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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 30 settembre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 settembre 2009

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cavallaro, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lo Monte, Lucà, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Volontè, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 settembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CENNI: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare» (2744);
BRIGANDÌ ed altri: «Modifiche agli articoli 129, 411, 415-bis, 420, 425, 484, 531, 578 e 606 e introduzione dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale, in materia di declaratoria di estinzione del reato, di preavviso per la domanda di applicazione della pena su richiesta e di contumacia dell'imputato» (2745);
BRIGANDÌ ed altri: «Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e di elezione del Consiglio superiore della magistratura» (2746);
ARACRI: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» (2747);
LA LOGGIA: «Disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato» (2748);
SBAI: «Modifica all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di decorrenza dell'efficacia del permesso di soggiorno» (2749).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2101, d'iniziativa dei deputati LULLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, recante norme per il recupero del drenaggio fiscale».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
VANALLI: «Introduzione dell'articolo 107-bis del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale» (2030) Parere della I Commissione.

III Commissione (Affari esteri):
S. 1694. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007» (approvato dal Senato) (2721) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, X e XIV.

IV Commissione (Difesa):
GIULIO MARINI: «Modifiche al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, in materia di riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri» (2712) Parere delle Commissioni I e V.

VI Commissione (Finanze):
LULLI ed altri: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, recante norme per il recupero del drenaggio fiscale» (2101) Parere delle Commissioni I e V.

VIII Commissione (Ambiente):
S. 979. - Senatori RANUCCI ed altri: «Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica» (approvata dal Senato) (2722) Parere delle Commissioni I, IV, V, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
S. 1574. - «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione» (approvato dal Senato) (2720) Parere delle Commissioni I, V e IX.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 29 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione approvata dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14 del 25 settembre 2009, sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti locali per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 (doc. XLVI, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti, con lettera in data 29 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 15 del 25 settembre 2009, sulla gestione finanziaria delle regioni per gli esercizi 2007 e 2008 (doc. CI, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera del 17 settembre 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno GIBIINO ed altri n. 9/1386/168 e MARCHIGNOLI ed altri n. 9/1386/203, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2008, riguardanti il ripristino delle forme di vigilanza sulle società cooperative.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettere del 23 e 24 settembre 2009, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno CAZZOLA ed altri n. 9/2031-A/1, concernente l'adozione di criteri oggettivi e non discriminatori in merito alla richiesta di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2009, LO PRESTI n. 9/2031-A/7 e SALTAMARTINI ed altri n. 9/2031-A/29, accolti dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardanti l'introduzione, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, della figura del vicedirigente, e GATTI ed altri n. 9/1713/182, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, concernente il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella determinazione delle modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio per i dipendenti della pubblica amministrazione.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 28 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, le relazioni sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, rispettivamente aggiornate al secondo trimestre del 2008 (doc. CIX, n. 2), al terzo trimestre del 2008 (doc. CIX, n. 3), al quarto trimestre del 2008 (doc. CIX, n. 4), al primo trimestre del 2009 (doc. CIX, n. 5) e al secondo trimestre del 2009 (doc. CIX, n. 6).
Questi documenti - che saranno stampati - sono trasmessi all'VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 28 e 29 settembre 2009, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data all'ordine del giorno VILLECCO CALIPARI ed altri n. 9/2468/19, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 giugno 2009, riguardante la possibilità per il Genio campale delle Forze armate di avvalersi, senza limitazioni temporali, della manodopera necessaria per le attività di ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico in Abruzzo, alla risoluzione conclusiva DI STANISLAO n. 8/00046, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 30 giugno 2009, riguardante l'assegnazione all'Università de l'Aquila della caserma Pace di Sulmona e della caserma Pasquali de l'Aquila, e, per la parte di propria competenza, alla mozione VILLECCO CALIPARI n. 1/00182, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 1o luglio 2009, concernente iniziative per l'affermazione dei diritti delle donne e per la parità di genere in occasione del vertice del G8.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 29 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 13682/09 - Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (COM (2009) 487 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 (124).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 ottobre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 ottobre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri (125).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 ottobre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 ottobre 2009.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 28 settembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta dì parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato dì previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (126).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 ottobre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 settembre 2009, alla pagina 6, seconda colonna, trentatreesima riga, dopo le parole: «penitenziaria nell'anno 2008» si intende inserita la seguente dicitura: «, corredata dai bilanci di previsione e consuntivo, riferiti alla medesima annualità.»;

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 29 settembre 2009, a pagina 5, seconda colonna, alla ottava riga, in luogo di: «ottobre» deve leggersi: «novembre».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1749 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103, RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO-LEGGE ANTICRISI N. 78 DEL 2009 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2714)

A.C. 2714 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 avvenuti nella provincia di Catania fu disposto, con l'articolo 4 decreto-legge del 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, venisse adottato un provvedimento dal Ministro dell'economia e delle finanze avente l'effetto di concedere la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi per quei soggetti colpiti dalle calamità che la stessa legge aveva identificato nei soggetti che «erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni» colpiti da calamità;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, con l'integrazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 117, all'articolo 1, comma 1, che si riferisce alle persone fisiche, dispone che l'agevolazione riguarda i soggetti che alla data del 29 ottobre 2002 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti;
la sede operativa delle persone fisiche, essendo riferita esclusivamente all'attività dal contribuente persona fisica, va riferita al posto di esercizio dei proprio lavoro, sia esso in proprio che in qualità di dipendente, e gli uffici finanziari hanno chiesto all'amministrazione finanziaria centrale di confermare o meno tale orientamento interpretativo;
il comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alla lettera b) prevedeva l'attualizzazione del debito per tutti i soggetti che versino gli importi sospesi dovuti residui senza avvalersi della facoltà di rateizzarli. Sebbene vi siano molti contribuenti che intendono avvalersi della suddetta norma, l'amministrazione finanziaria, non ha ancora chiarito quale è il tasso e il metodo di attualizzazione da applicare al relativo calcolo, rendendo di fatto inapplicabile una norma avente l'obiettivo di eliminare una gran quantità di ruoli sospesi, di produrre un gettito nel breve e di chiudere migliaia di posizioni sospese,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché:
a) le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, articolo 1, comma 1, con l'integrazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 2, comma 117), vengano applicate a tutte le persone fisiche che alla data del 29 ottobre 2002 erano residenti, avevano sede operativa, o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni individuati;
b) l'amministrazione finanziaria chiarisca agli uffici locali le modalità e il tasso di attualizzazione delle rate non ancora scadute;
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché si definiscano le problematiche legate a tutti gli eventi sismici e calamitosi occorsi negli anni passati in Italia, a seguito dei quali sono stati adottati provvedimenti provvisori di emergenza, di carattere finanziario e normativo, non ancora conclusi.
9/2714/1. Catanoso.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame intende apportare correzioni al decreto-legge anticrisi (n. 78 del 2009), intervenendo su alcuni punti e migliorando la portata delle misure;
come evidenziato dal Ministro Tremonti le risorse attese dalle disposizioni tracciate dal presente disegno di legge, in materia di regolarizzazione e di rimpatrio delle somme e degli altri beni detenuti all'estero in violazione di disposizioni valutarie e tributarie, sono destinate a finanziare alcuni importanti interventi non previsti dalla prossima legge finanziaria;
all'essenza del provvedimento è da ricondurre la legge n. 2 del 2009, la cosiddetta prima manovra anticrisi, che, modificando le disposizioni della legge finanziaria 2007, ha disposto, all'articolo 6, la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti;
al momento il suddetto diritto è riconosciuto in maniera limitata a quei cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, collocando questa categoria di lavoratori in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale;
la richiesta di impegno formulata al Governo al fine di riconoscere ai lavoratori italiani residenti all'estero un diritto ed un sostegno pienamente compatibile con le disposizioni a sostegno delle famiglie è stata accolta con favore dallo stesso Governo in occasione dell'esame dell' A.C 2561, dell'A.C 1386 e della legge finanziaria 2009;
l'auspicio è che a tale impegno dell'Esecutivo possa far seguito una reale integrazione del riconoscimento tra le righe dei prossimi provvedimenti delle leggi finanziaria e di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, con apposite disposizioni nell'ambito della legge finanziaria 2010, il diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero oltre l'anno 2010.
9/2714/2. Di Biagio, Tremaglia, Angeli, Picchi, Berardi.

La Camera,
premesso che:
il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il regio decreto n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;
si tratta di un'imposta antiquata e iniqua, che non ha alcun motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie (DTT, DDT, DVbh, TV satellitare, ADSL, WI-FI, cavo e analogico);
il canone è un'imposta ingiusta, territorialmente e socialmente. Territorialmente, in quanto mentre nel Nord del Paese il mancato pagamento si attesta al 5 per cento, nel Meridione oscilla tra il 30 e il 50 per cento. È un'imposta socialmente iniqua in quanto colpisce tutte le fasce di reddito, comprese le più deboli nonostante che il comma 132, articolo 1, della legge finanziaria 2008 come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, preveda, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, l'abolizione del pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione nonché la relativa tassa di concessione governativa definendo una forma alternativa di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri di equità, efficacia ed appropriatezza.
9/2714/3. Caparini.

La Camera,
premesso che:
il canone di abbonamento RAI risale ad un'epoca nella quale tale tassa finanziava l'unica emittente televisiva, quella pubblica, con l'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
attualmente, e già da diversi anni, l'utilizzo della televisione si è separato dall'utenza del servizio pubblico RAI, e tale tassa risulta oramai obsoleta;
mentre nell'immediato dopoguerra la RAI ha svolto un notevole ruolo di educazione e di coesione nazionale con la diffusione della cultura presso grandi masse della nostra popolazione, oggi difficilmente si possono qualificare le trasmissioni RAI come servizio pubblico, venendo meno, anche per la crescita culturale generale della società, la sua opera pedagogica;
il canone RAI andrebbe abolito perché il modello di gestione aziendale della RAI risulta poco trasparente e sarebbe auspicabile l'imposizione di tenere una contabilità, relativa alle spese ed alle entrate dell'azienda, che indichi analiticamente le spese societarie sostenute, infatti le entrate commerciali della RAI sono in continua diminuzione mentre le spese registrate dall'azienda sono in evidente espansione;
la sfida dell'emittente pubblica deve avvenire con l'emittenza privata sui contenuti, deve essere sfida culturale, deve esserci un confronto vero, libero e senza limitazioni sul mercato pubblicitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione nonché il tetto alla raccolta pubblicitaria imposto alla RAI.
9/2714/4. Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
è stata modificata la previgente disciplina regolatoria relativa al regime tariffario per le imprese elettriche di distribuzione con meno di 5.000 clienti, estendendo ad imprese di sola distribuzione di energia elettrica un regime introdotto e applicato nel caso di imprese verticalmente integrate, ossia che operano anche nelle fasi di produzione e vendita, tipicamente in aree isolate elettricamente (piccole isole);
questo particolare regime prevede che i costi per la copertura dell'onere vengono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, tramite una specifica componente tariffaria (pagata, quindi, da tutti i consumatori attraverso la bolletta elettrica);
tale estensione appare impropria, come già evidenziato nella segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Parlamento e al Governo del 22 luglio 2009, poiché già esiste una regolamentazione tariffaria generale, introdotta dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, che prevede meccanismi specifici di tipo perequativo, tesi a garantire una adeguata copertura dei costi, se efficienti, per le imprese di distribuzione che evidenzino condizioni operative particolari tali da differenziarle rispetto alla media nazionale;
la discriminazione introdotta dall'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sembra peraltro duplice: la norma, infatti, non solo favorisce le imprese elettriche di distribuzione con meno di 5.000 clienti a discapito di tutte le altre, riconoscendo ad esse un regime tariffario istituito per le far fronte alle peculiari esigenze degli operatori che producono e forniscono energia elettrica su piccole isole non interconnesse con la rete elettrica nazionale, ma prevede altresì che «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali», con ciò discriminando, anche all'interno delle imprese di distribuzione con meno di 5000 utenti, tra quelle gestite da enti pubblici locali e quelle gestite da soggetti imprenditoriali privati;
in tal senso, la norma sembra porsi in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/54/CE che pone in capo allo Stato italiano l'obbligo di astenersi «da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi», in funzione della realizzazione di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale;
occorre, inoltre, valutare con attenzione la possibile violazione dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;
è del tutto evidente, pertanto, che la norma di cui al citato articolo 3, comma 4-quater, si configura come discriminatoria e, al contempo, pone a carico di tutti i consumatori ulteriori maggiori e ingiustificati oneri tariffari,

impegna il Governo

ad attivarsi per ripristinare - in luogo dell'estensione generalizzata alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo del regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 - meccanismi specifici di tipo perequativo, tesi a garantire una adeguata copertura dei costi, se efficienti, per le imprese di distribuzione che evidenzino condizioni operative particolari tali da differenziarle rispetto alla media nazionale.
9/2714/5. Federico Testa, Vico.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame amplia le possibilità di accesso alla riemersione ed alla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, al fine di incrementare le entrate e di riportare in Italia risorse che possano essere immesse nel sistema produttivo;
la crisi economica, che attanaglia le economie occidentali da ormai oltre un anno, colpisce in particolare le piccole e medie imprese, messe in crisi dalla riduzione di fatturato ed ordinativi e dalla restrizione del credito;
a causa di questi fattori convergenti numerose PMI hanno regolarmente presentato le dichiarazioni IVA, senza provvedere, causa la mancanza di risorse, al pagamento del dovuto; in tali casi l'Agenzia delle entrate ha applicato le sanzioni pecuniarie di rito,

impegna il Governo

a disapplicare le sanzioni a carico delle piccole e medie imprese per il mancato pagamento degli oneri IVA, qualora le stesse abbiano correttamente presentato le relative dichiarazioni, eventualmente utilizzando a copertura quota delle maggiori entrate derivanti dalla riemersione dei capitali detenuti all'estero.
9/2714/6. Mario Pepe (PDL)

La Camera,
premesso che:
al fine di incrementare le entrate, il provvedimento in esame amplia le possibilità di accesso alla riemersione ed alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero;
come per la riemersione dell'anno 2002 sarà possibile far rientrare non solo valori ma anche beni, tra cui le opere d'arte, con esclusione dei beni archeologici di origine italica, i quali, in base ad una legge del 1909, appartengono allo Stato salvo prova contraria;
dal 1998 è stata discussa a più riprese alla Camera una proposta, originariamente del centro sinistra, di riemersione e di censimento dei beni archeologici di origine italica antecedenti al 476 dopo Cristo in possesso di privati in Italia o di cittadini italiani all'estero;
dalla nutrita documentazione raccolta negli anni e che è a disposizione di quanti vogliano accedervi, risulta che la proposta è stata accolta con favore da studiosi, avvocati di settore, magistrati e persino dall'ex Comandante Carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale, generale Conforti, che la considera necessaria per concentrare uomini e mezzi nella ricerca dei «tombaroli» e dei veri ladri d'arte;
è stato valutato che il procedimento di riemersione e censimento dei suddetti beni potrebbe produrre maggiori entrate superiori al miliardo di euro, avviando nel contempo quella banca dati informatizzata, prevista, originariamente sotto forma di schedario, dalla legislazione sui beni culturali del 1939 e mai attuata;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di definire con la massima sollecitudine iniziative per la riemersione dei beni culturali precedenti al 476 d.C. in possesso di privati, al fine di reperire maggiori risorse per la finanza pubblica ed in particolare per l'esangue bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.
9/2714/7. Marinello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, all'articolo 1, comma 1, lettera c), reca modifiche alle disposizioni sulla Corte dei conti introdotte dall'articolo 17, commi 30-ter e 30-quater del decreto-legge n. 78 del 2009;
in particolare, con riferimento al comma 30-ter, il provvedimento in esame modifica la disposizione che consentiva al pubblico ministero contabile di esercitare l'azione solo a fronte di una specifica e precisa notizia di danno ed in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave;
il nuovo primo periodo del comma 30-ter prevede, infatti, che le procure della Corte dei conti possano iniziare l'attività istruttoria, ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale, a fronte di specifica e concreta notizia di danno. Viene quindi meno, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, la limitazione ai casi di danno cagionato per dolo o colpa grave, permanendo, tuttavia, la locuzione «specifica e concreta notizia di danno»;
la predetta locuzione «specifica e concreta notizia di danno», con la sua accezione generica, potrebbe essere in grado di ingenerare profonde disparità interpretative sia nei pubblici ministeri contabili, sia nei collegi giudicanti, con conseguenti margini di incertezza sugli esiti dei processi, incompatibili con i principi costituzionali di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza;
il provvedimento in esame, dunque, danneggia l'autonomia istruttoria dei pubblici ministeri e, con essa, l'autonomia complessiva della magistratura contabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre n essere iniziative, anche normative, volte ad evitare che la locuzione «specifica e concreta notizia di danno» possa dispiegare effetti negativi sul buon andamento dell'attività della magistratura contabile.
9/2714/8. Pisicchio, Evangelisti, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), contiene una disposizione che, derogando ai principi di due direttive comunitarie, e segnatamente la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
in buona sostanza, dunque, non vi sarà alcun tipo di segnalazione per coloro che rimpatriano capitali anche col sospetto finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di moneta derivante da attività criminali;
detta norma potrà consentire alle organizzazioni criminali, anche a quelle terroristiche, di costituire liquidità nel nostro Paese per finanziare ulteriori operazioni criminali o azioni terroristiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative anche sulla base dei dubbi e delle perplessità emersi nel corso del dibattito parlamentare, con successivi atti normativi, volte a modificare la succitata disposizione con la quale si prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) preso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
9/2714/9. Mura.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni volte esclusivamente a «sanare» alcuni degli effetti normativi ed interpretativi del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
in particolare, il provvedimento in esame è stato approvato dal Consiglio dei Ministri esattamente un'ora dopo l'approvazione definitiva, da parte del Senato della Repubblica, di una legge - e segnatamente la già citata legge n. 102 del 2009 - che non sarebbe mai entrata in vigore nella sua interezza, perché modificata da altro provvedimento governativo;
alle ore 13 e 20 del primo sabato d'agosto il Governo, durante la riunione del Consiglio dei Ministri, ha adottato un decreto-legge (il n. 103) per modificare un atto approvato poco prima (la legge n. 102 di conversione del decreto-legge n. 78), per esattezza alle 10 e 58, dalla sua (debordante) maggioranza parlamentare;
la rottura delle norme sul procedimento legislativo e sul rapporto tra Governo e Parlamento nell'adozione degli atti normativi è ormai avviata verso una spirale della quale si stenta a vedere la fine,

impegna il Governo

a rispettare in maniera più puntuale le norme contenute nella Costituzione che attribuiscono la funzione legislativa alle Camere.
9/2714/10. Aniello Formisano, Evangelisti, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame prevede espressamente che l'adesione allo scudo fiscale comporti effetti estintivi in relazione ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale, nonché per i reati di dichiarazione fraudolenta, di occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, e infine per i reati di false comunicazioni sociali (il cosiddetto falso in bilancio) disciplinate dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile che, come noto, consistono in una rappresentazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio;
gli effetti penali di tale norma consistono:
a) nell'arresto fino a due anni per il falso in bilancio, salvo quanto previsto dall'articolo 2622 del codice civile (articolo 2621 del codice civile). La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o se determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni;
b) nella reclusione da sei mesi a tre anni se le false comunicazioni sociali recano danno ai soci o ai creditori sociali (articolo 2622 del codice civile). Per le società quotate, la reclusione prevista va da uno a quattro anni ed è perseguibile d'ufficio. La punibilità è esclusa se non altera in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o se le falsità determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio non superiore all' 1 per cento. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni;
c) nella reclusione da due a sei anni, se il falso in bilancio reca grave nocumento ai risparmiatori (articolo 2622 del codice civile). Per grave si intende il caso in cui abbia colpito lo 0,1 per mille della popolazione, basandosi sull'ultimo censimento ISTAT, ovvero se il valore dei titoli si è ridotto in misura superiore allo 0,1 per mille del PIL;
in Italia, l'evasione fiscale è pari al triplo di quella presente nei paesi europei più abili nella lotta al nero e il doppio della media europea;
l'ISTAT ha stimato che, solo per l'anno 2007, sono state evase tasse per un importo di 100 miliardi di euro;
la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame può essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle misure anti-evasione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a ridurre e contrastare l'evasione fiscale, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di lotta all'evasione soppresse con i decreti-legge n. 112 e n. 185 del 2008, anche al fine di recuperare risorse ingenti da destinare ad interventi per lo sviluppo economico e sociale.
9/2714/11. Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate dal Senato il 23 settembre scorso, all'articolo 1, comma 1, lettera b), rinvia all'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), recante la disciplina in materia di «integrazione degli imponibili per gli anni pregressi della sanatoria fiscale»;
in virtù di tale rinvio, l'adesione al cosiddetto scudo fiscale comporta effetti estintivi anche relativamente ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale nonché per il reato di dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli effetti penali per tale reato consistono nella reclusione da 1,5 a 6 anni ovvero, se gli elementi passivi fittizi sono di ammontare inferiore a 154.937 euro, nella reclusione per un periodo da sei mesi a due anni (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000);
la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame può essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle misure anti-evasione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria a contrastare in maniera ferma e decisa l'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo apposite iniziative volte a rafforzare le misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite.
9/2714/12. Razzi, Evangelisti, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) contiene una disposizione che, violando i principi di due direttive comunitarie, e segnatamente la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
in buona sostanza, dunque, non vi sarà alcun tipo di segnalazione per coloro che rimpatriano capitali anche col sospetto finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di moneta derivante da attività criminali;
detta norma potrebbe consentire alle organizzazioni criminali, anche a quelle terroristiche, di costituire liquidità nel nostro Paese per finanziare ulteriori operazioni criminali o azioni terroristiche,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative finalizzate a migliorare la normativa vigente in materia di attività bancaria e creditizia, con particolare riferimento alle misure di contrasto e controllo delle operazioni finanziarie illecite, anche di natura internazionale.
9/2714/13. Porcino, Evangelisti, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame modifica la disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009;
in particolare, interviene sul comma 3 del citato articolo 13-bis ai sensi del quale il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale;
le modifiche introdotte dispongono che la inutilizzabilità non opera per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 78 (5 agosto 2008);
nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, è stato approvato un emendamento contenente le seguenti ulteriori modifiche alla disciplina:
in merito ai dati e alle informazioni fornite ai fini dell'adesione alle operazioni di emersione dei capitali, è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria;
in merito agli effetti penali, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002, recante «integrazione degli imponibili per gli anni pregressi»;
in merito all'arco temporale entro il quale aderire alla emersione, il termine finale è stato anticipato dal 15 aprile 2010 a 15 dicembre 2009;
in merito all'ambito di applicazione, è stato operato un ampliamento diretto ad includere anche i redditi realizzati da soggetti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in società estere;
in Italia, l'evasione fiscale supera di gran lunga quella presente in altri Paesi europei,

impegna il Governo

a presentare con la massima sollecitudine al Parlamento una relazione contenente i dati relativi ai proventi derivanti dall'applicazione della norma sullo scudo fiscale.
9/2714/14. Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame prevede espressamente che l'adesione allo scudo fiscale comporti effetti estintivi in relazione ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale, nonché per i reati di dichiarazione fraudolenta, di occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, e infine per i reati di false comunicazioni sociali (il cosiddetto falso in bilancio) disciplinate dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
appare rilevante considerare eventuali conseguenze che potrebbero derivare sul sistema fiscale nel suo complesso dall'introduzione di una norma come quella contenuta nel provvedimento in esame, nella misura in cui essa dovesse essere percepita dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle regole fiscali e di sostanziale vanificazione degli effetti di deterrenza delle misure anti-evasione;
in un quadro di lotta all'evasione fiscale, sarebbe opportuno sopprimere le seguenti disposizioni, introdotte durante la XVI legislatura dai decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 112 del 2008:
1) l'abolizione dell'obbligo di indicare negli assegni bancari il codice fiscale di ciascun girante;
2) l'aumento dell'importo massimo dei trasferimenti in contanti tra soggetti da 5.000 euro a 12.500 euro;
3) l'aumento del limite da 5.000 euro a 12.5000 euro per l'indicazione della clausola di «non trasferibilità» sugli assegni bancari; l'aumento da 5.000 euro a 12.5000 euro del limite massimo dei depositi e libretti al portatore;
4) l'abrogazione dell'obbligo per i liberi professionisti e commercianti di tenere un conto corrente bancario o postale, il cosiddetto conto fiscale, sul quale far affluire tutte le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dal quale sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
5) l'abrogazione dell'obbligo per i professionisti di riscuotere i pagamenti delle loro prestazioni per importi superiori a 100 euro con strumenti di pagamento elettronico o assegni o bonifici e aver abolito l'obbligo di presentazione dell'elenco clienti/fornitori;
6) l'abrogazione di norme in materia di trasparenza nei subappalti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a dare seguito a quanto previsto in premessa.
9/2714/15. Palagiano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame prevede espressamente che l'adesione allo scudo fiscale comporti effetti estintivi in relazione numerose fattispecie di reato;
tale norma può essere interpretata dai contribuenti come un segnale di indebolimento delle politiche adottate sino ad oggi per contrastare l'evasione fiscale;
l'evasione fiscale continua a crescere nel nostro Paese perché l'Italia si conferma primatista europeo con il 51 per cento del reddito imponibile non dichiarato. È quanto emerge da un'indagine di Contribuenti.it, l'Associazione contribuenti italiani, diffusa a Capri nel corso del convegno «Tax compliance ed evasione fiscale», condotta su dati divulgati dalla polizia tributaria degli Stati europei;
nella classifica degli evasori, afferma una nota diffusa il 30 giugno scorso, l'Italia è seguita da Romania (42,7 per cento del reddito imponibile non dichiarato), Bulgaria (39,2 per cento), Estonia (37,6 per cento), Slovacchia (34,1 per cento). In Italia i principali evasori sono gli industriali (32,7 per cento) seguiti da bancari e assicurativi (28,4 per cento), commercianti (11,9 per cento), artigiani (10,9 per cento), professionisti (8,8 per cento) e lavoratori dipendenti (7,3 per cento),

impegna il Governo

a provvedere alla pubblicazione delle statistiche relative alle attività di contrasto all'evasione fiscale condotte dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanzia, con particolare riferimento alle attività intraprese ai fini di controllo, indagini e verifiche effettuate, evidenziando la congruità delle politiche adottate dal Governo in relazione al contrasto all'evasione fiscale.
9/2714/16. Paladini.

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, in seguito all'approvazione da parte del Senato di un emendamento, i beneficiari dello scudo fiscale non potranno essere perseguiti per reati tributari e di falso in bilancio, i mezzi con cui sono stati prodotti i capitali che lo Stato regolarizza;
intermediari e professionisti che ne cureranno il rientro non saranno tenuti a rispettare l'obbligo di segnalazione per l'antiriciclaggio;
le prime due previsioni, in realtà, non cagioneranno un grave danno al concreto esercizio della giustizia penale: da anni (dal 2000) una legge costruita all'esplicito scopo di impedire i processi penali in materia di reati fiscali assicura l'impunità alla quasi totalità degli evasori. Perché l'evasione fiscale costituisca reato bisogna evadere un'imposta superiore a 103.000 euro per ogni anno di imposta; e i casi di evasione superiori a tale soglia si aggirano intorno al 10 per cento del totale. È ormai impossibile celebrare un processo per falsa fatturazione, e dunque anche per frode all'IVA comunitaria: quando si scopre una società che emette fatture false e quindi si scoprono gli utilizzatori di queste fatture, poi non si può fare un unico processo ma tanti quanti sono i luoghi in cui questi utilizzatori hanno il loro domicilio fiscale; il che è fonte di tali sprechi di tempo e di risorse da garantire nella quasi totalità dei casi la prescrizione;
una delle forme più insidiose di evasione fiscale, quella commessa mediante la sistematica falsificazione della contabilità (il sistema seguito dalla quasi totalità degli evasori), è stata considerata un reato lieve, punito con una pena massima di 3 anni di reclusione; il che significa che nessuno va mai in prigione per via di sospensione condizionale della pena, indulto, affidamento in prova al servizio sociale;
quanto al falso in bilancio, non è certo una novità che dopo la riforma della legislazione societaria voluta dal Governo Berlusconi, in Italia di processi del genere non se ne fanno più: il falso in bilancio è divenuto un reato fantasia, che c'è in astratto ma non si processa mai in concreto;
la norma sullo scudo fiscale assicura, ad avviso del presentatore, di fatto l'impunità a trafficanti di droga, di armi, di donne, sequestratori di persona e altri delinquenti di grosso livello;
è vero che la norma in esame prevede che la possibilità per banche e altri intermediari di non rispettare l'obbligo di segnalazione per l'antiriciclaggio sia limitata ai reati fiscali e al falso in bilancio. Ma difficilmente le banche potranno accertare - sempre che ne abbiano interesse - che i capitali che rientrano provengono da un traffico di armi e non da evasione fiscale,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, per contrastare il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali.
9/2714/17. Barbato.

La Camera,
premesso che:
l'efficacia della lotta all'evasione e all'esportazione illegale di capitali all'estero dipende dallo scambio di informazioni tra i vari paesi con modalità amministrative ed automatiche;
nella riunione del gruppo dei Paesi facenti parte del G20, svoltasi a Londra nell'aprile del 2009, tra le intese raggiunte vi è stata quella della lotta ai paradisi fiscali;
per dar seguito a tale misura l'Ocse ha predisposto tre liste di Paesi secondo il criterio dello scambio di informazioni previste per la lotta all'evasione fiscale: una lista bianca, che comprende i Paesi che hanno implementato accordi di scambio informativo; una lista grigia con i Paesi che hanno deciso di farlo, ma non hanno ancora implementato gli accordi; una lista nera dei Paesi che non intendono farlo;
il passaggio dalla lista grigia alla lista bianca ha luogo con la sottoscrizione di almeno 12 accordi bilaterali per lo scambio di informazioni e la lotta all'evasione fiscale;
la lista grigia alla data del 2 aprile 2009, elencava 38 Paesi, tra i quali Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera;
numerosi Paesi, tra i quali i più attivi risultano essere Stati Uniti, Germania, Francia e Gran Bretagna hanno comunicato durante l'estate di aver concluso accordi bilaterali con alcuni dei 38 Paesi della lista grigia;
in effetti il rapporto Ocse dell'11 settembre 2009, evidenzia che ad esempio il Lussemburgo ne ha firmati 4 (di cui 3 nel periodo), Monaco 6 (di cui 5 nel periodo), San Marino 2 (tutti nel periodo), l'Austria 4 (tutti nel periodo), la Svizzera 7 (tutti nel periodo), Singapore 6 (tutti nel periodo);
l'eventuale raggiungimento dei 12 accordi da un lato escluderà per l'Italia la possibilità di restrizioni verso quei Paesi, ma d'altro lato non li obbligherà a rispondere alle informazioni per la lotta all'evasione fiscale italiana;
dunque diviene rilevante anche per il nostro Paese concludere accordi internazionali nel senso prospettato, in particolare verso i Paesi attraverso i quali si è tradizionalmente indirizzato il flusso di denaro dovuto all'evasione ed al trasferimento illecito di capitali,

impegna il Governo

ad adottare, in sede OCSE e G20, le opportune iniziative per impedire che il raggiungimento di 12 accordi internazionali, senza che fra di essi vi sia l'Italia, possa permettere a quei Paesi di passare nella lista bianca pur senza obblighi di informazione nei nostri confronti.
9/2714/18. Borghesi.

La Camera,
premesso che:
nella riunione del gruppo dei Paesi facenti parte del G20, svoltasi a Londra nell'aprile del 2009 tra le intese raggiunte vi è stata quella della lotta ai paradisi fiscali;
in più occasioni il direttore dell'Agenzia delle entrate ha rilasciato interviste ai mezzi di informazione nelle quali ha, tra l'altro, dichiarato «abbiamo in questo momento 170.000 nominativi sotto indagine» e citando alcuni esempi: «abbiamo una lista di 500 nominativi circa sequestrati ad un avvocato svizzero recentemente arrestato alla procura di Milano, abbiamo una lista di conti presenti presso Ubs Italia che si presume abbiano qualche riferimento con Ubs Svizzera, abbiamo poi la lista già nota di detentori di capitali nel Liechtenstein»;
a proposito delle note vicende giudiziarie che riguardano l'eredità dell'avvocato Giovanni Agnelli e dell'eventuale costituzione all'estero da parte sua di rilevanti attività in possibile violazione delle norme fiscali italiane, lo stesso direttore così ha risposto a chi gli chiedeva se fosse possibile che la stretta sui paradisi fiscali prevista nel decreto-legge anticrisi varato dal Governo potesse investire anche la contesa eredità di Gianni Agnelli: «potrebbero rientrarci: non è da escludere, ma è da vedere» «al momento non c'è alcun procedimento in atto»;
successivamente in un'intervista al giornale radio 1 lo stesso direttore ha dichiarato che la famiglia Agnelli non potrà far ricorso allo scudo fiscale italiano contro le eventuali pretese del fisco sugli eventuali capitali in Svizzera perché «il procedimento è già aperto»,

impegna il Governo

a prendere, in sede applicativa, le opportune iniziative al fine di opporsi alla domanda di scudo fiscale da parte dei 170.000 nominativi sotto indagine.
9/2714/19. Messina.

La Camera,
premesso che:
lo «scudo fiscale» introdotto dal Governo costituisce un vero e proprio regalo agli evasori grazie al costo irrisorio della sanatoria. Che sia tale risulta puntualmente dalle stime dei centri di analisi;
la sanatoria per ogni 100 euro regolarizzati costa 44 euro in Gran Bretagna e 49 euro negli USA, 5 euro in Italia;
ad avviso del presentatore, l'insistenza del Ministro dell'economia e delle finanze nel sostenere che lo «scudo» italiano è più oneroso di quello inglese e che è in linea con le decisioni assunte in sede internazionale e attuate da vari Paesi, quindi, non può che essere frutto o di una sorprendente disinformazione o di un non meno sorprendente tentativo di mistificare la realtà agli occhi della pubblica opinione;
tutto questo rischia di diventare marginale rispetto alla profondità della ferita che questo provvedimento infligge al più elementare principio di legalità. Il testo approvato, infatti, estende la franchigia sui reati penali impliciti nell'esportazione illecita dei capitali ad una gamma che va dal falso in bilancio alla falsa fatturazione, all'occultamento o alla distruzione di documenti contabili, alle false comunicazioni sociali, impedendo l'utilizzo degli elementi emersi anche nei procedimenti giudiziari che potranno essere avviati a carico dei beneficiari dello «scudo». Tutto ciò, insieme alla garanzia dell'anonimato (che nessun altro Paese concede), permette di nascondere fondi neri e capitali di ogni provenienza;
l'urgenza di fare cassa (testimoniata dalla decisione di anticipare la scadenza della sanatoria al 15 dicembre 2009 proprio per contabilizzare tutte le entrate che ne deriveranno nel bilancio dell'anno in corso) non basta a giustificare un'operazione che si configura non solo, ormai, come un clamoroso regalo agli evasori fiscali, ma anche come un'amnistia nei confronti di chi si è reso colpevole di crimini odiosi che possono sconfinare agevolmente nell'ambito delle attività mafiose,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento una relazione sulle modalità concrete utilizzate dagli altri Paesi che hanno adottato misure analoghe allo scudo fiscale, con particolare riferimento ai costi per il contribuente, alle eventuali sanzioni, all'anonimato delle richieste di sanatoria, all'estensione eventuale della franchigia a reati penali.
9/2714/20. Cambursano.

La Camera,
premesso che:
le norme relative allo scudo fiscale oltre alla non punibilità, inizialmente assicurata per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, viene ora estesa alla dichiarazione fraudolenta (commessa sia attraverso l'inserimento di fatture false sia mediante altri artifici) e all'occultamento o distruzione di scritture contabili;
poiché la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la soppressione e occultamento di scritture contabili, sono spesso comportamenti che si realizzano anche mediante la commissione di altre violazioni penali, la scelta della maggioranza e del Governo è stata di assicurare la copertura anche per questi reati, se commessi per eseguire o occultare altri illeciti penali tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria;
è questo il caso delle fattispecie penali di falsità materiale e ideologica (articoli 482-485 del Codice penale), di uso di atto falso e soppressione, distruzione, occultamento di atti veri, documenti informatici e copie autentiche (articoli 490-492 del Codice penale), oltre che delle false comunicazioni sociali;
sono escluse le azioni di responsabilità verso soci di società (che effettuano lo scudo) che partecipavano alla gestione della società stessa, da parte di altri soci ignari dell'esistenza di somme all'estero provenienti dall'attività dell'impresa, così come sono escluse azioni di responsabilità nei confronti di amministratori di società (che effettuano lo scudo) da parte di soci inconsapevoli dell'esistenza di somme all'estero;
pertanto, lo scudo fiscale non solo favorisce gli evasori nei confronti dell'amministrazione finanziaria ma distorce gravemente le regole di mercato a detrimento ingiustificato di alcuni soci a favore di altri,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di limitare i danni che possono derivare ad un corretto funzionamento del mercato azionario dalle conseguenze delle disposizioni relative allo scudo fiscale.
9/2714/21. Monai.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni relative allo scudo fiscale impediscono l'utilizzo dei dati relativi in sede di accertamento per dimostrare l'inattendibilità delle scritture contabili e quindi effettuare un accertamento induttivo quando l'imprenditore o il professionista ha utilizzato lo scudo;
il fisco non potrà procedere alla rettifica dei redditi in base al redditometro se il contribuente dimostra che la maggiore capacità di spesa deriva dal rimpatrio delle somme rimpatriate;
saranno bloccati gli accertamenti analitici-induttivi se, in presenza di altri indizi, viene indicato lo scudo quale ulteriore elemento per qualificare le presunzioni gravi, precise e concordanti;
l'amministrazione finanziaria non potrà utilizzare lo scudo in sede di accertamento da studi di settore per avvalorare la non congruità del contribuente in un anno in cui ha beneficiato del rientro o della regolarizzazione di somme detenute all'estero;
non sarà possibile, da parte dell'amministrazione finanziaria, contestare la fittizia residenza all'estero (e quindi redditi non dichiarati) da parte del contribuente che, trasferita la residenza fuori Italia, decidesse comunque di usufruire dello scudo;
l'amministrazione finanziaria si vede dunque inibita nella sua azione di contrasto all'evasione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, per assicurare all'amministrazione finanziaria una strumentazione adeguata e sufficiente per un'efficace azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.
9/2714/22. Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
sono coperti dallo scudo fiscale i seguenti reati:
1) dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante l'utilizzo di fatture false per qualunque importo (articolo 2, decreto legislativo n. 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937, 07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
2) dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante l'utilizzo di fatture indicanti un importo superiore a quello reale (articolo 2, decreto legislativo 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
3) dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante altri artifizi indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa supera 77.468, 53 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore di 1.549.370, 70 euro all'importo reale (articolo 3, decreto legislativo n. 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;
4) dichiarazione infedele (imposte dirette o Iva) mediante l'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa supera, con riferimento a ogni imposta, 103.291,38 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 2.065.827, 60 euro (articolo 4, decreto legislativo 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 a 3 anni;
5) omessa presentazione di dichiarazione (imposte dirette o Iva) quando l'imposta evasa supera 77.468, 53 euro, con riferimento a ciascuna imposta (articolo 5, decreto legislativo 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 a 3 anni;
6) occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (articolo 10, decreto legislativo 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni;
7) falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità di registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione, distruzione e occultamento di atti vari; falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla realizzazione o all'occultamento di reati tributari (articoli 482-485, 489-492 del Codice penale), per le quali è prevista, rispettivamente, la reclusione da 1 a 6 anni, da 6 mesi a 3 anni, da 1 a 4 anni, ridotta di un terzo; fino a 2 anni; fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro; da 6 mesi a 3 anni; riduzione di 1/3 rispetto ai reati relativi;
8) false comunicazioni in bilancio, nelle varie forme, quando siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari coperti dallo scudo fiscale, ovvero per conseguirne il profitto e sia riferito alla medesima pendenza o situazione tributaria (articoli 2621 e 2622 del Codice civile), per le quali sono previsti l'arresto fino a 2 anni, la reclusione da 6 mesi a 3 anni (se commesse in danno della società, dei soci, dei creditori, e la reclusione da 2 a 6 anni, se il falso in bilancio reca grave nocumento ai risparmiatori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, volte a scoraggiare la commissione dei reati di cui in premessa.
9/2714/23. Palomba.

La Camera,
premesso che:
lo scudo fiscale introdotto dal Governo si presenta come la terza amnistia in sette anni ed è peraltro molto più favorevole ai contribuenti di quelle adottate dagli altri Paesi per fronteggiare la crisi: l'operazione coinvolgerà infatti circa 100 miliardi di euro ed imporrà agli evasori fiscali che intendono mettersi in regola di pagare una penalità di appena il 5 per cento di quanto intendono dichiarare, senza considerare che la loro identità rimarrà segreta;
i gravi reati per i quali si introduce la non punibilità sono gli stessi del caso Sindona e sono riconducibili all'occulto intreccio tra capitali illeciti, malaffare e mafia, a dimostrazione che il Governo non ha appreso nulla dai tragici errori del passato;
spetta al legislatore che introduce un nuovo caso di non punibilità, di volta in volta contemperare i valori che entrano in gioco e dirimere questioni molto delicate, ma nel caso in esame il recupero di patrimoni all'estero e l'obiettivo di fare cassa non giustifica il sacrificio di principi di etica e legalità su cui si fonda lo Stato;
il Governo, ad avviso del presentatore, compie tutto ciò con leggerezza e mancato senso di responsabilità ed equità nei confronti dei cittadini e dei contribuenti onesti, premiando i capitalisti che evadono le tasse e imponendo sui capitali rientrati l'esigua tassa del 5 per cento;
l'insieme di queste norme reca un danno enorme ai principi fondamentali della convivenza civile e della solidarietà nazionale. È sorprendente che il Governo, che in tante occasioni si è battuto sui temi della legalità e della sicurezza, abbia predisposto norme che pregiudicano seriamente la lotta alla criminalità organizzata;
il decreto-legge correttivo del decreto anticrisi fa parte della politica economica del Governo che è costellata di provvedimenti che si vorrebbero leggeri e improntati alla semplificazione, ma che in realtà finiscono per essere, come la manovra finanziaria di luglio, insufficienti dal punto di vista delle risorse stanziate, privi di contenuti e sbilanciati a favore di interessi settoriali a scapito delle fasce deboli della società, come i lavoratori, i pensionati, le famiglie le piccole imprese, per le quali invece servirebbero interventi di sostegno;
un provvedimento che, ad avviso del presentatore, non ha alcun connotato etico e che si pone in aperto contrasto con la direttiva europea in materia di lotta al terrorismo. Il provvedimento consentirà infatti a gruppi terroristici di costituire legalmente nel Paese fondi destinati a finanziare le proprie attività, con ciò mettendo gravemente a repentaglio l'integrità e la sicurezza dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure al fine di contrastare l'utilizzo dello scudo fiscale da parte di organizzazioni terroristiche.
9/2714/24. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
nelle disposizioni relative allo scudo fiscale non è previsto l' obbligo da parte degli intermediari di segnalare capitali sospetti. Inoltre è prevista la possibilità di effettuare il rimpatrio anche per le imprese estere controllate ovvero collegate in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
questa maggioranza e questo Governo, ad avviso del presentatore, non si smentiscono mai e approvano una ennesima «norma vergogna» che costituisce uno schiaffo ai cittadini onesti e ai contribuenti che pagano regolarmente le tasse. I colpevoli di una serie di gravi reati fiscali saranno impuniti sotto il profilo penale e avranno liberamente e senza vergogna evaso le tasse. La certezza del diritto in Italia è oramai una chimera;
il testo al nostro esame infatti prevede che «l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, numero 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile» disposta dalla Finanziaria 2006;
fuori dai tecnicismi, in sostanza, si esclude la punibilità penale in caso di reati tributari come la dichiarazione fraudolenta, l'infedele dichiarazione, l'omessa dichiarazione, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, quest'ultimo reato fortemente connesso con i reati societari. Ed indirettamente si arriva al falso in bilancio: il salvacondotto vale anche per i reati societari, tra cui il falso in bilancio, quando questi siano stati commessi per eseguire od occultare reati tributari. Tra questi ci sono: false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori, falsità materiale commessa da privati, falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, falsità in notificazioni in scrittura privata, uso di atto falso, soppressione di istruzione o occultamento di atti veri;
per tutti coloro che, per spostare i capitali all'estero, hanno commesso questi reati, la norma varata dalla maggioranza garantisce l'impunità: questa misura senza andare troppo per il sottile mira solo a «fare cassa». I principi di correttezza ed equità vengono spesso evocati da questo Governo e dalla sua maggioranza ma non sono mai praticati;
la norma che è stata approvata pone dei grandi dubbi interpretativi da cui deriverà inevitabilmente un contenzioso che farà sì discutere ma, nel contempo, aprirà a tanti evasori e delinquenti una scappatoia,

impegna il Governo

a chiarire al più presto i dubbi interpretativi della norma citata in premessa, anche al fine di limitarne le conseguenze negative ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
9/2714/25. Rota.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1 comma 1 lettera a), prevede delle modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito dalla legge n. 102 del 2009;
il suddetto articolo 4, reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;
a tal fine si prevede la nomina di uno o più commissari straordinari del Governo che possono emanare gli atti e i provvedimenti necessari, anche avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 5 del 2008;
in pratica il commissario può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che i provvedimenti attuati dal Commissario in deroga alle disposizioni vigenti debbano comunque rispettare non solo la normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, ma anche le norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale, delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dei principi generali dell'ordinamento.
9/2714/26. Piffari.

La Camera,
premesso che,
il comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame, introduce modifiche all'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 2009 come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 che ha dettato norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato;
con le suddette modifiche è stato introdotto il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi sulla rete energetica;
nel corso dell'esame presso la Camera del decreto n.78, è stata soppressa l'intesa da parte del Governo con le regioni e le province autonome interessate per quanto riguarda gli interventi relativi alla trasmissione e distribuzione dell'energia, mentre detta intesa rimane invece necessaria per gli interventi relativi alla produzione dell'energia. In pratica il Governo individua gli interventi che ritiene necessari per la trasmissione e distribuzione dell'energia senza essere tenuto in alcun modo a coinvolgere gli Enti locali interessati, i quali vengono fatti partecipe ai fini di un'intesa, solo per quanto concerne gli interventi per la produzione dell'energia;
è necessario sottolineare in proposito che la «produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia» rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
in tal senso, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia. Già nella sentenza n. 6 del 2004 la Corte costituzionale aveva individuato nell'intesa, infatti, un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere gli enti locali interessati al fine di un'intesa indispensabile per l'individuazione dei progetti per la distribuzione e la trasmissione di energia, anche alla luce del dettato costituzione che include tra le materie di legislazione concorrente «la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia».
9/2714/27. Scilipoti.

La Camera,
premesso che,
la cosiddetta lista bianca dell'OCSE si è allargata in questi giorni a Svizzera, Austria, Monaco e San Marino, mentre negli ultimi mesi sono una dozzina i paesi che hanno lasciato la lista grigia;
prima di loro Lussemburgo, Belgio, Bermude, Isole vergini britanniche, Bahrein, Aruba, Antille olandesi e Isole Cayman si erano affrettati a siglare le dodici intese bilaterali per la cooperazione fiscale e finanziaria imposte dalle regole OCSE evitando così possibili sanzioni;
anche il Liechtenstein dovrebbe lasciare in tempi brevi le lista grigia, in cui rimangono per il momento una trentina di paradisi fiscali;
le disposizioni sullo scudo fiscale prevedono che esso si applica non solo alle somme rimpatriate ma anche a quelle regolarizzate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono uno scambio effettivo di informazioni fiscali in via amministrativa;
sembrerebbe che l'estensione territoriale di questa possibilità di «regolarizzazione», senza dovere fisicamente rimpatriare i capitali, debba andare ben oltre i confini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e che tale estensione sia suffragata dal Trattato istitutivo della comunità (articolo 56) che vieta restrizioni alla circolazione dei movimenti di capitale anche tra gli Stati membri ed i Paesi terzi,

impegna il Governo

a dare mandato all'Agenzia delle entrate di adottare, nella compilazione della lista dei Paesi in cui si trovano i beni da sanare e per i quali sia sufficiente la regolarizzazione dei capitali senza il loro rimpatrio, criteri restrittivi che comprendano solo i paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali con il nostro Paese al fine di garantire uno scambio effettivo di informazioni fiscali in via amministrativa da almeno due anni.
9/2714/28. Evangelisti, Borghesi.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame, apporta alcune modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.78;
l'articolo 4 del suddetto decreto n. 78 del 2009 dispone che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi sia alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, che gli interventi relativi alla produzione dell'energia, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza, e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;
a tal fine si prevede la nomina di uno o più Commissari straordinari del Governo ai quali sono attribuiti i poteri - anche sostitutivi - degli organi ordinari e straordinari. A tal fine essi possono derogare a ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
il combinato disposto della nomina del Commissario straordinario per l'emanazione degli atti e dei provvedimenti necessari alla realizzazione di interventi in campo energetico, e la genericità della definizione degli medesimi interventi, comporta evidentemente la possibilità per il Commissario di intervenire in deroga ad ogni disposizione vigente, anche con riferimento agli impianti per la produzione di energia nucleare;
ciò non può che destare estrema preoccupazione stante l'importanza e la delicatezza di un settore quale quello della produzione nucleare, che esigerebbe al contrario un iter «normale» e il coinvolgimento e consenso delle comunità e delle amministrazioni locali coinvolte,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione degli impianti nucleari dalle procedure straordinarie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78.
9/2714/29. Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che,
il disegno di legge in esame, interviene - tra l'altro - sull'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2009 che prevede la nomina di un Commissario per la realizzazione di interventi in campo energetico, con poteri che gli consentono praticamente di agire in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
quanto ai poteri attribuiti al Commissario, questi, sentiti gli enti locali interessati, emana i provvedimenti, e cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge, necessarie all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
in sostanza si introduce il presupposto logico e giuridico del mancato rispetto dei termini, pur in assenza di qualunque riferimento ad una responsabilità, o quantomeno per inerzia, dell'amministrazione competente in ordine al ritardo nonché in assenza di qualunque previsione di diffida preventiva rispetto al commissariamento,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
prevedere che il Commissario, prima di emanare i suoi provvedimenti in sostituzione del soggetto ordinariamente competente, li trasmetta preventivamente a quest'ultimo, il quale può disporre la sospensione del provvedimento oppure provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del Commissario;
prevedere che il Commissario non possa sostituirsi alle amministrazioni competenti se il ritardo nell'azione delle medesime amministrazioni non è dovuto a responsabilità di quest'ultime.
9/2714/30. Donadi, Evangelisti, Borghesi.

La Camera,
premesso che
l'articolo 1, comma 1, lettera c), reca modifiche alla disciplina della Corte dei conti, intervenendo sull'articolo 17, commi 30-ter e 30-quater, del decreto-legge «anti-crisi»;
in particolare per quanto riguarda l'azione per il risarcimento del danno all'immagine, il nuovo testo conferma la previsione in virtù della quale le Procure della Corte dei conti esercitano la relativa azione nei soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge n. 97 del 2001, ossia solo in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del dipendente pubblico per delitti contro la pubblica amministrazione;
in materia di risarcimento del danno all'immagine si segnala la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, del 25 giugno 1997, n. 5668, secondo la quale spetta alla Corte dei conti la cognizione non solo del danno erariale ma anche del danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso,

impegna il Governo

a valutare di adottare ulteriori iniziative legislative affinché l'azione per il risarcimento del danno all'immagine sia esperita in via autonoma e non solo dopo una sentenza penale irrevocabile di condanna.
9/2714/31. Favia.

La Camera,
premesso che:
giornali e televisioni riportano sempre più spesso comunicati di esponenti dell'Amministrazione finanziaria che attestano gli incessanti successi della lotta all'evasione, quantificati in forte aumento rispetto agli anni precedenti: il recupero di evasione realizzato ammonta a circa 4 miliardi di euro, il doppio rispetto al 2007;
questo pur encomiabile risultato non indica che la lotta all'evasione stia raggiungendo esiti migliori che in passato e non confligge con le analisi di centri studi, quali il Centro studi nuova economia e nuova società (NENS), che attestano un forte incremento dell'evasione (quantificato, nel 2008, in circa 7 miliardi di euro, nonostante i brillanti risultati del controllo);
i dati sul gettito - soprattutto dell' Iva - indicano al di là di ogni dubbio che l'infedeltà tributaria è in forte crescita. Perciò anche se l'amministrazione finanziaria recupera un po' più che in passato, il massiccio aumento dell'evasione vanifica i suoi sforzi;
i controlli, infatti, sono indispensabili, ma la loro efficacia arriva a procurare circa il 5 per cento del gettito tributario complessivo. Il rimanente 95 per cento deriva dai versamenti spontanei dei contribuenti: è lì, quindi, che occorre intervenire perché un recupero sostanzioso è ottenibile soltanto se, con strumenti efficaci (per esempio l'elenco clienti-fornitori o la tracciabilità dei corrispettivi, solo per citare le principali misure eliminate nel giugno 2008) , si inducono i contribuenti a pagare il dovuto;
in un fisco di massa, con oltre 40 milioni di contribuenti, i controlli forniscono, a questo scopo, un utile deterrente, ma poi occorrono norme adeguate e un clima generale che scoraggi i comportamenti illeciti. Va, fra l'altro, osservato, che la più intensa azione di controllo di cui giornali e Tv ci informano, riguarda i capitali portati all'estero, con l'evidente scopo di premere sui contribuenti per indurli ad utilizzare massicciamente lo «scudo» fiscale;
durante i Governi di centrosinistra, il recupero di evasione attraverso i controlli era stato potenziato ed aveva cominciato a dare i primi frutti aggiuntivi dopo la stagione dei condoni vissuta dal 2001 al 2005 Ma è proprio nel massiccio incremento del gettito derivante dall'adeguamento spontaneo che si è concretizzata, in quel periodo, la sostanza più significativa del recupero di evasione ottenuto grazie al clima complessivo che non lasciava dubbi su possibili tolleranze da parte dell'amministrazione e agli strumenti normativi di contrasto introdotti dal Governo: dal 2005 al 2007, con una crescita cumulata del Pil nominale di 8 punti, le entrate tributarie sono cresciute di oltre 17 punti portando nelle casse dello Stato un incremento di gettito di circa 68 miliardi di euro, un terzo dei quali (circa 22 miliardi di euro, come documentato in Parlamento dalla Relazione sui risultati della lotta all'evasione del mese di ottobre 2007) può essere attribuita al recupero di tributi in precedenza occultati;
finché l'evasione sarà incoraggiata da scudi fiscali, condoni, amnistie e cancellazione delle norme di contrasto, le azioni dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, per quanto encomiabili, rimarranno mortificate ad un ruolo di pura facciata,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a ripristinare tutte le norme di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale attuate dal Governo Prodi e abrogate dal Governo attuale.
9/2714/32. Misiti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame integra il decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, che costituisce un tassello fondamentale dell'azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;
con la globalizzazione dei mercati, l'intero sistema produttivo è continuamente sottoposto ad una forte pressione competitiva che non sempre avviene secondo chiare e leali regole di mercato;
importanti settori del sistema economico del Paese, dal comparto tessile, al calzaturiero e pelletteria sono oggi fortemente minacciati dalle varie forme di concorrenza sleale, che danneggiano imprese e consumatori;
per garantire una maggiore trasparenza e correttezza del mercato è indispensabile adottare misure dì certificazione della qualità dei prodotti nazionali, che evidenzino il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi;
già per il settore alimentare, sono stati adottati dal Parlamento provvedimenti a tutela della produzione nazionale attraverso l'utilizzo dell'etichettatura dell'origine dei prodotti;
anche nel settore tessile l'introduzione dì un sistema di tracciabilità per la valorizzazione dei prodotti consentirebbe alle imprese di qualificare la propria produzione e permetterebbe anche ai consumatori, di indirizzare le proprie scelte verso prodotti di alta qualità, che rispettino la salute umana e l'ambiente;
è stata predisposta dal presentatore la proposta di legge «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili A.C. 2624», condivisa da un nutrito gruppo di deputati, proprio con lo scopo di introdurre un sistema di tracciabilità per la valorizzazione dei prodotti tessili, che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati;
da anni si richiede con forza all'Unione europea e al Governo italiano di intervenire per salvaguardare la competitività delle aziende italiane attraverso l'adozione dì misure che tutelino il mercato del «Made in Italy»,

impegna il Governo

ad estendere le misure introdotte a tutela del settore alimentare a tutte le produzioni nazionali, con particolare riferimento al settore tessile, calzaturiero e pelletteria, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e garantire una maggiore sicurezza sanitaria ai consumatori e di adoperarsi presso l'Unione Europea affinché tuteli con tutti i mezzi la competitività delle aziende italiane, garantendo condizioni reali di concorrenza.
9/2714/33. Reguzzoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
9/2714/34. De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte a prorogare i contratti del personale precario con funzioni tecnico-amministrativo della scuola.
9/2714/35. Coscia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte a prorogare i contratti del personale della scuola.
9/2714/36. De Biasi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte a prorogare i contratti del personale precario insegnante di sostegno.
9/2714/37. Bachelet.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte a incrementare le risorse del Fondo per il Finanziamento ordinario delle Università.
9/2714/38. De Torre.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a incrementare le risorse del Fondo per gli investimenti della ricerca di base.
9/2714/39. Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte a incrementare le risorse per il contrasto alla dispersione scolastica.
9/2714/40. Levi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte a incrementare le risorse per l'installazione di computer nelle classi scolastiche.
9/2714/41. Lolli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte a incrementare le risorse per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
9/2714/42. Mazzarella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad elaborare annualmente il quadro degli interventi che si prevede di realizzare in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 e dal provvedimento in esame, e ad avviare tavoli bilaterali di concertazione con le singole regioni interessate.
9/2714/43. Nicolais.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con le regioni e le province autonome interessate agli interventi relativi alla trasmissione dell'energia.
9/2714/44. Pes.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con le regioni e le province autonome interessate agli interventi relativi alla distribuzione dell'energia.
9/2714/45. Picierno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con gli enti locali interessati agli interventi relativi alla trasmissione dell'energia.
9/2714/46. Rossa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con gli enti locali interessati agli interventi relativi alla distribuzione dell'energia.
9/2714/47. Antonino Russo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con gli enti locali interessati agli interventi relativi alla produzione dell'energia.
9/2714/48. Sarubbi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con le comunità montane interessate agli interventi relativi alla trasmissione dell'energia.
9/2714/49. Siragusa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con le comunità montane interessate agli interventi relativi alla distribuzione dell'energia.
9/2714/50. Bocci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con le comunità montane interessate agli interventi relativi alla produzione dell'energia.
9/2714/51. Braga.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con le associazioni di comuni interessate agli interventi relativi alla trasmissione dell'energia.
9/2714/52. Bratti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con le associazioni di comuni interessate agli interventi relativi alla distribuzione dell'energia.
9/2714/53. Esposito.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad estendere l'intesa con le associazioni di comuni interessate agli interventi relativi alla produzione dell'energia.
9/2714/54. Ginoble.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il parere vincolante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in merito agli interventi relativi alla trasmissione dell'energia.
9/2714/55. Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il parere vincolante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in merito agli interventi relativi alla distribuzione dell'energia.
9/2714/56. Marantelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il parere vincolante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in merito agli interventi relativi alla produzione dell'energia.
9/2714/57. Margiotta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

a garantire in ogni caso che gli interventi di cui all'articolo 4 del decreto anticrisi (n.78 del 2008) vengano effettuati nel pieno rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale, delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dei principi generali dell'ordinamento.
9/2714/58. Melandri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dall'applicazione delle procedure straordinarie di cui all'articolo 4 del decreto anticrisi (n.78 del 2008) gli impianti di produzione di energia nucleare.
9/2714/59. Martella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dall'applicazione delle procedure straordinarie di cui all'articolo 4 del decreto anticrisi (n.78 del 2008) gli impianti di trasmissione di energia nucleare.
9/2714/60. Mastromauro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dall'applicazione delle procedure straordinarie di cui all'articolo 4 del decreto anticrisi (n.78 del 2008) gli impianti di distribuzione di energia nucleare.
9/2714/61. Morassut.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

a garantire che la nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 del decreto anticrisi (n.78 del 2008) avvenga solo ed esclusivamente in caso di immotivata inerzia della competente amministrazione.
9/2714/62. Motta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze prevista dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere tassativamente il ricorso al commissariamento per gli interventi relativi alla produzione di energia nucleare.
9/2714/63. Realacci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad escludere tassativamente il ricorso al commissariamento per gli interventi relativi alla trasmissione di energia nucleare.
9/2714/64. Viola.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad escludere tassativamente il ricorso al commissariamento per gli interventi relativi alla distribuzione di energia nucleare.
9/2714/65. Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad individuare opportune procedure di concertazione degli interventi di competenza dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
9/2714/66. Bellanova.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che gli atti e i provvedimenti dei commissari straordinari ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, vengano emanati previo parere delle amministrazioni comunali interessate.
9/2714/67. Berretta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che gli atti e i provvedimenti dei commissari straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, vengano emanati previo parere delle regioni interessate.
9/2714/68. Bobba.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

a garantire che gli atti e i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, siano emanati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.
9/2714/69. Boccuzzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

a garantire che gli atti e i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, siano emanati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.
9/2714/70. Codurelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

a garantire che gli atti e i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, siano emanati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica.
9/2714/71. Gnecchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere l'obbligo, per il Commissario di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, di trasmettere il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale è tenuto, entro trenta giorni, a disporre la sospensione del provvedimento o provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente.
9/2714/72. Tullo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che i provvedimenti dei commissari straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, non possano essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente.
9/2714/73. Mosca.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che i provvedimenti dei commissari straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, non possano in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici.
9/2714/74. Rampi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;
la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;
in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che i provvedimenti dei commissari straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, non possano in ogni caso contenere deroghe ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
9/2714/75. Santagata.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte alla messa in sicurezza e alla tutela del territorio.
9/2714/76. Schirru.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte alla realizzazione delle operazioni di bonifica dei territori inquinati.
9/2714/77. Enzo Carra.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte alla tutela delle biodiversità.
9/2714/78. Fiano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte alla ricerca e diffusione delle energie alternative e rinnovabili.
9/2714/79. Gentiloni Silveri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte al potenziamento della mobilità sostenibile.
9/2714/80. Ginefra.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte alla realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico.
9/2714/81. Laratta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte all'efficientamento della gestione delle risorse idriche.
9/2714/82. Pierdomenico Martino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali.
9/2714/83. Giorgio Merlo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte all'avvio di una politica di riduzione della quantità di rifiuti prodotta.
9/2714/84. Meta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse a sostegno delle iniziative volte al contrasto della disoccupazione.
9/2714/85. Miglioli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per l'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie escluse.
9/2714/86. Gatti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per favorire la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni.
9/2714/87. Mattesini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per favorire la stabilizzazione del personale precario degli enti di ricerca.
9/2714/88. Madia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziare gli interventi di messa in sicurezza delle linee ferroviarie, con particolare riguardo per le tratte che attraversano i centri urbani.
9/2714/89. Lovelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziarie il trasporto pubblico locale.
9/2714/90. Velo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziare gli interventi di potenziamento dei servizi di trasporto per i pendolari.
9/2714/91. Cardinale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziarie gli interventi di potenziamento della prevenzione della sinistrosità della circolazione stradale.
9/2714/92. Boffa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziare gli interventi di messa in sicurezza della rete stradale, con particolare riguardo alla rete provinciale e locale.
9/2714/93. Bonavitacola.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziare la ricerca sulle malattie rare.
9/2714/94. Pedoto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziare gli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete delle infrastrutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno.
9/2714/95. Bossa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per finanziare gli interventi di potenziamento della rete delle cure palliative e per la terapia del dolore.
9/2714/96. Livia Turco.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare, la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto del denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Francia.
9/2714/97. Albonetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare, la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto del denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Spagna.
9/2714/98. Castagnetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso il Portogallo.
9/2714/99. Farinone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione;

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso l'Inghilterra.
9/2714/100. Garavini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso l'Irlanda.
9/2714/101. Gozi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Grecia.
9/2714/102. Lucà.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Bulgaria.
9/2714/103. Giachetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Romania.
9/2714/104. Luongo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto del denaro, e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso l'Ungheria.
9/2714/105. Merloni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Slovenia.
9/2714/106. Pompili.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso l'Austria.
9/2714/107. Verini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Slovacchia.
9/2714/108. Zampa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione;

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Repubblica Ceca.
9/2714/109. Capodicasa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione;

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Germania.
9/2714/110. Genovese.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge 103/2009, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso il Lussemburgo.
9/2714/111. Cesare Marini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso il Belgio.
9/2714/112. Nannicini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso i Paesi Bassi.
9/2714/113. Carella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Finlandia.
9/2714/114. Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Svezia.
9/2714/115. Calvisi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso Cipro.
9/2714/116. Agostini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al sostegno dell'ammasso privato per la stagionatura dei prodotti lattiero-caseari DOP quali il Parmigiano reggiano ed il Grana Padano.
9/2714/117. Marco Carra.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a presentare una Relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto delle somme di denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Danimarca.
9/2714/118. Cuomo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme e modalità di conservazione delle dichiarazioni riservate, in modo da garantire l'autenticità anche con riferimento all'epoca di formazione.
9/2714/119. Capano.

La Camera,
premesso che:
la procedura di rimpatrio di denaro al seguito possa essere impropriamente utilizzata per attività dichiarate dagli interessati come provenienti dal l'estero ma effettivamente già detenute in Italia,

impegna il Governo

a far sì che l'Ufficio italiano cambi si attivi ad effettuare penetranti controlli sull'effettiva provenienza geografica ed economica delle attività «rimpatriate» con trasferimento al seguito intracomunitario, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni in merito, con immediata segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di sospetta falsa dichiarazione.
9/2714/120. Cavallaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate ad un complessivo progetto di ristrutturazione degli uffici giudiziari, necessario per ottenere l'ottimizzazione delle risorse e l'accelerazione dei tempi dei processi assicurando alla giurisdizione un fattivo supporto organizzativo.
9/2714/121. Ciriello.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, per finanziare servizi primari essenziali quali la manutenzione della rete informatica presso gli uffici giudiziari e il servizio di trascrizione per le aule di giustizia.
9/2714/122. Concia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, e all'adozione di misure volte all'efficienza e all'implementazione dell'edilizia giudiziaria, laddove è noto che l'adeguato espletamento di un servizio pubblico, quale quello della giustizia, ha bisogno di strutture adeguate ai bisogni degli utenti, razionalmente ubicate e capaci di far fronte alle esigenze e di sicurezza e segretezza tanto invocate dal Governo.
9/2714/123. Cuperlo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari e onorari con riferimento alle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dello stalking, al fine di realizzare prassi e modelli organizzativi ed operativi omogenei e professionalmente adeguati.
9/2714/124. Gianni Farina.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse necessarie per favorire politiche volte all'integrazione e all'inclusione sociale degli immigrati nel nostro Paese.
9/2714/125. Ferranti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse necessarie alle forze dell'ordine, per offrire loro i mezzi e le risorse necessarie per compiere al meglio il servizio sul territorio, al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica.
9/2714/126. Melis.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse necessarie a predisporre una vasta campagna comunicativa e socio-culturale volta a sensibilizzare e a costruire le basi per l'affermazione della società multietnica e multiculturale, che contrasti la paura dell'altro da se', delle differenze e del contatto con le altre culture, rivolta sia ai media che alle istituzioni scolastiche e formative, che preveda iniziative formative e divulgative nelle scuole, nella pubblica amministrazione, nelle istituzioni, coinvolgendo la Conferenza Stato-Regioni e tutti i livelli amministrativi.
9/2714/127. Rossomando.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per il finanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile.
9/2714/128. Samperi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse al personale di polizia penitenziaria.
9/2714/129. Tenaglia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse agli educatori penitenziari.
9/2714/130. Tidei.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse agli psicologi che operano all'interno degli istituti penitenziari italiani come «esperti ex articolo 80».
9/2714/131. Touadi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse agli assistenti sociali, previsti dall'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario e incardinati negli uffici di esecuzione penale esterna, che partecipano all'attività di osservazione scientifica della personalità, con il compito di riferire alla magistratura e alla direzione degli istituti penitenziari, sul rapporto del detenuto con la realtà esterna, individuando soluzioni utili al suo reinserimento.
9/2714/132. Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse relative al funzionamento degli Uffici di servizio sociale per i minorenni.
9/2714/133. Amici.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al funzionamento degli istituti penali per i minorenni.
9/2714/134. Bordo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per il personale sanitario che opera negli istituti penitenziari.
9/2714/135. Bressa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per il funzionamento dei centri per la giustizia minorile (CGM).
9/2714/136. D'Antona.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, degli stanziamenti per l'adozione di misure destinate alla riqualificazione professionale e/o ad assunzioni per concorso pubblico del personale amministrativo in possesso dei requisiti e dei profili professionali necessari per l'espletamento delle attività connesse all'esercizio efficiente e qualitativamente efficace della giurisdizione.
9/2714/137. Ferrari.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale per offrire, in via straordinaria per l'anno 2010, un sostegno concreto ai comuni che si costituiscono parte civile nei processi di mafia.
9/2714/138. Fontanelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale, in via straordinaria per l'anno 2010, per istituire l'ufficio per il processo, che consentirà, attraverso la completa ristrutturazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di realizzare un concreto supporto al lavoro dei magistrati, valorizzando le specifiche competenze di tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria e favorendo il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici e informatici disponibili, realizzando altresì la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose.
9/2714/139. Giovanelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, degli stanziamenti necessari a fronteggiare l'urgenza rappresentata dal sempre crescente sovraffollamento nelle carceri.
9/2714/140. Lanzillotta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, degli stanziamenti necessari a garantire, all'interno del circuito carcerario, la possibilità di accedere ai percorsi formativi e rieducativi, che passano, spesso necessariamente, per l'accesso all'istruzione, considerando che gli standard relativi alla qualità ed il diritto alla pari dignità formativa devono essere gli stessi in tutte le istituzioni scolastiche del Paese.
9/2714/141. Lo Moro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, degli stanziamenti necessari a garantire l'attuazione del processo telematico, per investimenti adeguati nell'informatica giudiziaria, nella formazione e incentivazione economica e professionale del personale dell'amministrazione della giustizia.
9/2714/142. Minniti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al personale del comparto sicurezza.
9/2714/143. Naccarato.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al personale dei vigili del fuoco.
9/2714/144. Piccolo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate all'ammodernamento del parco auto delle forze di polizia.
9/2714/145. Pollastrini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'interno.
9/2714/146. Vassallo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alla pianificazione e al coordinamento delle Forze di polizia.
9/2714/147. Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al Fondo nazionale politiche di asilo.
9/2714/148. Dal Moro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato.
9/2714/149. Lusetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
9/2714/150. Marrocu.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate all'acquisto di mezzi informatici per l'attività investigativa delle forze di Polizia.
9/2714/151. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto dell'abuso di alcol.
9/2714/152. Scarpetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al Fondo per l'istituzione del sistema d'informazione visti.
9/2714/153. Sanga.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alle spese per l'integrazione e lo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia.
9/2714/154. Quartiani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alla gestione dei flussi migratori.
9/2714/155. Portas.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate all'incremento del numero dei presidi delle Forze di polizia sul territorio.
9/2714/156. Peluffo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di Servizio Civile.
9/2714/157. Marchioni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate per le indennità di missione per le Forze di polizia.
9/2714/158. Fadda.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate per le indennità di missione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
9/2714/159. Colaninno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alle indennità per il lavoro notturno e festivo delle Forze di polizia.
9/2714/160. Calearo Ciman.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alle indennità per il lavoro notturno e festivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
9/2714/161. Benamati.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alla prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali.
9/2714/162. Villecco Calipari.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto e alla prevenzione del traffico illecito dei rifiuti.
9/2714/163. Rugghia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al recupero del relitto della nave Cunsky e alla contestuale bonifica dell'area in cui quest'ultimo è stato rinvenuto.
9/2714/164. Rosato.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto dell'attività di riciclaggio dei capitali provenienti da attività illecite.
9/2714/165. Recchia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto delle attività illecite delle attività della 'ndrangheta all'estero.
9/2714/166. Mogherini Rebesani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto delle attività illecite della mafia all'estero.
9/2714/167. Migliavacca.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto delle attività della camorra all'estero.
9/2714/168. Laganà Fortugno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alla sicurezza pubblica in ambito rurale e montano.
9/2714/169. La Forgia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto alle attività di riciclaggio finalizzate al terrorismo internazionale.
9/2714/170. Giacomelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alle indennità spettanti alle Forze dell'ordine impegnate nelle manifestazioni sportive.
9/2714/171. Vernetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alle attività inerenti le adozioni internazionali.
9/2714/172. Tempestini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate ai familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi.
9/2714/173. Rigoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al contrasto alla pedopornografia.
9/2714/174. Porta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 201 0, delle risorse destinate a migliorare le dotazioni e la sicurezza dei contingenti italiani impegnati nelle missioni internazionali, avuto particolare riguardo alla necessità di fornire mezzi adeguati, di sopperire al logoramento dei mezzi esistenti e all'insufficiente addestramento dei soldati impegnati in Afghanistan.
9/2714/175. Pistelli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate a migliorare le dotazioni e la sicurezza dei contingenti italiani impegnati nelle missioni internazionali, avuto particolare riguardo alla necessità dei soldati impegnati in Libano.
9/2714/176. Arturo Mario Luigi Parisi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per 1'anno 2010, delle risorse destinate direttamente alla popolazione civile afgana, al fine di garantire la protezione dei civili anche attraverso la soddisfazione dei loro diritti primari quali l'educazione, la salute, l'accesso all'acqua e al cibo.
9/2714/177. Narducci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse da destinare alla realizzazione di programmi in sostegno delle donne afgane e per la promozione dei loro diritti e, più in generale, a favorire progetti di cooperazione che stimolino i diversi settori della società civile afgana, per una ricostruzione del paese non solo materiale, ma anche morale e sociale.
9/2714/178. Maran.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse da destinare al settore della cooperazione allo sviluppo al fine di recuperare i gravi ritardi rispetto agli obiettivi, assunti dall'Italia in sede internazionale ed europea, dello 0,51 per cento del PIL per il 2010 e dello 0,7 per cento per il 2015, nonché per dare seguito ai nuovi impegni assunti in occasione dell'ultimo G8, presieduto dall'Italia, di mobilitare 20 miliardi di dollari in tre anni a favore della sicurezza alimentare e all'aiuto allo sviluppo rurale dei Paesi poveri.
9/2714/179. Fedi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale al versamento della quota annuale per l'anno 2009, dovuta dall'Italia al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria, garantendo così, almeno per la parte italiana, la certezza e la prevedibilità delle risorse dovute.
9/2714/180. Corsini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse da destinare al rafforzamento delle strutture tecnico amministrative del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, istituito con la legge 4 febbraio 2005, n. 11, al fine di assicurare un maggior approfondimento delle tematiche riguardanti la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea.
9/2714/181. Colombo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse da destinare al rafforzamento delle strutture tecnico amministrative della Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i compiti di prevenire l'insorgere del contenzioso comunitario e di rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione.
9/2714/182. Barbi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per la realizzazione di progetti per il servizio civile, affinché questo possa tornare ad essere popolare e di reale impatto educativo e culturale per tutta la società civile, in quanto momento non solo di crescita e di formazione per tutti quei giovani che decidono di prendervi parte, ma anche di valorizzazione delle attività realizzate da tutte quelle associazioni che scelgono di avvalersi dell'ausilio dei volontari, per contribuire allo sviluppo del Paese.
9/2714/183. Lenzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, per l'anno 2010, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
9/2714/184. Miotto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al Fondo per la realizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di raggiungere entro il 2011 l'obiettivo comune europeo della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.
9/2714/185. Sbrollini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alle politiche di conciliazioni e di sostegno alla maternità e alla paternità di cui all'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, alle politiche di sostegno all'incremento dell'occupazione femminile nonché a tutte quelle politiche che favoriscano la creazione di servizi integrati a sostegno della donna, dei giovani, degli anziani e dei bambini e in generale di tutta quella fascia della popolazione che, per qualsiasi motivo, possa trovare difficoltà ad integrarsi nel tessuto sociale.
9/2714/186. Grassi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse economiche capaci ad assicurare una maggiore conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi della famiglia, finanziando anche in modo adeguato il fondo decennale per gli asili garantendo così un aiuto concreto e un supporto adeguato all'infanzia e a quelle famiglie, specialmente giovani coppie che, per gli alti costi, non possono permettersi di iscrivere un figlio alle strutture private, costringendo così, di fatto, la donna ad uscire dal mondo del lavoro.
9/2714/187. D'Incecco.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale al finanziamento per l'anno 2010 del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affinché le regioni e, di conseguenza, anche gli enti locali possano predisporre ed erogare adeguati servizi di sostegno e presa in carico della persone non autosufficienti non lasciando così di fatto le famiglie abbandonate e sole ad affrontare un problema così complesso e gravoso.
9/2714/188. Calgaro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale al finanziamento, per l'anno 2010, della legge 28 agosto 1997, n. 285, al fine di per poter garantire aiuti concreti e supporti adeguati sia all'infanzia che alle famiglie.
9/2714/189. Bucchino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle politiche di sostegno dei redditi più bassi non solo attraverso incentivi economici, ma anche implementando le politiche socio-sanitarie attraverso una maggiore e più efficace integrazione dei servizi sociali e di cura, specialmente per ciò che attiene al rapporto tra servizi socio-sanitari e territorio in direzione di uno sviluppo generale delle azioni per la domiciliarità.
9/2714/190. Burtone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle politiche di sostegno per i giovani e le famiglie, tanto italiane quanto migranti, che prendano in considerazione, in maniera organica ed integrata, sia forme di provvidenze economiche sia lo sviluppo della rete dei servizi sul territorio, a partire dai consultori familiari e dai servizi per la prima infanzia.
9/2714/191. Mosella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse per gli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, affinché sempre di più sia possibile una piena integrazione all'interno della nostra società civile delle persone diversamente abili.
9/2714/192. Argentin.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, per l'anno 2010, degli interventi relativi al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN), contribuendo così a migliorare significativamente l'assistenza ai neonati prematuri, nonché ad incentivare l'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di massa tandem, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.
9/2714/193. Binetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale, in via straordinaria per l'anno 2010, al rifinanziamento del Fondo contro la violenza alle donne nonché, partendo dall'attuale dislocazione territoriale dei centri anti-violenza, all'incremento capillare, in tutte le zone d'Italia e in particolare nel Mezzogiorno, dei centri anti-violenza e delle case-rifugio, quali strutture indispensabili per la tutela delle vittime di violenza sessuale.
9/2714/194. Murer.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse da destinare per la riduzione e, possibilmente l'eliminazione, dei rapporti di precariato all'interno delle Forze armate, soprattutto laddove questi hanno un alto costo di formazione non recuperabile a causa del limitato periodo di impiego.
9/2714/195. Fioroni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse da destinare alla costruzione di nuovi alloggi per il miglioramento della situazione abitativa del personale appartenente alle Forze armate.
9/2714/196. Gaglione.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse da destinare alla organizzazione e al funzionamento di asili nido destinati a conciliare le esigenze familiari e quelle lavorative degli appartenenti alle Forze armate.
9/2714/197. Garofani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni per i redditi di lavoro, di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/198. Ventura.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni per i redditi di pensione, di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/199. Vannucci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo.
9/2714/200. Fogliardi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, dell'importo degli assegni al nucleo familiare.
9/2714/201. Duilio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/202. Marchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, della quota di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/203. Lulli, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni relative agli interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/204. Ceccuzzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni relative alle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
9/2714/205. Cesario.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni relative alle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/206. Losacco.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni relative alle erogazioni liberali in denaro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/207. Gasbarra.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni relative alle spese sostenute per canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/208. Pizzetti.

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione della normativa sul cosiddetto «scudo fiscale» è oggettivamente presumibile che molti dei capitali che rientreranno possano essere reinvestiti in attività immobiliari e commerciali;
l'improvviso aumento dei volumi di scambio in questo settore potrebbe facilitare l'accesso a questo mercato di risorse provenienti dal riciclaggio di denaro, frutto delle attività della criminalità organizzata italiana e straniera;
questo settore è già al centro degli interessi delle mafie, come dimostrano quotidianamente i sequestri di beni operati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, che riguardano sempre più beni immobili e attività commerciali, anche nelle zone di non tradizionale presenza delle mafie;

impegna il Governo

ad istituire una banca dati che registri tutti i trasferimenti di proprietà degli immobili ad uso commerciale e delle licenze per attività commerciali, per permettere di avere un controllo costante del mercato, prevenire ipotesi di inquinamento dello stesso con risorse rivenienti da attività criminali e rendere così evidenti improvvise accelerazioni nei volumi di scambio e nei valori attribuiti ai singoli beni ed attività.
9/2714/209. Andrea Orlando, Garavini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni per canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/210. Sereni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate ad accelerare i pagamenti dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, con particolare riguardo a quelli nei confronti degli enti territoriali.
9/2714/211. Misiani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'esclusione, in via straordinaria per l'anno 2010, dai saldi utili del patto di stabilità interno una parte dei pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
9/2714/212. Boccia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'esclusione, in via straordinaria per l'anno 2010, dai saldi utili del patto di stabilità interno una parte dei pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
9/2714/213. De Micheli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/2714/214. Marchignoli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/2714/215. Zunino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
9/2714/216. D'Antoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
9/2714/217. Froner.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale al ripristino delle originarie dotazioni finanziarie per il Mezzogiorno, a partire dal FAS, confermando la destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali.
9/2714/218. Vico.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento delle risorse destinate a finanziamento della misura in materia di 5 per mille IRPEF.
9/2714/219. Sposetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale per far fronte alle anticipazioni finanziarie per il risarcimento a favore delle vittime e per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella città di Viareggio il 29 giugno 2009.
9/2714/220. Mariani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
è di una gravità inaudita la previsione che a tutte le attività finanziarie e patrimoniali per le quali si chiede l'utilizzo dello scudo fiscale non verrà applicata la normativa anti-riciclaggio che impone l'obbligo di segnalazione per operazioni che si sospetti coprano il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento del terrorismo. Inoltre poiché la normativa antiriciclaggio nazionale recepisce due direttive comunitarie, tale previsione mette l'Italia fuori dall'Europa;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati.
inoltre, negli altri paesi gli «scudi» permettono una cosa ancora più importante: la lotta ai paradisi fiscali, lotta che si attua raccogliendo dati sugli intermediari finanziari e sulle piazze finanziarie presso cui le somme sono state collocate durante il periodo dell'esportazione, ricostruendo una tracciabilità per questi capitali. È così che le amministrazioni fiscali acquisiscono informazioni cruciali, da utilizzare per indurre a comportamenti più rigorosi le banche e i paesi fuori linea. Ed è in tal modo che l'amministrazione fiscale statunitense ha costruito le informazioni che le hanno permesso di aprire specifici e duri contenziosi con alcune banche svizzere,

impegna il Governo

ad avviare un confronto in sede europea sulla possibilità di apportare correttivi alla normativa in materia di scudo fiscale finalizzati a vincolare il rientro dei capitali esportati all'estero alla patrimonializzazione delle imprese.
9/2714/221. Baretta.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e potenziare il ruolo delle polizze assicurative contro i rischi connessi ad eventi atmosferici e calamitosi.
9/2714/222. Oliverio

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento per l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005.
9/2714/223. Zucchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento dei contratti di filiera nel mondo agricolo e alla loro estensione a tutto il territorio nazionale.
9/2714/224. Fiorio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento di progetti relativi all'imprenditoria giovanile nell'agricoltura e nella pesca.
9/2714/225. Trappolino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate alla proroga delle agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del paese previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n.81 del 2006
9/2714/226. Servodio.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate ad interventi di sostegno dei produttori agricoli per la crisi del settore ortofrutticolo.
9/2714/227. Brandolini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse destinate al finanziamento di iniziative a favore della pesca.
9/2714/228. Sani.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale per finanziare, in via straordinaria per 1'anno 2010, l'istituzione di un «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» finalizzato alla concessione di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria del settore agroalimentare.
9/2714/229. Cenni.

La Camera,
premesso che:
la lotta ai paradisi fiscali è stata al centro dei più recenti vertici internazionali in materia economica;
tutti i principali Paesi si sono impegnati a indurre con ogni mezzo modifiche alle legislazioni fiscali dei Paesi «opachi»;
i Ministri delle finanze del G20 han o stabilito nel documento finale del G20 finanziario di Londra che a partire dal 2010 i paradisi fiscali saranno sanzionati se rifiuteranno di conformarsi alle norme internazionali;
la pubblicazione della lista nera di paradisi fiscali da parte dell'Ocse ha determinato un'immediata reazione degli stati incriminati, che si sono dichiarati pronti ad adeguarsi alle richieste della comunità internazionale. La black list ha l'intento di indurre spontaneamente gli Stati non cooperativi ad assicurare lo scambio di informazioni, modificando la propria legislazione interna in materia di segreto bancario;
per uscire dalla black list, i Paesi in essa presenti devono rinegoziare accordi di scambio di informazioni con almeno dodici Paesi;

impegna il Governo

a concludere rapidamente la rinegoziazione degli accordi con i paradisi fiscali intenzionati ad uscire dalla black list dell'Ocse e a presentare al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti relativamente agli accordi in oggetto entro il 31 dicembre 2009.
9/2714/230. Causi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame integra il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, che costituisce un tassello fondamentale dell'azione di Governo volta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;
si ritiene necessario, in questa eccezionale fase di crisi, creare un contesto legislativo il più possibile snello e chiaro per le nostre imprese, sempre più impegnate ad affrontare la competizione non sempre leale delle aziende extra UE;
antecedentemente all'introduzione del quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il trasferimento del plafond all'affittuario in sede di affitto di azienda non era specificamente regolamentato dalla legge e l'orientamento del Ministero, contenuto in varie risoluzioni a cominciare dal 1975, era di sussistenza del diritto al trasferimento, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni;
poiché le pronunce ministeriali erano parzialmente contraddittorie e si riferivano non solo all'affitto, ma a tutte le fattispecie di trasferimento di azienda, con il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, anche a fini interpretativi, come è dato leggere nella relazione al decreto-legge, limitatamente all'affitto di azienda, fu introdotta la normativa attualmente vigente in tema di plafond, che dispone che nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio;
il comma 6 dello stesso decreto n. 417 del 1991 stabiliva che: «La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5»;
la ratio legis è desumibile dalla relazione tecnica al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, nella quale è dato leggere: «La norma prevede il trasferimento del beneficio di acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore dell'affittuario dell'azienda. Trattasi di una no a avente carattere interpretativo, conforme all'orientamento già dato dall'amministrazione finanziaria. Non si ravvisa nella fattispecie nessuna erosione della base imponibile e quindi nessun effetto sul gettito del bilancio dello Stato»; da quanto sopra appare evidente che di tutte le condizioni richieste nella precedente produzione ministeriale non è fatta alcuna menzione nella legge e che dignità di legge venne unicamente conferita alla volontà delle parti, che debbono espressamente indicare nel contratto il trasferimento del plafond e all'obbligo di comunicazione al competente ufficio IVA del trasferimento avvenuto;
successivamente, in contraddizione con quanto espresso dal legislatore pochi mesi prima, il Ministero, con risoluzione 45017 del 1992, dopo aver sancito il carattere derivativo del diritto al trasferimento del plafond nell'affitto di azienda, reintroduce un'ulteriore condizione con le parole «laddove, ovviamente, viene previsto il trasferimento del beneficio solo se vengono ceduti quantomeno i rapporti con la clientela, oltre all'università costituente l'azienda.»;

impegna il Governo

a dare un'interpretazione autentica tramite idoneo provvedimento per chiarire se i requisiti richiesti dall'articolo 8, quarto comma, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopra citato, ovvero la presenza di un contratto di affitto di azienda in cui il trasferimento del beneficio sia espressamente previsto e comunicato entro trenta giorni all'ufficio IVA competente, siano, non solo necessari, ma anche sufficienti.
9/2714/231. Polledri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto-legge in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanzi ia e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis, che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
infatti, a differenza delle precedenti edizioni, l'attuale scudo fiscale è accessibile anche alle società estere collegate e controllate dalle imprese italiane le quali, dovendo far emergere in bilancio delle somme non giustificabili attraverso i bilanci di precedenti esercizi, potrebbero risultare passive di applicazione di reati penali collegati alla veridicità dei bilanci, in primo luogo il reato di falso in bilancio, che la nuova norma decide di non rendere applicabile;
è di una gravità inaudita la previsione che a tutte le attività finanziarie e patrimoniali per le quali si chiede l'utilizzo dello scudo fiscale non verrà applicata la normativa antiriciclaggio che impone l'obbligo di segnalazione per operazioni che si sospetti coprano il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento del terrorismo. Inoltre poiché la normativa antiriciclaggio nazionale recepisce due direttive comunitarie, tale previsione mette l'Italia fuori dall'Europa;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo scudo italiano è uguale a quello adottato in altri Paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli scudi non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri Paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i Paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un relazione, entro il mese di gennaio 2010, che dia conto dell'andamento dello scudo fiscale e che contenga:
l'ammontare complessivo, e disaggregato per regioni e province, dei valori rimpatriati e regolarizzati e quello delle somme versate;
gli importi attribuibili alle attività oggetto di emersione, distinti per strumento utilizzato (rimpatrio o regolarizzazione) e natura del e attività regolarizzate o rimpatriate (denaro e altre attività finanziarie, beni immobili, diritti immobiliari e altri investimenti di natura non finanziaria);
i casi in cui l'amministrazione, eseguendo la sua ordinaria attività di accertamento, non ha potuto procedere per le garanzie fornite dallo scudo fiscale.
9/2714/232. Fluvi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame intende apportare correzioni al decreto-legge anticrisi (n. 78 del 2009), intervenendo su alcuni punti e migliorando la portata delle misure;
come evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse attese dalle disposizioni tracciate dal presente decreto-legge, in materia di regolarizzazione e di rimpatrio delle somme e degli altri beni detenuti all'estero in violazione di disposizioni valutarie e tributarie, sono destinate a finanziare alcuni importanti interventi non previsti dalla prossima legge finanziaria;
la richiesta di impegno formulata al Governo al fine di riconoscere ai cittadini italiani residenti all'estero, che svolgono lavoro dipendente presso amministrazioni pubbliche italiane operanti all'estero come sostituti d'imposta, il diritto di godere dell'utilizzo di procedure fiscali semplificate, che si possono sostanziare con la facoltà dell'utilizzo del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, anziché del modello UNICO, è stata accolta con favore dallo stesso Governo in occasione dell'esame dell' A.C 2561;
il modello 730, a differenza del modello UNICO, è semplice da compilare e permette di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, di rateizzare le trattenute in più mesi e di trarre vantaggio dalla dichiarazione in forma congiunta, non possibile tramite il modello UNICO, in tempi rapidi;
l'auspicio è che a tale impegno dell'Esecutivo possa far seguito una reale integrazione del riconoscimento tra le righe dei prossimi provvedimenti delle leggi finanziaria e di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, con apposite disposizioni nell'ambito della legge finanziaria 2010, il diritto di accedere in maniera semplificata all'amministrazione pubblica per i cittadini italiani residenti all'estero, ovvero l'ipotesi di applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, anche nei confronti dei dipendenti pubblici non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/233. Angeli, Di Biagio, Picchi, Berardi.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare parte del gettito che lo scudo fiscale produrrà al reintegro del Fondo di protezione civile di cui alla legge n.195 del 1991.
9/2714/234. Mannino.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a stanziare una quota percentuale delle risorse affluenti alle casse dello Stato per effetto dell'entrata in vigore delle norme relative allo scudo fiscale, alla realizzazione e completamento delle infrastrutture strategiche mancanti e necessarie per lo sviluppo del Meridione in generale, e della Puglia in particolare.
9/2714/235. Ria.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a riservare una percentuale dell'ammontare di risorse derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni riguardante il rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero al settore della sicurezza e della difesa, con particolare riferimento al rinnovo dei contratti, all'incremento di personale e all'ammodernamento del materiale impiegato dalle Forze dell'ordine.
9/2714/236. Vietti.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a destinare una quota delle entrate derivanti dall'applicazione delle presente disciplina per la realizzazione di una bonifica radicale e sicura delle zone della provincia di Cosenza e di Crotone interessate dal ritrovamento di materiali e di rifiuti tossici pericolosi, sia in mare che all'interno di scuole ed edifici privati e di procedere nella ricerca di eventuali ulteriori zone utilizzate come discariche abusive di rifiuti pericolosi, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e del delicato ecosistema del Mediterraneo.
9/2714/237. Tassone.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a riservare una quota delle risorse che l'erario incasserà in conseguenza dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, al miglioramento della qualità del servizio offerto dalle Ferrovie dello Stato sulle tratte regionali maggiormente utilizzate dai pendolari.
9/2714/238. Zinzi.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indirizzare parte del gettito che deriverà dallo scudo fiscale ad interventi in favore di quelle aree del Paese, soprattutto del Mezzogiorno, che sono state colpite in questi ultimi mesi da ondate di maltempo ed eventi calamitosi che hanno distrutto, in particolare, le coltivazioni, aggravando ancor più la situazione dell'agricoltura del Paese, anche mediante un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.
9/2714/239. Ruvolo, Delfino.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a evitare che, successivamente alla regolarizzazione ed al rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all'estero, gli stessi vengano nuovamente trasferiti in altri paesi per motivi fiscali.
9/2714/240. Romano.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a destinare, stante la situazione drammatica in cui versano le carceri italiane, le entrate derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale alla ristrutturazione delle sezioni carcerarie esistenti, alla costruzione di nuovi padiglioni in quelli esistenti, oltre al completamento di nove carceri, già in fase avanzata, e alla realizzazione di 18 nuovi penitenziari, così come previsto dal piano carceri, annunciato dal Governo, che lamenta la mancanza di risorse.
9/2714/241. Rao.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a prevedere che, nella assegnazione delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della adesione dei soggetti interessati alle disposizioni recate dal provvedimento in materia di rimpatrio di attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, vengano destinate delle risorse aggiuntive per estendere l'agevolazione agli investimenti in macchinari e attrezzature previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, attualmente limitata a quelli individuati alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, ad altre tipologie di settori e macchinari.
9/2714/242. Poli, Ruggeri.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare al finanziamento degli stanziamenti in favore dei Paesi in via di sviluppo, una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale
9/2714/243. Pezzotta.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a prevedere misure che indirizzino le risorse rimpatriate al rafforzamento del patrimonio netto delle banche in generale e della istituenda Banca del Sud in particolare, al fine di rendere maggiormente accessibile il credito alle piccole e medie imprese del Paese, particolarmente provate dalla stretta sul credito conseguente alla crisi finanziaria.
9/2714/244. Occhiuto.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una parte delle disponibilità finanziarie derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento delle dotazioni in favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stante la mancanza di adeguate risorse umane e materiali necessarie allo svolgimento del ruolo ad essi affidato a protezione della incolumità e sicurezza dei cittadini.
9/2714/245. Naro.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'entrata in vigore dello scudo fiscale a programmi di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, al fine di eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o ridurne le concentrazioni, in Sardegna in generale e nell'area del Sulcis Iglesiente in particolare.
9/2714/246. Mereu.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a destinare una percentuale delle risorse aggiuntive che deriveranno dall'applicazione dello scudo fiscale al completamento degli interventi riguardanti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile in Abruzzo, con particolare riferimento al centro storico de L'Aquila, in quanto risultano assai carenti le risorse da destinare al recupero del suo patrimonio artistico-architettonico.
9/2714/247. Mantini.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a destinare le maggiori risorse derivanti dall'entrata in vigore dello scudo fiscale a finanziare il piano di intervento di bonifica dei siti di interesse nazionale individuati sul territorio ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e del successivo decreto legislativo correttivo n. 4/2008.
9/2714/248. Libè.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie di immobili con tecnologie ecologiche e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
9/2714/249. Mondello, Libè.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a finalizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero alla sottoscrizione di titoli di Stato, al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese.
9/2714/250. Galletti.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di finalizzare le risorse derivanti dal rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero ad iniziative di patrimonializzazione del sistema produttivo italiano quale contributo al rilancio e sostegno dell'economia nazionale.
9/2714/251. Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, per potenziare le disponibilità finanziarie pubbliche a sostegno delle attività di ricerca, al fine di contribuire allo sviluppo dell'innovazione del sistema produttivo del Paese.
9/2714/252. Drago.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

ad introdurre nel sistema fiscale italiano, grazie alle risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione dello scudo fiscale, misure agevolative in favore delle famiglie con figli.
9/2714/253. Delfino.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale, ad incremento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) di cui alla legge n. 328/2000 e del Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 285/97.
9/2714/254. De Poli.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare una parte delle risorse che affluiranno nelle casse dell'erario, al fine di estendere tutte le tipologie di ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori con contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro precario che ne sono attualmente sprovvisti.
9/2714/255. Compagnon.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

al fine di evitare che la riduzione dell'entità del Fondo Unico dello Spettacolo possa comportare ricadute negative per fondazioni lirico-sinfoniche, cinema, attività teatrali di prosa, attività musicali, danza, circhi e spettacolo viaggiante ed altro, ad assumere immediate misure per destinare al FUS in via straordinaria, una quota parte del gettito che deriverà dall'applicazione della nuova disciplina riguardante lo scudo fiscale.
9/2714/256. Ciocchetti.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a destinare risorse sufficienti, a valere sul gettito atteso dall'entrata in vigore dello scudo fiscale, per stabilizzare la misura del 5 per mille, agevolazione attesa da organizzazioni di volontariato, enti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni ambientaliste e di promozione sociale, che lamentano forti ritardi nell'erogazione del contributo.
9/2714/257. Cera.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le risorse che si renderanno disponibili a seguito della introduzione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero, alla regolarizzazione del personale precario, docente ed ausiliario della scuola cui non verrà, per questo anno, rinnovato il contratto.
9/2714/258. Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse liberate dall'applicazione della nuova disciplina riguardante il rimpatrio delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero all'introduzione del quoziente familiare, più volte annunciata dal Governo e dalla maggioranza, ma sempre rinviata a causa della insufficienza di risorse economiche.
9/2714/259. Buttiglione.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una percentuale del gettito affluente alle casse dello Stato per effetto delle misure previste dal provvedimento in tema di scudo fiscale al finanziamento delle missioni internazionali di pace e delle Forze Armate e di polizia.
9/2714/260. Bosi.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni correttive al decreto legge n. 78 del 2009 hanno interessato in modo particolare l'articolo 13-bis, che disciplinava il rientro dei capitali e delle attività finanziarie detenute illegalmente all'estero;
le modifiche hanno di fatto introdotto una sanatoria per una serie considerevole di reati penalmente rilevanti;
i dibattiti che hanno interessato le origini della crisi si sono soffermati spesso sull'aspetto dei comportamenti e sulla mancanza di etica che li ha originati: il decreto va esattamente contro le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche;
lo scudo fiscale trae origine dalla esigenza del Governo di aumentare il gettito erariale, al fine di liberare risorse finanziarie;
pur con tutte le riserve del caso, lo scudo fiscale potrebbe quindi almeno svolgere la funzione di volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale, al potenziamento dei controlli e delle ispezioni per l'emersione delle posizioni irregolari, al fine di contrastare il lavoro sommerso.
9/2714/261. Nunzio Francesco Testa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,

impegna il Governo

a finalizzare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle detrazioni relative alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/2714/262. Tocci.

La Camera,
premesso che:
è in corso un'azione internazionale congiunta finalizzata al rimpatrio di capitali detenuti presso paesi che non permettono un adeguato scambio di informazioni fra amministrazioni, i cosiddetti paradisi fiscali;
nella valutazione dell'OECD del 28 settembre 2009 tutti i paesi e le istituzioni finanziarie si sono impegnate a migliorare la trasparenza e ad adottare degli scambi effettivi di informazione in materia fiscale;
la Repubblica Italiana ha firmato ma non ha ratificato, tra gli altri, i seguenti trattati del Consiglio d'Europa:
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198) entrata in vigore il 1o maggio 2008;
Protocollo addizionale alla Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (STCE n. 191) entrata in vigore il 1o febbraio 2005;
Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione (STCE n. 174) entrata in vigore il 1o novembre 2003;
Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (STCE n. 173) entrata in vigore il 1o luglio 2002;
l'Italia è osservatore ma non membro del Comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) del Consiglio, comitato di cui San Marino è membro e la Santa Sede è osservatore,

impegna il Governo

a) ad effettuare una ricognizione degli accordi internazionali in essere con Stati terzi che risultino, se non formalmente, sostanzialmente in contrasto con gli accordi internazionali contro i paradisi fiscali;
b) a ratificare i seguenti trattati del Consiglio d'Europa già firmati dalla Repubblica Italiana:
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198) entrata in vigore il 1o maggio 2008;
Protocollo addizionale alla Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (STCE n. 191) entrata in vigore il 1o febbraio 2005;
Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione (STCE n. 174) entrata in vigore il 1o novembre 2003;
Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (STCE n. 173) entrata in vigore il 1o luglio 2002;
c) a divenire membro del Comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) del Consiglio d'Europa.
9/2714/263. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.