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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 28 aprile 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 aprile 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bordo, Bossa, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Di Pietro, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Frattini, Galati, Garavini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, La Malfa, La Russa, Laboccetta, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Marchi, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Angela Napoli, Andrea Orlando, Leoluca Orlando, Papa, Pescante, Piccolo, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Tassone, Torrisi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bordo, Bossa, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Casero, Casini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Di Pietro, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Frattini, Galati, Garavini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, La Malfa, La Russa, Laboccetta, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Marchi, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Angela Napoli, Andrea Orlando, Leoluca Orlando, Papa, Pescante, Piccolo, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Tassone, Torrisi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 aprile 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RAISI: «Modifiche agli articoli 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di trattamento degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza nella posizione di ausiliaria e di computo del medesimo agli effetti del trattamento di quiescenza» (2399);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MALGIERI: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute e di diritto all'attività sportiva e ricreativa» (2400);
MALGIERI: «Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero» (2401);
MALGIERI: «Istituzione di presìdi sanitari presso le sedi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» (2402).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato De Corato ha comunicato, prima del ritiro della medesima proposta da parte del presentatore, di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
BARANI ed altri: «Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (1360).

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Barani ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
BARANI ed altri: «Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra» (1360).

Il deputato Narducci ha comunicato, anche a nome del cofirmatario, di ritirare la seguente proposta di legge:
NARDUCCI e BOBBA: «Modifica all'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di obblighi di informazione a carico dei lavoratori che aderiscono agli scioperi nei servizi pubblici essenziali» (2257).

Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
GARAGNANI: «Modifiche agli articoli 138 e 139 e introduzione dell'articolo 139-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento del danno biologico e del connesso danno morale» (2307) Parere delle Commissioni I, VI, IX e XII.

VI Commissione (Finanze):
FEDI ed altri: «Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di assistenza fiscale nei confronti dei dipendenti pubblici non residenti nel territorio dello Stato» (2176) Parere delle Commissioni I, III, V e XI;
VIOLA ed altri: «Disposizioni per l'attribuzione di un credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria» (2222) Parere delle Commissioni I, V e VII;
TAGLIALATELA: «Modifica dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'Autorità garante del contribuente, e istituzione del Consiglio nazionale del Garante del contribuente» (2339) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TAGLIALATELA: «Disposizioni tributarie e sgravi contributivi concernenti interventi di conservazione del patrimonio edilizio nei centri storici protetti dall'UNESCO delle città di Napoli, Roma, Verona e Vicenza» (2340) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
BARBIERI: «Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni» (2299) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIV.

XI Commissione (Lavoro):
TAGLIALATELA: «Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace» (2341) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

XIII Commissione (Agricoltura):
RAINIERI ed altri: «Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» (2371) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII e XIV.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 22 aprile 2009, ha comunicato che la 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera (COM(2008)414 definitivo) (atto comunitario n. 29) (atto Senato doc. XVIII, n. 15).
Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Il Presidente del Senato, con lettera in data 22 aprile 2009, ha comunicato che la 3a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Rafforzare l'approccio globale in materia migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie» (COM(2008)611 definitivo) (atto comunitario n. 17) (atto Senato doc. XVIII, n. 16).
Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relativa all'anno 2007 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati, negli anni dal 1998 al 2006 (doc. LXIV, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 17 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la prima relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, aggiornata al 31 dicembre 2008 (doc. CCXVI, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 22 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale, relativa all'anno 2008.
Tale relazione, allegata allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il 2009, è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 aprile 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GOZI n. 9/1519/19, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2008, concernente la creazione del Corpo volontario di giovani europei impegnati nell'aiuto umanitario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 22 aprile 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione BERNARDINI ed altri n. 7/00087, approvata dalla II Commissione (Giustizia) nella seduta del 4 febbraio 2009, riguardante le norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2004, n. 104, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del secondo semestre 2008, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 410 del 2001, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 24 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 aprile 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Tursi (Matera), Venegono Superiore (Varese), Angri (Salerno) e Mombaroccio (Pesaro e Urbino), nonché dei consigli provinciali di Caserta e Frosinone.
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal difensore civico della regione Lazio.

Il difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 31 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2008 (doc. CXXVIII, n. 11).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 23 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Sergio Gelardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (34).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (76).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 maggio 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (77).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 maggio 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Iniziative presso Trenitalia per assicurare un adeguato servizio di trasporto ferroviario nella provincia di Bergamo - 3-00296, 3-00496, 3-00497 e 3-00498)

A) Interrogazioni

PEZZOTTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con l'entrata in vigore dei nuovi orari ferroviari, la linea Brescia-Bergamo ha perso tutti i collegamenti diretti con Milano, per cui coloro che provengono dalla parte est della provincia di Bergamo dovranno inevitabilmente cambiare treno nel capoluogo, confidando nella compatibilità delle coincidenze;
anche la linea Treviglio-Bergamo ha perso molti treni, soprattutto nella fascia di punta, per cui chi deve raggiungere Bergamo dalla provincia più a sud, prima delle ore 8, o si riversa sull'unico treno disponibile delle ore 7,28 da Treviglio Centrale, oppure si troverà costretto ad utilizzare mezzi propri, ovviamente più lenti, più inquinanti e più onerosi;
la linea Bergamo-Lecco ha visto i propri orari aumentare di 10 minuti (sui 36 di percorrenza) a causa di lavori e coincidenze a Calolziocorte;
la linea Bergamo-Milano è stata declassata a servizio «metropolitano», eccezion fatta per alcuni treni in fascia pendolare, che coprono il tragitto senza troppe fermate intermedie. I restanti treni impiegano un'enormità per percorrere quei 56 chilometri che separano Bergamo da Milano;
nonostante tutto, il comitato pendolari bergamaschi ha deciso, a fronte di alcune «promesse» da parte di Trenitalia e in previsione dell'entrata in vigore a giugno 2009 dei servizi suburbani, di approvare tale piano;
Trenitalia, però, dopo aver fatto firmare tale piano, ha deciso di cambiare le carte in tavola, allungando ancora i tempi di percorrenza di alcuni treni e istituendo fermate non previste;
era stato previsto, ad esempio, un treno da Bergamo alle ore 7,02 con fermate a Verdello (ore 7,11), Pioltello (ore 7,32) e Milano Linate (ore 7,42), ma dopo l'accordo siglato in data 28 novembre 2008 questo treno è stato anticipato di 15 minuti, con fermate in tutte le stazioni per poi, a seguito di innumerevoli proteste, riclassificarlo come «diretto», pur mantenendo comunque le fermate di Cassano e Melzo;
l'utenza bergamasca non è assolutamente soddisfatta né degli orari proposti, né del trattamento riservato, e Trenitalia, nello stilare l'orario, non ha tenuto conto delle reali esigenze di quella linea che conta, sulla sua direttrice, le città di Bergamo che è al 5o posto in Italia come flusso passeggeri (con 10.300.000 unità), Treviglio (con 3.500.000) e Verdello, nonostante le promesse fatte e firmate nell'incontro del 28 novembre 2008 presso la regione Lombardia -:
quali urgenti iniziative intenda adottare nei confronti di Trenitalia affinché mantenga fede alle promesse e agli accordi sottoscritti e per risolvere una situazione che sta creando notevolissimi disagi alla utenza, per la stragrande maggioranza costituita da pendolari, della provincia di Bergamo. che, come ricordato in premessa, è tra le prime in Italia quanto a flusso di passeggeri.(3-00296)
(19 dicembre 2008)

STUCCHI, PIROVANO e CONSIGLIO. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comitato pendolari bergamaschi, insoddisfatto dei nuovi orari ferroviari che entreranno in vigore dal 22 dicembre 2008, ha diramato a mezzo stampa la drammatica situazione dei collegamenti ferroviari nella provincia di Bergamo;
la provincia di Bergamo è risultata la più penalizzata in tutta la regione Lombardia;
la linea Brescia-Bergamo ha perso tutti i collegamenti diretti con Milano e tutti coloro che provengono dalla parte est della provincia di Bergamo dovranno inevitabilmente cambiare treno a Bergamo, ma non sempre le coincidenze saranno compatibili;
la linea Treviglio-Bergamo ha perso tantissimi treni, soprattutto in fascia di punta;
chi dalla zona della bassa bergamasca deve raggiungere Bergamo prima delle ore 8, deve prendere necessariamente l'unico treno disponibile alle ore 7.28 da Treviglio Centrale oppure si troverà costretto ad utilizzare mezzi propri: più lenti - anche a causa del traffico - più inquinanti, più onerosi e più scomodi da «parcheggiare»;
la linea Bergamo-Lecco ha visto i propri orari aumentare di 10 minuti, a causa di lavori/coincidenze a Calolziocorte;
la linea Bergamo-Milano è stata declassata a servizio «metropolitano», eccezion fatta per alcuni treni in fascia pendolare, che coprono il tragitto senza troppe fermate intermedie. I restanti treni impiegano moltissimo tempo per percorrere quei 56 chilometri che separano Bergamo da Milano;
il comitato pendolari bergamaschi ha deciso con Trenitalia di firmare tale piano, in previsione dell'entrata in vigore a giugno 2009 dei servizi suburbani;
Trenitalia, dopo la firma dell'accordo, ha deciso di modificare ancora i tempi di percorrenza di alcuni treni, istituendo fermate non previste;
ad esempio, era stato previsto un treno alle ore 7.02 da Bergamo con fermate a Verdello (ore 7.11), Pioltello (ore 7.32) e Milano Linate (ore 7.42). Dopo l'accordo siglato in data 28 novembre 2008, questo treno è stato anticipato di 15 minuti, facendolo fermare in tutte le stazioni e poi, a seguito di innumerevoli proteste, è stato ridisegnato come «diretto», mantenendo comunque le fermate di Cassano e Melzo: a Cassano arriverebbe alle ore 7.20, ma in quella stazione esistono già treni per Milano alle ore 7.11, 7.29 e 7.39. Discorso analogo è stato fatto per Melzo;
altro esempio è il treno delle ore 7.32 da Bergamo, che prima partiva alle ore 7.47 da Treviglio per arrivare alle ore 8.06 a Pioltello. Dopo aver siglato l'accordo quel treno arriverà alle ore 8.15 a Pioltello senza fare fermate intermedie. 28 minuti per fare 20 chilometri, con una media di 40 chilometri all'ora, in barba agli enormi investimenti per il quadruplicamento della Treviglio-Pioltello;
Trenitalia, nello stilare l'orario, non ha tenuto conto delle reali esigenze di quella linea che conta, sulla sua direttrice un numeroso flusso di passeggeri: Bergamo è al 5o posto in Italia con 10.300.000 unità, Treviglio con 3.500.000 e senza dimenticare il grande flusso di passeggeri da Verdello -:
se ritengano di intervenire con tempestività al fine di verificare quanto sopra e, nel caso risponda al vero, di rivedere la programmazione degli orari dei treni, in modo da rispondere alle esigenze dei cittadini pendolari. (3-00496)
(27 aprile 2009)
(ex 4-01896 del 17 dicembre 2008)

MISIANI e SANGA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
lunedì 15 dicembre 2008 sono entrati in vigore i nuovi orari ferroviari per la regione Lombardia;
la provincia di Bergamo è risultata la più penalizzata nell'ambito della regione;
la linea Brescia-Bergamo ha perso tutti i collegamenti diretti con Milano. Dal 15 dicembre 2008 coloro che provengono dalla parte est della provincia devono inevitabilmente cambiare treno a Bergamo e non sempre le coincidenze sono compatibili;
la linea Treviglio-Bergamo ha perso numerosi treni, soprattutto in fascia di punta, con rilevanti disagi per chi dalla bassa pianura bergamasca deve raggiungere il capoluogo orobico;
la linea Bergamo-Lecco ha visto i propri orari aumentare di 10 minuti (su 36 di percorrenza), a causa di lavori/coincidenze a Calolziocorte;
la linea Bergamo-Milano è stata declassata a servizio «metropolitano», eccezion fatta per alcuni treni in fascia pendolare che coprono il tragitto senza troppe fermate intermedie. I restanti treni impiegano tempi eccessivi per percorrere i 56 chilometri che separano Bergamo da Milano;
questo ridimensionamento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario locale è in palese contraddizione con gli enormi investimenti effettuati per il quadruplicamento della linea ferroviaria Treviglio-Pioltello e la generale condivisione della necessità di potenziare il trasporto su ferro in alternativa al traffico su strada e autostrada;
nello stilare il nuovo orario Trenitalia non ha tenuto conto delle reali esigenze di una linea che conta, sulla sua direttrice, le stazioni di Bergamo (che è al 5o posto in Italia come flusso passeggeri), Treviglio e Verdello. La regione Lombardia, dal canto suo, non è riuscita a garantire che Trenitalia mantenesse le promesse fatte e firmate nell'incontro del 28 novembre 2008;
secondo quanto riportato dagli organi di informazioni, l'assessore alle infrastrutture della regione Lombardia avrebbe dichiarato che «se Trenitalia ha deciso che Freccia rossa deve correre passando davanti a tutti gli altri treni e sulle spalle dei pendolari, può darsi che saremo costretti a dimostrare a Trenitalia che il Freccia rossa può anche rimanere in stazione» -:
se sia a conoscenza della situazione sopra riportata e quali iniziative urgenti intenda promuovere nei confronti di Trenitalia, ivi compresa la sospensione dell'erogazione a Trenitalia dei 480 milioni stanziati in suo favore dal cosiddetto «decreto-legge anti-crisi», per risparmiare agli utenti delle ferrovie locali lombarde, a partire dalle tratte che ricadono nel territorio della provincia di Bergamo, gli inaccettabili disagi derivanti prodotti dai nuovi orari invernali.(3-00497)
(27 aprile 2009)
(ex 4-01900 del 17 dicembre 2008)

CAPARINI, SALVINI, PIROVANO, VOLPI, CROSIO, STUCCHI e CONSIGLIO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
lunedì 15 dicembre 2008 sono entrati in vigore i nuovi orari ferroviari per la regione Lombardia;
la linea Brescia-Bergamo ha perso tutti i collegamenti diretti con Milano;
tale soppressione coincide con un evidente ridimensionamento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario locale;
sono molte le variazioni d'orario apportate da Trenitalia in modo difforme da quanto concordato con le regioni interessate;
il nuovo orario Trenitalia non ha tenuto conto delle reali esigenze di una linea che conta, sulla sua direttrice, le stazioni di Bergamo (che è al quinto posto in Italia come flusso passeggeri) e di Brescia, che garantiscono un importante contributo in termini di fatturato: Trenitalia non ha mantenuto gli impegni dell'incontro del 28 novembre 2008;
secondo quanto riportato dagli organi di informazioni, l'assessore alle infrastrutture della regione Lombardia avrebbe dichiarato che «se Trenitalia ha deciso che Freccia rossa deve correre passando davanti a tutti gli altri treni e sulle spalle dei pendolari, può darsi che saremo costretti a dimostrare a Trenitalia che il Freccia rossa può anche rimanere in stazione»;
Trenitalia ha istituito una task force che sta costantemente verificando l'andamento della situazione, al fine di procedere tempestivamente all'eventuale adozione di interventi correttivi;
in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-00785 del 17 dicembre 2008, a prima firma dell'onorevole Montagnoli, che dà conto di molteplici criticità generate dal cambio orario del 14 dicembre 2008, focalizzando specificamente sui servizi di trasporto regionale in Lombardia, ma rappresentando anche ciò che accade in altre regioni del Nord Italia (Veneto, Trentino, Piemonte), il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur sostenendo che non determina o non concorre a determinare la declinazione dell'offerta, preso atto delle pesanti ripercussioni determinate dalle recenti variazioni d'orario, si è dichiarato disponibile a prendere parte ad iniziative di cooperazione e concertazione tra i soggetti interessati (in particolare: regioni e Trenitalia spa) per rimuovere e - in futuro - prevenire l'insorgere di analoghe criticità -:
quali siano le iniziative urgenti che intenda promuovere nei confronti di Trenitalia. (3-00498)
(27 aprile 2009)
(ex 5-00920 del 29 gennaio 2009)

(Iniziative presso Trenitalia per il potenziamento degli scali merce ferroviari di Comiso e Ragusa - 2-00182)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la divisione Cargo di Trenitalia, nell'ambito di una diversa allocazione del personale sul territorio, a partire dal 15 settembre 2008, ha previsto il trasferimento del personale degli scali di Ragusa e Comiso allo scalo di Gela;
tale provvedimento è apparso un primo passo in vista della più volte paventata chiusura dei due scali merce;
la rete ferroviaria riveste un'importanza strategica per tutto il territorio della provincia di Ragusa, un servizio insostituibile sia per le grandi industrie che per il vasto e diffuso tessuto imprenditoriale;
un depotenziamento della rete ferroviaria causerebbe un aumento del traffico merci su gomma a carico di infrastrutture stradali deficitarie ed insicure ed effetti negativi sul tessuto imprenditoriale, che dovrebbe far fronte ad un aumento dei costi di trasporto -:
quali azioni intenda promuovere presso Trenitalia per giungere ad un potenziamento degli scali merce di Comiso e Ragusa.
(2-00182)«Causi, Capodicasa».
(20 ottobre 2008)

(Iniziative per la piena funzionalità e la messa in sicurezza della strada statale 575, itinerario Troina-Paternò, e della strada statale 120, itinerario Troina-Cesarò - 2-00316)

C) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
a seguito delle recenti gravi condizioni metereologiche che hanno investito una vasta area della Sicilia, la strada statale n. 575, itinerario Troina-Paternò, e la strada statale n. 120, itinerario Troina-Cesarò, hanno subito gravi ed ingenti danni: in particolare, le due arterie sono state interessate da numerosi smottamenti e crolli di ampi tratti della carreggiata;
è strategica l'importanza che la strada statale n. Troina-Paternò e la strada statale n. 120 Troina-Cesarò rivestono per la mobilità dell'intera zona;
un intervento urgente potrebbe prevenire ulteriori cedimenti della carreggiata, compromettendo drasticamente la funzionalità e la sicurezza delle due strade;
va considerato lo stato di persistente pericolosità in cui attualmente versano le due strade indispensabili per i collegamenti viari della cittadina di Troina interessate anche da movimenti franosi del versante sovrastante -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi urgenti intenda realizzare per ripristinare la piena funzionalità e la messa in sicurezza della strada statale n. 575, itinerario Troina-Paternò, e della strada statale n. 120, itinerario Troina-Cesarò.
(2-00316)«Berretta».
(20 febbraio 2009)

(Iniziative per un adeguato servizio di trasporto aereo tra Milano Linate e Olbia, nell'ambito della continuità territoriale - 3-00401)

D) Interrogazione

COMPAGNON. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i collegamenti aerei Milano Linate-Olbia-Milano Linate sono gestiti in perfetto regime di monopolio da Meridiana linee aeree, che ha di recente, secondo l'interrogante arbitrariamente, eliminato i limiti tariffari connessi alla continuità territoriale, aumentando il prezzo dei biglietti da 280 a 650 euro;
tale indiscriminato incremento delle tariffe aeree non è giustificato dall'andamento del prezzo del greggio, in calo da tempo, ed appare in stridente contrasto con quanto sta avvenendo nei Paesi dell'Unione europea;
i noti fatti attinenti il trasporto aereo nel nostro Paese stanno in genere delineando una serie di aspetti in senso peggiorativo per i consumatori, per i contribuenti e per la mobilità dei cittadini, oltre che situazioni di monopolio sostanziale e di incrementi tariffari del tutto incompatibili con i principi fondamentali della disciplina antitrust -:
se l'aumento della tariffa sulla tratta Milano Linate-Olbia-Milano Linate praticata da Meridiana linee aeree sia compatibile con i criteri stabiliti dall'Unione europea a proposito della necessità di contribuire ad un migliore sviluppo delle regioni più isolate geograficamente;
se e quali urgenti iniziative, nell'ambito della propria competenza, intenda adottare al fine di garantire la continuità territoriale, di evitare distorsioni del mercato e di prevenire un aumento ingiustificato dei prezzi al consumo in un settore strategico quale il trasporto aereo.
(3-00401)
(24 febbraio 2009)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ NONCHÉ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO (A.C. 1441-BIS-C)

A.C. 1441-bis-C - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
INNOVAZIONE

Art. 1.
(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada».

6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
INNOVAZIONE

Art. 1.
(Banda larga).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente capo: Capo I-bis - Casa e infrastrutture con il seguente articolo:
Art. 1-bis. - (Centrali di committenza). - 1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.
3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell' osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri di qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio.
3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la società CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo di cui al comma 5 dell'articolo 6 sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.
3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.
3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.
3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto.
3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi determinati ai sensi del comma 3-ter.
3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.
3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica».
1. 01. (ex 1. 01.) Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.
(Società di consulenza finanziaria).

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. - (Società di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1o ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi).

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Chiarezza dei testi normativi).

Al comma 1, capoverso, comma 3, dopo le parole: testi unici aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e.
3. 1. (ex 3. 1.) Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi).

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi).

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti predisponendo un elenco delle norme da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, le parole:, predisponendo un elenco di tali disposizioni suddiviso per le suddette tipologie.
5. 1. (ex 5. 5.) Amici.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti predisponendo un elenco delle norme da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
5. 2. (ex 5. 4.) Amici.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
al comma 2, dopo le parole: «dispongono l'abrogazione delle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «predisponendo un elenco delle norme da abrogare».
5. 3. (ex 5. 3.) Amici.

Al comma 2, capoverso Art. 17-bis, comma 1, lettera b), dopo la parola: ricognizione aggiungere le seguenti: ed elenca zione.
5. 4. (ex 5. 6.) Amici, Zaccaria.

Al comma 2, capoverso Art. 17-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e della Commissione per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246.
5. 5. (ex 5. 2.) Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;
c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;
d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguar dare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

Al comma 2, sopprimere il capoverso 2-bis.
9. 1. (ex 9. 2.) Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 2, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: i concessionari e.
9. 2. (ex 9. 3.) Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti).

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti).

Al comma 1, dopo la parola: competenze aggiungere le seguenti: e prerogative.
11. 1. (ex 11. 1.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale).

Sopprimerlo.
* 12. 1. (ex 12. 1.) Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Beretta, Amici.

Sopprimerlo.
* 12. 2. (ex 12. 3.) Piffari, Scilipoti, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento al quadro normativo comunitario del testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
12. 3. (ex 12. 5.) Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: acquisito il parere della con le seguenti: d'intesa con la.
12. 4. (ex 12. 9.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
12. 5. (ex 12. 13.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2 ed al presente comma, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 2 e 3, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
12. 6. (ex 12. 10.) Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al presente articolo. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2 ed al presente comma, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 2 e 3, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
12. 6.(Testo modificato nel corso della seduta)(ex 12. 10.) Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: I predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
12. 7. (ex 12. 6.) Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, indicando specificatamente le eventuali osservazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
12. 8. (ex 12. 2.) Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I decreti di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
* 12. 9. (ex 12. 7.) Mariani, Bratti.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I decreti di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
* 12. 10. (ex 12. 7.) Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I decreti di cui al comma 1 devono inoltre disciplinare i limiti delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale indeterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.
12. 11. (ex 12. 12.) Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSO ALLEGATO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Semplificazione della legislazione).

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni:
1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1o gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
c-bis) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione dei trattati internazionali;
d) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"»;
f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

1-bis. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948. ALLEGATO 1
(vedi articolo 4, comma 1-bis)

Voce Atto normativo
8 legge 23 maggio 1861, n. 33
9 legge 26 maggio 1861, n. 34
89 legge 2 marzo 1862, n. 480
98 legge 30 marzo 1862, n. 533
143 legge 3 agosto 1862, n. 741
226 legge 11 agosto 1863, n. 1397
238 legge 24 gennaio 1864, n. 1649
273 legge 26 maggio 1864, n. 1786
274 legge 26 maggio 1864, n. 1787
295 legge 13 novembre 1864, n. 2000
301 legge 27 novembre 1864, n. 2021
304 legge 11 dicembre 1864, n. 2033
350 legge 18 marzo 1865, n. 2204
413 legge 13 gennaio 1866, n. 2778
438 legge 20 giugno 1866, n. 3007
450 legge 21 luglio 1866, n. 3087
455 legge 27 maggio 1867, n. 3745
467 legge 7 luglio 1867, n. 3792
470 legge 28 luglio 1867, n. 3818
471 legge 28 luglio 1867, n. 3819
494 legge 3 novembre 1867, n. 4034
518 legge 24 maggio 1868, n. 4392
519 legge 24 maggio 1868, n. 4395
520 legge 24 maggio 1868, n. 4406
528 legge 21 giugno 1868, n. 4447
529 legge 21 giugno 1868, n. 4449
563 legge 30 agosto 1868, n. 4556
564 legge 30 agosto 1868, n. 4559
579 legge 30 dicembre 1868, n. 4768
586 legge 11 marzo 1869, n. 4940
592 legge 1o aprile 1869, n. 4985
Voce Atto normativo
597 legge 5 maggio 1869, n. 5049
604 legge 3 giugno 1869, n. 5113
678 legge 15 settembre 1870, n. 5868
693 legge 19 marzo 1871, n. 141
694 legge 19 marzo 1871, n. 142
695 legge 23 marzo 1871, n. 137
740 legge 22 ottobre 1871, n. 553
741 legge 14 dicembre 1871, n. 565
755 legge 25 gennaio 1872, n. 663
761 legge 11 aprile 1872, n. 775
826 legge 24 aprile 1873, n. 1344
830 legge 22 maggio 1873, n. 1375
867 legge 11 luglio 1873, n. 1503
939 legge 30 agosto 1874, n. 2063
940 legge 30 agosto 1874, n. 2064
941 legge 30 agosto 1874, n. 2065
942 legge 30 agosto 1874, n. 2066
958 legge 14 aprile 1875, n. 2441
962 legge 25 maggio 1875, n. 2501
1012 legge 17 luglio 1875, n. 2651
1034 legge 26 dicembre 1875, n 2893
1115 legge 3 maggio 1877, n. 3817
1125 legge 15 giugno 1877, n. 3880
1129 legge 20 giugno 1877, n. 3907
1161 legge 23 maggio 1878, n. 4384
1171 legge 31 maggio 1878, n. 4391
1210 legge 29 dicembre 1878, n. 4673
1213 legge 31 gennaio 1879, n. 4699
1214 legge 31 gennaio 1879, n. 4701
1219 legge 19 febbraio 1879, n. 4729
1233 legge 27 marzo 1879, n. 4789
1271 legge 20 luglio 1879, n. 5006
1288 legge 1o agosto 1879, n. 5061
Voce Atto normativo
1301 legge 11 gennaio 1880, n. 5224
1350 legge 14 agosto 1880, n. 5608
1389 legge 24 marzo 1881, n. 128
1417 legge 14 luglio 1881, n. 305
1425 legge 22 luglio 1881, n. 331
1481 legge 14 maggio 1882, n. 728
1494 legge 30 maggio 1882, n. 770
1568 legge 30 dicembre 1882, n. 1148
1588 legge 30 giugno 1883, n. 1428
1589 legge 30 giugno 1883, n. 1429
1590 legge 30 giugno 1883, n. 1430
1591 legge 30 giugno 1883, n. 1431
1592 legge 30 giugno 1883, n. 1444
1624 legge 2 agosto 1883, n. 1523
1634 legge 31 gennaio 1884, n. 1872
1662 legge 30 giugno 1884, n. 2450
1692 legge 4 gennaio 1885, n. 2896
1711 legge 26 aprile 1885, n. 3067
1743 legge 28 giugno 1885, n. 3186
1773 legge 24 dicembre 1885, n. 3583
1774 legge 30 dicembre 1885, n. 3590
1775 legge 1o gennaio 1886, n. 3620
1792 legge 25 marzo 1886, n. 3737
1803 legge 15 aprile 1886, n. 3795
1810 legge 30 giugno 1886, n. 3938
1816 legge 16 luglio 1886, n. 3981
1818 legge 10 agosto 1886, n. 4018
1819 legge 25 novembre 1886, n. 4165
1830 legge 30 dicembre 1886, n. 4242
1844 legge 13 febbraio 1887, n. 4319
1937 legge 10 luglio 1887, n. 4726
1978 legge 22 dicembre 1887, n. 5117
1981 legge 25 dicembre 1887, n. 5119
Voce Atto normativo
1987 legge 10 febbraio 1888, n. 5190
1989 legge 29 febbraio 1888, n. 5222
2017 legge 30 aprile 1888, n. 5370
2060 legge 30 giugno 1888, n. 5487
2088 legge 30 luglio 1888, n. 5597
2091 legge 29 settembre 1888, n. 5710
2109 legge 2 aprile 1889, n. 5998
2119 legge 11 aprile 1889, n. 6009
2126 legge 16 maggio 1889, n. 6071
2183 legge 11 luglio 1889, n. 6234
2186 legge 14 luglio 1889, n. 6276
2252 legge 10 aprile 1890, n. 6789
2254 legge 31 maggio 1890, n. 6873
2282 legge 16 luglio 1890, n. 7016
2287 legge 17 luglio 1890, n. 7020
2292 legge 10 agosto 1890, n. 7030
2295 legge 12 marzo 1891, n. 113
2318 legge 26 aprile 1891, n. 207
2319 legge 26 aprile 1891, n. 208
2328 legge 11 giugno 1891, n. 281
2377 legge 2 luglio 1891, n. 375
2378 legge 2 luglio 1891, n. 376
2393 legge 31 agosto 1891, n. 543
2399 legge 30 gennaio 1892, n. 15
2400 legge 31 gennaio 1892, n. 16
2407 legge 20 febbraio 1892, n. 52
2500 legge 18 giugno 1892, n. 269
2503 legge 28 giugno 1892, n. 296
2504 legge 28 giugno 1892, n. 297
2523 legge 3 luglio 1892, n. 331
2526 legge 17 ottobre 1892, n. 651
2527 legge 15 dicembre 1892, n. 710
2544 legge 29 dicembre 1892, n. 757
Voce Atto normativo
2660 legge 30 giugno 1893, n. 336
2697 legge 29 marzo 1894, n. 114
2748 legge 30 giugno 1894, n. 273
2787 legge 26 agosto 1894, n. 402
2850 legge 4 agosto 1895, n. 532
2871 legge 15 dicembre 1895, n. 719
2884 legge 5 marzo 1896, n. 66
2984 legge 11 agosto 1896, n. 373
2986 legge 3 ottobre 1896, n. 463
3012 legge 21 gennaio 1897, n. 35
3013 legge 28 gennaio 1897, n. 45
3098 legge 11 agosto 1897, n. 379
3109 legge 6 febbraio 1898, n. 30
3187 legge 3 agosto 1898, n. 357
3203 legge 8 gennaio 1899, n. 3
3283 legge 24 dicembre 1899, n. 466
3285 legge 24 dicembre 1899, n. 485
3331 legge 15 luglio 1900, n. 276
3354 legge 23 dicembre 1900, n. 492
3355 legge 23 dicembre 1900, n. 496
3390 legge 17 marzo 1901, n. 95
3668 legge 28 dicembre 1902, n. 548
3676 legge 12 febbraio 1903, n. 43
3701 legge 16 aprile 1903, n. 137
3776 legge 21 gennaio 1904, n. 15
3790 legge 10 marzo 1904, n. 85
3861 legge 26 giugno 1904, n. 328
3941 legge 29 settembre 1904, n. 572
3942 legge 19 dicembre 1904, n. 690
3954 legge 29 dicembre 1904, n. 679
3959 legge 22 gennaio 1905, n. 16
3987 legge 11 maggio 1905, n. 185
4277 legge 29 luglio 1906, n. 446
Voce Atto normativo
4278 legge 29 luglio 1906, n. 474
4279 legge 16 agosto 1906, n. 475
4281 legge 14 ottobre 1906, n. 567
4282 legge 21 ottobre 1906, n. 568
4312 legge 3 gennaio 1907, n. 3
4365 legge 30 marzo 1907, n. 115
4366 legge 4 aprile 1907, n. 134
4369 legge 4 aprile 1907, n. 188
4398 legge 30 maggio 1907, n. 272
4574 legge 19 luglio 1907, n. 565
4575 legge 19 luglio 1907, n. 579
4579 legge 19 settembre 1907, n. 686
4584 legge 22 dicembre 1907, n. 798
4686 legge 30 giugno 1908, n. 350
4778 legge 17 luglio 1908, n. 468
4782 legge 20 dicembre 1908, n. 718
4820 legge 14 marzo 1909, n. 143
4840 legge 10 giugno 1909, n. 358
4880 legge 1o luglio 1909, n. 420
4932 legge 29 luglio 1909, n. 583
4961 legge 17 marzo 1910, n. 98
5003 legge 13 giugno 1910, n. 306
5026 legge 23 giugno 1910, n. 366
5069 legge 7 luglio 1910, n. 478
5287 legge 25 giugno 1911, n. 573
5341 legge 6 luglio 1911, n. 702
5367 legge 13 luglio 1911, n. 747
5423 legge 3 marzo 1912, n. 214
5551 legge 27 giugno 1912, n. 708
5595 legge 6 luglio 1912, n. 789
5596 legge 6 luglio 1912, n. 790
5617 legge 16 dicembre 1912, n. 1312
5736 legge 12 giugno 1913, n. 606
Voce Atto normativo
5753 legge 19 giugno 1913, n. 639
5841 legge 11 luglio 1913, n. 958
5900 legge 21 giugno 1914, n. 567
5935 legge 14 luglio 1914, n. 685
5963 legge 4 ottobre 1914, n. 1114
6080 legge 1o aprile 1915, n. 394
6199 decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079
6230 decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638
6402 decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040
7082 decreto-legge luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733
7131 decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972
7137 decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069
7199 decreto-legge luogotenenziale 1o settembre 1918, n. 1482
7217 legge 8 settembre 1918, n. 1547
7228 decreto-legge luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1548
7248 decreto-legge luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1606
7249 decreto-legge luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1622
7323 legge 15 dicembre 1918, n. 1939
7357 decreto-legge luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404
7358 decreto-legge luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81
7453 decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456
7496 decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 671
7561 decreto-legge luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812
7564 decreto-legge luogotenenziale 1o maggio 1919, n. 2523
7594 decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 908
7597 decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1092
7666 decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159
7739 regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1428
7837 regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672
7894 regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 2416
7969 regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2505
7976 regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2048
8087 regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2322
Voce Atto normativo
8096 regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2266
8116 regio decreto-legge 6 novembre 1919, n. 2359
8183 regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2594
8234 regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419
8317 regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443
8318 regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2444
8514 regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 303
8526 regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 399
8750 regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860
8894 legge 5 ottobre 1920, n. 1453
8921 regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602
8991 regio decreto-legge 26 dicembre 1920, n. 1868
9003 regio decreto-legge 2 gennaio 1921, n. 1
9005 legge 6 gennaio 1921, n. 28
9024 regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5
9113 regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 347
9200 regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333
9246 regio decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848
9289 legge 20 agosto 1921, n. 1209
9322 legge 31 agosto 1921, n. 1487
9323 legge 31 agosto 1921, n. 1488
9397 regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834
9461 legge 30 dicembre 1921, n. 1878
9520 regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157
9521 regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158
9526 regio decreto-legge 1o febbraio 1922, n. 162
9545 regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 309
9605 legge 6 aprile 1922, n. 471
9611 legge 6 aprile 1922, n. 518
9631 legge 9 aprile 1922, n. 520
9640 regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651
9717 legge 18 giugno 1922, n. 965
9721 legge 26 giugno 1922, n. 1051
Voce Atto normativo
9726 legge 27 giugno 1922, n. 925
9770 legge 9 luglio 1922, n. 1014
9802 regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171
9807 regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172
9897 regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488
9928 regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678
9929 regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1691
9931 regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749
9972 regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193
10027 regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 529
10042 legge 18 febbraio 1923, n. 541
10047 legge 21 febbraio 1923, n. 281
10048 legge 22 febbraio 1923, n. 754
10049 legge 22 febbraio 1923, n. 755
10062 regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 696
10070 regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 585
10089 regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782
10138 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429
10158 regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045
10167 regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 1016
10228 regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389
10258 regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816
10270 regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720
10287 regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917
10295 regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1939
10334 regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2143
10335 regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222
10349 regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323
10389 legge 18 ottobre 1923, n. 2531
10407 regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503
10416 regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470
10419 regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495
10421 regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564
Voce Atto normativo
10422 regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603
10483 regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233
10484 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 2796
10488 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150
10489 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154
10490 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155
10491 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156
10492 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183
10493 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238
10494 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239
10506 legge 16 dicembre 1923, n. 2890
10507 legge 16 dicembre 1923, n. 2891
10511 legge 16 dicembre 1923, n. 2935
10512 regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3058
10516 regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249
10523 regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147
10544 regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060
10558 regio decreto-legge 3 gennaio 1924, n. 71
10562 regio decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 293
10629 regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490
10635 regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 347
10637 regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211
10660 legge 2 marzo 1924, n. 263
10698 regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529
10699 regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342
10700 regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361
10739 regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589
10742 regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592
10766 regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489
10776 regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815
10804 regio decreto-legge 1o maggio 1924, n. 908
10806 regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 677
10808 regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 705
Voce Atto normativo
10985 regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324
10990 regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1479
10991 regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482
10994 regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815
11014 regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547
11040 regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546
11041 regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1549
11042 regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622
11088 regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2356
11089 regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2378
11094 regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834
11099 regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578
11132 regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620
11133 regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626
11189 regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1936
11198 regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368
11220 regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1883
11302 regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2323
11306 legge 28 dicembre 1924, n. 2360
11333 regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 220
11349 regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 248
11366 regio decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 42
11389 regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 93
11410 regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285
11429 regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339
11430 regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370
11452 regio decreto-legge 1o aprile 1925, n. 389
11521 regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459
11532 regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602
11533 regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640
11555 regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027
11556 regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 1081
11563 regio decreto-legge 1o maggio 1925, n. 1247
Voce Atto normativo
11568 regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840
11569 regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841
11607 regio decreto-legge 8 maggio 1925, n. 848
11635 regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1119
11670 regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851
11691 regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155
11744 legge 11 giugno 1925, n. 2400
11745 legge 11 giugno 1925, n. 2479
11746 legge 11 giugno 1925, n. 2590
11747 legge 11 giugno 1925, n. 2593
11751 regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970
11760 regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1267
11778 regio decreto-legge 18 giugno 1925, n. 1268
11780 legge 21 giugno 1925, n. 1138
11848 legge 10 luglio 1925, n. 1511
11849 legge 10 luglio 1925, n. 1512
11850 legge 10 luglio 1925, n. 1515
11854 legge 10 luglio 1925, n. 1685
11855 legge 10 luglio 1925, n. 2098
11856 legge 10 luglio 1925, n. 2480
11918 regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428
11945 regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691
11946 regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731
12048 regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074
12087 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855
12108 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1937
12149 regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1974
12180 regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2073
12183 regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003
12184 regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004
12199 regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 1977
12228 regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2190
12250 legge 26 novembre 1925, n. 2404
Voce Atto normativo
12267 legge 3 dicembre 1925, n. 2546
12282 legge 10 dicembre 1925, n. 2403
12285 legge 13 dicembre 1925, n. 2217
12301 regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276
12417 regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84
12419 regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159
12492 legge 31 gennaio 1926, n. 670
12493 legge 31 gennaio 1926, n. 684
12494 legge 31 gennaio 1926, n. 685
12495 legge 31 gennaio 1926, n. 732
12496 legge 31 gennaio 1926, n. 938
12498 legge 31 gennaio 1926, n. 961
12499 legge 31 gennaio 1926, n. 1119
12500 legge 31 gennaio 1926, n. 1120
12501 legge 31 gennaio 1926, n. 1140
12502 legge 31 gennaio 1926, n. 1151
12503 legge 31 gennaio 1926, n. 1152
12549 regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210
12579 legge 14 febbraio 1926, n. 180
12582 regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439
12583 legge 21 febbraio 1926, n. 683
12584 regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323
12585 regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332
12590 regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429
12596 regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541
12680 legge 11 aprile 1926, n. 1099
12681 legge 11 aprile 1926, n. 1138
12682 legge 11 aprile 1926, n. 1250
12689 legge 15 aprile 1926, n. 1139
12690 legge 15 aprile 1926, n. 1141
12691 legge 15 aprile 1926, n. 1142
12692 legge 15 aprile 1926, n. 1188
12693 legge 15 aprile 1926, n. 1251
Voce Atto normativo
12697 regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770
12710 regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110
12746 regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111
12747 regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112
12873 legge 15 luglio 1926, n. 1586
12874 legge 15 luglio 1926, n. 1587
12875 legge 15 luglio 1926, n. 1588
12876 legge 15 luglio 1926, n. 1867
12880 legge 23 luglio 1926, n. 1362
12929 regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548
12945 regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307
12969 regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717
13007 regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332
13024 regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161
13110 regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440
13130 regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303
13134 regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417
13166 legge 6 gennaio 1927, n. 1629
13171 regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34
13177 regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105
13227 regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442
13263 regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281
13308 regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279
13309 regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291
13376 regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481
13394 regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567
13415 legge 14 aprile 1927, n. 784
13436 regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192
13437 regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379
13447 regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282
13449 regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849
13649 regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475
13719 regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250
Voce Atto normativo
13741 legge 14 luglio 1927, n. 2709
13742 legge 14 luglio 1927, n. 2853
13801 regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829
13803 regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736
13808 legge 29 settembre 1927, n. 2852
13814 regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930
13818 regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961
13881 regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575
13882 regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703
13883 regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735
13905 regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843
13970 legge 18 dicembre 1927, n. 2633
13988 legge 22 dicembre 1927, n. 2402
13995 legge 22 dicembre 1927, n. 2413
14020 legge 22 dicembre 1927, n. 2596
14098 legge 5 gennaio 1928, n. 4
14103 legge 5 gennaio 1928, n. 24
14113 regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988
14114 legge 5 gennaio 1928, n. 1322
14115 legge 6 gennaio 1928, n. 1480
14116 legge 6 gennaio 1928, n. 1769
14117 legge 6 gennaio 1928, n. 1770
14118 legge 6 gennaio 1928, n. 1771
14121 legge 6 gennaio 1928, n. 1805
14122 legge 6 gennaio 1928, n. 1820
14123 legge 6 gennaio 1928, n 1822
14124 legge 6 gennaio 1928, n. 1824
14125 legge 6 gennaio 1928, n. 1830
14126 legge 6 gennaio 1928, n. 1832
14127 legge 6 gennaio 1928, n. 3425
14303 legge 15 marzo 1928, n. 1481
14305 legge 15 marzo 1928, n. 1806
14306 legge 15 marzo 1928, n. 1831
Voce Atto normativo
14307 legge 15 marzo 1928, n. 1963
14308 legge 15 marzo 1928, n. 1964
14311 regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526
14468 legge 7 giugno 1928, n. 1291
14587 legge 21 giugno 1928, n. 1834
14589 legge 21 giugno 1928, n. 1962
14590 legge 21 giugno 1928, n. 1965
14591 legge 21 giugno 1928, n. 1966
14629 legge 3 agosto 1928, n. 2611
14635 regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357
14642 regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028
14643 regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173
14644 regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175
14679 regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311
14694 regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555
14722 regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442
14765 regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082
14804 legge 2 dicembre 1928, n. 2679
14823 legge 2 dicembre 1928, n. 3039
14824 legge 2 dicembre 1928, n. 3115
14846 regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864
14878 regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394
14879 regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395
14893 regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302
14894 regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303
14897 legge 9 dicembre 1928, n. 3453
14955 legge 20 dicembre 1928, n. 3206
14994 legge 24 dicembre 1928, n. 3344
14995 legge 24 dicembre 1928, n. 3436
14996 legge 24 dicembre 1928, n. 3438
14997 legge 24 dicembre 1928, n. 3477
14998 legge 24 dicembre 1928, n. 3480
14999 legge 24 dicembre 1928, n. 3481
Voce Atto normativo
15000 legge 24 dicembre 1928, n. 3488
15001 legge 24 dicembre 1928, n. 3489
15002 legge 24 dicembre 1928, n. 3500
15003 legge 24 dicembre 1928, n. 3501
15004 regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505
15005 legge 24 dicembre 1928, n. 3513
15006 legge 24 dicembre 1928, n. 3514
15033 legge 31 dicembre 1928, n. 3149
15039 legge 31 dicembre 1928, n. 3345
15040 legge 31 dicembre 1928, n. 3382
15041 legge 31 dicembre 1928, n. 3422
15042 legge 31 dicembre 1928, n. 3426
15043 regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427
15046 legge 31 dicembre 1928, n. 3435
15047 legge 31 dicembre 1928, n. 3437
15048 legge 31 dicembre 1928, n. 3482
15049 legge 31 dicembre 1928, n. 3490
15051 legge 31 dicembre 1928, n. 3502
15052 legge 31 dicembre 1928, n. 3503
15053 legge 31 dicembre 1928, n. 3515
15087 legge 6 gennaio 1929, n. 466
15144 regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182
15147 regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154
15150 regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291
15151 regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372
15152 regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872
15155 legge 4 febbraio 1929, n. 357
15209 regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937
15225 regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935
15267 regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254
15291 legge 24 giugno 1929, n. 1154
15309 legge 27 giugno 1929, n. 1033
15379 legge 8 luglio 1929, n. 1220
Voce Atto normativo
15401 legge 8 luglio 1929, n. 1300
15413 legge 8 luglio 1929, n. 1418
15420 legge 8 luglio 1929, n. 1465
15422 legge 8 luglio 1929, n. 1484
15429 legge 11 luglio 1929, n. 1481
15431 legge 19 luglio 1929, n. 1374
15436 legge 19 luglio 1929, n. 1480
15437 legge 19 luglio 1929, n. 1482
15438 legge 19 luglio 1929, n. 1575
15439 legge 19 luglio 1929, n. 1617
15440 legge 19 luglio 1929, n. 1618
15441 regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634
15442 legge 19 luglio 1929, n. 1637
15443 regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311
15484 regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757
15509 regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982
15541 regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037
15544 regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409
15602 regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91
15603 regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126
15608 legge 16 gennaio 1930, n. 156
15609 legge 16 gennaio 1930, n. 157
15613 legge 20 gennaio 1930, n. 214
15614 legge 27 gennaio 1930, n. 415
15678 legge 20 marzo 1930, n. 521
15761 legge 26 aprile 1930, n. 1076
15822 legge 29 maggio 1930, n. 879
15823 legge 29 maggio 1930, n. 1180
15855 legge 9 giugno 1930, n. 1006
15857 legge 9 giugno 1930, n. 1134
15858 legge 9 giugno 1930, n. 1135
15859 legge 9 giugno 1930, n. 1418
15870 legge 12 giugno 1930, n. 832
Voce Atto normativo
15885 legge 20 giugno 1930, n. 1181
15890 regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425
15891 legge 24 giugno 1930, n. 823
15956 legge 18 luglio 1930, n. 1244
15965 regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091
15973 legge 8 agosto 1930, n. 1419
15976 regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331
15997 regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413
16006 regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572
16007 regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573
16010 regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656
16197 legge 8 gennaio 1931, n. 84
16200 legge 8 gennaio 1931, n. 140
16201 legge 8 gennaio 1931, n. 144
16202 legge 8 gennaio 1931, n. 145
16203 legge 8 gennaio 1931, n. 153
16204 legge 8 gennaio 1931, n. 203
16205 regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221
16206 legge 8 gennaio 1931, n. 330
16207 legge 8 gennaio 1931, n. 380
16209 regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24
16210 regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25
16248 regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443
16256 legge 5 marzo 1931, n. 451
16316 legge 9 aprile 1931, n. 351
16347 legge 9 aprile 1931, n. 510
16359 legge 17 aprile 1931, n. 517
16389 legge 4 maggio 1931, n. 655
16402 legge 15 maggio 1931, n. 861
16436 legge 1o giugno 1931, n. 928
16437 legge 1o giugno 1931, n. 989
16438 legge 1o giugno 1931, n. 990
16456 legge 12 giugno 1931, n. 774
Voce Atto normativo
16460 legge 12 giugno 1931, n. 824
16461 legge 12 giugno 1931, n. 825
16469 legge 12 giugno 1931, n. 988
16512 legge 18 giugno 1931, n. 1032
16525 regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014
16542 regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086
16548 regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974
16549 regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975
16559 regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163
16560 regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193
16561 legge 29 luglio 1931, n. 1208
16576 regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053
16654 regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612
16753 legge 30 dicembre 1931, n. 1576
16769 regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1
16779 legge 7 gennaio 1932, n. 45
16780 legge 7 gennaio 1932, n. 66
16781 legge 7 gennaio 1932, n. 71
16782 legge 7 gennaio 1932, n. 72
16785 legge 7 gennaio 1932, n. 117
16786 legge 7 gennaio 1932, n. 136
16787 legge 7 gennaio 1932, n. 140
16788 legge 7 gennaio 1932, n. 146
16831 regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199
16832 regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266
16833 regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267
16847 regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193
16855 regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970
16877 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197
16878 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198
16879 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242
16880 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369
16881 regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816
Voce Atto normativo
16923 regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295
16925 legge 31 marzo 1932, n. 325
16937 legge 31 marzo 1932, n. 474
16938 legge 31 marzo 1932, n. 475
16939 legge 31 marzo 1932, n. 509
16940 legge 31 marzo 1932, n. 552
16941 legge 31 marzo 1932, n. 718
16950 regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379
16965 regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523
16980 legge 20 maggio 1932, n. 899
17014 regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782
17016 legge 26 maggio 1932, n. 850
17027 legge 3 giugno 1932, n. 682
17028 legge 3 giugno 1932, n. 683
17029 legge 3 giugno 1932, n. 851
17031 legge 3 giugno 1932, n. 878
17032 legge 3 giugno 1932, n. 879
17033 legge 3 giugno 1932, n. 890
17034 legge 3 giugno 1932, n. 967
17035 legge 3 giugno 1932, n. 972
17036 legge 3 giugno 1932, n. 977
17087 legge 16 giugno 1932, n. 924
17091 legge 16 giugno 1932, n. 1178
17096 regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862
17097 regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817
17100 regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948
17101 legge 23 giugno 1932, n. 964
17107 regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818
17113 regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928
17115 regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971
17132 regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030
17133 regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130
17144 regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236
Voce Atto normativo
17178 regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470
17192 regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474
17240 regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903
17248 regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632
17317 legge 22 dicembre 1932, n. 1938
17318 legge 22 dicembre 1932, n. 1939
17319 legge 22 dicembre 1932, n. 1940
17320 legge 22 dicembre 1932, n. 1941
17321 legge 22 dicembre 1932, n. 1942
17322 legge 22 dicembre 1932, n. 1943
17323 legge 22 dicembre 1932, n. 1944
17324 legge 22 dicembre 1932, n. 1947
17325 legge 22 dicembre 1932, n. 1948
17326 legge 22 dicembre 1932, n. 1949
17327 legge 22 dicembre 1932, n. 1950
17328 legge 22 dicembre 1932, n. 1951
17329 legge 22 dicembre 1932, n. 1952
17374 legge 9 gennaio 1933, n. 19
17376 legge 9 gennaio 1933, n. 28
17377 legge 9 gennaio 1933, n. 41
17382 legge 16 gennaio 1933, n. 53
17383 legge 16 gennaio 1933, n. 97
17398 regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64
17405 legge 6 febbraio 1933, n. 125
17409 legge 16 febbraio 1933, n. 49
17501 legge 10 aprile 1933, n. 398
17502 legge 10 aprile 1933, n. 408
17503 legge 10 aprile 1933, n. 413
17504 legge 10 aprile 1933, n. 414
17516 legge 13 aprile 1933, n. 485
17520 legge 13 aprile 1933, n. 619
17563 regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598
17565 regio decreto-legge 1o giugno 1933, n. 563
Voce Atto normativo
17569 regio decreto-legge 1o giugno 1933, n. 620
17626 legge 15 giugno 1933, n. 743
17633 legge 15 giugno 1933, n. 789
17634 legge 15 giugno 1933, n. 790
17657 regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931
17664 regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890
17670 regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953
17706 regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051
17723 regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122
17747 regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439
17820 regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771
17823 regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772
17828 regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417
17835 regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671
17849 legge 14 dicembre 1933, n. 1738
17852 regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745
17936 legge 4 gennaio 1934, n. 73
17937 legge 4 gennaio 1934, n. 77
17938 legge 4 gennaio 1934, n. 78
17939 legge 4 gennaio 1934, n. 79
17959 regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23
17960 regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24
17994 regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669
18007 legge 15 gennaio 1934, n. 145
18064 legge 22 gennaio 1934, n. 213
18123 legge 29 gennaio 1934, n. 235
18128 legge 29 gennaio 1934, n. 303
18172 regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485
18193 legge 1o marzo 1934, n. 639
18198 regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374
18202 regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728
18226 regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646
18237 regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588
Voce Atto normativo
18240 regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670
18246 regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784
18285 legge 28 maggio 1934, n. 889
18381 legge 14 giugno 1934, n. 1160
18384 legge 14 giugno 1934, n. 1196
18385 legge 14 giugno 1934, n. 1217
18386 legge 14 giugno 1934, n. 1218
18387 legge 14 giugno 1934, n. 1221
18389 legge 14 giugno 1934, n. 1247
18390 legge 14 giugno 1934, n. 1248
18392 legge 14 giugno 1934, n. 1250
18396 legge 14 giugno 1934, n. 1267
18398 legge 14 giugno 1934, n. 1269
18419 regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071
18420 regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072
18449 regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234
18494 regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505
18512 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534
18519 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626
18537 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700
18539 regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703
18592 regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818
18610 regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946
18611 regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947
18644 legge 13 dicembre 1934, n. 2058
18723 regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9
18767 regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46
18783 regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273
18785 regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323
18865 regio decreto-legge 1o aprile 1935, n. 407
18866 regio decreto-legge 1o aprile 1935, n. 409
18927 legge 4 aprile 1935, n. 769
18942 legge 4 aprile 1935, n. 865
Voce Atto normativo
18944 legge 4 aprile 1935, n. 880
18945 legge 4 aprile 1935, n. 883
18951 legge 4 aprile 1935, n. 913
18958 legge 4 aprile 1935, n. 1107
18959 legge 4 aprile 1935, n. 1108
18992 legge 8 aprile 1935, n. 886
18998 legge 8 aprile 1935, n. 945
19001 legge 8 aprile 1935, n. 993
19005 legge 8 aprile 1935, n. 1109
19041 legge 11 aprile 1935, n. 946
19042 legge 11 aprile 1935, n. 996
19043 legge 11 aprile 1935, n. 997
19083 regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590
19084 regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607
19085 regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608
19086 regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609
19136 legge 23 maggio 1935, n. 1111
19175 legge 3 giugno 1935, n. 1209
19176 legge 3 giugno 1935, n. 1210
19177 legge 3 giugno 1935, n. 1211
19178 legge 3 giugno 1935, n. 1235
19180 legge 3 giugno 1935, n. 1384
19229 legge 13 giugno 1935, n. 1186
19230 legge 13 giugno 1935, n. 1187
19273 legge 13 giugno 1935, n. 1396
19278 legge 13 giugno 1935, n. 1431
19306 regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432
19335 regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445
19356 regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579
19369 regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716
19370 regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729
19372 regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782
19374 regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832
Voce Atto normativo
19416 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817
19584 legge 23 dicembre 1935, n. 2416
19585 legge 23 dicembre 1935, n. 2434
19652 regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10
19653 regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14
19654 regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15
19655 regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20
19666 legge 6 gennaio 1936, n. 100
19671 legge 6 gennaio 1936, n. 115
19672 legge 6 gennaio 1936, n. 131
19673 legge 6 gennaio 1936, n. 137
19674 legge 6 gennaio 1936, n. 138
19675 legge 6 gennaio 1936, n. 139
19677 legge 6 gennaio 1936, n. 146
19904 legge 19 marzo 1936, n. 515
19925 legge 26 marzo 1936, n. 572
19932 legge 26 marzo 1936, n. 604
19933 legge 26 marzo 1936, n. 605
19947 legge 30 marzo 1936, n. 582
19959 legge 2 aprile 1936, n. 585
19960 legge 2 aprile 1936, n. 598
19961 legge 2 aprile 1936, n. 599
20027 regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855
20072 regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860
20084 regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873
20286 regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146
20315 regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460
20322 regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461
20325 regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467
20363 regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607
20377 regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694
20398 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812
20399 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814
Voce Atto normativo
20401 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821
20405 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830
20407 regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833
20447 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947
20448 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948
20449 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952
20450 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954
20468 regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096
20483 regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953
20485 regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153
20505 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218
20506 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219
20509 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275
20510 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285
20511 regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390
20543 legge 26 dicembre 1936, n. 2354
20545 legge 26 dicembre 1936, n. 2356
20548 legge 26 dicembre 1936, n. 2376
20551 legge 26 dicembre 1936, n. 2379
20552 legge 26 dicembre 1936, n. 2387
20613 legge 4 gennaio 1937, n. 34
20621 legge 4 gennaio 1937, n. 49
20623 legge 4 gennaio 1937, n. 52
20624 legge 4 gennaio 1937, n. 53
20629 legge 4 gennaio 1937, n. 98
20630 legge 4 gennaio 1937, n. 103
20631 legge 4 gennaio 1937, n. 104
20632 legge 4 gennaio 1937, n. 105
20634 legge 4 gennaio 1937, n. 110
20635 legge 4 gennaio 1937, n. 111
20637 legge 4 gennaio 1937, n. 113
20641 legge 4 gennaio 1937, n. 123
20642 legge 4 gennaio 1937, n. 132
Voce Atto normativo
20709 regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196
20713 regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271
20714 regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287
20715 regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288
20726 regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41
20842 regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291
20844 regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338
20867 legge 23 marzo 1937, n. 608
20868 legge 23 marzo 1937, n. 609
20869 legge 23 marzo 1937, n. 610
20870 legge 23 marzo 1937, n. 617
20871 legge 23 marzo 1937, n. 618
20875 legge 23 marzo 1937, n. 638
20876 legge 23 marzo 1937, n. 766
20969 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562
20973 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720
20974 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721
20976 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726
20978 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729
20979 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737
20980 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755
20981 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769
20982 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784
20983 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819
20984 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828
20985 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831
20986 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840
20988 regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077
21082 legge 3 giugno 1937, n. 972
21153 legge 10 giugno 1937, n. 1028
21155 legge 10 giugno 1937, n. 1042
21158 legge 10 giugno 1937, n. 1055
21170 legge 10 giugno 1937, n. 1218
Voce Atto normativo
21171 legge 10 giugno 1937, n. 1219
21203 regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167
21249 regio decreto-legge 1o luglio 1937, n. 1275
21250 regio decreto-legge 1o luglio 1937, n. 1276
21251 regio decreto-legge 1o luglio 1937, n. 1289
21254 regio decreto-legge 1o luglio 1937, n. 1333
21262 regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310
21402 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988
21405 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005
21406 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006
21407 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007
21408 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008
21416 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060
21417 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067
21421 regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190
21433 regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043
21529 legge 23 dicembre 1937, n. 2386
21542 legge 23 dicembre 1937, n. 2424
21545 legge 23 dicembre 1937, n. 2462
21549 legge 23 dicembre 1937, n. 2493
21551 legge 23 dicembre 1937, n. 2502
21552 legge 23 dicembre 1937, n. 2503
21553 legge 23 dicembre 1937, n. 2511
21554 legge 23 dicembre 1937, n. 2512
21556 legge 23 dicembre 1937, n. 2521
21557 legge 23 dicembre 1937, n. 2522
21559 legge 23 dicembre 1937, n. 2526
21560 legge 23 dicembre 1937, n. 2527
21561 legge 23 dicembre 1937, n. 2528
21576 legge 23 dicembre 1937, n. 2595
21577 legge 23 dicembre 1937, n. 2606
21585 legge 23 dicembre 1937, n. 2648
21706 legge 17 gennaio 1938, n. 87
Voce Atto normativo
21707 legge 17 gennaio 1938, n. 94
21710 legge 17 gennaio 1938, n. 99
21777 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232
21779 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241
21781 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257
21786 regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459
21846 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520
21847 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529
21848 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530
21849 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536
21850 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566
21851 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567
21852 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572
21853 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573
21854 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587
21855 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588
21856 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589
21857 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604
21858 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615
21859 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663
21860 regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760
21894 legge 7 aprile 1938, n. 411
21924 legge 11 aprile 1938, n. 421
21925 legge 11 aprile 1938, n. 422
21926 legge 11 aprile 1938, n. 436
21927 legge 11 aprile 1938, n. 437
21928 legge 11 aprile 1938, n. 438
21929 legge 11 aprile 1938, n. 439
21930 legge 11 aprile 1938, n. 448
22082 regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953
22083 regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983
22087 regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208
22177 legge 16 giugno 1938, n. 1050
Voce Atto normativo
22178 legge 16 giugno 1938, n. 1051
22182 legge 16 giugno 1938, n. 1059
22204 legge 16 giugno 1938, n. 1145
22210 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160
22211 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167
22226 legge 16 giugno 1938, n. 1241
22271 regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304
22311 regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1469
22380 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571
22381 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576
22382 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578
22383 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581
22384 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582
22385 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597
22388 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629
22389 regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676
22409 regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051
22418 regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821
22433 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876
22437 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944
22438 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989
22439 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995
22440 regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160
22678 legge 5 gennaio 1939, n. 139
22690 legge 5 gennaio 1939, n. 176
22694 legge 5 gennaio 1939, n. 180
22696 legge 5 gennaio 1939, n. 182
22697 legge 5 gennaio 1939, n. 183
22698 legge 5 gennaio 1939, n. 184
22700 legge 5 gennaio 1939, n. 186
22701 legge 5 gennaio 1939, n. 187
22703 legge 5 gennaio 1939, n. 192
22704 legge 5 gennaio 1939, n. 193
Voce Atto normativo
22705 legge 5 gennaio 1939, n. 196
22707 legge 5 gennaio 1939, n. 228
22708 legge 5 gennaio 1939, n. 229
22709 legge 5 gennaio 1939, n. 230
22710 legge 5 gennaio 1939, n. 231
22711 legge 5 gennaio 1939, n. 232
22712 legge 5 gennaio 1939, n. 233
22713 legge 5 gennaio 1939, n. 234
22714 legge 5 gennaio 1939, n. 235
22715 legge 5 gennaio 1939, n. 236
22716 legge 5 gennaio 1939, n. 237
22717 legge 5 gennaio 1939, n. 238
22719 legge 5 gennaio 1939, n. 240
22720 legge 5 gennaio 1939, n. 241
22721 legge 5 gennaio 1939, n. 242
22722 legge 5 gennaio 1939, n. 243
22725 legge 5 gennaio 1939, n. 246
22726 legge 5 gennaio 1939, n. 247
22734 regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304
22739 legge 5 gennaio 1939, n. 359
23014 legge 15 maggio 1939, n. 821
23015 legge 15 maggio 1939, n. 822
23018 legge 15 maggio 1939, n. 833
23021 legge 15 maggio 1939, n. 853
23022 legge 15 maggio 1939, n. 854
23023 legge 15 maggio 1939, n. 932
23024 legge 15 maggio 1939, n. 953
23026 legge 15 maggio 1939, n. 984
23108 legge 6 giugno 1939, n. 1046
23109 legge 6 giugno 1939, n. 1047
23113 legge 6 giugno 1939, n. 1137
23114 legge 6 giugno 1939, n. 1143
23180 legge 6 luglio 1939, n. 1066
Voce Atto normativo
23183 legge 6 luglio 1939, n. 1214
23222 legge 13 luglio 1939, n. 1330
23223 legge 13 luglio 1939, n. 1335
23376 legge 30 novembre 1939, n. 2036
23377 legge 30 novembre 1939, n. 2037
23381 legge 30 novembre 1939, n. 2113
23382 legge 30 novembre 1939, n. 2122
23383 legge 30 novembre 1939, n. 2124
23385 legge 30 novembre 1939, n. 2137
23386 legge 30 novembre 1939, n. 2178
23487 legge 20 marzo 1940, n. 447
23517 legge 29 marzo 1940, n. 322
23520 legge 29 marzo 1940, n. 446
23523 legge 29 marzo 1940, n. 466
23526 legge 29 marzo 1940, n. 1104
23578 legge 18 aprile 1940, n. 358
23627 regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417
23632 legge 16 maggio 1940, n. 636
23670 legge 23 maggio 1940, n. 755
23671 legge 23 maggio 1940, n. 786
23673 legge 23 maggio 1940, n. 861
23703 legge 30 maggio 1940, n. 835
23757 legge 14 giugno 1940, n. 1024
23785 legge 21 giugno 1940, n. 1052
23788 legge 21 giugno 1940, n. 1147
23858 legge 6 luglio 1940, n. 1168
23907 legge 13 agosto 1940, n. 1348
24013 legge 21 ottobre 1940, n. 1520
24066 legge 25 novembre 1940, n. 2007
24111 legge 13 gennaio 1941, n. 19
24199 legge 24 febbraio 1941, n. 189
24333 legge 27 giugno 1941, n. 915
24334 legge 27 giugno 1941, n. 916
Voce Atto normativo
24384 legge 11 luglio 1941, n. 928
24427 legge 25 luglio 1941, n. 938
24544 legge 20 novembre 1941, n. 1433
24545 legge 20 novembre 1941, n. 1485
24546 legge 20 novembre 1941, n. 1489
24693 legge 26 gennaio 1942, n. 57
24810 legge 30 marzo 1942, n. 437
24811 legge 30 marzo 1942, n. 438
24853 legge 7 maggio 1942, n. 853
24948 legge 21 giugno 1942, n. 891
24949 legge 21 giugno 1942, n. 892
24951 legge 21 giugno 1942, n. 900
24953 legge 21 giugno 1942, n. 955
24954 legge 21 giugno 1942, n. 1064
25023 legge 24 luglio 1942, n. 1116
25024 legge 24 luglio 1942, n. 1117
25107 legge 18 ottobre 1942, n. 1329
25113 legge 18 ottobre 1942, n. 1344
25133 legge 24 ottobre 1942, n. 1448
25197 legge 7 dicembre 1942, n. 1855
25235 legge 24 dicembre 1942, n. 1818
25393 legge 19 aprile 1943, n. 487
26361 decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1946, n. 21
26434 decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296
27456 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 304
27765 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 663
28278 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1253
28409 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327
28413 legge 29 settembre 1947, n. 1655
28470 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1320
Voce Atto normativo
28600 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455
28653 legge 13 novembre 1947, n. 1422
28654 legge 13 novembre 1947, n. 1452
28695 legge 27 novembre 1947, n. 1442
28696 legge 27 novembre 1947, n. 1491
28764 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1769
28775 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609
28776 legge 16 dicembre 1947, n. 1443
28780 legge 16 dicembre 1947, n. 1621
28785 legge 16 dicembre 1947, n. 1657
28786 legge 16 dicembre 1947, n. 1663
28787 legge 16 dicembre 1947, n. 1672
28788 legge 16 dicembre 1947, n. 1682
28789 legge 16 dicembre 1947, n. 1728
28790 legge 16 dicembre 1947, n. 1757
28791 legge 16 dicembre 1947, n. 1763
28847 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Semplificazione della legislazione).

Al comma 1, lettera a), capoverso 14-ter, sostituire le parole da: un anno fino a: comma 22 con le seguenti il termine di cui al comma 18.
4. 1. (ex 4. 6.) Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 14-ter aggiungere, in fine, le parole: previo parere del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui al comma 19 del presente articolo.
4. 2. (ex 4. 14.) Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 14-quater, sostituire le parole: successivamente al 1o gennaio 1970 con le seguenti: tra il 1o gennaio 1970 e il 31 dicembre 1990.
4. 3. (ex 4. 12.) Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 14» sono inserite le seguenti: «ovvero quelli di cui al comma 18».
4. 4. (ex 4. 7.) Zaccaria.

Al comma 1, lettera c), capoverso 17, lettera c-bis), sostituire le parole: e le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione dei trattati internazionali con le seguenti: e occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali.
4. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 17, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) le disposizioni di attuazione degli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
4. 5. (vedi 4. 8.) Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 18, le parole: «di cui al comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 14 e 15».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire il capoverso 18-bis con il seguente:
«18-bis. Alla correzione ed integrazione dei decreti legislativi di cui al comma 18 esclusivamente finalizzati al riassetto della materia che ne è oggetto si può provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi,nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e delle medesime procedure».
4. 6. (ex 4. 9.) Zaccaria.

Al comma 1, lettera f), capoverso 21, sostituire le parole: ai commi 14, 14-quater, 15 con le seguenti: ai commi 14 e 15, 14-quater.
4. 7. (ex 4. 10.) Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), capoverso 22, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 14, 14-quater, 15 con le seguenti: ai commi 14 e 15, 14-quater.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: ai commi 14, 14-quater, 15, 18 con le seguenti: dai commi 14, 14-quater.
4. 8. (ex 4. 11.) Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 22, primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti:, oltre che alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia,
4. 9. (ex 4. 13.) Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 22, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 10. (ex 4. 15.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le disposizioni normative recanti la costituzione o la ricostituzione di comuni, che riprendono efficacia.
4. 11. (ex 4. 16.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

All'Allegato di cui al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la voce: «10422» aggiungere la seguente: «10423 regio decreto-legge 31 ottobre 1923 n. 2604»;
b) dopo la voce: «10511» aggiungere la seguente: «10513» legge 16 dicembre 1923 n. 3195;
c) sopprimere le seguenti voci:
a) voce n. 5003 legge 13 giugno 1910, n. 306;
b) voce n. 6080 legge 1o aprile 1915, n. 394;
c) voce n. 7082 decreto-legge luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733;
d) voce n. 7131 decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972;
e) voce n. 7137 decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069;
f) voce n. 7199 decreto-legge luogotenenziale 1o settembre 1918, n. 1482;
g) voce n. 7228 decreto-legge luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1548;
h) voce n. 7248 decreto-legge luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1606;
i) voce n. 7249 decreto-legge luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1622;
j) voce n. 7323 legge 15 dicembre 1918, n. 1939;
k) voce n. 7357 decreto-legge luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404;
l) voce n. 7358 decreto-legge luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 81;
m) voce n. 7453 decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456;
n) voce n. 7496 decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 671;
o) voce n. 7561 decreto-legge luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812;
p) voce n. 7564 decreto-legge luogotenenziale 1o maggio 1919, n. 2523;
q) voce n. 7594 decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 908;
r) voce n. 7597 decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1092;
s) voce n. 7739 regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1428;
t) voce n. 7837 regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672;
u) voce n. 7894 regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 2416;
v) voce n. 7969 regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2505;
w) voce n. 7976 regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2048;
x) voce n. 8087 regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2322;
y) voce n. 8096 regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2266;
z) voce n. 8116 regio decreto-legge 6 novembre 1919, n. 2359;
aa) voce n. 8183 regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2594;
bb) voce n. 8317 regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443;
cc) voce n. 8318 regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2444;
dd) voce n. 8514 regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 303;
ee) voce n. 8526 regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 399;
ff) voce n. 8894 legge 5 ottobre 1920, n. 1453;
gg) voce n. 8991 regio decreto-legge 26 dicembre 1920, n. 1868;
hh) voce n. 9003 regio decreto-legge 2 gennaio 1921, n. 1;
ii) voce n. 9005 legge 6 gennaio 1921, n. 28;
jj) voce n. 9024 regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 5;
kk) voce n. 9113 regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 347;
ll) voce n. 9246 regio decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848;
mm) voce n. 9289 legge 20 agosto 1921, n. 1209;
nn) voce n. 9397 regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834;
oo) voce n. 9545 regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 309;
pp) voce n. 9611 legge 6 aprile 1922, n. 518;
qq) voce n. 9631 legge 9 aprile 1922, n. 520;
rr) voce n. 9721 legge 26 giugno 1922, n. 1051;
ss) voce n. 9726 legge 27 giugno 1922, n. 925;
tt) voce n. 9770 legge 9 luglio 1922, n. 1014;
uu) voce n. 9929 regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1691;
vv) voce n. 10027 regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 529;
ww) voce n. 10062 regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 696;
xx) voce n. 10070 regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 585;
yy) voce n. 10158 regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045;
zz) voce n. 10167 regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 1016;
aaa) voce n. 10295 regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1939;
bbb) voce n. 10334 regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2143;
ccc) voce n. 10416 regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470;
ddd) voce n. 10483 regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233;
eee) voce n. 10484 regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 2796;
fff) voce n. 10512 regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3058;
ggg) voce n. 10516 regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3429;
hhh) voce n. 10544 regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060;
iii) voce n. 10558 regio decreto-legge 3 gennaio 1924, n. 71;
jjj) voce n. 10562 regio decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 293;
kkk) voce n. 10635 regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 347;
lll) voce n. 10804 regio decreto-legge 1o maggio 1924, n. 908;
mmm) voce n. 10806 regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 677;
nnn) voce n. 10808 regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 705;
ooo) voce n. 10990 regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1479;
ppp) voce n. 11041 regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1549;
qqq) voce n. 11088 regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2356;
rrr) voce n. 11089 regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 2378;
sss) voce n. 11189 regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1936;
ttt) voce n. 11220 regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1883;
uuu) voce n. 11302 regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2323;
vvv) voce n. 11333 regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 220;
www) voce n. 11349 regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 248;
xxx) voce n. 11366 regio decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 42;
yyy) voce n. 11389 regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 93;
zzz) voce n. 11533 regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640;
aaaa) voce n. 11556 regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 1081;
bbbb) voce n. 11563 regio decreto-legge 1o maggio 1925, n. 1247;
cccc) voce n. 11607 regio decreto-legge 8 maggio 1925, n. 848;
dddd) voce n. 11635 regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1119;
eeee) voce n. 11751 regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970;
ffff) voce n. 11760 regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1267;
gggg) voce n. 11778 regio decreto-legge 18 giugno 1925, n. 1268;
hhhh) voce n. 11780 legge 21 giugno 1925, n. 1138;
iiii) voce n. 11945 regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691;
jjjj) voce n. 12108 regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1937;
kkkk) voce n. 12149 regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1974;
llll) voce n. 12180 regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2073;
mmmm) voce n. 12199 regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 1977;
nnnn) voce n. 12228 regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2190;
oooo) voce n. 12250 legge 26 novembre 1925, n. 2404;
pppp) voce n. 12267 legge 3 dicembre 1925, n. 2546;
qqqq) voce n. 12282 legge 10 dicembre 1925, n. 2403;
rrrr) voce n. 12285 legge 13 dicembre 1925, n. 2217;
ssss) voce n. 18285 legge 28 maggio 1934, n. 889;
tttt) voce n. 22311 regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1469;
uuuu) voce n. 23517 legge 29 marzo 1940, n. 322;
vvvv) voce n. 23578 legge 18 aprile 1940, n. 358;
wwww) voce n. 23627 regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417.
4. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-C - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.
7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.
8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici).

1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all'articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».
2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:
«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana).

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1o luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
018. 0100.Le Commissioni.
(Approvato)

All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. Nel rispetto della normativa comunitaria sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 5, il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 37, comma 7, il terzo periodo è soppresso.
018. 01. Vignali, Raisi, Fava, Torazzi, Polledri, Milanato, Zorzato, Mistrello Destro.

All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 5, il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 37, comma 7, il terzo periodo è soppresso.
* 018. 02. Vignali, Raisi, Fava, Torazzi, Polledri, Milanato, Zorzato, Mistrello Destro.

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 5, il terzo periodo è soppresso;
b) all'articolo 37, comma 7, il terzo periodo è soppresso.
* 018. 03. Poli.

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2009, il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 36 e il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono soppressi.
018. 04. Guido Dussin, Bitonci, Alessandri, Lanzarin, Togni.

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2009, e nel rispetto della normativa comunitaria, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
* 018. 05. Ciccanti, Poli.

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2009, e nel rispetto della normativa comunitaria, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
* 018. 06. Vignali, Del Tenno, Raisi, Fava, Torazzi, Polledri, Milanato, Zorzato, Mistrello Destro.

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2009, e nel rispetto della normativa comunitaria, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
* 018. 07. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Maurizio Turco.

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2009, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
**018. 08. Ciccanti, Poli.

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2009, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
**018. 09. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Margiotta.

All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 17. - (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici). - 1. A decorrere dal 1o luglio 2009, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
**018. 010. Del Tenno.

Sopprimerlo.
18. 1. (ex 18. 1.) Marchioni.

Al comma 1, capoverso comma 1228, primo periodo, sostituire le parole da: onde consentire fino a: piano internazionale con le seguenti: anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile.
18. 2. (ex 18. 4.) Lulli, Testa.

Al comma 1, capoverso comma 1228, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno.
18. 3. (ex 18. 5.) Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso comma 1228, primo periodo, dopo le parole: sul piano internazionale aggiungere le seguenti:, favorendo l'adeguamento delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, la crescita dimensionale e l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei gestori in regime di locazione immobiliare o di affitto d'azienda da almeno cinque anni, nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile.
18. 4. (ex 18. 3.) Marchioni.

Al comma 1, capoverso comma 1228, primo periodo, dopo le parole: sul piano internazionale aggiungere le seguenti:, nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
18. 5. (ex 18. 2.) Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio, Realacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.
18. 6. (ex 18. 6.) Bitonci, Fugatti, Simonetti.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(ENIT - Agenzia nazionale del turismo).

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(ENIT - Agenzia nazionale del turismo).

Sopprimerlo.
* 19. 1. (ex 19. 1.) Lulli, Federico Testa, Marchioni.

Sopprimerlo.
* 19. 2. (ex 19. 3.) Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. - (Modifiche alla disciplina della composizione del consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo). - 1. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Il consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato unitariamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico».
2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte dall'attuale consiglio di amministrazione.
19. 3. (ex 19. 4.) Marchioni.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo III
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20.
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato).

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo III
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 20.
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato).

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
20. 1. (vedi 20. 2.) Lanzillotta.

Sopprimere il comma 4.
20. 2. (vedi 20. 3.) Baretta.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale).

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 22.
(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;
b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.
2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 24.
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le Regioni e gli Enti Locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza di quelle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);
c)
raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

Al comma 1, alinea, dopo la parola: (CNIPA) aggiungere le seguenti: e delle altre società dello Stato operanti nel settore informatico (Sogei, Consip, Poligrafico dello Stato).
24. 1. (vedi 24. 1.) Lanzillotta.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) unificare in capo ad un unico organismo la competenza in materia di supporto alle pubbliche amministrazioni centrali per la progettazione e/o gestione di processi e servizi informatici e digitali procedendo, di conseguenza, alla dismissione e/o liquidazione dei restanti organismi e società che attualmente svolgono le medesime funzioni;
24. 2. (ex 24. 2.) Lanzillotta.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 25.
(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee).

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di «Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo» svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: «, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee», intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee).

Sopprimerlo.
25. 1. (vedi 25. 1.) De Biasi, Ghizzoni.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.).

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 27.
(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici».
c-bis) alla lettera g), dopo le parole: «nomina governativa» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.
(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca).

Sopprimerlo.
27. 1. (vedi 27. 1.) Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27. 2. (ex 27. 2.) Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo aggiungere le seguenti:, esclusivamente di legittimità,
27. 3. (ex 27. 5.) Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere.
27. 4. (ex 27. 4.) Ghizzoni, Fioroni, Bachelet.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
27. 5. (ex 27. 3.) Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera c), capoverso c), sostituire le parole: consigli di amministrazione con le seguenti: consigli scientifici.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: consigli scientifici con le seguenti: consigli di amministrazione.
27. 6. (ex 27. 6.) Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera c), capoverso c), dopo le parole: dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e da cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ciascun ente.
27. 7. (ex 27. 8.) Tocci.

Al comma 1, lettera c), capoverso c), dopo le parole: I predetti statuti sono deliberati previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
27. 8. (ex 27. 7.) Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Sopprimere il comma 2.
27. 9. (ex 27. 10.) Fioroni, Ghizzoni.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007».
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
* 27. 10. Zaccaria.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
* 27. 11. Gibiino.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana).

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari).

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266,» sono inserite le seguenti: «degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.
(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.
(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

Al comma 2, sopprimere le parole: esclusi i servizi pubblici locali.
30. 1. (ex 30. 1.) Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati».
2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti».
3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).

1. A far data dal 1o gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1o gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1o gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
6-bis. È fatta salva la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Unione europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 33.
(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.

1-bis. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 34.
(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti).

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche».

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

4. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 35.
(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.
(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di posta elettronica certificata» sono aggiunte le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;
b) al comma 6:
1) la parola: «unicamente» è soppressa;
2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono aggiunte le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».
35. 1. Girlanda.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-C - Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 36.
(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.
5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 37.
(Carta nazionale dei servizi).

1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.
(Carta nazionale dei servizi).

Sopprimere i commi 2 e 3.
* 37. 1. Zaccaria.

Sopprimere i commi 2 e 3.
* 37. 2. Gibiino.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

Al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo le parole: è destinata annualmente una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 50 per cento delle risorse di tale Fondo.
38. 1. (ex 38. 1.) Paladini, Mura, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, alinea, dopo le parole: i quali attuino aggiungere le seguenti: iniziative poste in essere dal datore di lavoro o.
38. 2. (ex 38. 7.) Ravetto.

Al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 3, sostituire le parole: ovvero disabili con le seguenti: fino a dodici anni di età o fino a quindici in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
38. 3. (ex 38. 8.) Tassone, Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini.