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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 8 luglio 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 luglio 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Duilio, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Guzzanti, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lulli, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vignali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Guzzanti, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lulli, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vignali, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 luglio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PISICCHIO: «Delega al Governo per l'introduzione di un sistema elettronico di votazione per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum, nonché disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum» (2585);
STUCCHI e REGUZZONI: «Modifiche all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (2586);
STUCCHI: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» (2587);
VOLONTÈ e PEZZOTTA: «Modifica all'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernente la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro» (2588);
LA LOGGIA ed altri: «Norme per la vendita degli immobili confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali e assegnati come alloggi al personale delle Forze di polizia» (2589).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

Il consigliere di Stato segretario generale della giustizia amministrativa, con lettera in data 7 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, unitamente alla relativa relazione illustrativa, riferita all'anno 2008.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettere in data 23, 26 e 30 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n, 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: DE CORATO ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; LUSSANA; PRESTIGIACOMO; ANGELA NAPOLI; POLLASTRINI ED ALTRI; PELINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SALTAMARTINI ED ALTRI; PELINO E SBAI; CARLUCCI; COSENZA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE (A.C. 574-611-666-688-817-924-952-1424-2142-2167-2194-2229-A)

A.C. 574 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.01 Di Biagio, nonché sugli emendamenti Paglia 2.211 e 4.204;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 6.500 del Governo.

A.C. 574 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto coma, della Costituzione:

All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
«Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 9, comma 1 sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

All'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 9.17, 9.200 e 9.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 5.0200, 5.0201, 9.01, 9.02, 9.03, 9.07, 9.08, 9.09, 9.010, 9.013, 9.015, 9.016, 9.020, 9.0101, 9.0200, 9.0201, 9.0202, 9.0203, 9.0204, 9.0206, 9.0207, 9.0208 e 9.0209 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 574 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delitto di violenza sessuale).

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è della reclusione da due a sei anni».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, le parole: «609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-ter».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Delitto di violenza sessuale).

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, primo comma, sostituire le parole: sei a dodici con le seguenti: sette a tredici.
1. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, secondo comma, numero 1), sostituire la parola: inferiorità con la seguente: minorazione.
1. 206. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Servodio.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, secondo comma, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: al momento del fatto.
1. 200. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente:
all'articolo 4, capoverso Art. 609-
octies, sopprimere il settimo comma;
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Circostanze attenuanti). - 1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-octies.1. - (Circostanze attenuanti). - La pena prevista per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis nei casi di minore gravità è da due a sei anni.
La pena prevista per il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater nei casi di minore gravità è diminuita fino a due terzi.
La pena prevista per il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112».
1. 201. Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso, al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune. Il giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna».
1. 12. Brigandì.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Pene accessorie aggiuntive). - 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 1 comporta:
a) l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 del codice penale) nel caso in cui il condannato nel commettere il reato di cui all'articolo 1 abbia abusato della propria funzione;
b) l'interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale);
c) la decadenza dalla potestà genitoriale (articolo 34 del codice penale) nel caso in cui sia coinvolto un minore o il condannato abbia abusato delle relazioni familiari;
d) la sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte (articolo 35 del codice penale);
e) la sospensione della patente di guida.

2. Il giudice con la sentenza di condanna può disporre il divieto di espatrio.
3. Dopo il primo comma dell'articolo 176 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Il condannato a pena detentiva per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, può essere ammesso alla liberazione condizionale di cui al primo comma a condizione che sia inserito in un percorso riabilitativo individuale che garantisca un processo di recupero e reinserimento sociale e che eviti la reiterazione dei reati di violenza sessuale, da svolgere presso i CIM (Centri di sanità mentale) e presso i Centri di servizio sociale per adulti (C.S.S.A.), che, con scadenza semestrale, compiono perizie sul condannato a cui fa seguito una relazione sullo stato dell'effettiva riuscita del percorso riabilitativo».
1. 05. Concia, Ferranti, Garavini, Tenaglia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Pene accessorie aggiuntive). - 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 1 comporta:
a) l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 del codice penale) nel caso in cui il condannato nel commettere il reato di cui all'articolo 1 abbia abusato della propria funzione;
b) l'interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale);
c) la decadenza dalla potestà genitoriale (articolo 34 del codice penale) nel caso in cui sia coinvolto un minore o il condannato abbia abusato delle relazioni familiari;
d) la sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte (articolo 35 del codice penale).

2. Il giudice con la sentenza di condanna può disporre il divieto di espatrio.
1. 0200. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Pene accessorie) - 1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) l' interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;
3-ter) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».
1. 0600. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.
1. 01. Di Biagio, Angeli.

A.C. 574 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Circostanze aggravanti).

1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sette a quindici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;
2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
7) su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

La pena è della reclusione da otto a sedici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata la morte della persona offesa.
La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Circostanze aggravanti).

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, alinea, sostituire le parole: da sette con le seguenti: non inferiore.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
secondo comma:
alinea, sostituire le parole:
otto a sedici con le seguenti: venti a venticinque;
numero 1), sostituire le parole:
anni dieci con le seguenti: anni quattordici;
quarto comma, sostituire le parole:
otto anni con le seguenti: venti anni;
quinto comma, sostituire le parole:
dieci anni con le seguenti: venticinque anni;
aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Coloro che sono condannati, con l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui al presente articolo, non possono beneficiare: dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione, nonché della liberazione anticipata».
2. 212. Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, alinea, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, alinea, sostituire la parola: otto con la seguente: dieci.
2. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, sopprimere il numero 7).
2. 207. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, sostituire il numero 7) con il seguente:
7) su persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
*2. 7. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Servodio.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, sostituire il numero 7) con il seguente:
7) su persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
*2. 200. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, numero 7), sostituire le parole: su persona con le seguenti: su persone disabili, ai sensi della normativa vigente, nonché.
2. 204. Delfino, Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:
8) nei confronti della persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.
2. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:
8) nei confronti di persona che abbia con l'autore del reato un rapporto di lavoro che ne comporti la subordinazione.
2. 5. Lorenzin, Sisto, Saltamartini.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:
8) nei confronti di una persona legata all'autore del reato da un rapporto di lavoro economicamente dipendente, qualora questi approfitti di una situazione di oggettiva prevaricazione dal punto di vista psicologico nell'ambito del lavoro.
2. 206. Delfino, Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:
8) in luoghi di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione di opera.
2. 203. Contento, Lorenzin, Saltamartini, Sisto, Samperi, Ferranti.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:
8) su persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. 201. Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:
8) approfittando di condizioni di tempo e di luogo tali da ridurre la capacità di difesa della vittima.
2. 205. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, secondo comma, alinea, sostituire le parole da: otto a sedici fino a: gli anni dieci con le seguenti: venti a venticinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici.
2. 208. Paglia, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, sopprimere il terzo comma.
2. 202. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, quarto comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: venti anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venticinque anni.
2. 209. Paglia, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, quinto comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venticinque anni.
2. 210. Paglia, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Coloro che sono condannati, con l'applicazione del presente articolo, non possono beneficiare: dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione, nonché della liberazione anticipata.»
2. 211. Paglia, Scilipoti.

A.C. 574 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Molestie sessuali).

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è il seguente:
«Art. 609-ter.1. - (Molestie sessuali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a 3.000».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Molestie sessuali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-ter.1. - Chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale, che tuttavia non coinvolge la corporeità sessuale della persona offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 1.000 a 3.000 euro».
3. 201. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Servodio.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter.1, sostituire le parole da: arreca molestia fino alla fine del capoverso con le seguenti: molesta taluno mediante comportamenti lesivi della libertà sessuale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
3. 3. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter.1, sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da due a quattro anni.
3. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita».
3. 200. Contento.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale). - 1. Il secondo comma dell'articolo 609-quater del codice penale è abrogato.
3. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 609-quinquies del codice penale). - 1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
3. 04. Di Pietro, Palomba.

A.C. 574 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Violenza sessuale di gruppo).

1. L'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-octies. - (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sette a sedici anni.
La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-ter, primo comma.
3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.

La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorre taluna delle condizioni indicate nei numeri 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Violenza sessuale di gruppo).

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, secondo comma, sostituire la parola: partecipa con la seguente: concorre.
*4. 5. Vietti, Rao.

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, secondo comma, sostituire la parola: partecipa con la seguente: concorre.
*4. 201. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, secondo comma, sostituire le parole: da sette a sedici anni con le seguenti: da undici a diciassette anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: da dieci con le seguenti: da dodici.
4. 200. Angeli, Di Biagio.

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, secondo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire la parola dieci con la seguente: undici.
4. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, secondo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.
4. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, quarto comma, alinea, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: venti anni.

Conseguentemente, medesimo capoverso:
al medesimo comma, numero 1), sostituire le parole:
gli anni dieci con le seguenti: gli anni quattordici;
al quinto comma, sostituire le parole:
quindici anni con le seguenti: venticinque anni.
4. 202. Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, quinto comma, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: venticinque anni.
4. 203. Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 609-octies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Coloro che sono condannati ai sensi del presente articolo non possono beneficiare dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione, nonché della liberazione anticipata».
4. 204. Paglia, Scilipoti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 609-nonies del codice penale, al primo comma è premesso il seguente:
«Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche previste dal primo comma dell'articolo 62-bis».
4. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 609-nonies del codice penale, al primo comma è premesso il seguente:
«Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, non si può effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, essendo queste calcolate per ultime».
4. 0200. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
4. 020. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Adescamento di minorenni). - 1. Alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. - Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione diretta a sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da due a cinque anni».
4. 02. Di Pietro, Palomba.

A.C. 574 - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Termine di prescrizione).

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «quarto comma» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, 609-quater e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Termine di prescrizione).

Al comma 1, sopprimere le parole da:, salvo che risulti fino alla fine del comma.
5. 200. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Audizione dei testimoni vulnerabili). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 351, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La polizia giudiziaria non può assumere di propria iniziativa sommarie informazioni da persone minori»;
b) all'articolo 361, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando intenda procedere ad individuazione ad opera di persona minore di anni quattordici, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando intende procedere ad individuazione ad opera di persona minorenne che sia persona offesa nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362 comma 1-bis»;
c) all'articolo 362, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter.l, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.
1-ter. Quando sussistano imprescindibili esigenze di segretezza investigativa o situazioni di assoluta indifferibilità dell'atto, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma 1-bis, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari e, comunque, prima che abbia luogo l'audizione, unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di tre giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.
1-quater. Se il giudice non si pronuncia nei tre giorni il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. È altresì redatto verbale in forma riassuntiva»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inserito il seguente:
«5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-bis, dalla persona offesa minorenne, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza»;
e) all'articolo 392, comma 1-bis, le parole: «all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero» sono soppresse e dopo le parole: «persona maggiorenne» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'effettuazione di ricognizione ad opera della medesima persona,»;

f) all'articolo 392, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Anche al di fuori delle ipotesi previste dai commi 1 e 1-bis, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, od all'effettuazione di una ricognizione ad opera di tali persone, quando lo richiedano specifiche esigenze di tutela della personalità del dichiarante»;
g) all'articolo 393, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se la richiesta viene presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-ter, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti»;
h) all'articolo 393, comma 2-bis, le parole: «di cui all'articolo 392, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 392, commi 1-bis e 1-ter e 362, comma 1-bis»;
i) all'articolo 398, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 362 comma 1-bis, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene i requisiti previsti dal comma 2»;
l) il comma 5-bis dell'articolo 398 è abrogato;
m) all'articolo 498, i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati;
n) dopo l'articolo 498 è inserito il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dall'articolo 498. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».
5. 0201. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Servodio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».
5. 0200. Di Pietro, Palomba.

A.C. 574 - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da dodici a venti anni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Sopprimerlo.
7. 200. Contento.

A.C. 574 - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Intervento in giudizio).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Intervento in giudizio).

Sopprimerlo.
8. 100. Contento.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.
8. 200. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole da: e il centro antiviolenza fino a: possono con la seguente: può.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa può intervenire in giudizio quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 92 del codice di procedura penale.
8. 600. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi degli articolo 91 e seguenti con le seguenti: quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 92.
8. 202.(versione corretta) Contento.

Al comma 2, sostituire le parole da: di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri può intervenire in giudizio qualora vi sia il consenso della persona offesa ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura penale.
8. 201. Contento.

A.C. 574 - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza).

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e dei maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.
2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le autorità pubbliche redigono annualmente, con un percorso di programmazione condivisa ed ognuna nell'ambito delle proprie competenze:
a) attività formative comuni al fine di offrire strumenti di analisi e di contenuto in grado di fornire un'omogenea accoglienza e sostegno alle vittime di violenza su tutto il territorio nazionale;
b) campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.
9. 200. Schirru, Mattesini, Codurelli, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
9. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma vara, nell'ambito dei programmi di formazione previsti, moduli specialistici sul tema della violenza sessuale ed assistenza alle vittime, sia fisica che psichica, per i ginecologi e gli operatori sanitari e para-sanitari operanti nei pronto soccorsi e nelle strutture ospedaliere pubbliche.
1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta le linee guida per la definizione dei corsi di formazione di cui al comma 1-bis.
9. 17. Fucci.

Al comma 2, dopo le parole: I servizi sociali aggiungere le seguenti: e i presidi sanitari.
9. 1. Fucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sostiene ed incentiva la costituzione di una rete strutturata di relazioni, di comunicazione tra tutti i soggetti istituzionali interessati, allo scopo di favorire le procedure ed iniziative omogenee sul territorio nazionale; promuovono altresì l'istituzione di servizi socio-sanitari-educativi per la prevenzione ed il sostegno alle vittime della violenza sessuale da realizzare nell'ambito della programmazione territoriale integrata anche allo scopo qualificare gli interventi, nonché la frammentazione al fine di ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche.
9. 201. Schirru, Mattesini, Codurelli, Ferranti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 301.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Princìpi e strumenti nel sistema sanitario). - 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale e 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».
9. 07. Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio, Mastromauro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.
3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».
9. 06. Ferranti, Pollastrini, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicurano, con cadenza almeno biennale, lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti, che ne evidenzi le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».
9. 0205. Ferranti, Pollastrini, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Istituzione di nuclei specializzati). - 1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.
2. Ciascun nucleo specializzato, di cui al comma 1, accoglie la vittima della violenza sessuale, l'aiuta a superare il trauma e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale nonché raccolta e adeguata conservazione dei reperti in conformità alle disposizioni di legge, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i termini prescritti, e mette in atto ogni altra attività utile alla stessa vittima, anche ai fini di cui all'articolo 9 sulle misure di informazione ed assistenza sociale delle vittime di violenza.
3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1 e dei servizi sociali e centri antiviolenza di cui all'articolo 9.
9. 015. Pelino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:
a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;
b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.
3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale.
*9. 010. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:
a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;
b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.
3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale.
*9. 0201. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere). - 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della Conferenza Stato regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.
2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma 1 hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
9. 01. Livia Turco, Ferranti, Murer, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini, Servodio, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Istituzione di unità di soccorso specializzate per la prima accoglienza delle vittime di violenza sessuale). - 1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono apposite unità di soccorso specializzate per l'accoglienza, il sostegno e la tutela delle vittime di violenza sessuale, che garantiscano la presenza di medici, ginecologi, psichiatri, anche del servizio psichiatrico materno infantile.
2. Ciascun nucleo specializzato, di cui al comma 1, in una fase di prima accoglienza pone in essere tutte le attività di supporto psicologico e medico, al fine di garantire un'adeguata tutela della vittima, anche al fine di agevolare e supportare l'intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria competente e mettere in atto o in altra attività utile alla vittima.
9. 0206. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione). - 1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone vittime dei reati di violenza sessuale.
2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.
3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
*9. 02. Murer, Livia Turco, Ferranti, Binetti, Bossa, D'Incecco, Lenzi, Pedoto, Sbrollini, Servodio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione). - 1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone vittime dei reati di violenza sessuale.
2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.
3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
*9. 0203. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Sistema previdenziale). - 1. A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies e 612-bis del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.
9. 03. Samperi, Ferranti, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Interventi previdenziali a tutela delle donne vittime di violenza). - Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di poter offrire tutela e sostegno previdenziale, garantisce il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza sessuale, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita ad opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale.
9. 0200. Angeli, Di Biagio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Protocolli d'intesa). - 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture - uffici territoriali del Governo - possono promuovere, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine) e del volontariato (associazioni femminili, centri antiviolenza) che operano sul territorio.
2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne;
b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di tale fenomeno, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
c) la formazione degli operatori del settore;
d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
e) l'assistenza ed il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
9. 0600. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Protocolli d'intesa). - 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine) e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centri antiviolenza).
2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;
b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
c) la formazione degli operatori del settore;
d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
e) l'assistenza ed il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
*9. 08. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Ghizzoni, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Protocolli d'intesa). - 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine) e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centri antiviolenza).
2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;
b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
c) la formazione degli operatori del settore;
d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
e) l'assistenza ed il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
*9. 0202. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Istruzione didattica in materia di lotta contro la violenza). - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro della gioventù, con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, approva le linee-guida nazionali per l'introduzione nelle scuole primarie e secondarie di appositi programmi, nell'ambito del sistema educativo di educazione civica, allo scopo reclutando personale specializzato in materia psicologico-sessuale, per educare i bambini e gli adolescenti in chiave psico-didattica, durante l'impegno scolastico, a un più sano sviluppo della personalità e della relazionabilità con l'altro sesso, al fine di un corretto approccio con l'educazione sessuale e di prevenzione di devianze comportamentali.
9. 016. Pelino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale.
9. 013. Concia, Ferranti, Coscia, De Biasi, Ghizzoni, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale) - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, può promuovere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e la discriminazione sessuale.
9. 0601. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle pari opportunità, promuove nell'ambito dei programmi scolastici di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza sessuale.
9. 0101. Lorenzin, Saltamartini, Goisis, Rivolta, Mariarosaria Rossi, De Nichilo Rizzoli, Santelli, Concia.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Il Ministro dell'interno predispone programmi di educazione alla prevenzione ed alla autotutela rispetto ad atti aggressivi.
9. 0204. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Rete dei soggetti contro la violenza). - 1. Al fine di perseguire le finalità di contrasto verso ogni forma di violenza sulle donne, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sostiene ed incentiva la costituzione di reti di relazioni tra regioni comuni, province, aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, uffici scolastici regionali, forze dell'ordine, prefetture, centri antiviolenza ed associazioni che abbiano nel proprio statuto tali finalità.
2. La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1 su base territoriale.
3. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni di concerto, adottano linee guida e di indirizzo contro la violenza mediante gli strumenti di programmazione nazionali e regionali e promuovono intese e protocolli per l'attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete.
4. Le regioni, anche attraverso proprie normative regionali, promuovono il coordinamento dei soggetti nei territori di propria competenza anche al fine della definizione di progetti integrati.
5. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con le regioni e con le province e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete di relazioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell'ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo-prefetture.
9. 0207. Cenni, Gatti, Mattesini, Mariani, De Pasquale, Velo, Ghizzoni, Ferranti, Servodio.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Formazione). - 1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
9. 09. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco Calipari, Codurelli, Froner, Marchioni, Servodio, De Biasi, Coscia, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria). - 1. Al fine di potenziare la lotta contro la violenza sessuale, la specializzazione delle Forze dell'ordine per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, il coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché di rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, disciplinati dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-ter.1, nonché 609-octies del codice penale, ed allo scopo di consentire una maggiore efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, di maltrattamenti e di abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.
2. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi e di maltrattamenti nonché ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.
9. 020. Pelino.

A.C. 574 - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Relazione annuale al Parlamento).

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta alle Camere una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Relazione annuale al Parlamento).

Al comma 1, sostituire le parole da: presenta alle Camere fino alla fine del comma con le seguenti: e sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sull'andamento dei fenomeni riguardanti gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale e gli atti di violenza sessuale e sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni per la prevenzione e per il sostegno delle vittime.
10. 200. Di Pietro, Palomba.

A.C. 574 - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Rilievi fotografici dei latitanti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale).

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio stesso.
2. Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Rilievi fotografici).

Sopprimerlo.
6. 203. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Servodio.

Al comma 1, premettere le parole. Dietro autorizzazione del pubblico ministero competente,
6. 204. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro, Servodio.

All'emendamento 6. 500. del Governo, dopo le parole: pericolosità sociale del soggetto aggiungere le seguenti: nei cui confronti sia stato disposto un provvedimento di misura cautelare.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria non è richiesta in presenza di provvedimenti che dispongono misure definitive.
0. 6. 500. 2. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 6.500 del Governo, sostituire le parole: l'autorità giudiziaria procedente con le seguenti: il pubblico ministero competente.

Conseguentemente alla parte consequenziale sopprimere la seconda parte consequenziale.
0. 6. 500. 600.La Commissione.

All'emendamento 6. 500. del Governo, parte consequenziale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria non è richiesta quando si tratti di latitanti che si sottraggono a un ordine con cui si dispone la carcerazione ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale.
0. 6. 500. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il questore fino a: territorio di competenza con le seguenti: Quando, in relazione alla particolare gravità del fatto o alla pericolosità sociale del soggetto l'autorità giudiziaria procedente espressamente lo autorizzi, il questore può disporre la collocazione.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole:
nel territorio stesso con le seguenti: nel territorio di competenza.
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel corso delle indagini preliminari l'autorizzazione è rilasciata dal pubblico ministero che procede.
6. 500. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: dei latitanti, nei confronti dei quali si procede con le seguenti: dei soggetti in stato di latitanza ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale.
6. 600.La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 609-bis aggiungere le seguenti:, 609-ter.
6. 200. Mariarosaria Rossi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per salvaguardare e incrementare la produzione ed i livelli occupazionali degli stabilimenti Fiat di Termini Imerese - n. 3-00588

COMMERCIO, LO MONTE, BELCASTRO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, MILO e SARDELLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
è indubbio che la Fiat rappresenta un segmento fondamentale del nostro sistema produttivo. Ciò è particolarmente vero nel Sud d'Italia, dove, ad esempio, lo stabilimento di Termini Imerese e il suo indotto rappresentano una forte realtà economica ed occupazionale, che dovrebbe essere valorizzata e ulteriormente sviluppata;
in tal senso appare non condivisibile la dichiarazione dell'amministratore delegato della Fiat, dottor Marchionne, quando afferma che lo stabilimento di Termini Imerese sarà oggetto di riconversione, escludendo la possibilità che si possa continuare a produrre auto, gettando una luce oscura sull'effettivo futuro dello stabilimento;
l'accordo del 9 aprile 2008 affidava allo stabilimento di Termini Imerese la prosecuzione della missione produttiva di auto;
in alternativa alla riconversione dello stabilimento si dovrebbero creare le condizioni affinché lo stabilimento continui nella produzione di auto, tenuto conto che è stato finanziato il porto, fondamentale per l'utilizzo della via del mare, il raddoppio della linea ferroviaria e l'autostrada, tutti presupposti fondamentali per far diventare Termini Imerese una grande area industriale strategica;
in particolare, la presenza del porto commerciale, in grande sviluppo, può rappresentare attraverso «le autostrade del mare» la base necessaria per rafforzare la presenza, abbattendo i costi di trasporto, del prodotto italiano nei mercati europei e più complessivamente nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo;
il Governo, stante questa situazione, ha il dovere di tutelare gli stabilimenti Fiat e, in particolare, quelli ubicati nel Sud, chiedendo ai vertici della Fiat la garanzia che a Termini Imerese si continui la produzione di auto oltre il termine del 2011, fissato come termine per la produzione del modello Ipsilon;
i lavoratori della Fiat di Termini Imerese e dell'indotto hanno manifestato con assemblee e scioperi tutta la loro preoccupazione per i livelli occupazionali a rischio, se si dovesse procedere ad una riconversione che potrebbe assumere caratteristiche traumatiche per lo stabilimento, ma anche per l'intero territorio termitano e madonita;
il Presidente della Regione siciliana, al fine della prosecuzione della produzione auto nello stabilimento di Termini Imerese, ha confermato la disponibilità della regione ad intervenire con un importante sostegno economico per le infrastrutture e le innovazioni, così come definito dall'accordo del 9 aprile 2008;
a ciò si aggiunge il via libera, da parte del Cipe, allo stanziamento di 300 milioni per le «aree crisi» della Fiat, in particolare per Pomigliano e Termini Imerese;
in tal senso risulta positivo la convocazione, che, secondo notizie di agenzie, si svolgerebbe, in concomitanza con la seduta di interrogazioni a risposta immediata di mercoledì 8 luglio 2009, da parte del Governo dei vertici della Fiat, della regione Sicilia e delle organizzazioni sindacali sul futuro dello stabilimento di Termini Imerese;
in tale sede, si augurano gli interroganti, andrà chiarito ai vertici della Fiat che eventuali interventi di sostegno economico nel settore auto saranno decisi solo ed esclusivamente sulla base del mantenimento delle produzioni e dei livelli occupazionali in Italia, in particolare per produzioni ubicate nel Mezzogiorno -:
come si intenda, tenuto conto oltretutto del gravoso impegno economico sostenuto sia dalla Regione siciliana che dal Governo centrale, intervenire al fine di salvaguardare e incrementare le attuali produzioni e i livelli occupazionali negli stabilimenti Fiat di Termini Imerese, evitando così una grave crisi economica per migliaia di famiglie siciliane e per l'intero territorio circostante.
(3-00588)

Orientamenti del Governo in materia di intercettazioni - n. 3-00589

DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI e BORGHESI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Ministro interrogato ha rilasciato dichiarazioni sul disegno di legge recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, affermando che il testo in questione esige un approfondimento per apportare quelle modifiche che «la Commissione giustizia e l'Aula del Senato riterranno opportune»;
tali dichiarazioni del Ministro interrogato mandano chiari segnali «distensivi», ma cozzano con quelle che erano le indicazioni del Ministro interrogato fino a giovedì 2 luglio 2009, quando l'intento sembrava essere quello di approvare il testo già deliberato dalla Camera dei deputati senza dover ricorrere ad un ulteriore passaggio parlamentare, intenzione, peraltro, coerente con la decisione presa dal Governo il 9 giugno 2009 di porre la questione di fiducia in prima lettura alla Camera dei deputati;
con quella decisione, l'Aula di Montecitorio fu privata della possibilità di svolgere quegli approfondimenti che ora il Ministro interrogato ritiene necessari al Senato della Repubblica, nonostante il testo sul quale il Governo aveva posto la fiducia fosse diverso rispetto a quello originariamente assegnato alla Commissione giustizia;
la pratica dell'Esecutivo continua ad essere, ad avviso degli interroganti, quella di negare il dibattito parlamentare anche in merito a riforme che incidono sulla libertà e sulla sicurezza dei cittadini, imponendo testi elaborati al di fuori delle aule parlamentari, con ciò creando un sistema che non rispetta il ruolo che la Carta costituzionale assegna all'istituto parlamentare;
il dibattito parlamentare avrebbe reso evidente al Ministro interrogato, in modo più consono e tempestivo, come il testo attualmente all'esame del Senato della Repubblica avesse bisogno di ampie correzioni, contenendo, ad avviso degli interroganti, norme incongrue rispetto alle finalità della giustizia e di dubbia costituzionalità, in quanto lesive del diritto di informazione -:
quale sia la reale posizione del Governo in materia di intercettazioni e quali siano gli approfondimenti che il Ministro interrogato ravvisa necessari, in particolare riguardo alle limitazioni circa la pubblicabilità delle intercettazioni.
(3-00589)

Orientamenti del Governo in merito ad ipotesi di regolarizzazione di badanti e colf extracomunitari - n. 3-00590

BRESSA, SERENI, QUARTIANI, GIACHETTI, LIVIA TURCO, AMICI, ARGENTIN, BINETTI, BORDO, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, CALGARO, D'ANTONA, D'INCECCO, FERRARI, FONTANELLI, GIOVANELLI, GRASSI, LANZILLOTTA, LENZI, LO MORO, MINNITI, MIOTTO, MOSELLA, MURER, NACCARATO, PEDOTO, PICCOLO, POLLASTRINI, SBROLLINI, VASSALLO e ZACCARIA. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla famiglia Carlo Giovanardi, in una dichiarazione all'Ansa di domenica 4 luglio 2009, poi ripresa da diversi organi di informazione, ha dichiarato: «Le nuove norme sulla sicurezza saranno efficaci soltanto se accompagnate da un provvedimento indirizzato agli extracomunitari già in Italia con un rapporto di lavoro in essere che non possono trasformare in contratto di lavoro in quanto irregolari. Come responsabile delle politiche familiari di questo Governo, chiedo al Presidente del Consiglio dei ministri di mettere all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri un provvedimento d'urgenza (...) soprattutto per quanto riguarda l'emergenza colf e badanti (...) Ora si può e si deve risolvere questo problema che riguarda centinaia di migliaia di famiglie italiane e centinaia di migliaia di lavoratori extracomunitari»;
il Ministro Calderoli, che non ha una delega specifica sul tema, ha dichiarato che il Governo è contrario a questo tipo di provvedimento -:
quale sia la linea che il Governo intende adottare, se quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla famiglia Giovanardi o quella del Ministro per la semplificazione normativa Calderoli, in merito ai drammatici problemi che centinaia di migliaia di famiglie italiane stanno per affrontare con l'entrata in vigore del cosiddetto «disegno di legge sicurezza», visto l'insostituibile ruolo che le badanti e le colf svolgono a favore dei bambini e degli anziani, e per quali motivi il Governo, in Parlamento, così come proposto dal gruppo del Partito democratico, in sede di approvazione del disegno di legge sulla sicurezza, non abbia neanche provato ad affrontare questo aspetto del provvedimento, che, invece di colpire i criminali, colpisce le famiglie e le persone che quotidianamente per queste lavorano.
(3-00590)

Intendimenti del Governo circa l'ipotesi di adottare provvedimenti urgenti volti a regolarizzare la posizione di badanti e colf extracomunitari - n. 3-00591

VIETTI, BUTTIGLIONE, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI, PEZZOTTA, NARO, GALLETTI, LIBÈ e OCCHIUTO. - Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per sapere - premesso che:
in una dichiarazione rilasciata alle agenzie di stampa alcuni giorni fa, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla famiglia, ha affermato che «le nuove norme sulla sicurezza saranno efficaci soltanto se accompagnate da un provvedimento indirizzato agli extracomunitari già in Italia con un rapporto di lavoro in essere che non possono trasformare in contratto di lavoro in quanto irregolari», chiedendo al Presidente del Consiglio dei ministri di mettere all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri un provvedimento d'urgenza, come quello del 2002, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza colf e badanti, «un problema che riguarda centinaia di migliaia di famiglie italiane e centinaia di migliaia di lavoratori extracomunitari»;
il provvedimento del 2002 permise la regolarizzazione di oltre 700 mila immigrati, evitando gravi danni alle famiglie italiane, ma oggi la situazione rischia di essere ancora più grave;
secondo le stime di alcune delle organizzazioni impegnate per i diritti degli immigrati, come la Caritas italiana e le Acli-colf, sarebbero non meno di 500 mila le colf e badanti irregolari in Italia;
la presenza delle badanti costituisce una risorsa importante non solo per l'assistenza che danno a malati, anziani e bambini, ma anche per lo Stato, che, grazie al loro impegno, riesce a risparmiare annualmente decine di miliardi di euro, che graverebbero sul bilancio del servizio sanitario qualora tutte le persone assistite dovessero ricorrere esclusivamente alle strutture pubbliche;
la regolarizzazione della posizione delle badanti irregolari, attualmente impiegate, inoltre, produrrebbe un'entrata per lo Stato di circa 800 milioni di euro derivante dal pagamento di tasse e contributi;
oltre mezzo milione di colf e badanti, che aiutano le nostre famiglie ad andare avanti in attesa che il Governo si ricordi del quoziente familiare, sono numeri straordinari che travolgeranno il reato di clandestinità imposto dalla maggioranza;
grazie al pacchetto sulla sicurezza, mezzo milione di badanti e colf e i rispettivi datori di lavoro sono passibili di una condanna penale, rischiando di ingolfare definitivamente il nostro sistema giudiziario e di far «collassare» gli uffici dei giudici di pace e dei tribunali italiani -:
se il Governo non ritenga, alla luce delle pesanti ricadute sui versanti previdenziale, sanitario, occupazionale e giudiziario, di adottare provvedimenti urgenti volti a regolarizzare la posizione di badanti e colf, anche per dare un aiuto concreto alle famiglie, atteso che nel cosiddetto «provvedimento anti-crisi» non vi è traccia né di disposizioni in loro favore, né tanto meno del quoziente familiare.
(3-00591)

Iniziative volte ad assicurare adeguate risorse umane e strumentali presso gli uffici del giudice di pace - n. 3-00592

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la recente riforma del processo civile approvata dal Parlamento contiene rilevanti novità in tema di competenza della magistratura onoraria;
in base alle nuove disposizioni, viene sensibilmente elevata la competenza per valore del giudice di pace, dato che nelle cause relative a beni mobili il limite ratione valoris sostanzialmente raddoppia, passando dagli attuali 2.582 euro a 5.000 euro;
viene, altresì, attribuita al giudice di pace la competenza per materia degli accessori ed interessi su ritardata erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
quanto alle cause di risarcimento del danno da incidenti stradali, il nuovo tetto di competenza per il giudice di pace viene elevato dagli attuali 15.493 euro ai 20.000 euro, con applicazione del rito ordinario;
risulta lodevole lo scopo delle innovazioni in oggetto, finalizzate a ridurre il carico di lavoro gravante sui tribunali civili e a valorizzare il ruolo dei giudici non togati, più vicini al cittadino;
l'aumento delle competenze dei giudici di pace - secondo le prime stime - dovrebbe condurre ad un «esodo» di almeno 400.000 procedimenti civili (suddiviso tra cause ordinarie e decreti ingiuntivi), che dai tribunali affluiranno alle cancellerie dei giudici di pace;
la recente legge sulla sicurezza introduce nell'ordinamento il reato di immigrazione clandestina e permanenza illegale, punendo, a titolo di reato contravvenzionale, non solo l'ingresso, ma anche il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con la previsione di un procedimento imperniato sulla competenza del giudice di pace e finalizzato alla rapida espulsione del clandestino;
per effetto delle descritte innovazioni legislative si realizzerà una significativa valorizzazione del ruolo dei giudici di pace, che già corrispondono con il loro lavoro alla domanda di giustizia proveniente dai cittadini, realizzando, altresì, un'importante deflazione del carico giudiziario gravante sulla magistratura ordinaria -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, in conseguenza delle nuove competenze attribuite al giudice di pace, al fine di assicurare l'adeguata copertura di magistrati onorari in tutte le sedi giudiziarie, la dotazione di adeguate risorse, l'efficienza e la speditezza dei procedimenti attribuiti alla sua giurisdizione.
(3-00592)

Iniziative per la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento - n. 3-00593

VINCENZO ANTONIO FONTANA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la realizzazione dell'aeroporto della provincia di Agrigento è assolutamente indispensabile per colmare l'isolamento di tutta l'area centro-meridionale della Sicilia;
a tal fine è stato già disposto dalla Regione siciliana un finanziamento di 35 milioni di euro, mentre la provincia regionale di Agrigento è stata indicata come soggetto attuatore dell'opera;
le valutazioni finora espresse dall'Enac sul progetto dell'aeroporto non hanno finora evidenziato motivazioni tali da pregiudicare la validità di una progettazione, preceduta da un attento studio, che ha vagliato le diverse ipotesi di allocazione dell'opera -:
quali siano i motivi che hanno finora impedito il pronunciamento definitivo sul progetto dell'aeroporto di Agrigento e quali eventuali modifiche possano consentire di non vanificare il lungo lavoro fin qui svolto e di avviare, in tempi brevi, la realizzazione di questa importante infrastruttura.
(3-00593)