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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 23 febbraio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 febbraio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Melis, Meloni, Menia, Miccichè, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Volontè, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Melis, Meloni, Menia, Miccichè, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vietti, Vito, Volontè, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 febbraio 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ANGELI: «Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero» (3232);
COSENZA: «Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la tutela dell'immagine della donna e del sereno sviluppo dei minori di fronte alla televisione» (3233);
REALACCI ed altri: «Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile» (3234);
BACCINI: «Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa» (3235).
Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 22 febbraio 2010 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002» (3236).
Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 22 febbraio 2010 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: «Abrogazione di norme del libro primo del codice penale in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro» (3237).
Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Mosca:
CECCUZZI ed altri: «Disposizioni fiscali per il sostegno delle iniziative in favore del territorio e del patrimonio artistico, promosse dai consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, per la valorizzazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari» (128);
VICO ed altri: «Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di rilevazione e registrazione degli infortuni sul lavoro» (135);
LUCÀ ed altri: «Norme in materia di impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili» (708);
FEDI ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» (718);
LIVIA TURCO ed altri: «Princìpi e funzioni del Servizio sanitario nazionale. Deleghe al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale, di riorganizzazione degli enti vigilati, di farmacie e per il coordinamento della disciplina legislativa in materia sanitaria» (testo risultante dallo stralcio degli articoli da 7 a 19 della proposta di legge n. 977, deliberato dall'Assemblea il 18 novembre 2008) (977-bis);
LIVIA TURCO ed altri: «Disposizioni in materia di efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale» (già articoli da 7 a 19 della proposta di legge n. 977, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 18 novembre 2008) (977-ter);
MOTTA ed altri: «Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori ultraquarantacinquenni espulsi precocemente dal mondo del lavoro» (1034);
BOBBA ed altri: «Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale» (1079);
SERENI ed altri: «Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti» (1093);
FIORIO ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» (1138);
SERVODIO ed altri: «Disposizioni per la promozione del recupero di biomasse e della produzione e dell'impiego di biocarburanti di origine agricola» (1139);
SERVODIO ed altri: «Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico» (1140);
NARDUCCI ed altri: «Norme sugli istituti italiani di cultura e per la promozione e la diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero» (1203);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VELTRONI ed altri: «Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia» (1635);
GARAVINI ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (1699);
DE MICHELI ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti dalla locazione di immobili e di detrazione per canoni di locazione» (1806);
DE MICHELI ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti dalla locazione di immobili mediante contratti concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché di detrazione per canoni di locazione» (1807);
BERNARDINI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette» (1814);
QUARTIANI ed altri: «Disposizioni in favore dei territori di montagna» (2007);
LIVIA TURCO ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (2024);
FEDI ed altri: «Istituzione del Comitato interministeriale per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica italiana all'estero» (2190);
BUCCHINO ed altri: «Istituzione e disciplina dei Consigli degli italiani all'estero» (2410);
CECCUZZI ed altri: «Istituzione delle zone franche termali e altre disposizioni per la ripresa economica e la diversificazione produttiva dei territori nei quali sono situati stabilimenti termali già gestiti dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali» (2485);
MOTTA ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione turistica, culturale e ambientale degli itinerari culturali italiani riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa» (2658);
VELTRONI ed altri: «Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992» (2840);
BOSSA ed altri: «Modifica all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari conviventi di stranieri soggiornanti nel territorio nazionale» (2842);
LULLI ed altri: «Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica» (2844);
GOZI ed altri: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» (2888).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
TORRISI: «Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso da parte delle vittime di sequestri di persona a scopo di estorsione» (3106) Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
RAISI: «Norme per il riconoscimento del titolo di avvocato per diritto» (3112) Parere delle Commissioni I, VII e XIV.

III Commissione (Affari esteri):
S. 1881. - «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003» (approvato dal Senato) (3226) Parere delle Commissioni I, V, VI e IX;
S. 1934. - «Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009» (approvato dal Senato) (3227) Parere delle Commissioni I, V e VI;
S. 1957. - «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009» (approvato dal Senato) (3228) Parere delle Commissioni I, V e VI.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
REGUZZONI ed altri: «Misure di compensazione ambientale in favore dei comuni» (3124) Parere delle Commissioni I, V, VI, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 18 febbraio 2010, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132 - la relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il predetto documento è stampato e distribuito (doc. XXIII, n. 1).

Annunzio della pendenza di procedimenti giudiziari ai fini di deliberazioni in materia d'insindacabilità.

In data 19 febbraio 2010 - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - dal tribunale ordinario di Roma-prima sezione civile è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile (atto di citazione del dottor Luigi Strada) nei confronti del deputato Paolo Guzzanti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
In data 22 febbraio 2010 - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - dal giudice per le indagini preliminari-ufficio 13o presso il tribunale di Roma è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 51246/08 RGNR - n. 17563/09 RG GIP) nei confronti del deputato Pierfelice Zazzera, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia delle ordinanze di trasmissione da parte del tribunale di Roma sarà stampata e distribuita (docc. IV-ter, nn. 15 e 16).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 22 febbraio 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti - Impatto del piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2010)52 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (COM(2010)54 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal presidente della provincia autonoma di Bolzano.

Il presidente della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 17 febbraio 2010, ha trasmesso un documento concernente la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativa alla gestione della produzione di energia idroelettrica in provincia di Bolzano, con particolare riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, di cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 11 gennaio 2010.
Questa documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Piemonte.

Il Garante del contribuente per il Piemonte, con lettera in data 18 febbraio 2010, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2009, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (190).

Tale richiesta, in data 22 febbraio 2010, è stata assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 marzo 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1955 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3210)

A.C. 3210 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame presenta diversi profili di incostituzionalità;
dal punto di vista generale ancora una volta si assiste alla utilizzazione di uno strumento normativo - per sua natura temporaneo - ai fini di aggiustamento e correzione della legislazione in vigore, mediante varie forme di modulazione di termini e di scadenze;
il Governo utilizza la decretazione d'urgenza in modo improprio per provvedere alla sistemazione della legislazione vigente alterando lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento delineato dalla Carta costituzionale;
in termini specifici il decreto si pone in contrasto con il corretto utilizzo della decretazione di urgenza in quanto regola un complesso eterogeneo di materie in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo;
la legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
gli interventi previsti dal decreto violano inoltre l'articolo 77 della Costituzione in quanto non sembrano sempre avere i caratteri di necessità, straordinarietà e urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il preambolo non fornisce alcuna circostanza oggettiva a supporto della necessità ed urgenza che è solo apoditticamente enunciata nella generica formula «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti»;
la sentenza n. 171 del 2007 della Corte Costituzionale ha chiarito che la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza non può essere sostenuta da una mera enunciazione, ma deve trovare puntuale spiegazione nella motivazione del decreto-legge e che la conversione parlamentare non può salvare il vizio, che incide sulla separazione dei poteri e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo;
il decreto in esame appare violare anche il canone generale della ragionevolezza della motivazione. A fronte di ritardi e di inadempienze del Governo e delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle ministeriali, con provvedimento straordinario il Governo per «consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti» nell'immediatezza dello scadere dei termini ne dispone la proroga, accrescendo così l'incertezza degli operatori dei diversi settori e dei destinatari delle norme in generale circa l'effettiva necessità di conformarsi ai termini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii;
le seguenti disposizioni, inoltre, sono palesemente estranee all'oggetto:
articolo 1, comma 21, che modifica l'ordinamento transitorio di Roma Capitale;
articolo 1, comma 23-ter, che integra l'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010;
articolo 1, comma 23-undecies, che reca una interpretazione autentica di un articolo della legge comunitaria 2008;
articolo 1, comma 23-septies-decies, che modifica la normativa relativa alle anticipazioni di liquidità alle regioni con piani di rientro dai disavanzi sanitari;
articolo 2, commi 7-bis e 7-ter, che modifica la normativa relativa alla riduzione degli assetti organizzativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
articolo 2, comma 8-decies, che integra la disciplina del personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero;
articolo 3, comma 8-bis, che permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte;
articolo 5, comma 7-sexies, che interviene in materia di requisiti di formazione del personale marittimo;
articolo 6, comma 9-quater, che detta norma in materia di interdizione della professione di odontoiatra;
articolo 9, comma 4, che fissa un tetto massimo di spesa per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane;
articolo 9, comma 4-ter, che concede alla società di gestione «Expo 2015 spa» la possibilità di avvalersi anche degli enti fieristici con sede in Lombardia;
articolo 10-bis, che reca modifiche alla disciplina del procedimento cosiddetto «taglia-enti»;
articolo 10-ter, in materia di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 3210.
n. 1. Vietti, Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Galletti, Compagnon, Naro, Volontè, Libè, Mereu.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, composto inizialmente di 11 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 15 articoli. Agli articoli originari del decreto-legge sono state aggiunte numerose disposizioni con commi aggiuntivi. Le disposizioni recate dal decreto-legge ed introdotte nel corso dell'esame parlamentare appaiono tra loro eterogenee quanto alla materia, pur se molte di esse presentano la comune finalità di prorogare termini stabiliti con legge; a tale finalità non sono comunque riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale, in palese violazione della legge 23 agosto 1988, n. 400. Allo stesso tempo, molte di queste norme non rivestono i caratteri di necessità ed urgenza in violazione dell'articolo 77 della Costituzione così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 171 del 2007 dove si chiarisce che la conversione parlamentare non può sanare il vizio, che incide sulla separazione dei poteri e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo;
il decreto interviene, in due disposizioni introdotto al Senato ed in una norma originaria, sulla disciplina di deleghe legislative già conferite, allo scopo di modificarne le modalità di esercizio (articolo 1, comma 21), ad interpretare le norme che ne definiscono la scadenza (articolo 1, comma 23-undecies), ovvero a definire il meccanismo e gli effetti del parere reso dalle Commissioni parlamentari (articolo 10-bis, comma 4); tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»;
l'incardinamento nel calendario dei lavori di questo ramo del Parlamento di questo decreto di grandi dimensioni, di contenuto fortemente eterogeneo, a soli tredici giorni dalla decadenza del decreto rende estremamente difficoltoso lo svolgimento lineare dell'iter di esame pregiudicando sostanzialmente la funzione legislativa del Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 3210.
n. 2. Bressa, Ventura, Amici, Boccia, Baretta, Zaccaria, Giovanelli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame presenta aspetti che ne determinano solo parzialmente la legittimità costituzionale ed altri che ne determinano la mancanza di congruità;
esso difetta di omogeneità fin dalla stesura originaria del testo, difetto aggravatosi nel suo divenire, a causa delle ampie e più disparate modificazioni intervenute con il deposito, da parte del Governo, di un «maxiemendamento» al Senato che ha preceduto la posizione della questione di fiducia;
le criticità sul reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza si acuiscono, nel caso specifico, in quanto esso si è coniugato alla posizione della questione di fiducia, coniugio che, ad avviso dei sottoscrittori, dovrebbe risultare innaturale ed estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionali di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione: oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento, il suddetto abbinamento è in grado di alterare gli equilibri istituzionali ravvisabili, oltre che nel dettato della nostra Carta fondamentale, nei pronunciamenti della Corte Costituzionale;
il decreto-legge in esame consolida l'infausta e sistematica utilizzazione di uno strumento per sua natura temporaneo e straordinario per correggere disposizioni legislative in vigore, cogliendo l'occasione, come in questo caso, di modificare termini e scadenze delle medesime - con nocumento riguardo alla sistemazione della legislazione vigente - quando non di sospendere l'efficacia e l'entrata in vigore di altre, che vi sarebbero prossime, queste ultime, in particolare, non di rado a causa di inadempienze e ritardi della pubblica amministrazione, con ciò deviando integralmente dai principi costituzionali di cui agli articoli 70 e 77, con riguardo ai requisiti della straordinarietà, dell'urgenza e della necessità che, soli, legittimano l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge;
il contenuto del provvedimento risulta, rispetto al titolo, estremamente eterogeneo e disorganico, privo di una matrice unitaria, facendo venir meno i presupposti indicati all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e tale da ritenersi in palese contrasto con il corretto utilizzo delle fonti normative ivi disciplinato;
il testo risulta di difficile leggibilità a causa dei ripetuti rinvii legislativi, in spregio all'esigenza di chiarezza normativa più volte segnalata dal Comitato per la legislazione; questa tecnica legislativa di continua utilizzazione di decreti-legge e proroghe si pone in contrasto con la dichiarata intenzione di procedere ad una riduzione della quantità delle leggi e ad una semplificazione della legislazione;
il testo all'esame reca «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», tuttavia esso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, contiene:
norme di carattere ordinamentale, in particolare agli articoli 4 e 5 - non inganni il loro esiguo numero, in quanto essi innovano e dispongono attraverso 27 differenti commi;
riaperture di termini (in particolare, il comma 1 dell'articolo 1, in materia di «scudo fiscale», ad onta della rubrica che riporta testualmente il lemma «proroga»; ma anche all'articolo 3, comma 8, non si ha «proroga») che non possono essere fatte rientrare nel concetto di proroga, prevedendo una dilatazione di termini il cui effetto si è già determinato;
norme di interpretazione autentica (articolo 10-bis);
norme che incidono su termini di deleghe (articolo 10-bis, articolo 1, commi 21 e 23-undecies);
disposizioni modificative dei saldi di finanza pubblica (articolo 1, comma 23-ter; articolo 2, commi 7-bis e 7-ter);
proroga di una agevolazione fiscale, già in vigore per l'anno 2010, all'anno 2011, con ricadute finanziarie sul bilancio 2012, proroga, ad avviso dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, da definirsi «preventiva»;
disposizioni abrogative o modificative di atti normativi di rango secondario, con ciò alterando il sistema e la gerarchia delle fonti (articolo 1, comma 4; articolo 5, commi 7-quinquies e 7-duodecies; articolo 7, comma 4; articolo 9, commi 4-bis e 4-ter; articolo 10-quater);
estensione «informale» - vale a dire in assenza di modifica formale alla normativa di riferimento - di mandati in scadenza, in deroga alla disciplina dei relativi mandati e alla normativa generale in materia di pensionamento pubblico, con efficacia esclusiva per le persone attualmente incaricate (in particolare, l'articolo 10, ma anche l'articolo 1, commi 23-duodecies e 23-terdecies);
si ravvisa violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione con riguardo ai mezzi, non correttamente definiti e privi della corretta identificazione delle disponibilità, indicati per far fronte alle nuove o maggiori spese ed ai minori risparmi, e si configura dequalificazione della spesa ove si dispone l'utilizzo di risorse in conto capitale per spese di natura corrente,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 3210.
n. 3. Borghesi, Favia, Cambursano, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Di Giuseppe, Di Stanislao, Barbato, Cimadoro, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

A.C. 3210 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria).

1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010 al 30 aprile 2010.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».

4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1o ottobre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» è inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo siano posseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data.
19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2.
(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale).

1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.
3. È autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2010».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Art. 3.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «a partire dal 1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2011».
4. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
5. È prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia).

1. All'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti».
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».

4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è prorogato al 31 gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 maggio 2010.

Art. 5.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,».

Art. 6.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, è prorogato al 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 è autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità, per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

Art. 7.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

Art. 8.
(Proroga di termini in materia ambientale).

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo è differito al 28 febbraio 2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 9.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico).

1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinque per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1o marzo 2010; conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341:
1) nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole: «l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater è abrogato.

Art. 10.
(Istituti di cultura all'estero).

1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1o gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3210 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione»;
al comma 4, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 luglio 2009";
b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1o maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009"»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".
5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e 2011".
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 10, le parole: «di soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti»;
al comma 14, le parole: «articolo 18 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 15, primo periodo, la parola: «previsionali» è sostituita dalla seguente: «previsionale»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077»;
al comma 17, le parole: «del medesimo articolo» sono soppresse;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»;
al comma 18, le parole: «che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso»;
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," è soppressa»;
dopo il comma 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo";
b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1o gennaio 2011,";
c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1o gennaio 2010," e le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente";
d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: "Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna "Intervento", dopo la voce: "legge 31 gennaio 1994, n. 93" sono inserite le seguenti:
"legge 21 marzo 2001, n. 73;
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004".
23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1o luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1o marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 12, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
b) al punto 13, alla voce: "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";
c) al punto 16-bis, alla voce: "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.
23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-decies. All'onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per sei anni".
23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.
23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:
a) il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia.
23-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196".
23-septies-decies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti".
23-octies-decies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione;
d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;
f) l'incremento di 7.200.000 euro per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-noviesdecies. All'onere derivante dal comma 23-octies-decies, pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 89, la parola: "dodici", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "due"».

All'articolo 2:
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224»;
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;
al comma 5, le parole: «1o luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: "ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri," sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo".

7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subìto una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2010".
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "delle amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o di altri organismi di diritto pubblico"».

All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte"».

All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venti"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1o marzo 2001," sono sostituite dalle seguenti: "Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1,"»;
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni».

All'articolo 5:
al comma 4, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle tariffe postali agevolate,»;
dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
7-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "1o gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2014";
c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
d) al comma 5, le parole: "1o gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2014".

7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
7-septies. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile.
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV, la disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.
7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 6:
al comma 3, dopo le parole: «articolo 24» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 6, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 9, le parole: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;
dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. È consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.
9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è inserito il seguente:
"1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri".

9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 7:
al comma 4, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010»;
al comma 5, dopo le parole: «articolo 117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
5-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2010".
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 8:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "1o gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2011".
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010».

All'articolo 9:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa"»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010.
4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate"».

All'articolo 10, comma 1, le parole: «legge 22 dicembre 1990, n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «legge 22 dicembre 1990, n. 401».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. - (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"). - 1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".

3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.
4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".
Art. 10-ter. - (Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). - 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato".
Art. 10-quater. - (Gestione dei libri genealogici). - 1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo.
Art. 10-quinquies. - (Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL). - 1. È prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

A.C. 3210 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria).

Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 55. Fluvi, Cambursano, Mantini, De Pasquale.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010».
* 1. 21. Nicola Molteni, Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010».
* 1. 36. Realacci, De Pasquale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione di cui al presente comma vige l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Conseguentemente, al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze comunica altresì al Parlamento, con il medesimo documento, il numero delle segnalazioni degli intermediari finanziari relative a possibili reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connessi con operazioni di emersione di disponibilità all'estero, specificando i volumi d'importo, il numero dei soggetti e i paesi coinvolti, gli intermediari finanziari che hanno effettuato la segnalazione.
1. 60. Rubinato, De Pasquale.

Al comma 3, dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri, in relazione ai fondi assimilabili al trattamento di fine rapporto versati ai lavoratori medesimi dalle casse pensioni aziendali e alle somme detenute all'estero su conti correnti nei quali sono versati lo stipendio o il salario, nonché ai soggetti che percepiscono pensioni versate dalle casse pensioni aziendali estere».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Alle minori entrate di cui al comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, introdotto dal comma 3 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3-ter.
3-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
1. 41. Narducci, Marantelli, Braga, De Pasquale.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 13-bis, comma 3, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, le parole da: «né comporta l'obbligo» fino alla fine del comma sono soppresse.
1. 73. Marchignoli, De Pasquale.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2009.
1. 62. Fogliardi, Benamati, De Pasquale.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2010 con le seguenti: 15 marzo 2010.
1. 75. Marco Carra, De Pasquale.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2010 con le seguenti: 1o aprile 2010.
1. 74. Carella, De Pasquale.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2011 con le seguenti: 15 marzo 2011.
1. 76. Ciriello, De Pasquale.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2011 con le seguenti: 1o aprile 2011.
1. 77. Cenni, De Pasquale.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'accordo IRPEF per l'anno 2012».

4.2. Alla Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2012: - 4.700 (migliaia di euro);
voce: Ministero dello sviluppo economico:
2011: - 1.300 (migliaia di euro).
1. 70. Di Biagio, Berardi, Picchi, Angeli, Fedi, Narducci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
1. 15. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2009, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE».
1. 13. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera a) è sostituita dalla seguente: «colui che abbia conseguito, alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87, un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, o titoli equipollenti, anche conseguiti all'estero, sulla base della normativa vigente;»
alla lettera b), le parole da: «del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» fino a: «coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e n. 87, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni o titoli equipollenti, anche conseguiti all'estero, sulla base della normativa vigente o abbia conseguito un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto»;
alla lettera c), le parole da: «del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» fino a: «coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e n. 87, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto»;
1. 112. Realacci, De Pasquale.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2008»;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2010»;
c) al comma 1-bis, alinea, le parole: «30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2010»;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2008»;
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
* 1. 37. Realacci, Rossa, Cenni, De Pasquale.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2008»;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2010»; c) al comma 1-bis, alinea, le parole: «30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno 2010»;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2008»;
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
* 1. 123. Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 1-bis, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a)
all'alinea, le parole: «30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
a-bis) alla lettere a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2010»;
a-ter) alle lettere b), c), d) le parole: «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
a-quater) alla lettera d-bis) le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
1. 124. Froner.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
1. 78. Rossomando, De Pasquale.

Al comma 5-ter, sostituire le parole: 31 ottobre 2010 con le seguenti: 2 novembre 2010.
1. 79. Murer, De Pasquale.

Al comma 5-ter, sostituire le parole: 31 ottobre 2010 con le seguenti: 1o novembre 2010.
1. 80. Merloni, De Pasquale.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. All'articolo 2, comma 49, primo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 240,4 milioni di euro».
1. 206. Nicco, Brugger, Zeller, De Pasquale.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:
5-quinquies. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
5-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 5-quinquies è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.
5-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-sexies, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 39. Oliverio, De Pasquale.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:
5-quinquies.All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
5-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 5-sexies è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2010.
5-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-quinquies e 5-sexies, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 205. Ruvolo, Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 aprile 2010 con le seguenti: 20 marzo 2010.
1. 81. Losacco, De Pasquale.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 aprile 2010 con le seguenti: 2 maggio 2010.
1. 82. Lucà, De Pasquale.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 63. Benamati, De Pasquale, Rubinato.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
* 1. 30. Ruvolo, Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
* 1. 106. Zunino, De Pasquale.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
1. 16. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 9, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e sei mesi.
1. 83. Fiorio, Grassi, De Pasquale.

Al comma 9, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno e dieci mesi.
1. 84. Graziano, De Pasquale.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari di cui al comma 10 è altresì estesa ai soggetti titolari di reddito da lavoro e di pensione.

Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
1. 35. Mantini, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mannino, Libè.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I soggetti interessati dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, che hanno subito danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, fruiscono della sospensione e del differimento del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per il periodo compreso dalla data dell'evento e fino al 30 giugno 2010. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti interessati alla sospensione e al differimento dei termini di cui al presente comma. Gli adempimenti scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione e i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di sei rate di pari importo e comunque entro il 31 dicembre 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191."
1. 85. Mariani, De Pasquale.
(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1o giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 10. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1o ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1o gennaio 2010 fino al 30 giugno 2010. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal periodo precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, per l'anno 2010, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
1. 9. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, nonché dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
b) al comma 3, le parole: «60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti».

11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante l'introduzione, per gli anni 2010-2014, di un contributo di solidarietà straordinario dell'1 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
1. 58. Lolli, De Pasquale.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 13.
1. 56. Causi, De Pasquale.

Al comma 14-bis, sostituire le parole: 31 gennaio 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.
1. 86. Concia, De Pasquale.

Al comma 14-bis, sostituire le parole: 31 gennaio 2012 con le seguenti: 28 febbraio 2012.
1. 87. Farinone, De Pasquale.

Dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:
15-ter. All'articolo 63-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2009».
1. 22. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale».
1. 53. Marchi, Lovelli, De Pasquale.

Dopo il comma 17-bis, aggiungere i seguenti:
17-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
17-quater. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 17-ter è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2010.
17-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 17-ter e 17-quater, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 38. Soro, De Pasquale.

Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:
17-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
1. 88. Marrocu, De Pasquale.

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: concessioni in essere aggiungere le seguenti: , nonché scadute ma non ancora rinnovate,

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 23. Poli, Libè, Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.
1. 34. Poli, Libè, Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011».
1. 25. Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 20-bis.
1. 43. Damiano, De Pasquale.

Al comma 20-bis, primo periodo, sostituire le parole: relativi agli anni 2010-2012 con le seguenti:, esclusivamente per quelli relativi agli anni 2010-2012, in attesa della definizione delle nuove regole relative alle RSU.
1. 52. Miglioli, De Pasquale.

Sopprimere il comma 21.
1. 47. Zaccaria, De Pasquale.

Sopprimere i commi 22 e 23.
1. 20. Borghesi, Favia, Cambursano.

Al comma 23-ter, alla voce: legge 21 marzo 2001, n. 73 premettere la seguente: legge 29 gennaio 1986, n. 26, articolo 6, comma 1, lettere b) e c).
1. 109. Maran, De Pasquale.

Al comma 23-ter, alla voce: legge 21 marzo 2001, n. 73 premettere la seguente: legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 16, comma 2.
1. 110. Rosato, De Pasquale.

Sopprimere il comma 23-undecies.
1. 45. Fontanelli, De Pasquale.

Sopprimere i commi 23-duodecies e 23-terdecies.
1. 46. Berretta, Santagata, De Pasquale.

Al comma 23-duodecies, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
1. 89. Capano, De Pasquale.

Al comma 23-duodecies, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
1. 90. Cuperlo, De Pasquale.

Sopprimere il comma 23-terdecies.
1. 91. Calvisi, De Pasquale.

Al comma 23-quaterdecies, alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 maggio.
1. 92. Sarubbi, De Pasquale.

Al comma 23-quaterdecies, alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 15 maggio.
1. 93. Burtone, De Pasquale.

Al comma 23-quaterdecies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
al comma 1, lettera b), dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell'università» sono aggiunte le seguenti: «incluse le Università e le Facoltà Pontificie».
1. 14. Di Biagio.

Al comma 23-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
1. 94. Tocci, De Pasquale.

Al comma 23-quinquiesdecies, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
1. 95. Sbrollini, De Pasquale.

Al comma 23-sexiesdecies, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 30 ottobre 2011.
1. 97. Schirru, De Pasquale.

Al comma 23-sexiesdecies, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 30 novembre 2011.
1. 96. Scarpetti, De Pasquale.

Al comma 23-septies-decies, sostituire le parole: 31 maggio 2010 con le seguenti: 15 maggio 2010.
1. 98. Servodio, De Pasquale.

Al comma 23-septies-decies, sostituire le parole: 31 maggio 2010 con le seguenti: 30 maggio 2010.
1. 99. Sereni, De Pasquale.

Al comma 23-octies-decies, alinea, sostituire le parole: 31 marzo 2010 con le seguenti: 30 aprile 2010.
1. 100. Tidei, De Pasquale.

Al comma 23-octies-decies, alinea, sostituire le parole: 31 marzo 2010 con le seguenti: 15 aprile 2010.
1. 101. Verini, De Pasquale.

Al comma 23-octies-decies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; le risorse da assegnare al CONI per il perseguimento dei propri fini istituzionali sono ulteriormente incrementate per l'anno 2010 di 24 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 23-octies-decies, aggiungere il seguente:
23-octies-decies.1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 23-octies-decies, lettera b), ultimo periodo del presente decreto, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
1. 72. Volpi.

Al comma 23-octies-decies, lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 maggio 2011.
1. 102. Tenaglia, De Pasquale.

Al comma 23-octies-decies, lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 30 novembre 2011.
1. 103. Sposetti, De Pasquale.

Al comma 23-octies-decies, lettera e), sostituire le parole: fino al 31 dicembre con le seguenti: non oltre il 31 dicembre.
1. 48. Vico, De Pasquale.

Sopprimere il comma 23-vicies.
* 1. 11. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 23-vicies.
* 1. 50. Misiani, De Pasquale.

Al comma 23-vicies, sostituire la parola: due con la seguente: otto.
1. 104. Melandri, De Pasquale.

Al comma 23-vicies, sostituire la parola: due con la seguente: sei.
1. 105. Ginefra, De Pasquale.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è differita al 1o gennaio 2011.
1. 24. Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere i seguenti:
23-vicies semel. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole da: «Art. 157-sexies» a: «quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 120 giorni e, nei successivi 14 mesi, la retribuzione ridotta di un decimo. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori 18 mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo, di durata massima di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego».
23-vicies bis. Alla Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
voce: Ministero degli affari esteri:
2010: - 1.500 (migliaia di euro);
2011: - 1.500 (migliaia di euro);
2012: - 1.500 (migliaia di euro).
1. 71. Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere i seguenti:
23-vicies semel. Le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate, a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010.
23-vicies bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri: legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. - cap. 2185).
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria - decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. - cap. 2701).
Soccorso civile.
Protezione civile:
decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8. - cap. 7446/p);
legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. - cap. 2184);
legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
Sostegno al settore agricolo:
Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. - cap. 1525).
Diritti sociali, solidarietà e famiglia.
Sostegno alla famiglia:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).
Promozione dei diritti e delle pari opportunità:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. - cap. 2108).
Politiche previdenziali.
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati:
legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. - cap. 2156).
Politiche economico-finanziarie e di bilancio.
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:
legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. - cap. 7330).
Giovani e sport.
Incentivazione e sostegno alla gioventù:
decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. - cap. 2106).
Turismo.
Sviluppo e competitività del turismo:
decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B 23.1.3. - cap. 2107).
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
Fondi da assegnare:
legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. - cap. 3026).
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:
legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. - cap. 2531).
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ricerca e innovazione.
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:
decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);
decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).
Tutela della salute.
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:
decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);
decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. - cap. 3453).
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:
legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. - cap. 3527);
legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. - cap. 3671).
Politiche per il lavoro.
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:
legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
L'Italia in Europa e nel mondo.
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:
legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ricerca e innovazione:
decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. - cap. 7236).
Istruzione universitaria.
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:
legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1695);
legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. - cap. 7273/P).
Sistema universitario e formazione post-universitaria:
legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1690);
legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. - cap. 1694/P).
Fondi da assegnare:
legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.- cap. 1270).
MINISTERO DELL'INTERNO
Ordine pubblico e sicurezza.
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674).
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:
decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. - cap. 2668 e cap. 2815).
Soccorso civile:
legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916).
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:
decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. - cap. 2311).
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:
legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. - capp. 1644, 1646/p);
decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. - capp. 1388, 1389/P).
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ordine pubblico e sicurezza.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:
legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2121);
legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. - cap. 2179).
Casa e assetto urbanistico.
Politiche abitative:
legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1690).
MINISTERO DELLA DIFESA
Difesa e sicurezza del territorio.
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. - cap. 4840).
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:
regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. - cap. 1253);
decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. - cap. 7145).
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:
legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. - capitoli vari).
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:
decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. - cap. 2083).
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Ricerca e innovazione.
Ricerca in materia di beni e attività culturali:
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043).
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:
legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. - cap. 1442).
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. - capitoli vari).
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:
legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3610);
decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. - cap. 3611).
1. 32. Ceccuzzi, De Pasquale.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1o gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 aprile 2010.
1. 57. Vannucci, Ciccanti.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. Il termine del 30 aprile 2010, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, è prorogato al 30 aprile 2011.
1. 107. Braga, Codurelli, De Pasquale.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. Per i giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione che alla data di trasferimento obbligatorio a INPGI (1o gennaio 2001), a norma dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, avevano maturato almeno venti anni di assicurazione obbligatoria INPDAP è assicurata la ricongiunzione a INPGI senza oneri a carico del lavoratore.
1. 108. Bratti, De Pasquale.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:
23-vicies semel. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 3, dell'articolo 7- quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.
1. 111. Duilio, De Pasquale.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Proroga in materia di agevolazioni sul consumo di gasolio e GPL). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 23 dicembre 2009, n. 191; quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 01. Bitonci, Simonetti, D'Amico, Crosio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. 042. Quartiani, Froner, De Pasquale.

ART. 2.
(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-quater. All'elenco 1 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: «altri interventi» la parola: «113» è sostituita dalla seguente: «43».
*2. 30. Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-quater. All'elenco 1 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: «altri interventi» la parola: «113» è sostituita dalla seguente: «43».
*2. 75. Ventura, Baretta, De Biasi, Gentiloni Silveri, Levi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012 alle testate beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitatamente alle seguenti imprese:
a) editrici di quotidiani che distribuiscono la testata in almeno il 30 per cento del totale dei punti vendita esclusivi come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, se a diffusione nazionale, e in almeno il 60 per cento dei punti vendita esclusivi del territorio di riferimento, se a diffusione locale, e che abbiano alle loro dipendenze almeno 12 dipendenti giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua;
b) editrici di periodici che abbiano alle loro dipendenze almeno 3 dipendenti giornalisti o poligrafici e/o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-quater. All'elenco 1 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: «altri interventi» la parola: «113» è sostituita dalla seguente: «43».
2. 72. Comaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011. Dopo tale data il diritto al contributo previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è mantenuto:
a) per le imprese editrici di quotidiani che distribuiscono la testata in almeno il 30 per cento del totale dei punti vendita esclusivi come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, se a diffusione nazionale, e in almeno il 60 per cento dei punti vendita esclusivi del territorio di riferimento, se a diffusione locale, e che abbiano alle loro dipendenze almeno 12 dipendenti giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua;
b) per le imprese editrici di periodici che abbiano alle loro dipendenze almeno 3 dipendenti giornalisti o poligrafici e/o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-quater. All'elenco 1 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: «altri interventi» la parola: «113» è sostituita dalla seguente: «43».
2. 73. Comaroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
2. 31. Comaroli, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2013 i termini di adeguamento previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, recante approvazione della regola tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, per 1'IRCCS San Matteo di Pavia al fine dell'adeguamento strutturale della Radiofarmacia per la realizzazione di un centro nazionale per la produzione dì radioisotopi.
2. 71. Rivolta.

Sopprimere il comma 4.
2. 4. Borghesi, Favia, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: liquidatoria fino alla fine del periodo con le seguenti: dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze all'ente pubblico economico costituito o individuato con legge dello Stato, assicurando adeguata rappresentanza alle regioni interessate.
2. 76. Cenni, Trappolino, Ceccuzzi, Sereni, Mattesini, De Pasquale.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 6 mesi.
2. 7. Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
4-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei anni».
4-quater. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, definisce, in relazione agli impianti di essiccazione di cereali utilizzati in aziende agricole, i parametri quantitativi per individuare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e quelli le cui emissioni sono da considerarsi significative al fine di assoggettare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti alla disciplina prevista nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. 16. Zucchi, Nola, De Pasquale.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»
2. 18. Cuomo, De Pasquale.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2009 dall'articolo 2, comma 9, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è differito al 31 dicembre 2010. All'articolo 43, comma 3, primo periodo, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «nonché dalle tasse di concessione governativa» sono aggiunte le seguenti: «e dai tributi speciali e compensi».
2. 74. Ruvolo.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5.
2. 3. Borghesi, Cambursano, Favia.

Sopprimere i commi 6 e 7.
2. 5. Borghesi, Cambursano, Favia.

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
2. 23. Vassallo.

Al comma 7-bis, sopprimere la lettera a).
2. 77. Migliavacca, De Pasquale.

Al comma 7-bis, sopprimere la lettera b).
2. 78. Nannicini, De Pasquale.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: "e alla graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per esami a 397 posti, profilo professionale educatore penitenziario, area C, posizione economica C1, indetto con provvedimento del direttore generale del 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale n. 30 del 16 aprile 2004.
2. 79. Samperi, De Pasquale.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette al patto di stabilità, in scadenza nel corso dell'anno 2010, sono prorogate al 31 dicembre 2013.
2. 11. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.
2. 28. Gatti, De Pasquale.

Al comma 8-bis, sopprimere la lettera a).
2. 80. Andrea Orlando, De Pasquale.

Al comma 8-bis, sopprimere la lettera b).
2. 81. Dal Moro, De Pasquale.

Al comma 8-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) a non bandire nuovi concorsi prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti ed alla conseguente assunzione di tutti gli idonei.
2. 10. Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Sopprimere il comma 8-ter.
2. 24. Gnecchi, De Pasquale.

Sopprimere il comma 8-quater.
2. 25. Madia, De Pasquale.

Al comma 8-quater, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 luglio 2010.
2. 82. Laganà Fortugno, De Pasquale.

Al comma 8-quater, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 15 luglio 2010.
2. 83. Fiano, De Pasquale.

Al comma 8-quater, primo periodo, sopprimere le parole da:; continuano ad essere esclusi fino alla fine del periodo.
2. 27. Mattesini, De Pasquale.

Al comma 8-quinquies, primo periodo, dopo le parole: il Corpo della polizia penitenziaria aggiungere le seguenti:, il personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
*2. 12. Rao, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 8-quinquies, primo periodo, dopo le parole: il Corpo della polizia penitenziaria aggiungere le seguenti:, il personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
*2. 22. Ferranti, De Pasquale.

Sopprimere il comma 8-septies.
2. 6. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi 8-octies e 8-novies
2. 19. Rubinato, Vaccaro, De Pasquale.

Dopo il comma 8-decies, aggiungere il seguente:
8-undecies. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale.
2. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario). - 1. All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a dieci e non superiore al totale dei componenti del Consiglio regionale».
2. 070. Bellotti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario). - 1. All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio più popoloso e non superiore al totale dei componenti del Consiglio regionale».
2. 071. Bellotti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario). - 1. All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al quinto comma non si applicano nei collegi in cui è da eleggere un numero di consiglieri pari o inferiore a cinque. In essi ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati almeno doppio rispetto ai consiglieri da eleggere».
2. 072. Bellotti.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2010 con le seguenti: 30 giugno 2010.
3. 70. Letta, De Pasquale.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2010 con le seguenti: 31 maggio 2010.
3. 71. Luongo, De Pasquale.

Sopprimere il comma 3.
3. 5. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
8-ter. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010»;
b) dopo le parole: «100 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010,».

8-quater. All'onere di cui al comma 8-ter, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 2. Simonetti, Bitonci, D'Amico.

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, si verifichino tra il 25 gennaio e il 24 febbraio 2010, le elezioni si svolgono in data che sarà fissata, secondo il regime ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010. Le dimissioni del presidente della provincia o del sindaco, qualora non ancora presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, diventano efficaci ed irrevocabili nel termine fissato dal comma precedente.».
3. 10. Vassallo, Benamati, La Forgia, Lenzi, Marchignoli, Zampa, De Pasquale.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, come rideterminato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogato di ulteriori cinque anni.
3. 12. Porta, Froner, De Pasquale.

ART. 4.
(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia).

Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: sedici.
4. 5. Rugghia, De Pasquale.

Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: diciotto.
4. 72. Pierdomenico Martino, De Pasquale.

Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: diciannove.
4. 71. Cesare Marini, De Pasquale.

Sopprimere il comma 2.
4. 3. De Torre, Mogherini Rebesani, De Pasquale.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non si applica per l'anno accademico 2010-2011 ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia per gli ufficiali medici delle accademie militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica.
4. 4. Siragusa, Giacomelli, De Pasquale.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
4. 6. Villecco Calipari, De Pasquale.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 2012 con la seguente: 2011.
4. 73. Mastromauro, De Pasquale.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011» con le seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 1o gennaio al 2001 al 30 giugno 2011».
4. 74. Recchia, De Pasquale.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 maggio 2010 con le seguenti: 30 giugno 2010.
4. 75. Portas, De Pasquale.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 maggio 2010 con le seguenti: 15 giugno 2010.
4. 76. Giorgio Merlo, De Pasquale.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è differita al 1o gennaio 2011. Sono fatti salvi gli eventuali effetti giuridici ed economici intervenuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In ragione dell'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi sui sistemi d'arma e gli equipaggiamenti in dotazione alle unità terrestri rischierate all'estero, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di un milione di euro a decorrere dal 2010, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord ed in particolare all'assunzione di nuovo personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 70. Gidoni.

ART. 5.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o novembre 2010.
5. 71. Peluffo, Rigoni, Sani, De Pasquale.

Sopprimere il comma 2.
*5. 1. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2.
*5. 8. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 2.
*5. 12. Meta, De Pasquale.

Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2011 con le seguenti: 2 gennaio 2011.
5. 72. Mario Pepe (PD), De Pasquale.

Sopprimere il comma 3.
5. 2. Cambursano, Borghesi, Favia.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
5. 16. Corsini, De Pasquale.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2010 con le seguenti: 1o aprile 2010.
5. 73. Garofani, De Pasquale.

Sopprimere il comma 4.
*5. 5. Borghesi, Favia, Cambursano.

Sopprimere il comma 4.
*5. 19. Margiotta, De Pasquale.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2010 con le seguenti: 1o maggio 2010.
5. 74. Boffa, De Pasquale.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 dicembre 2010.
5. 75. Brandolini.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 giugno 2010.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 giugno 2010.
5. 6. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
5. 76. Cavallaro, Pompili, De Pasquale.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 dicembre 2010.
5. 77. Pizzetti.

Sopprimere il comma 7-bis.
5. 11. Libè, Galletti.

Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in materia di fino alla fine del comma con le seguenti: dopo le parole: «per finita locazione» sono inserite le seguenti: «e morosità» e le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 60 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
5. 20. Viola.

Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 dicembre 2010.
5. 78. Fedi.

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
5. 9. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 7-ter, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 dicembre 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
b):
sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 dicembre 2013.
sostituire le parole: 1o gennaio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 dicembre 2013.
lettera d), sostituire le parole: 1o gennaio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
5. 79. Bucchino, Zampa, Trappolino, Naccarato, Arturo Parisi, De Pasquale.

Sopprimere il comma 7-quater.
5. 4. Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
5. 84. Sanga, De Pasquale.

Al comma 7-sexies, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
5. 85. Fadda, De Pasquale.

Al comma 7-septies, sostituire le parole: 16 aprile con le seguenti: 14 aprile.
5. 86. Gianni Farina, De Pasquale.

Al comma 7-octies, sostituire le parole: 30 settembre 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2010.
5. 87. Cardinale, De Pasquale.

Dopo il comma 7-decies aggiungere il seguente:
7-decies.1 In attuazione degli impegni di carattere internazionale del Governo connessi alla realizzazione della nuova base militare americana sul territorio della provincia di Vicenza, le disponibilità complessive già autorizzate in favore della provincia medesima sono incrementate di 200 milioni di euro, ai fini della realizzazione della «Tangenziale Nord di Vicenza», quale opera di compensazione viaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 7. Dal Lago, Stefani, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Sopprimere i commi 7-duodecies e 7-terdecies.
*5. 3. Cambursano, Borghesi, Favia.

Sopprimere i commi 7-duodecies e 7-terdecies.
*5. 15. Tullo, De Pasquale.

Dopo il comma 7-terdecies, aggiungere il seguente:
7-quaterdecies. All'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come aggiunto dall'articolo 2, comma 202, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «entro il 31 marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2011».
5. 70. Froner, Gnecchi, De Pasquale.

Dopo il comma 7-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
7-quinquiesdecies. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2010».
7-sexiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 7- quinquiesdecies, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 7-septies-decies.
7-septies-decies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
5. 14. Piccolo, De Pasquale.

Dopo il comma 7-quaterdecies, aggiungere il seguente:
7-quinquiesdecies. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2010».
5. 10. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

ART. 6.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

Al comma 1, sostituire le parole 31 gennaio 2011 con le seguenti: 1o febbraio 2011.
6. 72. Melis, De Pasquale.

Al comma 2, sostituire le parole 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 dicembre 2010.
6. 80. Gasbarra, De Pasquale.

Al comma 3, sostituire le parole 31 dicembre 2011 con le seguenti: 30 dicembre 2011.
6. 74. Colombo, De Pasquale.

Al comma 4, sostituire le parole 1o gennaio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
6. 75. Laratta, De Pasquale.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In conseguenza della proroga al 1o gennaio 2012, di cui al comma 4, entro tale data sono intensificate le ispezioni da parte dell'AIFA, di cui al comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.
6. 6. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Favia, Cambursano.

Al comma 5, sostituire le parole 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 dicembre 2010.
6. 73. Servodio, De Pasquale.

Al comma 5, sostituire le parole 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
6. 76. Agostini, De Pasquale.

Al comma 6, sostituire le parole 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
6. 77. La Forgia, De Pasquale.

Al comma 7, sostituire le parole 31 dicembre 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
6. 78. Bossa, D'Incecco, De Pasquale.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9.1. Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alla Regione siciliana una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene assegnata alla Regione a decorrere dalla data dell'avvenuto incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830 della medesima legge, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.
9.2. Conseguentemente, ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 9.1, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 cento».
6. 3. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata a decorrere dall'anno 2010 la somma di due milioni di euro.
9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, pari a due milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. 81. Codurelli, De Pasquale.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Il contributo di solidarietà a favore della Regione siciliana, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
6. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 9-bis.
*6. 8. Lenzi, Gatti, Boccuzzi, De Pasquale.

Sopprimere il comma 9-bis.
*6. 70. Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole 30 giugno 2010 con le seguenti: 29 giugno 2010.
6. 79. Esposito, De Pasquale.

Al comma 9-bis, sopprimere il secondo periodo.
6. 11. Amici, De Pasquale.

Sopprimere il comma 9-ter.
6. 9. Boccuzzi, De Pasquale.

Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
9-ter.1 - In applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della Salute emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana, con riferimento alle strutture indicate all'articolo 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2002, un decreto ministeriale contenente disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie.
6. 71. Ceccuzzi, De Pasquale.

Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-sexies. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011».
6. 10. Miotto.

ART. 7.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

Sopprimere il comma 4-bis.
7. 8. Mazzarella, De Pasquale.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Per gli anni 2010 e 2011 non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. 9. Antonino Russo, De Pasquale.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-bis - 1. II comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«14. Per l'anno 2010, gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli anni 2011 e 2012 gli enti di ricerca pubblici possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.»
7. 75. Bachelet, De Pasquale.

Al comma 4-ter, sostituire le parole: all'anno scolastico 2010-2011 con le seguenti: agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012.
7. 19. Coscia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Per garantire la parità di trattamento tra laureati con identiche competenze e conoscenze, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo anche i possessori dei diplomi di laurea in biotecnologie, regolati dall'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e quindi ai decreti emendati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
7. 70. Bellotti.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5-ter.
7. 71. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 5-ter sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 30 aprile 2010.
7. 20. Morassut, De Pasquale.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. La data di entrata in vigore dei regolamenti riguardanti il riordino dei Licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differita all'anno scolastico 2011-2012.
7. 10. Pes, De Pasquale.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:
5-quinquies. Le risorse stanziate con apposita delibera del CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già prorogate per il biennio 2008-2009 dal comma 1149 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogate per il biennio 2010-2011 a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 11. Nicolais, De Pasquale.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2008, n. 169, per quanto riguarda la scuola primaria, entrano in vigore il 1o settembre 2011.
7. 72. De Pasquale.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:
5-quinquies. È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5-sexies. All'articolo 51, comma 6, terzo periodo, sono soppresse le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.
7. 17. Picierno, De Pasquale.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
* 7. 5. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
* 7. 73. Ghizzoni, Aprea, Mazzarella, Nicolais, Margiotta, De Pasquale.
(Approvato)

Dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera b) della legge 29 gennaio 1986, n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorre dall'anno 2010.
7-quater. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera c) della legge 29 gennaio 1986 n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
7-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 74. Strizzolo, De Pasquale.

ART. 8.
(Proroga di termini in materia ambientale).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel triennio 2010-2012 l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli enti pubblici di ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.
8. 16. Giovanelli, De Pasquale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel triennio 2010-2012, l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli enti pubblici di ricerca, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.
* 8. 22. Bellanova, De Pasquale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel triennio 2010-2012, l'ISPRA, nel rispetto delle normative vigenti per gli enti pubblici di ricerca, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.
* 8. 71. Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
8. 23. De Micheli, De Pasquale.

Sopprimere il comma 3-bis.
* 8. 4. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 3-bis.
* 8. 21. Martella, De Pasquale.

Sopprimere il comma 4.
** 8. 20. Bocci, De Pasquale.

Sopprimere il comma 4.
** 8. 70. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 4-bis.
* 8. 6. Favia, Borghesi, Cambursano, Realacci.

Sopprimere il comma 4-bis.
* 8. 14. Libè.

Sopprimere il comma 4-bis.
* 8. 17. Iannuzzi, De Pasquale.

Al comma 4-ter, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 1o maggio 2011.
8. 72. Pistelli, De Pasquale.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
* 8. 9. Vernetti.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
* 8. 18. Ginoble, De Pasquale.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 159, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8. 200. Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
* 8. 7. Vernetti.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
4-quater. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
* 8. 19. Motta, De Pasquale.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

4-quinquies. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
4-sexies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
8. 31. Lulli, De Pasquale.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
8. 30. Zeller, Brugger.

ART. 9.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 dicembre 2010.
9. 73. Giachetti, De Pasquale.

Sopprimere il comma 2.
9. 70. Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 giugno 2010.
9. 8. Cambursano, Favia, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 agosto 2010.
9. 16. Marantelli, De Pasquale.

Sopprimere il comma 4.
9. 5. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 7. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 6. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'attuazione delle disposizioni in materia di zone franche urbane di cui al comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si procede attraverso concertazione tra lo Stato e le autonomie locali.
9. 71. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 4-bis.
9. 9. Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 dicembre 2010.
9. 74. Touadi.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-bis.1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, le parole: «dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere da tre mesi dalla data in cui entrano in funzione i portali per il controllo radiometrico posizionati alle frontiere».
9. 15. Torazzi.

Sopprimere il comma 4-ter.
* 9. 10. Borghesi, Cambursano, Favia.

Sopprimere il comma 4-ter.
* 9. 21. D'Antoni, De Pasquale.

Al comma 4-ter, sostituire le parole: in Lombardia e operativi a livello regionale con le seguenti: e operanti nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria.
9. 14. Libè, Galletti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Il termine di cui all'articolo 43, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 dicembre 2010.
9. 20. Bordo, De Pasquale.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Le tariffe incentivanti, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45, sono prorogate al 31 dicembre 2011 per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici da parte dei comuni, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, senza che venga applicata a tali incentivi la riduzione tariffaria, ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del medesimo decreto ministeriale, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione stessa.
9. 12. Simonetti, Bitonci, D'Amico.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Il termine del 31 dicembre 2011, di cui all'articolo 23-bis, comma 8, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2012.
9. 13. Lanzarin, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «di Viterbo, nonché» sono aggiunte le seguenti: «dei comuni compresi nella zona del comprensorio del fiume Tronto e»
9. 72. Vannucci, Agostini, Ciccanti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A è soggetto attuatore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
4-quinquies. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
9. 75. Peluffo, De Pasquale.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Proroga di termini in materia di concessioni idroelettriche). - 1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, le somme incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi Comuni e dallo Stato, ed inoltre, per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso» sono soppresse.
4. All'articolo 12 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»;

e) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni».
9. 01. Crosio, Simonetti.

ART. 10.
(Istituti di cultura all'estero).

Sopprimerlo.
* 10. 3. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimerlo.
* 10. 5.Tempestini, Narducci, Corsini, Barbi, De Pasquale.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
10. 4. Corsini, De Pasquale.

ART. 10-bis.
(Termini in materia di «taglia-enti» e di «taglia-leggi»).

Sopprimere il comma 4.
10-bis. 1. Ferrari, De Pasquale.

ART. 10-ter.
(Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998).

Sopprimerlo.
10-ter. 1. Bressa, Livia Turco, De Pasquale.

ART. 10-quater.
(Gestione dei libri genealogici).

Sopprimerlo.
10-quater. 1. Lo Moro, De Pasquale.

ART. 10-quinquies.
(Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL).

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies. - 1. Al comma 20, dell'articolo 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, la parola: «copia», è sostituita con le seguenti: «i dati»;
b) al secondo periodo, le parole: «il documento è conservato», sono sostituite dalle seguenti: «i dati sono conservati»;
c) all'ultimo periodo, dopo le parole: «è sanzionato», sono inserite le seguenti: «con un'ammenda da 500,00 a 1.000,00 euro. Il definitivo accertamento della seconda violazione della disposizione è sanzionato».
10-quinquies. 01. Torazzi, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies. - (Differimento dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana). - 1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativo al riacquisto della cittadinanza, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al 31 dicembre 1997, è differito a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per coloro che l'avevano perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123. Essi, con apposita dichiarazione in tal senso, possono riacquistare la cittadinanza perduta a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui sono cittadini non consentiva il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze. Parimenti, è differito il termine per tutti gli altri cittadini che hanno perduta la cittadinanza italiana per regolarizzare la loro posizione presso gli Stati di residenza dove si sono naturalizzati e non hanno potuto riacquistarla, con apposita dichiarazione, nei termini di proroga oramai scaduti.
10-quinquies. 06. Angeli, Di Biagio.

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 10-sexies. - (Proroga del finanziamento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo di Milano). - 1. Per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede: per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-quinquies. 070. Duilio, De Pasquale.

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 10-sexies
(Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria)

1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria ed in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3, 10, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, al comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 67 del 1987, all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto un contributo, in presenza dei requisiti di legge, nella misura massima del 100 per cento dell'importo spettante con riferimento all'anno 2008;
b) ai soggetti di cui all'articolo 1, della legge 7 agosto 1990, n. 230 e all'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo nella misura massima del 100 per cento dell'importo spettante con riferimento all'anno 2008;
c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 222 del 2007 le parole «2007 e 2008» sono sostituite dalle parole «2007, 2008 e 2009». All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 le parole «annualità 2008» sono sostituite dalle parole « fino all'annualità 2009». All'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole «aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato d'inflazione per l'anno di riferimento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008»;
d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 250, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 nonché dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge n. 250 del 1990 e l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e fermi gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 è destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010 è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalità;
3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «o vengano editate da altre società comunque costituite».
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze per l'editoria di cui al presente articolo e riferisce entro il 30 giugno in merito al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui allo stanziamento di bilancio previsto a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10-quinquies.0100.Le Commissioni.