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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 10 novembre 2009

TESTO AGGIORNATO AL 30 SETTEMBRE 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 novembre 2009.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Capitanio Santolini, Carfagna, Carlucci, Casero, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, Goisis, Iannaccone, La Russa, Lisi, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moles, Molgora, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rossa, Rotondi, Ruggeri, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cesa, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Amico, Donadi, Fitto, Gregorio Fontana, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giro, Goisis, La Russa, Lisi, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moles, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rossa, Rotondi, Ruggeri, Saglia, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NASTRI: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli equini» (2898);
REGUZZONI: «Disposizioni fiscali in favore degli agenti di commercio» (2899);
REGUZZONI: «Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento della storia locale nelle scuole di ogni ordine e grado» (2900);
REGUZZONI: «Modifica all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di valutazione delle rimanenze per le imprese legate alla stagionalità e alla moda» (2901);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VERSACE: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e dei senatori» (2902).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge STUCCHI: «Modifica all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'organo di revisione economico-finanziaria nei piccoli comuni e nelle comunità montane» (68) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Modifica all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» (69) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione» (75) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei premi di assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore» (76) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile» (77) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli» (79) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap» (81) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Disposizioni per favorire la bonifica degli immobili pubblici e privati dall'amianto» (84) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Modifiche all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e altre disposizioni per la regolamentazione dell'attività estrattiva della marna da cemento» (85) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» (86) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri» (87) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Disposizioni in favore delle bande musicali» (88) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Disciplina della medicina omeopatica» (89) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Istituzione della figura professionale di medico specialista chirurgo senologo» (90) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Concessione di un contributo in favore dell'ente morale 'Il Telefono Azzurro'» (91) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in materia di depenalizzazione degli illeciti penali» (92) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge PINI: «Modifica del titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle attività e delle agenzie di sicurezza privata ausiliaria» (175) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge costituzionale PINI: «Istituzione della Regione Romagna» (176) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge PINI: «Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali» (178) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge PINI: «Istituzione della corte d'appello di Forlì» (179) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge PINI: «Istituzione dell'università degli studi della Romagna» (180) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LUSSANA: «Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari» (670) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge NICOLA MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli» (1207) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge RAINIERI ed altri: «Norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica» (1208) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: «Disposizioni in materia di donazione del cordone ombelicale» (1214) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati» (1429) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Delega al Governo in materia di elezione popolare dei giudici di pace» (1430) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Istituzione in Bergamo di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Lombardia» (1431) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge SAGLIA ed altri: «Disposizioni per la riforma della disciplina relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e delega al Governo per la sua attuazione» (1570) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge FALLICA ed altri: «Concessione di un contributo straordinario in favore del comune di Lampedusa e Linosa, per affrontare l'emergenza derivante dall'afflusso straordinario di immigrati extracomunitari» (1595) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge BOCCIARDO ed altri: «Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare e della loro cura» (1646) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge MACCANTI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese» (1669) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LAURA MOLTENI ed altri: «Disposizioni a tutela della salute dei bambini e degli adolescenti, in materia di uso informato e responsabile dei farmaci psicotropi nell'età evolutiva» (1761) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge CASSINELLI ed altri: «Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali durante la pratica dell'accattonaggio» (1920) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge CASSINELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizione e disciplina del prodotto editoriale e agli articoli 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» (1921) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge RONDINI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, per la tutela e la valorizzazione dei vivai sportivi e delle attività sportive giovanili» (1962) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge RONDINI ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernenti l'espropriazione di aree industriali o destinate ad aziende agricole dismesse nonché di edifici di valore storico-artistico in stato di degrado o di abbandono» (2063) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge PINI ed altri: «Modifiche agli articoli 51 e 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto e la locazione di automezzi a bassa emissione di anidride carbonica» (2151) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli» (2209) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di stato giuridico dei figli» (2237) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge CASSINELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di diritti e onorari minimi e di compensi per gli avvocati» (2240) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge SCANDROGLIO ed altri: «Modifica all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di responsabilità processuale delle associazioni di protezione ambientale» (2271) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge LAURA MOLTENI: «Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo» (2286) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati» (2309) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LUSSANA ed altri: «Concessione di contributi ai gestori degli esercizi commerciali aperti al pubblico ai fini della realizzazione di servizi igienici per bambini» (2310) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LORENZIN ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'istituzione della figura professionale dell'interprete della medesima lingua» (2342) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge POLLEDRI ed altri: «Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi» (2423) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge LUSSANA: «Nuove disposizioni per la tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale» (2455) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge RAINIERI ed altri: «Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» (2513) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Concessione di un contributo all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per la riqualificazione dei lavoratori che hanno subìto infortuni sul lavoro o malattie professionali» (2544) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge STUCCHI: «Attribuzione di una quota del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro» (2622) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Reguzzoni.

La proposta di legge ABRIGNANI: «Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e di comunicazione politica» (2805) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2657, d'iniziativa dei deputati MAZZUCA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la restituzione delle quote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici non corrisposte nell'anno 2008 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e per consentire agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precedentemente iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie la prosecuzione volontaria della contribuzione».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
BRIGANDÌ ed altri: «Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e di elezione del Consiglio superiore della magistratura» (2746) Parere delle Commissioni I e V.
III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008» (2815) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
JANNONE: «Istituzione dello scontrino fiscale "gratta e vinci" per la lotta contro l'evasione fiscale» (2821) Parere delle Commissioni I e V.
XI Commissione (Lavoro):
MAZZUCA ed altri: «Disposizioni per la restituzione delle quote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici non corrisposte nell'anno 2008 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e per consentire agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precedentemente iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie la prosecuzione volontaria della contribuzione» (2657) Parere delle Commissioni I e V.
XIII Commissione (Agricoltura):
DE GIROLAMO: «Incentivi alla produzione e alla vendita diretta dei prodotti agricoli locali, tradizionali e biologici» (2876) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale.

Con lettera pervenuta il 10 novembre 2009, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha trasmesso una domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino, nell'ambito del procedimento penale n. 36856/01 RGNR - n. 74678/02 RG GIP). La domanda è stata assegnata alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 5).

Trasmissioni dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale - Assemblea interparlamentare europea della sicurezza e della difesa - ha trasmesso, in data 1o luglio 2009, i testi dei documenti approvati nel corso della 56a sessione svoltasi a Parigi dal 2 al 4 giugno 2009. Tali documenti sono assegnati, a norma, dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se ad esse non già assegnati in sede primaria:
Raccomandazione 835 - Nuove prospettive di cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza tra l'UE e gli USA - replica al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-ter, n. 24) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione 836 - Guerra in Afghanistan: quale strategia per l'Europa? (doc. XII-ter, n. 25) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione 837 - I veicoli blindati europei: i programmi in corso (doc. XII-ter, n. 26) - alla IV Commissione (Difesa);
Raccomandazione 838 - La PESD e il futuro dei Balcani occidentali - replica al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-ter, n. 27) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione 839 - Le operazioni militari dell'Unione europea - Replica alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-ter, n. 28) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione 840 - Il ruolo dell'Unione europea nella lotta contro la pirateria (doc. XII-ter, n. 29) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Raccomandazione 841 - La sorveglianza e conoscenza dell'ambiente spaziale (doc. XII-ter, n. 30) - alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);
Risoluzione 136 - La PESD - formazione europea e progetto ERASMUS militare (doc. XII-ter, n. 31) - alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal difensore civico della regione Marche.

Il difensore civico della regione Marche, con lettera in data 5 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico aggiornata all'anno 2008 (doc. CXXVIII, n. 14).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 9 novembre 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dell'architetto Pietro Lancellotti a componente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (150).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 10 dicembre 2009.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

Iniziative per incrementare l'assegno per il nucleo familiare - 3-00440

A) Interrogazione

CERA. - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati. Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati e che, pertanto, pagano dal 1o gennaio 2008 l'aliquota contributiva del 24,72 per cento. In tale aliquota è compresa la quota dello 0,72 per cento, che serve a finanziare il fondo per gli assegni per il nucleo familiare, per la maternità e l'indennità di malattia;
l'Inps, secondo gli ultimi dati diffusi, ha registrato un avanzo finanziario di competenza di 11.275 milioni di euro (+ 21,5 per cento rispetto al 2007), grazie soprattutto alla crescita delle entrate contributive. Le entrate complessive sono state 267.171 milioni di euro (+ 5,3 per cento), a fronte di 255.896 milioni di uscite (+ 4,7 per cento). La gestione economica ha avuto un risultato positivo di 11.068 milioni di euro (+ 60 per cento sul 2007);
sono cresciute, soprattutto, le prestazioni temporanee economiche (all'interno delle quali c'è la disoccupazione, la mobilità e la cassa integrazione), con un + 10,6 per cento complessivo. Le pensioni vigenti a fine 2008 erano 16.086.076, con un lieve calo (- 0,26 per cento) rispetto al 2007. A queste vanno aggiunti gli oltre 2,5 milioni di assegni agli invalidi civili, in forte crescita rispetto al 2007 (+ 6,4 per cento). In media nel 2008 l'assegno annuo ammontava a 9.049 euro (10.512 euro le gestioni previdenziali, 4.700 le pensioni delle gestioni interventi dello Stato), quindi inferiore ai 1.000 euro al mese;
anche il bilancio di previsione per l'esercizio 2009, approvato dal commissario straordinario dell'Inail, presenta uno scenario in termini di risultati gestionali ed economici che conferma l'andamento positivo degli ultimi anni -:
se non ritengano opportuno ripartire adeguatamente i dati positivi degli istituti in premessa ai nuclei familiari, attraverso un aumento dell'assegno per il nucleo familiare che inciderebbe in via immediata sulle pensioni e sugli stipendi dei lavoratori dipendenti. (3-00440)

Iniziative per la proroga degli ammortizzatori sociali disposti dall'articolo 21-quater del decreto-legge n. 248 del 2007 in materia di processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale - 3-00677

B) Interrogazione

CESA e COMPAGNON. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 21-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», che dispone «Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale», prevede, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale per le aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale, che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila;
l'articolo in questione istituiva anche un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008;
per i lavoratori interessati, in particolare, dal processo di riorganizzazione aeroportuale di Malpensa (si tratta di circa ventimila lavoratori tra diretti ed indotti, di cui 5.000 vanno in cassa integrazione guadagni a rotazione) il 31 dicembre 2009, dunque, scadrà la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa citata;
visti i residui dei fondi finalizzati agli ammortizzatori sociali allora stanziati - 80 milioni per il 2008 e il 2009 (cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga) - e vista la capienza del fondo di continuità infrastrutturale sopra citato, si potrebbe garantire la copertura finanziaria di un'estensione temporale della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per questi lavoratori che rischiano di trovarsi senza il minimo sostegno economico a partire dal 1o gennaio 2010;
inoltre, persiste lo stato di crisi aeroportuale, in modo specifico per l'area di Malpensa, dove il de-hubbing di Alitalia ha creato un vero e proprio contraccolpo economico, che si è aggiunto alla crisi economica mondiale -:
se non ritengano di assumere le opportune iniziative, anche normative, per prevedere una proroga degli ammortizzatori sociali disposti dall'articolo 21-quater del decreto-legge n. 248 del 2007, attingendo eventualmente anche alle risorse attualmente disponibili, al fine di sostenere i lavoratori e le loro famiglie in questo particolare momento di congiuntura sfavorevole. (3-00677)

Misure per la tutela dell'ecosistema del lago di Lesina (Foggia) - 2-00095

C) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
l'attuale situazione climatica presente sul nostro territorio, in particolare nel Sud, con la mancanza di precipitazioni, a cui si aggiunge la persistente presenza di alte temperature, sta sottoponendo a criticità l'ecosistema attorno al lago di Lesina, già condizionato da molti anni da difficoltà sotto il profilo ambientale;
il bacino registra un livello delle acque pari a 90 centimetri, di cui 20 costituiti da fango in sospensione: misurazioni preoccupanti, in quanto attestano la profondità del lago a 0,7 metri rispetto a quella massima indicata di 2 metri;
sono diversi giorni, infatti, che l'intera laguna di Lesina, soprattutto nell'area prospiciente il centro abitato, è interessata da mancanza di ossigeno nell'acqua che provoca la crisi anossica, con la conseguente formazione del fenomeno cosiddetto delle «acque bianche»;
il fenomeno se non limitato può comportare un danno non indifferente all'ambiente, provocando esalazioni maleodoranti di idrogeno solforato e la possibile moria di pesci, che inciderebbe, oltre che sull'ambiente circostante, anche sulle attività economiche del territorio, che sviluppa parte della propria economia dalle attività operate nel bacino;
l'intera area lagunare necessiterebbe della realizzazione di una serie di opere infrastrutturali, in particolar modo del dragaggio dei fondali, in modo da rendere migliori le condizioni del bacino lagunare e dell'intero ecosistema -:
se sia a conoscenza della situazione di criticità in cui versa l'intera zona della laguna e delle condizioni del lago di Lesina e quali iniziative in suo potere intenda adottare per far fronte a questa drammatica emergenza che colpisce il Meridione, la provincia di Foggia e il Gargano.
(2-00095) «Cera».

Stato dell'iter per l'emanazione del decreto attuativo, previsto dal decreto legislativo n. 152 del 1999, in materia di riutilizzazione delle acque reflue depurate per il settore agricolo e industriale e iniziative per la predisposizione di un piano nazionale per l'utilizzo delle acque reflue - 3-00198

D) Interrogazione

RUVOLO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 152 del 1999 prevede l'approvazione di un decreto attuativo per la riutilizzazione delle acque reflue depurate, altrimenti destinate a perdersi, da indirizzare al settore agricolo e industriale;
allo stato attuale il decreto in questione risulta non essere ancora stato emanato, seppur, a quanto pare, in corso di avanzata istruttoria ed elaborazione;
nel luglio del 2007 l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Pecoraro Scanio, aveva pubblicamente dichiarato che avrebbe provveduto celermente all'emanazione del testo per consentire al settore agricolo di ottenere uno strumento idoneo capace di garantire una grande mano d'aiuto per fronteggiare la crisi in cui versa;
il Governo attuale non ha ancora provveduto a risolvere la questione e il settore agricolo continua a sostenere pesanti problematiche, accentuate, inoltre, dalle condizioni climatiche generali che provocano una maggiore siccità e un incremento della desertificazione dei terreni;
nell'attuale fase legislativa, che vede in corso di approvazione numerosi e importanti provvedimenti concernenti gli investimenti in infrastrutture strategiche e di interesse nazionale, appare indispensabile inserire specifiche norme per l'agricoltura e, in particolare, un piano sull'utilizzo delle acque reflue -:
quale sia l'effettivo stato dell'iter per l'emanazione del decreto di cui in premessa e se non intenda attivarsi per predisporre un completo «piano nazionale per l'utilizzo delle acque reflue», che consentirebbe un risparmio notevole per usi potabili, garantendo ai cittadini un migliore utilizzo delle acque. (3-00198)

Chiarimenti in merito alle iniziative concernenti l'installazione di un inceneritore presso la centrale elettrica di Torre Valdaliga Sud di Civitavecchia, nonché con riferimento allo smaltimento in tale sito di cosiddette ecoballe provenienti dalla Campania - 3-00268

E) Interrogazione

TIDEI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
sembra prossima la decisione a livello governativo di installare nella centrale elettrica di Torre Valdaliga Sud di Civita vecchia un inceneritore da impiantare nel IV gruppo, pronto e disponibile nella medesima centrale;
tale ipotesi suscita fortissima apprensione in tutti gli strati della popolazione, afflitta da molti anni dai pesanti effetti dannosi provocati dalle emissioni inquinanti sia delle centrali elettriche, sia dei fumi delle navi, sia degli scarichi di auto e di moto;
tale impressionante accumulo di inquinamenti ha provocato gravissime ripercussioni sulla salute delle popolazioni del comprensorio e ha recato danni gravissimi alla salubrità ambientale;
tale scelta, secondo l'interrogante, deprecabile, deplorevole e disgraziata viene diffusamente già contestata e da ogni strato sociale si leva vibrante la protesta e la richiesta per impedire che sia portato a termine questo sciagurato progetto, che trasformerebbe Civitavecchia nella «pattumiera» del Lazio, costretta a ricevere quotidiane tonnellate di immondizia provenienti dalla capitale e da una vasta area di altri comuni;
da notizie apprese presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si esclude che l'inceneritore di Civitavecchia debba bruciare tutte le ecoballe rimaste a Napoli e non più inviate in Germania, con la drammatica conseguenza che Civitavecchia assumerebbe le dimensioni di una «discarica» nazionale, decuplicando tutte le previsioni negative già considerate per le combustioni del Lazio -:
se ritengano di poter confermare le notizie in premessa, con particolare riferimento a quelle riguardanti le ecoballe provenienti da Napoli, e se non ritengano di dover intervenire con la necessaria urgenza in sede governativa per impedire il concretizzarsi di una prospettiva gravida e foriera di sollevazioni popolari nel comprensorio di Civitavecchia, che ha già pagato dal 1949 ad oggi un altissimo e incalcolabile tributo per le esigenze nazionali. (3-00268)

Iniziative a tutela del lago Albano (Roma) - 3-00360

F) Interrogazione

CIOCCHETTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il progressivo e continuo abbassamento delle acque del lago Albano di Castel Gandolfo sta provocando una grave situazione di sofferenza idrica per tutto il sistema dei bacini dell'area interessata;
dal 1981 ad oggi, mentre la popolazione residente nell'area è rimasta pressoché invariata, la densità abitativa degli altri comuni è cresciuta in modo esponenziale, comportando un uso indiscriminato delle risorse idriche, impoverendo le falde acquifere che alimentano il lago, con una progressiva diminuzione del livello delle acque di 6-7 metri;
l'area in questione si contraddistingue particolarmente dal punto di vista naturalistico, in quanto area «sic» e «zps», per la presenza di nidificazioni di specie volatili protette e necessita di tutela per prevenire fenomeni di distruzione costante dell'intero ecosistema;
senza un intervento chiaro e risolutore, l'inesorabile impoverimento del lago provocherebbe ripercussioni sull'intero sistema dei bacini lacustri della zona e un inevitabile disastro ambientale;
numerose sono state le richieste da parte degli amministratori e delle forze politiche locali al Governo nazionale per la risoluzione della problematica con interventi di carattere straordinario, con lo stanziamento di fondi per il salvataggio e la nomina di un commissario speciale per la gestione del bacino;
ad oggi non risultano essere stati presi provvedimenti in funzione della risoluzione della situazione emergenziale che impone la messa in campo di strumenti che permettano di contrastare il fenomeno dell'emungimento e un sistema di monitoraggio e controllo dell'utilizzo abusivo di numerosi pozzi non censiti -:
se sia a conoscenza della problematica sopra esposta e quali urgenti iniziative in suo potere intenda adottare per fronteggiare l'emergenza in atto del lago di Albano ed evitare un inesorabile disastro ambientale, che metterebbe in ginocchio l'intero sistema naturalistico dell'area.
(3-00360)

Misure per la tutela ambientale del tratto di mare posto tra Is Arenas, Su Pallosu e S'Archittu in Sardegna in merito al progetto relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica in off-shore - 3-00721 e 3-00753

G) Interrogazioni

MEREU. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
recentemente è stata resa nota la richiesta presentata alla capitaneria di porto di Oristano da parte della società Is Arenas renewables energies srl, con sede a Bosa (Oristano), per la concessione demaniale, per un periodo di 60 anni, di un tratto di mare posto tra Is Arenas, Su Pallosu e S'Archittu per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica in off-shore;
il progetto prevede l'installazione in superficie marina di quasi 2 mila e 200 ettari, con pali alti 130 metri (30 sono sotto il livello del mare), di ben 80 torri turbine, per una potenza complessiva di 320 megawatt ad una distanza minima dalla costa di meno di due chilometri e una distanza massima di otto;
in riferimento al progetto citato risulterebbe, inoltre, che il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avrebbe già autorizzato l'installazione di 2 anemometri nella spiaggia antistante all'area marina, nella quale dovrebbe sorgere il futuro parco eolico;
sono numerosissime le prese di posizione e le mobilitazioni da parte di organizzazioni e comitati di cittadini e delle amministrazioni locali dei comuni della zona interessata all'opera, che denunciano l'assoluta contrarietà alla messa in atto del progetto, che comporterebbe, a quanto pare, notevoli disagi sotto il profilo ambientale ed economico e metterebbe a rischio l'intero ecosistema di una delle zone a più alto impatto ambientale dell'intera regione Sardegna, che si caratterizza come uno degli angoli più suggestivi e incontaminati, meta di numerosi turisti provenienti da tutto il mondo per fruire delle bellezze paesaggistiche e marine che la natura offre;
si osserva, inoltre, come in merito il presidente della provincia di Oristano e molti sindaci dei comuni aventi giurisdizione su quel tratto di acque hanno espresso il proprio disappunto e le proprie preoccupazioni in merito al progetto della Is Arenas renewables energies srl e la stessa regione Sardegna ha approvato, in una delle ultime sedute, un ordine del giorno all'unanimità sull'argomento, che prevede la totale contrarietà all'opera, evidenziando, tra l'altro, come i territori in questione non risultano inseriti nella mappa dei siti sui quali è autorizzato la realizzazione di impianti eolici, di cui al collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009;
le coste interessate dall'intervento, infatti, sono in un'area di forte interesse ambientale e paesaggistico e rappresentano una «grande ricchezza» economica per la provincia di Oristano, dato l'alto interesse turistico dei luoghi; il sito di Is Arenas, in particolare, dove insistono numerosi villaggi turistici, verrebbe gravemente compromesso dall'intervento che danneggerebbe pesantemente uno dei poli di attrazione più rilevanti della provincia di Oristano, in quanto tutta la zona potrebbe subire pesanti vincoli alla navigazione da diporto e alla pesca, nonché alterazioni dell'ecosistema marino e costiero e ripercussioni sulla fauna stanziale e migratoria;
pur non essendo a priori contro interventi volti a reperire ed assicurare risorse energetiche alternative per sostenere la crescita e lo sviluppo economico e contrastare il crescente consumo di combustibili fossili, è necessario, però, valutare se le iniziative in questione non generino un impatto negativo sul paesaggio in territori come quello in questione, caratterizzati dalla presenza di notevoli e incontaminate risorse ambientali e dalla forte vocazione turistica -:
quali urgenti iniziative intendano intraprendere in relazione all'esigenza di tutelare il patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale di quel tratto di costa della provincia di Oristano, interessato allo sviluppo del progetto di produzione di energia eolica, e se non ritengano opportuno promuovere iniziative normative volte alla corretta disciplina di interventi che possono risultare gravemente invasivi sul paesaggio e sull'ambiente dei territori interessati a progetti di tal genere. (3-00721)

PALOMBA. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
è stata presentata da parte della Is Arenas renewables energies srl (sede: Bosa, 08013, via Azuni, n. 23) un'istanza (19-21 maggio 2009, prot. ricezione n. 3685) al compartimento marittimo di Oristano, relativa ad una concessione demaniale sessantennale per la realizzazione di una centrale eolica off-shore composta da 80 torri eoliche alte 130 metri (100 sopra il pelo dell'acqua), 320 megawatt di potenza massima, area di 21.698.062 metri quadrati nel mare territoriale (da 2 a 8 chilometri dalla costa) del Sinis e 450 metri quadrati sul demanio marittimo; davanti al litorale di Is Arenas, Su Pallosu, S'Archittu, nei comuni di San Vero Milis, Narbolia, Cuglieri (Oristano);
l'istanza è stata formulata ai sensi degli articoli 40, comma 1, della legge n. 146 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, e 5-58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché pubblicata, con avviso del 9 settembre 2009, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, e successive modificazioni ed integrazioni);
la realizzazione di una centrale eolica off-shore su un ambito marino così vasto (quasi 22 mila ettari) comporterebbe necessariamente l'interdizione di qualsiasi pubblico uso del mare, la pesca, la navigazione da diporto per lungo tempo, con pesantissimi effetti negativi per la collettività;
l'energia attualmente prodotta nel territorio regionale supera di gran lunga il fabbisogno della Sardegna contenuto nel piano energetico ambientale della regione Sardegna (modificato con deliberazione della giunta regionale n. 66/24 del 27 novembre 2008);
in ogni caso, la realizzazione di centrali eoliche in aree marine è assoggettata al preventivo e vincolante (articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni) procedimento di valutazione di impatto ambientale (articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, allegato II, punto 7-bis);
l'intervento è parso mostruoso alle popolazioni ed alle istituzioni del territorio per il suo enorme potere impattante in un luogo di suggestiva bellezza, tale da porre in serio pericolo le attività di carattere turistico del territorio, a tale vocazione altamente destinato -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative intendano porre in essere e quali provvedimenti intendano attuare per inibire il rilascio della concessione demaniale de quo per i motivi sopra esposti, in particolare con la considerazione che l'atto concessorio potrebbe esser inefficace in assenza di legittimo provvedimento di positiva compatibilità ambientale conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale, pur vincolando l'amministrazione per un termine sessantennale. (3-00753)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1397 - SENATORI: AZZOLINI ED ALTRI: LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2555-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: D'ANTONA ED ALTRI (A.C. 659)

A.C. 2555-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Lanzillotta 10.18.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 2.500, 2.501, 4.500, 7,500, 8.500, 8.501, 10.500, 11.500 e 11.501 della Commissione, 11.600, 11.601 e 12.600 del Governo, 14.500, 14.501, 15.500, 17.500, 21.500, 21.501, 30.500, 35.500, 40.500, 40.501, 42.500, 47.500, 48.500, 50.500 e 51.500 della Commissione.

A.C. 2555-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2555 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1.
(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

ART. 1.
(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento).

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio,.
*1. 8. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio,.
*1. 10. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, sostituire le parole: Ai fini della presente legge con le seguenti: Ai soli fini delle norme relative al coordinamento dei sistemi contabili e del consolidamento dei conti pubblici.
1. 12. Lanzillotta.

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle relative norme di attuazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. 1. Froner.

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I princìpi contenuti nelle disposizioni.
1. 4. Brugger, Zeller, Nicco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La presente legge costituisce riforma economico-sociale della Repubblica e si applica alle regioni a statuto speciale anche in relazione ai vincoli derivanti allo Stato italiano dall'ordinamento comunitario.
1. 13. Lanzillotta.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. 5. Brugger, Zeller, Nicco.

A.C. 2555-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);
c)
adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino
riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province auto nome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;
c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;
e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;
f) all'articolo 4, comma 1, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT e, per i restanti trenta componenti,».

7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: l'adozione di regole contabili uniformi di cui alla presente lettera deve assicurare, distintamente per ciascun settore e comparto di spesa, che le procedure finanziarie di gestione degli enti si conformino a criteri di stretta omogeneità, in modo da consentire l'agevole comparabilità delle loro risultanze contabili a consuntivo. A tal fine, unitamente agli schemi di riclassificazione, i decreti legislativi devono contenere anche un nomenclatore delle procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, recante l'illustrazione delle regole tecniche, delle definizioni degli istituti contabili e delle procedure standard cui devono conformarsi i relativi regolamenti di contabilità;
2. 33. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: , ai fini conoscitivi fino alla fine della lettera, con le seguenti: al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che rispettino i princìpi contabili definiti dal comitato di cui al successivo comma 5;
2. 6. Pagano.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tali schemi sono raccordati con i princìpi della contabilità finanziaria.
2. 18. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
2. 19. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'introduzione di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale nonché l'adozione di bilanci consolidati delle pubbliche amministrazioni con le proprie aziende, organismi e società partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono altresì finalizzate:
a) alla verifica e determinazione dei costi e fabbisogni standard di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) al raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
2. 5. Pagano, Marinello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 34. Ciccanti, Galletti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
*2. 16. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
*2. 35. Ciccanti, Galletti.

Al comma 5, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo collabora con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
2. 22. Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, e un rappresentante della Corte dei conti.
2. 500. La Commissione.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti.
2. 500.(Testo corretto) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c) l'articolo 2, comma 6, è sostituito dal seguente: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali».
2. 501. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 8 sostituire le parole: due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi con le seguenti: tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo conto dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 40 e 42.
2. 50. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 8 sostituire le parole: due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi con le seguenti: tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 40 e 42.
2. 50.(Testo modificato nel corso della seduta)Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in allegato agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine i citati enti dichiarano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei crediti, maturati nei confronti dei medesimi alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. La medesima ricognizione di cui al comma 9 è effettuata annualmente e presentata al Parlamento in allegato alla Relazione di cui all'articolo 12.
11. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 8, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 9 e 10.
2. 32. Nannicini.

A.C. 2555-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da Per i tre esercizi finanziari fino a presente legge.
3. 50. Genovese, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.
(Approvato)

A.C. 2555-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.
(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

ART. 4.
(Controllo parlamentare).

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: in forma congiunta fino a seguenti ambiti: con le seguenti: mediante l'istituzione di un apposito Comitato paritetico in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. Il Comitato sottopone le proprie conclusioni alle Commissioni bilancio che provvedono a trasmetterle alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze. Le intese di cui al presente comma sono altresì finalizzate ad assumere quale metodo ordinario lo svolgimento congiunto delle attività istruttorie utili al controllo parlamentare sulla finanza pubblica e a potenziare, attraverso il più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione e la progressiva integrazione delle strutture tecniche, anche prevedendo la possibilità di una successiva unificazione delle medesime strutture, la capacità di approfondimento degli aspetti tecnici, con particolare riferimento:

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le intese di cui al comma 2 possono altresì prevedere lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca degli uffici delle due Camere in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ISTAT, l'ISAE, la Corte dei conti e la Banca d'Italia, nonché con le università, centri di ricerca o qualificati esperti in materia.
4. 50. Nannicini, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in forma congiunta con le seguenti: attraverso un comitato congiunto.
4. 52. Rubinato, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: in forma congiunta aggiungere le seguenti e attraverso l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
4. 51. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e con riferimento alla con le seguenti:, alla.
4. 500. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le intese di cui al comma 2 prevedono l'istituzione di un'unica, apposita struttura di supporto finalizzata a fornire gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica.
4. 53. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

A.C. 2555-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto in fine il seguente periodo «Nella relazione sono altresì illustrati i compiti svolti dall'ISTAT in materia di contabilità e finanza pubblica anche al fine di valutare l'opportunità di adeguamenti organizzativi».
5. 50. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Sistema statistico della Repubblica). - 1. Al fine di realizzare il sistema statistico della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento dell'ISTAT secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare l'indipendenza dell'ISTAT dall'Esecutivo prevedendo che l'Istituto operi come organismo ausiliario del Governo, del Parlamento e delle Regioni;
b) prevedere che negli organi di amministrazione e di direzione tecnico-scientifica vi siano componenti designati dal Governo, previo parere parlamentare a maggioranza qualificata, delle Regioni e degli enti locali e sia rispettato il principio della parità di genere;
c) che sia previsto un rapporto funzionale tra ISTAT ed Eurostat anche mediante la partecipazione di un rappresentante dell'Eurostat agli organismi dell'ISTAT;
d) che il programma annuale e pluriennale dell'ISTAT sia adottato previa informativa alle Commissioni parlamentari.
5. 01. Lanzillotta.

A.C. 2555-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.
3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla loro adozione.
6. 50. Contento.
(Approvato)

A.C. 2555-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 7.
(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno;
c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;
f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e g), sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera b) è presentato alle Camere dal Governo per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

ART. 7.
(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: la Decisione con le seguenti: lo schema di Decisione.
7. 51. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre;
lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.
7. 7. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1o settembre.
7. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 10 settembre.
7. 9. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:, per le conseguenti deliberazioni parlamentari

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) Il disegno di legge di assestamento da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), d-bis) e f) sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

all'articolo 11, comma 6, sostituire le parole: assicurando il valore positivo del risparmio pubblico con le seguenti: «. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio dì previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico».

all'articolo 33, comma 1 sostituire le parole da: entro il mese fino a: a presentare con le seguenti: entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta.
7. 500.(Testo corretto)La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 30 settembre.
*7. 50. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 30 settembre.
*7. 52. Graziano, Fontanelli.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: manovra di finanza pubblica con le seguenti: legge di stabilità.

Conseguentemente, all'articolo 11:
comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
e la legge di bilancio con le seguenti:, la legge di bilancio e i disegni di legge di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e).
comma 4, sopprimere le parole:ai sensi del presente articolo.
7. 54. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole alle Camere aggiungere le seguenti:, nei termini eventualmente indicati nella Decisione di finanza pubblica e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari e, comunque,
7. 53. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: mese di febbraio con le seguenti: 15 novembre, secondo le modalità stabilite dalla lettera h) del comma 2, dell'articolo 10.

Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 2, lettera
h), sostituire le parole da: I regolamenti parlamentari fino alla fine della lettera, con le seguenti: Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:
1) presentati entro il 15 settembre ed esaminati in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci entro il 31 dicembre, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) esaminati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione se diretti a concorrere al perseguimento dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo;
3) esaminati anche successivamente alla data di cui al numero 2), se privi di effetti sui saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.
all'articolo 18, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli importi relativi ai disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), costituiscono economie di bilancio in caso di mancato rispetto del termine di approvazione di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera h),.
7. 56. Duilio, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: adottate ai sensi del regolamento di ciascuna Camera.
7. 55. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

A.C. 2555-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.
2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.
3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.
4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).

Al comma 2, sostituire le parole: definiti nella decisione di finanza pubblica, con le seguenti: stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole: cui all'articolo 10, con le seguenti: finanza pubblica.
8. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 fino a: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica».

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
all'articolo 9, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
all'articolo 10, comma 5, sopprimere le parole: di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»;
all'articolo 13:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
all'articolo 46, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
all'articolo 52, comma 5, aggiungere, infine, le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
8. 501. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
*8. 7. Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.
*8. 10. Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 4.
*8. 12. Fontanelli, Graziano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.
**8. 1. Froner.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.
**8. 3. Brugger, Zeller, Nicco.

A.C. 2555-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

Al comma 1, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti:, ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari,
9. 50. Marchi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

A.C. 2555-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Decisione di finanza pubblica).

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.
2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:
a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici programmatici;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;
d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;
f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del Patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;
g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;
i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.
4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).
5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.
6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Decisione di finanza pubblica).

Al comma 1, dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari adottate ai sensi del Regolamento di ciascuna Camera.
10. 57. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, dopo le parole: finanza pubblica aggiungere le seguenti:, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.
10. 57.(Testo modificato nel corso della seduta) Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: macroeconomiche aggiungere le seguenti: tendenziali e.

Conseguentemente, al medesimo comma:
medesima lettera: dopo la parola:
macroeconomici aggiungere le seguenti: tendenziali e.
lettera e), dopo le parole: debito delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, con riferimento alle entrate e alle spese.
10. 51. Calvisi, Baretta, Duilio, Boccia, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: macroeconomiche aggiungere le seguenti: tendenziali e.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera: dopo la parola: macroeconomici aggiungere le seguenti: tendenziali e.
10. 56. Ciccanti.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì indicate le previsioni articolate in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì indicati gli obiettivi articolati in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo.
10. 25. Cesare Marini, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;
10. 11. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
10. 7. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: per il debito delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: nonché per la pressione fiscale.
10. 21. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: come stabilito ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
10. 5. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: i suddetti obiettivi devono tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;
10. 9. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: gli obiettivi programmatici tengono conto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
10. 23. Causi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: e il contenuto del patto di stabilità interno, nonché le, con le seguenti: del patto di stabilità interno e delle.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:
alla lettera g) sostituire le parole: per ciascun settore, con le seguenti: nei diversi settori;
alla lettera h), sostituire le parole: e per competenza con le seguenti: tenendo conto delle competenze.
10. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: alla manovra di finanza pubblica aggiungere le seguenti: e quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario.
10. 8. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis
) l'indicazione dell'eventuale disegno di legge collegato contenente le norme necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 5, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
10. 50 Misiani, Baretta, Causi, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Decisione di finanza pubblica è esaminata dalle Camere secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti in tempo utile per la presentazione del disegno di legge di stabilità.
10. 10. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, sostituire le parole da: rilevanti fino alla fine del comma, con le seguenti: degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che giustifichino l'adozione di interventi correttivi ovvero integrativi della manovra di finanza pubblica.
10. 52. Causi, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.
10. 12. Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», aggiungere le seguenti: dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali.
10. 4. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
*10. 6. Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
*10. 16. Ciccanti, Galletti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per il preventivo parere da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisito il parere, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
10. 53. Graziano, Fontanelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: il preventivo parere fino alla fine del comma, con le seguenti: l'acquisizione dell'intesa, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Le linee guida e l'intesa sono successivamente trasmessi alle Camere. In caso di mancata intesa entro il 10 settembre nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente le linee guida e le trasmette alle Camere, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
10. 54. Vannucci, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Ventura.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.
10. 55. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci,Ventura.
(Approvato)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni indicano altresì gli adeguamenti amministrativi, in termini di soppressione di strutture esistenti ovvero di loro riconversione, conseguenti alla variazione e dei programmi in corso e dell'avvio dei nuovi.
10. 19. Lanzillotta.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:, previa approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
10. 18. Lanzillotta.

A.C. 2555-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Manovra di finanza pubblica).

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.
2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 5, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.
5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.
6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.
7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di cui all'articolo 10, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.
8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.
9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.
10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.
(Manovra di finanza pubblica).

Al comma 3, alinea, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:, nonché interventi di natura localistica o microsettoriale.
11. 500. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, in separati articoli.
11. 10. Capodicasa, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera e) sopprimere le parole: in apposito allegato.
11. 501. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit;
11. 3. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale;
11. 4. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 2, lettera f).
11. 600. Governo.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n) le norme di cui alla lettera m) sono approvate dalle Camere prima della presentazione della legge di stabilità.
11. 5. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.
11. 2. Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.
11. 601. Governo.
(Approvato)

Al comma 5, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: articolato per funzioni.
11. 6. Cambursano, Borghesi.

Al comma 6, sostituire le parole da: da iscrivere fino alla fine del comma, con le seguenti: nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.
11. 9. Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio). - 1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 18.
2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente, non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria.
11. 01. Cambursano, Borghesi.