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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 10 dicembre 2009

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 dicembre 2009.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vito, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lombardo, Lo Monte, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Scajola, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Vito, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 dicembre 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NACCARATO: «Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125, e altre disposizioni in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati» (3027);
PALOMBA: «Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento dei membri del Governo a comparire nelle udienze» (3028).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 2840, d'iniziativa dei deputati VELTRONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992».

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Carlucci:
FRASSINETTI ed altri: «Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione» (2268);
BARBIERI: «Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia» (2291);
BARBIERI: «Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di informazione ai cittadini e di inesigibilità delle tasse o tariffe relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata» (2296);
GRANATA ed altri: «Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali» (2302);
GALATI: «Disposizioni per il coordinamento e la promozione delle attività nel settore del turismo e istituzione del Ministero delle politiche turistiche» (2303);
GARAGNANI: «Modifiche agli articoli 138 e 139 e introduzione dell'articolo 139-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento del danno biologico e del connesso danno morale» (2307);
BIANCOFIORE e MOLES: «Concessione di un contributo all'Accademia di studi italo-tedeschi di Merano» (2334);
MARINELLO ed altri: «Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in materia di promozione per anzianità dei tenenti colonnelli al grado di colonnello e loro collocamento a disposizione» (2337);
DELL'ELCE ed altri: «Norme per favorire l'inserimento sociale delle persone con disabilità» (2338);
TAGLIALATELA: «Modifica dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'Autorità garante del contribuente, e istituzione del Consiglio nazionale del Garante del contribuente» (2339);
TAGLIALATELA: «Disposizioni tributarie e sgravi contributivi concernenti interventi di conservazione del patrimonio edilizio nei centri storici protetti dall'UNESCO delle città di Napoli, Roma, Verona e Vicenza» (2340);
TAGLIALATELA: «Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace» (2341);
TAGLIALATELA: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di espropriazione mobiliare e immobiliare, fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca nel procedimento di riscossione delle imposte sul reddito» (2356);
CESARO e PETRENGA: «Istituzione degli ordini e albi professionali delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» (2361);
JANNONE: «Modifica all'articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità» (2365);
LABOCCETTA: «Delega al Governo per il riordino della disciplina fiscale delle locazioni immobiliari ad uso abitativo, commerciale e produttivo» (2378);
BIANCOFIORE e LA LOGGIA: «Istituzione delle zone franche del Brennero e di Tarvisio» (2385);
GREGORIO FONTANA: «Concessione di un contributo all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per la riqualificazione dei lavoratori infortunati» (2396);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MALGIERI: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute e di diritto all'attività sportiva e ricreativa» (2400);
MALGIERI: «Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero» (2401);
MALGIERI: «Istituzione di presìdi sanitari presso le sedi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» (2402);
MINARDO: «Concessione di un contributo straordinario per l'attuazione di un piano d'emergenza contro il randagismo nella provincia di Ragusa» (2405);
GOLFO ed altri: «Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati» (2426).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
JANNONE: «Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale» (2889) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BONIVER ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento» (2915) Parere della II Commissione;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LA LOGGIA ed altri: «Modifiche agli articoli 68, 105 e 107 della Costituzione, in materia di garanzie per i membri del Parlamento e per i magistrati» (2931) Parere della II Commissione;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MOFFA ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento» (2954) Parere della II Commissione.

II Commissione (Giustizia):
PECORELLA: «Norme in materia di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato» (2034) Parere delle Commissioni I e V;
PALOMBA: «Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento dei membri del Governo a comparire nelle udienze» (3028) Parere della I Commissione.

VII Commissione (Cultura):
CASINI ed altri: «Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche» (2873) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
COLUCCI ed altri: «Norme in materia di produzione biologica» (2778) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 novembre 2009, relativa allo sciopero proclamato per il giorno 25 novembre 2009 dai piloti della società Air One, dal personale navigante piloti e assistenti di volo delle società Alitalia-Cai ed Air One e dal personale navigante di cabina delle società Alitalia-CAI ed Air One.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 311 del 16 - 26 novembre 2009 (doc. VII, n. 318)
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ed all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Ancona:
alla XI Commissione (Lavoro);

sentenza n. 318 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 323)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 319 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 324)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla IX Commissione (Trasporti);

sentenza n. 320 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 325)
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 234, 266 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 15, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Lecce:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 321 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 326)
con la quale:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - periodo introdotto dal comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e 24 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale della Puglia;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992, periodo introdotto dal comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 248 del 2005, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, dalla commissione tributaria regionale della Puglia:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 322 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 327)
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento agli articoli 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, della Costituzione, ed al principio di legalità sostanziale, dalla regione Emilia-Romagna:
alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 4 dicembre 2009, sentenza n. 314 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 319 ), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»), nella parte in cui abroga la lettera p) dell'articolo 10, comma 2, della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della medesima legge della regione Campania n. 4 del 2008, nei sensi di cui in motivazione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della stessa legge della regione Campania n. 4 del 2008, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VIII Commissione (Ambiente);

con lettera in data 4 dicembre 2009, sentenza n. 315 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 320), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 3 e 6, e dell'articolo 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della citata legge provinciale n. 4 del 2008, promosse, in relazione agli articoli 8 e 9 dello statuto speciale ed all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 5, della citata legge provinciale n. 4 del 2008, promossa, in relazione all'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia:
alla VIII Commissione (Ambiente);

con lettera in data 4 dicembre 2009, sentenza n. 316 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 321), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge della regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della regione Veneto n. 4 del 2008:
alla VIII Commissione (Ambiente);

con lettera in data 4 dicembre 2009, sentenza n. 317 del 30 novembre - 4 dicembre 2009 (doc. VII, n. 322), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione:
alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 4 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 146).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 9 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), per gli esercizi dal 2005 al 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 147).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, gli schemi, relativi al gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, del protocollo d'intenti e del codice etico di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 12.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 dicembre 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge 1o agosto 2002, n. 166, la relazione, predisposta da ANAS-IVCA, sull'attività di vigilanza sulle società concessionarie autostradali svolta dalla medesima società nell'anno 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: REGUZZONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI TESSILI, DELLA PELLETTERIA E CALZATURIERI (A.C. 2624-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAZZOCCHI ED ALTRI; BELLOTTI; CONTENTO; ANNA TERESA FORMISANO E NUNZIO FRANCESCO TESTA; LULLI ED ALTRI; COTA E SIMONETTI; COSENZA (A.C. 219-340-426-477-896-1593-2760)

A.C. 2624-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2624-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4 e 2.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2624-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2624 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Etichettatura dei prodotti e Made in Italy).

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita al dettaglio, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L'impiego della denominazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego della denominazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Etichettatura dei prodotti e Made in Italy).

Al comma 1, sostituire le parole da: realizzati nel territorio italiano fino a: dettaglio con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita.
1. 41. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: e calzaturiero con le seguenti: , del calzaturiero e del mobile destinato all'arredo della casa ovvero all'arredamento di interni.

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole da:
e 7 con le seguenti: , 7 e 7-bis;
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel settore del mobile destinato all'arredo della casa ovvero all'arredamento di interni, per fasi di lavorazione si intendono: il disegno o la progettazione, il taglio dei materiali, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano.
1. 7. Monai, Cimadoro.

Al comma 1, dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito.

Conseguentemente:
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel settore del mobile imbottito, per fasi di lavorazione si intendono le stesse previste dai commi 5 e 6 del presente articolo per i materiali di rivestimento nonché sul prodotto finito l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito;
nel titolo, sostituire le parole:
e calzaturieri con le seguenti:, calzaturieri e del mobile imbottito.
1. 40. Pini, Montagnoli.

Al comma 1, dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito.

Conseguentemente:
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel settore del mobile imbottito per lavorazione si intende la progettazione, il design, l'assemblaggio, la rifinizione compiuti sul territorio italiano, in particolar modo nell'ambito dei distretti.
all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo la parola: calzaturiero aggiungere le seguenti: e del mobile imbottito;
nel titolo, sostituire le parole:
e calzaturieri con le seguenti:, calzaturieri e del mobile imbottito.
1. 45. Cuomo, Burtone.

Al comma 3, dopo le parole: vigenti in materia di lavoro aggiungere le seguenti: garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura.
1. 42. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire la parola: denominazione con la seguente: indicazione.

Conseguentemente:
al comma 8, sostituire la parola:
denominazione con la seguente: indicazione;
all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola:
denominazione con la seguente: indicazione.
1. 43. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: se almeno due delle fasi di lavorazione aggiungere le seguenti:, di cui almeno la confezione per il settore tessile, l'assemblaggio per il settore della pelletteria e la lavorazione della tomaia per il settore calzaturiero,
1. 44. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

A.C. 2624-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2624 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:
a) al rafforzamento del sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;
c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.
4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Norme di attuazione).

Al comma 1, sostituire le parole da: e con il Ministro per le politiche europee fino alla fine del comma con le seguenti:, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della salute, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite:
a) le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) le disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, da aggiornarsi ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità, con cui si provvede, in particolare:
1) alla definizione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
2) all'individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza;
3) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;
4) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione;
5) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
6) a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e per le dermatiti da contatto.

2. All'onere derivante dall'attuazione dei controlli di cui al presente articolo, valutato in 10 milioni di euro l'anno a partire dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 40. Vico, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, sopprimere le parole:, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.
2. 41. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

All'articolo 2, comma 2, alinea, sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute.
2. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: al rafforzamento del sistema di controllo con le seguenti: all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza.
2. 3. Sanga, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza;
2. 4. Sanga, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
2. 5. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e per le dermatiti da contatto.
2. 6. Vico, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»). - 1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio Stile Italiano-Designed in Italy, di proprietà dello Stato Italiano.
2. Il marchio Stile Italiano-Designed in Italy è attribuito a tutti i prodotti di cui al comma 1 che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti con riferimento alla diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2. 02. Borghesi, Monai, Cimadoro.

A.C. 2624-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2624 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Misure sanzionatorie).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.
4. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da 3 a 7 anni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Misure sanzionatorie).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3 - (Misure sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire le informazioni previste dall'articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. L'importazione o l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti con l'impiego della denominazione «Made in Italy» in violazione dell'articolo 1, comma 4, costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
3. 40. Contento.

A.C. 2624-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la norma di cui all'articolo 3, comma 3, la quale prevede una sanzione penale a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, preposti all'accertamento dell'osservanza della legge, che omettano di eseguire i prescritti controlli, rischi, se non correttamente interpretata, di avere un'applicazione indeterminata ed indiscriminata e di causare notevoli problemi applicativi, in quanto potrebbe intendersi nel senso di imporre il controllo su ogni singolo prodotto soggetto all'obbligo di etichettatura ai sensi del provvedimento, in tal modo ostacolando la stessa effettività dei controlli previsti dalla proposta di legge,

impegna il Governo

a calibrare con attenzione, in sede di attuazione del provvedimento, i meccanismi di controllo e sanzionatori ivi contemplati, in particolare facendo in modo che il regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 2, comma 2, con il quale sarà definito il sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio e saranno individuati i soggetti preposti all'esecuzione dei predetti controlli e delle relative modalità di esecuzione, tenga conto delle specifiche esigenze operative ed organizzative degli uffici doganali e degli organismi pubblici competenti in tale settore, della necessità di non pregiudicare il corretto svolgimento dei traffici commerciali legali, nonché delle stesse previsioni della disciplina comunitaria in materia di controlli doganali, al fine di evitare la paralisi dell'intero sistema doganale nazionale.
9/2624-A/1. Ventucci.

La Camera,
premesso che:
la norma di cui all'articolo 3, comma 3, la quale prevede una sanzione penale a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, preposti all'accertamento dell'osservanza della legge, che omettano di eseguire i prescritti controlli, rischi, se non correttamente interpretata, di avere un'applicazione indeterminata ed indiscriminata e di causare notevoli problemi applicativi, in quanto potrebbe intendersi nel senso di imporre il controllo su ogni singolo prodotto soggetto all'obbligo di etichettatura ai sensi del provvedimento, in tal modo ostacolando la stessa effettività dei controlli previsti dalla proposta di legge,

impegna il Governo

a calibrare con attenzione, in sede di attuazione del provvedimento, i meccanismi di controllo e sanzionatori ivi contemplati, in particolare facendo in modo che il regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 2, comma 2, con il quale sarà definito il sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio e saranno individuati i soggetti preposti all'esecuzione dei predetti controlli e delle relative modalità di esecuzione, tenga conto delle specifiche esigenze operative ed organizzative degli uffici doganali e degli organismi pubblici competenti in tale settore, della necessità di non pregiudicare il corretto svolgimento dei traffici commerciali legali, nonché delle stesse previsioni della disciplina comunitaria in materia di controlli doganali, al fine di evitare la paralisi dell'intero sistema doganale nazionale.
9/2624-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ventucci.

La Camera,
premesso che:
la forte crisi, dovuta alla sleale concorrenza, che attraversa il mercato del Made in Italy rischia di danneggiare il sistema economico del Paese ed impone, quindi, la necessità di tutelare i nostri prodotti;
la Commissione di merito ha ritenuto di non inserire nel testo in esame la norma che demanda al Ministro per le politiche europee il compito di assumere opportune iniziative a livello comunitario, per l'adozione di misure che recepiscano il contenuto e lo spirito della proposta di legge in esame;
la recente approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione sul marchio di origine rappresenta un'iniziativa importante per il riconoscimento dell'indicazione obbligatoria sull'origine delle merci extra Unione europea;
emerge l'esigenza di una politica europea che garantisca l'indicazione sull'origine dei prodotti del comparto tessile, pelletteria e calzaturiero al fine di prevenire le forme di concorrenza sleale che non solo danneggiano i produttori, ma risultano anche fuorvianti per i consumatori,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché vengano adottate adeguate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti della presente proposta di legge per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili Made in Italy.
9/2624-A/2. Reguzzoni, Fava, Allasia, Torazzi, Simonetti.

La Camera,
premesso che:
in relazione al rilievo delle disposizioni di cui al provvedimento in esame ai fini della difesa della produzione manifatturiera italiana in un periodo di congiunture estremamente sfavorevole,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché vengano adottate adeguate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti della presente legge per la tutela della tracciabilità dei prodotti «Made in Italy».
9/2624-A/3. Raisi.

La Camera,
premesso che:
il comparto del mobile imbottito tra Puglia e Basilicata occupa ben 10 milioni di addetti con marchi di qualità del Made in Italy come Natuzzi, Calici, MID (Manifattura Italiana Divani);
la crisi ha determinato la chiusura di molti impianti e un forte ridimensionamento degli occupati;
la tutela del made in Italy è fondamentale anche in questo settore a partire dalla valorizzazione del design e della creatività dei nostri marchi,

impegna il Governo

a predisporre nell'ambito dell'attuazione del presente provvedimento, anche a partire dai prossimi passaggi parlamentari, misure a sostegno del Made in Italy nel comparto del mobile imbottito.
9/2624-A/4.Burtone, Cuomo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero ai fini della tutela dei produttori e dei consumatori;
è necessario estendere i principi previsti dalla normativa in esame anche ad altri settori,

impegna il Governo

a considerare ricompresi nell'ambito del settore pelletteria anche le lavorazioni delle pellicce.
9/2624-A/5.Dal Lago, Reguzzoni, Gidoni.

La Camera,
premesso che:
il settore del mobile imbottito è una delle eccellenze del Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo;
recenti notizie di stampa hanno riconfermato la grave crisi in cui versa il settore sia dovuto alla grave crisi mondiale sia per la concorrenza dei produttori cinesi;
le aziende che operano nel comparto del mobile imbottito stanno attraversando una fase particolarmente critica, aggravata dalla crisi economica mondiale. Nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 40 per cento del numero degli operai messi in cassa integrazione, alcune aziende sono state costrette a licenziare diversi dipendenti, altre hanno fatto ricorso alla settimana corta e anche le aziende solide devono fare i conti con il calo delle vendite;
la produzione italiana di mobile imbottito, che nel 2001 rappresentava il 64 per cento del totale della produzione mondiale, negli ultimi 5 anni si è ridotta al 16 per cento (pur essendo rimasto invariato l'ammontare di produzione complessiva mondiale). Nell'ultimo anno le previsioni sono al ribasso e i valori dovrebbero attestarsi su una percentuale pari al 13-14 per cento;
specularmente in Cina se nel 2001 la produzione di mobile imbottito rappresentava il 5-6 per cento della produzione complessiva mondiale, nel corso degli ultimi 5 anni questa percentuale è aumentata vertiginosamente fino a raggiungere il 42-44 per cento del totale;
altro limite alla competitività è la dimensione medio piccola di gran parte delle aziende interessate, può rappresentare un limite di fronte alle sfide della competizione globale sia per quanto riguarda l'innovazione che per quanto riguarda l'internazionalizzazione;
il mobile imbottito, pur avendo funzionato per lungo tempo come un distretto nelle varie realtà territoriali, non è mai riuscito ad implementare azioni sinergiche fra imprese. Nel passato ci sono stati tentativi di dare vita a consorzi di vendita e di internazionalizzazione, che in pratica hanno raccolto scarsi consensi e basso coinvolgimento;
fino ad ora per questo settore non è stata realizzata alcuna strategia di sistema e la crisi incombente potrebbe essere l'elemento in grado di attivare questo processo. A livello strategico, l'inserimento del tavolo di crisi del settore del mobile imbottito nel programma del patto per lo sviluppo, può stimolare la proposta di nuove linee d'azione e di programmi condivisi, per salvaguardare il settore;
l'attività strategica dei distretti deve essere considerata indispensabile ma deve essere unita ad una attività di riconoscimento e valorizzazione del livello di eccellenza delle produzioni che valorizzano il Made in Italy,

impegna il Governo

a predisporre anche per il settore del mobile imbottito regole che regolamentino ciò che deve essere definito prodotto Made in Italy, indicando i processi lavorativi e materiali da utilizzare al fine di tutelare un settore che ben ci rappresenta nel mondo.
9/2624-A/6. Pini, Montagnoli.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 2009, N. 170, RECANTE DISPOSIZIONE CORRETTIVA DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2009, N. 167, IN MATERIA DI CONCORSI PER DIRIGENTI SCOLASTICI (A.C. 2990-A)

A.C. 2990-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 2-bis, dopo le parole: «all'avvenuta rinnovazione» aggiungere le seguenti: «e completamento»;
All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e sull'articolo aggiuntivo 1.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2990-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167.
2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2990-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino all'avvenuta rinnovazione, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle proprie sedi. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma».

A.C. 2990-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 2-bis.
1. 2. Zazzera, Donadi, Favia, Di Giuseppe.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: Fino all'avvenuta rinnovazione, a seguito di annullamento giurisdizionale, con le seguenti: Fino alla definizione di tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi ancora pendenti, inerenti l'impugnazione di atti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a seguito della procedura concorsuale annullata con le seguenti: a seguito della predetta procedura.
*1. 5. Pagano, Gibiino, Germanà, Naro.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: Fino all'avvenuta rinnovazione, a seguito di annullamento giurisdizionale, con le seguenti: Fino alla definizione di tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi ancora pendenti, inerenti l'impugnazione di atti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a seguito della procedura concorsuale annullata con le seguenti: a seguito della predetta procedura.
*1. 6. Berretta.

Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: all'avvenuta rinnovazione aggiungere le seguenti: e al completamento.
*1. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: all'avvenuta rinnovazione aggiungere le seguenti: e al completamento.
*1. 101.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: rinnovazione aggiungere le seguenti:, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
1. 4. Naccarato.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: proprie sedi con le seguenti: sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. In nessun caso l'esercizio temporaneo delle funzioni del personale di cui al comma 2-bis determina acquisizione di diritti, né immissione in ruolo, né può essere fatto valere ai fini dell'avvio di procedure di stabilizzazione.
1. 3. Zazzera, Donadi, Favia, Di Giuseppe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*1. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*1. 102.La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con le delibere della giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, che hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione, ma non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi di concorso indetti a livello nazionale.
1. 01. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

A.C. 2990-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici,
premesso che:
la procedura concorsuale di cui trattasi ha portato, nella regione Sicilia, alla nomina di circa 400 dirigenti scolastici, alcuni dei quali attualmente in servizio in altre regioni per carenza di posto nella regione di appartenenza;
nel doveroso rispetto della successiva sentenza di annullamento espressa dal consiglio di giustizia amministrativa siciliano, è apparso necessario, onde evitare il prevedibile caos nella quasi totalità delle scuole siciliane, prevedere il mantenimento dello status quo fino al rinnovo della procedura concorsuale per il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico,

impegna il Governo:

a vigilare affinché sia assicurato il rispetto integrale della sentenza della magistratura siciliana, al fine di evitare qualunque trasformazione impropria di funzioni o salvaguardia di posizioni giuridiche esercitate per legge in via esclusivamente temporanea, annullate ex tunc, il cui prolungamento è concesso al solo scopo di proteggere le istituzioni scolastiche;
a valutare, inoltre, l'opportunità di porre un termine entro il quale sia indetta la nuova procedura concorsuale.
9/2990-A/1. Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga nelle loro funzioni e nelle loro sedi, fino a nuove prove, i dirigenti scolastici dichiarati vincitori del corso-concorso bandito con D.D.G. MIUR del 22 novembre 2004, successivamente annullato in base ad una sentenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;
tale sentenza, basata sulla violazione del principio in base al quale la Commissione esaminatrice rappresenta un «collegio perfetto» (a causa dell'elevato numero di partecipanti la stessa era stata suddivisa in due sottocommissioni con un unico presidente così come avvenuto in altre regioni), ha gettato nel caos 427 scuole siciliane;
tale sentenza determina costi elevati per la sostituzione dei dirigenti, risarcimenti esorbitanti per tutti i danni emergenti, quali aspettative di vita, rinunce alle cattedre degli ex docenti poi risultati vincitori del concorso per dirigenti, rinunce ad altri concorsi per tutti coloro che si sono legittimamente affidati al superamento del suddetto concorso;
l'annullamento della procedura concorsuale ha fatto si che prevalesse l'interesse dei ricorrenti a scapito dell'interesse nazionale, che investe i diritti acquisiti di coloro che erano stati appunto dichiarati vincitori;
i dirigenti scolastici vincitori del concorso del 2004 si trovano oggi senza alcuna responsabilità a dover subire gli effetti negativi del giudicato amministrativo senza mai essere stati posti in condizione di esplicitare le proprie difese,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le opportune iniziative finalizzate alla salvaguardia degli interessi legittimi dei dirigenti scolastici dichiarati vincitori del corso-concorso di cui in premessa, poi annullato da una sentenza di pronuncia giurisdizionale del CGA, anche al fine di impedire che si aggravi ulteriormente la situazione in cui versa la scuola siciliana.
9/2990-A/2.Pagano, Gibiino, Germanà, Vincenzo Antonio Fontana, Marinello, Fallica, Cristaldi, Naro, Torrisi, Garofalo.

MOZIONI DI PIETRO ED ALTRI N. 1-00282, FRANCESCHINI ED ALTRI N. 1-00283 E CASINI ED ALTRI N. 1-00287 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DA PARTE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO NICOLA COSENTINO

Mozioni

La Camera,
premesso che:
nei confronti dell'onorevole avvocato Nicola Cosentino, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, il giudice per le indagini preliminari Piccirillo, della procura di Napoli, ha inoltrato alla Camera dei deputati la richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa in data 9 novembre 2009 nel procedimento n. 36856/01 r.g.n.r., che vede indagato lo stesso onorevole Cosentino per la supposta violazione degli articoli 110-416-bis codice penale, ovvero concorso esterno in associazione di stampo camorristico;
la misura della custodia cautelare in carcere è stata richiesta al giudice per le indagini preliminari dai pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia della procura di Napoli a partire dal 17 febbraio 2009 e reiterata più volte;
i pubblici ministeri hanno descritto i seguenti fatti nella contestazione cautelare formulata nei confronti dell'onorevole Cosentino: «perché [pur] non essendo inserito organicamente ed agendo nella consapevolezza della rilevanza causale dell'apporto reso e della finalizzazione dell'attività agli scopi dell'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi"», «in particolare contribuiva, con continuità e stabilità, sin dagli anni '90, a rafforzare vertici ed attività del gruppo camorristico facente capo alle famiglie Bidognetti e Schiavone (dal quale sodalizio riceveva puntuale sostegno elettorale in occasione delle elezioni a cui il Cosentino partecipava quale candidato divenendo consigliere provinciale di Caserta nel 1990, consigliere regionale della Campania nel 1995, deputato per la lista di Forza Italia nel 1996 e, quindi, assumendo gli incarichi politici prima di vice coordinatore e poi di coordinatore del partito di Forza Italia in Campania, anche dopo aver terminato il mandato parlamentare nel 2001) attraverso le seguenti condotte: garantendo il permanere dei rapporti tra imprenditorialità mafiosa, amministrazioni pubbliche e comunali; assicurando il perpetuarsi delle dinamiche criminali economiche, esemplificativamente esercitando indebite pressioni nei confronti di enti prefettizi per incidere, come nel caso della ECO4 s.p.a., sulle procedure dirette al rilascio delle certificazioni antimafia in situazioni nelle quali erano ravvisabili elementi ostativi al rilascio delle certificazioni stesse ovvero attivandosi ancora, con enti prefettizi e/o strutture del ministero dell'interno, al fine di impedire, come nel caso del comune di Mondragone, il corretto dispiegarsi della procedura finalizzata allo scioglimento dell'ente locale per infiltrazione mafiosa; creando e co-gestendo monopoli d'impresa in attività controllate dalle famiglie mafiose, quali l'ECO4 s.p.a, e nella quale il Cosentino esercitava - in posizione sovraordinata a Giuseppe Valente, Michele Orsi e Sergio Orsi - il reale potere direttivo e di gestione, così consentendo lo stabile reimpiego dei proventi illeciti; sfruttando dette attività di impresa per scopi elettorali, anche mediante l'assunzione di personale e per diverse utilità; condotta delittuosa avvenuta in provincia di Caserta sin dall'inizio degli anni '90 e perdurante»;
tale dichiarazione va naturalmente ricollegata alle deposizioni rese più volte da diversi collaboratori di giustizia e, in particolare, da Carmine Schiavone, che già nel 2000 riferiva di presunti patti elettorali tra i casalesi e l'onorevole Cosentino, risalenti addirittura alle elezioni amministrative del 1982;
sono molti i collaboratori di giustizia indicati nella richiesta dei giudici, che è anche corredata da molti puntuali riscontri investigativi nelle 360 pagine che la compongono, che hanno indicato l'onorevole Nicola Cosentino come fiancheggiatore o concorrente esterno in associazioni criminali di tipo mafioso;
a prescindere dall'eventuale responsabilità penale dell'onorevole Cosentino, che rimane innocente fino a che non intervenga una condanna definitiva, appare tuttavia necessario che l'Italia e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità;
ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre il Governo ad evitare che una persona sottoposta ad indagini per così gravi delitti, espressivi di una collusione tra politica e sodalizi criminosi, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di Governo, peraltro in

un ruolo così delicato, concernente tra l'altro la funzionalità del Cipe,

impegna il Governo

ad invitare l'onorevole avvocato Nicola Cosentino a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
(1-00282)
«Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Leoluca Orlando, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
è stata avanzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli la richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Nicola Cosentino, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, con delega al Cipe (Doc. IV, n. 5);
la violazione di legge per la quale il titolo cautelare è stato emesso è quella prevista e punita dagli articoli 110-416-bis del codice penale (concorso esterno in associazione di stampo camorristico);
indipendentemente dall'esito della richiesta e dall'eventuale accertamento della responsabilità penale del deputato Cosentino, su cui farà piena luce il procedimento avviato, è evidente che ragioni di opportunità e di precauzione devono indurre il Governo ad evitare che una persona cui è contestato un delitto così grave, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di Governo in un ruolo tanto rilevante, quale quello di Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze con delega al Cipe,

impegna il Governo

ad invitare l'onorevole Nicola Cosentino a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
(1-00283)
«Franceschini, Bersani, Ferranti, Garavini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni».

La Camera,
premesso che:
a seguito della richiesta dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia della procura di Napoli, il giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Napoli ha presentato alla Giunta per le autorizzazioni la domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Cosentino;
restano fermi il principio della presunzione di innocenza di cui al secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione e il pieno rispetto delle competenze della Giunta per le autorizzazioni e delle conseguenti decisioni di questa Camera, nonché delle competenze della magistratura per quanto riguarda l'indagine penale in corso;
sulla permanenza al Governo del deputato Cosentino grava un giudizio di assoluta inopportunità ed il concreto rischio di un pregiudizio per il libero esercizio della funzione di Sottosegretario e di compromissione dell'immagine delle istituzioni,

impegna il Governo

ad invitare l'onorevole Nicola Cosentino a rassegnare le dimissioni da Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
(1-00287) «Casini, Cesa, Vietti, Mantini».