, 157 e 185 del 2008), sono stati predisposti una pluralità di strumenti volti a iniettare, in presenza di specifici presupposti, capitale pubblico nelle banche:
a) l'entrata dello Stato nel capitale di banche in crisi attraverso la sottoscrizione o prestazione di garanzie per gli aumenti di capitale;
b) la prestazione di garanzie da parte dello Stato a passività delle banche;
c) le forme di finanziamento da parte della Banca d'Italia (cosiddetta emergency liquidity assistance);
d) la sottoscrizione da parte dello Stato di obbligazioni speciali bancarie convertibili, in talune circostanze, in azioni ordinarie;
i cosiddetti «decreti anticrisi» che introducono questi strumenti necessitano poi di successiva attuazione per il tramite di decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della specifica applicazione caso per caso, anche sulla base di protocolli da stipulare con le banche interessate. Parrebbe, dunque, opportuno - secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - che l'intervento pubblico sia inserito, alla luce della specifica realtà italiana, nell'ambito di misure volte a realizzare radicali cambiamenti nella governance e non solo;
per quanto concerne la governance degli istituti di credito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato propone:
a) di investire la struttura stessa del sistema bancario/finanziario, eliminando i conflitti di ruolo/incarico e garantendo la trasparenza nel ruolo degli azionisti/finanziatori rispetto ai soggetti finanziati;
b) sempre nella prospettiva di rendere chiaro e ridurre il fenomeno dei legami azionari, un intervento regolatorio che riduca la soglia del 2 per cento, oltre la quale devono essere dichiarate le partecipazioni rilevanti;
c) di rivedere radicalmente la normativa sull'amministratore indipendente, che oggi consente il verificarsi di situazioni non limpide, nelle quali il medesimo soggetto assomma cariche diverse in società concorrenti;
occorrono - secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - interventi normativi sulle fondazioni bancarie:
a) le fondazioni devono rendere chiaro il processo decisionale sulle modalità con le quali esercitano i diritti di voto nelle società partecipate e devono definire i criteri in base ai quali selezionano i candidati da proporre per le cariche degli organi di governo delle società partecipate, anche alla luce dell'esigenza di non candidare soggetti caratterizzati da conflitto di ruoli;
b) è indispensabile che la nomina degli stessi organi di governance delle fondazioni e la gestione del patrimonio siano ispirate a criteri oggettivi e trasparenti. Anche la trasparenza sui criteri di gestione del patrimonio e la completezza informativa rendono auspicabili interventi normativi, eventualmente di settore;
occorre avviare anche una riforma delle banche popolari; i diversi disegni di legge presentati in Parlamento possono costituire un utile punto di partenza per un tempestivo intervento normativo: le banche popolari quotate sono infatti sempre più assimilabili a società per azioni e, quindi, ormai prive di quelle caratteristiche che ne giustificavano la forma assunta e le specificità in termini, ad esempio, di voto capitario, di clausola di gradimento, di limiti al possesso di partecipazioni azionarie e all'uso delle deleghe. Occorre, dunque, un intervento normativo che adegui il regime legale vigente, che rischia di essere solo uno strumento per evitare cambiamenti efficienti negli assetti azionari e di governo societario, alla realtà attuale;
ma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato propone anche misure a favore della clientela degli istituti di credito e, in particolare:
a) che gli interventi normativi sulla materia dei mutui immobiliari (rinegoziazione/portabilità) siano attuati in modo da consentire ai clienti di confrontare agevolmente le diverse opzioni e scegliere quella più competitiva in termini di miglior prezzo (vale a dire, in termini di minore tasso applicabile), anche al fine di evitare effetti distorsivi sugli spread;
b) di introdurre un chiaro ed unico indicatore sintetico che riunisca le diverse voci di spesa a carico del cliente che vada in scoperto. La clientela avrebbe un'immediata e chiara percezione del prezzo complessivo dei servizi bancari, necessaria per confrontare tra loro le diverse offerte presenti sul mercato e per rapportare il prezzo rispetto al livello dei tassi individuati come usurari. Occorre un chiarimento legislativo che dia un'indicazione precisa e tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario e interventi regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di tutte le voci di spesa a carico dei clienti finali, comprensivo delle commissioni di massimo scoperto. In un'ottica concorrenziale si tratta di una misura che appare necessaria non solo per il cliente/consumatore finale, ma anche per il cliente/piccola e media impresa;
il 25 marzo 2009 è stato sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze e dall'Associazione bancaria italiana un accordo quadro, che, di fatto, rinvia a forme di autoregolamentazione la soluzione di parte delle criticità segnalate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, superando le carenze dello stesso accordo quadro sottoscritto il 25 marzo 2009 dal ministero dell'economia e delle finanze e dall'Associazione bancaria italiana, al fine del pieno inserimento delle regole suggerite dalla citata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relative alla governance degli istituti di credito, all'effettiva portabilità dei mutui immobiliari per la prima casa di abitazione, all'introduzione di un chiaro ed unico indicatore sintetico che riunisca le diverse voci di spesa a carico del cliente che vada in scoperto;
ferme restando le prerogative del Parlamento, ad assumere le opportune iniziative anche legislative, al fine di - secondo le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - riformare le fondazioni bancarie e riformare le banche popolari quotate.
(1-00109)
(Nuova formulazione)«Di Pietro, Donadi, Borghesi».

La Camera,
premesso che:
le misure adottate dal Governo in materia di stabilizzazione del sistema finanziario hanno assicurato, nella fase più critica della crisi finanziaria internazionale, la dovuta dose di tranquillità e solidità al sistema finanziario e creditizio nazionale, senza disperdere inutilmente risorse finanziarie preziose;
il senso, prontamente evidenziato, degli interventi del Governo è stato quello di predisporre tutti gli strumenti più idonei all'occorrenza, con una variegata possibilità di opzioni, ma lasciando la concreta operatività degli stessi ad una valutazione prudente e circostanziata, volta a coniugare le autonome determinazioni degli istituti bancari interessati con quanto emergente in sede di vigilanza da parte delle autorità istituzionalmente preposte al controllo del settore e alla tutela della stabilità complessiva dello stesso e con le esigenze di tutela delle famiglie e delle imprese che nell'affidamento bancario trovano una fondamentale condizione di sostegno e sviluppo;
questa sorta di «cassetta degli attrezzi», come è stata autorevolmente definita anche in ambito internazionale, si è rivelata tanto più preziosa, quanto meno concreta ed effettiva è risultata la necessità del ricorso alla medesima, sulla base non di valutazioni dirigistiche o astratte, né tanto meno di risposte emotive a tensioni che in altre piazze estere hanno avuto toni di maggiore gravità che nel nostro Paese;
dopo avere assicurato comunque la possibilità di non fare mancare la dovuta liquidità al sistema attraverso strumenti più consueti e tradizionali (partecipazione al capitale, garanzia di strumenti di debito emessi dalle banche ed altri) lo strumento prioritario attraverso il quale si è sviluppato l'intervento di sostegno e stabilizzazione del settore è stato quello destinato ad incrementare le dotazioni patrimoniali degli istituti bancari perché potessero tradursi in corrispondenti ampliamenti degli impieghi: in questo modo, la stabilizzazione si è realizzata mediante l'iniezione di risorse destinate direttamente alle imprese, e quindi all'apparato produttivo del Paese;
necessario completamento di tale strategia è stata la previsione secondo la quale questo intervento, rimesso alla scelta di ciascun istituto bancario, in ogni caso implica la stipulazione con il ministero dell'economia e delle finanze di un vero e proprio protocollo di intenti, contenente una serie di precisi e mirati impegni di comportamento da parte dell'istituto bancario medesimo;
in questa prospettiva, vanno in primo luogo menzionati gli impegni in ordine al livello di liquidità da assicurare al sistema produttivo, rispetto al quale le correzioni apportate durante l'iter parlamentare dei provvedimenti d'urgenza sopra ricordati ha consentito di meglio puntualizzare aspetti essenziali e sovente vitali per le ordinarie dinamiche aziendali, soprattutto delle piccole e medie imprese;
analogamente è avvenuto in sede di concreta predisposizione del contenuto dei protocolli menzionati, per quanto attiene alla tutela di imprese e mutuatari in difficoltà economica a causa della congiuntura internazionale sfavorevole, nonché di elaborazione di precise politiche di remunerazione di dirigenti ed amministratori, in grado di segnare un emblematico fattore di discontinuità rispetto a discutibili e censurabili eccessi del passato;
in tale contesto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo è subordinata:
a) alla firma, da parte della banca e del ministero dell'economia e delle finanze, di un «protocollo di intenti», avente ad oggetto sia la disponibilità complessiva e le condizioni di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, sia le politiche di dividendi che l'emittente deve adottare in coerenza con l'esigenza di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte della banca emittente, di un codice etico, contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali;
in conformità e in esecuzione di quanto previsto dalle previsioni appena richiamate, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, emanato in attuazione del suddetto articolo 12, prevede che il protocollo di intenti sia definito tra il ministero dell'economia e delle finanze e la banca emittente sulla base di un accordo quadro tra il medesimo ministero e l'Associazione bancaria italiana (sottoscritto il 25 marzo 2009) e che debba tra l'altro contenere impegni circa:
a) il mantenimento per almeno un triennio di risorse finanziarie a favore delle piccole e medie imprese non in decremento rispetto al biennio 2007-2009: in questo modo si dovrebbero evitare - a fronte di una corrispondente domanda - situazioni di restrizione del credito;
b) la quantificazione del contributo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di aumentare la dote del fondo e moltiplicare le opportunità di finanziamento garantito;
c) l'applicazione di condizioni di credito che, nel rispetto della sana e prudente gestione, siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;
d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione;
e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca;
f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia;
il successivo comma 3 dello stesso articolo 2 del citato decreto ministeriale detta alcune specificazioni circa il contenuto del suddetto codice etico, disponendo al riguardo che, fermo il rispetto delle disposizioni di vigilanza al riguardo dettate dalla Banca d'Italia, siano previsti limiti alle remunerazioni dei vertici e degli operatori di mercato, inclusi i traders, e siano fissati limiti e condizioni alla corresponsione di indennità collegate alla cessazione del rapporto (cosiddetti golden parachutes);
l'accordo quadro sottoscritto il 25 marzo 2009 tra il ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana riflette e dà attuazione a tali disposizioni;
nello stesso contesto, gli interventi normativi più recenti si sono sviluppati, anche in virtù degli aggiustamenti e delle concrete soluzioni emerse in sede parlamentare in più direttrici parallele, e precisamente:
a) hanno condotto alla drastica eliminazione di ogni forma di remunerazione dell'affidamento bancario indipendente dall'effettivo utilizzo di somme, e cioè della cosiddetta commissione di massimo scoperto, nonché di ogni altra clausola di analogo contenuto, così liberando il sistema produttivo di un pesante fardello che fino ad allora, e per lungo tempo, ne aveva frenato la capacità propulsiva, privandolo di consistenti risorse finanziarie, ulteriormente essenziali nella attuale congiuntura economica;
b) hanno esaltato le esigenze di trasparenza del sistema creditizio, a tutto vantaggio delle insopprimibili necessità di informazione trasparente ed obiettiva del consumatore, per lo sviluppo di un sano rapporto competitivo tra operatori del settore, in grado di accrescere la qualità dei prodotti e servizi offerti;
c) hanno prodotto, nel breve periodo, una gamma di soluzioni ulteriori finalizzate a tutelare i soggetti più esposti (in particolare per coloro che avessero contratto mutui per l'acquisto della prima casa, i cui saggi di interesse, nel corso della prima parte del 2008, erano saliti significativamente, nella colpevole inerzia, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, del Governo dell'epoca);
gli strumenti normativi concretamente posti in campo nella attuale congiuntura si sono rivelati adeguati, diversificati e dai contenuti sicuramente idonei - come attestato dalla condizione relativamente più agevole dei nostri istituti bancari nell'affrontare la crisi internazionale rispetto ai più esposti competitori internazionali - per superare la difficile fase congiunturale, ma ora appare necessario non tanto implementare questo bagaglio di misure normative, quanto assicurare e dare evidenza degli interventi volti a monitorarne l'esito e le concrete misure di vigilanza sul loro effettivo rispetto;
peraltro, il necessario completamento di tali interventi passa inevitabilmente attraverso la rimozione e, se necessario, la doverosa sanzione per eventuali comportamenti scorretti degli operatori del sistema, come, per esempio, tutte le volte in cui dovessero emergere pratiche difformi dalla lettera e dalla ratio delle prescrizioni recentemente introdotte a tutela della trasparenza delle pratiche negoziali e della portabilità dei mutui, in merito alla quale proprio le recenti correzioni apportate alla precedente normativa offrono ai clienti, senza alcun costo fiscale o notarile, diritti per i quali ogni eventuale condotta ostruzionistica deve essere, sul piano della vigilanza amministrativa, prontamente sanzionata (attraverso gli strumenti consentiti), e, su quello normativo, deve essere rimossa ogni possibile configurazione di opportunità elusive di sorta,

impegna il Governo:

a proseguire nella strategia finora adottata per fronteggiare le esigenze di stabilità del sistema creditizio, ponendo in essere tutte le misure volte ad assicurare la puntuale osservanza, da parte degli istituti bancari, delle nuove prescrizioni introdotte e delle esigenze di trasparenza e tutela della clientela, poste come condizione insopprimibile per qualsiasi misura di intervento pubblico a sostegno non del sistema bancario e finanziario, ma della sua capacità di continuare a produrre la dovuta liquidità per il sistema produttivo, che costituisce la ragione d'essere delle stesse previsioni costituzionali in materia di credito e raccolta del risparmio (articolo 47 della Costituzione);
a sviluppare tutte le misure di vigilanza consentite per verificare ogni eventuale comportamento non conforme alla disciplina vigente per la più efficace tutela delle esigenze dei consumatori, intervenendo prontamente perché siano represse le condotte illecite e, se del caso, verificare quali ulteriori correzioni a tal fine si possono rendere necessarie in sede normativa per garantire a tutti i consumatori dei servizi bancari l'effettiva soddisfazione dei diritti loro riconosciuti.
(1-00143) «Cicchitto, Cota, Milo, Conte».

La Camera,
premesso che:
con l'indagine conoscitiva sui rapporti tra concorrenza e corporate governance IC36, conclusasi il 23 dicembre 2008, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha delineato il quadro aggiornato degli assetti di governo societario di banche, compagnie assicurative e società di gestione del risparmio, quotate e non quotate, in Italia;
l'indagine ha analizzato quattro aree principali: i modelli di governance, i legami tra i concorrenti, il ruolo delle fondazioni bancarie, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, cercando di individuare per ciascuna area eventuali problemi di natura concorrenziale e le possibili soluzioni di carattere normativo o regolamentare, evidenziando i punti di forza e i punti di debolezza del settore e suggerendo, anche alla luce dell'attuale crisi, i possibili interventi correttivi nel rispetto delle attribuzioni in materia di vigilanza assegnate ai vari enti preposti (Banca d'Italia, Consob, Isvap);
rispetto al tema della governance, emergerebbe la necessità di adottare in via prioritaria modelli chiari di ripartizione delle funzioni, quindi degli incentivi, tra azionisti, organi di gestione e organi strategici e di controllo, anche al fine di recuperare quella reputazione del sistema persa nel corso dell'attuale crisi finanziaria. L'indagine ha, inoltre, evidenziato un elevato grado di concentrazione dell'azionariato nelle banche esaminate, che limiterebbe fortemente la possibilità di mutamenti negli assetti di governance, mentre si registra una scarsa presenza di investitori istituzionali, a fronte di una significativa presenza delle fondazioni bancarie;
l'indagine segnalerebbe due anomalie in tema di legami che, sia la normativa in materia di divieto di concorrenza (ex articolo 2390 del codice civile) sia quella in materia di conflitto di interessi e amministratori indipendenti, non riuscirebbero adeguatamente a disciplinare: quella della presenza di soggetti che hanno, contemporaneamente, incarichi in organismi di governance in gruppi tra loro concorrenti e quella della presenza di competitors nelle partecipazioni azionarie delle società;
in tema di fondazioni, l'indagine rileverebbe una loro presenza determinante in qualità di azionista in molte banche. A riguardo, in virtù della loro importanza e del loro ruolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato auspicherebbe una maggiore trasparenza e chiarezza sulle modalità operative nella vita societaria, al fine di evitare legami problematici sotto il profilo concorrenziale, e una maggior presenza come investitori istituzionali;
è tuttavia importante sottolineare che, secondo quanto sintetizzato dal professor Zagrebelsky e riportato da notizie di stampa, le fondazioni bancarie rappresentano quella preziosa infrastrutturazione sociale di un sistema economico e sociale pluralistico, che non attribuisce esclusivamente all'amministrazione pubblica la responsabilità di perseguire il benessere della comunità, ma, al contrario, afferma praticamente il principio di sussidiarietà;
inoltre, l'affermazione secondo cui le fondazioni di origine bancaria sarebbero di fatto imprese non è basata su un'articolata verifica concreta del loro agire, ma sostenuta semplicemente sul mero possesso azionario, che viene ritenuto espressione di un'ingerenza nella gestione delle banche, nonostante tale ingerenza non trovi conferma nelle risposte date agli istituti partecipati, né nei comportamenti delle fondazioni;
è opportuno ricordare, altresì, che la sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2003 è intervenuta anche sulla governance delle fondazioni, dando un'interpretazione costituzionalmente corretta della disciplina legislativa dettata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in coerenza con la loro natura di soggetti privati non profit. La governance delle fondazioni è, quindi, espressione di un delicato equilibrio degli interessi presenti nel territorio di elezione delle singole fondazioni e risponde a criteri di trasparenza e di rappresentatività dei soggetti espressi delle realtà locali;
infine, è da rimarcare che è il ministero dell'economia e finanze l'autorità pro tempore preposta alla verifica non solo dei profili di legittimità delle fondazioni, ma anche della loro sana e prudente gestione. Una duplicazione di competenze si porrebbe in contrasto con il principio che richiede di evitare la duplicazione degli interventi, peraltro neanche giustificata da una specialità di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, essendo le fondazioni soggetti operanti in ambiti, come quelli dell'utilità sociale, non aventi rilevanza concorrenziale;
rispetto alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, l'indagine rimarcherebbe come le popolari abbiano, nel tempo, perso molte delle loro peculiarità che ne giustificavano la forma assunta, avvicinandosi e assumendo sempre più i connotati di una vera e propria società per azioni, sollecitando conseguentemente l'avvio di riforme in tema, per esempio, di diritti di voto, di limiti alle partecipazioni o di clausole di gradimento;
non si ravvisano, viceversa, ragioni sufficienti per smantellare l'assetto delle banche popolari, che, pur con qualche adeguamento, può continuare a rappresentare un'importante, positiva specificità del sistema creditizio italiano;
nella successiva segnalazione del 2 febbraio 2009 resa alle Camere (AS496, «Interventi di regolazione sulla governance di banche e assicurazioni»), il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel ricordare la pluralità di strumenti varati dal Governo per fronteggiare la crisi economico-finanziaria, in attesa dei decreti attuativi e dopo aver ricordato le aree di analisi oggetto dell'indagine, si è soffermato su due argomenti, in particolare: la disciplina dei mutui e le commissioni di scoperto;
a riguardo il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riterrebbe opportuno:
a) incentivare la ripresa di dinamiche concorrenziali piene nell'offerta dei mutui attraverso la portabilità dei mutui e/o la spontanea rinegoziazione degli stessi, anche al fine di evitare effetti distorsivi sugli spread, attraverso interventi che agevolino il confronto per gli utenti delle diverse opportunità loro concesse;
b) un intervento chiarificatore del legislatore, al fine di pervenire ad un'indicazione precisa e tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario, nonché interventi regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di tutte le voci di spesa a carico dei clienti finali, comprensivo delle commissioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
come rilevato nelle conclusioni della segnalazione, i profili critici da un punto di vista concorrenziale, i cui effetti distorsivi rischierebbero di essere accentuati dall'attuale crisi finanziaria, giustificherebbero l'urgenza di un intervento normativo e/o regolatorio, soprattutto laddove le misure di autoregolamentazione siano inadeguate o carenti al fine di ripristinare la fiducia nel sistema grazie a mercati correttamente regolati, nei quali sia applicato in maniera rigorosa, da parte delle imprese, il rispetto della legalità;
la maggioranza degli interventi correttivi necessari riguardano, però, norme di rango legislativo e non possono, quindi, essere oggetto dei decreti attuativi che saranno emanati in dipendenza di provvedimenti di delega per fronteggiare la crisi;
peraltro, anziché continuare ad intervenire in modo occasionale con leggi speciali su singoli aspetti del rapporto tra banche e fondazioni, occorre porre mano sollecitamente ad una riforma organica degli istituti di associazioni e fondazioni, adeguandoli alle moderne funzioni svolte,

impegna il Governo:

ad adottare solo quelle iniziative in risposta alle segnalazioni contenute nell'indagine IC36 e pervenute alle Camere attraverso la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato citata in premessa, che rappresentano effettivamente un vantaggio in termini di trasparenza e fruibilità del credito da parte dei cittadini;
ad adottare ogni iniziativa, nell'ambito delle sue competenze, per promuovere la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al titolo II del libro primo del codice civile;
ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, ogni iniziativa utile per eliminare situazioni di conflitto di interessi nella governance bancaria e per assicurare massima trasparenza e compatibilità di ruoli.
(1-00144)
«Vietti, Volontè, Occhiuto, Galletti».

La Camera,
premesso che:
la crisi finanziaria ha avuto origine nell'economia reale, in particolare nella drammatica sperequazione nella distribuzione del reddito e nel conseguente colossale aumento dell'indebitamento delle famiglie dei Paesi anglosassoni;
a sua volta la crisi finanziaria ha amplificato, nei mesi scorsi, la crisi dell'economia reale, mentre ora gli effetti negativi di quest'ultima retroagiscono sul sistema creditizio e finanziario. Il risanamento della finanza a livello globale è condizione necessaria per il risanamento delle attività economiche;
le autorità economiche e monetarie hanno agito per contenere il diffondersi della crisi finanziaria e contrastarne gli effetti sull'economia reale, scaricando in larga misura sui contribuenti, anziché sugli azionisti, i costi degli interventi. Le banche centrali delle economie avanzate hanno fornito, con interventi senza precedenti per dimensione e per intensità del coordinamento internazionale, ampia liquidità al sistema finanziario; i Governi hanno introdotto o rafforzato le garanzie sui depositi e i titoli bancari e sono intervenuti a ricapitalizzare le istituzioni finanziarie;
tali interventi hanno impedito il collasso del sistema, senza però riuscire a portare chiarezza sui bilanci di quelle banche che più hanno investito in titoli «tossici», rimane anzi incertezza sulla dimensione e sulla distribuzione delle perdite nei bilanci di quelle che erano le più grandi banche mondiali;
è presumibile che la recessione deteriorerà ulteriormente gli attivi bancari;
alla forte decelerazione dei finanziamenti, che ha indotto a parlare di credit crunch, contribuiscono, da un lato, una cautela e restrizioni, a volte ingiustificabili, delle banche insieme con l'oggettivo deterioramento della qualità dei finanziamenti; dall'altro, la diffusamente rilevata caduta dell'attività produttiva e le incertezze sul futuro dell'economia;
sono necessarie, nel campo finanziario, misure a livello globale, ma ciò non esime i singoli Stati dal fare la propria parte sia con iniziative proposte nelle istituzioni internazionali, sia con concrete politiche e strategie nei diversi Paesi;
il 25 febbraio 2009 il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea (cosiddetto «gruppo de La Rosière») ha adottato una relazione, in merito alla quale la Commissione europea ha espresso una condivisione, in cui si riconosce che, sebbene i problemi legati alla crisi in atto non possano essere risolti semplicemente con una maggiore regolamentazione, una profonda revisione dell'approccio regolamentare in materia di mercati finanziari, a livello comunitario ed internazionale, sia una condizione imprescindibile per scongiurare il ripetersi di una crisi sistemica di straordinaria portata come quella attuale. A tal fine la relazione:
a) suggerisce di concentrarsi, nell'adeguamento della regolamentazione, sulle principali criticità emerse (conflitti di interesse per le società di rating, per le società di consulenze e placement dei titoli, gestione di bolle finanziarie, attività finanziaria ombra, poche regolate o totalmente «autoregolate», pratiche regolamentari e contabili che hanno aggravato la tendenza prociclica, scarsi incentivi per migliorare la gestione e la trasparenza, assenza di coordinamento internazionale nella definizione di norme e standard, nonché debolezza del raccordo tra attività di regolazione e di vigilanza, regole contabili per la valutazione degli asset di bilancio);
b) sottolinea l'inadeguatezza in tale contesto delle misure di autoregolamentazione adottate dal settore privato, che potranno essere prese in considerazione solo come integrazione e completamento delle norme pubbliche e a condizione che le autorità di vigilanza ne controllino l'attuazione;
c) raccomanda, tuttavia, di evitare un eccesso di regolamentazione, in quanto suscettibile di provocare un rallentamento dell'innovazione finanziaria, compromettendo la crescita economica;
d) suggerisce l'adozione di misure volte al monitoraggio e denuncia alle autorità europee di fenomeni con intenti di protezionismo finanziario; un'azione di contrasto della recessione molto più decisa, da condurre con interventi ampi e incisivi per stimolare la domanda pubblica e privata, riverbererebbe i suoi riflessi positivi anche sulla domanda di credito e sulla qualità degli asset degli intermediari finanziari;
d'altra parte, restituire fiducia nelle istituzioni finanziarie e ristabilire il funzionamento del sistema del credito è indispensabile, insieme con il sostegno alla domanda proveniente dalle politiche monetarie e fiscali, per rilanciare la crescita;
il credito delle banche italiane ha decelerato nettamente: a gennaio 2009 il tasso di crescita su tre mesi dei prestiti erogati al settore privato è sceso al 2,3 per cento su base annua, dall'8,6 di settembre 2008. Il rallentamento ha interessato tutte le categorie di debitori: per le imprese il tasso di crescita su tre mesi è stato a gennaio 2009 pari al 5,5 per cento, circa tre punti in meno che a settembre 2008, e ha riguardato, in particolare, i prestiti alle imprese con meno di 20 addetti e all'industria manifatturiera; per le famiglie la crescita era del 3,3 per cento a gennaio 2009, contro il 4,7 di settembre 2008; per quanto riguarda i mutui per l'acquisto di abitazioni, che costituiscono il 68 per cento del credito alle famiglie consumatrici, nel quarto trimestre dell'anno le nuove erogazioni di prestiti si sono ridotte del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2007;
le principali banche italiane hanno sofferto perdite più contenute rispetto a quelle di altri Paesi, grazie a una scarsa esposizione ai titoli tossici, al forte radicamento nell'attività bancaria tradizionale, alla prudenza del quadro regolamentare e di supervisione, al minor grado di indebitamento dei loro clienti;
in questo contesto, l'intervento pubblico per la patrimonializzazione delle banche costituisce un primo passo, al quale dovranno seguirne altri in materia di concessione di garanzie pubbliche per la raccolta bancaria e medio-lungo termine in attuazione dei decreti-legge n. 155 del 2008 e n. 157 del 2008, nonché in tema di fiscalità delle banche (ad esempio, il ripristino della deducibilità delle perdite su crediti allo 0,4 per cento) e, soprattutto, dei fondi comuni d'investimento, al fine di impedire svantaggi competitivi nei confronti degli intermediari di altri Paesi europei;
la crisi ha cambiato la percezione del sistema bancario da parte dei consumatori italiani. Basti pensare che è raddoppiata la percentuale dei clienti pronta a cambiare la banca di riferimento: si tratta di un fatto positivo, che potrebbe attivare un circuito virtuoso in grado di portare le banche a migliorare la propria offerta e, di conseguenza, ad un innalzamento medio della qualità fornita;
la necessità di affermare trasparenza e vantaggi per i consumatori sui mutui immobiliari e sulla commissione di massimo scoperto è da tempo al centro dell'iniziativa politica e parlamentare del Partito democratico, in linea con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, concretizzatasi con innumerevoli e puntuali proposte che il Governo ha successivamente accolto, sebbene in maniera incompleta e insufficiente;
è solo grazie ad un emendamento presentato da parlamentari esponenti del Partito democratico al decreto-legge n. 185 del 2008 che nel nostro ordinamento sono state introdotte sanzioni, apprezzate dal Governatore della Banca d'Italia nell'ultima audizione in Commissione finanze, verso gli intermediari che ostacolino la portabilità del mutuo - introdotta nel 2007 dal cosiddetto «decreto Bersani» - da una banca all'altra, destinandone i proventi al finanziamento del fondo per le famiglie in difficoltà al pagamento della rata del mutuo e del quale è atteso, a breve, il regolamento di gestione. Ed ancora in virtù dell'iniziativa del Partito democratico nel 2009 i contribuenti titolari di un mutuo prima casa potranno elevare la detraibilità degli interessi passivi fino a 4.000 euro. Una soglia che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, deve essere ancora aumentata,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione alle misure contenute nei decreti-legge n. 155 del 2008 e n. 157 del 2008, in particolare alla prestazione di garanzie pubbliche per:
a) la raccolta bancaria a medio e medio-lungo termine al fine di consentire un adeguato sostegno all'economia reale;
b) il credito bancario verso le imprese;
a individuare i provvedimenti necessari a sostenere il credito all'esportazione;
al fine di migliorare la tutela dei risparmiatori, l'integrità dei mercati, anche alla luce della recente crisi, ad adottare iniziative per modificare, integrare e coordinare la disciplina del codice civile, del testo unico della finanza, del testo unico bancario e del codice delle assicurazioni, allo scopo di rafforzare i presidi di governo societario e di aumentarne la trasparenza nelle società quotate, nelle banche e negli altri intermediari finanziari e nelle società di assicurazione, adottando, tra l'altro, iniziative per l'attribuzione alle autorità di vigilanza di specifici poteri in materia di definizione di procedure interne per il contenimento dei conflitti di interesse (ivi incluso ruolo e compiti dei comitati di controllo, ove previsti), definizione e valutazione dei compiti e dei requisiti degli amministratori indipendenti e delle modalità per la loro elezione e revoca;
a predisporre interventi volti a coordinare meglio le differenti discipline in materia di governo societario e dei sistemi di controllo e a renderle più efficienti, procedendo alle opportune semplificazioni, laddove la stratificazione delle norme abbia portato a duplicazioni di controlli con oneri non giustificati;
ad adottare iniziative per evitare ingerenze politico-amministrative nella materia del credito, quali si potrebbero verificare, realizzando una sorta di amministrativizzazione di questo comparto, a livello territoriale, con il progettato ruolo per i prefetti nella concessione dei finanziamenti bancari, prevenendo, a livello internazionale e interno, il formarsi di sistemi bancari-ombra ed esponendo in Parlamento le linee che in queste materie saranno sostenute nei diversi vertici internazionali, con riferimento al legal standard, alla governance globale e alle politiche di impulso fiscale;
a predisporre interventi, coordinati in sede europea, in tutti i settori nei quali è possibile creare gli anticorpi per le crisi finanziarie, tutelando il risparmio e rendendo il credito funzionale allo sviluppo dell'economia, nella salvaguardia dell'autonomia delle scelte dei banchieri, agendo in tema di paradisi fiscali, concorrenza fiscale hedge fund, società di rating, società di consulenza e placement di titoli, distribuzione bancaria di prodotti finanziari, riciclaggio del denaro sporco, non con provvedimenti protezionistici, ma incidendo su piramidi societarie, scatole cinesi, conflitti di interesse e incompatibilità;
a fornire stimoli ulteriori alla concorrenza, rafforzando ulteriormente quelle misure volte a ampliare le condizioni di scelta di famiglie e imprese in favore degli istituti e dei prodotti creditizi a più alta efficienza, economicità, trasparenza e adattabilità alle esigenze della clientela.
(1-00145)
(Nuova formulazione)«Fluvi, D'Antoni, Ceccuzzi, Carella, Causi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo».