XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 21 luglio 2009.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Picchi, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 16 luglio 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
REALACCI ed altri: «Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze e di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana» (2620).
In data 17 luglio è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
MAURIZIO TURCO: «Modifica all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente l'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo alle amministrazioni ad ordinamento militare» (2621).
In data 20 luglio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
STUCCHI: «Attribuzione di una quota del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro» (2622);
GALATI: «Istituzione della Commissione parlamentare per la terza età» (2623);
REGUZZONI: «Disposizioni concernenti la produzione e l'etichettatura dei prodotti tessili, di pelletteria e calzaturieri» (2624);
DI PIETRO ed altri: «Disposizioni per il sostegno di talune imprese operanti, in regime di monocommittenza, per conto di imprese poste in amministrazione straordinaria» (2625);
JANNONE: «Modifica all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limite di età per il collocamento a riposo delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (2626).
Saranno stampate e distribuite.
Modifica del titolo di una proposta di legge.
La proposta di legge n. 2441, d'iniziativa dei deputati PILI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio».
Ritiro di una proposta di legge.
Il deputato Galati ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
GALATI: «Istituzione del registro nazionale degli amministratori immobiliari» (2515).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006» (2542) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.
VIII Commissione (Ambiente):
PILI ed altri: «Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio» (2441) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 180 del 10-19 giugno 2009 (doc. VII, n. 252);
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Palermo:
alla VI Commissione permanente (Finanze);
sentenza n. 184 del 22-26 giugno 2009 (doc. VII, n. 254);
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «richiamato dall'articolo 556, comma 1», del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal tribunale di Fermo:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 196 del 24 giugno-1o luglio 2009 (doc. VII, n. 255);
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevate, in riferimento agli articoli 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 679 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'articolo 116 della Costituzione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 54, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento agli articoli 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'articolo 52, secondo comma dello statuto, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento all'articolo 8, n. 20, all'articolo 9, n. 3 e n. 7, e all'articolo 20 dello statuto, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'articolo 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 12, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1973 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento agli articoli 6 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al ministro dell'interno definire, con il decreto 5 agosto 2008, le nozioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana» previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, e individuare le situazioni in cui i sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 197 del 24 giugno-1o luglio 2009 (doc. VII, n. 256);
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 503, commi 5 e 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, quarto comma, della Costituzione, dal tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 198 del 24 giugno-1o luglio 2009 (doc. VII, n. 257);
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Napoli, sezione fallimentare;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 1, comma secondo, del regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Napoli, sezione fallimentare:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 208 dell'8-9 luglio 2009 (doc. VII, n. 261);
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 219 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Trapani:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
sentenza n. 209 dell'8-9 luglio 2009 (doc. VII, n. 262);
con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi agli articoli 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile);
annulla, per l'effetto, gli articoli 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del suddetto decreto del ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara che spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'articolo 6, commi 1 e 3, del citato decreto del ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 217 dell'8-14 luglio 2009 (doc. VII, n. 267);
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420-ter, comma 5, e dell'articolo 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana:
alla II Commissione permanente (Giustizia).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 26 giugno 2009, come integrata con successiva comunicazione del 9 luglio 2009,
sentenza n. 183 del 22-26 giugno 2009 (doc. VII, n. 253),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 2 luglio 2009,
sentenza n. 200 del 24 giugno-2 luglio 2009 (doc. VII, n. 258),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione dalla regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008), Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe;
dichiara estinto il giudizio concernente l'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promosso dalla regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Emilia-Romagna, Piemonte (ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008), Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'articolo 4 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla regione siciliana, in riferimento agli articoli 14, lettera r) e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), agli articoli 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all'articolo 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, con riguardo all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione:
alla VII Commissione permanente (Cultura);
con lettera in data 9 luglio 2009,
sentenza n. 206 dell'8 luglio-9 luglio 2009 (doc. VII, n. 259),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa:
alla IX Commissione permanente (Trasporti);
con lettera in data 9 luglio 2009,
sentenza n. 207 dell'8 luglio-9 luglio 2009 (doc. VII, n. 260),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'articolo 395, primo comma, n. 4), del codice di procedura civile, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'articolo 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 14 luglio 2009,
sentenza n. 213 dell'8-14 luglio 2009 (doc. VII, n. 263),
con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12»;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2008;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'articolo 14, comma 8, della legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2008:
alla VII Commissione permanente (Cultura);
con lettera in data 14 luglio 2009,
sentenza n. 214 dell'8-14 luglio 2009 (doc. VII, n. 264), con la quale:
riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'articolo 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli articolo 3, 10, 11, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, dalle Corti di appello di Torino, Bari, Caltanissetta, Venezia e L'Aquila e dai tribunali di Milano e Teramo con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 11 del decreto legislativo n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza n. 413 del 2008 e dal tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza n. 217 del 2008:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 14 luglio 2009,
sentenza n. 215 dell'8-14 luglio 2009 (doc. VII, n. 265),
con la quale:
dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio dell'associazione «Federazione dei precari della regione Campania»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale):
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
con lettera in data 17 luglio 2009,
sentenza n. 216 dell'8-14 luglio 2009 (doc. VII, n. 266),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008):
alla VI Commissione permanente (Finanze).
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 15 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 107).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 15 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 108).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 17 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 109).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 19, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, la relazione sull'attività svolta dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico, relativa all'anno 2008 (doc. CXC, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione riguardante i risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, riferita al 31 dicembre 2008 (doc. LXVIII, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, con lettera in data 17 luglio 2009, in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (doc. LVII, n. 2), i contributi dei singoli Ministeri.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera b), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del Paese riferita all'anno 2008 (doc. XI, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera in data 17 luglio 2009, in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (doc. LVII, n. 2), il programma delle infrastrutture strategiche predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissioni dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto, approvata dal CIPE nella riunione del 26 giugno 2009, riferita all'anno 2008 (doc. CLXXV, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 17 luglio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e sul sistema del codice unico di progetto, riferito al secondo semestre 2008 (doc. IX-bis, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione da Ministeri.
I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 1, comma 1328, della legge 23 dicembre 2006, n. 296;
articolo 16, commi 16 e 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 204.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.
Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 luglio 2009, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, della seguente sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passata in giudicato nel mese di maggio 2009, che è inviata alla II Commissione (Giustizia) nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 24 febbraio 2009: Errico n. 29768/05, in materia di affidamento di minori. Su un caso di procedimento penale relativo ad abusi sessuali su minori, constata che la durata eccessiva delle indagini preliminari costituisce violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, quando comporti un prolungamento irragionevole della sospensione della potestà genitoriale e la separazione dell'indagato con la propria famiglia, quand'anche le vittime del reato ipotizzato siano proprio componenti del nucleo familiare (doc. CLXXIV, n. 136).
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 19 giugno 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le comunicazioni concernenti il conferimento di incarichi a esperti nell'ambito del medesimo Ministero.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.