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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 9 marzo 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 marzo 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Conte, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leo, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vietti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casero, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Gianni Farina, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Russa, Leo, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Milanato, Molgora, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 8 marzo 2010 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
BARBARO: «Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e computo delle circostanze, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza del giudice di pace» (3274).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Graziano:
DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e all'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti l'applicazione delle disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (2611);
DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernenti la costituzione di fondi di riserva presso le forme pensionistiche complementari» (2612);
DAMIANO ed altri: «Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire la cura di cani e gatti» (2708);
DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private, nonché di tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione» (2715).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

XII Commissione (Affari sociali):
VIETTI e LIVIA TURCO: «Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e alla legge 8 novembre 1991, n. 362, e altre disposizioni concernenti il servizio farmaceutico» (3213) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
NARDUCCI e DI BIAGIO: «Princìpi generali concernenti l'informazione italiana per l'estero e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in materia di produzione e trasmissione di programmi realizzati presso le comunità italiane all'estero» (2776) Parere delle Commissioni I, V, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 5 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Finanziaria per i settori industriali e dei servizi (FINTECNA) SpA, per gli esercizi 2007 e 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 174).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con le regioni.

Il ministro per i rapporti con le regioni, con lettera del 22 febbraio 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno DUILIO ed altri n. 9/2105-A/94, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 2009, concernente la creazione di un circuito informativo stabile con le assemblee legislative regionali e delle Province autonome ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, competente per materia.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 4 marzo 2010, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla mozione CIRIELLI ed altri n. 1/00126, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 marzo 2009, concernente misure a favore dell'efficienza e della funzionalità delle Forze armate.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 8 e 9 marzo 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, delle modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico Nord-Occidentale (COM(2010)75 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (COM(2010)65 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La predetta proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 marzo 2010.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (195).

Tale richiesta, in data 8 marzo 2010, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 aprile 2010.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; POLLEDRI ED ALTRI; LIVIA TURCO ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BERTOLINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B)

(A.C. 624-B - Parere della V Commissione)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 624-B - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

A.C. 624-B - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «cure palliative»: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

b) «terapia del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;
d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;

e) «assistenza residenziale»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;

f) «assistenza domiciliare»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;

g) «day hospice»: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio.

h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche.

A.C. 624-B - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Competenze del Ministero della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanità, tenuto conto anche dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'attuazione dei princìpi della presente legge in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

A.C. 624-B - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Campagne di informazione).

1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio 2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

A.C. 624-B - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore).

1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presìdi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica, l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.
4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 624-B - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»).

1. Al fine di rafforzare l'attività svolta dai Comitati «Ospedale senza dolore» isti-tuiti in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore», è autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per l'anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2011.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l'integrazione a livello territoriale.
3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.

A.C. 624-B - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

A.C. 624-B - Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore.
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
3. L'accordo di cui all'articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti.
4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell'ambito delle due reti.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 624-B - Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore).

1. Presso il Ministero della salute è attivato, eventualmente anche attraverso l'istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attività del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attività collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:
a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;
b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;
c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;
d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività delle strutture delle due reti;
e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;
f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;
g) le attività di ricerca;
h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare
lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.
3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute può avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.
4. Per le spese di funzionamento di tale attività, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

A.C. 624-B - Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale»;
b) nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). - 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
c) all'articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: «La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute»;
d) all'articolo 41, comma 1-bis, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;
e) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis»;
f) all'articolo 43, commi 7 e 8, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;
g) all'articolo 45, comma 1, le parole: «che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta» sono sostituite dalle seguenti: «che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente»;
h) all'articolo 45, comma 2, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis»;
i) all'articolo 45, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore»;
l) all'articolo 45, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome,
il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;
m) all'articolo 45, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato»;
n) all'articolo 60:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione»;
3) al comma 4, dopo le parole: «Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati»;
o) all'articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,»;
p) all'articolo 63:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione»;

2) il comma 2 è abrogato;
q) all'articolo 64, comma 1, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47»;
r) all'articolo 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500»;
s) all'articolo 73, comma 4, le parole: «e C, di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14»;
t) all'articolo 75, comma 1, le parole: «e C» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14».

A.C. 624-B - Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio di cui all'articolo 9.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

A.C. 624-B - Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000 euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non infe riore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1

(Articolo 12, comma 1)
(migliaia di euro)

  2010 2011 2012
Ministero dell'economia e delle finanze 200 - 250
Ministero dell'interno 800 1.300 50
Totale 1.000 1.300 300

A.C. 624-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mette in evidenza la necessità di creare una rete di cure palliative efficace, affiancata ad un'altra rete: quella per le terapie contro il dolore, ma distinta da quest'ultima. L'insieme delle cure palliative definisce la rete assistenziale che si prende cura della persona anche quando la guarigione è un obiettivo impossibile;
la creazione della rete serve ad assicurare al paziente la continuità delle cure anche nei momenti in cui cambiano le sue necessità e si rende necessario fare fronte alla sua malattia in contesti di cura diversi ma ben collegati tra di loro. Tutto ciò richiede un impegno costante nel sistema di assistenza ai pazienti terminali che può essere assicurato solo con una serie di interventi qualificati ed innovativi nel settore della formazione;
l'articolo 8 del disegno di legge dispone in tema di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Viene rimessa ad uno o più decreti del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della salute, l'individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e terapia del dolore nonché per l'istituzione di master professionalizzanti in tale ambito;
con l'espansione della rete delle cure palliative previste su tutto il territorio nazionale, ci sarà bisogno di un corpo docente altamente preparato per formare il numerosissimo personale che verrà impiegato nell'assistenza domiciliare e negli Hospice in fase di rapida espansione;
occorre una competenza specifica nel campo delle cure palliative, perché non si può correre il rischio che il personale coinvolto nell'équipe di cura non sia sufficientemente formato e motivato per un tipo di assistenza nuova, basata su presupposti differenti rispetto a quelli dell'assistenza a un malato con una malattia guaribile;
è imprescindibile istituire percorsi formativi per il personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale, affinché gli operatori sanitari impegnati nei programmi di cure palliative o nell'assistenza ai malati terminali ricevano un'adeguata formazione nel trattamento del paziente in fase terminale e nell'applicazione della terapia del dolore severo;
all'inizio, quando ancora le istituzioni non si occupavano di cure palliative, è stato essenziale il ruolo svolto dalle associazioni no profit nella diffusione delle cure palliative. Grazie ad associazioni «pioniere», come la Fondazione Floriani a Milano, l'Antea a Roma, per citarne solo alcune, si sono attivati i primi percorsi formativi ad hoc per fornire conoscenze ai propri associati e a coloro (medici, infermieri, psicologi eccetera) che poi avrebbero effettuato l'assistenza sia nelle strutture sanitarie in cui direttamente operavano sia sui territori, diffondendo le nuove conoscenze. Da singole persone, dalla loro volontà e slancio sono nate le società scientifiche e le scuole di cure palliative quali la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e la Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA), che hanno cominciato l'attività formativa per gli associati, i quali a loro volta sono stati promotori di eventi formativi anche nelle istituzioni pubbliche di provenienza;
è importante sottolineare il fatto, altamente positivo, che oggi con questo disegno di legge l'attività formativa dovrebbe essere finanziata ed effettuata, in buona parte, nelle istituzioni pubbliche pur nel rispetto dell'attività svolta e dello slancio innovativo che tante associazioni, fondazioni, o semplici cooperative hanno avuto in questi anni di generosa e disinteressata sperimentazione;
la formazione è uno strumento per migliorare le risorse umane e per operare un cambiamento anche delle attitudini dei singoli di fronte al malato destinato a morire, è necessario uno stretto collegamento tra la politica formativa e gli obiettivi della programmazione dei servizi di cure palliative;
come è stato evidenziato nell'ordine del giorno n. 9/624/9 a mia prima firma, accolto dal Governo, la creazione della rete di cure palliative e il suo coordinamento sul piano regionale, se da un lato semplifica la vita del paziente dei suoi familiari, dall'altro, aumentando il livello di complessità, richiede livelli di competenza crescente in chi la gestisce;
se migliorerà la qualità degli eventi formativi anche con percorsi adeguati, aumenterà anche la sensibilità per la ricerca, che ha diverse possibilità di sviluppo e promette non solo ampi margini di miglioramento nella qualità di vita del paziente e della qualità di vita dei professionisti che compongono l'équipe specialistica in cure palliative, ma anche un miglioramento dei modelli organizzativi e un migliore e più appropriato investimento delle risorse disponibili;
come è evidente le cure palliative hanno tutto il diritto-dovere di sviluppare le proprie potenzialità nella ricerca clinica, per fare in modo che gli interventi effettuati sul paziente abbiano una base scientifica solida, che possa poi essere valutata e utilizzata secondo le necessità nel singolo rapporto di cura,

impegna il Governo:

a garantire un esplicito riconoscimento dell'attività formativa in materia di cure palliative destinata agli studenti dei diversi corsi di laurea della facoltà di medicina, soprattutto in questa fase iniziale di applicazione della legge, in cui è necessario creare una nuova cultura e una più spiccata sensibilità indispensabili per una presa in carico efficace del paziente terminale, anche attraverso una apposita attività di ricerca dedicata alla umanizzazione della medicina;
a promuovere adeguati investimenti in grado di sviluppare la medicina palliativa in tutte le sue potenzialità, avendo presente da un lato la centralità del paziente e la pluralità dei suoi bisogni, e dall'altro lo sviluppo scientifico delle cure palliative; è evidente che lo sviluppo della medicina palliativa richiede risorse dedicate e specifiche modalità di intervento per garantire ai pazienti e alle loro famiglie risposte di alto profilo scientifico, relazionale, etico e organizzativo-gestionale;
a dare attuazione agli impegni già presi nel corso dell'ordine del giorno n. 9/624/9 e citato in premessa, volto a verificare l'attuazione della attuale legge, garantendo criteri di solida competenza professionale in quanti dovranno creare e coordinare le nuove reti regionali, valorizzando adeguatamente coloro che sono già da tempo impegnati in questo campo.
9/624-B/1. Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Drago.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mette in evidenza la necessità di creare una rete di cure palliative efficace, affiancata ad un'altra rete: quella per le terapie contro il dolore, ma distinta da quest'ultima. L'insieme delle cure palliative definisce la rete assistenziale che si prende cura della persona anche quando la guarigione è un obiettivo impossibile;
la creazione della rete serve ad assicurare al paziente la continuità delle cure anche nei momenti in cui cambiano le sue necessità e si rende necessario fare fronte alla sua malattia in contesti di cura diversi ma ben collegati tra di loro. Tutto ciò richiede un impegno costante nel sistema di assistenza ai pazienti terminali che può essere assicurato solo con una serie di interventi qualificati ed innovativi nel settore della formazione;
l'articolo 8 del disegno di legge dispone in tema di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Viene rimessa ad uno o più decreti del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della salute, l'individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e terapia del dolore nonché per l'istituzione di master professionalizzanti in tale ambito;
con l'espansione della rete delle cure palliative previste su tutto il territorio nazionale, ci sarà bisogno di un corpo docente altamente preparato per formare il numerosissimo personale che verrà impiegato nell'assistenza domiciliare e negli Hospice in fase di rapida espansione;
occorre una competenza specifica nel campo delle cure palliative, perché non si può correre il rischio che il personale coinvolto nell'équipe di cura non sia sufficientemente formato e motivato per un tipo di assistenza nuova, basata su presupposti differenti rispetto a quelli dell'assistenza a un malato con una malattia guaribile;
è imprescindibile istituire percorsi formativi per il personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale, affinché gli operatori sanitari impegnati nei programmi di cure palliative o nell'assistenza ai malati terminali ricevano un'adeguata formazione nel trattamento del paziente in fase terminale e nell'applicazione della terapia del dolore severo;
all'inizio, quando ancora le istituzioni non si occupavano di cure palliative, è stato essenziale il ruolo svolto dalle associazioni no profit nella diffusione delle cure palliative. Grazie ad associazioni «pioniere», come la Fondazione Floriani a Milano, l'Antea a Roma, per citarne solo alcune, si sono attivati i primi percorsi formativi ad hoc per fornire conoscenze ai propri associati e a coloro (medici, infermieri, psicologi eccetera) che poi avrebbero effettuato l'assistenza sia nelle strutture sanitarie in cui direttamente operavano sia sui territori, diffondendo le nuove conoscenze. Da singole persone, dalla loro volontà e slancio sono nate le società scientifiche e le scuole di cure palliative quali la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e la Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA), che hanno cominciato l'attività formativa per gli associati, i quali a loro volta sono stati promotori di eventi formativi anche nelle istituzioni pubbliche di provenienza;
è importante sottolineare il fatto, altamente positivo, che oggi con questo disegno di legge l'attività formativa dovrebbe essere finanziata ed effettuata, in buona parte, nelle istituzioni pubbliche pur nel rispetto dell'attività svolta e dello slancio innovativo che tante associazioni, fondazioni, o semplici cooperative hanno avuto in questi anni di generosa e disinteressata sperimentazione;
la formazione è uno strumento per migliorare le risorse umane e per operare un cambiamento anche delle attitudini dei singoli di fronte al malato destinato a morire, è necessario uno stretto collegamento tra la politica formativa e gli obiettivi della programmazione dei servizi di cure palliative;
come è stato evidenziato nell'ordine del giorno n. 9/624/9 a mia prima firma, accolto dal Governo, la creazione della rete di cure palliative e il suo coordinamento sul piano regionale, se da un lato semplifica la vita del paziente dei suoi familiari, dall'altro, aumentando il livello di complessità, richiede livelli di competenza crescente in chi la gestisce;
se migliorerà la qualità degli eventi formativi anche con percorsi adeguati, aumenterà anche la sensibilità per la ricerca, che ha diverse possibilità di sviluppo e promette non solo ampi margini di miglioramento nella qualità di vita del paziente e della qualità di vita dei professionisti che compongono l'équipe specialistica in cure palliative, ma anche un miglioramento dei modelli organizzativi e un migliore e più appropriato investimento delle risorse disponibili;
come è evidente le cure palliative hanno tutto il diritto-dovere di sviluppare le proprie potenzialità nella ricerca clinica, per fare in modo che gli interventi effettuati sul paziente abbiano una base scientifica solida, che possa poi essere valutata e utilizzata secondo le necessità nel singolo rapporto di cura,

impegna il Governo:

a promuovere d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un riconoscimento dell'attività formativa in materia di cure palliative destinata agli studenti dei diversi corsi di laurea della facoltà di Medicina, soprattutto in questa fase iniziale di applicazione della legge, in cui è necessario creare una nuova cultura e una più spiccata sensibilità indispensabili per una presa in carico efficace del paziente terminale, anche attraverso una apposita attività di ricerca dedicata alla umanizzazione della medicina;
a dare attuazione agli impegni già presi nel corso dell'ordine del giorno n. 9/624/9 e citato in premessa, volto a verificare l'attuazione della attuale legge, garantendo criteri di solida competenza professionale in quanti dovranno creare e coordinare le nuove reti regionali, valorizzando adeguatamente coloro che sono già da tempo impegnati in questo campo.
9/624-B/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Drago.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame rappresenta una prima seppur parziale e insufficiente risposta nei confronti di tanti pazienti e cittadini che hanno bisogno di accedere alla medicina palliativa e alla terapia del dolore;
la stima della Società italiana di cure palliative è di 250 mila utenti potenziali ogni anno, di cui ben circa 11 mila sono minorenni. Persone che hanno bisogno di accedere ai programma delle cure palliative e non hanno i punti di riferimento di strutture e di centri di assistenza. Questo fa si che tante famiglie si trovano spesso non supportate di fronte ai delicati risvolti affettivi e psicologici che comporta la cura di un malato terminale;
vale la pena sottolineare come il nostro Paese sia tra i più arretrati in Europa rispetto alle garanzie di accesso alla medicina palliativa e alla terapia del dolore. Un accesso inteso non solo come una garanzia di cura, ma sono anche come espressione del rispetto della dignità della persona anche nei momenti più gravi e difficili;
purtroppo, sono ancora pochi i pazienti con malattie terminali che ricevono cure palliative e adeguate prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, alcuni gruppi di popolazione, particolarmente gli anziani, non ricevono il supporto dei servizi locali per quanto attiene a tale tipologia di terapia;
è necessaria non soltanto la promozione di specifiche strutture di assistenza residenziale con personale, strumenti e professionalità specifiche nella terapia del dolore, ma anche una maggiore offerta di servizi e di prestazioni di assistenza domiciliare così da permettere al malato piena libertà di scelta;
affinché la legge in esame possa essere realmente efficace è però indispensabile garantirne la sua piena attuazione, adoperandosi per superare la forte disomogeneità tra regione e regione, che rappresenta, ancora una volta, uno dei maggiori limiti all'effettiva attuazione e alla reale efficacia delle disposizioni in esame;
è inaccettabile l'attuale diversità fra le regioni nello stato di realizzazione della rete delle cure palliative. Vi è un andamento decrescente da Nord a Sud sia nel numero degli Hospice attivi e da attivare sia nel numero dei posti letto e, fatto preoccupante, questa tendenza rischia di mantenersi nel tempo. Attualmente abbiamo 147 Hospice in Italia di cui cinquanta in Lombardia, quattro in Sicilia e nessuno in Abruzzo;
le sperequazioni oggi esistenti tra le diverse aree del Paese anche in materia di cure palliative sono con tutta evidenza, tali da vanificare l'efficacia di questa legge, e la sua omogenea attuazione sul nostro territorio nazionale;
in questo senso, la previsione contenuta all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame per la quale l'attuazione delle disposizioni contenute, è per le regioni condizione necessaria ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, va certamente nella giusta direzione, ma rischia di non essere sufficiente per contrastare la forte sperequazione esistente tra le diverse regioni in questo ambito;
peraltro l'esame al Senato del medesimo provvedimento, ha soppresso la norma - questa sì realmente efficace - che prevedeva l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso in cui la regione avesse ritardato od omesso di compiere gli atti obbligatori previsti dalla legge,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori forme di controllo e di azioni sanzionatorie per quelle regioni che fossero inadempienti nell'attuazione delle disposizioni in esame, o qualora utilizzassero in difformità dalle previste finalizzazioni, le risorse dedicate dalla presente legge.
9/624-B/2.Mura, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame affronta e disciplina il tema delle cure palliative, intendendosi con tale termine la cura globale a multidisciplinare per i pazienti affetti da patologie evolutive ed irreversibili, nonché il tema della terapia del dolore, attraverso mirati percorsi terapeutici per il controllo o la soppressione del dolore di pazienti colpiti da patologie morbose croniche;
l'obiettivo principale delle cure palliative è quello di migliorare anzitutto la qualità di vita, assicurando ai pazienti e sulle loro famiglie un'assistenza continua, anche attraverso una conseguente e adeguata offerta di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale;
stando ai dati più recenti, sono 250 mila i malati terminali che ogni anno necessitano di cure palliative, 160 mila oncologici e 90 mila con altre patologie, e che attualmente solo il 40 per cento dei malati oncologici ha accesso al programma di cure palliative, e purtroppo meno dell'1 per cento di quelli non oncologici;
inoltre, stime attendibili dicono che il 70 per cento dei malati terminali non gode di adeguate cure antidolore, e ciò purtroppo colloca il nostro Paese tra i peggiori in Europa nella diffusione della cultura della riduzione del dolore, anche al fine di garantire una migliore qualità di vita per i pazienti durante gli ultimi mesi di vita;
affinché questa legge possa realmente essere operativa e non rischiare di tradursi in una mera legge «manifesto», è indispensabile che possa contare su adeguate risorse finanziarie quale premessa indispensabile per rendere effettive in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale le reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, la continuità assistenziale del malato, sia in ambito ospedaliero che in ambito domiciliare, e per consentire il finanziamento indispensabile per la formazione professionale e per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative;
le risorse assegnate dalla legge in esame, rischiano a tal fine di non essere per nulla sufficienti, seppur integrate dai 50 milioni di euro annui, previsti dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere maggiori risorse finanziarie da destinare alle cure palliative proprio al fine di consentire la realizzazione della rete su tutto il territorio nazionale, e la concreta attuazione delle norme in oggetto, anche al fine di superare la forte disomogeneità tra regione e regione, che rappresenta, ancora una volta, uno dei maggiori limiti all'effettiva attuazione e alla reale efficacia di questa legge.
9/624-B/3.Palagiano, Mura.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede all'articolo 5, che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministro della salute, siano individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore;
tra le suddette figure professionali rientrano i medici specialisti in anestesia e rianimazione, i geriatri, gli specialisti in neurologia e oncologia, eccetera;
la possibile applicazione dell'agopuntura nella terapia dei dolore è sostenuta da numerosi studi preclinici nell'animale da esperimento e nell'uomo, nonché da un notevole numero di trials clinici,

impegna il Governo

a prevedere, tra le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, quella dell'agopuntore.
9/624-B/4.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame prevede all'articolo 5, che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministro della salute, siano individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore;
tra le suddette figure professionali rientrano i medici specialisti in anestesia e rianimazione, i geriatri, gli specialisti in neurologia e oncologia, eccetera;
la possibile applicazione dell'agopuntura nella terapia dei dolore è sostenuta da numerosi studi preclinici nell'animale da esperimento e nell'uomo, nonché da un notevole numero di trials clinici,

impegna il Governo

a prevedere l'utilizzo dell'agopuntura nel campo della terapia del dolore.
9/624-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
finalmente, dopo anni di discussione e rinvii, anche il Parlamento italiano si accinge ad approvare in via definitiva la proposta di legge «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», proposta che nasce dall'iniziativa e dalla tenacia dell'opposizione di portare avanti un tema che ormai è diventato un vero e proprio problema sociale se è vero che, secondo i dati del Ministero della salute, sono 250 mila i malati terminali che ogni anno necessitano di cure palliative: 160 mila oncologici e 90 mila con altre patologie (cardiache, respiratorie, neurologiche, infettive);
attualmente solo il 40 per cento dei malati oncologici ha accesso al programma di cure palliative e, purtroppo, meno dell'1 per cento di quelli non oncologici, ed è per questo che la proposta di legge inserisce nei livelli essenziali d'assistenza (LEA) le cure palliative, al fine di superare le disomogeneità tra regione e regione e garantire a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla regione di residenza la possibilità di accedere a tali cure;
la dignità del fine vita e dell'eguaglianza di fronte alla sofferenza è diventato un aspetto fondamentale della nostra società e deve essere garantito a ciascuno di noi impedendo così che la sofferenza possa, di fatto, trasformarsi in un impoverimento della dotazione dei diritti della persona e dell'eguaglianza di fronte al dolore e alla morte;
l'attenzione alla qualità della vita in tutte le fasi della malattia, la lotta contro il dolore e la sofferenza, l'umanizzazione dei percorsi assistenziali sono gli obiettivi che si propone la proposta di legge che ci accingiamo ad approvare;
quello che ancora manca in Italia è un modello nazionale, che pur nel rispetto delle autonomie regionali, sviluppi una rete di cure palliative che integri gli Hospice con le cure domiciliari, con la presa in carico del malato e con la possibilità di assistenza 24 ore su 24 a domicilio da personale qualificato. Un modello di intervento di cure palliative flessibile ed articolabile in base alle scelte regionali, ma che, essendo a tutti gli effetti un Livello Essenziale di Assistenza, garantisca in tutto il Paese la risposta ottimale ai bisogni della popolazione, sia a quelli dei malati sia a quelli delle famiglie,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché all'attuazione della legge siano destinate risorse economiche sufficienti ed adeguate per far sì che le disposizioni in essa contenute possano diventare, nel più breve tempo possibile, effettivamente realtà, dando a tutti i cittadini la possibilità di accedere a tali cure;
ad attivarsi affinché le campagne di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore di cui all'articolo 4 siano attivate nel più breve tempo possibile.
9/624-B/5.Livia Turco, Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIANA CONCERNENTE L'APERTURA DELL'UFFICIO «INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER» (ITPC), FATTO A JAKARTA IL 10 MARZO 2008 (A.C. 3082)

A.C. 3082 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.

A.C. 3082 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Memorandum d'Intesa stesso.

A.C. 3082 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3082 - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
nell'autorizzare la ratifica del Memorandum d'intesa tra Italia e Indonesia concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008;
rilevata l'opportunità di rilanciare gli scambi commerciali italo-indonesiani;
osservato che l'istituendo Centro commerciale indonesiano a Milano potrà accrescere il contributo di Jakarta all'EXPO 2015;

impegna il Governo

a garantire al più presto agli operatori italiani analoga assistenza commerciale in Indonesia, atta a corrispondere all'auspicato incremento dell'interscambio, apprestando ogni idonea misura organizzativa, ivi incluso il ricorso al criterio di reciprocità riconosciuto dall'articolo 1 del Memorandum in premessa.
9/3082/1.Stefani.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI TRA I MINISTRI DELLA DIFESA DI FRANCIA, ITALIA, OLANDA, PORTOGALLO E SPAGNA RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UNA FORZA DI GENDARMERIA EUROPEA, CON ALLEGATI, FIRMATA A NOORDWIJK IL 17 SETTEMBRE 2004, E DEL TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DEI PAESI BASSI E LA REPUBBLICA PORTOGHESE PER L'ISTITUZIONE DELLA FORZA DI GENDARMERIA EUROPEA, EUROGENDFOR, FIRMATO A VELSEN IL 18 OTTOBRE 2007 (A.C. 3083)

A.C. 3083 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

A.C. 3083 - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al citato articolo 1.

A.C. 3083 - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea).

1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea è l'Arma dei carabinieri.

A.C. 3083 - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3083 - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3083 - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la Dichiarazione di intenti tra i ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007, tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese prevedono l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR;
nel complesso, la nuova struttura è da salutare positivamente e rappresenta certamente un valore aggiunto per le prossime missioni UE;
il Trattato non contiene, neanche nel preambolo, alcuna disposizione che faccia riferimento al rispetto dei parametri del diritto internazionale umanitario e alla tutela dei diritti dell'uomo nel corso delle operazioni militari e del comportamento sul campo di quanti sottoposti alle regole di ingaggio,

impegna il Governo

a sostenere, nelle sedi opportune, la necessità che la Gendarmeria europea elabori al più presto un concetto strategico delle proprie operazioni che si ispiri a precise regole che coinvolgano anche i diritti dell'uomo e il diritto umanitario.
9/3083/1.Di Stanislao, Evangelisti.

La Camera,
premesso che:
la Dichiarazione di intenti tra i ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007, tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese prevedono l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR;
nel complesso, la nuova struttura è da salutare positivamente e rappresenta certamente un valore aggiunto per le prossime missioni UE;
il Trattato non contiene, neanche nel preambolo, alcuna disposizione che faccia riferimento al rispetto dei parametri del diritto internazionale umanitario e alla tutela dei diritti dell'uomo nel corso delle operazioni militari e del comportamento sul campo di quanti sottoposti alle regole di ingaggio,

impegna il Governo

a sostenere, nelle sedi opportune, la necessità che la Gendarmeria europea ispiri le proprie operazioni al rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario.
9/3083/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Stanislao, Evangelisti.