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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 29 aprile 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 aprile 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bordo, Bossa, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casero, Casini, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Ippolito Vitale, De Biasi, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Frassinetti, Frattini, Galati, Garavini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, La Malfa, La Russa, Laboccetta, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Marchi, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Angela Napoli, Andrea Orlando, Leoluca Orlando, Palumbo, Papa, Pecorella, Pescante, Piccolo, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Torrisi, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Balocchi, Barbi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bordo, Bossa, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Ippolito Vitale, De Biasi, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fassino, Fitto, Frassinetti, Frattini, Galati, Garavini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, Jannone, La Malfa, La Russa, Laboccetta, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Marchi, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Mura, Angela Napoli, Andrea Orlando, Leoluca Orlando, Papa, Pecorella, Pescante, Piccolo, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 aprile 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CICU: «Disposizioni per la valorizzazione dei Corpi forestali e di vigilanza ambientale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (2403);
SBROLLINI: «Disposizioni per l'accesso delle giovani generazioni al futuro nonché deleghe al Governo in materia di riordino della disciplina delle professioni intellettuali e di istituzione di una "Carta giovani" per la fruizione di servizi culturali» (2404);
MINARDO: «Concessione di un contributo straordinario per l'attuazione di un piano d'emergenza contro il randagismo nella provincia di Ragusa» (2405).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli» (2209) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Belcastro e Favia.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Princìpi generali concernenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia» (2270) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ventucci.

La proposta di legge CARLUCCI ed altri: «Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di informazione ai cittadini e di inesigibilità delle tasse o tariffe relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata» (2277) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angelucci, Sammarco e Ventucci.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2331, d'iniziativa del deputato BOCCI, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione d'imposta per spese sostenute per la realizzazione di giardini pensili nelle aree urbane, nonché istituzione del Fondo per la forestazione urbana e per gli orti urbani».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
BUCCHINO ed altri: «Modifica all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di divieti di espulsione e di respingimento» (2200) Parere delle Commissioni II e XII;
LUSSANA ed altri: «Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati» (2309) Parere della II Commissione;
GIANNI FARINA: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (2348) Parere delle Commissioni II, III e V;
COMPAGNON ed altri: «Norme in materia di servizi di informazione in favore degli utenti dei servizi pubblici» (2352) Parere delle Commissioni V, IX, XI e XII.
II Commissione (Giustizia):
AMICI: «Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi» (2325) Parere della I Commissione.
VI Commissione (Finanze):
BOCCI ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione d'imposta per spese sostenute per la realizzazione di giardini pensili nelle aree urbane, nonché istituzione del Fondo per la forestazione urbana e per gli orti urbani» (2331) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII.
VII Commissione (Cultura):
FUCCI ed altri: «Delega al Governo in materia di disciplina dell'accesso ai corsi universitari a numero chiuso» (2220) Parere delle Commissioni I e V.
X Commissione (Attività produttive):
LULLI e VICO: «Modifiche al comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione di prodotti di provenienza o di origine italiana» (132) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
LULLI e VICO: «Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali» (133) Parere delle Commissioni I e V.
XII Commissione (Affari sociali):
LULLI e VICO: «Disposizioni per la sicurezza dei prodotti tessili e assimilati» (131) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel periodo tra il 10 e il 23 aprile 2009, sono state trasmesse alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi, adottati dai seguenti soggetti:
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
Tirrenia di Navigazione Spa;
Sicilia regionale marittima (SIREMAR) Spa.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (78).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 maggio 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 aprile 2009, alla pagina 3, prima colonna, alla terza riga prima del nome: Alessandri, inserire il seguente: Albonetti.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ NONCHÉ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO (A.C. 1441-BIS-C)

A.C. 1441-bis-C - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 38.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

Al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo le parole: è destinata annualmente una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 50 per cento delle risorse di tale Fondo.
38. 1. (ex 38. 1.) Paladini, Mura, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, alinea, dopo le parole: i quali attuino aggiungere le seguenti: iniziative poste in essere dal datore di lavoro o.
38. 2. (ex 38. 7.) Ravetto.

Al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 3, sostituire le parole: ovvero disabili con le seguenti: fino a dodici anni di età o fino a quindici in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
38. 3. (ex 38. 8.) Tassone, Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 40.
(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico).

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
b-bis) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «12 dicembre 2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente,»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 41.
(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo IV
GIUSTIZIA

Art. 43.
(Disposizioni concernenti la Corte dei conti).

1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV
GIUSTIZIA

ART. 43.
(Disposizioni concernenti la Corte dei conti).

Sopprimerlo.
43. 1. (vedi 43. 1.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1.
43. 2. (vedi 43. 2.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Contenzioso pensionistico). - 1. Al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le parole: "giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70" sono soppresse.
2. Le controversie sui ricorsi in materia di pensione precedentemente assegnati alla Corte dei conti secondo quanto disposto dall'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro e si applicano pertanto le norme di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile.»
43. 3. (vedi 43. 3.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 44.
(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato).

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.
(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato).

Sopprimerlo.
*44. 1. (ex 44. 1.) Tassone.

Sopprimerlo.
*44. 2. (ex 44. 2.) Lo Moro.

Sopprimerlo.
*44. 3. (ex 44. 3.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1.
44. 4. (ex 44. 4.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 2.
44. 5. (ex 44. 5.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 3.
44. 6. (ex 44. 6.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Il venti per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
44. 10. (ex 44. 11.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 4.
44. 11. (ex 44. 7.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 45.
(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni.

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Com missioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2o, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.
(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo).

Sopprimerlo.
45. 1. (vedi 45. 1.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, dopo le parole: giurisdizioni superiori aggiungere le seguenti: nonché alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
45. 2. (ex 45. 2.) Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e la piena applicazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti nel giudizio.
45. 3. (ex 45. 3.) Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:, in quanto applicabili.
*45. 16.(Testo corretto) Gibiino.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:, in quanto applicabili.
*45. 17.(Testo corretto) Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: della tutela, aggiungere la seguente: anche.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: informatiche aggiungere le seguenti: e telematiche.
45. 4. (ex 45. 7.) Ferranti, Amici, Zaccaria.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
45. 5. (ex 45. 4.) Zaccaria, Ferranti, Amici.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1), con i seguenti:
1) provvedendo a razionalizzare la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle altre giurisdizioni sulla base del criterio di alternatività fra azione di annullamento e azione di solo risarcimento del danno;
1-bis) introducendo, nel caso di azione di solo risarcimento proposta in materia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il potere del giudice di disapplicare l'atto lesivo ai soli fini del risarcimento del danno;
1-ter) stabilendo che, fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva, la tutela del diritto soggettivo compresso dall'atto amministrativo appartenga al giudice ordinario che può provvedere anche all'annullamento dell'atto lesivo;
1-quater) assicurando l'effettività della tutela sulle questioni attinenti alla giurisdizione escludendo ogni preclusione derivante da pronunce implicite;
1-quinquies) ricomprendere fra le questioni attinenti alla giurisdizione la violazione dei principi del giusto processo.
45. 6. (ex 45. 18.) Nannicini.

Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere in fine, le parole: assicurando il principio della concentrazione delle tutele in conformità ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 28 aprile 2004.
45. 7. (ex 45. 5.) Ferranti, Samperi.

Al comma 2, lettera b), numero 2, aggiungere in fine, le parole: assicurando adeguati strumenti di esecuzione delle decisioni e delle misure adottate.
45. 8. (ex 45. 8.) Ferranti, Zaccaria, Amici.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
45. 9. (ex 45. 6.) Zaccaria, Ferranti, Amici.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: revisione e.
45. 10. (ex 45. 9.) Ferranti, Zaccaria, Amici.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: e dei relativi termini aggiungere le seguenti: determinandone gli effetti, alla luce dei principi dell'unità della giurisdizione e dell'effettività della tutela.
45. 11. (ex 45. 12.) Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
2) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno; nello stesso termine decadono gli effetti della misura cautelare concessa, salvo il rinnovo della stessa;
3) in caso di presentazione di istanza cautelare ante causam, non sia rimesso alla disponibilità dalla parte ricorrente che ha presentato l'istanza, il termine di efficacia della misura cautelare concessa, che comunque non può essere superiore a quindici giorni;.
45. 12. (ex 45. 13.) Zaccaria, Amici.

Sopprimere il comma 4.
45. 13. (vedi 45. 19.) Nannicini.

Al comma 4, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.
45. 14. (vedi 45. 15.) Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 4, sopprimere il quinto, il sesto e il settimo periodo.
45. 15. (vedi 45. 17.) Zaccaria, Ferranti, Amici.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 46.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

3. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

4. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

5. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
6. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;
b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza».

7. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

8. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

9. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».
10. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

11. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
12. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».
13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

14. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

15. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 115. - (Disponibilità delle prove). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

16. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».
17. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati».

18. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

19. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

20. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*46. 1. (ex 46. 1.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*46. 2. (vedi 46. 3.) Ferranti, Samperi.

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale norma si applica anche per la procura separata.
46. 3. (ex 46. 5.) Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«La procura separata generale o speciale può essere apposta anche su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia».
46. 4. (ex 46. 4.) Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Al comma 15, capoverso «Art. 115», primo comma, sopprimere la parola: costituita.
46. 5. (ex 46. 7.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 137, ultimo comma, del codice di procedura civile la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».
46. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-C - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 47.
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all'articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».

3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.
4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».
7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».
8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è aggiunto il seguente:
«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».
11. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292».

14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».
17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».
19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.
21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
21-bis. All'articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo».

22. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».
23. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere».
47. 1. (ex 47. 1.) Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: le osservazioni aggiungere le seguenti: ed eventualmente le perizie.
47. 2. (ex 47. 2.) Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, capoverso Art. 257-bis, sopprimere il settimo comma.
47. 3. (vedi 47. 3.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 13, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: o di qualsiasi altro provvedimento.
47. 4. (ex 47. 4.) Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 23.
47. 5. (ex 47. 9.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 48.
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:
«Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso). - Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo»;
b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:
«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici»;

c) l'articolo 380-bis è sostituto dal seguente:
«Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza»;
d) l'articolo 366-bis è abrogato;
e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360»;
2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».

2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis. - (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 49.
(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 è aggiunto il seguente:
«Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.
(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile).

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 540-bis con il seguente:
«Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento il giudice dichiara l'estinzione del procedimento».
49. 1. (ex 49. 1.) Ferranti, Cavallaro.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.
(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618».
4. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.
(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).

Al comma 1, capoverso Art. 614-bis, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti: mentre si applicano anche agli obblighi di fare fungibili difficilmente attuabili; in tal caso il giudice definisce le modalità di attuazione, eventualmente determinando anche il soggetto dovrà attuarli in sostituzione ed a spese dell'obbligato.
50. 1. (ex 50. 1.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 52.
(Procedimento sommario di cognizione).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 53.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».
2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 81-bis. - (Calendario del processo). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto».

4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».
7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 186-bis. - (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

Al comma 2, capoverso Art. 81-bis, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: quando provvede sulle richieste istruttorie.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: degli incombenti con le seguenti: ed eventualmente degli incombenti.
53. 1. (ex 53. 1.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, capoverso Art. 81-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: quando provvede fino a: del processo con le seguenti: richiesta la collaborazione dei difensori delle parti costituite, determina fin dalla prima udienza, il calendario del processo, sia per ciò che attiene le allegazioni sia le deduzioni istruttorie, tenuto conto della complessità della causa e dell'urgenza della trattazione.
53. 2. (ex 53. 2.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice, consiste nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e delle norme o dei motivi di diritto rilevanti ai fini della decisione. La sentenza può essere motivata anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il semplice riferimento a precedenti conformi dell'ufficio, purché passati in giudicato».
53. 3. (ex 53. 3.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 55.
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 52 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili).

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: che sono resi fino alla fine del comma con le seguenti:. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi per il parere definito delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
55. 1. (ex 55. 1.) Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
55. 2. (ex 55. 3.) Ferranti, Capano, Tenaglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette al Parlamento i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che devono essere espressi entro venti giorni.
55. 3. (ex 55. 4.) Ferranti, Capano, Tenaglia.

Al comma 4, lettera b), numero 2, sopprimere le parole:, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.
55. 4. (ex 55. 5.) Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera b), numero 3), sopprimere le parole:, ovvero titolo II del codice di procedura civile.
55. 5. (ex 55. 6.) Capano, Ferranti.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) nella riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) il legislatore delegato deve comunque far salve le disposizioni della legislazione speciale che disciplinano attività processuali delle parti o del giudice finalizzate a produrre effetti non conseguibili con le norme del rito a cui il procedimento della legislazione speciale viene ricondotto;.
55. 6. (ex 55. 7.) Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: di procedure concorsuali,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'unificazione di tutti i modelli processuali in materia di procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare come riformulata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
55. 7. (ex 55. 2.) Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: di famiglia aggiungere le seguenti:, riconducendo il rito per il divorzio a quello di separazione,.
55. 8. (ex 55. 8.) Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2), e 3) della lettera b) è applicabile anche alle cause già pendenti alla data di entrata in vigore del o dei decreti legislativi, previa pronuncia, anche fuori udienza, di ordinanza di mutamento del rito nel rispetto del contraddittorio fra le parti.
55. 9. (ex 55. 9.) Capano, Ferranti.

Al comma 5, sostituire la parola: 33 con la seguente: 24.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola: 33 con la seguente: 24.
55. 10. (ex 55. 14. e 55. 15.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il tribunale, se competente, dispone con ordinanza il mutamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile; altrimenti, con ordinanza rimette la causa davanti al giudice competente fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione. È altresì abrogato l'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
55. 11. (ex 55. 10.) Capano, Ferranti.

Sopprimere il comma 6.
55. 12. (ex 55. 11.) Capano, Ferranti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rinvii alle norme abrogate del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, contenuti nelle disposizioni del medesimo decreto rimaste in vigore, si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del codice di procedura civile.
55. 13. (ex 55. 16.) Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 57.
(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali).

1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».
2. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 59

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 59.
(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 48 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.
(Disposizioni transitorie).

Sopprimere il comma 5.
59. 1. (ex 59. 1.) Capano, Ferranti.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 61

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 61.
(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 62

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 62.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato).

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori. Si applica l'articolo 41, quarto comma».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 62.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 62. - (Disposizioni in materia di concordato). - 1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma».
2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».
62. 1. (ex 62. 1.) Ferranti, Cavallaro.
(Approvato)

A.C. 1441-bis-C - Articolo 63

ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 63.
(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili).

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 64

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 64.
(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari).

1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

A.C. 1441-bis-C - Articolo 65

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 65.
(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare).

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.
2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.
3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 66

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 66.
(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 67

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 67.
(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato).

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.
2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:
«b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:
«5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».

5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre sottocommissioni».
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:
«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 67.
(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato ai concorsi notarili banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed altresì a concorsi notarili precedenti, ove siano state impugnate le relative graduatorie e i cui giudizi siano tuttora pendenti. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
5. I candidati di cui al comma 4 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori dei concorsi sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365.
67. 1. Marinello.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1o settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004.
5. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
67. 2. (vedi 67. 6.) Mazzocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato ai concorsi notarili indetti con decreti del direttore generale della giustizia civile del 1o settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004; del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002; del 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 3 del 9 gennaio 2001; del 10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 101 del 21 dicembre 1999; dell'11 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 38 del 19 maggio 1998.
67. 3. (vedi 67. 5.) Di Caterina.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. In via transitoria, a decorrere dall'anno 2010 e fino a quando non sia garantita la copertura del 95 per cento delle sedi notarili, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600.
11. Per il periodo di cui al comma 10, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio è così composta:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzione di vice presidente;
c) dieci magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) dodici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

12. Per il periodo di cui al comma 10, in deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la commissione esaminatrice opera con sei sottocommissioni composte di cinque membri ciascuna delle quali presieduta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 11.
13. All'onere derivante dal comma 10 valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 10, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
67. 5. (ex 67. 10.) Vannucci, Capodicasa, Duilio, Mantini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. In via transitoria, a decorrere dall'anno 2010 e fino a quando non sia garantita la copertura del 95 per cento delle sedi notarili, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è stabilito in 600.
11. All'onere derivante dal comma 10, valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 10, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
67. 6. (ex 67. 8.) Vannucci, Capodicasa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. Al fine di garantire la copertura delle sedi notarili vacanti, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è stabilito in 600.
11. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio è così composta:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzione di vice presidente;
c) dieci magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) dodici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

12. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, in deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la commissione esaminatrice opera con sei sottocommissioni composte di cinque membri ciascuna delle quali presieduta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 11. All'onere derivante dal comma 10 valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 10 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
67. 7. (ex 67. 9.) Vannucci, Capodicasa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. Al fine di garantire la copertura delle sedi notarili vacanti, in via transitoria per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è stabilito in 600.
11. All'onere derivante dal comma 10 valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 10 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
67. 8. (ex 67. 7.) Vannucci, Capodicasa.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 68

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 68.
(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia).

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
2. All'articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;
c) all'articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)»;
d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE
Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.
Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;
e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;
f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)»;
g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;
h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

«TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

Capo I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.
Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.
5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 227-ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge.
7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) iscrizione a ruolo del credito»;
d) la lettera c) è abrogata.

A.C. 1441-bis-C - Articolo 72

ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 72.
(Società pubbliche).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;
b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;
c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;
d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:
«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;
f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

A.C. 1441-bis-C - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la legge 27 luglio 2005, n. 154, ha istituito la dirigenza penitenziaria prevedendo l'inquadramento nella medesima di tutti i direttori penitenziari (posizione C2-C3) e dei direttori coordinatori di servizio sociale (C3), vale a dire oltre 500 persone;
da tale previsione normativa risultano esclusi gli ultimi 6 direttori penitenziari, posizione economica C2 (n. 5 unità), più 1 unità posizione economica C3, esclusione operata certamente non per volontà premeditata, ma per una mancata conoscenza, relativa alla loro provenienza in tale carriera da parte del legislatore;
questi funzionari dello Stato sono rimasti esclusi con la motivazione di non essere transitati nella categoria per concorso diretto ma attraverso altre forme, previste peraltro per legge e per contratto;
tale personale (direttore penitenziario) ha svolto per anni le stesse funzioni, al pari di coloro che sono transitati nella dirigenza;
l'esclusione di detti direttori penitenziari (in totale 6) risulta profondamente ingiusta in quanto operata sulla base di un mero cavillo giuridico, poiché i predetti, pur non essendo pervenuti alla carriera di direttore penitenziario per concorso pubblico, erano pervenuti a tale carriera mediante disposizioni di legge e/o procedure concorsuali interne, assimilate, per consolidato giurisprudenziale, al concorso pubblico;
gli stessi hanno esercitato per molti anni le funzioni di direttore penitenziario e il loro mancato inquadramento comporta dispersione di professionalità (impedendo loro di esercitare le funzioni di direttore penitenziario riservate all'area della dirigenza), comunque utile all'economia gestionale delle carceri, che allo stato registrano una carenza di 26 dirigenti penitenziari, a cui si aggiungeranno a breve decine di dirigenti che andranno in pensione;
l'inserimento di tale personale nella dirigenza non determina grave ripercussione da un punto di vista finanziario, come da una puntuale verifica che avrebbe effettuato l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, in quanto si tratta di poche unità di personale, che andrebbero a coprire posti di dirigenti attualmente scoperti in organico;
il provvedimento legislativo in argomento, oltre ad incidere sul piano della giustizia, in quanto eliminerebbe una forte discriminazione rispetto ai colleghi con i quali detto personale ha condiviso per anni lo svolgimento delle medesime funzioni, recupera adeguate professionalità che l'amministrazione può prontamente utilizzare nella copertura delle direzioni degli istituti penitenziari vacanti che, in caso contrario, andrebbero disperse;
lo stesso Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, in funzione delle proprie finalità istituzionali, concorda con la necessità dell'adozione di una norma che sani questa situazione;
un adeguato intervento legislativo farebbe giustizia di un ulteriore disparità di trattamento posta in essere dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria che con proprio provvedimento ha inquadrato nella dirigenza penitenziaria 7 direttori di servizio sociale transitati in tale ruolo non per concorso bensì per disposizione di legge,

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti affinché il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2005, n. 154, rivestiva la qualifica di direttore, posizione economica C2-C3 dell'ex profilo di direttore penitenziario e di direttore coordinatore penitenziario, nominato senza concorso e che ha assunto tale incarico per effetto di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro, venga inquadrato, ai sensi della predetta legge, nel ruolo della dirigenza dell'amministrazione penitenziaria.
9/1441-bis-C/1. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
la nuova edizione del rapporto sullo stato dei sistemi giudiziari redatto dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej), divulgato l'8 ottobre 2008, contenente informazioni relative all'anno 2006 sullo stato della giustizia in 45 Stati su 47 membri del Consiglio d'Europa, ha assegnato all'Italia la «maglia nera» in tema di durata dei procedimenti di divorzio: nel nostro Paese, infatti, vigono i tempi più lunghi nelle procedure in primo grado, con ben 634 giorni di attesa per giungere alla pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, segue la Francia con 477, il Portogallo con 325 e la Germania con 321 giorni;
il Cepej ha dunque chiesto al nostro Paese di mettere urgentemente in campo misure specifiche per tagliare i tempi dei procedimenti di separazione e divorzio al fine di aumentare la competitività e l'efficienza del nostro sistema giudiziario anche in questo delicato settore della giustizia civile;
a differenza di quanto stabilito nel resto dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa, in Italia infatti il procedimento che conduce allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale avviene in due fasi e prevede prima la separazione legale e solo successivamente il divorzio, con un tempo di attesa minimo tra i due provvedimenti, inizialmente fissato a 5 anni e, a partire dal 1987, ridotto a 3;
come documentato da uno studio ISTAT sull'evoluzione del fenomeno della separazione e del divorzio nel nostro Paese, l'attuale disciplina della separazione legale serve soltanto a prolungare il contenzioso tra i coniugi, ritardando la possibilità per la coppia di riorganizzare in modo stabile la propria vita, posto che la cosiddetta «pausa di riflessione» (periodo triennale di separazione) non serve né a far rimettere insieme i coniugi, né a impedire che si formino delle altre famiglie, contribuendo solo a lasciare a lungo in un limbo non adeguatamente regolato e protetto sia i vecchi che i nuovi rapporti;
l'attuale normativa sullo scioglimento del vincolo coniugale, prevedendo il necessario passaggio attraverso una pronuncia giudiziale di separazione prima di ottenere il divorzio, finisce per avere dei riflessi non irrilevanti sull'efficacia e la competitività dell'intero nostro sistema giudiziario se è vero, come è vero, che una buona percentuale dei circa tre milioni e ottocentomila procedimenti civili pendenti in Italia (cosiddetto «arretrato pendente»), è rappresentata proprio da cause di separazione, consensuale e/o giudiziale, iscritte a ruolo;
in particolare, da una indagine sul costo economico e sociale dei divorzi, della separazione e della volontaria giurisdizione, condotta in data 27 febbraio 2009 dall'istituto Eurispes, emerge che: a) la domanda di giustizia civile in materia di separazioni, consensuali e giudiziali, espressa in termini di numero di procedimenti civili iscritti presso il tribunale ordinario e la corte di appello, ha registrato, tra il 2001 e il 2007, un andamento disomogeneo, pur mantenendosi costantemente al di sopra dei 100.000 provvedimenti l'anno; b) le separazioni consensuali rappresentano, mediamente, il 68 per cento del totale dei procedimenti iscritti presso il tribunale ordinario, contro il 32 per cento delle separazioni giudiziali. Il loro numero si è mantenuto pressoché costante, con valori compresi tra un minimo di 73.300 iscrizioni (2006) e un massimo di 77.700 (2004). Nell'ultimo biennio, l'aumento è stato del 4,2 per cento (da 73.300 a 76.400 procedimenti). Nello stesso periodo, il numero medio di procedimenti di separazione giudiziale iscritti annualmente presso il tribunale ordinario è stato di 35.700, con un incremento del 10,4 per cento nell'ultimo biennio (da 32.900 a 36.300 procedimenti); c) le separazioni consensuali rappresentano, mediamente, il 70 per cento del totale dei procedimenti definiti presso il tribunale ordinario, contro il 30 per cento delle separazioni giudiziali. Il loro numero si è mantenuto pressoché costante, con valori compresi tra un minimo di 74.700 procedimenti definiti (2006) e un massimo di 77.300 (2003). Nello stesso periodo, il numero medio dì procedimenti di separazione giudiziale definiti annualmente presso il tribunale ordinario, è stato di 33.300, con un incremento del 2,8 per cento nell'ultimo biennio (da 32.700 a 33.700 procedimenti);
sempre sulla base della citata indagine Eurispes, è possibile stimare il costo affrontato dallo Stato per i procedimenti di separazione, sia consensuale che giudiziale, in circa 89 milioni di euro per il solo 2006 (considerando un costo per procedimento di 815 euro e 109.192 procedimenti esauriti);
sono questi i dati su cui dovrebbe riflettere, fuori di ideologia, chi si oppone alla drastica riduzione dei tempi di attesa per chi vuole ottenere il divorzio;
va sottolineato che da questo punto di vista, sulla base dei principi della Costituzione, l'ordinamento italiano potrebbe facilmente porre in essere soluzioni accettabili anche sul piano europeo trovando un punto di equilibrio tra le esigenze della persona, ed in particolare dei figli, ed il rispetto dell'autonomia e delle scelte dell'individuo,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa volta alla introduzione di procedure semplificate, meno costose e di durata più breve in materia di scioglimento del vincolo coniugale, così come indicato dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej) nel rapporto divulgato in data 8 ottobre 2008, ciò al fine di agevolare nella forma e nei tempi, perlomeno in alcuni casi, cioè in assenza dei figli, le unioni matrimoniali fallite.
9/1441-bis-C/2. Bernardini, Zamparutti, Mecacci, Farina Coscioni, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;
in particolare l'aumento della competenza dei giudici di pace previsto dal provvedimento in discussione contrasta con l'insoddisfacente livello qualitativo da essi assicurato e, più in generale, con la qualità del servizio fornito dai magistrati onorari;
se invero non può non condividersi l'obiettivo di dar vita ad una sorta di giustizia conciliativa volta alla bonaria risoluzione dei conflitti, non può non rimarcarsi come l'assenza di professionalità specifica (di mediatore e/o di giudice) in capo ai giudici di pace comporti spesso il totale fallimento delle procedure conciliative previste dal codice di rito;
occorre pertanto una soluzione a regime che modifichi interamente il sistema di reclutamento di questa categoria di giudici onorari, privilegiando doti di esperienza e di buon senso nonché un sistema di formazione continua, garantendo ai giudici di pace l'acquisizione degli strumenti della mediazione;
peraltro la competenza per valore del giudice di pace viene aumentata in assenza della previsione di impatto sui relativi uffici, mentre al contempo restano irrisolte le problematiche connesse al riassetto della magistratura onoraria, al potenziamento degli strumenti di formazione professionale, alla valutazione della professionalità nonché ai criteri di gestione organizzativa dei relativi uffici;
qualsiasi misura destinata ad incidere sulla magistratura onoraria non può che essere preceduta da un'organica e non rinviabile riforma del settore, che ne tracci in modo definitivo modalità di reclutamento, ruolo e funzioni e non ne faccia unicamente valvola di sfogo della pressione sulla magistratura togata,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa normativa affinché sia definito lo stato giuridico del magistrato onorario, in particolare del giudice di pace, garantendo allo stesso, attraverso la modifica dei meccanismi di reclutamento ed al conseguente potenziamento degli strumenti di formazione e valutazione professionale, un livello di competenza e professionalità adeguato al ruolo ed alle funzioni esercitate.
9/1441-bis-C/3. Farina Coscioni, Zamparutti, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;
in particolare l'aumento della competenza dei giudici di pace previsto dal provvedimento in discussione contrasta con l'insoddisfacente livello qualitativo da essi assicurato e, più in generale, con la qualità del servizio fornito dai magistrati onorari;
se invero non può non condividersi l'obiettivo di dar vita ad una sorta di giustizia conciliativa volta alla bonaria risoluzione dei conflitti, non può non rimarcarsi come l'assenza di professionalità specifica (di mediatore e/o di giudice) in capo ai giudici di pace comporti spesso il totale fallimento delle procedure conciliative previste dal codice di rito;
occorre pertanto una soluzione a regime che modifichi interamente il sistema di reclutamento di questa categoria di giudici onorari, privilegiando doti di esperienza e di buon senso nonché un sistema di formazione continua, garantendo ai giudici di pace l'acquisizione degli strumenti della mediazione;
peraltro la competenza per valore del giudice di pace viene aumentata in assenza della previsione di impatto sui relativi uffici, mentre al contempo restano irrisolte le problematiche connesse al riassetto della magistratura onoraria, al potenziamento degli strumenti di formazione professionale, alla valutazione della professionalità nonché ai criteri di gestione organizzativa dei relativi uffici;
qualsiasi misura destinata ad incidere sulla magistratura onoraria non può che essere preceduta da un'organica e non rinviabile riforma del settore, che ne tracci in modo definitivo modalità di reclutamento, ruolo e funzioni e non ne faccia unicamente valvola di sfogo della pressione sulla magistratura togata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa normativa affinché sia definito lo stato giuridico del magistrato onorario, in particolare del giudice di pace, garantendo allo stesso, attraverso la modifica dei meccanismi di reclutamento ed al conseguente potenziamento degli strumenti di formazione e valutazione professionale, un livello di competenza e professionalità adeguato al ruolo ed alle funzioni esercitate.
9/1441-bis-C/3.(Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Zamparutti, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in esame, all'articolo 26, sono previste misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro Sp.A., al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A. attraverso il trasferimento della partecipazione azionaria, attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A, al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo;
la misura di cui all'articolo 26 fa seguito a quanto affermato dal Governo, il 29 gennaio scorso, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-00781 in Commissione lavoro pubblico e privato della Camera, vista l'impraticabilità di soluzioni alternative atte a salvaguardare i livelli occupazionali;
l'ipotesi rappresentata dal Governo in risposta all'atto di sindacato ispettivo per il trasferimento della partecipazione azionaria, attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, ha determinato la riduzione da parte della Ales S.p.A. del ricorso alle procedure di mobilità per tutto il personale, in precedenza avviate;
le procedure di mobilità comunque avviate dalla Ales S.p.A., a seguito di un progetto di ristrutturazione aziendale mirato alla ridefinizione degli organici e dei costi aziendali, pur tenendo in considerazione gli impegni assunti dal Governo il 29 gennaio scorso, hanno interessato 95 unità lavorative e scadono il prossimo 30 giugno,

impegna il Governo

ad adottare, una volta concluse le procedure di trasferimento, senza corrispettivo, della partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. al Ministero per i beni e le attività culturali, ogni provvedimento utile al fine di garantire la salvaguardia e la stabilità degli attuali livelli occupazionali, assicurando nel contempo al personale di Ales S.p.A. posto in mobilità una adeguata protezione sociale, anche attraverso la eventuale proroga dei termini di scadenza delle procedure di mobilità, in vista di una possibile ricollocazione.
9/1441-bis-C/4. Cazzola.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 del disegno di legge in esame interviene in materia di congedi parentali di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, introducendo modifiche volte a implementare il sistema di progetti conciliativi tra vita privata e lavoro;
ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, come novellato dal disegno di legge in esame, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, assegna quote del Fondo per le politiche per la famiglia al finanziamento di progetti volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale, oltre che per progetti volti a consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari, con speciale riferimento al part-time reversibile;
la domanda di part-time risponde principalmente alle esigenze conciliative delle donne lavoratrici, delle quali, nel 2005, 1 milione 906 mila (pari al 25,6 per cento di quelle occupate) fruiva di un contratto di lavoro part-time, contro i 461 mila uomini (pari al 4,6 per cento di quelli occupati);
il lavoro part-time reversibile costituisce la previsione di maggiore importanza, tra quelle introdotte, sotto il profilo della conciliazione tra esigenze di vita e di lavoro delle donne;
una maggiore offerta di lavoro part-time avrebbe effetti benefici anche nell'ottica dell'incremento dell'occupazione femminile, attualmente ferma al 51,6 per cento, e consentirebbe all'Italia di avvicinarsi all'obiettivo del 60 per cento entro il 2010 come previsto dalla strategia di Lisbona;
il lavoro part-time, in particolare, è poco diffuso al Sud, contro una tendenza positiva nel Centro e al Nord (34 per cento in Trentino-Alto Adige, 30,4 per cento in Friuli-Venezia Giulia, 29,2 per cento in Veneto e più del 27 per cento in Umbria e Lazio);
spesso le donne lavoratrici, al rientro dal periodo di congedo parentale, sono di fatto «demansionate», cioè, pur nel rispetto formale del divieto di «demansionamento», non ritrovano la stessa posizione lavorativa quanto a prospettive di carriera, responsabilità e ruoli,

impegna il Governo

a prevedere, nella determinazione della quota del fondo da assegnare ai soggetti previsti dalla legge, meccanismi premiali per i datori di lavoro privati, in particolare del Sud Italia, che attuino accordi contrattuali tendenti a sviluppare il part-time reversibile;
a stabilire assegnazioni maggiori della quota del fondo per tutti i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 9 della legge della legge n. 53 del 2000, che adottino regolamenti e pratiche interne volti a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori, di ritorno dal congedo parentale, il recupero della posizione lavorativa «effettivamente» ricoperta nel periodo antecedente a quello di congedo parentale.
9/1441-bis-C/5. Golfo, Cazzola.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di funzionamento e gestione delle risorse umane;
gli enti di ricerca, oltre a svolgere l'attività di studio e di ricerca, assolvono importanti funzioni di servizio e di supporto all'attività istituzionale dello Stato (ad esempio: servizio vulcanologico e sismologico, agricoltura ecc...) che si stanno rivelando sempre più essenziali, anche nel quadro degli impegni derivanti dalle diverse politiche comunitarie;
in alcuni di questi enti (ad esempio l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di economia agraria, l'Istituto nazionale di fisica nucleare) non è stato possibile completare il processo di stabilizzazione avviato ai sensi della finanziaria 2007: ciò non per problemi organizzativi, ma semplicemente per una dotazione di pianta organica satura e assolutamente insufficiente per la grande mole di attività realizzate;
è, quindi, opportuno che ciascun ente ridefinisca, entro un certo limite temporale, la propria pianta organica sulla base di una programmazione del fabbisogno di personale e nel limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive della singola struttura nel rispetto del limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che la stessa sia inviata e approvata dal Ministro della pubblica amministrazione e innovazione;
è, altresì, necessario eliminare il vincolo secondo il quale il numero delle unità di personale da assumere nel 2010, 2011 e 2012 non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente e le risorse utilizzabili allo scopo non possono superare quelle relative alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
è, infine, opportuno che le attuali liste di stabilizzazione approvate dai singoli enti di ricerca ai sensi dei requisiti previsti dalla finanziaria 2007 siano prorogate almeno fino al 31 dicembre 2009 per completare il percorso di stabilizzazione per coloro che avevano maturato tale diritto e figurano nelle graduatorie già approvate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito, in futuri provvedimenti legislativi, a quanto richiesto in premessa al fine di tutelare e salvaguardare l'attività degli enti stessi.
9/1441-bis/C/6. Taglialatela, Landolfi.

La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 del disegno di legge in esame, così come modificato dal Senato, si legge «il Governo [...] individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese [...] secondo finalità di riequilibrio economico socio-economico tra le aree del territorio nazionale»;
nello stesso articolo, si prevede che il Governo individui le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, che al relativo finanziamento si provveda con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse FAS e che, in ogni caso, coerentemente con le modalità di utilizzazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, l'85 per cento delle risorse sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;
da una mappatura preliminare del territorio della Regione Campania è emerso uno stato di fatto dal quale si è palesato un elenco di n. 108 comuni per i quali, a diversi livelli, sono presenti problemi di copertura in banda larga. In particolare, si è constatato che dei 108 comuni suddetti, circa 60 e quindi più della metà appartengono alla Campania interna e cioè alle province di Benevento e di Avellino, dove il «digital divide» è molto accentuato e compromette ulteriormente le già precarie condizioni di sviluppo socio-economico e di competitività,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle risorse previste a tale scopo, strumenti di finanziamento specifici per i comuni della Campania interna, caratterizzata da aree remote e marginali a causa soprattutto delle caratteristiche fisiche dei luoghi, al fine di favorire la realizzazione delle infrastrutture per la diffusione della banda larga ed assicurare l'accessibilità ai servizi erogati mediante le nuove tecnologie dell'informazione sia ai cittadini/imprese che alle pubbliche amministrazioni;

a predisporre interventi finanziari urgenti ed adeguati in modo tale da consentire alle aree suddette di compensare nel breve termine il gap di cui soffrono in termini di accessibilità fisica e di infrastrutture materiali con un veloce e consistente sviluppo della copertura di servizi in banda larga tali da accelerarne lo sviluppo e la competitività.
9/1441-bis-C/7. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 del disegno di legge in esame, così come modificato dal Senato, si legge «il Governo [...] individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese [...] secondo finalità di riequilibrio economico socio-economico tra le aree del territorio nazionale»;
nello stesso articolo, si prevede che il Governo individui le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, che al relativo finanziamento si provveda con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse FAS e che, in ogni caso, coerentemente con le modalità di utilizzazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, l'85 per cento delle risorse sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;
da una mappatura preliminare del territorio della Regione Campania è emerso uno stato di fatto dal quale si è palesato un elenco di n. 108 comuni per i quali, a diversi livelli, sono presenti problemi di copertura in banda larga. In particolare, si è constatato che dei 108 comuni suddetti, circa 60 e quindi più della metà appartengono alla Campania interna e cioè alle province di Benevento e di Avellino, dove il «digital divide» è molto accentuato e compromette ulteriormente le già precarie condizioni di sviluppo socio-economico e di competitività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse previste a tale scopo, strumenti di finanziamento specifici per i comuni della Campania interna, caratterizzata da aree remote e marginali a causa soprattutto delle caratteristiche fisiche dei luoghi, al fine di favorire la realizzazione delle infrastrutture per la diffusione della banda larga ed assicurare l'accessibilità ai servizi erogati mediante le nuove tecnologie dell'informazione sia ai cittadini/imprese che alle pubbliche amministrazioni;

a predisporre interventi finanziari urgenti ed adeguati in modo tale da consentire alle aree suddette di compensare nel breve termine il gap di cui soffrono in termini di accessibilità fisica e di infrastrutture materiali con un veloce e consistente sviluppo della copertura di servizi in banda larga tali da accelerarne lo sviluppo e la competitività.
9/1441-bis-C/7.(Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
i consorzi BIM (bacini imbriferi montani) hanno come scopo principale quello di favorire il progresso economico e sociale dei comuni consorziati, tutelando i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo e allo sfruttamento delle risorse idriche del territorio ai fini della produzione di energia elettrica;
la legge 27 dicembre 1953, n. 959, ha istituito i consorzi BIM e, successivamente, con decreti dell'allora Ministro dei lavori pubblici, ne ha definito la perimetrazione al fine di stabilire l'ambito e il soggetto regolatore del risarcimento che i produttori di energia idroelettrica sono tenuti ad attribuire alle popolazioni di montagna per l'utilizzo dell'acqua, bene inalienabile;
la legge succitata stabilisce che tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare, a titolo d'indennizzo, un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto ai consorzi BIM;
tale sovracanone è applicato agli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro BIM. L'importo del sovracanone è stabilito e aggiornato ogni due anni sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al costo della vita;
nel caso in cui non si costituisca il consorzio per mancato raggiungimento della maggioranza dei comuni interessati, il sovracanone è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio; le somme sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere erogate agli enti destinatari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere un processo di riforma che, a partire dalla razionalizzazione di istituti oramai obsoleti, individui i livelli istituzionali ottimali per l'attuazione di una efficace politica di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio.
9/1441-bis-C/8. Caparini.

La Camera,
premesso che:
i consorzi BIM (bacini imbriferi montani), istituiti con legge 27 dicembre 1953, n. 959, hanno come scopo principale quello di favorire il progresso economico e sociale dei comuni consorziati, tutelando i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo e allo sfruttamento delle risorse idriche del territorio ai fini della produzione di energia elettrica;
la legge succitata stabilisce che tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare, a titolo d'indennizzo, un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto ai consorzi BIM;
tale sovracanone è applicato agli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro BIM. L'importo del sovracanone è stabilito e aggiornato ogni due anni sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al costo della vita;
nel caso in cui non si costituisca il consorzio per mancato raggiungimento della maggioranza dei comuni interessati il sovracanone è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio; le somme sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere erogate agli enti destinatari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere per i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, nel caso in cui il consorzio non si costituisca, di poter chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, e fino alla concorrenza dello stesso, la fornitura diretta di energia elettrica.
9/1441-bis-C/9. Stucchi, Caparini.

La Camera,
premesso che:
le industrie creative sono un motore di sviluppo economico e sociale, che favoriscono la creazione di ricchezza e posti di lavoro, promuovendo l'inclusione sociale, la diversità culturale e lo sviluppo umano;
il prodotto creativo è considerato sempre più asset di competitività, sia a livello nazionale che a livello territoriale, laddove le regioni guardano con sempre maggiore interesse a settori come la moda e come l'audiovisivo, capaci di generare importanti indotti anche attraverso l'attivazione di filiere parallele ad esempio il turismo,

impegna il Governo

ad adottare una legislazione organica in materia di industria creativa che dia una definizione certa e gli strumenti necessari per essere uno dei settori per il rilancio dell'economia del nostro Paese; ad adottare interventi mirati affinché siano supportate le PMI creative, attraverso il sostegno finanziario e fiscale, la formazione e il supporto allo start-up anche attraverso la promozione di una sinergia tra PMI creative soprattutto nella direzione dell'innovazione e dell'export.
9/1441-bis-C/10. Peluffo, Lulli, Mogherini Rebesani.

La Camera,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
rilevato che l'articolo 45, interamente introdotto presso l'altro ramo del Parlamento - indica alla lettera b), n. 1), tra i principi e criteri direttivi della delega in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo, anche quello di «disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni»;
richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione in data 8 aprile 2009, nel quale si invitavano le Commissioni di merito a precisare «la natura meramente ricognitiva di siffatta attività di riordino delle norme vigenti»;
preso atto che tale disposizione non risulta modificata nel corso del successivo iter di approvazione,

invita il Governo
ad esercitare la suddetta delega, con specifico riguardo all'oggetto espressamente indicato al citato n. 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 45, mediante la predisposizione di testi unici di natura meramente compilativi.
9/1441-bis-C/11. Duilio, Lo Presti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 38, introdotto al Senato, modifica l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente gli incentivi per l'applicazione, da parte delle aziende, di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;
in particolare, si prevede che una quota delle risorse che saranno stabilite con apposito provvedimento, debba essere impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali;
sarebbe necessario estendere le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 38 anche a quei progetti presentati da soggetti che hanno in affidamento o che abbiano adottato minori ed altresì a quanti abbiano a carico non solo persone disabili o non autosufficienti ma anche a coloro che abbiano a carico persone affette da documentata grave infermità,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti siano comprese anche le associazioni familiari, che hanno nel tempo acquisito una preziosa competenza professionale in tale campo e che conoscono a fondo le esigenze e le urgenze della famiglie.
9/1441-bis-C/12. Capitanio Santolini, Delfino, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 38, introdotto al Senato, modifica l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente gli incentivi per l'applicazione, da parte delle aziende, di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;
in particolare, si prevede che una quota delle risorse che saranno stabilite con apposito provvedimento, debba essere impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali;
sarebbe necessario estendere le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 38 anche a quei progetti presentati da soggetti che hanno in affidamento o che abbiano adottato minori ed altresì a quanti abbiano a carico non solo persone disabili o non autosufficienti ma anche a coloro che abbiano a carico persone affette da documentata grave infermità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti siano comprese anche le associazioni familiari, che hanno nel tempo acquisito una preziosa competenza professionale in tale campo e che conoscono a fondo le esigenze e le urgenze della famiglie.
9/1441-bis-C/12.(Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio Santolini, Delfino, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
in sede d'esame del provvedimento «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» all'articolo 38 prevede alcune modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse;
la «Conciliazione» vuol dire permettere a donne e uomini di vivere meglio lavoro e responsabilità familiari e di prevenire le discriminazioni e i processi di esclusione nelle aziende,

impegna il Governo

a individuare risorse finanziarie certe affinché possa essere data concreta attuazione alle politiche di conciliazione e di sostegno alla maternità e alla paternità di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000 nonché a tutte le politiche per la famiglia.
9/1441-bis-C/13. Sbrollini, Livia Turco, Miotto.

La Camera,
premesso che:
in sede d'esame del provvedimento «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» all'articolo 38 prevede alcune modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse;
la «Conciliazione» vuol dire permettere a donne e uomini di vivere meglio lavoro e responsabilità familiari e di prevenire le discriminazioni e i processi di esclusione nelle aziende;
all'articolo 1 lettera b) si prevede l'introduzione di «programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione»,

impegna il Governo

nella stesura del decreto attuativo di cui al comma 4 di valutare la necessità di collegare i programmi e le azioni di cui all'articolo 1 lettera b) a processi di formazione.
9/1441-bis-C/14. Livia Turco, Miotto, Bossa, Grassi.

La Camera,
premesso che:
in sede d'esame del provvedimento «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia dì processo civile» all'articolo 38 prevede alcune modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse;
la «Conciliazione» vuol dire permettere a donne e uomini di vivere meglio lavoro e responsabilità familiari e di prevenire le discriminazioni e i processi di esclusione nelle aziende;
le organizzazioni sindacali o datoriali sono un presupposto indispensabile a garanzia delle esigenze di flessibilità sia dei lavoratori che dell'azienda;
ogni cambiamento dell'orario di lavoro comporta un riassetto dell'organizzazione del lavoro con conseguenze dirette nei confronti di quei lavoratori che non usufruiscono delle agevolazioni dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000,

impegna il Governo

a considerare il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali quale elemento fondamentale e irrinunciabile nell'applicazione dell'articolo 9 della legge 53 del 2000 al fine di garantire i diritti di tutte le parti in causa.
9/1441-bis-C/15. Miotto, Livia Turco, Murer.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 67 il provvedimento si propone la semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato;
l'attuale situazione del notariato in Italia vede infatti una forte carenza di notai e necessita che la semplificazione produca velocizzazione e aumento dell'accesso;
la legge in vigore prevede la suddivisione del nostro Paese in oltre 6.500 circoscrizioni notarili;
al 30 novembre 2008 risultano invece in servizio soltanto 4.723 notai;
una carenza di circa 1.800 notai, oltre il 30 per cento, crea situazioni di vantaggio per i notai e disservizi per i cittadini;
l'obbligo dello Stato è quello di coprire le piante organiche per non avere sedi scoperte che si registrano soprattutto nelle zone meno «appetibili» e nei comuni più piccoli;
le procedure concorsuali in corso per l'esiguo numero di posti messi a bando e per i tempi non appaiono adeguate a coprire la carenza che potrebbe ulteriormente aggravarsi,

impegna il Governo

ad operare per risolvere la carenza espressa bandendo ogni anno, (come previsto dalla norma) il massimo numero possibile di posti e vigilando affinché i tempi e le procedure dei concorsi siano quanto più abbreviati senza che ciò incida sulla qualità della selezione.
9/1441-bis-C/16. Vannucci, Tenaglia.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 67 il provvedimento si propone la semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato;
l'attuale situazione del notariato in Italia vede infatti una forte carenza di notai e necessita che la semplificazione produca velocizzazione e aumento dell'accesso;
la legge in vigore prevede la suddivisione del nostro Paese in oltre 6.500 circoscrizioni notarili;
al 30 novembre 2008 risultano invece in servizio soltanto 4.723 notai;
una carenza di circa 1.800 notai, oltre il 30 per cento, crea situazioni di vantaggio per i notai e disservizi per i cittadini;
l'obbligo dello Stato è quello di coprire le piante organiche per non avere sedi scoperte che si registrano soprattutto nelle zone meno «appetibili» e nei comuni più piccoli;
le procedure concorsuali in corso per l'esiguo numero di posti messi a bando e per i tempi non appaiono adeguate a coprire la carenza che potrebbe ulteriormente aggravarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere la carenza espressa bandendo ogni anno, (come previsto dalla norma) il massimo numero possibile di posti e vigilando affinché i tempi e le procedure dei concorsi siano quanto più abbreviati senza che ciò incida sulla qualità della selezione.
9/1441-bis-C/16.(Testo modificato nel corso della seduta) Vannucci, Tenaglia.

La Camera,
premesso che:
l'amministrazione della giustizia del nostro Paese è da tempo caratterizzata da un'eccessiva durata dei procedimenti sia civili che penali. In altri termini, il sistema giustizia è attualmente del tutto inadeguato alle esigenze di una società moderna e democratica quale è la nostra;
l'utilizzo del giudice di pace rappresenta uno strumento importante per far fronte a tale annosa questione, in quanto contribuisce allo smaltimento dell'immensa mole di cause iscritte a ruolo affidate alla magistratura ordinaria,

impegna il Governo

ad ampliare ulteriormente il ruolo e le competenze dei giudici di pace e la durata della loro permanenza in carica provvedendo parallelamente a dotare gli uffici dei giudici di pace di adeguate risorse sia strumentali sia in termini di personale.
9/1441-bis-C/17. Garagnani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge in esame, reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate, e l'installazione delle reti di telecomunicazione in fibra ottica e tecnologicamente avanzate;
il comma 2 del medesimo articolo, prevede altresì che la progettazione e la realizzazione delle suddette infrastrutture nelle aree sottoutilizzate, possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
si dispone infine un criterio preferenziale circa la valutazione delle proposte e delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito della procedura di finanza di progetto, prevedendo che, nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte, deve essere considerata come prioritaria la condizione che i progetti contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;
è indispensabile che l'assegnazione dei lavori per l'installazione delle reti di telecomunicazione, avvenga con criteri e modalità assolutamente trasparenti, tenendo comunque conto delle imprese che sono già operanti in questo specifico settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che l'affidamento della realizzazione dei suddetti progetti avvenga mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della trasparenza e della normativa comunitaria in materia, attribuendo priorità alle imprese già operanti sul territorio nello specifico settore della realizzazione di reti di telecomunicazione, indipendentemente da requisiti dimensionali.
9/1441-bis-C/18. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge in esame, dispone una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale);
la legge delega n. 308 del 2004 (cosiddetta delega ambientale), prevedeva che detti decreti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 152 del 2006, dovessero essere emanati entro due anni. Siamo quindi in presenza, di fatto, ad una proroga dei termini originariamente previsti;
con detto articolo 12 inoltre, si modifica sostanzialmente la procedura per la redazione ed approvazione delle disposizioni integrative o correttive non prevedendo più il doppio passaggio alle Commissioni parlamentari, come invece prevedeva la legge n. 308 del 2004, e ciò rappresenta una importante modifica al potere di controllo che il Parlamento ha voluto garantire proprio attraverso la procedura del «parere rafforzato»;
pertanto, l'articolo 12 in esame, non permette solo una proroga del potere legislativo delegato, ma anche una maggiore discrezionalità del Governo che, attraverso una procedura semplificata, è tenuto a chiedere il parere delle Commissioni parlamentari una sola volta per gli schemi di correttivi predisposti, senza poi dover poi ritrasmettere alle Commissioni gli schemi di decreto per il parere definitivo;
si prevede inoltre che i futuri decreti integrativi e correttivi dovranno essere emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi già stabiliti dalla legge n. 308 del 2004;
va però evidenziato che non pochi dei suddetti principi e criteri direttivi, non erano stati rispettati dal decreto delegato n. 152 del 2006. Ricordiamo infatti, a titolo di esempio che:
a) lo schema di decreto legislativo (poi diventato decreto legislativo n. 152 del 2006) era stato definito senza rispettare le procedure indicate al comma 14 dell'articolo 1 della legge delega, che prevedevano forme di consultazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, delle associazioni ambientaliste e per la tutela dei consumatori;
b) lo schema di decreto era stato adottato senza aver acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-città, non rispettando così quanto previsto al comma 4, articolo 1, sempre della legge delega;
c) non sono state rispettate le procedure indicate dalla legge delega al comma 15 dell'articolo 1, che prevedevano una periodica e dettagliata informazione al Parlamento da parte del Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, così come disposto dalla legge n. 308 del 2004, e alla luce della delicatezza e dell'importanza della materia affrontata, il doppio passaggio alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'ottenimento di un «parere rafforzato»;
a rispettare pienamente, nella predisposizione dei previsti decreti integrativi e correttivi del codice ambientale, e alla luce di quanto esposto in premessa, tutti i criteri e principi direttivi già definiti e stabiliti dalla legge delega n. 308 del 2004.
9/1441-bis-C/19.Piffari, Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del disegno di legge in esame, interviene in materia di sostegno alla competitività turistica italiana, riscrivendo il comma 1228, articolo 1, della Legge finanziaria per il 2007;
per il rilancio turistico si prevede infatti la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, anche attraverso appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni;
nel sostituire interamente il suddetto comma 1228, articolo 1, della Finanziaria 2007, l'articolo 18 in esame tralascia ogni riferimento - presente invece nel medesimo comma 1228 - sia al rispetto del patrimonio paesaggistico, che alla promozione di forme di turismo ecocompatibile;
è indispensabile uscire dalla sottovalutazione e sostanziale marginalità in cui il settore turistico è stato troppo spesso rispetto ad altri settori produttivi;
rilanciare il settore turistico significa innanzitutto salvaguardare e riqualificare il patrimonio artistico e ambientale esistente, e questo è ancora più vero per un Paese come l'Italia dove l'immensa ricchezza di beni culturali e naturali presenti ne fanno una realtà unica al mondo. Turismo quindi come settore strategico, come valore aggiunto per la crescita dell'economia e dell'occupazione, «sfruttando» le enormi potenzialità offerte dal nostro Paese sul versante delle bellezze naturali ed artistiche esistenti;
i siti Unesco sono in tutto 830, e l'Italia, con 43 siti inclusi nell'elenco dei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità, si conferma il Paese con il maggior numero di beni inclusi nel prestigioso elenco;
è però evidente che non è sufficiente essere inclusi in una lista, per quanto autorevole, per innescare processi che si traducano automaticamente in riscontri (anche) economici. Il «marchio» Unesco rappresenta un grande catalizzatore e generatore in grado di avviare un virtuoso processo di sviluppo economico e sociale, ma per poter produrre effetti concreti e duraturi deve essere sostenuto da adeguate strategie di politica culturale,

impegna il Governo

a prevedere che la realizzazione dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, come disposto dall'articolo 18 in esame, avvenga nel pieno rispetto del patrimonio paesaggistico e di quanto previsto dal Codice dei beni culturali;
a valorizzare e sostenere, anche con adeguate risorse finanziarie, il recupero e la valorizzazione del grande patrimonio artistico, culturale e architettonico del nostro Paese, con particolare riferimento ai siti Unesco presenti sul nostro territorio nazionale;
a puntare ad una strategia di rilancio dell'offerta turistica sostenibile, intesa come riqualificazione e miglioramento degli strumenti ricettivi, del patrimonio culturale e ambientale, eccetera, uscendo definitivamente dal puro sfruttamento della «rendita di posizione» di cui gode il nostro Paese, per passare da un turismo che troppo spesso condiziona e trasforma negativamente l'ambiente, ad una risorsa ambientale e culturale capace, per le sue qualità, di influire positivamente sull'evoluzione della domanda turistica.
9/1441-bis-C/20.Monai, Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del disegno di legge in esame, interviene in materia di sostegno alla competitività turistica italiana, riscrivendo il comma 1228, articolo 1, della Legge finanziaria per il 2007;
per il rilancio turistico si prevede infatti la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, anche attraverso appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni;
nel sostituire interamente il suddetto comma 1228, articolo 1, della Finanziaria 2007, l'articolo 18 in esame tralascia ogni riferimento - presente invece nel medesimo comma 1228 - sia al rispetto del patrimonio paesaggistico, che alla promozione di forme di turismo ecocompatibile;
è indispensabile uscire dalla sottovalutazione e sostanziale marginalità in cui il settore turistico è stato troppo spesso rispetto ad altri settori produttivi;
rilanciare il settore turistico significa innanzitutto salvaguardare e riqualificare il patrimonio artistico e ambientale esistente, e questo è ancora più vero per un Paese come l'Italia dove l'immensa ricchezza di beni culturali e naturali presenti ne fanno una realtà unica al mondo. Turismo quindi come settore strategico, come valore aggiunto per la crescita dell'economia e dell'occupazione, «sfruttando» le enormi potenzialità offerte dal nostro Paese sul versante delle bellezze naturali ed artistiche esistenti;
i siti Unesco sono in tutto 830, e l'Italia, con 43 siti inclusi nell'elenco dei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità, si conferma il Paese con il maggior numero di beni inclusi nel prestigioso elenco;
è però evidente che non è sufficiente essere inclusi in una lista, per quanto autorevole, per innescare processi che si traducano automaticamente in ri scontri (anche) economici. Il «marchio» Unesco rappresenta un grande catalizzatore e generatore in grado di avviare un virtuoso processo di sviluppo economico e sociale, ma per poter produrre effetti concreti e duraturi deve essere sostenuto da adeguate strategie di politica culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
prevedere che la realizzazione dei progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, come disposto dall'articolo 18 in esame, avvenga nel pieno rispetto del patrimonio paesaggistico e di quanto previsto dal Codice dei beni culturali;
valorizzare e sostenere, anche con adeguate risorse finanziarie, il recupero e la valorizzazione del grande patrimonio artistico, culturale e architettonico del nostro Paese, con particolare riferimento ai siti Unesco presenti sul nostro territorio nazionale;
puntare ad una strategia di rilancio dell'offerta turistica sostenibile, intesa come riqualificazione e miglioramento degli strumenti ricettivi, del patrimonio culturale e ambientale, eccetera, uscendo definitivamente dal puro sfruttamento della «rendita di posizione» di cui gode il nostro Paese, per passare da un turismo che troppo spesso condiziona e trasforma negativamente l'ambiente, ad una risorsa ambientale e culturale capace, per le sue qualità, di influire positivamente sull'evoluzione della domanda turistica.
9/1441-bis-C/20.(Testo modificato nel corso della seduta) Monai, Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 del disegno di legge in esame, dispone misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro come previsti dalla legge n. 53 del 2000;
il lavoro delle donne è sicuramente strategico per lo sviluppo di tutta la società, per le donne stesse e la loro completa autonomia, e per le famiglie che non possono che trarre benefici da una maggiore integrazione sociale ed economica delle donne;
in questo ambito, un ruolo fondamentale è svolto dai servizi educativi per la prima infanzia e l'adolescenza;
nel 2007 l'allora ministro per la famiglia, Rosy Bindi, presentava il Piano straordinario per la famiglia: 50 mila nuovi posti negli asili nido, rilancio dei consultori, aiuti alle famiglie numerose, ma anche il riconoscimento del lavoro di cura, sia quello svolto da sempre in famiglia dalle donne, sia quello delle badanti straniere;
il suddetto piano di sviluppo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, forse il più grande investimento nei servizi per la prima infanzia realizzato nel nostro Paese dal 1971, anno della legge istitutiva degli asili nido, era finalizzato a superare le enormi disparità territoriali oggi esistenti, prevedendo ingenti risorse in tre anni da ripartire equamente tra Stato e regioni;
la Finanziaria 2007 conteneva il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, stanziando per il triennio 2007-2009 circa 730 milioni di euro. Tra gli obiettivi del Piano c'era anche l'attenuazione del forte squilibrio di disponibilità di servizi che attualmente divide il Nord e il Sud del Paese, e una complessiva crescita del sistema nazionale in direzione degli standard europei, in vista del raggiungimento, fissato per il 2010, dell'obiettivo della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000. Ma siamo ancora lontani (13,1 per cento) da questo traguardo;
ancora oggi solo un bimbo su sette trova accoglienza al nido, ma mentre le regioni del Centro-Nord si avvicinano al l'obiettivo europeo, il meridione registra tassi di copertura inferiori al 10 per cento;
dalla Finanziaria 2008 (che ha stanziato 25 milioni di euro, come previsto dal piano triennale) ci si attendeva il completamento della riforma attraverso il potenziamento del Piano nidi. Ma la fine anticipata della scorsa legislatura, ha inevitabilmente impedito al precedente Governo Prodi di completare la riforma voluta dall'ex ministro Rosy Bindi,

impegna il Governo

a potenziare i servizi educativi per la prima infanzia, con il compito di portare l'Italia al livello minimo del 33 per cento richiesto dall'Europa, anche attraverso la prosecuzione del piano di investimenti in asili, già iniziato nella scorsa legislatura, attraverso lo stanziamento di nuove indispensabili risorse finanziarie.
9/1441-bis-C/21.Palagiano, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
l'attuale situazione di crisi del sistema giudiziario arriva a rappresentare un ostacolo allo sviluppo del sistema economico soprattutto per le imprese, le quali preferiscono limitarsi a firmare contratti con partner che conoscono e che garantiscono affidabilità;
l'inefficienza della giustizia civile in Italia costituisce uno dei fattori che condizionano la competitività e la capacità di crescita dell'Italia, rendendo talvolta parzialmente inefficaci le riforme realizzate dal Parlamento in differenti materie;
le principali vittime di questa situazione di inefficienza del processo civile, peraltro non sono le grandi aziende, che normalmente utilizzano l'istituto dell'arbitrato, ma sono invece le piccole medie imprese che, come noto, rappresentano nel loro insieme l'ossatura portante del sistema economico produttivo del Paese;
sono necessarie risorse, umane e finanziarie, adeguate per migliorare la macchina giudiziaria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere annualmente concorsi pubblici per magistrati e cancellieri al fine di incrementarne l'organico presso i tribunali.
9/1441-bis-C/22.Paladini.

La Camera,
premesso che:
l'attuale situazione di crisi del sistema giudiziario arriva a rappresentare un ostacolo allo sviluppo del sistema economico soprattutto per le imprese, le quali preferiscono limitarsi a firmare contratti con partner che conoscono e che garantiscono affidabilità;
l'inefficienza della giustizia civile in Italia costituisce uno dei fattori che condizionano la competitività e la capacità di crescita dell'Italia, rendendo talvolta parzialmente inefficaci le riforme realizzate dal Parlamento in differenti materie;
le principali vittime di questa situazione di inefficienza del processo civile, peraltro non sono le grandi aziende, che normalmente utilizzano l'istituto dell'arbitrato, ma sono invece le piccole medie imprese che, come noto, rappresentano nel loro insieme l'ossatura portante del sistema economico produttivo del Paese;
sono necessarie risorse, umane e finanziarie, adeguate per migliorare la macchina giudiziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di prevedere annualmente concorsi pubblici per magistrati e cancellieri al fine di incrementarne l'organico presso i tribunali.
9/1441-bis-C/22.(Testo modificato nel corso della seduta) Paladini.

La Camera,
premesso che:
la domanda di giustizia civile in materia di separazioni, consensuali e giudiziali (in termini di numero di procedimenti civili iscritti presso il Tribunale ordinario e la Corte di appello) ha registrato, tra il 2001 e il 2007 un andamento disomogeneo, mantenendosi costantemente al di sopra dei 100.000 provvedimenti l'anno;
i procedimenti di separazione sono in crescita infatti tra il 2006 e 2007 sono aumentati di 6,7 per cento. Nello stesso periodo, il numero di procedimenti civili iscritti per divorzi, consensuali e giudiziali, è invece aumentato costantemente, passando da 52.700 procedimenti nel 2001, a 60.100 procedimenti nel 2004 (+14,1 per cento rispetto al 2001), a 66.700 procedimenti nel 2007 (+10,9 per cento rispetto al 2004 e +26,6 per cento rispetto al 2001);
come è noto per ottenere una sentenza di scioglimento di matrimonio i tempi sono estremamente lunghi anche nel caso di accordo di entrambi i coniugi, non solo rispetto alle condizioni del divorzio, ma anche circa la definitività del fallimento matrimoniale;
i procedimenti in materia di separazione personale e di divorzio ogni anno segnano un andamento in costante crescita che incide in senso negativo sul carico di lavoro degli uffici giudiziari e sui tempi di definizione dei procedimenti stessi;
il disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, collegato alla legge di bilancio 2009 (cosiddetto Collegato competitività), modifica il codice di procedura civile al fine di snellire il processo civile ma non modifica il procedimento di separazione e divorzio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di snellire e velocizzare la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9/1441-bis-C/23.Mura.

La Camera,
premesso che:
l'esercizio dei servizi relativi alla giustizia è un compito essenziale dello Stato, previsto dall'articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
condizione essenziale per garantire una amministrazione della giustizia efficace e adeguata è rappresentata dalla disponibilità di strutture e immobili idonei;
la maggioranza dei Palazzi di Giustizia italiani sono di proprietà comunale, mentre sono demaniali gli edifici giudiziari di Roma e i Palazzi «storici» di alcune città come Palermo, Milano, Catania, Bari, Cagliari, Firenze, Messina, Trento, Salerno, Reggio Calabria. Pertanto, visto il numero esiguo di edifici demaniali rispetto agli oltre 2000 immobili sedi giudiziarie, l'attività in materia di edilizia giudiziaria si svolge principalmente in collaborazione con i Comuni. Infatti dal 1941 in poi sono i Comuni ad essere direttamente responsabili delle sedi giudiziarie, nel senso che debbono fornire locali idonei dove amministrare la Giustizia. Cosicché una tipica funzione dello Stato centrale viene svolta all'interno di strutture messe a disposizione dai Comuni e sono i Comuni, sede dell'Ufficio giudiziario, ad anticipare le spese di gestione e funzionamento dei locali; spese che vengono rimborsate successivamente in percentuale a seconda dello stanziamento del bilancio statale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di aumentare le dotazioni finanziarie a favore dell'edilizia giudiziaria.
9/1441-bis-C/24.Palomba.

La Camera,
premesso che:
l'esercizio dei servizi relativi alla giustizia è un compito essenziale dello Stato, previsto dall'articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
condizione essenziale per garantire una amministrazione della giustizia efficace e adeguata è rappresentata dalla disponibilità di strutture e immobili idonei;
la maggioranza dei Palazzi di Giustizia italiani sono di proprietà comunale, mentre sono demaniali gli edifici giudiziari di Roma e i Palazzi «storici» di alcune città come Palermo, Milano, Catania, Bari, Cagliari, Firenze, Messina, Trento, Salerno, Reggio Calabria. Pertanto, visto il numero esiguo di edifici demaniali rispetto agli oltre 2000 immobili sedi giudiziarie, l'attività in materia di edilizia giudiziaria si svolge principalmente in collaborazione con i Comuni. Infatti dal 1941 in poi sono i Comuni ad essere direttamente responsabili delle sedi giudiziarie, nel senso che debbono fornire locali idonei dove amministrare la Giustizia. Cosicché una tipica funzione dello Stato centrale viene svolta all'interno di strutture messe a disposizione dai Comuni e sono i Comuni, sede dell'Ufficio giudiziario, ad anticipare le spese di gestione e funzionamento dei locali; spese che vengono rimborsate successivamente in percentuale a seconda dello stanziamento del bilancio statale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di aumentare le dotazioni finanziarie a favore dell'edilizia giudiziaria.
9/1441-bis-C/24.(Testo modificato nel corso della seduta) Palomba.

La Camera,
premesso che:
il 1o luglio 2009 entra in vigore la class action formato Italia. Uno strumento che consentirà a intere «classi» di consumatori di chiedere, con unico procedimento, il risarcimento dei danni subiti. E comunque dovrà passare il vaglio di un Tribunale. Anzi undici. Tante sono le sedi giudiziarie scelte per gestire la macchina della class action;
si tratta dei Tribunali situati nei capoluoghi di Regione, con l'accorpamento di quelli più piccoli, che daranno vita a una forma embrionale di giudice dell'economia;
dal 1o luglio 2009, inoltre, anche un singolo cittadino potrà avviare la class action, depositando la sua richiesta in uno degli undici Tribunali suddetti, i quali dopo una verifica dei requisiti di ammissibilità, dovranno dare l'opportuna pubblicità affinché anche gli altri consumatori, nelle stesse condizioni del primo, che ritengono di aver subito il medesimo danno possano agire in giudizio. Sono queste le novità introdotte dal Governo nel disegno di legge sviluppo, collegato alla Finanziaria;
si segnala che si profila un nuovo rinvio della class action. Infatti la norma è finita nel collegato alla Finanziaria che dovrebbe passare dal Senato alla Camera. Il dubbio è che l'iter dei lavori parlamentari previsti nel mese di maggio e giugno non lasciano spazio all'approvazione della class action,

impegna il Governo

a rispettare inderogabilmente il termine del 1o luglio 2009 per l'entrata in vigore dell'azione collettiva anche qualora non si riuscisse ad approvare la norma inserita al collegato della Finanziaria, descritta in premessa.
9/1441-bis-C/25.Favia.

La Camera,
premesso che:
i dirigenti delle pubbliche amministrazioni sono «civil servant», cioè sono al servizio della collettività. Essi sono lo snodo fondamentale per l'elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche, ma sono anche chiamati a garantire, attraverso l'ottimale gestione delle strutture e delle risorse, l'imparzialità della funzione pubblica ed il buon andamento dell'amministrazione;
il Paese richiede al settore pubblico e a coloro che sono al servizio della comunità servizi migliori, qualità, efficienza, capacità sempre maggiore di modernizzare, accompagnati dal valore dell'etica pubblica;
nell'attuale momento storico è indispensabile confrontarsi con l'evoluzione del mondo del lavoro, le dinamiche produttive e di mercato, le sfide della società plurale;
tanto il dirigente deve avere il potere di organizzare, determinare e valutare il funzionamento del suo ufficio, altrettanto deve essere sottoposto a valutazione sui risultati che consegue. Una valutazione che non sia formale né arbitraria, ma sia legata a indirizzi forniti dalla politica e a obiettivi precisi e misurabili;
si evidenzia che il dirigente pubblico risponde dei danni arrecati a terzi solo se abbia agito con dolo o colpa grave, mentre l'ente pubblico di appartenenza risponde solidalmente anche per mera culpa levis,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere che il dirigente pubblico risponde personalmente senza la solidarietà dell'Ente di appartenenza anche per danni arrecati per colpa lieve o colpa semplice.
9/1441-bis-C/26.Zazzera, Porcino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 75-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, impone una complessa procedura di denuncia al questore per l'esercizio della vendita di cd, dvd, eccetera;
per le attività di produzione, duplicazione, vendita o noleggio di dischi, videocassette, musicassette, videogiochi e DVD, oltre ai vari adempimenti di legge, è necessario dare preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro (cosiddetto «presa d'atto d'inizio attività»). Quindi, per esercitare tali attività è necessario:
presentare avviso al questore della provincia in cui si intende svolgere l'attività dell'inizio della stessa;
ottenere la ricevuta dell'avviso attestante anche l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla questura;
la ratio di questa norma introdotta nel 2000 era quella di integrare la normativa in materia, inserendo tra i reati che precludono l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, quelli attinenti agli illeciti riguardanti le opere dell'ingegno. L'intento del legislatore era quello di incrementare gli strumenti posti a tutela della proprietà intellettuale;
la norma contiene importanti profili di problematicità legati specialmente al cambiamento del settore del noleggio/vendita di opere dell'ingegno che nel frattempo ha mutato i luoghi e le modalità di distribuzione. Una volta effettuata l'iscrizione al registro imprese e la denuncia di avvio attività al comune, la comunicazione rivolta alla questura risulta pleonastica specie in considerazione della non pericolosità dei nuovi supporti tecnologici, un tempo a rischio come materiale infiammabile. Inoltre, questo ulteriore passaggio rischia di limitare il ricorso alla libera imprenditoria, alla distribuzione commerciale di questi prodotti da parte di altri operatori (GDO ma anche altri canali), soprattutto per un comparto già fortemente colpito dai costi di start up e dai danni derivanti dalla pirateria on line, che è la nuova «frontiera» della contraffazione delle opere;
decaduti gli obiettivi di tutela degli operatori legali, la norma de quo, in un contesto ormai consolidato di semplificazione delle procedure, risulta obsoleta e inutilmente burocratica. Negli anni, infatti, gli editori audiovisivi hanno comprovato come questa misura si sia rivelata una prassi farraginosa, fondamentalmente a nocumento dell'operatore che opera nei rispetto della legge anziché - com'era nelle originarie intenzioni - del soggetto abusivo e irregolare. Di recente, in Piemonte, ad un negozio (nella fattispecie di supermercati discount) è stata comminata una sanzione amministrativa da parte delle forze di polizia per difetto di presa d'atto d'inizio attività. Un provvedimento che colpisce al cuore la catena legale del valore di questo mercato anziché tutelarla;
infine, ad una verifica dell'impatto della regolamentazione, basata sulla valutazione dei raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, si evincerà la netta opportunità di rivedere questo stato giuridico, che non aiuta neanche l'amministrazione nel suo compito di soggetto controllore,

impegna il Governo

a semplificare la procedura di cui in premessa in tempi brevi;
a provvedere, in tema di semplificazione, ad abrogare la normativa sopracitata.
9/1441-bis-C/27.Carlucci, Brigandì.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 65 del provvedimento in esame contiene misure di razionalizzazione delle sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, demandando al direttore dell'Agenzia del territorio competente la definizione delle modalità attuative;
il trasferimento delle sedi delle sezioni staccate presso gli uffici provinciali è una possibilità e non un obbligo che va deciso sulla base di obiettivi di funzionalità e di effettiva rispondenza alle esigenze degli utenti che va oltre il semplice criterio delle città sedi circondariali di tribunale, in quanto le aree di competenza degli uffici riguardano spesso territori molto vasti e località molto distanti dalle sedi provinciali, e che fanno già riferimento a sedi staccate di tribunale, proprio per la loro complessità territoriale;
tale situazione si registra in alcune realtà del Piemonte, tra cui la sede di Novi Ligure dove opera una sezione staccata collegata ad una sede di tribunale con una competenza territoriale molto ampia,

impegna il Governo

a disporre che i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 65 del provvedimento in esame, per i quali il Ministero della giustizia deve esprimere il concerto con le Agenzie del territorio tengano conto delle esigenze di funzionalità e della complessità delle aree territoriali di riferimento, salvaguardando perciò sedi locali esistenti, come nel caso di Novi Ligure, che operano su territori importanti e collegate ad un sede di tribunale con una intensità operativa riconosciuta.
9/1441-bis-C/28.Lovelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 (banda larga) demanda al Governo l'individuazione di un programma di interventi infrastrutturali, in particolare nelle aree sottoutilizzate, necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazioni elettroniche pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese;
al medesimo articolo si provvede al finanziamento dei sopracitati programmi con uno stanziamento di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 finalizzati all'eliminazione del divario digitale nelle aree a cosiddetto fallimento di mercato;
al comma 2 del medesimo articolo è previsto che la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura di cui al comma 1 possa avvenire mediante finanza di progetto, prediligendo i progetti che contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie,

impegna il Governo

a destinare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui al comma 1 dell'articolo 1, alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione atte ad eliminare il digital divide sia di prima sia di seconda generazione, mediante principalmente la posa in opera di fibra ottica in base alle risorse disponibili;
a dotare il Paese di una Rete all'avanguardia, competitiva e propedeutica all'implementazione delle reti di nuova generazione che garantisca una capacità di banda omogenea su tutto il territorio nazionale in grado di supportare stabilmente servizi avanzati di comunicazione;
a realizzare una rete aperta che garantisca l'accesso a condizioni vantaggiose sia per gli operatori sia per i consumatori, assicurando ricadute positive in termini di incremento della domanda e di pluralità di offerta.
9/1441-bis-C/29.Valducci, Gentiloni Silveri, Meta, Misiti, Montagnoli, Testoni, Toto, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 (banda larga) demanda al Governo l'individuazione di un programma di interventi infrastrutturali, in particolare nelle aree sottoutilizzate, necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazioni elettroniche pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese;
al medesimo articolo si provvede al finanziamento dei sopracitati programmi con uno stanziamento di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 finalizzati all'eliminazione del divario digitale nelle aree a cosiddetto fallimento di mercato;
al comma 2 del medesimo articolo è previsto che la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura di cui al comma 1 possa avvenire mediante finanza di progetto, prediligendo i progetti che contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie,

impegna il Governo:

a destinare le risorse, di cui al comma 1 dell'articolo 1, alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione atte ad eliminare il digital divide sia di prima sia di seconda generazione, mediante principalmente la posa in opera di fibra ottica in base alle risorse disponibili;
a dotare il Paese di una Rete all'avanguardia, competitiva e propedeutica all'implementazione delle reti di nuova generazione che garantisca una capacità di banda omogenea su tutto il territorio nazionale in grado di supportare stabilmente servizi avanzati di comunicazione;
a realizzare una rete aperta che garantisca l'accesso a condizioni vantaggiose sia per gli operatori sia per i consumatori, assicurando ricadute positive in termini di incremento della domanda e di pluralità di offerta.
9/1441-bis-C/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Valducci, Gentiloni Silveri, Meta, Misiti, Montagnoli, Testoni, Toto, Compagnon.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 38, che sostituisce l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal titolo «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
la legge n. 53 del 2000 ha rappresentato un significativo passo in avanti sulla strada del diritto delle donne lavoratrici a veder riconosciuta la possibilità di conciliare i tempi di cura e dì tempi di lavoro, e soprattutto per il riconoscimento del principio che la maternità non deve e non può costituire una battuta d'arresto nella possibilità di carriera, di mantenimento e anche di miglioramento delle proprie mansioni;
l'articolo 38 del disegno di legge in oggetto sostituisce l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000 e in particolare al comma 1 lettera a) sembra voler vincolare le risorse previste a progetti che prevedano, tra l'altro, «sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati», cosa che costituisce una limitazione ed un effettivo peggioramento per l'applicazione della legge. Tutto ciò è estraneo allo spirito e alle reali esigenze alle quali la legge intendeva e intende rispondere,

impegna il Governo

a prevedere che l'erogazione dei contributi previsti sia indirizzata a progetti che prevedevano un'effettiva conciliazione dei tempi di lavoro e di vita in particolare delle donne lavoratrici, con particolare riguardo alla flessibilità ed alla possibilità di reinserimento anche con turni e sedi di lavoro diverse che possano effettivamente migliorare il reinserimento delle donne lavoratrici e dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale.
9/1441-bis-C/30.Codurelli.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 38, che sostituisce l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal titolo «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
la legge n. 53 del 2000 ha rappresentato un significativo passo in avanti sulla strada del diritto delle donne lavoratrici a veder riconosciuta la possibilità di conciliare i tempi di cura e dì tempi di lavoro, e soprattutto per il riconoscimento del principio che la maternità non deve e non può costituire una battuta d'arresto nella possibilità di carriera, di mantenimento e anche di miglioramento delle proprie mansioni;
l'articolo 38 del disegno di legge in oggetto sostituisce l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000 e in particolare al comma 1 lettera a) sembra voler vincolare le risorse previste a progetti che prevedano, tra l'altro, «sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati», cosa che costituisce una limitazione ed un effettivo peggioramento per l'applicazione della legge. Tutto ciò è estraneo allo spirito e alle reali esigenze alle quali la legge intendeva e intende rispondere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'erogazione dei contributi previsti sia indirizzata a progetti che prevedevano un'effettiva conciliazione dei tempi di lavoro e di vita in particolare delle donne lavoratrici, con particolare riguardo alla flessibilità ed alla possibilità di reinserimento anche con turni e sedi di lavoro diverse che possano effettivamente migliorare il reinserimento delle donne lavoratrici e dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale.
9/1441-bis-C/30.(Testo modificato nel corso della seduta) Codurelli, Schirru, Mattesini, Bellanova, Madia, Berretta, Damiano, Rampi, Gatti.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 38, che sostituisce l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal titolo «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
la legge n. 53 del 2000 ha rappresentato un significativo passo in avanti sulla strada del diritto delle donne lavoratrici a veder riconosciuta la possibilità di conciliare i tempi di cura e di tempi di lavoro, con particolare riguardo al riconoscimento del principio che la maternità non deve e non può costituire una battuta d'arresto nella possibilità di carriera, di mantenimento e anche di miglioramento delle proprie mansioni;
l'articolo 9 in particolare concerne le misure per conciliare i tempi di vita ed i tempi di lavoro affrontando, dunque, una questione nevralgica in particolare per le donne lavoratrici, sulle quali ricade gran parte del lavoro domestico ed in famiglia con particolare riguardo all'infanzia e le persone anziane cosa che costituisce un'evidente penalizzazione per le donne, la loro formazione, la possibilità di intraprendere una carriera lavorativa avente le stesse opportunità degli uomini, con particolare riguardo al periodo della maternità che troppo spesso, al rientro sul posto di lavoro, si trasforma in una retrocessione delle mansioni affidate alle lavoratrici;
la legge n. 53 del 2000 è una legge soprattutto dalla parte delle donne lavoratrici, con la possibilità anche tramite i congedi parentali di dedicare tempi certi alla cura della famiglia e dell'infanzia, coinvolgendo anche gli uomini per i quali è prevista l'alternanza per l'accesso ai congedi previsti;
la legge n. 53 del 2000 in questo senso ha posto al centro l'importanza di politiche specifiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non specificatamente indirizzate, come si legge all'articolo 1, lettera a) a «sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati», cosa che costituisce una limitazione ed un effettivo peggioramento per l'applicazione della legge;
il comma 1 dell'articolo 9 della legge in oggetto prevedeva, tra l'altro, la possibilità di erogare il 50 per cento dei fondi ad imprese fino a 50 dipendenti, una realtà produttiva largamente presente nel nostro Paese con una larga presenza di lavoratrici,

impegna il Governo

a prevedere che l'erogazione dei contributi previsti sia indirizzata per almeno il 50 per cento ad imprese con meno di 50 dipendenti.
9/1441-bis-C/31.Gnecchi, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 38, che sostituisce l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal titolo «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
la legge n. 53 del 2000 ha rappresentato un significativo passo in avanti sulla strada del diritto delle donne lavoratrici a veder riconosciuta la possibilità di conciliare i tempi di cura e di tempi di lavoro, con particolare riguardo al riconoscimento del principio che la maternità non deve e non può costituire una battuta d'arresto nella possibilità di carriera, di mantenimento e anche di miglioramento delle proprie mansioni;
l'articolo 9 in particolare concerne le misure per conciliare i tempi di vita ed i tempi di lavoro affrontando, dunque, una questione nevralgica in particolare per le donne lavoratrici, sulle quali ricade gran parte del lavoro domestico ed in famiglia con particolare riguardo all'infanzia e le persone anziane cosa che costituisce un'evidente penalizzazione per le donne, la loro formazione, la possibilità di intraprendere una carriera lavorativa avente le stesse opportunità degli uomini, con particolare riguardo al periodo della maternità che troppo spesso, al rientro sul posto di lavoro, si trasforma in una retrocessione delle mansioni affidate alle lavoratrici;
la legge n. 53 del 2000 è una legge soprattutto dalla parte delle donne lavoratrici, con la possibilità anche tramite i congedi parentali di dedicare tempi certi alla cura della famiglia e dell'infanzia, coinvolgendo anche gli uomini per i quali è prevista l'alternanza per l'accesso ai congedi previsti;
la legge n. 53 del 2000 in questo senso ha posto al centro l'importanza di politiche specifiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non specificatamente indirizzate, come si legge all'articolo 1, lettera a) a «sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati», cosa che costituisce una limitazione ed un effettivo peggioramento per l'applicazione della legge;
il comma 1 dell'articolo 9 della legge in oggetto prevedeva, tra l'altro, la possibilità di erogare il 50 per cento dei fondi ad imprese fino a 50 dipendenti, una realtà produttiva largamente presente nel nostro Paese con una larga presenza di lavoratrici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'erogazione dei contributi previsti sia indirizzata per almeno il 50 per cento ad imprese con meno di 50 dipendenti.
9/1441-bis-C/31.(Testo modificato nel corso della seduta) Gnecchi, Codurelli, Schirru, Mattesini, Madia, Bellanova, Damiano, Rampi, Gatti, Berretta.

La Camera,
premesso che:
la finalità dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000 consiste nel favorire la conciliazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro;
appare opportuno ampliare l'ambito dei progetti in favore dei quali l'articolo 38 del provvedimento prevede la destinazione annuale di quote del Fondo per le politiche della famiglia;
in tal senso, si ritiene che debbano essere sostenute finanziariamente anche le azioni positive di autonoma iniziativa dei datori di lavoro, in quanto anche queste ultime possono avere ricadute positive sulla conciliazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro,

impegna il Governo

a prevedere tra i progetti finanziabili a carico del Fondo per le politiche della famiglia anche quelli di iniziativa del datore di lavoro che siano volti a conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro.
9/1441-bis-C/32.Ravetto.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per sostenere la ripresa dell'attività delle piccole e medie imprese e degli artigiani in Abruzzo - 3-00505

CICCHITTO, BOCCHINO, SCELLI, ARACU, CASTELLANI, DE ANGELIS, DELL'ELCE, PELINO e TOTO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la situazione determinatasi nella provincia dell'Aquila, a seguito del recente tragico terremoto, richiede numerosi e diversificati interventi volti a garantire una rapida ripresa anche del comparto industriale e, in particolare di tutte le piccole e medie imprese e delle attività artigianali, operanti nelle aree colpite dal sisma;
la tragedia del terremoto in Abruzzo non ha solo spezzato vite, ma ha anche causato gravi danni all'economia locale e la perdita di numerosi posti di lavoro, determinata dall'inagibilità di quasi tutte le aziende;
tra gli obiettivi prioritari che il Governo dovrebbe porsi vi è quello di provvedere ad un concreto sostegno alle attività delle imprese locali, così da ripristinare, quanto prima, la piena operatività delle aziende e garantire un aiuto concreto a chi ha subito notevoli danni economici -:
quali urgenti misure il Ministro interrogato intenda assumere per accelerare e sostenere la ripresa dell'attività delle piccole e medie imprese e degli artigiani, che costituiscono il motore dell'economia abruzzese.(3-00505)
(28 aprile 2009)

Conferimento dell'incarico di commissario straordinario per la variante di valico Firenze-Bologna - 3-00502

MARIANI, SORO, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, BOCCI, BRAGA, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARTELLA, MASTROMAURO, MORASSUT, MOTTA, REALACCI e VIOLA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
come riferito dagli organi di stampa, il Governo, su proposta del Ministro interrogato, starebbe per affidare il compito di commissario straordinario per il completamento dei lavori della variante di valico Firenze-Bologna all'attuale responsabile dell'ispettorato Anas per le concessioni autostradali;
il tema della separazione delle funzioni di vigilanza da quelle di gestione, nelle attività relative alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture autostradali, da tempo è auspicato da più parti, al fine di rendere credibili, trasparenti ed efficienti i rispettivi ruoli in un settore dove, anche a causa di un'oggettiva limitatezza delle condizioni concorrenziali, non sono mancati e non mancano pratiche e modelli organizzativi che hanno comportato utili esorbitanti e lievitazioni tariffarie;
nel caso specifico, nella persona del dirigente Anas indicato, si somma un'ulteriore condizione di conflitto di interesse in ragione del suo contestuale ruolo di presidente di Cal spa (Concessioni autostradali lombarde), società che è titolare della realizzazione delle molteplici opere autostradali nella regione Lombardia, dalla Brebemi, alla Pedemontana, alla tangenziale est di Milano;
sin da suoi primi provvedimenti, il Governo ha adottato misure contraddittorie e discutibili in materia di gestioni autostradali, che si sono rivelate come del tutto sbilanciate a favore delle società concessionarie, tanto che nella sua segnalazione al Parlamento e al Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalò, nel mese di luglio 2008, la necessità di un profondo ripensamento al fine di «evitare che vengano eliminati del tutto gli spazi, già esigui, lasciati alla concorrenza per il mercato, almeno per le tratte non ancora realizzate e per l'ampliamento della rete autostradale», constatando come «ancora una volta la costruzione e la gestione di nuove tratte autostradali viene sottratta al confronto concorrenziale derivante da un eventuale e alternativo ricorso a procedure ad evidenza pubblica. Una serie di interventi posti a carico del concessionario, consistenti in nuove opere e tratte autostradali e, più in generale, nel potenziamento della rete, saranno, infatti, oggetto di regolamentazione economica sulla base della stessa convenzione unica», laddove, invece, risulterebbe «necessario mantenere un sistema tariffario che incentivi la minimizzazione dei costi e il trasferimento degli incrementi di efficienza sui consumatori finali». Nonostante l'ampiezza e la rilevanza di tali rilievi, il Governo non ha ritenuto di doverli accogliere;
un giudizio molto netto, solo in parte recepito con le successive modifiche introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ma che appare nuovamente disatteso con la scelta di perpetrare una situazione di sovrapposizione di competenze, ruoli e responsabilità nelle medesime figure dirigenti e strutture -:
quali siano i criteri con i quali si sia proceduto alla proposta di conferimento dell'incarico di commissario straordinario per la variante di valico Firenze-Bologna, stante quella che agli interroganti una palese condizione di sovrapposizione dei ruoli di vigilanza ed esecuzione, e, comunque, quali siano in generale i criteri in termini di competenza tecnica ed economico-finanziaria per la scelta dei cosiddetti «commissari sblocca-cantieri».(3-00502)
(28 aprile 2009)

Misure a favore del comparto degli autotrasportatori, con riferimento agli effetti conseguenti all'allargamento dell'Unione europea alla Slovenia e ai Paesi dell'Est - 3-00503

DI PIETRO, MONAI, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI e MISITI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'integrazione europea e l'allargamento ad Est apre scenari nuovi, particolarmente favorevoli per i trasportatori;
l'autotrasporto è comparto importante dell'economia nazionale e in alcune zone d'Italia il settore è molto sviluppato;
l'allargamento dell'Unione europea alla Slovenia e ai Paesi dell'Est ha determinato la libertà del cabotaggio, ovvero della possibilità di eseguire trasporti interni all'Italia, da una città all'altra, e tale regime è stato regolamentato in misura restrittiva in Austria o in Francia, mentre in Italia è stato consentito per sei mesi all'anno, con una concorrenza sperequata degli operatori nazionali rispetto alle ditte di autotrasporto della Slovenia, alle quali si stanno per aggiungere quelle degli altri Stati di nuovo ingresso;
i controlli del rispetto della normativa non sono sufficienti e le sanzioni applicate non risultano efficaci e non comportano effetti deterrenti, come invece succede nella vicina Austria;
devono ancora essere messe a disposizione delle imprese di autotrasporto la maggior parte delle risorse concordate attraverso la definizione del decreto di notifica all'Unione europea, cosi come devono ancora essere liquidate quelle relative alle domande per l'acquisto dei veicoli euro 5;
gli autotrasportatori chiedono modifiche «alla norma sul meccanismo gasolio» e di individuare l'autorità per i controlli, riattivare il confronto all'interno della consulta per dare operatività all'osservatorio sui costi dell'autotrasporto e rinnovare, dopo dieci anni, l'albo degli autotrasportatori -:
se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, che causano seri danni al comparto degli autotrasportatori, più esposto alla concorrenza sperequata per ragioni fiscali e per il minor costo del lavoro e dei carburanti dei Paesi dell'Est europeo, e quali iniziative concrete intenda adottare per porvi rimedio.(3-00503)
(28 aprile 2009)

Problematiche relative al servizio offerto da Alitalia-Cai con riguardo ai collegamenti da e per la Sicilia - 3-00504

COMMERCIO, LO MONTE, BELCASTRO, IANNACCONE, MILO, LATTERI, LOMBARDO e SARDELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i passeggeri siciliani che utilizzano i vettori da e per la Sicilia della nuova compagnia Alitalia-Airone (Cai) sono costretti a vivere negli aeroporti italiani una vera e propria odissea, lamentando gravi disagi e disservizi per ritardi, anche di 12 o 24 ore, o per cancellazioni di volo spesso ingiustificate;
non si comprende, peraltro, come mai la Cai, a dispetto degli slot di cui ha la titolarità, garantisca un numero di voli notevolmente inferiore alle effettive esigenze di trasporto da e per la Sicilia;
il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, cosiddetta «salva Alitalia», non consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di intervenire in merito all'abuso di posizione dominante di Cai sulle principali rotte italiane;
da molti mesi oramai si assiste all'interminabile dibattito circa le sorti degli aeroporti di Malpensa e di Fiumicino, senza che nessuno abbia mai sollevato il problema dei collegamenti aerei con il Mezzogiorno;
se si analizza il quadro dei collegamenti aerei Sud-Sud e Nord-Nord, che registrano un bacino di traffico di circa 25 milioni di passeggeri, si evince che nel Mezzogiorno sono presenti solo 3 collegamenti Sud-Sud (Palermo-Napoli, Catania-Napoli e Trapani-Bari), contro 7 collegamenti Nord-Nord. Mancano, inoltre, collegamenti tra le città meridionali e le città della sponda sud del Mediterraneo, ove solo la rotta Palermo-Tunisi (con 6 voli settimanali) è servita da collegamenti aerei ordinari -:
se, alla luce dei fatti esposti, non ritenga necessario intervenire per verificare quali sono le cause che comportano, oramai da tempo, i cronici ritardi, per segnalare eventualmente le gravi violazioni agli organismi di controllo preposti e se non ritenga necessario che gli slot non utilizzati o male utilizzati dalla Cai, dimostratasi sin troppo distratta verso le esigenze della Sicilia, del suo turismo e della sua economia, vengano assegnati ad altri vettori aerei, anche al fine di garantire piena concorrenza nel mercato.
(3-00504)
(28 aprile 2009)

Misure per garantire adeguate risorse umane e finanziarie a favore del servizio svolto dai vigili del fuoco, con particolare riferimento alla situazione del comando provinciale di Torino - 3-00501

VIETTI, TASSONE, MANTINI, MANNINO, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, OCCHIUTO e GALLETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il sistema di soccorso tecnico urgente del Paese, a garanzia della sicurezza dei cittadini, è affidato al Corpo nazionale vigili del fuoco, che, tuttavia, versa attualmente in uno stato di profondo disagio operativo;
la situazione dei comandi provinciali evidenzia, infatti, una cronica mancanza di uomini e mezzi, tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento dei compiti loro assegnati;
per tamponare la continua emergenza, dovuta ad un organico sottodimensionato, i comandi provinciali, distribuiti su tutto il territorio, devono ricorrere quotidianamente ai volontari e ai cosiddetti «vigili del fuoco discontinui»;
la situazione, oramai drammatica in tutto il Paese, risulta essere ancor più aggravata nelle regioni del Nord e del Centro, con gravissime ripercussioni sulla qualità del servizio espletato;
in particolare, desta preoccupazione la situazione di Torino, che solo tre anni fa ospitò, con successo, le olimpiadi invernali, il cui comando provinciale si presenta in grave sofferenza, riuscendo a fronteggiare le emergenze solo grazie all'apporto dei volontari (basti pensare che in tutta la provincia, rispetto ai 1400 volontari, ci sono poco più di 700 effettivi);
la nuova centrale operativa del comando dei vigili del fuoco è pronta, ma risulta mancante di tutta la parte tecnologica (centralini, radio, server ed altro). Ma è, soprattutto, la mancanza di personale effettivo a farsi sentire, cui devono aggiungersi le difficoltà che sta incontrando la componente volontaria, a causa del blocco della convenzione per le visite mediche, che, di fatto, impedisce l'accesso di nuovi iscritti. Il tutto è aggravato da stipendi ridotti all'osso e da una disparità di trattamento rispetto al personale delle forze di polizia -:
se non ritenga di intervenire in tempi rapidi per garantire le risorse umane ed economiche necessarie per salvaguardare un livello qualitativo adeguato del servizio dei vigili del fuoco in generale e del comando provinciale di Torino in particolare e per rinnovare la convenzione per le visite mediche, che impedisce l'accesso all'iscrizione di nuovi volontari.(3-00501)
(28 aprile 2009)

Iniziative in materia di permanenza degli immigrati clandestini nei centri di identificazione ed espulsione - 3-00500

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
le lodevoli iniziative del Governo volte a prolungare il periodo di possibile permanenza degli immigrati clandestini nei centri di identificazione ed espulsione sono state avversate con ogni mezzo in Parlamento dall'opposizione di centrosinistra;
da ultimo la norma contenuta nel decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (Atto Camera n. 2232), è venuta meno, in sede di conversione, per effetto dell'approvazione di un emendamento a prima firma dell'onorevole Franceschini;
in conseguenza di questa decisione è stato, di fatto, ostacolato il tentativo del Governo di allineare il nostro Paese alle previsioni della normativa europea in questa materia e, in particolare, a quanto previsto dalla direttiva 2008/115/CE, che consentirebbe, in presenza di determinate condizioni, il trattenimento dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione per un periodo che può arrivare sino a diciotto mesi;
sul piano pratico risulta che l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Franceschini ha avuto l'effetto di rimettere in libertà oltre mille clandestini, per i quali non era più possibile protrarre il trattenimento in conseguenza della soppressione della citata norma voluta dal Governo;
si è così consumato, secondo gli interroganti, una sorta di mascherato indulto, che avrà l'effetto di lasciare a piede libero sul nostro territorio un consistente numero di clandestini, molti dei quali neppure identificati, con prevedibili impatti negativi sul piano della sicurezza -:
quali iniziative il Governo intenda assumere affinché si interrompano questi rilasci di clandestini e si possa invece procedere al prolungamento della loro permanenza nei centri di identificazione ed espulsione e, quindi, al loro rimpatrio.(3-00500)
(28 aprile 2009)

DISEGNO DI LEGGE: BERNARDINI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 GENNAIO 2006, N. 22, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL VOTO DOMICILIARE DI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE (A.C. 907-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: GALLETTI ED ALTRI (A.C. 1643)

A.C. 907-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.20 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 907-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 907-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: gravissime.
1. 20. Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: settimo giorno.
1. 21. Favia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), sostituire le parole: quarantesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.
1. 22. Favia.
(Approvato)

A.C. 907-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 907-A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. 0100.La Commissione.
(Approvato)

MOZIONI FRANCESCHINI ED ALTRI N. 1-00148, PEZZOTTA ED ALTRI N. 1-00153, CICCHITTO, COTA, LO MONTE ED ALTRI N. 1-00155 E MISITI ED ALTRI N. 1-00158 CONCERNENTI INIZIATIVE PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ E DELL'EMARGINAZIONE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni gli indicatori monetari e non monetari dell'Istat e di Eurostat mostrano che povertà e disuguaglianza continuano a essere un problema molto rilevante in Italia. Tra i Paesi dell'Europa dei quindici, la situazione italiana è tra le peggiori, insieme a quella degli altri grandi Paesi mediterranei, con un livello di disuguaglianza più elevato e una situazione di gravità della povertà più marcata. In Italia, secondo l'Istat, le famiglie povere sono 2 milioni 623 mila, mentre gli individui poveri sono 7 milioni 537 mila;
la situazione è particolarmente critica nel Mezzogiorno e tra le famiglie numerose, di cinque o più persone;
sempre più rilevante sta diventando il problema della povertà femminile, che si concentra tra le madri sole e le donne anziane sole;
oltre alla grave situazione delle famiglie i cui componenti hanno perso il lavoro, sempre più difficoltà incontrano quelle famiglie che, pur avendo un reddito, non riescono a far fronte a tutte le spese mensili minime necessarie per la sussistenza;
la lotta a tutte le forme di povertà deve essere un obiettivo primario della politica del nostro Governo, ancor di più oggi che l'Italia, come il resto d'Europa, è investita da una profonda crisi economica, che ha come risultato quello di far scivolare sempre più famiglie sotto la soglia di povertà con la perdita del lavoro;
sarebbe necessario, per prevenire lo scivolamento nella povertà dei cittadini presenti nella «fascia di vulnerabilità», creare un «punto unico di accesso» alla rete integrata dei servizi, per consentire la presa in carico della persona, accompagnandola nell'utilizzo appropriato dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali (lep), così come previsti all'articolo 22 della legge quadro n. 328 del 2000 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
a fronte di questo quadro così tragico, l'Italia è agli ultimi posti in Europa a 27 per la spesa pro capite per il contrasto al fenomeno della povertà. Le risorse dedicate alla povertà in Italia rimangono esigue. Nessuna nuova risorsa è stata stanziata con l'introduzione della social card, ma semplicemente si è trattato di una redistribuzione di risorse già esistenti, visto che allo stanziamento di 450 milioni di euro annui per la carta è corrisposta una riduzione almeno equivalente dei trasferimenti statali destinati ai servizi sociali dei comuni, nonché del fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
nell'ultimo secolo, la maggior parte dei Paesi europei si è dotata di sistemi di protezione del reddito per combattere la povertà e quasi tutti i welfare state hanno predisposto strumenti di reddito minimo garantito. Nonostante le notevoli differenze che contraddistinguono i provvedimenti nei vari Paesi, l'idea centrale è quella di proteggere tutti i cittadini dalla povertà estrema. Tra i Paesi europei solo Italia, Ungheria e Grecia non hanno ancora introdotto sistemi di reddito minimo o di «solidarietà attiva» accompagnate a misure d'inserimento sociale e lavorativo da articolarsi in una serie di possibili azioni, quali la fuoriuscita da situazioni di illegalità, percorsi di superamento dalle dipendenze, completamento dell'istruzione scolastica e professionale, assunzione di oneri di cura familiare, percorsi di inserimento lavorativo, affinché tutti possano disporre di un reddito almeno di sussistenza ed evitare così la «trappola della povertà»;
è necessario invertire la rotta che vede l'Italia tra i Paesi europei avere un tasso di povertà minorile tra i più elevati;
è necessario, in particolar modo, in questo periodo di forte crisi economica nazionale ed internazionale creare una strategia integrata che garantisca un'interazione positiva delle politiche economiche, sociali e dell'occupazione, sia con misure immediate per fronteggiare le situazioni più drammatiche, che con un progetto organico e strutturale che comprenda un'integrazione fra le politiche sociali, del lavoro, della formazione, abitative, con misure volte all'occupazione femminile, all'adozione di misure fiscali e monetarie a sostegno dei figli, all'elaborazione di politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, all'accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alla presa in carico della non autosufficienza attraverso la piena, concreta e reale attuazione del fondo, a misure per la casa a partire dagli affitti, a sperimentare forme di concessione di microcrediti per sostenere l'imprenditorialità sociale,

impegna il Governo:

a considerare tra le sue priorità la lotta alla povertà estrema, anche attraverso l'introduzione una tantum di un contributo di solidarietà del 2 per cento sui redditi superiori a 120.000 euro e con la creazione di un fondo nazionale per il contrasto della grave emarginazione, con l'obiettivo di implementare il sistema dei servizi dedicati all'accoglienza, all'accompagnamento ed alla protezione delle persone in stato di grave emarginazione, nonché di contrastare il disagio nelle periferie urbane;
ad integrare con risorse economiche adeguate il fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000, in modo da garantire su tutto il territorio nazionale alle persone e alle famiglie una migliore qualità della vita, con la qualificazione e il potenziamento della rete dei servizi degli enti locali;
ad incentivare la lotta all'evasione fiscale attraverso il riavvio delle politiche antievasione, a cominciare dal ripristino della tracciabilità dei corrispettivi e dell'innalzamento del limite massimo dei trasferimenti in contanti, nonché delle sanzioni per le imposte evase, anche al fine di recuperare risorse finanziarie necessarie da poter poi utilizzare per misure di lotta alla povertà.
(1-00148)
«Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Letta, Livia Turco, Baretta, Fluvi, Quartiani, Giachetti, Bindi, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Maurizio Turco, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Schirru, Codurelli».
(7 aprile 2009)

La Camera,
premesso che:
secondo il rapporto 2008 sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia, presentato nel mese di ottobre 2008 da Caritas italiana e Fondazione Zancan, il 13 per cento della popolazione italiana è costretto a sopravvivere con meno di metà del reddito medio italiano, ossia con meno di 500-600 euro al mese, e, con riferimento all'Europa dei 15, l'Italia presenta una delle più alte percentuali di popolazione a rischio povertà;
in particolare, sarebbero due le fasce di popolazione maggiormente in difficoltà: le persone non autosufficienti e le famiglie con figli: risulta, infatti, povero il 30,2 per cento delle famiglie con 3 o più figli, di cui il 48,9 per cento vive nel Mezzogiorno (secondo gli ultimi dati disponibili del 2006). Avere più figli in Italia comporta un maggiore rischio di povertà, con una penalizzazione non solo per i genitori che si assumono questa responsabilità, ma soprattutto per i figli, costretti a una crescita con meno opportunità;
questa tendenza è confermata dai dati che l'Istat ha recentemente fornito a partire dalla misura della povertà assoluta, che segnala la presenza per il 2007 del 4,1 per cento delle famiglie in condizioni di mancato accesso ad un paniere di beni e servizi essenziali, vale a dire circa due milioni e mezzo di persone;
la crisi economica internazionale in atto ha acuito le difficoltà incontrate da queste fasce di popolazione: inoltre, oggi la povertà economica è legata ad una complessità di fattori, che, intrecciandosi, contribuiscono ad allargare la fascia della vulnerabilità. Ciò significa che, per parlare con correttezza di povertà, si deve tenere conto della multidimensionalità del fenomeno, dei processi di impoverimento e non solo della povertà come esito;
precarizzazione del lavoro, contrazione del welfare, fragilità familiare sono i tre fattori che moltiplicano la vulnerabilità, la allargano a fasce sociali un tempo relativamente al sicuro e accrescono l'ansia nei confronti del futuro: molte famiglie dichiarano di avere meno risorse di quanto soggettivamente considerato necessario;
la povertà economica si intreccia spesso con altri di fattori di debolezza sociale: mancanza o perdita del lavoro, disagio psichico, dipendenze, lacerazione dei legami familiari;
ci sono poi persone cadute nell'emarginazione senza neppure aver potuto sperimentare una vita lavorativa e familiare normale, persone con una traiettoria di mobilità discendente, contrassegnata dalla perdita del lavoro, dei legami familiari, della stabilità abitativa, persone senza famiglia, che con l'avanzare degli anni si trovano senza sostegni, donne sole con bambini, prive del sostegno del coniuge o con compagni a loro volta colpiti dalla precarietà occupazionale, da malattie o inabilità o con genitori anziani da assistere, persone che subiscono a livello psicologico e relazionale i contraccolpi della disoccupazione o del fallimento e della cessazione di attività autonome;
i rischi di impoverimento non potranno che aumentare a seguito di un prevedibile peggioramento della situazione economica, della riduzione delle disponibilità di risorse per la protezione sociale, dell'aumento della fragilità delle unioni familiari;
l'insuccesso dei tentativi volti a ridurre o eliminare il rischio povertà è dettato, tuttavia, non solo dall'esiguità delle risorse disponibili, ma anche dalla loro cattiva utilizzazione;
i trasferimenti sociali operati in Svezia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Germania e Irlanda riescono a ridurre del 50 per cento il rischio di povertà, mentre in Italia hanno un minor impatto;
la spesa per la protezione sociale italiana ha registrato una crescita considerevole nel corso degli anni, soprattutto a causa della componente previdenziale: le prestazioni erogate a fini sociali sono per il 66,3 per cento per pensioni, mentre quella per l'assistenza sociale è pari all'1,9 per cento, evidenziando uno squilibrio funzionale;
secondo il rapporto Caritas-Zancan, l'incidenza dei trasferimenti sociali potrebbe avere un diverso impatto attraverso il passaggio da trasferimenti monetari a servizi e la gestione decentrata della spesa sociale;
i Paesi che investono di più in servizi (intesi come forme di aiuto che vanno dagli interventi domiciliari a interventi intermedi o territoriali, come i centri diurni o i servizi educativi, a interventi residenziali, come le case famiglia, le residenze per persone non autosufficienti ed altro), piuttosto che in trasferimenti monetari, riescono a combattere la povertà con indici di risultato, che raggiungono anche il 50 per cento;
nel confronto europeo l'Italia è agli ultimi posti per incidenza della spesa «altri servizi» sul totale delle prestazioni sociali;
nel nostro Paese solo l'11 per cento della spesa per l'assistenza sociale è gestita a livello locale, per cui risulta urgente intervenire, collegando strutturalmente il passaggio da trasferimenti a servizi e da gestione centrale a gestione locale;
è possibile dare una concreta risposta ai problemi della povertà, senza aumentare la spesa complessiva per la protezione sociale, riallocando una parte delle risorse destinate alla spesa sociale, passando da un approccio per categoria ad un approccio basato sulla persona, la sua effettiva condizione, i suoi bisogni di protezione e promozione sociale e trovando soluzioni perché almeno una parte del trasferimento monetario possa essere fruita in termini di servizi accessibili, come prestazioni di sostegno alla domiciliarità, attività di socializzazione, servizi per l'inserimento lavorativo, di accoglienza familiare part-time ed altro;
il rapporto opera anche un confronto temporale tra le diverse regioni italiane rispetto alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, eliminazione della povertà infantile e garanzia di un alloggio dignitoso, evidenziando come sulla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale venga confermata la tesi del divario Nord-Sud, pur con un grado di eterogeneità interna molto elevato, dovuto al maggior peso di alcuni indicatori rispetto agli altri, un divario che si conferma anche rispetto alla povertà infantile, alla disoccupazione femminile di lunga durata e alla mortalità infantile;
servono disponibilità politiche ed economiche per accompagnare e gestire socialmente le situazioni, ma non basta solo l'intervento diretto delle istituzioni: è sempre più necessario, infatti, far crescere un'imprenditorialità sociale che aiuti a superare l'assistenzialismo per generare percorsi di promozione;
il recente «libro verde» presentato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può essere un'occasione per sviluppare un dibattito chiaro sul tema della povertà in Italia, per arrivare ad un piano organico di contrasto alla povertà e di promozione delle persone povere, impoverite o emarginate;
occorre ricordare che, per effetto della riforma del titolo V della Costituzione, le politiche sociali (comprese quelle di contrasto della povertà mediante forme di «reddito minimo di inserimento» o di «reddito di cittadinanza») sono diventate di esclusiva competenza regionale, mentre restano in capo allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e le politiche redistributive basate sulla leva fiscale e su quella pensionistica (di tipo previdenziale o assistenziale);
il 9 ottobre 2008 è stata approvata dalla Camera dei deputati una mozione che impegnava, tra l'altro, il Governo: a considerare la lotta alla povertà, tenendo conto della multidimensionalità del fenomeno e dei processi di impoverimento e non solo della povertà come esito, un obiettivo ordinario e non straordinario della politica del Paese; a dare rilievo all'aspetto culturale e valoriale delle scelte, a partire dal riconoscimento della centralità della persona, di una maggiore attenzione alla primaria difesa della vita e alla concreta valorizzazione del ruolo della famiglia e dei minori; ad elaborare una nuova riqualificazione della spesa sociale, intervenendo soprattutto, d'intesa con gli enti locali e regionali, laddove gli squilibri territoriali sono maggiori; a produrre la riorganizzazione in ogni ambito del servizio di sostegno economico all'inclusione sociale, con il superamento dell'erogazione dei sussidi e contributi una tantum e a pioggia; a mettere in atto azioni incisive di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà con idonee azioni territoriali, a seconda della natura dei fenomeni di esclusione presenti nell'ambito territoriale; a valorizzare, nei progetti e nelle azioni di inclusione, l'integrazione fra politiche sociali, politiche del lavoro, politiche per la formazione, politiche abitative e politiche della salute; a procedere in tempi rapidi ad una riforma degli ammortizzatori sociali, che allo stato attuale presenta criticità e strozzature,

impegna il Governo:

a procedere celermente all'adozione dei provvedimenti conseguenti agli impegni contenuti nella sopra citata mozione, approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati il 9 ottobre 2008;
ad adottare politiche redistributive di tipo strutturale, usando la leva fiscale a favore di due gruppi prioritari: le famiglie con più minori a carico (a cominciare da quelle monogenitoriali) e le famiglie con persone disabili;
a prevedere risorse aggiuntive da destinare al fondo nazionale per le politiche sociali (assegnate alle regioni) per il sostegno delle famiglie e dei soggetti deboli e per attivare misure volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale.
(1-00153)
«Pezzotta, Capitanio Santolini, Vietti, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro, Galletti, Libè, Occhiuto».
(27 aprile 2009)

La Camera,
premesso che:
grazie ad una nuova metodologia di indagine adottata dall'Istat su sollecitazione del Governo, è ora possibile avere una rappresentazione più precisa del fenomeno della povertà, come è emerso evidente in seguito ai dati dell'indagine resi noti nei giorni scorsi e riguardanti la situazione del 2007;
l'Istat, infatti, nel condurre l'indagine non ha adottato l'indicatore ingannevole della cosiddetta «povertà relativa» (più adatto a misurare le differenze), ma quello della «povertà assoluta». Ciò ha consentito di calcolare, per ciascuna tipologia di famiglia e a seconda dell'età, della ripartizione geografica e del comune di residenza, la spesa mensile minima necessaria per acquistare un certo paniere di beni e servizi, individuato sulla base di elementi oggettivi, come la soglia del rischio povertà;
nel 2007 erano 975 mila le famiglie italiane in condizione di povertà assoluta, pari al 4,1 per cento dei nuclei residenti, per un totale di 2 milioni 427 mila persone. L'incidenza maggiore di povertà assoluta era concentrata nel Sud e nelle Isole (5,8 per cento), poi nel Nord (3,5 per cento) e nel Centro (2,9 per cento). La gravità del fenomeno raggiungeva livelli più elevati nelle famiglie con tre o più figli, nel caso che la persona di riferimento fosse donna e dove vi erano anziani. La povertà era, inoltre, associata a bassi livelli d'istruzione e di qualificazione professionale e all'esclusione dal mercato del lavoro;
la lotta alle povertà estreme, ai bisogni degli ultimi, è uno dei principali obiettivi per la costruzione di una società fondata sulle opportunità e sulla solidarietà. Il sistema di welfare non può ignorare le esigenze dei cittadini più in difficoltà, di quanti si trovano nella indigenza, al di sotto delle condizioni economiche minime;
il contrasto alla povertà avviene, in primo luogo, con la promozione di una società attiva, sostenendo l'occupabilità delle persone e la creazione di posti di lavoro di qualità, costruendo percorsi personalizzati di formazione, orientamento e accesso al lavoro, valorizzando un sistema retributivo che incoraggi la produzione di ricchezza;
esistono, tuttavia, componenti della società a forte rischio di esclusione sociale e che non sono in grado di rispondere da sé al bisogno. Persone a cui è preclusa l'entrata nel mondo del lavoro e nella stessa società attiva. Tra questi, gli anziani oltre i 65 anni con la sola pensione minima, le famiglie con un solo genitore (spesso donna) e con figli minori a carico, quelle con figli portatori di disabilità. È questa dimensione della povertà, quella assoluta, che deve essere riscoperta e affrontata, al fine di assicurare una vita buona anche a coloro che si trovano nelle condizioni più difficili;
se i dati del 2007 indicano una relativa stabilità del fenomeno, negli ultimi tempi si è registrato un peggioramento della situazione delle famiglie povere in conseguenza della crisi finanziaria internazionale e dei suoi effetti sull'economia;
se il lavoro costituisce la prima risposta al bisogno - non solo in senso materiale, ma anche nel senso di integrazione nella società - è pur sempre necessario provvedere a integrare il reddito di coloro per i quali appare difficile l'inserimento lavorativo;
il Governo, pur nelle difficoltà in cui ha dovuto operare (alle quali si è aggiunto da ultimo il terremoto in Abruzzo), ha adottato una strategia adeguata a fronteggiare l'emergenza, prioritariamente difendendo l'occupazione e il lavoro, grazie alla predisposizione, insieme alle regioni, di una salda «rete di sicurezza» degli ammortizzatori sociali, allo scopo non solo di garantire un reddito ai lavoratori, ma di mantenerli il più a lungo possibile collegati all'impresa in costanza di rapporto di lavoro. In forza di queste scelte (per la prima volta sono state istituite forme di tutela per il lavoro indipendente e parasubordinato), il Governo ha potuto contrastare una delle più devastanti cause di povertà: l'esclusione dal mercato del lavoro;
sul versante del contrasto delle povertà assolute e delle esigenze inclusive di situazioni di particolare disagio è doveroso ricordare che alcuni milioni di famiglie hanno beneficiato delle misure del cosiddetto «pacchetto anticrisi»: il bonus straordinario (per cui sono stati stanziati 2,4 miliardi); le agevolazioni per i nuovi nati (25 milioni ad uno specifico fondo credito); «bonus pannolini»; revisione dei tassi sui mutui; tariffe agevolate per luce e gas ed altro. Alcune centinaia di migliaia di cittadini in possesso dei requisiti richiesti si avvalgono della social card, una volta superate le iniziali difficoltà operative;
questi programmi, soprattutto per chi è solo temporaneamente in condizioni di non autosufficienza, non devono costituire una trappola, da cui scaturiscono emarginazione e lavoro nero, né devono essere pensati come strumenti che facilitino la permanenza in questa condizione. Questi interventi, al contrario, devono tenere conto delle differenti realtà locali, essere accuratamente configurati per fasce precise di beneficiari e combinabili con strumenti di welfare to work per il successivo inserimento lavorativo;
non così è stato per il reddito minimo di inserimento. Al pari delle prime generazioni di lavori di pubblica utilità, non legati ad azioni di reinserimento nel mercato del lavoro, anche il reddito minimo di inserimento ha prodotto logiche puramente assistenziali, favorendo il lavoro irregolare e minando all'origine l'accettabilità universale di questa misura. Gestioni poco attente hanno reso il reddito minimo di inserimento disincentivante rispetto alle occasioni di lavoro regolare, accentuando le peggiori pratiche,
il reddito di ultima istanza pare, per contro, una risposta più efficace per affrontare le situazioni di disagio sociale estremo. Per definizione, esso interviene solo quando non esistono altre possibili soluzioni, quindi prevedendo una soglia che sia più stringente e accompagnando le persone coinvolte verso un percorso di uscita dall'area di disagio;
poiché l'esclusione sociale è un fenomeno che presenta caratteristiche diversificate, a seconda delle aree geografiche, le risposte devono pertanto essere articolate. Il reddito di ultima istanza è una soluzione da preferire, anche perché, con l'obiettivo di valorizzare pienamente i governi locali, si fonda sul ruolo responsabile delle regioni e delle autonomie locali, soggetti meglio attrezzati per selezionare accuratamente i destinatari di questi interventi straordinari, affidando al Governo centrale il ruolo di premiare, con finanziamenti aggiuntivi, le migliori pratiche;
non è condivisibile l'ipotesi di una tassazione una tantum sui redditi superiori a 120 mila euro, perché colpirebbe una fascia modesta di contribuenti (per due terzi lavoratori dipendenti e pensionati), su cui grava una quota importante dell'intero prelievo sul reddito,

impegna il Governo:

a proseguire nelle azioni intraprese nel cosiddetto «pacchetto anticrisi», a monitorarne gli effetti e a rendere sempre più congrui i requisiti richiesti, allo scopo di utilizzare al meglio ed interamente le risorse stanziate, in quanto sono proprio i dati emergenti dall'indagine dell'Istat, citata in premessa, ad evidenziare la necessità di far fronte ad esigenze differenziate con politiche anch'esse differenziate;
a valutare la possibilità di adottare iniziative per estendere la platea dei destinatari del bonus famiglia e della social card, proprio per meglio rispondere ad un più ampio quadro di situazioni di disagio e di bisogno;
ad adottare ogni ulteriore utile misura di lotta all'emarginazione e, prioritariamente, di inclusione delle situazioni di povertà assoluta, sulla base del disegno organico che sarà contenuto nel libro bianco del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e che dovrà prefigurare un passaggio organico da un'impostazione risarcitoria ad una cultura inclusiva (in primis attraverso il lavoro e la formazione) del sistema di sicurezza sociale;
ad accompagnare gli interventi di carattere assistenziale e di contrasto all'emarginazione con percorsi di carattere formativo, commisurati alle attitudini della persona.
(1-00155)
«Cicchitto, Cota, Lo Monte, Bocchino, Cazzola, Caparini, Della Vedova, Baldelli, Antonino Foti, Saglia, Briguglio, Ceccacci Rubino, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Formichella, Mannucci, Minardo, Mottola, Pelino, Luciano Rossi, Saltamartini, Commercio, Scandroglio, Taglialatela, Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Catone, Ceroni, Corsaro, De Angelis, Franzoso, Girlanda, Giudice, Laboccetta, Marinello, Marsilio, Moroni, Ravetto, Toccafondi, Traversa, Leo, Zorzato, Golfo».
(27 aprile 2009)

La Camera,
premesso che:
il 22 aprile 2009 l'Istat ha presentato il nuovo metodo di stima della povertà assoluta, come definito dalla commissione di studio appositamente costituita dal medesimo istituto;
la suddetta commissione di studio, in linea con standard condivisi a livello internazionale, ha avuto l'incarico di rivedere i requisiti del paniere utilizzato per la stima della povertà assoluta;
sulla base alla nuova metodologia di stima, l'Istat ha, quindi, presentato alcuni dati sulla povertà assoluta. Nel 2007, in Italia, 975 mila famiglie si trovano in condizioni di povertà assoluta (il 4,1 per cento delle famiglie residenti). In queste famiglie vivono 2 milioni 427 mila individui, il 4,1 per cento dell'intera popolazione. Il fenomeno è maggiormente diffuso nel Sud e nelle Isole, dove l'incidenza di povertà assoluta (5,8 per cento) è all'incirca il doppio del resto del Paese. Per quanto riguarda il Nord, la percentuale delle famiglie povere, in termini assoluti, è del 3,5 per cento e del 2,9 per cento per il Centro Italia;
le incidenze maggiori si hanno tra le famiglie più numerose e la povertà è, inoltre, associata a bassi livelli di istruzione, a bassi profili professionali e all'esclusione dal mercato del lavoro;
vale la pena sottolineare che questi dati sulla povertà assoluta del 2007, appena presentati dall'Istituto di statistica, forniscono un quadro della situazione alla vigilia della crisi economica e, quindi, non scontano gli effetti della crisi economica in atto;
si ricorda che, a differenza delle misure di povertà relativa, che individuano la condizione di povertà nello svantaggio di alcuni soggetti rispetto agli altri, la povertà assoluta rileva l'incapacità di acquisire i beni e i servizi, necessari a raggiungere uno standard di vita «minimo accettabile»;
per quanto riguarda invece la povertà relativa (che individua le disuguaglianze tra poveri e ricchi sulla base di una spesa media mensile fissata per tutti), i dati Istat disponibili parlano di 2 milioni 623 mila famiglie, che rappresentano l'11,1 per cento delle famiglie residenti. Si tratta di oltre 7 milioni e mezzo di persone, pari a circa il 13 per cento della popolazione, ma con un forte ed evidente squilibrio territoriale;
il rapporto Istat sulla povertà relativa in Italia nel 2006 stima anche un altro dato importante e particolarmente significativo: sono poco meno di due milioni le famiglie non povere, ma che sono tuttavia a rischio di indigenza. Ossia quelle che si trovano appena sopra la soglia di povertà, in una condizione di incertezza economica tale per cui basterebbero interventi mirati, probabilmente anche minimi, per fare la differenza e far uscire queste persone da un'area di rischio;
il rapporto Eurispes 2005 parla della società dei tre terzi: «un terzo vive all'interno di una zona di sicuro disagio sociale e indigenza economica, un terzo appare assolutamente garantito e la fascia centrale (i ceti medi) vive in una condizione di instabilità e di precarietà». La stessa Caritas segnala come sempre più spesso i suoi «utenti» appartengano a classi sociali tradizionalmente lontane dalla fruizione dei servizi di assistenza dell'associazione;
le rilevazioni ufficiali e i dati statistici relativi alle persone in difficoltà, se consentono di delineare un quadro chiaro e significativo del problema, spesso non riescono ad intercettare una ben più vasta area di povertà materiale e di esclusione ufficiale;
nell'ambito di un'audizione al Senato della Repubblica del 21 aprile 2009, il direttore del servizio studi della Banca d'Italia, dottor Brandolini, ha, tra l'altro, sottolineato come i confronti internazionali sfavoriscono l'Italia, anche per quanto riguarda le povertà. Il livello della povertà e della disuguaglianza dei redditi familiari nel nostro Paese è di molto superiore a quello delle nazioni nordiche e dell'Europa continentale e in linea con quello di altri Paesi mediterranei;
sempre nel corso dell'audizione è stato ribadito come in una fase di recessione i lavoratori a termine e quelli parasubordinati siano chiaramente i più esposti alla perdita di occupazione e contemporaneamente anche i meno protetti dagli ammortizzatori sociali. Peraltro, in una situazione in cui molte famiglie hanno risorse patrimoniali limitate, assume rilievo la debolezza della rete di protezione sociale italiana e pesa la mancanza di strumenti di sostegno al reddito nelle condizioni di maggiore difficoltà economica;
fattore casa, contrazione del welfare, precarizzazione del lavoro, riduzione del potere d'acquisto sono i principali fattori che favoriscono il processo di impoverimento e moltiplicano la vulnerabilità e l'incertezza, estendendole a fasce sociali fino a qualche anno fa relativamente al sicuro;
il rapporto Eurispes 2008 parla di un aumento della povertà nel Paese e di una povertà sempre più «giovane». Al Nord, in un solo anno, le famiglie povere con a capo un giovane con meno di 35 anni sono passate dal 2,6 per cento del 2004 al 4,8 per cento del 2005, mentre al Sud si è verificato un aumento dal 23,5 per cento al 24,9 per cento;
secondo il rapporto annuale Istat 2007, il 50 per cento dei nuclei familiari vive con meno di 1.900 euro al mese, il 15 per cento delle famiglie non arriva alla quarta settimana, il 6,2 per cento ritiene di non potersi permettere un'alimentazione adeguata;
nell'ambito delle politiche di contrasto della povertà e del disagio, è indispensabile intervenire con interventi fiscali non una tantum, ma strutturali, mirati nei confronti degli incapienti, ossia di quei circa 5 milioni di persone, di cui oltre la metà pensionati, che, proprio per il loro basso reddito, sono nell'impossibilità di godere di qualunque deduzione e/o detrazione;
risulta evidente che le politiche fiscali non possono esaudire del tutto il bisogno di protezione sociale delle famiglie, ma è indispensabile che dette politiche debbano essere integrate con efficaci politiche dei servizi, nell'ambito dell'istruzione, della salute, del lavoro;
da questo punto di vista, il fondo nazionale per le politiche sociali (le cui risorse sono ripartite annualmente con decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) è uno strumento fondamentale per il finanziamento dei servizi sociali e degli interventi di solidarietà sociale. La dotazione complessiva del fondo risulta, però, del tutto insufficiente e la legge finanziaria per il 2009 ha ridotto ancora le risorse complessive ad esso assegnate;
la profonda crisi finanziaria ed economica in atto ha, peraltro, acuito drammaticamente le disparità sociali, creando situazioni socialmente ed economicamente sempre più insostenibili per le classi sociali più deboli ed esposte del nostro Paese;
l'alto debito pubblico e le risorse limitate impongono delle scelte e delle priorità da parte del Governo per individuare le risorse finanziarie necessarie a dare risposte adeguate alle vecchie e nuove povertà. Il primo ambito nel quale individuare le opportune risorse è sicuramente quello della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, ma finora le scelte di politica economica e fiscale del Governo hanno dimostrato, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, un evidente lassismo in questo senso, se non addirittura un «allentamento» delle norme in materia;
si ricorda, tra l'altro:
a) la soppressione disposta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'obbligo di allegare alla dichiarazione iva degli elenchi clienti/fornitori, che, peraltro, in ragione dell'ormai generalizzata informatizzazione nella tenuta delle contabilità, non avrebbe provocato particolari complicazioni gestionali ed oneri aggiuntivi ai contribuenti;
b) l'abrogazione, sempre contenuta nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della disposizione in materia di limitazione dell'uso di contanti e di assegni, di tracciabilità dei pagamenti e di tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati;
così come va sottolineato che non meno di tre miliardi di euro sarebbero reperibili - per fare un altro esempio - dall'obbligo per i soggetti che avevano aderito alle norme sul condono, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, a concludere i versamenti rateali previsti. È ben noto, infatti, che molti evasori hanno potuto beneficiare degli effetti favorevoli del condono, senza in realtà pagare neppure le somme, ampiamente scontate rispetto a quanto originariamente dovuto, ma limitandosi al pagamento della sola prima rata;
la recente approfondita indagine della Corte dei conti sugli effetti del condono fiscale 2003-2004, voluto dal secondo Governo Berlusconi, conferma come la politica dei condoni abbia prodotto gravi danni alla finanza pubblica e aggravato l'iniquità del prelievo fiscale, avvantaggiando ulteriormente gli evasori e, di fatto, aumentando l'onere per i contribuenti onesti,

impegna il Governo:

a predisporre interventi fiscali che consentano di ridisegnare una curva redistributiva più favorevole ai redditi medio-bassi, anche attraverso l'incremento delle detrazioni per i carichi familiari e, in particolare, per i figli minori;
a restituire il drenaggio fiscale, a cominciare dai contribuenti con più basso reddito;
a prevedere interventi strutturali di carattere fiscale per quei cittadini che, in conseguenza del loro basso reddito, sono nell'impossibilità di poter beneficiare di qualunque deduzione e/o detrazione;
a prevedere una somma aggiuntiva alla pensione, non tassata ed erogata una sola volta all'anno, per sostenere i titolari di pensioni basse;
ad introdurre nuove forme di sostegno per i lavori cosiddetti atipici;
a mettere in atto una convincente e seria politica di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, che consentirebbe di liberare risorse per molti miliardi di euro, da poter destinare a politiche perequative, di sostegno al reddito, a interventi di solidarietà sociale e a tutela delle fasce sociali più deboli e povere della popolazione;
nell'ambito della finalità di reperire nuove risorse, ad attivarsi per il recupero delle somme dovute, e solo parzialmente versate, da parte dei soggetti che avevano aderito alle norme sul condono fiscale, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
ad incrementare le risorse del fondo per le politiche sociali, attualmente del tutto insufficienti e in costante riduzione.
(1-00158)
«Misiti, Donadi, Borghesi, Evangelisti».
(28 aprile 2009)