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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 28 ottobre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 ottobre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Capitanio Santolini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Messina, Migliavacca, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Capitanio Santolini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Fitto, Frassinetti, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maran, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Messina, Migliavacca, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 ottobre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NASTRI: «Modifica alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul carburante utilizzato nel settore agricolo» (2856);
GRAZIANO: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi di lavoro dipendente e di base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, nonché al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di trattamento tributario della previdenza complementare» (2857);
MAURIZIO TURCO ed altri: «Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare» (2858);
FARINA COSCIONI ed altri: «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale» (2859);
MANCUSO: «Modifica all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore degli invalidi totali» (2860);
PAGLIA: «Istituzione della riserva di completamento delle Forze armate» (2861);
STUCCHI ed altri: «Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (2862).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 27 ottobre 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
REGUZZONI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale» (doc. XXII, n. 12).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge VELTRONI ed altri: «Norme per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza» (2668) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Misiani.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Sbai ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
SBAI: «Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di scioglimento di associazioni politico-religiose che si ispirano al fondamentalismo islamico» (2662).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2627, d'iniziativa dei deputati CASINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione delle medesime da parte di minori».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
CASINI ed altri: «Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione delle medesime da parte di minori» (2627) Parere delle Commissioni I, X e XII;
BRIGANDÌ ed altri: «Abrogazione della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati» (2796) Parere delle Commissioni I e V.

VIII Commissione (Ambiente):
MIGLIORI: «Modifiche agli articoli 94 e 242 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di requisiti dei progettisti e di qualifiche dei soggetti ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale» (2687) Parere delle Commissioni I, II, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
MAURIZIO TURCO ed altri: «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate» (2711) Parere delle Commissioni II, V, VII e XI.

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (2836) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura):
CARLUCCI: «Disposizioni in favore delle attività dello spettacolo, mediante la partecipazione alla gestione, alla destinazione e ai proventi dell'alienazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575» (2755) Parere delle Commissioni I, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con le regioni.

Il ministro per i rapporti con le regioni, con lettera del 14 ottobre 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno ROSATO ed altri n. 9/2362/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 maggio 2009, concernente la convocazione di una conferenza finalizzata ad affrontare la situazione di criticità dei distributori di carburante e delle tabaccherie penalizzati dalla loro dislocazione sull'area confinaria italo-slovena.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere del 16 e del 19 ottobre 2009, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno COSTANTINI n. 9/1185/39 e GINOBLE ed altri n. 9/1185/119, concernenti l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 giugno 2008, CALGARO n. 9/1185/120, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la realizzazione di interventi di trasporto urbano metropolitano per la città di Torino, LENZI ed altri n. 9/1185/158, accolto dal Governo sempre nella seduta dell'Assemblea del 26 giugno 2008, concernente il ripristino di fondi per l'opera metropolitana di Bologna.

Il ministro ha altresì trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva TORTOLI ed altri n. 8/00037, accolta dal Governo ed approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) nella seduta del 19 marzo 2009, concernente la lotta agli incidenti stradali e la messa in sicurezza della rete stradale nazionale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 ottobre 2009, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni BUTTIGLIONE ed altri n. 1/00192 e BARANI ed altri n. 1/00211, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 15 luglio 2009, riguardanti la presentazione di una risoluzione delle Nazioni Unite che condanni l'uso dell'aborto come strumento di controllo demografico.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 27 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti e progetti di atti:
14806/09 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa, che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
14784/09 - Nota della Presidenza sullo stato dei lavori concernenti la notifica relativa all'articolo 1, terzo comma, del Trattato dell'Unione europea quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettera l), della legge 4 marzo 2009, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (142).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) nonché alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 27 dicembre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n, 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (143).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissione riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 novembre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (144).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 novembre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (145).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissione riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 novembre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (146).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprime il prescritto parere entro il 7 dicembre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 novembre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (147).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 novembre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (148).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 2009.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2009, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 30 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (149).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 2009. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 novembre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI SORO ED ALTRI N. 1-00256 E BORGHESI ED ALTRI N. 1-00259 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER L'IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE APPROVATA DALLA REGIONE SARDEGNA IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA MEDIANTE IL RILANCIO DEL SETTORE EDILIZIO E INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Mozioni

La Camera,
premesso che:
con legge 9 gennaio 2006, n. 14, avente per oggetto «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000», l'Italia ha assunto precisi impegni internazionali per l'attuazione di politiche di tutela dei beni paesaggistici insistenti sul proprio territorio e con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, denominato «Codice dei beni culturali e del paesaggio», si è inteso applicare su tutto il territorio nazionale una disciplina uniforme ed innovativa in materia di tutela del paesaggio in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;
la regione Sardegna, in attuazione delle disposizioni contenute nelle norme in premessa, ha approvato, in data 7 settembre 2006, con decreto del Presidente della giunta regionale n. 82, il piano paesaggistico regionale attraverso le procedure previste dalla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, e così, come espressamente previsto dal cosiddetto «codice Urbani», ha sottoscritto specifica intesa con il ministero per i beni e le attività culturali attestante la piena conformità dal piano approvato con la disciplina di cui all'articolo 143 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio;
sulla base dell'accordo Stato-regioni del 1o aprile 2009 in materia di «piano casa», la regione Sardegna ha approvato, in data 16 ottobre 2009, un provvedimento denominato «Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo», nel quale si dispone, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo in maniera del tutto arbitraria, la soppressione delle norme di salvaguardia del piano paesaggistico in vigore, con un processo di «de-pianificazione» in deroga, che prevede aumenti volumetrici generalizzati fino al 40 per cento dei volumi esistenti anche in aree sottoposte a regime di tutela integrale e differenziata in base all'articolo 142 del Codice (aree tutelate per legge), nonché in aree sottoposte a vincolo dal piano per l'assetto idrogeologico;
poiché, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 51 del 2006, è «il legislatore statale a conservare il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali», a fronte della vigenza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che informa le norme della disciplina paesaggistica della Sardegna, non risultano operanti altri indirizzi del legislatore statale che autorizzino disposizioni in deroga a quelle espressamente in vigore;
per specifica disposizione del Codice e per le finalità in esso contenute, «le previsioni dei piani paesaggistici (...) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico» (articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e, per svariati ulteriori motivi, la legge della regione Sardegna appare in contrasto con le disposizioni del legislatore statale, che attua un principio costituzionale di tutela del paesaggio;
l'eventuale applicazione sul territorio della Sardegna di dette norme regionali comporterebbe una grave ed irreversibile attività di depauperamento e devastazione del patrimonio paesaggistico tutelato dal piano e le stesse norme regionali appaiono del tutto in contrasto sia con le norme statali che con quelle regionali di attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
la pianificazione paesaggistica è materia delegata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio dallo Stato alle regioni e lo Stato si riserva di vigilare sull'attività delle regioni, ai sensi dell'articolo 155 del Codice;
le previsioni dei piani paesaggistici, in virtù della tutela costituzionale che realizzano, «sono cogenti» ed «immediatamente prevalenti» su qualunque disposizione difforme anche di carattere settoriale e ciò rende urgente ed indispensabile verificare la legittimità e la coerenza della legge regionale della Sardegna, anche al fine di prevenire un danno ambientale e paesaggistico irreversibile e gravi ripercussioni sociali ed economiche,

impegna il Governo

a verificare la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione, per le evidenti violazioni delle norme statali, costituzionali e comunitarie, della legge della regione Sardegna recante «Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo».
(1-00256)
«Soro, Franceschini, Pes, Sereni, Bressa, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Schirru».

La Camera,
premesso che:
nel mese di marzo 2009 il Governo ha avviato alcune misure per il rilancio del settore edilizio - il cosiddetto «piano casa 2» - che si sarebbe dovuto articolare in tre momenti tra loro collegati: una intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, un decreto-legge con l'obiettivo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace la disciplina dell'attività edilizia, e un disegno di legge delega per un generale riordino della materia urbanistico-edilizia;
l'ordine logico e cronologico doveva essere quello individuato in sede di Conferenza Stato-regioni del 31 marzo 2009: prima una sorta di legge quadro statale, quindi a seguire le leggi regionali di natura attuativa. In realtà si è assistito ad un'evidente anomala inversione: il Governo non ha ancora emanato alcun provvedimento in materia e si trova paradossalmente ad attendere che tutte le regioni abbiano fatto la propria legge, per poi «adeguarsi» con una legge nazionale;
il risultato è un'assenza di regole chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, nonché una procedura di dubbia costituzionalità;
finora è stato, infatti, perfezionato solamente il primo dei tre provvedimenti, ovvero l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nella quale le regioni si sono impegnate ad approvare, entro e non oltre 90 giorni, proprie leggi volte a regolamentare interventi di ampliamento e modifica architettonica e/o energetica degli edifici e a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con relativo ampliamento della volumetria esistente per edifici a destinazione residenziale;
a tutt'oggi le regioni che hanno provveduto ad emanare proprie leggi in materia sono state: Abruzzo (legge 19 agosto 2009, n. 16); Basilicata (legge 7 agosto 2009, n. 25); Emilia Romagna (legge 6 luglio 2009, n. 6); Lazio (legge 11 agosto 2009, n. 21); Lombardia (legge 16 luglio 2009, n. 13); Marche (legge 8 ottobre 2009, n. 22); Piemonte (legge 14 luglio 2009, n. 20); Puglia (legge 30 luglio 2009, n. 14); Toscana (legge 8 maggio 2009, n. 24); Umbria (legge 26 giugno 2009, n. 13); Valle d'Aosta (legge 4 agosto 2009, n. 24); Veneto (legge 8 luglio 2009, n. 14); Provincia autonoma di Bolzano (delibera 15 giugno 2009, n. 1609); Sardegna (legge 16 ottobre 2009). La Provincia autonoma di Trento non ha previsto di dare attuazione all'intesa del 31 marzo 2009, in quanto con la legge n. 2 del 2009 ha già varato un piano di incentivi finanziari destinato ad interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione. Per molte di queste leggi è, peraltro, scaduto il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 127 della Costituzione, per una loro eventuale impugnazione;
ricordiamo che il «governo del territorio» rientra nella cosiddetta legislazione «concorrente» tra Stato e regioni (articolo 117 della Costituzione). Si tratta, dunque, di una competenza e di una responsabilità condivisa, dove entrambi i soggetti «concorrono», ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per il raggiungimento di una finalità avente interessi pubblici. E sempre nell'ambito della legislazione concorrente rientrano sia la materia urbanistica (sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003), che quella edilizia (sentenza Corte costituzionale n. 362 del 2003), in quanto comunque riconducibili al «governo del territorio»;
peraltro, l'articolo 9 della nostra Carta costituzionale «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», anteponendolo a qualsiasi altro interesse;
il «cuore» del suddetto «piano casa» è nei fatti la possibilità di costruire in deroga ai piani regolatori, con l'obiettivo principale di rispondere alla necessità di sostenere il settore delle costruzioni e le imprese edili colpite dalla crisi;
di fatto, si assiste ad interventi delle singole regioni effettuati con modalità diverse, sulla base delle loro esigenze territoriali e senza alcun coordinamento da parte dello Stato. Una serie di interventi che «gonfiano» le cubature esistenti (20-30 per cento), sopraelevano gli edifici, consentono di demolire e trasferire altrove;
la «babele urbanistica» conseguente alle differenze di carattere sostanziale tra le norme regionali fin qui approvate impone un particolare controllo e monitoraggio del Governo, proprio per il ruolo primario che la Costituzione gli assegna in materia di governo del territorio;
ultima in ordine di tempo è stata la legge della regione Sardegna del 16 ottobre 2009 in materia di rilancio del settore edilizio, che si inserisce all'interno di una revisione del piano paesaggistico regionale e che prevede - tra le altre cose - aumenti di volumetrie dal 10 al 45 per cento, anche in aree sottoposte a regime di tutela integrale in base all'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e quindi in violazione del medesimo, nonché in aree sottoposte a vincolo per l'assetto idrogeologico;
la medesima legge prevede interventi edilizi che possono ricadere anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e consente gli ampliamenti in via definitiva, sono cioè attuabili sempre indipendentemente da una scadenza temporale, mentre invece, in base all'intesa Stato-regioni del 31 marzo 2009, le leggi regionali avrebbero dovuto avere carattere di «straordinarietà», con un termine di efficacia non superiore a 18 mesi, «salvo diverse determinazioni delle singole regioni», che però non può e non deve essere inteso come un «senza termine»;
la medesima legge autorizza, inoltre, interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti»;
inoltre, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Italia ha dato attuazione alle previsioni della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora, creatrice della rete «Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)», per la salvaguardia delle aree e specie naturali identificative del territorio europeo. L'elenco della regione biogeografica mediterranea, comprendente la Sardegna, è stato approvato con decisione della Commissione europea 19 luglio 2006, n. 3261. in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21 settembre 2006, n. L259;
l'applicazione indiscriminata, spes- so in regime di dichiarazione di inizio attività - quindi in assenza di alcuna vigilanza e valutazione preventiva da parte della pubblica amministrazione in sede autorizzatoria - del regime degli aumenti volumetrici e delle relative modifiche territoriali confligge fortemente anche con gli obblighi dello Stato derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, in quanto applicabile anche entro tutte le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE citata, con il rischio evidente di trascinare l'Italia in una lunga serie di procedure di infrazione e contenziosi,

impegna il Governo:

a verificare se sussistano i presupposti per promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Sardegna del 16 ottobre 2009, in quanto eccedente le competenze costituzionalmente previste, nonché in violazione dell'articolo 9 della Carta costituzionale, della normativa nazionale in materia e della legislazione comunitaria in materia di habitat, fauna e flora (direttiva n. 92/43/CEE);
a verificare se sussistano violazioni della normativa esistente in materia urbanistica e di tutela del territorio e, conseguentemente, se sussistano i presupposti per l'impugnazione delle leggi regionali approvate e attuative del cosiddetto «piano casa», qualora ancora nei termini costituzionalmente previsti;
a verificare, nell'ambito dei poteri garantiti dall'articolo 127 della Costituzione, e stante l'estrema delicatezza di un ambito quale quello del governo del territorio e della tutela del paesaggio, il pieno rispetto da parte delle future leggi regionali attuative del «piano casa», di cui all'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni il 31 marzo 2009, della normativa statale, costituzionale e comunitaria.
(1-00259)
«Borghesi, Palomba, Donadi, Evangelisti, Piffari, Scilipoti, Misiti».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1500 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A DUBAI IL 13 DICEMBRE 2003 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2552-A)

A.C. 2552-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, con la correzione risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009.

A.C. 2552-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quando disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

A.C. 2552-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Intese intergovernative).

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

A.C. 2552-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2552-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2552-A - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, è uno strumento fondamentale per rafforzare la cooperazione in materia di difesa con un Paese che ha acquisito una crescente importanza per il mantenimento degli equilibri geo-strategici nell'area del Golfo, contribuendo a sviluppare ulteriormente la stretta amicizia fra le due parti;
gli Emirati Arabi Uniti costituiscono un partner di primaria importanza per le missioni di pace che vedono impegnata l'Italia nelle aree circonvicine;
a tal fine gli Emirati Arabi Uniti hanno concesso l'uso della base aerea di Al Bateen, da cui partono i voli italiani indispensabili per approvvigionare le nostre missioni in Afghanistan,

impegna il Governo

a porre in essere, una volta espletate le procedure di ratifica ed entrato in vigore il presente Accordo, l'avvio di un'azione negoziale nei confronti della parte emiratina, protesa ad adattare il testo dell'Accordo, con particolare riferimento all'articolo 7 in materia di applicabilità delle rispettive legislazioni nazionali, alla luce delle innovazioni intervenute, dalla firma del trattato (2003) alla sua ratifica, nel panorama giuridico nazionale e internazionale e nel dibattito parlamentare, e tenuto anche conto delle formulazioni utilizzate in trattati medio tempore firmati dall'Italia su temi analoghi.
9/2552-A/1. Malgieri, Mecacci, Barbi, Evangelisti, Volontè.

La Camera,
premesso che:
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, è uno strumento fondamentale per rafforzare la cooperazione in materia di difesa con un Paese che ha acquisito una crescente importanza per il mantenimento degli equilibri geo-strategici nell'area del Golfo, contribuendo a sviluppare ulteriormente la stretta amicizia fra le due parti;
gli Emirati Arabi Uniti costituiscono un partner di primaria importanza per le missioni di pace che vedono impegnata l'Italia nelle aree circonvicine;
a tal fine gli Emirati Arabi Uniti hanno concesso l'uso della base aerea di Al Bateen, da cui partono i voli italiani indispensabili per approvvigionare le nostre missioni in Afghanistan,

impegna il Governo

a porre in essere, una volta espletate le procedure di ratifica ed entrato in vigore il presente Accordo, un'iniziativa tesa all'avvio di un negoziato nei confronti della parte emiratina, protesa ad adattare il testo dell'Accordo, con particolare riferimento all'articolo 7 in materia di applicabilità delle rispettive legislazioni nazionali, alla luce delle innovazioni intervenute, dalla firma del trattato (2003) alla sua ratifica, nel panorama giuridico nazionale e internazionale e nel dibattito parlamentare, e tenuto anche conto delle formulazioni utilizzate in trattati medio tempore firmati dall'Italia su temi analoghi.
9/2552-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Malgieri, Mecacci, Barbi, Evangelisti, Volontè.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1756 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 6 DICEMBRE 2006 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2765)

A.C. 2765 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.

A.C. 2765 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

A.C. 2765 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.615 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2765 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2765 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la Repubblica di Moldova è un Paese la cui sovranità e il controllo del territorio sono limitati dalla presenza della sedicente Repubblica di Transnistria, non riconosciuta né dalle istituzioni internazionali, né da governi europei o di altri continenti;
la cooperazione in materia di difesa è un tema strategico per la garanzia della sicurezza internazionale e nazionale;
l'OSCE, l'Unione europea ed il Consiglio d'Europa hanno espresso a più riprese forti preoccupazioni per le attività illegali, compreso il commercio d'armi, che avvengono nella regione della Transnistria,

impegna il Governo:

a rafforzare le attività delle organizzazioni internazionali, a partire dall'OSCE, dal Consiglio d'Europa e dall'UE, che mirano a trovare una soluzione politica alla situazione della Transnistria, in linea con il rispetto del diritto internazionale, in collaborazione con il nuovo Governo moldavo;
a contribuire a rafforzare la missione di controllo doganale del confine orientale della Moldova al fine di impedire le attività illegali di cui in premessa, visto anche l'avvio di un importante accordo di cooperazione in materia di difesa.
9/2765/1. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
la Repubblica di Moldova è un Paese la cui sovranità e il controllo del territorio sono limitati dalla presenza della sedicente Repubblica di Transnistria, non riconosciuta né dalle istituzioni internazionali, né da governi europei o di altri continenti;
la cooperazione in materia di difesa è un tema strategico per la garanzia della sicurezza internazionale e nazionale;
l'OSCE, l'Unione europea ed il Consiglio d'Europa hanno espresso a più riprese forti preoccupazioni per le attività illegali, compreso il commercio d'armi, che avvengono nella regione della Transnistria,

impegna il Governo:

a rafforzare le attività delle organizzazioni internazionali, a partire dall'OSCE, dal Consiglio d'Europa e dall'UE, che mirano a trovare una soluzione politica alla situazione della Transnistria, in linea con il rispetto del diritto internazionale, in collaborazione con il nuovo Governo moldavo;
a contribuire a sostenere la missione di controllo doganale del confine orientale della Moldova al fine di impedire le attività illegali di cui in premessa, visto anche l'avvio di un importante accordo di cooperazione in materia di difesa.
9/2765/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
con l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa vengono individuati ambiti e forme di cooperazione tra Italia e Moldova, tra cui sicurezza e politica di difesa, peace-keeping e operazioni umanitarie; rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
è necessario che nel territorio della Transnistria, parte della Repubblica di Moldova, autoproclamatasi indipendente ma non riconosciuta da alcuna nazione, si giunga al più presto a una pacifica e concordata soluzione del conflitto in atto anche perché ciò rappresenta un interesse strategico dell'Unione europea in un'ottica di tutela della stabilità del vicinato europeo e di prevenzione dei rischi legati al crimine organizzato in materia di armi e contrabbando;
attualmente in Transinstria è presente un contingente militare russo in missione di peace-keeping a presidio di depositi militari,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché nelle opportune sedi internazionali, soprattutto in ambito OSCE, venga affrontata la questione del conflitto tra Repubblica di Moldova e Transnistria al fine della ripresa di un negoziato stabile;
nell'attuazione dell'Accordo, ad adottare tutte le iniziative volte a impedire che materiali di armamento possano essere utilizzati in tale regione.
9/2765/2. Evangelisti, Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
con l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa vengono individuati ambiti e forme di cooperazione tra Italia e Moldova, tra cui sicurezza e politica di difesa, peace-keeping e operazioni umanitarie; rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
è necessario che nel territorio della Transnistria, parte della Repubblica di Moldova, autoproclamatasi indipendente ma non riconosciuta da alcuna nazione, si giunga al più presto a una pacifica e concordata soluzione del conflitto in atto anche perché ciò rappresenta un interesse strategico dell'Unione europea in un'ottica di tutela della stabilità del vicinato europeo e di prevenzione dei rischi legati al crimine organizzato in materia di armi e contrabbando;
attualmente in Transinstria è presente un contingente militare russo in missione di peace-keeping a presidio di depositi militari,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché nelle opportune sedi internazionali, soprattutto in ambito OSCE, venga affrontata la questione del conflitto tra Repubblica di Moldova e Transnistria al fine della ripresa di un negoziato stabile;
nell'attuazione dell'Accordo, ad adottare tutte le iniziative volte a impedire che materiali di armamento possano illegittimamente transitare ed essere utilizzati in tale regione.
9/2765/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Evangelisti, Di Stanislao.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per la piena applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia, affinché i detenuti stranieri scontino integralmente la pena nei Paesi d'origine - 3-00732

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
attualmente la popolazione carceraria presente negli istituti penitenziari del nostro Paese ammonta a circa 65 mila detenuti (esattamente 64.859 unità), cifra in costante aumento, come ricordato ultimamente durante un'audizione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati dal dottor Franco Ionta, direttore del dipartimento di amministrazione penitenziaria, nonché commissario straordinario per l'edilizia carceraria;
in riferimento al numero complessivo di detenuti presenti all'interno dei 206 istituti penitenziari dislocati nella penisola, i detenuti stranieri ammontano ad oltre 24 mila unità, rappresentando oltre il 37 per cento delle presenze, di cui 4.333 sono di origine comunitaria (3.953 uomini, 380 donne). mentre 19.666 sono di origine extracomunitaria (18.827 sono uomini, mentre 839 sono donne);
secondo gli ultimi dati disponibili, la presenza più significativa dell'ammontare complessivo di detenuti stranieri è rappresentata da albanesi e rumeni, con oltre 6 mila presenze, cui si aggiungono, in percentuali minori, tunisini, marocchini, algerini, nigeriani;
in alcuni istituti penitenziari la popolazione carceraria straniera è presente in percentuale ben superiore alla media nazionale, soprattutto negli istituti penitenziari collocati nel Nord del Paese, dove frequentemente la presenza di detenuti stranieri oscilla tra il 60-70 per cento, come nella casa circondariale di Padova, dove la popolazione straniera raggiunge all'incirca l'83 per cento, o nelle carceri di Alessandria e Brescia, dove i ristretti stranieri raggiungono il 72 per cento delle presenze;
il provvedimento di indulto, adottato con la legge n. 241 del 2006 sotto il precedente Governo Prodi e approvato con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, con la sola unica esclusione del gruppo Lega Nord Padania, si è dimostrato fallimentare, dal momento che in breve tempo il problema del sovraffollamento è tornato grave ed oltre un terzo di coloro che hanno beneficiato dell'indulto è incorso nella recidiva e ha fatto rientro in carcere, contribuendo ad aumentare il numero delle presenze negli istituti penitenziari del Paese;
il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria ricorda come, oltre al problema di sovraffollamento delle carceri, esista una cronica carenza di organico del personale penitenziario, valutata in oltre 5 mila unità, ed invita il Governo ad attivarsi immediatamente per sopperire a tale situazione, non oltremodo controllabile e differibile;
il trend di implementazione della popolazione carceraria, in ragione dell'afflusso costante e quotidiano, determina una situazione insostenibile e non risolvibile in breve tempo: sarebbe auspicabile che i detenuti stranieri potessero scontare la pena nelle carceri del loro Paese di origine;
recentemente il Ministro interrogato ha presentato il piano per l'emergenza carceri, che prevede una notevole implementazione dell'edilizia carceraria attraverso la costruzione di nuove carceri e l'ampliamento di quelle esistenti, con investimento pari ad 1 miliardo e 6 milioni di euro spalmato in tre anni;
alcuni organi di stampa riportano notizia di una possibile modifica dell'articolo 385 del codice penale, avente finalità di decongestionamento delle carceri, per consentire a tutti i condannati con pene fino a 12 mesi di poter scontare la pena «nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza», notizia che, se confermata, rappresenterebbe un nuovo indulto mascherato;
le convenzioni stipulate con i Paesi esteri per fare scontare la pena nei Paesi di origine rappresentano una soluzione utile a diminuire il numero della popolazione detenuta in questo momento in Italia, in ragione del costo giornaliero per ciascun detenuto di 148 euro e dell'immediata impossibilità di risolvere il problema del sovraffollamento -:
quali iniziative intenda assumere per una concreta applicazione delle varie convenzioni stipulate dall'Italia con i Paesi esteri da cui provengono i detenuti stranieri presenti nelle nostre carceri - a partire da Romania, Tunisia, Marocco, Algeria, Albania, Nigeria - affinché costoro scontino integralmente la pena nei Paesi d'origine, promuovendo, altresì, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento tra gli Stati dell'Unione europea delle sentenze penali che irrogano pene detentive e misure di privazione della libertà personale, che consentirebbe al nostro Paese, considerato l'alto tasso di migrazione comunitaria, di alleggerire il peso dell'esecuzione delle sentenze emesse, prescindendo dal consenso della persona trasferita. (3-00732)

Orientamenti del Ministro della giustizia in merito alla riforma delle professioni - 3-00733

MANTINI, VIETTI, RAO, RIA, VOLONTÈ, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, LIBÈ e GALLETTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Ministro interrogato ha annunciato il sostegno alla riforma dell'ordinamento forense, ora all'esame del Senato della Repubblica, che si ritiene urgente e necessaria;
tuttavia, non si sono sentiti impegni chiari rispetto alla riforma delle professioni, che è considerata altrettanto necessaria per la modernizzazione del nostro Paese, senza dimenticare che il Governo, ad avviso degli interroganti, non ha dimostrato di tenere in considerazione le istanze provenienti dal mondo delle professioni rispetto all'introduzione di agevolazioni e misure a sostegno a favore della categoria, soprattutto nei confronti dei professionisti più giovani;
il gruppo dell'Udc ha, al contrario, avanzato concrete proposte in tale direzione -:
quali iniziative concrete intenda adottare e con quali tempi in favore delle professioni, che rappresentano un settore essenziale per lo sviluppo e per l'occupazione nella società della conoscenza.
(3-00733)

Iniziative di competenza del Ministro della giustizia in merito al decesso del giovane Stefano Cucchi, avvenuto presso il reparto penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini di Roma - 3-00734

SORO, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, FERRANTI, AMICI, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, GIANNI FARINA, MELIS, ROSSOMANDO, SAMPERI, TENAGLIA, TIDEI, TOUADI, VACCARO, BORDO, D'ANTONA, FERRARI, FONTANELLI, GIOVANELLI, LANZILLOTTA, LO MORO, MINNITI, NACCARATO, POLLASTRINI, VASSALLO, ZACCARIA e BERNARDINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
come si apprende dagli organi di informazione, nella notte di giovedì 22 ottobre 2009, presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma, moriva il giovane Stefano Cucchi, arrestato la notte del 16 ottobre 2009 dai carabinieri, con l'accusa di spaccio di stupefacenti;
al momento dell'arresto, secondo quanto riferito dai familiari, il giovane stava bene, camminava sulle sue gambe e non aveva segni di alcun tipo sul viso. La mattina seguente, all'udienza per direttissima, il padre ha, però, notato tumefazioni al volto e agli occhi;
il giorno successivo all'udienza per direttissima, un carabiniere comunica alla famiglia Cucchi che Stefano è stato ricoverato in ospedale, ma i genitori, in assenza di un'autorizzazione non possono visitare il proprio figlio, né riescono a parlare con un medico, non riuscendo così, per quasi due giorni, ad acquisire elementi diretti o indiretti sulla condizione fisica del congiunto;
i genitori lamentano, inoltre, di non aver potuto nominare un perito di parte che assistesse all'autopsia, eseguita immediatamente dopo il decesso;
le circostanze della morte del giovane Cucchi e le condizioni fisiche riscontrate sul cadavere dai genitori suscitano dubbi e preoccupazione circa la dinamica dei fatti -:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di fare piena luce sulle dinamiche che hanno portato all'aggravamento delle condizioni fisiche e quindi al decesso di Stefano Cucchi, verificatosi all'interno di strutture carcerarie. (3-00734)

Efficacia del regime del carcere duro, previsto dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, come modificato da recenti interventi legislativi, nel contrasto alla criminalità organizzata - 3-00735

PANIZ e BALDELLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
le Camere hanno approvato di recente il disegno di legge del Governo recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» (legge 15 luglio 2009, n. 94), che contempla, tra l'altro, le norme che hanno inasprito il regime del cosiddetto carcere duro, previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;
tale normativa è stata criticata da più parti, mettendone in dubbio la sua conformità ai principi costituzionali previsti in materia di pena;
l'operatività della disciplina - così come modificata dai recenti interventi legislativi - appare destinata ad incidere profondamente sul regime carcerario di moltissimi ristretti;
è recente la notizia secondo cui la corte d'assise di Palermo ha respinto l'eccezione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario -:
quale sia la valutazione del Ministro interrogato sull'efficacia della predetta normativa nel contrasto alla criminalità organizzata. (3-00735)

Iniziative di competenza in merito ad un asserito comportamento antisindacale della società Ferrovie della Calabria srl nei confronti del sindacato Fast-FerroVie - 3-00736

BELCASTRO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le Ferrovie della Calabria srl gestiscono gran parte del trasporto pubblico locale nella regione Calabria;
all'interno della suddetta società a responsabilità limitata si è costituito il sindacato Fast-FerroVie, con una rappresentanza sindacale corposa, costituita da agenti con la qualifica di macchinisti e capitreno;
con una serie di motivazioni, in atto oggetto di un ricorso giacente presso il tribunale di Catanzaro, le Ferrovie della Calabria srl non hanno inteso riconoscere la suddetta organizzazione sindacale e addirittura hanno negato l'accredito delle relative deleghe sottoscritte dai lavoratori;
in data 17 giugno 2008, il sindacato Fast-FerroVie ha promosso ed effettuato una prima azione di sciopero per contestare alcune gravi inadempienze da parte aziendale, con conseguenze pesanti per la circolazione dei treni interprovinciali (sui sei treni previsti cinque sono stati soppressi);
a seguito di tale protesta le Ferrovie della Calabria srl, con un grave atto di imperio, hanno proceduto con provvedimenti disciplinari contro i lavoratori che hanno partecipato alla stessa, adducendo che il sindacato, in quanto non firmatario di contratto del settore, non avrebbe potuto proclamare la protesta sindacale, il tutto in contrasto, secondo l'interrogante, con il dettato costituzionale e il diritto di sciopero, nonché, come sembra, ignorando i livelli più elementari di rispetto del diritto di associazione e libertà di espressione;
per tali ragioni la Commissione di garanzia sui servizi essenziali nel settore dei trasporti pubblici, dopo aver sollecitato più volte le Ferrovie della Calabria srl ad attenersi alle procedure previste dalle leggi n. 146 del 1990 e n. 83 del 2000, ha deliberato l'apertura di un procedimento di valutazione e di eventuale successiva sanzione amministrativa contro le stesse (delibera n. 30944 del 17 settembre 2008);
le Ferrovie della Calabria srl, a seguito di detta deliberazione, chiedevano un'audizione presso la suddetta Commissione di garanzia in Roma e nel contempo avviavano un ricorso presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio (quest'ultimo ricorso non risulta ancora discusso);
nel corso dell'audizione le Ferrovie della Calabria srl si impegnavano, con la Commissione, a convocare la Fast-FerroVie per i turni aziendali in vigore dal 2009;
in data 24 novembre 2008, la Commissione di garanzia deliberava di accogliere le motivazioni addotte dalle Ferrovie della Calabria srl (anche alla luce della disponibilità ad aprire il tavolo delle trattative con la Fast-FerroVie), per cui decideva di deliberare l'archiviazione del provvedimento sanzionatorio aperto con la precedente deliberazione. Tuttavia quest'ultima procedura, giudiziosamente non impugnata dalla Fast-FerroVie, appare legalmente anomala rispetto al dettato della legge n. 146 del 1990, che di fatto era stato già disatteso (delibera n. 08/612);
a seguito di ciò si teneva un incontro informale tra la Fast-FerroVie e il presidente pro tempore delle Ferrovie della Calabria srl, il quale confermava l'intendimento e l'impegno della società a convocare regolarmente il sindacato e ad accreditare le relative somme dovute quali deleghe sindacali;
nonostante tali impegni assunti, di fronte ad un'istituzione prestigiosa quale appunto la Commissione di garanzia nonché lo stesso sindacato, le Ferrovie della Calabria srl non hanno inteso onorare l'impegno, né tanto meno conciliare il contenzioso giudiziario giacente, oltre che presso il tribunale di Catanzaro anche presso quello di Cosenza;
nonostante in data 30 aprile 2009, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia stato siglato il protocollo preliminare che ha sancito l'apertura del tavolo negoziale, finalizzato alla firma del contratto collettivo nazionale del lavoro unico degli addetti al trasporto locale e servizi, di cui la Fast-FerroVie è firmataria unitamente a tutte le altre sigle sindacali di livello nazionale (firma che ha consentito la regolarizzazione economica di tutti i dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato e degli autoferrotranvieri), da parte delle Ferrovie della Calabria srl si è continuato a ignorare ogni forma di relazione industriale con la suddetta organizzazione sindacale;
le precedenti interrogazioni parlamentari e relative risposte da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti non hanno sortito alcuna inversione di rotta, nonostante nell'ultima risposta scritta il Ministro interrogato avesse assicurato la risoluzione della vertenza, anche per effetto degli impegni assunti dalle Ferrovie della Calabria srl in sede di audizione di fronte alla Commissione di garanzia (risposta all'interrogazione dell'onorevole Dima del 24 novembre 2009);
la società Ferrovie della Calabria srl sembrerebbe interessata ad allargare le proprie competenze anche alla rete ferroviaria nazionale, e ciò di per sé richiederebbe alla stessa un atteggiamento più lineare e rispettoso delle leggi dello Stato, cosa che dai fatti denunciati ripetutamente dalla Fast-FerroVie, anche attraverso comunicati stampa, non corrisponderebbe ad una società di trasporto dove vigono trasparenza e corrette relazioni industriali;
non si giustifica e non si comprende l'atteggiamento della società volto a non far entrare in azienda un sindacato con oltre settantanni di storia e per contro volto a convocare una miriade di sigle sindacali, tra cui alcune non presenti nel tavolo nazionale, a differenza della Fast-FerroVie, che risulta firmataria, come già detto, sia con il Governo che con le parti datoriali dell'ultimo accordo preliminare al contratto nazionale unico della mobilità -:
quali provvedimenti o iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di far cessare quelli che l'interrogante ritiene iniqui comportamenti assunti dalle Ferrovie della Calabria srl, favorendo la definizione del contenzioso giudiziario, così come da disponibilità offerta dal sindacato Fast-FerroVie, e convocando il suddetto sindacato al tavolo negoziale aziendale secondo gli impegni assunti e non onorati, dimostrando cosi che le Ferrovie della Calabria srl sono una società a responsabilità limitata all'insegna della trasparenza amministrativa e nulla hanno da temere dalla presenza di un sindacato rispettoso delle leggi e, soprattutto, riconosciuto per le grandi battaglie di trasparenza e legalità. (3-00736)

Criteri relativi alla localizzazione dei siti per la costruzione di impianti nucleari e per lo smaltimento delle scorie radioattive - 3-00737

DI PIETRO, DI GIUSEPPE, DONADI, MONAI, CIMADORO, PIFFARI e SCILIPOTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 25 della legge n. 99 del 2009 prevede che la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza di rifiuti radioattivi e tutte le opere connesse siano soggette ad un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministro interrogato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della sola Conferenza unificata;
la medesima legge non tiene conto del ruolo delle regioni e dei comuni, limitandosi a prevedere un semplice parere in sede di Conferenza unificata e non una precisa intesa con la regione interessata dalla realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare, scavalcando completamente non solo le regioni stesse, ma anche gli enti locali ai fini della localizzazione di impianti e aree. Insomma, si assiste ad un'evidente sostanziale centralizzazione delle procedure;
la legge prevede, di fatto, che i siti delle nuove centrali e i luoghi per la gestione delle scorie potranno essere localizzati anche contro il parere della regione che dovrà ospitarli, dal momento che gli impianti potranno essere equiparati ad opere d'interesse strategico nazionale (al pari delle installazioni militari) e che, quindi, il Governo può essere legittimato a mandare l'esercito a difendere la sua scelta. Una strada, questa, peraltro già intrapresa con il decreto-legge sui rifiuti in Campania del giugno 2008;
dalla giurisprudenza costituzionale emerge come non si possa procedere alla localizzazione degli impianti senza l'intesa con le singole regioni, in violazione dei principi sanciti dal titolo V della Costituzione sui poteri concorrenti delle regioni in materia di governo del territorio e di energia;
è per questa esclusione di fatto dall'iter decisionale relativo alla localizzazione degli impianti che numerose regioni hanno già provveduto a impugnare la norma di fronte alla Corte costituzionale ed altre sono in procinto di farlo;
sebbene il Governo smentisca l'esistenza ad oggi di una mappa già definita dove ubicare gli impianti nucleari e di smaltimento delle scorie, si susseguono le notizie di stampa relative ad una lista stilata da incaricati del Governo di dieci siti ospitanti le centrali nucleari e lo smaltimento delle scorie: Trino Vercellese (Vercelli) in Piemonte, Caorso (Piacenza) in Emilia Romagna, Monfalcone (Gorizia) in Friuli Venezia Giulia, Chioggia (Venezia) in Veneto, Montalto di Castro (Viterbo) nel Lazio, Oristano in Sardegna, Termoli (Campobasso) in Molise, Scanzano Jonico (Matera) in Basilicata, Termini Imerese (Palermo) e Palma (Agrigento) in Sicilia;
tra i criteri di esclusione, ai fini dell'individuazione dei siti, dovrebbero, peraltro, essere tenute in debita considerazione sia la vocazione turistica di una determinata area, sia l'eventuale presenza di industrie e di impianti di produzione energetica, e quindi il contributo che già una determinata regione porta alla produzione energetica nazionale, ben oltre il proprio fabbisogno -:
sulla base di quali studi e con quali criteri venga individuata la localizzazione dei siti ospitanti impianti nucleari, nonché lo stoccaggio delle scorie radioattive, se già il Governo abbia un elenco dei probabili siti e con quali modalità e procedure si preveda di coinvolgere nella massima trasparenza le popolazioni e gli enti locali interessati, garantendo un'indispensabile condivisione su scelte così rilevanti per il futuro di quei territori e del nostro Paese. (3-00737)