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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 3 febbraio 2010

TESTO AGGIORNATO AL 10 FEBBRAIO 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 febbraio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 febbraio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CIRIELLI: «Modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare» (3163);
DI STANISLAO: «Disposizioni per la promozione della cultura musicale, bandistica e corale» (3164);
MILO: «Istituzione e disciplina dell'Albo degli operatori di intrattenimento mediante diffusione della musica in occasione di incontri pubblici, spettacoli o eventi di intrattenimento in luoghi chiusi o aperti» (3165);
MILO: «Modifica all'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'interpretazione autentica di disposizioni relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità» (3166);
PAGANO: «Introduzione dell'articolo 48-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni» (3167);
DI STANISLAO: «Istituzione dei consultori scolastici antidroga e altri interventi per il contrasto delle tossicodipendenze» (3168);
LEHNER e CASSINELLI: «Abrogazione della legge 31 dicembre 1996, n. 678, recante proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite» (3169);
DI CENTA ed altri: «Riordino delle professioni del turismo montano» (3170);
VELO ed altri: «Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e per il finanziamento dei lavori di ricostruzione, nonché istituzione del Centro studi permanente sulla sicurezza del traffico ferroviario in Viareggio» (3171);
POLLEDRI ed altri: «Aumento della misura degli assegni familiari per le famiglie numerose» (3172).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge QUARTIANI ed altri: «Disposizioni in favore dei territori di montagna» (2007) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bindi.

Trasmissioni dal Senato.

In data 2 febbraio 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
S. 1771. - BINETTI ed altri; POLLEDRI ed altri; LIVIA TURCO ed altri; FARINA COSCIONI ed altri; BERTOLINI ed altri; COTA ed altri; DI VIRGILIO ed altri; SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B);
S. 1781. - «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2449-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
SCANDROGLIO ed altri: «Modifiche agli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale in materia di arresto facoltativo in flagranza e di fermo di indiziato di delitto» (3057) Parere della I Commissione.

VI Commissione (Finanze):
BORGHESI e LEOLUCA ORLANDO: «Modifica all'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di indicazione del saggio di interesse annuo effettivo globale nei contratti bancari e di capitalizzazione degli interessi nei contratti regolati in conto corrente» (2751) Parere delle Commissioni I e II.

VII Commissione (Cultura):
NASTRI: «Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Borgomanero» (3026) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DI STANISLAO: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo» (3051) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
NASTRI: «Disposizioni per l'attuazione del patto e del piano della logistica» (3037) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
NASTRI: «Disposizioni per il potenziamento e la riqualificazione degli aeroporti e delle idrosuperfici regionali e locali» (3067) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
RENATO FARINA ed altri: «Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni per le imprese e le cooperative sociali che favoriscono l'inserimento lavorativo dei detenuti» (3010) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e XIV;
MAURIZIO TURCO ed altri: «Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza o di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro (mobbing)» (3048) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IV, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
S. 1771. - BINETTI ed altri; POLLEDRI ed altri; TURCO LIVIA ed altri; FARINA COSCIONI ed altri; BERTOLINI ed altri; COTA ed altri; DI VIRGILIO ed altri; SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» (624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione del disegno di legge comunitaria a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
S. 1781. - «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009» (2449-B) - Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 2 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 11 gennaio 2010, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 29 dicembre 2009, concernente la situazione in Iran.
Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 gennaio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Benedetto Fiori a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: CONSOLO; BIANCOFIORE E BERTOLINI; LA LOGGIA; COSTA E BRIGANDÌ; VIETTI; PALOMBA; PANIZ: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN UDIENZA (A.C. 889-2964-2982-3005-3013-3028-3029-A)

A.C. 889-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. In attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
3. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza.
5. Ove gli uffici di appartenenza attestino che l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice rinvia ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
(Non sono comprese quelle inammissibili o votate in altra seduta).

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 278. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 279. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 280. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 281. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 282. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 283. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 284. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 285. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 286. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 287. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 288. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 289. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 290. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 291. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 292. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 601 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 293. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 294. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 296. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 297. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 298. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 299. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 355. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 356. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 357. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 358. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 611 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 359. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 360. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 613 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 306. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 307. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 308. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 309. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 310. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 311. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 312. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 616 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 313. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 314. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 315. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 316. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quater del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 317. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 318. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 617-sexies del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 319. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 618 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 320. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 621 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 323. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 622 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 324. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 325. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 623-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 326. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 327. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 328. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 627 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 329. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 330. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 331. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 332. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 631 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 333. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 334. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 634 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 335. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 336. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 635-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 337. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 638 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 338. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 639 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 339. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 340. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 341. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 342. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 343. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 344. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 345. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 346. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 645 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 347. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 348. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 647 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 349. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 350. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 351. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 352. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 8. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 221. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Ria.

Al comma 3, dopo le parole: Per i Ministri aggiungere la seguente: esclusivamente.
** 1. 66. Palomba.

Al comma 3, dopo le parole: Per i Ministri aggiungere la seguente: esclusivamente.
** 1. 210. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 3, sostituire le parole: previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni con le seguenti: coessenziali alle funzioni di governo previste dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare dagli articoli 64 e da 92 a 96 della Costituzione.
1. 353. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 3, sopprimere le parole: e dai regolamenti.
1. 159. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'emendamento 1.401 della Commissione, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: ritenuta dal giudice.
0. 1. 401. 1. Palomba, Barbato, Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Pietro, Di Stanislao, Donadi, Evangelisti, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Colombo, Misiti, Giachetti.

Al comma 3, dopo le parole: le attribuzioni aggiungere le seguenti:, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo,
1. 401. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: le attribuzioni aggiungere le seguenti:, escluse inaugurazioni o attività di propaganda politica,
1. 67. Palomba.

Al comma 3, dopo la parola: costituisce aggiungere le seguenti: presunzione di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su richiesta delle altre parti, il giudice, acquisite informazioni sull'impegno di governo addotto dall'imputato, esclude la sussistenza di un legittimo impedimento solo quando non riscontri un'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 171. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, sopprimere le parole: o parti offese.
1. 160. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'inizio di ogni mese il Ministro trasmette al giudice che procede la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base di un dettagliato rapporto con le specificazioni delle attività di governo che conta di svolgere. Insieme alla richiesta indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. Se il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti offese costituite, non ritiene le attività congrue o attinenti alla funzione ovvero le valuta eccessivamente dilatorie, oppure se manca l'indicazione dei giorni per i quali non sussiste impedimento, dispone la fissazione delle udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 68. Palomba.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse le attività meramente connesse con le attività di cui al primo periodo del presente comma.
1. 69. Palomba.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le altre parti sono ammesse a provare che l'impedimento addotto non determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di presenziare all'udienza.
1. 172. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'emendamento 1. 304. della Commissione, dopo le parole: commi precedenti aggiungere le seguenti: quando si accerti che l'impedimento di governo addotto configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza.
0. 1. 304. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'emendamento 1. 304. della Commissione, dopo le parole: commi precedenti aggiungere le seguenti: e qualora ritenga che l'evento costituente l'impedimento non sia comunque rinviabile.
0. 1. 304. 3. Melchiorre, Tanoni.

All'emendamento 1. 304. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, in seguito alla valutazione positiva che le attività indicate sono inscindibilmente ed inevitabilmente ricadenti nelle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro.
0. 1. 304. 2. Palomba.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il giudice, su richiesta di parte, se ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza.
1. 304. La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza.
1. 304.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, dopo la parola: Quando aggiungere le seguenti:, in seguito alla valutazione positiva che le attività indicate sono inscindibilmente ed inevitabilmente ricadenti nelle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro,
1. 74. Palomba.

Al comma 4, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti:, qualora ritenga che l'evento costituente l'impedimento non sia comunque rinviabile.
1. 213. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 4, dopo le parole: su richiesta di parte aggiungere le seguenti: ed acquisito il parere favorevole del pubblico ministero e delle parti offese costituite.
1. 77. Palomba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nell'arco temporale di un mese e nei giorni per i quali è stata manifestata la disponibilità a partecipare alle udienze.
1. 76. Palomba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: quando si accerti che l'impedimento di governo addotto configura un'assoluta impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza.
1. 174. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui ai commi precedenti indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice dichiara l'insussistenza del legittimo impedimento. Il giudice dichiara altresì l'insussistenza del legittimo impedimento qualora il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri non siano presenti all'udienza fissata in uno dei giorni previamente indicati.
1. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, taluno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento. In mancanza di tale indicazione, il giudice fissa le udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 75. Palomba.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, il soggetto di cui commi precedenti indica i giorni, contenuti nell'arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento.
1. 10. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In applicazione del principio di leale collaborazione fra organi dello Stato, nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, indicano a pena di inammissibilità, almeno sei giorni, nell'arco dei due mesi successivi, per i quali non sussiste impedimento ed il giudice fissa udienza in tali date. Nelle udienze così fissate non può essere addotto un legittimo impedimento che non derivi da una sopraggiunta, imprevedibile e assoluta impossibilità di comparire dell'imputato.
1. 173. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 11. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 98. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 128. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 211. Melchiorre, Tanoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Gli uffici di appartenenza non possono attestare che l'impedimento è continuativo. Ogni attestazione in merito è inefficace.
1. 78. Palomba.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'attestazione degli uffici di appartenenza che l'impedimento è continuativo è inefficace ai fini processuali.
1. 79. Palomba.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
1. 175. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: Gli uffici di appartenenza attestano, sotto la loro penale responsabilità, che le dichiarazioni sull'impedimento determinato dallo svolgimento in determinati giorni delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 in ciascun mese sono veritiere. Il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri devono indicare per ciascun mese i giorni in cui sono disponibili a partecipare all'udienza. In caso di accertata non veridicità dell'attestazione, fatte salve le conseguenze penali, o di non congruità degli impegni, ovvero in mancanza della dichiarazione di disponibilità a partecipare all'udienza, il giudice fissa le udienze, la mancata partecipazione alle quali non può essere ascritta a legittimo impedimento.
1. 81. Palomba.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato.
1. 305. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: gli uffici di appartenenza attestino con le seguenti: abbia accertato.
1. 176. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Garavini.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attestino aggiungere le seguenti: sotto la loro penale responsabilità.
1. 80. Palomba.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti:, sentito il parere favorevole del pubblico ministero e delle parti offese costituite,
1. 83. Palomba.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:. Ciascun rinvio con la seguente: che.
1. 363. Contento.
(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Ciascun rinvio con le seguenti: Il rinvio può essere richiesto una sola volta e.
1. 219. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: Ciascun con la seguente: Il.
1. 361. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 30 giorni.
* 1. 82. Palomba.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 30 giorni.
* 1. 129. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 40 giorni.
1. 110. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 50 giorni.
1. 109. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 60 giorni.
* 1. 105. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 60 giorni.
* 1. 212. Melchiorre, Tanoni.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 70 giorni.
1. 106. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 80 giorni.
1. 107. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 90 giorni.
1. 108. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 100 giorni.
1. 116. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 110 giorni.
1. 115. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 120 giorni.
1. 114. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 130 giorni.
1. 148. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 140 giorni.
1. 111. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 150 giorni.
1. 112. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 160 giorni.
1. 113. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 170 giorni.
1. 117. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 12. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 217. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza. Il provvedimento di rinvio è letto in udienza e vale quale notifica anche per le parti non presenti.
1. 15. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Con il provvedimento che dispone il rinvio per legittimo impedimento, il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza.
1. 14. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il giudice dichiara la sospensione del termine di prescrizione sino alla data di rinvio dell'udienza.
1. 13. Di Pietro, Palomba.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è cessata la causa della sospensione, il tempo della prescrizione è triplicato rispetto a quello ordinario.
1. 85. Palomba.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è cessata la causa della sospensione, il tempo della prescrizione è raddoppiato rispetto a quello ordinario.
1. 84. Palomba.

Sopprimere il comma 7.
* 1. 16. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 7.
* 1. 177. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 7, dopo le parole: presente articolo aggiungere la seguente: non.
1. 215. Palomba.

Al comma 7, sostituire le parole da: si applicano fino a: o grado con le seguenti: non si applicano ai processi penali in corso.
* 1. 86. Di Pietro, Palomba.

Al comma 7, sostituire le parole da: si applicano fino a: o grado con le seguenti: non si applicano ai processi penali in corso.
* 1. 178. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 7, sostituire le parole: fase, stato o grado con le seguenti: stato e grado del processo.
1. 179. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. In caso di rinvio ai sensi dei commi 4 e 5, il giudice può provvedere all'assunzione delle prove urgenti a norma degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.
1. 354. Vietti, Rao, Ria.

A.C. 889-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 2. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo a quello della con le seguenti: 30 giorni dopo la.
2. 1. Di Pietro, Palomba.

A.C. 889-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale (PA).
9/889-A/1. La Forgia.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Cavalcata storica e giostra cavalleresca dei Paternò, in onore del Santo patrono Gregorio Magno, il lunedì dell'Angelo a San Gregorio di Catania.
9/889-A/2. Giacomelli.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Festa di San Corrado di Noto.
9/889-A/3. Garofani.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla regata storica di Santa Lucia a Siracusa.
9/889-A/4. Fiano.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla quinta sagra dell'agnolotto e del canestrello a Polonghera (CN).
9/889-A/5. Dal Moro.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra del polentonissimo a Monastero Bormida in provincia di Asti.
9/889-A/6. Concia.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla 64a Fiera primaverile degli uccelli a Sacile (PN).
9/889-A/7. Argentin.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa di San Marco e Fortajada a Pordenone.
9/889-A/8. Vaccaro.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al Rogo de la vecia a Pordenone.
9/889-A/9. Samperi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla 30a sagra dello spiedino a Castello d'Agogna (PV).
9/889-A/10. Mogherini Rebesani.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra del Biligòcc ad Albino (BG).
9/889-A/11. Marchioni.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al 20o Expo di Ischia.
9/889-A/12. Bellanova.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Disfida del soffritto di maiale a Flumeri (AV).
9/889-A/13. Zucchi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Festa nazionale dei popoli padani.
9/889-A/14. Agostini.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al panettone party a Borbona (RI).
9/889-A/15. Vico.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla 30a sagra della lumaca di Valmontone (RM).
9/889-A/16. Velo.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa dei fagioli con le cotiche di Sant'Angelo Romano (RM).
9/889-A/17. Trappolino.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al Palio dei mussi di Teglio Veneto.
9/889-A/18. Sarubbi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra delle fave con pecorino di Filacciano (RM).
9/889-A/19. Tidei.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Mondo Sapori Fiera di Mussolente (VI).
9/889-A/20. Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Fiera di mezza quaresima di Sant'Agata Feltria (RN).
9/889-A/21. Servodio.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Scuola di formazione del Popolo della Libertà.
9/889-A/22. Baretta.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla inaugurazione del Salone del ciclo di Milano-Eicma.
9/889-A/23. Berretta.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alle feste provinciali della Lega Nord.
9/889-A/24. Boffa.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Festa della libertà presso Pietrelcina (BN).
9/889-A/25. Bossa.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla presentazione dei libri.
9/889-A/26. Bratti.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri ai convegni del Popolo della Libertà sul Mezzogiorno.
9/889-A/27. Calvisi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Festa della zucca.
9/889-A/28. Cardinale.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri a conferenze stampa per illustrare i risultati della digitalizzazione della giustizia.
9/889-A/29. Causi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla inaugurazione di nuove sedi del partito della Lega Nord.
9/889-A/30. Cenni.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla inaugurazione di nuove sedi del partito del Popolo della Libertà.
9/889-A/31. Codurelli.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla consegna dei premi «Consumatori oggi».
9/889-A/32. De Micheli.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla consegna del premio «Amico della famiglia».
9/889-A/33. De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri all'eventuale ripetizione del seminario «Uomini in divisa nel PdL-per dare più forza alle nostre idee».
9/889-A/34. Gianni Farina.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri a conferenze stampa per la presentazione di nuovi patti per la sicurezza.
9/889-A/35. Ferrari.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla cerimonia di inaugurazione di Milano Unica, salone italiano del tessile.
9/889-A/36. Fluvi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla Festa di Atreju.
9/889-A/37. Froner.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla inaugurazione di Com-Pa, salone europeo della comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese.
9/889-A/38. Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla inaugurazione del Meeting musicale degli indipendenti.
9/889-A/39. Gnecchi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra della strazzata di Avigliano (PZ).
9/889-A/40. Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al Fiuggi Family festival.
9/889-A/41. Lolli.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla «Giornata nazionale di promozione della rete dei partner».
9/889-A/42. Marchignoli.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al Meeting per l'amicizia fra i popoli.
9/889-A/43. Mariani.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri all'evento Cortina incontra.
9/889-A/44. Melis.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla manifestazione Vinitaly.
9/889-A/45. Morassut.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa del Villaggio cimbro.
9/889-A/46. Murer.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al Meeting mondiale dei giovani.
9/889-A/47. Pedoto.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa europea della musica.
9/889-A/48. Pes.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa del radicchio rosso di Dosson.
9/889-A/49. Rampi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla 29a sagra della lingua del Santo di Zeminiana di Massanzago.
9/889-A/50. Rugghia.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla 59a festa del ciclamino di Fontanelle di Conco (VI).
9/889-A/51. Benamati.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla manifestazione «Corritalia-Insieme per i beni culturali ambientali» - giornata podistica nazionale.
9/889-A/52. Boccuzzi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, alla 28a festa paesana di Ambiente e caccia di Granarolo Faentino di Faenza (RA).
9/889-A/53. Bordo.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, alla manifestazione Degusta® & Degusta junior di Villa Bassi, Borgo Panigale (BO) «Le ricette della prossima stagione».
9/889-A/54. Bressa.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, alla Mexpo di Busto Arsizio.
9/889-A/55. Burtone.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, alla Agrivarese di Busto Arsizio.
9/889-A/56. Capano.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alle iniziative per sostenere l'abolizione dello zoo di Roma.
9/889-A/57. Marco Carra.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alle iniziative per lanciare le giornate anticorrida.
9/889-A/58. Cavallaro.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al trasporto della macchina di Santa Rosa a Viterbo.
9/889-A/59. Ciriello.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra del carciofo di Cerda, in provincia di Palermo.
9/889-A/60. Cuomo.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra dello stinco di maiale di Offida, in provincia di Ascoli Piceno.
9/889-A/61. De Torre.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al porco festival del borgo antico di Rotella, nella provincia di Ascoli Piceno.
9/889-A/62. D'Incecco.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al 4o salone della pesca sportiva di Bologna.
9/889-A/63. Losacco.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla 40a rassegna cinofila di Ancona.
9/889-A/64. Giovanelli.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla presentazione internazionale di abiti da sposa e da cerimonia di Milano.
9/889-A/65. Gasbarra.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al salone internazionale della pellicceria e della pelle di Milano.
9/889-A/66. Fogliardi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla fiera vintage - la moda che vive due volte di Forlì.
9/889-A/67. D'Antoni.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra gastronomica di Castelspina (AL).
9/889-A/68. Corsini.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alle giornate del riso, XV edizione, di Jolanda di Savoia (FE).
9/889-A/69. Bonavitacola.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica di Governo, che conducono ad una sospensione automatica del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
l'esigenza di permettere l'esercizio di funzioni pubbliche da parte del componente di un organo costituzionale (in particolare le Camere parlamentari) o del titolare di una carica pubblica che sia imputato in un processo, consentendo il regolare e integro svolgimento delle medesime funzioni, è già pacificamente considerata causa di legittimo impedimento che dà luogo, se riconosciuta dal giudice, al rinvio dell'udienza;
trattandosi non di circostanze che si presentano improvvisamente e in modo imprevedibile e con carattere di forza maggiore indiscutibile (come per altri eventi di varia natura che pur possono costituire causa di necessario rinvio dell'udienza), ma di circostanze prevedibili, che si ripetono nel tempo e che consentono margini di apprezzamento del carattere più o meno stringente della necessità, è necessario salvaguardare il principio del bilanciamento fra due contrapposte esigenze: da un lato l'interesse all'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale attraverso la celebrazione del processo, dall'altro l'interesse al continuativo e regolare svolgimento delle funzioni pubbliche, specie se facenti capo ad organi costituzionali;
il testo in esame cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo»; queste norme costituiscono l'introduzione di una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche interessate, diretta a proteggerne lo status o la funzione,

impegna il Governo

a prevedere l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di operare un equo bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilevo nel processo penale a cominciare da quelli delle parti processuali, dal momento che le ragioni delle parti offese e delle parti civili non vengono tenute nella dovuta considerazione così come risultano lesi e compressi i diritti degli imputati che intendano difendersi non «dal» processo ma «nel» processo.
9/889-A/70. Messina.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla 12a festa della fame e della sete di Filattiera (MS).
9/889-A/71. Sanga.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri ai festeggiamenti di San Giovanni Battista - Settimo di Cinto Caomaggiore (VE).
9/889-A/72. Viola.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al carnevale di Decima di San Matteo della Decima (BO).
9/889-A/73. Motta.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla manifestazione «Ciccioli in Piasa, le terme del colesterolo» di San Martino in Rio (RE).
9/889-A/74. Miotto.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri al festival del tartufo vero dei monti Sibillini di Montefortino (AP).
9/889-A/75. Coscia.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa della Madonna della Speranza di Castelletta (AN).
9/889-A/76. Zampa.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa di Sant'Antonio di Villeneuve (AO).
9/889-A/77. Verini.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa di San Vitale di San Salvo (CH).
9/889-A/78. Tullo.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa della sfogliatella di Lama dei Peligni (CH).
9/889-A/79. Touadi.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla 54a sagra della piè fritta di Fontanelice (BO).
9/889-A/80. Federico Testa.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra del brasadè di Borgo Priolo (PV).
9/889-A/81. Siragusa.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla fiera dell'artigianato di San Cataldo (CL).
9/889-A/82. Schirru.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra della polenta, di Rocca Priora (RM).
9/889-A/83. Antonino Russo.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri all'inaugurazione di club «Silvio ci manchi».
9/889-A/84. Recchia.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra del pecorino pepato di Castel di Judica (CT).
9/889-A/85. Picierno.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra del mucco nel Porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero (SR).
9/889-A/86. Peluffo.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra dell'agnello pasquale a Favara (AG).
9/889-A/87. Mosca.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra della frittella a Isnello (PA).
9/889-A/88. Naccarato.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica, che conducono ad una sospensione automatica del processo senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
un impedimento può ritenersi legittimo se si riferisce a circostanze definite in modo oggettivo dalla legge, laddove il provvedimento in esame di fatto rimette alla mera potestà del Presidente del Consiglio dei ministri, non sindacabile da alcuno, il diritto di eccepire il carattere di legittimo impedimento di una propria attività, anche non strettamente funzionale all'esercizio della carica. Tuttavia, è un controsenso ritenere legittimo un impedimento solo perché come tale lo considera il soggetto interessato, senza considerare che un Presidente del Consiglio è impegnato per le attività di governo a tempo pieno, con la conseguenza che una disposizione come quella in esame equivale di fatto ad un sospensione del processo fino alla scadenza della carica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative ispirate ad un equo bilanciamento tra l'esercizio della funzione giurisdizionale e della funzione di governo.
9/889-A/89. Barbato.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla cerimonia del prelievo dell'acqua del Po della Lega Nord.
9/889-A/90. Farinone.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa di San Biagio di Militello Rosmarino (ME).
9/889-A/91. Fiorio.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa della Candelora di Cefalù (PA).
9/889-A/92. Fontanelli.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa della Madonna del Soccorso di Sciacca (AG).
9/889-A/93. Gatti.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla festa di Sant'Agata a Catania.
9/889-A/94. Ginefra.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra della ricotta a Sant'Angelo Muxaro (AG).
9/889-A/95. Graziano.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra della sfincia a Montelepre, in provincia di Palermo.
9/889-A/96. Laratta.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla MandorLARA sagra del mandorlo a Tavola 2010 a Montelepre (PA).
9/889-A/97. Madia.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra del tarocco a Francofonte (SR).
9/889-A/98. Margiotta.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra della salsiccia a Chiaromonte Gulfi (RG).
9/889-A/99. Mattesini.

La Camera,
premesso che:
la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coessenziali alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla sagra delle panelle e crocchette a Ciminna (PA).
9/889-A/100. Miglioli.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica, che conducono ad una sospensione automatica del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
la disciplina di cui al testo in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituiscono sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge;
la funzione di Governo non può essere sovraordinata rispetto a quella giurisdizionale, come invece accade con il testo in esame che contiene un totale sbilanciamento delle posizioni a favore dell'esecutivo e ad esclusivo detrimento della giustizia, impedita a svolgere la propria funzione sovrana. Ma anche a volere ritenere le due funzioni equiordinate e di pari rango costituzionale, il testo in esame sacrifica totalmente la funzione sovrana della giustizia a solo favore della funzione di governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare, attraverso ulteriori interventi legislativi, un recupero di efficienza, mirando a raggiungere il giusto punto di equilibrio tra l'obiettivo della rapidità e della velocizzazione dei tempi dell'udienza e quello dell'accertamento dei fatti, nel rigoroso rispetto delle regole processuali, ma anche secondo il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, presente nella nostra Costituzione e richiamato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e secondo il principio del bilanciamento degli interessi.
9/889-A/101. Favia.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica, che conducono ad una sospensione automatica del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
la normativa proposta pecca di inammissibile genericità e di contraddittorietà tra presupposti ed eccezioni: nel testo in esame si dice che costituisce legittimo impedimento il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste da specifiche leggi, ma poi si ampliano a dismisura - fino all'arbitrio - le relative ipotesi con l'estensione alle attività «preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alla funzione di governo». In tal modo non si pone alcun limite e si legittima l'assenza all'udienza per mera arbitraria decisione del Capo del Governo. Di modo che teoricamente basterebbe un solo evento (prendiamo ad esempio quello del c.d. G8) per affermare, senza possibilità di controllo di una parte terza, che le attività preparatorie hanno assorbito tutto il tempo precedente e che quelle consequenziali assorbirebbero tutto quello successivo, con decisione ad libitum dell'interessato;
l'assoluta mancanza di ogni bilanciamento rappresenta una violazione del principio costituzionale della divisione dei poteri e dello svolgimento delle proprie attribuzioni da parte di ciascun organo costituzionale soprattutto quello della magistratura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare normativamente il rispetto della leale collaborazione tra poteri dello Stato, secondo principi in base ai quali il giudice non esercita un sindacato sulla ritenuta essenzialità delle modalità di estrinsecazione della funzione di governo, ma chi esercita funzioni di governo deve a sua volta indicare ogni mese i giorni a sua scelta nei quali si rende disponibile a comparire in udienza per consentire e rispettare la funzione sovrana della giustizia, di rango costituzionale almeno pari.
9/889-A/102. Monai.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica, che conducono ad una sospensione automatica del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
in una logica di bilanciamento tra l'esigenza imprescindibile di celebrare il processo e quella di consentire l'espletamento di compiti istituzionali senza pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa, l'accertamento in concreto del giudice si rende comunque indispensabile alla luce della sostanziale difficoltà di tipizzare gli atti del Governo: l'inevitabile elasticità di formule normative che cerchino di sintetizzare la poliedricità dell'azione dell'esecutivo impone uno scrutinio giudiziale del caso concreto che valuti se l'impegno istituzionale addotto dall'imputato assume effettivamente i contorni di quell'ostacolo insuperabile che giustifica il rinvio dell'udienza;
anche senza considerare il sacrificio dei diritti delle eventuali parti civili costituite, occorre riflettere sulla necessità di convocare ogni volta nuovamente le parti e i testimoni, e se del caso rinnovare anche gli avvisi agli imputati;
l'attuale articolo 420-ter del codice di procedura penale prevede che la lettura dell'ordinanza sostituisca la citazione e gli avvisi, ma soltanto per coloro che sono o devono considerarsi presenti. Non sembra compatibile col sistema l'inclusione in questa procedura anche delle persone non presenti, per le quali pertanto sarebbe necessario che in ogni caso si procedesse alla notifica della data della nuova udienza,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di quantificare i costi, materiali ed umani, derivanti dai rinvii delle udienze che deriveranno dall'approvazione del provvedimento in oggetto.
9/889-A/103. Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione politica, che conducono ad una sospensione automatica del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
in una logica di bilanciamento tra l'esigenza imprescindibile di celebrare il processo e quella di consentire l'espletamento di compiti istituzionali senza pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa, l'accertamento in concreto del giudice si rende comunque indispensabile alla luce della sostanziale difficoltà di tipizzare gli atti del Governo: l'inevitabile elasticità di formule normative che cerchino di sintetizzare la poliedricità dell'azione dell'esecutivo impone uno scrutinio giudiziale del caso concreto che valuti se l'impegno istituzionale addotto dall'imputato assume effettivamente i contorni di quell'ostacolo insuperabile che giustifica il rinvio dell'udienza;
anche senza considerare il sacrificio dei diritti delle eventuali parti civili costituite, occorre riflettere sulla necessità di convocare ogni volta nuovamente le parti e i testimoni, e se del caso rinnovare anche gli avvisi agli imputati;
l'attuale articolo 420-ter del codice di procedura penale prevede che la lettura dell'ordinanza sostituisca la citazione e gli avvisi, ma soltanto per coloro che sono o devono considerarsi presenti. Non sembra compatibile col sistema l'inclusione in questa procedura anche delle persone non presenti, per le quali pertanto sarebbe necessario che in ogni caso si procedesse alla notifica della data della nuova udienza,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti normativi che prevedano la facoltà per le parti civili costituite di poter proseguire l'azione in sede civile.
9/889-A/104. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione di governo, che conducono di fatto ad una sospensione del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
questo provvedimento si definisce transitorio, in quanto efficace nel tempo per un periodo massimo di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, in previsione dell'approvazione di una legge costituzionale, che al momento non risulta neppure depositata in Parlamento come semplice proposta. Ragion per cui questo provvedimento si pone come un ponte che si protende verso il nulla;
l'articolo 96 della Costituzione già prevede le garanzie necessarie al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri per svolgere serenamente la propria funzione, nel rispetto del corretto bilanciamento tra tutti i poteri dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere pubblica, all'inizio di ogni mese, nello svolgimento delle funzioni pubbliche, l'agenda degli impegni e delle attività del Consiglio dei ministri, quella del Presidente del Consiglio dei ministri e quella dei singoli ministri, al fine di consentire ai giudici di fissare l'udienza in uno dei giorni in cui l'interessato non abbia impegni di governo.
9/889-A/105. Palomba.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione di governo, che conducono di fatto ad una sospensione del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
questo provvedimento si definisce transitorio, in quanto efficace nel tempo per un periodo massimo di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, in previsione dell'approvazione di una legge costituzionale, che al momento non risulta neppure depositata in Parlamento come semplice proposta. Ragion per cui questo provvedimento si pone come un ponte che si protende verso il nulla;
l'articolo 96 della Costituzione già prevede le garanzie necessarie al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri per svolgere serenamente la propria funzione, nel rispetto del corretto bilanciamento tra tutti i poteri dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un regolamento che contenga la definizione di attività preparatoria e attività consequenziale, nonché quella di impedimento continuativo nello svolgimento delle funzioni pubbliche svolte ex lege dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri.
9/889-A/106. Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione di governo, che conducono di fatto ad una sospensione del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
questo provvedimento si definisce transitorio, in quanto efficace nel tempo per un periodo massimo di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, in previsione dell'approvazione di una legge costituzionale, che al momento non risulta neppure depositata in Parlamento come semplice proposta. Ragion per cui questo provvedimento si pone come un ponte che si protende verso il nulla;
l'articolo 96 della Costituzione già prevede le garanzie necessarie al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri per svolgere serenamente le proprie funzioni, nel rispetto del corretto bilanciamento tra tutti i poteri dello Stato. I principi di ordine costituzionale stabiliscono che la posizione dell'imputato che sia Presidente del Consiglio dei ministri o ministro, di fronte alla giurisdizione penale non è assistita da speciali garanzie costituzionali diverse da quelle stabilite dall'articolo 96, onde al di fuori delle ipotesi ivi stabilite trovano applicazione, nei confronti dell'imputato ministro, le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali. Non può essere compito degli uffici di appartenenza dei ministri, ma dei competenti organi della giurisdizione, interpretare e applicare le regole processuali, e nemmeno dunque stabilire se e in che limiti gli impedimenti legittimi derivanti dalla sussistenza di doveri funzionali relativi ad attività di cui sia titolare l'imputato, rivestano tale carattere di assolutezza o di continuità o siano preparatori o consequenziali all'esercizio di funzioni attribuite da dover essere equiparati, a norma del codice di procedura penale, a cause di legittimo impedimento;
la logica stessa del legittimo impedimento non è più ravvisabile laddove viene introdotta la previsione che l'impedimento può essere continuativo fino a durare sei mesi;
l'ordinamento costituzionale non consente, con legge ordinaria neppure transitoria, di privare l'autorità giudiziaria delle proprie prerogative nell'amministrazione della giustizia,

impegna il Governo

a prevedere il deposito presso la procura generale della Corte di Cassazione, ogni sei mesi, di un elenco degli impegni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri che costituiscono legittimo impedimento a comparire nei processi penali in cui sono coinvolti.
9/889-A/107. Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione di governo, che conducono di fatto ad una sospensione del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
questo provvedimento si definisce transitorio, in quanto efficace nel tempo per un periodo massimo di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, in previsione dell'approvazione di una legge costituzionale, che al momento non risulta neppure depositata in Parlamento come semplice proposta. Ragion per cui questo provvedimento si pone come un ponte che si protende verso il nulla;
l'articolo 96 della Costituzione già prevede le garanzie necessarie al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri per svolgere serenamente la propria funzione, nel rispetto del corretto bilanciamento tra tutti i poteri dello Stato;
la logica stessa del legittimo impedimento non è più ravvisabile laddove viene introdotta la previsione che l'impedimento può essere continuativo fino a durare sei mesi;
l'ordinamento costituzionale non consente, con legge ordinaria neppure transitoria, di privare l'autorità giudiziaria delle proprie prerogative nell'amministrazione della giustizia, nonostante essa, come ogni altro potere, «allorquando agisce nel campo suo proprio e nell'esercizio delle sue competenze», deve tener conto «non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione delle regole comuni» (Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 2001), e così, ai fini dell'apprezzamento degli impedimenti invocati per chiedere il rinvio dell'udienza, il giudice deve operare un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e dello svolgimento delle attività di governo,

impegna il Governo

ad operare un bilanciamento tra la facoltà di richiedere il rinvio dell'udienza penale per legittimo impedimento e la necessità di favorire l'accertamento celere dei fatti nell'ambito del processo, provvedendo ad anticipare o posticipare gli impegni del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri, qualora l'impegno o le attività previste o successivamente fissate per il giorno in cui dovrebbe tenersi l'udienza possano essere anticipate o posticipate o possano essere delegate ad altro componente del Governo o agli uffici al fine di consentire lo svolgimento dell'udienza nel giorno fissato.
9/889-A/108. Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il testo in esame è volto ad introdurre nell'ordinamento, con legge ordinaria, delle prerogative connesse all'esercizio della funzione di governo, che conducono di fatto ad una sospensione del processo, senza nessuno spazio per una verifica in concreto della sussistenza del legittimo impedimento da parte del giudice;
questo provvedimento si definisce transitorio, in quanto efficace nel tempo per un periodo massimo di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, in previsione dell'approvazione di una legge costituzionale, che al momento non risulta neppure depositata in Parlamento come semplice proposta. Ragion per cui questo provvedimento si pone come un ponte che si protende verso il nulla;
l'articolo 96 della Costituzione già prevede le garanzie necessarie al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri per svolgere serenamente la propria funzione, nel rispetto del corretto bilanciamento tra tutti i poteri dello Stato;
la logica stessa del legittimo impedimento non è più ravvisabile laddove viene introdotta la previsione che l'impedimento può essere continuativo fino a durare sei mesi;
l'ordinamento costituzionale non consente, con legge ordinaria neppure transitoria, di privare l'autorità giudiziaria delle proprie prerogative nell'amministrazione della giustizia, nonostante essa, come ogni altro potere, «allorquando agisce nel campo suo proprio e nell'esercizio delle sue competenze», deve tener conto «non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione delle regole comuni» (Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 2001), e così, ai fini dell'apprezzamento degli impedimenti invocati per chiedere il rinvio dell'udienza, il giudice deve operare un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e dello svolgimento delle attività di Governo,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione che contenga il numero dei procedimenti nei quali il Presidente del Consiglio dei ministri ed i singoli ministri hanno chiesto il differimento dell'udienza per legittimo impedimento, con l'indicazione specifica dell'attività o della funzione di governo che ha motivato la richiesta di differimento.
9/889-A/109. Palagiano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è diretto a specificare, per un periodo non superiore a diciotto mesi, casi di legittimo impedimento che, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, determinano per il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri l'impossibilità di partecipare ad udienze quali imputati;
la previsione, attraverso lo strumento legislativo, delle ipotesi legittimo impedimento, che comunque potrebbero essere già riconducibili in via interpretativa nell'ambito di applicazione dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, costituisce la premessa volta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in attesa della entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri nonché della relativa disciplina attuativa,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa anche normativa affinché, prima della cessazione di efficacia del provvedimento in esame, sia introdotta nell'ordinamento una disciplina di rango costituzionale che definisca in moda organico i rapporti tra ordine giudiziario e rappresentanza politica.
9/889-A/110. Contento, Vietti, Rao.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per l'efficacia delle politiche di semplificazione normativa e di riduzione dei costi, con particolare riferimento alle prospettive relative alla soppressione dei cosiddetti enti «inutili» e alla riduzione della rappresentanza politica locale - 3-00886

PORCINO, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, FAVIA e CAMBURSANO. - Al Ministro per la semplificazione normativa. - Per sapere - premesso che:
secondo i piani annunciati nel 2008 dal Ministro interrogato - e messi per iscritto nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 - gli enti cosiddetti «inutili» con meno di 50 dipendenti sarebbero stati soppressi ipso iure in tre mesi, il 20 novembre 2008;
la soppressione colpiva, inoltre, anche gli enti di maggiori dimensioni, qualora non avessero provveduto, entro il 31 marzo 2009, ad un riordino;
si sarebbero salvati dalla soppressione gli enti dichiarati «non inutili» per decreto dei dicasteri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;
il taglio degli enti cosiddetti «inutili» doveva fruttare oltre 400 milioni di euro per l'anno 2009, da assegnare, con successivo decreto, ai ministeri per essere impiegati in modo migliore, in migliori servizi della pubblica amministrazione ai cittadini contribuenti, che, ad avviso degli interroganti, foraggiano le casse dello Stato;
la scadenza del 31 marzo 2009 è stata via via prorogata al 31 ottobre 2009, il decreto di assegnazione delle risorse ai ministeri non ha mai visto la luce, né gli obiettivi di risparmio sono stati conseguiti perché molti enti «inutili» sono stati dichiarati «utili» dai medesimi componenti del Governo;
la riduzione della rappresentanza politica locale, con l'annunciato taglio di cinquantamila «poltrone», all'avvio del 2009 inserita nel disegno di legge cosiddetto delle «autonomie» mai esaminato e da ultimo inserita nella legge finanziaria per il 2010, è stata rinviata al 2011 con il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, proposto dal Ministro interrogato;
per il 2010 non si provvederà alla riduzione della rappresentanza politica locale, bensì ad un taglio generalizzato dei trasferimenti ai comuni, che colpirà, ad avviso degli interroganti, i servizi ai cittadini contribuenti e non i costi della politica -:
se e come intenda provvedere per dare efficacia alle politiche di semplificazione normativa e riduzione dei costi.
(3-00886)

Orientamenti del Governo in merito al controllo della rete nazionale di telecomunicazioni, con particolare riferimento all'ipotesi di fusione tra le società Telecom e Telefonica - 3-00887

LANZILLOTTA, TABACCI, CALGARO e MOSELLA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la rete di telecomunicazioni è un'infrastruttura fondamentale del Paese, condizione essenziale per la sua crescita, per la sua competitività, per l'attrazione di investimenti e sempre più necessaria per garantire a tutti i cittadini l'accesso alla conoscenza e la fruizione di servizi pubblici;
la rete di telecomunicazioni è di proprietà di Telecom, che la gestisce in regime di monopolio, condizionandone lo sviluppo e le condizioni di accesso, nonché di universalità, e, di conseguenza, dal carattere strategico della rete deriva il carattere strategico di Telecom;
tutti i Paesi sviluppati stanno già attivando cospicui investimenti per realizzare la rete di nuova generazione, mentre in Italia sono stati cancellati i finanziamenti pubblici (800 milioni di euro) destinati al completamento della rete a banda larga (da cui oggi sono ancora esclusi circa otto milioni di cittadini);
la criticità della situazione debitoria di Telecom condiziona negativamente gli investimenti sulla rete, che, come rilevato anche di recente dal rapporto Caio, è soggetta ad un progressivo degrado, con effetti assai negativi sull'occupazione nelle telecomunicazioni e nel settore dell'information and communication technology (ict);
insistenti sono le voci (confermate dall'andamento dei titoli) di un'imminente fusione tra Telecom e la spagnola Telefonica, che determinerebbe il controllo di Telefonica sul gruppo Telecom e sulla rete italiana di telecomunicazioni, la cui governance sarebbe, quindi, del tutto estranea agli interessi strategici del nostro Paese;
da molto tempo si discute di diverse opzioni volte tutte a garantire un assetto della rete di telecomunicazioni, che garantisca l'interesse nazionale allo sviluppo degli investimenti e alla piena accessibilità e neutralità, condizioni che, peraltro, neppure nell'attuale assetto il regime open access ha reso effettive;
solo pochi mesi or sono il Governo è intervenuto per conservare l'italianità dell'Alitalia, società operante in un settore certo non più strategico di quello delle telecomunicazioni;
si rileva che l'inerzia del Governo nel caso Telecom ha fatto sorgere il dubbio, che, di fatto, non si voglia contrastare Telefonica, società che, su altri mercati, ha interessi comuni con aziende italiane molto vicine al Presidente del Consiglio dei ministri;
il Ministro dell'economia e delle finanze in più occasioni ha rivendicato il primato della politica sulla pura logica di mercato, allorché siano in gioco interessi e diritti dei cittadini, delle imprese e dell'intera comunità -:
se il Governo non ritenga in questo caso di dover intervenire per evitare il passaggio ad una società straniera del controllo della rete di telecomunicazioni, quali strumenti intenda eventualmente attivare a tale scopo e se non ritenga necessario a tali fini promuovere la creazione di una «società della rete», partecipata, oltre che da Telecom, da soci pubblici e privati e con un assetto idoneo a garantire neutralità, accessibilità e adeguati investimenti sull'infrastruttura.
(3-00887)

Iniziative per una politica industriale organica e sistematica volta ad innalzare il tasso di crescita dell'economia nazionale - 3-00888

LULLI, MARAN, BOCCIA, QUARTIANI, GIACHETTI, BENAMATI, COLANINNO, FADDA, FRONER, MARCHIONI, MASTROMAURO, PELUFFO, PORTAS, SANGA, SCARPETTI, FEDERICO TESTA, VICO e ZUNINO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la crisi economica ancora in corso è per l'economia italiana la più seria dal dopoguerra. Rispetto alle recessioni che hanno fatto seguito allo shock petrolifero della metà degli anni '70 e alla crisi valutaria del 1992, la contrazione del prodotto interno lordo e della produzione industriale sono state più rapide e intense;
il numero di occupati a dicembre 2009 è pari a 22 milioni 914 mila unità, inferiore dell'1,3 per cento (meno 306 mila unità) rispetto a dicembre 2008. Il tasso di occupazione è pari al 57,1 per cento, inferiore di 1,1 punti rispetto a dicembre 2008. Il numero delle persone in cerca di occupazione risulta pari a 2 milioni 138 mila unità, in crescita del 2,7 per cento (più 57 mila unità) rispetto al mese precedente e del 22,4 per cento (più 392 mila unità) rispetto a dicembre 2008. Il tasso di disoccupazione raggiunge l'8,5 per cento (più 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e più 1,5 punti percentuali rispetto a dicembre 2008);
secondo elaborazioni effettuate dall'osservatorio sulla cassa integrazione della Cgil, in quindici mesi di crisi economica, dall'ottobre 2008 alla fine del 2009, le ore di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) hanno superato la cifra di un miliardo. Nel solo 2009 le ore di cassa integrazione hanno superato del 311 per cento quelle del 2008, toccando quota 918 milioni. E i lavoratori coinvolti nella cassa sono stati più di un milione;
secondo le stime dell'ultimo bollettino della Banca d'Italia, nella media del quarto trimestre 2009 l'attività industriale è calata rispetto al trimestre precedente, rimanendo su livelli ancora molto bassi, prossimi a quelli rilevati all'inizio degli anni '90 e inferiori di circa il 20 per cento rispetto al picco ciclico del primo trimestre del 2008;
secondo autorevoli centri studi, la crescita nel 2010 sarà dovuta più a effetti di rimbalzo dai minimi dopo il crollo del 2009, che a un effettivo inizio di una fase di recupero. La distanza dai livelli pre-crisi rimarrà amplissima, soprattutto per l'industria;
la situazione, pertanto, evidenzia un settore industriale con un eccesso di capacità produttiva elevatissimo, una domanda di lavoro in ripiegamento e la cassa integrazione che ha continuato ad aumentare nella seconda parte del 2009, con un preoccupante incremento della cassa straordinaria;
ciò nonostante, il dibattito più recente non ha portato all'introduzione nell'agenda del Governo di misure in grado di innalzare credibilmente il tasso di crescita dell'economia. Neanche la recente discussione sulla riforma fiscale, rapidamente tramontata, è sembrata affrontare gli elementi sostanziali su cui si innesta la scarsa crescita del nostro sistema economico, che rischiano, peraltro, di venire aggravati in una fase di impasse della politica economica;
nonostante i ripetuti annunci che ogni giorno vengono riportati dagli organi di informazione, a tutt'oggi manca un disegno organico di rilancio e sviluppo del sistema industriale e, per questa via, dell'economia italiana. In particolare, anche gli strumenti di incentivazione a sostegno della domanda appaiono frammentari ed estemporanei e alcuni di essi risultano esauriti, senza che alle dichiarazioni di un loro rinnovo seguano fatti concreti e senza che sia stata effettuata una circostanziata valutazione della loro reale efficacia. Al contempo, nonostante la contrarietà degli imprenditori, il Governo ha sostanzialmente vanificato, a causa del meccanismo del click-day, strumenti di provata efficacia, quali il credito d'imposta automatico per la ricerca e lo sviluppo -:
quali siano le cause della mancata definizione di una politica industriale organica e sistematica, in grado di offrire un sistema di riferimento credibile per arginare gli effetti della crisi e creare le condizioni per innalzare il tasso di crescita potenziale dell'economia nazionale.
(3-00888)

Iniziative di competenza in merito al progetto di realizzazione di un impianto di rigassificazione nel comune di Rosignano (Livorno) - 3-00889

FAENZI, MASSIMO PARISI, MAZZONI, TOCCAFONDI, BIANCONI, PICCHI e MIGLIORI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Costituzione prevede che il tema dell'energia è ricompreso nella competenza concorrente tra Stato e regioni;
la regione Toscana, nonostante l'aspetto fondamentale dell'energia geotermica, rimane gravemente deficitaria circa il fabbisogno energetico complessivo, che finisce per proiettarsi negativamente sul potenziale produttivo regionale;
è stato progettato al largo della costa toscana, prospiciente il comune di Rosignano (Livorno), un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto, che, per un investimento di 600 milioni di euro, comporterebbe - secondo Edison Bpa Solvay - la produzione di 8 miliardi annui di metri cubi di gas, pari al 10 per cento del fabbisogno nazionale, occupando fino a 1000 addetti nella fase realizzativa e quasi un centinaio a regime, provvedendo, tra l'altro, allo smantellamento dell'attuale terminal di etilene in Rosignano Solvay;
nonostante le proteste dei sindacati e dello stesso comune interessato, la regione Toscana ha bocciato tale progetto, sostenendo che non è allo stato previsto dal proprio piano energetico regionale -:
quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, si intendano assumere con riguardo alla tematica segnalata in premessa.(3-00889)

Stato dei provvedimenti di attuazione della riforma del secondo ciclo di istruzione e correlate iniziative per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2010-2011 - 3-00890

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, e il relativo piano programmatico prevedono l'avvio dall'anno scolastico 2010/2011 della riforma del secondo ciclo di istruzione;
con nota circolare del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 3 del 15 gennaio 2010, relativa alle iscrizioni alle prime classi del secondo ciclo di istruzione, per l'anno scolastico 2010/2011, il termine di inizio e quello di scadenza per l'effettuazione delle iscrizioni alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo è stato fissato rispettivamente al 26 febbraio e al 26 marzo 2010;
è necessario un periodo di orientamento per le famiglie e per gli studenti e di informazione per il personale della scuola, anche in considerazione della complessità della riforma che investe la nuova disciplina dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali e che comporta una modifica della programmazione dell'offerta formativa nelle diverse realtà territoriali -:
quali siano lo stato dei provvedimenti di attuazione della riforma e le correlate iniziative di accompagnamento che il Ministro interrogato intende assumere per garantire scelte consapevoli da parte degli studenti e delle famiglie e per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico.(3-00890)

Misure a favore dei lavoratori in cassa integrazione, dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà - 3-00891

PEZZOTTA, MANTINI, VOLONTÈ, VIETTI, COMPAGNON, DE POLI, POLI, DELFINO, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI, CICCANTI, NARO, GALLETTI, LIBÈ, MEREU e OCCHIUTO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i lavoratori stanno pagando un prezzo sempre più alto alla crisi economica, come evidenziato da tutti i recenti rapporti Istat, Confindustria, Cgil: il tasso di disoccupazione, infatti, a dicembre 2009 è arrivato all'8,5 per cento, dall'8,3 per cento di novembre 2009, il dato peggiore dal 2004. Si tratta di un tasso record, che purtroppo è destinato a crescere ancora, tenuto conto che almeno una parte dei lavoratori al momento in cassa integrazione dovranno cercarsi un nuovo posto di lavoro;
le persone senza lavoro hanno raggiunto la quota di 2.138.000 (dati Istat), con un incremento di 57.000 rispetto al mese precedente e 392.000 rispetto a dicembre 2008; la Cgil ha stimato che, considerando anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni, la percentuale dei disoccupati ha già raggiunto la soglia del 10,1 per cento. Confindustria stima un trend ascendente della disoccupazione in Italia e rileva che è il 28,6 per cento delle imprese prevede di dover far ricorso alla riduzione del numero dei loro addetti nel solo anno 2010;
secondo il rapporto 2009 dell'osservatorio sulla cassa integrazione del dipartimento settori produttivi della Cgil, tra l'ottobre del 2008 e il dicembre 2009, sono state autorizzate 634.699.339 ore di cassa integrazione ordinaria e 370.384.779 di straordinaria. Il 2009 è stato l'anno in cui si è fatto maggiormente ricorso alla cassa integrazione, con un aumento del 311,43 per cento rispetto al 2008, con una richiesta pari a 918.146.733 ore e più di un milione di lavoratori coinvolti, con un periodo medio pari a 25 settimane;
per i lavoratori questi dati si sono tradotti in una perdita di reddito di oltre 3 miliardi e 300 milioni di euro, ma, se si considera la cassa integrazione a zero ore, si raggiungono anche i 3 miliardi e 700 milioni: in pratica, ogni lavoratore in cassa integrazione ordinaria o straordinaria per 5 settimane ha perso tra i 3.000 e i 3.500 euro dello stipendio, mentre un lavoratore a zero ore per tutto l'anno ha perso tra i 7.500 e gli 8.000 euro della retribuzione normale;
le regioni del Nord hanno subito l'aumento più marcato dei disoccupati: il Nord Ovest ha visto crescere il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre 2009 fino al 5,5 per cento rispetto al 3,8 per cento del terzo trimestre 2008, sulla stessa linea il territorio del Nord Est, in cui il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre 2009 ha raggiunto quota 4,6 per cento rispetto al tasso del 2,9 dello stesso periodo del 2008;
in Lombardia la crisi è stata particolarmente acuta, con un aumento medio delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di ben 273 milioni nel solo 2009, mentre erano 46 milioni nel 2008 (una crescita del più 492 per cento): inoltre sono 12.000 le aziende che hanno richiesto la cassa in deroga per oltre 90.000 dipendenti, mentre ben 53.000 sono i licenziamenti ufficiali, oltre il 90 per cento, dato che ha portato al 5,2 per cento il tasso di disoccupazione nella regione;
è emblematica la tragedia del suicidio di Sergio Marra, operaio di Bergamo, che non riusciva più a pensare al futuro, dopo essere stato prima messo in cassa integrazione e poi, dopo pochi mesi, licenziato per la chiusura dell'azienda, una delle tante piccolissime aziende di stampati plastici della bergamasca che stanno pagando un pesantissimo dazio alla crisi. L'episodio tragico è un segnale drammatico della situazione traumatica in cui versano tutti i lavoratori disoccupati o in cassa integrazione, nessuno dei quali sa se avrà o meno l'opportunità di tornare di nuovo al lavoro;
la regione Lombardia ha programmato di investire 1,5 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali e il prolungamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e il sostegno alle imprese in crisi e all'occupazione, ma di queste risorse sono stati fin qui investiti solo 600 milioni di euro;
più volte è stato richiesto un intervento del Governo per il sostegno della cassa integrazione guadagni, degli ammortizzatori sociali e dell'occupazione adeguato alle necessità imposte dagli effetti della crisi economica;
anche il Santo Padre ha esortato l'impegno di tutti alla responsabilità sociale e al sostegno dell'occupazione, affinché l'economia sia al servizio dell'uomo e non viceversa, affermando che: «La crisi economica sta causando la perdita di numerosi posti di lavoro e questa situazione richiede grande senso di responsabilità da parte di tutti: imprenditori, lavoratori, governanti (...) Mi associo pertanto all'appello della conferenza episcopale italiana - ha aggiunto il Pontefice - che ha incoraggiato a fare tutto il possibile per tutelare e far crescere l'occupazione, assicurando un lavoro dignitoso e adeguato al sostentamento delle famiglie» -:
quali misure intenda con urgenza porre in essere per garantire effettivamente la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, l'adeguamento degli ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro ed il sostegno reale alle famiglie in difficoltà.(3-00891)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO (A.C. 3084-A)

A.C. 3084-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4.

A.C. 3084-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, al comma 8, inserire, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'articolo 3-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'articolo 4, comma 6, dopo le parole: è versato all'entrata del bilancio aggiungere le seguenti: dello Stato.

All'articolo 4, comma 7, sostituire le parole da: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della giustizia.

All'articolo 4, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, sostituire le parole:
senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;
all'ultimo periodo, sostituire le parole: senza ulteriori con le seguenti: senza nuovi o maggiori;
dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4-bis.101 e sull'articolo aggiuntivo 4-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3084-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;
b) l'articolo 1-bis è abrogato;
c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:
a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

Art. 3.
(Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti).

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:
a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;
b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.
6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.
8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133.

Art. 4.
(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1o settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"».

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
«Art. 149-bis. - (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma».

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3084-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010».

All'articolo 3:
al comma 1, il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, le parole: «all'interno di altri distretti della stessa regione» sono soppresse;
al comma 5, dopo le parole: «Napoli e Palermo;» sono inserite le seguenti: « per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari», dopo le parole: «Messina e Catania» sono inserite le seguenti: «per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria» e le parole: «per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna»;
al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio). - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capo I, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura";
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: "e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione" sono soppresse.

Art. 3-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia"».

Art. 3-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi). - 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado";
b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

"CAPO II-bis
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-bis. - (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione".

Art. 3-quinquies. - (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195). - 1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi"».

All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «fino all'adozione dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «, nei casi consentiti,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate»;

al comma 3, lettera a), capoverso, dopo le parole: «Allo stesso modo si procede» sono inserite le seguenti: «per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «all'Allegato n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli Allegati n. 6 e n. 7» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
d-bis) all'articolo 530, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche»;
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono inseriti i seguenti:
"Art. 169-quater. - (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo d'acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale".
"Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita";
b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:
"Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma";
c) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:
"Art. 161-ter. - (Vendite con modalità telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica".

8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto»;

al comma 11, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012"».

A.C. 3084-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

Al comma 2, sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2010 con le seguenti: non oltre il 31 dicembre 2011.
1. 2. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'articolo 50, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.
1. 300.(Testo corretto) Governo.
(Approvato)

ART. 2.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

Sopprimerlo.
2. 1. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, dando priorità a quelle situate nelle regioni meridionali più a rischio della criminalità organizzata.
2. 100. Laganà Fortugno, Ferranti, Amici.

ART. 3.
(Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti).

Sostituirlo con il seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.
3. 13. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati»). - 1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali se non hanno prima svolto, per almeno un anno continuativamente, un ulteriore periodo dì tirocinio mirato nella specifica funzione. Essi, in nessun caso, possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».
3. 12. Vietti, Rao, Ria.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, la parola «requirenti» è soppressa.
3. 20. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad eccezione degli uffici di procura della Repubblica».
3. 19. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si può tuttavia assegnare ai posti sopra indicati, in deroga a quanto prima disposto, magistrati di prima nomina nel caso in cui il bando per la copertura di posti nelle funzioni monocratiche sia andato deserto, ovvero nella misura in cui ciò sia avvenuto. Se tuttavia restano ancora posti scoperti si provvede a norma delle disposizioni seguenti».
3. 15. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2011.
3. 100. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consenso al trasferimento aggiungere le seguenti:, anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n, 160, sia all'interno dello stesso distretto che di altri distretti della stessa regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 101. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consenso al trasferimento aggiungere le seguenti parole:, anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n, 160, all'interno di altri distretti della stessa regione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti fino alla fine del comma con le seguenti: in deroga alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, all'assegnazione agli uffici di procura della Repubblica di magistrati di prima nomina, vincitori di concorso ed immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio, anche se non hanno ancora superato la prima valutazione di professionalità.
3. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei magistrati che abbiano conseguito fino a: disposto nei confronti con la seguente: prioritariamente.
3. 102. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con il trasferimento d'ufficio dei magistrati aggiungere le seguenti: al termine del tirocinio o.
3. 14. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ove permangano esigenze di dar corso al trasferimento d'ufficio, i magistrati interessati devono essere individuati in base al criterio della minore anzianità di ruolo.
3. 103. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 17. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) magistrati di sorveglianza.
3. 7. Torrisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: Lazio fino alla fine del comma con le seguenti: Piemonte, Emilia Romagna; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Campania, Veneto e Lombardia; per la Calabria si considerano limitrofe oltre la Sicilia, il Lazio, la Puglia, le Marche e il Molise.
3. 5. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 104. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 3-bis.
(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio).

Al comma 1, sostituire le parole: i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e con le seguenti: il decreto ministeriale

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3-bis. 300.(nuova formulazione, nel testo corretto) Governo.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto.
3-bis. 101. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto con le seguenti: messi a concorso nell'ultimo bando.
3-bis. 102. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Per la provincia di Bolzano i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
3-bis. 100. Zeller, Brugger, Holzmann, Gnecchi, Del Tenno.

ART. 3-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: giudiziario aggiungere le seguenti:, compatibilmente con le risorse economico-finanziarie e di personale assegnato all'ufficio,
3-ter. 100. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

ART. 3-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi).

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
3-quater. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, comma 2, sostituire le parole da: formula fino a: idoneità con le seguenti: indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine.
3-quater. 300.Governo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, comma 2, sostituire le parole da: formula fino a: idoneità con le seguenti: indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine.

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: La valutazione è comunicata con le seguenti: Gli elementi di valutazione sono comunicati;
al comma 4, sostituire le parole: La valutazione positiva di idoneità conserva con le seguenti: Gli elementi di valutazione conservano.
3-quater. 300(Nuova formulazione).Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «sul servizio giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o sui servizi organizzativi e informatici».
3-quater. 100. Contento.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-quater. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 3-quinquies.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195).

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: nell'atto del concerto con le seguenti: ai fini del concerto di cui al terzo comma e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «il magistrato può essere confermato» sono aggiunte le seguenti: «, previo concerto del Ministro della giustizia».
3-quinquies. 100. Contento.
(Approvato)

ART. 4.
(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti:, acquisiti i pareri del Consiglio nazionale forense e del Consiglio superiore della magistratura.
4. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati con le seguenti:, i consigli dell'ordine degli avvocati interessati ed il Consiglio superiore della magistratura.
4. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
4. 400. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: è versato all'entrata del bilancio aggiungere le seguenti: dello Stato.
4. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della giustizia.
4. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, al medesimo comma:
ultimo periodo, sostituire le parole: senza ulteriori con le seguenti: senza nuovi o maggiori;
dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
4. 202. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 10, dopo le parole: dell'Amministrazione della giustizia aggiungere le seguenti: a ciascuno dei capi degli uffici giudiziari interessati e.
4. 100. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

ART. 4-bis.
(Modifica della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Sopprimerlo.
4-bis. 100. Naccarato.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2010 presenta alle Commissioni parlamentari competenti, per l'espressione del relativo parere, un piano per la riorganizzazione del personale degli uffici giudiziari volto a effettuare la rimodulazione delle dotazioni organiche in maniera confacente alla ricomposizione dei profili professionali, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale 2006/2009, al fine di collocare le figure professionali dell'ausiliario in II area funzionale e del cancelliere, ufficiale giudiziario, esperto informatico, contabile ed esperto linguistico nella III area funzionale, nonché a sopperire alle carenze di organico, a tal fine predisponendo un programma di nuove assunzioni per almeno 3.000 unità e di stabilizzazione del personale comandato, nonché un piano di reinternalizzazione del servizio di stenotipia e di assistenza informatica.
4-bis. 101. Ferranti, Samperi.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 4-ter. - 1. Il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti è sospeso, per un periodo non superiore a dodici mesi, in qualunque stato e grado del giudizio medesimo, qualora l'ente danneggiato comunichi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo o giurisdizionale di recupero integrale delle somme stabilite nella sentenza che definisce il giudizio di primo grado ovvero, qualora, la medesima sentenza non sia ancora depositata, delle somme indicate nell'atto di citazione in giudizio. Alla sospensione prevista dal presente comma si applica la disciplina di cui all'articolo 295 del codice di procedura civile; essa determina la sospensione del corso dei termini indicati nel comma 1 del presente articolo.
2. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali o a qualsiasi altro organismo di diritto pubblico, da chiunque illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
4-bis. 01. Paolo Russo.
(Inammissibile)

A.C. 3084 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
va tenuto conto del fenomeno, del quale soffre soprattutto il nord del Paese, costituito dai numerosi posti di giudice, di cancellieri ed operatori, che, pur assegnati agli uffici giudiziari, restano lungamente scoperti; il tribunale di Brescia, pur essendo ampiamente sottodotato nell'organico, risulta essere ai vertici, per indici di produttività, tra gli uffici giudiziari italiani;
da un lavoro elaborato dallo stesso tribunale, scaturito dal confronto tra 29 tribunali, situati nelle città sedi delle corti d'appello, si evince che il tribunale di Brescia rappresenta un unicum, per indice di produttività, nel panorama italiano che merita una certa attenzione;
il tribunale si colloca al quinto posto per bacino di utenza mentre, per quanto riguarda il numero dei suoi magistrati, esso passa dal quinto al dodicesimo posto, preceduto dai tribunali di Roma, Milano, Napoli e Torino oltre che da Palermo, Catania, Bari, Firenze, Genova, Salerno e Bologna;
ben diversa risulta essere la sua posizione riguardo la pianta organica del personale amministrativo, che supporta i magistrati nella loro attività di amministrazione della giustizia, collocandosi al diciottesimo posto;
la situazione diventa ancora più grave se si confronta il rapporto esistente tra il bacino di utenza e l'organico sia dei magistrati, sia del personale amministrativo; difatti, di colpo, il tribunale di Brescia precipita all'ultimo posto (ventinovesimo); infatti al tribunale di Brescia è presente un magistrato ogni 17.942 abitanti (la media tra i 29 tribunali sarebbe di un magistrato ogni 10.763 abitanti). Ciò significa che, perché il numero dei magistrati bresciani sia parificato, quanto al bacino di utenza, a quello medio dei magistrati degli altri tribunali distrettuali, l'organico dei magistrati bresciani dovrebbe essere aumentato di ben 40 unità, salendo al numero complessivo di 101 contro gli attuali 61;
la situazione non migliora per niente se si prende in considerazione il rapporto tra il bacino di utenza e l'organico del personale amministrativo. Anche in questo caso il risultato è che il tribunale di Brescia occupa l'ultimo posto della classifica (ventinovesimo); infatti, il prospetto mette in evidenza che al tribunale di Brescia è presente un dipendente ogni 6.290 abitanti (la media tra gli uffici in questione è di un dipendente ogni 2.960 abitanti e quello, dei 29 tribunali, meno dotato di personale, ha un dipendente ogni 4.173 abitanti). Ciò, in definitiva, significa che, perché il numero dei dipendenti amministrativi bresciani sia parificato, quanto al bacino d'utenza, a quello medio dei dipendenti degli altri tribunali delle città sedi di corte di appello, l'organico bresciano dovrebbe essere aumentato di ben 195 unità, così salendo al numero complessivo di 369, contro gli attuali 174,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare azioni da intraprendere al fine di una migliore distribuzione delle risorse di magistrati e del loro personale nei principali tribunali italiani, azione che il Paese attende da tempo e che costituisce il primo indispensabile intervento per il recupero di efficienza del sistema giustizia.
9/3084-A/1.Caparini, Volpi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni che si vorrebbe incidessero positivamente sul sistema giustizia del nostro Paese valendo a determinare la riduzione della scopertura di organico in numerosi uffici giudiziari;
dal rapporto della Commissione europea sull'efficienza della giustizia (Cepej) del Consiglio d'Europa sulla presenza di giudici in Italia emerge che negli uffici giudiziari è presente un numero di giudici e di pubblici ministeri non commisurato al carico di lavoro che grava sui tribunali civili e penali;
con il decreto-legge in esame il Governo, come già altre volte in precedenza, è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto, come è risultato anche a seguito dei pregressi interventi normativi, verosimilmente si avvia ad essere anch'esso comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle scoperture d'organico, essendo prevedibile che gli incentivi economici e di carriera approvati non basteranno ad indurre un numero idoneo di magistrati, con dieci o più anni di anzianità di servizio, ad affrontare il trasferimento in una sede disagiata; che, pertanto, è necessario monitorare gli effetti del provvedimento a cadenze periodiche al fine di verificare l'efficacia del provvedimento,

impegna il Governo

a riferire presso le Commissioni competenti ogni sei mesi sullo stato di attuazione della legge sull'intero territorio nazionale, onde possa verificarsi l'efficacia e l'adeguatezza del provvedimento a coprire le sedi vacanti.
9/3084-A/2.Palomba.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame che reca la conversione del decreto-legge n. 193 del 2009 è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
con il decreto-legge approvato l'11 settembre 2008 il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che diano la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico,

impegna il Governo

a prevedere che i benefici in materia di tramutamento previsti dalla nuova legge possano essere riconosciuti solo ai magistrati in effettivo e attuale esercizio nella sede disagiata e non anche a coloro i quali da tale sede siano stati collocati fuori del ruolo organico della magistratura.
9/3084-A/3.Aniello Formisano.

La Camera,
premesso che:
Il provvedimento in esame che reca la conversione del decreto-legge n. 193 del 2009 è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
con il decreto-legge approvato l'11 settembre 2008 il Governo è già intervenuto sulla materia prevedendo incentivi economici e di carriera per i magistrati, già in servizio, che abbiano dato la disponibilità al trasferimento in sede disagiata;
il rimedio introdotto è comunque insufficiente alla soluzione del grave ed urgente problema delle carenze d'organico;
sul fronte degli uffici afflitti da carenze di personale, soprattutto le procure del Meridione, il decreto ha ridefinito i criteri, prevedendo che sia aumentato da 60 a 80 il numero massimo delle sedi disagiate individuate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura e che sia aumentato da 100 a 150 il numero massimo dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che una volta conseguita la prima valutazione di professionalità, possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate;
una ulteriore disposizione contenuta nel testo in esame consiste nell'abrogazione dell'articolo 1-bis della legge 133 che detta la disciplina del trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di operare un complessivo riordino della disciplina succedutasi in tema di trasferimenti.
9/3084-A/4.Zazzera.

La Camera,
premesso che:
Il provvedimento in esame che reca la conversione del decreto-legge n. 193 del 2009 è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volle segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
sul fronte degli uffici afflitti da carenze di personale, soprattutto le procure del Meridione, il decreto ha ridefinito i criteri, prevedendo che sia aumentato da 60 a 80 il numero massimo delle sedi disagiate individuate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura e che sia aumentato da 100 a 150 il numero massimo dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che una volta conseguita la prima valutazione di professionalità, possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate;
una ulteriore disposizione contenuta nel testo in esame consiste nell'abrogazione dell'articolo 1-bis della legge 133 che detta la disciplina del trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata,

impegna il Governo

ad operare al fine di determinare un assetto organico e stabile della normativa sui trasferimenti che non importi ingiustificate situazioni di privilegio per singoli beneficiari di normative di settore.
9/3084-A/5.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame che reca la conversione del decreto-legge n. 193 del 2009 è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
sul fronte degli uffici afflitti da carenze di personale, soprattutto le procure del Meridione, il decreto ha ridefinito i criteri, prevedendo che sia aumentato da 60 a 80 il numero massimo delle sedi disagiate individuate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura e che sia aumentato da 100 a 150 il numero massimo dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che una volta conseguita la prima valutazione di professionalità, possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate;
una ulteriore disposizione contenuta nel testo in esame consiste nell'abrogazione dell'articolo 1-bis della legge 133 che detta la disciplina del trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata,

impegna il Governo

a ripristinare la centralità del procedimento ordinario per la mobilità.
9/3084-A/6.Porcino.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame che reca la conversione del decreto-legge n. 193 del 2009 è di estrema importanza in quanto contiene disposizioni che segneranno il futuro del sistema giustizia del nostro Paese;
si è più volte segnalata la carenza d'organico in cui versano gli uffici giudiziari;
sul fronte degli uffici afflitti da carenze di personale, soprattutto le procure del Meridione, il decreto ha ridefinito i criteri, prevedendo che sia aumentato da 60 a 80 il numero massimo delle sedi disagiate individuate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura e che sia aumentato da 100 a 150 il numero massimo dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che una volta conseguita la prima valutazione di professionalità, possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate;
una ulteriore disposizione contenuta nel testo in esame consiste nell'abrogazione dell'articolo 1-bis della legge 133 che detta la disciplina del trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata;

impegna il Governo

a rivedere i criteri di definizione di sede disagiata introducendo anche le sedi che si caratterizzano per un numero di affari penali elevato, con riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata.
9/3084-A/7.Messina.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-bis novella il decreto legislativo n. 160 del 2006, prevedendo, esclusivamente con riferimento ai magistrati nominati con decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 e in presenza di specifiche condizioni oggettive di scopertura, la possibilità di assegnare ai medesimi, al termine del tirocinio, le funzioni requirenti, in deroga al divieto contenuto nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo sopra citato;
tale soluzione temporanea, seppur apprezzabile, non risolve tuttavia l'ormai cronico vuoto riscontrato negli organici della magistratura e non consente di distribuire in maniera razionale le risorse umane a disposizione;
i giovani magistrati potrebbero essere chiamati a svolgere, come per il passato, funzioni requirenti, senza che a ciò ostino le preoccupazioni connesse alla naturale e comprensibile inesperienza, essendo essi inseriti in un sistema in cui, all'interno di ciascuna Procura, vige ormai, per legge, una struttura piramidale che impone per determinati atti rilevanti dell'ufficio il «visto» del procuratore capo o di un suo aggiunto, a ciò espressamente delegato;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che, superando la transitorietà della deroga di cui in premessa, consentano l'assegnazione a regime dei magistrati al termine del tirocinio alle funzioni requirenti.
9/3084-A/8.Vietti, Rao, Ria.