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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 maggio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 maggio 2009.

  Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vitali, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 maggio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  CASSINELLI: «Modifica all'articolo 565 del codice civile, in materia di diritti successori e fratelli naturali» (2415);
  CASSINELLI: «Introduzione dell'articolo 2252-bis del codice civile, in materia di assemblea dei soci nelle società di persone» (2416);
  PICIERNO ed altri: «Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo» (2417).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

  In data 5 maggio 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
  MANTINI e COMPAGNON: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici» (doc. XXII, n. 9).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FAVA e ALLASIA: «Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti gli organi delle autorità di bacino e il riordino delle competenze in materia di difesa del suolo e di gestione delle acque per il bacino del fiume Po» (1567) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Togni.

  La proposta di legge CASSINELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizione e disciplina del prodotto editoriale e agli articoli 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» (1921) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Jannone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   V Commissione (Bilancio):
  GIOACCHINO ALFANO: «Modifica all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale ad interventi in favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009» (2387) Parere delle Commissioni I, VI e VIII.
   VII Commissione (Cultura):
  PORTA ed altri: «Norme per la conservazione e la diffusione della memoria dell'emigrazione italiana» (2267) Parere delle Commissioni I, III e V;
  EVANGELISTI: «Disposizioni per la tutela del diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo» (2319) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  COMPAGNON: «Disciplina della professione di autista di rappresentanza» (2390) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e XIV.
   XII Commissione (Affari sociali):
  MOSELLA ed altri: «Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e cellule umani» (2040) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BUTTIGLIONE: «Introduzione dell'articolo 39-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'istituzione di sportelli informativi per i disabili e di una banca dati sulla disabilità» (2381) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
  FEDI ed altri: «Istituzione del Comitato interministeriale per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica italiana all'estero» (2190) Parere delle Commissioni I, V e XI.
   Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro):
  TORAZZI: «Disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica relativa al personale delle regioni e degli enti locali e per il finanziamento degli ammortizzatori sociali» (2383) Parere delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 4 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della enciclopedia italiana Treccani Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 88).
  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 4 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 89).
  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 4 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione c la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 90).
  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti
di atti comunitari e dell'Unione europea.

  Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 5 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
   n. 8250/09 – Raccomandazione del Consiglio sull'aggiornamento nel 2009 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e sull'attuazione delle politiche per l'occupazione degli Stati membri, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   n. 3735/08 – Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, che è assegnato in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   n. 8969/09 – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) (COM(2009) 126 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 5 gennaio 2009, a pagina 3, prima colonna, le righe dalla ventiseiesima alla ventottesima devono intendersi sostituite dalle seguenti: «MOSELLA ed altri: “Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e cellule umani” (2040)».

  Nell'Allegato A al resoconto della seduta 5 maggio 2008, alla pagina 4, seconda colonna, dopo la quattordicesima riga, deve intendersi inserito il seguente annuncio:

Trasmissione del ministro dell'economia e delle finanze.

  Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica concernente l'andamento dell'economia nel 2008 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2009-2011 (doc. XXV-bis, n. 1) nonché la situazione di cassa al 31 dicembre 2008 e la stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2009 (doc. XXV, n. 4).
  Questo documento – che sarà stampato – è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

PROGETTI DI LEGGE: S. 586-905-955-956-960 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: LI GOTTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: COMPAGNA; VALDITARA; RUTELLI E ZANDA: ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL TRATTATO CONCLUSO IL 27 MAGGIO 2005 TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, RELATIVO ALL'APPROFONDIMENTO DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, IN PARTICOLARE ALLO SCOPO DI CONTRASTARE IL TERRORISMO, LA CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA E LA MIGRAZIONE ILLEGALE (TRATTATO DI PRÜM). ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA. DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2042) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MINNITI E AMICI (A.C. 2069)

A.C. 2042 ed abb. – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2042 ed abb. – Parere della V Commissione

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 9.3 e 29.1 e sul subemendamento 0.29.200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), di seguito denominato «Trattato».

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Autorità di riferimento per le attività
previste dal Trattato).

  1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Risarcimento del danno).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA

Art. 5.
(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA).

  1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.
  2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:
   a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
   b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
   c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
   d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
   e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
   f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
   g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
   h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Attività della banca dati nazionale del DNA).

  1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
   a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
   b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
   c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
   d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA).

  1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
   a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
   b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA).

  1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:
   a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
   b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
   c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
   d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
   e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva per avere commesso un fatto previsto come delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

  2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
   a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale;
   b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale;
   c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice penale;
   d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
   e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   f) reati previsti dal codice civile;
   g) reati in materia tributaria.

  3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
  4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
  5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.
  6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 9.
(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA).

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: per avere commesso un fatto alle parole: nel massimo a tre anni.
9. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: non inferiore nel massimo a tre anni con le seguenti: superiore nel massimo a tre anni.
9. 4. Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
9. 3. Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) reati di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. 5. Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Approvato)

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali).

  1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.
  2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 10.
(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In nessun caso possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA, ai sensi del presente articolo, profili del DNA appartenenti a soggetti identificati diversi dalla persona indagata o imputata.
10. 2. Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA).

  1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall’European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.
  2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.
  3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni).

  1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
  2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
  3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.
  4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
  5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 12.
(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni).

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il difensore dell'indagato o dell'imputato ha diritto, nello svolgimento e nei limiti delle indagini difensive, di interrogare, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, la banca del DNA.
12. 2. Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici).

  1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
  2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.
  3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.
  4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 13.
(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. A seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529 o 530 o 531 del codice di procedura penale, oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 codice procedura penale, oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 codice procedura penale, oppure di archiviazione del procedimento, è disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
  1-bis. Non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
13. 2. Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
13. 200. Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Norma di chiusura). – 1. Non possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA profili del DNA estratti da campioni biologici comunque acquisiti nell'ambito di un procedimento penale oltre i limiti fissati dalla presente legge.
  2. I profili del DNA e i campioni biologici acquisiti al di fuori dei limiti della presente legge devono essere distrutti all'esito del procedimento penale al quale si riferiscono oppure su richiesta della parte interessata.
13. 02. Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Sanzioni).

  1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
  2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Istituzioni di garanzia).

  1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.
  2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.
  3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Regolamenti di attuazione).

  1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il presidente del CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge:
   a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
   b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
   c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
   d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;
   e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;
   f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 16.
(Regolamenti di attuazione).

  Al comma 1, dopo le parole: regolamenti adottati inserire le seguenti: , entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: e del Ministro dell'interno con le seguenti: , del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
16. 200. Governo.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: presidente del.
16. 201. Governo.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
16. 101. Le Commissioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
16. 101. (Testo modificato nel corso della seduta) Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Norme transitorie).

  1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
  2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
  3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:
   a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
   b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 17.
(Norme transitorie).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In nessun caso possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA, ai sensi del presente articolo, profili del DNA appartenenti a soggetti identificati diversi dalla persona indagata o imputata.
17. 2. Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
   b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
   c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
   d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
   e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE

Art. 18.
(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: e successivamente con le seguenti: . Gli schemi dei decreti legislativi sono.
18. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati).

  1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonché in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Art. 20.
(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili).

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorità nazionali propongono alle competenti autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.
  2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
  2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:
   a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;
   b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 22 della presente legge.

  2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo l, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 24.
(Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale).

  1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 224-bis. – (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). – 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
  2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:
   a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
   b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
   c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
   d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
   e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
   f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

  3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
  4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.
  5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
  6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
  7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE

Capo IV
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TECNICI IDONEI AD INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE

ART. 24.
(Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale).

  Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei casi in cui la legge consente di effettuare prelievi biologici ai fini dell'accertamento del DNA e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
24. 100. Le Commissioni.

  Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, comma 1, sostituire le parole da: Quando si procede fino a: previsti dalla legge con le seguenti: Nei casi in cui la legge consente di effettuare prelievi biologici ai fini dell'accertamento del DNA.
24. 100. (Nuova formulazione) Le Commissioni.

  Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, comma 1, sostituire le parole: su persone viventi con le seguenti: sull'indagato o sull'imputato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 1, dopo le parole:
accertamenti medici aggiungere le seguenti: sull'indagato o sull'imputato;
    comma 3, sostituire le parole: all'interessato con le seguenti: all'indagato.
24. 2. Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Introduzione dell'articolo 359-bis del codice di procedura penale).

  1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 359-bis. – (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). – 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
  2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191».

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale).

  1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 26.
(Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
26. 2. Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Modifica all'articolo 354 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 72-bis. – (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). – 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
  3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.

  Art. 72-ter. – (Redazione del verbale delle operazioni). – 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

  Art. 72-quater. – (Distruzione dei campioni biologici). – 1. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza di assoluzione di cui all'articolo 530 del codice divenuta irrevocabile, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
  2. In ogni caso non sono soggetti a distruzione i dati ed i campioni biologici prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto per cui si procede».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 29.
(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 72-quater.
29. 1. Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  All'emendamento 29.200 del Governo, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il comma 2.
0. 29. 200. 1. Stracquadanio.

  All'emendamento 29.200 del Governo, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile.
0. 29. 200. 2. Stracquadanio.

  Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 72-quater con il seguente:
  Art. 72-quater. (Distruzione dei campioni biologici). 1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
  2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice di procedura penale.
29. 200. Governo.
(Approvato)

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia).

  1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44 del Trattato medesimo.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Accordi internazionali).

  1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Copertura finanziaria).

  1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008 ed euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008 ed euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2042 ed abb. – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2042 ed abb. – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 comma 2 dell'Atto Camera 2042 stabilisce che i profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC;
    il termine «ISO/IEC» fa riferimento ad una serie di norme ma non fornisce indicazioni circa la norma alla quale esattamente si intende che i laboratori debbano essere in conformità;
    le direttive sulla qualità dei laboratori di analisi sono contenute nella norma «ISO/IEC» 17025/2005 (2005 anno dell'ultima edizione approvata), la quale specifica i requisiti generali per la competenza dei laboratori ad effettuare prove e/o tarature, incluso il campionamento;

impegna il Governo

nella stesura dei provvedimenti attuativi a fare riferimento, per l'inserimento dei profili del DNA nella banca dati nazionale del DNA, alla norma ISO/IEC 17025.
9/2042 ed abb./1Ascierto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 comma 2 dell'Atto Camera 2042 stabilisce che i profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC;
    il termine «ISO/IEC» fa riferimento ad una serie di norme ma non fornisce indicazioni circa la norma alla quale esattamente si intende che i laboratori debbano essere in conformità;
    le direttive sulla qualità dei laboratori di analisi sono contenute nella norma «ISO/IEC» 17025/2005 (2005 anno dell'ultima edizione approvata), la quale specifica i requisiti generali per la competenza dei laboratori ad effettuare prove e/o tarature, incluso il campionamento;

impegna il Governo

nella stesura dei provvedimenti attuativi a fare riferimento, per l'inserimento dei profili del DNA nella banca dati nazionale del DNA, alla norma ISO/IEC 17025.
9/2042 ed abb./2Brigandì, Laura Molteni.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Iniziative a tutela degli allevatori e dei consumatori in relazione alle ricadute dovute alla recente diffusione della cosiddetta «febbre suina» – n. 3-00513)

   COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'Organizzazione mondiale della sanità ha reso noti il 5 maggio 2009 i dati relativi alla recente diffusione del virus A/H1N1, quello della cosiddetta «febbre suina»: il numero di casi confermati ammonterebbe a 1.124 in 21 Paesi; i Paesi più colpiti sarebbero il Messico, con 590 casi, di cui 25 mortali, e gli Stati Uniti, con 286 casi e un decesso;
   come è noto, la valutazione della pericolosità delle malattie si misura in riferimento alla morbilità e alla mortalità che, per quanto riguarda la cosiddetta «febbre suina», tendono in entrambi i casi a zero, rendendo evidente l'allarmismo e le speculazioni che si stanno facendo nel caso in specie;
   piuttosto che sulla salute degli italiani, gli effetti del virus A/H1N1 si vedono sul mercato delle carni suine. In poco meno di due settimane, secondo le stime delle principali organizzazioni agricole, c’è stata una contrazione tra il 10 e il 15 per cento dei consumi di carne di maiale e dei suoi derivati e un calo compreso tra il 5 e il 10 per cento dei prezzi all'origine dei suini;
   per effetto degli allarmismi creati dai mezzi di comunicazione di massa, sarebbero ora a rischio 5 mila stalle e un settore che dà lavoro a circa 90 mila lavoratori;
   in base alle premesse sin qui illustrate, si evidenzia l'irrilevanza del rischio sanitario ed emerge, di conseguenza, la speculazione in atto, il cui unico effetto è quello di danneggiare il settore –:
   se non ritenga che ci sia in atto una speculazione fondata sulla disinformazione, quali siano in conseguenza di ciò le ricadute negative attualmente stimabili su questo importante settore produttivo e quali iniziative intenda assumere a difesa degli allevatori, dell'intero comparto e dei consumatori. (3-00513)


(Iniziative per la revisione della selezione e della posizione economica degli assistenti amministrativi del comparto scuola – n. 3-00514)

   MELCHIORRE, RICARDO ANTONIO MERLO e TANONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   gli assistenti amministrativi delle scuole, noti come ex collaboratori amministrativi o ex applicati di segreteria, svolgono un compito importante per la quotidiana, corretta funzionalità ed efficienza del sistema scuola;
   con il passar del tempo, tali funzioni sono, di fatto, mutate, comportando un sempre maggior carico di lavoro in linea con le nuove procedure amministrativo-contabili di competenza delle istituzioni scolastiche;
   attualmente per lo svolgimento dell'ordinaria attività delle segreterie, non sono più sufficienti le tradizionali conoscenze di base offerte dal semplice titolo di studio della licenza media o, in alcuni casi, del diploma di maturità, ma sono, di fatto, richieste ulteriori competenze in materia di diritto (soprattutto amministrativo, civile, tributario e previdenziale), di informatica e nel campo della contabilità;
   malgrado tale modifica di status, nel corso degli anni tali figure sono ancora collocate nella IV qualifica funzionale, nell'area B, cioè nella posizione degli «esecutivi», diversamente da tutti gli impiegati delle altre amministrazioni statali, che sono collocati almeno nell'area C e inquadrati nella V qualifica funzionale;
   inoltre, tra gli assistenti di area B, nonostante tutti gli assistenti amministrativi svolgano nella realtà medesime mansioni, sussistono, inspiegabilmente, diversi e frammentati regimi retributivi. Tra questi, va segnalata la seconda posizione economica ex articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, il cui riconoscimento è legato al superamento di un test, che – come si legge nella nota ministeriale del 12 marzo 2009 – è al tempo stesso selettivo e formativo del personale e che presuppone un'approfondita conoscenza, più consona ad un livello dirigenziale che impiegatizio, non motivata da alcuna reale esigenza, se non di corrispondere una sorta di beneficio di 95 euro netti mensili ad una categoria in chiara difficoltà –:
   quali iniziative normative il Ministro interrogato intenda assumere in ordine all'eliminazione, o modifica, della prova selettiva a mezzo di test per la seconda posizione economica degli assistenti amministrativi di area B e se il Ministro interrogato, in un immediato futuro, intenda procedere alla collocazione nell'area C di tutti gli assistenti amministrativi, per conferire migliore produttività attraverso la valorizzazione dell'intera categoria.
(3-00514)


(Misure di sostegno a favore dei poli petrolchimici di Marghera e Porto Torres – n. 3-00515)

   BORGHESI, DONADI, EVANGELISTI e PALOMBA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il 30 aprile 2009 il petrolchimico di Marghera è stato bloccato dalla mobilitazione degli operai che chiedono vengano riattivate le condutture che portano etilene e dicloretano alla Vinyls Italia, in modo da poter riprendere la produzione. I lavoratori del polo veneziano, scesi in sciopero per 24 ore, hanno bloccato gli ingressi alla cittadella chimica;
   in particolare, viene denunciato lo stallo della Ineos, l'azienda che produce pvc, e la decisione annunciata dal consiglio di amministrazione di Vinyls Italia (società che ha acquisito l'ex Ineos) di presentare istanza di fallimento della società, che porterà alla chiusura, oltre che degli impianti di Marghera, anche di quelli di Porto Torres;
   l'agitazione dei lavoratori ha messo in evidenza come la crisi economica abbia colpito in maniera profonda anche il settore petrolchimico;
   sono in discussione diverse centinaia di posti di lavoro e la capacità produttiva di un intero settore industriale diffuso su tutto il territorio nazionale, in particolare nell'area padana, e la sua competitività internazionale, con rilevanti effetti negativi sulla bilancia commerciale del Paese;
   la chimica di Marghera e di Porto Torres rappresenta un punto chiave per la produzione industriale del Paese: da questi poli industriali esce la produzione che fa funzionare tutti gli impianti chimici italiani e costituisce un patrimonio da qualificare, su cui investire secondo una linea rigorosa di rispetto dell'ambiente;
   è necessario consolidare le attuali capacità produttive, individuando un modello di sviluppo più adeguato e competitivo, capace di coniugare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle del settore chimico, salvaguardare l'occupazione e la sicurezza sul lavoro;
   è evidente che l'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, sottoscritto nell'ottobre del 1998 tra istituzioni locali, Governo, organizzazioni sindacali e le più importanti aziende chimiche e petrolchimiche del sito, deve essere applicato in tutte le sue parti;
   serve, inoltre, una politica di sviluppo chiara e coerente che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali e protegga i poli chimici più importanti per il nostro Paese –:
   quali iniziative concrete intenda assumere ed in quali tempi a sostegno del petrolchimico di Marghera e Porto Torres, garantendo le professionalità acquisite, i livelli occupazionali ed indicando le linee programmatiche di una politica industriale di sviluppo coerente e sostenibile. (3-00515)


(Iniziative per la copertura dei posti vacanti di magistrato inquirente e per incentivare la mobilità trasversale dei magistrati – n. 3-00516)

   TENAGLIA, FERRANTI, MINNITI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, GIANNI FARINA, MELIS, ROSSOMANDO, SAMPERI, TIDEI, TOUADI e VACCARO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   si è recentemente concluso, presso la III Commissione (Commissione per i trasferimenti) del Consiglio superiore della magistratura l'esame del cosiddetto «bollettone» per la copertura dei posti requirenti di I grado, dopo che, in precedenza, in data 14 gennaio 2009, il Consiglio superiore della magistratura aveva pubblicato il concorso per il trasferimento alle sedi vacanti di procura, invitando a parteciparvi i magistrati giudicanti ed inquirenti interessati, con esclusione di quelli di prima nomina;
   l'esame del «bollettone» ha evidenziato, in maniera drammatica, la persistente difficoltà di copertura degli organici di numerose sedi giudiziarie (ubicate prevalentemente nelle regioni con più alto tasso di criminalità organizzata);
   le cifre, ancor più delle parole, sottolineano l'oggettiva emergenza organizzativa in materia di funzionamento degli uffici giudiziari, un'emergenza che ha assunto i contorni di una vera e propria desertificazione delle procure italiane. Nel dettaglio, sono stati pubblicati 206 posti e, di questi, 132 rimarranno scoperti, poiché privi di aspiranti, e soltanto 74 saranno coperti (di questi ultimi soltanto 3 saranno attribuiti a magistrati che attualmente svolgono funzioni giudicanti). I dati disaggregati rappresentano una realtà particolarmente grave in alcune regioni:
    a) in Sicilia, su 61 posti messi a concorso, 56 risultano senza aspiranti. Dei 5 posti che saranno coperti, solo uno sarà attribuito ad un magistrato proveniente da altra regione. Dagli uffici siciliani, invece, andranno via 9 colleghi, tutti pubblici ministeri, con l'effetto che le scoperture negli uffici requirenti saliranno da 61 a 69. L'indice di scopertura, alla fine del concorso, sarà in Sicilia del 30 per cento;
    b) in Calabria, su 27 posti pubblicati, 25 sono senza aspiranti. I 2 soli posti che verranno coperti saranno attribuiti a colleghi già in servizio presso altri uffici calabresi. Dalla regione andranno via in 15, con l'effetto che da 27 scoperture si salirà a 42. L'indice di scopertura, alla fine del concorso, sarà del 39,6 per cento;
    c) in Sardegna, la scopertura che si avrà negli uffici di procura sarà del 24 per cento (12 posti su 50 in pianta organica);
    d) in Basilicata, dove molte delle sedi pubblicate sono rimaste prive di aspiranti, l'indice di scopertura sarà del 27,2 per cento;
   disaggregando ulteriormente il dato, si rileva che ben 5 uffici avranno una scopertura del 100 per cento (Lanusei, Voghera, Saluzzo, le procure presso i tribunali per i minorenni di Caltanissetta e Reggio Calabria); 3 dell'80 per cento o più (Vibo Valentia, Gela, Palmi); 3 del 75 per cento (Enna, Patti, Locri); 9 del 60 per cento o più (Nicosia, Ragusa, Crotone, Termini Imerese, Biella, Nuoro, Lamezia Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Gorizia);
   altri 19 uffici registreranno una scopertura del 50 per cento o più. Nel distretto di Brescia, per esempio, la procura e la procura presso il tribunale per i minorenni per la terza volta consecutiva resteranno senza aspiranti; anzi, la procura ordinaria perde un altro magistrato, con l'effetto che la scopertura finale sarà del 50 per cento alla procura presso il tribunale per i minorenni e del 47,6 per cento alla procura ordinaria;
   nel complesso, le procure italiane continueranno a scontare rilevanti vuoti di organico: su 1.737 posti di procura (esclusi Bolzano e i posti di magistrato distrettuale), continueranno a rimanere scoperti 206 posti (l'indice di scopertura nazionale si attesterà intorno al 12 per cento);
   salvo sporadiche eccezioni, non vi è un numero sufficiente di giudici interessati alle funzioni requirenti. Infatti, il numero delle domande avanzate da chi finora ha fatto il giudice per ricoprire posti di sostituto procuratore è ridottissimo: come già detto, dei 74 posti coperti, solo 3 saranno attribuiti a magistrati che attualmente svolgono funzioni giudicanti;
   le domande per il trasferimento alle sedi vacanti di procura sono state avanzate solo da magistrati che già facevano i pubblici ministeri e, pertanto, non si è colmato alcun vuoto, ma si è operato soltanto uno spostamento territoriale di magistrati, che occupano un posto in una procura per lasciarne scoperto un altro in un'altra procura;
   i vuoti nella copertura degli organici delle procure si concentrano in talune regioni e distretti, che presentano un indice di scopertura di gran lunga superiore a quello nazionale. Dal momento che queste aree sono caratterizzate dai più consistenti movimenti di magistrati «in uscita», è innegabile affermare che il trend è quello della «desertificazione» degli uffici di procura;
   i consistenti e progressivi vuoti di organico delle procure riguardano, soprattutto, anche se non esclusivamente, regioni e distretti con i più elevati indici di diffusione della criminalità organizzata;
   spesso i magistrati che hanno funzioni giudicanti non sono propensi a diventare pubblici ministeri perché, in caso di ripensamento, non possono tornare sui propri passi, se non dopo cinque anni trascorsi in una regione diversa da quella di provenienza professionale e talvolta neppure confinante. Per di più, la mobilità trasversale e territoriale dei magistrati è penalizzata dalla carenza di mezzi tecnici e investigativi in molte aree del Sud e dalla recente norma approvata in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, che impedisce di assegnare alla procura della Repubblica magistrati di prima nomina, un tempo vero bacino a cui attingevano le procure meridionali per far fronte alle carenze di organico;
   quindi, ad aggravare il problema della copertura delle sedi vacanti ha concorso in modo rilevante il divieto di destinazione al termine del tirocinio ed anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità (id est, prima di quattro anni dalla data di nomina) di nuovi magistrati ordinari allo svolgimento di funzioni inquirenti (oltre che di funzioni giudicanti monocratiche penali e funzioni di giudice per le indagini preliminari-giudice per l'udienza preliminare); tale soluzione in passato ha assicurato una costante immissione di nuovi magistrati negli uffici di procura, consentendo la trattazione degli affari ordinari e garantendo che i magistrati con maggiore esperienza, nell'ambito delle direzioni distrettuali antimafia, alleggeriti dall'onere di gestire i procedimenti per reati ordinari, potessero dedicare le proprie energie professionali alla trattazione dei reati più gravi, soprattutto quelli collegati alla criminalità organizzata;
   il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, ha determinato una serie di parametri oggettivi, al fine di rendere immediatamente operativo il trasferimento d'ufficio dei magistrati per la copertura immediata delle sedi disagiate, da realizzarsi attraverso incentivi economici e di carriera, rivolti a magistrati più anziani. Sulla base di questa recente normativa, alle sedi disagiate potranno essere destinati d'ufficio al massimo un centinaio di magistrati provenienti da sedi non disagiate, i quali abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità;
   il recente rimedio legislativo, che, peraltro, non ha avuto ancora attuazione come ampiamente dimostrato dai dati, non sarà risolutivo. In primo luogo, i posti vacanti sono ben più di cento e basterebbero a stento a soddisfare le esigenze di copertura delle regioni meridionali;
   sulla base dei dati e delle considerazioni esposte, è incontrovertibile che la combinazione di limiti al passaggio e divieto di assegnazione dei nuovi magistrati alle procure stia portando verso un'intollerabile paralisi dell'attività d'indagine, a partire dalle sedi del Sud e delle Isole, ma anche di alcune del Nord. Si è sostanzialmente in presenza di carriere di fatto;
   proprio in ragione della consapevolezza della drammaticità della situazione degli organici e dell'inidoneità della soluzione rappresentata dalla nuova disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati contenuta nel decreto-legge n. 143 del 2008, il Partito democratico ha presentato e sostenuto in Commissione giustizia e in Aula uno specifico emendamento, che non è stato approvato, secondo cui l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sospesa fino alla riforma di riordino della geografia giudiziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 –:
   quali provvedimenti di competenza ad effetto immediato intenda adottare al fine di fronteggiare la situazione di persistente difficoltà nella copertura dei posti di magistrato inquirente e per contrastare la profonda crisi della mobilità trasversale dei magistrati (passaggio dalla funzione giudicante alla requirente), che sta azzerando gli organici di interi uffici giudiziari requirenti, anche attraverso l'adozione di iniziative per la sospensione del divieto di destinazione dei magistrati in tirocinio alle funzioni monocratiche giudicanti penali e requirenti, nonché attraverso l'indifferibile revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
(3-00516)


(Risorse da destinare al sistema penitenziario, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento negli istituti di pena – n. 3-00517)

   VIETTI, RAO, MANTINI, TASSONE, MANNINO, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, OCCHIUTO, GALLETTI e LIBÈ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la situazione delle carceri italiane è vicina al collasso: il numero dei detenuti è giunto a 62.057 e, prevedendo una crescita della popolazione carceraria al ritmo di 800/1000 nuove unità al mese, si giungerà presto al limite massimo tollerabile di 63.702 unità;
   il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha presentato nei giorni scorsi al Ministro interrogato un piano che prevede l'aumento di 18 mila posti letto distribuiti in 18 regioni, di cui 5 mila a regime a partire dal 2010, ma si teme che la disponibilità concreta di posti non potrà avvenire prima di due anni;
   il piano comporta un impegno di circa 1,5 miliardi di euro destinati alla ristrutturazione di sezioni carcerarie esistenti, alla costruzione di nuovi padiglioni in quelli esistenti, oltre al completamento di nove carceri, già in fase avanzata, e la realizzazione di 18 nuovi penitenziari;
   siamo fermamente convinti della necessità di un intervento significativo che interessi le strutture carcerarie, ma altrettanto necessaria ed urgente è la predisposizione di misure in favore della polizia penitenziaria, che lamenta la mancanza di personale per fare fronte a questa emergenza;
   l'impegno finanziario del piano, che peraltro chiamerebbe in causa il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pone seri interrogativi sulle coperture, tenuto conto che i fondi disponibili del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ammontano a circa 200 milioni di euro, cui andrebbero aggiunti, secondo quanto riportato da organi di stampa, circa 120-130 milioni di euro della cassa ammende;
   anche ammettendo il ricorso ai fondi per le aree sottoutilizzate (non ancora assegnati dal ministero dello sviluppo economico in virtù dell'emergenza terremoto), che ammonterebbero a 200 milioni, le coperture previste potrebbero fare fronte solo ad un terzo della spesa prevista;
   in attesa che si realizzi l'ambizioso piano annunciato, occorrerebbero ulteriori soluzioni urgenti al problema, per cui sarebbe auspicabile un maggior ricorso alle misure alternative, previa una rigorosa valutazione dei loro presupposti;
   occorrerebbe poi secondo gli interroganti interrompere la continua produzione di nuove fattispecie penali, volute dal Governo in questi mesi, che rischia di immettere indiscriminatamente nel circuito giudiziario e carcerario soggetti che potrebbero più utilmente essere destinatari di sanzioni amministrative;
   senza le risorse indicate, l'impegno rischia di diventare l'ennesimo annuncio propagandistico del Governo, mentre le difficoltà della popolazione carceraria e del personale di polizia penitenziaria aumentano –:
   come intenda recuperare e con quali tempi le risorse necessarie ad evitare il collasso del sistema carcerario italiano, tenuto conto dell'esiguità delle disponibilità a fronte del piano presentato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. (3-00517)


(Iniziative per risolvere il problema del sovraffollamento negli istituti penitenziari – n. 3-00518)

   CICCHITTO, BOCCHINO e CASSINELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il Ministro interrogato ed il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, attraverso approfonditi monitoraggi e puntuali analisi, hanno più volte evidenziato l'esaurimento del cosiddetto «effetto indulto» ed il riemergere del problema del sovraffollamento negli istituti di pena;
   stando alle verifiche effettuate, è, infatti, emerso che il numero dei detenuti è di gran lunga superiore rispetto ai posti disponibili;
   inoltre, tale sovraffollamento è aggravato, nella gran parte degli istituti penitenziari, dall'inadeguatezza delle strutture, che risalgono anche all'epoca borbonica –:
   come il Governo intenda intervenire per superare la situazione come sopra evidenziata e ripristinare adeguate condizioni infrastrutturali e logistiche negli istituti penitenziari di tutto il Paese, onde preservare legalità e sicurezza. (3-00518)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: PIZZOLANTE; PINI: DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI RIMINI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 132, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (A.C. 63-177-A)

A.C. 63-177-A – Parere della I Commissione

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.6 e 2.50 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 63-177-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna).

  1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna).

  Sopprimerlo.
1. 1. Cavallaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: sono con la seguente: saranno.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con nuovo referendum a cui partecipino almeno l'ottanta per cento degli elettori dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello e che consegua un consenso superiore al sessanta per cento e con deliberazione dei consigli comunali dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, tutte assunte con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, venga confermata la volontà del distacco dalla Regione Marche e l'aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. In caso di esito negativo del nuovo referendum di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emettere un provvedimento di revoca delle procedure di distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello.
1. 2. Cavallaro.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
1. 20. Zaccaria.
(Approvato)

A.C. 63-177-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Adempimenti amministrativi).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.
  2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.
  3. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni.
  5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’àmbito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
  6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Adempimenti amministrativi).

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: A tali adempimenti provvedono, d'intesa tra loro, le regioni Marche ed Emilia Romagna, le province di Pesaro ed Urbino e di Rimini e il commissario nominato ai sensi del presente comma.
2. 2. Giovanelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , la provincia di Pesaro ed Urbino.
2. 20. Giovanelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini assumono le passività finanziarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai mutui contratti rispettivamente dalla Regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate o da realizzare nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1.
2. 1. Favia, Evangelisti.

  Sopprimere il comma 4.
2. 4. Giovanelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7. I beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche, sono trasferiti al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile, rispettivamente, della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.
  8. La regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini, d'intesa con il commissario, assumono le passività finanziarie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti rispettivamente dalla Regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, nonché quelle relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti per l'acquisizione dei beni di cui al comma 7 e per il finanziamento delle attività di manutenzione straordinaria dei medesimi beni.
2. 50. La Commissione.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7. I beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche, sono trasferiti al demanio e al patrimonio indisponibile, rispettivamente, della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna le quali si accollano l'ammontare del residuo debito dei mutui o dei prestiti obbligazionari ancora da estinguersi per l'acquisizione dei predetti beni, compresi quelli che finanziano le manutenzioni straordinarie.
  8. I beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche o di altri enti pubblici, restano in proprietà dei predetti enti che possono liberamente disporne.
2. 6. Vannucci, Duilio, Scilipoti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; non si provvede alla loro sostituzione e si adegua al ribasso e transitoriamente il numero dei consiglieri assegnati alla Provincia di Pesaro e Urbino sino alla successiva elezione.
2. 01. Vannucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; gli stessi vengono sostituiti con i primi dei non eletti negli altri collegi elettorali riferiti alle medesime liste.
2. 02. Vannucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali completamente ricadenti nel territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; gli stessi vengono sostituiti con i primi dei non eletti negli altri collegi elettorali riferiti alle medesime liste.
2. 03. Vannucci, Duilio.

A.C. 63-177-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 63-177-A – Ordine del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il 24 e 25 giugno 2008 si sono svolti con ampia partecipazione degli aventi diritto e con esito positivo i referendum per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;
    la richiesta dei cittadini è però ancora in attesa di ricevere il parere delle regioni interessate;
    per i comuni di Copiolo e di Sassofeltrio, una volta che saranno completati tutti i passaggi previsti, sussistono le stesse ragioni per l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna, di unità territoriale, di ordine storico e culturale, di omogeneità amministrativa, che sono alla base delle proposte di legge n. 63 e n. 177,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al completamento del percorso previsto per legge e acquisiti i pareri delle regioni interessate, di assumere le opportune iniziative parlamentari conseguenti che propongano il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
9/63-177-A/1Marchioni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento esaminato riferito al distacco dei 7 comuni della Valmarecchia dalle Marche con loro aggregazione alla Emilia-Romagna non ha espressamente previsto l'argomento riferito al trasferimento del patrimonio;
    la non previsione nel testo rimanda presumibilmente la definizione del tema alle prerogative del commissario;
    la regione Marche, la provincia di Pesaro e Urbino e gli enti territoriali dovranno trasferire ai rispettivi enti della Emilia-Romagna il patrimonio indisponibile quali strade, fabbricati per scuole, ospedali, eccetera;
    appare corretto che il trasferimento sia subordinato all'accollo da parte degli enti subentranti delle sole quote di debito residuo e non del valore reale compresi i mutui accesi per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
    appare corretto che per il trasferimento disponibile con esclusione di fabbricati adibiti a scuole, ospedali e servizi pubblici rimanga nelle proprietà degli enti intestatari,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori iniziative volte a prevedere nell'incarico del commissario il compito della definizione della materia patrimoniale con le indicazioni indicate in premessa.
9/63-177-A/2Vannucci.


   La Camera,

impegna il Governo

   a) ad adottare le opportune iniziative affinché i beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame e facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche, siamo trasferiti al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile, rispettivamente della provincia di Rimini e della regione Emilia-Romagna, reperendo le necessarie risorse finanziarie;
   b) ad adoperarsi, per quanto di competenza, affinché la regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini, d'intesa con il commissario, assumano le passività finanziarie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti rispettivamente dalla regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, nonché quelle relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti per l'acquisizione dei beni di cui al comma 7 e per il finanziamento delle attività di manutenzione straordinaria dei medesimi beni.
9/63-177-A/3Evangelisti.


   La Camera,

impegna il Governo

   a) a valutare le opportune iniziative affinché i beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame e facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche, siano trasferiti al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile, rispettivamente della provincia di Rimini e della regione Emilia-Romagna;
   b) ad adoperarsi, per quanto di competenza, affinché la regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini, d'intesa con il commissario, assumano le passività finanziarie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti rispettivamente dalla regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, nonché quelle relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti per l'acquisizione dei beni di cui al comma 7 e per il finanziamento delle attività di manutenzione straordinaria dei medesimi beni.
9/63-177-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Evangelisti.


MOZIONI VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00152, CICCHITTO, COTA, LO MONTE ED ALTRI N. 1-00154, MAURIZIO TURCO ED ALTRI N. 1-00156, DI GIUSEPPE ED ALTRI N. 1-00159 E SORO ED ALTRI N. 1-00160 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI PARITÀ SCOLASTICA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese sta attraversando una preoccupante situazione di emergenza educativa;
    la stessa crisi economico-finanziaria è frutto del fallimento della formazione etica delle persone, che ha portato a scelte irresponsabili, contrarie al bene comune;
    nonostante le difficoltà economiche, è, tuttavia, evidente la necessità di riservare più attenzione e più risorse a tutti quei soggetti che nella società operano per offrire risposte al bisogno di crescita umana, morale, spirituale e culturale delle nuove generazioni;
    il diritto di ogni persona ad essere educata prevede che si attui una vera libertà di educazione, che permetta alla famiglia, unica titolare della responsabilità educativa nei confronti dei figli, la scelta della scuola secondo le proprie convinzioni. Un diritto di cui in Italia sono privati soprattutto i più poveri;
    rispetto a questa responsabilità l'istituzione scolastica ha una funzione sussidiaria rispetto alle famiglie;
    nonostante l'introduzione dell'autonomia scolastica, tuttavia, il sistema scolastico italiano continua a funzionare come un apparato centralistico, il che determina ancora il mantenimento del monopolio dello Stato e l'esclusione della famiglia quale soggetto decisivo del processo educativo;
    nell'ottica della più ampia offerta formativa, risulta poi significativo il contributo dell'istruzione e della formazione professionale, che, laddove viene realizzata e favorita, contribuisce in modo considerevole a ridurre la dispersione scolastica e ad inserire nel mondo del lavoro giovani professionalmente preparati;
    occorre ridisegnare il sistema educativo nazionale attorno alle giovani generazioni, così da consentire la personalizzazione dei percorsi educativo-formativi e il pieno e libero esercizio della responsabilità educativa dei genitori;
    è necessario riconoscere e sostenere la libertà di educazione e di insegnamento, in attuazione di un concreto pluralismo istituzionale scolastico e ciò per un miglioramento delle istituzioni formative in direzione di una competitività tesa a migliorarne la qualità e a valorizzare il merito;
    l'autonomia, la sussidiarietà, la parità scolastica sono principi costituzionali che in uno Stato più democratico, più libero, più solidale e più efficiente, come pure in un sistema educativo di istruzione e di formazione più moderno e più europeo, dovrebbero essere garantiti e promossi;
    la libertà di educazione misura la natura autenticamente democratica di una società ed è condizione necessaria per realizzare sia una concreta autonomia, sia una crescita di qualità di tutte le scuole;
    inoltre, in una società frammentata e plurale quale quella attuale, caratterizzata da una crescente immigrazione di popolazioni con diverse culture, il mito della scuola unica di Stato si rivela sempre più incapace di raggiungere risultati di uguaglianza e di promozione culturale;
    nei giorni scorsi la conferenza Stato-regioni ha dato il via libera al decreto interministeriale che stanzia 120 milioni di euro per le scuole paritarie, ripristinando, anche se non integralmente, il finanziamento che era stato loro assegnato prima dei tagli, lasciando in sospeso ancora 13,4 milioni di euro previsti inizialmente,

impegna il Governo:

   a garantire la certezza dei finanziamenti e dei tempi di erogazione delle risorse per le scuole paritarie e l'equivalenza con le altre istituzioni formative, anche europee;
   ad adottare iniziative per prevedere in tempi rapidi il ripristino integrale delle risorse sottratte alle scuole paritarie dalla manovra economica;
   ad adottare iniziative per ripristinare per il 2009 il finanziamento di 240 milioni di euro per il sistema di istruzione e formazione professionale, recuperando, inoltre, i 440 milioni di euro relativi ai due anni precedenti;
   ad adottare iniziative per consolidare le normative in questo settore;
   ad adottare provvedimenti volti a garantire un'effettiva libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie, attraverso l'introduzione della definitiva autonomia giuridica e didattica delle scuole, di un sistema di valutazione che consenta alle famiglie di disporre delle informazioni utili per la scelta educativa e di strumenti di finanziamento alle famiglie per la scelta della scuola nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.
(1-00152) «Volontè, Vietti, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Ciccanti, Compagnon, Occhiuto, Galletti, Libè».


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese sta attraversando una preoccupante situazione di emergenza educativa;
    la stessa crisi economico-finanziaria è frutto del fallimento della formazione etica delle persone, che ha portato a scelte irresponsabili, contrarie al bene comune;
    nonostante le difficoltà economiche, è, tuttavia, evidente la necessità di riservare più attenzione e più risorse a tutti quei soggetti che nella società operano per offrire risposte al bisogno di crescita umana, morale, spirituale e culturale delle nuove generazioni;
    il diritto di ogni persona ad essere educata prevede che si attui una vera libertà di educazione, che permetta alla famiglia, unica titolare della responsabilità educativa nei confronti dei figli, la scelta della scuola secondo le proprie convinzioni. Un diritto di cui in Italia sono privati soprattutto i più poveri;
    rispetto a questa responsabilità l'istituzione scolastica ha una funzione sussidiaria rispetto alle famiglie;
    nonostante l'introduzione dell'autonomia scolastica, tuttavia, il sistema scolastico italiano continua a funzionare come un apparato centralistico, il che determina ancora il mantenimento del monopolio dello Stato e l'esclusione della famiglia quale soggetto decisivo del processo educativo;
    nell'ottica della più ampia offerta formativa, risulta poi significativo il contributo dell'istruzione e della formazione professionale, che, laddove viene realizzata e favorita, contribuisce in modo considerevole a ridurre la dispersione scolastica e ad inserire nel mondo del lavoro giovani professionalmente preparati;
    occorre ridisegnare il sistema educativo nazionale attorno alle giovani generazioni, così da consentire la personalizzazione dei percorsi educativo-formativi e il pieno e libero esercizio della responsabilità educativa dei genitori;
    è necessario riconoscere e sostenere la libertà di educazione e di insegnamento, in attuazione di un concreto pluralismo istituzionale scolastico e ciò per un miglioramento delle istituzioni formative in direzione di una competitività tesa a migliorarne la qualità e a valorizzare il merito;
    l'autonomia, la sussidiarietà, la parità scolastica sono principi costituzionali che in uno Stato più democratico, più libero, più solidale e più efficiente, come pure in un sistema educativo di istruzione e di formazione più moderno e più europeo, dovrebbero essere garantiti e promossi;
    la libertà di educazione misura la natura autenticamente democratica di una società ed è condizione necessaria per realizzare sia una concreta autonomia, sia una crescita di qualità di tutte le scuole;
    inoltre, in una società frammentata e plurale quale quella attuale, caratterizzata da una crescente immigrazione di popolazioni con diverse culture, il mito della scuola unica di Stato si rivela sempre più incapace di raggiungere risultati di uguaglianza e di promozione culturale;
    nei giorni scorsi la conferenza Stato-regioni ha dato il via libera al decreto interministeriale che stanzia 120 milioni di euro per le scuole paritarie, ripristinando, anche se non integralmente, il finanziamento che era stato loro assegnato prima dei tagli, lasciando in sospeso ancora 13,4 milioni di euro previsti inizialmente,

impegna il Governo:

   a garantire la certezza dei finanziamenti e dei tempi di erogazione delle risorse per le scuole paritarie e l'equivalenza con le altre istituzioni formative, anche europee;
   ad adottare iniziative per consolidare le normative in questo settore;
   ad adottare provvedimenti volti a garantire un'effettiva libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie, attraverso l'introduzione della definitiva autonomia giuridica e didattica delle scuole, di un sistema di valutazione che consenta alle famiglie di disporre delle informazioni utili per la scelta educativa e di strumenti di finanziamento alle famiglie per la scelta della scuola nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.
(1-00152)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Volontè, Vietti, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Ciccanti, Compagnon, Occhiuto, Galletti, Libè».


   La Camera,
   premesso che:
    la scuola è risorsa fondamentale per il Paese, chiamata a generare il capitale umano delle giovani generazioni. Per questo va salvaguardata e sostenuta, valorizzandone le potenzialità e promuovendone l'arricchimento dell'offerta formativa. Le scuole statali e quelle paritarie private e degli enti locali, ai sensi della legge n. 62 del 2000, costituiscono il servizio nazionale di istruzione;
    la parità scolastica, prevista dall'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, ha sempre rappresentato per il nostro Paese una questione oggetto di pregiudiziali ideologiche, oggi ormai datate e prive di senso. È evidente che la scuola pubblica esercita un ruolo essenziale. D'altra parte il sistema è pluralista per scelta dei cittadini-utenti. Le scuole paritarie in Italia sono scelte da oltre un milione di studenti, pari a circa il 13 per cento della popolazione scolastica. È dimostrazione di un'offerta formativa articolata, che raccoglie un ampio consenso sociale;
    assicurare la libertà di scelta educativa delle famiglie, a pari condizioni economiche, costituisce un principio di equità. Al contempo, le scuole paritarie rappresentano un risparmio per le casse dello Stato: il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, onorevole Maria Stella Gelmini, ha evidenziato che il risparmio annuo per l'erario è di circa 5,5 miliardi, a fronte di un contributo di circa 500 milioni di euro. Inoltre, realizzare un'offerta formativa diversificata stimola spinte emulative che favoriscono l'innalzamento della qualità di tutto il sistema scolastico, statale e paritario. Il principio della parità scolastica, pertanto, oltre che un diritto, rappresenta un incentivo al miglioramento della qualità educativa e didattica e una possibile riduzione dei costi, a parità di qualità del servizio fornito, per tutto il sistema scolastico italiano;
    realizzare la parità economica, oltre a quella giuridica, afferma un'istanza di libertà, realizza un autentico pluralismo educativo, favorisce la libertà di scelta da parte delle famiglie e migliora l'intero sistema nazionale di istruzione, rimuovendo ogni discriminazione economica tra gli studenti delle scuole statali e di quelle paritarie;
    l'effettiva libertà di educazione consente di affermare i principi del pluralismo istituzionale, della diffusa responsabilità formativa, della sussidiarietà e della solidarietà, che si collocano nel dettato costituzionale, a partire dai riferimenti fondamentali alla persona e alla concezione della società, dello Stato e dei loro corretti rapporti;
    nella realtà dei fatti, però, la Costituzione è, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, disattesa e si è affermato un sostanziale statalismo educativo, antitetico a tali principi. È necessario, perciò, dare concretezza al sistema nazionale di istruzione, sostenendo la pubblicità del servizio svolto dalle scuole paritarie;
    oggi le scuole paritarie sono investite da una grave crisi determinata dalla perdurante incertezza nella definizione ed assegnazione delle necessarie risorse economiche. Senza interventi concreti e determinanti verrà a mancare in breve tempo in numerose aree del Paese un servizio educativo pubblico, tante volte con una lunga storia alle spalle. È tempo di un forte intervento legislativo, che consenta l'affermarsi di un sistema pubblico integrato di istruzione, di respiro europeo;
    va considerato, infine, che lo Stato, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, in ragione dell'insufficienza degli strumenti apprestati dalle regioni, deve attivarsi direttamente con risorse aggiuntive, interventi speciali e modelli di finanziamento anche fra loro alternativi, al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, a garanzia per tutti della parità di accesso all'istruzione, in condizioni di eguaglianza,

impegna il Governo:

   a realizzare interventi volti a facilitare e promuovere le condizioni per l'effettiva libertà di scelta educativa delle famiglie fra scuole statali e paritarie;
   ad adottare iniziative per recuperare le risorse mancanti affinché la situazione dei finanziamenti alla scuola paritaria per l'esercizio finanziario del 2009 ammonti sostanzialmente a quelli assegnati nell'esercizio finanziario 2008;
   a realizzare tali condizioni incrementando, fin dal disegno di legge finanziaria per il 2010, le risorse destinate al sistema paritario;
   a predisporre uno specifico strumento legislativo che, con risorse aggiuntive dello Stato, realizzi interventi speciali a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie, anche mediante un mix di strumenti, quali: buoni scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione e di frequenza in scuole paritarie; detrazioni fiscali a favore delle famiglie che iscrivono i figli presso scuole paritarie in misura adeguata a ridurre significativamente gli oneri, calibrate a scalare per le famiglie con i redditi più bassi;
   a definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite dalle regioni su tutto il territorio nazionale, con riferimento alle prestazioni concernenti il sistema educativo di istruzione e formazione, per consentire a tutte le famiglie di potere scegliere, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, la scuola dei propri figli.
(1-00154)
(Nuova formulazione) «Cicchitto, Cota, Lo Monte, Bocchino, Garagnani, Goisis, Frassinetti, Baldelli, Granata, Aprea, Barbaro, Barbieri, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Di Centa, Renato Farina, Lainati, Mazzuca, Latteri, Murgia, Palmieri, Massimo Parisi, Perina, Giammanco, Rampelli, Toccafondi, Della Vedova».


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»;
    l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso»,

impegna il Governo:

   a rispettare i dettami costituzionali e pertanto:
    a) ad escludere oneri per lo Stato nei confronti di enti e privati che istituiscano scuole ed istituti di educazione;
    b) ad intensificare i controlli delle scuole non statali che chiedono la parità, affinché agli alunni sia garantito un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali;
    c) a rendere effettivo il diritto allo studio, aumentando le dotazioni finanziarie per borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire per concorso;
(1-00156) «Maurizio Turco, Bernardini, Beltrandi, Mecacci, Zamparutti, Farina Coscioni, Colombo, Concia, Nucara, La Malfa».


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce che: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.» Specificando, in particolare, al terzo comma, che: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.» Inoltre, al quarto comma si aggiunge che: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.»;
    l'articolo 34 della Costituzione specifica al primo comma che: «La scuola è aperta a tutti.» Ed al terzo comma che: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.» Di conseguenza, all'ultimo comma, sempre dell'articolo 34, la Costituzione italiana stabilisce che: «La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso»;
    i principi costituzionali, dunque, mirano alla creazione di un sistema educativo inteso come strumento principale di equità e giustizia sociale, di promozione e di sviluppo individuale e collettivo. Il sistema scolastico e formativo è inteso dal Costituente come strumento e manifestazione della volontà di riconoscere nella nostra Repubblica pari opportunità a tutti i cittadini, distinguendoli in base al merito. Tale impostazione è in perfetta armonia con il primo comma dell'articolo 1 dei principi fondamentali della nostra Costituzione: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»;
    in questi mesi la nostra Costituzione è stato oggetto e continua ad esserlo di forzature interpretative, che inevitabilmente ne stanno mettendo in discussione il ruolo di riferimento politico, istituzionale e sociale: questo ruolo va, invece, difeso e ribadito, anche nell'ottica di una volontà riformatrice per la quale esistono forme e tempi che devono essere rispettati;
    nel nostro Paese esiste, non solo concettualmente, un'effettiva libertà di educazione. Lo Stato, in quanto espressione della comunità nazionale, della nostra collettività, unico possibile rappresentante del vincolo sociale che unisce i cittadini italiani, ne è garante, esecutore ed organizzatore, tendendo, secondo lo spirito costituzionale, ad elevare i propri livelli di inclusività anche a tutti coloro che vivono nel nostro Paese senza possedere lo status di cittadino;
    la scuola, la formazione, come l'assistenza sanitaria, sono garantite e rivolte dallo Stato italiano non solo nei confronti del cittadino, ma direttamente nei confronti dell'essere umano. Solo lo Stato, in quanto espressione dell'intera comunità nazionale, può farsi relatore ed esecutore di tale esigenza;
    tale impostazione si sviluppa nella massima libertà possibile di formazione e di educazione, che non può che essere concepita in senso generale ed universale, evitando di cadere in particolarismi e settorializzazioni, che metterebbero in discussione la coesione e l'integrazione sociale;
    in una società frammentata e plurale come quella attuale, caratterizzata nel nostro Paese da una crescente immigrazione di popolazioni con diverse culture, è fondamentale mantenere e sviluppare riferimenti costanti di integrazione ed armonizzazione. La scuola intesa come sistema formativo, omogeneo, universale è sicuramente uno strumento fondamentale di integrazione e di sviluppo;
    all'interno di tale sistema è possibile ed auspicabile, certamente utile, riconoscere la massima libertà possibile all'iniziativa privata, che può, come avviene nel nostro Paese, essere incentivata e sostenuta, nell'ottica del perseguimento di un sistema formativo sempre più efficiente;
    gli elementi unificanti su cui investire nel prossimo futuro per vincere le sfide di civiltà e di modernità che la nostra democrazia è chiamata ad affrontare sono: la scuola (per una formazione coerente ed omogenea, estesa e riconosciuta a tutti); la legge (uguale per tutti); la sanità (come assistenza e aiuto a chi ne ha bisogno);
    attualmente in Italia le scuole non statali ricevono denaro pubblico sotto forma di sussidi diretti, per la gestione di scuole dell'infanzia e primarie (ex parificate), finanziamenti di progetti finalizzati all'elevazione di qualità ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori, contributi alle famiglie denominati «buoni scuola» e disponibili solo per la scuola dell'obbligo. Questi sono stati introdotti dal Governo Berlusconi e non più erogati dal Governo Prodi;
    per quanto concerne i sussidi diretti, il decreto ministeriale n. 261 del 1998 ed il decreto ministeriale n. 279 del 1999 (Ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer) ed il testo unico, «Concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate», costituiscono il presupposto per la successiva sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private;
    il Governo D'Alema II, con la legge n. 62 del 2000, sancisce l'entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate «alla pari» anche sul piano economico. La legge prevede anche: l'applicazione alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli enti senza fini di lucro; l'istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001); l'aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate; l'aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato; lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per favorire l'inserimento dei disabili nelle scuole private e la costruzione delle strutture necessarie;
    il Governo Berlusconi (Ministro Letizia Moratti), con il decreto ministeriale n. 27 del 2005, abbassa la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per l'accesso ai contributi, innalza i livelli massimi dei contributi (12.000 euro per una scuola media inferiore, 18.000 per una scuola media superiore), raddoppia i finanziamenti per i progetti formativi (da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni);
    nel 2005 l'ammontare dei contributi alle scuole non statali è di circa 500 milioni di euro;
    i buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo di centrosinistra, sempre con la legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, con un piano straordinario di finanziamento, attuato poi dal Governo di centrodestra, con la legge n. 289 del 2002, che prevede un tetto di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005;
    la legge finanziaria per il 2004 del Governo Berlusconi (Ministro Letizia Moratti) aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro, con accesso ai buoni per tutte le famiglie che entrano in graduatoria in base al reddito. La legge sulla parità non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali, previsti, infatti, da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte, per cui buoni statali e regionali risultano cumulabili;
    i «tagli» previsti dalle ultime manovre finanziarie hanno coinvolto anche le scuole private, oltre che ridimensionare in maniera evidente le risorse a disposizione della scuola pubblica, penalizzando nel complesso l'intera offerta formativa del nostro sistema scolastico. Nei giorni scorsi, peraltro, la conferenza Stato-regioni ha dato via libera al decreto interministeriale che stanzia 120 milioni per le scuole paritarie, ripristinando, anche se non integralmente, il finanziamento che era stato loro assegnato;
    la libertà di scelta formativa da parte delle famiglie non può, però, mettere a rischio la coesione e l'integrazione sociale. Questo obiettivo del nostro sistema formativo deve essere sempre garantito: in una società multietnica e multiculturale i livelli di inclusione sociale devono essere comunque prioritariamente garantiti dalla scuola pubblica,

impegna il Governo:

   ad intervenire per garantire l'efficienza scolastica a tutti i livelli ed il ruolo di aggregazione sociale e civile svolto dal sistema formativo italiano;
   a sostenere lo sviluppo dell'iniziativa privata nel settore formativo nell'ambito di una politica di sostegno dell'intero sistema scolastico nazionale, nel quale pubblico e privato siano coordinati nell'ottica di un sistema unico, parificato ma omogeneo, un sistema scolastico capace, cioè, di garantire a tutti una base formativa ed educativa, in modo tale che sia il merito a distinguere il percorso di ogni singolo cittadino, secondo quanto stabilito dai principi fondamentali della nostra Costituzione;
   a mettere in atto tutti gli investimenti e le risorse economiche necessarie per far sì che il sistema scolastico nazionale sviluppi le sue potenzialità di aggregazione ed integrazione sociale, culturale, economica e politica, attraverso il sistema pubblico e privato delle scuole.
(1-00159) «Di Giuseppe, Donadi, Evangelisti, Borghesi».


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce che: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.» Specificando, in particolare, al terzo comma, che: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.» Inoltre, al quarto comma si aggiunge che: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.»;
    l'articolo 34 della Costituzione specifica al primo comma che: «La scuola è aperta a tutti.» Ed al terzo comma che: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.» Di conseguenza, all'ultimo comma, sempre dell'articolo 34, la Costituzione italiana stabilisce che: «La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso»;
    i principi costituzionali, dunque, mirano alla creazione di un sistema educativo inteso come strumento principale di equità e giustizia sociale, di promozione e di sviluppo individuale e collettivo. Il sistema scolastico e formativo è inteso dal Costituente come strumento e manifestazione della volontà di riconoscere nella nostra Repubblica pari opportunità a tutti i cittadini, distinguendoli in base al merito. Tale impostazione è in perfetta armonia con il primo comma dell'articolo 1 dei principi fondamentali della nostra Costituzione: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»;
    in questi mesi la nostra Costituzione è stato oggetto e continua ad esserlo di forzature interpretative, che inevitabilmente ne stanno mettendo in discussione il ruolo di riferimento politico, istituzionale e sociale: questo ruolo va, invece, difeso e ribadito, anche nell'ottica di una volontà riformatrice per la quale esistono forme e tempi che devono essere rispettati;
    nel nostro Paese esiste, non solo concettualmente, un'effettiva libertà di educazione. Lo Stato, in quanto espressione della comunità nazionale, della nostra collettività, unico possibile rappresentante del vincolo sociale che unisce i cittadini italiani, ne è garante, esecutore ed organizzatore, tendendo, secondo lo spirito costituzionale, ad elevare i propri livelli di inclusività anche a tutti coloro che vivono nel nostro Paese senza possedere lo status di cittadino;
    la scuola, la formazione, come l'assistenza sanitaria, sono garantite e rivolte dallo Stato italiano non solo nei confronti del cittadino, ma direttamente nei confronti dell'essere umano. Solo lo Stato, in quanto espressione dell'intera comunità nazionale, può farsi relatore ed esecutore di tale esigenza;
    tale impostazione si sviluppa nella massima libertà possibile di formazione e di educazione, che non può che essere concepita in senso generale ed universale, evitando di cadere in particolarismi e settorializzazioni, che metterebbero in discussione la coesione e l'integrazione sociale;
    in una società frammentata e plurale come quella attuale, caratterizzata nel nostro Paese da una crescente immigrazione di popolazioni con diverse culture, è fondamentale mantenere e sviluppare riferimenti costanti di integrazione ed armonizzazione. La scuola intesa come sistema formativo, omogeneo, universale è sicuramente uno strumento fondamentale di integrazione e di sviluppo;
    all'interno di tale sistema è possibile ed auspicabile, certamente utile, riconoscere la massima libertà possibile all'iniziativa privata, che può, come avviene nel nostro Paese, essere incentivata e sostenuta, nell'ottica del perseguimento di un sistema formativo sempre più efficiente;
    gli elementi unificanti su cui investire nel prossimo futuro per vincere le sfide di civiltà e di modernità che la nostra democrazia è chiamata ad affrontare sono: la scuola (per una formazione coerente ed omogenea, estesa e riconosciuta a tutti); la legge (uguale per tutti); la sanità (come assistenza e aiuto a chi ne ha bisogno);
    attualmente in Italia le scuole non statali ricevono denaro pubblico sotto forma di sussidi diretti, per la gestione di scuole dell'infanzia e primarie (ex parificate), finanziamenti di progetti finalizzati all'elevazione di qualità ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori, contributi alle famiglie denominati «buoni scuola» e disponibili solo per la scuola dell'obbligo. Questi sono stati introdotti dal Governo Berlusconi e non più erogati dal Governo Prodi;
    per quanto concerne i sussidi diretti, il decreto ministeriale n. 261 del 1998 ed il decreto ministeriale n. 279 del 1999 (Ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer) ed il testo unico, «Concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate», costituiscono il presupposto per la successiva sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private;
    il Governo D'Alema II, con la legge n. 62 del 2000, sancisce l'entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate «alla pari» anche sul piano economico. La legge prevede anche: l'applicazione alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli enti senza fini di lucro; l'istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001); l'aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate; l'aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato; lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per favorire l'inserimento dei disabili nelle scuole private e la costruzione delle strutture necessarie;
    il Governo Berlusconi (Ministro Letizia Moratti), con il decreto ministeriale n. 27 del 2005, abbassa la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per l'accesso ai contributi, innalza i livelli massimi dei contributi (12.000 euro per una scuola media inferiore, 18.000 per una scuola media superiore), raddoppia i finanziamenti per i progetti formativi (da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni);
    nel 2005 l'ammontare dei contributi alle scuole non statali è di circa 500 milioni di euro;
    i buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo di centrosinistra, sempre con la legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, con un piano straordinario di finanziamento, attuato poi dal Governo di centrodestra, con la legge n. 289 del 2002, che prevede un tetto di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005;
    la legge finanziaria per il 2004 del Governo Berlusconi (Ministro Letizia Moratti) aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro, con accesso ai buoni per tutte le famiglie che entrano in graduatoria in base al reddito. La legge sulla parità non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali, previsti, infatti, da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte, per cui buoni statali e regionali risultano cumulabili;
    i «tagli» previsti dalle ultime manovre finanziarie hanno coinvolto anche le scuole private, oltre che ridimensionare in maniera evidente le risorse a disposizione della scuola pubblica, penalizzando nel complesso l'intera offerta formativa del nostro sistema scolastico. Nei giorni scorsi, peraltro, la conferenza Stato-regioni ha dato via libera al decreto interministeriale che stanzia 120 milioni per le scuole paritarie, ripristinando, anche se non integralmente, il finanziamento che era stato loro assegnato;
    la libertà di scelta formativa da parte delle famiglie non può, però, mettere a rischio la coesione e l'integrazione sociale. Questo obiettivo del nostro sistema formativo deve essere sempre garantito: in una società multietnica e multiculturale i livelli di inclusione sociale devono essere comunque prioritariamente garantiti dalla scuola pubblica,

impegna il Governo:

   a promuovere una politica di sostegno del sistema scolastico nazionale, al fine di garantire a tutti una base formativa ed educativa, in modo tale che sia il merito a distinguere il percorso di ogni singolo cittadino, secondo quanto stabilito dai principi fondamentali della nostra Costituzione;
   a mettere in atto tutti gli investimenti e le risorse economiche necessarie per far si che il sistema scolastico nazionale sviluppi le sue potenzialità di aggregazione ed integrazione sociale, culturale, economica e politica, nel rispetto dei medesimi principi costituzionali.
(1-00159)
(Nuova formulazione) «Di Giuseppe, Donadi, Evangelisti, Borghesi».


   La Camera,
   premesso che:
    i drastici tagli di risorse economiche all'istruzione operati dal Governo con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, mediante la fiducia, e gli altri successivi provvedimenti di riduzione dei fondi approvati con la legge finanziaria per il 2009, hanno determinato un impoverimento di tutta la scuola pubblica, deprivandola di indispensabili risorse per lo sviluppo e la crescita dell'azione didattica, formativa, educativa, di istruzione e di ricerca;
    prevedendo un così forte taglio di risorse, ben 8 miliardi di euro nel corso del prossimo triennio, il Governo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, mina le basi dell'istruzione pubblica di qualità nel nostro Paese e non garantisce ai cittadini l'esercizio del diritto all'istruzione, come costituzionalmente garantito;
    in particolare, la legge finanziaria per il 2009 ha decurtato i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, facendo così venir meno le risorse necessarie per una loro ordinata funzionalità; tali tagli si vanno ad aggiungere alle annose sofferenze finanziarie delle istituzioni scolastiche autonome, determinate dai numerosi crediti vantati nei confronti dello Stato e che il Governo non ha ancora onorato;
    con la legge finanziaria per il 2009 sono stati, altresì, apportati, anche alle scuole paritarie, tagli per circa 134 milioni di euro, solo parzialmente ripristinati: alle stesse non sono stati neanche erogati i 40 milioni di euro dovuti quali residui dei 4/12 del fondo previsto nel bilancio 2008 dal Governo Prodi. Inoltre, il taglio progressivo e lineare previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla tabella C, in cui sono stanziate anche le risorse per la scuola paritaria privata e degli enti locali, di fatto dimezza le suddette risorse entro il 2010, aggraverà le spese per l'istruzione delle famiglie che scelgono la scuola paritaria privata e degli enti locali, soprattutto laddove, come nella scuola dell'infanzia, essa copre più della metà del servizio erogato;
    la Costituzione, all'articolo 33, dopo aver sancito l'obbligo dello Stato di istituire scuole di ogni ordine e grado, prevede che «enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali»;
    la legge del 10 marzo 2000, n. 62, «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», all'articolo 1 recita: «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita»;
    lo Stato non è sempre in grado di garantire la diffusione capillare e l'espansione su tutto il territorio nazionale dell'offerta formativa, in particolare per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria e i percorsi formativi finalizzati al recupero e al contrasto della dispersione scolastica;
    occorre continuare – secondo quanto fatto dal Parlamento durante il precedente Governo Prodi – a dare corretta attuazione alla legge n. 62 del 2000, tanto nella sua parte giuridica e di valutazione della qualità, come già significativamente avviato dal decreto ministeriale del 21 maggio 2007 (anagrafe scuole paritarie; regolarizzazione e censimento del loro effettivo funzionamento e degli standard di qualità; le sezioni primavera, che rispondono ad un'esigenza sociale e configurano un progetto educativo sin dalla prima infanzia), quanto nella sua parte economica, anche attraverso il ripristino delle risorse tagliate dal Governo Berlusconi già nel corso della XIV legislatura, al fine, tra l'altro, di garantire l'obbligo d'istruzione ed il diritto allo studio;
    per giungere ad una piena ed effettiva attuazione della legge n. 62 del 2000 non pare condivisibile percorrere la strada della «quota capitaria», che, dividendo le risorse in parti uguali tra studenti che si trovano in situazioni profondamente diverse (fare parti uguali tra disuguali è la più grande ingiustizia, come ricordava don Lorenzo Milani), non consente a ciascuna famiglia di scegliere liberamente la scuola migliore per i propri figli, ma quella che può permettersi in base al proprio censo; inoltre, se lo Stato adottasse la «quota capitaria» non si adopererebbe per «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», come recita l'articolo 3 della Costituzione, che oggi, a oltre 60 anni, rimane un monito pressante per il Paese;
    occorre, pertanto, ritrovare e riproporre soluzioni che rispondano ad una visione alta dell'intero sistema pubblico di istruzione, principale risorsa per la crescita sociale e lo sviluppo del nostro Paese, che non può essere ridotta ad una gestione di mero conto economico,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per ripristinare le somme destinate alla scuola pubblica e decurtate con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e la legge finanziaria per il 2009, poiché tali riduzioni hanno deprivato l'istruzione di indispensabili risorse per lo sviluppo e la crescita dell'attività didattica, formativa, educativa, di istruzione e di ricerca delle nostre istituzioni scolastiche autonome e impediscono il buon funzionamento delle scuole;
   ad adottare iniziative per ripristinare tutte le risorse per le scuole paritarie e degli enti locali (comprese quelle destinate alle sezioni primavera, al diritto allo studio in tutte le sue articolazioni e al contrasto della dispersione scolastica) varate dal Parlamento all'epoca del Governo Prodi, erogandole prioritariamente alle scuole che svolgono il servizio senza fini di lucro e che, comunque, non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate;
   ad assicurare, in continuità con quanto fatto dal precedente Governo Prodi, una completa e puntuale attuazione della legge n. 62 del 2000, attraverso una coerente attività normativa e amministrativa e certezze di fondi e tempi di erogazione dei finanziamenti, destinati sia alle scuole statali che a quelle paritarie e degli enti locali;
   a disporre un approfondito e continuo controllo e monitoraggio, oltre che una puntuale indagine ispettiva in tutta Italia, al fine di individuare ed eventualmente reprimere gli episodi di cattiva gestione di scuole paritarie, che, non rispettando le norme, risultano essere solo dei costosissimi «diplomifici», al fine di debellare così singole pratiche deleterie, che non solo screditano la scuola tutta, ma danneggiano gravemente famiglie, alunni e docenti, oltre che il Paese stesso;
   a non proseguire lungo la strada della «quota capitaria», che, dividendo le risorse in parti uguali tra studenti che si trovano in condizioni sociali ed economiche profondamente diverse, non consente a ciascuna famiglia di scegliere liberamente la scuola migliore per i propri figli, ma quella che può permettersi in base al proprio censo;
   a potenziare l'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche in attuazione della legislazione vigente, ad attivare un sistema di valutazione nazionale delle scuole, a sostenere e diffondere la cultura e le buone pratiche di autovalutazione.
(1-00160) «Soro, Sereni, Bressa, Fioroni, Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Coscia, Bachelet, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Sarubbi, Siragusa, Zampa».