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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 7 maggio 2009

TESTO AGGIORNATO AL 26 MAGGIO 2009

 

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 maggio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 maggio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per il riconoscimento e la disciplina del diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione professionale» (2418);
CASSINELLI ed altri: «Riforma dell'ordinamento forense e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento della professione di avvocato» (2419);
COSENZA: «Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 25-quinquies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro l'ambiente» (2420);
ARTURO MARIO LUIGI PARISI ed altri: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (2421);
SBAI e CONTENTO: «Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab» (2422);
POLLEDRI ed altri: «Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi» (2423).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati,in sede referente,alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
SBAI: «Modifica all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di quote riservate nella determinazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri» (2335) Parere della XI Commissione.
II Commissione (Giustizia):
FRONER: «Disposizioni per la modifica dell'ordinamento dello stato civile in materia di indicazione del luogo di nascita in caso di parto avvenuto in ospedale o in casa di cura» (1035) Parere delle Commissioni I e XII.
VI Commissione (Finanze):
BARBATO ed altri: «Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo» (1964) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, IX e XI.
VIII Commissione (Ambiente):
ZACCHERA: «Istituzione del Consorzio Valgrande» (500) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
STASI: «Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative» (2406) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.
X Commissione (Attività produttive):
MARIO PEPE (PdL): «Istituzione di case da gioco stagionali nei comuni di Anzio e di Ariccia» (281) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZACCHERA: «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Stresa» (502) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
LO PRESTI e HOLZMANN: «Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche» (2369) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
MINARDO: «Concessione di un contributo straordinario per l'attuazione di un piano d'emergenza contro il randagismo nella provincia di Ragusa» (2405) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
MARIO PEPE (PdL): «Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1983 al 1991» (283) Parere delle Commissioni I, V e XIV.
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
BOBBA ed altri: «Disposizioni per la promozione di un sistema di benessere sociale mediante la valorizzazione dell'investimento familiare e generazionale, nonché delega al Governo per la riforma degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli e per la promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani» (1080) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 6 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per gli esercizi dal 2005 al 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 91).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere in data 4 maggio 2009, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende devolvere contributi all'associazione Shalom Foundation per il finanziamento del progetto «Practising applied dialogue» e all'associazione Comunità solidarista popoli per il finanziamento del progetto «Kawthoolei».

Tali comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 maggio 2009, ha trasmesso copia del bollettino per l'anno 2008, concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, predisposto ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 maggio 2009, ha trasmesso copia della nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2009.

Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato la comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articoli 2, comma 4-quinquies, e 9-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 4 e 5 maggio 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Santa Maria a Vico (Caserta), Nusco (Avellino), Pergola (Pesaro e Urbino), Badia Polesine (Rovigo), Pescopagano (Potenza) e Barile (Potenza).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Fondazione Ugo Bordoni.

Il presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 27 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2008 (doc. XXVII, n. 8).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 maggio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ambasciatore Umberto Vattani a presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (36).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 maggio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (37).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 6 maggio 2009, a pagina 42, seconda colonna, dopo l'ottava riga inserire a capoverso le seguenti parole: «ad adottare iniziative per prevedere in tempi rapidi il ripristino delle risorse sottratte alle scuole paritarie dalla manovra economica;».

INTERPELLANZE URGENTI

Dati relativi alla nuova normativa del concordato preventivo e intendimenti del Governo in merito alla modifica della disciplina in materia - n. 2-00365

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
la materia delle procedure concorsuali, disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, è stata significativamente innovata ad opera del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a seguito del quale sono stati emanati il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante disposizioni integrative e correttive;
in particolare, è stata profondamente modificata la disciplina del concordato preventivo, la cui trasformazione era stata avvertita da più parti atteso che esso, così come regolamentato, non esplicava piena efficacia in ordine al suo fine precipuo: il tentativo del risanamento aziendale;
tale inefficacia si poteva agevolmente riscontrare principalmente nel ritardo con cui le procedure venivano attivate - quando la crisi forse era divenuta irreversibile - e nella rigidità delle stesse in relazione alle percentuali minime di soddisfazione dei creditori;
le norme che attualmente regolamentano il concordato preventivo, pur nell'ottica dell'appena citato, necessario rinnovamento dell'istituto, non hanno, però, adeguatamente risolto la questione, poiché, se è vero che da un lato esse hanno reso più agevole l'accesso alla procedura, è altrettanto vero, dall'altro, che esse non hanno provveduto a tutelare adeguatamente i creditori;
il concordato preventivo viene, infatti, svincolato da ogni condizione di ammissibilità, sia personale che patrimoniale, nonché dal presupposto dello stato di insolvenza, che viene sostituito dalla «crisi», termine tradizionalmente usato per indicare una situazione meno grave;
mentre in precedenza la proposta di concordato era aperta solo all'imprenditore che presentasse una serie di requisiti (non trovarsi in stato d'insolvenza, non essere stato dichiarato fallito o condannato per bancarotta ed altro) e, soprattutto, offrisse serie garanzie di pagare almeno il 40 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi e di cedere per il pagamento dei suoi debiti tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, con le modifiche introdotte dalla riforma l'imprenditore in stato di crisi, anche se non particolarmente ligio o corretto, può proporre ai creditori un concordato preventivo semplicemente sulla base di un piano, offrendo una percentuale ai creditori chirografari anche inferiore al 40 per cento;
in sostanza, vengono espunti dall'ordinamento quei requisiti di meritevolezza per l'ammissione alla procedura di concordato che facevano del concordato una soluzione alle tensioni finanziarie, non irreversibili, dell'imprenditore «onesto ma sfortunato», portando la procedura di concordato preventivo sul piano dei rapporti diretti tra creditori ed imprenditore e rafforzando la dottrina contrattualistica del concordato preventivo in luogo della dottrina processualistica;
la riforma ha introdotto la possibilità di suddividere, nel contesto del piano, i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e di trattare differenziatamente i creditori di classi diverse, per cui la cosiddetta par condicio creditorum si renderà applicabile esclusivamente tra i creditori appartenenti alla stessa classe: ciò ha portato la dottrina a parlare di «superamento del principio della par condicio creditorum» a favore del principio della tutela dell'impresa;
con la suddivisione in classi omogenee dei creditori e la contemporanea riduzione della maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato preventivo, di fatto, sì è reso molto più agevole il ricorso alla procedura, atteso che, mentre secondo la previgente normativa esso veniva approvato col voto favorevole dei creditori votanti che rappresentassero i due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto, col vigente articolo 177 della legge fallimentare il concordato preventivo è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nel caso dei creditori divisi in classi omogenee, della maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna delle classi medesime;
la facoltà di dividere i creditori in classi risponde ad un favor rei confronti della soluzione concordataria, dal momento che consentirebbe al debitore di suddividere il ceto creditorio in modo tale da concentrare nel numero minore possibile di classi quei soggetti da cui è lecito attendersi una manifestazione di dissenso, talora finalizzata al conseguimento di vantaggi ingiusti e privati;
il debitore minacciato di fallimento potrebbe avvantaggiarsi della sospensione legale della decisione, offrendo cifre simboliche o irrisorie ai creditori chirografari, i quali potrebbero certamente bocciare la proposta, ma solo all'esito di una complessa procedura culminante nella votazione, con inutile dispendio di energie processuali e aggravamento del pregiudizio economico ingenerato dall'inadempimento e dall'insolvenza ed ingigantito dal trascorrere del tempo;
a tutto ciò bisogna aggiungere che una recente ricerca della Luiss e di un gruppo di giudici delegati che ha dato vita all'osservatorio sulle procedure concorsuali svela la sostanziale inefficacia dello strumento del concordato preventivo: se è vero che i concordati nel corso del tempo sono andati crescendo (sono stati 92 nel 2005, 93 nel 2006, 117 nel 2007 e già 117 all'ottobre 2008), è altrettanto vero che non sono stati raggiunti due degli obiettivi cruciali della riforma: permettere un'emersione tempestiva della crisi d'impresa e consentire all'impresa che ha avviato la procedura di proseguire l'attività da risanata, un esito tanto più inquietante perché la ricerca ha esaminato il periodo di applicazione della riforma precedente all'emergere della recessione mondiale;
anche il progetto di ricerca, cui hanno aderito i principali 19 tribunali italiani e quattro università, recentemente presentato nell'ambito del Forum procedure concorsuali, ha evidenziato che ben il 50 per cento delle imprese che chiedono di aderire al concordato sono già in liquidazione e un altro 25 per cento non fa altro che presentare un piano di liquidazione;
in sostanza, il nuovo concordato preventivo si è venuto delineando come l'ultima parte della liquidazione dell'azienda, quando invece era stato pensato per favorire la continuità aziendale, tutelare l'impresa e farla sopravvivere al dissesto, preservando creditori e lavoratori;
i dati testimoniano, pertanto, che l'impresa arriva al momento della proposta ormai pronta, anche nelle intenzioni dell'imprenditore, a concludere l'attività, perché l'imprenditore tende a trattenere per sé le informazioni sullo stato dell'azienda e quando esse vengono poi divulgate al mercato spesso è ormai troppo tardi, così che il concordato diventa solo il momento in cui far conoscere al pubblico la situazione finanziaria dell'impresa -:
di quali dati il Governo disponga circa l'impatto della nuova normativa del concordato preventivo, in particolare in relazione al numero delle imprese che vi sono ricorse, al grado di soddisfazione dei creditori e al numero di imprese che siano riuscite a proseguire la propria attività;
laddove confermate le preoccupazioni sommariamente evidenziate in premessa e tenendo conto della particolare congiuntura economia recessiva, come valuti il nuovo quadro normativo prodotto dalle modifiche introdotte nel periodo 2005-2007, in materia di concordato preventivo, nonché quali iniziative intenda adottare per rivedere la suddetta disciplina, anche al fine di evitare un non auspicabile effetto «a cascata» sui creditori, tra i quali si evidenziano la condizione delle imprese, attualmente alle prese con una crisi di liquidità dovuta alle difficoltà di accesso al credito, i ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e il calo della domanda.
(2-00365) «Lulli, Fluvi, Tenaglia, Soro».

Inchiesta amministrativa disposta dal Ministro della giustizia presso gli uffici della procura e del giudice per le indagini preliminari di Bari in relazione a procedimenti in cui è coinvolto un membro del Governo - n. 2-00369

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il 31 marzo 2009 è iniziata un'inchiesta amministrativa disposta dal Ministro interpellato, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1311 del 1962, presso gli uffici giudiziari della procura della Repubblica presso il tribunale di Bari e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, condotta dal vice capo dell'ispettorato, dottor Gianfranco Mantelli, ed avente ad oggetto i procedimenti 1033/01 e 5392/05/21 rgnr della procura della Repubblica di Bari, in cui è coinvolto il Ministro Raffaele Fitto;
il primo procedimento, rgnr 10388/01, assegnato ai magistrati del pubblico ministero Lorenzo Nicastro, Roberto Rossi e Renato Nitti della menzionata procura (coordinati dal procuratore aggiunto, dottor Marco Dinapoli) è in fase di udienza preliminare;
l'indagato Raffaele Fitto è perfettamente a conoscenza di tutti gli atti del fascicolo fin dalla data del 3 maggio 2007, giorno della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e da quella data non risulta siano intervenuti fatti procedimentali nuovi tali da giustificare eventuali poteri di inchiesta;
tuttavia, già in epoca precedente al 3 maggio 2007 sostanzialmente tutti gli atti erano già nella disponibilità della difesa sin dall'adozione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
la richiesta di rinvio a giudizio è del 20 dicembre 2007;
l'inchiesta amministrativa è giunta in singolare e precisa coincidenza con l'udienza fissata dal giudice per l'udienza preliminare per il 30 marzo 2009 e rinviata per astensione dei difensori, proclamata dall'Unione delle camere penali;
con riferimento al procedimento 10388/01, il Ministro Raffaele Fitto è coinvolto in relazione a fatti commessi allorquando era presidente della giunta regionale della Puglia e per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio per associazione a delinquere, illecito finanziamento ai partiti, falso ideologico, concorso in corruzione e peculato. L'iscrizione nel registro degli indagati del Ministro risale al 1o febbraio 2005 e successivamente più volte oggetto di proroga del termine per le indagini preliminari;
a seguito dell'iscrizione nel registro degli indagati è stata eseguita attività di intercettazione telefonica dal febbraio al maggio 2005 e successivamente nel mese di gennaio 2006;
successivamente all'elezione di Raffaele Fitto alla Camera dei deputati sono stati adottati a suo carico:
a) ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in data 19 giugno 2006 non eseguita per diniego di autorizzazione a procedere da parte della Camera dei deputati e successivamente revocata dal giudice per le indagini preliminari per sopravvenuto affievolimento delle esigenze cautelari, senza che l'imputato proponesse istanza di riesame sulla misura;
b) sequestro preventivo del prezzo del reato di corruzione, reso in data 19 giugno 2006 per l'importo di 500.000,00 euro richiesto al giudice per le indagini preliminari in data 13 giugno 2006, confermato dalla Corte di cassazione anche con riguardo alla base indiziaria;
c) nell'ambito del medesimo procedimento, il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato di corruzione reso in data 19 giugno 2006 nei confronti di Antonio Angelucci è stato anch'esso confermato dalla Corte di cassazione nel presupposto indiziario, diversamente rimodulato in relazione alla quantificazione del profitto;
all'indomani delle esecuzioni delle misure cautelari menzionate, l'ufficio della procura barese è stato attaccato su diversi quotidiani da parlamentari di centrodestra, così da indurre il procuratore capo a richiedere l'intervento a tutela del Consiglio superiore della magistratura;
contestualmente in sede di discussione sulla richiesta autorizzazione a procedere in data 19 luglio 2006, l'onorevole Fitto lamentava di essere stato intercettato e sottoposto ad indagini per oltre cinque anni, evidenziando presunte scorrettezze ed abusi subite dai magistrati del pubblico ministero;
in data 6 dicembre 2006 il Consiglio superiore della magistratura con voto unanime di laici e togati deliberava:
a) quanto alle doglianze di Fitto «nel caso di specie l'autorità giudiziaria ha scrupolosamente rispettato i dettami costituzionali che stanno a protezione della libertà della funzione parlamentare rispetto all'attività giudiziaria»;
b) quanto alla richiesta di intervento a tutela avanzata dal procuratore della Repubblica di Bari «si rinvengono nelle frasi riportate sulla stampa accuse di parzialità e di strumentalità dell'azione giudiziaria rispetto a supposti scopi politici, che sono generiche, non ancorate a fatti o comportamenti specifici e, quindi, non solo non sono dimostrate, ma appaiono del tutto ingiustificate. È doveroso da parte del Consiglio superiore della magistratura darne atto, al fine di rassicurare il Parlamento sul corretto svolgersi dell'azione giudiziaria in relazione alle prerogative parlamentari e, più in generale, all'attività politica, e nel contempo restituire ai magistrati che operano la necessaria serenità nel loro lavoro quotidiano»;
nonostante ciò, in data 1o luglio 2008 l'onorevole Fitto, nel frattempo divenuto Ministro, rilasciava al periodico Tempi la seguente dichiarazione: «Io con la procura di Bari ho una battaglia in corso, che per quanto mi riguarda andrà fino alle estreme conseguenze»;
a carico del Ministro è prevista per il mese di maggio 2009 la prima udienza dibattimentale per il procedimento nrgr 5392/05, a seguito della celebrazione dell'udienza preliminare dinnanzi al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Bari, dottor Marco Guida, che ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati che non avevano formulato richiesta di riti alternativi;
già a seguito di tale rinvio a giudizio il Ministro rilasciava dichiarazioni alla stampa gravemente offensive nei confronti del giudice a causa di un mero errore materiale in ordine al giudice del dibattimento (monocratico o collegiale), peraltro prontamente corretto. Nella medesima occasione il Ministro attaccava sia l'ufficio della procura che del giudice per le indagini preliminari, teorizzando l'esistenza di presunti complotti posti in essere a suo danno;
tuttavia, in questo procedimento, nonostante le accuse mediatiche del Ministro, egli è stato iscritto nel registro degli indagati in data 5 giugno 2007 e già in data 31 ottobre 2007 veniva richiesto il rinvio a giudizio, poi disposto in data 31 ottobre 2007, per i reati di cui agli articoli 81, 110 del codice penale, articolo 228 del regio decreto n. 267 del 1942, 353 del codice penale, per concorso in interesse privato nella procedura di amministrazione straordinaria della Cedis srl e connessa turbativa d'asta a favore di un imprenditore;
il Ministro Fitto ha presentato, inoltre, esposti presso la procura generale, la Corte di cassazione ed il ministero della giustizia nei confronti dei sostituti titolari dell'inchiesta e del procuratore aggiunto;
all'indomani dell'ispezione avviata dal Ministro interpellato, in grave e singolare coincidenza con l'udienza preliminare relativa al primo procedimento, a seguito dell'indignazione dichiarata da gran parte dei parlamentari del centrosinistra ed all'invito al Ministro Fitto a difendersi nel processo piuttosto che dal processo, il Ministro scriveva una lettera alla Gazzetta del Mezzogiorno, pubblicata il 4 aprile 2009, assumendo che la richiesta di ispezione era provocata dalla circostanza che vi erano rapporti di amicizia tra i magistrati della procura ed alcuni politici e parlamentari del Partito democratico, che erano o erano stati anch'essi magistrati;
la tempistica dell'inchiesta, relativa a un procedimento per il quale è in corso l'udienza preliminare ed ad un altro per il quale è già stato disposto il rinvio a giudizio, per gli interpellanti può costituire un'interferenza nell'attività giurisdizionale, interferenza munita di un'oggettiva forza di intimidazione nei confronti dei pubblici ministeri e, soprattutto, dei giudici che si occupano delle vicende giudiziarie che vedono come imputato il Ministro Raffaele Fitto -:
se sia vero che il 31 marzo 2009 sia iniziata un'inchiesta amministrativa, disposta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1311 del 1962, presso gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Bari;
se sia vero che l'inchiesta ha per oggetto due procedimenti nei quali è imputato il Ministro Raffaele Fitto per i reati di associazione a delinquere, finanziamento illecito ai politici, falso ideologico, concorso in corruzione, peculato, concorso in interesse privato in una procedura di amministrazione straordinaria e turbativa d'asta;
se sia vero che i due procedimenti in discorso siano rispettivamente in fase di udienza preliminare e in fase di atti preliminari al dibattimento;
se risulti che nell'ambito dei procedimenti in discorso sia stato adottato un provvedimento di sequestro preventivo del prezzo del reato di corruzione addebitato al Ministro Raffaele Fitto per l'importo di 500.000 euro e che tale provvedimento sia confermato dalla Corte di cassazione, anche con riguardo alla base indiziaria;
se il Ministro interpellato abbia valutato la tempistica dell'inchiesta amministrativa, anche alla luce delle dichiarazioni del Ministro Raffaele Fitto, al fine di evitare interferenze nell'attività giurisdizionale;
se non reputi che l'inchiesta sia oggettivamente idonea ad offuscare l'immagine di imparzialità del suo ministero e a suggerire alla pubblica opinione l'idea che l'iniziativa ispettiva sia dettata da sollecitazioni di un membro del Governo e ispirata da ragioni diverse da quelle istituzionali.
(2-00369) «Capano, Soro, Bellanova, Quartiani, Vico, Concia, Rossomando».

Promozione di iniziative ispettive in relazione ad una fuga di notizie concernente indagini giudiziarie sulla sanità svolte dalla procura della Repubblica di Bari - n. 2-00370

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
con precedente interpellanza (n. 2/00315), discussa nella seduta del 27 marzo 2009, si rappresentava la situazione relativa ad un'inchiesta sulla sanità in corso da parte della procura della Repubblica di Bari e che il 6 febbraio 2009 aveva portato, sulla base di semplice indiscrezione di agenzia di stampa, alle immediate dimissioni e ad altrettanto immediata sostituzione dell'assessore regionale pugliese alla sanità, Alberto Tedesco;
all'indomani della sostituzione, l'assessore Tedesco dichiarava alla stampa che «chi ha fatto venir fuori la notizia aveva un obiettivo politico» senza essere un politico e avrebbe avuto «accesso agli uffici giudiziari e al corso delle indagini» senza essere un magistrato;
nei giorni successivi la stampa locale ha continuato a pubblicare notizie dettagliate (con tanto di nomi dei presunti indagati) relative ad un'inchiesta apparentemente ancora solo presunta e per la quale nessuno sembrava aver ricevuto neanche avvisi di garanzia, tanto da indurre gli investigatori a dichiarare, sempre alla stampa, che quelle fughe di notizie avevano compromesso definitivamente l'inchiesta;
in seguito a tali reiterate pubblicazioni, il coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Bari, Marco Dinapoli, inviava una circolare ai pubblici ministeri dell'antimafia, raccomandando loro di non ricevere più nei propri uffici i giornalisti e di non parlare con i cronisti neanche nei corridoi del palagiustizia, e il procuratore capo Marzano apriva un apposito fascicolo d'inchiesta per fuga di notizie, ipotizzando il reato di rivelazione del segreto d'ufficio;
nella seduta pubblica del 27 marzo 2009 alla Camera dei deputati, il Sottosegretario per la giustizia, Casellati, rispondendo all'interpellanza n. 2/00315, con cui si chiedeva se il Ministro non ritenesse indispensabile ed urgente avviare iniziative ispettive, anche al fine dell'individuazione delle responsabilità in ordine alla rivelazione di indiscrezioni sull'inchiesta, dichiarava non esservi, all'epoca, spazio per un'attività ispettiva del ministero della giustizia;
nonostante le iniziative avviate dalla procura di Bari per tentare di arginare la fuga di notizie relative a questa inchiesta, dalla stampa locale si apprendono ulteriori dettagli in merito a perquisizioni, sequestri di atti, notifica di un avviso di garanzia all'assessore Tedesco. Peraltro, la Repubblica Bari pubblica il testo letterale di un'intercettazione telefonica tratta dalle indagini, tra l'assessore Tedesco e un imprenditore; ma anche un articolo in cui sono riportate frasi virgolettate attribuite al pubblico ministero titolare dell'inchiesta, che appaiono chiaramente stralcio di atti investigativi. Allo stato attuale dell'inchiesta, per quanto è dato sapere, sia quelle intercettazioni sia altri atti, dovrebbero essere in possesso solo degli uffici della procura -:
se, in presenza di reiterate e quotidiane pubblicazioni di ulteriori indiscrezioni sull'inchiesta in oggetto e alla luce della pubblicazione addirittura di intercettazioni telefoniche e contenuti di atti giudiziari che dovrebbero essere noti solo agli uffici della procura e su cui lo stesso procuratore ha avviato un fascicolo per fuga di notizie, non ritenga a questo punto indispensabile ed urgente avviare iniziative ispettive, anche al fine dell'individuazione delle responsabilità in ordine alla rivelazione di indiscrezioni sull'inchiesta.
(2-00370) «Distaso, Franzoso, Fucci, Sisto, Lazzari, Cicchitto».

Iniziative per il trasferimento delle risorse necessarie a favore della provincia di Barletta, Andria e Trani - n. 2-00371

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
la provincia di Barletta, Andria e Trani è una nuova provincia della Puglia settentrionale, che attualmente conta 390.010 abitanti. Il capoluogo è congiunto fra le città di Barletta, Andria e Trani;
questa nuova provincia, istituita con legge 11 giugno 2004, n. 148, diventerà definitivamente operativa con le prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il 6 e 7 giugno 2009;
la provincia di Barletta, Andria e Trani è una delle tre nuove province italiane, insieme a quelle di Monza e Brianza e Fermo, con cui ha condiviso l'iter parlamentare di istituzione;
la provincia di Barletta, Andria e Trani è la sesta della Puglia dopo quelle di Bari, Taranto, Foggia, Lecce e Brindisi. Si tratta del primo caso in Italia di provincia a tre teste;
ai sensi della legge istitutiva, sarà invece lo statuto provinciale ad individuare la sede legale della nuova provincia;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2007 è stata assegnata la prefettura alla città di Barletta;
con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2008 sono stati definiti i 30 collegi elettorali della nuova provincia;
nonostante le elezioni provinciali siano ormai alle porte, la provincia di Bari non ha ancora provveduto alla ripartizione del patrimonio che spetta per legge alla neo provincia di Barletta, Andria e Trani. Ripartizione che per le province di Monza e Fermo, istituite insieme alla provincia di Barletta, Andria e Trani, è stata completata ed ultimata da tempo -:
se non ritenga paradossale che all'istituzione formale della provincia di Barletta, Andria e Trani non sia stata affiancato un contemporaneo trasferimento di risorse assolutamente necessarie per gestire ed amministrare il nuovo ente locale e quali misure intenda adottare per risolvere tale inaccettabile ritardo burocratico ed istituzionale.
(2-00371) «Carlucci, Fucci, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Lisi, Sisto, Torrisi, Nicolucci, Castiello, Taddei, Divella, De Camillis, Formichella, Dell'Elce, Scalera, Aprea, Pili, Vella, Rampelli, Speciale, Holzmann, Giulio Marini, De Angelis, Bertolini, Ruben, Cicu, Bernardo, Del Tenno, Leo, Lainati, Ascierto, Iapicca, Vessa, Garagnani, Biancofiore».