XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 16 novembre 2009.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bonaiuti, Borghesi, Bosi, Bossi, Brambilla, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cesa, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Renato Farina, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Goisis, La Malfa, La Russa, Leone, Mantovano, Maroni, Martini, Menia, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Moles, Nucara, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pianetta, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vitali, Vito.
Annunzio di una proposta di legge.
In data 13 novembre 2009 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
MAZZOCCHI: «Disposizioni per la tutela dell'etica e dei comportamenti in campo economico-finanziario attraverso la "certificazione etica"» (2933).
Sarà stampata e distribuita.
Annunzio di disegni di legge.
In data 13 novembre 2009 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998» (2934);
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006» (2935).
Saranno stampati e distribuiti.
Adesione di un deputato a una proposta di legge.
La proposta di legge CATANOSO ed altri: «Istituzione del Nucleo operativo agroalimentare e forestale del Corpo forestale dello Stato» (1668) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zinzi.
Trasmissioni dal Senato.
In data 16 novembre 2009 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 1790. - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» (approvato dal Senato) (2936);
S. 1791. - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012» (approvato dal Senato) (2937).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
CASSINELLI: «Modifiche all'articolo 2221 del codice civile, in materia di assoggettabilità del piccolo imprenditore alle procedure di fallimento e di concordato preventivo, e all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti per l'inapplicabilità delle relative disposizioni» (2791) Parere delle Commissioni I e X.
III Commissione (Affari esteri):
JANNONE: «Disposizioni concernenti l'attività di cooperazione allo sviluppo» (2818) Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XII.
VI Commissione (Finanze):
JANNONE: «Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di cooperative e consorzi di garanzia collettiva dei fidi» (2822) Parere delle Commissioni I, II, V e X.
XI Commissione (Lavoro):
VILLECCO CALIPARI e RUGGHIA: «Autorizzazione all'assunzione di personale civile già vincitore di concorso pubblico presso il Ministero della difesa» (2810) Parere delle Commissioni I, IV e V;
JANNONE: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi di maternità e congedi parentali» (2829) Parere delle Commissioni I, V e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
JANNONE: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di prevenzione, assistenza e cura delle malattie mentali» (2831) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Iniziative per sostenere l'utilizzazione delle materie prime di origine agricola e forestale nell'ambito della politica energetica nazionale» (2806) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione della regione Lombardia concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2008 (doc. CCI, n. 7).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.
Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 13 novembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo febbraio-luglio 2009.
Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 ottobre 2009, C. 256, è stata pubblicata la seguente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, relativa a una causa adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alla sottoindicata II Commissione (Giustizia) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europee):
2009/C 25609 Causa C. 2/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione - Italia) - Amministrazione dell'economia e delle finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl (IVA - Primato del diritto comunitario - Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell'autorità di cosa giudicata) (doc. LXXXIX, n. 82).
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 novembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Luciano Hinna (48), Antonio Martone (49), Pietro Micheli (50), Filippo Patroni Griffi (51) e Luisa Torchia (52) a componenti della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
Tali richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1784 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2897)
A.C. 2897 - Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2897, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, presenta alcune violazioni di principi costituzionali e di leggi ordinamentali;
il decreto-legge, emanato per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano, prevede, infatti, interventi a stralcio delle procedure previste dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11;
la legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, per i suoi contenuti assume un rilievo ordinamentale. L'articolo, 10 comma 1, in particolare, stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso»;
nel decreto-legge in esame sono diversi gli interventi che o risultano in sovrapposizione alla legge comunitaria per l'anno 2009 approvata alla Camera e all'esame del Senato o non hanno nessun collegamento con gli obblighi comunitari se non nella formulazione delle rubriche, e non risulta puntualmente indicata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
parimenti, il decreto-legge non risponde alle norme per la decretazione di urgenza stabilite dalla legge n. 400 del 1988 che, pur essendo anch'essa una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
in particolare è violato l'articolo 15 che prevede che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione mentre il provvedimento reca alcune norme i cui effetti appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (articolo 3-quater, che fissa le decorrenza del divieto di commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A al 1o gennaio 2011; articolo 7, comma 2-bis, che proroga al 2012 l'obbligo della promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; articolo 16, che fissa una nuova disciplina sanzionatoria sulla contraffazione di prodotti made in Italy, applicabile 45 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto);
l'assoluta eterogeneità delle materie contenute nel decreto appare in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo, anche perché, come ha chiarito la Corte costituzionale nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, il disegno di legge di conversione non ha efficacia sanante di eventuali vizi dei decreto;
nel decreto-legge sono confluite tutte le modifiche legislative che non possono essere fatte nella legge finanziaria creando uno strumento del tutto fuori dal quadro costituzionale che finisce per assolvere il ruolo di sostituto funzionale della microlegislazione prima affidata alla legge finanziaria, con la grave differenza, rispetto ad essa, di far entrare subito in vigore le norme all'atto dell'emanazione del decreto;
tra gli innumerevoli esempi che si possono fare, anche con riferimento alle modifiche apportate dal Senato:
l'inserimento dell'articolo 3-ter in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni;
l'inserimento dell'articolo 3-quinquies recante disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, che attribuisce al prefetto di Milano poteri in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici connessi alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, dichiaratamente per prevenire le infiltrazioni mafiose;
l'articolo 8-bis che modifica: la destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti;
l'articolo 15 che introduce una nuova disciplina sui servizi pubblici locali;
l'articolo 16 sull'etichettatura dei prodotti made in Italy;
l'articolo 19-bis sul «perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali», di modifica della legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale), con particolare riferimento ai tempi di attuazione della delega;
infine l'articolo 20 sul commercio dei medicinali;
nel complesso appare evidente la violazione dell'articolo 77 della Costituzione in quanto il decreto-legge è sprovvisto dell'indicazione dei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. La sussistenza di tali requisiti deve essere rilevabile nel preambolo (articolo 15 della legge n. 400 del 1988) e la Corte costituzionale nella già richiamata sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che «l'utilizzazione del decreto- legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 Cost. - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta»,
delibera
di non procedere nell'esame dell'atto Camera A.C. 2897.
n. 1. Vietti, Tassone, Mantini, Mannino, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Galletti, Libè, Occhiuto, Ruvolo, Mondello, Delfino, Rao, Buttiglione, Ria.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame sono stati aggiunti ben 13 articoli rispetto ai 21 originari, dando vita ad un complesso di norme non più finalizzate all'adempimento soltanto di obblighi comunitari ma fortemente eterogenee e in molti casi prive dei requisiti di «straordinaria necessità ed urgenza» richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
sotto quest'ultimo profilo, il decreto-legge in esame reca norme i cui effetti finali appaiono destinati a porsi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (l'articolo 3-quater fissa la decorrenza del divieto al 1o gennaio 2011; l'articolo 7, comma 2-bis, proroga un termine dal 2011 al 2012; l'articolo 16 fissa una nuova disciplina sanzionatoria che entra in vigore quarantacinque giorni dopo l'entrata in vigore del decreto); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della immediata applicabilità delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti;
sotto il profilo dell'estraneità all'oggetto del decreto, si segnalano, tra l'altro, l'articolo 3-quinquies che attribuisce al prefetto di Milano poteri in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici connessi alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, dichiaratamente per prevenire le infiltrazioni mafiose, tra l'altro in deroga a disposizioni regolamentari vigenti, nonché l'articolo 19-bis che modifica la legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale), con particolare riferimento ai tempi di attuazione della delega e che appare «duplicato» da una disposizione contenuta nella recentissima legge di contabilità, appena licenziata dalla Camera (A.C. n. 2555);
l'adempimento degli obblighi comunitari avviene ordinariamente attraverso lo strumento della legge comunitaria; in casi particolari, l'articolo 10, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disposizione «ordinamentale» che regola i rapporti tra l'ordinamento italiano e quello comunitario, stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso»;
nel caso del disegno di legge in esame, invece, alcune disposizioni, come l'articolo 5 riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'articolo 6 sugli allergeni alimentari sono già contenute nel disegno di legge comunitaria che, approvato dalla Camera, attende l'esame del Senato, altre non rispondono né all'urgenza di adeguarsi a sentenze della Corte né a quella di sottrarsi a procedure d'infrazione, ma sono giustificate in nome di genericissimi obblighi comunitari a cui adeguarsi, che, anche quando esistano effettivamente, sono comunque privi di precise e indifferibili scadenze;
ancora più clamoroso è il distacco dalla logica di un decreto-legge, ed ancor più da un decreto legge in materia di adempimenti di obblighi comunitari, è l'articolo 15 del decreto in materia di disciplina dei servizi pubblici locali. Il contenuto della complessa disposizione, peraltro riferita arbitrariamente a servizi pubblici tra loro molto diversi ed estremamente delicati, come ad esempio il servizio idrico, appare assolutamente incoerente rispetto all'esigenza di rispettare precisi obblighi comunitari (la stessa sentenza richiamata dal Governo durante il dibattito in Commissione affari costituzionali appare pronunciata in una data successiva alla stessa emanazione del decreto). E lo stesso termine che giustificherebbe l'urgenza dell'intervento normativo con lo strumento del decreto legge appare in scadenza non prima del dicembre 2010;
ci sono poi altre disposizioni che mancano di un preciso aggancio a inadempienze comunitarie: a quelle già significative, presenti nel decreto (articolo 4 - emissioni e Trattato di Kyoto; articolo 9 - controlli di sicurezza su forniture alimentari ai contingenti militari all'estero; articolo 16 - Made in Italy; articolo 18 - quote latte) se ne sono aggiunte altre nel corso dell'esame del Senato, tra cui in particolare: l'articolo 3-bis sul programma pluriennale di dotazione infrastrutturale a favore della Guardia di Finanza e della Guardia costiera; l'articolo 3-ter sulle concessioni autostradali; l'articolo 3-quater su elettrodomestici e motori elettrici; l'articolo 4-bis sugli impianti portuali per i rifiuti;
l'articolo 20-bis, introdotto al Senato, sancisce una proroga del regime di utilizzo a fini promozionali delle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005, sulla base di una modifica normativa introdotta con il decreto cosiddetto mille proroghe. La Commissione europea ha già da tempo manifestato dubbi sulla compatibilità comunitaria della disposizione che si intenderebbe prorogare e ha richiesto al Governo italiano di fornire informazioni al riguardo. Desta quindi molte perplessità il fatto che l'articolo sia stato inserito attraverso un emendamento proprio nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione di un provvedimento recante «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee»;
l'articolo 20-bis, inoltre, disciplina, più in generale, il fenomeno delle telefonate a scopo commerciale e pubblicitario: se oggi gli operatori commerciali possono contattare, a fini di marketing, solo coloro che abbiano espressamente manifestato il proprio consenso (vigendo altrimenti una sorta di regime di silenzio-diniego), con l'articolo 20-bis avverrà il contrario: si presumerà il consenso a ricevere chiamate di disturbo e chi non vorrà essere raggiunto dalle telefonate a scopo commerciale dovrà iscriversi in un registro sulla cui tenuta vigilerà il Garante. Tale nuovo regime penalizzerà proprio i soggetti più deboli, in particolare gli anziani, che certamente non avranno la conoscenza e le informazioni adeguate per sapere che dovranno opporsi al trattamento dei propri dati personali con un'espressa richiesta in tal senso, ponendosi, così, in contrasto con le direttive 2002/58/CE e 95/46/CE,
delibera
di non procedere nell'esame dell'atto Camera A.C. 2897.
n. 2. Zaccaria, Sereni, Bressa, Amici, Mariani, Gozi, Ferranti, Lulli, Causi, Fontanelli, Federico Testa.