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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 16 marzo 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 marzo 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Aprea, Barbieri, Bergamini, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Capitanio Santolini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Donadi, Fitto, Franceschini, Frassinetti, Frattini, Galati, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mussolini, Nicolais, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cicchitto, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Evangelisti, Fallica, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Mussolini, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pescante, Prestigiacomo, Ravetto, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Paolo Russo, Sardelli, Scajola, Stefani, Tabacci, Tremonti, Urso, Valducci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 marzo 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARINELLO ed altri: «Modifiche agli articoli 2903, 2947, 2948 e 2949 del codice civile, in materia di termini di prescrizione» (3305);
PAGANO: «Disposizioni in materia di esposizione della bandiera italiana e di insegnamento dell'inno nazionale e della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado» (3306);
CASTAGNETTI ed altri: «Disposizioni per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici» (3307);
TOTO: «Disposizioni in materia di prenotazione di prestazioni sanitarie» (3308).

In data 12 marzo 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GIAMMANCO: «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati» (3309);
ZAMPARUTTI: «Delega al Governo per l'istituzione di un'imposta sul consumo di combustibili fossili e destinazione dei proventi alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro e ad incentivi per il risparmio energetico negli edifici» (3310).

In data 15 marzo 2010 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SCHIRRU: «Esclusione del coniuge uxoricida dal diritto al trattamento pensionistico di reversibilità» (3311);
ZAMPARUTTI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la disciplina della pratica del naturismo» (3312);
ZAMPARUTTI ed altri: «Norme per la realizzazione di aree pedonali, a traffico limitato e a velocità moderata nei centri storici e nelle strade di quartiere e locali» (3313);
BITONCI e REGUZZONI: «Modifica alla disciplina in materia di patto di stabilità interno per gli anni 2010 e 2011» (3314);
LULLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, concernente l'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria per la ristrutturazione industriale di grandi imprese operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità ad alto contenuto tecnologico» (3315).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MATTESINI ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla» (2287) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pizzetti.

La proposta di legge VILLECCO CALIPARI ed altri: «Disposizioni concernenti la ridislocazione di enti e reparti delle Forze armate» (2546) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Graziano.

La proposta di legge costituzionale VENTUCCI e LEHNER: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione ai fini del riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica» (3148) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Barani, Calabria, Cassinelli, Consolo, Contento, Costa, Delfino, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Franzoso, Fucci, Germanà, Girlanda, Golfo, Grassi, Laboccetta, Lamorte, Lisi, Marinello, Mereu, Milo, Moffa, Pagano, Paniz, Mario Pepe (PDL), Pianetta, Raisi, Razzi, Mariarosaria Rossi, Rugghia, Scelli, Speciale, Torrisi, Vella e Volontè.

La proposta di legge VENTUCCI e LEHNER: «Disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione della lingua italiana in Italia e all'estero» (3149) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angeli, Barani, Bergamini, Brigandì, Calabria, Carlucci, Cassinelli, Delfino, Di Virgilio, Franzoso, Fucci, Germanà, Laboccetta, Lamorte, Lisi, Mancuso, Giulio Marini, Mereu, Mosella, Scandroglio, Soglia, Torrisi, Vella, Volontè e Zacchera.

La proposta di legge SCHIRRU ed altri: «Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate» (3160) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Biasi.

La proposta di legge PEDOTO ed altri: «Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari» (3224) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Calgaro.

La proposta di legge REALACCI ed altri: «Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile» (3234) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Biasi.

Trasmissione dal Senato.

In data 11 marzo 2010 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1930. - REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (approvata dalla Camera e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato) (2624-B).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento,i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
VASSALLO ed altri: «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale» (3205) Parere della II Commissione;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GAVA: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la soppressione della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (3262) Parere della III Commissione.

V Commissione (Bilancio):
REGUZZONI ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la riduzione delle spese di personale, agli effetti del patto di stabilità interno, in favore degli enti locali che erogano servizi istituzionali ad aeroporti internazionali» (3192) Parere delle Commissioni I, IX e XI.

VI Commissione (Finanze):
IANNACCONE: «Istituzione di una zona franca produttiva nelle aree delle regioni Basilicata e Campania destinate agli insediamenti industriali ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219» (2946) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
BONCIANI ed altri: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette» (3186) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
COSENZA: «Norme per l'introduzione del sistema del "vuoto a rendere"» (3292) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
MAZZOCCHI ed altri: «Disposizioni per la tutela dell'etica e dei comportamenti in campo economico-finanziario attraverso la "certificazione etica"» (2933) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
ARACRI ed altri: «Disciplina delle attività di cinoterapia» (3034) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 10 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Quadriennale di Roma», per l'esercizio 2008. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 175).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 11 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2007. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV. n. 176).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 6 marzo 2010, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data all'ordine del giorno POLLEDRI ed altri n. 9/3016/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009, riguardante il rilancio del Polo di mantenimento pesante Nord che provvede alla manutenzione dei mezzi terrestri impiegati dall'esercito, e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno MALGIERI ed altri n. 9/2552-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2009, concernente gli accordi di cooperazione in campo militare con il Governo degli Emirati Arabi Uniti, e GIDONI ed altri n. 9/3016/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009, riguardante la tutela dei siti storici religiosi serbi in Kossovo.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere dell'8 marzo 2010, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Mario PEPE (PD) n. 9/2936-A/7, riguardante la promozione e l'attuazione di un Piano straordinario di lavoro e di formazione professionale, FAVIA n. 9/2936-A/94, concernente il sostegno di iniziative a favore dei minori stranieri non accompagnati, MURER n. 9/2936-A/214, riguardante l'incremento delle risorse del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, con particolare riferimento alla tutela dei minori stranieri, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, e Leoluca ORLANDO ed altri n. 9/2936-A/99, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernente l'adozione di misure volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nei comuni di Napoli e Palermo.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere dell'8 marzo 2010, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno BORGHESI n. 9/1875/3, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 dicembre 2008, riguardante la rimozione degli amministratori locali della regione Campania in caso di inosservanza delle normative in materia di gestione dei rifiuti, MAZZONI ed altri n. 9/2561-A/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, concernente l'istituzione di un tavolo specifico finalizzato all'emersione del distretto illegale cinese nella provincia di Prato, e MANTINI ed altri n. 9/2775-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 ottobre 2009, riguardante l'adozione di misure necessarie, anche straordinarie, volte a garantire il diritto di voto alle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell'aprile del 2009.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 marzo 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione - predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa - sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, relativa al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2009 (doc. LXX n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 11, 12 e 15 marzo 2010, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (COM(2010)76 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 marzo 2010;
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto - Documento di accompagnamento alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (SEC(2010)198 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sui progressi verso l'istituzione del mercato interno del gas e dell'elettricità (COM(2010)84 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM(2010)82 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 15 marzo 2010;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010)83 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Strumento alimentare: relazione intermedia sulle misure intraprese (COM(2010)81 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Giunta regionale della Campania.

La Giunta regionale della Campania - area generale di coordinamento trasporti e viabilità, con lettera in data 24 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, una comunicazione concernente l'andamento dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia MetroCampania Nordest, con riferimento alla relazione di cui alla deliberazione n. 12 del 2009 della Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - concernente lo stato di attuazione della Ferrovia Alifana, di cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 6 luglio 2009.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, DEL DECRETO-LEGGE 5 MARZO 2010, N. 29, RECANTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE E RELATIVA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE (A.C. 3273)

A.C. 3273 - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il preambolo del decreto-legge in esame proclama la natura «interpretativa» del decreto. Per quanto in alcuni casi «limite» possa essere ritenuto incerto il confine tra l'attività di «interpretazione» di una disposizione già in vigore e la creazione di una «nuova» norma giuridica, nella maggior parte dei casi, come ha chiarito la Corte costituzionale con sentenza n. 155 del 1990, la differenza è chiara e ben riconoscibile: per riprendere le parole della Corte va infatti «riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente». Appare evidente, alla luce della sentenza, che nel caso di specie il decreto-legge ha portata innovativa. Mentre, infatti, l'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 prevede che «le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale», il decreto-legge in esame stabilisce che esse sono ritenute validamente presentate «quando (...) i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale». Come è evidente sono mutati il luogo, i mezzi di prova e le modalità di autenticazione delle firme. È infatti mutato il luogo nel quale i presentatori devono trovarsi all'orario prescritto dalla legge n. 108 del 1968 per la valida presentazione delle liste. Tenendo altresì conto della disposizione secondo la quale «la presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo», viene introdotta nell'ordinamento italiano una nuova modalità di presentazione delle liste, parallela ed ulteriore rispetto a quella attualmente in vigore. Il comma 2 dell'articolo 1, del resto, non può essere considerato interpretativo nella parte in cui riduce le formalità dell'autentica, richieste dal testo unico della documentazione amministrativa: queste previsioni, infatti, impongono una soluzione diversa da quella che sarebbe prevista dalle norme previgenti. Lo stesso comma 3 dell'articolo 1 non è interpretativo nella parte in cui dispone che le decisioni di ammissione delle liste non sono revocabili o modificabili, in quanto si tratta di una deroga al principio generale dell'autotutela amministrativa, che non poteva essere affermata in base alle norme previgenti;
il provvedimento adottato dal Governo, in quanto volto a modificare la normativa in materia elettorale, determina un'alterazione della parità di trattamento fra le liste ammesse, e specificamente tra quelle che si sono assoggettate alle regole previgenti e quelle che verrebbero ammesse in virtù delle innovazioni apportate dal decreto medesimo. Ancor più grave è la disparità di trattamento introdotta dal decreto fra le liste elettorali che possano provare di essersi trovate nei locali del tribunale all'ora prevista per la scadenza del termine per la presentazione delle liste ed altri soggetti, che, ove la norma fosse stata vigente (come prescritto dalle disposizioni sulla legge in generale) prima del verificarsi del fatto che essa disciplina, avessero inteso fruire delle procedure da essa create. La disciplina contenuta nel decreto-legge, da questo punto di vista, è carente non solo di astrattezza (vale a dire di generalità in senso temporale), come accade per le norme retroattive, bensì anche di generalità (in senso «spaziale», per quanto attiene ai suoi destinatari): essa è un caso emblematico di norma provvedimento per una fattispecie su cui il Governo è intervenuto ex post. Ne risulta una grave alterazione della regolarità del procedimento elettorale, la cui rigorosa rispondenza a norme predeterminate deve ritenersi imposta dal principio costituzionale della sovranità popolare di cui all'articolo 1 della Costituzione, il quale non richiede soltanto che gli organi rappresentativi siano eletti dal corpo elettorale, ma anche che il corpo elettorale si esprima nelle forme e nei limiti della Costituzione, la quale, nel prevedere una riserva di legge in materia di sistema di elezione dei Consigli regionali (articolo 122 della Costituzione), intende evidentemente richiedere oltre che una legge disciplinante in qualunque modo l'elezione dei consiglieri, una legge entrata in vigore anteriormente allo svolgimento del procedimento elettorale: quest'ultimo è infatti il requisito di base per la correttezza delle elezioni;
dall'articolo 1, comma 4, emerge altresì che parte delle norme contenute nel decreto-legge, oltre a non avere carattere generale e astratto, non sono destinate a disciplinare ogni elezione regionale futura, ma sono volte a disciplinare specificamente ed esclusivamente le elezioni regionali in corso. Si tratta, quindi, di norme particolari e retroattive che, proprio in quanto particolari e retroattive, si pongono in palese contrasto con il principio di uguaglianza (che in materia elettorale è particolarmente esigente), con il principio di tutela dell'affidamento, nonché con il principio della separazione dei poteri e in particolare con il principio dell'autonomia della funzione giurisdizionale. Quanto ciò sia contrario alla Costituzione lo ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2005: «l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di uguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato alla Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (da ultimo, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002)»;
secondo la dottrina pressoché unanime, il combinato disposto degli articoli 15, comma, 2, della legge n. 400 del 1988 e 72, quarto comma, della Costituzione dovrebbe vietare l'emanazione di decreti-legge in materia elettorale, quale che sia il loro specifico contenuto normativo. La realtà, com'è noto, conosce delle violazioni; tuttavia, a parte il fatto che da una violazione non si possono trarre argomenti per giustificare un'ulteriore violazione, occorre considerare lo specifico contenuto del decreto, che, in questo caso, a differenza di quanto accaduto in passato, è altresì in contrasto con fondamentali principi costituzionali, quali sono appunto il principio di uguaglianza, il principio di tutela dell'affidamento sulla immodificabilità delle procedure elettorali durante lo svolgimento delle elezioni medesime, ed il principio del rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni. Nel caso in esame il decreto-legge è, infatti, intervenuto quando il procedimento elettorale era già in corso ed era tecnicamente già iniziato il periodo della «campagna elettorale» (e l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in esame prevede espressamente la propria applicazione alle procedure elettorali in corso), ed è intervenuto al solo e specifico scopo di riammettere in termini alcune specifiche liste (senza individuare alcun giustificato motivo di ordine costituzionale per disporre tale eccezione);
in base all'articolo 122 della Costituzione la materia del «sistema di elezione» dei Consigli delle Regioni ordinarie e dei Presidenti delle Giunte è ora oggetto di una competenza concorrente fra Stato (per i principi) e Regioni (per le norme di dettaglio). Nel caso in esame le disposizioni introdotte dal decreto-legge non sembrano poter essere classificate che come di stretto dettaglio, se non altro per il fatto che esse non sono suscettibili di ulteriore specificazione. Ed avendo il decreto-legge in esame carattere non interpretativo, ma innovativo, tale intervento deve essere ritenuto ora precluso al legislatore statale ordinario. Peraltro, se per assurdo dovessimo accedere al carattere interpretativo delle norme del decreto, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 232 del 2006 ha sostenuto che anche «l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante». Qualora si pretendesse di applicare la disposizione alle regioni che hanno approvato una loro normativa elettorale recependo parzialmente la normativa statale si incorrerebbe in una palese violazione dell'articolo 122 della Costituzione; qualora invece la norma - nel pieno rispetto delle disposizioni costituzionali nonché di quanto previsto della Corte - si applicasse solo alle regioni per cui ancora vige il regime transitorio, il decreto legge risulterebbe viziato ab origine dalla carenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, poiché il contenzioso cui tenta di trovare soluzione riguarda proprio una regione per cui la disposizione risulta inapplicabile;
condizione di validità di tutte le prescrizioni giuridiche è che il loro contenuto sia ragionevole, plausibile e quindi applicabile. Le nuove norme relative alla presentazione delle liste sono incostituzionali per vizio di irragionevolezza intrinseca. Poiché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede che «il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale», si può dubitare che permanga - per le future elezioni (circa le quali non opera la disposizione puntuale di cui all'articolo 1, comma 4) - l'onere di procedere al deposito delle liste. Ma è ben evidente che se non si procede al deposito delle liste, esse non sono state validamente presentate. A ciò si aggiunga che il requisito di aver «fatto ingresso nei locali del Tribunale» non individua il luogo in cui le liste devono essere presentate, essendo stato escluso il riferimento al luogo certo rappresentato dalla Cancelleria del Tribunale stesso,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 3273.
n. 1. Franceschini, Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame concerne la «Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione»;
non si ravvisa corrispondenza tra il titolo del decreto-legge ed il suo contenuto che, in nessun modo, ad avviso dei sottoscrittori, può essere accolto come interpretativo, con ciò configurandosi, altresì, un abuso della funzione di interpretazione autentica;
siffatta constatazione è confortata dalla giurisprudenza costituzionale ben consolidata in materia, che riconosce «carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (sentenza Corte costituzionale n. 155 del 1990);
l'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 dispone che «le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione»: la disposizione risulta ben chiara, univoca ed immediatamente individuabile, non vi era, né vi è mai stato, in 40 anni di vigenza, contrasto giurisprudenziale sulla sua interpretazione;
il comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge in esame dispone l'interpretazione del comma sopraindicato, nel senso che «il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo»;
non v'è dubbio sulla portata innovativa della norma, in quanto modifica, estendendoli, i requisiti per ritenere assolti gli oneri di presentazione della lista, ritenendo sufficiente «l'ingresso nei locali del Tribunale» anziché la previgente «presentazione della lista alla cancelleria del tribunale», con ciò, confortati ancora dalla giurisprudenza costituzionale, «illegittimamente disponendo peraltro che quello era il significato della suindicata norma preesistente » (sentenza Corte costituzionale n. 155 del 1990) e comprovando la falsità dei presupposti dai quali muove il decreto-legge in esame;
siffatte considerazioni acquisiscono grave e maggior peso con riguardo al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, il quale, come si evince dal titolo del provvedimento, dispone in maniera retroattiva in conseguenza della presunta interpretazione autentica, con ciò introducendo un grave vulnus in tema di limiti all'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore, limiti ben individuati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2008) e che inseriscono, tra gli altri, alla «salvaguardia dei fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, fra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza»;
nel caso specifico l'efficacia retroattiva della disposizione introduce un principio di disuguaglianza, in quanto determina un trattamento differenziato - privilegiato, ad avviso dei sottoscrittori - che avvantaggia, per gli errori compiuti, solo determinati e specifici delegati alla presentazione di liste elettorali, con ciò comportando una pesante lesione della parità di trattamento e delle condizioni di uguaglianza - fondamentali sempre, non solo quando si tratta di competizioni elettorali - violando, dunque, il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in uno con la violazione degli articoli 48 e 49 della Costituzione;
si ritiene che vi sia un interesse preminente dell'ordinamento a che le regole elettorali siano assolutamente certe per cui non è possibile tener conto delle situazioni contingenti e particolari che si verificano quando è in corso il relativo procedimento, in particolare quando è manifesto il rischio di gettare nella precarietà il medesimo risultato elettorale a causa dei vizi che potrebbero essere fatti valere davanti alla Corte costituzionale;
il decreto-legge interviene del corso di un procedimento pendente presso un organo di garanzia, quale è l'ufficio elettorale, per censurare e tentare di modificare una decisione già presa da quest'ultimo e per condizionare e vincolare, nella successiva fase di impugnazione, la decisione dell'organo giurisdizionale. Si tratta di un comportamento, a giudizio dei sottoscrittori, inaccettabile, illegittimo e volto a creare un precedente molto pericoloso, in base al quale la maggioranza ed il Governo, intervenendo con decreti-legge assertivamente interpretativi in presenza di decisioni o orientamenti sgraditi, potrebbero condizionare le decisioni degli organi di garanzia e degli organi giurisdizionali magari tra un grado e l'altro del procedimento, alterando in tal modo lo svolgimento e l'esito delle competizioni elettorali in questo caso, ma di qualunque affare giudiziario in altri casi. Ciò in contrasto con il principio di divisione dei poteri per il quale l'interpretazione delle leggi spetta alla giurisdizione esercitata dalla magistratura o agli organismi di garanzia precostituiti per legge, e sfugge invece al potere esecutivo specie in casi nei quali esso abbia un interesse politico diretto all'esito della vicenda in esame;
contrasta comunque con la Costituzione, pur in costanza di utilizzo, il ricorso allo strumento del decreto-legge nella materia elettorale ed in ciò che vi attiene, con riguardo alla sua idoneità, che risulta lesivo del dettato dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione e con le disposizioni dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
il decreto-legge in esame contrasta di fatto con l'articolo 122 della Costituzione, che organizza il sistema di elezione regionale ed è indubbia, ineccepibile, inderogabile la potestà legislativa delle Regioni, di ciascuna Regione, in materia elettorale, alla legge della Repubblica essendo riferita la sola determinazione dei principi fondamentali, che non è possibile ravvisare nella determinazione di specifici termini orari di presentazione delle liste e lo stesso dicasi per le modalità di ingresso nel Tribunale e le forme di autenticazione o leggibilità di firme e timbri;
non sussistono - a pena di anacronismo - i requisiti di necessità ed urgenza né l'evenienza straordinaria di cui all'articolo 77 della Costituzione che, soli, giustificano l'adozione, da parte del Governo e sotto la sua responsabilità, di provvedimenti provvisori con forza di legge;
la necessità e l'urgenza risultano oltremodo escluse sulla base di un giudizio consequesenziale, posto che deve ritenersi indisponibile la materia elettorale quando la competizione è già cominciata, ancor più quando siano pendenti, come nel caso specifico, procedimenti giudiziari correttamente avviati sulla base delle discipline vigenti e si incida, pregiudicandolo o comprimendolo, sul diritto di azione e rivalsa di cui all'articolo 24 della Costituzione;
il decreto-legge in esame è atto affetto da molti vizi di incostituzionalità, chiaramente ed immediatamente evidenti, ed appare, in ordine di tempo, quale ultimo episodio delle persistenti torsioni cui il Governo sottopone, ad avviso dei sottoscrittori, il nostro sistema democratico, facendo e perseverando nel fare ciò che la Costituzione gli vieta, con ciò svuotando le istituzioni ed inficiando le regole democratiche,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 3273.
N. 2. Favia, Palomba, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Cambursano, Di Giuseppe, Di Stanislao, Barbato, Cimadoro, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame presenta numerosi e gravi profili di incostituzionalità;
si tratta in particolare:
della violazione dell'articolo 122 della Costituzione, in quanto il decreto-legge invade l'ambito proprio della competenza legislativa regionale in materia elettorale. Ai sensi della richiamata norma costituzionale il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Appare del tutto evidente che le norme contenute nel decreto non possono essere considerate come «principi fondamentali» e, perciò, di competenza dello Stato; si tratta infatti di norme per l'individuazione specifica dei termini, degli orari e delle modalità di presentazione delle liste, nonché per la disciplina delle forme di autenticazione delle firme o dei modi con cui si assicura la leggibilità dei timbri che la attestano. Si pensi peraltro anche alla modifica del termine per l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse (articolo 2) o la norma che consente l'immediato ricorso al giudice amministrativo contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale, a fronte peraltro di un ben contrario indirizzo giurisprudenziale (v. sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 10/2005) o ancora, alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, con cui si assegna un nuovo termine per la presentazione delle liste;
dell'incoerenza del titolo con i contenuti del decreto-legge, in quanto si utilizza l'espressione di «interpretazione autentica» per disposizioni a contenuto chiaramente innovativo. Sul punto si sottolinea che la Corte costituzionale (sentenza n. 376 del 1995) ha precisato che il ricorso a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato per attribuire a norme innovative una surrettizia efficacia retroattiva venendo meno, altrimenti, la funzione peculiare di tali leggi, ossia quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre possibili varianti di senso compatibili con il tenore letterale;
dell'estraneità della riapertura dei termini per la presentazione delle liste rispetto al titolo del decreto, norma chiaramente innovativa;
della violazione dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione che riserva al procedimento parlamentare ordinario la materia elettorale;
della violazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Come è noto si tratta di una legge a contenuto ordinamentale che regola il potere normativo del Governo e che esclude letteralmente la materia elettorale da quelle che possono costituire oggetto di decreto-legge;
della violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, poiché il contenuto del decreto determina un ingiustificato trattamento differenziato che avvantaggia solamente determinati soggetti incorsi palesemente in errore e determina la lesione del principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di parità. In tal senso si consideri che sino ad oggi si sono verificate spesso situazioni simili ma mai si è avvertita l'esigenza di intervenire. Per tali ragioni un intervento conseguente all'esclusione di un determinato soggetto politico configura una palese violazione del principio di uguaglianza e di parità di accesso;
la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 è palesemente irragionevole, e per tale profilo in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, poiché pretende di dettare l'interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, riferendosi tuttavia a contenuti normativi diversi, in particolare a quanto previsto dal comma quarto;
analogamente occorre concludere circa l'articolo 1, comma 4, del decreto ove si afferma che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
come noto il procedimento elettorale, disciplinato dalla legge n. 108 del 1968, si articola per fasi e la fase relativa all' «ammissione delle liste e relativi reclami» (in particolare commi 4 e 5 dell'articolo 10) era chiusa alla data di entrata in vigore del decreto, anche nella regione Lombardia e nella regione Lazio, causa esplicita del decreto del Governo;
dunque deve dedursi che le norme dell'articolo 1 non si applicano alle attività procedimentali già concluse e «non in corso» alla «data di entrata in vigore del presente decreto»: ossia il decreto non si applica in nessuna regione, poiché alla data del decreto le attività relative al procedimento elettorale sono ovunque concluse;
l'irragionevolezza è manifesta e il decreto legge inutile in quanto inapplicabile,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3273.
n. 3. Vietti, Mannino, Mantini, Tassone, Ciccanti, Compagnon, Naro, Volontè, Rao, Ria, Galletti, Libè, Occhiuto.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1974 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 3, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA NELLE ISOLE MAGGIORI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3243)

A.C. 3243 - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3243 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-sexies.2, 2-sexies.10, 2-sexies.15 e sugli articoli aggiuntivi 2-sexies.010, 2-sexies.011 e 2-sexies.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3243 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori).

1. È istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;
d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.

3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo è incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilità e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Articolo 2.
(Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99).

1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento è comunque non superiore a 500 MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacità di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3243 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresì avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Tale incremento» sono inserite le seguenti: «, da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale). - 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione.
Art. 2-ter. - (Procedure per interventi di riclassamento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero). - 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attività gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalità di cui all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni. Tali interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche.
Art. 2-quater. - (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239). - 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: "che non comportino aumenti della cubatura degli edifici" sono inserite le seguenti: "ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica";
b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole: "che non comportino aumenti della cubatura degli edifici" sono inserite le seguenti: "ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica".

Art. 2-quinquies. - (Disposizioni sui Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78). - 1. Al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti Commissari non si applicano le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi.
Art. 2-sexies. - (Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare). - 1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell'impianto di produzione entro l'ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010».

A.C. 3243 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori).

Al comma 3-bis, sopprimere le parole da: limitatamente al periodo fino alla fine del comma.
1. 1. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:
3-ter. Nel caso di mancato raggiungimento delle quantità di cui al comma 2, lettera d), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina successive procedure concorsuali per il raggiungimento delle predette quantità e, nel definire le condizioni del servizio di cui al comma 1, adotta meccanismi che consentano in un periodo transitorio la più ampia adesione dei soggetti in grado di prestare il servizio anche prevedendo adeguate disposizioni non onerose per gli operatori in caso di sopravvenuta inefficacia a qualsiasi titolo del presente articolo.
3-quater. Le previsioni di cui all'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano anche ai clienti finali che prestano il servizio di cui al presente articolo.
1. 2. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 2.
(Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99).

Sopprimere il comma 3-bis.
2. 1. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 2-bis.
(Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale).

Sopprimerlo.
2-bis. 1. Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono autorizzate fino alla fine del comma con le seguenti: le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione, sono sottoposte, entro il 31 dicembre 2010, agli appositi controlli e verifiche necessarie al rilascio del titolo di autorizzazione. Qualora i controlli e le verifiche accertino la mancanza dei requisiti tecnici, di sicurezza ambientale e di tutela della salute dei cittadini, le opere per le quali non è accertabile il titolo di autorizzazione sono disconnesse dalla rete elettrica.
2-bis. 2. Cimadoro, Palomba, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: erano già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, così come certificato dal concessionario del pubblico servizio di trasmissione e dispacciamento.
2-bis. 3. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 2-ter.
(Procedure per interventi di riclassamento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero).

Sopprimerlo.
2-ter. 1. Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elettrodotti di interconnessione con l'estero con le seguenti: otto elettrodotti di interconnessione con l'estero esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora rilassati.
2-ter. 2. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

ART. 2-quinquies.
(Disposizioni sui Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78).

Sopprimerlo.
*2-quinquies. 1. Cimadoro, Palomba, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

Sopprimerlo.
*2-quinquies. 10. Lulli, Realacci, Mariani, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

ART. 2-sexies.
(Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare).

Al comma 1, dopo le parole: sono riconosciute aggiungere la seguente: altresì.
2-sexies. 11. Margiotta.

Al comma 1, sopprimere le parole:, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale,
2-sexies. 12. Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, con le seguenti: abbiano concluso.
2-sexies. 13. Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole da: ed abbiano inviato fino alla fine del comma con le seguenti: e completato la realizzazione della connessione alla rete nazionale delle relative opere, entro e non oltre il 30 giugno 2011.
2-sexies. 14. Margiotta.

Al comma 1, sopprimere le parole da: entro l'ultima data utile fino alla fine del comma.
2-sexies. 1. Polledri, Fava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le tariffe incentivanti di cui al periodo precedente sono riconosciute anche per il fotovoltaico a concentrazione quale tecnologia innovativa per la conversione fotovoltaica, in grado di permettere, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto 19 febbraio 2007, l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti. Per tale tecnologia, le certificazioni che devono possedere i moduli fotovoltaici a concentrazione di cui alla presente disposizione ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti, possono essere soddisfatte entro due anni dall'entrata in esercizio dei relativi impianti.
2-sexies. 10. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Bratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le tariffe incentivanti di cui al comma 1, da valutarsi in base alla normativa vigente in materia, si estendono altresì a tutti i soggetti che investono sul territorio delle isole maggiori, con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per le biomasse, con particolare attenzione alla salvaguardia della filiera corta.
2-sexies. 15. Di Biagio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 i comuni, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa.
2-sexies. 2. Polledri, Fava.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante «esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali» non si applicano alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo.
2-sexies. 010. Fugatti, Fava.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Autorizzazione di opere nelle isole maggiori). - 1. Al fine di consentire la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, qualora non siano rispettati i termini previsti dalla legislazione vigente per il completamento delle procedure autorizzative relative alle nuove infrastrutture elettriche in Sicilia e Sardegna, agli utenti di energia elettrica ubicati nelle due isole si applica, a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo, il prezzo zonale dell'energia elettrica in luogo del prezzo unico nazionale di cui all'articolo 30.4 lettera c) dell'allegato alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06, con conseguente adeguamento del testo integrato della disciplina del mercato elettrico di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2003, e successive modifiche.
2-sexies. 011. Fava, Allasia, Reguzzoni, Torazzi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 2-septies. - (Misure urgenti per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la concorrenza interna e la competitività di impianti industriali e termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE). - 1. Al fine di assicurare un adeguato sviluppo del sistema di approvvigionamento di energia elettrica sul territorio nazionale, ed in particolare per consentire la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, evitando altresì di alterare la concorrenza nel mercato elettrico e di garantire un'equa ripartizione delle quote di emissione di gas serra che non svantaggi il settore non termoelettrico, in deroga a quanto previsto dalla decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entranti» di cui alla medesima decisione esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui all'articolo 2, comma 554, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma 1 determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1o gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatele ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il termine massimo di novanta giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. Al fine di minimizzare gli oneri finanziari oggetto di rimborso ai sensi di quanto previsto al comma 3 e evitare possibili situazioni di squilibrio economico delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza oneri economici non recuperabili o aggravi per l'utenza elettrica. Le eventuali anticipazioni sono reintegrate all'ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2-sexies. 012. Fava, Allasia, Torazzi, Togni, Brigandì, Bonino, Nicola Molteni.
(Inammissibile)

A.C. 3243 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame intende favorire l'offerta di un servizio di energia elettrica maggiormente efficiente, anche favorendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
nel campo dell'energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili l'Unione europea ha da tempo provveduto a definire un ordinamento normativo chiaro ed esaustivo, allo scopo approvando specificamente la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, tra cui la fonte solare;
l'articolo 6 della direttiva in questione affronta, in particolare, gli aspetti correlati alle procedure amministrative, segnatamente a quelle di approvazione o di autorizzazione applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, di razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo e di garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;
appare evidente che uno degli obiettivi dell'Unione europea in tema di energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili sia quello di promuovere l'utilizzo di tali fonti energetiche anche e soprattutto incidendo sulla semplificazione e sull'efficacia delle procedure amministrative che possono consentire un'espansione delle fonti energetiche rinnovabili ed un consumo più ampio delle energie da esse generate. In questo senso si cerca di favorire soprattutto l'evoluzione delle tecnologie che consentono un più efficiente e vasto utilizzo delle fonti rinnovabili;
in Italia la direttiva n. 2001/77/CE è stata recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
l'articolo 7 del citato decreto legislativo è specificamente dedicato alla fonte ricavabile dal solare e, al comma 2, lettera d), al sistema di conversione solare-elettricità rappresentato dal principio del fotovoltaico, disponendo che con apposito decreto ministeriale si stabiliscono, tra l'altro, le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione e che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare si prevede una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
è opportuno sottolineare che sia la direttiva n. 2001/77/CE, sia il decreto legislativo n. 387 del 2003, non prevedono tecnologie e processi definiti e standardizzati per la conversione fotovoltaica, limitandosi infatti solo a indicarla come fonte energetica rinnovabile da sostenere e di cui consentire l'evoluzione tecnologica;
il fotovoltaico a concentrazione non sarebbe esplicitamente previsto tra le tecnologie ammesse al conto energia, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, e perciò, al fine di evitare dubbi ed incertezze applicative, è necessario che si provveda a ricomprenderlo nell'ambito della predetta normativa;
è indispensabile non vanificare esperienze innovative come quella relativa al fotovoltaico a concentrazione e le iniziative che tendono a costituire una filiera italiana del fotovoltaico, anche per favorire l'espansione di nuovi settori e soprattutto per valorizzare gli sforzi, le risorse, l'innovazione e le grandi capacità scientifiche messe in campo dal nostro settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che possano prevedere l'applicabilità alla tecnologia del fotovoltaico a concentrazione degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45.
9/3243/1.Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Alessandri.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame pone rimedio alle criticità di funzionamento della rete elettrica nazionale nelle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, attuando sistemi di sicurezza per evitare i black-out, un potenziamento delle infrastrutture tra il continente e le isole, il finanziamento di interconnessioni con l'estero, oltre che il riconoscimento delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico della fonte solare;
in particolare l'articolo 2-sexies prevede espressamente l'applicazione del regime incentivante per il fotovoltaico da fonte solare, ritenuto prioritario per coniugare l'efficienza energetica con lo sviluppo tecnologico eco-compatibile;
la norma espressa si può coniugare ed estendere a forme di incentivazione ad altre tecnologie e fonti rinnovabili che sarebbero risolutive per l'approvvigionamento sicuro ed ecocompatibile dell'energia elettrica sul territorio isolano,

impegna il Governo

ad estendere forme di incentivi anche ad impianti di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili e a biomasse, con particolare attenzione alla salvaguardia della filiera corta.
9/3243/2.Di Biagio, Germanà.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame pone rimedio alle criticità di funzionamento della rete elettrica nazionale nelle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, attuando sistemi di sicurezza per evitare i black-out, un potenziamento delle infrastrutture tra il continente e le isole, il finanziamento di interconnessioni con l'estero, oltre che il riconoscimento delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico della fonte solare;
in particolare l'articolo 2-sexies prevede espressamente l'applicazione del regime incentivante per il fotovoltaico da fonte solare, ritenuto prioritario per coniugare l'efficienza energetica con lo sviluppo tecnologico eco-compatibile;
la norma espressa si può coniugare ed estendere a forme di incentivazione ad altre tecnologie e fonti rinnovabili che sarebbero risolutive per l'approvvigionamento sicuro ed ecocompatibile dell'energia elettrica sul territorio isolano,

impegna il Governo

a prevedere forme di incentivi anche ad impianti di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili e a biomasse, con particolare attenzione alla salvaguardia della filiera corta.
9/3243/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio, Germanà.

La Camera,
premesso che:
realtà particolari come quelle delle isole e delle aree naturali protette, che hanno proprio nel patrimonio paesaggistico ambientale la loro fonte primaria di ricchezza, vanno salvaguardate attraverso una politica di sviluppo particolarmente attenta anche alle esigenze produttive del territorio;
le piccole isole in particolare presentano problematiche caratteristiche più pressanti soprattutto da un punto di vista dell'inquinamento, che incide sulla prioritaria fonte economica del territorio insulare ovvero il turismo;
uno degli aspetti che più di altri incide sulle problematiche ambientali è l'approvvigionamento dell'energia elettrica, in quanto nella generalità dei casi avviene attraverso la connessione alla rete continentale, con grandi difficoltà di fruizione, o attraverso generatori a diesel che richiedono un notevole approvvigionamento di gasolio con navi cisterne;
questo richiede un ripensamento delle politiche per l'approvvigionamento delle fonti energetiche nelle isole minori, che sono il territorio più idoneo per lo sviluppo di fonti indigene, che non possono essere solo collegate all'esigenza immediata di garantire l'approvvigionamento continuo dell'energia elettrica ma anche di ripensare adeguate forme di politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili approvvigionabili in loco;
lo sviluppo di reti elettriche ecocompatibili determinerebbe a ricaduta il potenziamento e l'autonomia negli approvvigionamenti energetici e benefici a carattere sociale quale quello di creare nuovi indotti lavorativi,

impegna il Governo

a prevedere un quadro normativo di riferimento atto a garantire per il futuro, non la soluzione provvisoria di approvvigionamento da fonti non rinnovabili, ma lo sviluppo di fonti rinnovabili e indigene e di nuove tecnologie che possano sviluppare l'efficienza energetica per le isole maggiori e minori.
9/3243/3.Germanà, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
realtà particolari come quelle delle isole e delle aree naturali protette, che hanno proprio nel patrimonio paesaggistico ambientale la loro fonte primaria di ricchezza, vanno salvaguardate attraverso una politica di sviluppo particolarmente attenta anche alle esigenze produttive del territorio;
le piccole isole in particolare presentano problematiche caratteristiche più pressanti soprattutto da un punto di vista dell'inquinamento, che incide sulla prioritaria fonte economica del territorio insulare ovvero il turismo;
uno degli aspetti che più di altri incide sulle problematiche ambientali è l'approvvigionamento dell'energia elettrica, in quanto nella generalità dei casi avviene attraverso la connessione alla rete continentale, con grandi difficoltà di fruizione, o attraverso generatori a diesel che richiedono un notevole approvvigionamento di gasolio con navi cisterne;
questo richiede un ripensamento delle politiche per l'approvvigionamento delle fonti energetiche nelle isole minori, che sono il territorio più idoneo per lo sviluppo di fonti indigene, che non possono essere solo collegate all'esigenza immediata di garantire l'approvvigionamento continuo dell'energia elettrica ma anche di ripensare adeguate forme di politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili approvvigionabili in loco;
lo sviluppo di reti elettriche ecocompatibili determinerebbe a ricaduta il potenziamento e l'autonomia negli approvvigionamenti energetici e benefici a carattere sociale quale quello di creare nuovi indotti lavorativi,

impegna il Governo

a prevedere un quadro normativo di riferimento atto a garantire per il futuro lo sviluppo di fonti rinnovabili e di nuove tecnologie che possano sviluppare l'efficienza energetica per le isole maggiori e minori.
9/3243/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Germanà, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
l'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia;
tale disposizione era stata introdotta al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009 e successivamente abrogato durante l'iter alla Camera;
l'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 disciplina la nomina di commissari straordinari del Governo prevedendo che sia finalizzata - ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge - alla realizzazione di «specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali». Lo stesso articolo prevede che la nomina sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato;
l'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede l'individuazione - da parte del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del ministro per la semplificazione normativa - di interventi urgenti per le reti dell'energia. In particolare viene previsto che dovranno essere individuati gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Inoltre, il citato articolo prevede che per la realizzazione degli interventi citati sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
considerato che:
l'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame dispone che i decreti di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, già emanati, si intendono conseguentemente modificati e che agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi;
sino ad oggi sono stati nominati, in attuazione del citato articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, 4 commissari straordinari con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica datati 12 novembre 2009 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numeri 31 e 32 dell'8 e del 9 febbraio 2010;
con la modifica introdotta dall'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame viene meno, tra l'altro, l'obbligo di immediata comunicazione al Parlamento e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
inoltre, in virtù dell'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame, non essendo applicate le previsioni di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 nei confronti dei commissari straordinari per interventi urgenti per le reti energetiche, nell'ambito dei decreti di nomina degli stessi non dovranno più essere indicati dettagliatamente i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. Inoltre il Presidente del Consiglio non sarà più tenuto a riferire sull'attività del commissario straordinario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di natura normativa tesa a garantire la massima trasparenza e pubblicità dei compiti attribuiti ai commissari straordinari nominati in applicazione dell'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame, nonché la massima trasparenza e pubblicità sulle dotazioni di mezzi e di personale messi a disposizione dei commissari stessi.
9/3243/4.Cimadoro, Palomba, Monai, Piffari.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
l'articolo 2-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2010, prevede che siano autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale (individuata dal decreto ministeriale 25 giugno 1999) già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativo;
l'ambito della rete di trasmissione nazionale - gestita dal gestore della rete di trasmissione nazionale - è stato determinato con decreto del ministro dell'industria del 25 giugno 1999 ed è stato successivamente ampliato con decreti ministeriali del 23 dicembre 2002 e del 27 febbraio 2009;
la rete di trasmissione è formata da linee ad altissima e ad alta tensione, da stazioni di trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta ad accertare che le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, autorizzate in via definitiva ai sensi dell'articolo 2-bis del provvedimento in esame e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativi, siano dotate di tutti i requisiti tecnici, di sicurezza ambientale e di tutela della salute dei cittadini per poter essere connesse alla rete elettrica nazionale.
9/3243/5.Borghesi, Aniello Formisano, Cimadoro, Mura, Di Stanislao, Leoluca Orlando, Palomba.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
l'articolo 2-quater del provvedimento in esame, modificando l'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, prevede che si possano realizzare mediante denuncia di inizio attività (cosiddetta Dia) anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici nel rispetto, comunque, di determinate condizioni;
in particolare detta disposizione, con una novella al comma 4-sexies dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, prevede che si possa ricorrere alla Dia anche per aumenti della cubatura degli edifici nel rispetto di due condizioni: 1) che gli ampliamenti siano strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse; 2) che tali ampliamenti non superino il 20 per cento delle cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Inoltre l'articolo 2-quater del provvedimento in esame prevede - con riferimento alle varianti da apportare al progetto definitivo approvato - che anche per esse siano ammessi aumenti di cubatura con le stesse condizioni previste per le modifiche da apportare all'interno delle stazioni elettriche dal già citato nuovo comma 4-sexies;
considerato che:
in taluni casi l'ampliamento della cubatura delle stazioni elettriche può risultare funzionale al fine di garantire una più adeguata collocazione delle apparecchiature e degli impianti tecnologici necessari ad un migliore funzionamento del sistema elettrico;
la finalità del provvedimento in esame risiede nella necessità di garantire il funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori di Sicilia e di Sardegna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a prevedere che l'eventuale aumento del volume delle singole stazioni elettriche avvenga sempre nel rispetto del patrimonio storico, artistico ed ambientale del paesaggio circostante.
9/3243/6.Messina, Zazzera, Barbato, Aniello Formisano, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 29 gennaio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la prima relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti rinnovabili, relativa all'anno 2009 (doc. CCXXV, n. 1);
secondo tale relazione, è stimabile che il costo totale per l'incentivazione delle sole fonti rinnovabili abbia superato i 2 miliardi di euro nel 2009. Una stima dello sviluppo di tale costo - legata all'eventuale raggiungimento degli obiettivi europei attribuiti ai vari Stati membri al 2020 ed elaborata dall'Autorità tenendo conto di alcune ipotesi pure ragionevolmente ottimistiche - porta a ipotizzare che, la spesa possa aumentare nel 2010, a più di 5 miliardi di euro/anno nel 2015 e a circa 7 miliardi di euro/anno nel 2020, a più di 5 miliardi di euro/anno nel 2015 e a circa 7 miliardi di euro/anno nel 2020;
rischiano dunque di emergere, nel medio termine, evidenti problemi di sostenibilità economica degli attuali meccanismi di incentivazione posti a carico dei consumatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, volte a spostare una parte significativa degli oneri legati all'incentivazione delle fonti rinnovabili dalla bolletta energetica alla fiscalità generale, in modo da garantire criteri di progressività e proporzionalità nel finanziamento delle spese pubbliche, anche al fine di attenuare l'impatto che gli oneri generali di sistema determinano sulle bollette di famiglie ed imprese e rendere le incentivazioni maggiormente efficienti.
9/3243/7.Scilipoti, Cambursano, Piffari, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
la finalità del provvedimento in esame risiede nella necessità di garantire il funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori di Sicilia e di Sardegna;
gli interventi da mettere in atto al fine di migliorare l'efficienza energetica e la competitività del mercato nel settore elettrico dovrebbero concentrarsi nel potenziamento delle reti di trasporto e, quindi, nella tempestiva realizzazione delle infrastrutture di rete previste dal piano di sviluppo della rete di trasmissione Terna con riferimento alle strutture di interconnessione tra il continente e le isole (Sardegna e Sicilia) e, all'interno del continente, fra la zona Sud e zona Centro-Sud;
solo attraverso i suddetti interventi si potrà incrementare significativamente il grado di concorrenza e di adeguatezza in tali zone del mercato elettrico, nonché ridurre in misura sostanziale gli oneri di dispacciamento per la risoluzione delle congestioni intrazonali;
l'andamento dei prezzi zonali di vendita nel mercato del giorno prima (MPG), ovvero sia il mercato dell'energia, che ospita la maggior parte delle transazioni di compravendita di energia elettrica, dal 2005 al 2009 dimostrano le insufficienze di tipo infrastrutturale che caratterizzano le isole maggiori di Sardegna e Sicilia. Infatti, l'analisi rivela - dal 2005 al 2008 - una crescita sostenuta dei prezzi in tutte le zone ma con un trend assai più marcato in Sicilia (+91 per cento in Sicilia rispetto ad un incremento compreso tra il 44 per cento e il 52 per cento nelle altre zone); il 2009 registra un brusco calo dei prezzi ma in misura nettamente inferiore in Sardegna rispetto alle altre zone (-11 per cento in Sardegna rispetto ad una diminuzione compresa fra il 26 per cento e il 13 per cento nelle altre zone). L'andamento degli ultimi anni sembra così consolidare il divario fra i prezzi nelle isole e nel continente. Assumendo a riferimento i livelli dei prezzi del 2005, nel 2009 i prezzi nel continente sono aumentati - a seconda della zona - fra lo zero e il 5 per cento mentre i prezzi in Sicilia e Sardegna sono aumentati rispettivamente del 40 per cento e del 36 per cento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete nelle isole maggiori di Sardegna e Sicilia, valutando l'opportunità di sostenere lo sviluppo delle imprese operanti nelle isole maggiori di Sardegna e Sicilia che intendano investire nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente e del risparmio energetico, nei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, e infine nell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.
9/3243/8.Leoluca Orlando, Palomba, Rota, Palagiano, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
il provvedimento in oggetto è teso ad introdurre misure in materia di approvvigionamento energetico di energia elettrica che, nel testo originario, erano finalizzate ad arginare le situazioni di grave criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale in Sicilia e in Sardegna;
a seguito delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica, le misure recate dal provvedimento in esame riguardano altresì le opere relative agli impianti ed alla rete elettrica di trasmissione nazionale, la materia degli incentivi per l'elettricità prodotta con impianti fotovoltaici ed infine le procedure di nomina dei commissari straordinari;
l'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame replica una norma assolutamente coincidente con una disposizione già introdotta dal Senato nel decreto-legge n. 195 del 2009 e successivamente soppressa alla Camera e che modifica in modo non testuale l'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, per escludere l'applicazione dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 al fine di garantire una più chiara definizione del procedimento di nomina dei commissari straordinari per le reti energetiche,

impegna il Governo

a valutare opportunità di chiarire con un successivo atto normativo quale sia la procedura di nomina dei citati commissari straordinari con riguardo alla fase della deliberazione, precisando se si richieda comunque il decreto del Presidente della Repubblica o se occorra il decreto del Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio dei ministri, anche al fine di chiarire i decreti di nomina già emanati si debbano intendere modificati come previsto dall'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame.
9/3243/9.Monai, Di Giuseppe, Paladini, Porcino, Borghesi.

La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
il provvedimento in oggetto è volto a garantire il funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori di Sicilia e di Sardegna;
degli effetti derivanti dall'applicazione di tale provvedimento, nella sua parte caratterizzante, potranno beneficiare le imprese delle due isole maggiori, che vedranno ridotto il rischio relativo alla sicurezza e continuità della fornitura di energia elettrica;
più in particolare, i clienti finali energivori che presteranno il nuovo servizio di interrompibilità per la sicurezza potranno beneficiare di una riduzione del costo dell'elettricità percependo un corrispettivo fino al doppio di quello stabilito per il servizio di interrompibilità istantanea;
tra i su citati clienti finali si deve annoverare l'ALCOA: un'azienda multinazionale leader mondiale nella produzione e nella gestione di alluminio primario, con insediamenti in numerose parti del mondo tra le quali la Sardegna;
considerato che:
la produzione di alluminio ha un valore strategico per la regione Sardegna sia per l'occupazione che essa genera, sia, più in generale, per il ruolo di fondamentale importanza che essa riveste per l'economia italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile volta a sostenere l'azienda ALCOA nella ricerca di ulteriori interventi alternativi di autosufficienza energetica;
a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto di competenza volto a perseguire l'obiettivo di garantire la continuità della produzione di alluminio nelle isole maggiori nel lungo periodo.
9/3243/10.Palomba, Cambursano, Evangelisti, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-sexies del presente decreto-legge favorisce l'offerta di un servizio di energia elettrica efficiente attraverso lo sviluppo del fotovoltaico;
la norma dispone, fra l'altro, che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, spettano a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti, abbiano provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010;
tale disposizione potrebbe ostacolare la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici in Italia;
il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha introdotto un sistema di incentivazione, il cosiddetto «conto energia», che ha permesso alla nascente industria del fotovoltaico di svilupparsi e consolidarsi, permettendo all'Italia di raggiungere le eccellenza di altri Paesi europei;
il comma 2, dell'articolo 6, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto alla tariffa incentivante del conto energia decurtata del 2 per cento per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008;
le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una reale opportunità di sviluppo, offrendo alle imprese uno strumento efficace per affrontare la crisi e per aumentare i livelli di crescita e di occupazione;
è indispensabile, dunque, non vanificare i risultati raggiunti nel settore fotovoltaico ed impegnarsi concretamente per garantire lo sviluppo di un comparto così strategico per l'economia del paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare opportune iniziative legislative che prevedano in favore dei comuni, per gli impianti il cui progetto è approvato con delibera comunale nel periodo tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, l'applicabilità delle tariffe del conto energia senza l'applicazione di riduzioni tariffarie;
a riconoscere le suddette tariffe incentivanti a tutti i soggetti che abbiano provveduto all'invio della richiesta di connessione dell'impianto alla rete elettrica entro il 31 dicembre 2010.
9/3243/11.Polledri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-sexies del presente decreto-legge favorisce l'offerta di un servizio di energia elettrica efficiente attraverso lo sviluppo del fotovoltaico;
la norma dispone, fra l'altro, che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, spettano a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti, abbiano provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010;
tale disposizione potrebbe ostacolare la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici in Italia;
il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha introdotto un sistema di incentivazione, il cosiddetto «conto energia», che ha permesso alla nascente industria del fotovoltaico di svilupparsi e consolidarsi, permettendo all'Italia di raggiungere le eccellenza di altri Paesi europei;
il comma 2, dell'articolo 6, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto alla tariffa incentivante del conto energia decurtata del 2 per cento per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008;
le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una reale opportunità di sviluppo, offrendo alle imprese uno strumento efficace per affrontare la crisi e per aumentare i livelli di crescita e di occupazione;
è indispensabile, dunque, non vanificare i risultati raggiunti nel settore fotovoltaico ed impegnarsi concretamente per garantire lo sviluppo di un comparto così strategico per l'economia del paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare opportune agevolazioni in favore dei comuni che installano su terreni propri impianti solari fotovoltaici.
9/3243/11.(Testo modificato nel corso della seduta)Polledri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia;
tale disposizione era stata introdotta al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009 e successivamente abrogato durante l'iter alla Camera;
l'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 disciplina la nomina di commissari straordinari del Governo prevedendo che sia finalizzata - ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge - alla realizzazione di «specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali». Lo stesso articolo prevede che la nomina sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato;
l'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede l'individuazione - da parte del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del ministro per la semplificazione normativa - di interventi urgenti per le reti dell'energia. In particolare viene previsto che dovranno essere individuati gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Inoltre, il citato articolo prevede che per la realizzazione degli interventi citati sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
come sottolineato dal Comitato per la legislazione, nel parere espresso nella seduta del 4 marzo sul provvedimento in esame, la norma derogatoria realizza di fatto un vuoto legislativo perché non si indica quale deve essere «la procedura di nomina con riguardo alla fase della deliberazione (precisando cioè se si richieda comunque il decreto del Presidente della Repubblica o se occorra il decreto del Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio dei ministri) ed a quelle successive (l'articolo 11 prevede espressamente che del conferimento dell'incarico sia data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale); ciò anche al fine di chiarire in che termini i decreti di nomina del Presidente della Repubblica già emanati si debbano intendere "conseguentemente modificati", come appunto prevede la disposizione in oggetto»;
considerato che:
l'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame dispone che i decreti di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, già emanati, si intendono conseguentemente modificati e che agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi;
sino ad oggi sono stati nominati, in attuazione del citato articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, 4 commissari straordinari con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica datati 12 novembre 2009 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numeri 31 e 32 dell'8 e del 9 febbraio 2010;
con la modifica introdotta dall'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame viene meno, tra l'altro, l'obbligo di immediata comunicazione al Parlamento e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
inoltre, in virtù dell'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame, non essendo applicate le previsioni di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 nei confronti dei commissari straordinari per interventi urgenti per le reti energetiche, nell'ambito dei decreti di nomina degli stessi non dovranno più essere indicati dettagliatamente i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. Inoltre il Presidente del Consiglio non sarà più tenuto a riferire sull'attività del commissario straordinario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di natura normativa tesa a garantire la massima trasparenza e pubblicità dei compiti attribuiti ai commissari straordinari nominati in applicazione dell'articolo 2-quinquies del provvedimento in esame, nonché la massima trasparenza e pubblicità sulle dotazioni di mezzi e di personale messi a disposizione dei commissari stessi;
a riferire semestralmente al Parlamento sull'operato dei commissari straordinari.
9/3243/12.Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Mariani, Margiotta, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis del provvedimento in esame prevede che siano autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativo;
il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva è volto a garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di elettricità, quale attività di preminente interesse nazionale;
la norma così formulata potrebbe assumere i contorni di una sanatoria di tutti gli interventi di infrastrutturazione energetica realizzati negli ultimi anni, ed in particolare anche di quelli che dovessero essere stati realizzati in violazione delle norme che obbligano alla predisposizione della VIA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione in via definitiva venga attribuita alle sole opere già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, così come certificato dal concessionario del pubblico servizio di trasmissione e dispacciamento.
9/3243/13.Zunino, Vico, Lulli, Federico Testa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter del provvedimento in esame dispone, con l'obiettivo di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica vengano realizzati mediante la denuncia di inizio attività (cd. Dia) con le modalità previste dall'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge n. 239 del 2003, ossia attraverso il ricorso ad una procedura semplificata nei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW;
il medesimo articolo stabilisce inoltre che detti interventi dovranno rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a circoscrivere la procedura semplificata individuata dalla norma in esame esclusivamente agli elettrodotti di interconnessione con l'estero esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora oggetto di intervento di riclassamento.
9/3243/14.Pes, Siragusa, Lulli, Vico, Federico Testa, Marrocu, Calvisi, Fadda, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Schirru.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare che in caso di mancata assegnazione di tutte le quantità di interrompibilità, l'Autorità per l'energia e il gas assicuri con successive procedure concorsuali la collaborazione di tutta la capacità di interrompibilità disponibile.
9/3243/15.Vico, Federico Testa, Lulli, Zunino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 comma 3-bis limita l'incompatibilità tra le misure di nuova interrompibilità e la possibilità di avvalersi, per le medesime quote di potenza interrompibile, della capacità messa a disposizione tramite i cosiddetti interconnector di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009;
tale incompatibilità avrebbe dunque efficacia limitatamente al solo periodo in cui i soggetti mettano a disposizione potenza per le misure di nuova interrompibilità istantanea e, comunque, fermo restando la titolarità delle eventuali assegnazioni di capacità ottenute o successivamente incrementate;
tra le due misure, al contrario, l'incompatibilità deve essere ritenuta assoluta, poiché la ratio e gli obiettivi dei due provvedimenti sono del tutto divergenti e addirittura in contraddizione. Quella prevista dalla legge n. 99 del 2009 è infatti una misura di tipo economico mirante al potenziamento delle infrastrutture e all'abbassamento dei prezzi dell'energia per i soggetti che si facciano carico di contribuire a tale potenziamento, mentre il decreto-legge 25 gennaio mira a garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica sulle isole maggiori, sicurezza oggi a rischio per limitata capacità disponibile. È evidente che una misura adottata a fini di sicurezza non può consentire che chi la mette in atto possa, per qualsivoglia motivo, mantenere qualunque tipo di posizione sul mercato dell'energia che possa confliggere con essa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare che l'incremento della capacità di interconnessione con l'estero attraverso l'interconnector non deve intendersi aggiuntivo rispetto a quello già previsto nella legge n. 99 del 2009.
9/3243/16.Federico Testa, Lulli, Vico, Zunino.

La Camera,
premesso che:
dal dibattito in Aula per la conversione in legge del decreto n. 3 del 25 gennaio 2010 è emerso lo stato di profonda crisi in cui versa il settore produttivo della Sardegna;
il forte disagio economico derivante da tale crisi è talmente diffuso nel territorio dell'isola che desta forte preoccupazione per l'inevitabile ripercussione nel tessuto sociale;
il quadro allarmante rappresentato da 600 imprese che hanno dichiarato la propria crisi, undicimila lavoratori che utilizzano gli ammortizzatori sociali in deroga, centocinquantamila disoccupati reali, trecentomila persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, deve obbligare le istituzioni a ricercare strumenti volti a contrastare l'emergenza e a definire politiche finalizzate ad una nuova strategia di sviluppo;
il presidente della regione Sardegna si è impegnato con le organizzazioni sindacali a richiedere al Presidente Berlusconi l'apertura di un tavolo di confronto per una nuova intesa istituzionale;
i parlamentari sardi di maggioranza e opposizione hanno condiviso il protocollo firmato dal presidente della regione Sardegna e dalle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza il confronto Stato-regione sulla crisi sarda che rilanci l'intesa istituzionale di programma e definisca un nuovo piano di rinascita fondato sul riconoscimento del principio di insularità;
alla definizione dei tempi e dei mezzi dell'apporto dovuto per il recupero dei ritardi infrastrutturali, materiali e immateriali dell'isola.
9/3243/17.Marrocu, Calvisi, Fadda, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru.

La Camera,
al fine di ampliare la platea degli utenti elettrici idonei a prestare il servizio per la sicurezza del sistema elettrico in Sardegna e in Sicilia,

impegna il Governo

ad impartire gli opportuni indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, affinché definisca condizioni per le quali possano partecipare alla procedura concorrenziale di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame anche i clienti finali ricompresi in reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009 n. 99, che si impegnino a rispettare le disposizioni del codice di rete relative alla connessione con la rete di trasmissione nazionale, ovvero a reti con obbligo di connessione di terzi o che siano comunque in grado di adempiere tecnicamente alle procedure di interruzione istantanea necessarie e sufficienti per la resa del servizio di sicurezza elettrica nelle isole maggiori.
9/3243/18.Fadda, Calvisi, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Soro, Lulli, Benamati, Colaninno, Froner, Mastromauro, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

La Camera,
premesso che:
l'Italia deve concorrere alla realizzazione dell'obiettivo comunitario del 20/20/20, necessario alla tutela ambientale, alla riduzione della CO2, a contribuire all'autonomia dell'approvvigionamento energetico;
gli investimenti nel settore fotovoltaico necessitano di incentivi, come quelli previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
numerosi investimenti non sono stati realizzati a causa delle lungaggini procedurali nella autorizzazione alla connessione alla rete nazionale;
l'articolo 2-sexies, introdotto al Senato, positivamente contiene la previsione che sia possibile accedere alle tariffe incentivanti, qualora gli impianti siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 2010, e sia stata inviata entro tale termine la richiesta di autorizzazione alla connessione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere ulteriori proroghe fino al 31 giugno 2011 nel caso in cui gli investitori, oltre all'impianto fotovoltaico, abbiano anche realizzato tutte le opere necessarie per la connessione alla rete nazionale, ed abbiano inviato la relativa domanda di autorizzazione.
9/3243/19.Margiotta.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame intende favorire l'offerta di un servizio di energia elettrica maggiormente efficiente;
le gestioni elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono da tempo sottoposte a pesanti obblighi normativi che di fatto ostacolano lo svolgimento delle loro attività, con un inevitabile aumento dei costi di gestione;
la delibera AEEG 11/2007 reca il testo integrato delle disposizioni in materia di separazione (unbundling) funzionale e contabile per le imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas;
l'applicazione della citata direttiva da parte delle aziende elettriche minori potrebbe incidere negativamente sulla competitività di tali piccole aziende,

impegna il Governo

ad adottare opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas affinché le gestioni elettriche con meno di 5000 utenti finali siano esonerate dall'obbligo di applicazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 11 del 2007.
9/3243/20.Fugatti.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame intende favorire l'offerta di un servizio di energia elettrica maggiormente efficiente;
le gestioni elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono da tempo sottoposte a pesanti obblighi normativi che di fatto ostacolano lo svolgimento delle loro attività, con un inevitabile aumento dei costi di gestione;
la delibera AEEG 11/2007 reca il testo integrato delle disposizioni in materia di separazione (unbundling) funzionale e contabile per le imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas;
l'applicazione della citata direttiva da parte delle aziende elettriche minori potrebbe incidere negativamente sulla competitività di tali piccole aziende,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas affinché le gestioni elettriche con meno di 5000 utenti finali siano esonerate dall'obbligo di applicazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 11 del 2007.
9/3243/20.(Testo modificato nel corso della seduta)Fugatti.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di far sì che le tariffe incentivanti di cui all'articolo 2-sexies siano riconosciute anche per il fotovoltaico a concentrazione quale tecnologia innovativa per la conversione fotovoltaica, in grado di permettere, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto 19 febbraio 2007, l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti. Per tale tecnologia, le certificazioni che devono possedere i moduli fotovoltaici a concentrazione di cui alla citata disposizione ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti, possono essere soddisfatte entro due anni dall'entrata in esercizio dei relativi impianti.
9/3243/21.Bratti, Quartiani.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di far sì che le tariffe incentivanti di cui all'articolo 2-sexies siano riconosciute anche per il fotovoltaico a concentrazione quale tecnologia innovativa per la conversione fotovoltaica, in grado di permettere, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto 19 febbraio 2007, l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti. Per tale tecnologia, le certificazioni che devono possedere i moduli fotovoltaici a concentrazione di cui alla citata disposizione ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti.
9/3243/21.(Testo modificato nel corso della seduta)Bratti, Quartiani.